ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 458

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
22 dicembre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

173

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che indica i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione ( 1 )

284

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

344

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario ( 1 )

459

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni

463

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

486

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

494

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2292 del Consiglio, del 30 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in detta sessione

512

 

*

Decisione (UE) 2021/2293 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

514

 

*

Decisione (UE) 2021/2294 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi

517

 

*

Decisione (UE) 2021/2295 dei rappresentanti dei governi degli stati membri, del 21 dicembre 2021, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

519

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

521

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

524

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

527

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

530

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

533

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

536

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza ( GU L 117 del 6.4.2021 )

539

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 385 del 29.10.2021 )

540

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/2282 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è un motore fondamentale della crescita economica e dell’innovazione nell’Unione ed è essenziale per il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute che le politiche sanitarie devono garantire, a vantaggio di tutti. Le tecnologie sanitarie costituiscono un settore economico innovativo e rientrano in un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10 % del prodotto interno lordo dell’Unione. Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e le procedure mediche, nonché le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie.

(2)

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) è un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di determinare l’efficacia relativa di tecnologie sanitarie nuove o esistenti. Tale valutazione è incentrata in particolare sul valore aggiunto di una tecnologia sanitaria rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti.

(3)

L’HTA può contribuire a promuovere l’innovazione, che offre i migliori risultati per i pazienti e la società in generale e rappresenta uno strumento importante per garantire l’introduzione e l’utilizzo adeguati delle tecnologie sanitarie.

(4)

L’HTA può comprendere gli aspetti sia clinici sia non clinici di una tecnologia sanitaria, a seconda del sistema sanitario. Le azioni congiunte in materia di HTA cofinanziate dall’Unione (azioni congiunte EUnetHTA) hanno individuato nove domini con riferimento ai quali sono valutate le tecnologie sanitarie. Di questi, quattro sono clinici e cinque non clinici. I quattro domini di valutazione clinici riguardano l’individuazione di un problema sanitario e della tecnologia sanitaria attuale, l’esame delle caratteristiche tecniche della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione, la sua sicurezza relativa e la sua efficacia clinica relativa. I cinque domini di valutazione non clinici riguardano il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e i suoi aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici.

(5)

L’HTA può migliorare l’evidenza scientifica utilizzata per indirizzare le decisioni cliniche e l’accesso a tecnologie sanitarie da parte dei pazienti, anche quando una tecnologia sanitaria diventa obsoleta. I risultati dell’HTA sono utilizzati per orientare le decisioni in materia di assegnazione delle risorse di bilancio nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i livelli di rimborso delle tecnologie sanitarie. L’HTA può quindi aiutare gli Stati membri a creare e gestire sistemi sanitari sostenibili e promuovere l’innovazione che porti a risultati migliori per i pazienti.

(6)

L’effettuazione di valutazioni parallele da parte di più Stati membri e l’esistenza di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative ai processi e alle metodologie di valutazione possono far sì che agli sviluppatori di tecnologie sanitarie siano rivolte molteplici e divergenti richieste di dati. Possono comportare anche duplicazioni e risultati difformi delle valutazioni, risultanti dallo specifico contesto sanitario nazionale.

(7)

Gli Stati membri hanno effettuato alcune valutazioni congiunte nel quadro delle azioni congiunte EUnetHTA, ma la cooperazione volontaria e la produzione di risultati sono state inefficienti, essendo fondate sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L’utilizzo a livello degli Stati membri dei risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, comprese le relative valutazioni cliniche congiunte, è rimasto limitato, il che significa che non è stato sufficientemente affrontato il problema della duplicazione delle valutazioni della stessa tecnologia da parte delle autorità e degli organismi HTA entro un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti. D’altro canto, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i principali risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, in particolare i risultati scientifici quali i documenti metodologici e di orientamento nonché gli strumenti informatici (IT) intesi ad archiviare e scambiare informazioni.

(8)

Nelle sue conclusioni del 1o dicembre 2014 sull’innovazione a beneficio dei pazienti (3), il Consiglio ha riconosciuto il ruolo fondamentale che l’HTA ha come strumento di politica sanitaria su cui sondare scelte corroborate da prove, sostenibili ed eque in materia di assistenza sanitaria e tecnologie sanitarie a beneficio dei pazienti. In tali conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a continuare a sostenere la cooperazione in modo sostenibile e ha chiesto di rafforzare i lavori comuni tra gli Stati membri in materia di HTA e di vagliare le opportunità di cooperazione sullo scambio di informazioni tra organismi competenti. Inoltre, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2015 su una medicina personalizzata per i pazienti (4), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le metodologie HTA applicabili alla medicina personalizzata, mentre nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell’equilibrio nei sistemi farmaceutici dell’Unione europea e degli Stati membri (5) il Consiglio ha confermato ulteriormente che gli Stati membri riconoscono un chiaro valore aggiunto alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie. A sua volta, la relazione comune della Direzione Generale degli Affari economici e finanziari e del comitato di politica economica, dell’ottobre 2016, ha chiesto un maggiore sviluppo della cooperazione europea in materia di HTA. Infine, nelle sue conclusioni del 15 giugno 2021 sull’accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un’UE più forte e resiliente (6), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di istituire un piano d’azione dell’UE per la raccolta di dati dal mondo reale e la produzione di evidenze, che promuova una migliore collaborazione tra le iniziative nazionali e transfrontaliere in corso e che possa contribuire a ridurre le lacune in termini di evidenze nelle decisioni degli organismi di HTA e degli organismi pagatori.

(9)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell’UE per un miglior accesso ai medicinali (7), ha invitato la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per l’HTA e ad armonizzare criteri trasparenti in materia di HTA per stabilire il valore aggiunto terapeutico delle tecnologie sanitarie e la relativa efficacia rispetto alla migliore alternativa disponibile, tenendo conto del livello d’innovazione e di beneficio per i pazienti.

(10)

Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», la Commissione ha dichiarato l’intenzione di introdurre un’iniziativa in merito all’HTA al fine di ottenere un maggiore coordinamento nell’intento di evitare molteplici valutazioni di un prodotto in Stati membri differenti e di migliorare il funzionamento del mercato unico delle tecnologie sanitarie.

(11)

Il presente regolamento mira a conseguire un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Al tempo stesso, istituisce un quadro volto a sostenere gli Stati membri nella cooperazione e le misure necessarie per la valutazione clinica delle tecnologie sanitarie. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e, sebbene siano indissolubilmente legati, l’uno non è secondario rispetto all’altro. Per quanto riguarda l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il presente regolamento stabilisce le procedure e le norme per lo svolgimento di attività congiunte e l’istituzione di un quadro a livello dell’Unione. Per quanto riguarda l’articolo 168 TFUE, pur mirando a fornire un livello elevato di protezione della salute, il presente regolamento consente la cooperazione tra gli Stati membri su taluni aspetti dell’HTA.

(12)

Le attività congiunte dovrebbero essere realizzate secondo il principio della buona prassi amministrativa e dovrebbero mirare a raggiungere il livello massimo di qualità, trasparenza e indipendenza.

(13)

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie spesso incontrano difficoltà nel presentare gli stessi dati, informazioni, analisi e altre evidenze a Stati membri diversi e anche in momenti diversi. La duplicazione delle trasmissioni e la considerazione di tempistiche di trasmissione diverse fra gli Stati membri può costituire un notevole onere amministrativo per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, in particolare per le imprese più piccole con risorse limitate, e potrebbe contribuire a creare ostacoli e distorsioni all’accesso al mercato, con conseguente mancanza di prevedibilità del contesto imprenditoriale, costi più elevati e, nel lungo periodo, effetti negativi sull’innovazione. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo che garantisca che informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta siano trasmessi una sola volta a livello dell’Unione dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

(14)

A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, gli Stati membri sono responsabili della definizione della loro politica sanitaria e dell’organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Tali responsabilità includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e, in particolare, l’assegnazione delle risorse loro destinate. È necessario, pertanto, che l’azione dell’Unione sia limitata a quegli aspetti dell’HTA che riguardano la valutazione clinica congiunta di una tecnologia sanitaria e, in particolare, a garantire che non vi siano giudizi di valore nelle valutazioni cliniche congiunte al fine di rispettare le responsabilità degli Stati membri conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, TFUE. A tale riguardo, le valutazioni cliniche congiunte previste dal presente regolamento costituiscono un’analisi scientifica degli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, sulla base dell’ambito di valutazione. L’analisi scientifica comprenderà inoltre la considerazione del grado di certezza degli effetti relativi, prendendo in considerazione i punti di forza e i limiti delle evidenze disponibili. I risultati delle valutazioni cliniche congiunte non dovrebbero pertanto pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri nell’effettuare valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie sanitarie in questione né predeterminare successive decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la determinazione dei criteri per tali decisioni sulla fissazione dei prezzi e sul rimborso che potrebbero dipendere da considerazioni di ordine sia clinico sia non clinico, singolarmente o congiuntamente, e restano esclusivamente di competenza nazionale.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari, necessarie per il processo nazionale generale di HTA, sulle tecnologie sanitarie per le quali è disponibile una relazione sulla valutazione clinica congiunta. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari riguardanti, tra l’altro, gruppi di pazienti, comparatori o esiti di salute diversi da quelli inclusi nella relazione sulla valutazione clinica congiunta, o utilizzando una metodologia differente, qualora tale metodologia sia richiesta nel processo nazionale generale di HTA dello Stato membro interessato. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni, dati, analisi e altre evidenze ai fini di analisi cliniche complementari, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie di trasmettere tali informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari. Il presente regolamento non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto degli Stati membri di effettuare valutazioni non cliniche sulla stessa tecnologia sanitaria prima o nel corso della preparazione di una relazione sulla valutazione clinica congiunta o dopo la sua pubblicazione.

(16)

Al fine di garantire la massima qualità delle valutazioni cliniche congiunte, assicurare un ampio consenso e consentire la messa in comune delle competenze e delle risorse tra le autorità e gli organismi nazionali preposti all’HTA, è opportuno seguire un approccio graduale, iniziando con un numero ridotto di medicinali sottoposti a valutazione congiunta e solo in una fase successiva prevedere che siano effettuate valutazioni cliniche congiunte degli altri medicinali assoggettati alla procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e se tali medicinali sono successivamente autorizzati per una nuova indicazione terapeutica.

(17)

Dovrebbero essere effettuate valutazioni cliniche congiunte anche di alcuni dispositivi medici quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che rientrano nelle classi di maggior rischio e per i quali i pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, di tale regolamento, hanno espresso pareri o opinioni, nonché di dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(18)

Tenuto conto della complessità di taluni dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, nonché delle competenze necessarie per valutarli, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, qualora osservino un valore aggiunto, di avviare una cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie su dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745 e su dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 che sono software e che non rientrano nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a norma del presente regolamento.

(19)

Al fine di garantire che le valutazioni cliniche congiunte effettuate sulle tecnologie sanitarie restino accurate e pertinenti, di elevata qualità e basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile in ciascun momento, è opportuno stabilire le condizioni per l’aggiornamento di tali valutazioni, in particolare nel caso in cui i dati aggiuntivi, che diventano disponibili dopo la valutazione iniziale, siano potenzialmente in grado di migliorare l’accuratezza e la qualità della valutazione.

(20)

Dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento degli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento») composto da rappresentanti degli Stati membri, in particolare provenienti da autorità e organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie, con il compito di monitorare l’effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte e delle altre attività congiunte che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire un approccio guidato dagli Stati membri alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, gli Stati membri dovrebbero designare i membri del gruppo di coordinamento. Tali membri dovrebbero essere designati allo scopo di garantire un livello elevato di competenze nel gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento dovrebbero designare le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in seno ai sottogruppi, che dovrebbero fornire competenze tecniche adeguate per svolgere valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte, tenendo conto della necessità di mettere a disposizione competenze nel campo dell’HTA per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(21)

Per rispecchiare la natura scientifica della cooperazione e fare in modo che le decisioni adottate dal gruppo di coordinamento rispondano agli obiettivi di garantire attività congiunte della massima qualità scientifica e imparzialità, il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi al meglio per raggiungere un consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire un meccanismo decisionale fluido in seno al gruppo di coordinamento, le decisioni di natura tecnica e scientifica dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice, con un voto per ogni Stato membro, indipendentemente dal numero di membri del gruppo di coordinamento di un determinato Stato membro. In via eccezionale, data la loro diversa natura, le decisioni relative all’adozione del programma di lavoro annuale, della relazione annuale e della direzione strategica per i lavori dei sottogruppi dovrebbero essere adottate a maggioranza qualificata.

(22)

La Commissione non dovrebbe partecipare alle votazioni sulle valutazioni cliniche congiunte né formulare osservazioni sul contenuto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte.

(23)

Il gruppo di coordinamento dovrebbe far sì che le attività scientifiche congiunte nonché le procedure e la metodologia per la preparazione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte garantiscano la massima qualità, siano predisposte tempestivamente e rispecchino lo stato dell’arte della scienza medica al momento della loro preparazione.

(24)

Le metodologie di esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere adattate per includere le specificità delle nuove tecnologie sanitarie per le quali alcuni dati potrebbero non essere facilmente disponibili, tra l’altro, nel caso dei medicinali orfani, dei vaccini e dei medicinali per terapie avanzate.

(25)

L’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte dovrebbe essere inclusivo e rispecchiare le esigenze di tutti gli Stati membri per quanto riguarda i dati e le analisi che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

(26)

Laddove siano utilizzate per formulare successive decisioni amministrative a livello di Stato membro, le valutazioni cliniche congiunte costituiscono una delle diverse fasi preparatorie di una procedura in più fasi. Gli Stati membri restano le uniche entità responsabili dei processi nazionali di HTA, delle conclusioni sul valore di una tecnologia sanitaria e delle decisioni risultanti dalle valutazioni delle tecnologie sanitarie. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale fase del loro processo HTA, e da quale autorità od organismo, debbano essere prese in considerazione le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte.

(27)

Il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per approvare la relazione sulla valutazione clinica congiunta per consenso. Se un consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire il completamento delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte entro il termine stabilito, si dovrebbero includere nelle relazioni i pareri scientifici divergenti. Per garantire l’integrità del sistema delle valutazioni cliniche congiunte e l’obiettivo del consenso, l’inclusione dei pareri scientifici divergenti dovrebbe essere limitata ai pareri pienamente giustificati da motivi scientifici ed essere pertanto considerata una misura eccezionale.

(28)

Agli Stati membri dovrebbe restare la responsabilità di trarre conclusioni a livello nazionale sul valore aggiunto clinico di una tecnologia sanitaria, poiché tali conclusioni dipendono dallo specifico contesto sanitario di un determinato Stato membro e dalla pertinenza delle singole analisi contenute nella relazione sulla valutazione clinica congiunta (ad esempio, nella relazione sulla valutazione clinica congiunta potrebbero essere inclusi vari comparatori, di cui solo una selezione pertinente per un determinato Stato membro). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe contenere una descrizione degli effetti relativi osservati per gli esiti di salute analizzati, compresi i risultati numerici e gli intervalli di confidenza, come anche un’analisi dell’incertezza scientifica nonché dei punti di forza e dei limiti delle evidenze (ad esempio, la validità interna ed esterna). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe essere fattuale e non contenere alcun giudizio di valore, classificazione degli esiti di salute, conclusioni sul beneficio complessivo o sul valore clinico aggiunto della tecnologia sanitaria valutata, alcuna posizione sulla popolazione destinataria in cui la tecnologia sanitaria dovrebbe essere utilizzata, o alcuna posizione sul ruolo che la tecnologia sanitaria dovrebbe assumere nella strategia terapeutica, diagnostica o preventiva.

(29)

La trasparenza e la consapevolezza del pubblico in relazione al processo sono essenziali. In caso di dati riservati per motivi commerciali, i motivi della riservatezza devono essere chiaramente indicati e giustificati e i dati riservati chiaramente delimitati e protetti.

(30)

Quando effettuano valutazioni a livello nazionale o regionale di tecnologie sanitarie che sono state valutate a livello dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte elaborate a tale livello. A tale riguardo, considerando soprattutto le diverse tempistiche applicabili alle decisioni nazionali in materia di HTA, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di informazioni, dati, analisi e altre evidenze non inclusi nella valutazione clinica congiunta svolta a livello dell’Unione. La valutazione effettuata a livello nazionale o regionale su una tecnologia sanitaria che è stata valutata a livello dell’Unione dovrebbe essere messa a disposizione del gruppo di coordinamento.

(31)

Nel contesto del presente regolamento, l’espressione «tenere debitamente conto», ove applicata a una relazione sulla valutazione clinica congiunta, significa che la relazione dovrebbe rientrare nella documentazione delle autorità o degli organismi che partecipano alle attività di HTA a livello regionale o di Stato membro e dovrebbe essere presa in considerazione per qualsiasi valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro. Se è disponibile, la relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe far parte della documentazione a sostegno del processo nazionale di HTA. Tuttavia, il contenuto della relazione di valutazione clinica congiunta è di natura scientifica e non dovrebbe essere vincolante per tali autorità od organismi o per gli Stati membri. Qualora una relazione di valutazione clinica congiunta non sia disponibile al momento del completamento della valutazione nazionale, eventuali processi successivi a livello di Stato membro non dovrebbero subire ritardi. Una relazione sulla valutazione clinica congiunta non dovrebbe avere alcun impatto esterno sui richiedenti e altre parti diverse dagli Stati membri.

(32)

L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie riduce, laddove tali sviluppatori rispettino gli obblighi di trasmissione delle informazioni stabiliti a norma del presente regolamento, gli oneri amministrativi e finanziari a loro carico che deriverebbero dal dover soddisfare molteplici e divergenti richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze a livello di Stato membro. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia escludere la possibilità degli Stati membri di chiedere chiarimenti agli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle informazioni, ai dati, alle analisi o ad altre evidenze che sono stati trasmessi.

(33)

L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbe comprendere le richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze nell’ambito dei programmi di accesso precoce a livello di Stato membro. Tali programmi di accesso precoce a livello di Stato membro mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio.

(34)

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbero presentare a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. In tal modo si assicura che gli Stati membri possano richiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie soltanto informazioni, dati, analisi e altre evidenze a livello di Stato membro che non sono già disponibili a livello dell’Unione.

(35)

Riguardo ai medicinali, quando si effettua una valutazione clinica congiunta, dovrebbero essere presi in considerazione in via preferenziale gli studi clinici di comparazione diretta, che sono randomizzati, in cieco e includono un gruppo di controllo, la cui metodologia è conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle evidenze. Tale approccio non dovrebbe tuttavia escludere di per sé gli studi osservazionali, compresi quelli basati su dati dal mondo reale, laddove tali studi siano accessibili.

(36)

La tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali dovrebbe essere fissata il più possibile con riferimento a quella applicabile al completamento della procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale coordinamento dovrebbe assicurare che le valutazioni cliniche congiunte possano effettivamente facilitare l’accesso al mercato e contribuire alla tempestiva disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti. Quando presentano le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richieste, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbero pertanto rispettare i termini stabiliti a norma del presente regolamento.

(37)

La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro dovrebbe tener conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata di tali dispositivi e della disponibilità di pertinenti evidenze comprovate necessarie per effettuare una valutazione clinica congiunta. Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che il dispositivo medico o il dispositivo medico-diagnostico in vitro è stato immesso sul mercato, e al fine di consentirne la selezione per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la loro immissione sul mercato.

(38)

In tutti i casi le attività congiunte realizzate ai sensi del presente regolamento, in particolare le valutazioni cliniche congiunte, dovrebbero mirare a produrre risultati tempestivi e di elevata qualità e a promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di HTA per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro e non dovrebbero ritardare o interferire con la marcatura CE dei dispositivi medici o dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, né ritardarne l’accesso al mercato. Tali attività dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle decisioni adottate conformemente a tali regolamenti.

(39)

Al fine di agevolare il processo di preparazione delle valutazioni cliniche congiunte, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbe essere data, ove opportuno, la possibilità di partecipare a consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento per ottenere orientamenti sulle informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che potrebbero essere richieste agli studi clinici. Gli studi clinici comprendono le sperimentazioni cliniche di medicinali, le indagini cliniche necessarie per la valutazione clinica dei dispositivi medici e gli studi delle prestazioni richiesti per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Data la natura preliminare della consultazione, qualsiasi orientamento fornito non dovrebbe essere giuridicamente vincolante né per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, né per le autorità o gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Tali orientamenti, tuttavia, dovrebbero rispecchiare lo stato dell’arte della scienza medica al momento della consultazione scientifica congiunta, in particolare nell’interesse dei pazienti.

(40)

Qualora le consultazioni scientifiche congiunte siano effettuate parallelamente alla preparazione della consulenza scientifica sui medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 o parallelamente alla consultazione sui dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745, tali processi paralleli, compreso lo scambio di informazioni tra i sottogruppi e l’Agenzia europea per i medicinali o i gruppi di esperti sui dispositivi medici, dovrebbero essere svolti al fine di garantire che la produzione di evidenze soddisfi le esigenze dei rispettivi quadri, pur preservando la separazione delle rispettive competenze.

(41)

Le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte richiedono la condivisione di informazioni riservate tra gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Al fine di garantire la protezione di tali informazioni, le informazioni fornite al gruppo di coordinamento nel quadro delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere divulgate a terzi solo previa stipulazione di un accordo di riservatezza. È necessario inoltre che qualunque informazione resa pubblica in merito ai risultati delle consultazioni scientifiche congiunte sia presentata in un formato reso anonimo, con la rimozione di tutte le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(42)

Al fine di garantire l’uso efficiente delle risorse disponibili, è opportuno prevedere un sistema di horizon scanning per consentire la tempestiva individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti che potrebbero avere un impatto significativo sui pazienti, sulla sanità pubblica e sui sistemi sanitari nonché per orientare la ricerca. Tale sistema di horizon scanning potrebbe essere utilizzato per sostenere il gruppo di coordinamento nella pianificazione dei suoi lavori, in particolare in relazione alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, e potrebbe altresì fornire informazioni ai fini di una pianificazione a lungo termine a livello sia dell’Unione che nazionale.

(43)

L’Unione dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in settori quali lo sviluppo e l’attuazione di programmi di vaccinazione e il rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di HTA. Tale cooperazione volontaria dovrebbe inoltre promuovere le sinergie con le iniziative nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale nei pertinenti settori digitali e basati sui dati dell’assistenza sanitaria con l’intento di fornire ulteriori evidenze dal mondo reale pertinenti per l’HTA. La cooperazione volontaria in materia di HTA può riguardare anche interventi come diagnosi complementari a cure, procedure chirurgiche, prevenzione e programmi di screening e di promozione della salute, strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e processi di assistenza integrata. I requisiti per valutare tecnologie sanitarie differenti variano a seconda delle loro caratteristiche specifiche e, pertanto, dovrebbe esserci un approccio in materia di HTA coerente e adeguato a tali differenti tecnologie sanitarie.

(44)

Al fine di garantire l’inclusività e la trasparenza delle attività congiunte, il gruppo di coordinamento dovrebbe coinvolgere e consultare ampiamente le organizzazioni di portatori di interessi nel settore della cooperazione dell’Unione in materia di HTA, comprese le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni degli operatori sanitari, le società cliniche e scientifiche, le associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie, le organizzazioni dei consumatori e altre pertinenti organizzazioni non governative in campo sanitario. Dovrebbe essere istituita una rete di portatori di interessi per facilitare il dialogo tra le organizzazioni dei portatori di interessi e il gruppo di coordinamento.

(45)

Al fine di garantire che le attività congiunte siano della massima qualità scientifica e rispecchino lo stato dell’arte, è auspicabile che esperti esterni dotati di opportune competenze specialistiche approfondite forniscano un contributo alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte. Nel novero di questo gruppo dovrebbero rientrare esperti clinici nel settore terapeutico interessato, pazienti affetti dalla malattia e altri pertinenti esperti per ciò che riguarda, ad esempio, il tipo di tecnologia sanitaria in questione o le questioni relative alla progettazione dello studio clinico. Le reti di riferimento europee potrebbero altresì essere utilizzate come fonte per individuare tali esperti e accedere alle necessarie conoscenze in settori terapeutici specifici. I pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti dovrebbero essere selezionati per le loro competenze specifiche e agire a titolo individuale anziché rappresentare una particolare organizzazione o istituzione o un determinato Stato membro. Al fine di preservare l’integrità scientifica delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte è opportuno elaborare norme per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti coinvolti ed evitare conflitti di interessi.

(46)

La cooperazione nel settore dell’HTA svolge un ruolo importante in tutto il ciclo della tecnologia sanitaria, nelle prime fasi di sviluppo, mediante il sistema di horizon scanning e la consultazione scientifica congiunta, e, successivamente, una volta che la tecnologia sanitaria è stata immessa sul mercato, attraverso la valutazione clinica congiunta e il suo aggiornamento.

(47)

Per garantire un approccio uniforme e guidato dagli Stati membri alle attività congiunte di cui al presente regolamento, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per le valutazioni cliniche congiunte, gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte. Se del caso, e tenendo conto dei risultati del lavoro svolto nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(48)

Il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare orientamenti metodologici sulle attività congiunte di cui al presente regolamento, sulla base delle norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze. Il processo di valutazione dovrebbe basarsi sulle evidenze cliniche pertinenti, aggiornate e di elevata qualità. Il gruppo di coordinamento dovrebbe altresì elaborare orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, comprese le competenze scientifiche necessarie per effettuare le attività congiunte di cui al presente regolamento.

(49)

Nell’intento di garantire un approccio uniforme alle attività congiunte previste dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di decidere che, ove siano soddisfatte determinate condizioni, altri medicinali debbano essere oggetto di valutazioni cliniche congiunte in una data precedente alla tale data stabilita nel presente regolamento, per selezionare determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro da sottoporre a valutazioni cliniche congiunte, e per definire norme procedurali dettagliate relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, norme procedurali generali relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte, e il formato e i modelli dei documenti da trasmettere. Se del caso, dovrebbero essere elaborate norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(50)

Nella preparazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il gruppo di coordinamento e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12).

(51)

Al fine di garantire che siano disponibili risorse sufficienti per le attività congiunte di cui al presente regolamento, l’Unione dovrebbe cercare di finanziare in modo stabile e permanente le attività congiunte e la cooperazione volontaria, nonché la struttura di cornice finalizzata a supportare tali attività. Il finanziamento dovrebbe coprire in particolare i costi di produzione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e sulle consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero avere la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Commissione con il compito di supportare i lavori del segretariato del gruppo di coordinamento.

(52)

Al fine di facilitare le attività congiunte e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di HTA, è opportuno prevedere la creazione di una piattaforma informatica che contenga adeguate banche dati e canali di comunicazione sicuri. La Commissione dovrebbe servirsi delle banche dati e delle funzionalità sviluppate nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA per lo scambio di informazioni ed evidenze e mirare a garantire una connessione tra la piattaforma informatica e altre infrastrutture di dati pertinenti ai fini dell’HTA, quali banche dati e registri relativi a dati dal mondo reale. Nel realizzare tale piattaforma informatica occorre inoltre valutare le opportunità offerte dal futuro spazio europeo di dati sanitari.

(53)

Al fine di assicurare una graduale introduzione ed effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione, nonché di salvaguardarne la qualità, è opportuno iniziare con un numero limitato di valutazioni cliniche congiunte. A decorrere da tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe verificarsi un progressivo incremento del numero di valutazioni cliniche congiunte.

(54)

Al fine di garantire che il quadro di sostegno continui ad essere quanto più possibile efficiente e a offrire un favorevole rapporto costi-benefici, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento al più tardi entro tre anni dalla sua data di applicazione. La relazione dovrebbe concentrarsi sull’esame del valore aggiunto delle attività congiunte per gli Stati membri. In particolare, dovrebbe valutare se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento, che garantirebbe l’indipendenza del gruppo di coordinamento, attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuiscano al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. La relazione dovrebbe inoltre esaminare l’effetto della non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, di agevolazione dell’accesso al mercato per i prodotti nuovi e innovativi e di riduzione dei costi. La relazione potrebbe avviare una valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l’accesso dei pazienti a tecnologie sanitarie innovative, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la capacità di HTA a livello degli Stati membri.

(55)

Entro due anni dall’inizio della valutazione dei medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione in merito all’applicazione del presente regolamento e, in particolare, alla loro valutazione del valore aggiunto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nei rispettivi processi nazionali HTA e del carico di lavoro del gruppo di coordinamento.

(56)

Al fine di adeguare l’elenco delle informazioni che gli sviluppatori di tecnologie sanitarie devono presentare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE in vista della modifica degli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(57)

La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce che l’Unione è tenuta a sostenere e a facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili per l’HTA designati dagli Stati membri. Poiché tali questioni sono disciplinate dal presente regolamento, la direttiva 2011/24/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(58)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro per le valutazioni cliniche congiunte di tecnologie sanitarie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce:

a)

un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione degli Stati membri in materia di tecnologie sanitarie a livello di Unione;

b)

un meccanismo che stabilisce che le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze necessarie per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie devono essere presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie una sola volta a livello di Unione;

c)

norme e metodologie comuni per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie.

2.   Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di trarre conclusioni sull’efficacia relativa delle tecnologie sanitarie o di adottare decisioni sull’uso di una tecnologia sanitaria nel rispettivo contesto sanitario nazionale specifico. Non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri, comprese le competenze relative alle decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, né pregiudica qualsiasi altra competenza che riguardi la gestione e la fornitura, da parte degli Stati membri, di servizi sanitari o di assistenza medica o l’assegnazione delle risorse loro destinate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«medicinale»: un medicinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

2)

«dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745;

3)

«dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;

4)

«tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria quale definita all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE;

5)

«valutazione delle tecnologie sanitarie» o «HTA»: un processo pluridisciplinare che sintetizza le informazioni sugli aspetti medici, sociali e relativi ai pazienti nonché sulle questioni economiche ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido;

6)

«valutazione clinica congiunta» di una tecnologia sanitaria: la raccolta scientifica e la descrizione di un’analisi comparativa delle evidenze cliniche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria rispetto a una o più altre tecnologie sanitarie o procedure esistenti, conformemente a un ambito di valutazione concordato ai sensi del presente regolamento e basato sugli aspetti scientifici dei domini clinici HTA della descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e l’attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale problema sanitario, la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, l’efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria;

7)

«valutazione non clinica»: la parte di una HTA basata sui seguenti domini non clinici HTA: il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo;

8)

«valutazione collaborativa»: una valutazione clinica di un dispositivo medico o di un dispositivo medico-diagnostico in vitro effettuata a livello dell’Unione da varie autorità e vari organismi HTA interessati, che partecipano su base volontaria;

9)

«ambito di valutazione»: l’insieme di parametri per la valutazione clinica congiunta in termini di popolazione di pazienti, intervento, comparatori ed esiti di salute richiesti congiuntamente dagli Stati membri.

Articolo 3

Gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie

1.   È istituito il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»).

2.   Gli Stati membri designano i propri membri del gruppo di coordinamento e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. I membri del gruppo di coordinamento nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive.

3.   I membri del gruppo di coordinamento designano i rispettivi organismi e autorità nazionali o regionali quali membri dei sottogruppi del gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento possono designare più di un membro in un sottogruppo, compreso il membro del gruppo di coordinamento, fatto salvo il principio secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto. I membri del sottogruppo nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti, che hanno un’adeguata competenza in materia di HTA, nei sottogruppi e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive. Qualora siano necessarie conoscenze specifiche, i membri del sottogruppo possono nominare più di un rappresentante.

4.   Il gruppo di coordinamento delibera, in linea di principio, per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, l’adozione di una decisione richiede il sostegno dei membri che rappresentano la maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. I risultati delle votazioni sono registrati nei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento. In caso di votazione, i membri possono chiedere che i pareri divergenti siano iscritti nel verbale della riunione in cui si è svolta la votazione.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il gruppo di coordinamento adotta, a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE, il suo programma di lavoro annuale, la sua relazione annuale e la direzione strategica di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), del presente articolo.

6.   Le riunioni del gruppo di coordinamento sono presiedute e co-presiedute da due membri eletti del gruppo di coordinamento, provenienti da Stati membri differenti, per un periodo di tempo limitato da stabilire nel regolamento interno. Il presidente e il copresidente sono imparziali e indipendenti. La Commissione svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento e ne sostiene i lavori a norma dell’articolo 28.

7.   Il gruppo di coordinamento:

a)

adotta e, se necessario, aggiorna il proprio regolamento interno;

b)

adotta il suo programma di lavoro annuale e la sua relazione annuale a norma dell’articolo 6;

c)

fornisce una direzione strategica per il lavoro dei suoi sottogruppi;

d)

adotta orientamenti metodologici sulle attività congiunte sulla base di norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze;

e)

adotta l’iter procedurale dettagliato e la tempistica per le valutazioni cliniche congiunte e per gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte;

f)

adotta l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per lo svolgimento delle consultazioni scientifiche congiunte, compresa la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;

g)

adotta orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, nonché sulle competenze scientifiche richieste;

h)

coordina e approva il lavoro dei suoi sottogruppi;

i)

assicura la cooperazione con i pertinenti organismi a livello dell’Unione istituiti a norma dei regolamenti (CE) n. 726/2004, (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 al fine di facilitare la produzione di evidenze supplementari necessarie per le sue attività;

j)

garantisce un’adeguata partecipazione delle organizzazioni di portatori di interessi e degli esperti alle sue attività;

k)

istituisce sottogruppi, in particolare per:

i)

le valutazioni cliniche congiunte;

ii)

le consultazioni scientifiche congiunte;

iii)

l’individuazione di tecnologie sanitarie emergenti;

iv)

l’elaborazione di orientamenti metodologici e procedurali.

8.   Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi possono riunirsi con configurazioni differenti, in particolare per le categorie di tecnologie sanitarie seguenti: medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e altre tecnologie sanitarie.

Articolo 4

Garanzia della qualità

1.   Il gruppo di coordinamento garantisce la massima qualità delle attività congiunte realizzate a norma degli articoli da 7 a 23, la loro conformità alle norme internazionali della medicina basata su evidenze e la loro attuazione tempestiva. A tal fine, il gruppo di coordinamento stabilisce procedure che sono oggetto di revisioni sistematiche. Nello sviluppare tali procedure, il gruppo di coordinamento tiene conto delle specificità della tecnologia sanitaria a cui si riferiscono le attività congiunte, vale a dire, fra gli altri, i farmaci orfani, i vaccini e i medicinali per terapie avanzate.

2.   Il gruppo di coordinamento stabilisce ed esamina periodicamente le procedure operative standard che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).

3.   Il gruppo di coordinamento esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti metodologici e procedurali che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).

4.   Se del caso, e tenendo conto della metodologia già sviluppata dalle azioni congiunte dell’EUnetHTA, sono elaborati orientamenti metodologici e procedurali specifici per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Articolo 5

Trasparenza e conflitto di interessi

1.   Il gruppo di coordinamento svolge le proprie attività in maniera indipendente, imparziale e trasparente.

2.   I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi, i pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti che partecipano ad attività congiunte non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.

3.   I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi dichiarano i propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano la relativa dichiarazione annualmente e ogniqualvolta necessario. Divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.

4.   I rappresentanti che partecipano alle riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi dichiarano, prima di ciascuna riunione, eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all’ordine del giorno. Se la Commissione decide che un interesse dichiarato costituisce un conflitto di interessi, il rappresentante in questione non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative a tale punto all’ordine del giorno. Tali dichiarazioni dei rappresentanti e la decisione della Commissione sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.

5.   I pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti dichiarano eventuali interessi finanziari e di altro tipo che sono rilevanti per le attività congiunte a cui dovrebbero partecipare. Tali dichiarazioni ed eventuali azioni intraprese di conseguenza sono registrate nella sintesi del verbale della riunione e nei documenti finali delle attività congiunte in questione.

6.   I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti che partecipano alle attività di un sottogruppo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all’obbligo del segreto professionale.

7.   La Commissione stabilisce le norme per l’attuazione del presente articolo conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in particolare le norme per la valutazione del conflitto di interessi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e le misure da adottare in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi.

Articolo 6

Programma di lavoro annuale e relazione annuale

1.   Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 30 novembre, un programma di lavoro annuale e, se necessario, lo modifica successivamente.

2.   Il programma di lavoro annuale delinea le attività congiunte da realizzare nel corso dell’anno civile successivo alla sua adozione, specificando:

a)

il numero e il tipo previsti di valutazioni cliniche congiunte e il numero previsto di aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 14;

b)

il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte;

c)

il numero previsto di valutazioni nel settore della cooperazione volontaria, tenuto conto del loro impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.

3.   Nell’elaborare o modificare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento:

a)

tiene conto delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22;

b)

tiene conto delle informazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, che sono fornite dalla Commissione a norma dell’articolo 28, sullo stato delle domande già presentate e di quelle future per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali di cui all’articolo 7; man mano che si rendono disponibili nuovi dati normativi, la Commissione condivide tali informazioni con il gruppo di coordinamento affinché sia possibile modificare il programma di lavoro annuale;

c)

tiene conto delle informazioni fornite dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito a norma dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («gruppo di coordinamento per i dispositivi medici») o da altre fonti, e delle informazioni fornite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento sui lavori dei pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti»);

d)

consulta la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e tiene conto delle loro osservazioni;

e)

tiene conto delle risorse a disposizione del gruppo di coordinamento per le attività congiunte;

f)

consulta la Commissione in merito al progetto di programma di lavoro annuale e tiene conto del suo parere.

4.   Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 28 febbraio, la propria relazione annuale.

5.   La relazione annuale fornisce informazioni sulle attività congiunte realizzate nell’anno civile precedente la sua adozione.

CAPO II

ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE A LIVELLO DELL’UNIONE

SEZIONE 1

Valutazioni cliniche congiunte

Articolo 7

Tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte

1.   Le seguenti tecnologie sanitarie sono oggetto di valutazioni cliniche congiunte:

a)

i medicinali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004, per i quali la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è presentata conformemente a tale regolamento dopo le pertinenti date stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo e per cui tale domanda è conforme all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE;

b)

i medicinali autorizzati nell’Unione per i quali è stata pubblicata una relazione di valutazione clinica congiunta, nei casi in cui un’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE per una variazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio esistente che corrisponde a una nuova indicazione terapeutica;

c)

i dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745, per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno fornito un parere scientifico nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;

d)

i dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri nel quadro della procedura a norma dell’articolo 48, paragrafo 6, di detto regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Le date di cui al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:

a)

il 12 gennaio 2025, per i medicinali contenenti nuove sostanze attive in merito ai quali il richiedente dichiara nella sua domanda di autorizzazione presentata all’Agenzia europea per i medicinali che contengono una nuova sostanza attiva avente come indicazione terapeutica il trattamento del cancro e per i medicinali disciplinati come medicinali per terapie avanzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

b)

il 13 gennaio 2028, per i medicinali qualificati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

il 13 gennaio 2030, per i medicinali di cui al paragrafo 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, su raccomandazione del gruppo di coordinamento, una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisca che i medicinali di cui a tale paragrafo siano sottoposti a una valutazione clinica congiunta a una data anteriore rispetto alle date di cui a tale paragrafo, a condizione che il medicinale, in particolare ai sensi dell’articolo 22, possa rispondere a un bisogno medico non soddisfatto o a una emergenza di sanità pubblica oppure abbia un impatto significativo sui sistemi sanitari.

4.   Dopo il 12 gennaio 2025 e previa richiesta di raccomandazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione e almeno ogni due anni, che selezioni i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per la valutazione clinica congiunta sulla base di uno o più dei criteri seguenti:

a)

bisogni medici non soddisfatti;

b)

capostipite della classe;

c)

potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;

d)

presenza di software incorporati che utilizzano l’intelligenza artificiale, tecnologie di apprendimento automatico o algoritmi;

e)

dimensione transfrontaliera significativa;

f)

rilevante valore aggiunto a livello di Unione.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 8

Avvio delle valutazioni cliniche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento effettua valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie sulla base del suo programma di lavoro annuale.

2.   Il gruppo di coordinamento avvia le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie designando il sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte affinché sovrintenda alla realizzazione della valutazione clinica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.

3.   La valutazione clinica congiunta è effettuata secondo la procedura stabilita dal gruppo di coordinamento in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e agli articoli 4, 9, 10, 11 e 12, nonché dei requisiti da definire a norma degli articoli 15, 25 e 26.

4.   Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. Se la tecnologia sanitaria è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta conformemente agli articoli da 16 a 21, il valutatore e il co-valutatore sono diversi da quelli nominati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, per la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta.

5.   In deroga al paragrafo 4, se in circostanze eccezionali non sono altrimenti disponibili le competenze specifiche necessarie, lo stesso valutatore o co-valutatore, o entrambi, che partecipa alla consultazione scientifica congiunta può essere nominato ai fini della valutazione clinica congiunta. Tale nomina è giustificata e sottoposta all’approvazione del gruppo di coordinamento ed è documentata nella relazione di valutazione clinica congiunta.

6.   Il sottogruppo designato avvia un processo di definizione dell’ambito di valutazione, durante il quale individua i parametri pertinenti per l’ambito di valutazione. L’ambito di valutazione è inclusivo e tiene conto delle esigenze degli Stati membri per quanto riguarda i parametri nonché le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. L’ambito della valutazione comprende in particolare tutti i parametri pertinenti per la valutazione in base a:

a)

popolazione di pazienti;

b)

intervento o interventi;

c)

comparatore o comparatori;

d)

esiti di salute.

Il processo di definizione dell’ambito di valutazione tiene inoltre conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dei contributi ricevuti dai pazienti, dagli esperti clinici e dagli altri pertinenti esperti.

7.   Il gruppo di coordinamento informa la Commissione dell’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte.

Articolo 9

Relazioni di valutazione clinica congiunta e fascicolo dello sviluppatore di tecnologie sanitarie

1.   Una valutazione clinica congiunta si conclude con una relazione di valutazione clinica congiunta corredata di una relazione di sintesi. Tali relazioni non contengono alcun giudizio di valore o conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione e si limitano a una descrizione dell’analisi scientifica degli aspetti seguenti:

a)

gli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, che si basano sull’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6;

b)

il grado di certezza degli effetti relativi in considerazione dei punti di forza e dei limiti delle evidenze disponibili.

2.   Le relazioni, di cui al paragrafo 1, si basano su un fascicolo contenente informazioni, dati, analisi e altre evidenze completi e aggiornati, presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie ai fini della valutazione dei parametri inclusi nell’ambito di valutazione.

3.   Il fascicolo soddisfa i requisiti seguenti:

a)

le evidenze trasmesse sono complete per quanto riguarda gli studi e i dati disponibili che potrebbero servire da base per la valutazione;

b)

i dati sono stati analizzati utilizzando metodi appropriati per rispondere a tutti i quesiti di ricerca della valutazione;

c)

la presentazione dei dati è ben strutturata e trasparente per consentire una valutazione adeguata entro i tempi limitati a disposizione;

d)

il fascicolo comprende la documentazione alla base in relazione alle informazioni presentate per consentire ai valutatori e ai co-valutatori di verificare l’accuratezza di tali informazioni.

4.   Il fascicolo per i medicinali comprende le informazioni di cui all’allegato I. Il fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprende le informazioni di cui all’allegato II.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato I per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i medicinali e per modificare l’allegato II per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Articolo 10

Obblighi degli sviluppatori di tecnologie sanitarie e conseguenze dell’inosservanza

1.   La Commissione informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito all’ambito di valutazione e chiede la trasmissione del fascicolo (prima richiesta). Tale richiesta comprende il termine per la trasmissione nonché il modello di fascicolo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e indica i requisiti del fascicolo conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Per i medicinali, il termine per la trasmissione è al più tardi 45 giorni prima della data prevista per il parere del Comitato per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette il fascicolo alla Commissione in conformità della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1.

3.   Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non trasmette a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. Tale requisito non riguarda le richieste di informazioni supplementari sui medicinali rientranti nell’ambito di applicazione dei programmi di accesso precoce a livello di Stati membri, che mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio.

4.   Se conferma la tempestiva trasmissione del fascicolo a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione rende il fascicolo tempestivamente disponibile ai membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

5.   Se rileva che il fascicolo non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione richiede le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze mancanti allo sviluppatore di tecnologie sanitarie (seconda richiesta). In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richiesti conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15.

6.   Se, dopo la seconda richiesta di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ritiene che un fascicolo non sia stato trasmesso tempestivamente dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie o qualora attesti che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, il gruppo di coordinamento interrompe la valutazione clinica congiunta. Se la valutazione è interrotta, la Commissione fa una dichiarazione sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 con cui giustifica i motivi dell’interruzione e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. In caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, non si applica l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

7.   Se la valutazione clinica congiunta è stata interrotta e il gruppo di coordinamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), riceve successivamente informazioni, dati, analisi e altre evidenze che facevano parte della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di coordinamento può riavviare una valutazione clinica congiunta conformemente alla procedura di cui alla presente sezione al più tardi sei mesi dopo il termine per la trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una volta che la Commissione avrà confermato che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, se è riavviata una valutazione clinica congiunta, la Commissione può chiedere allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di trasmettere aggiornamenti delle informazioni, dei dati, delle analisi e di altre evidenze forniti in precedenza.

Articolo 11

Processo di valutazione per le valutazioni cliniche congiunte

1.   Sulla base del fascicolo trasmesso dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dell’ambito di valutazione definito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara la bozza della valutazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi. Il gruppo di coordinamento approva i progetti di relazione secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e). Tali scadenze devono essere:

a)

per i medicinali, non superano i 30 giorni dall’adozione di una decisione della Commissione che rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio;

b)

per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono conformi alle procedure per le valutazioni cliniche congiunte adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

2.   Se, in qualsiasi momento durante la preparazione delle bozze delle relazioni, il valutatore, assistito dal co-valutatore, ritiene che per effettuare la valutazione siano necessarie ulteriori specifiche o delucidazioni oppure informazioni, dati, analisi o altre evidenze, la Commissione chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di fornire tali informazioni, dati, analisi o altre evidenze. Se lo ritengono necessario, i valutatori e i co-valutatori possono inoltre avvalersi di banche dati e di altre fonti di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti. Se durante il processo di valutazione divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato informa in maniera proattiva il gruppo di coordinamento.

3.   I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni sulle bozze delle relazioni.

4.   Il sottogruppo garantisce che i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti siano coinvolti nel processo di valutazione attraverso la possibilità di fornire contributi sui progetti di relazione. Tali contributi sono forniti nell’ambito di un quadro e secondo un calendario definito conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e la procedura adottata dal gruppo di coordinamento e sono resi tempestivamente disponibili al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

5.   Le bozze delle relazioni sono trasmesse allo sviluppatore di tecnologie sanitarie, il quale segnala eventuali imprecisioni di carattere puramente tecnico o fattuale conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie segnala inoltre eventuali informazioni che considera riservate e ne motiva il carattere sensibile sul piano commerciale. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non presenta osservazioni sui risultati del progetto di valutazione.

6.   Dopo aver ricevuto ed esaminato le osservazioni presentate a norma del presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara bozze rivedute di relazione e le trasmette al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

Articolo 12

Completamento della valutazione clinica congiunta

1.   Non appena ricevute le bozza riveduta della relazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi, il gruppo di coordinamento procede al riesame di tali relazioni.

2.   Secondo la tempistica di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), il gruppo di coordinamento si adopera per approvare le bozze rivedute delle relazioni per consenso. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, i pareri scientifici divergenti, comprese le ragioni scientifiche sulle quali si basano tali pareri, sono inseriti nelle relazioni e queste ultime si considerano approvate.

3.   Il gruppo di coordinamento presenta alla Commissione le relazioni approvate per un riesame procedurale a norma dell’articolo 28, lettera d). Se, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni approvate, conclude che esse non sono conformi alle norme procedurali stabilite a norma del presente regolamento o che si discostano dalle prescrizioni adottate dal gruppo di coordinamento a norma del presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame delle relazioni. Il gruppo di coordinamento riesamina le relazioni da un punto di vista procedurale, prende le misure correttive eventualmente necessarie e approva nuovamente le relazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La Commissione pubblica tempestivamente le relazioni conformi alle procedure approvate o riapprovate dal gruppo di coordinamento nella sezione pubblica della pagina web della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

5.   Se conclude che le relazioni riapprovate non sono ancora conformi alle norme procedurali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione mette tempestivamente a disposizione tali relazioni e il suo riesame procedurale sull’intranet sicuro della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), per l’esame da parte degli Stati membri e ne informa opportunamente lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il gruppo di coordinamento include le relazioni di sintesi di tali relazioni nella sua relazione annuale adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera g).

Articolo 13

Diritti e obblighi degli Stati membri

1.   Quando effettuano una valutazione nazionale di una tecnologia sanitaria per la quale sono state pubblicate relazioni sulla valutazione clinica congiunta o è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri:

a)

tengono debitamente conto, nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pubblicate e di tutte le altre informazioni disponibili sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, compresa la dichiarazione di interruzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, relative alla valutazione; ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri a trarre conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo di una tecnologia sanitaria nel contesto del rispettivo sistema sanitario specifico e a considerare le parti di tali relazioni pertinenti in tale contesto;

b)

allegano il fascicolo presentato dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, alla documentazione relativa alla valutazione a livello di Stato membro;

c)

allegano la relazione di valutazione clinica congiunta pubblicata alla relazione di valutazione a livello di Stato membro;

d)

non richiedono a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello dell’Unione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 o 5;

e)

condividono immediatamente con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni, dati, analisi e altre evidenze ricevuti dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello di Stato membro che fanno parte della richiesta di presentazione avanzata a norma dell’articolo 10, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri forniscono al gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni circa la valutazione della tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dalla data del suo completamento. In particolare, gli Stati membri forniscono informazioni sul modo in cui le relazioni delle valutazioni cliniche congiunte sono state prese in considerazione quando è stata effettuata l’HTA. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione sintetizza l’utilizzo delle relazioni di valutazione clinica congiunta nelle valutazioni a livello di Stato membro e, per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla fine di ogni anno pubblica, sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, una relazione su tale panoramica.

Articolo 14

Aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento effettua aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte nel caso in cui la relazione sulla valutazione clinica congiunta iniziale indicava la necessità di un aggiornamento quando divengono disponibili evidenze supplementari per un’ulteriore valutazione.

2.   Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri e qualora siano disponibili nuove evidenze cliniche. Nel preparare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento può valutare la necessità di aggiornare una valutazione clinica congiunta e decidere se tale aggiornamento è necessario.

3.   Gli aggiornamenti sono effettuati conformemente agli stessi requisiti stabiliti a norma del presente regolamento per una valutazione clinica congiunta e alle norme procedurali stabilite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono effettuare aggiornamenti nazionali delle valutazioni delle tecnologie sanitarie che sono state oggetto di una valutazione clinica congiunta. I membri del gruppo di coordinamento informano il gruppo di coordinamento prima che tali aggiornamenti siano avviati. Qualora la necessità dell’aggiornamento riguardi più di uno Stato membro, i membri interessati possono chiedere al gruppo di coordinamento di effettuare un aggiornamento congiunto ai sensi del paragrafo 2.

5.   Una volta conclusi, gli aggiornamenti nazionali sono condivisi con i membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

Articolo 15

Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali dettagliate per:

a)

la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con l’Agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali;

b)

la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e gli organismi notificati in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c)

l’interazione, inclusa la tempistica, con e tra il gruppo di coordinamento, i suoi sottogruppi e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti, durante le valutazioni cliniche congiunte e gli aggiornamenti.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Consultazioni scientifiche congiunte

Articolo 16

Principi delle consultazioni scientifiche congiunte

1.   Il gruppo di coordinamento effettua consultazioni scientifiche congiunte al fine di scambiare informazioni con gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sui loro piani di sviluppo per una determinata tecnologia sanitaria. Tali consultazioni facilitano la produzione di evidenze che soddisfano i probabili requisiti in termini di evidenze di una successiva valutazione clinica congiunta di tale tecnologia sanitaria. La consultazione scientifica congiunta comprende una riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dà luogo a un documento finale che delinea la raccomandazione scientifica formulata. Le consultazioni scientifiche congiunte riguardano in particolare tutti gli aspetti pertinenti relativi all’impostazione degli studi clinici o delle indagini cliniche, compresi i comparatori, gli interventi, gli esiti di salute e le popolazioni di pazienti. Nell’effettuare consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali sono prese in considerazione le specificità di tali tecnologie.

2.   Una tecnologia sanitaria è idonea alle consultazioni scientifiche congiunte a norma del paragrafo 1 del presente articolo se è probabile che sia oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e se gli studi clinici e le indagini cliniche sono ancora in fase di pianificazione.

3.   Il documento finale risultante dalla consultazione scientifica congiunta non produce effetti giuridici per gli Stati membri, il gruppo di coordinamento o lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Le consultazioni scientifiche congiunte non pregiudicano la valutazione clinica congiunta che può essere effettuata sulla stessa tecnologia sanitaria.

4.   Quando uno Stato membro effettua una consultazione scientifica nazionale su una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, per integrarla o per affrontare questioni legate al contesto specifico dell’HTA, il membro del gruppo di coordinamento interessato ne informa il gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

5.   Le consultazioni scientifiche congiunte su medicinali possono essere svolte parallelamente all’acquisizione del parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Tali consultazioni parallele presuppongono lo scambio di informazioni e un calendario sincronizzato, pur conservando la separazione delle rispettive competenze del gruppo di coordinamento e dell’Agenzia europea per i medicinali. Le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici possono essere svolte parallelamente alla consultazione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 17

Richieste di consultazioni scientifiche congiunte

1.   Per le tecnologie sanitarie di cui all’articolo 16, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta.

2.   Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i medicinali possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali. In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta all’Agenzia europea per i medicinali la richiesta di consulenza scientifica al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i dispositivi medici possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti. In tal caso, al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può richiedere una consultazione con il gruppo di esperti, se del caso.

3.   Il gruppo di coordinamento pubblica le date dei periodi di richiesta e indica il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte per ciascuno di tali periodi sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30. Al termine di ciascun periodo di richiesta, se il numero di richieste ammissibili supera il numero di consultazioni scientifiche congiunte programmate, il gruppo di coordinamento seleziona le tecnologie sanitarie che devono essere oggetto di consultazioni scientifiche congiunte garantendo la parità di trattamento delle richieste concernenti tecnologie sanitarie con indicazioni analoghe. I criteri di selezione delle richieste ammissibili per i medicinali e i dispositivi medici sono i seguenti:

a)

bisogni medici non soddisfatti;

b)

capostipite della classe;

c)

potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;

d)

dimensione transfrontaliera significativa;

e)

rilevante valore aggiunto a livello dell’Unione; oppure

f)

priorità cliniche della ricerca a livello di Unione.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e ne spiega i motivi, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

Articolo 18

Preparazione del documento finale delle consultazioni scientifiche congiunte

1.   Successivamente all’accettazione di una richiesta di consultazione scientifica congiunta conformemente all’articolo 17, il gruppo di coordinamento avvia la consultazione scientifica congiunta designando un sottogruppo per la stessa. La consultazione scientifica congiunta è effettuata conformemente ai requisiti e alle procedure stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f), e degli articoli 20 e 21.

2.   Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta la documentazione aggiornata contenente le informazioni necessarie per la consultazione scientifica congiunta, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 21, lettera b), secondo il calendario definito a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).

3.   Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la consultazione scientifica congiunta. Per tali nomine tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la consultazione.

4.   Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta conformemente ai requisiti di cui al presente articolo e conformemente ai documenti di orientamento e alle norme procedurali di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d) e f), e all’articolo 20. Per i medicinali, in conformità delle norme internazionali della medicina basata su evidenze, sono consigliati studi clinici di comparazione diretta che siano randomizzati, in cieco e che includano un gruppo di controllo ogniqualvolta, se del caso.

5.   I membri del sottogruppo designato hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta. I membri del sottogruppo designato possono, se del caso, formulare raccomandazioni supplementari specifiche per il loro Stato membro.

6.   Il sottogruppo designato garantisce che ai pazienti, agli esperti clinici e agli altri pertinenti esperti sia data la possibilità di fornire contributi durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.

7.   Il sottogruppo designato organizza una riunione in presenza o virtuale per uno scambio di opinioni con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti.

8.   Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente all’elaborazione di un parere scientifico formulato dall’Agenzia europea per i medicinali o alla consultazione di un gruppo di esperti, i rappresentanti dell’Agenzia europea per i medicinali o del gruppo di esperti, rispettivamente, sono invitati a partecipare alla riunione per facilitare il coordinamento, se del caso.

9.   Dopo aver ricevuto ed esaminato eventuali osservazioni e contributi forniti conformemente al presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, finalizza il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.

10.   Il valutatore, assistito dal co-valutatore, tiene conto delle osservazioni ricevute durante la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta e ne trasmette il progetto finale, comprese eventuali raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri, al gruppo di coordinamento.

Articolo 19

Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte

1.   Il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta finalizzato è soggetto all’approvazione del gruppo di coordinamento entro il termine fissato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).

2.   La Commissione invia il documento finale della consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua finalizzazione.

3.   Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e presenta sulla pagina web pubblicamente accessibile della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte, comprese le osservazioni ricevute durante la preparazione delle stesse.

Articolo 20

Adozione di norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte

1.   Previa consultazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali dettagliate per:

a)

la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;

b)

la selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta;

c)

la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali in merito a consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali nel caso in cui uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali;

d)

la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con i gruppi di esperti in materia di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici, qualora uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia svolta parallelamente alla consultazione di tali gruppi di esperti.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 21

Formati e modelli dei documenti da trasmettere e dei documenti finali per le consultazioni scientifiche congiunte

Il gruppo di coordinamento stabilisce, conformemente alle norme procedurali di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), il formato e i modelli:

a)

delle richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie di consultazioni scientifiche congiunte;

b)

dei fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le consultazioni scientifiche congiunte;

c)

dei documenti finali della consultazione scientifica congiunta.

SEZIONE 3

Tecnologie sanitarie emergenti

Articolo 22

Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti

1.   Il gruppo di coordinamento assicura la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene possano avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. Tali relazioni vertono in particolare sull’impatto clinico stimato e le potenziali conseguenze organizzative e finanziarie delle tecnologie sanitarie emergenti per i sistemi sanitari nazionali.

2.   La preparazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 si basa su iniziative o relazioni scientifiche esistenti in materia di tecnologie sanitarie emergenti e su informazioni provenienti da fonti pertinenti, compresi:

a)

i registri di studi clinici e le relazioni scientifiche;

b)

l’Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

c)

il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici;

d)

gli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle tecnologie sanitarie che stanno sviluppando;

e)

i membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29.

3.   Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni di portatori di interessi che non sono membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e altri pertinenti esperti, se del caso.

SEZIONE 4

Cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie

Articolo 23

Cooperazione volontaria

1.   La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a:

a)

valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie;

b)

valutazioni collaborative dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c)

HTA diverse dai medicinali, dai dispositivi medici o dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

d)

la presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere HTA, in particolare in relazione alle tecnologie sanitarie per uso compassionevole e alle tecnologie sanitarie obsolete;

e)

valutazioni cliniche delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7 per le quali non è ancora stata avviata una valutazione clinica congiunta e delle tecnologie sanitarie non menzionate in tale articolo, in particolare quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.

2.   Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento.

3.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, e agli articoli 15 e 25 nonché utilizzando il formato e i modelli stabiliti conformemente all’articolo 26.

4.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e presentati sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

5.   Tramite il loro membro designato in seno al gruppo di coordinamento, gli Stati membri possono condividere con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, relazioni sulle valutazioni nazionali di una tecnologia sanitaria non menzionata all’articolo 7, in particolare su quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.

6.   Gli Stati membri possono utilizzare gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali.

CAPO III

NORME GENERALI PER LE VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE

Articolo 24

Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali

Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro30 giorni dopo il suo completamento.

Articolo 25

Norme procedurali generali

1.   Previa consultazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme procedurali generali:

a)

per garantire che i membri del gruppo di coordinamento e i relativi sottogruppi, nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti prendano parte alle valutazioni cliniche congiunte in maniera indipendente, trasparente e scevra da conflitti di interessi;

b)

sulla selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 26

Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni

1.   La Commissione adotta, mediante gli atti di esecuzione, il formato e i modelli per quanto riguarda:

a)

i fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere forniti dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche congiunte;

b)

le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte;

c)

le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

CAPO IV

QUADRO DI SOSTEGNO

Articolo 27

Finanziamento dell’Unione

1.   L’Unione provvede al finanziamento dei lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e delle attività a supporto degli stessi, che comportano la cooperazione con la Commissione, con l’Agenzia europea per i medicinali, con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, con i gruppi di esperti e con la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29. Il contributo finanziario dell’Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

2.   Il finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende il finanziamento della partecipazione dei membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi designati dagli Stati membri a sostegno delle attività in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, compresa l’elaborazione di orientamenti metodologici, nonché l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti. I valutatori e i co-valutatori hanno diritto a un’indennità speciale per compensare il loro lavoro in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte conformemente alle norme interne della Commissione.

Articolo 28

Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione:

a)

ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi;

b)

decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a);

c)

richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10;

d)

supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure;

e)

fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico;

f)

predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’articolo 30;

g)

pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte;

h)

agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate;

i)

agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate.

Articolo 29

Rete di portatori di interessi

1.   La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi. Tale rete sostiene, su richiesta, i lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi.

2.   La rete di portatori di interessi è istituita tramite un invito a presentare candidature rivolto a tutte le organizzazioni di portatori di interessi idonee, segnatamente le associazioni di pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative nel settore della sanità, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli operatori sanitari. I criteri di ammissibilità sono definiti nell’invito a presentare candidature e comprendono:

a)

una prova dell’impegno, attuale o previsto, nello sviluppo dell’HTA;

b)

competenze professionali pertinenti per la rete dei portatori di interessi;

c)

copertura geografica di diversi Stati membri;

d)

capacità di comunicazione e divulgazione.

3.   Le organizzazioni che presentano domanda di adesione alla rete di portatori di interessi dichiarano la propria adesione e le rispettive fonti di finanziamento. I rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi che partecipano alle attività della rete di portatori di interessi dichiarano eventuali interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.

4.   L’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete, le dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle fonti di finanziamento e le dichiarazioni di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi sono resi pubblici sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.

5.   Il gruppo di coordinamento si riunisce con la rete di portatori di interessi almeno una volta all’anno al fine di:

a)

aggiornare i portatori di interessi in merito alle attività congiunte del gruppo di coordinamento, compresi i suoi principali risultati;

b)

assicurare uno scambio di informazioni.

6.   Il gruppo di coordinamento può invitare i membri della rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

Articolo 30

Piattaforma informatica

1.   La Commissione predispone e mantiene una piattaforma informatica composta da:

a)

una pagina web accessibile al pubblico;

b)

un’intranet sicura per lo scambio di informazioni tra i membri del gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi;

c)

un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi, da un lato, e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti che partecipano alle attività congiunte di cui al presente regolamento, nonché con l’Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, dall’altro;

d)

un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra i membri della rete di portatori di interessi.

2.   La Commissione garantisce adeguati livelli di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale.

3.   La pagina web accessibile al pubblico contiene, in particolare:

a)

un elenco aggiornato dei membri del gruppo di coordinamento e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte;

b)

un elenco aggiornato dei membri dei sottogruppi e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte;

c)

il regolamento interno del gruppo di coordinamento;

d)

l’intera documentazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 11, paragrafo 1, al momento della pubblicazione della relazione di valutazione clinica congiunta, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, in caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, e a norma degli articoli 15, 25 e 26;

e)

gli ordini del giorno e le sintesi dei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento, compresi le decisioni adottate e i risultati delle votazioni;

f)

i criteri di ammissibilità per i portatori di interessi;

g)

i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali;

h)

informazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pianificate, in corso e completate, compresi gli aggiornamenti effettuati a norma dell’articolo 14;

i)

le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte considerate conformi alle procedure a norma dell’articolo 12 unitamente a tutte le osservazioni ricevute durante la loro preparazione;

j)

informazioni relative alle relazioni degli Stati membri sulle valutazioni cliniche nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, comprese informazioni fornite dagli Stati membri sul modo in cui le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte sono state considerate a livello nazionale, e all’articolo 24;

k)

informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte;

l)

gli studi per l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti;

m)

informazioni non riservate, aggregate e rese anonime contenute nelle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22;

n)

i risultati della cooperazione volontaria tra gli Stati membri intrapresa a norma dell’articolo 23;

o)

in caso di interruzione di una valutazione clinica congiunta, la dichiarazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, compreso un elenco delle informazioni, dei dati, delle analisi o di altre evidenze che non sono stati presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie;

p)

il riesame procedurale della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3;

q)

procedure operative standard e orientamenti in materia di garanzia della qualità a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3;

r)

l’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi, unitamente alle dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle loro fonti di finanziamento e alle dichiarazioni di interessi dei loro rappresentanti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 4.

Articolo 31

Valutazione e relazioni

1.   Entro il 13 gennaio 2028, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento. La relazione è incentrata sull’esame degli elementi seguenti:

a)

il valore aggiunto, per gli Stati membri, delle attività congiunte svolte a norma del capo II e, in particolare, se le tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7 e la qualità di tali valutazioni cliniche congiunte corrispondano alle esigenze degli Stati membri;

b)

la non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie;

c)

il funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo e, in particolare, se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuirebbero al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte.

2.   Al più tardi entro il 13 gennaio 2027, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento e, in particolare, sulla considerazione delle attività congiunte a norma del capo II nei rispettivi processi nazionali HTA, compreso il modo in cui sono state considerate le relazioni di valutazione clinica congiunta quando è stata effettuata la valutazione a livello nazionale a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, nonché sulla considerazione del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. Gli Stati membri indicano inoltre se hanno preso in considerazione gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali di cui all’articolo 23, paragrafo 6.

3.   Nell’elaborazione di tale relazione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento e utilizza:

a)

le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2;

b)

le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti predisposte conformemente all’articolo 22;

c)

le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4.

4.   La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa basata su tale relazione allo scopo di aggiornare il presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'11 gennaio 2022.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Preparazione degli atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli articoli 15, 20, 25 e 26 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento.

2.   In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Articolo 35

Modifica alla direttiva 2011/24/UE

1.   L’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE è abrogato.

2.   I riferimenti all’articolo abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)   GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28 e GU C 286 del 16.7.2021, pag. 95.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (GU C 449 del 23.12.2020, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 novembre 2021 (GU C 493 dell'8.12.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)   GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.

(4)   GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2.

(5)   GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31.

(6)   GU C 269 I del 7.7.2021, pag. 3.

(7)   GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.

(8)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(14)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(15)  Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate e che modifica la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

(16)  Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

Specifiche del fascicolo per i medicinali

Per i medicinali, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:

a)

i dati clinici relativi alla sicurezza e all’efficacia inclusi nel fascicolo di presentazione destinato all’Agenzia europea per i medicinali;

b)

tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure i rapporti di studio, i protocolli di studio e i piani di analisi degli studi sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi, in corso o interrotti, sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie;

c)

le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta;

d)

informazioni sugli studi basati sui registri;

e)

qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, la spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie su eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate;

f)

la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario;

g)

la caratterizzazione del medicinale oggetto di valutazione;

h)

il quesito di ricerca approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6;

i)

la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo;

j)

i risultati del reperimento di informazioni;

k)

le caratteristiche degli studi inclusi;

l)

i risultati relativi all’efficacia e alla sicurezza dell’intervento oggetto di valutazione e al comparatore;

m)

la pertinente documentazione di riferimento in relazione alle lettere da f) a l).


ALLEGATO II

Specifiche del fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro

1.   

Per i dispositivi medici, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento include:

a)

la relazione di valutazione concernente la valutazione clinica;

b)

la documentazione sulla valutazione clinica del fabbricante presentata all’organismo notificato a norma del punto 6.1, lettere c) e d), dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/745;

c)

il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica;

d)

tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure le relazioni sugli studi, i protocolli di studi clinici e i piani di analisi degli studi clinici sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi clinici, in corso o interrotti, sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi clinici effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie;

e)

le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta, se del caso;

f)

i dati dei registri relativi al dispositivo medico e le informazioni sugli studi basati sui registri;

g)

qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, una spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito a eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate;

h)

la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario;

i)

la caratterizzazione del dispositivo medico oggetto di valutazione, comprese le istruzioni per l’uso;

j)

il quesito di ricerca, approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6;

k)

la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo;

l)

i risultati del reperimento di informazioni;

m)

le caratteristiche degli studi inclusi.

2.   

Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento include:

a)

il rapporto sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante;

b)

la documentazione relativa alla valutazione delle prestazioni del fabbricante di cui al punto 6.2, dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/746;

c)

il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione delle prestazioni;

d)

la relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/33


REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2021

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. L’approvvigionamento dell’Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell’Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione nell’Unione.

(2)

È necessario garantire a tutti gli importatori dell’Unione l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema.

(4)

I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingentale è fissato in un’altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) («nomenclatura combinata») non preveda un’unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l’unità supplementare del volume contingentale fissata per tali prodotti nel presente regolamento.

(5)

È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4) sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.

(7)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell’Unione senza modificare l’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).

2.   Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell’allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l’unità supplementare stabilita nell’allegato.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Aliquota di dazio contingentale

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnellate

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentrato di proteine di soia contenente in peso:

60 % (± 10 %) di proteina grezza,

5 % (± 3 %) di fibra grezza,

5 % (± 3 %) di ceneri grezze e

3 % o più ma non più del 6,9 % di amido

destinato a essere usato nei mangimi animali (1)

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:

almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e

al massimo lo 0,03 % di zolfo,

e con:

un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120, e

una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100 °C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100 °C

1.1.-30.6.

75 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso

1.1.-31.12.

11 885 000  kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 49 °C e 54 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

1.1.-30.6.

122 500 tonnellate

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnellate

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1.1.-31.12.

19 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3906 e 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1)

1.1.-31.12.

165 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

1.1.-31.12.

60 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000  kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000  kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina

in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4’-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e

non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e

20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1.-30.6.

10 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110, e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e

Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4),

di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginato di sodio estratto da alghe brune con

una perdita all’essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 °C),

una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

300  kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

di fibre pettinate,

con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

larghezza massima di 145 cm,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

peso non inferiore a 120 g/m2 e non superiore a 130 g/m2,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

1 500 000  m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

una larghezza massima di 145 cm,

di peso non inferiore a 130 g/m2 e non superiore a 145 g/m2,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

2 300 000  m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159  g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm),

con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

per uso nell’industria aeronautica (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015  mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di:

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm,

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.1.-31.12.

7 000 000 pezzi

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000  m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1  mm, ma inferiore o uguale a 533,4  mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250  mm ma non più di 1 350  mm,

di spessore (tolleranza - 0,006  mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

con una resistenza al calore fino a 400 °C,

con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l’inserimento della ruota del compressore,

destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 pezzi

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell’1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l’1,0 % o più ma non più dell’1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700  W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

microprocessori e chip di memoria,

modulo acustico e altoparlante,

connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

per l’attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 pezzi

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 pezzi

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Cruscotto combinato con:

motori passo a passo,

indicatori e quadranti analogici,

o senza pannello microcontrollore,

o senza indicatori LED o schermo LCD

che indica almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(2)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.


22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033.

(2)

A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità.

(3)

Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse.

(4)

Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento.

(6)

Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri.

(7)

Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA

Articolo 1

Date di riferimento per le segnalazioni

1.   Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:

a)

segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.

Articolo 2

Date d’invio per le segnalazioni

1.   Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito:

a)

segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;

b)

segnalazioni annuali: 11 febbraio.

2.   Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.

3.   Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.

4.   Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5.   Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.

Articolo 3

Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.

Articolo 4

Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 5

Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse

1.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.

3.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.

4.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.

Articolo 6

Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse

1.   Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033

In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati

1.   Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:

a)

nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

b)

i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:

i)

i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii)

i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii)

i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

2.   Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.

3.   Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:

a)

data e periodo di riferimento per le segnalazioni;

b)

valuta utilizzata per le segnalazioni;

c)

principio contabile;

d)

identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;

e)

ambito del consolidamento.

CAPO II

INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 9

Principi di informativa

1.   Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:

a)

le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento;

b)

le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme;

c)

le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa;

d)

le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti.

Articolo 10

Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento

Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni generali in materia di informativa

1.   Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:

a)

i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

b)

i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.

2.   Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:

a)

data e periodo di riferimento dell’informativa;

b)

valuta utilizzata per l’informativa;

c)

nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa;

d)

se del caso, il principio contabile;

e)

se del caso, l’ambito del consolidamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo

 

1

I 01.00

Fondi propri

I1

2.1

I 02.01

Requisiti di fondi propri

I2.1

2.2

I 02.02

Coefficienti di capitale

I2.2

3

I 03.00

Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali

I3

4

I 04.00

Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali

I4

 

 

IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

 

5

I 05.00

Livello di attività — Revisione delle soglie

I5

 

 

REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI

 

6.1

I 06.01

Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli

I6.1

6.2

I 06.02

Valore medio delle AUM mensili totali

I6.2

6.3

I 06.03

Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli

I6.3

6.4

I 06.04

Valore medio dei CMH giornalieri totali

I6.4

6.5

I 06.05

Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli

I6.5

6.6

I 06.06

Valore medio delle ASA giornaliere totali

I6.6

6.7

I 06.07

Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli

I6.7

6.8

I 06.08

Valore medio dei COH giornalieri totali

I6.8

6.9

I 06.09

Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli

I6.9

6.10

I 06.10

Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli

I6.10

6.11

I 06.11

Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli

I6.11

6.12

I 06.12

Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli

I6.12

6.13

I 06.13

Valore medio del DTF giornaliero totale

I6.13

 

 

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

 

7

I 07.00

K-CON — Ulteriori dettagli

I7

8.1

I 08.01

Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto

I8.1

8.2

I 08.02

Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite

I8.2

8.3

I 08.03

Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali

I8.3

8.4

I 08.04

Livello del rischio di concentrazione — Utili totali

I8.4

8.5

I 08.05

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

I8.5

8.6

I 08.06

Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio

I8.6

 

 

REQUISITI DI LIQUIDITÀ

 

9

I 09.00

Requisiti di liquidità

I9

I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

FONDI PROPRI

 

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

 

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0040

Strumenti di capitale interamente versati

 

0050

Sovrapprezzo azioni

 

0060

Utili non distribuiti

 

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

0080

Utile ammissibile

 

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

0100

Altre riserve

 

0110

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

0130

Altri fondi

 

0140

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0150

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0160

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

0170

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

0180

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0190

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

0200

(-) Avviamento

 

0210

(-) Altre attività immateriali

 

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

0250

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo

 

0260

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo

 

0270

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0280

(-) Altre deduzioni

 

0290

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0320

Sovrapprezzo azioni

 

0330

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0340

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0350

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

0360

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

0370

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0380

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo

 

0390

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo

 

0400

(-) Altre deduzioni

 

0410

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

 

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0440

Sovrapprezzo azioni

 

0450

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

0460

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

0470

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

0480

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

0490

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

0500

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo

 

0510

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo

 

0520

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

Requisito di fondi propri

 

0020

Requisito patrimoniale minimo permanente

 

0030

Requisito relativo alle spese fisse generali

 

0040

Requisito relativo ai fattori K totali

 

 

Requisiti transitori di fondi propri

 

0050

Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR

 

0060

Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali

 

0070

Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale

 

0080

Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione

 

0090

Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi

 

0100

Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR

 

 

Voci per memoria

 

0110

Requisito di fondi propri aggiuntivi

 

0120

Orientamento sui fondi propri aggiuntivi

 

0130

Requisito di fondi propri totali

 

IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

0020

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

0030

Coefficiente di capitale di classe 1

 

0040

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

0050

Coefficiente di fondi propri

 

0060

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Requisito relativo alle spese fisse generali

 

0020

Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili

 

0030

Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili

 

0040

Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento

 

0050

(-) Totale deduzioni

 

0060

(-) Bonus per il personale e altra retribuzione

 

0070

(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci

 

0080

(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile

 

0090

(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise

 

0100

(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti

 

0110

(-) Provvigioni per gli agenti collegati

 

0120

(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa

 

0130

(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie

 

0140

(-) Spese fiscali

 

0150

(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari

 

0160

(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti

 

0170

(-) Spese per materie prime

 

0180

(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali

 

0190

(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri

 

0200

Spese fisse generali previste dell'anno in corso

 

0210

Variazione delle spese fisse generali (%)

 

I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)

 

 

Importo del fattore

Requisito relativo ai fattori K

Riga

Voce

0010

0020

0010

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI

 

 

0020

Rischio per il cliente

 

 

0030

Attività gestite

 

 

0040

Denaro dei clienti detenuto — separato

 

 

0050

Denaro dei clienti detenuto — non separato

 

 

0060

Attività salvaguardate e gestite

 

 

0070

Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti

 

 

0080

Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati

 

 

0090

Rischio per il mercato

 

 

0100

Requisito relativo al rischio di posizione netta K

 

 

0110

Margine di compensazione fornito

 

 

0120

Rischio per l'impresa

 

 

0130

Default della controparte della negoziazione

 

 

0140

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti

 

 

0150

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati

 

 

0160

Requisito relativo al rischio di concentrazione K

 

 

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Attività gestite (combinate)

 

0020

Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti

 

0030

Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati

 

0040

Attività salvaguardate e gestite

 

0050

Denaro dei clienti detenuto

 

0060

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati

 

0070

Rischio di posizione netta

 

0080

Margine di compensazione fornito

 

0090

Default della controparte della negoziazione

 

0100

Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio

 

0110

Ricavi totali lordi annuali combinati

 

0120

Ricavi totali lordi annuali

 

0130

(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali

 

0140

Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini

 

0150

Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini

 

0160

Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio

 

0170

Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio

 

0180

Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti

 

0190

Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile

 

0200

Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile

 

0210

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

 

0220

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione

 

0230

Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari

 

0240

Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori

 

0250

Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

 

0260

Di cui: ricavi da servizi di cambio

 

0270

Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria

 

0280

Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo

 

0290

Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati

 

I 06.00   Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)

I 06.01   Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli

 

 

Importo del fattore

 

 

Mese t

Mese t-1

Mese t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

AUM totali (importi medi)

 

 

 

0020

Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio

 

 

 

0030

Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto

 

 

 

0040

AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo

 

 

 

I 06.02   Attività mensili gestite

 

 

Valori a fine mese

 

 

Mese t-3

Mese t-4

Mese t-5

Mese t-6

Mese t-7

Mese t-8

Mese t-9

Mese t-10

Mese t-11

Mese t-12

Mese t-13

Mese t-14

Mese t-15

Mese t-16

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Attività mensili gestite totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.03   Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli

 

 

Importo del fattore

 

 

Mese t

Mese t-1

Mese t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

CMH — separato (importi medi)

 

 

 

0020

CMH — non separato (importi medi)

 

 

 

I 06.04   Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto

 

 

Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto

 

 

Mese t-3

Mese t-4

Mese t-5

Mese t-6

Mese t-7

Mese t-8

Mese t-9

Mese t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.05   Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli

 

 

Importo del fattore

 

 

Mese t

Mese t-1

Mese t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

ASA totali (importi medi)

 

 

 

0020

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)

 

 

 

0030

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)

 

 

 

0040

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario

 

 

 

0050

Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento

 

 

 

I 06.06   Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite

 

 

Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali

 

 

Mese t-3

Mese t-4

Mese t-5

Mese t-6

Mese t-7

Mese t-8

Mese t-9

Mese t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Attività salvaguardate e gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.07   Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli

 

 

Importo del fattore

 

 

Mese t

Mese t-1

Mese t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

COH — Operazioni a pronti (importi medi)

 

 

 

0020

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

 

 

 

0030

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

 

 

 

0040

COH — Derivati (importi medi)

 

 

 

0050

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

 

 

 

0060

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

 

 

 

I 06.08   Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati

 

 

Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati

 

 

Mese t-3

Mese t-4

Mese t-5

Mese t-6

Mese t-7

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti

 

 

 

 

 

0020

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

 

 

 

 

 

0030

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

 

 

 

 

 

0040

Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati

 

 

 

 

 

0050

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

 

 

 

 

 

0060

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

 

 

 

 

 

I 06.09   Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli

 

 

Requisito relativo ai fattori K/importo

 

0010

0010

Metodo standardizzato totale

 

0020

Rischio di posizione

 

0030

Strumenti rappresentativi di capitale

 

0040

Strumenti di debito

 

0050

Di cui: cartolarizzazioni

 

0055

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

0060

Rischio di cambio

 

0070

Rischio di posizione in merci

 

0080

Metodo dei modelli interni

 

I 06.10   Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli

Partecipante diretto

Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno

Nome

Codice

Tipo di codice

dell'importo più elevato del margine totale

del secondo importo più elevato del margine totale

del terzo importo più elevato del margine totale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 06.11   Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli

 

 

Requisito relativo ai fattori K

Valore di esposizione

Costo di sostituzione (RC)

Esposizione potenziale futura (PFE)

Garanzie reali (C)

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

 

Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione

0010

Applicazione dell'IFR: K-TCD

 

 

 

 

 

0020

Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR

 

 

 

 

 

0040

SA-CCR semplificato

 

 

 

 

 

0050

Metodo dell'esposizione originaria

 

 

 

 

 

0060

Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR

 

 

 

 

 

0070

Voce per memoria: componente CVA

 

 

 

 

 

0080

Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR

 

 

 

 

 

 

Scomposizione per tipo di controparte

0090

Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

0100

Enti creditizi e imprese di investimento

 

 

 

 

 

0110

Altre controparti

 

 

 

 

 

I 06.12   Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli

 

 

Importo del fattore

 

 

Mese t

Mese t-1

Mese t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi)

 

 

 

0020

Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi)

 

 

 

I 06.13   Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali

 

 

Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale

 

 

Mese t-3

Mese t-4

Mese t-5

Mese t-6

Mese t-7

Mese t-8

Mese t-9

Mese t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)

Identificativo della controparte

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Tipo di controparte

Valore dell'esposizione (EV)

Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri)

Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR)

Superamento del valore dell'esposizione (EVE)

Durata del superamento (in giorni)

Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8)

I 08.01   Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto

Enti

Totale CMH alla data di riferimento

 

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.02   Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite

Enti

Totale ASA alla data di riferimento

 

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.03   Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali

Ente

Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente

Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.04   Livello del rischio di concentrazione — Utili totali

Cliente

Utili — Prime 5 esposizioni

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Utili totali derivanti dal cliente

Proventi da interessi e dividendi

Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi

Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione

Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione

Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio

Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente

Importo

Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.05   Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Controparte

Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 08.06   Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio

Controparte

Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio)

Codice

Tipo di codice

Nome

Gruppo/singolo

Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Requisito di liquidità

 

0020

Garanzie per i clienti

 

0030

Attività liquide totali

 

0040

Depositi a breve termine non vincolati

 

0050

Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni

 

0060

Attività di livello 1

 

0070

Monete e banconote

 

0080

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

0090

Attività delle banche centrali

 

0100

Attività delle amministrazioni centrali

 

0110

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali

 

0120

Attività di organismi del settore pubblico

 

0130

Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

 

0140

Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

 

0150

Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

 

0160

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0170

Attività di livello 2A

 

0180

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)

 

0190

Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)

 

0200

Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

 

0210

Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

 

0220

Titoli di debito societario (CQS1)

 

0230

Attività di livello 2B

 

0240

Titoli garantiti da attività

 

0250

Titoli di debito societario

 

0260

Azioni (indice azionario principale)

 

0270

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

 

0280

Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)

 

0290

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo

 

0300

Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili

 


ALLEGATO II

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

Indice

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 68

1

Struttura e convenzioni 68

1.1

Struttura 68

1.2

Convenzione di numerazione 68

1.3

Convenzione dei segni 68

1.4

Consolidamento prudenziale 68

PARTE II:

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 69

1

FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 69

1.1

Osservazioni generali 69

1.2

I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) 69

1.2.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 69

1.3

I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) 76

1.3.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 76

1.4

I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) 78

1.4.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 78

1.5

I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) 78

1.5.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 78

1.6

I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) 81

1.6.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 81

2

IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 83

2.1

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 83

2.1.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 83

3

REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI 86

3.2

I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) 86

3.2.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 23

3.3

I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) 86

3.3.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 87

3.4

I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) 87

3.4.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 88

3.5

I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) 89

3.5.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 89

3.6

I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) 89

3.6.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 89

3.7

I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) 90

3.7.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 90

3.8

I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) 91

3.8.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 91

3.9

I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) 93

3.9.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 91

3.10

I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) 93

3.10.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 93

3.11

I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) 94

3.11.1

Istruzioni relative a posizioni specifiche 94

3.12

I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) 95

3.12.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 95

3.13

I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) 96

3.13.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 96

3.14

I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) 98

3.14.1

Istruzioni relative a posizioni specifiche 98

4

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 98

4.1

Osservazioni generali 98

4.2

I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) 99

4.2.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 99

4.3

I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) 99

4.3.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 99

4.4

I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) 101

4.4.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 101

4.5

I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) 101

4.5.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 101

4.6

I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) 102

4.6.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 102

4.7

I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) 103

4.7.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 103

4.8

I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) 104

4.8.1.

Istruzioni relative alle specifiche colonne 104

5

REQUISITI DI LIQUIDITÀ 105

5.1

I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) 105

5.1.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 106

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1   Struttura e convenzioni

1.1   Struttura

1.

Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:

a)

fondi propri;

b)

calcolo dei requisiti di fondi propri;

c)

calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;

d)

livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

e)

calcolo dei requisiti relativi ai fattori K;

f)

requisiti relativi al rischio di concentrazione;

g)

requisiti di liquidità.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2   Convenzione di numerazione

3.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4.

Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.

5.

Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3   Convenzione dei segni

8.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4   Consolidamento prudenziale

9.

A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).

PARTE II:   ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1   FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO

1.1   Osservazioni generali

10.

La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a)

il modello I 01.00 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b)

i modelli I 02.01 e I 02.02 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali e il requisito relativo ai fattori K totali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;

c)

il modello I 03.00 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali;

d)

il modello I 04.00 riporta i requisiti relativi ai fattori K e l’importo dei fattori.

11.

Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2   I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

FONDI PROPRI

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0060

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

0080

Utile ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0110

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.

0150

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0160

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.

0170

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.

0180

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0250

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0260

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0270

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0280

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.

0290

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410.

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0320

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0330

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400.

0340

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0350

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0360

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0370

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0380

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0390

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0400

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra.

0410

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013) e aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520.

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0440

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0450

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0460

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0470

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0480

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0490

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0500

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0510

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo.

0520

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0510.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3   I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito di fondi propri

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040.

0020

Requisito patrimoniale minimo permanente

Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Requisito relativo alle spese fisse generali

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

0040

Requisito relativo ai fattori K totali

Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

0050 - 0100

Requisiti transitori di fondi propri

0050

Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali

Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale

Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0080

Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione

Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi

Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

0100

Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR

Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

0110 - 0130

Voci per memoria

0110

Requisito di fondi propri aggiuntivi

Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.

Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.

0120

Orientamento sui fondi propri aggiuntivi

Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.

Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi.

0130

Requisito di fondi propri totali

Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.

1.4   I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0020

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

0030

Coefficiente di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0040

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

0050

Coefficiente di fondi propri

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0060

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

1.5   I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito relativo alle spese fisse generali

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).

Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210).

0020

Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili.

0030

Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili.

0040

Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento

Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento.

0050

(-) Totale deduzioni

Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:

a)

le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;

b)

gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;

c)

le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;

d)

le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

e)

i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;

f)

i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

(-) Bonus per il personale e altra retribuzione

Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

h)

i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;

i)

per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno.

0070

(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci

Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.

0080

(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile

Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise

Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

0100

(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti

Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.

0110

(-) Provvigioni per gli agenti collegati

Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.

0120

(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa

Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi.

0130

(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie

Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

(-) Spese fiscali

Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento.

0150

(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari

Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.

0160

(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti

Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.

0170

(-) Spese per materie prime

I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.

0180

(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali

Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri

Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

Spese fisse generali previste dell’anno in corso

Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili.

0210

Variazione delle spese fisse generali (%)

L’importo è segnalato come il valore assoluto di:

[(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente).

1.6   I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)

1.6.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Rischio per il cliente

Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080.

0030

Attività gestite

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.

Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi.

0040

Denaro dei clienti detenuto — separato

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Denaro dei clienti detenuto — non separato

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Attività salvaguardate e gestite

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti

Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0080

Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati

Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

Rischio per il mercato

Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110.

0100

Requisito relativo al rischio di posizione netta K

Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.

0110

Margine di compensazione fornito

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0120

Rischio per l’impresa

Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160.

0130

Default della controparte della negoziazione

Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti

Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.

Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0150

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati

Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.

Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0160

Requisito relativo al rischio di concentrazione K

Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo del fattore

Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente.

0020

Requisito relativo ai fattori K

È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033.

2   IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

2.1   I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività gestite (combinate)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0020

Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0030

Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0040

Attività salvaguardate e gestite

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0050

Denaro dei clienti detenuto

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0060

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0070

Rischio di posizione netta

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0080

Margine di compensazione fornito

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0090

Default della controparte della negoziazione

Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0100

Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio

Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0110

Ricavi totali lordi annuali combinati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0120

Ricavi totali lordi annuali

Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0130

(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali

Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0150

Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0160

Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0170

Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0180

Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0190

Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0200

Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0210

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0220

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0230

Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0240

Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0250

Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0260

Di cui: ricavi da servizi di cambio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0270

Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0280

Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0290

Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

3   REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI

3.1   Osservazioni generali

12.

Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate.

13.

La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

14.

La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.

Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.

Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese.

3.2   I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)

3.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

AUM totali (importi medi)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.

Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040.

0020

Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio

Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto

Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0040

AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo

Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo del fattore — mese t

AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0020

Importo del fattore — mese t-1

AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0030

Importo del fattore — mese t-2

AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.3   I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)

3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività mensili gestite totali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040.

0020

Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio

L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto

Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse.

0040

Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo

Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0140

Valori a fine mese

Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.4   I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)

3.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

CMH — separato (importi medi)

Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).

Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

CMH — non separato (importi medi)

Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo del fattore — mese t

CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Importo del fattore — mese t-1

CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Importo del fattore — mese t-2

CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.5   I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)

3.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato

Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).

Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato

Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0080

Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto

Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.6   I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)

3.6.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

ASA totali (importi medi)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81.

0030

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).

0040

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario

Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento

Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo del fattore — mese t

ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0020

Importo del fattore — mese t-1

ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0030

Importo del fattore — mese t-2

ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.7   I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)

3.7.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività salvaguardate e gestite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)

Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81.

0030

Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).

0040

Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario

Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento

Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0080

Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite

Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.8   I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)

3.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

COH — Operazioni a pronti (importi medi)

Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.

È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.

È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0040

COH — Derivati (importi medi)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.

È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.

È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo del fattore — mese t

Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0020

Importo del fattore — mese t-1

Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0030

Importo del fattore — mese t-2

Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.9   I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)

3.9.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.

0030

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.

0040

Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Di cui: esecuzione di ordini dei clienti

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.

0060

Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti

Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0050

Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati

Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.

3.10   I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)

3.10.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Metodo standardizzato totale

Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

Rischio di posizione

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

Strumenti rappresentativi di capitale

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Strumenti di debito

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Di cui: cartolarizzazioni

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0055

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.

In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione.

In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.

0060

Rischio di cambio

Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Rischio di posizione in merci

Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Metodo dei modelli interni

Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.11   I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)

15.

In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa.

3.11.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0030

Partecipante diretto

0010

Nome

Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio.

0020

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0030

Tipo di codice

Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0040 - 0060

Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera

Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni.

Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0040

Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto

0050

Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto

0060

Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto

3.12   I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)

3.12.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0080

Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione

0010

Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD

Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

SA-CCR

Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

SA-CCR semplificato

Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Metodo dell’esposizione originaria

Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Voce per memoria: componente CVA

Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA.

Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0090 - 0110

Scomposizione per tipo di controparte

La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico

0100

Enti creditizi e imprese di investimento

0110

Altre controparti


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito relativo ai fattori K

Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

Valore dell’esposizione

Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

Costo di sostituzione (RC)

Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033.

0040

Esposizione potenziale futura (PFE)

Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Garanzie reali (C)

Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.13   I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)

3.13.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi)

Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo medio del fattore — mese t

Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0020

Importo medio del fattore — mese t-1

Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0030

Importo medio del fattore — mese t-2

Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.14   I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)

3.14.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti

Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati

Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0080

Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale

Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

4   SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

4.1   Osservazioni generali

16.

La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1.

17.

La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:

i.

denaro dei clienti;

ii.

attività dei clienti;

iii.

depositi dell’impresa;

iv.

utili provenienti dai clienti;

v.

posizioni nel portafoglio di negoziazione;

vi.

esposizioni calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione.

18.

Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare.

19.

La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo.

4.2   I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)

4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0060

Identificativo della controparte

L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

Indicare sempre il tipo di codice.

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Tipo di controparte

L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:

1.

un ente creditizio o un gruppo di clienti connessi comprendente un ente creditizio;

2.

un’impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi comprendente un’impresa di investimento;

3.

soggetti diversi dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento o dai gruppi di clienti connessi comprendenti un’impresa di investimento o un ente.

0060 - 0110

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033

L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Valore dell’esposizione (EV)

Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri)

Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa.

0080

Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR)

Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente.

0090

Superamento del valore dell’esposizione (EVE)

Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente.

0100

Durata del superamento (in giorni)

Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione.

0110

Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE)

Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente.

4.3   I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)

4.3.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0060

Totale CMH

Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Totale CMH alla data di riferimento

L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento.

0060

Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente

L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).

4.4   I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)

4.4.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0060

Totale ASA

Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Totale ASA alla data di riferimento

L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento.

0060

Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente

L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).

4.5   I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)

4.5.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0060

Depositi totali

Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente

L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento.

0060

Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente

L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento.

4.6   I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)

4.6.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0080

Utili totali

Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Utili totali derivanti dal cliente

L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra.

0060 - 0090

Proventi da interessi e dividendi

0060

Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione

Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione

0080

Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio

0090

Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente

L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento.

0100 - 0110

Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi

0100

Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo

0110

Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente

L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento.

4.7   I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)

4.7.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0050

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)

L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri.

4.8   I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)

4.8.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0050

Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio

Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione.

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030

Nome

Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

0040

Gruppo/singolo

L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

0050

Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)

L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile.

5   REQUISITI DI LIQUIDITÀ

5.1   I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)

5.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito di liquidità

Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Garanzie per i clienti

Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Attività liquide totali

Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.

Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300.

0040

Depositi a breve termine non vincolati

Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni

Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Attività di livello 1

Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.

Somma delle righe da 0070 a 0160.

0070

Monete e banconote

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Importo totale del contante derivante da monete e banconote.

0080

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0090

Attività delle banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0100

Attività delle amministrazioni centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0110

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0120

Attività di organismi del settore pubblico

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0130

Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0140

Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0150

Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0160

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0170

Attività di livello 2 A

Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0180

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0190

Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0200

Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0210

Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0220

Titoli di debito societario (CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0230

Attività di livello 2B

Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0240

Titoli garantiti da attività

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61.

0250

Titoli di debito societario

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0260

Azioni (indice azionario principale)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0270

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0280

Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0290

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo

Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0300

Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili

Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.


ALLEGATO III

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo

 

1

I 01.01

Fondi propri

I1.1

2.3

I 02.03

Requisiti di fondi propri

I2.3

2.4

I 02.04

Coefficienti di capitale

I2.4

3.1

I 03.01

Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali

I3.1

 

 

IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

 

5

I 05.00

Livello di attività — Revisione delle soglie

I5.0

 

 

REQUISITI DI LIQUIDITÀ

 

9.1

I 09.01

Requisiti di liquidità

I9.1

I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

FONDI PROPRI

 

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

 

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0040

Strumenti di capitale interamente versati

 

0050

Sovrapprezzo azioni

 

0060

Utili non distribuiti

 

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

0080

Utile ammissibile

 

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

0100

Altre riserve

 

0110

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

0130

Altri fondi

 

0140

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0190

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

0200

(-) Avviamento

 

0210

(-) Altre attività immateriali

 

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

0285

(-) Altre deduzioni

 

0290

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0320

Sovrapprezzo azioni

 

0330

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0410

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

 

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0440

Sovrapprezzo azioni

 

0450

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

0520

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

Requisito di fondi propri

 

0020

Requisito patrimoniale minimo permanente

 

0030

Requisito relativo alle spese fisse generali

 

 

Requisiti transitori di fondi propri

 

0050

Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR

 

0060

Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali

 

0070

Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale

 

0080

Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione

 

0090

Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi

 

 

Voci per memoria

 

0110

Requisito di fondi propri aggiuntivi

 

0120

Requisito di fondi propri totali

 

I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

0020

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

0030

Coefficiente di capitale di classe 1

 

0040

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

0050

Coefficiente di fondi propri

 

0060

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Requisito relativo alle spese fisse generali

 

0020

Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili

 

0030

Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili

 

0040

Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento

 

0050

(-) Totale deduzioni

 

0060

(-) Bonus per il personale e altra retribuzione

 

0070

(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci

 

0080

(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile

 

0090

(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise

 

0100

(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti

 

0110

(-) Provvigioni per gli agenti collegati

 

0130

(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie

 

0140

(-) Spese fiscali

 

0150

(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari

 

0160

(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti

 

0170

(-) Spese per materie prime

 

0180

(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali

 

0190

(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri

 

0200

Spese fisse generali previste dell'anno in corso

 

0210

Variazione delle spese fisse generali (%)

 

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Attività gestite (combinate)

 

0020

Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti

 

0030

Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati

 

0040

Attività salvaguardate e gestite

 

0050

Denaro dei clienti detenuto

 

0060

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati

 

0070

Rischio di posizione netta

 

0080

Margine di compensazione fornito

 

0090

Default della controparte della negoziazione

 

0100

Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio

 

0110

Ricavi totali lordi annuali combinati

 

0120

Ricavi totali lordi annuali

 

0130

(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali

 

0140

Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini

 

0150

Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini

 

0160

Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio

 

0170

Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio

 

0180

Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti

 

0190

Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile

 

0200

Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile

 

0210

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

 

0220

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione

 

0230

Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari

 

0240

Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori

 

0250

Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

 

0260

Di cui: ricavi da servizi di cambio

 

0270

Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria

 

0280

Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo

 

0290

Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati

 

I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Requisito di liquidità

 

0020

Garanzie per i clienti

 

0030

Attività liquide totali

 


ALLEGATO IV

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

Indice

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 114

1

Struttura e convenzioni 114

1.1

Struttura 114

1.2

Convenzione di numerazione 115

1.3

Convenzione dei segni 115

1.4

Consolidamento prudenziale 115

PARTE II:

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 115

1

FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 115

1.1

Osservazioni generali 115

1.2

I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) 115

1.2.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 115

1.3

I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) 120

1.3.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 120

1.4

I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) 121

1.4.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 121

1.5

I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) 122

1.5.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 122

2

IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 124

2.1.

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 124

2.1.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 124

3

REQUISITI DI LIQUIDITÀ 127

3.1

I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) 127

3.1.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 127

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1   Struttura e convenzioni

1.1   Struttura

1.

Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:

a)

fondi propri;

b)

calcolo dei requisiti di fondi propri;

c)

calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;

d)

livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

e)

requisiti di liquidità.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2   Convenzione di numerazione

3.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4.

Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.

5.

Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3   Convenzione dei segni

8.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4   Consolidamento prudenziale

9.

A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).

PARTE II:   ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1   FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO

1.1   Osservazioni generali

10.

La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a)

il modello I 01.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b)

i modelli I 02.03 e I 02.04 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;

c)

il modello I 03.01 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.

11.

Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2   I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

FONDI PROPRI

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380.

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290.

0040

Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0060

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

0080

Utile ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0110

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285.

0190

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0285

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra.

0290

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0285.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410.

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0320

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».

0330

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0410

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0285;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0330.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520.

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0440

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».

0450

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0520

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0450.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3   I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito di fondi propri

Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030.

0020

Requisito patrimoniale minimo permanente

Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Requisito relativo alle spese fisse generali

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

0050 - 0090

Requisiti transitori di fondi propri

0050

Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0060

Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali

Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale

Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0080

Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione

Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi

Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

0110 - 0130

Voci per memoria

0110

Requisito di fondi propri aggiuntivi

Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.

Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.

0120

Requisito di fondi propri totali

Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.

1.4   I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0020

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

0030

Coefficiente di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0040

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

0050

Coefficiente di fondi propri

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa voce è espressa in percentuale.

0060

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

1.5   I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito relativo alle spese fisse generali

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).

Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo.

Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200).

0020

Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili.

0030

Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili

Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili.

0040

Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

0050

(-) Totale deduzioni

Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:

a)

le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;

b)

gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;

c)

le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;

d)

le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

e)

i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;

f)

i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

(-) Bonus per il personale e altra retribuzione

Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

h)

i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;

i)

per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno.

0070

(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci

Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.

0080

(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile

Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

0090

(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise

Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

0100

(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti

Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.

0110

(-) Provvigioni per gli agenti collegati

Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.

0130

(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie

Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

(-) Spese fiscali

 

Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento.

0150

(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari

Significato sufficientemente chiaro.

0160

(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti

Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.

0170

(-) Spese per materie prime

I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.

0180

(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali

Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri

Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

Spese fisse generali previste dell’anno in corso

Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili.

0210

Variazione delle spese fisse generali (%)

L’importo è segnalato come il valore assoluto di:

[(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]

2   IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

2.1.   I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività gestite (combinate)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0020

Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0030

Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0040

Attività salvaguardate e gestite

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0050

Denaro dei clienti detenuto

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0060

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0070

Rischio di posizione netta

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0080

Margine di compensazione fornito

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0090

Default della controparte della negoziazione

Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.

L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.

0100

Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio

Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0110

Ricavi totali lordi annuali combinati

Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130).

0120

Ricavi totali lordi annuali

Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0130

(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali

Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0150

Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0160

Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0170

Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0180

Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0190

Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0200

Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0210

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0220

Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0230

Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0240

Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0250

Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0260

Di cui: ricavi da servizi di cambio

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0270

Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0280

Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

0290

Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati

Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

3   REQUISITI DI LIQUIDITÀ

3.1   I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)

3.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito di liquidità

Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020

Garanzie per i clienti

Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.

Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.

0030

Attività liquide totali

Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.


ALLEGATO V

Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a)

fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII;

b)

indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX;

c)

fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d)

presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e)

prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;

f)

riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

Parte II: Regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;

b)

prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificano la coerenza dei dati segnalati;

d)

verificano l’esattezza dei dati segnalati;

e)

fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata.


ALLEGATO 6

INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI

INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello

Codice del modello

Nome

Riferimento normativo

 

 

FONDI PROPRI

 

1

I CC1

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI

Articolo 49, paragrafo 1, lettera c)

2

I CC2

RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE

Articolo 49, paragrafo 1, lettera a)

3

I CCA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI

Articolo 49, paragrafo 1, lettera b)

Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)

 

 

a)

b)

 

 

Importi

Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve

1

FONDI PROPRI

 

 

2

CAPITALE DI CLASSE 1

 

 

3

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

4

Strumenti di capitale interamente versati

 

 

5

Sovrapprezzo azioni

 

 

6

Utili non distribuiti

 

 

7

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

8

Altre riserve

 

 

9

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

 

10

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

 

11

Altri fondi

 

 

12

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

13

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

14

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

 

15

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

 

16

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

 

17

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

 

18

(-) Avviamento

 

 

19

(-) Altre attività immateriali

 

 

20

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

 

21

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

 

22

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

 

23

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

25

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

26

(-) Altre deduzioni

 

 

27

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

28

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

29

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

30

Sovrapprezzo azioni

 

 

31

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

32

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

33

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

 

34

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

 

35

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

 

36

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

37

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

38

(-) Altre deduzioni

 

 

39

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

40

CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

41

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

42

Sovrapprezzo azioni

 

 

43

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

44

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

45

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

 

46

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

 

47

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

 

48

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

49

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

50

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)

 

 

a)

b)

 

 

Importi

Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve

1

FONDI PROPRI

 

 

2

CAPITALE DI CLASSE 1

 

 

3

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

4

Strumenti di capitale interamente versati

 

 

5

Sovrapprezzo azioni

 

 

6

Utili non distribuiti

 

 

7

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

8

Altre riserve

 

 

9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

 

10

Altri fondi

 

 

11

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

12

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

 

13

(-) Avviamento

 

 

14

(-) Altre attività immateriali

 

 

15

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

 

16

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

 

17

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

 

18

(-) Altre deduzioni

 

 

19

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

20

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

21

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

22

Sovrapprezzo azioni

 

 

23

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

24

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

25

CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

26

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

27

Sovrapprezzo azioni

 

 

28

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

29

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)

 

 

a)

b)

 

 

Importi

Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve

1

FONDI PROPRI

 

 

2

CAPITALE DI CLASSE 1

 

 

3

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

4

Strumenti di capitale interamente versati

 

 

5

Sovrapprezzo azioni

 

 

6

Utili non distribuiti

 

 

7

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

 

8

Utile o perdita ammissibile

 

 

9

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

 

10

Altre riserve

 

 

11

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

 

12

Altri fondi

 

 

13

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

 

14

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

15

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

 

16

(-) Avviamento

 

 

17

(-) Altre attività immateriali

 

 

18

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

 

19

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

 

20

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

 

21

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

22

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

23

(-) Altre deduzioni

 

 

24

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

25

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

26

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

27

Sovrapprezzo azioni

 

 

28

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

29

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

30

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

31

(-) Altre deduzioni

 

 

32

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

33

CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

34

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

 

35

Sovrapprezzo azioni

 

 

36

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

 

37

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

38

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

39

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

 

Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Modello flessibile.

Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.

Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).

 

 

a

b

c

 

 

Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile

Nel perimetro di consolidamento regolamentare

Riferimento incrociato a EU IF CC1

 

 

Alla fine del periodo

Alla fine del periodo

 

AttivitàRipartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale attività

 

 

 

PassivitàRipartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale passività

 

 

 

Capitale proprio

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Capitale proprio totale

 

 

 

Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa

 

 

a

 

 

Testo libero

1

Emittente

 

2

Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)

 

3

Collocamento pubblico o privato

 

4

Legislazione applicabile allo strumento

 

5

Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)

 

6

Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)

 

7

Importo nominale dello strumento

 

8

Prezzo di emissione

 

9

Prezzo di rimborso

 

10

Classificazione contabile

 

11

Data di emissione originaria

 

12

Irredimibile o a scadenza

 

13

Data di scadenza originaria

 

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza

 

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso

 

16

Date successive di rimborso anticipato, se del caso

 

 

Cedole/dividendi

 

17

Cedole/dividendi fissi o variabili

 

18

Tasso della cedola ed eventuale indice collegato

 

19

Presenza di un "dividend stopper"

 

20

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)

 

21

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)

 

22

Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso

 

23

Non cumulativo o cumulativo

 

24

Convertibile o non convertibile

 

25

Se convertibile, eventi che determinano la conversione

 

26

Se convertibile, integralmente o parzialmente

 

27

Se convertibile, tasso di conversione

 

28

Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

 

29

Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile

 

30

Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito

 

31

Meccanismi di svalutazione

 

32

In caso di svalutazione, eventi che la determinano

 

33

In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale

 

34

In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea

 

35

In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione

 

36

Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie

 

37

In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

 

38

Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)

 

(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica


ALLEGATO VII

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI

Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari

1.

Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.

2.

Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2.

3.

Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa.

4.

Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI.

5.

Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI.

Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Fondi propri

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.

Questa riga è la somma delle righe 2 e 40.

2

Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

Questa riga è la somma delle righe 3 e 28.

3

Capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27.

4

Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

6

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

7

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

8

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

9

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

10

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

11

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

12

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26.

13

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

14

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.

15

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.

16

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

17

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

18

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

19

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

20

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

21

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

22

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

23

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

25

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

26

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

27

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 26.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

28

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39.

29

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

30

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

31

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38.

32

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

33

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

34

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

35

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

36

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

37

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

38

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra.

39

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 28 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 38;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 29 a 38.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

40

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50.

41

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

42

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

43

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

44

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

45

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

46

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

47

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

48

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

49

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo.

50

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 40;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 41 a 49.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Fondi propri

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.

È indicata la somma totale delle righe 2 e 25.

2

Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

È indicata la somma totale delle righe 3 e 20.

3

Capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19.

4

Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

6

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

7

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

8

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

10

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

11

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18.

12

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

13

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

14

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

15

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

16

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

17

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

18

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

19

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 18.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

20

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24.

21

Capitale interamente versato, emesso direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

22

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

23

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

24

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 20 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 18;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 21 a 23.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

25

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29.

26

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

27

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

29

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

30

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);

aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 25;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 28.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)

6.

I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

FONDI PROPRI

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

2

CAPITALE DI CLASSE 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

3

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4

Strumenti di capitale versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

6

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

7

Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

8

Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.

Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

9

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

10

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

11

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

12

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

13

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

È indicata la somma totale delle righe da 14 a 23.

14

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

15

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

16

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

17

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

18

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

19

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

20

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

21

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

22

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

23

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

24

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 23.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

25

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 26 a 28 e 32.

26

Strumenti di capitale versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

27

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

28

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31.

29

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

30

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

31

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.

32

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 23;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 31.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

33

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È indicata la somma totale delle righe da 34 a 36 e 39.

34

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

35

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

36

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

37

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.

L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

38

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

39

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 33;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 34 a 38.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

7.

Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

8.

Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio.

9.

Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento.

10.

Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:

a.

colonna a: le imprese di investimento riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile conformemente all’ambito del consolidamento contabile;

b.

colonna b: le imprese di investimento pubblicano le cifre corrispondenti all’ambito del consolidamento regolamentare;

c.

colonna c: le imprese di investimento includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU I CC2 e le voci pertinenti nel modello per l’informativa sui fondi propri EU I CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU I CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU I CC1.

11.

Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:

d.

quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 relativi ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento su base consolidata, ma l’ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all’ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità del regolamento (UE) 2019/2033, parte uno, titolo II, capo 2, e le imprese di investimento dichiarano esplicitamente l’assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento nella descrizione che accompagna il modello;

e.

quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale.

Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa

12.

Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

13.

Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.

14.

Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.

Istruzioni per la compilazione della tabella «Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa»

Numero di riga

Spiegazione

1

Emittente

Indicare il soggetto giuridico emittente.

Testo libero

2

Identificativo unico (ad esempio CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)

Identificativo unico (ad esempio, identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati).

Testo libero

3

Collocamento pubblico o privato

Specificare se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente.

Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato]

4

Legislazione applicabile allo strumento

Specificare la legislazione applicabile allo strumento.

Testo libero

5

Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)

Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione.

Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, selezionare la denominazione dello strumento nell’elenco del capitale primario di classe 1 pubblicato dall’ABE.

Per gli altri strumenti, selezionare dal: menu di opzioni fornito alle imprese di investimento da ciascuna giurisdizione — Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) 2019/2033 per ciascun tipo di strumento.

6

Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento)

Specificare l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari (importo totale dello strumento rilevato prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell’informativa — moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).

Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall’importo emesso.

7

Importo nominale dello strumento

Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).

Testo libero

8

Prezzo di emissione

Prezzo di emissione dello strumento.

Testo libero

9

Prezzo di rimborso

Prezzo di rimborso dello strumento.

Testo libero

10

Classificazione contabile

Specificare la classificazione contabile.

Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]

11

Data di emissione originaria

Specificare la data di emissione.

Testo libero

12

Irredimibile o a scadenza

Specificare se a scadenza o irredimibile.

Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]

13

Data di scadenza originaria

Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza».

Testo libero

14

Rimborso anticipato a discrezione dell’emittente soggetto ad approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza

Specificare se esiste un’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato).

Selezionare dal menu: [Sì] [No]

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso

Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l’opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.

Testo libero

16

Date successive di rimborso anticipato, se del caso

Specificare l’esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.

Testo libero

17

Cedole/dividendi fissi o variabili

Specificare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell’arco della vita dello strumento, variabili nell’arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro.

Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi]

18

Tasso della cedola ed eventuale indice collegato

Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/del dividendo.

Testo libero

19

Presenza di un «dividend stopper»

Specificare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»).

Selezionare dal menu: [Sì] [No]

20

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)

Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l’ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di «dividend stopper» che non impediscono all’ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l’annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad esempio fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l’ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio».

Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]

Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l’esistenza di «dividend pusher», di «dividend stopper» e di ACSM — Alternative Coupon Satisfaction Mechanism)

21

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale od obbligatorio (in termini di importo)

Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull’importo della cedola/del dividendo.

Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]

22

Presenza di «step up» o di altro incentivo al rimborso

Indicare la presenza di «step up» o altro incentivo al rimborso.

Selezionare dal menu: [Sì] [No]

23

Non cumulativi o cumulativi

Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.

Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM]

24

Convertibile o non convertibile

Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile.

Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]

25

Se convertibile, eventi che determinano la conversione

Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).

Testo libero

26

Se convertibile, integralmente o parzialmente

Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente.

Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]

27

Se convertibile, tasso di conversione

Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite.

Testo libero

28

Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa.

Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.d.] e [A scelta del possessore] [A scelta dell’emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente]

29

Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile

Per gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile.

Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]

30

Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito

Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito.

Testo libero

31

Meccanismi di svalutazione

Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down).

Selezionare dal menu: [Sì] [No]

32

In caso di svalutazione, eventi che la determinano

Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).

Testo libero

33

In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale

Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.

Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]

34

In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea

Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea.

Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N.d.]

35

In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione

Descrivere il meccanismo di rivalutazione.

Testo libero

36

Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie

Specificare eventuali caratteristiche non conformi.

Selezionare [Sì] o [No].

37

In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali.

Testo libero

38

Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)

Le imprese di investimento includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento.


ALLEGATO VIII

SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

 

11.1

I 11.01

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

I11.1

11.2

I 11.02

STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

I11.2

11.3

I 11.03

INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

I11.3

I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)

Riga

Voce

Importo

0010

0010

FONDI PROPRI

 

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

 

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0040

Strumenti di capitale interamente versati

 

0050

Sovrapprezzo azioni

 

0060

Utili non distribuiti

 

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

0080

Utile ammissibile

 

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

0100

Altre riserve

 

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

0130

Altri fondi

 

0145

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0150

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0190

(-) Perdite relative all'esercizio in corso

 

0200

(-) Avviamento

 

0210

(-) Altre attività immateriali

 

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

 

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

 

0250

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo

 

0270

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0280

(-) Altre deduzioni

 

0295

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0320

Sovrapprezzo azioni

 

0335

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0340

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0380

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo

 

0400

(-) Altre deduzioni

 

0415

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

 

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0440

Sovrapprezzo azioni

 

0455

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

 

0460

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

0500

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo

 

0525

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

 

I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)

 

 

Importo

Riga

Voce

0010

0010

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo

 

0020

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo

 

0030

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo

 

0040

Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento

 

0050

Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento

 

0060

Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento

 

0070

Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni

 

I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)

Codice

Tipo di codice

Nome dell'impresa

Impresa madre/filiazione

Paese

Investimenti dell'impresa madre

Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto

Requisiti di fondi propri totali

 

Capitale primario di classe 1

Capitale aggiuntivo di classe 1

Capitale di classe 2

Partecipazioni

Crediti subordinati

Capitale minimo permanente

Requisito relativo ai fattori K

Requisiti relativi alle spese fisse generali

 

Attività gestite

Denaro dei clienti detenuto — separato

Denaro dei clienti detenuto — non separato

Attività salvaguardate e gestite

Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti

Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati

Requisito relativo al rischio di posizione netta K

Margine di compensazione fornito

Default della controparte della negoziazione

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati

Requisito relativo al rischio di concentrazione K

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IX

SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

Indice

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 162

1

Struttura e convenzioni 162

1.1

Struttura 162

1.2

Convenzione di numerazione 162

1.3

Convenzione dei segni 162

PARTE II:

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 163

1

FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 163

1.1

Osservazioni generali 163

1.2

I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) 163

1.2.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 163

1.3

I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) 169

1.3.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 169

1.4

IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) 170

1.4.1.

Istruzioni relative a posizioni specifiche 170

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1   Struttura e convenzioni

1.1   Struttura

1.

La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:

a)

composizione dei fondi propri;

b)

strumenti di fondi propri.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2   Convenzione di numerazione

3.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4.

Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.

5.

Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3   Convenzione dei segni

8.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II:   ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1   FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO

1.1   Osservazioni generali

10.

La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a)

il modello I 11.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b)

il modello I 11.02 riporta informazioni sui «requisiti di fondi propri» nel contesto della verifica del capitale del gruppo, ossia le partecipazioni infragruppo, le passività potenziali e i requisiti di fondi propri totali delle filiazioni;

c)

il modello I 11.03 riporta le informazioni pertinenti sui requisiti patrimoniali, sulle passività potenziali, sui crediti subordinati e sulle partecipazioni di soggetti del settore finanziario a livello di filiazione, scomposte per soggetto.

11.

Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2   I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

FONDI PROPRI

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

0020

CAPITALE DI CLASSE 1

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

0030

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0060

Utili non distribuiti

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.

0070

Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

0080

Utile ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.

0090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

Altre riserve

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0120

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

Altri fondi

Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

0145

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo.

È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.

0150

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0190

(-) Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

(-) Avviamento

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

(-) Altre attività immateriali

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

0220

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0230

(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0240

(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0250

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.

0270

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0280

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.

0295

Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;

altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0300

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0310

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0320

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0335

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.

È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400.

0340

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0380

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.

0400

(-) Altre deduzioni

Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.

0415

Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;

altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0420

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525.

0430

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0440

Sovrapprezzo azioni

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0455

(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.

0460

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

0500

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.

0525

Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti

Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;

eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;

altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0500.

Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3   I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.

0050

Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.

0060

Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0070

Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni

In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

1.4   IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)

10.

In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso.

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020

Tipo di codice

Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

Indicare sempre il tipo di codice.

0030

Nome dell’impresa

Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento.

0040

Impresa madre/filiazione

Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione.

0050

Paese

È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione.

0060 - 0100

Investimenti dell’impresa madre

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo.

0060

Capitale primario di classe 1

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Capitale di classe 2

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

Partecipazioni

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.

0100

Crediti subordinati

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.

0110

Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0120

Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

0130

Capitale minimo permanente

Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.

0140

Requisito relativo ai fattori K

Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.

0150

Attività gestite

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.

0160

Denaro dei clienti detenuto — separato

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.

0170

Denaro dei clienti detenuto — non separato

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.

0180

Attività salvaguardate e gestite

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.

0190

Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti

Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0200

Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati

Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0210

Requisito relativo al rischio di posizione netta K

Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.

0220

Margine di compensazione fornito

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

0230

Default della controparte della negoziazione

Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.

0240

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti

Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.

Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0250

Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati

Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.

Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

0260

Requisito relativo al rischio di concentrazione K

Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033.

0270

Requisiti relativi alle spese fisse generali

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.


22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/173


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nell’Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(2)

È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l’EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell’UE e dei focolai nel territorio dell’Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione.

(3)

Alcuni organismi nocivi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall’Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell’Unione, quindi non in riferimento all’intero continente europeo.

(4)

A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.(5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)

Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell’Unione e che è opportuno siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, al fine di consentire l’adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(6)

Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l’Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(7)

La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)

Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches’ broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell’Autorità.

(9)

Strawberry witches’ broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l’agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell’Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches’ broom phytoplasma nell’allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum.

(10)

Inoltre data l’assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell’Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell’Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l’inserimento in elenco dell’organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l’organismo nocivo dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.

(11)

È pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches’ broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., poiché l’Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su Fragaria L.

(12)

L’organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) rientra nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l’Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l’eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell’elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e pertanto spostarlo nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(13)

La Spagna ha effettuato nel 2015 un’analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro Euwallacea sp. e sui funghi Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae ad esso associati (21), e l’EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull’analisi del rischio fitosanitario, basata sull’analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae (22). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione. Euwallacea fornicatus sensu lato è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo Scolytidae spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. È opportuno regolamentare i simbionti Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae con i nomi scientifici Neocosmospora ambrosia e Neocosmospora euwallaceae conformemente alle modifiche della tassonomia.

(14)

L’EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), e Trirachys sartus Solsky (28). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e pertanto è opportuno inserirli nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(15)

In base a una metodologia sviluppata dall’EPPO (29) è stato concluso che Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione (30) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

(17)

Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(18)

In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(19)

In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(20)

Sulla base delle misure di gestione del rischio contro Candidatus Phytoplasma pyri attuate dagli Stati membri dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l’organismo nocivo in questione. È opportuno stabilire nell’allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di Candidatus Phytoplasma pyri su specifiche piante da impianto.

(21)

Nell’allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione Bruchus pisorum (L.) dovrebbe essere sostituita da Bruchus pisorum (Linnaeus), mentre la denominazione Bruchus rufimanus L. dovrebbe essere sostituita da Bruchus rufimanus Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica.

(22)

I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. È pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell’allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione.

(23)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (31) e alla pubblicazione da parte dell’EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario (32), l’introduzione nell’Unione di cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all’organismo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(24)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità e alla pubblicazione da parte dall’EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(25)

La decisione 2002/757/CE della Commissione (33) stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nell’Unione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(26)

Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(27)

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l’altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un’ispezione. L’esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi.

(28)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, e Trirachys sartus Solsky. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(29)

Data la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall’Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell’Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 (34) della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all’adozione di detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l’Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) di Agrilus planipennis Fairmaire pubblicata dall’Autorità (35), è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (Chionanthus virginicus L.) ai punti 36, 87, 88 e 89.

(30)

Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni.

(31)

Al fine di prevenire la presenza, l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell’Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell’Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell’allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell’Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. È altresì opportuno modificare l’allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell’Unione.

(32)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’EPPO (36) (37), alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (38), alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall’Autorità (39) e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders). È pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(33)

Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (40) è necessario stabilire nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da Eotetranychus lewisi (McGregor).

(34)

Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di Pantoea stewartii subsp. stewartii effettuata dall’Autorità (41) è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(35)

Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione (42) per l’importazione nell’Unione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull’importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione.

(36)

È opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all’ultima modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 (43) della Commissione.

(37)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (44), è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman e Toxoptera citricida (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell’Unione. Inoltre l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell’Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all’elenco di piante ospiti in questione.

(38)

La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth. È opportuno eliminare l’obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l’attuale limitata diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione.

(39)

A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (Pinales), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (Pinopsida).

(40)

È opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l’impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all’impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio.

(41)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(42)

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. È opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all’organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(43)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

“pollini”: pollini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all’impianto.’;

2)

gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazioni

Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Parere scientifico sulla classificazione degli Acleris spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.

(4)  Parere scientifico sulla classificazione dei Choristoneura spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.

(5)  Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.,5736.

(6)  Classificazione delle Margarodidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.

(7)  Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pagg. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020.617 6.

(8)  Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal2017;15(10):5028, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.

(9)  Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

(10)  Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).

(11)  Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).

(12)  Parere scientifico sulla classificazione di Nemorimyza maculosa quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.

(13)  Parere scientifico sulla classificazione di Exomala orientalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.

(14)  Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(15)  Parere scientifico sulla classificazione di Helicoverpa zea quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.

(16)  Parere scientifico sulla classificazione di Stagonosporopsis andigena quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.

(17)  Parere scientifico sulla classificazione di Ripersiella hibisci quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.

(18)  Parere scientifico sull’elenco delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;

Parere scientifico sulla classificazione delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 pagg. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.

(19)  Parere scientifico sulla classificazione del Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.

(20)  Parere scientifico sull’elenco dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;

Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.

(21)  Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts, Spagna (2015).

(22)  EPPO (2017), Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae.

(23)  EPPO (2013), Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.

(24)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris.

(25)  EPPO (2018), Pest risk analysis for Massicus raddei.

(26)  EPPO (2010), Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii.

(27)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Prodiplosis longifila.

(28)  EPPO (2000), Pest risk analysis for Aeolesthes sarta.

(29)  A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.

(30)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 9).

(31)  Parere scientifico sull’analisi del rischio fitosanitario su Phytophthora ramorum elaborata nell’ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for Phytophthora ramorum) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

(32)  EPPO (2013), Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum.

(33)  Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 20).

(35)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Agrilus planipennis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

(36)  EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for Bactrocera invadens.

(37)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Bactrocera latifrons; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.

(38)  2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.

(39)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera dorsalis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714.

Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera zonata. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

(40)  Parere scientifico sulla classificazione di Eotetranychus lewisi quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;

Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di Eotetranychus lewisi per il territorio dell’UE, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.

(41)  Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all’ingresso di Pantoea stewartii subsp. stewartii presente sulle sementi di mais importate nell’UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.

(42)  Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47).

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

(44)  Parere scientifico sulla classificazione di Aleurocanthus spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;

Parere scientifico sulla classificazione di Popillia japonica quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.,5438;

Parere scientifico sulla classificazione di Toxoptera citricida quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:

1

all'allegato I, parte B, la prima colonna della tabella è così modificata:

a)

il testo dell'undicesima riga è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO XIII, punto 5

Sementi di cereali";

b)

il testo della dodicesima riga è sostituito dal seguente:,

 

"ALLEGATO XIII, punto 6

Sementi di ortaggi";

c)

il testo della tredicesima riga è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO XIII, punto 9

Sementi di piante oleaginose e da fibra";

2

l'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO

INDICE

Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1.

Batteri

2.

Funghi e oomiceti

3.

Insetti e acari

4.

Nematodi

5.

Piante parassite

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1.

Batteri

2.

Funghi e oomiceti

3.

Insetti e acari

4.

Molluschi

5.

Nematodi

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELLUNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1.

Batteri

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.

Funghi e oomiceti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun e E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], esclusi Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], esclusi:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.

Insetti e acari

1.

Acleris spp.:

1.1.

Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.

Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.

Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.

Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.

Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.

Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.

Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.

Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.

Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.

Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.

Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.

Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.

Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.

Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.

Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.

Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.

Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.

Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.

Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.

Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.

Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.

Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.

Clasteroptera achatina Germar

23.8.

Clasteroptera brunnea Ball

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman e Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.

Dechacona missionum Berg

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.

Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.

Ferrariana trivittata Signoret

23.17.

Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.

Friscanus friscanus (Ball)

23.19.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.

Graphocephala confluens Uhler

23.21.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.

Helochara delta Oman

23.23.

Homalodisca ignorata Melichar

23.24.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.

Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.

Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.

Molomea consolida Schroder

23.30.

Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.

Neokolla severini DeLong

23.32.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.

Oragua discoidula Osborn

23.36.

Pagaronia confusa Oman

23.37.

Pagaronia furcata Oman

23.38.

Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.

Pagaronia triunata Ball

23.40.

Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.

Plesiommata corniculata Young

23.42.

Plesiommata mollicella Fowler

23.43.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.

Sibovia sagata (Signoret)

23.45.

Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.

Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith e Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.

Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.

Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.

Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.

Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.

Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.

Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.

Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard e Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (specie non europee) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG] escluso Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.

Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.

Campiglossa californica (Novak)

77.18.

Campiglossa duplex (Becker)

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.

Campiglossa snowi (Hering)

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], escluso Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker)

77.29.

Euphranta camelliae Hardy

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassia Hancock e Drew

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.

Gymnocarena spp.

77.39.

Insizwa oblita Munro

77.40.

Marriottella exquisita Munro

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew)

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.

Paracantha trinotata (Foote)

77.45.

Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.

Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.

Paratephritis takeuchii Ito

77.48.

Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.

Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.

Ptilona confinis (Walker)

77.52.

Ptilona persimilis Hendel

77.53.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], esclusi Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.

Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.

Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.

Strauzia [1STRAG] spp., escluso Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.

Taomyia marshalli Bezzi

77.60.

Tephritis leavittensis Blanc

77.61.

Tephritis luteipes Merz

77.62.

Tephritis ovatipennis Foote

77.63.

Tephritis pura (Loew)

77.64.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.

Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.

Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.

Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.

Trupanea wheeleri Curran

77.69.

Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.

Trypeta flaveola Coquillett

77.71.

Urophora christophi Loew

77.72.

Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.

Zacerata asparagi Coquillett

77.74.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.

Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], esclusi:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] e Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh e Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne e Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.

Piante parassite

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], esclusi:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] e Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomoviruses, esclusi:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.

CiLV-C [CILVC0]

6.2.

CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.

HGSV-2 [HGSV20]

6.4.

Ceppo di Citrus di OFV [OFV00] (ceppo di Citrus)

6.5.

CiLV-N sensu novo

6.6.

Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.

Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sottogruppo 16SrIV-C

12.2.

Candidatus Phytoplasma palmae – sottogruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.

Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.

Candidatus Phytoplasma palmicola-ceppo apparentato – 16SrXXII-B

12.5.

Nuovo Candidatus Phytoplasma che causa palm lethal yellowing del gruppo 16SrIV – "Bogia coconut syndrome"

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.:

22.1.

American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.

Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.

Apple necrotic mosaic virus

22.4.

Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppi apparentati (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (ceppo di riferimento)

22.8.

Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.

Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al. [PHYP07]

22.10.

Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.

Candidatus Phytoplasma pruni-ceppo apparentato (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.

Candidatus Phytoplasma pyri-ceppo apparentato (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.

Candidatus Phytoplasma ziziphi (ceppo di riferimento) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.

Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.

Cherry rosette virus

22.16.

Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.

Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.

Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.

Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.

Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.

Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.

Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.

Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.

Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.

Strawberry leaf curl virus

22.27.

Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.

Temperate fruit decay-associated virus

23.

Virus, viroidi e fitoplasmi di Solanum tuberosum L. e altre tuberifere Solanum spp.:

23.1.

Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.

Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.

Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.

Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia–ceppi apparentati (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.

Candidatus Phytoplasma fragariae-ceppi apparentati (YN-169, YN-10G)

23.7.

Candidatus Phytoplasma pruni-ceppi apparentati (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.

Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.

Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.

Potato virus B [PVB000]

23.11.

Potato virus H [PVH000]

23.12.

Potato virus P [PVP000]

23.13.

Potato virus T [PVT000]

23.14.

Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.

Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.

Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.

Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.

Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.

Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.

Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.

Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.

Potato virus S, X e Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] e [PLRV00] (isolati non UE)

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1.

Batteri

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.

Funghi e oomiceti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.

Insetti e acari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.

Molluschi

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.

Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

";

3

l'allegato IV è così modificato:

(a)

nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte M ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi;"

(b)

la parte D è così modificata:

i)

fra la prima e la seconda riga della tabella "Batteri" è inserita la riga seguente:

"Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Actinidia Lindl.

0 %";

ii)

fra la quarta e la quinta riga della tabella "Funghi e oomiceti" è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

0 %";

(c)

la parte E è sostituita dalla seguente:

"PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %";

(d)

nella parte F, nella tabella "Insetti e acari", la seconda e la terza riga sono modificate dalle seguenti:

"Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %";

(e)

la parte J è così modificata:

(i)

nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la ventiduesima e la ventitreesima riga è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %";

(ii)

nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi" la ventunesima riga è soppressa;

(f)

nella parte L, dopo la tabella "Funghi e oomiceti" è aggiunta la tabella seguente:

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Humulus lupulus L.

0 %";

(g)

è aggiunta la parte seguente:

"PARTE M

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi"

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %";

4

l'allegato V è così modificato:

a)

nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte K: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ nei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi";

b)

la parte C è così modificata:

i)

nella tabella "Batteri", fra la prima e la seconda riga è inserita la riga seguente:

"Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Actinidia Lindl.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i)

non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae sulle piante del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

ii)

sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae in non più dell'1 % delle piante del sito di produzione e tali piante sono state estirpate e immediatamente distrutte assieme a eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, e

una parte rappresentativa delle restanti piante asintomatiche sono state sottoposte a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultate esenti dall'organismo nocivo;

e

le piante sono state sottoposte a campionamento e prove casuali per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae prima della commercializzazione e sono risultate esenti dall'organismo nocivo.";

ii)

nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la seconda e la terza riga è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sulle piante ospiti del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i)

le piante che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente;

e

ii)

per tutte le piante ospiti situate in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutte le altre piante del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione delle piante sintomatiche non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE), e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

e

iii)

per tutte le altre piante del sito di produzione:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).";

iii)

nella tabella "Insetti e acari", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

"(a)

Le piante, durante l'intero ciclo vitale, sono state coltivate in una zona che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all'interno dell'Unione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo; e

(c)

le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).";

iv)

nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

"a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti dai sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

ii)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne dall'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;

oppure

c)

le piante del sito di produzione ed eventuali piante nelle immediate vicinanze che hanno presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante gli ultimi tre periodi vegetativi sono state estirpate e immediatamente distrutte.";

v)

la parte D è sostituita dalla seguente:

"PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Piante da impianto, eccetto le sementi

Castanea sativa Mill.

(a)

I materiali forestali da riproduzione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

(a)

I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet e Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

nessun sintomo di ruggine del pino, causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

nel sito di produzione sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento i materiali forestali di moltiplicazione sono stati ispezionati visivamente e sono risultati esenti da sintomi di ruggine del pino.

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)

I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i)

i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente;

e

ii)

per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati condotti trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE), e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

e

iii)

per tutte gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).";

vi)

nella parte E, le righe relative a "Bruchus pisorum (L.)" e "Bruchus rufimanus L." sono sostituite dalle seguenti:

"Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e

(b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e

(b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus rufimanus Boheman.";

vii)

nella parte F, la prima riga della terza tabella è sostituita dalla seguente:

"Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV, a meno che il lotto non sia stato prodotto da piante conformi all'allegato V, parte F, prima tabella, seconda riga, terza colonna, lettera b), punto i).";

viii)

nella parte J, nella tabella "Funghi" la prima riga è sostituita dalla seguente:

"Funghi e oomiceti";

ix)

nella parte J, la tabella seguente è inserita dopo la tabella "Funghi":

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Citrus bark cracking viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i)

il luogo di produzione è risultato indenne da Citrus bark cracking viroid nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva delle piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e, al fine di prevenire la trasmissione meccanica, sono state applicate adeguate misure igieniche nel luogo di produzione; e

ii)

le piante da impianto provengono da piante madri che sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid, e

nel caso di piante madri che sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono state sottoposte a ispezione visiva, campionamento e prove su base annuale nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di Citrus bark cracking viroid, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di cinque anni, oppure

nel caso di piante madri che non sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le pianti madri sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid nel corso degli ultimi cinque periodi vegetativi completi in seguito a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e

un campione rappresentativo di piante madri è stato esaminato nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nel corso degli ultimi dodici mesi ed è risultato esente da Citrus bark cracking viroid, e

le piante madri sono state isolate dalle piante di Humulus lupulus L. coltivate in luoghi di produzione limitrofi situati ad almeno 20 metri di distanza; e

iii)

nel caso di produzione di piante da impianto con radici destinate allo spostamento, il sito di produzione utilizzato per l'attecchimento

è stato isolato dalle colture di produzione di Humulus lupulus L. situate ad almeno 20 metri di distanza, oppure

è stato dotato di protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid.";

x)

è aggiunta la parte seguente:

"PARTE K

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative al rispettivo ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)

I materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati sottoposti a ispezione visiva due volte all'anno e sono risultati esenti da Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

e

(c)

i)

nel caso delle piante madri che sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e prove ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni; oppure

ii)

nel caso delle piante madri che non sono state tenute nelle summenzionate strutture, una parte rappresentativa di piante madri è stata sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni;

e

(d)

i)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che sono stati tenuti nelle suddette strutture non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

ii)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati sottoposti a campionamento e prove casuali per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae prima della commercializzazione e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione; oppure

iii)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su non più dell'1 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto del sito di produzione, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, nonché eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nelle immediate vicinanze sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e una parte rappresentativa dei restanti materiali di moltiplicazione e delle rimanenti piante da frutto asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione.";

5

l'allegato VI è così modificato:

a)

fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1

Cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Canada, Regno Unito  (1), Stati Uniti, Vietnam

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5.

Corteccia di Quercus L., escluso Quercus suber L., separata dal tronco

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Messico";

c)

nel punto 18, nella colonna "Codice NC", i codici NC sono sostituiti dai seguenti:

 

" ex 0602 10 90

 

ex 0602 90 30

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

 

ex 0602 90 91

 

ex 0602 90 99 ";

6

l'allegato VII è così modificato:

a)

fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1

Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

b)

sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione.";

b)

dopo il punto 4 sono inserite le modifiche seguenti:

i)

è inserito il seguente punto 4.1:

"4.1

Piante da impianto con radici, eccetto le piante in coltura tissutale

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell'impianto:

i)

non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

ii)

era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

iii)

è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico efficaci per garantire che fosse indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario,

oppure

iv)

è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire che fosse indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario,

e

in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv) era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e, dal momento dell'impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che le piante rimanessero esenti da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti:

isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, e

misure di igiene,

oppure

d)

i)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

ii)

subito prima dell'esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.";

ii)

è inserito il seguente punto 4.2:

"4.2

Piante da impianto con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante,

e

ii)

che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

immediatamente prima dell'esportazione le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

iv)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Popillia japonica Newman, e le piante:

(i)

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il sito di produzione,

oppure

(ii)

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

d)

sono state prodotte seguendo un approccio sistemico approvato in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 per garantire che le piante fossero esenti da Popillia japonica Newman.";

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8.

Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Poaceae, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi nei quali Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) in seguito a ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione,

oppure

c)

immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).

Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario."

d)

il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione,

oppure

d)

dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen.";

e)

fra i punti 21 e 22 è inserito il seguente punto:

"21.1

Piante da impianto di Cucurbitaceae Juss. e Solanaceae Juss., eccetto bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di Ceratothripoides claratris (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell'esportazione ad almeno un'ispezione per rilevare la presenza di Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Piante da impianto di

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

e Tagetes L., eccetto bulbi, cormi, piante in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate per un periodo di almeno due mesi precedente l'esportazione, o nel caso delle piante di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l'esportazione.";

f)

fra i punti 24 e 25 è inserito il punto seguente:

"24.1

Piante da impianto di Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. e Rubus L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.";

g)

il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28.

Fiori recisi di Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).";

h)

il punto 29 è sostituito dal seguente:

"29.

Fiori recisi di Orchidaceae

0603 13 00

Paesi terzi, esclusa la Thailandia

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da Thrips palmi Karny.

29.1

Fiori recisi di Orchidaceae

0603 13 00

Thailandia

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

a)

sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione,

oppure

b)

sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da Thrips palmi Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.";

i)

fra i punti 30 e 31 è inserito il punto seguente:

"30.1

Piante da impianto di Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni,

e

ii)

le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.";

j)

nel punto 31, nella prima colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", il testo è sostituito dal seguente:

"Piante di conifere (Pinopsida) eccetto i frutti e le sementi";

k)

il punto 32 è sostituito dal seguente:

"32.

Piante di conifere (Pinopsida) eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (1), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).";

l)

dopo il punto 32 sono inserite le modifiche seguenti:

i)

è inserito il seguente punto 32.1:

"32.1

Piante da impianto di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate:

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell'esportazione,

oppure

ii)

in un sito di produzione risultato indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall'utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte,

e

immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.";

ii)

sono inseriti i punti seguenti da 32.2. a 32.7:

"32.2

Piante da impianto di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona germari (Hope), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona germari (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona germari (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona germari (Hope),

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.3

Piante da impianto di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona rugicollis Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona rugicollis Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona rugicollis Chevrolat,

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.4

Piante da impianto di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. e Salix L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona cinerea Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona cinerea Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona cinerea Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona cinerea Chevrolat,

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.5

Piante di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L. eccetto Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. e Viburnum L., eccetto frutti, pollini e sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Canada, Regno Unito (1), Stati Uniti, Vietnam (2)

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

non sono stati osservati indizi di Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su eventuali piante sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo,

e

un campione rappresentativo delle piante è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld durante tali ispezioni.

32.6

Piante da impianto di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L., eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline o sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Trirachys sartus Solsky, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Trirachys sartus Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

oppure

ii)

in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare l'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l'assenza di Trirachys sartus Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,

e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di Trirachys sartus Solsky, in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Trirachys sartus Solsky.

32.7

Piante da impianto di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Massicus raddei (Blessig), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Massicus raddei (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

oppure

ii)

in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l'assenza di Massicus raddei (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali,

e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di Massicus raddei (Blessig), in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Massicus raddei (Blessig).

m)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

"36.

Piante di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la denominazione della zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

n)

nel punto 45, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "virus, viroidi e fitoplasmi non europei" è sostituito dal seguente: "virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22";

o)

nel punto 49, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "Strawberry witches' broom phytoplasma" è sostituito dal seguente: "Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.";

p)

il punto 56 è sostituito dal seguente:

"56.

Piante da impianto di Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. e Vallisneria sp., eccetto i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per rilevare la presenza degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.";

q)

il punto 61 è sostituito dal seguente:

"61.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

r)

il punto 67 è sostituito dal seguente:

"67.

Frutti di Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Australia, Americhe e Nuova Zelanda

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

un luogo di produzione in cui sono state effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, inoltre campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.";

s)

fra i punti 68 e 69 è inserito il seguente punto:

"68.1

Frutti di Capsicum L. e Solanum lycopersicum L.

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da Prodiplosis longifila Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

c)

sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Prodiplosis longifila Gagné, che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Prodiplosis longifila Gagné e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.";

t)

il punto 71 è sostituito dal seguente:

"71.

Frutti di Momordica L.

ex 0709 99 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

u)

fra i punti 72 e 73 è inserito il seguente punto:

"72.1

Frutti di Capsicum L. e Solanum L.

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera latifrons (Hendel) e

l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

72.2

Frutti di Annona L. e Carica papaya L.

ex 0810 90 75

0807 20 00

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e

l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

72.3

Frutti di Psidium guajava L.

ex 0804 50 00

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

v)

il punto 73 è sostituito dal seguente:

"73.

Sementi di Zea mays L.

0712 90 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

le sementi sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters."

w)

il punto 76 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

x)

nel punto 77 , nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

y)

nel punto 78, nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

z)

il punto 79 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

iii)

nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "Scolytidae spp. (specie non europee)" sono sostituite da "Scolytinae spp. (specie non europee)";

aa)

il punto 80 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

bb)

il punto 81 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "Scolytidae spp. (specie non europee)" sono sostituite da Scolytinae spp. (specie non europee)";

cc)

nel punto 82 , nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

dd)

i punti 87, 88 e 89 sono sostituiti dai seguenti:

"87.

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

88.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4404 20 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

89.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

ee)

nei punti 91, 93, 97, 99 e 101, nella seconda colonna "Codici NC", il codice "ex 4401 22 00" è sostituito da "ex 4401 22 90";

ff)

sono aggiunti i punti seguenti:

"102.

Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence. Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer,

eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 93 00

4403 97 00

4403 98 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l'assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

103.

Legname di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus, Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst., eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

104.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

105.

Legname di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

4403 93 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

106.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

107.

Legname di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

108.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

109.

Legname di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L., eccetto legname in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse o altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore,

oppure

d)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

110.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

111.

Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., eccetto legname in forma di:

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 11 00

ex 4401 12 00

ex 4401 21 00

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Regno Unito  (3), Stati Uniti, Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

non è stato scortecciato e:

i)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

ii)

il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

iii)

il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

c)

nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

112.

Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 12 00

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

d)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

113.

Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da Castanea Mill., Castaniopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

ex 4401 22 90

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo delle piccole placche, da indicare sul certificato fitosanitario.

7

l'allegato VIII è così modificato:

(a)

fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1

Piante da impianto con substrato colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Popillia japonica Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante,

e

ii)

che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

iv)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Popillia japonica Newman, e le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione:

i)

che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da Popillia japonica Newman,

e

ii)

in cui il substrato colturale è rimasto indenne da Popillia japonica Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti,

e

iii)

in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di Popillia japonica Newman,

e

iv)

prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

v)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman.";

(b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.

Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di Solanum tuberosum L. di cui alla voce 21

Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

Le prove di laboratorio devono:

a)

essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto;

b)

essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

c)

essere eseguite su ogni unità del materiale:

i)

mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova,

ii)

mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per:

Andean potato latent virus;

Andean potato mottle virus;

Potato black ringspot virus;

Potato virus T;

isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus,

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. Indonesiensis Safni et al.

iii)

nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leaf roll virus;

d)

comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.";

(c)

fra i punti 17 e 18 è inserito il seguente punto:

"17.1

Piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis vinifera L. , eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.";

(d)

fra i punti 18 e 19 è inserito il seguente punto:

"18.1

Piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Toxoptera citricida (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Toxoptera citricida (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.";

(e)

il punto 19 è sostituito dal seguente:

"19.

Piante da impianto di Vitis L., eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

oppure

b)

sono originarie di un sito di produzione in cui:

i)

nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di Vitis L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m dal sito di produzione delle marze, o di 40 m dal sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e

ii)

è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e

iii)

le piante di Vitis L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate,

oppure

c)

sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.";

(f)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25.

Materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.

Il materiale da imballaggio in legno:

a)

è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.";

(g)

sono aggiunti i punti seguenti:

"26.

Piante di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

27.

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

Dichiarazione ufficiale che:

a)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

28.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

29.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.";

8

l'allegato X è così modificato:

a)

fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1

Piante di specie erbacee, da impianto, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Graminacee, rizomi, sementi e tuberi

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b)

non sono stati osservati indizi di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti lo spostamento da tale luogo di produzione,

oppure

c)

immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state oggetto di ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

d)

le piante derivano da materiale vegetale esente da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivate in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spedite in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord)";

b)

nel punto 4, nella seconda colonna, il codice "0706 90 30" è sostituito da "ex 0706 90 10";

c)

nel punto 14, nella prima colonna, le parole "Ficus L." sono soppresse;

d)

nel punto 15, nella terza colonna, le parole "Gremmeniella abiedina" sono sostituite da "Gremmeniella abietina";

e)

nei punti da 22 a 28, nella prima colonna, le parole "eccetto frutti e sementi" sono soppresse;

f)

fra i punti 31 e 32 è inserito il punto seguente:

"31.1

Fiori recisi, ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b)

immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord)";

g)

il punto 35 è soppresso;

h)

nei punti da 39 a 44, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Legname di conifere (Pinales)" sono sostituite da "Legname di conifere (Pinopsida)";

i)

nei punti da 46 a 51, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco" sono sostituite da "Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco";

9

l'allegato XI è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

il punto 2 ("Categorie generali") è così modificato:

nella seconda colonna, dopo il sedicesimo elemento " 0602 90 99 " tra la seconda voce ["Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio)"] e la terza voce ("Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto"), è inserito il testo seguente:

"Muschi, freschi:

ex 0604 20 19 ";

la terza riga ("Piante di Cryptocoryne sp., ...") è soppressa;

ii)

il punto 3 ("Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:") è così modificato:

nella terza riga (" Convolvulus L., Ipomoea L., ..."), nella seconda colonna, fra il codice " ex 0604 20 90 " e la voce "Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:" è inserito il testo seguente:

"Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

ex 0709 99 90 ";

nella quarta riga ("Ortaggi a foglia di Apium graveolens L., ..."), nella seconda colonna, dopo il codice " ex 0709 99 90 " il testo "(compresi sementi e frutti)" è soppresso;

nella sesta riga ["Conifere (Pinales)"], nella prima e nella seconda colonna, il testo "Conifere (Pinales)" è sostituito da "Conifere (Pinopsida)";

nella settima riga (" Castanea Mill., … "), nella prima colonna, le parole " Dendranthema (DC.) Des Moul." sono sostituite da " Chrysanthemum L.";

l'undicesima riga (" Fraxinus L., …") è sostituita dalla seguente:

"Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

 

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

 

ex 1404 90 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

nella tredicesima riga (" Acer macrophylum Pursh, …"), nella terza colonna, le parole "Stati Uniti" sono sostituite da "Canada, Regno Unito (1), Stati Uniti e Vietnam

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

iii)

il punto 5 ("Frutti di") è così modificato:

il titolo è sostituito da "Frutti, in senso botanico, non tritati, di:";

nella seconda riga (" Actinidia Lindl., …"), nella seconda colonna, dopo il codice " 0806 10 90 ", il testo "Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi o refrigerati:" è sostituito da "Papaie, fresche o refrigerate:";

iv)

il punto 8 ("Sementi di") è così modificato

la prima riga (" Brassicaceae, …") è così modificata:

nella seconda colonna, alla settima voce ("Sementi di sorgo"), il codice " 1007 90 00 " è sostituito da " 1007 10 90 ";

nella seconda colonna, alla diciottesima voce ("Sementi di loglio"), il codice " 1205 25 90 " è sostituito da " 1209 25 90 ";

la terza riga (" Citrus L., Fortunella Swingle …") è così modificata:

nella prima colonna, le parole " Phaseolus cocineus sp. L." sono sostituite da " Phaseolus coccineus L.";

Nella seconda colonna, fra il codice " ex 0709 99 60 " e "– Fagioli (Phaseolus spp.) da semina", è inserito il testo seguente:

"---

Ibridi di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) da semina;

0712 90 11 " ;

v)

il punto 11 ("Corteccia separata dal tronco, di") è così modificato:

nella prima riga ("Conifere..."), le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

la terza riga (" Fraxinus L., …") è sostituita dalla seguente:

"Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

 

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

nell'ultima riga (" Acer macrophyllum Pursh, …"), nella terza colonna, il testo "Stati Uniti" è sostituito da "Canada, Stati Uniti, Vietnam";

vi)

il punto 12 ("Legname, che: …") è sostituito dal seguente:

"12.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

e

b)

è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno:

e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

 

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 oC per 20 minuti

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Stati Uniti, Vietnam

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Americhe

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Stati uniti e Canada

Conifere (Pinopsida), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

di conifere

4401 11 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

di conifere

4401 21 00

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di conifere:

4403 11 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di pino (Pinus spp.):

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

– –

di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

– –

altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

di conifere:

ex 4404 10 00

Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

4406 11 00

altre (eccetto non impregnate):

4406 91 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

di conifere:

– –

di pino (Pinus spp.):

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

– –

di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

– –

altro, di conifere:

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

di conifere:

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

di conifere, altro:

 

ex 4409 10 18

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito  (4), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura o trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di ciliegio (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Stati Uniti, Vietnam o qualsiasi paese terzo in cui Aronia bungii è notoriamente presente

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di faggio (Fagus spp.):

4403 93 00

4403 94 00

– –

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

– –

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di faggio (Fagus spp.):

 

4407 92 00

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

– –

altro:

 

4407 99 27

 

4407 99 40

 

4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Paesi terzi in cui Anoplophora glabripennis è notoriamente presente

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

di conifere:

ex 4401 11 00

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

di conifere:

ex 4401 21 00

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di conifere:

ex 4403 11 00

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

altro, non di conifere:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

di conifere:

ex 4404 10 00

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

– –

di conifere:

ex 4406 11 00

– –

non di conifere

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

– –

di conifere:

ex 4406 91 00

– –

non di conifere

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di conifere:

 

ex 4407 19 10

 

ex 4407 19 20

 

ex 4407 19 90

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

di conifere:

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

altro:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Regno Unito (4), Stati Uniti, Vietnam

Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus, Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst., e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

segatura:

ex 4401 40 10

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di faggio (Fagus spp.):

ex 4403 93 00

ex 4403 94 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

ex 4403 97 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

--

di faggio (Fagus spp.):

ex 4407 92 00

--

di ciliegio (Prunus spp.):

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 94 10

---

altro:

ex 4407 94 91

ex 4407 94 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 97 10

---

altro:

ex 4407 97 91

ex 4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 99 27

---

altro:

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto segatura e trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

--

altro (eccetto Quercus, Betula, Populus):

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

--

di ciliegio (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

--

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

--

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

segatura:

ex 4401 40 10

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

---

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

4407 91 15

---

altro:

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

ex 4401 22 10

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

di faggio (Fagus spp.):

4403 92 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

--

di eucalipto (Eucalyptus spp.):

4403 98 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

di faggio (Fagus spp.):

 

4407 92 00

--

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Paesi terzi

b)

la parte B è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione";

ii)

nella seconda colonna, alla seconda voce ("Fiori e boccioli di fiori..."), fra il titolo della voce e il codice "0603 15 00" è inserito il codice seguente:

 

" 0603 11 00 ";

iii)

alla terza voce ("Fogliame, foglie, rami...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, nonché erbe e muschi eccetto i licheni, per mazzi o per ornamento, freschi:";

iv)

alla quinta voce ("Cavoli,..."), fra i codici "0704 10 00" e "0704 90 10" è inserito il codice seguente:

 

" 0704 20 00 ";

v)

all'undicesima voce ("Noci del Brasile...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Noci del Brasile e noci di acagiù, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina:"

vi)

alla dodicesima voce ("Altre noci, ...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Altre noci, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina:";

vii)

dopo la voce "Foglie di alloro, fresche: ex 0910 99 50" è inserito il testo seguente:

"Sementi di frumento e frumento segalato:

 

1001 11 00

 

1001 91 10

 

1001 91 20

 

1001 91 90

Sementi di segale:

 

1002 10 00 ";

viii)

alla voce "Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina", fra i codici "ex 1008 50 00" e "ex 1008 90 00" è inserito il codice seguente:

 

" ex 1008 60 00 ";

10

l'allegato XII è così modificato:

(a)

nel punto 4, la terza riga è soppressa;

(b)

nel punto 6, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

11

l'allegato XIII è così modificato:

(a)

fra i punti 4 e 5 è inserito il punto seguente:

"4.1

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., di cui all'allegato VIII, punto 27.";

(b)

i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"10.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.

11.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.";

(c)

è aggiunto il punto seguente:

"12.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE, 1999/105/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Prunus domestica L.";

12

l'allegato XIV è così modificato:

(a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., eccetto le sementi.";

(b)

nel punto 2, le parole "Ficus L.," e "Platanus L.," sono soppresse;

(c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.

Piante, eccetto i frutti e le sementi, di Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.";

(d)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9.

Sementi di Beta vulgaris L., Castanea Mill., Gossypium L. e Mangifera L.";

(e)

nel punto 11, lettera b), primo trattino, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

(f)

nel punto 12, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)".


(1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(2)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(3)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(4)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";


22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/284


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2286 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2021

che indica i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l’integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

(2)

Per l’anno di riferimento 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell’allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l’anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell’allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto».

(4)

Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (2) è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell’allegato I del presente regolamento.

2.   L’elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo è stabilito nell’allegato II del presente regolamento.

3.   La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento è stabilita nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO I

Descrizione delle variabili figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 da usare per i dati strutturali di base

I.

VARIABILI GENERALI

Informazioni sull’indagine

CGNR 001

-

Codice identificativo dell’azienda agricola

Il codice identificativo unico dell’azienda agricola è un codice identificativo numerico unico per la trasmissione dei dati.

Ubicazione dell’azienda agricola

L’azienda agricola è ubicata dove essa svolge la propria principale attività agricola.

CGNR 002

-

Localizzazione geografica

Codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire di 1 km per uso paneuropeo (1) corrispondente all’ubicazione dell’azienda agricola. Tale codice sarà utilizzato solo per la trasmissione.

Per la diffusione delle informazioni, oltre ai normali meccanismi di controllo della divulgazione per i dati tabulari, si ricorre alla griglia da 1 km solo se nella griglia sono presenti più di 10 aziende agricole; si ricorre altrimenti a griglie annidate da 5 km, 10 km o più ampie.

CGNR 003

-

Regione NUTS 3

Codice della regione a livello NUTS 3 (2) (in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) in cui è ubicata l’azienda.

CGNR 004

-

L’azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali devono essere fornite conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o, se del caso, alla legislazione più recente.

L —

l’azienda agricola è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane

M —

l’azienda agricola è ubicata in una zona montana

O —

l’azienda agricola è ubicata in un’altra zona soggetta a vincoli specifici

N —

l’azienda agricola non rientra in una zona soggetta a vincoli naturali.

Personalità giuridica dell’azienda agricola

La personalità giuridica dell’azienda agricola dipende dallo status del conduttore.

 

La responsabilità giuridica ed economica dell’azienda agricola è assunta da:

CGNR 005

-

Una persona fisica che è unico conduttore di un’azienda agricola indipendente

Un’unica persona fisica che è il conduttore unico di un’azienda agricola la quale non è collegata ad aziende agricole di altri conduttori da una gestione comune né da accordi simili.

Le aziende agricole che soddisfano questa condizione sono definite aziende agricole individuali.

CGNR 006

-

-

Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

CGNR 007

-

-

-

Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?

CGNR 008

-

-

-

-

Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?

CGNR 009

-

Comproprietà

Persone fisiche che sono i conduttori unici di un’azienda agricola non collegata ad aziende agricole di altri conduttori, e che condividono la proprietà e la gestione dell’azienda agricola.

CGNR 010

-

Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l’azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende

I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono, affittano o comunque gestiscono insieme un’unica azienda agricola, oppure gestiscono in comune le loro aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.

CGNR 011

-

Persona giuridica

Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria).

CGNR 012

-

-

Se sì, l’azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?

Un gruppo di imprese è un’associazione di imprese unite da legami giuridici e/o finanziari e controllate dalla capogruppo.

L’«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un’impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica.

CGNR 013

-

L’azienda agricola è una proprietà collettiva

Ai fini della rilevazione e della registrazione di dati, un’azienda agricola che è una «proprietà collettiva» consiste della superficie agricola utilizzata (SAU) usata in forza di diritti collettivi da altre aziende agricole.

CGNR 014

-

Il conduttore è beneficiario di contributi dall’UE per i terreni o il bestiame dell’azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo

Il conduttore è un agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, se del caso, della legislazione più recente e la sua domanda di sostegno è stata accettata.

CGNR 015

-

Il conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della politica agricola comune (PAC) nel corso degli ultimi tre anni

Il sostegno economico può consistere in pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o, se del caso, della legislazione più recente.

Capo dell’azienda agricola

Per capo dell’azienda agricola si intende la persona fisica responsabile delle normali attività quotidiane finanziarie e di produzione dell’azienda agricola.

Per lavoro agricolo si intende qualsiasi tipo di lavoro svolto nell’azienda agricola che contribuisce:

i)

alle attività di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1091; oppure

ii)

al mantenimento dei mezzi di produzione; oppure

iii)

alle attività direttamente derivanti da tali azioni produttive.

Per tempo di lavoro agricolo nell’azienda si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente al lavoro agricolo per l’azienda agricola, esclusi i lavori domestici nell’abitazione del conduttore o del capo azienda.

Per unità di lavoro annuale (ULA) si intende l’occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all’anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per tempo pieno si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi ultimi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

CGNR 016

-

Anno di nascita

Anno di nascita del capo dell’azienda agricola

CGNR 017

-

Genere

Genere del capo dell’azienda agricola

M —

maschio

F —

femmina

CGNR 018

-

Lavoro agricolo nell’azienda agricola (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale delle unità di lavoro annuali (6) di lavoro agricolo prestato dal capo dell’azienda agricola

CGNR 019

-

Anno di insediamento nel ruolo di capo dell’azienda agricola

Anno in cui il capo dell’azienda agricola ha assunto tale ruolo

CGNR 020

-

Formazione agraria del capo azienda

Formazione agraria più elevata conseguita dal capo azienda:

PRACT —

solo esperienza pratica in agricoltura, se l’esperienza del capo azienda è stata acquisita mediante attività pratiche in un’azienda agricola.

BASIC —

formazione agraria elementare, se il capo azienda ha completato cicli di formazione in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione specializzato in alcune discipline (ivi comprese l’orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini); si considera formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

FULL —

formazione agraria completa, se il capo azienda ha completato un ciclo di formazione ininterrotto equivalente ad almeno 2 anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell’obbligo, completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un’università nelle discipline agraria, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

CGNR 021

-

Il capo azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi?

Se il capo azienda ha intrapreso una formazione professionale, una misura o un’attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione che ha come scopo principale l’acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell’azienda o con attività direttamente collegate all’azienda agricola, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.

Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore)

Il sistema di conduzione dipende dalla situazione il giorno di riferimento dell’anno dell’indagine.

CGNR 022

-

Coltivazione di terreni di proprietà

Ettari di SAU dell’azienda agricola, detenuti dal conduttore a titolo di proprietario o da lui coltivati a titolo di usufruttuario, enfiteuta o altro titolo equivalente.

CGNR 023

-

Coltivazione di terreni in affitto

Ettari di SAU presa in affitto dall’azienda agricola sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. La SAU è imputata a una sola azienda agricola. Se nel corso dell’anno di riferimento una SAU è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all’azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell’indagine o a quella che l’ha utilizzata per il periodo di tempo più lungo durante l’anno di riferimento.

CGNR 024

-

Mezzadria o altre forme di conduzione

Ettari di SAU:

a)

condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite;

b)

in altre forme di conduzione non comprese altrove nelle voci precedenti.

CGNR 025

-

Terreni appartenenti a una proprietà collettiva

Ettari di SAU utilizzata dall’azienda agricola ma che non le appartiene direttamente, cioè alla quale si applicano diritti collettivi.

CGNR 026

-

Agricoltura biologica

L’azienda agricola realizza una produzione che rientra tra le pratiche agricole conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (7) o nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica.

CGNR 027

-

SAU totale dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea

Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui il metodo di produzione applicato è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello di azienda agricola stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica.

CGNR 028

-

SAU totale dell’azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione agricola biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea

Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») come stabilito i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica.

CGNR 029

-

Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale

L’azienda agricola partecipa a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all’articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla componente di inverdimento della PAC) o, se del caso, alla legislazione più recente e la domanda di sostegno è stata accettata.


II.   VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI

La superficie totale dell’azienda agricola consiste della superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari) e altri terreni agricoli (superfici agricole non utilizzate, superfici boscate e altre superfici non classificate altrove).

La superficie da rilevare per ogni voce è denominata superficie principale e si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dall’aver ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell’annata agraria. In caso di colture annuali la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture permanenti la superficie principale è la superficie impiantata totale; in caso di colture successive la superficie principale corrisponde alla superficie occupata dalla coltura principale dell’appezzamento nel corso dell’anno; in caso di colture simultanee corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta.

La coltura principale è quella con il maggior valore economico. Quando non è possibile determinare la coltura principale in base al valore della produzione, la coltura principale è quella che occupa il suolo durante il periodo di tempo più lungo tra tutte le colture coltivate durante l’anno di riferimento.

La superficie agricola utilizzata (SAU) è il totale delle superfici occupate da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari utilizzate dall’azienda agricola, indipendentemente dalla forma di conduzione.

La rotazione delle colture consiste nell’avvicendare le colture nel corso di annate agrarie successive in un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente nello stesso appezzamento. Quando si applica la rotazione delle colture le colture solitamente si avvicendano a cadenza annuale, ma la rotazione delle colture può interessare anche colture pluriennali.

Le coltivazioni di pieno campo e le superfici in serre o in ripari accessibili all’uomo devono essere rilevate separatamente.

Per le variabili relative alle superfici, l’utilizzo del suolo è indicato in relazione all’anno di riferimento.

CLND 001

-

SAU

Ettari di SAU.

CLND 002

-

-

Seminativi

Ettari di superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture.

CLND 003

-

-

-

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo.

CLND 004

-

-

-

-

Frumento (grano) tenero e spelta

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L.

CLND 005

-

-

-

-

Frumento (grano) duro

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum durum Desf.

CLND 006

-

-

-

-

Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di segale (Secale cereale L.) seminata in qualsiasi stagione, di miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell’inverno o in inverno (frumento segalato).

CLND 007

-

-

-

-

Orzo

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di orzo (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

-

-

-

-

Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di avena (Avena sativa L.) e di altri cereali seminati in primavera, coltivati in miscugli e raccolti come granella secca e semi.

CLND 009

-

-

-

-

Granturco e misto di granturco

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di granturco (Zea mays L.) raccolto per la produzione di granella, di semente o di misto di granturco.

CLND 010

-

-

-

-

Triticale

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di triticale (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

-

-

-

-

Sorgo

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di sorgo (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench o Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

-

-

-

-

Altri cereali non classificati altrove (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (Panicum miliaceum L.), grano saraceno (Fagopyrum esculentum Mill.), scagliola (Phalaris canariensis L.) e altri cereali non classificati altrove (n.c.a.).

CLND 013

-

-

-

-

Riso

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di riso (Oryza sativa L.).

CLND 014

-

-

-

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo.

CLND 015

-

-

-

-

Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piselli da foraggio (Pisum sativum L. convar. sativum o Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) raccolti secchi, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di fave e favette (Vicia faba L. (partim)] raccolte secche, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di lupini dolci (Lupinus sp.) raccolti secchi per la produzione di granella, comprese le sementi, indipendentemente dall’utilizzo.

CLND 016

-

-

-

Piante da radice

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La definizione esclude radici, bulbi e tuberi quali le carote, le bietole o le rutabaga, tra le altre.

CLND 017

-

-

-

-

Patate (incluse le patate da semina)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di patate (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

-

-

-

-

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris L.) destinate all’industria saccarifera e alla produzione di alcol.

CLND 019

-

-

-

-

Altre piante da radice n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non classificate altrove.

CLND 020

-

-

-

Colture industriali

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture industriali, abitualmente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell’utilizzazione finale.

CLND 021

-

-

-

-

Semi oleosi

Ettari di superficie destinati alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], semi di girasole (Helianthus annuus L.), soia (Glycine max (L.) Merril), semi di lino (Linum usitatissimum L.), senape (Sinapis alba L.), papavero domestico (Papaver somniferum L.), cartamo (Carthamus tinctorius L.), semi di sesamo (Sesamum indicum L.), mandorle di terra o zigolo dolce (Cyperus esculentus L.), arachidi (Arachis hypogea L.), zucche da olio (Cucurbita pepo var. styriaca) e canapa (Cannabis sativa L.) per la produzione di olio, raccolte secche per granella, esclusi i semi di cotone (Gossypium spp.).

CLND 022

-

-

-

-

-

Semi di colza e di ravizzone

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], raccolti secchi per granella, per la produzione di olio e proteine.

CLND 023

-

-

-

-

-

Semi di girasole

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di girasole (Helianthus annuus L.), raccolto secco per granella.

CLND 024

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Soia

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di soia (Glycine max L. Merril), raccolta secca per granella, per la produzione di olio e proteine.

CLND 025

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Semi di lino (lino da olio)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di semi di lino (Linum usitatissimum L.), principalmente per la produzione di olio e raccolto secco per granella.

CLND 026

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Altre piante da semi oleosi n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture coltivate essenzialmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove (esclusi i semi di cotone).

CLND 027

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Colture tessili

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di lino da fibra (Linum usitatissimum L), canapa (Cannabis sativa L.), cotone (Gossypium spp.), iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) e sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

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Lino da fibra

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di lino da fibra (Linum usitatissimum L.), essenzialmente per la produzione di fibra.

CLND 029

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Canapa

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di canapa (Cannabis sativa L.) essenzialmente per la produzione di paglia.

CLND 030

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Cotone

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cotone (Gossypium spp.) essenzialmente per produrre fibra e/o semi oleosi.

CLND 031

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Altre fibre tessili n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre piante, coltivate essenzialmente per il loro contenuto di fibre, non classificate altrove, quali iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), e kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

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Tabacco

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tabacco (Nicotiana tabacum L.) coltivato per le sue foglie.

CLND 033

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Luppolo

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di luppolo (Humulus lupulus L.) coltivato per i suoi semi.

CLND 034

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Piante aromatiche, medicinali e da condimento

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o l’alimentazione umana.

CLND 035

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Colture energetiche n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture energetiche utilizzate esclusivamente per la produzione di energia, non classificate altrove e coltivate su seminativi.

CLND 036

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Altre piante industriali n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture industriali non classificate altrove.

CLND 037

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Piante raccolte allo stato verde da seminativi

Ettari di seminativi destinati alla coltivazione di colture raccolte allo stato verde e per la produzione principalmente di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde.

CLND 038

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Prati e pascoli temporanei

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte del normale avvicendamento delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un’annata agraria e solitamente inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio.

CLND 039

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Leguminose raccolte allo stato verde

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera) principalmente per foraggio o per la produzione di energia.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco.

CLND 040

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Mais verde

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l’insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolti per granella.

CLND 041

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Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa).

CLND 042

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Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture annuali o pluriennali (inferiori a 5 anni) essenzialmente per la produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono incluse le superfici con residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

CLND 043

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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivati su seminativi all’aperto in avvicendamento con altre coltivazioni agricole o ortive.

CLND 044

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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati su seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

CLND 045

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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

CLND 046

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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri).

CLND 047

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Sementi e piantine

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tuberi-seme (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come semente), sementi e piantine di colture foraggere, di graminacee, di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e di ortaggi e fiori.

CLND 048

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Altri seminativi n.c.a.

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture su seminativo non classificate altrove.

CLND 049

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Terreni a riposo

Ettari di superficie di seminativi compresi nell’avvicendamento delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA (9)), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell’annata agraria. La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell’essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell’annata agraria. I terreni a riposo possono essere:

i)

terreni nudi senza alcuna coltivazione; o

ii)

terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come mangime o come sovescio; o

iii)

terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (maggese vestito).

CLND 050

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Prati permanenti e pascoli

Ettari di superficie di terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente 5 o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda agricola.

I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l’insilamento e la fienagione o per la produzione di energia rinnovabile.

CLND 051

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Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

Ettari di superficie di pascolo permanente su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo.

CLND 052

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Pascoli magri

Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali.

CLND 053

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Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari

Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, che a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.

CLND 054

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Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di alberi da frutta, agrumi, alberi da frutta a guscio, piantagioni di bacche, vigneti, olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d’India o il bambù).

CLND 055

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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, drupacee, piantagioni di bacche, alberi da frutta a guscio e frutta originaria di zone tropicali e subtropicali.

CLND 056

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Pomacee

Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, quali meli (Malus spp.), peri (Pyrus spp.), cotogni (Cydonia oblonga Mill.) o nespoli (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

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Drupacee

Ettari di superficie adibita a frutteto con drupacee, quali peschi e alberi di nettarine (Prunus persica (L.) Batch), albicocchi (Prunus armeniaca L. e altri), ciliegi (ciliege dolci e amarene) (Prunus avium L., P. cerasus), susini (Prunus domestica L. e altri) e altre drupacee non classificate altrove quali prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.) o nespoli (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

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Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali

Ettari di superficie adibita a frutteto con alberi da frutto originari di zone tropicali e subtropicali, quali kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) o banani (Musa spp.).

CLND 059

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Bacche (escluse le fragole)

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di bacche quali ribes nero (Ribes nigrum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi (Rubus idaeus L.) o mirtilli (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

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Frutta a guscio

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne e altra frutta a guscio.

CLND 061

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Agrumi

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di agrumi (Citrus spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi.

CLND 062

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Uve

Ettari di superficie adibita a vigneto (Vitis vinifera L.).

CLND 063

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Uve da vino

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino.

CLND 064

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Uve per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (10) o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali.

CLND 065

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Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali.

CLND 066

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Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP.

CLND 067

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Uve da tavola

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.

CLND 068

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Uve per la produzione di uva passa

Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva passa.

CLND 069

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Olivi

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di olivi (Olea europea L.) per la produzione di olive.

CLND 070

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Vivai

Ettari di superficie adibita a vivaio, dove sono coltivate all’aperto piantine lignee destinate ad essere trapiantate.

CLND 071

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Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano

Ettari di superficie destinata a coltivazioni permanenti per consumo umano non classificate altrove e altri alberi piantati sulla SAU, quali alberi di Natale.

CLND 072

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Alberi di Natale

Ettari di superficie per la coltivazione di alberi destinati ad essere commercializzati come alberi di Natale, esternamente alla superficie boscata, sulla SAU. Sono escluse le coltivazioni di alberi di Natale non più mantenute che appartengono alla superficie boscata.

CLND 073

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Orti familiari

Ettari di superficie solitamente destinata alla coltivazione di ortaggi, piante da radice e piante permanenti, destinate tra l’altro all’autoconsumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separata dagli altri terreni agricoli e riconoscibile come orto familiare.

CLND 074

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Altre superfici aziendali

Ettari di superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate, per ragioni economiche, sociali o di altro tipo e che non partecipano all’avvicendamento delle colture), superficie boscata e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc.

CLND 075

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Superfici agricole non utilizzate

Ettari di superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola che nell’anno di riferimento dell’indagine non è più coltivata e non partecipa all’avvicendamento delle colture, vale a dire per la quale è esclusa un’utilizzazione agricola.

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con mezzi normalmente disponibili in un’azienda agricola.

CLND 076

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Superficie boscata

Ettari di superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi e di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda agricola, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.).

CLND 077

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Arboricoltura a ciclo breve

Ettari di superficie boschiva destinata alla coltivazione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni.

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/impianto degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali attività di gestione quali il diradamento.

CLND 078

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Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)

Ettari di superficie che rientra nella superficie complessiva appartenente all’azienda agricola ma non costituisce SAU, né superficie agricola non utilizzata né superficie boscata, quali le superfici occupate da fabbricati (salvo se adibiti alla coltivazione di funghi), cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce.

 

 

Superfici aziendali agricole per usi particolari

CLND 079

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Funghi coltivati

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di funghi in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.

CLND 080

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SAU in serre o in ripari accessibili all’uomo

Ettari di superficie destinata a coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Tali superfici non devono essere incluse nelle variabili precedenti (le quali si riferiscono solo alle superfici all’aperto).

CLND 081

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Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo.

CLND 082

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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo.

CLND 083

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Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

Ettari di superfici destinate alle coltivazioni per seminativi non classificate altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo.

CLND 084

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Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

Ettari di coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

CLND 085

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Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all’uomo n.c.a.

Ettari di SAU non classificata altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo.

Agricoltura biologica

L’azienda agricola dispone di superfici dove sono applicati metodi di produzione biologica conformemente a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione.

Le coltivazioni sono definite nella sezione II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI

CLND 086

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SAU all’aperto per l’agricoltura biologica (esclusi gli orti familiari)

CLND 087

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Seminativi per l’agricoltura biologica all’aperto

CLND 088

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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 089

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Frumento (grano) tenero e spelta da agricoltura biologica all’aperto

CLND 090

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Frumento (grano) duro da agricoltura biologica all’aperto

CLND 091

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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 092

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Piante da radice da agricoltura biologica all’aperto

CLND 093

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Patate (incluse le patate da semina) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 094

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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 095

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Colture industriali da agricoltura biologica all’aperto

CLND 096

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Semi oleosi da agricoltura biologica all’aperto

CLND 097

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Soia da agricoltura biologica all’aperto

CLND 098

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Piante raccolte allo stato verde su seminativi da agricoltura biologica all’aperto

CLND 099

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Prati e pascoli temporanei da agricoltura biologica all’aperto

CLND 100

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Leguminose raccolte allo stato verde da agricoltura biologica all’aperto

CLND 101

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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole da agricoltura biologica all’aperto

CLND 102

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Sementi e piantine da agricoltura biologica all’aperto

CLND 103

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Prati permanenti e pascoli da agricoltura biologica all’aperto

CLND 104

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Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri, da agricoltura biologica all’aperto

CLND 105

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Pascoli magri da agricoltura biologica all’aperto

CLND 106

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Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 107

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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) da agricoltura biologica all’aperto

CLND 108

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Agrumi da agricoltura biologica all’aperto

CLND 109

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Uve da vino da agricoltura biologica all’aperto

CLND 110

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Olive da agricoltura biologica all’aperto

CLND 111

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Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo, da agricoltura biologica

Irrigazione di superfici coltivate all’aperto

CLND 112

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Superficie irrigabile totale

Ettari di SAU massima che potrebbe essere irrigata nel corso dell’anno di riferimento con gli impianti tecnici e la quantità d’acqua normalmente disponibili nell’azienda agricola.


III.   VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME

Gli animali non sono necessariamente di proprietà del conduttore. Possono trovarsi all’interno dell’azienda agricola (su SAU o in ricoveri utilizzati dall’azienda agricola) o all’esterno di essa (su pascoli collettivi o in fase di transumanza ecc.).

Per le variabili relative al bestiame ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell’anno di riferimento.

 

 

Bovini

Per «bovini» si intendono i bovini (Bos taurus L.) e i bufali indiani (Bubalus bubalis L.), compresi gli ibridi come il beefalo.

CLVS 001

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Bovini di età inferiore a 1 anno

Numero di capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a 1 anno.

CLVS 002

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Bovini da 1 anno a meno di 2 anni

Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni.

CLVS 003

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Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, maschi.

CLVS 004

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Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni

Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, femmine.

 

 

 

Bovini di 2 anni e più

CLVS 005

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Bovini di 2 anni e più, maschi

Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, maschi.

CLVS 006

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Bovini di 2 anni e più, femmine

Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine.

CLVS 007

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Giovenche di 2 anni e più

Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che non hanno ancora partorito.

CLVS 008

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Vacche

Numero di capi bovini (abitualmente di età uguale o superiore a 2 anni), femmine, che hanno partorito.

CLVS 009

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Vacche da latte

Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

CLVS 010

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Altre vacche

Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non è destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

CLVS 011

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Bufale

Numero di capi di bufale (femmine della specie Bubalus bubalis, L.) che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni).

 

Ovini e caprini

CLVS 012

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Ovini (di tutte le età)

Numero di capi domestici della specie Ovis aries L.

CLVS 013

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Fattrici ovine

Numero di capi di pecore madri e agnelle montate, da latte e da carne indistintamente.

CLVS 014

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Altri ovini

Numero di capi di tutti gli ovini diversi dalle fattrici ovine

CLVS 015

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Caprini (di tutte le età)

Numero di capi domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

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Capre riproduttrici

Numero di capi di capre aventi già figliato e capre montate.

CLVS 017

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Altri caprini

Numero di capi di tutti i caprini diversi dalle capre riproduttrici.

 

 

Suini

Per suini si intendono gli animali domestici della specie Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

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Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Numero di capi di lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg.

CLVS 019

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Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

Numero di capi di scrofe da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

CLVS 020

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Altri suini

Numero di capi suini non specificati altrove.

 

 

Pollame

Pollame e pulcini domestici (Gallus gallus L.), tacchini (Meleagris spp.), anatre (Anas spp. e Cairina moschata L.), oche (Anser anser domesticus L.), struzzi (Struthio camelus L.) e altro pollame non classificato altrove, come quaglie (Coturnix spp.), fagiani (Phasianus spp.), faraone (Numida meleagris domestica L.) e colombi (Columbinae spp.). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne o di uova.

CLVS 021

-

-

Polli da carne

Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. destinati alla produzione di carne.

CLVS 022

-

-

Galline ovaiole

Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. che hanno raggiunto l’età dell’entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.

CLVS 023

-

Altro pollame

Numero di capi di pollame non menzionato come «Polli da carne» o «Galline ovaiole». Sono esclusi i pulcini.

CLVS 024

-

-

Tacchini

Numero di capi domestici del genere Meleagris.

CLVS 025

-

-

Anatre

Numero di capi domestici del genere Anas e della specie Cairina moschata L.

CLVS 026

-

-

Oche

Numero di capi domestici della specie Anser anser domesticus L.

CLVS 027

-

-

Struzzi

Numero di capi di struzzi (Struthio camelus L.).

CLVS 028

-

-

Altro pollame n.c.a.

Numero di capi di altro pollame non classificato altrove.

 

 

Conigli

Animali domestici del genere Oryctolagus.

CLVS 029

-

-

Coniglie riproduttrici

Numero di capi di coniglie (Oryctolagus spp.) destinate alla produzione di conigli da ingrasso e che hanno già partorito.

CLVS 030

-

Api

Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera L.) destinate alla produzione di miele.

CLVS 031

-

Cervidi

Presenza di animali quali cervi (Cervus elaphus L.), cervi sika (Cervus nippon Temminck), renne (Rangifer tarandus L.) o daini (Dama dama L.) destinati alla produzione di carne.

CLVS 032

-

Animali da pelliccia

Presenza di animali quali visoni (Neovison vison Schreber), puzzole (Mustela putorius L.), volpi (Vulpes spp. e altri), cani procioni (Nyctereutes spp.) o cincillà (Chinchilla spp.) per la produzione di pellicce.

CLVS 033

-

Bestiame n.c.a.

Presenza di bestiame non classificato altrove in questa sezione.

Metodi di produzione biologica applicati all’allevamento di animali

L’azienda agricola detiene animali per i quali sono applicati i metodi di allevamento biologico conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione.

Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME

CLVS 034

-

Capi bovini da allevamento biologico

Numero di capi bovini da allevamento biologico

CLVS 035

-

-

-

-

-

Vacche da latte da allevamento biologico

Numero di capi di vacche da latte da allevamento biologico

CLVS 036

-

-

-

-

-

Altre vacche da allevamento biologico

Numero di capi di altre vacche da allevamento biologico

CLVS 037

-

-

-

-

-

Bufale da allevamento biologico

Presenza di bufale da allevamento biologico

CLVS 038

-

Ovini da allevamento biologico (di tutte le età)

Numero di capi ovini da allevamento biologico

CLVS 039

-

Caprini da allevamento biologico (di tutte le età)

Numero di capi caprini da allevamento biologico

CLVS 040

-

Suini da allevamento biologico

Numero di capi suini da allevamento biologico

CLVS 041

-

Pollame da allevamento biologico

Numero di capi di pollame da allevamento biologico

CLVS 042

-

-

Polli da carne da allevamento biologico

Numero di capi di polli da carne da allevamento biologico

CLVS 043

-

-

Galline ovaiole da allevamento biologico

Numero di capi di galline ovaiole da allevamento biologico


(1)  Allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11).

(2)  NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

(3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(6)  Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(9)  Articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).


ALLEGATO II

Elenco delle variabili per modulo

MODULO 1.   MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE

Variabili

Unità/categorie

Tematica: gestione dell’azienda agricola

 

 

Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere

 

MLFO 001

-

Genere del conduttore

Maschio/femmina

MLFO 002

-

Anno di nascita

Anno

 

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata

 

MLFO 003

-

Lavoro agricolo del conduttore nell’azienda agricola

Fascia percentuale ULA 1 (1)

 

Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell’azienda agricola

 

MLFO 004

-

Piano di sicurezza dell’azienda agricola

Sì/no

Tematica: manodopera familiare

 

 

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere

 

MLFO 005

-

Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo

Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2)

MLFO 006

-

Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo

Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2)

Tematica: manodopera non familiare

 

 

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere

 

 

 

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola

 

MLFO 007

-

-

Manodopera non familiare, di genere maschile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola

Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2)

MLFO 008

-

-

Manodopera non familiare, di genere femminile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola

Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2)

 

Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell’azienda agricola

 

MLFO 009

-

Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa maschi e femmine

Giornate di lavoro a tempo pieno

 

Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi

 

MLFO 010

-

Persone non impiegate direttamente dall’azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti.

Giornate di lavoro a tempo pieno

Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola

 

 

Tematica dettagliata: tipi di attività

 

MLFO 011

-

Servizi sanitari, sociali o educativi

Sì/no

MLFO 012

-

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Sì/no

MLFO 013

-

Artigianato

Sì/no

MLFO 014

-

Lavorazione di prodotti agricoli

Sì/no

MLFO 015

-

Produzione di energia rinnovabile

Sì/no

MLFO 016

-

Trasformazione del legno

Sì/no

MLFO 017

-

Acquacoltura

Sì/no

 

 

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda agricola)

 

MLFO 018

-

-

Lavori agricoli per conto terzi

Sì/no

MLFO 019

-

-

Lavori non agricoli per conto terzi

Sì/no

MLFO 020

-

Silvicoltura

Sì/no

MLFO 021

-

Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola n.c.a.

Sì/no

 

Tematica dettagliata: importanza per l’azienda agricola

 

MLFO 022

-

Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sulla produzione finale dell’azienda agricola

Fasce percentuali (3)

 

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata

 

MLFO 023

-

Conduttore con altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale.

Numero di persone

MLFO 025

-

Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie.

Numero di persone

MLFO 026

-

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale.

Numero di persone

MLFO 027

-

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie.

Numero di persone

Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all’azienda agricola

 

 

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata

 

MLFO 028

-

Il conduttore unico, il quale è anche il capo azienda in un’azienda agricola individuale, ha altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola).

M/S/N (4)

MLFO 029

-

Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali le altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale.

Numero di persone

MLFO 030

-

Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali altre le attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie.

Numero di persone

MODULO 2.   SVILUPPO RURALE

Variabili

Unità/categorie

Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale

 

MRDV 001

-

Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell’azienda agricola

Sì/no

MRDV 002

-

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sì/no

MRDV 003

-

Investimenti in beni materiali

Sì/no

MRDV 004

-

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione

Sì/no

 

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

 

MRDV 005

-

-

Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Sì/no

MRDV 006

-

-

Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole

Sì/no

MRDV 007

-

-

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

Sì/no

MRDV 008

-

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sì/no

 

 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

 

MRDV 009

-

-

Sostegno di natura agro-climatico-ambientale

Sì/no

MRDV 010

-

-

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Sì/no

MRDV 011

-

Agricoltura biologica

Sì/no

MRDV 012

-

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Sì/no

MRDV 013

-

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sì/no

MRDV 014

-

Benessere degli animali

Sì/no

MRDV 015

-

Gestione del rischio

Sì/no

MODULO 3.   IRRIGAZIONE

Variabili

Unità/categorie

Tematica: pratiche di irrigazione

 

 

Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione

 

MIRR 001

-

SAU media all’aperto irrigata negli ultimi 3 anni

Ettari

MIRR 002

-

SAU totale all’aperto irrigata

Ettari

MIRR 003

-

Volume dell’acqua

Metri cubi

 

Tematica dettagliata: metodi di irrigazione

 

MIRR 004

-

Irrigazione per scorrimento superficiale

Ettari

MIRR 005

-

Irrigazione per aspersione

Ettari

MIRR 006

-

Irrigazione a goccia

Ettari

 

Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l’irrigazione

 

MIRR 007

-

Acque sotterranee all’interno dell’azienda

Sì/no

MIRR 008

-

Acque superficiali all’interno e al di fuori dell’azienda

Sì/no

MIRR 009

-

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua

Sì/no

MIRR 010

 

Acque reflue trattate

Sì/no

MIRR 011

-

Altre fonti

Sì/no

MIRR 012

 

Pagamento delle acque utilizzate per l’irrigazione

Codice

 

Tematica dettagliata: parametri tecnici dell’impianto di irrigazione

 

MIRR 013

 

Serbatoi

Sì/no

MIRR 014

 

Stato di manutenzione dell’impianto di irrigazione

Codice

MIRR 015

 

Stazione di pompaggio

Sì/no

MIRR 016

-

Sistema di misurazione del consumo idrico

Codice

MIRR 017

-

Regolatore di irrigazione

Codice

MIRR 018

-

Impianto di fertirrigazione

Sì/no

Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi

 

 

Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella

 

MIRR 019

-

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso

Ettari

MIRR 020

-

Granturco e misto di granturco

Ettari

 

Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella

 

MIRR 021

-

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)

Ettari

 

Tematica dettagliata: piante da radice

 

MIRR 022

-

Patate (incluse le patate da semina)

Ettari

MIRR 023

-

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Ettari

 

Tematica dettagliata: colture industriali

 

MIRR 024

-

Semi di colza e di ravizzone

Ettari

MIRR 025

-

Semi di girasole

Ettari

MIRR 026

-

Colture tessili

Ettari

 

Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate)

 

MIRR 027

 

Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate)

Ettari

 

Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi

 

MIRR 028

-

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)

Ettari

MIRR 029

-

Altre coltivazioni per seminativi all’aperto irrigate

Ettari

 

Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli

 

MIRR 030

-

Prati permanenti e pascoli

Ettari

 

Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti

 

MIRR 031

-

Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

Ettari

MIRR 032

-

Agrumi

Ettari

MIRR 033

 

Olivi

Ettari

MIRR 034

 

Vigneti

Ettari

MODULO 4.   PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO

Variabili

Unità/categorie

Tematica: pratiche di gestione del suolo all’aperto

 

MSMP 001

 

Drenaggio dell’azienda agricola

Ettari

 

Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno

 

MSMP 002

-

Lavorazione convenzionale

Ettari

MSMP 003

-

Lavorazione conservativa

Ettari

MSMP 004

-

Nessuna lavorazione del terreno

Ettari

 

Tematica dettagliata: copertura del suolo in seminativi

 

MSMP 005

-

Copertura del suolo: normale coltura invernale

Ettari

MSMP 006

-

Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermediaria o coltura di copertura su seminativi

Ettari

MSMP 007

-

Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura

Ettari

MSMP 008

-

Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale

Ettari

 

Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi

 

MSMP 009

-

Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale

Percentuale

 

Tematica dettagliata: area di interesse ecologico

 

MSMP 010

-

Terrazze

Ettari

MSMP 011

-

Margini dei campi o fasce tampone

Ettari

MSMP 012

-

Elementi lineari: siepi e filari di alberi

Ettari

MSMP 013

-

Elementi lineari: muri di pietra

Ettari

MSMP 014

-

Sistema agroforestale

Ettari

MODULO 5.   MACCHINARI E IMPIANTI

Variabili

Unità/categorie

Tematica: macchinari

 

 

Tematica dettagliata: servizi Internet

 

MMEQ 001

-

Accesso a Internet

Sì/no

MMEQ 002

-

Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni

Sì/no

 

Tematica dettagliata: macchinari di base

 

 

 

Macchinari di proprietà

 

MMEQ 003

-

-

Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell’azienda

Numero

MMEQ 004

-

-

Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell’azienda

Numero

MMEQ 005

-

-

Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell’azienda

Numero

MMEQ 006

-

-

Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell’azienda

Numero

MMEQ 007

-

-

Macchinari per la lavorazione del terreno

Sì/no

MMEQ 008

-

-

Seminatrici e piantatrici

Sì/no

MMEQ 009

-

-

Distributori, polverizzatori o irroratrici per fertilizzanti

Sì/no

MMEQ 010

-

-

Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari

Sì/no

MMEQ 011

-

-

-

Le irroratrici a barra orizzontale e le irroratrici per frutteti, vigneti o altre colture permanenti utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio

Codice

MMEQ 012

-

Mietitrebbiatrici

Sì/no

MMEQ 013

-

Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata

Sì/no

 

 

 

 

 

 

Macchinari utilizzati da più aziende

MMEQ 014

-

-

Trattori

Sì/no

MMEQ 015

-

-

Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti

Sì/no

MMEQ 016

-

-

Mietitrebbiatrici

Sì/no

MMEQ 017

-

-

Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata

Sì/no

 

Tematica dettagliata: ricorso all’agricoltura di precisione

 

MMEQ 018

-

Robotica

Sì/no

MMEQ 019

-

-

Robotica per l’applicazione dei prodotti fitosanitari

Sì/no

MMEQ 020

-

-

Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari

Sì/no

MMEQ 021

-

Tecniche a dosaggio variabile

Sì/no

MMEQ 022

-

Monitoraggio di precisione delle colture

Sì/no

MMEQ 023

-

Analisi del suolo

Sì/no

 

Tematica dettagliata: macchinari per l’allevamento

 

MMEQ 024

-

Monitoraggio del benessere e della salute degli animali

Sì/no

MMEQ 025

-

Molino miscelatore per l’alimentazione degli animali

Sì/no

MMEQ 026

-

Sistemi automatici di alimentazione

Sì/no

MMEQ 027

-

Regolazione automatica del clima nella stalla

Sì/no

MMEQ 028

-

Macchine mungitrici

Sì/no

 

Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli

 

MMEQ 029

-

Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi)

Metri cubi

MMEQ 030

-

Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi

Sì/no

MMEQ 031

-

Stoccaggio degli ortaggi e della frutta

Sì/no

MMEQ 032

-

Stoccaggio refrigerato

Metri cubi

Tematica: impianti

 

 

Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole

 

MMEQ 033

-

Energia eolica

Sì/no

MMEQ 034

-

Biomassa

Sì/no

MMEQ 035

-

-

Biogas a partire dalla biomassa

Sì/no

MMEQ 036

-

Energia solare (termica)

Sì/no

MMEQ 037

-

Energia solare (fotovoltaica)

Sì/no

MMEQ 038

-

Energia idroelettrica

Sì/no

MMEQ 039

-

Altre fonti

Sì/no

MODULO 6.   ALBERI DA FRUTTO

Variabili

Unità/categorie

Tematica: pomacee

 

 

Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell’impianto

 

MORC 001

-

Mele

Ettari

MORC 002

-

-

Mele per classe di età < 5 anni

Ettari

MORC 003

-

-

Mele per classe di età da 5 a 14 anni

Ettari

MORC 004

-

-

Mele per classe di età da 15 a 24 anni

Ettari

MORC 005

-

-

Mele per classe di età >= 25 anni

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi

 

MORC 006

-

-

Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro

Ettari

MORC 007

-

-

Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro

Ettari

MORC 008

-

-

Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro

Ettari

MORC 009

-

-

Mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell’impianto

 

MORC 010

-

Pere

Ettari

MORC 011

-

-

Pere per classe di età < 5 anni

Ettari

MORC 012

-

-

Pere per classe di età da 5 a 14 anni

Ettari

MORC 013

-

-

Pere per classe di età da 15 a 24 anni

Ettari

MORC 014

-

-

Pere per classe di età >= 25 anni

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi

 

MORC 015

-

-

Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro

Ettari

MORC 016

-

-

Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro

Ettari

MORC 017

-

-

Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro

Ettari

MORC 018

-

-

Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro

Ettari

Tematica: drupacee

 

 

Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell’impianto

 

MORC 019

-

Pesche

Ettari

MORC 020

-

-

Pesche per classe di età < 5 anni

Ettari

MORC 021

-

-

Pesche per classe di età da 5 a 14 anni

Ettari

MORC 022

-

-

Pesche per classe di età >= 15 anni

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi

 

MORC 023

-

-

Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro

Ettari

MORC 024

-

-

Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro

Ettari

MORC 025

-

-

Pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell’impianto

 

MORC 026

-

Nettarine

Ettari

MORC 027

-

-

Nettarine per classe di età < 5 anni

Ettari

MORC 028

-

-

Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni

Ettari

MORC 029

-

-

Nettarine per classe di età >= 15 anni

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi

 

MORC 030

-

-

Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro

Ettari

MORC 031

-

-

Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro

Ettari

MORC 032

-

-

Nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell’impianto

 

MORC 033

-

Albicocche

Ettari

MORC 034

-

-

Albicocche per classe di età < 5 anni

Ettari

MORC 035

-

-

Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni

Ettari

MORC 036

-

-

Albicocche per classe di età >= 15 anni

Ettari

 

Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi

 

MORC 037

-

-

Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro

Ettari

MORC 038

-

-

Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro

Ettari

MORC 039

-

-

Albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro