ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
28 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

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Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 60/1


DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

L’approfondimento del dialogo e della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l’allineamento con la PESC tra l’Unione e l’Ucraina sono stati uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2020, che è stato ulteriormente rafforzato in occasione del vertice UE-Ucraina del 2021.

(3)

Le forze armate ucraine sono impegnate in un conflitto settennale con continue vittime e continui decessi militari e civili. Il conflitto si è drammaticamente intensificato nel febbraio 2022 a causa di un’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.

(4)

Considerato il deterioramento della situazione dall’inizio del 2022, gli Stati membri forniscono assistenza alle forze armate ucraine. Tale assistenza dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell’ambito dell’EPF.

(5)

Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza per la fornitura di materiale militare.

(6)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(7)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

4.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 450 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 450 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.

4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 definisce ulteriormente il tipo e la quantità del sostegno da finanziare nell’ambito della misura di assistenza, tenendo in considerazione le priorità raccomandate dallo Stato maggiore dell’Unione europea per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine.

3.   L’amministratore delle misure di assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto o dai soggetti responsabili dell’attuazione, riferisce al comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito alla fornitura dei materiali, compresi le quantità, i tipi e qualsiasi altra informazione pertinente per ulteriore seguito e sorveglianza.

4.   L’attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa del Belgio;

b)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

c)

dal ministero della Difesa della Cechia;

d)

dal ministero della Difesa di Cipro;

e)

dal ministero della Difesa della Croazia;

f)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

g)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

h)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

i)

dal ministero della Difesa della Francia;

j)

dal ministero della Difesa della Germania;

k)

dal ministero della Difesa della Grecia;

l)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

m)

dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;

n)

dal ministero della Difesa della Lituania;

o)

dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

p)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

q)

dal ministero della Difesa della Polonia;

r)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

s)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

t)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

u)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

v)

dal ministero della Difesa della Spagna;

w)

dal ministero della Difesa della Svezia / forze armate svedesi.

x)

dal ministero della Difesa dell’Ungheria;

Articolo 5

Sostegno da parte degli Stati membri

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale.

Articolo 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 8

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).