ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
28 gennaio 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell’Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( 1 )

3

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo SchwabEX-Guard ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/115 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/117 della Commissione, del 27 gennaio 2022, recante trecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

65

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/118 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

67

 

*

Decisione (UE) 2022/119 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che revoca la decisione 2004/613/CE della Commissione relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

71

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/120 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2022) 367]  ( 1 )

72

 

*

Decisione (UE) 2022/121 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell’ambito del trattamento di dati personali ai fini della gestione di domande e reclami ai sensi dello statuto

77

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2021 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, dell'8 dicembre 2021, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2022/122]

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/111 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell’Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione, l’Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che i loro attuali livelli di accesso al mercato saranno preservati suddividendo i contingenti tariffari dell’Unione tra l’Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i volumi dell’Unione a 27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

I contingenti tariffari dell’Unione che non fanno parte dell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione non dovrebbero essere suddivisi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio (3) ha aperto un contingente tariffario d’importazione di 1 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate. Sebbene non faccia parte dell’elenco dell’OMC riferito all’Unione, tale contingente tariffario è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216, riducendo così il suo volume a decorrere dal 1o gennaio 2021. È quindi opportuno ripristinare il volume originario di tale contingente tariffario.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/216,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216, la riga seguente è soppressa:

«Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

 

PAR

094455

71,1  %

711».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 gennaio 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 13).


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/3


REGOLAMENTO (UE) 2022/112 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro oggetto di tale regolamento, basandosi su un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole e medie imprese attive nel settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali dispositivi. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/746 rafforza in maniera significativa i principali elementi dell'approccio normativo vigente di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), quali la supervisione degli organismi notificati, la classificazione dei rischi, le procedure di valutazione della conformità, la valutazione delle prestazioni e gli studi delle prestazioni nonché la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo al tempo stesso disposizioni che garantiscono la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(2)

La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica hanno rappresentato e continuano a rappresentare una sfida senza precedenti per gli Stati membri e costituiscono un onere immenso per le autorità nazionali, le istituzioni sanitarie, i cittadini dell'Unione, gli organismi notificati e gli operatori economici. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze eccezionali, che richiedono notevoli risorse supplementari e un aumento della disponibilità di dispositivi medico-diagnostici in vitro di vitale importanza, che non si sarebbero potute ragionevolmente prevedere all'epoca dell'adozione del regolamento (UE) 2017/746. Tali circostanze eccezionali hanno un impatto considerevole su diversi ambiti contemplati dal suddetto regolamento, quali la designazione e il lavoro degli organismi notificati nonché l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato di dispositivi medico-diagnostici in vitro nell'Unione.

(3)

I dispositivi medico-diagnostici in vitro sono essenziali per la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione e in particolare i test SARS-CoV-2 sono fondamentali nella lotta contro la pandemia. È pertanto necessario garantire che vi sia una fornitura del mercato ininterrotta di tali dispositivi nell'Unione.

(4)

Data l'entità senza precedenti delle sfide attuali, le risorse supplementari necessarie agli Stati membri, alle istituzioni sanitarie, agli organismi notificati, agli operatori economici e agli altri soggetti pertinenti al fine di contrastare la pandemia di COVID-19, nonché l'attuale capacità limitata degli organismi notificati, e tenuto conto della complessità del regolamento (UE) 2017/746, è molto probabile che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli organismi notificati, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti non saranno in grado di garantirne la corretta attuazione e la piena applicazione a decorrere dal 26 maggio 2022, come ivi previsto.

(5)

Inoltre l'attuale periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda la validità dei certificati rilasciati dagli organismi notificati per i dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE si concluderà nello stesso giorno in cui avrà termine il periodo transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) concernente la validità di determinate dichiarazioni di conformità CE e determinati certificati rilasciati dagli organismi notificati per i dispositivi medici a norma delle direttive 90/385/CEE (6) e 93/42/CEE (7) del Consiglio, ossia il 26 maggio 2024. Ciò è gravoso per gli attori che si occupano sia di dispositivi medici sia di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(6)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti nonché assicurare la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare i periodi transitori di cui al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi oggetto di certificati rilasciati dagli organismi notificati in conformità della direttiva 98/79/CE. Per gli stessi motivi è altresì necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente per i dispositivi che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità che richieda l'intervento di un organismo notificato a norma del regolamento (UE) 2017/746.

(7)

Per quanto concerne il periodo di tempo necessario ad ampliare la capacità degli organismi notificati, è opportuno trovare un equilibrio tra la capacità limitata disponibile di tali organismi e garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica. Pertanto i periodi transitori per i dispositivi medico-diagnostici in vitro che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità che richieda l'intervento di un organismo notificato a norma del regolamento (UE) 2017/746 dovrebbero essere tali da consentire una distinzione tra dispositivi a rischio più elevato e per quelli a rischio più basso. La durata del periodo transitorio dovrebbe dipendere dalla classe di rischio del dispositivo in questione, in modo che il periodo sia più breve per i dispositivi che appartengono a una classe di rischio più elevata e più lungo per i dispositivi che appartengono a una classe di rischio più bassa.

(8)

Al fine di concedere ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che sono stati legittimamente immessi sul mercato conformemente alle disposizioni transitorie di cui al presente regolamento il tempo sufficiente per continuare a essere messi a disposizione sul mercato, compresa la fornitura agli utilizzatori finali, o a essere messi in servizio, la data limite di vendita del 27 maggio 2025 di cui al regolamento (UE) 2017/746 dovrebbe essere adattata per tenere in considerazione gli ulteriori periodi transitori di cui al presente regolamento.

(9)

Tenuto conto delle risorse necessarie alle istituzioni sanitarie nella lotta contro la pandemia di COVID-19, a esse dovrebbe essere concesso più tempo per prepararsi a soddisfare le condizioni specifiche di cui al regolamento (UE) 2017/746 relative alla fabbricazione e all'utilizzo di dispositivi nell'ambito della stessa istituzione sanitaria («dispositivi fabbricati internamente»). L'applicazione di tali condizioni dovrebbe pertanto essere rinviata. Poiché le istituzioni sanitarie hanno bisogno di un quadro completo dei dispositivi medico-diagnostici in vitro recanti la marcatura CE disponibili sul mercato, la condizione che obbliga l’istituzione sanitaria a giustificare il fatto che le specifiche esigenze del gruppo di pazienti destinatario non possono essere soddisfatte, o non possono essere soddisfatte con risultati di livello adeguato, da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato, non dovrebbe essere applicabile prima della fine dei periodi transitori di cui al presente regolamento.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/746.

(11)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero prorogare i periodi transitori di cui al regolamento (UE) 2017/746, introdurre ulteriori disposizioni transitorie in tale regolamento e rinviare l'applicazione delle disposizioni del medesimo regolamento relative ai dispositivi fabbricati internamente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

L'adozione del presente regolamento avviene in circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pubblica. Al fine di ottenere l'effetto desiderato della modifica del regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda i periodi transitori, le ulteriori disposizioni transitorie e l'applicazione delle disposizioni relative ai dispositivi fabbricati internamente, in particolare al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori economici, è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima del 26 maggio 2022. Si ritiene pertanto opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(13)

Alla luce dell'esigenza imperativa di affrontare immediatamente la crisi sanitaria pubblica correlata alla pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/746 è così modificato:

1)

l'articolo 110 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;

ii)

al secondo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;

(b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, i dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle date stabilite in tali commi, a condizione che, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, tali dispositivi continuino a essere conformi alla direttiva 98/79/CE e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso di detti dispositivi.

I dispositivi con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79/CE e valido ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025.

I dispositivi per i quali la procedura di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 98/79/CE non richiedeva l'intervento di un organismo notificato, per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità anteriormente al 26 maggio 2022 ai sensi di tale direttiva e per i quali la procedura di valutazione della conformità a norma del presente regolamento richiede l'intervento di un organismo notificato, possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:

a)

26 maggio 2025 per i dispositivi della classe D;

b)

26 maggio 2026 per i dispositivi della classe C;

c)

26 maggio 2027 per i dispositivi della classe B;

d)

26 maggio 2027 per i dispositivi della classe A immessi sul mercato in condizioni di sterilità.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano ai dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, in luogo delle corrispondenti prescrizioni di cui alla direttiva 98/79/CE.

Fatti salvi il capo IV e il paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo continua a essere responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che ha certificato.

4.   I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE anteriormente al 26 maggio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025.

I dispositivi immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2022 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino alle seguenti date:

a)

26 maggio 2026 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 3, terzo comma, lettera a);

b)

26 maggio 2027 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, terzo comma, lettera b);

c)

26 maggio 2028 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, terzo comma, lettere c) e d).»;

2)

all'articolo 112, secondo comma, la data «27 maggio 2025» è sostituita dalla data «26 maggio 2028»;

3)

all'articolo 113, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«i)

l'articolo 5, paragrafo 5, lettere b) e c) e da e) a i), si applica a decorrere dal 26 maggio 2024;

j)

l'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), si applica a decorrere dal 26 maggio 2028.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Parere dell'8 dicembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2021.

(3)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(4)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(6)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(7)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/113 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

In base a un riesame, nell’allegato I di tale regolamento è opportuno modificare le informazioni relative alle motivazioni concernenti tre persone, e le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino concernenti sette persone.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

i)

le seguenti voci della sezione A. «Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

«7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia

Data di nascita: 17 luglio 1992

Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia)

Carta d’identità: n. 09006300

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Leila Trabelsi (n. 2).

29.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Bardo

Data di nascita: 8 marzo 1963

Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Carta d’identità: n. 00589758

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Slim Zarrouk (n. 30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Monastir

Data di nascita: 30 agosto 1982

Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

Carta d’identità: n. 08434380

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, moglie di Badreddine BENNOUR

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n. 33).»

ii)

Nelle seguenti voci della sezione B «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino», alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», sono aggiunte le seguenti frasi finali:

«25.

Il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 il sig. CHIBOUB è stato ascoltato da un giudice istruttore nella causa 19592/1. Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

26.

Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

30.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 15 aprile 2021 nella causa 29443 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

31.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 1o novembre 2018 nella causa 27658 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

33.

Una sentenza del 14 marzo 2019 nella causa 40800 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

34.

Una sentenza del 7 gennaio 2016 nell’ambito della causa 28264 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

46.

Una sentenza del Tribunale di primo grado di Tunisi del 21 marzo 2019 nella causa 41328/19 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.»


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/114 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «SchwabEX-Guard»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 marzo 2017 la società Sumitomo Chemical Agro Europe SAS ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, come definito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «SchwabEX-Guard», del tipo di prodotto 18, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («il registro») con il numero BC-PP031247-26. La domanda recava anche il numero di domanda relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «Pesguard® Gel», registrato nel registro con il numero BC-HS027052-37.

(2)

Lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» contiene come principi attivi il piriproxifen e il clotianidin, che sono iscritti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 17 dicembre 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «SchwabEX-Guard», conformemente all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che «SchwabEX-Guard» è un biocida, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «Pesguard® Gel» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 17 dicembre 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard».

(7)

Lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» contiene le sostanze non attive cis CTAC e diclorometano per le quali, nel periodo di valutazione della domanda relativa al corrispondente biocida singolo di riferimento, non è stato possibile stabilire se soddisfino i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (5). È pertanto opportuno procedere a un ulteriore esame del cis CTAC e del diclorometano. Se si giungerà alla conclusione che il cis CTAC o il diclorometano, o entrambi, risultano avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione valuterà se l’autorizzazione dell’Unione per il biocida «SchwabEX-Guard» debba essere revocata o modificata conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Sumitomo Chemical Agro Europe SAS è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» con il numero di autorizzazione EU-0025436-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 17 febbraio 2022 al 30 giugno 2026.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell’ECHA del 17 dicembre 2020 sull’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida «SchwabEX-Guard»: https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation/echa.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

SchwabEX-Guard

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Numero di autorizzazione: EU-0025436-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0025436-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

SchwabEX-Guard

1.2.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Indirizzo

Parc d’ Affaires de Crécy 10 A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d’Or Francia

Numero di autorizzazione

EU-0025436-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0025436-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

17 febbraio 2022

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 giugno 2026

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

McLaughlin Gormley King Company (MGK)

Indirizzo del fabbricante

8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska Stati Uniti

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)

Nome del fabbricante

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Indirizzo del fabbricante

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Giappone

Ubicazione dei siti produttivi

Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City„ 870-0106 Oita Giappone


Principio attivo

Piriproxifene

Nome del fabbricante

Sumitomo Chemical Co. ltd.

Indirizzo del fabbricante

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Giappone

Ubicazione dei siti produttivi

Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa„ 033-0022 Aomori Giappone

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)

 

Principio attivo

210880-92-5

433-460-1

0,526

Piriproxifene

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2- pyridyloxy)propyl ether

Principio attivo

95737-68-1

429-800-1

0,515

Acido acetico

Acido etanoico

Sostanza non attiva

64-19-7

200-580-7

0,3

Sorbato di potassio

potassio (E,E)-essa-2,4-dienoato

Sostanza non attiva

24634-61-5

246-376-1

0,5

2.2.   Tipo di formulazione

RB - Esca (pronta per l’uso)

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua.

In caso di irritazione o eruzione della pelle:Consultare un medico.

Indossare guanti.

Non disperdere nell’ambiente.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1 – Uso professionale - Esca pronta all’uso

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Insetticida

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Blattella germanica

Nome comune: Blattella germanica

Fase di sviluppo: Ninfe

Nome scientifico: Blattella germanica

Nome comune: Blattella germanica

Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Supella longipalpa

Nome comune: Supella longipalpa

Fase di sviluppo: Ninfe

Nome scientifico: Supella longipalpa

Nome comune: Supella longipalpa

Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Blatta orientalis

Nome comune: Blatta orientalis

Fase di sviluppo: Ninfe

Nome scientifico: Blatta orientalis

Nome comune: Blatta orientalis

Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Periplaneta americana

Nome comune: Periplaneta americana

Fase di sviluppo: Ninfe

Nome scientifico: Periplaneta americana

Nome comune: Periplaneta americana

Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambiente chiuso In spaccature e fessure o in aree nascoste inaccessibili ad umani o animali domestici: dietro frigoriferi, credenze e mensole, sotto elettrodomestici, in comandi elettrici, spazi e dotti sotto gli impianti del bagno ecc.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione esca

Descrizione dettagliata:

Un’esca insetticida pronto all’uso (RTU) in gel per il controllo di scarafaggi in igiene pubblica

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: SchwabEX-Guard si dovrebbe applicare in un numero di punti di un diametro di ca. 4 mm (ca. 0,032 g dell’esca in ognuno).

In casi di infestazione severa dove siano presenti le specie di scarafaggi più grandi (B. orientalis o P. americana), in aree particolarmente sporche o ingombre o dove le fonti alternate di cibo non si possano eliminare pienamente, si dovrebbe aggrandire l’applicazione, e.g. 2 posti su un metro quadrato invece ad 1, come in casi di infestazione leggera.

Diluizione (%): 0

Numero e tempi di applicazione:

Infestazione leggera 1 - 2 (0,032 - 0,064 g) posti/m2

Infestazione media 3 - 6 (0,096 - 0,192 g) posti/m2

Infestazione pesante 6 - 10 (0,192 - 0,320 g) posti/m2

Il numero massimo di applicazioni annuali è 11

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Siringa di polipropilene (PP), 30 g

Tappo a vite di polietilene ad alta densità (HDPE)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Cfr. le indicazioni generali per uso

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Cfr. le indicazioni generali per uso

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Cfr. le indicazioni generali per uso

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Cfr. le indicazioni generali per uso

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Cfr. le indicazioni generali per uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il volantino prima dell’uso e rispettare/tutte le istruzioni fornite.

Non esporre le goccioline dell’esca al sole o ad alte temperature (e.g. di caloriferi).

Il serbatoio in plastica già riempito con il SchwabEX-Guard è inteso per uso con lo stantuffo fornito o con un attrezzo per applicazioni particolari di esche comuni nell’industria di disinfestazione. Per le indicazioni sull’uso dell’applicatore vedere le istruzioni del produttore.

Iniettare l’esca nelle spaccature e fessure, spazi o aree nascoste inaccessibili agli umani o animali domestici, dove possano abitare, mangiare e riprodursi gli insetti. Tali aree sono tipicamente calde/umide e scure (dietro frigoriferi, credenze e mensole, sotto elettrodomestici, in comandi elettrici, spazi e dotti sotto gli impianti del bagno ecc.). Prima di applicare l’esca si consiglia di confermare l’infestazione mediante ispezione o intrappolamento. Assicurare che tutte le fonti alternative di cibo siano rimosse e concentrare l’esca come punti individuali presso le zone di attività degli scarabocchi. Il prodotto si dovrebbe applicare soltanto in aree inaccessibili ai bambini ed animali domestici.

Non applicare il SchwabEX-Guard dove esso possa entrare in contatto con acqua o in aree regolarmente pulite. Tipicamente, gli scarabocchi moriranno poche ore dopo aver mangiato il SchwabEX-Guard una singola volta. In luoghi infestati gli scarabocchi morti si vedono tipicamente entro 24 ore dall’applicazione.

Rimuovere il tappo dall’ugello, toccare la superficie di applicazione con la spunta e spingere lo stantuffo. Rimettere il tappo sull’erogatore dopo aver completato l’applicazione.

L’esca si attaccherà a delle superfici non oleose e non impolverate e rimarrà cedevole e gustosa a scarafaggi purché rimanga visibilmente presente.

Le aree di applicazione si dovrebbero controllare visivamente dopo 1-2 settimane. Se la prima applicazione sia stata consumata e degli scarabocchi vivi siano presenti ancora, una seconda applicazione del SchwabEX-Guard può risultare necessaria.

Si raccomanda una seconda ispezione visiva delle applicazioni 2-4 settimane dopo l’applicazione iniziale. Riapplicare quando l’esca non sia più visibile, a seconda del livello di infestazione (leggero, medio o pesante). Riapplicare l’esca prima che sia consumata interamente per prevenire che gli scarabocchi tornino.

Informare il possessore della registrazione se il trattamento risulti inefficace.

Il prodotto fuoriuscito e residuo si dovrebbe rimuovere come un rifiuto tossico.

Fare attenzione per non mettere il gel su delle superfici esposte. Se il gel tocca una superficie esposta, rimuoverlo con carta assorbente e pulire l’area con salviette umidificate.

Durante le visite successive controllare le applicazioni dell’esca e riapplicare se e dove necessario.

Non applicare l’esca in posti regolarmente puliti; una lavata rimuoverà il prodotto. Non usare il prodotto dentro o su attrezzi elettrici che portano il rischio di scossa. Evitare il contatto con dei tessuti e vestiti; l’esca può creare macchie.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare guanti resistenti a sostanze chimiche durante il maneggio del prodotto (il materiale è soggetto a specificazione dalla parte del possessore dell’autorizzazione, nelle informazioni sul prodotto).

Non applicare l’esca in aree dove siano stati usati dei repellenti insetticidi senza aver prima pulito la superficie con una salvietta umidificata monouso. Non applicare dei repellenti insetticidi dopo l’applicazione dell’esca.

Non applicare l’esca direttamente su o vicino a cibo o bevande, né su superfici o utensili che possano toccare direttamente cibo, bevande o animali.

Il prodotto trapelato e residuo si deve rimuovere come un rifiuto chimico.

Non mettere il gel su tessuti o tappeti; può creare macchie su certi materiali assorbenti. Per prevenire le macchie, l’esca esposta si dovrebbe rimuovere immediatamente usando delle salviettine umidificate monouso.

I materiali usate per la pulizia si devono smaltire come rifiuti solidi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Questo prodotto biocida contiene clothianidin, un composto pericoloso per le api

Descrizione dei metodi di primo soccorso

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone. Cercare soccorso medico se l’irritazione persiste ancora dopo.

Contatto con gli occhi: Se compaiono i sintomi, lavare con acqua. Se presenti, rimuovere le lenti a contatto se possibile. Chiamare un Centro Antiveleni o un medico.

Ingestione: Se ingoiato: Se compaiono dei sintomi, chiamare un Centro Antiveleni o un medico.

Se inalato: n.a.

I sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Occhi: Può causare irritazione temporanea degli occhi.

Misure d’emergenza per proteggere l’ambito

Evitare il rilascio del prodotto all’ambito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Riciclare i pacchetti soltanto se vuoti.

Lo smaltimento di questo pacchetto dovrebbe conformare sempre alla legislazione sullo smaltimento rifiuti e tutti i requisiti delle autorità locali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Proteggere dal gelo. Tenere lontano dalla luce solare diretta.

Durata a scaffale: 2 anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/115 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

216,0

25

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/116 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2015/1963 (2) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acesulfame potassio («acesulfame K»), originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata «l'inchiesta iniziale».

(2)

Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra 2,64 EUR e 4,58 EUR per kg netto sulle importazioni dai produttori esportatori che hanno collaborato, mentre alle importazioni da tutte le altre società si applica un'aliquota di 4,58 EUR per kg netto.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 31 luglio 2020 da Celanese Sales Germany GmbH («il richiedente»), l'unico produttore dell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di acesulfame K. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione (4).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 ottobre 2020 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di acesulfame K originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L'inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame») (6).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di acesulfame K nel paese interessato e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(9)

Le audizioni si sono tenute con un produttore esportatore, Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. («Anhui Jinhe»), e con il richiedente.

1.6.   Osservazioni sull'apertura

(10)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura da Anhui Jinhe. Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.

(11)

Anhui Jinhe ha chiesto una divulgazione delle informazioni e una sintesi significativa di alcuni dati contenuti nella domanda. In particolare, ha sostenuto che il richiedente avrebbe dovuto divulgare nella versione non riservata della domanda i dati sul volume totale e sui prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel periodo in esame cui la domanda si riferisce. Anhui Jinhe ha affermato che tali dati non erano riservati, poiché erano stati divulgati dalla Commissione nell'inchiesta iniziale. Anhui Jinhe ha affermato altresì che i rispettivi dati non erano basati su dati effettivi, sensibili sotto il profilo commerciale, bensì sulle stime del richiedente, e che non era possibile invocare il diritto d'autore per non divulgare tali dati. Anhui Jinhe ha chiesto inoltre che il richiedente fornisca una sintesi significativa degli indicatori di pregiudizio pertinenti, sufficientemente dettagliata per consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. La parte ha affermato altresì che nella domanda questi dati erano riservati o presentati sulla base di intervalli di valori privi di significato, che non consentivano di evidenziare alcun andamento, mentre nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva fornito tali dati in forma indicizzata. Anhui Jinhe ha chiesto pertanto al richiedente di divulgare in forma indicizzata i dati su consumo dell'Unione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quote di mercato, undercutting, costo di produzione, redditività, vendite all'esportazione e costo delle materie prime. Anhui Jinhe ha chiesto inoltre al richiedente di fornire una sintesi significativa del suo attuale livello di redditività, indicando se fosse superiore al 5 % nel periodo di riferimento del riesame, oltre a dati indicizzati a partire dal 2011, anno che il richiedente ha ritenuto pertinente per il confronto.

(12)

Nella sua risposta il richiedente ha affermato che le informazioni erano per la maggior parte di carattere riservato, in quanto si basavano sui dati di un'unica società, e ha sostenuto che gli intervalli di valori o gli indici erano necessari per impedire la ricostruzione dei sottostanti dati riservati. Il richiedente ha affermato in particolare che fornendo le cifre esatte sul volume totale delle importazioni dalla Cina, combinate con l'indicizzazione delle quote di mercato, sarebbe possibile ricostruire le vendite dell'unico produttore dell'Unione. Nella sua comunicazione il richiedente ha riveduto i suoi dati non riservati e ha fornito informazioni aggiuntive. A tale proposito il richiedente ha fornito intervalli di valori relativi al volume delle importazioni totali, informazioni aggiuntive concernenti l'andamento del consumo, intervalli di indicizzazione per la produzione, quote di mercato, l'indicizzazione della redditività e altri indicatori di pregiudizio (quali scorte, occupazione, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito) e dell'andamento delle vendite del produttore dell'Unione al di fuori dell'UE. Per quanto riguarda il resto dei dati richiesti da Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che la versione non riservata della domanda conteneva una sintesi sufficientemente significativa e che non sarebbe possibile fornire ulteriori informazioni senza divulgare informazioni riservate.

(13)

In risposta ai dati riveduti forniti dal richiedente, Anhui Jinhe ha sostenuto che la domanda non conteneva comunque informazioni sufficienti, quali il volume delle importazioni dalla Cina o dall'Unione e la domanda mondiale di acesulfame K. Anhui Jinhe, che si è detto non in grado di comprendere se le asserzioni del richiedente si fondassero su una base fattuale, ha sostenuto che nell'analisi riguardante la significatività della versione non riservata della domanda si dovrebbe tenere conto dei diritti di difesa.

(14)

Il richiedente ha espresso disaccordo con le affermazioni di cui sopra, sostenendo che la versione consultabile della domanda forniva la base fattuale per le sue asserzioni e che i dati erano omessi laddove non fosse possibile fornire gli intervalli di valori delle tendenze indicizzate senza divulgare informazioni riservate. Il richiedente ha affermato in particolare che la versione non riservata della domanda mostrava l'andamento delle importazioni totali di acesulfame K dalla Cina, consentendo ad Anhui Jinhe di presentare osservazioni in proposito. Per quanto concerne i dati presenti nella domanda, il richiedente ha affermato che il regolamento che ha istituito misure provvisorie sulle importazioni di acesulfame K dalla Cina (7) non indicava il consumo totale dell'Unione in termini assoluti, e pertanto neanche il richiedente era tenuto a mostrarlo.

(15)

Va notato che, poiché il richiedente è l'unico produttore di acesulfame K nell'Unione, le informazioni riservate hanno dovuto essere presentate sotto forma di intervalli di valori e indici al fine di non divulgare informazioni commerciali specifiche della società. La Commissione ha valutato che i dati forniti nella versione non riservata della domanda, e integrati dal richiedente nella sua comunicazione, fossero sufficientemente dettagliati per consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il richiedente ha fornito una sintesi significativa con intervalli di valori sufficientemente ristretti rispetto alle cifre reali, che hanno consentito alle parti interessate di valutare il volume delle importazioni e il loro andamento. I produttori esportatori cinesi hanno quindi potuto esercitare i loro diritti di difesa.

(16)

Anhui Jinhe ha sostenuto che la domanda non dimostrava l'attrattiva del mercato dell'Unione, in quanto indicava che i prezzi medi all'esportazione degli esportatori cinesi erano gli stessi per l'Unione e per altri mercati. Questo dimostrava verosimilmente che per i produttori cinesi era indifferente vendere nell'Unione o in paesi terzi. A tale proposito Anhui Jinhe ha citato le inchieste relative a bioetanolo (8) e urea (9), nelle quali la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione era attraente per i produttori esportatori quando i prezzi medi all'esportazione verso l'Unione erano superiori a quelli verso paesi terzi.

(17)

A questo proposito il richiedente ha affermato che dalla domanda di riesame risultava chiaramente che il mercato dell'Unione era attraente per i produttori esportatori cinesi che, in assenza di misure antidumping, sarebbero in grado di realizzare volumi di vendite superiori sul mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati. Il richiedente ha sostenuto inoltre che il mercato dell'Unione era interessante per i produttori cinesi prima dell'istituzione dei dazi antidumping.

(18)

Secondo la Commissione, la domanda indicava che in caso di scadenza delle misure antidumping i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero in misura sostanziale i volumi delle vendite sul mercato dell'Unione.

(19)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che le asserzioni di underselling dei prezzi del richiedente erano manifestamente errate, poiché il costo di produzione del richiedente utilizzato nel calcolo dell'underselling contenuto nella domanda era troppo elevato rispetto all'inchiesta iniziale e non poteva essere invocato. Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che il richiedente aveva aumentato in misura considerevole il livello dei suoi prezzi dopo l'inchiesta iniziale e che grazie alle misure antidumping realizzava profitti eccessivi, molto al di là di quanto riportato nell'inchiesta iniziale. A questo proposito, Anhui Jinhe ha citato le inchieste relative a diciandiammide (10) e urea (11) nelle quali la Commissione ha lasciato scadere le misure in considerazione dell'elevata redditività dell'industria dell'Unione. Anhui Jinhe ha sostenuto altresì che la capacità produttiva dell'industria dell'Unione era interamente utilizzata ed insufficiente per soddisfare la crescente domanda dell'Unione, e ha fatto riferimento al caso relativo al ferrosilicio nel quale la Commissione ha sospeso le misure (12). Anhui Jinhe ha affermato inoltre che i produttori cinesi detenevano ancora una quota di mercato del [28-34 %] sul mercato dell'Unione, malgrado le misure proibitive, poiché gli utilizzatori mantenevano comunque due o più fornitori di acesulfame K per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, soprattutto dopo le recenti perturbazioni dovute alla pandemia di COVID-19. Anhui Jinhe ha sottolineato infine che l'industria dell'Unione era in grado di competere con successo con le importazioni cinesi in mercati terzi dove non vigevano misure, vendendo volumi significativi in tali mercati. Secondo Anhui Jinhe questa era una dimostrazione del fatto che il richiedente era in grado di competere con successo con le importazioni cinesi in assenza di misure antidumping, per cui il rischio di reiterazione del pregiudizio era inesistente.

(20)

Il richiedente ha contestato le argomentazioni di cui sopra. Il richiedente ha affermato di avere di fatto utilizzato il margine di profitto stabilito dalla Commissione nell'inchiesta iniziale per calcolare l'underselling indicato nella sua domanda. Il richiedente ha sostenuto inoltre che i dazi antidumping hanno garantito che i prezzi delle importazioni dalla Cina non fossero pregiudizievoli. Il richiedente ha affermato che, in caso di scadenza delle misure antidumping, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero la loro quota di mercato nell'Unione allo stesso livello percentuale del resto del mondo. Il richiedente ha fornito anche scenari dettagliati per dimostrare in che modo la scadenza dei dazi antidumping inciderebbe sulla sua attività.

(21)

L'analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi citati da Anhui Jinhe, corretti o no sul piano fattuale, era sufficiente per mettere in discussione la conclusione secondo cui la domanda conteneva sufficienti elementi di prova tendenti ad evidenziare che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio. Tali aspetti erano stati stabiliti sulla base dei migliori elementi di prova di cui disponeva il richiedente all'epoca, che erano sufficientemente rappresentativi e affidabili. Le argomentazioni presentate da Anhui Jinhe e le confutazioni del richiedente inoltre sono state esaminate nel dettaglio nel corso dell'inchiesta e sono ulteriormente discusse nel prosieguo.

(22)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che la domanda forniva elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, soddisfacendo così i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(23)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che le informazioni contenute nella domanda non erano pertinenti (ad esempio gli elementi di prova delle distorsioni concernenti l'acido sulfamico si riferivano a presunte distorsioni relative all'urea e gli elementi di prova delle distorsioni concernenti l'idrossido di potassio si riferivano al sale di potassio) o non si basavano su fonti accessibili al pubblico (ad esempio la distorsione concernente l'acido acetico si basa su una relazione acquistata dal richiedente, che non risulta neppure coerente con la relazione per paese relativa alla Cina).

(24)

A tale proposito, poiché l'acido sulfamico è prodotto dall'urea e l'idrossido di potassio è prodotto dal sale di potassio, eventuali distorsioni del mercato relative alle materie prime interessano anche il prodotto finale. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Anhui, nella domanda il richiedente fa riferimento alla relazione sulla Cina, oltre che ad un'altra fonte riservata. Come rilevato dal richiedente, la relazione per paese presentava un'incongruenza tra il testo e i dati concernenti l'utilizzo degli impianti per l'acido acetico in Cina. Non esistono tuttavia incongruenze tra la relazione sulla Cina e la fonte riservata, perché le informazioni aggiornate sulla capacità fornite dal richiedente e verificate dalla Commissione erano coerenti con i dati sull'utilizzo degli impianti contenuti nella relazione sulla Cina. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6.1.   Campionamento

(25)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nel paese interessato e di importatori indipendenti nell'Unione, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori e degli importatori indipendenti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.2.   Campionamento dei produttori nella RPC

(26)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(27)

Due produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Visto il numero esiguo di risposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha informato tutte le parti interessate con una nota al fascicolo. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all'inchiesta e ha inviato loro un link al questionario.

1.6.3.   Campionamento degli importatori

(28)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(29)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione.

1.7.   Risposte al questionario

(30)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha inviato i link al questionario ai due produttori esportatori che avevano riconsegnato il modulo di campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (13) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(32)

Le risposte complete al questionario sono pervenute da un produttore esportatore e dall'unico produttore dell'Unione.

1.8.   Verifica

(33)

La Commissione ha raccolto e sottoposto a controllo incrociato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19») (14) hanno tuttavia impedito alla Commissione di condurre visite di verifica presso le sedi delle società che hanno collaborato. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

a)   produttore dell'Unione

Celanese Sales Germany GmbH, Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Sulzbach, Germania e la capofila operativa Celanese Europe BV, Amsterdam, Paesi Bassi;

b)   produttore esportatore della RPC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd, Chuzhou, Anhui.

1.9.   Fase successiva della procedura

(34)

Il 27 ottobre 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(35)

Sono pervenute osservazioni da Anhui Jinhe e dal richiedente.

(36)

Si sono tenute audizioni con Anhui Jinhe e il richiedente.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(37)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021) («il prodotto oggetto del riesame»). L'acesulfame potassio è anche comunemente noto come acesulfame K o Ace-K.

(38)

L'acesulfame K viene impiegato come edulcorante sintetico con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

2.2.   Prodotto simile

(39)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(40)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(41)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(42)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di acesulfame K dalla RPC sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014). Secondo i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6»), nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di acesulfame K dalla RPC rappresentavano il [31–37 %] del mercato dell'Unione rispetto alla quota di mercato del [65-80 %] durante l'inchiesta iniziale. In termini assoluti, dal periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC sono diminuite del [47-56 %].

(43)

Come indicato al considerando 32, solo un produttore esportatore della RPC ha fornito la risposta al questionario e si è pertanto ritenuto che abbia collaborato all'inchiesta.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(44)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(45)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni relative ai fattori produttivi utilizzati per la produzione di acesulfame K. Un produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni pertinenti.

(46)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta alle informazioni richieste. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(47)

Sono pervenute osservazioni dal produttore esportatore Anhui Jinhe in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(48)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(49)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(50)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(51)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(52)

Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(53)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (15), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.

(54)

Il richiedente ha fornito informazioni in aggiunta alle risultanze della relazione concernenti le materie prime utilizzate per la produzione di acesulfame K. e ha commissionato una relazione intesa a individuare le caratteristiche e le distorsioni relative a una delle principali materie prime per l'acesulfame K, il triossido di zolfo, nelle due province cinesi dove è prodotto, ossia Jiangsu e Anhui. Gli elementi di prova pertinenti comprendono il piano per lo sviluppo dell'industria chimica, del 24 ottobre 2016, che indica obiettivi e target di produzione che incidono sul livello dell'offerta nel settore chimico, compresi quelli concernenti la solfonazione del triossido di zolfo, l'acesulfame K e la provincia di Anhui, facendo riferimento al documento pareri del comitato provinciale di Anhui del PCC e del governo popolare provinciale di Anhui sulla promozione di uno sviluppo economico di alta qualità, pubblicato il 14 marzo 2018. Questo documento strategico descrive diverse iniziative di politica industriale intese a promuovere uno sviluppo economico di alta qualità, in particolare nella provincia di Anhui, come la concessione di incentivi finanziari e riduzioni delle imposte se le società di produzione industriale e di logistica operano in linea con i settori «incentivati» indicati nel repertorio per l'adeguamento strutturale centrale. Il richiedente ha spiegato inoltre come la decisione del Consiglio di Stato di promulgare l'attuazione delle disposizioni provvisorie sulla promozione della ristrutturazione industriale, del 2 dicembre 2005, definisca gli obiettivi di politica economica e industriale e guidi tutte le amministrazioni provinciali nell'individuazione di misure specifiche per indirizzare gli investimenti. Sono comprese politiche di sostegno concernenti i terreni, il credito, la tassazione, l'importazione e l'esportazione. Il richiedente ha indicato inoltre altri strumenti politici di intervento statale, come il repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria, pubblicato nel gennaio 2013, che suddivide l'industria in segmenti «incentivati», «limitati» ed «eliminati». La solfonazione del triossido di zolfo rientra nei settori «incentivati» del repertorio.

(55)

La domanda cita inoltre un documento dal titolo Tassa all'esportazione di triossido di zolfo e revoca del rimborso dell'IVA, che identifica un costo del 13 % in termini di IVA relativa alle esportazioni, il che ha come conseguenza una limitazione delle esportazioni.

(56)

Per quanto concerne energia elettrica, gas, vapore e acqua, la domanda illustra il ruolo dei controlli sui prezzi nelle province di Jiangsu e Anhui e richiama l'attenzione sugli interventi statali e provinciali nel settore del carbone. Il documento dal titolo Pareri del Consiglio di Stato sulla riduzione della sovraccapacità nel settore del carbone e relativi sviluppi, pubblicato il 1o febbraio 2016, ha confermato l'esistenza di problemi di sovraccapacità, nonché il consistente intervento statale nel mercato in questo settore.

(57)

La domanda infine elenca sovvenzioni specifiche a favore di Nantong Acetic Acid, una società connessa al produttore di acesulfame K Nantong Hongxin. Secondo un annuncio pubblico di Nantong Acetic Acid e la relazione annuale di Nantong Acetic Acid per il 2018, la società gode di un'aliquota preferenziale dell'imposta sui redditi pari al 15 % (invece del 25 %) a norma del programma di tassazione preferenziale dei redditi delle imprese ad alta tecnologia o innovative.

(58)

La domanda fa riferimento, inoltre, a una serie di distorsioni individuate nella relazione, concernenti altre materie prime utilizzate per produrre l'acesulfame K, quali dichetene, acido sulfamico, trietilammina, idrossido di potassio, acido acetico, diclorometano e ammoniaca. La domanda di fatto fornisce elementi di prova in merito alla sovraccapacità nel settore chimico, indicando che il tasso di utilizzo degli impianti cinesi per la produzione di acido acetico corrispondeva all'incirca del 69 % nel quarto trimestre del 2019, era previsto all'incirca del 63 % nel primo trimestre del 2020, per poi aumentare a circa il 67 % entro la fine del 2020. In aggiunta all'eccesso di capacità produttiva, in Cina gli investimenti nella produzione di acido acetico sono soggetti ai controlli del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (riveduto nel 2013). La combinazione di questi due elementi provoca effetti distorsivi nel mercato cinese dell'acido acetico e di conseguenza anche nella produzione a valle di dichetene.

(59)

La domanda cita inoltre l'interferenza dello Stato negli obiettivi politici in virtù del tredicesimo piano quinquennale per l'industria petrolchimica della provincia di Hebei. Il piano mette in evidenza come lo Stato cinese eserciti il proprio controllo sull'estrazione di zolfo e ponga limiti all'ingresso nel mercato della produzione di acido solforico. Con l'imposizione di controlli sull'estrazione di zolfo e limitando gli investimenti nella produzione di acido solforico, il governo della RPC provoca distorsioni non solo nel mercato di questi due prodotti, ma anche nel mercato per la produzione di triossido di zolfo.

(60)

La domanda inoltre fa riferimento ad altri tipi di interferenza statale nel mercato dell'urea, come l'esistenza di rigorosi contingenti all'importazione di urea e tasse all'esportazione. L'urea è una materia prima a monte, utilizzata per la produzione di acido sulfamico, in combinazione con triossido di zolfo e acido solforico. A partire dal 1o luglio 2005 il governo della RPC ha inoltre esentato dall'IVA le vendite di urea sul mercato interno. Il governo della RPC infine è intervenuto nel mercato con il sistema di fertilizzanti statali, operativo dal 2004. Secondo la relazione, i produttori di urea beneficiano di tariffe preferenziali per l'energia elettrica e il trasporto ferroviario.

(61)

Con riferimento alla relazione, la domanda indica che il sale di potassio figura nell'elenco di materie prime contenuto nel tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie, che comprende una serie di disposizioni dettagliate per quanto riguarda diversi gruppi di minerali. Nella rubrica «Fosforo», la relazione della Commissione rileva che uno degli obiettivi è quello di stabilizzare l'offerta di importanti risorse minerali utilizzate in agricoltura, quali fosforo, zolfo e potassio, conformemente alla strategia per la sicurezza alimentare. «Potassa e altri sali di potassio naturali greggi» sono inoltre citati nella relazione tra le voci soggette a dazi all'esportazione. Ulteriori interventi statali citati nella domanda riguardano anche l'ammoniaca, un'altra materia prima acquistata per il riciclaggio dei rifiuti di acido solforico.

(62)

Il richiedente ha rilevato inoltre che, secondo la relazione, lo stesso governo della RPC ha riconosciuto che non è ancora stato istituito un meccanismo di concorrenza efficace per la vendita di energia elettrica. Ciò implica che il mercato cinese della fornitura di energia elettrica ad uso industriale presenta distorsioni significative. La domanda cita infine altri settori nei quali l'intervento statale incide sui costi degli operatori industriali in Cina, come l'accesso ai diritti d'uso dei terreni (relazione, capitolo 9), l'accesso a capitali e finanziamenti (relazione, capitolo 11) e il mercato del lavoro (relazione, capitolo 13).

(63)

Come indicato al considerando 46, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

(64)

Osservazioni in proposito sono pervenute dal produttore esportatore che ha collaborato, Anhui Jinhe, il quale ha affermato che l'argomento addotto per giustificare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, è privo di fondamento e non applicabile alla società. Anhui Jinhe ha sostenuto che le risultanze sulle distorsioni relative a dichetene, triossido di zolfo e acido solforico individuate nella relazione commissionata dal richiedente non sono pertinenti nel suo caso, poiché tali fattori produttivi sono prodotti internamente. Le materie prime a monte pertinenti sono acido acetico glaciale, acido sulfamico e idrossido di potassio.

(65)

A tale proposito, Anhui Jinhe ha fatto riferimento alla recente prassi adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere a) e c), del regolamento di base, ad esempio nel caso degli estrusi in alluminio (16) , in base alla quale i produttori esportatori sono tenuti a fornire elementi di prova di prezzi e costi esenti da distorsioni al fine di «accertare positivamente» che i costi sul mercato interno sono esenti da distorsioni significative. La società ha osservato che i prezzi praticati sul mercato interno delle materie prime pertinenti sono orientati al mercato e negoziati sulla base delle condizioni di mercato prevalenti. In particolare, la società ha fornito elementi di prova derivanti dal confronto tra i suoi prezzi e i prezzi della Turchia sulla base di Comtrade, per dimostrare che i prezzi inferiori di fattori produttivi quali acido acetico glaciale, acido sulfamico e idrossido di potassio rispetto ai prezzi internazionali sono dovuti principalmente ai costi di trasporto molto più bassi in Cina, poiché la società si basa esclusivamente su forniture interne.

(66)

La società ha sostenuto inoltre di non operare sotto il controllo delle autorità del paese di esportazione. La società ha anche affermato che non esistono interferenze statali rispetto ai prezzi e ai costi dei fattori produttivi per l'acesulfame K. Le confutazioni di queste affermazioni sono discusse ai punti 3.2.1.3 e 3.2.1.4.

(67)

Nelle sue osservazioni, il produttore esportatore inoltre ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, non è coerente con l'accordo antidumping dell'OMC. Questo perché, in primo luogo, l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC riconosce tre scenari che consentono la determinazione del valore normale: i) le vendite non avvengono nel corso delle normali operazioni commerciali, ii) esiste una particolare situazione di mercato o iii) a causa del basso volume di vendite sul mercato interno, tali vendite non sono rappresentative. Anhui Jinhe ha osservato che le distorsioni significative non corrispondono a nessuno dei tre criteri. La parte ha comunicato inoltre che, sebbene si potrebbe ritenere che il concetto di distorsione significativa rientri nel secondo dei criteri di cui sopra, come confermato dal panel dell'OMC nel caso DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno del prodotto in esame e dei relativi fattori produttivi sia influenzato da distorsioni governative non era sufficiente per ritenere che un valido confronto tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione non sia possibile «a causa della particolare situazione di mercato». Anhui Jihne ha osservato inoltre che la Commissione ha applicato la costruzione del valore normale in modo sistematico, mentre sarebbe opportuno verificare caso per caso se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(68)

Anhui Jinhe ha affermato altresì che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dispone che la determinazione del valore normale deve riflettere «un costo nel paese di origine», come confermato nei casi OMC DS529 Australia – Misure antidumping su carta per copie A4 e OMC DS473 Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina. Anhui Jihne ha inoltre sostenuto che il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, aggiungendo inoltre che, in base alle risultanze nel caso OMC DS427 Cina — Misure antidumping e compensative sui polli da carne degli Stati Uniti, le autorità incaricate dell'inchiesta devono tenere conto dei costi registrati dei produttori esportatori, a meno che non siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti o non riflettano in misura ragionevole i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto considerato. Secondo Anhui Jinhe l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, in quanto i costi del produttore esportatore sono sistematicamente ignorati, a prescindere dal fatto che i costi registrati soddisfino le due condizioni di cui sopra.

(69)

Secondo la Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato che i casi DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e DS427 Cina — Polli da carne (articolo 21.5 – USA) non riguardavano l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, né le condizioni per la sua applicazione. Inoltre in tali casi le situazioni fattuali di base erano diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l'applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base, che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, solo qualora si accerti l'esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(70)

Anhui Jihne ha affermato altresì che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non è coerente con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ha precisato inoltre che, nel caso DS219 CE — Accessori per tubi, l'organo d'appello ha confermato che l'autorità incaricata dell'inchiesta ha l'obbligo di utilizzare SGAV e profitti effettivi dei produttori esportatori, nella misura in cui tali dati siano disponibili. Anhui Jihne ha pertanto affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era incompatibile con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(71)

Secondo quanto affermato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Come spiegato sopra, la stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come si evince tuttavia ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nell'industria dell'acesulfame K e non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i fattori di produzione di singoli produttori esportatori siano esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(72)

Anhui Jihne ha affermato infine che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi specifica relativa alle singole società e ai singoli costi. Avrebbe dovuto pertanto effettuare un'analisi specifica relativa ad Anhui Jihne sulla base della risposta al questionario fornita dalla stessa.

(73)

La Commissione ha osservato che l'esistenza di distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso, la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Non è stato tuttavia stabilito che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova precisi e adeguati relativi a prezzi e costi esenti da distorsioni. In ogni caso, i calcoli concernenti Anhui Jinhe riflettono i dati presentati dalla società stessa, ivi compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell'esistenza e dell'incidenza di distorsioni significative nella RPC, in conformità delle disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 bis. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(74)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha ribadito le argomentazioni esposte ai considerando 67 e 68 in merito alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC. Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione europea dovrebbe astenersi dall'applicare il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, o spiegare nel dettaglio come tale metodo possa essere applicato in maniera coerente con gli obblighi di cui agli articoli 2.2, 2.2.1.1 e 2.2.2 dell'accordo antidumping. Anhui Jinhe di fatto ha affermato che la Commissione potrebbe ricostruire il valore normale solo in presenza di una delle tre condizioni di cui all'articolo 2.2. Se si basa sulla seconda (o sulla terza) condizione, la Commissione deve quindi esaminare se sia permesso o meno un «valido confronto» tra il prezzo sul mercato interno e all'esportazione.

(75)

Per quanto concerne l'argomento secondo cui la legislazione dell'OMC (come chiarito nel caso DS473) permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, «debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato», Anhui Jinhe ha dichiarato che tale testo giuridico non era menzionato nella relazione del panel o dell'organo d'appello. Secondo l'interpretazione di Anhui Jinhe, la Commissione ha adottato una lettura tendenziosa e limitata della relazione, che indica esplicitamente che «[n]el basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il 'costo di produzione nel paese di origine' a norma dell'articolo 2.2, un'autorità incaricata dell'inchiesta è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al 'costo di produzione nel paese di origine' e a tale scopo può essere necessario che tali informazioni siano adattate dall'autorità incaricata dell'inchiesta».

(76)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che una «distorsione significativa» non era di per sé una delle condizioni per ricorrere alla determinazione del valore normale. Infine, quanto alla possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, secondo Anhui Jinhe la Commissione avrebbe potuto sfruttare la possibilità offerta dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, di utilizzare i dati reali della società.

(77)

Le argomentazioni di Anhui Jinhe sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo antidumping e le risultanze dell'organo di conciliazione sono già stati affrontate al considerando 69, anche spiegando che il caso DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui il concetto di «distorsioni significative» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non compare in alcuna norma dell'accordo antidumping dell'OMC o del GATT 1994, la Commissione ha rammentato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità con tali accordi, e che a suo parere l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell'accordo antidumping (e in particolare le possibilità di determinare il valore normale di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping). Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(78)

Anhui Jinhe ha dichiarato inoltre che la Commissione non aveva fornito spiegazioni in merito al motivo per cui non ha ritenuto che gli elementi citati ai considerando 65 e 66 costituissero «prove positive» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del fatto che i suoi costi erano esenti da distorsioni. Anhui Jinhe ha ribadito tale argomentazione, aggiungendo che i suoi prezzi erano esenti da distorsioni in virtù delle sue prassi di acquisto (piattaforma online) e dell'assenza di un intervento pubblico da parte di autorità o agenzie governative controllate dal governo cinese.

(79)

Come affermato al considerando 65, gli elementi di prova presentati da Anhui Jinhe si limitavano a un confronto dei suoi prezzi d'acquisto sul mercato interno per una materia prima con i prezzi all'importazione turchi ricavati dalla banca dati Comtrade e con i prezzi thailandesi ricavati dalla banca dati GTA. Dal confronto è emerso che il prezzo praticato sul mercato interno era inferiore ai prezzi all'importazione turchi e thailandesi per le due materie prime. Anhui Jinhe ha affermato che questo era dovuto al costo inferiore del trasporto sul mercato interno. Anhui Jinhe ha affermato altresì di aver acquistato acido acetico glaciale dal richiedente.

(80)

La Commissione osserva che Anhui Jinhe non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione concernente i costi di trasporto. Tale confronto dei prezzi inoltre non è sufficiente per dimostrare che i prezzi sul mercato interno in Cina sono esenti da distorsioni. Il fatto che gli acquisti sul mercato interno siano stati effettuati online inoltre non implica che tali prezzi fossero esenti da distorsioni. Dall'inchiesta è emerso altresì che, contrariamente a quanto affermato da Anhui Jinhe, quest'ultima non ha acquistato acido acetico glaciale dal richiedente per la produzione di acesulfame K. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(81)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(82)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia pubblica è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (17). Di conseguenza, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (18).

(83)

Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l']aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (19). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(84)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (20). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(85)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.7) (21).

(86)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8) (22). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (23).

(87)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (24). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (25).

(88)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (26).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(89)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(90)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che consentono loro di esercitare un'influenza costante sulle imprese, in particolare su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato (27). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (28). Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell'acesulfame K sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.1.4.

(91)

Nel settore dell'acesulfame K, in particolare, benché il livello della proprietà statale sia relativamente basso, persiste un grado sostanziale di supervisione strategica da parte del governo della RPC. Di fatto esistono solo alcune società, diverse dal richiedente, con una capacità produttiva su vasta scala a livello mondiale. Tra di esse, attualmente l'esportatore Anhui Jinhe possiede la più ampia capacità produttiva a livello mondiale.

(92)

In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nel settore dell'acesulfame K, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, anche le imprese private operanti nel settore dell'acesulfame K sono indirettamente soggette alla supervisione e agli orientamenti strategici, come indicato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(93)

Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (29), dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (30)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (31). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (32). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di acesulfame K e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(94)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti») (33), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (34).

(95)

Gli esempi che seguono illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'acesulfame K.

(96)

Secondo le informazioni raccolte su Anhui Jinhe (35), il presidente dell'organo di vigilanza è anche il segretario del comitato di partito di Anhui Jinhe, le cui finalità consistono nel concentrarsi sulla produzione e sugli obiettivi commerciali dell'impresa e «nell'istituire e migliorare il meccanismo di discussione e il processo decisionale del comitato di partito, per quanto concerne le attività di sviluppo e pianificazione, i principali piani di riforma, i principali cambiamenti nel sistema gestionale...». La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (36). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell'acesulfame K e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(97)

L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (37).

(98)

L'industria dell'acesulfame K è considerata un settore fondamentale dal governo della RPC. Negli ultimi 10 anni, in particolare, mentre la domanda e l'offerta di acesulfame K erano equilibrate a livello mondiale, la capacità produttiva di Anhui Jinhe è stata gradualmente ampliata. Inoltre, a causa della graduale contrazione della produzione di altri edulcoranti quali saccarina e ciclamato, il mercato dell'acesulfame K ha registrato un'espansione grazie al sostegno del governo e dovrebbe espandersi ulteriormente (38). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull'acesulfame K e sulle sue principali materie prime, emanati a livello nazionale, regionale e comunale:

tredicesimo piano quinquennale per l'industria chimica e petrolchimica (39). Secondo tale piano, quella della chimica fine è un'industria fondamentale da sostenere mediante una piattaforma nazionale e per l'innovazione industriale. Più specificamente, nella sezione III-2, il piano promuove la trasformazione e il miglioramento delle industrie tradizionali, controllando, tra l'altro, la nuova capacità installata relativa all'urea, e attua progetti avanzati di trasformazione tecnologica e miglioramento conformi a requisiti strategici che saranno soggetti a un obbligo di rinnovamento della capacità uguale o ridotto;

tredicesimo piano quinquennale della provincia di Hebei per lo sviluppo dell'industria petrolchimica. Il piano, in conformità della politica industriale nazionale e dei requisiti dell'elenco delle industrie soggette a restrizioni ed eliminazioni della provincia di Hebei, applica rigorosamente le condizioni di ingresso nel settore e controlla eventuali progetti di nuova capacità produttiva concernenti, tra gli altri, l'acido solforico;

accordo stipulato tra Anhui Jinhe e il distretto di Dingyuan (40) (provincia di Anhui) nell'intento di definire l'accordo quadro per il progetto del parco industriale a economia circolare del 24 novembre 2017. L'accordo, inteso a sviluppare le materie prime a monte per i prodotti chimici esistenti e ad espandere la catena industriale, sostenendone l'integrazione verticale, stabilisce che la società investa 2,25 miliardi di RMB nel parco industriale chimico del sale di Dingyuan («Dingyuan Salt Chemical Industrial Park») per costruire un parco industriale a economia circolare e comporta una produzione annuale di 310 000 tonnellate di dichetene (prodotto internamente dalla società per la produzione di acesulfame K); una produzione annuale di 30 000 tonnellate di potassio sorbato, un conservante alimentare ad alta efficacia; e l'uso di zolfo come materia prima per lo sviluppo di una serie di prodotti chimici.

(99)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici. Come spiegato nel considerando che precede, il sostegno statale all'integrazione verticale della catena industriale nel settore dell'acesulfame K ha aiutato Anhui Jinhe a diventare un leader mondiale indiscusso nel settore. La società ha beneficiato anche di importi consistenti di sovvenzioni statali, che ammontavano a 41 685 378 RMB nel 2020 e a 40 900 000 RMB nel 2019, come dichiarato nel rendiconto finanziario della società (corrispondenti all'1,2 % del fatturato complessivo) (41). Non si può escludere che gli altri produttori, che non collaborano nella presente inchiesta e rappresentano comunque una parte sostanziale del mercato, possano anch'essi aver beneficiato di simili sostegni finanziari. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(100)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica di sostegno alle industrie incentivate, compresa la produzione ad esempio di urea, dichetene e triossido di zolfo quali principali materie prime per la realizzazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(101)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento (42).

(102)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (43). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (44). Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici (45).

(103)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di acesulfame K sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale in Cina non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore dell'acesulfame K.

(104)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell'acesulfame K, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(105)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (46). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (47). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (48). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(106)

Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore dell'acesulfame K non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell'acesulfame K subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(107)

L'accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(108)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (49), che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (50) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (51). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (52).

(109)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(110)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle società (53). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (54).

(111)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (55).

(112)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (56). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(113)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(114)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (57). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (58). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(115)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(116)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(117)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell'acesulfame K sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha stabilito inoltre che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato, tra l'altro, di prestiti agevolati a lungo termine dal 2006 al 2021, concessi dall'ufficio finanziario del distretto di Lai'an. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(118)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e alla parte B della relazione.

(119)

La Commissione rammenta che per produrre acesulfame K è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, quasi tutti i fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori provenivano dalla RPC. Quando i produttori di acesulfame K acquistano/appaltano le materie prime a monte per produrre i fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

(120)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell'acesulfame K ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(121)

Dall'analisi esposta nei punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore dell'acesulfame K (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(122)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.   Paese rappresentativo

3.3.1.   Osservazioni generali

(123)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (59);

la produzione del prodotto in esame in tale paese (60);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

(124)

In caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(125)

Come illustrato ai considerando 127 e 128, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(126)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha individuato la Turchia come potenziale paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(127)

Il 15 marzo 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di acesulfame K. La Commissione ha inoltre individuato Argentina, Malaysia e Thailandia come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota solo dal richiedente. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio ai considerando da 129 a 147.

(128)

L'11 giugno 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Essa ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società pertinente Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota solo dal richiedente. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio ai considerando da 178 a 192.

3.3.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(129)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto in esame non sembrava essere fabbricato in nessuno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 123. Tale prodotto era fabbricato esclusivamente nella Repubblica popolare cinese e nell'UE.

(130)

La Commissione ha quindi preso in considerazione l'eventuale produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe preso in considerazione la produzione di edulcoranti, aromi e additivi alimentari, che erano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, per stabilire un paese rappresentativo appropriato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(131)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Argentina, Malaysia e Thailandia quali potenziali paesi rappresentativi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(132)

Il richiedente ha osservato che la categoria del reddito medio-alto comprendeva un'ampia gamma di livelli di sviluppo. Era quindi necessario accordare la preferenza a paesi «rappresentativi» candidati simili alla Cina in termini di RNL pro capite. Secondo quanto indicato, dei tre paesi proposti dalla Commissione, Argentina e Malaysia presentavano livelli analoghi di RNL, mentre per la Thailandia il valore era notevolmente inferiore e avrebbe dovuto essere esclusa.

(133)

Ai fini della determinazione del valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Il regolamento di base non prevede l'ulteriore obbligo di scegliere il paese con il livello di sviluppo economico più simile a quello del paese esportatore.

(134)

Il fatto che un paese possa avere un RNL pro capite più simile a quello della Cina rispetto a un altro non è un fattore considerato ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(135)

Nella prima nota la Commissione ha individuato una società in Argentina, una società in Malaysia e quattro società in Thailandia per le quali nella banca dati Dun & Bradstreet erano prontamente disponibili informazioni finanziarie relative a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (61).

(136)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato di avere verificato ulteriormente la disponibilità di dati finanziari accessibili al pubblico per i paesi individuati, ossia Argentina, Malaysia e Thailandia.

(137)

Per quanto riguarda l'Argentina, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili per un produttore, Laboratorios Argentinos Farmesa, che fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, nella banca dati Dun & Bradstreet, senza tuttavia trovare rendiconti finanziari pubblicati.

(138)

Il richiedente ha osservato che il rapporto tra utile e vendite, pari al 5,3 %, per questo produttore argentino non era ragionevole per le attività connesse all'acesulfame K.

(139)

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha riscontrato rendiconti finanziari pubblicati prontamente disponibili per la società malese Ajinomoto (Malaysia) Berhad («Ajinomoto Malaysia») citata nella prima nota, per gli esercizi finanziari chiusi al 31 marzo 2017, 2018, 2019 e 2020 (62) nonché dati finanziari prontamente disponibili per tale società nella banca dati Dun & Bradstreet.

(140)

Il richiedente ha fornito gli stessi rendiconti finanziari individuati dalla Commissione e ha rilevato inoltre che i dati sulla redditività indicati in queste relazioni annuali erano differenti per il settore industriale (presumibilmente più appropriato per le attività connesse all'acesulfame K) e il settore dei consumi; ha quindi fornito una ripartizione tra reddito, costi e spese che consentiva l'estrazione di dati appropriati su SGAV e profitti. Il richiedente ha anche osservato che la cifra relativa al costo delle vendite indicata nei rendiconti finanziari pubblicati era più affidabile dei dati equivalenti relativi ai costi estratti dalla banca dati Dun & Bradstreet. Il richiedente ha indicato inoltre che, poiché la redditività si era mantenuta stabile per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020, era lecito presumere che la redditività nell'esercizio finanziario 2020 fosse rappresentativa.

(141)

Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili nella banca dati Dun & Bradstreet relativi a quattro società redditizie fornitrici di prodotti appartenenti alla medesima categoria generale dell'acesulfame K, ossia aromi e additivi alimentari.

(142)

Il richiedente ha osservato che due delle quattro società thailandesi per le quali la Commissione aveva riscontrato tali dati, ossia Shimakyu Co. Ltd. e Patchara Products Ltd., non erano appropriate a causa dei bassi margini di profitto, rispettivamente del 6,1 % e del 2,7 %, in rapporto alle vendite.

(143)

Secondo la Commissione, in effetti le informazioni finanziarie disponibili per Ajinomoto Malaysia sarebbero la fonte più appropriata per stabilire SGAV e profitti ai fini della determinazione del valore normale. Per Ajinomoto Malaysia erano prontamente disponibili rendiconti finanziari sottoposti a revisione che si sovrapponevano per nove mesi al periodo dell'inchiesta. Ajinomoto Malaysia inoltre è una grande società con una produzione significativa nella stessa categoria generale dell'acesulfame K.

(144)

Per determinare un paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha valutato anche l'esistenza di distorsioni del mercato causate da restrizioni all'esportazione e/o all'importazione di acesulfame K e delle materie prime utilizzate per la sua produzione, in particolare quelle che rappresentano le principali voci del costo di produzione.

(145)

Con riferimento alla banca dati dell'OCSE (63) e di Global Trade Alert (64) e in particolare all'inventario delle restrizioni all'esportazione/importazione di materie prime industriali, nella prima nota sono state rilevate numerose restrizioni concernenti i principali fattori produttivi. Riguardo all'Argentina la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'acido acetico (291521) originario degli USA e obblighi di licenza per l'importazione di idrossido di potassio (281520) originario del Brasile, della Corea e degli USA, di zolfo (250300) originario del Kazakhstan, della Russia, della Spagna e degli USA, di carbonato di calcio (251710) originario del Paraguay e di acido acetico (291521) originario degli USA. Riguardo alla Thailandia, la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'antracite (270111) originaria del Vietnam e sul carbonato di calcio (251710) originario del Laos. Riguardo alla Malaysia, infine, la Commissione ha individuato dazi all'importazione sull'acido sulfamico (281119) originario della Namibia, obblighi di licenza per l'esportazione di acido acetico (291521) in Belgio, India, Indonesia, Giappone, Pakistan, Singapore e Thailandia e obblighi di licenza per l'esportazione di carbonato di calcio (251710) nel Sultanato del Brunei Darussalam, in Indonesia e a Singapore.

(146)

Il richiedente ha affermato che gli obblighi di licenza per le importazioni applicati dall'Argentina su quattro materie prime (idrossido di potassio, zolfo, carbonato di calcio e acido acetico), evidenziati dalla Commissione nella prima nota, limitavano le fonti di approvvigionamento con la conseguenza di mantenere prezzi elevati sul mercato interno. Il richiedente ha osservato inoltre che gli obblighi di licenza per le esportazioni applicati dalla Malaysia su due di tali materie prime (acido acetico e carbonato di calcio) potevano avere l'effetto opposto di garantire l'offerta interna e mantenere prezzi bassi sul mercato interno. Il richiedente ha pertanto considerato che, a tale proposito, la Malaysia sarebbe una scelta migliore come paese rappresentativo rispetto all'Argentina.

(147)

Per quanto riguarda gli obblighi di licenza per le esportazioni applicati dalla Malaysia, nella prima nota la Commissione ha indicato che si applicavano soltanto a due materie prime, ossia acido acetico e carbonato di calcio. Gli obblighi di licenza per le esportazioni avrebbero l'effetto di mantenere bassi i prezzi praticati sul mercato interno e probabilmente anche i quantitativi e/o i prezzi delle importazioni ai fini della concorrenza con le forniture interne. In quanto tali, i prezzi all'importazione di queste due materie prime con tutta probabilità sarebbero sottostimati qualora fossero utilizzati per costruire il valore normale (65).

(148)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società Ajinomoto (Malaysia) Berhad, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(149)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di Ajinomoto (Malaysia) Berhad come produttore nel paese rappresentativo.

(150)

In seguito alla seconda nota sono pervenute osservazioni solo dal richiedente. Quest'ultimo ha presentato osservazioni sulla base della scelta della Malaysia come paese rappresentativo.

3.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(151)

Avendo stabilito che la Malaysia era il paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.5.   Conclusioni

(152)

Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

(153)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha dichiarato che la Malaysia non era un paese rappresentativo appropriato perché i dati finanziari dell'unica società che fabbricava prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K, Ajinomoto (Malaysia) Berhad, erano distorti in quanto i relativi costi si basavano per lo più su acquisti da società collegate. Anhui Jinhe ha affermato che i conseguenti costi inferiori sostenuti dalla società in termini di materie prime e altri costi diretti spiegavano l'elevata percentuale di SGAV utilizzata per la determinazione del valore normale.

(154)

La Commissione ha osservato che nella nota 29 delle note ai rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2020 (66) una dichiarazione degli amministratori concernente le transazioni con parti collegate, inclusi gli acquisti, indicava che «secondo il parere degli amministratori tutte le transazioni di cui sopra sono state concluse nel corso della normale attività commerciale e sono state stabilite in base a condizioni e termini negoziati che non differiscono sostanzialmente da quelli ottenibili in transazioni con parti indipendenti». Tale dichiarazione, integrata nelle note ai rendiconti finanziari, è stata inoltre sottoposta ad audit nell'ambito della revisione legale effettuata da revisori indipendenti, i quali hanno dichiarato (67) che i rendiconti finanziari fornivano un quadro fedele e corretto della posizione finanziaria della società al 31 marzo 2020. La Commissione ha pertanto ritenuto di poter stabilire le SGAV sulla base del rapporto tra SGAV e costi di produzione di Ajinomoto (Malaysia) Berhad e ha respinto l'argomentazione presentata da Anhui Jinhe.

(155)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che l'Argentina era un paese rappresentativo maggiormente appropriato perché le informazioni finanziarie erano disponibili, il rapporto tra utile e vendite del 5,3 % era ragionevole e l'argomentazione della Commissione che gli obblighi di licenza per le importazioni previsti dall'Argentina limitavano le fonti di approvvigionamento non era valida, in quanto i dazi all'importazione si applicavano esclusivamente a un paese (Stati Uniti) e a un prodotto.

(156)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. La Commissione ha rifiutato l'Argentina come paese rappresentativo non perché il rapporto tra utile e vendite del 5,3 % non fosse ragionevole, bensì per altri motivi. Di fatto, come spiegato al considerando 137, non erano disponibili rendiconti finanziari dettagliati per nessuna società pertinente in Argentina, mentre lo erano nel caso della Malaysia. Oltre ai dazi all'importazione citati da Anhui Jinhe, la Commissione ha individuato anche obblighi di licenza per l'importazione di altre quattro materie prime, che potevano limitare le fonti di approvvigionamento con un conseguente aumento dei prezzi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(157)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(158)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe utilizzato i dati dell'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (68) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le informazioni sui prezzi dell'energia elettrica pubblicati dall'azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) nel suo sito web (69) in relazione ai costi dell'energia elettrica.

(159)

Nella seconda nota la Commissione ha comunicato inoltre alle parti interessate che, a causa della limitata importanza di alcune singole materie prime in rapporto al costo di produzione totale, alcuni dei fattori produttivi sono stati assimilati a «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato alle parti interessate che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale di produzione e avrebbe applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

(160)

Nel corso di un'audizione, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione non aveva aggiunto la prima nota al fascicolo non riservato dell'inchiesta entro il termine di 65 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, come indicato al punto 5.3.2. dello stesso.

(161)

Tale termine tuttavia non riguarda le note al fascicolo. La Commissione ha pubblicato la sua prima nota il 15 marzo 2021 e la sua seconda nota l'11 giugno 2021 e in entrambi i casi le parti interessate hanno avuto 10 giorni di tempo per presentare osservazioni su tali aspetti. Anhui Jinhe non ha presentato osservazioni in risposta alle due note.

(162)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha ribadito l'argomentazione di cui al considerando 160. Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che, poiché la prima nota al fascicolo dell'inchiesta è stata aggiunta dopo quattro mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta e la seconda nota dopo sette mesi e mezzo, la Commissione non ha aggiunto «immediatamente» le note al fascicolo, a norma del punto 5.3.2 dell'avviso di apertura e dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, e pertanto tali note non dovrebbero essere considerate. È stato affermato inoltre che la domanda non conteneva elementi concernenti distorsioni relative a taluni fattori produttivi specifici utilizzati nel processo di produzione da Anhui Jinhe e il richiedente non ha fornito alla Commissione tali elementi di prova entro 37 giorni dalla data dell'avviso di apertura. È stato sostenuto infine che, presentando la prima nota 37 giorni dopo l'apertura, sono stati violati i diritti di difesa di Anhui Jinhe.

(163)

La Commissione non concorda con tali argomentazioni. La prima nota e la seconda nota al fascicolo hanno lo scopo di informare le parti in merito alle fonti pertinenti che si intende utilizzare per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le note non comprendono una valutazione concernente l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Una peculiarità del caso in esame risiedeva inoltre nel fatto che, come spiegato al considerando 129, l'acesulfame K era fabbricato esclusivamente nell'Unione e nella RPC. Il processo di selezione del paese rappresentativo quindi è stato più complesso del solito, poiché la Commissione ha dovuto prendere in considerazione l'eventuale produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto in esame. Un'inchiesta, come la presente, condotta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base inoltre deve concludersi entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura (come indicato al punto 6 dell'avviso di apertura), diversamente da un'inchiesta condotta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, in cui le misure provvisorie dovrebbero essere istituite non oltre otto mesi dopo la data di inizio dell'inchiesta. Anhui Jinhe inoltre ha avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni relative alle note. Anhui Jinhe tuttavia non ha presentato osservazioni sulla prima nota, che individuava tre potenziali paesi rappresentativi, né ha presentato osservazioni sulla seconda nota. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui si era configurata una violazione dei diritti di difesa di Anhui Jinhe.

(164)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la domanda non conteneva elementi concernenti distorsioni relative a taluni fattori produttivi specifici, come indicato al considerando 22, la Commissione ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare elementi di prova supplementari riguardanti nello specifico distorsioni relative a determinati fattori produttivi affinché la Commissione consideri l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.5.1.   Fattori produttivi

(165)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dell'acesulfame K

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valori esenti da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Carbone attivo

38021000

17,78

kg

Fosfato di ammonio/ fosfato di diammonio

31053000

2,87

kg

Antracite

27011100

0,99

kg

Acetato di butile

29153300

6,99

kg

Polvere di carbonato di calcio/CaCO3/maglia (mesh) 200

25171000

0,72

kg

Agente antischiumogeno/Siliconi in forma primaria

39100020

39100090

64,55

kg

Diclorometano

29031200

4,51

kg

Acido acetico glaciale

29152100

6,00

kg

Calce/Polvere/maglia (mesh) 250

25221000

1,07

kg

Idrossido di potassio

28152000

4,14

kg

Acido sulfamico

28111990

18,14

kg

Zolfo/liquido

25030000

0,77

kg

Trietilammina

29211900

47,51

kg

Energia

Energia elettrica

N/D

0,52

kWh

Lavoro (manodopera)

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

N/D

64,10

ora di lavoro

(166)

La Commissione ha incluso anche un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 186.

Materie prime e sottoprodotti

(167)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (70). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 121 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni in Malaysia dalla Cina e dai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative (oltre il 75 % dei volumi totali importati in Malaysia).

(168)

Per un numero limitato di fattori produttivi e sottoprodotti i costi effettivi sostenuti, o i valori accreditati, dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(169)

Poiché il valore utilizzato per tali fattori non ha avuto un'incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere il valore netto di tali costi nei materiali di consumo.

(170)

Per quanto riguarda il vapore, il produttore esportatore ha indicato un costo significativo nella categoria dei materiali di consumo. Poiché il vapore era anche un sottoprodotto del processo di produzione, la Commissione ha incluso nei materiali di consumo sia il costo sia il valore del reddito da sottoprodotto per il vapore.

(171)

La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

(172)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all'importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(173)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(174)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione non ha costruito un valore di riferimento accurato per l'idrossido di potassio. Anhui Jinhe ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato a questo proposito il prezzo della Malaysia per il codice SA 281520, senza tenere conto del fatto che l'idrossido di potassio poteva essere importato in forma liquida e solida, a prezzi diversi.

(175)

Al fine di costruire il valore di riferimento per l'idrossido di potassio, la Commissione ha utilizzato il codice SA fornito da Anhui Jinhe, che era lo stesso per entrambe le forme, liquida e solida. Il codice a otto cifre delle merci applicato in Malaysia per questo prodotto non distingue tra prodotti liquidi e solidi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(176)

Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che la premessa alla base del concetto dei dazi all'importazione era la seguente: se le materie prime erano acquistate sul mercato interno il prezzo d'acquisto era soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre se le materie prime erano acquistate sui mercati esteri i paesi esportatori generalmente non applicavano l'IVA. All'atto dell'importazione quindi si applicavano dazi all'importazione a titolo di perequazione dell'imposta, cosicché il prezzo sul mercato interno fosse comparabile con il prezzo all'importazione. L'IVA pagata da una società sull'acquisto di materie prime tuttavia è l'IVA a monte, che non rientra nel costo di produzione in quanto è compensata con l'IVA a valle. Anhui Jinhe ha pertanto affermato che ai fini del calcolo del valore normale non dovrebbe essere aggiunto il dazio all'importazione.

(177)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Il regime IVA è diverso da quello del dazio all'importazione. Nel caso dell'IVA è prevista una compensazione tra IVA a monte e a valle anche per le materie prime importate, mentre una simile compensazione non si applica nel caso dei dazi all'importazione. L'aggiunta dei dazi all'importazione inoltre ha lo scopo di ottenere il prezzo all'importazione finale sul mercato interno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Lavoro (manodopera)

(178)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato la sua intenzione di avvalersi delle statistiche pubblicate dall'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (71) della Malaysia per determinare il livello dei salari in Malaysia, utilizzando le informazioni relative al costo medio del lavoro per dipendente nel settore manifatturiero per il periodo dell'inchiesta.

(179)

In seguito alla seconda nota il richiedente ha osservato che, in base al costo del lavoro al livello non dirigenziale stabilito dalla Commissione per Ajinomoto (Malaysia) Berhad (38 791 005 RM) e al fatto che si riferisse a 452 persone, si potrebbe dedurre che Ajinomoto (Malaysia) Berhad pagava ciascun dipendente di livello non dirigenziale, in media, 85 820,81 RM/anno, equivalente a 7 151,73 RM/mese (11 952,8 CNY/mese). Secondo il richiedente, poiché Ajinomoto (Malaysia) Berhad operava nello stesso settore di attività dei produttori di acesulfame K, sarebbe ragionevole calcolare il valore di riferimento per il lavoro utilizzando il costo orario del lavoro a livello non dirigenziale ricavato dai rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(180)

La Commissione osserva che i dati dell'Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) si riferiscono all'esercizio 2016. Poiché le cifre relative al lavoro a livello non dirigenziale proposte dal richiedente si riferiscono all'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2020 e riguardano una società operante nello stesso settore di attività dei produttori di acesulfame K, la Commissione ha ritenuto opportuna la proposta del richiedente di stabilire i costi del lavoro su tale base.

Energia elettrica

(181)

I prezzi per l'energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati sul sito web dell'azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (72). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell'elettricità ad uso industriale nella fascia di consumo «Tariff E2 - Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff» di TNB per stabilire il costo dell'energia elettrica per kWh.

(182)

Per quanto riguarda l'elemento della domanda massima, il produttore esportatore non ha fornito dettagli della domanda massima per mezz'ora, che rappresenta un elemento del calcolo. La Commissione ha pertanto stabilito tale elemento in via prudenziale sulla base della domanda media per mezz'ora nel mese con la massima domanda.

(183)

La Commissione ha poi stabilito il consumo del produttore esportatore cinese durante i periodi di picco e fuori picco nel sistema tariffario malese, corrispondenti ai periodi di picco e piatti (periodo di picco malese) e al periodo di valle (periodo fuori picco malese) nel sistema tariffario cinese.

(184)

In seguito la Commissione ha applicato i prezzi malesi per unità consumata durante i periodi di picco e fuori picco malesi al consumo in kWh del produttore esportatore cinese durante tali periodi e ha aggiunto la tariffa per la domanda massima stabilita sopra e la tariffa di riacquisto dell'1,6 % per stabilire il costo dell'energia elettrica per kWh.

3.5.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(185)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(186)

Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(187)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari al 31 marzo 2020 di Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

(188)

Come indicato nella seconda nota, la Commissione ha dapprima analizzato il conto profitti e perdite e le note al bilancio sottoposti a revisione di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020 al fine di stabilire il costo delle vendite e le SGAV. Determinati tipi di costi sono stati attribuiti direttamente al costo delle vendite (ad es. ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature) o a SGAV (ad es. retribuzioni degli amministratori), a seconda dei casi. Altri costi sono stati ripartiti tra costo delle vendite e SGAV, sulla base del numero di dipendenti di livello non dirigenziale (imputati al costo delle vendite) e di altri livelli (imputati alle SGAV). Mediante questa analisi la Commissione ha espresso le SGAV come percentuale del costo delle vendite.

(189)

In seguito alla seconda nota, il richiedente ha osservato che il reddito da interessi di 2 894 308 MR non dovrebbe essere assimilato a un costo negativo rientrante nelle SGAV.

(190)

La Commissione ha convenuto che, poiché Ajinomoto (Malaysia) Berhad deteneva un importo significativo di attività liquide, che sarebbero state la fonte di tale reddito, gli interessi percepiti non dovrebbero essere inclusi per ridurre le SGAV associate alla produzione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto adeguato le SGAV in tal senso.

(191)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che nel definire il livello di redditività la Commissione dovrebbe tenere conto della redditività di Ajinomoto (Malaysia) Berhad con riferimento alle vendite industriali piuttosto che con riferimento alle vendite al consumo, in quanto il richiedente e Anhui Jinhe vendono acesulfame K da impresa a impresa (business to business). Secondo il richiedente sarebbe possibile calcolare la redditività per il settore industriale avvalendosi delle informazioni settoriali disponibili a pagina 89 della relazione annuale 2020.

(192)

La Commissione ha osservato che le cifre contenute nella relazione annuale avrebbero consentito di determinare una percentuale di profitti per le vendite industriali, ma non una percentuale equivalente di SGAV per le vendite industriali. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha stabilito i profitti e le SGAV sulla base delle cifre aziendali complessive di Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(193)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto inoltre che la Commissione ha sovrastimato le SGAV di Ajinomoto, attribuendo alle SGAV la totalità delle «altre spese operative». Anhui Jinhe ha sostenuto che una parte delle «altre spese operative» rientra necessariamente nei costi delle vendite, piuttosto che nelle SGAV, poiché, a titolo di esempio, nessuna delle spese non classificate come «altre spese operative» sembra comprendere le spese per l'energia, che dovrebbero essere considerate, almeno in parte, costi di produzione e non SGAV.

(194)

La Commissione osserva che nella relazione annuale di Ajinomoto non esiste una chiara indicazione o ripartizione dei costi inclusi nella categoria. La divulgazione di informazioni dettagliate relative all'attribuzione dei costi per la determinazione delle SGAV è stata effettuata nell'ambito della seconda nota e alle parti interessate sono stati concessi 10 giorni per presentare osservazioni. In quel momento Anhui Jinhe non ha presentato osservazioni in merito a tale aspetto. In ogni caso, anche se tale argomentazione fosse accolta dalla Commissione, le conclusioni dell'inchiesta in merito alla persistenza del dumping (a un tasso elevato) durante il periodo dell'inchiesta non muterebbero.

3.5.3.   Calcolo

(195)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(196)

In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.

(197)

In secondo luogo, per arrivare ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui ai considerando da 168 a 171 e successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(198)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti determinati come indicato ai considerando da 188 a 192. Il relativo calcolo è stato effettuato sulla base dei bilanci di Ajinomoto (Malaysia) Berhad, come spiegato al considerando 187.

(199)

Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 32,7 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 22,8 %.

(200)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.6.   Prezzo all'esportazione

(201)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione.

(202)

Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.7.   Confronto

(203)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(204)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per tenere conto di trasporto, movimentazione, carico e costi accessori nella RPC, nolo marittimo e assicurazione, costi del credito, spese bancarie e costi di imballaggio.

3.8.   Margine di dumping

(205)

Per il produttore esportatore che ha collaborato, Anhui Jihne, la Commissione ha confrontato il valore normale del prodotto simile e il prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(206)

Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari a 67,6 %.

(207)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina, risultanti dalle statistiche ufficiali, sono in linea con i prezzi di Anhui Jinhe. In considerazione del margine di dumping significativo e dell'assenza di collaborazione da parte degli altri produttori esportatori, la Commissione ha ritenuto che anche le altre società esportassero a prezzi di dumping.

(208)

Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(209)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, attrattiva del mercato dell'Unione e probabili prezzi e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(210)

La Commissione ha analizzato la situazione relativa alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata sulla base delle informazioni contenute nella domanda, dei moduli di campionamento presentati dai produttori esportatori cinesi, delle risposte al questionario pervenute dal produttore esportatore che ha collaborato, delle comunicazioni ricevute e dei siti web di produttori cinesi.

(211)

Nella domanda il richiedente ha indicato che la capacità esistente nella RPC ammontava a 39 500 tonnellate e l'utilizzo degli impianti basato sulle vendite globali era inferiore al 50 % (73).

(212)

Anhui Jinhe ha affermato che solo tre società, Anhui Jinhe, Vitasweet e Yabang, producevano acesulfame K nella RPC e ha fornito elementi di prova per dimostrare che alcuni dei produttori cinesi indicati nella domanda non producevano acesulfame K.

(213)

La Commissione ha accolto gli elementi di prova (74) forniti da Anhui Jinhe, da cui sembrava emergere che Shandong Minghui Food Co., Ltd, Suzhou PeacockFood Additive Co., Ltd e Suzhou Hope Technology Co., Ltd non producessero più acesulfame K. Non era tuttavia dimostrato che la loro capacità non esistesse più, né esistevano informazioni sulla possibilità che la loro capacità fosse ripristinata nel breve termine.

(214)

Per quanto riguarda Hangzhou SanheFood Co., Ltd, in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha ritenuto che fosse ancora un produttore e ha dedotto dal relativo sito web (75) che disponesse di una capacità di almeno 5 000 tonnellate e potenzialmente anche superiore.

(215)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che una società denominata Nantong Hongxin stesse allestendo nuova capacità produttiva di acesulfame K per un totale di 15 000 tonnellate, con completamento atteso nel 2021 (76), e che una società denominata Ningxia Wanxiangyuan stesse pianificando la costruzione di un nuovo impianto di produzione di acesulfame K, con una capacità di 5 000 tonnellate all'anno, che ha superato la fase della valutazione ambientale nell'ottobre 2020 (77). Il richiedente inoltre ha fatto riferimento a un annuncio del 2017 di Anhui Jinhe in merito a un potenziale aumento della capacità produttiva, senza tuttavia fornire prove della realizzazione di tale espansione, né del volume di capacità produttiva interessata.

(216)

Anhui Jinhe non ha contestato tale elemento di prova.

(217)

La Commissione è venuta a conoscenza anche di un altro possibile produttore cinese di acesulfame K, denominato Jiangxi Beiyang, ma non è stata in grado di trovare informazioni più dettagliate sulla sua potenziale produzione, né sulla capacità produttiva.

(218)

In considerazione di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione ha ritenuto che l'attuale capacità cinese fosse probabilmente compresa tra 32 000 e 40 500 tonnellate e potesse aumentare di 20 000 tonnellate nel breve termine, fino a 52 000-60 500 tonnellate.

(219)

Anhui Jinhe ha stimato una domanda annuale di acesulfame K a livello mondiale nell'ordine di 18 000-20 000 tonnellate e ha sostenuto che, con un tasso di crescita annuo del 2,3–4,5 % (dimostrato dal richiedente), l'eventuale capacità inutilizzata disponibile in Cina si sarebbe esaurita rapidamente.

(220)

Sulla base dell'attuale capacità cinese, compresa tra 32 000 e 40 500 tonnellate, è tuttavia risultato evidente che la sola Cina potrebbe soddisfare facilmente la domanda mondiale esistente e sarebbe in grado di farlo almeno per i prossimi 10 anni.

(221)

La Commissione ha esaminato anche la situazione relativa alla capacità inutilizzata.

(222)

Sulla base delle informazioni disponibili concernenti le tre società che secondo quanto affermato da Anhui Jinhe erano produttori e Hangzhou SanheFood Co. Ltd., la Commissione ha concluso che con tutta probabilità le quattro società disponevano di una capacità inutilizzata di circa 5 200 tonnellate (78). Tale capacità era circa il doppio del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando 239).

(223)

L'attuale capacità inutilizzata, stimata a circa 5 200 tonnellate, unitamente alla capacità aggiuntiva di 20 000 tonnellate che sarà installata in Cina nel breve termine, è superiore alla stima di Anhui Jinhe relativa alla domanda attuale a livello mondiale e pari a oltre otto volte il consumo totale dell'Unione.

(224)

La RPC disporrà pertanto di una notevole capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare in misura massiccia le vendite nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(225)

L'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni cinesi era evidente, data la loro presenza costante e massiccia nonostante le misure antidumping, con una quota del mercato dell'Unione compresa tra [31 % - 37 %] durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato al considerando 242.

(226)

La sovraccapacità della Cina rappresenta un potente incentivo a esportare in questo settore naturalmente orientato all'esportazione, poiché esiste un unico concorrente estero (il richiedente). Gli esportatori cinesi hanno già esaurito il potenziale dei mercati di esportazione diversi dall'Unione, nei quali detengono già una posizione dominante, con una quota di mercato che in media è superiore al 70 % (79).

(227)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha affermato che la Commissione non era riuscita a dimostrare che l'Unione era un mercato interessante per i produttori cinesi di acesulfame K. A tale proposito, Anhui Jinhe ha affermato che il richiedente vendeva una parte crescente della sua produzione in mercati terzi, per cui presumibilmente il mercato dell'Unione non era attraente neppure per il produttore dell'Unione. Anhui Jinhe ha affermato inoltre che il prezzo all'esportazione nell'Unione dei produttori cinesi era uguale o leggermente inferiore al loro prezzo all'esportazione in mercati al di fuori dell'UE. Sulla base di quanto precede, Anhui Jinhe ha concluso che per i produttori cinesi il mercato dell'Unione era meno interessante di qualsiasi altro mercato terzo a causa della presenza di un concorrente locale.

(228)

Nelle sue osservazioni in merito alla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che i dazi antidumping non escludevano i produttori esportatori cinesi dal mercato dell'Unione. Il richiedente ha sostenuto inoltre che il mercato dell'Unione potrebbe risultare meno attraente per i produttori cinesi a causa dei dazi antidumping in vigore, ma che se tali dazi fossero revocati i produttori cinesi considererebbero attraente il mercato dell'Unione.

(229)

A tale proposito la Commissione rammenta che i produttori esportatori cinesi hanno mantenuto una quota di mercato molto importante sul mercato dell'Unione anche dopo l'istituzione dei dazi antidumping, come descritto al considerando 242. Se il mercato non fosse attraente, non esisterebbe una penetrazione così elevata. Quanto precede è ancora più vero quando si applicano dazi antidumping aggiuntivi, poiché i prezzi allo sbarco sono più elevati e rendono più costose le esportazioni verso l'UE. In simili circostanze di prezzo, gli esportatori non continuerebbero a vendere quantitativi significativi in un mercato poco interessante. Sulla base delle risultanze riassunte al considerando 234, la Commissione ritiene pertanto infondata l'argomentazione di cui sopra. In caso di scadenza dei dazi antidumping, i produttori cinesi avrebbero l'opportunità di aumentare le proprie vendite e la propria quota di mercato nell'Unione.

(230)

L'attrattiva del mercato dell'Unione è stata ulteriormente confermata dagli elementi di prezzo analizzati ai considerando 232 e 233.

4.3.   Prezzi probabili e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure

(231)

Anhui Jinhe ha affermato che i prezzi all'esportazione di acesulfame K originario della RPC verso paesi terzi erano superiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione. Ha anche sostenuto che non esistevano restrizioni alla vendita di acesulfame K in paesi terzi.

(232)

La Commissione ha riscontrato che i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano circa allo stesso livello dei prezzi verso l'Unione. Ciò indica che il dumping è una strategia strutturale per agevolare la penetrazione nei mercati terzi e che quindi continuerà.

(233)

In caso di scadenza dei dazi esistenti i produttori cinesi saranno in grado di vendere a un prezzo superiore nell'Unione rispetto ad altri paesi terzi, ma è probabile che il sostanziale eccesso di offerta in Cina spinga i prezzi al di sotto dei livelli esistenti sul mercato dell'Unione. Esiste pertanto il rischio di un ulteriore aumento dei margini di dumping.

4.4.   Conclusioni

(234)

La Commissione ha constatato l'esistenza di una notevole capacità inutilizzata nella RPC, in probabile ulteriore aumento nel breve termine. L'attrattiva del mercato dell'Unione è risultata evidente dall'elevata quota di mercato detenuta dai produttori cinesi, malgrado l'esistenza di dazi antidumping significativi. I prezzi verso il mercato dell'Unione inoltre erano vantaggiosi e, benché i produttori cinesi possano aumentare i loro prezzi rispetto ai livelli attuali in caso di scadenza delle misure, l'eccesso di capacità inutilizzata in Cina combinato con la previsione di moderati tassi di crescita sui mercati mondiali probabilmente farebbe scendere ulteriormente i prezzi in assenza di misure.

(235)

Il livello di dumping riscontrato inoltre era sostanziale.

(236)

L'analisi della Commissione ha pertanto evidenziato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e il rischio della persistenza di importazioni a prezzi di dumping in volumi significativi, in caso di scadenza delle misure.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(237)

Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da un produttore dell'Unione. Tale produttore costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.2.   Consumo dell'Unione

(238)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e delle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, come indicato nelle statistiche sulle importazioni della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(239)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo totale dell'Unione

[2 313 -2 800 ]

[2 339 -2 831 ]

[2 549 -3 085 ]

[2 447 -2 962 ]

Indice

100

101

110

106

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(240)

Il consumo di acesulfame K è aumentato del 6 % rispetto all'inizio del periodo in esame, a causa di un aumento della domanda di prodotti senza zucchero nell'Unione.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(241)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e dei dati forniti dall'industria dell'Unione.

(242)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento.

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

[669 -810 ]

[699 -846 ]

[658 -796 ]

[788 -953 ]

Indice

100

104

98

118

Quota di mercato (in %)

[27 -33 ]

[28 -34 ]

[25 -30 ]

[31 -37 ]

Indice

100

103

89

111

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(243)

Il volume delle importazioni dalla Cina ha evidenziato un andamento fluttuante, con un aumento del 4 % nel 2018, seguito da un calo nel 2019. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle importazioni ha registrato un aumento notevole, del 18 %, rispetto all'inizio del periodo in esame. Tale aumento rispetto al 2019 ha coinciso con un leggero calo del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo.

(244)

La quota di mercato delle importazioni dalla Cina ha evidenziato un andamento analogo al volume delle importazioni, con un aumento del 3 % nel 2018, seguito da un calo nel 2019. Tale calo ha potuto essere recuperato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, con un aumento dell'11 % rispetto all'inizio del periodo in esame. La Commissione ha osservato che nel periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado il calo del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata a spese del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, come descritto ai considerando 257 e 258.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(245)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati della banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(246)

La media del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio delle importazioni dal paese interessato

[5 202 -6 297 ]

[5 232 -6 334 ]

[5 827 -7 054 ]

[6 207 -7 513 ]

Indice

100

101

112

119

Fonte: banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

(247)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC hanno evidenziato nel complesso un forte aumento, del 19 %, durante il periodo in esame. Come indicato nella tabella 8, i prezzi all'importazione dalla Cina si sono attestati a un livello sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi dell'Unione.

(248)

La Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dell'unico produttore dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dall'unico produttore cinese che ha collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(249)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo avere dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esso ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting superiore al 10 %. In assenza di dazi antidumping, la media ponderata del margine di undercutting superava il 45 %.

5.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(250)

Le importazioni di acesulfame K da paesi terzi diversi dalla RPC rappresentano una quota di mercato compresa solo tra l'1 e il 4 % nel periodo in esame. Poiché l'acesulfame K è prodotto esclusivamente in Cina e nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni fossero classificate erroneamente come acesulfame K o che fosse erroneamente dichiarata la loro origine. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell'analisi del pregiudizio.

5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(251)

La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

5.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(252)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume di produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

[4 271 -5 171 ]

[4 833 -5 850 ]

[4 860 -5 883 ]

[4 873 -5 899 ]

Indice

100

113

114

114

Capacità produttiva (in tonnellate)

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

[5 700 -6 900 ]

Indice

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[71 -86 ]

[81 -97 ]

[81 -98 ]

[81 -98 ]

Indice

100

113

114

114

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(253)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 14 %. Tale aumento può essere collegato innanzi tutto all'aumento generale della domanda di acesulfame K e in secondo luogo all'effetto dei dazi antidumping che hanno consentito all'industria di riprendersi e aumentare il proprio volume di produzione.

(254)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta invariata. Benché i dazi antidumping abbiano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi, la valutazione del mercato non ha giustificato un'espansione della capacità.

(255)

L'utilizzo degli impianti è aumentato del 14 %, in linea con il volume di produzione annuo descritto al considerando 253, grazie ai dazi antidumping e all'aumento generale della domanda di acesulfame K.

5.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(256)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

[1 614 -1 953 ]

[1 565 -1 894 ]

[1 786 -2 162 ]

[1 623 -1 964 ]

Indice

100

97

111

101

Quota di mercato (in %)

[66 -80 ]

[64 -77 ]

[67 -81 ]

[63 -76 ]

Indice

100

96

100

95

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(257)

Nel periodo in esame il volume delle vendite del produttore dell'Unione ha registrato un andamento fluttuante. Il volume delle vendite ha subito un calo del 3 % nel 2018, seguito da un forte aumento, dell'11 %, nel 2019 rispetto all'inizio del periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle vendite è tornato al livello del periodo iniziale del periodo in esame.

(258)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato fluttuazioni durante il periodo in esame ed è diminuita del 5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.5.1.3.   Occupazione e produttività

(259)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività nell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[73 -89 ]

[76 -93 ]

[76 -92 ]

[76 -92 ]

Indice

100

113

114

114

Produttività (in tonnellate/ETP)

[55 -67 ]

[60 -73 ]

[61 -74 ]

[61 -74 ]

Indice

100

108

110

110

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(260)

Dal 2017 fino alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha aumentato il personale del 14 %, in linea con l'aumento della produzione.

(261)

Nel contempo la produttività è aumentata del 10 % nello stesso periodo.

5.5.1.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(262)

Il margine di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato, come indicato al considerando 206, era notevolmente superiore al livello minimo e il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, di cui ai considerando 243 e 244, erano ancora significativi durante il periodo in esame.

(263)

Malgrado la persistenza del dumping da parte della RPC, l'industria dell'Unione è riuscita comunque a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.1.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(264)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[9 840 -11 911 ]

[9 833 -11 903 ]

[10 941 -13 245 ]

[13 279 -16 075 ]

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata) - Indice

100

100

111

135

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) - Indice

100

97

101

101

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(265)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti è aumentato del 35 % nel periodo in esame, in seguito all'istituzione di misure antidumping.

(266)

Il costo di produzione è rimasto stabile nel periodo in esame.

5.5.1.6.   Costo del lavoro

(267)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

[88 709 -107 384 ]

[91 459 -110 714 ]

[96 239 -116 500 ]

[98 783 -119 579 ]

Indice

100

103

108

111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(268)

Il costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione è aumentato dell'11 % nel periodo in esame.

5.5.1.7.   Scorte

(269)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'unico produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

[696 -842 ]

[979 -1 186 ]

[1 150 -1 392 ]

[1 226 -1 484 ]

Indice

100

103

108

111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(270)

Le scorte sono aumentate del 11 % nel periodo in esame.

5.5.1.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(271)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (indice)

100

116

137

193

Flusso di cassa (EUR)

[12 183 444 - 14 748 380 ]

[10 422 105 - 12 616 232 ]

[15 616 733 - 18 904 467 ]

[21 987 559 - 26 616 519 ]

Indice

100

86

128

180

Investimenti (in EUR)

[1 360 987 - 1 647 510 ]

[1 187 387 - 1 437 363 ]

[1 236 940 - 1 497 348 ]

[1 182 289 - 1 431 192 ]

Indice

100

87

91

87

Utile sul capitale investito

[92 -111 ]

[92 -111 ]

[131 -159 ]

[206 -250 ]

Indice

100

100

142

224

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(272)

La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse. La redditività ha evidenziato un forte aumento, del 93 %; durante il periodo in esame. I dazi antidumping hanno consentito al produttore dell'Unione di tornare a un livello elevato di redditività.

(273)

Dall'inchiesta è emerso che il periodo dell'inchiesta di riesame è stato caratterizzato da circostanze eccezionali, collegate allo scoppio della pandemia di COVID-19. In particolare, i grandi clienti nel settore alimentare e farmaceutico hanno acquistato maggiori volumi di acesulfame K dall'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020 al fine di assicurarsi le forniture di questo ingrediente. Anche la manutenzione annuale dell'industria dell'Unione, che comporta un periodo di fermo della produzione, nel 2020 è stata posticipata rispetto alla sua normale collocazione temporale nel corso dell'anno, con la conseguenza di un aumento della produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questi sviluppi di mercato eccezionali hanno prodotto un aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione rispetto al 2019 e un aumento dei profitti dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che, eliminando questi impatti una tantum, il profitto dell'industria dell'Unione sarebbe dello stesso ordine di grandezza della redditività realizzata prima che si verificassero le circostanze eccezionali, ossia nel 2019.

(274)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento analogo a quello della redditività, con un aumento dell'80 %, rispecchiando anche in questo caso l'effetto positivo dei dazi antidumping e le circostanze eccezionali nel periodo dell'inchiesta di riesame di cui al considerando 273.

(275)

Il livello degli investimenti è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. Come descritto al considerando 272, i dazi antidumping hanno consentito il ritorno a proficue attività imprenditoriali, ma non hanno giustificato la necessità di investimenti in capacità produttiva aggiuntiva.

(276)

L'utile sul capitale investito è aumentato notevolmente, del 124 %, durante il periodo in esame.

5.5.1.9.   Conclusioni relative al pregiudizio

(277)

La maggioranza degli indicatori di pregiudizio, quali produzione, occupazione, utilizzo degli impianti, produttività, redditività e flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo. Sebbene gli indicatori finanziari, quali il livello degli investimenti e l'utile sul capitale investito, mostrino un andamento negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di un pregiudizio notevole.

(278)

La Commissione ha pertanto concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione si è ripresa dal precedente pregiudizio e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(279)

La Commissione ha concluso al considerando 278 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi.

(280)

La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull'industria dell'Unione, ivi compreso il livello di undercutting in assenza di misure antidumping.

(281)

Come indicato ai considerando da 210 a 223, nella RPC esiste un livello sostanziale di capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le esportazioni nel mercato dell'UE in caso di scadenza delle misure antidumping.

(282)

Questa notevole sovraccapacità e l'attrattiva del mercato dell'Unione di cui ai considerando da 225 a 229 implicano il rischio di ulteriori esportazioni massicce verso l'Unione a prezzi di dumping, che potrebbero facilmente coprire l'intero consumo dell'Unione.

(283)

Nel mercato mondiale al di fuori dell'Unione, dove non esistono misure di difesa commerciale, i produttori cinesi detengono una quota di mercato dominante (in media superiore al 70 %).

(284)

In assenza di misure, è probabile che la quota di mercato dei produttori cinesi raggiunga almeno quella detenuta a livello mondiale.

(285)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che la Cina non deteneva una posizione dominante sui mercati terzi, poiché la presunta quota di mercato del 70 % detenuta dai produttori cinesi su tali mercati corrispondeva alla quota della capacità produttiva totale da essi detenuta a livello mondiale, e pertanto rifletteva una ripartizione ben equilibrata del mercato mondiale tra produttori concorrenti.

(286)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che l'argomentazione di Anhui Jinhe si basava su un confronto tra la capacità produttiva totale della Cina e la capacità produttiva totale del richiedente e che tale argomentazione non era valida perché in Cina esisteva un notevole eccesso di capacità.

(287)

L'argomentazione di Anhui Jinhe riflette l'approccio graduale della Cina alla politica industriale: creazione di una sovraccapacità massiccia, fondata su distorsioni indotte dallo Stato; esportazione a livello mondiale di gran parte di tale sovraccapacità; decimazione dei concorrenti nell'UE (e altrove), non sulla base di una reale competitività, bensì sulla base di pratiche commerciali sleali; conquista da parte delle società cinesi di posizioni rilevanti, persino dominanti, a livello mondiale. Un processo che poi è presentato come una «normale ripartizione». I mercati tuttavia non dovrebbero essere determinati dalle dimensioni dei concorrenti, bensì dalla loro capacità di competere lealmente in condizioni di parità. Questa argomentazione rappresenta la narrazione cinese in merito ai motivi alla base della massiccia presenza della Cina a livello mondiale. Resta però il fatto che una tale presenza massiccia esercita un impatto sostanziale sulla concorrenza e induce la Commissione a ritenere che, in assenza di misure antidumping, la quota di mercato dei produttori cinesi sul mercato dell'Unione con tutta probabilità aumenterebbe in misura significativa, e questo comporterebbe una notevole perdita di quota di mercato per il produttore dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(288)

Senza i dazi antidumping, i prezzi sdoganati dell'acesulfame K cinese sarebbero compresi tra circa 6,2 EUR/kg e 6,75 EUR/kg. Confrontando questi prezzi con il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione, al netto di trasporto e magazzinaggio durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il prezzo di vendita franco fabbrica nell'Unione dell'acesulfame K per uso alimentare a utilizzatori e operatori commerciali nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi ha dimostrato che i prezzi delle importazioni dalla Cina sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione di oltre il 45 %.

(289)

In assenza di misure, in uno scenario caratterizzato da una penetrazione dei produttori esportatori cinesi nell'UE come in altri mercati mondiali (in media il 70 % circa) (80), le mancate vendite e il conseguente aumento dei costi dell'industria dell'Unione comporterebbero perdite finanziarie significative, considerando i probabili livelli dei prezzi, con una tendenza negativa della redditività. In poco tempo il pregiudizio diventerebbe quindi notevole, mettendo a repentaglio la sopravvivenza dell'industria dell'Unione.

(290)

Questo probabile scenario è sostenuto dagli elementi di prova forniti dal richiedente, che attestano perdite significative in termini di vendite e quota di mercato nel Regno Unito a seguito della Brexit e della conseguente revoca delle misure antidumping sull'acesulfame K. In assenza di misure è probabile che si crei una situazione analoga nel mercato dell'Unione.

(291)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che il richiedente non ha subito perdite significative in termini di vendite e quota di mercato nel Regno Unito a seguito della revoca delle misure antidumping dovuta alla Brexit. Anhui Jinhe ha affermato inoltre che il fascicolo pubblico non conteneva elementi di prova concernenti le vendite del richiedente nel Regno Unito e l'aumento delle esportazioni cinesi nel Regno Unito.

(292)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato che Anhui Jinhe aveva accesso alle statistiche sulle esportazioni cinesi e che nel corso dell'inchiesta anche il richiedente aveva fornito tali dati sulle esportazioni. Il richiedente ha precisato altresì che la sua perdita a livello commerciale si era già verificata prima della revoca dei dazi antidumping nel Regno Unito.

(293)

A tale proposito, la Commissione rammenta che il richiedente ha presentato la sua risposta al questionario in una prima versione con dati che comprendevano il Regno Unito e in una nuova versione con dati che escludevano il Regno Unito. Le versioni non riservate delle due risposte al questionario sono contenute nel fascicolo pubblico. La Commissione ha anche analizzato le statistiche sulle importazioni dalla Cina nel Regno Unito del prodotto oggetto del riesame. In risposta alla comunicazione di Anhui Jinhe, al fascicolo non riservato dell'inchiesta è stata aggiunta una nota in proposito. Sia le risposte al questionario sia le statistiche hanno confermato le risultanze sulla perdita di quota di mercato del richiedente già prima della soppressione dei dazi antidumping a causa della Brexit. L'argomentazione di Anhui Jinhe di cui sopra è pertanto infondata.

(294)

Dall'analisi di cui sopra è emerso che l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'istituzione di dazi e si è ripresa dalla sua situazione pregiudizievole in seguito all'istituzione delle misure. In assenza di misure, tuttavia, l'atteso massiccio aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli porterebbe rapidamente al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, con la conseguenza di un pregiudizio notevole.

(295)

La Commissione ha pertanto concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(296)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(297)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(298)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(299)

Come indicato al considerando 278, l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping.

(300)

In caso di scadenza delle misure, è probabile che la situazione dell'industria dell'Unione si deteriori rapidamente, come illustrato ai considerando da 279 a 294.

(301)

Si è pertanto concluso che la proroga delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(302)

Come indicato al considerando 29, nessun importatore indipendente ha collaborato nel corso dell'inchiesta.

(303)

Dall'inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli importatori.

(304)

La precedente inchiesta ha concluso che le misure potrebbero avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. L'acesulfame K costituisce solo una piccola parte dell'attività degli importatori, che hanno un portafoglio di prodotti più ampio.

(305)

Sulla base delle informazioni disponibili, è quindi evidente che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero apportare all'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(306)

L'acesulfame K è utilizzato principalmente come sostituto dello zucchero nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande, ad esempio nelle bibite o nei latticini. L'acesulfame K è utilizzato in misura minore nel settore farmaceutico.

(307)

Nessun utilizzatore ha collaborato all'inchiesta.

(308)

Dall'inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo. La precedente inchiesta nei confronti della RPC ha riscontrato che, in termini di costi, l'incidenza dell'acesulfame K nei prodotti finiti è minima. È anche emerso tuttavia che l'impiego dell'acesulfame K è essenziale per prodotti già presenti sul mercato. Si potrebbero sviluppare nuovi prodotti con altri edulcoranti, ma sarebbe rischioso e oneroso cambiare la formulazione di prodotti già esistenti. L'accesso degli utilizzatori a fonti alternative di acesulfame K è stato dunque ritenuto importante.

(309)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l'eventuale proroga delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli utilizzatori.

7.4.   Altri fattori

7.4.1.   Sicurezza dell'approvvigionamento

(310)

Il produttore dell'Unione ha affermato che la sicurezza dell'approvvigionamento di acesulfame K è cruciale per i produttori di alimenti e bevande e che dipendere dalle forniture del prodotto di un unico paese era contrario all'interesse dell'Unione. Secondo il produttore, inoltre, una volta che un produttore di bevande o prodotti alimentari ha scelto di utilizzare l'acesulfame K come edulcorante a basso contenuto calorico non può passare a un altro edulcorante senza modificare sostanzialmente il sapore e incidere sulla percezione del prodotto da parte dei consumatori.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(311)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di acesulfame K originario della RPC.

(312)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Anhui Jinhe ha sostenuto che il mantenimento delle misure non era nell'interesse dell'Unione. A tale proposito, Anhui Jinhe ha affermato che il richiedente, con una limitata capacità produttiva e un tasso elevato di utilizzo degli impianti, non era in grado di rifornire l'intero mercato senza rinunciare ai mercati di esportazione. Secondo Anhui Jinhe inoltre gli utilizzatori di acesulfame K dipendevano da fonti di approvvigionamento alternative e quindi non avevano altra scelta che pagare i dazi antidumping e trasferirli sui consumatori, con la conseguenza di gonfiare i prezzi dei prodotti alimentari. Anhui Jinhe ha sostenuto infine che la strategia di approvvigionamento da più fonti degli utilizzatori in ogni caso sarebbe una tutela sufficiente per il richiedente, in quanto impedirebbe alle importazioni cinesi di erodere consistenti quote di mercato al produttore dell'Unione.

(313)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione di Anhui Jinhe, il richiedente ha affermato di disporre di una capacità produttiva sufficiente per rifornire l'intero mercato dell'Unione e le sue attuali esportazioni verso paesi terzi. Il richiedente ha sostenuto altresì che a causa dei livelli di dosaggio molto bassi di acesulfame K utilizzati nelle bevande e negli alimenti, l'effetto dei dazi antidumping sul costo dei prodotti finiti era trascurabile. Il richiedente ha anche affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da Anhui Jinhe, la strategia di approvvigionamento da due fonti degli utilizzatori di acesulfame K non ha impedito alle importazioni cinesi di accaparrarsi consistenti quote di mercato a scapito del produttore dell'Unione nel periodo precedente l'inchiesta iniziale.

(314)

Con riguardo a queste argomentazioni, la Commissione ricorda che alla presente inchiesta di riesame non hanno collaborato importatori, utilizzatori né organizzazioni di consumatori. Dall'inchiesta è emerso che in effetti la capacità produttiva di acesulfame K nell'UE era sufficiente per coprire il consumo, come indicato ai considerando 239 e 252, in aggiunta alla capacità inutilizzata in Cina come descritto ai considerando da 210 a 223, per cui non sussistevano rischi di approvvigionamento insufficiente del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha constatato inoltre che in termini di costi l'impatto dell'acesulfame K nei prodotti finiti era minimo, come descritto al considerando 308. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(315)

In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sull'acesulfame K originario della RPC.

(316)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (81), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(317)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping - EUR/kg netto

Codice addizionale TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Tutte le altre società

4,58

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 1).

(3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 46 dell'11.2.2020, pag. 8).

(4)  Poiché nell'Unione esiste un solo produttore di acesulfame K, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell'Unione.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acesulfame potassio (acesulfame K) originario della Repubblica popolare cinese (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 13).

(6)  Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione. Poiché non è più uno Stato membro dell'Unione, nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 15).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione, del 14 maggio 2019, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 4), considerando 89.

(9)  Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33), considerando 76.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2014 del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 1), considerando 70.

(11)  Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33), considerando 102.

(12)  Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36).

(13)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491

(14)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(15)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1).

(17)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(18)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(19)  Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(20)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(21)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(22)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(23)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(24)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(25)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(26)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(27)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(28)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9.

(29)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1.

(30)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(31)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(32)  Consultabile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(33)  Consultabile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).

(34)  Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j.

(35)  Sito web di Anhui Jinhe Industrial (jinheshiye.com).

(36)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(37)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(38)  Analisi di Zhongtai Securities relativa ad Anhui Jinhe Industrial, febbraio 2020 (dfcfw.com).

(39)  Tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria chimica e petrolchimica 2016-2020, disponibile sul sito web della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC).

(40)  Annuncio di Anhui Jinhe Industrial relativo alla firma di un accordo quadro con la contea di Dingyuan su un progetto per un parco industriale a economia circolare, 24 novembre 2017, pubblicato sul sito web di informazioni finanziarie cninfo.com.cn.

(41)  Relazione annuale 2020 di Anhui Jinhe Industrial (dfcfw.com).

(42)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(43)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(44)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(45)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(46)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(47)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(48)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(49)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(50)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(51)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(52)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(53)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: Piano d'azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza».

(54)  Cfr. la Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020; http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(55)  Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(56)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(57)  Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

(58)  Cfr.: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(59)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(60)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(61)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(62)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(63)  http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(64)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(65)  Poiché nei riesami in previsione della scadenza i dazi antidumping non sono soggetti a revisione, l'uso di queste due materie prime per determinare il valore normale in linea di principio non inciderebbe sulle risultanze generali del presente riesame. Di fatto, nel caso di specie un eventuale impatto andrebbe a vantaggio dei produttori esportatori, poiché il valore normale costruito, e il margine di dumping che ne deriva, sarebbero potenzialmente più elevati in assenza di tali obblighi di licenza.

(66)  Rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, pag. 84.

(67)  Rendiconti finanziari di Ajinomoto (Malaysia) Berhad per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, pag. 45.

(68)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(69)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(70)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(71)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(72)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(73)  Versione consultabile della domanda, pag. 41.

(74)  Certificato rilasciato da China Food Additives and Ingredients Association il 2 marzo 2021, fornito da Anhui Jinhe nella diapositiva 16 della comunicazione consultabile del 4 marzo 2021 e annuncio del tribunale popolare a conferma del fallimento di Hope, fornito da Anhui Jinhe nella diapositiva 17 della comunicazione consultabile del 4 marzo 2021.

(75)  http://www.hzsanhe.com/default2.asp

(76)  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900023704&stockCode=603968&announcementId=1209844300&announcementTime=2021-04-27%2018:00, pag. 30.

(77)  Comunicazione consultabile del richiedente, dell'8 giugno 2021, allegato I.

(78)  Comprese le migliori stime della potenziale capacità inutilizzata per due società, in base alle informazioni contenute in una comunicazione pervenuta e/o a un modulo di campionamento pervenuto da un produttore esportatore cinese.

(79)  Versione non riservata della domanda, pag. 41.

(80)  Cfr. il considerando 255.

(81)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/117 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2022

recante trecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 24 gennaio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (nome nella grafia originale:

Image 1
) (alias certi: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); alias incerti: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000). Indirizzo: Nuoro, Italia. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Tunisia il 24.2.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 25.6.2003.».


DECISIONI

28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/67


DECISIONE (PESC) 2022/118 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2023 per quarantadue persone e fino al 31 luglio 2022 per una persona. Inoltre, nell’allegato di tale decisione è opportuno modificare le motivazioni relative a tre persone e le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino relative a sette persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, le misure di cui all’articolo 1 si applicano in relazione alla voce numero 45 dell’allegato fino al 31 luglio 2022.

3.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/72/PESC è così modificato:

i)

le seguenti voci della sezione «A. Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

«7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia

Data di nascita: 17 luglio 1992

Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia)

Carta d’identità: n. 09006300

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Leila Trabelsi (n.°2).

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Bardo

Data di nascita: 8 marzo 1963

Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Carta d’identità: n. 00589758

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Slim Zarrouk (n.°30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Monastir

Data di nascita: 30 agosto 1982

Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

Carta d’identità: n. 08434380

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, moglie di Badreddine BENNOUR

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n.°33).»;

ii)

Nelle seguenti voci della sezione B, «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino», alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», sono aggiunte le seguenti frasi finali:

«25.

Il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 il sig. CHIBOUB è stato ascoltato da un giudice istruttore nella causa 19592/1. Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

26.

Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

30.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 15 aprile 2021 nella causa 29443 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

31.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 1o novembre 2018 nella causa 27658 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

33.

Una sentenza del 14 marzo 2019 nella causa 40800 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

34.

Una sentenza del 7 gennaio 2016 nell’ambito della causa 28264 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

46.

Una sentenza del Tribunale di primo grado di Tunisi del 21 marzo 2019 nella causa 41328/19 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.».


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/71


DECISIONE (UE) 2022/119 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che revoca la decisione 2004/613/CE della Commissione relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione 2004/613/CE della Commissione (1) ha costituito il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale. La Commissione ha consultato tale gruppo sul proprio programma di lavoro in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, salute animale e benessere degli animali e salute vegetale, nonché su qualsiasi misura che essa ha dovuto adottare o proporre in tali ambiti.

(2)

Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato la strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (2).

(3)

Nell’attuazione della strategia «Dal produttore al consumatore», occorre consultare le parti interessate con competenze in materia di salute, nutrizione, marketing, ambiente, clima, agricoltura sostenibile, agronomia, pesca, acquacoltura e scienze sociali, nonché nei settori della trasformazione digitale e della finanza relativi ai sistemi alimentari.

(4)

Di conseguenza, le questioni relative all’attuazione della strategia «Dal produttore al consumatore» vanno al di là delle competenze del gruppo attualmente previsto dalla decisione 2004/613/CE. Al fine di garantire una maggiore partecipazione di esperti in tali settori, è pertanto necessario istituire un nuovo gruppo informale di esperti con un maggior numero di membri e compiti.

(5)

Alla luce di quanto precede, è necessario abrogare la decisione 2004/613/CE.

(6)

Poiché il mandato dei membri dell’attuale gruppo consultivo scade il 14 luglio 2022, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/613/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Decisione della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente [COM(2020)381 final].


28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/120 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2022) 367]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 1999/2/CE prevede che i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possano essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dall’Unione europea.

(2)

La decisione 2002/840/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco degli impianti di irradiazione riconosciuti nei paesi terzi.

(3)

Il 31 agosto 2021 il Regno Unito ha presentato una richiesta di riconoscimento per l’impianto di irradiazione «Synergy Health» con sede a Swindon, Regno Unito.

(4)

Il Regno Unito ha fornito prove adeguate del fatto che la sorveglianza ufficiale dell’impianto di irradiazione garantisce la conformità ai requisiti di cui all’articolo 7 della direttiva 1999/2/CE.

(5)

L’impianto di irradiazione «Synergy Health» dovrebbe essere incluso nell’elenco degli impianti di irradiazione riconosciuti nei paesi terzi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/840/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(2)  Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli impianti di irradiazione dei paesi terzi riconosciuti dall’Unione europea

Riferimento n.: UE-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Repubblica del Sud Africa

Tel. (27-21) 551 24 40

Fax (27-21) 551 17 66

Riferimento n.: UE-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

P.O. Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Repubblica del Sud Africa

Tel. (27-11) 974 88 51

Fax (27-11) 974 89 86

Riferimento n.: UE-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

P.O. Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Repubblica del Sud Africa

Tel. (27-31) 902 88 90

Fax (27-31) 912 17 04

Riferimento n.: UE-AIF 05-2004

GAMMA-PAK A.S.

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turchia

Tel. (90-282) 726 57 90

Fax (90-282) 726 51 78

Riferimento n.: UE-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Svizzera

Tel. (41-062) 288 90 60

Fax (41-062) 288 90 70

Riferimento n.: UE-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Thailandia

Tel. (662) 577 41 67 a 71

Fax (662) 577 19 45

Riferimento n.: UE-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailandia

Tel. +66 038458431/2/3 e +66 038450092/3

Fax +66 038458435 e +66 038717146

Riferimento n.: UE-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)

India

Tel. +91 2227840000/2227887000

Fax +91 2227840005

E-mail: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.NET

Riferimento n.: UE-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Navi Mumbai — 400 085 (Maharashtra)

India

Tel. +91 2225595684/2225594751

Fax +91 2225505338

E-mail: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.NET

Riferimento n.: UE-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra-Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru — 562 106 (Karnataka)

India

Tel. +91 8110653932/8110414030

Fax +91 8110414031

E-mail: vikram@microtrol-india.com

Riferimento n.: UE-AIF 12-2021

Synergy Health

Moray Road

Elgin Industrial Estate

Swindon

SN2 8XS

Regno Unito

Tel. + 44 (0) 1793-601004

E-mail: ast_info@steris.com

»

28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/77


DECISIONE (UE) 2022/121 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2022

che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell’ambito del trattamento di dati personali ai fini della gestione di domande e reclami ai sensi dello statuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) (lo «statuto») impongono alla Commissione di rispondere a determinate domande e reclami. Tali compiti sono svolti principalmente dall’unità «Ricorsi e seguito dei casi» della direzione generale Risorse umane e sicurezza («DG HR») che accerta i fatti pertinenti e li valuta dal punto di vista giuridico al fine di assistere l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («l’autorità») nelle decisioni.

(2)

L’articolo 22 quater dello statuto impone alla Commissione, ai sensi degli articoli 24 e 90 dello stesso statuto, di porre in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza della segnalazione di un’irregolarità grave ai sensi dell’articolo 22 bis e 22 ter dello statuto (2).

(3)

L’articolo 24 dello statuto impone alla Commissione di assistere i funzionari nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui i funzionari o i loro familiari siano oggetto, a motivo della loro qualità e delle loro funzioni.

(4)

L’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto consente a qualsiasi persona cui si applica lo statuto di chiedere all’autorità di prendere a suo riguardo una decisione o di presentare un reclamo avverso una decisione che le arrechi pregiudizio.

(5)

Nell’ambito di tali attività la Commissione raccoglie e tratta le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono i dati personali, in particolare i dati identificativi, le informazioni di contatto e i dati comportamentali. I servizi competenti della Commissione trasmettono i dati personali ad altri servizi della Commissione sulla base del principio della «necessità di sapere».

(6)

I dati personali sono conservati in un ambiente fisico ed elettronico sicuro, al fine di impedire l’accesso o il trasferimento illecito dei dati a persone che non hanno necessità di sapere. Al termine del trattamento i dati sono conservati in conformità delle norme della Commissione applicabili (3).

(7)

Nello svolgimento dei suoi compiti conformemente allo statuto la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Allo stesso tempo la Commissione deve rispettare norme rigorose di riservatezza e segreto professionale.

(8)

In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 con l’esigenza di salvaguardare la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati e garantire che la Commissione risponda efficacemente alle accuse di molestie e di altri attacchi o comportamenti inappropriati, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine l’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 offre alla Commissione la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 di tale regolamento.

(9)

Ciò potrebbe verificarsi in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sul trattamento dei dati personali alla persona nei confronti della quale è presentata una domanda o un reclamo (la «persona interessata»), segnatamente nei casi in cui il procedimento trae origine da una domanda di assistenza a norma dell’articolo 24 dello statuto in relazione a presunte molestie. La Commissione può decidere di limitare la comunicazione di tali informazioni alla persona interessata al fine di tutelare i diritti e le libertà del richiedente, del reclamante o del testimone a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione può decidere di agire in tal senso, in particolare per proteggere tali persone da eventuali ritorsioni da parte delle persone interessate nei confronti delle quali sono state formulate asserzioni in buona fede, che tuttavia non hanno dato luogo a misure da parte dell’amministrazione. In alcune situazioni potrebbe essere necessario limitare la comunicazione di tali informazioni per evitare molestie o altri attacchi o comportamenti inappropriati all’interno della Commissione (in particolare nell’entità organizzativa in cui la persona interessata lavora con il richiedente, il reclamante e/o il testimone).

(10)

Inoltre potrebbe essere necessario limitare altri diritti della persona interessata qualora il loro esercizio rivelasse informazioni sul richiedente, sul reclamante o su un testimone che ha chiesto che la sua identità non venga divulgata. In tal caso la Commissione può decidere di limitare il diritto di accesso alla dichiarazione relativa alla persona interessata o altri suoi diritti al fine di tutelare i diritti e le libertà del richiedente, del reclamante o del testimone per i motivi di cui al considerando 9. La Commissione può decidere in tal senso a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(11)

Potrebbe inoltre essere necessario limitare i diritti della persona interessata al fine di salvaguardare una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa all’esercizio di pubblici poteri nel caso in cui sia in gioco un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell’Unione, vale a dire garantire l’efficacia della risposta della Commissione alle accuse di molestie e di altri attacchi o comportamenti inappropriati. Il contrasto delle molestie e di qualsiasi altro attacco o comportamento inappropriato costituisce un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell’Unione, compresa la Commissione. Inoltre la Commissione ha il dovere di assistere il proprio personale ai sensi dell’articolo 24 dello statuto. Al fine di non scoraggiare i membri del personale dal segnalare presunti casi di molestie e altri attacchi o comportamenti inappropriati, e dal chiedere assistenza in tale contesto, nell’interesse pubblico dell’Unione, occorre garantire che le persone interessate non vengano a conoscenza della domanda di assistenza che le riguarda. Ciò potrebbe essere particolarmente pertinente nei casi in cui l’autorità concluda che non si sono verificate molestie ai sensi dello statuto. In tale situazione l’interesse pubblico dell’Unione imporrebbe che la persona interessata non venga a conoscenza della domanda di assistenza al fine di preservare il ricorso dei membri del personale alla procedura di cui all’articolo 24 dello statuto e di prevenire nuovi conflitti. A tale riguardo la Commissione può decidere di limitare i diritti della persona interessata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725.

(12)

Potrebbe anche essere necessario limitare i diritti della persona interessata al fine di salvaguardare la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati segnalati alla Commissione dai richiedenti, reclamanti o testimoni in relazione alla persona interessata. Ad esempio, i richiedenti, reclamanti e testimoni potrebbero segnalare comportamenti inappropriati e molestie psicologiche e sessuali. In tali casi la Commissione può decidere di limitare i diritti della persona interessata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

(13)

Lo statuto impone alla Commissione di garantire che le domande e i reclami ai sensi dello statuto siano trattati in modo confidenziale. Al fine di garantire la riservatezza e allo stesso tempo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(14)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento effettuate dalla Commissione nello svolgimento dei suoi compiti riguardanti la gestione di domande e reclami ai sensi dello statuto.

(15)

Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione dovrebbe informare, in modo trasparente e coerente, tutte le persone fisiche in merito alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti, mediante un’informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul proprio sito web. Se del caso, la Commissione dovrebbe informare, individualmente e con mezzi adeguati, gli interessati oggetto di una domanda o di un reclamo, vale a dire i richiedenti e i reclamanti, le persone interessate e i testimoni.

(16)

La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e annotare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione.

(17)

Per quanto riguarda le limitazioni all’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725, che prevede che qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato quest’ultimo sia informato al più tardi entro un mese, la Commissione dovrebbe compilare, entro un mese, un registro che illustri i motivi di tutte le limitazioni applicate. Tale registro dovrebbe includere una valutazione caso per caso della necessità e della proporzionalità della limitazione.

(18)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare, omettere o negare la comunicazione all’interessato di informazioni relative ai principali motivi dell’applicazione di una limitazione qualora ciò annulli l’effetto della limitazione. Ciò vale in particolare per le limitazioni all’applicazione degli articoli 16 e 35 di detto regolamento.

(19)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le limitazioni imposte al fine di garantire che i diritti dell’interessato ad essere informato in conformità degli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 siano limitati solo fino a quando tali restrizioni siano necessarie per i motivi di cui al considerando 8.

(20)

L’applicazione delle limitazioni dovrebbe essere riesaminata al momento della risposta alle domande presentate ai sensi degli articoli 22 quater e 24 nonché dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto e ai reclami presentati ai sensi dell’articolo 22 quater nonché dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o, se anteriore, al momento della chiusura di tali domande e reclami. Successivamente la Commissione dovrebbe valutare su base annuale la necessità di mantenere le limitazioni.

(21)

In taluni casi può risultare necessario mantenere l’applicazione di una limitazione, in particolare una limitazione dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725, fino a quando i dati personali in questione non saranno più conservati dalla Commissione. In tal caso l’interessato non dovrebbe essere informato del trattamento dei suoi dati personali. Tale situazione potrebbe verificarsi, in particolare, qualora sussista un rischio elevato che la comunicazione alla persona interessata di informazioni sul trattamento dei dati personali leda i diritti e le libertà altrui. Potrebbe configurarsi questa situazione qualora l’autorità respinga una domanda di assistenza presentata in buona fede per presunto comportamento inappropriato della persona interessata e quest’ultima e il richiedente lavorino insieme nella stessa entità organizzativa. In tal caso il richiedente rischia di subire ritorsioni e l’ambiente di lavoro dell’entità organizzativa rischia di risentirne. In tal caso i dati personali della persona interessata dovrebbero essere conservati solo fintanto che i dati sono pertinenti per la gestione della domanda e/o del reclamo e fintanto che quest’ultima o quest’ultimo può essere oggetto di controversia.

(22)

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell’applicazione delle limitazioni al fine di garantire l’osservanza della presente decisione.

(23)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 23 settembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nell’ambito della gestione delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto.

Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), di tale regolamento.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte della Commissione ai fini della gestione delle domande e dei reclami a norma degli articoli 22 quater e 24 nonché dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto.

3.   Le categorie di dati personali oggetto della presente decisione comprendono i dati identificativi, le informazioni di contatto e i dati comportamentali, nonché le categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione compromettesse i motivi elencati all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h) di tale regolamento, la Commissione può limitare l’applicazione:

a)

degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e

b)

del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19 e 20 di tale regolamento, al fine di salvaguardare la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati che i richiedenti, reclamanti o testimoni segnalano ai servizi competenti della Commissione, in relazione alla persona interessata da asserzioni di molestie o altri attacchi o comportamenti inappropriati.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

4.   Qualsiasi limitazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 2 è necessaria e proporzionata tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

5.   Prima di applicare le limitazioni, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   La Commissione pubblica sul suo sito web un’informativa sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini della gestione delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto.

2.   La Commissione informa, individualmente e con mezzi appropriati, i richiedenti e i reclamanti, le persone interessate e i testimoni a cui è stato chiesto di comunicare informazioni in relazione a tali domande o reclami, in merito al trattamento dei loro dati personali.

3.   Allorché limita, in tutto o in parte, a norma dell’articolo 2, la comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 2 alle persone interessate, i cui dati personali sono trattati ai fini della gestione delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6.

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nella risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l’interessato:

a)

della limitazione applicata e dei principali motivi della stessa;

b)

della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintanto che annulli l’effetto della limitazione stessa.

3.   La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6.

4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, in tutto o in parte, l’interessato può esercitare il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati

Allorché limita la comunicazione all’interessato di una violazione dei dati personali di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6. La Commissione comunica l’annotazione al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.

Articolo 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

1.   La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   L’annotazione indica in che modo l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comprometterebbe uno o più dei motivi applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Tali annotazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono registrate. Su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3, 4 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione.

3.   Essa comunica inoltre all’interessato i motivi principali dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 al momento della risposta alle domande presentate ai sensi degli articoli 22 quater e 24 nonché dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto e ai reclami presentati ai sensi dell’articolo 22 quater nonché dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o, se anteriore, al momento della chiusura di tali domande e reclami. Successivamente la Commissione valuta su base annuale la necessità di mantenere le limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 8

Garanzie e periodi di conservazione

1.   La Commissione, nello specifico l’unità «Ricorsi e seguito dei casi» della DG HR, attua garanzie volte a prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali in relazione ai quali si applicano o si potrebbero applicare limitazioni. Tali garanzie comprendono misure tecniche e organizzative quali:

a)

una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei diritti di accesso e delle fasi procedurali;

b)

un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;

c)

la conservazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei limitatamente a quanto strettamente necessario per conseguire la finalità del trattamento;

d)

il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. Il riesame di cui alla lettera d) è effettuato almeno ogni sei mesi.

2.   Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessano di sussistere.

3.   I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione della Commissione, da definire nei registri tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 9

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati è garantito, su richiesta, l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell’esito del riesame richiesto.

3.   La Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Informazione amministrativa n. 79-2013, del 19 dicembre 2013, Aggiornamento delle modalità di presentazione di domande e reclami (articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto) e domande di assistenza (articolo 24 dello statuto).

(3)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall’elenco comune di conservazione a livello della Commissione, un documento di regolamentazione in forma di tabella che fissa i periodi di conservazione per i diversi tipi di fascicoli della Commissione (SEC(2019)900). I periodi di conservazione dei dati personali sono indicati nell’informativa sulla privacy riguardante il trattamento delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/84


DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

dell'8 dicembre 2021

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2022/122]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Articolo 2

1.   Le modifiche di qualsiasi atto di cui all'allegato dell'accordo, adottate dall'Unione europea in considerazione della pandemia di COVID-19 successivamente all'adozione della presente decisione e limitate alla modifica dell'entrata in vigore o della data di applicazione dell'atto o della sua applicazione totale o parziale o alla sua abrogazione totale o parziale, sono comunicate alla Confederazione svizzera a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo e sono considerate incluse nell'allegato dell'accordo a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del comitato misto relativa alla revisione dell'allegato. Le informazioni contenenti un riferimento completo alle pertinenti modifiche, una volta che queste ultime siano state adottate, sono pubblicate, corredate di un riferimento alla presente decisione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Le modifiche diventano applicabili in Svizzera a decorrere dalla data di applicazione nell'Unione europea.

2.   Il paragrafo 1 si applica agli atti adottati fino al 31 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2021.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall'Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020;

regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.

Direttiva 2000/79 del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:

regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19)

regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50);

regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4);

regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 95/93, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021.

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)

(articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2.   Regole di concorrenza

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (testo rilevante ai fini del SEE) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo.)

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3)

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 1).

3.   Sicurezza aerea (safety)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

L'Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 41, paragrafo 6, dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 70, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 2, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 9, dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 105, paragrafo 1, e dell'articolo 106, paragrafi 1 e 6.

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.

Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l'articolo 68 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «l'Unione» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L'Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell'Unione.»;

b)

all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c)

all'articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità dell'appendice dell'allegato A.»;

d)

all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

«13.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;

f)

all'articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall'Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g)

l'allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;

h)

all'articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.

i)

l'articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);

regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);

regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);

regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 15).

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1)

regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176)

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1)

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18)

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/883 della Commissione (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);

regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21);

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), ad eccezione del nuovo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 965/2012, quale introdotto dall'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1042, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 24). L'allegato, punti da 4 a 6, del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020;

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 99)

regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4)

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16)

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13)

regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 6);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 20). L'articolo 1, punto 1, e l'allegato I, punti 5, 6 e 8, del regolamento (UE) 2021/700 sono applicabili in Svizzera dal 18.5.2021.

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell'allegato I, applicabile in Svizzera dal 16.2.2021.

Regolamento di esecuzione (UE)2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57).

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 1).

4.   Sicurezza aerea (security)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Regolamento (CE) n.272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1)

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19)

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 22)

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5)

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1)

regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L'allegato, punti 15, 18, 19 e 32, del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall'11.3.2021.

Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:

decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione

decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione

decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata dalla:

decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nell'intera Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all'interno della Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.».

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 bis, 6 e 10.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera».

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall'11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23)

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70)

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30)

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6)

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

all'allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).

Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato a decorrere dal 27.1.2022.

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8)

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:

all'allegato I è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 37);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, l'allegato del regolamento si intende adattato come segue:

a)

al punto 1.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;

b)

al punto 2.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;

c)

al punto 2.2.2., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;

d)

al punto 2.2.3, dopo le lettere (bb) sono aggiunte le lettere seguenti: «(cc) Ginevra; (dd) Zürich Kloten.».

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 27).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

6.   Ambiente e inquinamento acustico

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

(Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea).

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

(articoli da 1 a 8)

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7.   Protezione dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:

direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18)

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.   Varie

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)

(articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2)

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall'Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA.


(1)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.


ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

(2)   

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.


Appendice dell'ALLEGATO A

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

1.   

Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito «il protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   

Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   

Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 della Commissione (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.