ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/1 |
DECISIONE (PESC) 2022/327 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2022
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
Nelle conclusioni del 24 e 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Russia ad assumere pienamente la propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk quale condizione essenziale per qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Unione. Ha sottolineato la necessità di una risposta ferma e coordinata dell'Unione e degli Stati membri a qualsiasi ulteriore attività nociva, illegale e destabilizzante della Russia, avvalendosi appieno di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e garantendo il coordinamento con i partner. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato inoltre la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese sanzioni economiche. |
(3) |
Nelle sue conclusioni del 16 dicembre 2021, il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti le tensioni causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina e da una retorica aggressiva, oltre ad aver ribadito il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Pur incoraggiando gli sforzi diplomatici e sostenendo il formato Normandia nel conseguimento della piena attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio europeo ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner. |
(4) |
Il 24 gennaio 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni con cui ha condannato le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha invitato la Russia ad allentare le tensioni, a rispettare il diritto internazionale e ad avviare un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali consolidati. Il Consiglio ha ribadito il pieno impegno dell'Unione a favore dei principi fondamentali su cui si fonda la sicurezza europea, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dai documenti costitutivi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, tra cui l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi. Tali principi fondamentali comprendono, in particolare, la sovrana uguaglianza e l'integrità territoriale degli Stati, l'inviolabilità delle frontiere, il non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, e la libertà degli Stati di scegliere o modificare le rispettive disposizioni in materia di sicurezza. Il Consiglio ha dichiarato che tali principi non sono né negoziabili né soggetti a revisione o reinterpretazione e che la loro violazione da parte della Russia costituisce un ostacolo a uno spazio di sicurezza comune e indivisibile in Europa e minaccia la pace e la stabilità nel continente europeo. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali adottate in coordinamento con i partner. |
(5) |
Il 19 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha espresso preoccupazione per il massiccio incremento delle forze armate russe all'interno e ai confini dell'Ucraina e ha esortato la Russia ad avviare un dialogo costruttivo e a ricorrere alla diplomazia, a dar prova di moderazione e ad allentare le tensioni operando un significativo ritiro delle forze militari dalle vicinanze dei confini dell'Ucraina. |
(6) |
Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza e la sovranità delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e ha ordinato lo spiegamento delle forze armate russe in tali zone. |
(7) |
Il 22 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna tale atto illegale, che compromette ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto internazionale e a riprendere le discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito. Ha annunciato che l'Unione risponderebbe a queste ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza ulteriori misure restrittive. |
(8) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. |
(9) |
Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha dichiarato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali sia individuali. |
(10) |
In vista della gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano l'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive riguardanti i settori finanziario, della difesa, energetico, aeronautico e spaziale. |
(11) |
Le attuali restrizioni finanziarie, in particolare quelle sull'accesso di alcune entità russe ai mercati dei capitali, dovrebbero essere ampliate. È inoltre opportuno vietare la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali russe nelle sedi di negoziazione dell'Unione. Occorre altresì introdurre nuove misure che limitino in misura significativa i flussi finanziari dalla Russia nell'Unione, vietando l'accettazione di depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell'Unione e la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi. |
(12) |
Inoltre, è opportuno imporre ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, unitamente a restrizioni sulla prestazione di servizi connessi. Sono previste limitate deroghe a tali restrizioni unicamente per finalità legittime e predeterminate. |
(13) |
È parimenti opportuno imporre restrizioni sulla vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di specifici beni e tecnologie destinati a essere utilizzati nella raffinazione del petrolio, disponendo inoltre restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi. |
(14) |
È inoltre opportuno introdurre un divieto generale di esportazione nel settore aeronautico riguardante altri beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico e spaziale, e vietare la prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie. È altresì opportuno vietare di prestare assistenza tecnica e altri servizi connessi, come pure finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a tale divieto. |
(15) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(16) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 dal 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
3. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014, il 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
4. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. 6. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
Il divieto non si applica:
7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.»; |
2) |
dopo l'articolo 1 bis sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 ter 1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. 5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 1 quater 1. Ai depositari centrali di titoli dell'Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica a persone fisiche che sono cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 1 quinquies 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;" |
3) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), siano essi originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato:
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
8. Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione. 9. I paesi partner di cui al presente articolo e all'articolo 3bis, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono incluse all'allegato VII."; (*2) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»;" |
4) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
5. n deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
8. Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione. 9. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»; |
5) |
dopo l'articolo 3 bis è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter 1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato IV, in deroga agli articoli 3 e 3 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato:
2. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.»; |
6) |
dopo l'articolo 4 bis sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 ter 1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
Articolo 4 quater 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio, anche non originari dell'Unione, a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. 5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo. Articolo 4 quinquies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 3. È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 4. È vietato:
5. I divieti di cui ai paragrafi 1e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 6. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»; |
7) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.»; |
8) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti definiti agli articoli da 1 a 4 quinquies, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui in dette disposizioni, o agendo a loro vantaggio utilizzando qualsiasi delle eccezioni previste dalla presente decisione.»; |
9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis 1. Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nella presente decisione e nei relativi allegati. 2. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1. (*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
10) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti.»; |
11) |
gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO
1) |
Il titolo dell'allegato I della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
2) |
Il titolo dell'allegato II della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
3) |
Il titolo dell'allegato III della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
4) |
L'allegato IV della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 3 bis, paragrafo 7, e all'articolo 3 ter, paragrafo 1
Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)
|
5) |
Sono aggiunti i seguenti allegati: «ALLEGATO V Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
ALLEGATO VI Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a)
ALLEGATO VII Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 3, paragrafo 9 STATI UNITI D'AMERICA |