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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2282 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2021
relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è un motore fondamentale della crescita economica e dell’innovazione nell’Unione ed è essenziale per il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute che le politiche sanitarie devono garantire, a vantaggio di tutti. Le tecnologie sanitarie costituiscono un settore economico innovativo e rientrano in un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10 % del prodotto interno lordo dell’Unione. Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e le procedure mediche, nonché le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie. |
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(2) |
La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) è un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di determinare l’efficacia relativa di tecnologie sanitarie nuove o esistenti. Tale valutazione è incentrata in particolare sul valore aggiunto di una tecnologia sanitaria rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti. |
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(3) |
L’HTA può contribuire a promuovere l’innovazione, che offre i migliori risultati per i pazienti e la società in generale e rappresenta uno strumento importante per garantire l’introduzione e l’utilizzo adeguati delle tecnologie sanitarie. |
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(4) |
L’HTA può comprendere gli aspetti sia clinici sia non clinici di una tecnologia sanitaria, a seconda del sistema sanitario. Le azioni congiunte in materia di HTA cofinanziate dall’Unione (azioni congiunte EUnetHTA) hanno individuato nove domini con riferimento ai quali sono valutate le tecnologie sanitarie. Di questi, quattro sono clinici e cinque non clinici. I quattro domini di valutazione clinici riguardano l’individuazione di un problema sanitario e della tecnologia sanitaria attuale, l’esame delle caratteristiche tecniche della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione, la sua sicurezza relativa e la sua efficacia clinica relativa. I cinque domini di valutazione non clinici riguardano il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e i suoi aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici. |
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(5) |
L’HTA può migliorare l’evidenza scientifica utilizzata per indirizzare le decisioni cliniche e l’accesso a tecnologie sanitarie da parte dei pazienti, anche quando una tecnologia sanitaria diventa obsoleta. I risultati dell’HTA sono utilizzati per orientare le decisioni in materia di assegnazione delle risorse di bilancio nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i livelli di rimborso delle tecnologie sanitarie. L’HTA può quindi aiutare gli Stati membri a creare e gestire sistemi sanitari sostenibili e promuovere l’innovazione che porti a risultati migliori per i pazienti. |
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(6) |
L’effettuazione di valutazioni parallele da parte di più Stati membri e l’esistenza di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative ai processi e alle metodologie di valutazione possono far sì che agli sviluppatori di tecnologie sanitarie siano rivolte molteplici e divergenti richieste di dati. Possono comportare anche duplicazioni e risultati difformi delle valutazioni, risultanti dallo specifico contesto sanitario nazionale. |
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(7) |
Gli Stati membri hanno effettuato alcune valutazioni congiunte nel quadro delle azioni congiunte EUnetHTA, ma la cooperazione volontaria e la produzione di risultati sono state inefficienti, essendo fondate sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L’utilizzo a livello degli Stati membri dei risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, comprese le relative valutazioni cliniche congiunte, è rimasto limitato, il che significa che non è stato sufficientemente affrontato il problema della duplicazione delle valutazioni della stessa tecnologia da parte delle autorità e degli organismi HTA entro un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti. D’altro canto, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i principali risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, in particolare i risultati scientifici quali i documenti metodologici e di orientamento nonché gli strumenti informatici (IT) intesi ad archiviare e scambiare informazioni. |
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(8) |
Nelle sue conclusioni del 1o dicembre 2014 sull’innovazione a beneficio dei pazienti (3), il Consiglio ha riconosciuto il ruolo fondamentale che l’HTA ha come strumento di politica sanitaria su cui sondare scelte corroborate da prove, sostenibili ed eque in materia di assistenza sanitaria e tecnologie sanitarie a beneficio dei pazienti. In tali conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a continuare a sostenere la cooperazione in modo sostenibile e ha chiesto di rafforzare i lavori comuni tra gli Stati membri in materia di HTA e di vagliare le opportunità di cooperazione sullo scambio di informazioni tra organismi competenti. Inoltre, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2015 su una medicina personalizzata per i pazienti (4), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le metodologie HTA applicabili alla medicina personalizzata, mentre nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell’equilibrio nei sistemi farmaceutici dell’Unione europea e degli Stati membri (5) il Consiglio ha confermato ulteriormente che gli Stati membri riconoscono un chiaro valore aggiunto alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie. A sua volta, la relazione comune della Direzione Generale degli Affari economici e finanziari e del comitato di politica economica, dell’ottobre 2016, ha chiesto un maggiore sviluppo della cooperazione europea in materia di HTA. Infine, nelle sue conclusioni del 15 giugno 2021 sull’accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un’UE più forte e resiliente (6), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di istituire un piano d’azione dell’UE per la raccolta di dati dal mondo reale e la produzione di evidenze, che promuova una migliore collaborazione tra le iniziative nazionali e transfrontaliere in corso e che possa contribuire a ridurre le lacune in termini di evidenze nelle decisioni degli organismi di HTA e degli organismi pagatori. |
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(9) |
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell’UE per un miglior accesso ai medicinali (7), ha invitato la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per l’HTA e ad armonizzare criteri trasparenti in materia di HTA per stabilire il valore aggiunto terapeutico delle tecnologie sanitarie e la relativa efficacia rispetto alla migliore alternativa disponibile, tenendo conto del livello d’innovazione e di beneficio per i pazienti. |
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(10) |
Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», la Commissione ha dichiarato l’intenzione di introdurre un’iniziativa in merito all’HTA al fine di ottenere un maggiore coordinamento nell’intento di evitare molteplici valutazioni di un prodotto in Stati membri differenti e di migliorare il funzionamento del mercato unico delle tecnologie sanitarie. |
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(11) |
Il presente regolamento mira a conseguire un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Al tempo stesso, istituisce un quadro volto a sostenere gli Stati membri nella cooperazione e le misure necessarie per la valutazione clinica delle tecnologie sanitarie. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e, sebbene siano indissolubilmente legati, l’uno non è secondario rispetto all’altro. Per quanto riguarda l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il presente regolamento stabilisce le procedure e le norme per lo svolgimento di attività congiunte e l’istituzione di un quadro a livello dell’Unione. Per quanto riguarda l’articolo 168 TFUE, pur mirando a fornire un livello elevato di protezione della salute, il presente regolamento consente la cooperazione tra gli Stati membri su taluni aspetti dell’HTA. |
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(12) |
Le attività congiunte dovrebbero essere realizzate secondo il principio della buona prassi amministrativa e dovrebbero mirare a raggiungere il livello massimo di qualità, trasparenza e indipendenza. |
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(13) |
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie spesso incontrano difficoltà nel presentare gli stessi dati, informazioni, analisi e altre evidenze a Stati membri diversi e anche in momenti diversi. La duplicazione delle trasmissioni e la considerazione di tempistiche di trasmissione diverse fra gli Stati membri può costituire un notevole onere amministrativo per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, in particolare per le imprese più piccole con risorse limitate, e potrebbe contribuire a creare ostacoli e distorsioni all’accesso al mercato, con conseguente mancanza di prevedibilità del contesto imprenditoriale, costi più elevati e, nel lungo periodo, effetti negativi sull’innovazione. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo che garantisca che informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta siano trasmessi una sola volta a livello dell’Unione dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. |
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(14) |
A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, gli Stati membri sono responsabili della definizione della loro politica sanitaria e dell’organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Tali responsabilità includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e, in particolare, l’assegnazione delle risorse loro destinate. È necessario, pertanto, che l’azione dell’Unione sia limitata a quegli aspetti dell’HTA che riguardano la valutazione clinica congiunta di una tecnologia sanitaria e, in particolare, a garantire che non vi siano giudizi di valore nelle valutazioni cliniche congiunte al fine di rispettare le responsabilità degli Stati membri conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, TFUE. A tale riguardo, le valutazioni cliniche congiunte previste dal presente regolamento costituiscono un’analisi scientifica degli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, sulla base dell’ambito di valutazione. L’analisi scientifica comprenderà inoltre la considerazione del grado di certezza degli effetti relativi, prendendo in considerazione i punti di forza e i limiti delle evidenze disponibili. I risultati delle valutazioni cliniche congiunte non dovrebbero pertanto pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri nell’effettuare valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie sanitarie in questione né predeterminare successive decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la determinazione dei criteri per tali decisioni sulla fissazione dei prezzi e sul rimborso che potrebbero dipendere da considerazioni di ordine sia clinico sia non clinico, singolarmente o congiuntamente, e restano esclusivamente di competenza nazionale. |
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(15) |
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari, necessarie per il processo nazionale generale di HTA, sulle tecnologie sanitarie per le quali è disponibile una relazione sulla valutazione clinica congiunta. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari riguardanti, tra l’altro, gruppi di pazienti, comparatori o esiti di salute diversi da quelli inclusi nella relazione sulla valutazione clinica congiunta, o utilizzando una metodologia differente, qualora tale metodologia sia richiesta nel processo nazionale generale di HTA dello Stato membro interessato. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni, dati, analisi e altre evidenze ai fini di analisi cliniche complementari, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie di trasmettere tali informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari. Il presente regolamento non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto degli Stati membri di effettuare valutazioni non cliniche sulla stessa tecnologia sanitaria prima o nel corso della preparazione di una relazione sulla valutazione clinica congiunta o dopo la sua pubblicazione. |
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(16) |
Al fine di garantire la massima qualità delle valutazioni cliniche congiunte, assicurare un ampio consenso e consentire la messa in comune delle competenze e delle risorse tra le autorità e gli organismi nazionali preposti all’HTA, è opportuno seguire un approccio graduale, iniziando con un numero ridotto di medicinali sottoposti a valutazione congiunta e solo in una fase successiva prevedere che siano effettuate valutazioni cliniche congiunte degli altri medicinali assoggettati alla procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e se tali medicinali sono successivamente autorizzati per una nuova indicazione terapeutica. |
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(17) |
Dovrebbero essere effettuate valutazioni cliniche congiunte anche di alcuni dispositivi medici quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che rientrano nelle classi di maggior rischio e per i quali i pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, di tale regolamento, hanno espresso pareri o opinioni, nonché di dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(18) |
Tenuto conto della complessità di taluni dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, nonché delle competenze necessarie per valutarli, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, qualora osservino un valore aggiunto, di avviare una cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie su dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745 e su dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 che sono software e che non rientrano nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a norma del presente regolamento. |
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(19) |
Al fine di garantire che le valutazioni cliniche congiunte effettuate sulle tecnologie sanitarie restino accurate e pertinenti, di elevata qualità e basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile in ciascun momento, è opportuno stabilire le condizioni per l’aggiornamento di tali valutazioni, in particolare nel caso in cui i dati aggiuntivi, che diventano disponibili dopo la valutazione iniziale, siano potenzialmente in grado di migliorare l’accuratezza e la qualità della valutazione. |
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(20) |
Dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento degli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento») composto da rappresentanti degli Stati membri, in particolare provenienti da autorità e organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie, con il compito di monitorare l’effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte e delle altre attività congiunte che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire un approccio guidato dagli Stati membri alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, gli Stati membri dovrebbero designare i membri del gruppo di coordinamento. Tali membri dovrebbero essere designati allo scopo di garantire un livello elevato di competenze nel gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento dovrebbero designare le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in seno ai sottogruppi, che dovrebbero fornire competenze tecniche adeguate per svolgere valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte, tenendo conto della necessità di mettere a disposizione competenze nel campo dell’HTA per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. |
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(21) |
Per rispecchiare la natura scientifica della cooperazione e fare in modo che le decisioni adottate dal gruppo di coordinamento rispondano agli obiettivi di garantire attività congiunte della massima qualità scientifica e imparzialità, il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi al meglio per raggiungere un consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire un meccanismo decisionale fluido in seno al gruppo di coordinamento, le decisioni di natura tecnica e scientifica dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice, con un voto per ogni Stato membro, indipendentemente dal numero di membri del gruppo di coordinamento di un determinato Stato membro. In via eccezionale, data la loro diversa natura, le decisioni relative all’adozione del programma di lavoro annuale, della relazione annuale e della direzione strategica per i lavori dei sottogruppi dovrebbero essere adottate a maggioranza qualificata. |
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(22) |
La Commissione non dovrebbe partecipare alle votazioni sulle valutazioni cliniche congiunte né formulare osservazioni sul contenuto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte. |
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(23) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe far sì che le attività scientifiche congiunte nonché le procedure e la metodologia per la preparazione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte garantiscano la massima qualità, siano predisposte tempestivamente e rispecchino lo stato dell’arte della scienza medica al momento della loro preparazione. |
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(24) |
Le metodologie di esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere adattate per includere le specificità delle nuove tecnologie sanitarie per le quali alcuni dati potrebbero non essere facilmente disponibili, tra l’altro, nel caso dei medicinali orfani, dei vaccini e dei medicinali per terapie avanzate. |
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(25) |
L’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte dovrebbe essere inclusivo e rispecchiare le esigenze di tutti gli Stati membri per quanto riguarda i dati e le analisi che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. |
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(26) |
Laddove siano utilizzate per formulare successive decisioni amministrative a livello di Stato membro, le valutazioni cliniche congiunte costituiscono una delle diverse fasi preparatorie di una procedura in più fasi. Gli Stati membri restano le uniche entità responsabili dei processi nazionali di HTA, delle conclusioni sul valore di una tecnologia sanitaria e delle decisioni risultanti dalle valutazioni delle tecnologie sanitarie. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale fase del loro processo HTA, e da quale autorità od organismo, debbano essere prese in considerazione le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte. |
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(27) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per approvare la relazione sulla valutazione clinica congiunta per consenso. Se un consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire il completamento delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte entro il termine stabilito, si dovrebbero includere nelle relazioni i pareri scientifici divergenti. Per garantire l’integrità del sistema delle valutazioni cliniche congiunte e l’obiettivo del consenso, l’inclusione dei pareri scientifici divergenti dovrebbe essere limitata ai pareri pienamente giustificati da motivi scientifici ed essere pertanto considerata una misura eccezionale. |
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(28) |
Agli Stati membri dovrebbe restare la responsabilità di trarre conclusioni a livello nazionale sul valore aggiunto clinico di una tecnologia sanitaria, poiché tali conclusioni dipendono dallo specifico contesto sanitario di un determinato Stato membro e dalla pertinenza delle singole analisi contenute nella relazione sulla valutazione clinica congiunta (ad esempio, nella relazione sulla valutazione clinica congiunta potrebbero essere inclusi vari comparatori, di cui solo una selezione pertinente per un determinato Stato membro). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe contenere una descrizione degli effetti relativi osservati per gli esiti di salute analizzati, compresi i risultati numerici e gli intervalli di confidenza, come anche un’analisi dell’incertezza scientifica nonché dei punti di forza e dei limiti delle evidenze (ad esempio, la validità interna ed esterna). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe essere fattuale e non contenere alcun giudizio di valore, classificazione degli esiti di salute, conclusioni sul beneficio complessivo o sul valore clinico aggiunto della tecnologia sanitaria valutata, alcuna posizione sulla popolazione destinataria in cui la tecnologia sanitaria dovrebbe essere utilizzata, o alcuna posizione sul ruolo che la tecnologia sanitaria dovrebbe assumere nella strategia terapeutica, diagnostica o preventiva. |
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(29) |
La trasparenza e la consapevolezza del pubblico in relazione al processo sono essenziali. In caso di dati riservati per motivi commerciali, i motivi della riservatezza devono essere chiaramente indicati e giustificati e i dati riservati chiaramente delimitati e protetti. |
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(30) |
Quando effettuano valutazioni a livello nazionale o regionale di tecnologie sanitarie che sono state valutate a livello dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte elaborate a tale livello. A tale riguardo, considerando soprattutto le diverse tempistiche applicabili alle decisioni nazionali in materia di HTA, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di informazioni, dati, analisi e altre evidenze non inclusi nella valutazione clinica congiunta svolta a livello dell’Unione. La valutazione effettuata a livello nazionale o regionale su una tecnologia sanitaria che è stata valutata a livello dell’Unione dovrebbe essere messa a disposizione del gruppo di coordinamento. |
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(31) |
Nel contesto del presente regolamento, l’espressione «tenere debitamente conto», ove applicata a una relazione sulla valutazione clinica congiunta, significa che la relazione dovrebbe rientrare nella documentazione delle autorità o degli organismi che partecipano alle attività di HTA a livello regionale o di Stato membro e dovrebbe essere presa in considerazione per qualsiasi valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro. Se è disponibile, la relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe far parte della documentazione a sostegno del processo nazionale di HTA. Tuttavia, il contenuto della relazione di valutazione clinica congiunta è di natura scientifica e non dovrebbe essere vincolante per tali autorità od organismi o per gli Stati membri. Qualora una relazione di valutazione clinica congiunta non sia disponibile al momento del completamento della valutazione nazionale, eventuali processi successivi a livello di Stato membro non dovrebbero subire ritardi. Una relazione sulla valutazione clinica congiunta non dovrebbe avere alcun impatto esterno sui richiedenti e altre parti diverse dagli Stati membri. |
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(32) |
L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie riduce, laddove tali sviluppatori rispettino gli obblighi di trasmissione delle informazioni stabiliti a norma del presente regolamento, gli oneri amministrativi e finanziari a loro carico che deriverebbero dal dover soddisfare molteplici e divergenti richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze a livello di Stato membro. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia escludere la possibilità degli Stati membri di chiedere chiarimenti agli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle informazioni, ai dati, alle analisi o ad altre evidenze che sono stati trasmessi. |
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(33) |
L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbe comprendere le richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze nell’ambito dei programmi di accesso precoce a livello di Stato membro. Tali programmi di accesso precoce a livello di Stato membro mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio. |
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(34) |
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbero presentare a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. In tal modo si assicura che gli Stati membri possano richiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie soltanto informazioni, dati, analisi e altre evidenze a livello di Stato membro che non sono già disponibili a livello dell’Unione. |
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(35) |
Riguardo ai medicinali, quando si effettua una valutazione clinica congiunta, dovrebbero essere presi in considerazione in via preferenziale gli studi clinici di comparazione diretta, che sono randomizzati, in cieco e includono un gruppo di controllo, la cui metodologia è conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle evidenze. Tale approccio non dovrebbe tuttavia escludere di per sé gli studi osservazionali, compresi quelli basati su dati dal mondo reale, laddove tali studi siano accessibili. |
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(36) |
La tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali dovrebbe essere fissata il più possibile con riferimento a quella applicabile al completamento della procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale coordinamento dovrebbe assicurare che le valutazioni cliniche congiunte possano effettivamente facilitare l’accesso al mercato e contribuire alla tempestiva disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti. Quando presentano le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richieste, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbero pertanto rispettare i termini stabiliti a norma del presente regolamento. |
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(37) |
La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro dovrebbe tener conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata di tali dispositivi e della disponibilità di pertinenti evidenze comprovate necessarie per effettuare una valutazione clinica congiunta. Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che il dispositivo medico o il dispositivo medico-diagnostico in vitro è stato immesso sul mercato, e al fine di consentirne la selezione per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la loro immissione sul mercato. |
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(38) |
In tutti i casi le attività congiunte realizzate ai sensi del presente regolamento, in particolare le valutazioni cliniche congiunte, dovrebbero mirare a produrre risultati tempestivi e di elevata qualità e a promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di HTA per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro e non dovrebbero ritardare o interferire con la marcatura CE dei dispositivi medici o dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, né ritardarne l’accesso al mercato. Tali attività dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle decisioni adottate conformemente a tali regolamenti. |
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(39) |
Al fine di agevolare il processo di preparazione delle valutazioni cliniche congiunte, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbe essere data, ove opportuno, la possibilità di partecipare a consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento per ottenere orientamenti sulle informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che potrebbero essere richieste agli studi clinici. Gli studi clinici comprendono le sperimentazioni cliniche di medicinali, le indagini cliniche necessarie per la valutazione clinica dei dispositivi medici e gli studi delle prestazioni richiesti per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Data la natura preliminare della consultazione, qualsiasi orientamento fornito non dovrebbe essere giuridicamente vincolante né per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, né per le autorità o gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Tali orientamenti, tuttavia, dovrebbero rispecchiare lo stato dell’arte della scienza medica al momento della consultazione scientifica congiunta, in particolare nell’interesse dei pazienti. |
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(40) |
Qualora le consultazioni scientifiche congiunte siano effettuate parallelamente alla preparazione della consulenza scientifica sui medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 o parallelamente alla consultazione sui dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745, tali processi paralleli, compreso lo scambio di informazioni tra i sottogruppi e l’Agenzia europea per i medicinali o i gruppi di esperti sui dispositivi medici, dovrebbero essere svolti al fine di garantire che la produzione di evidenze soddisfi le esigenze dei rispettivi quadri, pur preservando la separazione delle rispettive competenze. |
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(41) |
Le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte richiedono la condivisione di informazioni riservate tra gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Al fine di garantire la protezione di tali informazioni, le informazioni fornite al gruppo di coordinamento nel quadro delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere divulgate a terzi solo previa stipulazione di un accordo di riservatezza. È necessario inoltre che qualunque informazione resa pubblica in merito ai risultati delle consultazioni scientifiche congiunte sia presentata in un formato reso anonimo, con la rimozione di tutte le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
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(42) |
Al fine di garantire l’uso efficiente delle risorse disponibili, è opportuno prevedere un sistema di horizon scanning per consentire la tempestiva individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti che potrebbero avere un impatto significativo sui pazienti, sulla sanità pubblica e sui sistemi sanitari nonché per orientare la ricerca. Tale sistema di horizon scanning potrebbe essere utilizzato per sostenere il gruppo di coordinamento nella pianificazione dei suoi lavori, in particolare in relazione alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, e potrebbe altresì fornire informazioni ai fini di una pianificazione a lungo termine a livello sia dell’Unione che nazionale. |
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(43) |
L’Unione dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in settori quali lo sviluppo e l’attuazione di programmi di vaccinazione e il rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di HTA. Tale cooperazione volontaria dovrebbe inoltre promuovere le sinergie con le iniziative nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale nei pertinenti settori digitali e basati sui dati dell’assistenza sanitaria con l’intento di fornire ulteriori evidenze dal mondo reale pertinenti per l’HTA. La cooperazione volontaria in materia di HTA può riguardare anche interventi come diagnosi complementari a cure, procedure chirurgiche, prevenzione e programmi di screening e di promozione della salute, strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e processi di assistenza integrata. I requisiti per valutare tecnologie sanitarie differenti variano a seconda delle loro caratteristiche specifiche e, pertanto, dovrebbe esserci un approccio in materia di HTA coerente e adeguato a tali differenti tecnologie sanitarie. |
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(44) |
Al fine di garantire l’inclusività e la trasparenza delle attività congiunte, il gruppo di coordinamento dovrebbe coinvolgere e consultare ampiamente le organizzazioni di portatori di interessi nel settore della cooperazione dell’Unione in materia di HTA, comprese le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni degli operatori sanitari, le società cliniche e scientifiche, le associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie, le organizzazioni dei consumatori e altre pertinenti organizzazioni non governative in campo sanitario. Dovrebbe essere istituita una rete di portatori di interessi per facilitare il dialogo tra le organizzazioni dei portatori di interessi e il gruppo di coordinamento. |
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(45) |
Al fine di garantire che le attività congiunte siano della massima qualità scientifica e rispecchino lo stato dell’arte, è auspicabile che esperti esterni dotati di opportune competenze specialistiche approfondite forniscano un contributo alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte. Nel novero di questo gruppo dovrebbero rientrare esperti clinici nel settore terapeutico interessato, pazienti affetti dalla malattia e altri pertinenti esperti per ciò che riguarda, ad esempio, il tipo di tecnologia sanitaria in questione o le questioni relative alla progettazione dello studio clinico. Le reti di riferimento europee potrebbero altresì essere utilizzate come fonte per individuare tali esperti e accedere alle necessarie conoscenze in settori terapeutici specifici. I pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti dovrebbero essere selezionati per le loro competenze specifiche e agire a titolo individuale anziché rappresentare una particolare organizzazione o istituzione o un determinato Stato membro. Al fine di preservare l’integrità scientifica delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte è opportuno elaborare norme per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti coinvolti ed evitare conflitti di interessi. |
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(46) |
La cooperazione nel settore dell’HTA svolge un ruolo importante in tutto il ciclo della tecnologia sanitaria, nelle prime fasi di sviluppo, mediante il sistema di horizon scanning e la consultazione scientifica congiunta, e, successivamente, una volta che la tecnologia sanitaria è stata immessa sul mercato, attraverso la valutazione clinica congiunta e il suo aggiornamento. |
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(47) |
Per garantire un approccio uniforme e guidato dagli Stati membri alle attività congiunte di cui al presente regolamento, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per le valutazioni cliniche congiunte, gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte. Se del caso, e tenendo conto dei risultati del lavoro svolto nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. |
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(48) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare orientamenti metodologici sulle attività congiunte di cui al presente regolamento, sulla base delle norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze. Il processo di valutazione dovrebbe basarsi sulle evidenze cliniche pertinenti, aggiornate e di elevata qualità. Il gruppo di coordinamento dovrebbe altresì elaborare orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, comprese le competenze scientifiche necessarie per effettuare le attività congiunte di cui al presente regolamento. |
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(49) |
Nell’intento di garantire un approccio uniforme alle attività congiunte previste dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di decidere che, ove siano soddisfatte determinate condizioni, altri medicinali debbano essere oggetto di valutazioni cliniche congiunte in una data precedente alla tale data stabilita nel presente regolamento, per selezionare determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro da sottoporre a valutazioni cliniche congiunte, e per definire norme procedurali dettagliate relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, norme procedurali generali relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte, e il formato e i modelli dei documenti da trasmettere. Se del caso, dovrebbero essere elaborate norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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(50) |
Nella preparazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il gruppo di coordinamento e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). |
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(51) |
Al fine di garantire che siano disponibili risorse sufficienti per le attività congiunte di cui al presente regolamento, l’Unione dovrebbe cercare di finanziare in modo stabile e permanente le attività congiunte e la cooperazione volontaria, nonché la struttura di cornice finalizzata a supportare tali attività. Il finanziamento dovrebbe coprire in particolare i costi di produzione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e sulle consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero avere la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Commissione con il compito di supportare i lavori del segretariato del gruppo di coordinamento. |
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(52) |
Al fine di facilitare le attività congiunte e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di HTA, è opportuno prevedere la creazione di una piattaforma informatica che contenga adeguate banche dati e canali di comunicazione sicuri. La Commissione dovrebbe servirsi delle banche dati e delle funzionalità sviluppate nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA per lo scambio di informazioni ed evidenze e mirare a garantire una connessione tra la piattaforma informatica e altre infrastrutture di dati pertinenti ai fini dell’HTA, quali banche dati e registri relativi a dati dal mondo reale. Nel realizzare tale piattaforma informatica occorre inoltre valutare le opportunità offerte dal futuro spazio europeo di dati sanitari. |
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(53) |
Al fine di assicurare una graduale introduzione ed effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione, nonché di salvaguardarne la qualità, è opportuno iniziare con un numero limitato di valutazioni cliniche congiunte. A decorrere da tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe verificarsi un progressivo incremento del numero di valutazioni cliniche congiunte. |
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(54) |
Al fine di garantire che il quadro di sostegno continui ad essere quanto più possibile efficiente e a offrire un favorevole rapporto costi-benefici, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento al più tardi entro tre anni dalla sua data di applicazione. La relazione dovrebbe concentrarsi sull’esame del valore aggiunto delle attività congiunte per gli Stati membri. In particolare, dovrebbe valutare se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento, che garantirebbe l’indipendenza del gruppo di coordinamento, attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuiscano al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. La relazione dovrebbe inoltre esaminare l’effetto della non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, di agevolazione dell’accesso al mercato per i prodotti nuovi e innovativi e di riduzione dei costi. La relazione potrebbe avviare una valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l’accesso dei pazienti a tecnologie sanitarie innovative, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la capacità di HTA a livello degli Stati membri. |
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(55) |
Entro due anni dall’inizio della valutazione dei medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione in merito all’applicazione del presente regolamento e, in particolare, alla loro valutazione del valore aggiunto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nei rispettivi processi nazionali HTA e del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. |
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(56) |
Al fine di adeguare l’elenco delle informazioni che gli sviluppatori di tecnologie sanitarie devono presentare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE in vista della modifica degli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(57) |
La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce che l’Unione è tenuta a sostenere e a facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili per l’HTA designati dagli Stati membri. Poiché tali questioni sono disciplinate dal presente regolamento, la direttiva 2011/24/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
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(58) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro per le valutazioni cliniche congiunte di tecnologie sanitarie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce:
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a) |
un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione degli Stati membri in materia di tecnologie sanitarie a livello di Unione; |
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b) |
un meccanismo che stabilisce che le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze necessarie per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie devono essere presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie una sola volta a livello di Unione; |
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c) |
norme e metodologie comuni per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie. |
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di trarre conclusioni sull’efficacia relativa delle tecnologie sanitarie o di adottare decisioni sull’uso di una tecnologia sanitaria nel rispettivo contesto sanitario nazionale specifico. Non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri, comprese le competenze relative alle decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, né pregiudica qualsiasi altra competenza che riguardi la gestione e la fornitura, da parte degli Stati membri, di servizi sanitari o di assistenza medica o l’assegnazione delle risorse loro destinate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«medicinale»: un medicinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
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2) |
«dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745; |
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3) |
«dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746; |
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4) |
«tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria quale definita all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE; |
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5) |
«valutazione delle tecnologie sanitarie» o «HTA»: un processo pluridisciplinare che sintetizza le informazioni sugli aspetti medici, sociali e relativi ai pazienti nonché sulle questioni economiche ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido; |
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6) |
«valutazione clinica congiunta» di una tecnologia sanitaria: la raccolta scientifica e la descrizione di un’analisi comparativa delle evidenze cliniche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria rispetto a una o più altre tecnologie sanitarie o procedure esistenti, conformemente a un ambito di valutazione concordato ai sensi del presente regolamento e basato sugli aspetti scientifici dei domini clinici HTA della descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e l’attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale problema sanitario, la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, l’efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria; |
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7) |
«valutazione non clinica»: la parte di una HTA basata sui seguenti domini non clinici HTA: il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo; |
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8) |
«valutazione collaborativa»: una valutazione clinica di un dispositivo medico o di un dispositivo medico-diagnostico in vitro effettuata a livello dell’Unione da varie autorità e vari organismi HTA interessati, che partecipano su base volontaria; |
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9) |
«ambito di valutazione»: l’insieme di parametri per la valutazione clinica congiunta in termini di popolazione di pazienti, intervento, comparatori ed esiti di salute richiesti congiuntamente dagli Stati membri. |
Articolo 3
Gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie
1. È istituito il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»).
2. Gli Stati membri designano i propri membri del gruppo di coordinamento e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. I membri del gruppo di coordinamento nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive.
3. I membri del gruppo di coordinamento designano i rispettivi organismi e autorità nazionali o regionali quali membri dei sottogruppi del gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento possono designare più di un membro in un sottogruppo, compreso il membro del gruppo di coordinamento, fatto salvo il principio secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto. I membri del sottogruppo nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti, che hanno un’adeguata competenza in materia di HTA, nei sottogruppi e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive. Qualora siano necessarie conoscenze specifiche, i membri del sottogruppo possono nominare più di un rappresentante.
4. Il gruppo di coordinamento delibera, in linea di principio, per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, l’adozione di una decisione richiede il sostegno dei membri che rappresentano la maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. I risultati delle votazioni sono registrati nei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento. In caso di votazione, i membri possono chiedere che i pareri divergenti siano iscritti nel verbale della riunione in cui si è svolta la votazione.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il gruppo di coordinamento adotta, a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE, il suo programma di lavoro annuale, la sua relazione annuale e la direzione strategica di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), del presente articolo.
6. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono presiedute e co-presiedute da due membri eletti del gruppo di coordinamento, provenienti da Stati membri differenti, per un periodo di tempo limitato da stabilire nel regolamento interno. Il presidente e il copresidente sono imparziali e indipendenti. La Commissione svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento e ne sostiene i lavori a norma dell’articolo 28.
7. Il gruppo di coordinamento:
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a) |
adotta e, se necessario, aggiorna il proprio regolamento interno; |
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b) |
adotta il suo programma di lavoro annuale e la sua relazione annuale a norma dell’articolo 6; |
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c) |
fornisce una direzione strategica per il lavoro dei suoi sottogruppi; |
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d) |
adotta orientamenti metodologici sulle attività congiunte sulla base di norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze; |
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e) |
adotta l’iter procedurale dettagliato e la tempistica per le valutazioni cliniche congiunte e per gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte; |
|
f) |
adotta l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per lo svolgimento delle consultazioni scientifiche congiunte, compresa la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
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g) |
adotta orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, nonché sulle competenze scientifiche richieste; |
|
h) |
coordina e approva il lavoro dei suoi sottogruppi; |
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i) |
assicura la cooperazione con i pertinenti organismi a livello dell’Unione istituiti a norma dei regolamenti (CE) n. 726/2004, (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 al fine di facilitare la produzione di evidenze supplementari necessarie per le sue attività; |
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j) |
garantisce un’adeguata partecipazione delle organizzazioni di portatori di interessi e degli esperti alle sue attività; |
|
k) |
istituisce sottogruppi, in particolare per:
|
8. Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi possono riunirsi con configurazioni differenti, in particolare per le categorie di tecnologie sanitarie seguenti: medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e altre tecnologie sanitarie.
Articolo 4
Garanzia della qualità
1. Il gruppo di coordinamento garantisce la massima qualità delle attività congiunte realizzate a norma degli articoli da 7 a 23, la loro conformità alle norme internazionali della medicina basata su evidenze e la loro attuazione tempestiva. A tal fine, il gruppo di coordinamento stabilisce procedure che sono oggetto di revisioni sistematiche. Nello sviluppare tali procedure, il gruppo di coordinamento tiene conto delle specificità della tecnologia sanitaria a cui si riferiscono le attività congiunte, vale a dire, fra gli altri, i farmaci orfani, i vaccini e i medicinali per terapie avanzate.
2. Il gruppo di coordinamento stabilisce ed esamina periodicamente le procedure operative standard che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
3. Il gruppo di coordinamento esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti metodologici e procedurali che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
4. Se del caso, e tenendo conto della metodologia già sviluppata dalle azioni congiunte dell’EUnetHTA, sono elaborati orientamenti metodologici e procedurali specifici per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 5
Trasparenza e conflitto di interessi
1. Il gruppo di coordinamento svolge le proprie attività in maniera indipendente, imparziale e trasparente.
2. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi, i pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti che partecipano ad attività congiunte non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.
3. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi dichiarano i propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano la relativa dichiarazione annualmente e ogniqualvolta necessario. Divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.
4. I rappresentanti che partecipano alle riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi dichiarano, prima di ciascuna riunione, eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all’ordine del giorno. Se la Commissione decide che un interesse dichiarato costituisce un conflitto di interessi, il rappresentante in questione non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative a tale punto all’ordine del giorno. Tali dichiarazioni dei rappresentanti e la decisione della Commissione sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.
5. I pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti dichiarano eventuali interessi finanziari e di altro tipo che sono rilevanti per le attività congiunte a cui dovrebbero partecipare. Tali dichiarazioni ed eventuali azioni intraprese di conseguenza sono registrate nella sintesi del verbale della riunione e nei documenti finali delle attività congiunte in questione.
6. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti che partecipano alle attività di un sottogruppo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all’obbligo del segreto professionale.
7. La Commissione stabilisce le norme per l’attuazione del presente articolo conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in particolare le norme per la valutazione del conflitto di interessi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e le misure da adottare in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi.
Articolo 6
Programma di lavoro annuale e relazione annuale
1. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 30 novembre, un programma di lavoro annuale e, se necessario, lo modifica successivamente.
2. Il programma di lavoro annuale delinea le attività congiunte da realizzare nel corso dell’anno civile successivo alla sua adozione, specificando:
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a) |
il numero e il tipo previsti di valutazioni cliniche congiunte e il numero previsto di aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 14; |
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b) |
il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte; |
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c) |
il numero previsto di valutazioni nel settore della cooperazione volontaria, tenuto conto del loro impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. |
3. Nell’elaborare o modificare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento:
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a) |
tiene conto delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22; |
|
b) |
tiene conto delle informazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, che sono fornite dalla Commissione a norma dell’articolo 28, sullo stato delle domande già presentate e di quelle future per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali di cui all’articolo 7; man mano che si rendono disponibili nuovi dati normativi, la Commissione condivide tali informazioni con il gruppo di coordinamento affinché sia possibile modificare il programma di lavoro annuale; |
|
c) |
tiene conto delle informazioni fornite dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito a norma dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («gruppo di coordinamento per i dispositivi medici») o da altre fonti, e delle informazioni fornite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento sui lavori dei pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti»); |
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d) |
consulta la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e tiene conto delle loro osservazioni; |
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e) |
tiene conto delle risorse a disposizione del gruppo di coordinamento per le attività congiunte; |
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f) |
consulta la Commissione in merito al progetto di programma di lavoro annuale e tiene conto del suo parere. |
4. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 28 febbraio, la propria relazione annuale.
5. La relazione annuale fornisce informazioni sulle attività congiunte realizzate nell’anno civile precedente la sua adozione.
CAPO II
ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE A LIVELLO DELL’UNIONE
SEZIONE 1
Valutazioni cliniche congiunte
Articolo 7
Tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte
1. Le seguenti tecnologie sanitarie sono oggetto di valutazioni cliniche congiunte:
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a) |
i medicinali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004, per i quali la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è presentata conformemente a tale regolamento dopo le pertinenti date stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo e per cui tale domanda è conforme all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE; |
|
b) |
i medicinali autorizzati nell’Unione per i quali è stata pubblicata una relazione di valutazione clinica congiunta, nei casi in cui un’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE per una variazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio esistente che corrisponde a una nuova indicazione terapeutica; |
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c) |
i dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745, per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno fornito un parere scientifico nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; |
|
d) |
i dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri nel quadro della procedura a norma dell’articolo 48, paragrafo 6, di detto regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. |
2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:
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a) |
il 12 gennaio 2025, per i medicinali contenenti nuove sostanze attive in merito ai quali il richiedente dichiara nella sua domanda di autorizzazione presentata all’Agenzia europea per i medicinali che contengono una nuova sostanza attiva avente come indicazione terapeutica il trattamento del cancro e per i medicinali disciplinati come medicinali per terapie avanzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
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b) |
il 13 gennaio 2028, per i medicinali qualificati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); |
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c) |
il 13 gennaio 2030, per i medicinali di cui al paragrafo 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, su raccomandazione del gruppo di coordinamento, una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisca che i medicinali di cui a tale paragrafo siano sottoposti a una valutazione clinica congiunta a una data anteriore rispetto alle date di cui a tale paragrafo, a condizione che il medicinale, in particolare ai sensi dell’articolo 22, possa rispondere a un bisogno medico non soddisfatto o a una emergenza di sanità pubblica oppure abbia un impatto significativo sui sistemi sanitari.
4. Dopo il 12 gennaio 2025 e previa richiesta di raccomandazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione e almeno ogni due anni, che selezioni i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per la valutazione clinica congiunta sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
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a) |
bisogni medici non soddisfatti; |
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b) |
capostipite della classe; |
|
c) |
potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari; |
|
d) |
presenza di software incorporati che utilizzano l’intelligenza artificiale, tecnologie di apprendimento automatico o algoritmi; |
|
e) |
dimensione transfrontaliera significativa; |
|
f) |
rilevante valore aggiunto a livello di Unione. |
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 8
Avvio delle valutazioni cliniche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie sulla base del suo programma di lavoro annuale.
2. Il gruppo di coordinamento avvia le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie designando il sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte affinché sovrintenda alla realizzazione della valutazione clinica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.
3. La valutazione clinica congiunta è effettuata secondo la procedura stabilita dal gruppo di coordinamento in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e agli articoli 4, 9, 10, 11 e 12, nonché dei requisiti da definire a norma degli articoli 15, 25 e 26.
4. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. Se la tecnologia sanitaria è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta conformemente agli articoli da 16 a 21, il valutatore e il co-valutatore sono diversi da quelli nominati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, per la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta.
5. In deroga al paragrafo 4, se in circostanze eccezionali non sono altrimenti disponibili le competenze specifiche necessarie, lo stesso valutatore o co-valutatore, o entrambi, che partecipa alla consultazione scientifica congiunta può essere nominato ai fini della valutazione clinica congiunta. Tale nomina è giustificata e sottoposta all’approvazione del gruppo di coordinamento ed è documentata nella relazione di valutazione clinica congiunta.
6. Il sottogruppo designato avvia un processo di definizione dell’ambito di valutazione, durante il quale individua i parametri pertinenti per l’ambito di valutazione. L’ambito di valutazione è inclusivo e tiene conto delle esigenze degli Stati membri per quanto riguarda i parametri nonché le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. L’ambito della valutazione comprende in particolare tutti i parametri pertinenti per la valutazione in base a:
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a) |
popolazione di pazienti; |
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b) |
intervento o interventi; |
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c) |
comparatore o comparatori; |
|
d) |
esiti di salute. |
Il processo di definizione dell’ambito di valutazione tiene inoltre conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dei contributi ricevuti dai pazienti, dagli esperti clinici e dagli altri pertinenti esperti.
7. Il gruppo di coordinamento informa la Commissione dell’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte.
Articolo 9
Relazioni di valutazione clinica congiunta e fascicolo dello sviluppatore di tecnologie sanitarie
1. Una valutazione clinica congiunta si conclude con una relazione di valutazione clinica congiunta corredata di una relazione di sintesi. Tali relazioni non contengono alcun giudizio di valore o conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione e si limitano a una descrizione dell’analisi scientifica degli aspetti seguenti:
|
a) |
gli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, che si basano sull’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
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b) |
il grado di certezza degli effetti relativi in considerazione dei punti di forza e dei limiti delle evidenze disponibili. |
2. Le relazioni, di cui al paragrafo 1, si basano su un fascicolo contenente informazioni, dati, analisi e altre evidenze completi e aggiornati, presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie ai fini della valutazione dei parametri inclusi nell’ambito di valutazione.
3. Il fascicolo soddisfa i requisiti seguenti:
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a) |
le evidenze trasmesse sono complete per quanto riguarda gli studi e i dati disponibili che potrebbero servire da base per la valutazione; |
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b) |
i dati sono stati analizzati utilizzando metodi appropriati per rispondere a tutti i quesiti di ricerca della valutazione; |
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c) |
la presentazione dei dati è ben strutturata e trasparente per consentire una valutazione adeguata entro i tempi limitati a disposizione; |
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d) |
il fascicolo comprende la documentazione alla base in relazione alle informazioni presentate per consentire ai valutatori e ai co-valutatori di verificare l’accuratezza di tali informazioni. |
4. Il fascicolo per i medicinali comprende le informazioni di cui all’allegato I. Il fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprende le informazioni di cui all’allegato II.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato I per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i medicinali e per modificare l’allegato II per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 10
Obblighi degli sviluppatori di tecnologie sanitarie e conseguenze dell’inosservanza
1. La Commissione informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito all’ambito di valutazione e chiede la trasmissione del fascicolo (prima richiesta). Tale richiesta comprende il termine per la trasmissione nonché il modello di fascicolo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e indica i requisiti del fascicolo conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Per i medicinali, il termine per la trasmissione è al più tardi 45 giorni prima della data prevista per il parere del Comitato per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette il fascicolo alla Commissione in conformità della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1.
3. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non trasmette a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. Tale requisito non riguarda le richieste di informazioni supplementari sui medicinali rientranti nell’ambito di applicazione dei programmi di accesso precoce a livello di Stati membri, che mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio.
4. Se conferma la tempestiva trasmissione del fascicolo a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione rende il fascicolo tempestivamente disponibile ai membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
5. Se rileva che il fascicolo non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione richiede le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze mancanti allo sviluppatore di tecnologie sanitarie (seconda richiesta). In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richiesti conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15.
6. Se, dopo la seconda richiesta di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ritiene che un fascicolo non sia stato trasmesso tempestivamente dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie o qualora attesti che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, il gruppo di coordinamento interrompe la valutazione clinica congiunta. Se la valutazione è interrotta, la Commissione fa una dichiarazione sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 con cui giustifica i motivi dell’interruzione e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. In caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, non si applica l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
7. Se la valutazione clinica congiunta è stata interrotta e il gruppo di coordinamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), riceve successivamente informazioni, dati, analisi e altre evidenze che facevano parte della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di coordinamento può riavviare una valutazione clinica congiunta conformemente alla procedura di cui alla presente sezione al più tardi sei mesi dopo il termine per la trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una volta che la Commissione avrà confermato che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.
8. Fatto salvo il paragrafo 7, se è riavviata una valutazione clinica congiunta, la Commissione può chiedere allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di trasmettere aggiornamenti delle informazioni, dei dati, delle analisi e di altre evidenze forniti in precedenza.
Articolo 11
Processo di valutazione per le valutazioni cliniche congiunte
1. Sulla base del fascicolo trasmesso dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dell’ambito di valutazione definito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara la bozza della valutazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi. Il gruppo di coordinamento approva i progetti di relazione secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e). Tali scadenze devono essere:
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a) |
per i medicinali, non superano i 30 giorni dall’adozione di una decisione della Commissione che rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio; |
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b) |
per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono conformi alle procedure per le valutazioni cliniche congiunte adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b). |
2. Se, in qualsiasi momento durante la preparazione delle bozze delle relazioni, il valutatore, assistito dal co-valutatore, ritiene che per effettuare la valutazione siano necessarie ulteriori specifiche o delucidazioni oppure informazioni, dati, analisi o altre evidenze, la Commissione chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di fornire tali informazioni, dati, analisi o altre evidenze. Se lo ritengono necessario, i valutatori e i co-valutatori possono inoltre avvalersi di banche dati e di altre fonti di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti. Se durante il processo di valutazione divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato informa in maniera proattiva il gruppo di coordinamento.
3. I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni sulle bozze delle relazioni.
4. Il sottogruppo garantisce che i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti siano coinvolti nel processo di valutazione attraverso la possibilità di fornire contributi sui progetti di relazione. Tali contributi sono forniti nell’ambito di un quadro e secondo un calendario definito conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e la procedura adottata dal gruppo di coordinamento e sono resi tempestivamente disponibili al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Le bozze delle relazioni sono trasmesse allo sviluppatore di tecnologie sanitarie, il quale segnala eventuali imprecisioni di carattere puramente tecnico o fattuale conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie segnala inoltre eventuali informazioni che considera riservate e ne motiva il carattere sensibile sul piano commerciale. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non presenta osservazioni sui risultati del progetto di valutazione.
6. Dopo aver ricevuto ed esaminato le osservazioni presentate a norma del presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara bozze rivedute di relazione e le trasmette al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
Articolo 12
Completamento della valutazione clinica congiunta
1. Non appena ricevute le bozza riveduta della relazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi, il gruppo di coordinamento procede al riesame di tali relazioni.
2. Secondo la tempistica di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), il gruppo di coordinamento si adopera per approvare le bozze rivedute delle relazioni per consenso. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, i pareri scientifici divergenti, comprese le ragioni scientifiche sulle quali si basano tali pareri, sono inseriti nelle relazioni e queste ultime si considerano approvate.
3. Il gruppo di coordinamento presenta alla Commissione le relazioni approvate per un riesame procedurale a norma dell’articolo 28, lettera d). Se, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni approvate, conclude che esse non sono conformi alle norme procedurali stabilite a norma del presente regolamento o che si discostano dalle prescrizioni adottate dal gruppo di coordinamento a norma del presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame delle relazioni. Il gruppo di coordinamento riesamina le relazioni da un punto di vista procedurale, prende le misure correttive eventualmente necessarie e approva nuovamente le relazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione pubblica tempestivamente le relazioni conformi alle procedure approvate o riapprovate dal gruppo di coordinamento nella sezione pubblica della pagina web della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
5. Se conclude che le relazioni riapprovate non sono ancora conformi alle norme procedurali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione mette tempestivamente a disposizione tali relazioni e il suo riesame procedurale sull’intranet sicuro della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), per l’esame da parte degli Stati membri e ne informa opportunamente lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il gruppo di coordinamento include le relazioni di sintesi di tali relazioni nella sua relazione annuale adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera g).
Articolo 13
Diritti e obblighi degli Stati membri
1. Quando effettuano una valutazione nazionale di una tecnologia sanitaria per la quale sono state pubblicate relazioni sulla valutazione clinica congiunta o è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri:
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a) |
tengono debitamente conto, nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pubblicate e di tutte le altre informazioni disponibili sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, compresa la dichiarazione di interruzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, relative alla valutazione; ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri a trarre conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo di una tecnologia sanitaria nel contesto del rispettivo sistema sanitario specifico e a considerare le parti di tali relazioni pertinenti in tale contesto; |
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b) |
allegano il fascicolo presentato dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, alla documentazione relativa alla valutazione a livello di Stato membro; |
|
c) |
allegano la relazione di valutazione clinica congiunta pubblicata alla relazione di valutazione a livello di Stato membro; |
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d) |
non richiedono a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello dell’Unione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 o 5; |
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e) |
condividono immediatamente con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni, dati, analisi e altre evidenze ricevuti dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello di Stato membro che fanno parte della richiesta di presentazione avanzata a norma dell’articolo 10, paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri forniscono al gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni circa la valutazione della tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dalla data del suo completamento. In particolare, gli Stati membri forniscono informazioni sul modo in cui le relazioni delle valutazioni cliniche congiunte sono state prese in considerazione quando è stata effettuata l’HTA. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione sintetizza l’utilizzo delle relazioni di valutazione clinica congiunta nelle valutazioni a livello di Stato membro e, per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla fine di ogni anno pubblica, sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, una relazione su tale panoramica.
Articolo 14
Aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte nel caso in cui la relazione sulla valutazione clinica congiunta iniziale indicava la necessità di un aggiornamento quando divengono disponibili evidenze supplementari per un’ulteriore valutazione.
2. Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri e qualora siano disponibili nuove evidenze cliniche. Nel preparare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento può valutare la necessità di aggiornare una valutazione clinica congiunta e decidere se tale aggiornamento è necessario.
3. Gli aggiornamenti sono effettuati conformemente agli stessi requisiti stabiliti a norma del presente regolamento per una valutazione clinica congiunta e alle norme procedurali stabilite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono effettuare aggiornamenti nazionali delle valutazioni delle tecnologie sanitarie che sono state oggetto di una valutazione clinica congiunta. I membri del gruppo di coordinamento informano il gruppo di coordinamento prima che tali aggiornamenti siano avviati. Qualora la necessità dell’aggiornamento riguardi più di uno Stato membro, i membri interessati possono chiedere al gruppo di coordinamento di effettuare un aggiornamento congiunto ai sensi del paragrafo 2.
5. Una volta conclusi, gli aggiornamenti nazionali sono condivisi con i membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
Articolo 15
Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali dettagliate per:
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a) |
la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con l’Agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali; |
|
b) |
la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e gli organismi notificati in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
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c) |
l’interazione, inclusa la tempistica, con e tra il gruppo di coordinamento, i suoi sottogruppi e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti, durante le valutazioni cliniche congiunte e gli aggiornamenti. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Consultazioni scientifiche congiunte
Articolo 16
Principi delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua consultazioni scientifiche congiunte al fine di scambiare informazioni con gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sui loro piani di sviluppo per una determinata tecnologia sanitaria. Tali consultazioni facilitano la produzione di evidenze che soddisfano i probabili requisiti in termini di evidenze di una successiva valutazione clinica congiunta di tale tecnologia sanitaria. La consultazione scientifica congiunta comprende una riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dà luogo a un documento finale che delinea la raccomandazione scientifica formulata. Le consultazioni scientifiche congiunte riguardano in particolare tutti gli aspetti pertinenti relativi all’impostazione degli studi clinici o delle indagini cliniche, compresi i comparatori, gli interventi, gli esiti di salute e le popolazioni di pazienti. Nell’effettuare consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali sono prese in considerazione le specificità di tali tecnologie.
2. Una tecnologia sanitaria è idonea alle consultazioni scientifiche congiunte a norma del paragrafo 1 del presente articolo se è probabile che sia oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e se gli studi clinici e le indagini cliniche sono ancora in fase di pianificazione.
3. Il documento finale risultante dalla consultazione scientifica congiunta non produce effetti giuridici per gli Stati membri, il gruppo di coordinamento o lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Le consultazioni scientifiche congiunte non pregiudicano la valutazione clinica congiunta che può essere effettuata sulla stessa tecnologia sanitaria.
4. Quando uno Stato membro effettua una consultazione scientifica nazionale su una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, per integrarla o per affrontare questioni legate al contesto specifico dell’HTA, il membro del gruppo di coordinamento interessato ne informa il gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Le consultazioni scientifiche congiunte su medicinali possono essere svolte parallelamente all’acquisizione del parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Tali consultazioni parallele presuppongono lo scambio di informazioni e un calendario sincronizzato, pur conservando la separazione delle rispettive competenze del gruppo di coordinamento e dell’Agenzia europea per i medicinali. Le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici possono essere svolte parallelamente alla consultazione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 17
Richieste di consultazioni scientifiche congiunte
1. Per le tecnologie sanitarie di cui all’articolo 16, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta.
2. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i medicinali possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali. In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta all’Agenzia europea per i medicinali la richiesta di consulenza scientifica al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i dispositivi medici possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti. In tal caso, al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può richiedere una consultazione con il gruppo di esperti, se del caso.
3. Il gruppo di coordinamento pubblica le date dei periodi di richiesta e indica il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte per ciascuno di tali periodi sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30. Al termine di ciascun periodo di richiesta, se il numero di richieste ammissibili supera il numero di consultazioni scientifiche congiunte programmate, il gruppo di coordinamento seleziona le tecnologie sanitarie che devono essere oggetto di consultazioni scientifiche congiunte garantendo la parità di trattamento delle richieste concernenti tecnologie sanitarie con indicazioni analoghe. I criteri di selezione delle richieste ammissibili per i medicinali e i dispositivi medici sono i seguenti:
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a) |
bisogni medici non soddisfatti; |
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b) |
capostipite della classe; |
|
c) |
potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari; |
|
d) |
dimensione transfrontaliera significativa; |
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e) |
rilevante valore aggiunto a livello dell’Unione; oppure |
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f) |
priorità cliniche della ricerca a livello di Unione. |
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e ne spiega i motivi, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.
Articolo 18
Preparazione del documento finale delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Successivamente all’accettazione di una richiesta di consultazione scientifica congiunta conformemente all’articolo 17, il gruppo di coordinamento avvia la consultazione scientifica congiunta designando un sottogruppo per la stessa. La consultazione scientifica congiunta è effettuata conformemente ai requisiti e alle procedure stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f), e degli articoli 20 e 21.
2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta la documentazione aggiornata contenente le informazioni necessarie per la consultazione scientifica congiunta, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 21, lettera b), secondo il calendario definito a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la consultazione scientifica congiunta. Per tali nomine tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la consultazione.
4. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta conformemente ai requisiti di cui al presente articolo e conformemente ai documenti di orientamento e alle norme procedurali di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d) e f), e all’articolo 20. Per i medicinali, in conformità delle norme internazionali della medicina basata su evidenze, sono consigliati studi clinici di comparazione diretta che siano randomizzati, in cieco e che includano un gruppo di controllo ogniqualvolta, se del caso.
5. I membri del sottogruppo designato hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta. I membri del sottogruppo designato possono, se del caso, formulare raccomandazioni supplementari specifiche per il loro Stato membro.
6. Il sottogruppo designato garantisce che ai pazienti, agli esperti clinici e agli altri pertinenti esperti sia data la possibilità di fornire contributi durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
7. Il sottogruppo designato organizza una riunione in presenza o virtuale per uno scambio di opinioni con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti.
8. Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente all’elaborazione di un parere scientifico formulato dall’Agenzia europea per i medicinali o alla consultazione di un gruppo di esperti, i rappresentanti dell’Agenzia europea per i medicinali o del gruppo di esperti, rispettivamente, sono invitati a partecipare alla riunione per facilitare il coordinamento, se del caso.
9. Dopo aver ricevuto ed esaminato eventuali osservazioni e contributi forniti conformemente al presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, finalizza il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
10. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, tiene conto delle osservazioni ricevute durante la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta e ne trasmette il progetto finale, comprese eventuali raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri, al gruppo di coordinamento.
Articolo 19
Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta finalizzato è soggetto all’approvazione del gruppo di coordinamento entro il termine fissato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
2. La Commissione invia il documento finale della consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua finalizzazione.
3. Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e presenta sulla pagina web pubblicamente accessibile della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte, comprese le osservazioni ricevute durante la preparazione delle stesse.
Articolo 20
Adozione di norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte
1. Previa consultazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali dettagliate per:
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a) |
la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
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b) |
la selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta; |
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c) |
la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali in merito a consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali nel caso in cui uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali; |
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d) |
la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con i gruppi di esperti in materia di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici, qualora uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia svolta parallelamente alla consultazione di tali gruppi di esperti. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 21
Formati e modelli dei documenti da trasmettere e dei documenti finali per le consultazioni scientifiche congiunte
Il gruppo di coordinamento stabilisce, conformemente alle norme procedurali di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), il formato e i modelli:
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a) |
delle richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie di consultazioni scientifiche congiunte; |
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b) |
dei fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le consultazioni scientifiche congiunte; |
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c) |
dei documenti finali della consultazione scientifica congiunta. |
SEZIONE 3
Tecnologie sanitarie emergenti
Articolo 22
Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti
1. Il gruppo di coordinamento assicura la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene possano avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. Tali relazioni vertono in particolare sull’impatto clinico stimato e le potenziali conseguenze organizzative e finanziarie delle tecnologie sanitarie emergenti per i sistemi sanitari nazionali.
2. La preparazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 si basa su iniziative o relazioni scientifiche esistenti in materia di tecnologie sanitarie emergenti e su informazioni provenienti da fonti pertinenti, compresi:
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a) |
i registri di studi clinici e le relazioni scientifiche; |
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b) |
l’Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 1; |
|
c) |
il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici; |
|
d) |
gli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle tecnologie sanitarie che stanno sviluppando; |
|
e) |
i membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29. |
3. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni di portatori di interessi che non sono membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e altri pertinenti esperti, se del caso.
SEZIONE 4
Cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie
Articolo 23
Cooperazione volontaria
1. La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a:
|
a) |
valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie; |
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b) |
valutazioni collaborative dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
|
c) |
HTA diverse dai medicinali, dai dispositivi medici o dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
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d) |
la presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere HTA, in particolare in relazione alle tecnologie sanitarie per uso compassionevole e alle tecnologie sanitarie obsolete; |
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e) |
valutazioni cliniche delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7 per le quali non è ancora stata avviata una valutazione clinica congiunta e delle tecnologie sanitarie non menzionate in tale articolo, in particolare quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. |
2. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, e agli articoli 15 e 25 nonché utilizzando il formato e i modelli stabiliti conformemente all’articolo 26.
4. La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e presentati sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Tramite il loro membro designato in seno al gruppo di coordinamento, gli Stati membri possono condividere con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, relazioni sulle valutazioni nazionali di una tecnologia sanitaria non menzionata all’articolo 7, in particolare su quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.
6. Gli Stati membri possono utilizzare gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali.
CAPO III
NORME GENERALI PER LE VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
Articolo 24
Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali
Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro30 giorni dopo il suo completamento.
Articolo 25
Norme procedurali generali
1. Previa consultazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme procedurali generali:
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a) |
per garantire che i membri del gruppo di coordinamento e i relativi sottogruppi, nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti prendano parte alle valutazioni cliniche congiunte in maniera indipendente, trasparente e scevra da conflitti di interessi; |
|
b) |
sulla selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 26
Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni
1. La Commissione adotta, mediante gli atti di esecuzione, il formato e i modelli per quanto riguarda:
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a) |
i fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere forniti dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche congiunte; |
|
b) |
le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte; |
|
c) |
le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
CAPO IV
QUADRO DI SOSTEGNO
Articolo 27
Finanziamento dell’Unione
1. L’Unione provvede al finanziamento dei lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e delle attività a supporto degli stessi, che comportano la cooperazione con la Commissione, con l’Agenzia europea per i medicinali, con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, con i gruppi di esperti e con la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29. Il contributo finanziario dell’Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende il finanziamento della partecipazione dei membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi designati dagli Stati membri a sostegno delle attività in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, compresa l’elaborazione di orientamenti metodologici, nonché l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti. I valutatori e i co-valutatori hanno diritto a un’indennità speciale per compensare il loro lavoro in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte conformemente alle norme interne della Commissione.
Articolo 28
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento
La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione:
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a) |
ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi; |
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b) |
decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a); |
|
c) |
richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10; |
|
d) |
supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure; |
|
e) |
fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico; |
|
f) |
predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’articolo 30; |
|
g) |
pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte; |
|
h) |
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate; |
|
i) |
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate. |
Articolo 29
Rete di portatori di interessi
1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi. Tale rete sostiene, su richiesta, i lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi.
2. La rete di portatori di interessi è istituita tramite un invito a presentare candidature rivolto a tutte le organizzazioni di portatori di interessi idonee, segnatamente le associazioni di pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative nel settore della sanità, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli operatori sanitari. I criteri di ammissibilità sono definiti nell’invito a presentare candidature e comprendono:
|
a) |
una prova dell’impegno, attuale o previsto, nello sviluppo dell’HTA; |
|
b) |
competenze professionali pertinenti per la rete dei portatori di interessi; |
|
c) |
copertura geografica di diversi Stati membri; |
|
d) |
capacità di comunicazione e divulgazione. |
3. Le organizzazioni che presentano domanda di adesione alla rete di portatori di interessi dichiarano la propria adesione e le rispettive fonti di finanziamento. I rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi che partecipano alle attività della rete di portatori di interessi dichiarano eventuali interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.
4. L’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete, le dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle fonti di finanziamento e le dichiarazioni di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi sono resi pubblici sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Il gruppo di coordinamento si riunisce con la rete di portatori di interessi almeno una volta all’anno al fine di:
|
a) |
aggiornare i portatori di interessi in merito alle attività congiunte del gruppo di coordinamento, compresi i suoi principali risultati; |
|
b) |
assicurare uno scambio di informazioni. |
6. Il gruppo di coordinamento può invitare i membri della rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
Articolo 30
Piattaforma informatica
1. La Commissione predispone e mantiene una piattaforma informatica composta da:
|
a) |
una pagina web accessibile al pubblico; |
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b) |
un’intranet sicura per lo scambio di informazioni tra i membri del gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi; |
|
c) |
un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi, da un lato, e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti che partecipano alle attività congiunte di cui al presente regolamento, nonché con l’Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, dall’altro; |
|
d) |
un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra i membri della rete di portatori di interessi. |
2. La Commissione garantisce adeguati livelli di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale.
3. La pagina web accessibile al pubblico contiene, in particolare:
|
a) |
un elenco aggiornato dei membri del gruppo di coordinamento e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte; |
|
b) |
un elenco aggiornato dei membri dei sottogruppi e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte; |
|
c) |
il regolamento interno del gruppo di coordinamento; |
|
d) |
l’intera documentazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 11, paragrafo 1, al momento della pubblicazione della relazione di valutazione clinica congiunta, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, in caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, e a norma degli articoli 15, 25 e 26; |
|
e) |
gli ordini del giorno e le sintesi dei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento, compresi le decisioni adottate e i risultati delle votazioni; |
|
f) |
i criteri di ammissibilità per i portatori di interessi; |
|
g) |
i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali; |
|
h) |
informazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pianificate, in corso e completate, compresi gli aggiornamenti effettuati a norma dell’articolo 14; |
|
i) |
le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte considerate conformi alle procedure a norma dell’articolo 12 unitamente a tutte le osservazioni ricevute durante la loro preparazione; |
|
j) |
informazioni relative alle relazioni degli Stati membri sulle valutazioni cliniche nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, comprese informazioni fornite dagli Stati membri sul modo in cui le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte sono state considerate a livello nazionale, e all’articolo 24; |
|
k) |
informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte; |
|
l) |
gli studi per l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti; |
|
m) |
informazioni non riservate, aggregate e rese anonime contenute nelle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22; |
|
n) |
i risultati della cooperazione volontaria tra gli Stati membri intrapresa a norma dell’articolo 23; |
|
o) |
in caso di interruzione di una valutazione clinica congiunta, la dichiarazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, compreso un elenco delle informazioni, dei dati, delle analisi o di altre evidenze che non sono stati presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
|
p) |
il riesame procedurale della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3; |
|
q) |
procedure operative standard e orientamenti in materia di garanzia della qualità a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3; |
|
r) |
l’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi, unitamente alle dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle loro fonti di finanziamento e alle dichiarazioni di interessi dei loro rappresentanti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 4. |
Articolo 31
Valutazione e relazioni
1. Entro il 13 gennaio 2028, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento. La relazione è incentrata sull’esame degli elementi seguenti:
|
a) |
il valore aggiunto, per gli Stati membri, delle attività congiunte svolte a norma del capo II e, in particolare, se le tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7 e la qualità di tali valutazioni cliniche congiunte corrispondano alle esigenze degli Stati membri; |
|
b) |
la non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
|
c) |
il funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo e, in particolare, se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuirebbero al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. |
2. Al più tardi entro il 13 gennaio 2027, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento e, in particolare, sulla considerazione delle attività congiunte a norma del capo II nei rispettivi processi nazionali HTA, compreso il modo in cui sono state considerate le relazioni di valutazione clinica congiunta quando è stata effettuata la valutazione a livello nazionale a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, nonché sulla considerazione del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. Gli Stati membri indicano inoltre se hanno preso in considerazione gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali di cui all’articolo 23, paragrafo 6.
3. Nell’elaborazione di tale relazione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento e utilizza:
|
a) |
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2; |
|
b) |
le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti predisposte conformemente all’articolo 22; |
|
c) |
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4. |
4. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa basata su tale relazione allo scopo di aggiornare il presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'11 gennaio 2022.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 33
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 34
Preparazione degli atti di esecuzione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli articoli 15, 20, 25 e 26 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento.
2. In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 35
Modifica alla direttiva 2011/24/UE
1. L’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE è abrogato.
2. I riferimenti all’articolo abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 36
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
(1) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28 e GU C 286 del 16.7.2021, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (GU C 449 del 23.12.2020, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 novembre 2021 (GU C 493 dell'8.12.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.
(4) GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2.
(5) GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31.
(6) GU C 269 I del 7.7.2021, pag. 3.
(7) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.
(8) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(14) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(15) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate e che modifica la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(16) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
(17) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Specifiche del fascicolo per i medicinali
Per i medicinali, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:
|
a) |
i dati clinici relativi alla sicurezza e all’efficacia inclusi nel fascicolo di presentazione destinato all’Agenzia europea per i medicinali; |
|
b) |
tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure i rapporti di studio, i protocolli di studio e i piani di analisi degli studi sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi, in corso o interrotti, sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
|
c) |
le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta; |
|
d) |
informazioni sugli studi basati sui registri; |
|
e) |
qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, la spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie su eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate; |
|
f) |
la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario; |
|
g) |
la caratterizzazione del medicinale oggetto di valutazione; |
|
h) |
il quesito di ricerca approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
|
i) |
la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo; |
|
j) |
i risultati del reperimento di informazioni; |
|
k) |
le caratteristiche degli studi inclusi; |
|
l) |
i risultati relativi all’efficacia e alla sicurezza dell’intervento oggetto di valutazione e al comparatore; |
|
m) |
la pertinente documentazione di riferimento in relazione alle lettere da f) a l). |
ALLEGATO II
Specifiche del fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro
1.
Per i dispositivi medici, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento include:|
a) |
la relazione di valutazione concernente la valutazione clinica; |
|
b) |
la documentazione sulla valutazione clinica del fabbricante presentata all’organismo notificato a norma del punto 6.1, lettere c) e d), dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/745; |
|
c) |
il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica; |
|
d) |
tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure le relazioni sugli studi, i protocolli di studi clinici e i piani di analisi degli studi clinici sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi clinici, in corso o interrotti, sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi clinici effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
|
e) |
le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta, se del caso; |
|
f) |
i dati dei registri relativi al dispositivo medico e le informazioni sugli studi basati sui registri; |
|
g) |
qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, una spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito a eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate; |
|
h) |
la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario; |
|
i) |
la caratterizzazione del dispositivo medico oggetto di valutazione, comprese le istruzioni per l’uso; |
|
j) |
il quesito di ricerca, approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
|
k) |
la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo; |
|
l) |
i risultati del reperimento di informazioni; |
|
m) |
le caratteristiche degli studi inclusi. |
2.
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento include:|
a) |
il rapporto sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante; |
|
b) |
la documentazione relativa alla valutazione delle prestazioni del fabbricante di cui al punto 6.2, dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/746; |
|
c) |
il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione delle prestazioni; |
|
d) |
la relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/33 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2021
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La produzione dell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. L’approvvigionamento dell’Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell’Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione nell’Unione. |
|
(2) |
È necessario garantire a tutti gli importatori dell’Unione l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema. |
|
(4) |
I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingentale è fissato in un’altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) («nomenclatura combinata») non preveda un’unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l’unità supplementare del volume contingentale fissata per tali prodotti nel presente regolamento. |
|
(5) |
È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti. |
|
(6) |
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4) sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente. |
|
(7) |
In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell’Unione senza modificare l’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. |
|
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).
2. Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.
Articolo 2
I contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell’allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l’unità supplementare stabilita nell’allegato.
Articolo 4
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
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Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Aliquota di dazio contingentale |
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09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnellate |
0 % (3) |
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09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
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09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
10 % |
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09.2740 |
ex 2309 90 31 |
87 |
Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
destinato a essere usato nei mangimi animali (1) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnellate |
0 % |
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09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
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|
09.2586 |
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 |
20 40 |
Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:
e con:
|
1.1.-30.6. |
75 000 tonnellate |
0 % |
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09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
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|
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
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09.2578 |
ex 2811 19 80 |
50 |
Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8) |
1.1.-31.12. |
27 000 tonnellate |
0 % |
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|
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
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|
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
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|
09.2567 |
ex 2903 22 00 |
10 |
Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso |
1.1.-31.12. |
11 885 000 kg |
0 % |
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|
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
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|
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2565 |
ex 2914 19 90 |
70 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 % |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnellate |
0 % |
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|
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
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|
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
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|
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
380 tonnellate |
0 % |
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|
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
140 tonnellate |
0 % |
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|
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2563 |
ex 2922 41 00 |
20 |
L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina |
1.1.-30.6. |
122 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2592 |
ex 2922 50 00 |
25 |
L-treonina (CAS RN 72-19-5) |
1.1.-31.12. |
166 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2575 |
ex 2923 90 00 |
87 |
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio |
1.1.-31.12. |
19 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (1) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
20 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3906 e 4002 (1) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) % |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2581 |
ex 2929 10 00 |
25 |
Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 % |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1) |
1.1.-31.12. |
165 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Piperonale (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2566 |
ex 2933 99 80 |
05 |
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 % |
1.1.-31.12. |
60 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante |
1.1.-31.12. |
50 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.1.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Preparazione contenente en peso:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
|
1.1.-30.6. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2568 |
ex 3824 99 96 |
91 |
Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:
di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511) |
1.1.-31.12. |
1 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2820 |
ex 3827 90 00 |
10 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2585 |
ex 3907 99 80 |
70 |
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2573 |
ex 3913 10 00 |
20 |
Alginato di sodio estratto da alghe brune con
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
|
1.1.-31.12. |
300 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2572 |
ex 5205 26 00 ex 5205 27 00 |
10 10 |
Filati di cotone semplici, greggi, bianchi
|
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2576 |
ex 5208 12 16 |
20 |
Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:
Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm |
1.1.-31.12. |
1 500 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2577 |
ex 5208 12 96 |
20 |
Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:
Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm |
1.1.-31.12. |
2 300 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
per uso nell’industria aeronautica (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2628 |
ex 7019 66 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Lastre o fogli costituiti di:
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2736 |
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
75 77 78 79 |
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Polvere di magnesio:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2569 |
ex 8414 90 00 |
80 |
Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:
destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica (1) |
1.1.-31.12. |
4 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2570 |
ex 8482 91 90 |
10 |
Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,
destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere |
1.1.-31.12. |
50 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 42 31 |
75 70 |
Circuito stampato con diodi LED:
destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (1) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2574 |
ex 8537 10 91 |
73 |
Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80 (1) |
1.1.-31.12. |
66 900 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2564 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
25 35 77 |
Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
9 600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2579 |
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 |
40 40 |
Cruscotto combinato con:
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
160 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(2) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
|
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità. |
|
(3) |
Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse. |
|
(4) |
Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti. |
|
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento. |
|
(6) |
Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri. |
|
(7) |
Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa. |
|
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(9) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA
Articolo 1
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
|
a) |
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; |
|
b) |
segnalazioni annuali: 31 dicembre. |
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.
Articolo 2
Date d’invio per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito:
|
a) |
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; |
|
b) |
segnalazioni annuali: 11 febbraio. |
2. Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.
Articolo 3
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.
Articolo 4
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 5
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033
In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
|
a) |
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
|
b) |
i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
|
2. Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:
|
a) |
data e periodo di riferimento per le segnalazioni; |
|
b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
|
c) |
principio contabile; |
|
d) |
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; |
|
e) |
ambito del consolidamento. |
CAPO II
INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 9
Principi di informativa
1. Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
|
a) |
le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento; |
|
b) |
le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme; |
|
c) |
le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa; |
|
d) |
le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti. |
Articolo 10
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 11
Disposizioni generali in materia di informativa
1. Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:
|
a) |
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; |
|
b) |
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. |
2. Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:
|
a) |
data e periodo di riferimento dell’informativa; |
|
b) |
valuta utilizzata per l’informativa; |
|
c) |
nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa; |
|
d) |
se del caso, il principio contabile; |
|
e) |
se del caso, l’ambito del consolidamento. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
|
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
|
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
|
1 |
I 01.00 |
Fondi propri |
I1 |
|
2.1 |
I 02.01 |
Requisiti di fondi propri |
I2.1 |
|
2.2 |
I 02.02 |
Coefficienti di capitale |
I2.2 |
|
3 |
I 03.00 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3 |
|
4 |
I 04.00 |
Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali |
I4 |
|
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5 |
|
|
|
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI |
|
|
6.1 |
I 06.01 |
Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli |
I6.1 |
|
6.2 |
I 06.02 |
Valore medio delle AUM mensili totali |
I6.2 |
|
6.3 |
I 06.03 |
Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli |
I6.3 |
|
6.4 |
I 06.04 |
Valore medio dei CMH giornalieri totali |
I6.4 |
|
6.5 |
I 06.05 |
Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli |
I6.5 |
|
6.6 |
I 06.06 |
Valore medio delle ASA giornaliere totali |
I6.6 |
|
6.7 |
I 06.07 |
Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli |
I6.7 |
|
6.8 |
I 06.08 |
Valore medio dei COH giornalieri totali |
I6.8 |
|
6.9 |
I 06.09 |
Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli |
I6.9 |
|
6.10 |
I 06.10 |
Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli |
I6.10 |
|
6.11 |
I 06.11 |
Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli |
I6.11 |
|
6.12 |
I 06.12 |
Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli |
I6.12 |
|
6.13 |
I 06.13 |
Valore medio del DTF giornaliero totale |
I6.13 |
|
|
|
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE |
|
|
7 |
I 07.00 |
K-CON — Ulteriori dettagli |
I7 |
|
8.1 |
I 08.01 |
Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto |
I8.1 |
|
8.2 |
I 08.02 |
Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite |
I8.2 |
|
8.3 |
I 08.03 |
Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali |
I8.3 |
|
8.4 |
I 08.04 |
Livello del rischio di concentrazione — Utili totali |
I8.4 |
|
8.5 |
I 08.05 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
I8.5 |
|
8.6 |
I 08.06 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio |
I8.6 |
|
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
|
9 |
I 09.00 |
Requisiti di liquidità |
I9 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
FONDI PROPRI |
|
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
0100 |
Altre riserve |
|
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
0130 |
Altri fondi |
|
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
|
0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
|
0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
|
0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
|
0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
|
0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali |
|
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
|
0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR |
|
|
|
Voci per memoria |
|
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
|
0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi |
|
|
0130 |
Requisito di fondi propri totali |
|
IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
|
0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa |
|
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)
|
|
|
Importo del fattore |
Requisito relativo ai fattori K |
|
Riga |
Voce |
0010 |
0020 |
|
0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI |
|
|
|
0020 |
Rischio per il cliente |
|
|
|
0030 |
Attività gestite |
|
|
|
0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
|
0060 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
|
0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
|
|
|
0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
|
|
|
0090 |
Rischio per il mercato |
|
|
|
0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
|
|
|
0110 |
Margine di compensazione fornito |
|
|
|
0120 |
Rischio per l'impresa |
|
|
|
0130 |
Default della controparte della negoziazione |
|
|
|
0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
|
|
|
0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
|
|
|
0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
|
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 06.00 Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)
I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
AUM totali (importi medi) |
|
|
|
|
0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
|
0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
|
0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
I 06.02 Attività mensili gestite
|
|
|
Valori a fine mese |
|||||||||||||
|
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
Mese t-11 |
Mese t-12 |
Mese t-13 |
Mese t-14 |
Mese t-15 |
Mese t-16 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
|
0010 |
Attività mensili gestite totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
CMH — separato (importi medi) |
|
|
|
|
0020 |
CMH — non separato (importi medi) |
|
|
|
I 06.04 Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto
|
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto |
|||||||
|
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
ASA totali (importi medi) |
|
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
I 06.06 Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite
|
|
|
Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali |
|||||||
|
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
0040 |
COH — Derivati (importi medi) |
|
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
I 06.08 Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati
|
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati |
||||
|
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
|
0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati |
|
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Requisito relativo ai fattori K/importo |
|
|
0010 |
|
|
0010 |
Metodo standardizzato totale |
|
|
0020 |
Rischio di posizione |
|
|
0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale |
|
|
0040 |
Strumenti di debito |
|
|
0050 |
Di cui: cartolarizzazioni |
|
|
0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC |
|
|
0060 |
Rischio di cambio |
|
|
0070 |
Rischio di posizione in merci |
|
|
0080 |
Metodo dei modelli interni |
|
I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli
|
Partecipante diretto |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno |
||||
|
Nome |
Codice |
Tipo di codice |
dell'importo più elevato del margine totale |
del secondo importo più elevato del margine totale |
del terzo importo più elevato del margine totale |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Requisito relativo ai fattori K |
Valore di esposizione |
Costo di sostituzione (RC) |
Esposizione potenziale futura (PFE) |
Garanzie reali (C) |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione |
|||||
|
0010 |
Applicazione dell'IFR: K-TCD |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR |
|
|
|
|
|
|
0030 |
SA-CCR |
|
|
|
|
|
|
0040 |
SA-CCR semplificato |
|
|
|
|
|
|
0050 |
Metodo dell'esposizione originaria |
|
|
|
|
|
|
0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR |
|
|
|
|
|
|
0070 |
Voce per memoria: componente CVA |
|
|
|
|
|
|
0080 |
Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR |
|
|
|
|
|
|
|
Scomposizione per tipo di controparte |
|||||
|
0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
|
|
|
|
|
|
0110 |
Altre controparti |
|
|
|
|
|
I 06.12 Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli
|
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
|
0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) |
|
|
|
I 06.13 Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali
|
|
|
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale |
|||||||
|
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
|
Identificativo della controparte |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR |
|||||||||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Tipo di controparte |
Valore dell'esposizione (EV) |
Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri) |
Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR) |
Superamento del valore dell'esposizione (EVE) |
Durata del superamento (in giorni) |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8)
I 08.01 Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto
|
Enti |
Totale CMH alla data di riferimento |
|
|||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.02 Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite
|
Enti |
Totale ASA alla data di riferimento |
|
|||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.03 Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali
|
Ente |
Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni |
||||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente |
Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente |
|
|
|||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.04 Livello del rischio di concentrazione — Utili totali
|
Cliente |
Utili — Prime 5 esposizioni |
|||||||||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Utili totali derivanti dal cliente |
Proventi da interessi e dividendi |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
||||
|
Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione |
Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente |
Importo |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente |
|||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
|
Controparte |
Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
|||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
|
Controparte |
Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio) |
|||
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Requisito di liquidità |
|
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
|
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati |
|
|
0050 |
Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni |
|
|
0060 |
Attività di livello 1 |
|
|
0070 |
Monete e banconote |
|
|
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali |
|
|
0090 |
Attività delle banche centrali |
|
|
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali |
|
|
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali |
|
|
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico |
|
|
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili |
|
|
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) |
|
|
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali |
|
|
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima |
|
|
0170 |
Attività di livello 2A |
|
|
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
|
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
|
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) |
|
|
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) |
|
|
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) |
|
|
0230 |
Attività di livello 2B |
|
|
0240 |
Titoli garantiti da attività |
|
|
0250 |
Titoli di debito societario |
|
|
0260 |
Azioni (indice azionario principale) |
|
|
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali |
|
|
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) |
|
|
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo |
|
|
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili |
|
ALLEGATO II
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
|
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 68 |
|
1 |
Struttura e convenzioni | 68 |
|
1.1 |
Struttura | 68 |
|
1.2 |
Convenzione di numerazione | 68 |
|
1.3 |
Convenzione dei segni | 68 |
|
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 68 |
|
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 69 |
|
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 69 |
|
1.1 |
Osservazioni generali | 69 |
|
1.2 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) | 69 |
|
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 69 |
|
1.3 |
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) | 76 |
|
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 76 |
|
1.4 |
I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) | 78 |
|
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
|
1.5 |
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) | 78 |
|
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
|
1.6 |
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) | 81 |
|
1.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 81 |
|
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 83 |
|
2.1 |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 83 |
|
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 83 |
|
3 |
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI | 86 |
|
3.2 |
I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) | 86 |
|
3.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 23 |
|
3.3 |
I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) | 86 |
|
3.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 87 |
|
3.4 |
I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) | 87 |
|
3.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 88 |
|
3.5 |
I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) | 89 |
|
3.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
|
3.6 |
I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) | 89 |
|
3.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
|
3.7 |
I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) | 90 |
|
3.7.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 90 |
|
3.8 |
I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) | 91 |
|
3.8.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
|
3.9 |
I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) | 93 |
|
3.9.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
|
3.10 |
I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) | 93 |
|
3.10.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 93 |
|
3.11 |
I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) | 94 |
|
3.11.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 94 |
|
3.12 |
I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) | 95 |
|
3.12.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 95 |
|
3.13 |
I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) | 96 |
|
3.13.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 96 |
|
3.14 |
I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) | 98 |
|
3.14.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 98 |
|
4 |
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE | 98 |
|
4.1 |
Osservazioni generali | 98 |
|
4.2 |
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) | 99 |
|
4.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 99 |
|
4.3 |
I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) | 99 |
|
4.3.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 99 |
|
4.4 |
I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) | 101 |
|
4.4.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
|
4.5 |
I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) | 101 |
|
4.5.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
|
4.6 |
I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) | 102 |
|
4.6.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 102 |
|
4.7 |
I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) | 103 |
|
4.7.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 103 |
|
4.8 |
I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) | 104 |
|
4.8.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 104 |
|
5 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 105 |
|
5.1 |
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) | 105 |
|
5.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 106 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
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1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
|
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
|
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
|
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
|
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
|
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
|
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
|
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
|
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
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|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
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|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
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0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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|
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||||||
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
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0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||||||
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0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
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0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||||||
|
0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
|
0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
|
0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||||||
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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|
0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
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|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410. |
||||||||||||
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400. |
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0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040. |
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0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 - 0100 |
Requisiti transitori di fondi propri |
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0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0060 |
Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0110 - 0130 |
Voci per memoria |
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0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
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0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. |
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0130 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
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0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
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0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
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0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. |
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente). |
1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)
1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Rischio per il cliente Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080. |
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0030 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi. |
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0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0060 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
Rischio per il mercato Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110. |
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0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0110 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
Rischio per l’impresa Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160. |
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0130 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo del fattore Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente. |
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0020 |
Requisito relativo ai fattori K È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033. |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
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0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
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0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
3.1 Osservazioni generali
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12. |
Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate. |
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13. |
La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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14. |
La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.
Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese. |
3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)
3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
AUM totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040. |
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0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo del fattore — mese t AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0020 |
Importo del fattore — mese t-1 AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0030 |
Importo del fattore — mese t-2 AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)
3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Attività mensili gestite totali Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040. |
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0020 |
Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
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0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0140 |
Valori a fine mese Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)
3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
CMH — separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
CMH — non separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo del fattore — mese t CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Importo del fattore — mese t-1 CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Importo del fattore — mese t-2 CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)
3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0080 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)
3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
ASA totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
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0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
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0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo del fattore — mese t ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0020 |
Importo del fattore — mese t-1 ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0030 |
Importo del fattore — mese t-2 ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)
3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
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0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
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0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0080 |
Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)
3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0040 |
COH — Derivati (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo del fattore — mese t Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0020 |
Importo del fattore — mese t-1 Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0030 |
Importo del fattore — mese t-2 Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)
3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
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0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
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0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
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0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0050 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. |
3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)
3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Metodo standardizzato totale Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0020 |
Rischio di posizione Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0040 |
Strumenti di debito Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0050 |
Di cui: cartolarizzazioni Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. |
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0060 |
Rischio di cambio Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
0070 |
Rischio di posizione in merci Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0080 |
Metodo dei modelli interni Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)
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15. |
In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa. |
3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0030 |
Partecipante diretto |
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0010 |
Nome Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio. |
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0020 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0030 |
Tipo di codice Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
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0040 - 0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni. Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0040 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto |
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0050 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto |
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0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto |
3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)
3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0080 |
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione |
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0010 |
Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
SA-CCR Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0040 |
SA-CCR semplificato Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0050 |
Metodo dell’esposizione originaria Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0070 |
Voce per memoria: componente CVA Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA. Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0080 |
Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 - 0110 |
Scomposizione per tipo di controparte La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
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0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
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0110 |
Altre controparti |
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Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo ai fattori K Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0020 |
Valore dell’esposizione Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0030 |
Costo di sostituzione (RC) Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0040 |
Esposizione potenziale futura (PFE) Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
Garanzie reali (C) Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)
3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Importo medio del fattore — mese t Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0020 |
Importo medio del fattore — mese t-1 Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
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0030 |
Importo medio del fattore — mese t-2 Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)
3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0080 |
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
4.1 Osservazioni generali
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16. |
La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1. |
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17. |
La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:
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18. |
Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare. |
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19. |
La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo. |
4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0060 |
Identificativo della controparte L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
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0040 |
Gruppo/singolo L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
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0050 |
Tipo di controparte L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:
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0060 - 0110 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0060 |
Valore dell’esposizione (EV) Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri) Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa. |
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0080 |
Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR) Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente. |
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0090 |
Superamento del valore dell’esposizione (EVE) Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
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0100 |
Durata del superamento (in giorni) Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione. |
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0110 |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)
4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0060 |
Totale CMH Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti. |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
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0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
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0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
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0050 |
Totale CMH alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento. |
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0060 |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)
4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0060 |
Totale ASA Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti. |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
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0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
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0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
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0050 |
Totale ASA alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento. |
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0060 |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)
4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0060 |
Depositi totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi. |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
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0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
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0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
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0050 |
Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento. |
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0060 |
Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento. |
4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)
4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0080 |
Utili totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa. |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
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0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente. |
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0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
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0050 |
Utili totali derivanti dal cliente L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra. |
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0060 - 0090 |
Proventi da interessi e dividendi |
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0060 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
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0080 |
Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
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0090 |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento. |
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0100 - 0110 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
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0100 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo |
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0110 |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento. |
4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)
4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 - 0050 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili. |
|
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
|
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
|
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
|
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
|
0050 |
Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri. |
4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)
4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
|
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
0010 - 0050 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione. |
|
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
|
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
|
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
|
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
|
0050 |
Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile. |
5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)
5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300. |
|
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0050 |
Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0060 |
Attività di livello 1 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Somma delle righe da 0070 a 0160. |
|
0070 |
Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Importo totale del contante derivante da monete e banconote. |
|
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0090 |
Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0170 |
Attività di livello 2 A Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0230 |
Attività di livello 2B Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0240 |
Titoli garantiti da attività Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61. |
|
0250 |
Titoli di debito societario Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0260 |
Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
|
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
ALLEGATO III
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
|
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
|
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
|
1 |
I 01.01 |
Fondi propri |
I1.1 |
|
2.3 |
I 02.03 |
Requisiti di fondi propri |
I2.3 |
|
2.4 |
I 02.04 |
Coefficienti di capitale |
I2.4 |
|
3.1 |
I 03.01 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3.1 |
|
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5.0 |
|
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
|
9.1 |
I 09.01 |
Requisiti di liquidità |
I9.1 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
FONDI PROPRI |
|
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
0100 |
Altre riserve |
|
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
0130 |
Altri fondi |
|
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
0285 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
|
|
Voci per memoria |
|
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
|
0120 |
Requisito di fondi propri totali |
|
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Requisito di liquidità |
|
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
ALLEGATO IV
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
|
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 114 |
|
1 |
Struttura e convenzioni | 114 |
|
1.1 |
Struttura | 114 |
|
1.2 |
Convenzione di numerazione | 115 |
|
1.3 |
Convenzione dei segni | 115 |
|
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 115 |
|
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 115 |
|
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 115 |
|
1.1 |
Osservazioni generali | 115 |
|
1.2 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) | 115 |
|
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 115 |
|
1.3 |
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) | 120 |
|
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 120 |
|
1.4 |
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) | 121 |
|
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 121 |
|
1.5 |
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) | 122 |
|
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 122 |
|
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 124 |
|
2.1. |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 124 |
|
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 124 |
|
3 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 127 |
|
3.1 |
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) | 127 |
|
3.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 127 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
|
1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
|
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
|
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
|
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
|
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
|
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
|
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
|
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
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10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
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11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380. |
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0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
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0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290. |
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0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
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0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
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0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285. |
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0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0285 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra. |
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0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030. |
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0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 - 0090 |
Requisiti transitori di fondi propri |
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0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0110 - 0130 |
Voci per memoria |
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0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
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0120 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
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0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
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0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
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0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
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0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Significato sufficientemente chiaro. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)] |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
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0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130). |
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)
3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. |
ALLEGATO V
Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.
Il DPM risponde ai criteri seguenti:
|
a) |
fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII; |
|
b) |
indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX; |
|
c) |
fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
|
d) |
presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
|
e) |
prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno; |
|
f) |
riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi. |
Parte II: Regole di convalida
Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
|
a) |
stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti; |
|
b) |
prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
|
c) |
verificano la coerenza dei dati segnalati; |
|
d) |
verificano l’esattezza dei dati segnalati; |
|
e) |
fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. |
ALLEGATO 6
INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI
|
INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
|
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome |
Riferimento normativo |
|
|
|
FONDI PROPRI |
|
|
1 |
I CC1 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera c) |
|
2 |
I CC2 |
RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera a) |
|
3 |
I CCA |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera b) |
Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
|
|
|
a) |
b) |
|
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
|
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
|
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
|
9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
|
|
10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
|
11 |
Altri fondi |
|
|
|
12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
|
14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
|
15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
|
16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
|
17 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
|
18 |
(-) Avviamento |
|
|
|
19 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
|
20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
|
21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
|
22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
|
23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
|
25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
|
26 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
|
27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
30 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
|
33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
|
34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
|
35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
|
36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
|
38 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
|
39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
42 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
|
45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
|
|
46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
|
|
47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
|
|
48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
|
50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
|
|
|
a) |
b) |
|
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
|
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
|
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
|
9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
|
10 |
Altri fondi |
|
|
|
11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
12 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
|
13 |
(-) Avviamento |
|
|
|
14 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
|
15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
|
16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
|
17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
|
18 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
|
19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
21 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
22 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
29 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
|
|
|
a) |
b) |
|
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
|
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
|
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
|
7 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
|
8 |
Utile o perdita ammissibile |
|
|
|
9 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
|
10 |
Altre riserve |
|
|
|
11 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
|
12 |
Altri fondi |
|
|
|
13 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
|
14 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
|
15 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
|
16 |
(-) Avviamento |
|
|
|
17 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
|
18 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
|
19 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
|
20 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
|
21 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
22 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
|
23 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
|
24 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
25 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
|
29 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
|
30 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
31 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
|
32 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
|
33 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
34 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
|
35 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
|
36 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
|
37 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
|
38 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
|
39 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Modello flessibile.
Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.
Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).
|
|
|
a |
b |
c |
|
|
|
Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
Nel perimetro di consolidamento regolamentare |
Riferimento incrociato a EU IF CC1 |
|
|
|
Alla fine del periodo |
Alla fine del periodo |
|
|
Attività — Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale attività |
|
|
|
|
Passività — Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale passività |
|
|
|
|
Capitale proprio |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Capitale proprio totale |
|
|
|
Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa
|
|
|
a |
|
|
|
Testo libero |
|
1 |
Emittente |
|
|
2 |
Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) |
|
|
3 |
Collocamento pubblico o privato |
|
|
4 |
Legislazione applicabile allo strumento |
|
|
5 |
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) |
|
|
6 |
Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) |
|
|
7 |
Importo nominale dello strumento |
|
|
8 |
Prezzo di emissione |
|
|
9 |
Prezzo di rimborso |
|
|
10 |
Classificazione contabile |
|
|
11 |
Data di emissione originaria |
|
|
12 |
Irredimibile o a scadenza |
|
|
13 |
Data di scadenza originaria |
|
|
14 |
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza |
|
|
15 |
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso |
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16 |
Date successive di rimborso anticipato, se del caso |
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Cedole/dividendi |
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17 |
Cedole/dividendi fissi o variabili |
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18 |
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato |
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19 |
Presenza di un "dividend stopper" |
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20 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) |
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21 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) |
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22 |
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso |
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23 |
Non cumulativo o cumulativo |
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24 |
Convertibile o non convertibile |
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25 |
Se convertibile, eventi che determinano la conversione |
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26 |
Se convertibile, integralmente o parzialmente |
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27 |
Se convertibile, tasso di conversione |
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28 |
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa |
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29 |
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile |
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30 |
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito |
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31 |
Meccanismi di svalutazione |
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32 |
In caso di svalutazione, eventi che la determinano |
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33 |
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale |
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34 |
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea |
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35 |
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione |
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36 |
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie |
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37 |
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi |
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38 |
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) |
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(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica |
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ALLEGATO VII
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI
Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari
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1. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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2. |
Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2. |
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3. |
Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa. |
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4. |
Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI. |
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5. |
Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI. |
Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
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Riferimenti giuridici e istruzioni |
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. Questa riga è la somma delle righe 2 e 40. |
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2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Questa riga è la somma delle righe 3 e 28. |
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3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27. |
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4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
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7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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11 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26. |
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13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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17 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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18 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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19 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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26 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39. |
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29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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30 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38. |
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32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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38 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra. |
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39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50. |
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41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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42 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
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50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
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Riferimenti giuridici e istruzioni |
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. È indicata la somma totale delle righe 2 e 25. |
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2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. È indicata la somma totale delle righe 3 e 20. |
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3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19. |
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4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
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7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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10 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18. |
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12 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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13 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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14 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
|
18 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24. |
||||||||||||
|
21 |
Capitale interamente versato, emesso direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
|
22 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
|
23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29. |
||||||||||||
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
|
27 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
|
29 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
|
30 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
|
6. |
I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.
|
Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
|
7. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
8. |
Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio. |
|
9. |
Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento. |
|
10. |
Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
|
|
11. |
Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:
|
Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa
|
12. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
|
13. |
Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2. |
|
14. |
Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.
|
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ALLEGATO VIII
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
|
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
|
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
|
VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
|
|
11.1 |
I 11.01 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.1 |
|
11.2 |
I 11.02 |
STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.2 |
|
11.3 |
I 11.03 |
INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI |
I11.3 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
|
Riga |
Voce |
Importo |
|
0010 |
||
|
0010 |
FONDI PROPRI |
|
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
0100 |
Altre riserve |
|
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
0130 |
Altri fondi |
|
|
0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo |
|
|
0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
|
|
|
Importo |
|
Riga |
Voce |
0010 |
|
0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
|
0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
|
0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
|
0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento |
|
|
0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento |
|
|
0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento |
|
|
0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni |
|
I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)
|
Codice |
Tipo di codice |
Nome dell'impresa |
Impresa madre/filiazione |
Paese |
Investimenti dell'impresa madre |
Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto |
Requisiti di fondi propri totali |
|
||||||||||||||||||
|
Capitale primario di classe 1 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 |
Capitale di classe 2 |
Partecipazioni |
Crediti subordinati |
Capitale minimo permanente |
Requisito relativo ai fattori K |
Requisiti relativi alle spese fisse generali |
|||||||||||||||||||
|
|
Attività gestite |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
Attività salvaguardate e gestite |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
Margine di compensazione fornito |
Default della controparte della negoziazione |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
||||||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO IX
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
Indice
|
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 162 |
|
1 |
Struttura e convenzioni | 162 |
|
1.1 |
Struttura | 162 |
|
1.2 |
Convenzione di numerazione | 162 |
|
1.3 |
Convenzione dei segni | 162 |
|
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 163 |
|
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 163 |
|
1.1 |
Osservazioni generali | 163 |
|
1.2 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) | 163 |
|
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 163 |
|
1.3 |
I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) | 169 |
|
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 169 |
|
1.4 |
IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) | 170 |
|
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 170 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
|
1. |
La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:
|
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
|
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
|
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
|
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
|
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
|
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
|
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
|
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||
|
0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
||||||||
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
||||||||
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||
|
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
||||||||
|
0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
||||||||
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
|
0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo. È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
||||||||
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||
|
0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
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0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400. |
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0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. |
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0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. |
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0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
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0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
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0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)
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10. |
In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso. |
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0020 |
Tipo di codice Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0030 |
Nome dell’impresa Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento. |
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0040 |
Impresa madre/filiazione Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione. |
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0050 |
Paese È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione. |
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0060 - 0100 |
Investimenti dell’impresa madre Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo. |
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0060 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0070 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0080 |
Capitale di classe 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0090 |
Partecipazioni Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
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0100 |
Crediti subordinati Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
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0110 |
Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0130 |
Capitale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
Requisito relativo ai fattori K Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0150 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0160 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0170 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0180 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0190 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0200 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0210 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0220 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0230 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0250 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0260 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0270 |
Requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/173 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nell’Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. |
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(2) |
È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l’EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell’UE e dei focolai nel territorio dell’Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione. |
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(3) |
Alcuni organismi nocivi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall’Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell’Unione, quindi non in riferimento all’intero continente europeo. |
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(4) |
A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(5) |
Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell’Unione e che è opportuno siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, al fine di consentire l’adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(6) |
Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l’Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(7) |
La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(8) |
Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches’ broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell’Autorità. |
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(9) |
Strawberry witches’ broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l’agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell’Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches’ broom phytoplasma nell’allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum. |
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(10) |
Inoltre data l’assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell’Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell’Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l’inserimento in elenco dell’organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l’organismo nocivo dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L. |
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(11) |
È pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches’ broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., poiché l’Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su Fragaria L. |
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(12) |
L’organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) rientra nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l’Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l’eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell’elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e pertanto spostarlo nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(13) |
La Spagna ha effettuato nel 2015 un’analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro Euwallacea sp. e sui funghi Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae ad esso associati (21), e l’EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull’analisi del rischio fitosanitario, basata sull’analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae (22). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione. Euwallacea fornicatus sensu lato è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo Scolytidae spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. È opportuno regolamentare i simbionti Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae con i nomi scientifici Neocosmospora ambrosia e Neocosmospora euwallaceae conformemente alle modifiche della tassonomia. |
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(14) |
L’EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), e Trirachys sartus Solsky (28). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e pertanto è opportuno inserirli nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. |
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(15) |
In base a una metodologia sviluppata dall’EPPO (29) è stato concluso che Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione (30) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae. |
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(17) |
Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(18) |
In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(19) |
In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(20) |
Sulla base delle misure di gestione del rischio contro Candidatus Phytoplasma pyri attuate dagli Stati membri dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l’organismo nocivo in questione. È opportuno stabilire nell’allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di Candidatus Phytoplasma pyri su specifiche piante da impianto. |
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(21) |
Nell’allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione Bruchus pisorum (L.) dovrebbe essere sostituita da Bruchus pisorum (Linnaeus), mentre la denominazione Bruchus rufimanus L. dovrebbe essere sostituita da Bruchus rufimanus Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica. |
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(22) |
I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. È pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell’allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione. |
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(23) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (31) e alla pubblicazione da parte dell’EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario (32), l’introduzione nell’Unione di cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all’organismo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
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(24) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità e alla pubblicazione da parte dall’EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(25) |
La decisione 2002/757/CE della Commissione (33) stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nell’Unione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld. |
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(26) |
Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(27) |
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l’altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un’ispezione. L’esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi. |
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(28) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, e Trirachys sartus Solsky. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(29) |
Data la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall’Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell’Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 (34) della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all’adozione di detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l’Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) di Agrilus planipennis Fairmaire pubblicata dall’Autorità (35), è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (Chionanthus virginicus L.) ai punti 36, 87, 88 e 89. |
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(30) |
Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni. |
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(31) |
Al fine di prevenire la presenza, l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell’Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell’Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell’allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell’Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. È altresì opportuno modificare l’allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell’Unione. |
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(32) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’EPPO (36) (37), alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (38), alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall’Autorità (39) e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders). È pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(33) |
Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (40) è necessario stabilire nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da Eotetranychus lewisi (McGregor). |
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(34) |
Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di Pantoea stewartii subsp. stewartii effettuata dall’Autorità (41) è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(35) |
Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione (42) per l’importazione nell’Unione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull’importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione. |
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(36) |
È opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all’ultima modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 (43) della Commissione. |
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(37) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (44), è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman e Toxoptera citricida (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell’Unione. Inoltre l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell’Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all’elenco di piante ospiti in questione. |
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(38) |
La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth. È opportuno eliminare l’obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l’attuale limitata diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione. |
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(39) |
A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (Pinales), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (Pinopsida). |
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(40) |
È opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l’impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all’impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio. |
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(41) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(42) |
Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. È opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all’organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni. |
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(43) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):
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2) |
gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Abrogazioni
Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Parere scientifico sulla classificazione degli Acleris spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.
(4) Parere scientifico sulla classificazione dei Choristoneura spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.
(5) Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.,5736.
(6) Classificazione delle Margarodidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.
(7) Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pagg. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020.617 6.
(8) Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal2017;15(10):5028, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.
(9) Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.
(10) Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).
(11) Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).
(12) Parere scientifico sulla classificazione di Nemorimyza maculosa quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.
(13) Parere scientifico sulla classificazione di Exomala orientalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.
(14) Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.
(15) Parere scientifico sulla classificazione di Helicoverpa zea quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.
(16) Parere scientifico sulla classificazione di Stagonosporopsis andigena quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.
(17) Parere scientifico sulla classificazione di Ripersiella hibisci quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.
(18) Parere scientifico sull’elenco delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;
Parere scientifico sulla classificazione delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 pagg. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.
(19) Parere scientifico sulla classificazione del Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.
(20) Parere scientifico sull’elenco dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;
Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.
(21) Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts, Spagna (2015).
(22) EPPO (2017), Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae.
(23) EPPO (2013), Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.
(24) EPPO (2017), Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris.
(25) EPPO (2018), Pest risk analysis for Massicus raddei.
(26) EPPO (2010), Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii.
(27) EPPO (2017), Pest risk analysis for Prodiplosis longifila.
(28) EPPO (2000), Pest risk analysis for Aeolesthes sarta.
(29) A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 9).
(31) Parere scientifico sull’analisi del rischio fitosanitario su Phytophthora ramorum elaborata nell’ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for Phytophthora ramorum) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.
(32) EPPO (2013), Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum.
(33) Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).
(34) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 20).
(35) Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Agrilus planipennis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.
(36) EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for Bactrocera invadens.
(37) EPPO (2017), Pest risk analysis for Bactrocera latifrons; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.
(38) 2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.
(39) Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera dorsalis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714.
Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera zonata. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.
(40) Parere scientifico sulla classificazione di Eotetranychus lewisi quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;
Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di Eotetranychus lewisi per il territorio dell’UE, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.
(41) Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all’ingresso di Pantoea stewartii subsp. stewartii presente sulle sementi di mais importate nell’UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.
(42) Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47).
(43) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).
(44) Parere scientifico sulla classificazione di Aleurocanthus spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;
Parere scientifico sulla classificazione di Popillia japonica quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.,5438;
Parere scientifico sulla classificazione di Toxoptera citricida quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:
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1 |
all'allegato I, parte B, la prima colonna della tabella è così modificata:
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2 |
l'allegato II è sostituito dal seguente: "ALLEGATO II Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO INDICE Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione
Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione
PARTE A
PARTE B
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3 |
l'allegato IV è così modificato:
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4 |
l'allegato V è così modificato:
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5 |
l'allegato VI è così modificato:
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6 |
l'allegato VII è così modificato:
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7 |
l'allegato VIII è così modificato:
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8 |
l'allegato X è così modificato:
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9 |
l'allegato XI è così modificato:
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10 |
l'allegato XII è così modificato:
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11 |
l'allegato XIII è così modificato:
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12 |
l'allegato XIV è così modificato:
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(1) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(2) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
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22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/284 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2286 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2021
che indica i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l’integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. |
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(2) |
Per l’anno di riferimento 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell’allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base. |
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(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l’anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell’allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto». |
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(4) |
Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (2) è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell’allegato I del presente regolamento.
2. L’elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo è stabilito nell’allegato II del presente regolamento.
3. La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento è stabilita nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO I
Descrizione delle variabili figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 da usare per i dati strutturali di base
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Informazioni sull’indagine |
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CGNR 001 |
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Codice identificativo dell’azienda agricola Il codice identificativo unico dell’azienda agricola è un codice identificativo numerico unico per la trasmissione dei dati. |
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Ubicazione dell’azienda agricola L’azienda agricola è ubicata dove essa svolge la propria principale attività agricola. |
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CGNR 002 |
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Localizzazione geografica Codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire di 1 km per uso paneuropeo (1) corrispondente all’ubicazione dell’azienda agricola. Tale codice sarà utilizzato solo per la trasmissione. Per la diffusione delle informazioni, oltre ai normali meccanismi di controllo della divulgazione per i dati tabulari, si ricorre alla griglia da 1 km solo se nella griglia sono presenti più di 10 aziende agricole; si ricorre altrimenti a griglie annidate da 5 km, 10 km o più ampie. |
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CGNR 003 |
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Regione NUTS 3 Codice della regione a livello NUTS 3 (2) (in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) in cui è ubicata l’azienda. |
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CGNR 004 |
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L’azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali devono essere fornite conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o, se del caso, alla legislazione più recente.
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Personalità giuridica dell’azienda agricola La personalità giuridica dell’azienda agricola dipende dallo status del conduttore. |
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La responsabilità giuridica ed economica dell’azienda agricola è assunta da: |
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CGNR 005 |
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Una persona fisica che è unico conduttore di un’azienda agricola indipendente Un’unica persona fisica che è il conduttore unico di un’azienda agricola la quale non è collegata ad aziende agricole di altri conduttori da una gestione comune né da accordi simili. Le aziende agricole che soddisfano questa condizione sono definite aziende agricole individuali. |
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CGNR 006 |
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Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda? |
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CGNR 007 |
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Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore? |
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CGNR 008 |
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Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore? |
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CGNR 009 |
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Comproprietà Persone fisiche che sono i conduttori unici di un’azienda agricola non collegata ad aziende agricole di altri conduttori, e che condividono la proprietà e la gestione dell’azienda agricola. |
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CGNR 010 |
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Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l’azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono, affittano o comunque gestiscono insieme un’unica azienda agricola, oppure gestiscono in comune le loro aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto. |
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CGNR 011 |
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Persona giuridica Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria). |
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CGNR 012 |
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Se sì, l’azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese? Un gruppo di imprese è un’associazione di imprese unite da legami giuridici e/o finanziari e controllate dalla capogruppo. L’«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un’impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. |
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CGNR 013 |
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L’azienda agricola è una proprietà collettiva Ai fini della rilevazione e della registrazione di dati, un’azienda agricola che è una «proprietà collettiva» consiste della superficie agricola utilizzata (SAU) usata in forza di diritti collettivi da altre aziende agricole. |
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CGNR 014 |
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Il conduttore è beneficiario di contributi dall’UE per i terreni o il bestiame dell’azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo Il conduttore è un agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, se del caso, della legislazione più recente e la sua domanda di sostegno è stata accettata. |
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CGNR 015 |
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Il conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della politica agricola comune (PAC) nel corso degli ultimi tre anni Il sostegno economico può consistere in pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o, se del caso, della legislazione più recente. |
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Capo dell’azienda agricola Per capo dell’azienda agricola si intende la persona fisica responsabile delle normali attività quotidiane finanziarie e di produzione dell’azienda agricola. Per lavoro agricolo si intende qualsiasi tipo di lavoro svolto nell’azienda agricola che contribuisce:
Per tempo di lavoro agricolo nell’azienda si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente al lavoro agricolo per l’azienda agricola, esclusi i lavori domestici nell’abitazione del conduttore o del capo azienda. Per unità di lavoro annuale (ULA) si intende l’occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all’anno in impieghi a tempo pieno nel paese. Per tempo pieno si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi ultimi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore). |
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CGNR 016 |
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Anno di nascita Anno di nascita del capo dell’azienda agricola |
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CGNR 017 |
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Genere Genere del capo dell’azienda agricola
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CGNR 018 |
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Lavoro agricolo nell’azienda agricola (escluso il lavoro domestico) Fascia percentuale delle unità di lavoro annuali (6) di lavoro agricolo prestato dal capo dell’azienda agricola |
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CGNR 019 |
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Anno di insediamento nel ruolo di capo dell’azienda agricola Anno in cui il capo dell’azienda agricola ha assunto tale ruolo |
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CGNR 020 |
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Formazione agraria del capo azienda Formazione agraria più elevata conseguita dal capo azienda:
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CGNR 021 |
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Il capo azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi? Se il capo azienda ha intrapreso una formazione professionale, una misura o un’attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione che ha come scopo principale l’acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell’azienda o con attività direttamente collegate all’azienda agricola, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti. |
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Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore) Il sistema di conduzione dipende dalla situazione il giorno di riferimento dell’anno dell’indagine. |
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CGNR 022 |
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Coltivazione di terreni di proprietà Ettari di SAU dell’azienda agricola, detenuti dal conduttore a titolo di proprietario o da lui coltivati a titolo di usufruttuario, enfiteuta o altro titolo equivalente. |
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CGNR 023 |
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Coltivazione di terreni in affitto Ettari di SAU presa in affitto dall’azienda agricola sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. La SAU è imputata a una sola azienda agricola. Se nel corso dell’anno di riferimento una SAU è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all’azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell’indagine o a quella che l’ha utilizzata per il periodo di tempo più lungo durante l’anno di riferimento. |
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CGNR 024 |
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Mezzadria o altre forme di conduzione Ettari di SAU:
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CGNR 025 |
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Terreni appartenenti a una proprietà collettiva Ettari di SAU utilizzata dall’azienda agricola ma che non le appartiene direttamente, cioè alla quale si applicano diritti collettivi. |
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CGNR 026 |
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Agricoltura biologica L’azienda agricola realizza una produzione che rientra tra le pratiche agricole conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (7) o nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica. |
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CGNR 027 |
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SAU totale dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui il metodo di produzione applicato è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello di azienda agricola stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica. |
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CGNR 028 |
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SAU totale dell’azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione agricola biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») come stabilito i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica. |
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CGNR 029 |
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Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale L’azienda agricola partecipa a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all’articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla componente di inverdimento della PAC) o, se del caso, alla legislazione più recente e la domanda di sostegno è stata accettata. |
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II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI La superficie totale dell’azienda agricola consiste della superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari) e altri terreni agricoli (superfici agricole non utilizzate, superfici boscate e altre superfici non classificate altrove). La superficie da rilevare per ogni voce è denominata superficie principale e si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dall’aver ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell’annata agraria. In caso di colture annuali la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture permanenti la superficie principale è la superficie impiantata totale; in caso di colture successive la superficie principale corrisponde alla superficie occupata dalla coltura principale dell’appezzamento nel corso dell’anno; in caso di colture simultanee corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta. La coltura principale è quella con il maggior valore economico. Quando non è possibile determinare la coltura principale in base al valore della produzione, la coltura principale è quella che occupa il suolo durante il periodo di tempo più lungo tra tutte le colture coltivate durante l’anno di riferimento. La superficie agricola utilizzata (SAU) è il totale delle superfici occupate da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari utilizzate dall’azienda agricola, indipendentemente dalla forma di conduzione. La rotazione delle colture consiste nell’avvicendare le colture nel corso di annate agrarie successive in un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente nello stesso appezzamento. Quando si applica la rotazione delle colture le colture solitamente si avvicendano a cadenza annuale, ma la rotazione delle colture può interessare anche colture pluriennali. Le coltivazioni di pieno campo e le superfici in serre o in ripari accessibili all’uomo devono essere rilevate separatamente. Per le variabili relative alle superfici, l’utilizzo del suolo è indicato in relazione all’anno di riferimento. |
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CLND 001 |
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SAU Ettari di SAU. |
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CLND 002 |
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Seminativi Ettari di superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture. |
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CLND 003 |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 004 |
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Frumento (grano) tenero e spelta Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L. |
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CLND 005 |
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Frumento (grano) duro Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum durum Desf. |
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CLND 006 |
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Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di segale (Secale cereale L.) seminata in qualsiasi stagione, di miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell’inverno o in inverno (frumento segalato). |
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CLND 007 |
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Orzo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di orzo (Hordeum vulgare L.). |
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CLND 008 |
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Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di avena (Avena sativa L.) e di altri cereali seminati in primavera, coltivati in miscugli e raccolti come granella secca e semi. |
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CLND 009 |
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Granturco e misto di granturco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di granturco (Zea mays L.) raccolto per la produzione di granella, di semente o di misto di granturco. |
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CLND 010 |
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Triticale Ettari di superficie destinata alla coltivazione di triticale (x Triticosecale Wittmack). |
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CLND 011 |
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Sorgo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di sorgo (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench o Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) |
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CLND 012 |
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Altri cereali non classificati altrove (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (Panicum miliaceum L.), grano saraceno (Fagopyrum esculentum Mill.), scagliola (Phalaris canariensis L.) e altri cereali non classificati altrove (n.c.a.). |
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CLND 013 |
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Riso Ettari di superficie destinata alla coltivazione di riso (Oryza sativa L.). |
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CLND 014 |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 015 |
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Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piselli da foraggio (Pisum sativum L. convar. sativum o Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) raccolti secchi, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di fave e favette (Vicia faba L. (partim)] raccolte secche, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di lupini dolci (Lupinus sp.) raccolti secchi per la produzione di granella, comprese le sementi, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 016 |
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Piante da radice Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La definizione esclude radici, bulbi e tuberi quali le carote, le bietole o le rutabaga, tra le altre. |
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CLND 017 |
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Patate (incluse le patate da semina) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di patate (Solanum tuberosum L.). |
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CLND 018 |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris L.) destinate all’industria saccarifera e alla produzione di alcol. |
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CLND 019 |
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Altre piante da radice n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non classificate altrove. |
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CLND 020 |
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Colture industriali Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture industriali, abitualmente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell’utilizzazione finale. |
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CLND 021 |
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Semi oleosi Ettari di superficie destinati alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], semi di girasole (Helianthus annuus L.), soia (Glycine max (L.) Merril), semi di lino (Linum usitatissimum L.), senape (Sinapis alba L.), papavero domestico (Papaver somniferum L.), cartamo (Carthamus tinctorius L.), semi di sesamo (Sesamum indicum L.), mandorle di terra o zigolo dolce (Cyperus esculentus L.), arachidi (Arachis hypogea L.), zucche da olio (Cucurbita pepo var. styriaca) e canapa (Cannabis sativa L.) per la produzione di olio, raccolte secche per granella, esclusi i semi di cotone (Gossypium spp.). |
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CLND 022 |
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Semi di colza e di ravizzone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], raccolti secchi per granella, per la produzione di olio e proteine. |
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CLND 023 |
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Semi di girasole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di girasole (Helianthus annuus L.), raccolto secco per granella. |
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CLND 024 |
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Soia Ettari di superficie destinata alla coltivazione di soia (Glycine max L. Merril), raccolta secca per granella, per la produzione di olio e proteine. |
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CLND 025 |
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Semi di lino (lino da olio) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di semi di lino (Linum usitatissimum L.), principalmente per la produzione di olio e raccolto secco per granella. |
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CLND 026 |
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Altre piante da semi oleosi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture coltivate essenzialmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove (esclusi i semi di cotone). |
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CLND 027 |
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Colture tessili Ettari di superficie destinata alla coltivazione di lino da fibra (Linum usitatissimum L), canapa (Cannabis sativa L.), cotone (Gossypium spp.), iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) e sisal (Agave sisalana Perrine). |
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CLND 028 |
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Lino da fibra Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di lino da fibra (Linum usitatissimum L.), essenzialmente per la produzione di fibra. |
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CLND 029 |
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Canapa Ettari di superficie destinata alla coltivazione di canapa (Cannabis sativa L.) essenzialmente per la produzione di paglia. |
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CLND 030 |
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Cotone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cotone (Gossypium spp.) essenzialmente per produrre fibra e/o semi oleosi. |
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CLND 031 |
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Altre fibre tessili n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre piante, coltivate essenzialmente per il loro contenuto di fibre, non classificate altrove, quali iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), e kenaf (Hibiscus cannabinus L.). |
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CLND 032 |
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Tabacco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tabacco (Nicotiana tabacum L.) coltivato per le sue foglie. |
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CLND 033 |
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Luppolo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di luppolo (Humulus lupulus L.) coltivato per i suoi semi. |
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CLND 034 |
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Piante aromatiche, medicinali e da condimento Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o l’alimentazione umana. |
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CLND 035 |
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Colture energetiche n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture energetiche utilizzate esclusivamente per la produzione di energia, non classificate altrove e coltivate su seminativi. |
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CLND 036 |
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Altre piante industriali n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture industriali non classificate altrove. |
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CLND 037 |
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Piante raccolte allo stato verde da seminativi Ettari di seminativi destinati alla coltivazione di colture raccolte allo stato verde e per la produzione principalmente di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde. |
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CLND 038 |
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Prati e pascoli temporanei Ettari di superficie destinata alla coltivazione di graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte del normale avvicendamento delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un’annata agraria e solitamente inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio. |
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CLND 039 |
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Leguminose raccolte allo stato verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera) principalmente per foraggio o per la produzione di energia. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco. |
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CLND 040 |
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Mais verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l’insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolti per granella. |
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CLND 041 |
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Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa). |
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CLND 042 |
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Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture annuali o pluriennali (inferiori a 5 anni) essenzialmente per la produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono incluse le superfici con residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili). |
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CLND 043 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivati su seminativi all’aperto in avvicendamento con altre coltivazioni agricole o ortive. |
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CLND 044 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati su seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive. |
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CLND 045 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole. |
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CLND 046 |
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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri). |
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CLND 047 |
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Sementi e piantine Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tuberi-seme (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come semente), sementi e piantine di colture foraggere, di graminacee, di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e di ortaggi e fiori. |
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CLND 048 |
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Altri seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture su seminativo non classificate altrove. |
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CLND 049 |
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Terreni a riposo Ettari di superficie di seminativi compresi nell’avvicendamento delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA (9)), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell’annata agraria. La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell’essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell’annata agraria. I terreni a riposo possono essere:
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CLND 050 |
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Prati permanenti e pascoli Ettari di superficie di terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente 5 o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l’insilamento e la fienagione o per la produzione di energia rinnovabile. |
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CLND 051 |
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Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri Ettari di superficie di pascolo permanente su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo. |
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CLND 052 |
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Pascoli magri Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali. |
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CLND 053 |
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Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, che a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari. |
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CLND 054 |
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Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di alberi da frutta, agrumi, alberi da frutta a guscio, piantagioni di bacche, vigneti, olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d’India o il bambù). |
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CLND 055 |
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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, drupacee, piantagioni di bacche, alberi da frutta a guscio e frutta originaria di zone tropicali e subtropicali. |
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CLND 056 |
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Pomacee Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, quali meli (Malus spp.), peri (Pyrus spp.), cotogni (Cydonia oblonga Mill.) o nespoli (Mespilus germanica, L.). |
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CLND 057 |
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Drupacee Ettari di superficie adibita a frutteto con drupacee, quali peschi e alberi di nettarine (Prunus persica (L.) Batch), albicocchi (Prunus armeniaca L. e altri), ciliegi (ciliege dolci e amarene) (Prunus avium L., P. cerasus), susini (Prunus domestica L. e altri) e altre drupacee non classificate altrove quali prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.) o nespoli (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.). |
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CLND 058 |
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Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali Ettari di superficie adibita a frutteto con alberi da frutto originari di zone tropicali e subtropicali, quali kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) o banani (Musa spp.). |
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CLND 059 |
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Bacche (escluse le fragole) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di bacche quali ribes nero (Ribes nigrum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi (Rubus idaeus L.) o mirtilli (Vaccinium corymbosum L.). |
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CLND 060 |
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Frutta a guscio Ettari di superficie destinata alla coltivazione di frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne e altra frutta a guscio. |
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CLND 061 |
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Agrumi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di agrumi (Citrus spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi. |
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CLND 062 |
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Uve Ettari di superficie adibita a vigneto (Vitis vinifera L.). |
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CLND 063 |
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Uve da vino Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino. |
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CLND 064 |
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Uve per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta (DOP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (10) o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali. |
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CLND 065 |
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Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali. |
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CLND 066 |
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Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP. |
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CLND 067 |
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Uve da tavola Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola. |
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CLND 068 |
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Uve per la produzione di uva passa Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva passa. |
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CLND 069 |
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Olivi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di olivi (Olea europea L.) per la produzione di olive. |
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CLND 070 |
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Vivai Ettari di superficie adibita a vivaio, dove sono coltivate all’aperto piantine lignee destinate ad essere trapiantate. |
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CLND 071 |
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Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano Ettari di superficie destinata a coltivazioni permanenti per consumo umano non classificate altrove e altri alberi piantati sulla SAU, quali alberi di Natale. |
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CLND 072 |
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Alberi di Natale Ettari di superficie per la coltivazione di alberi destinati ad essere commercializzati come alberi di Natale, esternamente alla superficie boscata, sulla SAU. Sono escluse le coltivazioni di alberi di Natale non più mantenute che appartengono alla superficie boscata. |
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CLND 073 |
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Orti familiari Ettari di superficie solitamente destinata alla coltivazione di ortaggi, piante da radice e piante permanenti, destinate tra l’altro all’autoconsumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separata dagli altri terreni agricoli e riconoscibile come orto familiare. |
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CLND 074 |
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Altre superfici aziendali Ettari di superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate, per ragioni economiche, sociali o di altro tipo e che non partecipano all’avvicendamento delle colture), superficie boscata e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc. |
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CLND 075 |
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Superfici agricole non utilizzate Ettari di superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola che nell’anno di riferimento dell’indagine non è più coltivata e non partecipa all’avvicendamento delle colture, vale a dire per la quale è esclusa un’utilizzazione agricola. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con mezzi normalmente disponibili in un’azienda agricola. |
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CLND 076 |
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Superficie boscata Ettari di superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi e di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda agricola, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.). |
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CLND 077 |
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Arboricoltura a ciclo breve Ettari di superficie boschiva destinata alla coltivazione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni. Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/impianto degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali attività di gestione quali il diradamento. |
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CLND 078 |
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Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive) Ettari di superficie che rientra nella superficie complessiva appartenente all’azienda agricola ma non costituisce SAU, né superficie agricola non utilizzata né superficie boscata, quali le superfici occupate da fabbricati (salvo se adibiti alla coltivazione di funghi), cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce. |
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Superfici aziendali agricole per usi particolari |
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CLND 079 |
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Funghi coltivati Ettari di superficie destinata alla coltivazione di funghi in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine. |
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CLND 080 |
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SAU in serre o in ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata a coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Tali superfici non devono essere incluse nelle variabili precedenti (le quali si riferiscono solo alle superfici all’aperto). |
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CLND 081 |
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Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 082 |
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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 083 |
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Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superfici destinate alle coltivazioni per seminativi non classificate altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 084 |
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Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo |
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CLND 085 |
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Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all’uomo n.c.a. Ettari di SAU non classificata altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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Agricoltura biologica L’azienda agricola dispone di superfici dove sono applicati metodi di produzione biologica conformemente a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione. Le coltivazioni sono definite nella sezione II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI |
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CLND 086 |
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SAU all’aperto per l’agricoltura biologica (esclusi gli orti familiari) |
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CLND 087 |
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Seminativi per l’agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 088 |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 089 |
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Frumento (grano) tenero e spelta da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 090 |
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Frumento (grano) duro da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 091 |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 092 |
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Piante da radice da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 093 |
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Patate (incluse le patate da semina) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 094 |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 095 |
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Colture industriali da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 096 |
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Semi oleosi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 097 |
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Soia da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 098 |
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Piante raccolte allo stato verde su seminativi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 099 |
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Prati e pascoli temporanei da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 100 |
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Leguminose raccolte allo stato verde da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 101 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 102 |
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Sementi e piantine da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 103 |
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Prati permanenti e pascoli da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 104 |
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Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri, da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 105 |
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Pascoli magri da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 106 |
- |
- |
Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 107 |
- |
- |
- |
Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 108 |
- |
- |
- |
Agrumi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 109 |
- |
- |
- |
Uve da vino da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 110 |
- |
- |
- |
Olive da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 111 |
- |
Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo, da agricoltura biologica |
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Irrigazione di superfici coltivate all’aperto |
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CLND 112 |
- |
Superficie irrigabile totale Ettari di SAU massima che potrebbe essere irrigata nel corso dell’anno di riferimento con gli impianti tecnici e la quantità d’acqua normalmente disponibili nell’azienda agricola. |
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III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME Gli animali non sono necessariamente di proprietà del conduttore. Possono trovarsi all’interno dell’azienda agricola (su SAU o in ricoveri utilizzati dall’azienda agricola) o all’esterno di essa (su pascoli collettivi o in fase di transumanza ecc.). Per le variabili relative al bestiame ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell’anno di riferimento. |
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Bovini Per «bovini» si intendono i bovini (Bos taurus L.) e i bufali indiani (Bubalus bubalis L.), compresi gli ibridi come il beefalo. |
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CLVS 001 |
- |
- |
Bovini di età inferiore a 1 anno Numero di capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a 1 anno. |
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CLVS 002 |
- |
- |
Bovini da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni. |
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CLVS 003 |
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- |
Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, maschi. |
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CLVS 004 |
- |
- |
- |
Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, femmine. |
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Bovini di 2 anni e più |
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CLVS 005 |
- |
- |
- |
Bovini di 2 anni e più, maschi Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, maschi. |
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CLVS 006 |
- |
- |
- |
Bovini di 2 anni e più, femmine Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine. |
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CLVS 007 |
- |
- |
- |
- |
Giovenche di 2 anni e più Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che non hanno ancora partorito. |
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CLVS 008 |
- |
- |
- |
- |
Vacche Numero di capi bovini (abitualmente di età uguale o superiore a 2 anni), femmine, che hanno partorito. |
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CLVS 009 |
- |
- |
- |
- |
- |
Vacche da latte Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. |
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CLVS 010 |
- |
- |
- |
- |
- |
Altre vacche Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non è destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. |
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CLVS 011 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bufale Numero di capi di bufale (femmine della specie Bubalus bubalis, L.) che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni). |
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Ovini e caprini |
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CLVS 012 |
- |
Ovini (di tutte le età) Numero di capi domestici della specie Ovis aries L. |
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CLVS 013 |
- |
- |
Fattrici ovine Numero di capi di pecore madri e agnelle montate, da latte e da carne indistintamente. |
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CLVS 014 |
- |
- |
Altri ovini Numero di capi di tutti gli ovini diversi dalle fattrici ovine |
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|
CLVS 015 |
- |
Caprini (di tutte le età) Numero di capi domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus L. |
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|
CLVS 016 |
- |
- |
Capre riproduttrici Numero di capi di capre aventi già figliato e capre montate. |
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CLVS 017 |
- |
- |
Altri caprini Numero di capi di tutti i caprini diversi dalle capre riproduttrici. |
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|
|
|
Suini Per suini si intendono gli animali domestici della specie Sus scrofa domesticus Erxleben. |
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|
CLVS 018 |
- |
- |
Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg Numero di capi di lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg. |
|||
|
CLVS 019 |
- |
- |
Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg Numero di capi di scrofe da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito. |
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|
CLVS 020 |
- |
- |
Altri suini Numero di capi suini non specificati altrove. |
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|
|
|
Pollame Pollame e pulcini domestici (Gallus gallus L.), tacchini (Meleagris spp.), anatre (Anas spp. e Cairina moschata L.), oche (Anser anser domesticus L.), struzzi (Struthio camelus L.) e altro pollame non classificato altrove, come quaglie (Coturnix spp.), fagiani (Phasianus spp.), faraone (Numida meleagris domestica L.) e colombi (Columbinae spp.). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne o di uova. |
||||
|
CLVS 021 |
- |
- |
Polli da carne Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. destinati alla produzione di carne. |
|||
|
CLVS 022 |
- |
- |
Galline ovaiole Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. che hanno raggiunto l’età dell’entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova. |
|||
|
CLVS 023 |
- |
Altro pollame Numero di capi di pollame non menzionato come «Polli da carne» o «Galline ovaiole». Sono esclusi i pulcini. |
||||
|
CLVS 024 |
- |
- |
Tacchini Numero di capi domestici del genere Meleagris. |
|||
|
CLVS 025 |
- |
- |
Anatre Numero di capi domestici del genere Anas e della specie Cairina moschata L. |
|||
|
CLVS 026 |
- |
- |
Oche Numero di capi domestici della specie Anser anser domesticus L. |
|||
|
CLVS 027 |
- |
- |
Struzzi Numero di capi di struzzi (Struthio camelus L.). |
|||
|
CLVS 028 |
- |
- |
Altro pollame n.c.a. Numero di capi di altro pollame non classificato altrove. |
|||
|
|
|
Conigli Animali domestici del genere Oryctolagus. |
||||
|
CLVS 029 |
- |
- |
Coniglie riproduttrici Numero di capi di coniglie (Oryctolagus spp.) destinate alla produzione di conigli da ingrasso e che hanno già partorito. |
|||
|
CLVS 030 |
- |
Api Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera L.) destinate alla produzione di miele. |
||||
|
CLVS 031 |
- |
Cervidi Presenza di animali quali cervi (Cervus elaphus L.), cervi sika (Cervus nippon Temminck), renne (Rangifer tarandus L.) o daini (Dama dama L.) destinati alla produzione di carne. |
||||
|
CLVS 032 |
- |
Animali da pelliccia Presenza di animali quali visoni (Neovison vison Schreber), puzzole (Mustela putorius L.), volpi (Vulpes spp. e altri), cani procioni (Nyctereutes spp.) o cincillà (Chinchilla spp.) per la produzione di pellicce. |
||||
|
CLVS 033 |
- |
Bestiame n.c.a. Presenza di bestiame non classificato altrove in questa sezione. |
||||
|
Metodi di produzione biologica applicati all’allevamento di animali L’azienda agricola detiene animali per i quali sono applicati i metodi di allevamento biologico conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione. Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME |
||||||
|
CLVS 034 |
- |
Capi bovini da allevamento biologico Numero di capi bovini da allevamento biologico |
||||
|
CLVS 035 |
- |
- |
- |
- |
- |
Vacche da latte da allevamento biologico Numero di capi di vacche da latte da allevamento biologico |
|
CLVS 036 |
- |
- |
- |
- |
- |
Altre vacche da allevamento biologico Numero di capi di altre vacche da allevamento biologico |
|
CLVS 037 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bufale da allevamento biologico Presenza di bufale da allevamento biologico |
|
CLVS 038 |
- |
Ovini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi ovini da allevamento biologico |
||||
|
CLVS 039 |
- |
Caprini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi caprini da allevamento biologico |
||||
|
CLVS 040 |
- |
Suini da allevamento biologico Numero di capi suini da allevamento biologico |
||||
|
CLVS 041 |
- |
Pollame da allevamento biologico Numero di capi di pollame da allevamento biologico |
||||
|
CLVS 042 |
- |
- |
Polli da carne da allevamento biologico Numero di capi di polli da carne da allevamento biologico |
|||
|
CLVS 043 |
- |
- |
Galline ovaiole da allevamento biologico Numero di capi di galline ovaiole da allevamento biologico |
|||
(1) Allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11).
(2) NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(6) Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(7) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(9) Articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(10) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).
ALLEGATO II
Elenco delle variabili per modulo
MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE
|
Variabili |
Unità/categorie |
|||
|
Tematica: gestione dell’azienda agricola |
|
|||
|
|
Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere |
|
||
|
MLFO 001 |
- |
Genere del conduttore |
Maschio/femmina |
|
|
MLFO 002 |
- |
Anno di nascita |
Anno |
|
|
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
|
MLFO 003 |
- |
Lavoro agricolo del conduttore nell’azienda agricola |
Fascia percentuale ULA 1 (1) |
|
|
|
Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell’azienda agricola |
|
||
|
MLFO 004 |
- |
Piano di sicurezza dell’azienda agricola |
Sì/no |
|
|
Tematica: manodopera familiare |
|
|||
|
|
Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
|
||
|
MLFO 005 |
- |
Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
|
MLFO 006 |
- |
Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
|
Tematica: manodopera non familiare |
|
|||
|
|
Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
|
||
|
|
|
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
|
|
|
MLFO 007 |
- |
- |
Manodopera non familiare, di genere maschile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
MLFO 008 |
- |
- |
Manodopera non familiare, di genere femminile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
|
Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell’azienda agricola |
|
||
|
MLFO 009 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa maschi e femmine |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
|
|
|
Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi |
|
||
|
MLFO 010 |
- |
Persone non impiegate direttamente dall’azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti. |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
|
|
Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola |
|
|||
|
|
Tematica dettagliata: tipi di attività |
|
||
|
MLFO 011 |
- |
Servizi sanitari, sociali o educativi |
Sì/no |
|
|
MLFO 012 |
- |
Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero |
Sì/no |
|
|
MLFO 013 |
- |
Artigianato |
Sì/no |
|
|
MLFO 014 |
- |
Lavorazione di prodotti agricoli |
Sì/no |
|
|
MLFO 015 |
- |
Produzione di energia rinnovabile |
Sì/no |
|
|
MLFO 016 |
- |
Trasformazione del legno |
Sì/no |
|
|
MLFO 017 |
- |
Acquacoltura |
Sì/no |
|
|
|
|
Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda agricola) |
|
|
|
MLFO 018 |
- |
- |
Lavori agricoli per conto terzi |
Sì/no |
|
MLFO 019 |
- |
- |
Lavori non agricoli per conto terzi |
Sì/no |
|
MLFO 020 |
- |
Silvicoltura |
Sì/no |
|
|
MLFO 021 |
- |
Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola n.c.a. |
Sì/no |
|
|
|
Tematica dettagliata: importanza per l’azienda agricola |
|
||
|
MLFO 022 |
- |
Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sulla produzione finale dell’azienda agricola |
Fasce percentuali (3) |
|
|
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
|
MLFO 023 |
- |
Conduttore con altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola). |
M/S/N (4) |
|
|
MLFO 024 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
|
MLFO 025 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
|
|
MLFO 026 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
|
MLFO 027 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
|
|
Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all’azienda agricola |
|
|||
|
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
|
MLFO 028 |
- |
Il conduttore unico, il quale è anche il capo azienda in un’azienda agricola individuale, ha altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola). |
M/S/N (4) |
|
|
MLFO 029 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali le altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
|
MLFO 030 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali altre le attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
|
MODULO 2. SVILUPPO RURALE
|
Variabili |
Unità/categorie |
|||
|
Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale |
|
|||
|
MRDV 001 |
- |
Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell’azienda agricola |
Sì/no |
|
|
MRDV 002 |
- |
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
Sì/no |
|
|
MRDV 003 |
- |
Investimenti in beni materiali |
Sì/no |
|
|
MRDV 004 |
- |
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione |
Sì/no |
|
|
|
|
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese |
|
|
|
MRDV 005 |
- |
- |
Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori |
Sì/no |
|
MRDV 006 |
- |
- |
Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole |
Sì/no |
|
MRDV 007 |
- |
- |
Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia |
Sì/no |
|
MRDV 008 |
- |
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste |
Sì/no |
|
|
|
|
Pagamenti agro-climatico-ambientali |
|
|
|
MRDV 009 |
- |
- |
Sostegno di natura agro-climatico-ambientale |
Sì/no |
|
MRDV 010 |
- |
- |
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta |
Sì/no |
|
MRDV 011 |
- |
Agricoltura biologica |
Sì/no |
|
|
MRDV 012 |
- |
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque |
Sì/no |
|
|
MRDV 013 |
- |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
Sì/no |
|
|
MRDV 014 |
- |
Benessere degli animali |
Sì/no |
|
|
MRDV 015 |
- |
Gestione del rischio |
Sì/no |
|
MODULO 3. IRRIGAZIONE
|
Variabili |
Unità/categorie |
||
|
Tematica: pratiche di irrigazione |
|
||
|
|
Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione |
|
|
|
MIRR 001 |
- |
SAU media all’aperto irrigata negli ultimi 3 anni |
Ettari |
|
MIRR 002 |
- |
SAU totale all’aperto irrigata |
Ettari |
|
MIRR 003 |
- |
Volume dell’acqua |
Metri cubi |
|
|
Tematica dettagliata: metodi di irrigazione |
|
|
|
MIRR 004 |
- |
Irrigazione per scorrimento superficiale |
Ettari |
|
MIRR 005 |
- |
Irrigazione per aspersione |
Ettari |
|
MIRR 006 |
- |
Irrigazione a goccia |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l’irrigazione |
|
|
|
MIRR 007 |
- |
Acque sotterranee all’interno dell’azienda |
Sì/no |
|
MIRR 008 |
- |
Acque superficiali all’interno e al di fuori dell’azienda |
Sì/no |
|
MIRR 009 |
- |
Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua |
Sì/no |
|
MIRR 010 |
|
Acque reflue trattate |
Sì/no |
|
MIRR 011 |
- |
Altre fonti |
Sì/no |
|
MIRR 012 |
|
Pagamento delle acque utilizzate per l’irrigazione |
Codice |
|
|
Tematica dettagliata: parametri tecnici dell’impianto di irrigazione |
|
|
|
MIRR 013 |
|
Serbatoi |
Sì/no |
|
MIRR 014 |
|
Stato di manutenzione dell’impianto di irrigazione |
Codice |
|
MIRR 015 |
|
Stazione di pompaggio |
Sì/no |
|
MIRR 016 |
- |
Sistema di misurazione del consumo idrico |
Codice |
|
MIRR 017 |
- |
Regolatore di irrigazione |
Codice |
|
MIRR 018 |
- |
Impianto di fertirrigazione |
Sì/no |
|
Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi |
|
||
|
|
Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella |
|
|
|
MIRR 019 |
- |
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso |
Ettari |
|
MIRR 020 |
- |
Granturco e misto di granturco |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella |
|
|
|
MIRR 021 |
- |
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: piante da radice |
|
|
|
MIRR 022 |
- |
Patate (incluse le patate da semina) |
Ettari |
|
MIRR 023 |
- |
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: colture industriali |
|
|
|
MIRR 024 |
- |
Semi di colza e di ravizzone |
Ettari |
|
MIRR 025 |
- |
Semi di girasole |
Ettari |
|
MIRR 026 |
- |
Colture tessili |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) |
|
|
|
MIRR 027 |
|
Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi |
|
|
|
MIRR 028 |
- |
Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) |
Ettari |
|
MIRR 029 |
- |
Altre coltivazioni per seminativi all’aperto irrigate |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli |
|
|
|
MIRR 030 |
- |
Prati permanenti e pascoli |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti |
|
|
|
MIRR 031 |
- |
Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) |
Ettari |
|
MIRR 032 |
- |
Agrumi |
Ettari |
|
MIRR 033 |
|
Olivi |
Ettari |
|
MIRR 034 |
|
Vigneti |
Ettari |
MODULO 4. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO
|
Variabili |
Unità/categorie |
||
|
Tematica: pratiche di gestione del suolo all’aperto |
|
||
|
MSMP 001 |
|
Drenaggio dell’azienda agricola |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno |
|
|
|
MSMP 002 |
- |
Lavorazione convenzionale |
Ettari |
|
MSMP 003 |
- |
Lavorazione conservativa |
Ettari |
|
MSMP 004 |
- |
Nessuna lavorazione del terreno |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: copertura del suolo in seminativi |
|
|
|
MSMP 005 |
- |
Copertura del suolo: normale coltura invernale |
Ettari |
|
MSMP 006 |
- |
Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermediaria o coltura di copertura su seminativi |
Ettari |
|
MSMP 007 |
- |
Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura |
Ettari |
|
MSMP 008 |
- |
Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi |
|
|
|
MSMP 009 |
- |
Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale |
Percentuale |
|
|
Tematica dettagliata: area di interesse ecologico |
|
|
|
MSMP 010 |
- |
Terrazze |
Ettari |
|
MSMP 011 |
- |
Margini dei campi o fasce tampone |
Ettari |
|
MSMP 012 |
- |
Elementi lineari: siepi e filari di alberi |
Ettari |
|
MSMP 013 |
- |
Elementi lineari: muri di pietra |
Ettari |
|
MSMP 014 |
- |
Sistema agroforestale |
Ettari |
MODULO 5. MACCHINARI E IMPIANTI
|
Variabili |
Unità/categorie |
||||
|
Tematica: macchinari |
|
||||
|
|
Tematica dettagliata: servizi Internet |
|
|||
|
MMEQ 001 |
- |
Accesso a Internet |
Sì/no |
||
|
MMEQ 002 |
- |
Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni |
Sì/no |
||
|
|
Tematica dettagliata: macchinari di base |
|
|||
|
|
|
Macchinari di proprietà |
|
||
|
MMEQ 003 |
- |
- |
Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
|
MMEQ 004 |
- |
- |
Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
|
MMEQ 005 |
- |
- |
Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
|
MMEQ 006 |
- |
- |
Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
|
MMEQ 007 |
- |
- |
Macchinari per la lavorazione del terreno |
Sì/no |
|
|
MMEQ 008 |
- |
- |
Seminatrici e piantatrici |
Sì/no |
|
|
MMEQ 009 |
- |
- |
Distributori, polverizzatori o irroratrici per fertilizzanti |
Sì/no |
|
|
MMEQ 010 |
- |
- |
Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
|
MMEQ 011 |
- |
- |
- |
Le irroratrici a barra orizzontale e le irroratrici per frutteti, vigneti o altre colture permanenti utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio |
Codice |
|
MMEQ 012 |
- |
Mietitrebbiatrici |
Sì/no |
||
|
MMEQ 013 |
- |
Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata |
Sì/no |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Macchinari utilizzati da più aziende |
|||
|
MMEQ 014 |
- |
- |
Trattori |
Sì/no |
|
|
MMEQ 015 |
- |
- |
Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti |
Sì/no |
|
|
MMEQ 016 |
- |
- |
Mietitrebbiatrici |
Sì/no |
|
|
MMEQ 017 |
- |
- |
Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata |
Sì/no |
|
|
|
Tematica dettagliata: ricorso all’agricoltura di precisione |
|
|||
|
MMEQ 018 |
- |
Robotica |
Sì/no |
||
|
MMEQ 019 |
- |
- |
Robotica per l’applicazione dei prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
|
MMEQ 020 |
- |
- |
Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
|
MMEQ 021 |
- |
Tecniche a dosaggio variabile |
Sì/no |
||
|
MMEQ 022 |
- |
Monitoraggio di precisione delle colture |
Sì/no |
||
|
MMEQ 023 |
- |
Analisi del suolo |
Sì/no |
||
|
|
Tematica dettagliata: macchinari per l’allevamento |
|
|||
|
MMEQ 024 |
- |
Monitoraggio del benessere e della salute degli animali |
Sì/no |
||
|
MMEQ 025 |
- |
Molino miscelatore per l’alimentazione degli animali |
Sì/no |
||
|
MMEQ 026 |
- |
Sistemi automatici di alimentazione |
Sì/no |
||
|
MMEQ 027 |
- |
Regolazione automatica del clima nella stalla |
Sì/no |
||
|
MMEQ 028 |
- |
Macchine mungitrici |
Sì/no |
||
|
|
Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli |
|
|||
|
MMEQ 029 |
- |
Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi) |
Metri cubi |
||
|
MMEQ 030 |
- |
Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi |
Sì/no |
||
|
MMEQ 031 |
- |
Stoccaggio degli ortaggi e della frutta |
Sì/no |
||
|
MMEQ 032 |
- |
Stoccaggio refrigerato |
Metri cubi |
||
|
Tematica: impianti |
|
||||
|
|
Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole |
|
|||
|
MMEQ 033 |
- |
Energia eolica |
Sì/no |
||
|
MMEQ 034 |
- |
Biomassa |
Sì/no |
||
|
MMEQ 035 |
- |
- |
Biogas a partire dalla biomassa |
Sì/no |
|
|
MMEQ 036 |
- |
Energia solare (termica) |
Sì/no |
||
|
MMEQ 037 |
- |
Energia solare (fotovoltaica) |
Sì/no |
||
|
MMEQ 038 |
- |
Energia idroelettrica |
Sì/no |
||
|
MMEQ 039 |
- |
Altre fonti |
Sì/no |
||
MODULO 6. ALBERI DA FRUTTO
|
Variabili |
Unità/categorie |
|||
|
Tematica: pomacee |
|
|||
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell’impianto |
|
||
|
MORC 001 |
- |
Mele |
Ettari |
|
|
MORC 002 |
- |
- |
Mele per classe di età < 5 anni |
Ettari |
|
MORC 003 |
- |
- |
Mele per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
|
MORC 004 |
- |
- |
Mele per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
|
MORC 005 |
- |
- |
Mele per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi |
|
||
|
MORC 006 |
- |
- |
Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 007 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 008 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 009 |
- |
- |
Mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell’impianto |
|
||
|
MORC 010 |
- |
Pere |
Ettari |
|
|
MORC 011 |
- |
- |
Pere per classe di età < 5 anni |
Ettari |
|
MORC 012 |
- |
- |
Pere per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
|
MORC 013 |
- |
- |
Pere per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
|
MORC 014 |
- |
- |
Pere per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi |
|
||
|
MORC 015 |
- |
- |
Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 016 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 017 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 018 |
- |
- |
Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica: drupacee |
|
|||
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell’impianto |
|
||
|
MORC 019 |
- |
Pesche |
Ettari |
|
|
MORC 020 |
- |
- |
Pesche per classe di età < 5 anni |
Ettari |
|
MORC 021 |
- |
- |
Pesche per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
|
MORC 022 |
- |
- |
Pesche per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi |
|
||
|
MORC 023 |
- |
- |
Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 024 |
- |
- |
Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 025 |
- |
- |
Pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell’impianto |
|
||
|
MORC 026 |
- |
Nettarine |
Ettari |
|
|
MORC 027 |
- |
- |
Nettarine per classe di età < 5 anni |
Ettari |
|
MORC 028 |
- |
- |
Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
|
MORC 029 |
- |
- |
Nettarine per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi |
|
||
|
MORC 030 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 031 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 032 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell’impianto |
|
||
|
MORC 033 |
- |
Albicocche |
Ettari |
|
|
MORC 034 |
- |
- |
Albicocche per classe di età < 5 anni |
Ettari |
|
MORC 035 |
- |
- |
Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
|
MORC 036 |
- |
- |
Albicocche per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi |
|
||
|
MORC 037 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 038 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
|
MORC 039 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
|