ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
9 febbraio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta Holsteiner Karpfen (IGP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/167 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (IGP)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/168 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, che autorizza l’immissione sul mercato dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/170 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 febbraio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2020/1072 (EUTM Somalia/1/2022)

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/171 della Commissione, del 2 febbraio 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Win It On the Pitch (Vincere sul campo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 630]

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz [notificata con il numero C(2022) 608]  ( 1 )

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE [notificata con il numero C(2022) 605]  ( 1 )

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/166 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda della Germania relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Holsteiner Karpfen» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Holsteiner Karpfen» (IGP) deve essere cancellato dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5)

La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione «Holsteiner Karpfen» (IGP) è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(3)  GU C 313 del 5.8.2021, pag. 16.


9.2.2022   

IT

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L 28/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/167 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda del Lussemburgo relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP) deve essere cancellato dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5)

La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione del nome «Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg» (IGP) è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(3)  GU C 334 del 20.8.2021, pag. 26.


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/168 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2022

che autorizza l’immissione sul mercato dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 24 ottobre 2019 la società A-Mansia Biotech SA («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso del batterio Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a livelli non superiori a 5 x 1010 cellule al giorno negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46 CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e negli alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

(4)

Il 24 ottobre 2019 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, ossia un test di retromutazione batterica (5), un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero (6), uno studio di dosaggio della tossicità orale di 14 giorni nei ratti (7), uno studio della tossicità orale di 90 giorni nei ratti (8), i dati pubblicati relativi alla tossicità (9), uno studio di validazione della citometria a flusso (10) e uno studio sulla resistenza antimicrobica (11).

(5)

Il 19 maggio 2020 la Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di effettuare una valutazione dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento.

(6)

Il 7 luglio 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (12).

(7)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che l’Akkermansia muciniphila pastorizzato è sicuro alle condizioni d’uso proposte per le popolazioni destinatarie proposte a livelli non superiori a 3,4 x 1010 cellule al giorno. Il parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l’Akkermansia muciniphila pastorizzato, quando è utilizzato a livelli non superiori a 3,4 x 1010 cellule al giorno negli integratori alimentari e negli alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento erano basate sui dati del test di retromutazione batterica, del test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, dello studio di dosaggio della tossicità orale di 14 giorni nei ratti, dello studio della tossicità orale di 90 giorni nei ratti, dello studio di validazione del metodo per l’analisi della formulazione per lo studio della tossicità orale di 90 giorni nei ratti e dello studio sulla resistenza antimicrobica.

(9)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali dati in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda i dati del test di retromutazione batterica, del test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, dello studio di dosaggio della tossicità orale di 14 giorni nei ratti e dello studio della tossicità orale di 90 giorni nei ratti, i dati pubblicati relativi alla tossicità, i dati dello studio di validazione della citometria a flusso e quelli dello studio sulla resistenza antimicrobica e che l’accesso a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non poteva pertanto essere legalmente consentito.

(11)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati del test di retromutazione batterica, del test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, dello studio di dosaggio della tossicità orale di 14 giorni nei ratti e dello studio della tossicità orale di 90 giorni nei ratti, i dati pubblicati relativi alla tossicità, i dati dello studio di validazione della citometria a flusso e quelli dello studio sulla resistenza antimicrobica contenuti nel fascicolo del richiedente, sui quali l’Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati dall’Autorità a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione l’Akkermansia muciniphila pastorizzato.

(12)

Il fatto di limitare l’autorizzazione dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato e il diritto di riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’Akkermansia muciniphila pastorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

 

società: A-Mansia Biotech SA;

 

indirizzo: rue Granbonpré, 11 Bâtiment H 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgio

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 o con il consenso di A-Mansia Biotech SA.

3.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di A-Mansia Biotech SA.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(5)  Brient, 2019a (non pubblicato).

(6)  Brient, 2019b (non pubblicato).

(7)  Bracken, 2019a (non pubblicato).

(8)  Bracken, 2019b (non pubblicato).

(9)  Druart C., Plovier H., Van Hul M., Brient A., Phipps K.R., de Vos W.M. e Cani P.D., 2020. Toxicological Safety evaluation of pasteurized Akkermansia muciniphila. Journal of Applied Toxicology, 41:276-290.

(10)  Jensen, 2019 (non pubblicato).

(11)  Gueimonde, 2019 (non pubblicato).

(12)  Sicurezza dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283; EFSA Journal 2021:19(9):6780.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

«Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

 

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

Akkermansia muciniphila (pastorizzato)

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3,4 × 1010 cellule/giorno

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Akkermansia muciniphila pastorizzato».

 

Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: A-Mansia Biotech SA, rue Granbonpré, 11, Bâtiment H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgio. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società A-Mansia Biotech SA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento Akkermansia muciniphila pastorizzato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mansia Biotech SA.

Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027.»

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3,4 × 1010 cellule/giorno

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti Akkermansia muciniphila pastorizzato indica che tali integratori alimentari dovrebbero essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

«Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

Akkermansia muciniphila (pastorizzato)

Descrizione

L’Akkermansia muciniphila pastorizzato (ceppo ATCC BAA-835, CIP 107961) è prodotto mediante crescita anaerobica dei batteri, seguita da pastorizzazione, concentrazione delle cellule, crioconservazione e liofilizzazione.

Caratteristiche/composizione

Conteggio totale cellule di A. muciniphila (cellule/g): da 2,5 × 1010 a 2,5 × 1012

Conteggio cellule vitali di A. muciniphila (CFU/g): < 10 (LoD)(*)

Attività dell’acqua: ≤ 0,43

Umidità (%): ≤ 12,0

Proteine (%): ≤ 35,0

Grassi (%): ≤ 4,0

Ceneri grezze (%): ≤ 21,0

Carboidrati (%): 36,0-86,0

Criteri microbiologici

Conteggio totale degli aerobi mesofili: ≤ 500 CFU(**)/g

Anaerobi solfito-riduttori: ≤ 50 CFU/g

Stafilococchi coagulasi-positivi: ≤ 10 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Lieviti: ≤ 10 CFU/g

Muffe: ≤ 10 CFU/g

Bacillus cereus: ≤ 100 CFU/g

Listeria spp.: assenza in 25 g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Escherichia coli: assenza in 1 g

(*)

LoD: limite di rilevazione.

(**)

Unità formanti colonie.»


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/169 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2022

che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 28 dicembre 2018 la società Fair Insects BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere in una serie di alimenti destinati alla popolazione in generale.

(4)

Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di dati forniti a sostegno della domanda, ossia una descrizione dettagliata del processo di produzione (3), dati analitici sulla composizione (4), studi di stabilità (5), uno studio sulla digeribilità delle proteine (6), uno studio sulla citotossicità, comprendente rapporti completi di studio (7), un elenco di dati analitici sulla composizione (8), una valutazione dell’assunzione nonché gli usi e i livelli d’uso proposti (9).

(5)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 9 agosto 2019 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione di preparazioni congelate ed essiccate di larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) quale nuovo alimento.

(6)

Il 7 luglio 2021, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283, l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle formulazioni congelate ed essiccate della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (10).

(7)

In tale parere l’Autorità ha concluso che la larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere, alle specifiche condizioni d’uso, soddisfa i requisiti per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

In tale parere e nel parere scientifico dell’Autorità sulla sicurezza della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (11), l’Autorità ha inoltre concluso, sulla base della quantità limitata di dati pubblicati sulle allergie alimentari connesse agli insetti, che il consumo del nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione primaria e reazioni allergiche alle proteine della larva gialla della farina. Conformemente alla raccomandazione dell’Autorità di svolgere ricerche sull’allergenicità della larva di Tenebrio molitor, la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie. Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione del settore degli insetti per quanto riguarda la larva di Tenebrio molitor (12) sono stati segnalati solo pochi casi di allergia, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la larva di Tenebrio molitor provochi una sensibilizzazione primaria.

(9)

Nei suddetti pareri l’Autorità ha inoltre concluso che il consumo del nuovo alimento, a causa della reattività incrociata, può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. L’Autorità ha altresì osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. Tali allergeni possono includere quelli contenuti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). È pertanto opportuno che larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti contenenti tali preparazioni siano adeguatamente etichettati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e al regolamento (UE) n. 1169/2011.

(10)

Nel suo parere l’Autorità ha osservato che la descrizione dettagliata del processo di produzione, i dati analitici sulla composizione, gli studi di stabilità, lo studio sulla digeribilità delle proteine, lo studio sulla citotossicità, comprendente rapporti completi di studio, sono serviti da base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. L’Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere alle proprie conclusioni senza tali dati, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale.

(11)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali dati, previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(12)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento a tali dati in forza del diritto nazionale e che l’accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.

(13)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. La descrizione dettagliata del processo di produzione (14), i dati analitici sulla composizione (15), gli studi di stabilità (16), lo studio sulla digeribilità delle proteine (17), lo studio sulla citotossicità, comprendente rapporti completi di studio (18), contenuti nel fascicolo del richiedente, sui quali l’Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati dall’Autorità a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione la larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere.

(14)

Il fatto di limitare l’autorizzazione della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere e il diritto di riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

società: Fair Insects BV;

indirizzo: Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi,

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Fair Insects BV.

3.

La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Fair Insects BV.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Section 2.3_Production process, including updates; Appendix C11; Appendix C17 - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(4)  Section 2.4_Compositional data, including updates; Section 2.9_Nutritional information, including updates; Appendix B4, including updates; Appendix B5, including updates; Appendix C20; Appendix D1, including updates; Appendix D2, including updates; Appendix D6, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(5)  Section 2.4.4_Stability, including updates; Appendix C21; Appendix C22; Appendix D7, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(6)  Appendix D4, including updates, Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato); DIASS study (section 2.8_upd, section 2.9_upd, section 2.11_upd).

(7)  Section 2.10 Toxicological information, including updates; Appendix D5, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(8)  Appendix B2, Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(9)  Intake assessment by Schuttelaar & Partners (section 2.7_upd); Proposed use and use levels data estimated by Schuttelaar & Partners (section 2.7_upd) - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(10)  EFSA Journal 2021;19(8):6778.

(11)  EFSA Journal 2021;19(1):6343.

(12)  La larva di Tenebrio molitor è commercializzata in diversi Stati membri a norma delle misure transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

(13)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(14)  Section 2.3_Production process, including updates; Appendix C11; Appendix C17 - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(15)  Section 2.4_Compositional data, including updates; Section 2.9_Nutritional information, including updates; Appendix B4, including updates; Appendix B5, including updates; Appendix C20; Appendix D1, including updates; Appendix D2, including updates; Appendix D6, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(16)  Section 2.4.4_Stability, including updates; Appendix C21; Appendix C22; Appendix D7, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).

(17)  Appendix D4, including updates, Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato); DIASS study (section 2.8_upd, section 2.9_upd, section 2.11_upd).

(18)  Section 2.10 Toxicological information, including updates; Appendix D5, including updates - Fair Insects BV, 2020 (non pubblicato).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

(commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)

1.

A seconda della forma utilizzata, la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata”, “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata” o “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere”.

2.

L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV.

Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027.»

Congelato

Essiccato o in polvere

Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere

 

 

Pane e panini multicereali; cracker e grissini

30

10

Barrette ai cereali

30

15

Prodotti a base di pasta secca; piatti a base di pasta (esclusa la pasta secca soffiata); pizza e piatti analoghi

15

10

Prodotti a base di pasta secca farcita;

30

15

Premiscele (secche) per prodotti da forno

30

15

Salse

30

10

Patate, piatti a base di leguminose

15

10

Siero di latte in polvere

40

20

Prodotti sostitutivi della carne

80

50

Minestre e insalate

20

5

Patatine fritte/patatine

40

20

Bevande tipo birra; bevande alcoliche miscelate; miscele per bevande alcoliche

1

1

Prodotti a base di cioccolato

30

10

Frutta a guscio, semi oleosi e ceci

40

30

Prodotti congelati a base di latte fermentato

15

5

Preparazioni di carne

40

16

(2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce: [OP: si prega di inserire questa voce nella versione italiana secondo l’ordine alfabetico della versione inglese.]

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito dalla larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere. Il termine «larva della farina» si riferisce alla forma larvale del Tenebrio molitor, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Tenebrionidae. Tenebrio molitor Linnaeus è un altro sinonimo scientifico identificato.

L’intera larva della farina è destinata al consumo umano e nessuna delle sue parti viene rimossa.

Prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale delle larve.

Il nuovo alimento è destinato a essere immesso sul mercato in tre diverse forme, ossia: larva di T. molitor intera, sbianchita e congelata (congelata); larva di T. molitor intera, sbianchita e liofilizzata (essiccata), che può essere sotto forma di polvere (in polvere).

Parametri

Congelato

Essiccato o in polvere

Caratteristiche/composizione

Ceneri

0,9-1,10

3,6-4,1

Umidità (% p/p)

69-75

≤ 5

Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p)

14-19

54-60

Grassi (% p/p)

di cui acidi grassi saturi (% grassi)

7-12,5

20-29

27-30

20-29

Carboidrati digeribili (% p/p)

1-2

4-8

Fibre alimentari (% p/p)

1,2-3,5

4-6

Chitina(*) (% p/p)

≤ 3

4-9

Indice di perossido (meq O2/kg di grassi)

≤ 5

≤ 5

Contaminanti

Metalli pesanti

 

 

Piombo (mg/kg)

≤ 0,01

≤ 0,075

Cadmio (mg/kg)

≤ 0,05

≤ 0,1

Micotossine

 

 

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2) (μg/kg)

≤ 4

≤ 4

Aflatossina B1 (μg/kg)

≤ 2

≤ 2

Deossinivalenolo (μg/kg)

≤ 200

≤ 200

Ocratossina A (μg/kg)

≤ 1

≤ 1

Diossine e PCB

 

 

Somma di diossine e PCB diossina-simili (UB, WHO-TEQ2005) (**) (pg/g di grassi)

≤ 0,75

≤ 0,75

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali (CFU/g)

≤ 105

≤ 105

Enterobatteriacee (presunte) (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

Escherichia coli (CFU/g)

≤ 50

≤ 50

Listeria monocytogenes

Assenza in 25 g

Assenza in 25 g

Salmonella spp.

Assenza in 25 g

Assenza in 25 g

Bacillus cereus (presunto) (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

Stafilococchi coagulasi-positivi (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

Anaerobi solfito-riduttori (CFU/g)

≤ 30

≤ 30

Lieviti e muffe (CFU/g)

≤ 100

≤ 100

(*)

Chitina calcolata come differenza tra la frazione di fibra acido detersa e la frazione di lignina acido detersa (ADF-ADL), come descritto da Hahn et al. (2018).

(**)

Somma upper bound di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (utilizzando i WHO-TEF del 2005).

CFU: unità formanti colonie.»


DECISIONI

9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/17


DECISIONE (PESC) 2022/170 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'8 febbraio 2022

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2020/1072 (EUTM Somalia/1/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 TUE, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla nomina dei successivi comandanti della forza della missione dell'UE.

(2)

Il 16 luglio 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/1072 (2) relativa alla nomina del generale di brigata Fabiano ZINZONE quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.

(3)

Il 18 gennaio 2022 le autorità militari italiane hanno proposto la nomina del generale di brigata Roberto VIGLIETTA in sostituzione del generale di brigata Fabiano ZINZONE quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.

(4)

Il 21 gennaio 2022 il comitato militare dell'UE ha convenuto di raccomandare che il CPS approvi la proposta presentata dalle autorità militari italiane.

(5)

È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Roberto VIGLIETTA e abrogare la decisione (PESC) 2020/1072.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Roberto VIGLIETTA è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 9 febbraio 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2020/1072 è abrogata con effetto a decorrere dal 9 febbraio 2022.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  Decisione (PESC) 2020/1072 del comitato politico e di sicurezza, del 16 luglio 2020, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020) (GU L 234 del 21.7.2020, pag. 18).


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/171 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On the Pitch (Vincere sul campo)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 630]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 settembre 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On The Pitch (Vincere sul campo)».

(2)

L’iniziativa aveva tre obiettivi, ossia chiedere l’adozione di 1) una raccomandazione del Consiglio volta a tutelare il modello europeo di calcio basato su valori di solidarietà, sostenibilità e competizione aperta, che possa fungere da quadro e orientamenti per l’azione degli Stati membri a tutela di quel modello; 2) orientamenti della Commissione sull’applicazione allo sport delle norme UE sulla concorrenza, e 3) una comunicazione della Commissione per «costruire il modello di sport europeo più solido possibile per il futuro, che si informi a quello che tifosi e cittadini europei si aspettano dallo sport in Europa».

(3)

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/788, possono essere registrate le iniziative che invitano la Commissione a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Sebbene a norma dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Commissione abbia il potere di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio, come si legge nell’obiettivo 1 dell’iniziativa, gli obiettivi 2 e 3 nella versione iniziale non chiedevano alla Commissione di adottare «una proposta di atto giuridico dell’Unione», ma soltanto di adottare orientamenti e una comunicazione della Commissione.

(4)

Il 27 ottobre 2021, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che il testo dell’iniziativa, così come formulato nella richiesta del 30 settembre 2021, non le consentiva di concludere che la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 era integralmente soddisfatta.

(5)

Il 3 gennaio 2022 è stata dunque presentata alla Commissione una versione modificata dell’iniziativa.

(6)

L’iniziativa chiede alla Commissione di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio che possa fungere da quadro e orientamenti dell’UE per l’azione degli Stati membri a tutela del modello europeo di calcio, per riconoscere il valore dello sport nella società europea e le specificità dello sport nelle norme UE sulla concorrenza e rafforzare la visione e la politica a lungo termine dell’UE sul futuro e la governance dello sport europeo.

(7)

Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. Gli organizzatori hanno inoltre fornito informazioni supplementari sull’iniziativa in un documento aggiuntivo.

(8)

Nella misura in cui l’iniziativa mira all’adozione di una raccomandazione del Consiglio affinché l’Unione contribuisca alla promozione dello sport in Europa, tenendo conto della sua specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’articolo 165 del trattato.

(9)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(10)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(11)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(12)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(13)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Win It On The Pitch (Vincere sul campo)».

(14)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On The Pitch (Vincere sul campo)» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Win It On The Pitch (Vincere sul campo)», rappresentato da Ronan EVAIN e da Martha MESTRE GENS VIDA DA CONCEIÇÃO in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/172 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz

[notificata con il numero C(2022) 608]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio che, di conseguenza, sono soggette a un regime normativo molto leggero e a una semplice autorizzazione generale a norma del diritto nazionale.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (3) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’utilizzo delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l’ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE, pertanto è necessario un regime normativo specifico.

(3)

Le bande 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l’uso del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell’Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni («ECC»), ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l’uso di tali bande per un’estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l’uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all’interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall’altro.

(4)

L’uso armonizzato per la rete radiomobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle sottobande 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla presente decisione, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione (4). La coesistenza tra apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz e rete radiomobile ferroviaria nelle bande di frequenza adiacenti 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz è stata valutata nella relazione 74 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).

(5)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, e restano liberi, in tale contesto, di tutelare l’utilizzo attuale e futuro delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz e delle bande adiacenti a fini militari, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, perseguendo al contempo l’obiettivo di rendere disponibile un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse secondo le condizioni tecniche definite nella presente decisione e in conformità in particolare ai principi generali del diritto dell’UE.

(6)

Per riflettere il progresso tecnologico e l’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, nel luglio 2006 è stato conferito alla CEPT un mandato permanente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell’aggiornamento dell’allegato della decisione 2006/771/CE. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente (settimo ciclo di aggiornamento) ha altresì costituito la base per la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che ha fornito uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz.

(7)

Il 16 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per l’ottavo ciclo di aggiornamento della decisione 2006/771/CE. In risposta al mandato permanente e conformemente a tali orientamenti, il 5 marzo 2021 la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione 77 contenente diverse proposte di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. Tali proposte includono la modifica delle definizioni relative alle apparecchiature a corto raggio, al fine di evitare ambiguità e garantire la coerenza con la decisione 2006/771/CE. La CEPT ha proposto inoltre una nuova valutazione di alcuni parametri tecnici per le categorie di apparecchiature a corto raggio disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. La relazione 77 della CEPT costituisce la base tecnica della presente decisione.

(8)

Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)

La decisione (UE) 2018/1538 è così modificata:

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«apparecchiature a corto raggio»: apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;

2)

«su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: la condizione per cui nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;

3)

«categoria di apparecchiature a corto raggio»: un gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900 -1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).


ALLEGATO

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

Nella tabella che segue sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio (definite all’articolo 2, paragrafo 6), insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro radio e ai termini di attuazione applicabili.

Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione:

gli Stati membri devono autorizzare l’uso dello spettro fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l’uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l’adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione;

gli Stati membri possono imporre esclusivamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» di cui alla tabella e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, per «condizioni meno restrittive» si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;

gli Stati membri possono imporre esclusivamente le «altre restrizioni d’uso» di cui alla tabella e non possono aggiungerne di ulteriori, a meno che non si applichino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Dato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

Termini utilizzati:

per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un’ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».

Banda n.

Banda di frequenza

Categoria di apparecchiature a corto raggio

Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza

Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)

Altre restrizioni d’uso

Termine di attuazione

1

874-874,4 MHz  ([8])

Apparecchiature a corto raggio non specifiche  ([1])

500 mW e.r.p.

È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Larghezza di banda: ≤ 200 kHz

Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete  ([4])

Ciclo di funzionamento: 2,5 % negli altri casi

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati

Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete  ([4]),  ([5]),  ([6]),  ([7])

1o luglio 2022

2

917,4-919,4 MHz  ([9])

Dispositivi di trasmissione a banda larga  ([3])

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz

Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete  ([4])

Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati

Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete  ([4]),  ([5]),  ([6])

1o luglio 2022

3

916,1-918,9 MHz  ([10])

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)  ([2])

Le trasmissioni dell’interrogatore a 4 W e.r.p. sono consentite solo nelle frequenze centrali di 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Larghezza di banda: ≤ 400 kHz

 ([5]),  ([6]),  ([7])

1o luglio 2022

4

917,3-918,9 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche  ([1])

500 mW e.r.p.

Le trasmissioni sono consentite unicamente nelle bande di frequenza 917,3-917,7 MHz, 918,5-918,9 MHz

È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Larghezza di banda: ≤ 200 kHz

Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete  ([4])

Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati

Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete

 ([4]),  ([5]),  ([6]),  ([7])

1o luglio 2022

5

917,4-919,4 MHz  ([9])

Apparecchiature a corto raggio non specifiche  ([1])

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Larghezza di banda: ≤ 600 kHz

Ciclo di funzionamento: ≤ 1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati

Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete  ([4]),  ([5]),  ([6])

1o luglio 2022


([1])  Della categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche fanno parte tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall’applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

([2])  La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da dispositivi radio (tag) installati su articoli animati o inanimati e da unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra gli usi tipici rientrano la tracciabilità e l’identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).

([3])  Della categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga fanno parte i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

([4])  Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un’apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio nella rete di dati alle piattaforme di servizi situate al di fuori di tale rete di dati. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.

([5])  A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, le bande di frequenza devono essere designate e messe a disposizione in maniera non esclusiva e condivisa. Le condizioni tecniche armonizzate devono rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio, nella maggior parte degli Stati membri, sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. Ciò lascia impregiudicati gli articoli 46 e 51 della direttiva (UE) 2018/1972 e l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7 della direttiva 2014/53/UE. Gli Stati membri possono limitare l’uso di questa voce in modo da riservare in via esclusiva l’installazione e l’esercizio agli utenti professionali e possono prendere in considerazione il ricorso ad autorizzazioni singole, ad esempio per gestire la condivisione geografica e/o per l’applicazione di tecniche di attenuazione volte a garantire la protezione dei servizi radio.

([6])  Negli Stati membri in cui l’intera gamma di frequenze, o parti di essa, sia utilizzata per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e non sia possibile un coordinamento, gli Stati membri possono decidere di non attuare questa voce, o di non attuarne una parte, in conformità all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE e all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

([7])  Anche norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.

([8])  Questa gamma di frequenze 874-874,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.

([9])  Questa gamma di frequenze 917,4-919,4 MHz corrisponde alla banda centrale minima armonizzata.

([10])  I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-10 dBm e.r.p.) in una banda di frequenza prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/173 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2022

relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE

[notificata con il numero C(2022) 605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1),

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Come annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020, le soluzioni digitali sono fondamentali per aiutare l’Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio dei cittadini e delle imprese rispettando i valori dell’Unione. A tal fine, è fondamentale che: le persone traggano vantaggio dalla tecnologia, sia garantito un mercato unico senza frontiere, in cui le imprese di tutte le dimensioni possano competere in condizioni di parità, e siano perseguiti i valori democratici, il rispetto dei diritti fondamentali e un’economia sostenibile, a impatto climatico zero ed efficiente nell’impiego delle risorse. In tale contesto lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale che è sempre più utilizzata per un’ampia gamma di servizi commerciali e pubblici.

(2)

Nell’Unione la politica dello spettro radio è perseguita e attuata in maniera tale da rispettare e contribuire alla libertà di espressione, compresa la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee, senza distinzione di frontiere, nonché alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, in linea con i valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. L’accesso al mercato per diversi operatori è necessario per garantire il pluralismo e la libertà di informazione.

(3)

La decisione 2009/766/CE della Commissione (3) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio nelle bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz («banda di frequenze 900 MHz») e nelle bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz («banda di frequenze 1 800 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione, compresi i servizi a banda larga senza fili. Tale decisione garantisce il rispetto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio (4) per quanto riguarda la coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi GSM nella banda 900 MHz.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi. L’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz con grandi blocchi di almeno 5 MHz a sostegno dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) dovrebbe pertanto essere agevolato nel perseguimento degli obiettivi del quadro normativo dell’UE e conformemente al diritto dell’Unione.

(5)

La comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (6) fissa nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, aggiornati con la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (7). Tali obiettivi devono essere raggiunti mediante il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. La comunicazione della Commissione «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (8) individua azioni coordinate a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(6)

Nei suoi due pareri del 16 novembre 2016 (9) e del 30 gennaio 2019 (10) relativi a una tabella di marcia strategica per lo spettro verso il 5G per l’Europa, l’RSPG ha rilevato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e normative per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, che attualmente nell’Unione vengono usate principalmente per i sistemi mobili di seconda (GSM), terza (UMTS) e quarta (LTE) generazione.

(7)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 14 luglio 2017 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per l’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi terrestri di comunicazioni elettroniche a banda larga senza fili al fine di consentirne l’uso anche da parte dell’Internet delle cose (IoT).

(8)

In risposta a tale mandato, il 13 marzo 2018 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 66, in cui individua le tecnologie senza fili IoT in relazione ai sistemi di comunicazioni a banda larga mobile (cellulare) e le condizioni tecniche armonizzate per il loro uso nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Tali tecnologie IoT sono: Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) e Narrowband IoT (NB-IoT). Nel rapporto n. 66 la CEPT conclude inoltre che l’EC-GSM-IoT è parte integrante del sistema GSM a norma della direttiva 87/372/CEE. Di conseguenza l’EC-GSM-IoT è conforme alle condizioni tecniche applicabili a un sistema GSM senza che occorra modificarle.

(9)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 12 luglio 2018 la Commissione ha affidato alla CEPT il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(10)

In risposta a tale mandato, il 5 luglio 2019 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 72 (rapporto A) in cui conclude che nella banda di frequenze 900 MHz il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta compresi i sistemi IoT cellulari continueranno ad essere utilizzati a fini commerciali nel prossimo futuro. In tale rapporto si sottolinea la necessità di una separazione di frequenza di 200 kHz qualora il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta, compresi i sistemi IoT cellulari, siano in funzione nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Nel rapporto vengono inoltre fornite informazioni sulla percorribilità dell’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per il 5G, anche con riguardo alle restrizioni imposte dalla direttiva GSM per la banda 900 MHz.

(11)

In risposta a tale mandato, il 2 luglio 2021 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 80 (rapporto B) in cui propone un piano delle frequenze armonizzato e condizioni tecniche armonizzate meno restrittive per la coesistenza dei sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, sulla base del concetto di una block edge mask. Tali condizioni sono essenziali per garantire la neutralità tecnologica nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz.

(12)

Nel rapporto n. 80 la CEPT definisce una block edge mask per i sistemi terresti a banda stretta e a banda larga che utilizzano sistemi di antenne non attive e una block edge mask per i sistemi terrestri a banda larga che utilizzano sistemi di antenne attive. Il GSM e l’EC-GSM-IoT non sono coperti da tali block edge mask e sono caratterizzati a livello tecnico da riferimenti alle norme ETSI. Su tale base, nel rapporto n. 80 della CEPT vengono fornite le condizioni tecniche meno restrittive per la coesistenza di diversi sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga (11) in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Vengono inoltre fornite le condizioni per la coesistenza di tali sistemi e del sistema GSM nella banda di frequenze 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE del Consiglio.

(13)

Le block edge mask coprono i sistemi terrestri a banda stretta con una larghezza di banda del canale di 200 kHz, esclusi il GSM e l’EC-GSM-IoT. Coprono inoltre i sistemi terrestri a banda larga con una larghezza di banda del canale superiore a 200 kHz. La differenziazione tra i sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga è necessaria per l’attuazione di una separazione di frequenza in alcuni scenari a livello nazionale. A tale proposito nel rapporto n. 80 della CEPT viene stabilita una separazione di frequenza tra i bordi nominali dei canali di sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga adiacenti in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e tra i bordi nominali dei canali di diversi sistemi terrestri a banda stretta adiacenti in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, nonché del GSM e dell’EC-GSM-IoT. L’attuazione della separazione di frequenza dovrebbe essere gestita a livello nazionale. Potrebbero essere adottati approcci diversi a seconda delle estremità dello spettro di sistemi terrestri adiacenti, nonché delle pertinenti politiche nazionali. Nel rapporto n. 80 della CEPT è compreso un pacchetto di strumenti per l’attuazione della separazione di frequenza.

(14)

Vi sono inoltre previste le condizioni tecniche meno restrittive per la coesistenza dei sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi nelle bande di frequenze adiacenti, in particolare i sistemi di radio mobile ferroviaria (RMR). A tale proposito, in alcuni scenari può essere applicata una separazione di frequenza di 200 kHz tra i bordi nominali del canale di un sistema terrestre in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e un sistema RMR adiacente in frequenza. La coesistenza dei sistemi GSM e dell’RMR dovrebbe essere gestita a livello nazionale conformemente al quadro normativo vigente.

(15)

Le condizioni tecniche armonizzate stabilite nel rapporto n. 80 della CEPT costituiscono la base tecnica della presente decisione. Esse dovrebbero sostituire le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione 2009/766/CE, che sono basate su riferimenti alle norme ETSI, garantendo nel contempo la compatibilità con tali condizioni e le relative modifiche. Ciò dovrebbe promuovere la certezza giuridica e la convergenza tecnica in tutta l’Unione a sostegno delle economie di scala delle apparecchiature e dei servizi interoperabili nel mercato unico.

(16)

I diritti d’uso esistenti dello spettro radio nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, soggetti alla decisione 2009/766/CE, variano tra gli Stati membri in termini di dimensione dei blocchi assegnati, assetti di frequenze o durata di tali diritti. A causa delle differenze nei contesti e negli obiettivi strategici nazionali è quindi necessario mantenere la flessibilità per l’attuazione a livello nazionale delle condizioni tecniche armonizzate a norma della presente decisione. La flessibilità a livello nazionale dovrebbe essere limitata nel tempo conformemente all’articolo 53 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di consentire la transizione coordinata dei diritti d’uso individuali dello spettro esistenti verso tali condizioni tecniche armonizzate. Eventuali nuovi diritti d’uso dello spettro, o proroghe di tali diritti, concessi dopo l’adozione della presente decisione dovrebbero rispettare le suddette condizioni tecniche armonizzate. Ciò promuoverebbe un ecosistema di apparecchiature e servizi a livello dell’Unione e stimolerebbe il dispiegamento del 5G in entrambe le bande di frequenze, garantendo inoltre la continuità della fornitura dei servizi GSM conformemente alla direttiva GSM.

(17)

La presente decisione dovrebbe pertanto sostituire la decisione 2009/766/CE della Commissione. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2009/766/CE della Commissione. Il relativo allegato e la disposizione ivi contenuta che consente l’uso dello spettro nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per altri sistemi non elencati nell’allegato dovrebbero rimanere applicabili per un periodo transitorio.

(18)

Possono essere necessari accordi di coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l’efficienza dello spettro e la non frammentazione del suo utilizzo, conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2018/1972.

(19)

La nozione di «designare e mettere a disposizione» le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tali bande nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione, ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tali bande, nella misura necessaria, e iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se opportuno dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tali bande conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni tecniche armonizzate relative alla disponibilità e all’uso efficace della banda 900 MHz, conformemente alla direttiva 87/372/CEE, e della banda 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«sistema GSM»: una rete di comunicazioni elettroniche specificata dalle norme ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 ed EN 301 908-18, compresa anche l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);

b)

«banda 900 MHz»: le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz;

c)

«banda 1 800 MHz»: le bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz.

Articolo 3

1)   I sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE sono conformi ai parametri di cui all’allegato entro 30 mesi dall’adozione della presente decisione.

2)   Entro 30 mesi dall’adozione della presente decisione gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 1 800 MHz per:

a)

i sistemi GSM; e

b)

i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri di cui all’allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi GSM e dei sistemi terrestri di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), tenendo conto dei diritti e delle procedure di regolamentazione esistenti, nonché dei pertinenti accordi internazionali, in conformità al diritto dell’UE.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi terrestri di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), diano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

Articolo 6

Gli Stati membri sottopongono a costante valutazione l’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz al fine di garantire che tale uso sia efficace, e in particolare comunicano tempestivamente alla Commissione l’eventuale necessità di una revisione della presente decisione, in conformità al diritto dell’UE.

Articolo 7

La decisione 2009/766/CE è abrogata. L’articolo 5 di tale decisione e il relativo allegato restano applicabili per 30 mesi a decorrere dall’adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(3)  Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32). Tale decisione è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2011/251/UE e (UE) 2018/637. L’ultima modifica riguarda le condizioni tecniche armonizzate per l’Internet delle cose.

(4)  Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(6)  COM(2016) 587 final.

(7)  COM(2021) 118 final.

(8)  COM(2016) 588 final.

(9)  Documento RSPG16-032 final del 9 novembre 2016, Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G) (Tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa: parere sugli aspetti relativi allo spettro per i sistemi senza fili di prossima generazione (5G) (1° parere sul 5G dell’RSPG)].

(10)  Documento RSPG19-007 final del 30 gennaio 2019, Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G) (Tabella di marcia strategica per lo spettro verso il 5G per l’Europa: parere sulle sfide legate all’implementazione del 5G (3° parere sul 5G dell’RSPG)].

(11)  Compreso l’UMTS, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio.

(12)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

1.   Definizioni

Sistemi di antenne attive (active antenna systems, AAS): una stazione di base e un sistema di antenne la cui ampiezza e/o fase tra gli elementi dell’antenna sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma d’antenna che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nelle stazioni di base AAS il sistema di antenne è integrato come parte del sistema o del prodotto della stazione di base.

Sistemi di antenne non attive (non-active antenna systems, non-AAS): una stazione di base e un sistema di antenne che forniscono uno o più connettori di antenna collegati a uno o più elementi dell’antenna passiva progettati separatamente per l’emissione delle onde radio. L’ampiezza e la fase dei segnali verso gli elementi dell’antenna non sono continuamente modificate in risposta a cambiamenti a breve termine dell’ambiente radio.

Potenza isotropa equivalente irradiata (equivalent isotropically radiated power, EIRP): il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto a un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico).

Potenza totale irradiata (total radiated power, TRP): misura della potenza irradiata da un’antenna composita. È pari alla potenza totale condotta in ingresso nella matrice di antenne, cui sono sottratte le eventuali perdite che si verificano nella matrice. La TRP è l’integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione, come indicato nella formula:

Image 1

dove P(θ,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ,φ), data dalla formula:

Image 2

dove PTx rappresenta la potenza condotta (misurata in Watt) in ingresso nella matrice e g(θ,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).

Sistema a banda stretta (narrowband system): un sistema terrestre in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, operante in un canale con una larghezza di banda di 200 kHz (1), esclusi i sistemi GSM.

Sistema a banda larga (broadband system): un sistema terrestre in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, operante in un canale con una larghezza di banda superiore ai 200 kHz (2).

2.   Assetto delle frequenze

All’interno della banda 900 MHz l’assetto delle frequenze è il seguente:

1)

la modalità di funzionamento duplex è la duplex a divisione in frequenza (Frequency Division Duplex, FDD). La spaziatura duplex è di 45 MHz, con trasmissione della stazione terminale («900 MHz FDD uplink») nella parte inferiore della banda, che va da 880 MHz a 915 MHz («banda 900 MHz inferiore») e trasmissione della stazione di base («900 MHz FDD downlink») nella parte superiore della banda, che va da 925 MHz a 960 MHz («banda 900 MHz superiore»).

2)

I blocchi assegnati offrono in genere l’opportunità di accedere ad almeno 5 MHz di spettro contiguo. Se sono assegnati blocchi di dimensioni inferiori, essi sono assegnati secondo multipli di 200 kHz.

3)

La banda 900 MHz inferiore o porzioni di essa possono essere utilizzate per il funzionamento solo uplink (3) senza spettro accoppiato entro la banda 900 MHz superiore.

4)

La banda 900 MHz superiore o porzioni di essa possono essere utilizzate per il funzionamento solo downlink (4) senza spettro accoppiato entro la banda 900 MHz inferiore.

5)

La trasmissione delle stazioni di base e delle stazioni terminali rispetta le condizioni tecniche di cui rispettivamente alle sezioni 4, 5 e 6.

All’interno della banda 1 800 MHz l’assetto delle frequenze è il seguente:

6)

la modalità di funzionamento duplex è la duplex a divisione in frequenza (Frequency Division Duplex, FDD). La spaziatura duplex è di 95 MHz, con trasmissione della stazione terminale («1 800 MHz FDD uplink») nella parte inferiore della banda, che va da 1 710 MHz a 1 785 MHz («banda 1 800 MHz inferiore») e trasmissione della stazione di base («1 800 MHz FDD downlink») nella parte superiore della banda, che va da 1 805 MHz a 1 880 MHz («banda 1 800 MHz superiore»).

7)

I blocchi assegnati offrono in genere l’opportunità di accedere ad almeno 5 MHz di spettro contiguo. Se sono assegnati blocchi di dimensioni inferiori, essi sono assegnati secondo multipli di 200 kHz.

8)

La banda 1 800 MHz inferiore o porzioni di essa possono essere utilizzate per il funzionamento solo uplink3 senza spettro accoppiato entro la banda 1 800 MHz superiore.

9)

La banda 1 800 MHz superiore o porzioni di essa possono essere utilizzate per il funzionamento solo downlink4 senza spettro accoppiato entro la banda 1 800 MHz inferiore.

10)

La trasmissione delle stazioni di base e delle stazioni terminali rispetta le condizioni tecniche di cui rispettivamente alle sezioni 4, 5 e 6.

3.   Separazione di frequenza

Le separazioni di frequenza sono necessarie per garantire la coesistenza in assenza di accordi bilaterali o multilaterali di coordinamento delle frequenze tra sistemi vicini, senza precludere parametri tecnici meno rigorosi eventualmente concordati dagli operatori di tali sistemi.

In assenza di coordinamento delle frequenze, si applica una separazione di frequenza di 200 kHz tra i bordi nominali dei canali di sistemi adiacenti, come segue:

1)

un sistema a banda stretta e un sistema a banda larga, entrambi conformi alla block edge mask (5);

2)

due diversi tipi di sistemi a banda stretta, entrambi conformi alla block edge mask;

3)

un sistema GSM e un sistema a banda stretta o un sistema a banda larga, entrambi conformi alla block edge mask.

Nel caso di un sistema a banda stretta operante nella modalità guard-band (6) di un pertinente sistema a banda larga, si applica una separazione di frequenza di 200 kHz o più tra il bordo del canale di tale sistema a banda stretta e l’estremità del blocco dell’operatore, tenendo conto delle bande di guardia esistenti tra le estremità dei blocchi degli operatori o dell’estremità della banda operativa (adiacente in frequenza ad altri servizi). Il sistema a banda stretta opera solo nelle larghezze di banda del canale del pertinente sistema a banda larga pari a 10 MHz o superiori.

A seconda delle circostanze nazionali relative al dispiegamento di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e di sistemi di radio mobile ferroviaria (7), può essere applicata una separazione di frequenza di 200 kHz tra i bordi nominali dei canali di tali sistemi al limite di frequenza di 925 MHz nei casi seguenti:

a)

un sistema di radio mobile ferroviaria operante in un canale con una larghezza di banda di 200 kHz, adiacente in frequenza a un sistema a banda larga;

b)

un sistema di radio mobile ferroviaria operante in un canale con una larghezza di banda superiore ai 200 kHz, adiacente in frequenza a un sistema a banda stretta;

c)

un sistema di radio mobile ferroviaria operante in un canale con una larghezza di banda di 200 kHz, adiacente in frequenza a un sistema a banda stretta di tipo diverso.

L’attuazione della separazione di frequenza di 200 kHz è gestita a livello nazionale (8), con l’obiettivo di garantire un uso efficace dello spettro.

4.   Condizioni tecniche per le stazioni di base — Block edge mask

I parametri tecnici per le stazioni di base, detti block edge mask (BEM), di cui alla presente sezione sono fondamentali per garantire la coesistenza di reti di comunicazioni elettroniche vicine in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Le BEM riguardano le condizioni tecniche connesse ai diritti d’uso dello spettro radio e all’eliminazione delle interferenze tra gli utenti dello spettro radio che beneficiano di tali diritti.

Gli operatori delle reti di comunicazioni elettroniche nelle bande di frequenze 900 MHz o 1 800 MHz possono concordare, su base bilaterale o multilaterale, parametri tecnici meno rigorosi, purché continuino a rispettare le condizioni tecniche applicabili per la protezione di altri servizi, applicazioni o reti, nonché gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

Una BEM è una maschera di emissione che definisce i livelli di potenza in funzione della frequenza rispetto all’estremità di un blocco di frequenze assegnato (o per cui è stata rilasciata una licenza) a un operatore. Consiste di diversi elementi, definiti nella tabella 1.

Il limite di potenza della baseline garantisce la protezione dello spettro di altri operatori all’interno della banda di frequenze 900 MHz o 1 800 MHz. Il limite di potenza della baseline supplementare è un limite fuori banda, che garantisce la protezione dello spettro per servizi e applicazioni al di fuori della banda di frequenze 900 MHz o 1 800 MHz. Il limite di potenza della regione di transizione consente un roll-off dei livelli di potenza dal limite di potenza in blocco a quello della baseline e garantisce la coesistenza con altri operatori in blocchi adiacenti.

Le BEM di cui al presente allegato non si applicano ai sistemi GSM.

Tabella 1

Definizione degli elementi BEM

Elemento BEM

Definizione

In blocco

Blocco di spettro assegnato per il quale si deriva la BEM.

Baseline

Spettro all’interno della banda di frequenze 900 MHz o 1 800  MHz utilizzato per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, escluso il blocco dell’operatore in questione e le corrispondenti regioni di transizione.

Regione di transizione

Spettro adiacente al blocco di un operatore.

Baseline supplementare

Spettro all’interno delle bande adiacenti alla banda di frequenze 900 MHz o 1 800  MHz, in cui si applicano limiti di potenza specifici per la protezione di altri servizi.

La figura 1 illustra una BEM generale applicabile sia alla banda di frequenze 900 MHz, sia alla banda di frequenze 1 800 MHz.

Image 3

I limiti di potenza sono forniti separatamente per i non-AAS e gli AAS. Per i non-AAS, i limiti di potenza si applicano alla EIRP media, mentre per gli AAS si applicano alla TRP media. La EIRP media o la TRP media è calcolata effettuando la media su un intervallo di tempo e su una data larghezza di banda di frequenze. Nel dominio del tempo, la EIRP media o la TRP media è calcolata sulle porzioni attive dei burst del segnale e corrisponde ad una regolazione unica del comando di potenza. Nel dominio della frequenza, la EIRP media o la TRP media è misurata su una larghezza di banda di frequenze indicata nelle successive tabelle 3, 4 e 5. In generale e salvo disposizione contraria, i limiti di potenza della BEM corrispondono alla potenza aggregata irradiata dal dispositivo considerato comprese tutte le antenne di trasmissione, salvo nel caso vi siano limiti di potenza della baseline, della transizione e della baseline supplementare per le stazioni di base non-AAS, che sono indicati per antenna.

Le condizioni tecniche per le stazioni di base non-AAS si applicano ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano entrambe le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Le condizioni tecniche per le stazioni di base AAS si applicano ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano la banda di frequenze 1 800 MHz. Le stazioni di base AAS non devono essere utilizzate nella banda di frequenze 900 MHz.

Le apparecchiature operanti nella banda di frequenze 900 MHz o 1 800 MHz possono utilizzare anche parametri tecnici diversi da quelli indicati di seguito, purché applichino adeguate tecniche di attenuazione. Tali tecniche di attenuazione devono essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dai requisiti essenziali previsti da tale direttiva.

Tabella 2

Limiti di potenza in blocco per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Limite della EIRP per non-AAS

Limite della TRP per AAS (solo per la banda di frequenze 1 800  MHz)

In blocco

Non obbligatorio.

Qualora uno Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore compreso tra 63 dBm/(5 MHz) e 67 dBm/(5 MHz) per antenna per un sistema a banda larga, e un valore compreso tra 60 dBm/(200 kHz) e 69 dBm/(200 kHz) per antenna per un sistema a banda stretta.

Non obbligatorio.

Qualora uno Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore pari a 58 dBm/(5 MHz) per cella (*1).

Nota esplicativa per la tabella 2

Nei luoghi in cui si applica una procedura di coordinamento con i servizi adiacenti gli Stati membri possono fissare un limite superiore per la potenza irradiata.

Tabella 3

Limiti di potenza della baseline per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite massimo della EIRP media per antenna per non-AAS

Limite massimo della TRP media per cella per AAS (solo per la banda di frequenze 1 800  MHz)  (*2)

Baseline

Blocchi FDD downlink

+ 3 dBm/MHz

- 6 dBm/MHz


Tabella 4

Limiti di potenza nella regione di transizione per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite massimo della EIRP media per antenna per non-AAS  (*3)

Limite massimo della TRP media per cella per AAS (solo per la banda di frequenze 1 800  MHz)  (*4)

Regione di transizione

offset da 0 a 0,2 MHz dall’estremità del blocco

32,4 dBm/(0,2 MHz)

17,4 dBm/(0,2 MHz)

offset da 0,2 a 1 MHz dall’estremità del blocco

13,8 dBm/(0,8 MHz)

4,7 dBm/(0,8 MHz)

offset da 1 a 5 MHz dall’estremità del blocco

5 dBm/MHz

-4 dBm/MHz

offset da 5 a 10 MHz dall’estremità del blocco

12 dBm/(5 MHz)

3 dBm/(5 MHz)


Tabella 5

Limiti di potenza della baseline supplementare per stazioni di base non-AAS

Elemento BEM

Gamma di frequenze applicabile

Limite massimo della EIRP media per antenna per non-AAS  (*5)  (*6)

Baseline supplementare

offset da 0 a 0,2 MHz dall’estremità del blocco

32,4 dBm/(0,2 MHz)

offset da 0,2 a 1 MHz dall’estremità del blocco

13,8 dBm/(0,8 MHz)

offset da 1 a 5 MHz dall’estremità del blocco

5 dBm/MHz

offset da 5 a 10 MHz dall’estremità del blocco

12 dBm/(5 MHz)

offset > 10 MHz dall’estremità del blocco  (*7)

3 dBm/MHz

Nota esplicativa per la tabella 5

La tabella 5 si applica esclusivamente al dominio della frequenza fuori banda in linea con la figura 1 e la tabella 1. Ciò implica che la gamma di frequenze applicabile rientri completamente nel dominio della frequenza fuori banda.

Per le stazioni di base AAS, i limiti fuori blocco di cui alle tabelle 3 e 4 si applicano anche al dominio della frequenza fuori banda nell’intervallo da 0 a 10 MHz dall’estremità della banda, ove opportuno, considerata la posizione del blocco di spettro assegnato.

5.   Altre condizioni

Il dominio delle emissioni spurie per le stazioni di base nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz inizia a una spaziatura di frequenza di 10 MHz dalla rispettiva estremità della banda (10).

Ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano AAS non è concessa una protezione maggiore dai sistemi nelle bande adiacenti rispetto ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano non-AAS.

6.   Condizioni tecniche per le stazioni terminali

Le stazioni terminali AAS non devono essere utilizzate nelle bande di frequenze 900 MHz o 1 800 MHz.

Tabella 6

Limite di potenza in blocco per le stazioni terminali

Elemento BEM

Limite massimo della potenza media  (*8)

In blocco

25 dBm (*9)

»

(1)  Un esempio di tale sistema è l’NB-IoT.

(2)  Esempi di tali sistemi sono: LTE, compresi LTE Machine Type Communications e LTE evolved Machine Type Communications, UMTS, WiMAX e 5G New Radio.

(3)  Ad esempio l’uplink supplementare.

(4)  Ad esempio il downlink supplementare.

(5)  Cfr. sezione 4 del presente allegato.

(6)  Vale a dire a lato di un blocco di frequenze usato per il sistema a banda larga.

(7)  La radio mobile ferroviaria comprende il sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R) e i suoi successori, compreso il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (FRMCS). Lo spettro armonizzato per i sistemi di radio mobile ferroviaria è disciplinato dalla decisione (UE) 2021/1730 della Commissione.

(8)  Il rapporto n. 80 della CEPT contiene un pacchetto di strumenti per l’attuazione di una separazione di frequenza tra diversi sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

(9)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(*1)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*2)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*3)  I limiti della EIRP per non-AAS potrebbero essere meno rigorosi a livello nazionale, se concordato tra tutti gli operatori interessati di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche o conformemente alla procedura di attuazione nazionale già in vigore.

(*4)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*5)  A condizione che i servizi, le applicazioni e le reti adiacenti rimangano protetti al di sopra di 960 MHz, al di sotto di 1 805 MHz e al di sopra di 1 880 MHz, è possibile applicare a livello nazionale, caso per caso, limiti della EIRP più elevati per le stazioni di base non-AAS. In particolare: a) nell’intervallo da 0 a 0,2 MHz dall’estremità della banda sono consentiti limiti della EIRP fino a 6dB più elevati per supportare la potenza condotta in blocco di un sistema a banda stretta superiore a 49 dBm/(200 kHz) (ossia fino a 55 dBm/(200 kHz)]; b) nell’intervallo da 0 a 10 MHz dall’estremità della banda sono consentiti limiti della EIRP fino a 11 dB più elevati per sostenere un guadagno dell’antenna superiore a 18 dBi (ossia fino a 29 dBi).

(*6)  A condizione che i servizi, le applicazioni e le reti adiacenti rimangano protetti al di sotto di 925 MHz, è possibile applicare a livello nazionale, caso per caso, limiti della EIRP più elevati per le stazioni di base non-AAS.

(*7)  Il valore spurio di cui alla sezione 5 si applica per una spaziatura di frequenza superiore a 10 MHz dall’estremità della banda.

(10)  I limiti pertinenti sono forniti nella raccomandazione 74-01 del Comitato europeo delle radiocomunicazioni.»

(*8)  Il limite di potenza raccomandato sopra per le stazioni terminali mobili è specificato come TRP. Il limite di potenza irradiata in blocco per le stazioni terminali fisse/nomadiche può essere concordato su base nazionale purché non sia compromessa la protezione di altri servizi, reti e applicazioni e siano rispettati gli obblighi transfrontalieri.

(*9)  Si riconosce che questo valore comprende una possibile tolleranza fino a +2 dB per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione. Il valore non comprende la tolleranza di prova.


9.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/174 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2022

che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull’accordo di recesso (2), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1o febbraio 2020 e il diritto dell’Unione ha cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.

(2)

La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua il rischio di credito e riduce il rischio di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti di una controparte centrale («CCP»). La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, con implicazioni per il funzionamento dell’economia reale dell’Unione.

(3)

Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, l’importo nozionale in essere dei derivati OTC al 31 dicembre 2020 era pari a circa 477 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentavano circa l’80 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 17 %. Più del 30 % di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell’Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un’unica CCP stabilita nel Regno Unito («CCP del Regno Unito»).

(4)

In uno scenario in cui un volume così significativo di operazioni finanziarie denominate in valute dell’Unione è compensato tramite CCP del Regno Unito, il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dal relativo quadro di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle norme dell’Unione nel settore finanziario ha generato sfide importanti per le autorità dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria.

(5)

Al fine di affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero sorgere a seguito di una brusca perturbazione nella prestazione di servizi di compensazione di derivati da parte delle CCP del Regno Unito ai partecipanti diretti e ai clienti dell’Unione, il 21 settembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 (4). Tale decisione stabilisce che il quadro normativo applicabile alle CCP del Regno Unito è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale decisione si applica solo per un periodo di tempo limitato e non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2022.

(6)

L’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, comprendenti anche una comunicazione volta a promuovere l’apertura, la forza e la resilienza (5). In tale comunicazione vi era la chiara aspettativa che i partecipanti diretti dell’Unione riducessero le loro esposizioni e il ricorso alle CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l’Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione.

(7)

A seguito di tale comunicazione, all’inizio del 2021 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro per valutare le opportunità e le sfide relative al trasferimento dei servizi di compensazione dei derivati dal Regno Unito all’Unione. Il gruppo di lavoro si è concentrato su come ridurre l’eccessivo ricorso dell’Unione ai servizi di compensazione prestati dalle CCP stabilite nel Regno Unito, identificando possibili ostacoli alla riduzione delle esposizioni nei confronti delle CCP del Regno Unito, individuando modalità per superare tali ostacoli nonché incentivi per trasferire i servizi di compensazione alle CCP stabilite nell’Unione.

(8)

Dalle discussioni del gruppo di lavoro è emerso come, in questa fase, non sia semplicemente possibile compensare altrove alcune operazioni compensate presso CCP del Regno Unito; negli anni a venire saranno inoltre necessarie diverse misure per sviluppare la capacità di compensazione propria dell’Unione e ridurre le esposizioni eccessive dei partecipanti al mercato dell’Unione verso CCP del Regno Unito di importanza sistemica. Alla luce di tali discussioni, la data di scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 è troppo ravvicinata per fare in modo che la capacità di compensazione dell’Unione raggiunga un livello adeguato. Poiché la motivazione per adottare tale decisione non è cambiata, vale a dire evitare potenziali rischi per la stabilità finanziaria in caso di brusca perturbazione nell’accesso dei partecipanti diretti dell’Unione alle CCP del Regno Unito, è pertanto necessario adottare la presente decisione, che proroga, per un periodo di tempo limitato, il riconoscimento che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito è equivalente a quello istituito dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(10)

In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (6) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

In secondo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 31 dicembre 2020 le CCP del Regno Unito erano soggette alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (7). Nell’ambito dell’integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP dopo tale data e non sono previsti cambiamenti significativi in merito a tale vigilanza.

(12)

In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma del regime giuridico di paesi terzi. Il Regno Unito ha incorporato gli elementi fondamentali del sistema di equivalenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito. Tuttavia il Regno Unito ha introdotto un regime di riconoscimento temporaneo che sospende modifiche fondamentali del regolamento (UE) n. 648/2012 per un periodo di almeno tre anni. Tale regime di riconoscimento temporaneo conferisce inoltre alla Banca d’Inghilterra ampi poteri discrezionali per revocare il «riconoscimento presunto temporaneo», il che crea incertezza giuridica per le CCP riconosciute nell’ambito di tale regime. Nonostante tale incertezza, la terza condizione può essere considerata soddisfatta al momento attuale.

(13)

Poiché le tre condizioni sono considerate soddisfatte, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito già stabilite e autorizzate al 31 dicembre 2020 dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

La presente decisione si basa sulle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente sulle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti solo nella misura in cui i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e applicati. Il riconoscimento dell’equivalenza può essere mantenuto solo se eventuali future modifiche del quadro di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito non incideranno negativamente sull’equivalenza in termini di regolamentazione o vigilanza, determinando una disparità di condizioni tra le CCP del Regno Unito e le CCP stabilite nell’Unione («CCP dell’Unione») o rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione. Poiché la Commissione può decidere di modificare, sospendere, riesaminare o revocare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora si verifichino sviluppi che incidono sulla determinazione dell’equivalenza, un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca d’Inghilterra sono un prerequisito essenziale per mantenere il riconoscimento dell’equivalenza fino alla data in cui la presente decisione cesserà di essere in vigore.

(15)

Lo scambio di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione garantiscono la condivisione proattiva di tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora le informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.

(16)

Gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l’ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni, comprese informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l’Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione devono pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress. Essi devono inoltre specificare i meccanismi e le procedure per la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito e per la tempestiva notifica all’ESMA di qualsiasi sviluppo relativo alle CCP del Regno Unito che potrebbe incidere sulla politica monetaria dell’Unione. La Banca d’Inghilterra deve inoltre cooperare strettamente con le autorità dell’Unione conformemente all’articolo 25, paragrafo 7. In particolare, è importante che vi siano efficaci accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti del Regno Unito per quanto riguarda il coordinamento delle loro attività di vigilanza, comprese, in particolare, le procedure per far fronte a situazioni di emergenza relative alle CCP del Regno Unito riconosciute che abbiano o possano avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

(17)

Le autorità del Regno Unito dovrebbero informare l’Unione di tutte le modifiche al quadro di regolamentazione o di vigilanza del Regno Unito che incidono sulla prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito. La Commissione, in cooperazione con l’ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni giuridiche e di vigilanza che riguardano la prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra. La Commissione può procedere a un riesame in qualsiasi momento qualora sviluppi pertinenti rendano necessario che essa riesamini l’equivalenza concessa dalla presente decisione, anche nel caso in cui le autorità del Regno Unito non cooperino efficacemente, non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito pongono all’Unione o ai suoi Stati membri o le azioni intraprese dalle CCP del Regno Unito o dalla Banca d’Inghilterra promuovano una concorrenza indebita e sleale.

(18)

L’attuale ricorso eccessivo dei partecipanti diretti dell’Unione ai servizi prestati dalle CCP del Regno Unito comporta ancora rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione e per la trasmissione e la condotta della politica monetaria dell’Unione, in particolare in caso di stress. Ciò è stato confermato dalla valutazione dell’ESMA del dicembre 2021 (8). Tale valutazione ha individuato tre servizi di compensazione forniti dalle CCP del Regno Unito che sono di notevole importanza sistemica per l’Unione o per uno o più Stati membri. Sebbene tale valutazione concluda che, al momento attuale, i costi derivanti dalla revoca del riconoscimento di tali servizi di compensazione siano superiori ai benefici, essa ha tuttavia individuato importanti rischi e vulnerabilità correlati al continuo riconoscimento di tali servizi di compensazione, in particolare durante periodi di stress di mercato.

(19)

Di conseguenza, come sottolineato nella comunicazione «Promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» (9), le esposizioni verso le CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l’Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione, dovrebbero continuare a essere ridotte.

(20)

La durata della presente decisione dovrebbe pertanto concedere tempo sufficiente per lo sviluppo della capacità di compensazione delle CCP dell’Unione, individuando modalità per migliorare la liquidità di tali CCP e per ampliare la gamma delle soluzioni di compensazione offerte dalle infrastrutture dell’Unione, anche attraverso l’adozione di misure di regolamentazione che agevolino tale processo, al fine di consentire una riduzione significativa delle esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione verso le CCP del Regno Unito. La presente decisione dovrebbe inoltre concedere tempo sufficiente per il riesame del quadro di vigilanza dell’Unione per le CCP. Di conseguenza, è opportuno che la presente decisione cessi di essere in vigore tre anni dopo la sua data di applicazione.

(21)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire la certezza del diritto per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308. Al fine di evitare perturbazioni nel riconoscimento delle CCP del Regno Unito da parte dell’ESMA, essa dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 cessa di essere in vigore.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al 31 dicembre 2020 sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Essa non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2025.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

(3)  Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, del 4 maggio 2017, «Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali» [COM (2017) 225 final], comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 19 luglio 2018, «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019» [COM (2018) 556 final] e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 13 novembre 2018, «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d’azione per ogni evenienza» [COM(2018) 880 final], comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021,«Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» [COM(2021) 32 final].

(6)  Dopo la fine del periodo di transizione, il quadro normativo e di vigilanza relativo ai servizi di compensazione nel Regno Unito è costituito da diversi atti legislativi del Regno Unito. Tra di essi rientrano lo European Union (Withdrawal) Act 2018, gli Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment ecc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, i Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 e i Financial Services Contracts [Transitional and Saving Provision (EU Exit) Regulations 2019].

(7)  Parte 5 dei «The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013».

(8)  ESMA, relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera c) del regolamento EMIR, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021,«Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» [COM(2021) 32 final].