ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
2 marzo 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/345 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC (3).

(3)

Il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/246, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finaziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti. Vieta inoltre, fatte salve talune eccezioni, di fornire banconote in euro alla Russia.

(4)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 2 quinquies, i paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

4.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»;

2)

all'articolo 2 sexies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3.   È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 nonies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

Articolo 5 decies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a)

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

b)

scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

4)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, e agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies e 5 decies o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, all'articolo 5 septies, paragrafo 2, o all'articolo 5 decies, paragrafo 2.»;

(5)

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 63 del 2.3.2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO XIV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 nonies

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

».

DECISIONI

2.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/5


DECISIONE (PESC) 2022/346 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finaziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da essa contemplate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 sexies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

Articolo 1 septies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a)

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

b)

scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

2)

all'articolo 4 ter sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

3)

l'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato VIII della decisione 2014/512/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

».