ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/421 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato di detto regolamento. |
(3) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
(4) |
La Commissione si è accertata che la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 relativamente allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano, allo screening del bagaglio da stiva, delle merci e della posta e alla sicurezza degli aeromobili. |
(5) |
La Commissione si è accertata che lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 relativamente alla sicurezza degli aeromobili e allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 (4) della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, ha incluso sia la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, sia lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, nelle pertinenti appendici che elencano i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
(7) |
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (5), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, si considera che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applichi norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. L’allegato di tale regolamento prevedeva, tra l’altro, la sostituzione dell’intero contenuto delle appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F con nuove appendici in cui è elencato anche il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(8) |
La data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 è stata stabilita all’articolo 3 e corrisponde alla data del giorno successivo a quello in cui i trattati avrebbero cessato di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. A seguito del rinvio della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 al 1o gennaio 2021, le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F sono state sostituite a decorrere da tale data da appendici contenenti elenchi che non riflettono le modifiche intervenute dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413, in particolare quelle introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/111. |
(9) |
È pertanto necessario ripristinare gli elenchi corretti dei paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni, aggiungendo i paesi terzi che erano stati inseriti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/111. |
(10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 (6) della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, ha introdotto una nuova tabella di marcia per il progressivo completamento dell’installazione di sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 3 per il controllo del bagaglio da stiva negli aeroporti europei, prevedendo la flessibilità necessaria a causa della pandemia di COVID-19. Nell’elaborare tale tabella di marcia non è stata per errore concessa un’analoga flessibilità supplementare, a partire dal 1o settembre 2021, agli operatori che utilizzano ancora sistemi EDS di standard 2 per lo screening di merci e posta. È opportuno concedere alle autorità competenti la possibilità di consentire un’estensione ragionevole dell’uso dello standard EDS 2 anche agli operatori incaricati dello screening di merci e posta. |
(11) |
L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni in relazione, rispettivamente, ai validatori della sicurezza aerea UE e all’eliminazione graduale delle apparecchiature a raggi X a visione singola. Le relative disposizioni nell’allegato devono essere adeguate al fine di migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(13) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23).
ALLEGATO
L’allegato è così modificato:
1) |
l’elenco del capitolo 3, appendice 3-B, è così modificato:
|
2) |
l’elenco del capitolo 4, appendice 4-B, è così modificato:
|
3) |
all’elenco del capitolo 5, appendice 5-A, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»; |
4) |
all’elenco 6-Fi del capitolo 6, appendice 6-F, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia»; |
5) |
al punto 11.6.4.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
il punto 12.3.1 è sostituito dal seguente:
Per ragioni oggettive l’autorità competente può consentire l’uso di apparecchiature a raggi X a visione singola installate prima del 1o gennaio 2023 fino alle seguenti date:
|
7) |
al punto 12.4.2.4, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «L’autorità competente può inoltre autorizzare l’uso dello standard EDS 2 per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza in conformità al capitolo 6, al più tardi fino al 1o settembre 2022.». |
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/422 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di istituire il sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di documenti ai fini dell'assunzione delle prove, è necessario definire e adottare specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici per l'attuazione di tale sistema. |
(2) |
Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange). |
(3) |
Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end degli Stati membri e i punti di accesso interoperabili attraverso i quali sono interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX. |
(4) |
Una volta sviluppato il sistema informatico decentrato, il comitato direttivo ne garantirà il funzionamento e la manutenzione. Il comitato direttivo dovrebbe essere istituito dalla Commissione con un atto separato. |
(5) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha espresso un parere il 24 gennaio 2022. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio figurano in allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 1
1. Introduzione
Il sistema di scambio nell'ambito dell'assunzione delle prove (sistema di scambio ToE) è un sistema informatico decentrato basato su e-CODEX che può effettuare scambi di documenti e messaggi correlati all'assunzione delle prove tra i diversi Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2020/1783. Il carattere decentrato del sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta in tali scambi.
2. Definizioni
2.1. |
«HyperText Transport Protocol Secure» o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata; |
2.2. |
«portale»: la soluzione di implementazione di riferimento o la soluzione back-end nazionale connessa al sistema informatico decentrato; |
2.3. |
«non disconoscibilità dell'origine»: le misure che forniscono la prova dell'integrità e la prova dell'origine dei dati attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale; |
2.4. |
«non disconoscibilità del ricevimento»: le misure che forniscono al mittente la prova che il destinatario previsto ha ricevuto i dati, attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale; |
2.5. |
«SOAP»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell'attuazione dei servizi web in reti di computer; |
2.6. |
«servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete; ha un'interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente; |
2.7. |
«scambio di dati»: lo scambio di messaggi e documenti attraverso il sistema informatico decentrato. |
3. Metodi di comunicazione per via elettronica
Ai fini dello scambio di messaggi e documenti, il sistema di scambio ToE usa metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili.
In particolare, utilizzerà l'infrastruttura e-CODEX, che è costituita da due componenti principali, il connettore e il gateway.
Il connettore è responsabile della gestione delle comunicazioni con la soluzione di implementazione di riferimento o con le implementazioni nazionali. Può trattare lo scambio di messaggi con il gateway in entrambe le direzioni, rintracciare messaggi e riconoscerli utilizzando standard quali le ricevute (evidences) ETSI-REM, convalidare le firme di documenti commerciali, creare un token che conservi l'esito della convalida in formato PDF e XML e creare un contenitore, utilizzando standard quali ASIC-S, in cui il contenuto commerciale di un messaggio è archiviato e firmato.
Il gateway è responsabile dello scambio dei messaggi e indifferente al contenuto del messaggio. Può inviare e ricevere messaggi da e verso il connettore, convalidare le informazioni dell'intestazione, identificare la modalità di trattamento corretta, firmare e criptare i messaggi e trasferire i messaggi ad altri gateway.
4. Protocolli di comunicazione
Il sistema di scambio ToE utilizza protocolli internet sicuri, quali HTTPS per la comunicazione tra il portale e i componenti del sistema informatico decentrato, e i protocolli di comunicazione standard, quali SOAP, per la trasmissione di dati e metadati strutturati.
Nello specifico, e-CODEX garantisce una forte sicurezza delle informazioni sfruttando un'autenticazione all'avanguardia e un protocollo di crittografia multistrato.
5. Norme di sicurezza
Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il sistema di scambio ToE, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:
a) |
misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS); |
b) |
misure atte a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio; |
c) |
misure atte a garantire la non disconoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni in seno al sistema di scambio ToE e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni; |
d) |
misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica; |
e) |
misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al sistema di scambio ToE; |
f) |
il sistema di scambio ToE sarà sviluppato conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. |
6. Disponibilità dei servizi
6.1. |
Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità tecnica del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata. |
6.2. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:
|
6.3. |
Nella misura del possibile, durante i giorni lavorativi, le operazioni di manutenzione sono programmate tra le ore 20:00 e le ore 7:00 CET. |
6.4 |
Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l'ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 6.2, in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità. |
6.5 |
Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell'indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. |
6.6 |
In caso di un guasto imprevisto della banca dati delle autorità competenti, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. |
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/423 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di istituire il sistema informatico decentrato, è necessario definire e adottare specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici per l'attuazione di tale sistema. |
(2) |
Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange). |
(3) |
Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end degli Stati membri e i punti di accesso interoperabili attraverso i quali sono interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX. |
(4) |
Una volta sviluppato il sistema informatico decentrato, il comitato direttivo ne garantirà il funzionamento e la manutenzione. Il comitato direttivo dovrebbe essere istituito dalla Commissione con un atto separato. |
(5) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha espresso un parere il 24 gennaio 2022. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio figurano in allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 1
1. Introduzione
Il sistema di scambio nell’ambito della notificazione o comunicazione degli atti (sistema di scambio SoD) è un sistema informatico decentrato basato su e-CODEX che può effettuare scambi di documenti e dati correlati alla notificazione o comunicazione degli atti tra i diversi Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2020/1784. Il carattere decentrato del sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi.
2. Definizioni
2.1. |
«HyperText Transport Protocol Secure» o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata; |
2.2. |
«portale»: la soluzione di implementazione di riferimento o la soluzione back-end nazionale connessa al sistema informatico decentrato; |
2.3. |
«non disconoscibilità dell’origine»: le misure che forniscono la prova dell’integrità e la prova dell’origine dei dati attraverso metodi come la certificazione digitale, l’infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale; |
2.4. |
«non disconoscibilità del ricevimento»: le misure che forniscono al mittente la prova che il destinatario previsto ha ricevuto i dati, attraverso metodi come la certificazione digitale, l’infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale; |
2.5. |
«SOAP»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell’attuazione dei servizi web in reti di computer; |
2.6. |
«servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l’interazione e l’interoperabilità tra macchine all’interno di una rete; ha un’interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente; |
2.7. |
«scambio di dati»: lo scambio di messaggi e documenti attraverso il sistema informatico decentrato. |
3. Metodi di comunicazione per via elettronica
Ai fini dello scambio di messaggi e documenti, il sistema di scambio SoD usa metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili.
In particolare, utilizzerà l’infrastruttura e-CODEX, che è costituita da due componenti principali, il connettore e il gateway.
Il connettore è responsabile della gestione delle comunicazioni con la soluzione di implementazione di riferimento o con le implementazioni nazionali. Può trattare lo scambio di messaggi con il gateway in entrambe le direzioni, rintracciare messaggi e riconoscerli utilizzando standard quali le ricevute (evidences) ETSI-REM, convalidare le firme di documenti commerciali, creare un token che conservi l’esito della convalida in formato PDF e XML e creare un contenitore, utilizzando standard quali ASIC-S, in cui il contenuto commerciale di un messaggio è archiviato e firmato.
Il gateway è responsabile dello scambio dei messaggi e indifferente al contenuto del messaggio. Può inviare e ricevere messaggi da e verso il connettore, convalidare le informazioni dell’intestazione, identificare la modalità di trattamento corretta, firmare e criptare i messaggi e trasferire i messaggi ad altri gateway.
4. Protocolli di comunicazione
Il sistema di scambio SoD utilizza protocolli internet sicuri, quali HTTPS per la comunicazione tra il portale e i componenti del sistema informatico decentrato, e i protocolli di comunicazione standard, quali SOAP, per la trasmissione di dati e metadati strutturati.
Nello specifico, e-CODEX garantisce una forte sicurezza delle informazioni sfruttando un’autenticazione all’avanguardia e un protocollo di crittografia multistrato.
5. Norme di sicurezza
Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il sistema di scambio SoD, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:
a) |
misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS); |
b) |
misure atte a garantire l’integrità dei dati durante lo scambio; |
c) |
misure atte a garantire la non disconoscibilità dell’origine del mittente delle informazioni in seno al sistema di scambio SoD e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni; |
d) |
misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica; |
e) |
misure atte a garantire l’autenticazione e l’autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell’identità dei sistemi connessi al sistema di scambio SoD; |
f) |
il sistema di scambio SoD sarà sviluppato conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. |
6. Disponibilità dei servizi
6.1. |
Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità tecnica del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata. |
6.2. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:
|
6.3. |
Nella misura del possibile, durante i giorni lavorativi, le operazioni di manutenzione sono programmate tra le ore 20:00 e le ore 7:00 CET. |
6.4. |
Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 6.2, in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità. |
6.5. |
Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell’indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. |
6.6. |
In caso di un guasto imprevisto della banca dati delle autorità competenti, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. |
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/424 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo, un territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. |
(4) |
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. Il riferimento errato nel titolo della colonna 2 di tale elenco dovrebbe essere rettificato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(5) |
L’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Nella quinta colonna di tale elenco, la voce relativa alla Serbia per quanto riguarda i suini dovrebbe riflettere i trattamenti di riduzione dei rischi B o C di cui all’articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione (4), applicata fino al 31 dicembre 2021, e che sono ora stabiliti nell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare questa voce relativa alla Serbia e di conseguenza l’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(6) |
L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. La Mongolia ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo in termini di sanità pubblica e animale. La Mongolia ha inoltre fornito alla Commissione elementi di prova e garanzie sufficienti per essere inclusa in tale elenco, che dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere detto paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(7) |
L’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indicare il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti, figurante nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), poiché quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare l’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includere una voce relativa all’Isola di Man, che figurava nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(8) |
L’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate. Tale allegato dovrebbe essere rettificato reinserendo le parti 2, 3 e 4 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate all’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione (6) e involontariamente soppresse da detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(10) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell’Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all’insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE (GU L 216 del 20.8.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione, del 9 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 36).
ALLEGATO
Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:
1) |
nell’allegato I, il punto 10) è sostituito dal seguente:
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»" |
2) |
nell’allegato IV, parte 1, i titoli della tabella sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:
|
4) |
nell’allegato XVI, parte 1, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente relativa alla Mongolia:
|
5) |
nell’allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa alla Groenlandia e la voce relativa a Jersey è inserita la voce seguente relativa all’Isola di Man:
|
6) |
nell’allegato XXI, dopo la parte 1 sono aggiunte le parti 2, 3 e 4 seguenti: «PARTE 2 Descrizioni delle zone o compartimenti di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1
PARTE 3 Condizioni specifiche di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1
PARTE 4 Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 8 della tabella figurante nella parte 1 Nessuna». |
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»»
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
(*2) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(*3) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/425 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l’uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), i sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (3) e che non sono costruiti da privati possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» a determinate condizioni operative limitate, qualora siano immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2023. A norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli UAS che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» solo nel rispetto di determinate condizioni operative limitate per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2023. |
(2) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, a decorrere dal 3 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare solamente dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione per operazioni conformi a uno dei due scenari standard descritti nell’allegato, appendice 1, del medesimo regolamento di esecuzione, vale a dire entro la distanza di visibilità al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato o oltre la distanza di visibilità con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato. |
(3) |
Alcune delle norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS di classi dalla C0 alla C6 necessarie per operare nella categoria «aperta» o negli scenari standard, nonché l’identificazione remota diretta non sarebbero disponibili prima della metà del 2023. In assenza di tali norme armonizzate, ai fabbricanti di UAS sarebbe di fatto impedito di immettere sul mercato UAS conformi prima della fine del periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. |
(4) |
È pertanto necessario prorogare le date di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 al fine di assicurare che le norme armonizzate relative agli UAS di classi dalla C0 alla C6 siano a disposizione dei produttori e degli operatori prima della scadenza di tali periodi. È inoltre necessario prorogare la data di applicazione dei due scenari standard di cui all’appendice 1 dell’allegato di tale regolamento di esecuzione al fine di garantire che tali norme armonizzate siano disponibili prima che gli Stati membri possano accettare dichiarazioni per operazioni conformi a tali scenari standard. Fino a quel momento gli Stati membri dovrebbero poter accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1) |
all’articolo 20, la data «1o gennaio 2023» è sostituita dalla data «1o gennaio 2024»; |
2) |
all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria «aperta» che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*1) è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni: (*1) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).»;" |
3) |
all’articolo 23, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. 3. I punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022 e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. 4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 1o gennaio 2026.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).
DECISIONI
15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/22 |
DECISIONE (UE) 2022/426 DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2022
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
É necessario garantire la complementarità con i pertinenti programmi finanziati dall'Unione europea, in particolare la missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere fra la Moldova e l'Ucraina (EUBAM) e «EU4Border Security». |
(2) |
In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(3) |
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica di Moldova riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.
Articolo 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
É. BORNE
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 2002/193/CE (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).