ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
4 aprile 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/524 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/577 per quanto riguarda taluni riferimenti a medicinali veterinari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/525 della Commissione, del 1o aprile 2022, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/526 della Commissione, del 1o aprile 2022, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/527 della Commissione, del 1o aprile 2022, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/528 della Commissione, del 1o aprile 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/529 della Commissione, del 31 marzo 2022, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022)1868]  ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/530 della Commissione, del 31 marzo 2022, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1873]  ( 1 )

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/531 della Commissione, del 31 marzo 2022, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1893]  ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/532 della Commissione, del 1o aprile 2022, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022)1957]

57

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/533 della Commissione, del 1o aprile 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

60

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione, del 1o aprile 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 87 I del 15.3.2022 )

66

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 87 I del 15.3.2022 )

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/524 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2022

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/577 per quanto riguarda taluni riferimenti a medicinali veterinari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’errore figura in tutte le versioni linguistiche del testo del considerando 4, all’allegato I, punto 1, lettera a) e punto 2, lettere a) e b) e all’allegato II, punto 1, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione (2), per quanto riguarda l’uso del termine «veterinario» quando il testo si riferisce sia ai medicinali veterinari sia ai medicinali per uso umano. Ricomprendendo entrambi i prodotti, il termine dovrebbe essere «medicinale».

(2)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/577.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2021/577.

(4)

A norma dell’articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/577 è così rettificato:

1)

l’allegato I è così rettificato:

a)

al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino in questione con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, di detto regolamento»;

b)

al punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6;

b)

la data e il luogo dell’ultima somministrazione del medicinale di cui alla lettera a) all’equino in questione;»;

2)

all’allegato II, punto 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e fornire informazioni su tale sostanza.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/525 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2) contiene errori all’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), e nell’allegato, all’appendice 1, capo I, allegato A, punto 1, lettera a), punto viii), e all’appendice 3, punto 4, lettera b), che modificano il significato delle disposizioni.

(2)

La versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 contiene un errore all’articolo 14, paragrafo 5, lettera a), punto i), che modifica il significato della disposizione.

(3)

Le versioni in lingua portoghese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4)

In considerazione della necessità di avere parità di condizioni per tutti gli operatori, dell’interesse prevalente dell’integrità del mercato interno e del bisogno di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2020.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/526 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c).

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce la percentuale minima dei controlli in loco da effettuare nei locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento nel quadro del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «programma destinato alle scuole»). L’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce che nel caso in cui un richiedente non sia un istituto scolastico i controlli in loco effettuati presso i locali del richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (4).

(2)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, in particolare la chiusura degli istituti scolastici e le restrizioni all’accesso dei visitatori esterni nei loro locali, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione di controlli in loco tempestivi presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici nell’anno scolastico 2021/2022. È pertanto opportuno prevedere che ove gli Stati membri non siano in grado di effettuare tali controlli in loco come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, essi possano decidere di effettuarli a distanza, ad esempio mediante videoconferenza.

(3)

L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme e i metodi applicabili alle comunicazioni concernenti i controlli e i relativi risultati. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri giustifichino la necessità della deroga prevista dal presente regolamento e riferiscano in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo da redigere per ciascun controllo in loco effettuato a distanza.

(4)

È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, tali controlli possono essere effettuati a distanza.

2.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora i controlli in loco siano effettuati a distanza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di controllo competente fornisce anche una giustificazione della necessità di tale deroga e riferisce in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/527 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo«ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 dicembre 2018 la società Procter & Gamble Services Company NV ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-ER045796-14.

(2)

«ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» contiene cloro attivo rilasciato dall’ipoclorito di sodio come principio attivo inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 25 novembre 2020 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.

(4)

Il 5 luglio 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni fissate all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

(6)

Il 30 luglio 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Procter & Gamble Services Company NV è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso del biocida singolo «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» con il numero di autorizzazione EU-0026814-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 aprile 2022 al 31 marzo 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA del 16 giugno 2021 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash»(ECHA opinion of 16 June 2021 on the Union authorisation of the biocidal product«Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash») (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0026814-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0026814-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Procter & Gamble Services Company NV

Indirizzo

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgio

Numero di autorizzazione

EU-0026814-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0026814-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

24 aprile 2022

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 marzo 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Sutter Industries SpA

Indirizzo del fabbricante

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italia

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio

Nome del fabbricante

ALTAIR CHIMICA SpA.

Indirizzo del fabbricante

Via Moie Vecchie n. 13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via Moie Vecchie n. 13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italia

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio

 

Principio attivo

 

 

9,05

Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di sodio

Sostanza non attiva

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Tipo di formulazione

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

A contatto con acidi libera gas tossici.

Può essere corrosivo per i metalli.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare indumenti protettivi.

Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1. Uso # 1 — Disinfezione della biancheria (lavaggio in lavatrice) nella fase di risciacquo post-lavaggio

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nelle lavatrici professionali (come le lavatrici di ristoranti, hotel, case di cura e strutture non sanitarie) tramite programmi di dosaggio automatici chiusi:

Disinfezione della biancheria dopo la pulizia. Il prodotto può essere utilizzato solo con l’apparecchiatura di dosaggio automatico professionale Procter & Gamble. Il prodotto non è autorizzato per il dosaggio manuale.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 10,0 ml/l

Diluizione (%):

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto viene aggiunto una volta tramite dosaggio automatico, per la disinfezione della biancheria pulita: dopo la fase di lavaggio/pulizia erogata utilizzando Ariel S1 Actilift detergent (nome commerciale di Ariel System S1), l’acqua viene scaricata/estratta. Dopo una fase di ricarica con acqua dolce, viene aggiunto il prodotto per il bagno di lavaggio principale/primo risciacquo.

Il prodotto è efficace su capi puliti se utilizzato a 10 ml/l per 15 min di contatto a + 40 °C (rapporto di idratazione = 1:5; con carico di zavorra di 4 kg)

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Contenitore in HDPE da 10 l-20 l con maniglia sagomata e chiusura di sicurezza e cappuccio per chiave. Certificazione ONU per merci pericolose.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

5.1.   Istruzioni d’uso

Il prodotto biocida ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash è destinato all’uso solo durante il lavaggio principale, dopo il prelavaggio con l’apparecchiatura di dosaggio Procter & Gamble Professional per la disinfezione della biancheria pulita:

Fase 1 pulizia con Ariel System S1 (definito prelavaggio o lavaggio principale) a 40 °C per 10 min: l’acqua di lavaggio viene scaricata, estratta e riempita con acqua dolce prima della fase 2;

Fase 2 disinfezione: può essere definita lavaggio principale (se la prima fase è un prelavaggio) o bagno di primo risciacquo (se la prima fase è un lavaggio principale). La seconda fase contenente ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash viene sempre eseguito a 40 °C per 15 min. Seguono 1-2 fasi di risciacquo e scarico e infine un’estrazione mediante centrifuga.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Durante la manipolazione del prodotto e durante la manutenzione delle macchine (riparazione del sistema di dosaggio rotto):

indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN374);

indossare protezioni per gli occhi (EN166);

indossare una tuta protettiva (da specificare dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di ingestione

:

sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

In caso di contatto con la pelle

:

lavare immediatamente con abbondante acqua. Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare con acqua e sapone e continuare a risciacquare per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

In caso di contatto con gli occhi

:

sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per assistenza medica.

In caso di inalazione

:

trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Per il contenimento

Raccogliere la sostanza assorbita in contenitori chiusi. Non utilizzare contenitori di metallo.

Metodi di bonifica

Piccole quantità di liquido versato: raccogliere in materiale assorbente non combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. Grandi fuoriuscite: contenere la sostanza rilasciata, pompare in contenitori idonei. Non utilizzare contenitori di metallo.

Smaltimento

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità con la regolamentazione locale/regionale/nazionale.

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d’acqua, nei tubi (lavandino, toilette ecc.) né negli scarichi.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Condizioni di conservazione

Conservare nel contenitore originale.

Materiali incompatibili

Metalli. acidi. Reagisce con (certi) acidi: liberazione di gas/vapori (altamente) tossici (cloro). Può essere corrosivo per i metalli.

Divieti di stoccaggio misto

Conservare solo nel contenitore originale in un luogo fresco e ben ventilato lontano da acidi (forti).

Zona di deposito

Conservare in luogo fresco. Conservare in luogo asciutto.

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Proteggere dal gelo.

Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.

Stabilità/validità: 12 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/528 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia (Regno Unito) ed è stato confermato il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia (Regno Unito) ed è stato confermato il 19 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 20 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hanson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Kingsbury, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Hutchinson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 20 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Butler, nello stato del Nebraska (Stati Uniti), nella contea di Cumberland, nello stato del Maine (Stati Uniti), nella contea di Beadle, nello stato del South Dakota, (Stati Uniti), nella contea già precedentemente colpita di Charles Mix, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Hanson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 22 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea già precedentemente colpita di Beadle, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), nella contea di Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Kingsbury, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 23 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea già precedentemente colpita di Butler, nello stato del Nebraska (Stati Uniti), nella contea di Jerauld, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea già precedentemente colpita di Buena Vista, nello stato dell’Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 24 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Franklin, nello stato dell’Iowa (Stati Uniti) e nella contea di Meeker, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 25 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(14)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Stearns, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 26 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(15)

Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(16)

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(17)

Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in stabilimenti avicoli il 14 novembre 2021 in prossimità di Salwick, Fylde, Lancashire (Inghilterra), il 17 novembre 2021 in prossimità di Kirkham, Fylde, Lancashire (Inghilterra), il 2 dicembre 2021 in prossimità di Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire (Inghilterra) e il 15 dicembre 2021 in prossimità di Wem, North Shropshire, Shropshire (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.

(18)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Salwick, Fylde, Lancashire (Inghilterra), in prossimità di Kirkham, Fylde, Lancashire, (Inghilterra), in prossimità di Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire (Inghilterra) e in prossimità di Wem, North Shropshire, Shropshire (Inghilterra) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(20)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.22 e GB-2.23 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.22

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

GB-2.23

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022";

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.42 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.42

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022";

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.68 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.68

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022";

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.107 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.108 a GB-2.110:

"GB

Regno Unito

GB-2.108

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

GB-2.109

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.3.2022

 

GB-2.110

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.3.2022";

 

v)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.29 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.30 a US-2.46:

"US

Stati Uniti

US-2.30

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

US-2.31

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

US-2.32

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.3.2022

 

US-2.33

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

US-2.34

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

US-2.35

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

US-2.36

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

US-2.37

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

 

US-2.38

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

US-2.39

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

US-2.40

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

US-2.41

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

US-2.42

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

US-2.43

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

 

US-2.44

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

US-2.45

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

US-2.46

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022";

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.107 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.108 a GB-2.110:

"Regno Unito

GB-2.108

In prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N55.75 e W4.58.

GB-2.109

In prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N57.58 e W2.04.

GB-2.110

In prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.13 e E1.28." ;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.29 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.30 a US-2.46:

"Stati Uniti

US-2.30

Stato del South Dakota

contea di Hanson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.7486998°W e 43.6000969°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,2 km a sud-ovest dall’intersezione tra 423rd Avenue e 261st Street;

b)

a nord-est: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra 427th Avenue e 263rd Street;

c)

a est: 0,4 km a sud-est dall’intersezione tra 429th Avenue e 267th Street;

d)

a sud-est: 0,4 km a nord dall’intersezione tra 427th Avenue e 272nd Street;

e)

a sud: 1,1 km a sud-sud-ovest dall’intersezione tra 423rd Avenue e 273rd Street;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 418th Avenue e 272nd Street;

g)

a ovest: 1,2 km a nord-est dall’intersezione tra 416th Avenue e 263rd Street;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a est dall’intersezione tra 418th Avenue e 268th Street.

US-2.31

Stato del South Dakota

contea di Kingsbury: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.1790846°W e 44.3251330°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,8 km a est-sud-est dall’intersezione tra 452nd Avenue e 211th Street;

b)

a nord-est: 0,4 km a nord-ovest dall’intersezione tra 456th Avenue e 213th Street;

c)

a est: 1,4 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 457th Avenue e 217th Street;

d)

a sud-est: 0,6 km a nord-nord-est dall’intersezione tra County Highway 31 e County Highway 14;

e)

a sud: 0,9 km a nord-est dall’intersezione tra County Highway 18 e County Highway 39;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra County Highway 49 e 222nd Street;

g)

a ovest: 1,3 km a nord-ovest dall’intersezione tra 446th Avenue e 218th Street;

h)

a nord-ovest: 0,4 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 447th Avenue e 213th Street.

US-2.32

Stato del South Dakota

contea di Hutchinson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.8349623°W e 43.5755316°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 3,4 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 423rd Avenue e 264th Street;

b)

a nord-est: 0,9 km a nord dall’intersezione tra 427th Avenue e 265th Street;

c)

a est: 0,8 km a sud-est dall’intersezione tra 425th Avenue e 269th Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a nord dall’intersezione tra 423rd Avenue e 273rd Street;

e)

a sud: 0,8 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 418th Avenue e 275th Street;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a nord dall’intersezione tra 414th Avenue e 274th Street;

g)

a ovest: 0,3 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 412th Avenue e 269th Street;

h)

a nord-ovest: 0,7 km a est dall’intersezione tra 414th Avenue e 265th Street.

US-2.33

Stato del Nebraska

Butler 01

contea di Butler: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.2208681°W e 41.3204534°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a sud-ovest dall’intersezione tra Road I e Road 40;

b)

a nord-est: 0,2 km a nord-est dall’intersezione tra Road M e Road 38;

c)

a est: 0,4 km a sud dall’intersezione tra Road O e Road 34;

d)

a sud-est: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra Road M e Road 29;

e)

a sud: 0,7 km a nord-ovest dall’intersezione tra Road I e Road 27;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra Road E e Road 29;

g)

a ovest: 1,1 km a sud-ovest dall’intersezione tra Road C e Road 34;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a est dall’intersezione tra Road D e Road 38.

US-2.34

Stato del Maine

contea di Cumberland: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 70.1974021°W e 43.9023419°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,8 km a nord-est dall’intersezione tra Lawrence Road e Elmwood Road;

b)

a nord-est: 1,7 km a est dall’intersezione tra Hunter Road e Murch Road;

c)

a est: 1,5 km a sud-est dall’intersezione tra Staples Point Road e Overboard Lane;

d)

a sud-est: 2,5 km a est dall’intersezione tra ME 88 e Spruce Lane;

e)

a sud: 1,0 km a est dall’intersezione tra Falmouth Road e Woodville Road;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a nord dall’intersezione tra Mast Road e Pride Farm Road;

g)

a ovest: 0,7 km a est-sud-est dall’intersezione tra Center Road e Bruns Drive;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra Mayall Road e Merrill Road.

US-2.35

Stato del South Dakota

Beadle 01

contea di Beadle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.2051933°W e 44.6551084°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,0 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 401st Avenue e 189th Street;

b)

a nord-est: 0,3 km a sud-ovest dall’intersezione tra 405th Avenue e SD 28;

c)

a est: 1,6 km a nord-ovest dall’intersezione tra 408th Avenue e 195th Street;

d)

a sud-est: 0,3 km a nord-est dall’intersezione tra 405th Avenue e 199th Street;

e)

a sud: 0,5 km a nord-ovest dall’intersezione tra 401st Avenue e 201st Street;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 396th Avenue e 199th Street;

g)

a ovest: 0,5 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 395th Avenue e 195th Street;

h)

a nord-ovest: 0,9 km a sud-est dall’intersezione tra 396th Avenue e SD 28.

US-2.36

Stato del South Dakota

Charles Mix 03

contea di Charles Mix: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.1451678°W e 43.2300717°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra 402nd Avenue e 287th Street;

b)

a nord-est: 0,8 km a sud-ovest dall’intersezione tra 407th Avenue e 288th Street;

c)

a est: 1,0 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 408th Avenue e 293rd Street;

d)

a sud-est: 0,6 km a sud-ovest dall’intersezione tra 407th Avenue e SD Highway 46;

e)

a sud: 0,9 km a sud-ovest dall’intersezione tra 299th Street e Highway 50;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 398th Avenue e SD 46;

g)

a ovest: 0,4 km a sud-est dall’intersezione tra 396th Avenue e 293rd Street;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 398th Avenue e 289th Street.

US-2.37

Stato del South Dakota

Hanson 02

contea di Hanson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.8831710°W e 43.7637923°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra 416th Avenue e 250th Street;

b)

a nord-est: 1,4 km a nord-est dall’intersezione tra 420th Avenue e 252nd Street;

c)

a est: 0,9 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 422nd Avenue e 256th Street;

d)

a sud-est: 0,6 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 421st Avenue e 260th Street;

e)

a sud: 0,9 km a sud-sud-ovest dall’intersezione tra 417th Avenue e 262nd Street;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 412th Avenue e 261st Street;

g)

a ovest: 0,3 km a sud-est dall’intersezione tra SD 37 e 256th Street;

h)

a nord-ovest: 1,3 km a nord-ovest dall’intersezione tra Old Mill Road e Campground Road.

US-2.38

Stato del South Dakota

Beadle 02

contea di Beadle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.1425075°W e 44.5763439°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,3 km a sud-ovest dall’intersezione tra 404th Avenue e 194th Street;

b)

a nord-est: 0,9 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 408th Avenue e 195th Street;

c)

a est: 0,6 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 410th Avenue e 200th Street;

d)

a sud-est: 0,4 km a sud-est dall’intersezione tra 408th Avenue e 204th Street;

e)

a sud: 1,5 km a est-sud-est dall’intersezione tra 403rd Avenue e 206th Street;

f)

a sud-ovest: 1,0 km a nord-est dall’intersezione tra 399th Avenue e 205th Street;

g)

a ovest: 0,8 km a est-sud-est dall’intersezione tra 397th Avenue e 200th Street;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-est dall’intersezione tra 399th Avenue e SD 8.

US-2.39

Stato del South Dakota

contea di Edmunds: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0023076°W e 45.5212334°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,5 km a est-nord-est dall’intersezione tra 395th Avenue e 129th Street;

b)

a nord-est: 1,3 km a nord-est dall’intersezione tra 363rd Avenue e 131st Street;

c)

a est: 1,2 km a est-nord-est dall’intersezione tra 365th Avenue e 135th Street;

d)

a sud-est: 0,7 km a sud dall’intersezione tra 364th Avenue e 139th Street;

e)

a sud: 0,6 km a sud-sud-ovest dall’intersezione tra 360th Avenue e 141st Street;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a nord-est dall’intersezione tra 355th Avenue e 140th Street;

g)

a ovest: 1,2 km a sud-ovest dall’intersezione tra 354th Avenue e 135th Street;

h)

a nord-ovest: 2,4 km a nord-ovest dall’intersezione tra 356th Avenue e 132nd Street.

US-2.40

Stato del South Dakota

Kingsbury 02

contea di Kingsbury: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.1737050°W e 44.3254419°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,4 km a ovest-sud-ovest dall’intersezione tra 452nd Avenue e 211th Street;

b)

a nord-est: 0,5 km a nord-ovest dall’intersezione tra 456th Avenue e 213th Street;

c)

a est: 1,9 km a sud-sud-est dall’intersezione tra 457th Avenue e 217th Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a nord-est dall’intersezione tra 456th Avenue e 222nd Street;

e)

a sud: 0,8 km a sud dall’intersezione tra 452nd Avenue e 223rd Street;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra 448th Avenue e 222nd Street;

g)

a ovest: 1,1 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 446th Avenue e 218th Street;

h)

a nord-ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall’intersezione tra 447th Avenue e 213th Street.

US-2.41

Stato del Nebraska

Butler 02

contea di Butler: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.2788944°W e 41.3949191°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2,1 km a nord-nord-est dall’intersezione tra Road E e Road 44;

b)

a nord-est: 1,7 km a est-nord-est dall’intersezione tra Road I e Road 43;

c)

a est: 1,5 km a nord dall’intersezione tra Road L e Road 38;

d)

a sud-est: 0,8 km a nord-nord-est dall’intersezione tra Road J e Road 34;

e)

a sud: 0,8 km a sud-sud-ovest dall’intersezione tra Road F e Road 33;

f)

a sud-ovest: 1,0 km a nord-ovest dall’intersezione tra Road B e Road 34;

g)

a ovest: 1,0 km a sud-ovest dall’intersezione tra Road W e Road 39;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra Road B e Road 43.

US-2.42

Stato del South Dakota

contea di Jerauld: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.8859578°W e 44.1328594°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2,1 km a nord-est dall’intersezione tra 364th Avenue e 225th Street;

b)

a nord-est: 3,0 km a nord-est dall’intersezione tra 368th Avenue e 227th Street;

c)

a est: 1,1 km a sud-est dall’intersezione tra 371st Avenue e 230th Street;

d)

a sud-est: 0,4 km a nord-est dall’intersezione tra 370th Avenue e 235th Street;

e)

a sud: 0,8 km a est-nord-est dall’intersezione tra 365th Avenue e 237th Street;

f)

a sud-ovest: 2,1 km a nord-est dall’intersezione tra SD Highway 45 e 236th Street;

g)

a ovest: 0,3 km a nord dall’intersezione tra 359th Avenue e 231st Street;

h)

a nord-ovest: 1,7 km a nord-est dall’intersezione tra SD Highway 45 e 227th Street.

US-2.43

Stato dell’Iowa

Buena Vista 03

contea di Buena Vista: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.9634192°W e 42.8970836°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,9 km a est-nord-est dall’intersezione tra 220th Avenue e 430th Street;

b)

a nord-est: 1,9 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra 130th Avenue e 430th Street;

c)

a est: 0,5 km a ovest dall’intersezione tra 140th Avenue e 470th Street;

d)

a sud-est: 1,0 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra 120th Avenue e 520th Street;

e)

a sud: 0,7 km a sud-est dall’intersezione tra 220th Avenue e 550th Street;

f)

a sud-ovest: 2,0 km a nord-est dall’intersezione tra 170th Avenue e 540th Street;

g)

a ovest: 1,2 km a ovest dall’intersezione tra 170th Avenue e 490th Street;

h)

a nord-ovest: 1,5 km a nord-ovest dall’intersezione tra 190th Avenue e 450th Street.

US-2.44

Stato dell’Iowa

contea di Franklin: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.3355854°W e 42.9161561°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,5 km a sud-ovest dall’intersezione tra Jonquil Avenue e 110th Street;

b)

a nord-est: 1,5 km a nord-est dall’intersezione tra Mallard Avenue e 240th Street;

c)

a est: 1,2 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra U.S. Highway 65 e 200th Street;

d)

a sud-est: 1,4 km a sud-ovest dall’intersezione tra Nettle Avenue e 165th Street;

e)

a sud: 0,4 km a nord-nord-ovest dall’intersezione tra Indigo Avenue e 140th Street;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall’intersezione tra Eagle Avenue e 160th Street;

g)

a ovest: 1,6 m a nord-est dall’intersezione tra Balsam Avenue e 200th Street;

h)

a nord-ovest: 2,0 km a nord-est dall’intersezione tra Dogwood Avenue e 240th Street.

US-2.45

Stato del Minnesota

contea di Meeker: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.6700654°W e 45.3285011°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,1 km a nord-ovest dall’intersezione tra Beachside Road e E State Highway 55;

b)

a nord-est: 0,7 km a nord-est dall’intersezione tra 587th Avenue e 380th Street;

c)

a est: 0,5 km a sud-sud-est dall’intersezione tra Minnesota Highway 22 Anx e 340th Street;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud dall’intersezione tra Csah 31 e 300th Street;

e)

a sud: 0,5 km a sud-est dall’intersezione tra Minnesota Highway 4 e US Highway 12;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud-est dall’intersezione tra 202nd Street NE e 56 Avenue NE;

g)

a ovest: 0,0 km dall’intersezione tra 175th Street NE e 120th Avenue NE;

h)

a nord-ovest: 0,3 km a sud-est dall’intersezione tra Tri-county Road NE e 385th Street.

US-2.46

Stato del Minnesota

contea di Stearns: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.4442186°W e 45.5790246°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,8 km a ovest dall’intersezione tra 315th Street e Fruit Farm Road;

b)

a nord-est: 0,7 km a nord-est dall’intersezione tra County Road 2 e 295th Street;

c)

a est: 1,3 km a nord-est dall’intersezione tra CR-138 e East Broadway Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a sud-est dall’intersezione tra 125th Avenue e 210th Street;

e)

a sud: 1,2 km a nord-est dall’intersezione tra 185th Street e Schackman Lake Road;

f)

a sud-ovest: 0,4 km a nord-ovest dall’intersezione tra 207th Street e Elmdale Road;

g)

a ovest: 0,5 km a ovest-sud-ovest dall’intersezione tra Hedgewood Road e 223rd Avenue;

h)

a nord-ovest: 1,3 km a nord dall’intersezione tra 290th Street e Clear Lake Road." ;

2)

nell’allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.22 e GB-2.23 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.22

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.11.2021

22.3.2022

GB-2.23

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

17.11.2021

22.3.2022";

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.42 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.42

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.12.2021

22.3.2022";

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.68 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.68

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.12.2021

18.3.2022";

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.107 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.108 a GB-2.110:

"GB

Regno Unito

GB-2.108

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.3.2022

 

GB-2.109

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.3.2022

 

GB-2.110

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.3.2022";

 

v)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.29 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.30 a US-2.46:

"US

Stati Uniti

US-2.30

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.3.2022

 

US-2.31

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.3.2022

 

US-2.32

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.3.2022

 

US-2.33

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.3.2022

 

US-2.34

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.3.2022

 

US-2.35

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.3.2022

 

US-2.36

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.3.2022

 

US-2.37

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.3.2022

 

US-2.38

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.3.2022

 

US-2.39

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.3.2022

 

US-2.40

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.3.2022

 

US-2.41

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.3.2022

 

US-2.42

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.3.2022

 

US-2.43

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.3.2022

 

US-2.44

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.3.2022

 

US-2.45

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.3.2022

 

US-2.46

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.3.2022” .

 


DECISIONI

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/529 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022)1868]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 maggio 2012 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Pioneer Hi-Bred International Inc., con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata 73496 («la domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata 73496 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

(3)

Il 17 giugno 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che la colza geneticamente modificata 73496, come descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che il consumo di colza geneticamente modificata 73496 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.

(4)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)

L’Autorità ha concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

(6)

L’Autorità ha inoltre raccomandato l’attuazione di un piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio che raccolga dati sulle importazioni nell’Unione per quanto riguarda la colza geneticamente modificata 73496 e i prodotti derivati dalla colza geneticamente modificata 73496 per alimenti e mangimi, nonché dati sul consumo per quanto riguarda l’uomo e gli animali, al fine di verificare che le condizioni d’uso della colza geneticamente modificata 73496 siano le stesse contemplate dalla valutazione del rischio precedente all’immissione in commercio.

(7)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8)

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata 73496 per gli usi elencati nella domanda.

(9)

Con lettera del 1o novembre 2021, Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati. Con lettera del 1o novembre 2021, Corteva Agriscience Belgium B.V. ha confermato il proprio consenso a tale trasferimento per conto di Corteva Agriscience LLC.

(10)

È opportuno assegnare un identificatore unico alla colza geneticamente modificata 73496 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4).

(11)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata 73496, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe recare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(12)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6).

(13)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare anche relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio.

(14)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(15)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(16)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) 73496, come specificata nell’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DP-Ø73496-4, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

c)

prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «colza»;

2.   la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento della colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Monitoraggio successivo all’immissione in commercio

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio della colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4, come disposto nell’allegato, lettera i).

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio.

Articolo 7

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 8

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 10

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2021. Scientific Opinion on assessment of genetically modified oilseed rape 73496 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2012-109). EFSA Journal 2021; 19(6):6610, 57 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6610.

(4)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(6)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)

Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti

Rappresentato nell’Unione da: Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.

b)

Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

3)

prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 esprime il gene gat4621, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)

Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «colza»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1, e nei documenti che li accompagnano.

d)

Metodo di rilevamento

1)

Metodo quantitativo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per il rilevamento della colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

2)

convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF434, accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)

Identificatore unico

DP-Ø73496-4.

f)

Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)

Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)

Piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio

1.

Il titolare dell’autorizzazione provvede a raccogliere le seguenti informazioni:

i)

le quantità di colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 importata nell’Unione per essere immessa in commercio e dei prodotti derivati dalla colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 per alimenti e mangimi;

ii)

i dati sul consumo, per quanto riguarda l’uomo e gli animali, di colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 e di prodotti derivati dalla colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4, in caso di importazione.

2.

In base alle informazioni raccolte e trasmesse, il titolare dell’autorizzazione:

i)

riesamina le previsioni riguardanti i dati sul consumo di colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;

ii)

verifica che le condizioni d’uso della colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 siano le stesse contemplate dalla valutazione del rischio precedente all’immissione in commercio.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/530 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1873]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 settembre 2018 BASF Agricultural Solutions Belgium NV, con sede in Belgio, succursale di BASF SE, con sede in Germania, ha presentato all’autorità nazionale competente della Spagna, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 («la domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato GHB811 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

(3)

Il 16 agosto 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che il cotone geneticamente modificato GHB811, come descritto nella domanda, è sicuro quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di cotone geneticamente modificato GHB811 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per l’uomo e gli animali.

(4)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)

L’Autorità ha concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

(6)

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 per gli usi elencati nella domanda.

(7)

È opportuno assegnare un identificatore unico al cotone geneticamente modificato GHB811 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4).

(8)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato GHB811, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe recare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(9)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6).

(10)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(13)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al cotone geneticamente modificato (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense) GHB811, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico BCS-GH811-4 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4;

c)

prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

2.   la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, rappresentata nell’Unione da BASF SE.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2021. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified cotton GHB811 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-ES-2018-154)», EFSA Journal 2021; 19(8):6781, 28 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6781.

(4)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(6)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)

Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentato nell’Unione da: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063, Ludwigshafen, Germania.

b)

Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4;

3)

prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4 esprime il gene hppdPfW336-1Pa, che conferisce tolleranza agli erbicidi inibitori di HPPD, e il gene 2mepsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)

Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1, e nei documenti che li accompagnano.

d)

Metodo di rilevamento

1)

Metodo quantitativo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per il rilevamento del cotone geneticamente modificato BCS-GH811-4;

2)

convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF442, accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)

Identificatore unico

BCS-GH811-4.

f)

Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)

Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)

Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/531 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1893]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 ottobre 2018 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 («la domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata GMB151 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

(3)

Il 19 aprile 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che la soia geneticamente modificata GMB151, come descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. Il 4 novembre 2021 l’Autorità ha aggiornato un allegato del suo parere scientifico al fine di includervi alcune informazioni che mancavano nella versione precedente di tale allegato a causa di un problema tecnico. L’aggiornamento non ha inciso sulle conclusioni del parere scientifico.

(4)

Nel suo parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)

L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, che consiste in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

(6)

Tenendo conto delle conclusioni dell’Autorità, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 per gli usi elencati nella domanda.

(7)

Alla soia geneticamente modificata GMB151 dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4).

(8)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura dei prodotti oggetto della presente decisione, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(9)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6).

(10)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(13)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla soia geneticamente modificata (Glycine max (L.) Merr.) GMB151, come specificata all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico BCS-GM151-6, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dalla soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dalla soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1;

c)

prodotti contenenti o costituiti dalla soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «soia».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalla soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento della soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è BASF Solutions Seed US LLC, rappresentata nell’Unione da BASF SE.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

BASF Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d’America, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2021. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified soybean GMB151, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-153). EFSA Journal 2021; 19(4):6424, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021,6424.

(4)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(6)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)

Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

BASF Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d’America

Rappresentato nell’Unione da: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063, Ludwigshafen, Germania.

b)

Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata BCS-GM151-6;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata BCS-GM151-6;

3)

prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata BCS-GM151-6 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La soia geneticamente modificata BCS-GM151-6 esprime il gene cry14Ab-1.b, che conferisce resistenza ai nematodi, e il gene hppdPf-4 Pa, che conferisce tolleranza agli erbicidi inibitori della 4-idrossifenilpiruvato diossigenasi (HPPD), come l’isossaflutolo.

c)

Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «soia»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata BCS-GM151-6, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1, e nei documenti che li accompagnano.

d)

Metodo di rilevamento

1)

Metodo evento-specifico per la quantificazione della soia geneticamente modificata BCS-GM151-6 mediante PCR in tempo reale;

2)

convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF443, accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)

Identificatore unico

BCS-GM151-6.

f)

Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)

Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)

Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/532 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022)1957]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2) (di seguito denominato l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(2)

A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica.

(4)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

(6)

Tra il novembre e il dicembre 2021, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, 18 domande di iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

(8)

È pertanto opportuno stabilire un elenco di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

(2)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

(3)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2021 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

Germania

Kölsch (IGP)

Grecia

Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas (DOP)

Γραβιέρα Νάξου/Graviera Naxou (DOP)

Κονσερβολιά Ροβίων/Konservolia Rovion (DOP)

Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou (DOP)

Francia

Huile d’olive de Haute-Provence (DOP)

Morbier (DOP)

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette - Ezpeletako Biperra (DOP)

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)

Emmental français est-central (IGP)

Emmental de Savoie (IGP)

Huîtres Marennes Oléron (IGP)

Jambon de Bayonne (IGP)

Pruneaux d’Agen (IGP)

Tomme de Savoie (IGP)

Italia

Finocchiona (IGP)

Romania

Telemea de Ibăneşti (DOP)

Magiun de prune Topoloveni (IGP)


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/533 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 21 settembre 2021 la Repubblica di Colombia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione anti COVID-19 secondo il sistema denominato «MINSALUD DIGITAL». La Repubblica di Colombia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica di Colombia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia in conformità del sistema «MINSALUD DIGITAL» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di Colombia ha inoltre informato la Commissione di accettare solo certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 18 marzo 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica di Colombia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia sono conformi a un sistema, il «MINSALUD DIGITAL», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia in conformità del sistema «MINSALUD DIGITAL» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica di Colombia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Spikevax e COVID-19 Vaccine Janssen.

(7)

La Repubblica di Colombia ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili.

(8)

La Repubblica di Colombia ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica di Colombia ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia in conformità del sistema «MINSALUD DIGITAL» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia in conformità del sistema «MINSALUD DIGITAL» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Colombia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Colombia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia in conformità del sistema «MINSALUD DIGITAL» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Colombia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/534 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 18 novembre 2021 la Malaysia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Vaccine Management System». La Malaysia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Malaysia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Malaysia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, certificati di test solo per i test di amplificazione dell’acido nucleico e certificati di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 10 marzo 2022, in seguito a una richiesta della Malaysia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia sono conformi a un sistema, il «Vaccine Management System», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» contengono i dati necessari.

(6)

La Malaysia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Convidecia e WIBP-CorV.

(7)

La Malaysia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

La Malaysia ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Malaysia ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Malaysia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Malaysia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Malaysia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


Rettifiche

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/66


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 I del 15 marzo 2022 )

Pagina 4, voce 881, colonna «Informazioni identificative»:

anziché:

«Data di nascita: 3.10.1948»

leggasi:

«Data di nascita: 13.10.1948».


4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/67


Rettifica della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 I del 15 marzo 2022 )

Pagina 47, voce 881, colonna «Informazioni identificative»:

anziché:

«Data di nascita: 3.10.1948»

leggasi:

«Data di nascita: 13.10.1948».