ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 472

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 dicembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Comitato europeo delle regioni — Regolamento interno

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

30.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 472/1


COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI —

REGOLAMENTO INTERNO

INTRODUZIONE

Il 12 ottobre 2021 il Comitato delle regioni, a norma dell’articolo 306, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha adottato il seguente regolamento interno.

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPO 1

ORGANI DEL COMITATO

Articolo 1 — Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l’Assemblea plenaria, il presidente, l’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei presidenti e le commissioni.

Articolo 2 — Diversità di genere

1.

È opportuno che la diversità di genere del Comitato sia rispecchiata quanto più possibile nella composizione dei suoi organi.

2.

L’Ufficio di presidenza adotta un piano d’azione in materia di genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Comitato. Detto piano d’azione è monitorato ogni anno e riveduto almeno ogni cinque anni.

CAPO 2

MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 3 — Status dei membri e dei supplenti

Conformemente al disposto dell’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

Articolo 4 — Durata del mandato

1.

Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.

2.

Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.

3.

Le dimissioni sono notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato con l’indicazione della data a partire dalla quale hanno effetto. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed applica la procedura di nomina del successore.

4.

Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Comitato.

5.

Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 5 — Privilegi e immunità

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 6 — Presenza dei membri e dei supplenti

1.

Ogni membro che non possa partecipare ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell’elenco delle presenze.

2.

Ogni membro che non possa partecipare ad una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall’Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale o allo stesso gruppo politico. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell’elenco delle presenze.

3.

Un membro o un supplente il cui nome figuri nell’elenco dei sostituti dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 37 o dell’articolo 61 può sostituire qualsiasi membro di tale gruppo di lavoro appartenente al suo gruppo politico.

4.

Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.

Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L’Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

5.

Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all’ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell’inizio della riunione.

6.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

Articolo 7 — Delega del diritto di voto

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 6 e 32, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 8 — Delegazioni nazionali e gruppi politici

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all’organizzazione dei lavori del Comitato.

Articolo 9 — Delegazioni nazionali

1.

I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale stabilisce la sua organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.

2.

Il segretario generale stabilisce all’interno dell’amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto a garantire anche che ciascun singolo membro venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato, e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

3.

Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell’assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l’esercizio del loro mandato all’interno del Comitato.

Articolo 10 — Gruppi politici e membri non iscritti

1.

I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono stabiliti dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

2.

Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

3.

La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche sono notificate mediante dichiarazione al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione indica la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.

4.

Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria i cui membri fanno parte del personale del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all’autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all’assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L’autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.

5.

Il segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare un uso appropriato delle strutture del Comitato.

6.

I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o in concomitanza delle sessioni plenarie. Due volte all’anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.

7.

Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le relative disposizioni specifiche sono stabilite dall’Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

Articolo 11 — Gruppi interregionali

I membri e i supplenti possono costituire dei gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi è notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell’Ufficio di presidenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPO 1

PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 12 — Convocazione della prima seduta

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro più anziano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del primo comma assicura ad interim la funzione di rappresentanza del Comitato e la continuità nella gestione degli affari correnti, e presiede la prima seduta in qualità di presidente provvisorio.

Il presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il segretario generale del Comitato compongono insieme l’Ufficio di presidenza provvisorio.

Articolo 13 — Insediamento del Comitato e verifica dei mandati

1.

Nel corso della prima seduta il presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e riferisce in merito al proprio operato nell’esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato e nella gestione degli affari correnti. Su richiesta, il presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e del mandato dei membri.

2.

L’Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l’esito dell’elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza del Comitato.

CAPO 2

ASSEMBLEA PLENARIA

Articolo 14 — Compiti dell’Assemblea plenaria

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

a)

adozione di pareri, relazioni e risoluzioni;

b)

adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

c)

adozione delle priorità politiche del Comitato;

d)

elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell’Ufficio di presidenza;

e)

costituzione delle commissioni;

f)

adozione e revisione del regolamento interno del Comitato;

g)

adozione e revisione dei codici di condotta dei membri;

h)

decisione sulla presentazione di un ricorso o di un’istanza d’intervento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Qualora l’Assemblea plenaria adotti una decisione in tal senso, il presidente presenta il ricorso o l’istanza d’intervento a nome del Comitato.

Articolo 15 — Convocazione dell’Assemblea plenaria

1.

Il presidente del Comitato convoca l’Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall’Ufficio di presidenza nel corso del primo semestre dell’anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell’arco di uno o più giorni di seduta.

2.

Nel caso in cui lo richieda almeno un quarto dei membri, il presidente convoca una sessione plenaria straordinaria, che si tiene non prima di una settimana e non oltre un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta è indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

Articolo 16 — Ordine del giorno della sessione plenaria

1.

Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l’elenco provvisorio dei progetti di parere, di relazione o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo, nonché di tutti gli altri atti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall’Ufficio di presidenza.

2.

Almeno ventuno giorni lavorativi prima dell’inizio della sessione plenaria, il progetto di ordine del giorno viene reso disponibile per via elettronica ai membri e ai supplenti, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono messi a disposizione per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali.

3.

Incombe al presidente la responsabilità di preparare il progetto di ordine del giorno, previa consultazione della Conferenza dei presidenti.

4.

In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell’apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il presidente indica il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.

5.

Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno vengono presentati al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell’apertura della sessione plenaria.

6.

L’Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell’apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l’Ufficio di presidenza, con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all’ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla successiva sessione plenaria.

7.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l’Ufficio di presidenza o l’Assemblea plenaria può, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti, decidere di rinviare l’esame di un documento per decisione a una sessione plenaria successiva.

Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non consenta di differire l’adozione di un documento per decisione.

Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell’Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente presentati ad esso relativi. Inoltre, il rinvio della votazione fa decorrere un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Articolo 17 — Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 18 — Pubblico, ospiti ed oratori ospiti

1.

Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l’Assemblea plenaria non disponga diversamente per l’intera durata della sessione o per un punto specifico dell’ordine del giorno.

2.

Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

3.

Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell’Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni e a prendere la parola dinanzi all’Assemblea plenaria.

Articolo 19 — Norme di comportamento e durata degli interventi

1.

Senza pregiudizio della libertà di parola, il comportamento dei membri è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell’Unione europea, salvaguarda la dignità del Comitato e non compromette il regolare svolgimento dei lavori degli organi del Comitato né la quiete in tutti gli edifici del Comitato.

2.

All’inizio della sessione l’Assemblea plenaria stabilisce, su proposta dell’Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell’ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.

3.

Il presidente può proporre all’Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

4.

Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d’ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all’ordine del giorno è limitata a un minuto.

5.

Se un oratore supera il tempo di parola assegnato, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.

6.

Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 20 — Oratori in sessione plenaria

1.

I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell’elenco degli oratori. Il presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, garantisce la diversità degli oratori.

2.

È tuttavia possibile concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.

3.

Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia, i presidenti e i relatori della commissione interessata hanno diritto a ottenere la parola su loro richiesta, per un tempo stabilito dal presidente.

Articolo 21 — Mozioni d’ordine

1.

Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d’ordine o per richiamare l’attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento interno. La mozione verte sull’argomento oggetto dei dibattiti oppure sull’ordine del giorno.

2.

Una mozione d’ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d’intervento.

3.

Sulle mozioni d’ordine, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 22 — Numero legale

1.

Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno sedici membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a sedici, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

2.

Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all’ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l’Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 23 — Votazione

1.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, l’Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.

2.

Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e «astensione». Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messo ai voti si considera respinto.

3.

Il diritto di voto è personale. I membri esprimono il loro voto soltanto a titolo individuale e personale.

4.

Qualora l’esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente oppure su richiesta di un membro sostenuta da almeno sedici membri.

5.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell’approvazione dell’ordine del giorno definitivo, l’Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell’ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell’Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non si applica alla votazione degli emendamenti.

6.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.

7.

Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso a un sistema di votazione elettronico.

La registrazione dell’esito numerico di una votazione elettronica è accessibile al pubblico dopo la sessione plenaria.

Articolo 24 — Presentazione di emendamenti

1.

Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

Il diritto di presentare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato da un membro oppure dal suo supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un’intera sessione plenaria o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una sessione plenaria, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa sessione plenaria. Parimenti, se, nel corso di una parte di una sessione plenaria un supplente designato per quella parte di sessione plenaria presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato abbia presentato un emendamento, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa sessione plenaria. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

2.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione sono presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri da cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.

3.

Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 dell’undicesimo giorno lavorativo precedente la data di apertura della sessione plenaria. Sono consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché quest’ultimo possa far pervenire i suoi emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima dell’apertura della sessione plenaria. Questi emendamenti del relatore fanno espresso riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Gli emendamenti del relatore sono consultabili il giorno precedente quello di apertura della sessione plenaria.

Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all’articolo 16, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all’articolo 16, paragrafo 6.

4.

Tutti gli emendamenti sono distribuiti ai membri prima dell’inizio della sessione.

Articolo 25 — Esame degli emendamenti

1.

Si applica la seguente procedura:

a)

dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al testo proposto. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono;

b)

in seguito si procede alla votazione sull’intero testo, eventualmente modificato dagli emendamenti.

2.

Principi che disciplinano la votazione:

a)

Emendamenti di compromesso presentati in riunione

Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, il presidente, il relatore o gli stessi autori degli emendamenti possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso, che vengono votati in via prioritaria.

Se il relatore o uno degli autori dell’emendamento originario solleva un’obiezione nei confronti dell’emendamento di compromesso proposto, questo non viene messo ai voti.

b)

Votazione unica

Il presidente può decidere, prima che un determinato emendamento sia accolto o respinto, che altri emendamenti di contenuto o finalità analoghi siano messi ai voti congiuntamente (votazione unica). Questi emendamenti possono riferirsi a parti diverse del testo originario.

c)

Votazione in blocco

Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere (raccomandazione di voto). Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere a una votazione unica su determinati emendamenti oggetto della raccomandazione (votazione in blocco). Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto, nel qual caso indica gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

d)

Votazione per parti separate

Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, il relatore, un gruppo politico, una delegazione nazionale o un membro che abbia firmato un emendamento può chiedere la votazione per parti separate.

La richiesta va presentata almeno un’ora prima dell’inizio della sessione plenaria, a meno che il presidente non fissi un’altra scadenza. Il presidente decide in ordine a tale richiesta.

La votazione per parti separate non è consentita per un emendamento di compromesso o un emendamento del relatore.

3.

Votazione sugli emendamenti:

La votazione sugli emendamenti segue l’ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,

emendamenti del relatore,

altri emendamenti.

Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso sostituiscono gli emendamenti da cui derivano.

Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono messi ai voti come un unico emendamento.

Gli emendamenti di carattere linguistico non sono messi ai voti.

4.

Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l’emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

5.

Il presidente, prima della votazione di un emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione. Un emendamento si considera caducato se contraddice l’esito di una precedente votazione sullo stesso parere. Se gli autori dell’emendamento contestano la decisione adottata in tal senso dal presidente, l’Assemblea plenaria decide se mettere o meno ai voti l’emendamento in questione.

6.

Se l’intero testo non ottiene nella votazione finale la maggioranza dei voti espressi, l’Assemblea plenaria decide se il progetto di parere deve essere rinviato alla commissione competente oppure lasciato cadere. Un parere si considera caducato se il calendario interistituzionale non ne consente l’ulteriore discussione. Il presidente del Comitato ne informa l’istituzione che ha chiesto l’elaborazione del parere.

Se invece il progetto di parere viene rinviato alla commissione competente, spetta a quest’ultima decidere se:

ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione;

nominare un nuovo relatore ed avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere; oppure ancora

rinunciare ad elaborare il parere.

Articolo 26 — Coerenza del testo finale

Nel caso in cui la coerenza del testo finale risulti compromessa in seguito all’accoglimento di emendamenti di cui non sia stata dichiarata la caducazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, oppure all’accoglimento di un emendamento che richieda che altre parti rilevanti del testo siano modificate di conseguenza, l’amministrazione — sentiti i gruppi politici, il relatore e l’autore degli emendamenti pertinenti — apporta le modifiche necessarie per ripristinare la coerenza del testo finale. Qualsiasi intervento sul testo è limitato al minimo strettamente indispensabile per garantire la coerenza. I membri vengono informati di tutte le modifiche introdotte.

Articolo 27 — Pareri soggetti a procedura d’urgenza

In caso d’urgenza, qualora un termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non possa essere rispettato seguendo la procedura ordinaria e la commissione responsabile abbia adottato il progetto di parere all’unanimità, il presidente trasmette per informazione il progetto di parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Il progetto di parere viene presentato nel corso della sessione plenaria successiva per esservi adottato senza modifiche. Tutti i documenti relativi al parere vi fanno riferimento come ad un «parere soggetto a procedura d’urgenza».

Articolo 28 — Procedure semplificate

Un progetto di parere o di relazione adottato all’unanimità da una commissione viene trasmesso all’Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbia presentato emendamenti conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, prima frase. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall’Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di relazione è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

Articolo 29 — Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell’ordine del giorno.

Articolo 30 — Simboli

1.

Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell’Unione:

a)

la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;

b)

l’inno, tratto dall’Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

c)

il motto «Unita nella diversità».

2.

Il Comitato celebra la Giornata dell’Europa il 9 maggio e incoraggia i membri a fare altrettanto.

3.

La bandiera dell’Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.

4.

L’inno dell’Unione viene suonato all’apertura di ciascuna seduta costitutiva all’inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

CAPO 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 31 — Composizione dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza si compone

a)

di un presidente;

b)

di un primo vicepresidente;

c)

di un vicepresidente per ogni Stato membro;

d)

di altri ventisei membri;

e)

dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi nell’Ufficio di presidenza (esclusi il seggio del presidente e quelli del primo vicepresidente e dei presidenti dei gruppi politici) sono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia,

2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,

1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

Articolo 32 — Sostituti dei membri dell’Ufficio di presidenza

1.

Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto per ciascuno dei propri membri dell’Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente e del primo vicepresidente.

2.

Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto del proprio presidente.

3.

Un sostituto gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell’Ufficio di presidenza. La delega di voto conferita dal membro impossibilitato a partecipare a una riunione dell’Ufficio di presidenza è notificata al segretario generale prima di tale riunione, conformemente alla procedura di notifica prescritta.

Articolo 33 — Procedura di elezione

1.

L’Ufficio di presidenza è eletto dall’Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.

2.

L’elezione si svolge sotto la presidenza del presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 12 e 13. Tutte le candidature sono inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un’ora prima dell’inizio della sessione plenaria. L’elezione può aver luogo solo previa verifica del numero legale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, prima frase.

Articolo 34 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1.

Prima dell’elezione i candidati alle cariche di presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all’Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di tali interventi, uguale per tutti, è stabilita dal presidente provvisorio.

2.

Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. A tali cariche si viene eletti a maggioranza dei voti espressi.

3.

Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l’astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza, vengono contati solo i voti favorevoli.

4.

Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un’estrazione a sorte.

Articolo 35 — Elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza e dei loro sostituti

1.

Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all’Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all’interno dell’Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata, nel qual caso sono applicabili le disposizioni in materia di elezione del presidente e del primo vicepresidente (articolo 33 e articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4).

2.

Le stesse regole si applicano all’elezione dei sostituti, che possono essere eletti contemporaneamente ai membri dell’Ufficio di presidenza.

3.

I presidenti dei gruppi politici eletti all’interno di ciascun gruppo sono membri di diritto dell’Ufficio di presidenza.

Articolo 36 — Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell’Ufficio di presidenza

Un membro dell’Ufficio di presidenza, o il suo sostituto, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall’Ufficio di presidenza, viene sostituito per la rimanente durata del mandato, conformemente agli articoli da 31 a 35. L’elezione suppletiva per il seggio vacante di membro o supplente dell’Ufficio di presidenza ha luogo in sessione plenaria sotto la presidenza del presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 37 — Compiti dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

a)

prepara e presenta all’Assemblea plenaria le proprie priorità politiche all’inizio del proprio mandato, e ne monitora l’attuazione; al termine del proprio mandato, sottopone all’Assemblea plenaria una relazione sull’attuazione di tali priorità politiche;

b)

organizza e coordina i lavori dell’Assemblea plenaria e delle commissioni;

c)

prepara e sottopone all’Assemblea plenaria un codice di condotta;

d)

è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti, nonché dell’organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compresa la tabella dell’organico, e dei suoi organi;

e)

può:

costituire gruppi di lavoro, composti da suoi membri o altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a tredici membri;

invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, e personalità esterne;

f)

vigila sul seguito dato ai pareri, alle relazioni e alle risoluzioni, nonché sull’analisi d’impatto annuale del Comitato, e consiglia il presidente in merito all’attuazione dei relativi risultati;

g)

assume il segretario generale e i funzionari e gli altri agenti di cui all’articolo 71;

h)

presenta all’Assemblea plenaria, conformemente all’articolo 73, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

i)

autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;

j)

stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all’adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato.

I comitati consultivi misti sono istituiti con i rappresentanti locali e regionali dei paesi candidati, sulla base delle disposizioni del relativo accordo di stabilizzazione e associazione.

I membri di tali comitati provenienti dai paesi candidati sono nominati formalmente dal rispettivo governo a rappresentare il loro ente locale o regionale. Nell’ambito dei comitati consultivi misti le decisioni sono adottate congiuntamente insieme ai rappresentanti del paese partner, sotto la presidenza congiunta del Comitato e del paese candidato.

I comitati consultivi misti adottano relazioni e raccomandazioni che vertono su temi rilevanti per gli enti locali ai fini del processo di allargamento. Possono anche elaborare relazioni indirizzate al consiglio di associazione pertinente;

k)

decide sulla presentazione di un ricorso o di un’istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se l’Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata — previa verifica del numero legale di cui all’articolo 38, paragrafo 2, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Se l’Ufficio di presidenza decide per l’introduzione del ricorso o dell’istanza di intervento, il presidente presenta il ricorso o l’istanza a nome del Comitato e, in occasione della sessione successiva, investe l’Assemblea plenaria della decisione di mantenere o ritirare il ricorso o l’istanza. Se — previa verifica del numero legale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, prima frase — l’Assemblea plenaria si pronuncia contro il ricorso o l’istanza di intervento con la maggioranza di cui all’articolo 14, lettera h), il presidente provvede a ritirare il ricorso o l’istanza.

Articolo 38 — Convocazione dell’Ufficio di presidenza, numero legale e decisioni

1.

L’Ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l’ordine del giorno d’intesa con il primo vicepresidente. L’Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.

2.

Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale ha luogo su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l’Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.

3.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 23, paragrafi 2 e 6.

4.

Salvo quanto disposto dall’articolo 40, paragrafo 4, lettera b), per preparare le decisioni dell’Ufficio di presidenza, il presidente può incaricare il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti e le proposte vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

5.

I documenti sono resi disponibili per via elettronica per i membri almeno dieci giorni prima dell’inizio della riunione.

Gli emendamenti relativi ai documenti dell’Ufficio di presidenza sono presentati nel rispetto delle modalità prescritte, pervengono al segretario generale almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione dell’Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, sono consultabili in formato elettronico. Ogniqualvolta possibile, i documenti preparati per l’Ufficio di presidenza presentano un ventaglio di opzioni tra cui l’Ufficio di presidenza possa scegliere e possono essere oggetto di emendamenti non appena siano stati pubblicati.

6.

In casi eccezionali, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, salvo nei casi in cui questa riguardi persone. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 39 — Presidente

1.

Il presidente dirige i lavori del Comitato.

2.

Il presidente rappresenta il Comitato e può delegare i relativi poteri.

3.

In caso di assenza, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest’ultimo è assente, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

4.

Il presidente è responsabile della sicurezza e dell’inviolabilità degli edifici del Comitato.

Articolo 40 — Commissione Affari finanziari e amministrativi

1.

L’Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell’articolo 37, istituisce una commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi (CAFA) presieduta da un membro dell’Ufficio di presidenza.

2.

Le date e gli ordini del giorno delle riunioni sono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

3.

La CAFA può nominare tra i suoi membri un relatore che la assista nella preparazione delle relazioni da presentare all’Ufficio di presidenza in merito ai compiti assegnati. Tale membro riferisce alla commissione e all’Ufficio di presidenza, ove necessario e in accordo con il presidente, nei limiti dei temi assegnati. Il membro può presentare la sua relazione alla CAFA in forma scritta oppure orale.

4.

La CAFA svolge i seguenti compiti:

a)

discute e adotta, conformemente all’articolo 73, il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato presentato dal segretario generale;

b)

elabora i progetti delle disposizioni applicative e delle decisioni dell’Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

Questi atti, insieme al sommario delle decisioni della CAFA, sono trasmessi ai membri dell’Ufficio di presidenza conformemente all’articolo 38, paragrafi 4 e 5;

c)

fornisce il suo parere su ogni evento di rilievo che possa compromettere la sana gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, specie per quanto concerne le previsioni di esecuzione degli stanziamenti, in particolare valutando l’esecuzione del bilancio in corso, gli storni di stanziamenti, le procedure relative alle tabelle dell’organico, gli stanziamenti amministrativi e le operazioni relative ai progetti in materia di immobili.

5.

In circostanze eccezionali, per l’adozione di una decisione il presidente può ricorrere alla procedura scritta. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno tre membri, la decisione si considera adottata.

6.

Il presidente della CAFA rappresenta il Comitato dinanzi alle autorità di bilancio dell’Unione.

Pareri, relazioni e risoluzioni — Procedure dell’Ufficio di presidenza

Articolo 41 — Pareri — Basi giuridiche

In base al disposto dell’articolo 307 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

a)

quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno;

b)

di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile:

i)

sulla base di una comunicazione, una relazione o una proposta legislativa di un’istituzione dell’Unione europea, trasmessa al Comitato per informazione, oppure sulla base di una richiesta da parte di uno Stato membro detentore dell’attuale o prossima presidenza del Consiglio,

oppure

ii)

interamente di sua iniziativa, in tutti gli altri casi e, conformemente all’articolo 14, sulla base delle priorità politiche del Comitato;

c)

qualora, in applicazione dell’articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo, e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 42 — Pareri — Designazione della commissione

1.

Il presidente assegna i documenti ricevuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea alla commissione competente. L’Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.

2.

Se l’argomento di un parere rientra nelle competenze di più di una commissione, il presidente, previa consultazione dei presidenti delle commissioni in questione, designa la commissione responsabile dell’elaborazione del parere. Prima della consultazione del presidente con i presidenti delle commissioni, il segretario generale fornisce un’analisi approfondita delle ragioni oggettive per cui il tema trattato dal parere in questione rientra tra le competenze di più di una commissione. Qualora il tema rientri in maniera indissociabile tra le competenze di diverse commissioni, il presidente può proporre di istituire un gruppo di lavoro temporaneo costituito da un pari numero di rappresentanti per ciascuna delle commissioni interessate. Tale gruppo di lavoro può designare un relatore affinché elabori un unico atto — parere o risoluzione — da presentare in sessione plenaria.

3.

Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all’Ufficio di presidenza di decidere in merito.

Articolo 43 — Nomina di un relatore generale

1.

Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere entro il termine richiesto, l’Ufficio di presidenza può proporre all’Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, che presenti il proprio progetto di parere direttamente in sessione plenaria.

2.

Qualora il termine assegnato non conceda all’Assemblea plenaria il tempo necessario per nominare un relatore generale, questo può essere nominato dal presidente, nel qual caso l’Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della sua sessione successiva.

3.

Il relatore generale è un membro della commissione interessata.

4.

In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull’argomento.

Articolo 44 — Pareri d’iniziativa

1.

Le richieste di elaborazione di pareri d’iniziativa ai sensi dell’articolo 41, lettera b), punto ii), possono essere presentate all’Ufficio di presidenza da quattro dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, sono trasmesse all’Ufficio di presidenza conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell’adozione del programma di lavoro annuale.

2.

Le commissioni decidono in merito alle richieste di elaborazione di pareri d’iniziativa ai sensi dell’articolo 41, lettera b), punto ii), con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L’Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri d’iniziativa ai sensi dell’articolo 41, lettera b), punto ii), a maggioranza dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all’articolo 42. Il presidente informa l’Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell’Ufficio di presidenza relative all’autorizzazione e all’assegnazione di questi pareri d’iniziativa.

Articolo 45 — Presentazione di risoluzioni

1.

Possono essere iscritte all’ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell’Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.

2.

I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione sono presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste sono trasmessi per iscritto all’Ufficio di presidenza con l’indicazione del nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Pervengono al segretario generale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell’Ufficio di presidenza. Sono resi disponibili per i membri, in tutte le versioni linguistiche, almeno tre giorni prima della riunione dell’Ufficio di presidenza. Gli emendamenti proposti possono essere trasmessi per via elettronica a partire dal momento in cui è disponibile il progetto di risoluzione. In caso di decisione favorevole dell’Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente presentati come emendamenti. In caso di decisione sfavorevole dell’Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente espunti dal sistema.

3.

Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l’Ufficio di presidenza può:

a)

iscrivere il progetto di risoluzione al progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1;

b)

iscrivere, conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, seconda frase, il progetto di risoluzione all’ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

4.

Progetti di risoluzione che si riferiscano ad eventi imprevisti posteriori alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all’inizio della riunione dell’Ufficio di presidenza. Se l’Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al paragrafo 3, lettera b). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

CAPO 4

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 46 — Composizione

La Conferenza dei presidenti è formata dal presidente, dal primo vicepresidente e dai presidenti dei gruppi politici. I presidenti dei gruppi politici possono essere rappresentati da un membro del loro gruppo.

Articolo 47 — Competenze

La Conferenza dei presidenti discute di ogni questione sottopostale dal presidente, al fine di predisporre e facilitare la ricerca di un consenso politico sulle decisioni che devono essere assunte dagli altri organi del Comitato.

Nella sua comunicazione all’Ufficio di presidenza, il presidente riferisce in merito alle discussioni svoltesi in sede di riunione della Conferenza dei presidenti.

CAPO 5

COMMISSIONI

Articolo 48 — Composizione e competenze

1.

All’inizio di ogni mandato quinquennale, l’Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e alle loro competenze, su proposta dell’Ufficio di presidenza.

2.

La composizione delle commissioni rispecchia quella del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.

3.

I membri del Comitato fanno parte di almeno una commissione e al massimo di due. L’Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

Articolo 49 — Presidenti e vicepresidenti

1.

Ogni commissione elegge tra i suoi membri, per un periodo di due anni e mezzo, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due altri vicepresidenti.

2.

Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l’elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l’elezione si svolge secondo la procedura prevista all’articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, per l’elezione del presidente e del primo vicepresidente del Comitato.

3.

Qualora il presidente o vicepresidente di una commissione cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di commissione, la carica vacante viene assegnata conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 50 — Compiti delle commissioni

1.

Conformemente alle competenze loro attribuite dall’Assemblea plenaria ai sensi dell’articolo 48, le commissioni dibattono le politiche dell’Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di relazione e di risoluzione affinché siano adottati dall’Assemblea plenaria.

2.

Le commissioni decidono sull’elaborazione dei pareri di cui alle seguenti disposizioni:

articolo 41, lettera a);

articolo 41, lettera b), punto i);

articolo 41, lettera c).

3.

Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo trasmettono per informazione all’Ufficio di presidenza.

Articolo 51 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1.

La data della riunione e l’ordine del giorno vengono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

2.

Una commissione è convocata dal suo presidente. La convocazione di una riunione ordinaria, unitamente all’ordine del giorno, perviene ai membri almeno quattro settimane prima della riunione.

3.

Qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione straordinaria, che si tiene al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L’ordine del giorno di una riunione straordinaria è stabilito dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4.

Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che richiedono una traduzione sono trasmessi alla segreteria della commissione in questione almeno cinque settimane prima della data stabilita per la riunione. Essi sono resi disponibili per i membri per via elettronica almeno quattordici giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

5.

I documenti sono presentati alla segreteria per via elettronica nel formato standard adottato dall’Ufficio di presidenza. Le raccomandazioni politiche contenute nel documento non superano le 10 pagine (15 000 caratteri) complessive, con un possibile adeguamento per motivi linguistici non superiore al 10 % Il presidente della commissione può però concedere deroghe in casi eccezionali, qualora il tema richieda una trattazione più ampia.

Articolo 52 — Presenze e pubblicità delle riunioni

1.

Tutti i membri e i supplenti che partecipano alla riunione firmano un elenco delle presenze per ciascun giorno di riunione.

2.

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l’intera durata della riunione o per un punto specifico all’ordine del giorno.

3.

Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 53 — Termini per l’elaborazione dei pareri

1.

Una commissione presenta il proprio progetto di parere entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni di commissione per discutere un progetto di parere è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all’organizzazione dei lavori.

2.

In casi eccezionali, l’Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 54 — Contenuto dei pareri

1.

Un parere del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull’argomento che forma oggetto della consultazione.

2.

I pareri del Comitato in merito a proposte di atti giuridici in ambiti che non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Altri pareri del Comitato possono, laddove opportuno, far riferimento all’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

3.

Laddove possibile, i pareri del Comitato vertono anche sulle probabili ripercussioni a livello dell’attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.

4.

I pareri del Comitato in merito a proposte legislative includono di regola proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione europea.

5.

Se del caso, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti, ma il suo contenuto corrisponde tassativamente al testo del parere votato.

6.

Ogni progetto di parere in cui si proponga di far svolgere al Comitato una nuova attività con implicazioni finanziarie è accompagnato in allegato da una stima dei costi di tale attività.

Articolo 55 — Seguito dei pareri, delle relazioni e delle risoluzioni del Comitato

Nel periodo che segue l’adozione di un parere, di una relazione o di una risoluzione, il relatore e il presidente della commissione incaricata di elaborare il progetto dell’atto in questione seguono, con l’assistenza del segretariato generale, l’iter della procedura all’origine della consultazione del Comitato e intraprendono tutte le attività opportune per promuovere le posizioni espresse nel parere dal Comitato, tenendo debito conto del calendario istituzionale.

Articolo 56 — Pareri riveduti

1.

Qualora lo reputi necessario, la commissione competente può elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandolo, se possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi interistituzionali della pertinente procedura legislativa.

2.

La commissione si riunisce, se possibile, per discutere e adottare il progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.

3.

Qualora lo stato di avanzamento della procedura all’origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per adottare il progetto di parere riveduto, il presidente della commissione ne informa immediatamente il presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all’articolo 43.

Articolo 57 — Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

1.

La presentazione di un ricorso o di un’istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà contro un atto legislativo per l’adozione del quale il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal presidente del Comitato o dalla commissione designata per elaborare il relativo progetto di parere.

2.

La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 63, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all’Assemblea plenaria conformemente all’articolo 14, lettera h), oppure all’Ufficio di presidenza nei casi di cui all’articolo 37, lettera k). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l’urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all’articolo 37, lettera k).

Articolo 58 — Mancato rispetto dell’obbligo di consultazione del Comitato

1.

Qualora il Comitato non sia stato consultato nei casi previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente del Comitato o una commissione può proporre all’Assemblea plenaria conformemente all’articolo 14, lettera h), oppure all’Ufficio di presidenza nei casi di cui all’articolo 37, lettera k), la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.

La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 63, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l’urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all’articolo 37, lettera k).

Articolo 59 — Relazione sull’impatto dei pareri

Il segretariato generale presenta ogni anno all’Assemblea plenaria una relazione sull’impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

Articolo 60 — Relatori

1.

Per l’elaborazione di un progetto di parere ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori, tra i suoi membri o tra i relativi supplenti debitamente designati.

2.

Nel nominare i relatori, ogni commissione si adopera affinché i pareri vengano ripartiti in modo equilibrato.

3.

In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni, il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.

4.

Durante la discussione del proprio progetto di parere, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, a un altro dei membri presenti.

5.

Qualora un relatore perda la qualità di membro o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all’interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 61 — Gruppi di lavoro delle commissioni

1.

In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire gruppi di lavoro, previa approvazione dell’Ufficio di presidenza. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.

2.

Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi sostituire da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell’elenco dei sostituti di tale gruppo di lavoro. In mancanza di sostituti disponibili in tale elenco, il membro può farsi sostituire da qualunque membro o supplente del suo stesso gruppo politico.

3.

Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

4.

I gruppi di lavoro possono adottare conclusioni da riferire alle rispettive commissioni.

Articolo 62 — Esperti per i relatori

1.

Ciascun relatore può farsi assistere da un esperto.

2.

Sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti per i relatori e degli esperti invitati dalla commissione.

3.

Gli esperti non rappresentano il Comitato e non parlano a suo nome.

Articolo 63 — Numero legale

1.

All’interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.

2.

La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno dieci membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere una riunione di commissione per un periodo non superiore a dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto tale verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del computo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a dieci, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

3.

Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all’esame dei restanti punti all’ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all’ordine del giorno rimasti in sospeso. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 64 — Emendamenti

1.

Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 del nono giorno lavorativo precedente la data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

Gli emendamenti in commissione possono essere presentati soltanto da membri della stessa commissione, da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, oppure da gruppi politici; esclusivamente in merito al parere per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

Il diritto di presentare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un’intera riunione di commissione o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una riunione di commissione, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa riunione. Parimenti, se, nel corso di una parte di una riunione di commissione, un supplente designato per quella parte di riunione presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato ne abbia presentati, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa riunione. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché quest’ultimo possa far pervenire in forma elettronica i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore fanno riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Questi emendamenti del relatore possono essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e sono distribuiti in forma cartacea non più tardi dell’apertura della riunione.

Le disposizioni dell’articolo 25, paragrafi da 1 a 6, si applicano, mutatis mutandis, anche alle riunioni delle commissioni.

2.

La votazione sugli emendamenti segue l’ordine dei punti del progetto di parere in discussione.

3.

La votazione finale verte sull’intero testo del parere, eventualmente modificato. Se il parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, la commissione decide se:

ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in commissione, per discussione ed adozione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 53;

nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora

rinunciare ad elaborare il parere.

4.

Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 65 — Decisione di non elaborare un parere

1.

Qualora ritenga che una consultazione di cui all’articolo 41, lettera a), non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta importanza politica, la commissione competente può decidere di non elaborare un parere. Il segretario generale informa della decisione le istituzioni dell’Unione europea pertinenti.

2.

Qualora la commissione competente reputi che una consultazione di cui all’articolo 41, lettera a), rivesta importanza, ma, per ragioni di priorità e/o perché di recente sono già stati adottati pareri pertinenti, ritenga non necessario elaborare un nuovo parere, essa può decidere di non elaborare un parere. In tal caso, il Comitato può rispondere alle istituzioni dell’Unione europea mediante una rinuncia motivata.

Articolo 66 — Procedura scritta

1.

In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.

2.

Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi.

3.

Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 67 — Disposizioni applicabili alle commissioni

L’articolo 12 (Convocazione della prima seduta),

l’articolo 13, paragrafo 2 (Insediamento del Comitato e verifica dei mandati),

l’articolo 16, paragrafo 7 (Ordine del giorno della sessione plenaria),

l’articolo 18 (Pubblico, ospiti ed oratori ospiti),

l’articolo 21 (Mozioni d’ordine),

l’articolo 23 (Votazione) e

l’articolo 26 (Coerenza del testo finale)

si applicano, mutatis mutandis, anche alle commissioni.

CAPO 6

AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Articolo 68 — Segretariato generale

1.

Il Comitato è assistito da un segretariato generale.

2.

Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.

3.

L’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, determina l’organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest’ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell’espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.

4.

Il segretariato generale redige i verbali delle riunioni degli organi del Comitato.

Articolo 69 — Segretario generale

1.

Il segretario generale ha la responsabilità amministrativa dell’esecuzione delle decisioni prese dall’Ufficio di presidenza o dal presidente a norma del presente regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell’Ufficio di presidenza e ne tiene il verbale. Assiste il presidente nel garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei locali del Comitato.

2.

Il segretario generale espleta le sue funzioni sotto l’autorità del presidente, il quale rappresenta l’Ufficio di presidenza. Il segretario generale si impegna solennemente davanti all’Ufficio di presidenza a eseguire i propri compiti con coscienza e assoluta imparzialità. Non è autorizzato a rappresentare politicamente il Comitato senza previa autorizzazione del presidente. Ogni anno il segretario generale mette a disposizione dell’Ufficio di presidenza la relazione annuale di attività, in cui rende conto dell’esercizio delle sue funzioni di ordinatore delegato, e ne presenta una sintesi per eventuale discussione.

Articolo 70 — Assunzione del segretario generale

1.

L’Ufficio di presidenza assume il segretario generale con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all’articolo 38, paragrafo 2, prima frase.

2.

Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L’Ufficio di presidenza stabilisce le condizioni particolari del suo contratto di assunzione, conformemente all’articolo 2 e alle disposizioni correlate del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Il mandato del segretario generale può essere prorogato una sola volta, per un massimo di cinque anni.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore designato dall’Ufficio di presidenza.

3.

I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea conferisce all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall’Ufficio di presidenza.

Articolo 71 — Statuto dei funzionari e Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

1.

I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;

per gli altri funzionari, dall’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.

2.

I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea conferisce all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;

per gli altri agenti temporanei, dall’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale;

per gli agenti temporanei del gabinetto del presidente o del primo vicepresidente:

per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale, su proposta del presidente,

per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall’Ufficio di presidenza, su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al termine del mandato del presidente o del primo vicepresidente;

nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal segretario generale, alle condizioni stabilite nel Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

3.

L’Ufficio di presidenza e il segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo. Gli atti di delega precisano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se tali poteri possono essere subdelegati.

Articolo 72 — Riunioni a porte chiuse

Per adottare le decisioni riguardanti persone di cui agli articoli 70 e 71, l’Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

Articolo 73 — Bilancio

1.

La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all’Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l’esercizio successivo. L’Ufficio di presidenza presenta il progetto all’Assemblea plenaria per adozione.

Il presidente, previa consultazione della Conferenza dei presidenti, sottopone all’Ufficio di presidenza gli orientamenti strategici generali da presentare alla commissione Affari finanziari e amministrativi per l’elaborazione del bilancio per l’anno n+2.

2.

L’Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

3.

Il presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all’esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall’Ufficio di presidenza. Il presidente esercita queste funzioni conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea («regolamento finanziario»).

4.

Conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie interne, i poteri di esecuzione del bilancio del presidente sono delegati al segretario generale, che diventa ordinatore delegato al momento della nomina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

COOPERAZIONE. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DI ATTI

Articolo 74 — Accordi di cooperazione

L’Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi di cooperazione volti a facilitare l’esercizio delle competenze del Comitato in riferimento all’applicazione dei Trattati o al fine di migliorarne la cooperazione politica.

Articolo 75 — Trasmissione e pubblicazione di pareri e risoluzioni

1.

I pareri del Comitato, nonché le comunicazioni relative all’applicazione di una procedura semplificata a norma dell’articolo 28 o alla decisione di non elaborare un parere prevista dall’articolo 65, sono indirizzati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Al pari delle risoluzioni, vengono trasmessi dal presidente.

2.

I pareri e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 2

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DEI MEMBRI

Articolo 76 — Accesso del pubblico ai documenti

1.

Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

2.

Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l’Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l’elenco dei documenti direttamente accessibili.

Articolo 77 — Dichiarazione degli interessi finanziari dei membri e Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi

Nell’assumere le loro funzioni al Comitato, i membri compilano una dichiarazione degli interessi finanziari conforme al modello adottato dall’Ufficio di presidenza, che tengono aggiornata e che viene resa accessibile al pubblico. Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri rispettano altresì il Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi.

CAPO 3

LINGUE

Articolo 78 — Regime linguistico dell’interpretazione

Nella misura del possibile, sono impiegate le risorse necessarie per agevolare l’attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell’interpretazione:

a)

i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l’Ufficio di presidenza decida altrimenti;

b)

ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale di sua scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall’Ufficio di presidenza. Queste disposizioni si applicano anche alle lingue per le quali gli accordi amministrativi stipulati dal Comitato con Stati membri riconoscono tale possibilità;

c)

per le riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

CAPO 4

OSSERVATORI

Articolo 79 — Osservatori

1.

In seguito alla firma di un trattato relativo all’adesione di uno Stato all’Unione europea, il presidente, previo accordo dell’Ufficio di presidenza, può invitare il governo dello Stato aderente a nominare un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Comitato.

2.

In attesa dell’entrata in vigore del trattato di adesione, tali osservatori partecipano a tutti o a parte dei lavori del Comitato e hanno diritto di parola in seno agli organi di questo.

Gli osservatori non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l’elezione a cariche in seno al Comitato. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Comitato.

3.

Il loro trattamento è assimilato a quello dei membri per quanto riguarda l’uso delle strutture e dei servizi del Comitato e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nella relativa linea di bilancio.

CAPO 5

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Articolo 80 — Misure straordinarie

1.

Qualora circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà, gli impediscano di adempiere le sue funzioni e di esercitare le sue prerogative a norma dei Trattati, il Comitato può derogare in via temporanea ad alcune delle proprie norme al fine di potere continuare ad adempiere tali funzioni e a esercitare tali prerogative.

Tali circostanze si considerano esistenti allorché il presidente, sulla base di prove affidabili fornite dal segretario generale, giunga alla conclusione che, per motivi di sicurezza o a causa dell’indisponibilità di mezzi tecnici, è o sarà impossibile o pericoloso che il Comitato si riunisca o funzioni conformemente alle sue norme e procedure abituali.

2.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1, il presidente può decidere, con l’approvazione della Conferenza dei presidenti e, ove possibile, previa consultazione dei presidenti degli organi interessati, di applicare una o più di una delle seguenti misure straordinarie:

a)

l’annullamento o il rinvio di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività in programma;

b)

lo svolgimento di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività secondo il regime di partecipazione a distanza di cui all’articolo 81;

c)

le altre misure opportune eventualmente necessarie, tenuto conto delle specifiche circostanze eccezionali.

3.

Le misure straordinarie adottate a norma del paragrafo 2 hanno soltanto la durata — limitata a un periodo rinnovabile di non oltre quattro mesi — e la portata necessarie per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali.

La decisione con cui sono adottate le misure straordinarie entra in vigore all’atto della sua pubblicazione sul sito web del Comitato o, se le circostanze impediscono tale pubblicazione, tramite i mezzi migliori disponibili, e indica i motivi alla base della decisione stessa. La decisione è comunicata senza ritardo a tutti i membri.

Non appena siano venute meno le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 che ne avevano motivato l’adozione, il presidente revoca le misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 81 — Regime di partecipazione a distanza

1.

Qualora il presidente decida, conformemente all’articolo 80, paragrafo 2, lettera b), di applicare il regime di partecipazione a distanza, il Comitato può svolgere i suoi lavori a distanza, consentendo tra l’altro ai membri l’esercizio per via elettronica di taluni loro diritti.

2.

Il regime di partecipazione a distanza garantisce, nella misura più ampia possibile, che i membri siano in grado di esercitare le loro funzioni, e in particolare:

il diritto di parola e di ascolto nelle sessioni plenarie e nelle riunioni di altri organi del Comitato, anche in conformità delle disposizioni dell’articolo 78;

il diritto di esprimere individualmente il loro voto e di accertarsi che esso sia stato conteggiato.

3.

Nell’adottare la decisione di cui al paragrafo 1, il presidente determina se tale regime si applichi soltanto alle sessioni plenarie oppure anche alle riunioni di altri organi e a qualsiasi altra attività del Comitato.

4.

Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di numero legale e di votazioni negli organi del Comitato, i membri che partecipano a distanza sono considerati fisicamente presenti.

Il presidente determina, se necessario, le modalità e la misura dell’accesso dei membri alla sala di riunione durante l’applicazione del regime di partecipazione a distanza, e in particolare il numero massimo dei membri che possono essere fisicamente presenti.

CAPO 6

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 82 — Revisione del regolamento interno

1.

L’Assemblea plenaria decide a maggioranza dei voti espressi in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme. A metà di ogni mandato del Comitato, l’Ufficio di presidenza formula una raccomandazione all’Assemblea plenaria in cui si pronuncia sull’opportunità di effettuare una revisione del regolamento interno.

2.

L’Assemblea plenaria incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione e un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi membri, all’adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 83 — Istruzioni dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del regolamento interno, nel rispetto di quest’ultimo.

Articolo 84 — Entrata in vigore del regolamento interno

Il regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.