ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
8 aprile 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova

6

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione, del 7 aprile 2022, relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

32

 

*

Regolamento (UE) 2022/566 della Commissione, del 7 aprile 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti ( 1 )

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/567 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile

48

 

*

Decisione (UE) 2022/568 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in riferimento all’adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

52

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

58

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/570 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

60

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/571 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

62

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/572 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

64

 

*

Decisione (PESC) 2022/573 del Consiglio, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/538 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

66

 

*

Decisione (PESC) 2022/574 del Consiglio, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 [notificata con il numero C(2022)2078]  ( 1 )

69

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 ( GU L 466 del 29.12.2021 )

73

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 60 del 28.2.2022 )

74

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine ( GU L 61 del 28.2.2022 )

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/562 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La recente aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In conseguenza di tale aggressione militare, l’Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, sta affrontando un imponente afflusso di persone. Tale circostanza costituisce un’ulteriore difficoltà in un periodo in cui le economie degli Stati membri sono ancora in fase di ripresa dall’impatto della pandemia di COVID-19.

(2)

Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un’ampia gamma di investimenti nell’ambito dei programmi della politica di coesione a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale europeo (FSE), così come sulle risorse aggiuntive rese disponibili come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) allo scopo di fornire un sostegno per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Le azioni possono comprendere investimenti nei settori dell’inclusione sociale, della sanità, dell’istruzione, dell’occupazione, dell’abitare e dell’assistenza all’infanzia, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane degradate, azioni volte a ridurre l’isolamento spaziale ed educativo dei migranti, e creazione di imprese. Gli Stati membri possono reindirizzare le risorse residue dei loro programmi per far fronte a tali sfide migratorie. È inoltre possibile ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone, tra cui cittadini di paesi terzi, colpite dall’aggressione militare della Federazione russa.

(3)

Mentre per le risorse aggiuntive rese disponibili da REACT-EU esistono già varie forme di flessibilità nelle modalità di attuazione, è invece necessario rendere più flessibile il ricorso alle risorse di FESR, FSE e FEAD del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tenuto conto dell’urgenza di far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, è opportuno prevedere che l’ammissibilità delle spese per le operazioni volte a far fronte a tali sfide decorra dalla data di inizio dell’aggressione militare stessa. È inoltre opportuno aumentare la flessibilità delle modalità di di utilizzo di FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente, a condizione che l’operazione interessata sia in linea con il programma operativo modificato ove necessario. Tale flessibilità dovrebbe aggiungersi alle possibilità già previste di finanziamento complementare delle operazioni. È altresì opportuno introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione riguardo ai dati dei partecipanti a tali operazioni.

(4)

Al fine di garantire che le persone interessate possano ricevere assistenza dal FEAD tempestivamente, è opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi operativi sostenuti dal FEAD senza l’adozione di una decisione della Commissione.

(5)

Il sostegno fornito dalla politica di coesione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione al fine di massimizzare l’impatto dei finanziamenti disponibili.

(6)

Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 come mai prima. L’impatto complessivo di tale pandemia è stato quello di sottoporre a un’elevatissima pressione i bilanci degli Stati membri a causa del forte e improvviso aumento degli investimenti pubblici necessari ai loro sistemi sanitari e ad altri settori dell’economia. Ha inoltre comportato il rischio di interrompere il sostegno fornito agli indigenti. Si è così creata una situazione eccezionale, che è stato necessario affrontare con misure specifiche.

(7)

Per far fronte all’impatto dell’epidemia di COVID-19, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3) e (UE) n. 1303/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per consentire maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi di tale crisi sulle economie e sulle società dell’Unione si sono acuiti, detti due regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Inoltre, al fine di rispondere all’impatto della crisi COVID-19 sugli indigenti, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) con l’introduzione di misure specifiche per il FEAD volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti, aumentando le possibilità di mobilitare il sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all’attuazione dei programmi in risposta all’esigenza di una reazione rapida a tale crisi. Una modifica successiva del regolamento (UE) n. 1303/2013, apportata dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ha reso disponibili imponenti risorse aggiuntive come REACT-EU per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Come elemento dello stesso pacchetto, il regolamento (UE) n. 223/2014 è stato modificato anche dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per consentire agli Stati membri di mobilitare dette risorse aggiuntive a favore degli indigenti nel contesto dell’attuazione del FEAD.

(8)

Sebbene le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive previste per il periodo di programmazione 2014-2020 abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e operare per la ripresa, l’emergere di nuove varianti del coronavirus, in particolare la variante Omicron, nonché il diffuso inasprimento delle restrizioni nell’ultimo trimestre del 2021 hanno continuato ad avere gravi effetti negativi sulle economie e sulle società degli Stati membri e hanno ostacolato la normale attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD. La recente aggressione militare da parte della Federazione russa e i conseguenti flussi migratori hanno esacerbato tali effetti e rischiano di compromettere ulteriormente la ripresa economica dell’Unione. In linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2020/558, è pertanto necessario prevedere in via eccezionale la proroga di una delle misure introdotte da tale regolamento, vale a dire la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2020-2021 al periodo contabile successivo.

(9)

Con l’obiettivo di alleviare l’onere sui bilanci pubblici causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi, accelerare l’attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità eccezionale di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % di un programma che finanziato dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEAD anche per il periodo contabile 2021-2022.

(10)

Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2022 e il 2023, è opportuno stabilire per tali esercizi un massimale dei pagamenti risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a valere su FESR, Fondo di coesione o FSE. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all’applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi. Tali pagamenti differiti non dovrebbero ripercuotersi sull’accettazione dei conti né avere altri effetti.

(11)

Dato che l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non inciderà sostanzialmente sul contenuto dei programmi operativi stessi, è opportuno consentire la sua rapida attuazione senza necessità di una decisione della Commissione che approvi la modifica da parte degli Stati membri delle tabelle finanziarie dei programmi operativi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare le tabelle finanziarie rivedute prima della presentazione della domanda di pagamento finale per il periodo contabile. Potenziali modifiche conseguenti, anche dei valori degli indicatori, possono essere effettuate in occasione di una modifica successiva del programma dopo la fine del periodo contabile.

(12)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire introdurre misure di flessibilità per l’erogazione del sostegno dei fondi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

(14)

Considerata l’urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito alla recente aggressione militare da parte della Federazione russa, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(15)

Vista la necessità di consentire agli Stati membri di modificare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 96, paragrafo 10, l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell’articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all’articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.

In deroga all’articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l’accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.»;

2)

all’articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.»;

3)

all’articolo 98 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall’FSE sulla base delle norme applicabili all’altro fondo.

In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell’altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d’investimento di quest’ultimo.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell’asse prioritario dedicato di cui al secondo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all’aggressione militare da parte della Federazione russa.»;

2)

all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter.   In deroga al paragrafo 1, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa dichiarata nelle domande di pagamento per l’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022.

In deroga all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programmi operativi stabiliti all’allegato I. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022, in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all’aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(3)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

(10)  Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 (GU L 53 del 16.2.2021, pag. 1).


DECISIONI

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/6


DECISIONE (UE) 2022/563 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l’Unione europea («Unione») e la Repubblica di Moldova («Moldova») continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Moldova ha aderito al partenariato orientale nel 2009, dopo di che è stato negoziato l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»). L’ accordo di associazione, che prevede l’introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L’economia della Moldova ha notevolmente risentito della recessione del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19, del protrarsi dello stallo politico nel paese dopo le elezioni presidenziali del novembre 2020, e della recente crisi energetica. Tali circostanze hanno contribuito all’ingente fabbisogno di finanziamento della Moldova, al deterioramento della posizione esterna e al crescente fabbisogno di bilancio.

(3)

Dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, il nuovo governo moldovo ha dimostrato un forte impegno a favore dell’attuazione di ulteriori riforme, con un ambizioso programma intitolato «Una congiuntura favorevole per la Moldova nel periodo 2021-2025». Tale programma è incentrato su settori chiave quali le riforme nel settore della giustizia, la lotta alla corruzione, il buon governo e lo Stato di diritto.

(4)

Un rinnovato impegno a dare seguito a tali riforme e una forte volontà politica hanno portato le autorità moldove ad accelerare notevolmente l’attuazione di riforme. Ciò ha anche consentito alla Moldova di portare a termine con successo l’operazione di macroassistenza finanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 a norma della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in quanto tutte le azioni di riforma concordate con l’Unione nel protocollo d’intesa sono state portate a termine, tranne un’azione, relativa al recupero dei beni, per la quale è stata concessa una deroga. A tal fine la Commissione ha consultato il comitato dei rappresentanti degli Stati membri e non ha ricevuto obiezioni.

(5)

Dopo lo stallo nell’adozione di un nuovo programma del Fondo monetario internazionale (FMI), negoziato nel 2020, l’FMI ha riavviato il dialogo con la Moldova dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, giungendo a un accordo tecnico su un programma nell’ambito dell’Extended Credit Facility e dell’Extended Fund Facility (ECF/EFF) per un importo di 564 milioni di USD. Il nuovo programma è stato adottato con una decisione del Consiglio esecutivo dell’FMI del 20 dicembre 2021. Tale programma mira a sostenere la ripresa economica della Moldova e ad avviare un ambizioso programma di riforme istituzionali e di governance, a rafforzare la trasparenza e la responsabilità, a migliorare la prevedibilità delle politiche pubbliche, a consolidare le istituzioni finanziarie e a promuovere la deregolamentazione.

(6)

In considerazione dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel novembre 2021 la Moldova ha chiesto all’Unione un’assistenza macrofinanziaria supplementare.

(7)

L’assegnazione indicativa dell’Unione per la Moldova nell’ambito dello strumento europeo di vicinato ammontava a 518,15 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, compresi il sostegno al bilancio e l’assistenza tecnica. I quadri di sostegno unico per i periodi 2014-2017 e 2017-2020 hanno individuato il settore prioritario della cooperazione con la Moldova finanziato dallo strumento europeo di vicinato per il precedente periodo di bilancio. Le priorità per il periodo 2021-2027 saranno definite nel nuovo programma indicativo pluriennale, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi.

(8)

In quanto paese interessato dalla PEV, la Moldova dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(9)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti del beneficiario.

(10)

Dato che la bilancia dei pagamenti moldova presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, l’assistenza macrofinanziaria che l’Unione fornirebbe alla Moldova è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali e congiuntamente al programma dell’FMI, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Moldova, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione in Moldova di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(14)

Prendendo in considerazione il fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova, il livello del suo sviluppo economico, misurato in termini di reddito pro capite e indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare con le riserve internazionali di cui dispone, nonché la sua capacità di rimborso valutata in base a un’analisi della sostenibilità del debito, una parte dell’assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi fondamentali e agli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, alle misure adottate in tali settori e con altre politiche pertinenti dell’Unione.

(16)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Moldova. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Moldova nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Inoltre è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario in Moldova e che promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero controllare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi alla sua assistenza macrofinanziaria, la Moldova dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno provvedere affinché la Commissione conduca dei controlli, la Corte dei conti conduca delle verifiche contabili, e la Procura europea eserciti le proprie competenze.

(20)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(21)

Gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(24)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da definire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità moldove sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame come specificato nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Moldova, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 150 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 120 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 30 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell’FMI.

2.   La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell’ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Se nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamenti della Moldova diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità moldove, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Moldova con il sostegno dell’FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova, anche ai fini dell’uso dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e la Moldova.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

c)

l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.

5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

6.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni concordate stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Moldova in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che ad essa corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito e la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Moldova.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in regime di gestione diretta.

3.   L’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità moldove contengono tutte le disposizioni seguenti:

a)

assicurano che la Moldova verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, qualora necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (9), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nonché, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11);

c)

autorizzano espressamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

d)

autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

e)

autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

f)

assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Moldova è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

g)

assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti siano a carico della Moldova.

4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Moldova, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il collegamento tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(2)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).

(4)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/13


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1o settembre 2022, essendo stata espletata, in data 29 marzo 2022, la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo.


REGOLAMENTI

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/564 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 (1) e (CE) n. 715/2009, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l’individuazione, la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.

(2)

L’elenco dei PIC è stabilito ogni due anni. L’ultimo elenco è stato stabilito nel 2019 ed è entrato in vigore nel 2020. È pertanto necessario sostituirlo.

(3)

I progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. Alla luce degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e dell’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio, il gruppo regionale per il settore del petrolio ha convenuto di non presentare un progetto di elenco dei PIC del proprio settore da includere nell’elenco unionale. In seguito ai pareri formulati il 27 ottobre dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 9 novembre. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.

(5)

Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell’ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale.

(6)

È opportuno elencare i progetti di interesse comune secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ordine di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013.

(7)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.

(8)

L’elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell’Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull’ambiente.

(9)

L’inserimento dei progetti nell’elenco unionale non pregiudica l’esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.


ALLEGATO

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE (“ELENCO UNIONALE”),

di cui all’articolo 3, paragrafo 4

A.   PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL’ELENCO UNIONALE

(1)   Cluster di progetti di interesse comune (PIC)

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:

a)

cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X che comprende i seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC;

b)

cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X che comprende uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l’incertezza circa l’entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC, e

c)

cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X che comprende uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC deve essere realizzato, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC.

Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(2)   Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell’elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(3)   Progetti non più considerati PIC e progetti entrati a far parte di altri PIC

a)

Diversi progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dai regolamenti delegati (UE) n. 1391/2013, (UE) 2016/89, (UE) 2018/540 e (UE) 2020/389 non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:

il progetto è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio entro marzo 2022, e quindi non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013;

in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri generali;

il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale;

uno Stato membro il cui territorio è interessato dal progetto non ha concesso la sua approvazione; oppure

nel processo di selezione il progetto ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

Tali progetti (tranne quelli già messi in servizio o che lo saranno entro marzo 2022) possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell’esclusione dall’attuale elenco.

Tali progetti non sono PIC ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nell’allegato VII, punto C, come “ Progetti non più considerati PIC ”.

b)

Inoltre, alcuni progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dai regolamenti delegati (UE) n. 1391/2013 e (UE) 2016/89 durante il loro processo di attuazione sono diventati parte integrante di altri (cluster di) PIC.

Tali progetti non sono più considerati PIC indipendenti, ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nell’allegato VII, punto C, come “ Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC ”.

B.   ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

(1)   Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, “NSOG”)

N.

Definizione

1.6

Interconnessione Francia — Irlanda fra La Martyre (FR) e Great Island o Knockraha (IE) [attualmente denominata “Celtic Interconnector”]

1.19

Uno o più hub nel Mare del Nord collegato/i mediante interconnettori ai paesi affacciati sul Mare del Nord (Danimarca, Germania, Paesi Bassi) [attualmente denominato “North Sea Wind Power Hub”]

1.21

Hub per idrogeno verde con sistema di accumulo ad aria compressa (“Green Hydrogen Hub Compressed Air Storage”, DK)

(2)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Electricity”)

N.

Definizione

2.4

Interconnessione fra Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) e Suvereto (IT) [attualmente denominata “SACOI 3”]

2.7

Interconnessione fra l’Aquitania (FR) e i Paesi baschi (ES) [attualmente denominata “Golfo di Biscaglia”]

2.9

Linea interna fra Osterath e Philippsburg (DE) per aumentare la capacità alle frontiere occidentali [attualmente denominata “Ultranet”]

2.10

Linea interna fra Brunsbüttel/Wilster e Grοβgartach/Bergrheinfeld-West (DE) per aumentare la capacità alle frontiere settentrionali e meridionali [attualmente denominata “Suedlink”]

2.14

Interconnessione fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT) [attualmente denominata “Greenconnector”]

2.16

Cluster di linee interne in Portogallo, che comprende i seguenti PIC:

2.16.1

Linea interna fra Pedralva e Sobrado (PT), precedentemente Pedralva e Alfena (PT)

2.16.3

Linea interna fra Vieira do Minho, Ribeira de Pena e Feira (PT), precedentemente Frades B, Ribeira de Pena e Feira (PT)

2.17

Interconnessione Portogallo — Spagna fra Beariz — Fontefría (ES), Fontefría (ES) — Ponte de Lima (PT) (già Vila Fria/Viana do Castelo) e Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (già Vila do Conde) (PT), che comprende le sottostazioni di Beariz (ES), Fontefría (ES) e Ponte de Lima (PT)

2.18

Aumento della capacità di stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio a Kaunertal, Tirolo (AT)

2.23

Linee interne alla frontiera belga settentrionale fra Zandvliet e Lillo-Liefkenshoek (BE) e fra Liefkenshoek e Mercator, che comprende una sottostazione a Lillo (BE) [attualmente denominate “BRABO II + III”]

2.27

2.27.1

Interconnessione fra l’Aragona (ES) e i Pirenei atlantici (FR) [attualmente denominata “Pyrenean crossing 2”]

2.27.2

Interconnessione fra la Navarra (ES) e le Landes (FR) [attualmente denominata “Pyrenean crossing 1”]

2.28

2.28.2

Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Navaleo (ES)

2.28.5

Depurazione – Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Velilla del Río Carrión (ES)

2.29

Centrale idroelettrica, Silvermines (IE)

2.30

Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Riedl (DE)

2.31

Cluster di linee interne in Germania, che comprende i seguenti PIC:

2.31.1

Linea interna tra Emden-est e Osterath per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla Renania

2.31.2

Linee interne tra Heide-ovest e Polsum per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla regione della Ruhr

2.31.3

Linee interne tra Wilhelmshaven e Uentrop per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla regione della Ruhr

2.32

Interconnessione fra Lonny (FR) e Gramme (BE)

2.33

Interconnessione fra la Sicilia (IT) e la Tunisia (TU) [attualmente denominata “ELMED”] (N. 3.27 nel quarto elenco dei PIC)

(3)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Electricity”)

N.

Definizione

3.1

Cluster Austria — Germania, che comprende i seguenti PIC:

3.1.1

Interconnessione fra St. Peter (AT) e l’Isar (DE)

3.1.2

Linea interna fra St. Peter e Tauern (AT)

3.1.4

Linea interna fra il Tirolo occidentale e Zell-Ziller (AT)

3.10

Cluster Israele — Cipro — Grecia [attualmente denominato “Interconnettore EUROASIA”], che comprende i seguenti PIC:

3.10.1

Interconnessione fra Hadera (IL) e Kofinou (CY)

3.10.2

Interconnessione fra Kofinou (CY) e Korakia, Creta (EL)

3.11

Cluster di linee interne in Cechia, che comprende i seguenti PIC:

3.11.1

Linea interna fra Vernerov e Vitkov (CZ)

3.11.2

Linea interna fra Vitkov e Prestice (CZ)

3.11.3

Linea interna fra Prestice e Kocin (CZ)

3.11.4

Linea interna fra Kocin e Mirovka (CZ)

3.12

Linea interna in Germania fra Wolmirstedt e l’Isar per aumentare la capacità di trasmissione interna nord-sud [attualmente denominata SuedOstLink]

3.14

Potenziamenti interni in Polonia [parte del cluster attualmente denominato “GerPol Power Bridge”], che comprendono i seguenti PIC:

3.14.2

Linea interna fra Krajnik e Baczyna (PL)

3.14.3

Linea interna fra Mikułowa e Świebodzice (PL)

3.14.4

Linea interna fra Baczyna e Plewiska (PL)

3.22

Cluster Romania — Serbia [attualmente denominato “Mid Continental East Corridor”], che comprende i seguenti PIC:

3.22.1

Interconnessione fra Resita (RO) e Pancevo (RS)

3.22.2

Linea interna fra Portile de Fier e Resita (RO)

3.22.3

Linea interna fra Resita e Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4

Linea interna fra Arad e Timisoara/Sacalaz (RO)

 

 

3.24

Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio ad Amfilochia (EL)

3.28

Linea interna in Austria tra Lienz e Obersielach

(4)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP energia elettrica”)

N.

Definizione

4.4

4.4.2

Linea interna fra Ekhyddan e Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

4.5.2

Linea interna fra Stanisławów e Ostrołęka (PL)

4.6

Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio in Estonia

4.8

Integrazione e sincronizzazione del sistema elettrico degli Stati baltici con le reti europee, che comprendono i seguenti PIC:

4.8.1

Interconnessione fra Tartu (EE) e Valmiera (LV)

4.8.2

Linea interna fra Balti e Tartu (EE)

4.8.3

Interconnessione fra Tsirguliina (EE) e Valmiera (LV)

4.8.4

Linea interna fra Viru e Tsirguliina (EE)

4.8.7

Linea interna fra Paide e Sindi (EE)

4.8.8

Linea interna fra Vilnius e Neris (LT)

4.8.9

Ulteriori aspetti infrastrutturali della sincronizzazione del sistema elettrico degli Stati baltici con la rete continentale europea

4.8.10

Interconnessione fra Lituania e Polonia [attualmente denominata “Harmony Link”]

4.8.13

Nuova sottostazione da 330 kV a Mūša (LT)

4.8.14

Linea interna fra Bitenai e KHAE (LT)

4.8.15

Nuova sottostazione da 330 kV a Darbėnai (LT)

4.8.16

Linea interna fra Darbėnai e Bitenai (LT)

4.8.18

Linea interna fra Dunowo e Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.19

Linea interna fra Piła Krzewina e Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.20

Linea interna fra Krajnik e Morzyczyn (PL)

4.8.21

Linea interna fra Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL)

4.8.22

Linea interna fra Żarnowiec-Danzica/Danzica Przyjaźń-Danzica Błonia (PL)

4.8.23

Condensatori sincroni che forniscono inerzia, stabilità della tensione e della frequenza e potenza di corto circuito in Lituania, Lettonia ed Estonia

4.10

Cluster Finlandia — Svezia [attualmente denominato “Terza interconnessione Finlandia — Svezia”], che comprende i seguenti PIC:

4.10.1

Interconnessione tra la Finlandia settentrionale e la Svezia settentrionale

4.10.2

Linea interna fra Keminmaa e Pyhänselkä (FI)

4.11

Interconnessione tra Lettonia e Svezia via Gotland [attualmente denominata “LaSGo Link”]

(5)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Gas”)

N.

Definizione

5.19

Connessione di Malta alla rete europea del gas — gasdotto di interconnessione con l’Italia (Gela)

(6)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Gas”)

N.

Definizione

6.2

6.2.13

Sviluppo e potenziamento della capacità di trasporto dell’interconnettore Slovacchia — Ungheria

6.8

Cluster di infrastrutture che consentono lo sviluppo e il potenziamento dell’hub del gas balcanico, che comprende i seguenti PIC:

6.8.1

Interconnessione Grecia — Bulgaria [attualmente denominata “IGB”] fra Komotini (EL) e Stara Zagora (BG) e stazione di compressione a Kipi (EL)

6.8.2

Ripristino, ammodernamento e ampliamento del sistema di trasporto bulgaro

6.8.3

PIC Interconnessione gasiera Bulgaria — Serbia [attualmente denominata “IBS”]

6.20

Cluster per aumentare la capacità di stoccaggio nell’Europa sudorientale, che comprende uno o più dei seguenti PIC:

6.20.2

Ampliamento del deposito sotterraneo di gas di Chiren (BG)

6.20.3

Deposito sotterraneo di gas a sud di Kavala e stazione di misura e regolazione (EL)

e uno dei seguenti PIC:

6.20.4

Progetto “Depomures” in Romania

6.20.7

Deposito sotterraneo di gas di Bilciuresti

6.24

Aumento della capacità di trasporto tra Romania e Ungheria (attualmente denominato “ROHU/BRUA”) per consentire una capacità bidirezionale di 4,4 miliardi di m3 annui, comprese nuove risorse provenienti dal Mar Nero:

6.24.4

ROHU/BRUA – 2a fase, comprendente:

ampliamento della capacità di trasporto in Romania verso l’Ungheria, da Recas a Horia, fino a 4,4 miliardi di m3 annui e ampliamento delle stazioni di compressione a Podisor, Bibesti e Jupa

gasdotto sponde del Mar Nero — Podișor (RO), per trasportare il gas del Mar Nero

inversione del flusso tra Romania e Ungheria: tratto ungherese, 2a fase, stazione di compressione a Csanádpalota (HU)

6.26

6.26.1

Cluster Croazia — Slovenia a Rogatec, comprendente:

interconnessione Croazia — Slovenia (Lučko — Zabok - Rogatec)

stazione di compressione a Kidričevo, 2a fase dell’ammodernamento (SI)

ammodernamento dell’interconnessione a Rogatec

6.27

GNL a Danzica (PL)

(7)   Corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, “SGC”)

N.

Definizione

7.3

Cluster di infrastrutture per portare nuovo gas da giacimenti di gas del Mediterraneo orientale, che comprende:

7.3.1

Gasdotto dai giacimenti di gas del Mediterraneo orientale alla Grecia continentale via Cipro e Creta [attualmente denominato “EastMed Pipeline”], con stazione di misura e regolazione a Megalopoli

e in subordine i seguenti PIC:

7.3.3

Gasdotto offshore dalla Grecia all’Italia [attualmente denominato “Gasdotto Poseidon”]

7.3.4

Potenziamento delle capacità di trasporto interno in Italia, comprendente il potenziamento delle capacità di trasporto interno sud-nord [attualmente denominato “Adriatica Line”] e quello delle capacità di trasporto interno in Puglia (gasdotto Matagiola-Massafra)

7.5

Sviluppo di infrastrutture per il gas a Cipro [attualmente denominato “Cipro Gas2EU”]

(8)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP gas”)

N.

Definizione

8.2

Cluster per l’ammodernamento delle infrastrutture nella regione del mar Baltico orientale, che comprende i seguenti PIC:

8.2.1

Potenziamento dell’interconnessione Lettonia — Lituania

8.2.4

Potenziamento del deposito sotterraneo di gas di Inčukalns (LV)

8.3

Cluster di infrastrutture, che comprende i seguenti PIC [attualmente denominato “Baltic Pipe”]:

8.3.1

Potenziamento dell’interconnessione Nybro — Polonia/Danimarca

8.3.2

Interconnessione Polonia-Danimarca

(9)   Corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centrorientale” (Oil Supply Connections, “OSC”)

Non sono stati presentati progetti nel settore del petrolio per l’elenco dei progetti di interesse comune.

(10)   Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti”

N.

Definizione

10.4

ACON (Again COnnected Networks) (CZ, SK): promuove l’integrazione dei mercati dell’energia elettrica della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, migliorando l’efficienza delle reti di distribuzione e aumentando nel contempo la capacità transfrontaliera a livello dei gestori dei sistemi di distribuzione.

10.7

Danube InGrid (HU, SK): migliora il coordinamento transfrontaliero nella gestione della rete elettrica, concentrandosi su modalità più intelligenti di raccolta e scambio dei dati

10.10

Carmen (HU, RO): migliora l’efficienza di gestione della rete di distribuzione e la qualità dei servizi e consente la sicurezza dei flussi di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili.

10.11

Gabreta (CZ, DE): migliora l’ottimizzazione del sistema recuperando e scambiando informazioni in tempo reale, migliorando la misurazione e il monitoraggio della rete e aumentando la flessibilità e la capacità di hosting per accogliere energia generata da fonti rinnovabili.

10.12

Green Switch (AT, HR, SI): ottimizza l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e integra efficacemente le nuove tecnologie per aumentare la capacità di hosting, integrare efficacemente i nuovi carichi e migliorare la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento.

(11)   Area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”

A nessun progetto è stata assegnata anche una seconda etichetta per definirlo progetto di interesse comune appartenente all’area “autostrade elettriche”.

(12)   Area tematica prioritaria “Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio”

N.

Definizione

12.3

CO2 TransPorts è volto alla creazione di infrastrutture che agevolino la cattura, il trasporto e lo stoccaggio su larga scala di CO2 da Rotterdam, Anversa e dai porti gestiti da North Sea Port.

12.4

Northern Lights è un progetto commerciale per il trasporto transfrontaliero di CO2 che collega diverse iniziative europee di cattura (Regno Unito, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Svezia) e provvede al trasporto per nave del CO2 catturato fino a un sito di stoccaggio sulla piattaforma continentale norvegese

12.5

Il progetto Athos propone un’infrastruttura per trasportare CO2 dalle zone industriali dei Paesi Bassi ed è disposto a ricevere ulteriore CO2 da altre fonti, ad esempio l’Irlanda e la Germania. L’idea è sviluppare una struttura transfrontaliera, interoperabile e ad accesso aperto per il trasporto di grandi volumi.

12.7

Aramis è un progetto transfrontaliero per trasporto e stoccaggio di CO2 (prelevato dagli emettitori nell’entroterra della zona portuale di Rotterdam e stoccato sulla piattaforma continentale dei Paesi Bassi)

12.8

Dartagnan è un hub multimodale per l’esportazione di CO2 da Dunkerque e dal suo entroterra (emettitori del polo industriale nella zona di Dunkerque, Francia, con stoccaggio, ove disponibile, nei territori del Mare del Nord)

12.9

Polonia - Interconnettore CCS UE (emettitori del polo industriale attorno a Danzica, Polonia, con stoccaggio, ove disponibile, nei territori del Mare del Nord)

C.   ELENCHI DEI PROGETTI “NON PIÙ CONSIDERATI PIC” E DEI PROGETTI “CHE SONO ORA PARTE INTEGRANTE DI ALTRI PIC”

(1)   Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, “NSOG”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.8

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.10.1

1.10.2

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.5

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.20

(2)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Electricity”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.5.1

2.5.2

2.6

2.8

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.12

2.13.1

2.13.2

2.14

2.15.1

2.15.2

2.15.3

2.15.4

2.16.2

2.19

2.20

2.21

2.22

2.24

2.25.1

2.25.2

2.26

2.28.3

2.28.4.


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

2.1

3.1.4

(3)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Electricity”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

3.1.3

3.2.1

3.2.3

3.3

3.4

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.7

3.8

3.9

3.11.5

3.13

3.14.1

3.15.1

3.15.2

3.16

3.17

3.18.1

3.18.2

3.19.2

3.19.3

3.20.1

3.20.2

3.21

3.23

3.25

3.26


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

3.27

2.33

(4)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP energia elettrica”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

4.1

4.2

4.4.1

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.7

4.8.6

4.8.11

4.8.12

4.8.17


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

4.3

4.8.9

4.9

4.8.9

(5)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Gas”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.6

5.7.1

5.7.2

5.9

5.12

5.13

5.14

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.15.5

5.16

5.17.1

5.17.2

5.18

5.20

5.21


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

5.8.1

5.5.2

5.8.2

5.5.2

(6)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Gas”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

6.2.1

6.2.2

6.3

6.5.1

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.7

6.8.3

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.11

6.12

6.16

6.17

6.19

6.20.1

6.20.5

6.20.6

6.21

6.22.1

6.22.2

6.23

6.24.1

6.25.2


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

6.1.1

6.2.10

6.1.2

6.2.11

6.1.3

6.2.11

6.1.4

6.2.11

6.1.5

6.2.11

6.1.6

6.2.11

6.1.7

6.2.11

6.1.8

6.2.2

6.1.9

6.2.11

6.1.10

6.2.2

6.1.11

6.2.2

6.1.12

6.2.12

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.2

6.2.5

6.2.2

6.2.6

6.2.2

6.2.7

6.2.2

6.2.8

6.2.2

6.2.9

6.2.2

6.5.2

6.5.6

6.6

6.26.1

6.8.4

6.25.4

6.13.1

6.24.4

6.13.2

6.24.4

6.13.3

6.24.4

6.14

6.24.1

6.15.1

6.24.10

6.15.2

6.24.10

6.18

7.3.4

6.24.2

6.24.1

6.24.3

6.24.1

6.24.5

6.24.4

6.24.6

6.24.4

6.24.7

6.24.4

6.24.8

6.24.4

6.24.9

6.24.4

6.25.3

6.24.10

6.26.2

6.26.1

6.26.3

6.26.1

6.26.4

6.26.1

6.26.5

6.26.1

6.26.6

6.26.1

(7)   Corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, “SGC”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.5

7.1.7

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC

Numero PIC originario del progetto

Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato

7.1.6

7.1.3

7.1.4

7.3.3

7.3.2

7.5

(8)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP gas”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4

8.2.3

8.4

8.5

8.6

8.8

(9)   Corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centrorientale” (Oil Supply Connections, “OSC”)

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

(10)   Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti”

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

10.8

10.9

(11)   Area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.10

1.14

1.15

1.16

1.20

2.13

(12)   Area tematica prioritaria “Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio”

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC

12.1

12.2

12.6

»

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/565 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del 3-nitroossipropanolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente».

(4)

Nel parere del 30 settembre 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il 3-nitroossipropanolo non ha un’incidenza negativa sulla salute delle vacche da latte e delle vacche da riproduzione, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un irritante per gli occhi e la pelle e che il 3-NOP può essere nocivo se inalato con un rischio potenziale dovuto all’esposizione per inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Il rischio di inalazione dovrebbe inoltre essere affrontato mediante l’immissione sul mercato dell’additivo in forma granulare con una percentuale trascurabile di particelle inalabili. L’Autorità ha concluso che l’additivo può ridurre la produzione di metano enterico nelle vacche da latte e nelle vacche da riproduzione. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del 3-nitroossipropanolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2021;19(11):6905.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente (riduzione della produzione di metano enterico).

4c1

DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

3-nitroossipropanolo

Composizione dell'additivo

Preparato con un tenore minimo di 3-nitroossipropanolo del 10 %

Particelle < 50 μm: inferiore allo 0,5 %

Particelle < 10 μm: 0 %

Polvere granulare

Vacche da latte e vacche da riproduzione

53

80

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

28 aprile 2032

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-nitroossipropanolo

(1,3-propandiolo mononitrato)

Formula chimica C3H7NO4

Numero CAS: 100502-66-7

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del 3-nitroossipropanolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti:

cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV)


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/35


REGOLAMENTO (UE) 2022/566 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza flutianil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del flutianil su mele, ciliegie (dolci), fragole, cetrioli, zucchine e meloni negli Stati Uniti. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tali prodotti.

(3)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro al quale era stata presentata e la relazione di valutazione di tale Stato membro è stata trasmessa alla Commissione.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR (2) proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico.

(5)

Per quanto riguarda il flutianil nei meloni, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre modifiche agli LMR richieste dal richiedente, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per effettuare una valutazione del rischio. L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per gli LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(6)

In base al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.

«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutianil in various crops», EFSA Journal 2021; 19(9):6840.


ALLEGATO

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza flutianil è sostituita dalla seguente:

« Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Flutianil

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

0,15

0130020

Pere

0,01  (*1)

0130030

Cotogne

0,01  (*1)

0130040

Nespole

0,01  (*1)

0130050

Nespole del Giappone

0,01  (*1)

0130990

Altri (2)

0,01  (*1)

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,01  (*1)

0140020

Ciliegie (dolci)

0,4

0140030

Pesche

0,01  (*1)

0140040

Prugne

0,01  (*1)

0140990

Altri (2)

0,01  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,15

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,3

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*1)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*1)

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

0,01  (*1)

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,03

0232020

Cetriolini

0,01  (*1)

0232030

Zucchine

0,03

0232990

Altri (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (*1)

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05  (*1)

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


DECISIONI

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/48


DECISIONE (UE) 2022/567 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

(2)

L’articolo 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il consiglio di partenariato istituito dall’accordo adotti orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile («orientamenti»).

(3)

È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato sull’adozione degli orientamenti.

(4)

Al fine di consentire l’adozione tempestiva degli orientamenti, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito a una decisione da prendere a norma dell’articolo 14 del medesimo accordo si basa sul progetto degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile accluso alla presente decisione

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER IL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede che le parti agevolino l’organizzazione di un forum della società civile, composto da rappresentanti della società civile dell’Unione europea e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito»), che si riunisce almeno una volta l’anno, salvo diversa decisione delle parti. L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dispone inoltre che il consiglio di partenariato adotti gli orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

1.   PARTECIPANTI

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (1), il forum della società civile riunirà i rappresentanti della società civile dell’Unione europea e del Regno Unito, segnatamente i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro (ma non di singole imprese private), dei sindacati, del mondo accademico e delle organizzazioni non governative operanti in diversi settori della società pertinenti ai settori contemplati dalla parte II dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le parti applicheranno le rispettive norme e prassi in materia di registrazione dei rappresentanti della società civile, al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni della società civile.

Per motivi pratici, il numero di partecipanti in presenza al forum della società civile sarà limitato, per ciascuna parte, a 60 rappresentanti della società civile, salvo diversa decisione delle parti. Tali rappresentanti potranno partecipare alle riunioni del forum della società civile di persona o con mezzi elettronici. Le parti possono decidere di tenere la riunione interamente con mezzi virtuali, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il forum della società civile sarà aperto ad altri membri delle organizzazioni della società civile, in qualità di osservatori, che si registrano in anticipo.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Le discussioni del forum della società civile riguarderanno i settori di cui alla parte II dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: commercio, settore aereo, trasporto su strada, coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata, pesca e altre disposizioni.

3.   CALENDARIO, ORGANIZZAZIONE E ORDINI DEL GIORNO

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che il forum della società civile si riunirà almeno una volta l’anno, salvo diversa decisione delle parti. Il forum della società civile si riunirà a ridosso della riunione del comitato commerciale di partenariato, salvo diversa decisione delle parti. I copresidenti del comitato commerciale di partenariato e dei comitati commerciali specializzati e i copresidenti dei comitati specializzati per l’energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca potranno partecipare al forum quando sono discusse questioni di loro competenza.

Il forum della società civile sarà organizzato dalla parte che ospiterà la riunione del comitato commerciale di partenariato; questo significa che, salvo diversa decisione delle parti, il forum si terrà a turno nell’Unione europea e nel Regno Unito. La parte che ospita il forum metterà a disposizione la sede e agevolerà la riunione (ad es. fornendo i link per la registrazione e la partecipazione virtuale).

Le parti si adopereranno per consultare i rispettivi gruppi consultivi interni in merito ad eventuali punti da inserire nell’ordine del giorno prima di concordarlo con l’altra parte. Le parti si adopereranno per pubblicare i progetti di ordini del giorno 15 giorni prima della data della riunione del forum della società civile.

La parte ospitante provvederà a redigere, entro 30 giorni dalla riunione, i risultati e le conclusioni del forum della società civile, di concerto con l’altra parte. I risultati e le conclusioni di ciascuna riunione saranno condivisi con il consiglio di partenariato, il comitato commerciale di partenariato e i comitati specializzati per l’energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca e saranno resi accessibili al pubblico.

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare i presenti orientamenti, anche per far fronte alle questioni emerse durante la loro attuazione.


(1)  Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 13 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.


8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/52


DECISIONE (UE) 2022/568 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in riferimento all’adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) ("accordo"), è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L’accordo è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018.

(2)

Dall’articolo 50, paragrafo 1, dell’accordo, è stato istituito il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

(3)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell’accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali definisce il proprio regolamento interno.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, poiché la decisione sull’adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici nell’Unione.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda l’adozione dei suoi regolamenti interni dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, istituito dall’articolo 50 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)   GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.


Progetto

DECISIONE N. […] DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

del …

per quanto riguarda il suo regolamento interno

IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell'allegato.

La presente decisione entra in vigore il...

Fatto a …

 


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

CAPO I

Organizzazione

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo.

2.   Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.

3.   A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.

4.   Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.

5.   Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

Articolo 4

Segretariato

1.   La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretariato.

2.   Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.

CAPO II

Funzionamento

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.

Articolo 6

Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.

2.   Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.

3.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all'ordine del giorno.

4.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

5.   Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbale della riunione

Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.

2.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3.   Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1.   Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.

2.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all'articolo 8.


8.4.2022   

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L 109/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/569 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(3)

L’Italia ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

L’Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.

(6)

L’Italia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania e l’Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.

(9)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l’Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

(11)

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

(12)

Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

(13)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l’Italia può ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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L 109/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/570 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

L’Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.

(5)

L’Italia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania e l’Austria.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

(8)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l’Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

(11)

Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire al Regno Unito di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(12)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, l’Italia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/571 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

L’Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).

(5)

L’Italia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione neerlandese e portoghese ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV.

(8)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Italia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, l’Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

(11)

Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(12)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l’Italia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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L 109/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/572 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).

(5)

La Grecia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione neerlandese e cipriota ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV.

(8)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Grecia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Grecia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

(11)

Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(12)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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L 109/66


DECISIONE (PESC) 2022/573 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/538 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/538 (1) a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(2)

Il 9 febbraio 2022 l'OPCW, che è responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/538, ha chiesto una proroga di dodici mesi, fino al 30 aprile 2023, del periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta consentirà all'OPCW di attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'attuazione di attività specifiche dei progetti.

(3)

Il proseguimento dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/538 non ha alcuna implicazione sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 aprile 2023.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/538,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/538, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 aprile 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1o aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).


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L 109/67


DECISIONE (PESC) 2022/574 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1), che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.

(2)

Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/795 (2), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 10 agosto 2021.

(3)

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1025 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 25 aprile 2022.

(4)

Il 15 febbraio 2022 l’ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di ulteriori dieci mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri delle Nazioni Unite che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato, che è stato prorogato fino al 30 novembre 2022, e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di COVID-19.

(5)

Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 25 febbraio 2023.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 febbraio 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

(2)  Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 14).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1025 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 22).


8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/575 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208

[notificata con il numero C(2022)2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 261, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può avere un impatto economico significativo sul settore agricolo e può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia.

(2)

Il fieno e la paglia sono gli unici materiali vegetali le cui partite sono soggette alle restrizioni all’ingresso nell’Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3), che si applica fino al 20 aprile 2021. In particolare, è stato consentito l’ingresso nell’Unione solo delle partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. Dato il rischio di diffusione dell’afta epizootica tramite tali materiali, è opportuno mantenere tali restrizioni nel diritto dell’Unione.

(3)

Il nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale, istituito a norma del regolamento (UE) 2016/429, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell’Unione, comprese quelle relative all’ingresso nell’Unione di materiali vegetali, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme preesistenti nelle norme stabilite nella presente decisione, in attesa di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che valuti i rischi per la sanità animale connessi all’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica e di altre malattie di categoria A, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori.

(4)

È pertanto necessario stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 e dell’elenco, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5), di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati a motivo della loro situazione zoosanitaria favorevole per quanto riguarda, tra l’altro, l’afta epizootica. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e per motivi di chiarezza, è altresì opportuno redigere un elenco separato di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto.

(5)

Al fine di evitare che le partite di paglia in pellets destinate alla combustione entrino in contatto con animali sensibili all’afta epizootica, la presente decisione dovrebbe altresì stabilire rigorose misure di riduzione dei rischi per la loro consegna all’impianto di destinazione nell’Unione. Tali partite dovrebbero essere vincolate al regime doganale speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il loro trasporto dovrebbe essere soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (7), tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 ed esse dovrebbero essere consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.

(6)

I codici NC per il fieno e la paglia figurano nel capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (8) e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nella presente decisione.

(7)

A fini di semplificazione e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione (9) che autorizza attualmente le importazioni nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti dalla Gran Bretagna e dalle dipendenze della Corona e inserirle nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi e territori.

Articolo 2

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia

1.   L’ingresso nell’Unione di partite di paglia (codice NC Ex12130000), di cui al capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex12 14 90), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell’allegato;

b)

sono vincolate, al momento dell’ingresso nell’Unione, al regime speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 è abrogato.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 21).


ALLEGATO

Parte 1 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Codice ISO del paese terzo o territorio

Nome del paese terzo o territorio

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

CL

Cile

GB

Regno Unito  (1)

GG

Guernsey

GL

Groenlandia

IM

Isola di Man

IS

Islanda

JE

Jersey

NZ

Nuova Zelanda

RS

Serbia (2)

US

Stati Uniti

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Parte 2 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets, di cui all’articolo 2, paragrafo 2

Codice ISO del paese terzo o territorio

Nome del paese terzo o territorio

UA

Ucraina


(1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini della parte 1 del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(2)  Ai fini delle misure di emergenza di cui all’articolo 1, nei riferimenti alla Serbia contenuti nel presente all’allegato è escluso il territorio del Kosovo*.


Rettifiche

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/73


Rettifica del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 466 del 29 dicembre 2021 )

1)

Pagina 159, nell’allegato, alla riga del numero di serie 0.8148, nella colonna «Data prevista per il riesame obbligatorio»

anziché:

« 01.12.2022 »,

leggasi:

« 31.12.2022 ».

2)

Pagina 215, nell’allegato, alla riga del numero di serie 0.7103, nella colonna «Designazione delle merci»

anziché:

«… del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP (1)»,

leggasi:

«… del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP».


8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/74


Rettifica della decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 del 28 febbraio 2022 )

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 4:

anziché:

«4.   L'attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa del Belgio;

b)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

c)

dal ministero della Difesa della Cechia;

d)

dal ministero della Difesa di Cipro;

e)

dal ministero della Difesa della Croazia;

f)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

g)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

h)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

i)

dal ministero della Difesa della Francia;

j)

dal ministero della Difesa della Germania;

k)

dal ministero della Difesa della Grecia;

l)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

m)

dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;

n)

dal ministero della Difesa della Lituania;

o)

dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

p)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

q)

dal ministero della Difesa della Polonia;

r)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

s)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

t)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

u)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

v)

dal ministero della Difesa della Spagna;

w)

dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.

x)

dal ministero della Difesa dell’Ungheria;»

leggasi:

«4.   L'attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa del Belgio;

b)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

c)

dal ministero della Difesa della Croazia;

d)

dal ministero della Difesa di Cipro;

e)

dal ministero della Difesa della Cechia;

f)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

g)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

h)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

i)

dal ministero della Difesa della Francia;

j)

dal ministero della Difesa della Germania;

k)

dal ministero della Difesa della Grecia;

l)

dal ministero della Difesa dell’Ungheria;

m)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

n)

dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

o)

dal ministero della Difesa della Lituania;

p)

dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

q)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

r)

dal ministero della Difesa della Polonia;

s)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

t)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

u)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

v)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

w)

dal ministero della Difesa della Spagna;

x)

dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.».


8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/76


Rettifica della decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61 del 28 febbraio 2022 )

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 4:

anziché:

«4.

L’attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa dell’Austria;

b)

dal ministero della Difesa del Belgio;

c)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

d)

dal ministero della Difesa della Cechia;

e)

dal ministero della Difesa di Cipro;

f)

dal ministero della Difesa della Croazia;

g)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

h)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

i)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

j)

dal ministero della Difesa della Francia;

k)

dal ministero della Difesa della Germania;

l)

dal ministero della Difesa della Grecia;

m)

dal dipartimento della Difesa dell’Irlanda;

n)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

o)

dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;

p)

dal ministero della Difesa della Lituania;

q)

la direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

r)

dal ministero dell’Interno, della sicurezza nazionale e delle attività di contrasto di Malta;

s)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

t)

dal ministero della Difesa della Polonia;

u)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

v)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

w)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

x)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

y)

dal ministero della Difesa della Spagna;

z)

dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.

a bis)

dal ministero della Difesa dell’Ungheria»,

leggasi:

«4.

L’attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa dell’Austria;

b)

dal ministero della Difesa del Belgio;

c)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

d)

dal ministero della Difesa della Croazia;

e)

dal ministero della Difesa di Cipro;

f)

dal ministero della Difesa della Cechia;

g)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

h)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

i)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

j)

dal ministero della Difesa della Francia;

k)

dal ministero della Difesa della Germania;

l)

dal ministero della Difesa della Grecia;

m)

dal ministero della Difesa dell’Ungheria;

n)

dal dipartimento della Difesa dell’Irlanda;

o)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

p)

dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

q)

dal ministero della Difesa della Lituania;

r)

la direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

s)

dal ministero dell’Interno, della sicurezza nazionale e delle attività di contrasto di Malta;

t)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

u)

dal ministero della Difesa della Polonia;

v)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

w)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

x)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

y)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

z)

dal ministero della Difesa della Spagna;

a bis)

dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.».