ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/235 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e due gruppi all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:
1) |
la rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunte le persone fisiche seguenti:
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3) |
sono aggiunte la rubrica e le voci seguenti:
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21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/236 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
L’Unione europea non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e pertanto non riconosce neppure le cosiddette elezioni tenutesi nella penisola di Crimea illegalmente annessa. |
(3) |
A seguito dell’organizzazione, da parte della Federazione russa, di cosiddette elezioni per la Duma di Stato nella «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa e nella città di Sebastopoli nel settembre 2021, il Consiglio ritiene che cinque persone debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 per il ruolo svolto in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
Le persone seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
«204. |
Aleksei Yurievich CHERNIAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 27.8.1973 Luogo di nascita: Alma-Ata, RSS kazaka (ora Kazakistan) Cittadinanza: russa |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletto per la “Repubblica autonoma di Crimea” illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Simferopoli”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della cosiddetta “Repubblica di Crimea” nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
205. |
Leonid Ivanovich BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 31.1.1966 Luogo di nascita: Petrovka, Oblast di Crimea, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletto per la “Repubblica autonoma di Crimea” illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Yevpatoria”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della cosiddetta “Repubblica di Crimea” nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
206. |
Tatiana Georgievna LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ) |
Sesso: femminile Data di nascita: 8.1.1974 Luogo di nascita: Chmel’nyc’kyj, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletta per la città di Sebastopoli illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Sebastopoli”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
207. |
Nina Sergeevna FAUSTOVA (Нина Сергеевна ФАУСТОВА) |
Sesso: femminile Data di nascita: 11.7.1983 Luogo di nascita: Kyzyl, Repubblica di Tuva, RSFS russa (ora Federazione russa) |
Capo della commissione elettorale di Sebastopoli, che ha partecipato all’organizzazione delle cosiddette elezioni in Crimea e nella città di Sebastopoli, illegalmente annesse, tenutesi nel settembre 2021. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. |
21.2.2022 |
208. |
Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV (Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 13.6.1990 |
Vicecapo della commissione elettorale di Sebastopoli, che ha partecipato all’organizzazione delle cosiddette elezioni nella “Repubblica autonoma di Crimea” e nella città di Sebastopoli, illegalmente annesse, tenutesi nel settembre 2021. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. |
21.2.2022». |
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/237 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o agosto 2011, il sig. Mohammed Makhlouf è stato aggiunto all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio (2). |
(2) |
A norma del Regolamento (UE) n. 36/2012, il sig. Mohammed Makhlouf è stato mantenuto nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli enti o degli organismi soggetti a misure restrittive. |
(3) |
Il 12 settembre 2020 il sig. Mohammed Makhlouf è deceduto. Poiché i suoi eredi sono tutti membri della famiglia Makhlouf, esiste un rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano ed entrino direttamente in possesso del regime, contribuendo potenzialmente alla repressione violenta della popolazione civile da parte del regime. |
(4) |
Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto di quanto precede, è opportuno aggiungere altri cinque membri della famiglia Makhlouf all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, che attua il regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 33).
ALLEGATO
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
«318. |
Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط |
Sesso: femminile Data di nascita: 30.6.1980 o 30.7.1980 |
Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
319. |
Ghada Adib MHANNA غاده أديب مهنا |
Sesso: femminile Data di nascita: 22.5.1948 |
Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
320. |
Shalaa Mohammed MAKHLOUF مخلوف شهلاء محمد |
Sesso: femminile Data di nascita: 22.3.1967 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
321. |
Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف |
Sesso: femminile Data di nascita: 25.9.1977 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
322. |
Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف |
Sesso: femminile Data di nascita: 27.8.1984 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022». |
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/238 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (1),
vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
(2) |
Considerato il perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/243 , che aggiunge 22 persone e 4 entità all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2013/184/PESC. |
(3) |
Al fine di evitare conseguenze indesiderate della designazione di una di tali entità, la decisione (PESC) 2022/243 , ha introdotto nella decisione 2013/184/PESC una nuova deroga relativa al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di dette entità. Tale deroga consentirà agli operatori dell’Unione di procedere allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas conformemente agli standard internazionali e di porre termine ai contratti con l’entità. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 401/2013 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 quinquies ter
In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per:
a) |
i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, le attività di bonifica dei siti necessarie per la sicurezza e il ripristino ambientale, la prestazione della correlata assistenza tecnica e il pagamento delle relative imposte e tasse, nonché retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti; o |
b) |
il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per porre termine ai contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV prima del 21 febbraio 2022.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).
(3) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/239 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio del 2 maggio 2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013. |
(2) |
Il 1o febbraio 2022, un anno dopo il colpo di Stato militare nel Myanmar/Birmania, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna il colpo di Stato e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), e ha chiesto la piena assunzione di responsabilità da parte dei leader responsabili del colpo di Stato nonché degli autori delle violenze e delle violazioni dei diritti umani. In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar/Birmania, l’Unione si è dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania. |
(3) |
In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 22 persone e quattro entità siano inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive indicate all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte nell’elenco alla rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 4 bis":
|
2) |
Le voci seguenti sono aggiunte nell’elenco alla rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis":
|
DECISIONI
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/21 |
DECISIONE (PESC) 2022/240 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1). |
(2) |
Alla luce della continua minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e due gruppi all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all’allegato della decisione (PESC) 2016/1693. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
ALLEGATO
L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è così modificato:
1) |
la rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunte le persone seguenti:
|
3) |
sono aggiunte la rubrica e le voci seguenti:
|
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/23 |
DECISIONE (PESC) 2022/241 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
(2) |
L’Unione europea non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e pertanto non riconosce le cosiddette elezioni tenutesi nella penisola di Crimea illegalmente annessa. |
(3) |
A seguito dell’organizzazione, da parte della Federazione russa, di cosiddette elezioni per la Duma di Stato nella «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa e nella città di Sebastopoli nel settembre 2021, il Consiglio ritiene che cinque persone debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC per il ruolo svolto in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
ALLEGATO
Le persone seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone, entità e organismi riportato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC.
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
«204. |
Aleksei Yurievich CHERNIAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК) |
Sesso: maschile Data di nascita: 27.8.1973 Luogo di nascita: Alma-Ata, RSS kazaka (ora Kazakistan) Cittadinanza: russa |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletto per la “Repubblica autonoma di Crimea” illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Simferopoli”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della cosiddetta “Repubblica di Crimea” nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
205. |
Leonid Ivanovich BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 31.1.1966 Luogo di nascita: Petrovka, Oblast di Crimea, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletto per la “Repubblica autonoma di Crimea” illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Yevpatoria”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della cosiddetta “Repubblica di Crimea” nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
206. |
Tatiana Georgievna LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ) |
Sesso: femminile Data di nascita: 8.1.1974 Luogo di nascita: Chmel’nyc’kyj, RSS ucraina (ora Ucraina) |
Membro della Duma di Stato della Federazione russa dal 19 settembre 2021. Eletta per la città di Sebastopoli illegalmente annessa nella cosiddetta “circoscrizione di Sebastopoli”. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
21.2.2022 |
207. |
Nina Sergeevna FAUSTOVA (Нина Сергеевна ФАУСТОВА) |
Sesso: femminile Data di nascita: 11.7.1983 Luogo di nascita: Kyzyl, Repubblica di Tuva, RSFS russa (ora Federazione russa) |
Capo della commissione elettorale di Sebastopoli, che ha partecipato all’organizzazione delle cosiddette elezioni in Crimea e nella città di Sebastopoli, illegalmente annesse, tenutesi nel settembre 2021. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. |
21.2.2022 |
208. |
Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV (Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 13.6.1990 |
Vicecapo della commissione elettorale di Sebastopoli, che ha partecipato all’organizzazione delle cosiddette elezioni nella “Repubblica autonoma di Crimea” e nella città di Sebastopoli, illegalmente annesse, tenutesi nel settembre 2021. Membro del partito “Russia Unita” al potere. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. |
21.2.2022». |
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/242 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o agosto 2011, il sig. Mohammed Makhlouf è stato aggiunto all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive a norma della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio (2). |
(2) |
A norma della decisione 2013/255/PESC, il sig. Mohammed Makhlouf è stato mantenuto nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
Il 12 settembre 2020 il sig. Mohammed Makhlouf è deceduto. Poiché i suoi eredi sono tutti membri della famiglia Makhlouf, esiste un rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano ed entrino direttamente in possesso del regime, contribuendo potenzialmente alla repressione violenta della popolazione civile da parte del regime. |
(4) |
Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto di quanto precede, è opportuno aggiungere altri cinque membri della famiglia Makhlouf all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.
(2) Decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 74).
ALLEGATO
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A. («Persone») dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC:
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
«318. |
Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط |
Sesso: femminile Data di nascita: 30.6.1980 o 30.7.1980 |
Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
319. |
Ghada Adib MHANNA غاده أديب مهنا |
Sesso: femminile Data di nascita: 22.5.1948 |
Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
320. |
Shalaa Mohammed MAKHLOUF شهلاء محمد مخلوف |
Sesso: femminile Data di nascita: 22.3.1967 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
321. |
Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف |
Sesso: femminile Data di nascita: 25.9.1977 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022 |
322. |
Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف |
Sesso: femminile Data di nascita: 27.8.1984 |
Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf. |
21.2.2022». |
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/28 |
DECISIONE (PESC) 2022/243 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1). |
(2) |
Il 1° febbraio 2022, un anno dopo il colpo di Stato militare in Myanmar/Birmania, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna il colpo di Stato e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e ha chiesto la piena assunzione di responsabilità da parte dei leader responsabili del colpo di Stato nonché degli autori delle violenze e delle violazioni dei diritti umani. In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar, l’UE si è dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania. |
(3) |
In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 22 persone e quattro entità siano inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive indicate all’allegato della decisione 2013/184/PESC. |
(4) |
Al fine di evitare conseguenze indesiderate dalla designazione di una di tali entità, è opportuno prevedere una deroga relativamente al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale entità, al fine di consentire agli operatori dell’Unione di procedere allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas conformemente agli standard internazionali e di risolvere i contratti con tale entità. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per:
|
(2) |
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2013/184/PESC è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte nell’elenco alla rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 6, paragrafo 1»:
|
2) |
Le voci seguenti sono aggiunte nell’elenco alla rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1»:
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