ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 448

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 dicembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2222 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione, del 14 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

58

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2231 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2022

64

 

*

Decisione (UE) 2021/2232 del Consiglio, del 14 dicembre 2021, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

66

 

*

Decisione (UE) 2021/2233 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [notificata con il numero C(2021) 8893]

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2222 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro comprende una serie di componenti e strumenti a sostegno dell’interoperabilità, tra cui un archivio centrale di relazioni e statistiche («archivio centrale»). L’archivio centrale conserva i dati anonimizzati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti, dal servizio comune di confronto biometrico, dall’archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, al fine di fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.

(3)

L’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») è responsabile di istituire, attuare e ospitare l’archivio centrale e di provvedere alla sua gestione operativa.

(4)

Per consentire all’archivio centrale di fornire dati statistici intersistemici, è necessario stabilire le sue modalità di funzionamento, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza.

(5)

Al fine di rendere impossibile l’identificazione delle persone fisiche a partire dai dati statistici contenuti nell’archivio centrale, eu-LISA dovrebbe sviluppare uno strumento di anonimizzazione dei dati nell’ambito della sua architettura. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato.

(6)

L’accesso, controllato e sicuro, dovrebbe essere concesso unicamente al personale autorizzato delle autorità competenti, delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione, affinché possa consultare i dati e le statistiche contenuti nell’archivio centrale. A tal fine, eu-LISA dovrebbe sviluppare uno strumento di reportistica nell’ambito della sua architettura. Il personale di eu-LISA non dovrebbe avere accesso diretto ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità.

(7)

Per tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici pertinenti, l’archivio centrale dovrebbe conservare un numero di riferimento univoco. Non dovrebbe essere possibile utilizzare tale numero per recuperare informazioni dai fascicoli di identità.

(8)

La soluzione tecnica che ospita l’archivio centrale dovrebbe essere attuata presso il sito tecnico di eu-LISA e presso il sito di riserva, al fine di garantirne la disponibilità in qualsiasi momento.

(9)

Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(14)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(15)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 17 giugno 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dati statistici»: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) e (UE) 2019/816 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio;

2)

«relazioni (statistiche)»: una raccolta organizzata di dati statistici, prodotta dall’archivio centrale in modo automatizzato secondo una serie di regole prestabilite e conservata nell’archivio centrale;

3)

«relazioni personalizzabili»: relazioni statistiche estratte sulla base di dati statistici contenuti nell’archivio centrale secondo regole specifiche stabilite ad hoc da un utente, e conservate nell’archivio centrale;

4)

«dati di identità critici»: uno qualsiasi dei seguenti dati, o una loro combinazione, da cui possono essere identificate le persone fisiche:

a)

nome, cognome, «alias» di qualsiasi persona i cui dati possono essere conservati in un sistema di informazione dell’UE;

b)

numero del documento di viaggio:

c)

indirizzo (via, numero civico);

d)

telefono, indirizzo IP;

e)

indirizzi di posta elettronica;

f)

dati biometrici.

Articolo 2

Informazioni contenute nell’archivio centrale

1.   I dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 sono messi a disposizione e conservati nell’archivio centrale conformemente al presente regolamento.

2.   L’archivio centrale contiene dati statistici, comprese relazioni sull’uso del sistema ai fini del monitoraggio del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/818.

3.   L’archivio centrale contiene relazioni tecniche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità conformemente all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

4.   L’archivio centrale conserva un numero di riferimento univoco che consente di tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici. Non è possibile utilizzare tale numero di riferimento per recuperare i fascicoli di identità sottostanti.

5.   L’archivio centrale consente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 di ottenere quanto segue:

a)

relazioni a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema d’informazione Schengen:

i)

statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto regolamento;

ii)

relazioni annuali relative al numero di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del sistema d’informazione Schengen e al numero di accessi al sistema d’informazione Schengen per l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto regolamento;

iii)

su richiesta della Commissione, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, sulle prestazioni del sistema d’informazione Schengen, sull’uso del sistema d’informazione Schengen e sullo scambio di informazioni supplementari, a norma dell’articolo 74, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;

iv)

su richiesta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità, a norma dell’articolo 74, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;

v)

relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, di detto regolamento;

vi)

relazioni sulla qualità dei dati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento.

b)

relazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e sull’attuazione di riferimento ECRIS:

i)

dati statistici e relazioni personalizzabili riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi;

ii)

relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di detto regolamento.

6.   Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 2 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.

7.   L’utente può personalizzare le relazioni di attività prodotte dall’archivio centrale, in modo da filtrare o raggruppare i dati, tramite lo strumento di reportistica messo a disposizione insieme all’archivio centrale.

8.   È messo a disposizione un catalogo di relazioni. Le richieste di nuove relazioni o le modifiche alle relazioni esistenti seguono la politica di gestione delle modifiche di eu-LISA.

Articolo 3

Archivio di dati e strumento di reportistica

1.   L’archivio centrale usa una soluzione tecnica che ospita i dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità.

2.   La soluzione tecnica contiene uno strumento di reportistica configurato in modo da creare, conservare ed eseguire le relazioni e le relazioni personalizzabili di cui all’articolo 2.

3.   Lo strumento di reportistica consente la generazione di relazioni di attività e relazioni tecniche, e il loro recupero da parte dell’utente.

4.   Lo strumento di reportistica consente la fornitura di dati statistici intersistemici e di relazioni analitiche a fini strategici, operativi e di qualità dei dati, ove previsto dal diritto dell’Unione.

5.   Tutte le relazioni sono gestite nell’ambito della soluzione tecnica. Le opportune misure di sicurezza e integrità sono attuate nella soluzione tecnica, al fine di soddisfare i requisiti del piano di sicurezza di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818.

6.   La soluzione tecnica è realizzata sul sito tecnico di eu-LISA e sul sito di riserva.

Articolo 4

Estrazione dei dati

L’archivio centrale ottiene dai sistemi di informazione dell’UE copie in sola lettura dei dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, e all’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/818 al fine di elaborare le statistiche e le relazioni di cui agli articoli 39 e 62 di detto regolamento. I dati sono ottenuti periodicamente e almeno una volta al giorno, mediante estrazione unidirezionale.

Articolo 5

Strumento di anonimizzazione dei dati

1.   I dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità sono resi anonimi mediante uno strumento di anonimizzazione dei dati. Solo i dati anonimizzati sono conservati nell’archivio centrale.

2.   Lo strumento di anonimizzazione dei dati identifica i dati di identità critici presenti nei sistemi di informazione dell’UE e li rende anonimi tramite un processo automatizzato prima che i dati statistici siano conservati nell’archivio centrale. Il processo di anonimizzazione è irreversibile.

Articolo 6

Accesso

1.   L’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.

2.   L’archivio centrale è accessibile agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie dell’Unione, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell’Unione, tramite una connessione di rete protetta (TESTA).

3.   Soltanto il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti in conformità con l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/818 è abilitato ad accedere allo strumento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti accedono all’archivio centrale mediante profili di utente. eu-LISA conserva un elenco dei profili di utente. Un’autorità può avere vari profili, a seconda dei suoi diritti di accesso.

5.   L’accesso all’archivio centrale è registrato. Le informazioni registrate comprendono almeno:

a)

la marcatura temporale;

b)

l’autorità;

c)

il tipo di relazione in questione.

6.   I log che consentono l’identificazione degli utenti che hanno avuto accesso all’archivio centrale sono conservati a livello nazionale e dalla Commissione, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da Europol. eu-LISA conserva il log di tutte le operazioni di accesso. I log sono conservati nell’archivio centrale per un anno, dopo di che sono cancellati automaticamente.

7.   Eventuali ruoli contrastanti all’interno dell’archivio centrale sono identificati e l’accesso è concesso in base ai seguenti principi:

a)

«necessità di conoscere»;

b)

accesso con privilegio minimo;

c)

separazione delle funzioni.

8.   Le relazioni sulla qualità dei dati pubblicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1862 comprendono uno strumento che consente agli Stati membri di fornire a eu-LISA un feedback riguardante la correzione dei problemi incontrati.

Articolo 7

Responsabile del trattamento

Ai fini dell’anonimizzazione dei dati personali a norma dell’articolo 5, eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 8

Altri aspetti relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza

1.   I dati conservati nell’archivio centrale sono consultati unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

2.   eu-LISA attua le misure di sicurezza necessarie per garantire l’integrità dei dati nell’archivio centrale. Qualsiasi modifica dei dati deve essere tracciabile a fini di audit.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(3)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(16)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2223 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro comprende una serie di componenti e strumenti a sostegno dell’interoperabilità, tra cui un archivio centrale di relazioni e statistiche («archivio centrale»). L’archivio centrale conserva i dati anonimizzati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti, dal servizio comune di confronto biometrico, dall’archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, al fine di fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.

(3)

L’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») è responsabile di istituire, attuare e ospitare l’archivio centrale e di provvedere alla sua gestione operativa.

(4)

Per consentire all’archivio centrale di fornire dati statistici intersistemici, è necessario stabilire le sue modalità di funzionamento, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza.

(5)

Al fine di rendere impossibile l’identificazione delle persone fisiche a partire dai dati statistici contenuti nell’archivio centrale, eu-LISA dovrebbe sviluppare uno strumento di anonimizzazione dei dati nell’ambito della sua architettura. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato.

(6)

L’accesso, controllato e sicuro, dovrebbe essere concesso unicamente al personale autorizzato delle autorità competenti, delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione, affinché possa consultare i dati e le statistiche contenuti nell’archivio centrale. A tal fine, eu-LISA dovrebbe sviluppare uno strumento di reportistica nell’ambito della sua architettura. Il personale di eu-LISA non dovrebbe avere accesso diretto ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità.

(7)

Per tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici pertinenti, l’archivio centrale dovrebbe conservare un numero di riferimento univoco. Non dovrebbe essere possibile utilizzare tale numero per recuperare informazioni dai fascicoli di identità.

(8)

La soluzione tecnica che ospita l’archivio centrale dovrebbe essere attuata presso il sito tecnico di eu-LISA e presso il sito di riserva, al fine di garantirne la disponibilità in qualsiasi momento.

(9)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(14)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(15)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 17 giugno 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«dati statistici»: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) e (UE) 2019/816 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio;

(2)

«relazioni (statistiche)»: una raccolta organizzata di dati statistici, prodotta dall’archivio centrale in modo automatizzato secondo una serie di regole prestabilite e conservata nell’archivio centrale;

(3)

«relazioni personalizzabili»: relazioni statistiche estratte sulla base di dati statistici contenuti nell’archivio centrale secondo regole specifiche stabilite ad hoc da un utente, e conservate nell’archivio centrale;

(4)

«dati di identità critici»: uno qualsiasi dei seguenti dati, o una loro combinazione, da cui possono essere identificate le persone fisiche:

a)

nome, cognome, «alias» di qualsiasi persona i cui dati possono essere conservati in un sistema di informazione dell’UE;

b)

numero del documento di viaggio:

c)

indirizzo (via, numero civico);

d)

telefono, indirizzo IP;

e)

indirizzi di posta elettronica;

f)

dati biometrici.

Articolo 2

Informazioni contenute nell’archivio centrale

1.   I dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 sono messi a disposizione e conservati nell’archivio centrale conformemente al presente regolamento.

2.   L’archivio centrale contiene dati statistici, comprese relazioni sull’uso del sistema ai fini del monitoraggio del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/817.

3.   L’archivio centrale contiene relazioni tecniche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

4.   L’archivio centrale conserva un numero di riferimento univoco che consente di tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici. Non è possibile utilizzare tale numero di riferimento per recuperare i fascicoli di identità sottostanti.

5.   L’archivio centrale consente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 di ottenere quanto segue:

a)

relazioni a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, contenenti le seguenti statistiche sulle cartelle conservate nel sistema di ingressi/uscite:

i)

dati statistici e relazioni personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e i soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;

ii)

statistiche giornaliere riguardanti i soggiornanti fuoritermine, i cittadini di paesi terzi respinti, i cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata e i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali;

iii)

dati statistici e relazioni personalizzabili sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di ingressi/uscite conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento;

b)

relazioni a norma dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, contenenti le seguenti statistiche sulle cartelle conservate nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):

i)

statistiche giornaliere sul numero e sulla cittadinanza dei richiedenti la cui autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata o rifiutata, compresi i motivi del rifiuto, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata;

ii)

dati statistici e relazioni personalizzabili per migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera, assistere l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai viaggi e sostenere politiche migratorie dell’Unione basate su dati concreti;

iii)

dati statistici relativi all’elenco di controllo ETIAS a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, di detto regolamento;

iv)

statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema d’informazione ETIAS a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, di detto regolamento;

c)

relazioni a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, contenenti le seguenti statistiche:

i)

statistiche generate dal sistema di ingressi/uscite che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori;

ii)

statistiche generate dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 84 di detto regolamento indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;

iii)

statistiche generate dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi a norma dell’articolo 84 di detto regolamento e dal sistema di ingressi/uscite indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;

d)

relazioni a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, contenenti statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata;

e)

relazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1861, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema d’informazione Schengen:

i)

statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, di detto regolamento;

ii)

relazioni annuali relative al numero di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del sistema d’informazione Schengen e al numero di accessi al sistema d’informazione Schengen per l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860;

iii)

su richiesta della Commissione, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, sulle prestazioni del sistema d’informazione Schengen, sull’uso del sistema d’informazione Schengen e sullo scambio di informazioni supplementari, a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860;

iv)

su richiesta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità, a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860;

v)

relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860;

vi)

relazioni sui problemi di qualità dei dati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860.

6.   Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 2 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.

7.   L’utente può personalizzare le relazioni di attività prodotte dall’archivio centrale, in modo da filtrare o raggruppare i dati, tramite lo strumento di reportistica messo a disposizione insieme all’archivio centrale.

8.   È messo a disposizione un catalogo di relazioni. Le richieste di nuove relazioni o le modifiche alle relazioni esistenti seguono la politica di gestione delle modifiche di eu-LISA.

Articolo 3

Archivio di dati e strumento di reportistica

1.   L’archivio centrale usa una soluzione tecnica che ospita i dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità.

2.   La soluzione tecnica contiene uno strumento di reportistica configurato in modo da creare, conservare ed eseguire le relazioni e le relazioni personalizzabili di cui all’articolo 2.

3.   Lo strumento di reportistica consente la generazione di relazioni di attività e relazioni tecniche, e il loro recupero da parte dell’utente.

4.   Lo strumento di reportistica consente la fornitura di dati statistici intersistemici e di relazioni analitiche a fini strategici, operativi e di qualità dei dati, ove previsto dal diritto dell’Unione.

5.   Tutte le relazioni sono gestite nell’ambito della soluzione tecnica. Le opportune misure di sicurezza e integrità sono attuate nella soluzione tecnica, al fine di soddisfare i requisiti del piano di sicurezza di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817.

6.   La soluzione tecnica è realizzata sul sito tecnico di eu-LISA e sul sito di riserva.

Articolo 4

Estrazione dei dati

L’archivio centrale ottiene dai sistemi di informazione dell’UE copie in sola lettura dei dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, e all’articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/817 al fine di elaborare le statistiche e le relazioni di cui agli articoli 39 e 66 di detto regolamento. I dati sono ottenuti periodicamente e almeno una volta al giorno, mediante estrazione unidirezionale.

Articolo 5

Strumento di anonimizzazione dei dati

1.   I dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità sono resi anonimi mediante uno strumento di anonimizzazione dei dati. Solo i dati anonimizzati sono conservati nell’archivio centrale.

2.   Lo strumento di anonimizzazione dei dati identifica i dati di identità critici presenti nei sistemi di informazione dell’UE e li rende anonimi tramite un processo automatizzato prima che i dati statistici siano conservati nell’archivio centrale. Il processo di anonimizzazione è irreversibile.

Articolo 6

Accesso

1.   L’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860.

2.   L’archivio centrale è accessibile agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie dell’Unione, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell’Unione, tramite una connessione di rete protetta (TESTA).

3.   Soltanto il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti in conformità con l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 66, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/817 è abilitato ad accedere allo strumento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti accedono all’archivio centrale mediante profili di utente. Eu-LISA conserva un elenco dei profili di utente. Un’autorità può avere vari profili, a seconda dei suoi diritti di accesso.

5.   L’accesso all’archivio centrale è registrato. Le informazioni registrate comprendono almeno:

a)

la marcatura temporale;

b)

l’autorità;

c)

il tipo di relazione in questione.

6.   I log che consentono l’identificazione degli utenti che hanno avuto accesso all’archivio centrale sono conservati a livello nazionale e dalla Commissione, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da Europol. eu-LISA conserva il log di tutte le operazioni di accesso. I log sono conservati nell’archivio centrale per un anno, dopo di che sono cancellati automaticamente.

7.   Eventuali ruoli contrastanti all’interno dell’archivio centrale sono identificati e l’accesso è concesso in base ai seguenti principi:

a)

«necessità di conoscere»;

b)

accesso con privilegio minimo;

c)

separazione delle funzioni.

8.   Le relazioni sulla qualità dei dati pubblicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 comprendono uno strumento che consente agli Stati membri di fornire a eu-LISA un feedback riguardante la correzione dei problemi incontrati.

Articolo 7

Responsabile del trattamento

Ai fini dell’anonimizzazione dei dati personali a norma dell’articolo 5, eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 8

Altri aspetti relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza

1.   I dati conservati nell’archivio centrale sono consultati unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

2.   eu-LISA attua le misure di sicurezza necessarie per garantire l’integrità dei dati nell’archivio centrale. Qualsiasi modifica dei dati deve essere tracciabile a fini di audit.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(3)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(16)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2224 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2021

che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.

(2)

Al fine di migliorare la qualità dei dati e armonizzare i requisiti di qualità, è necessario stabilire i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per i dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti, nel servizio comune di confronto biometrico e nell'archivio comune di dati di identità.

(3)

Tali misure dovrebbero essere attuate e valutate dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), tenuto conto delle disposizioni specifiche stabilite per ciascun sistema di informazione dell'UE e per la componente dell'interoperabilità. Per svolgere tali compiti, eu-LISA dovrebbe avvalersi della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che utilizzano i sistemi di informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità.

(4)

I meccanismi e le procedure di controllo della qualità dei dati dovrebbero determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco e alle regole non vincolanti applicabili ai sistemi di informazione dell'UE sottostanti, al servizio comune di confronto biometrico e all'archivio comune di dati di identità. eu-LISA dovrebbe essere responsabile di garantire che le regole di qualità dei dati continuino ad essere adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE e delle componenti dell'interoperabilità.

(5)

Per ciascun indicatore di controllo della qualità, eu-LISA dovrebbe determinare e valutare l'adeguatezza della norma minima di qualità indispensabile per conservare i dati nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità. Le norme di qualità dei dati dovrebbero consentire di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(6)

È opportuno istituire meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi al fine di verificare regolarmente che i dati conservati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e nelle componenti dell'interoperabilità siano validi e conformi alle norme di qualità dei dati.

(7)

eu-LISA dovrebbe garantire una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni periodiche sulla qualità dei dati destinate agli Stati membri. Tali relazioni dovrebbero essere elaborate dall'archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e alle norme di cui al regolamento delegato 2021/2222 della Commissione (3).

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(14)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 30 aprile 2021.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'interoperabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per quanto riguarda i dati conservati nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre i dettagli relativi agli indicatori comuni della qualità dei dati e alle norme minime di qualità per conservare i dati, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione specifica sulla qualità dei dati in relazione ai sistemi di informazione dell'UE prevista dal diritto dell'Unione.

4.   Il presente regolamento si applica ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(a)

"dati di input": dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione in un sistema di informazione dell'UE o in una componente dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

(b)

"meccanismo di pulizia dei dati": meccanismo che effettua controlli per assicurare la programmata cancellazione dei dati conservati in un sistema di informazione dell'UE o in una componente dell'interoperabilità conformemente al diritto dell'Unione;

(c)

"meccanismo di individuazione dei problemi": meccanismo che effettua controlli per individuare i dati che non soddisfano le regole o norme di qualità dei dati;

(d)

"regole di blocco": regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la conservazione o l'uso, o entrambi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell'UE e che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. Ai dati di input non conformi a una regola di blocco sarà rifiutato l'inserimento e la conservazione nel sistema di informazione dell'UE e nella componente dell'interoperabilità;

(e)

"regole non vincolanti": regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l'uso ottimale, o entrambi. Le regole non vincolanti non impediscono l'inserimento e la conservazione dei dati di input non conformi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell'UE e che dovrebbero essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. I dati di input non conformi a una regola non vincolante sono inseriti nel sistema di informazione dell'UE o nella componente dell'interoperabilità con una segnalazione, una notifica o un messaggio di avviso di un problema di qualità dei dati.

Articolo 3

Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati

1.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico e nell'archivio comune di dati di identità conformemente alle regole di cui all'articolo 4.

2.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 conformemente alle regole che disciplinano i meccanismi di controllo della qualità dei dati di tali sistemi.

3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati sono attivati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell'UE e componenti dell'interoperabilità.

4.   Al fine di determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco o alle regole non vincolanti ad essi applicabili, i meccanismi di controllo della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 sono conformi alla sezione 1 dell'allegato del presente regolamento.

5.   Se i dati di input devono essere inseriti nel sistema di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, i meccanismi di controllo della qualità dei dati valutano in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati attribuiscono ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.

6.   Gli indicatori comuni della qualità dei dati sono i seguenti: completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza.

7.   eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore secondo le procedure di cui all'articolo 5.

8.   I meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi controllano regolarmente la validità e la conformità qualitativa dei dati conservati nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, conformemente alla sezione 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati inseriti e conservati

1.   Al fine di migliorare la qualità dei dati sono istituiti meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per aiutare a inserire e conservare dati conformi ai requisiti di qualità nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818. I dati sono inseriti e conservati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell'UE o componenti dell'interoperabilità.

2.   Ai fini dell'inserimento dei dati da parte del personale debitamente autorizzato nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, i meccanismi automatizzati di controllo della qualità verificano gli indicatori comuni della qualità di cui alla sezione 2 dell'allegato del presente regolamento.

3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati consentono l'applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, che disciplinano la qualità dei dati nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

Articolo 5

Procedure riguardanti gli indicatori, le norme e i meccanismi di controllo della qualità dei dati

1.   eu-LISA è responsabile di assicurare che le regole di qualità dei dati siano adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE e delle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

2.   eu-LISA è inoltre responsabile di attuare le norme minime di qualità dei dati per la conservazione dei dati biometrici nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema di informazione dell'UE e di ciascuna componente dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e si avvale dell'assistenza e della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che utilizzano tali sistemi di informazione dell'UE e componenti dell'interoperabilità.

4.   Si applicano le seguenti procedure di controllo della qualità dei dati:

(a)

eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore della qualità dei dati conformemente alla sezione 2 dell'allegato del presente regolamento;

(b)

i valori sono attribuiti alle norme separatamente per ciascuno degli indicatori della qualità dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Per ciascun indicatore, le norme possono attribuire valori diversi a seconda della categoria di dati;

(c)

se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all'articolo 6, eu-LISA valuta l'adeguatezza dei valori e delle norme e li modifica nella misura in cui non sono più adeguati;

(d)

se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all'articolo 6, eu-LISA valuta l'adeguatezza dei meccanismi di controllo della qualità dei dati che consentono l'applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti e, se del caso, li modifica;

(e)

al fine di modificare le norme di qualità dei dati e i loro valori e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati conformemente alle lettere c) e d) del presente paragrafo, eu-LISA consulta i gruppi consultivi per ciascuno dei sistemi di informazione dell'UE e ciascuna delle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

5.   Al fine di modificare i valori delle norme di qualità dei dati e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati, eu-LISA si basa sulla valutazione del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati.

Articolo 6

Relazioni sulle procedure e sui meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e sugli indicatori comuni della qualità dei dati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818

1.   Le relazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818 sono elaborate dall'archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e alle norme di cui al regolamento delegato C(2021) 4983 della Commissione 2021/2222.

2.   Le relazioni non includono dati personali e contengono almeno i seguenti parametri di informazione sulla qualità dei dati, estratti mediante uno strumento o un insieme di strumenti sviluppati a tali fini:

(a)

per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:

(1)

completezza (%);

(2)

esattezza (%):

(3)

unicità (%);

(4)

tempestività (%);

(5)

coerenza dei dati (%);

(b)

completezza dei fascicoli di domanda (%);

(c)

conformità dei dati alla classificazione "buona qualità" (%);

(d)

conformità dei dati alla classificazione "bassa qualità" (%);

(e)

risultati del meccanismo di pulizia dei dati;

(f)

risultati del meccanismo di individuazione dei problemi;

(g)

campi di dati che causano frequenti problemi di qualità;

(h)

elenco dei 10 principali problemi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g);

(i)

Stati membri interessati dai 10 principali problemi di qualità.

3.   eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni di cui al presente articolo su base settimanale.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(3)  Regolamento delegato 2021/2222 del 30 settembre 2019 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche. (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.)

(4)  Il presente regolamento non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

SEZIONE 1

Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati da inserire

I dati inseriti nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità saranno soggetti a meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati basati sulle regole di blocco e sulle regole non vincolanti quali definite all'articolo 2. Si tratta delle regole stabilite nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità che determinano se l'inserimento e la conservazione dei dati di input debbano essere consentiti o rifiutati. Le regole di blocco e le regole non vincolanti sono stabilite sulla base dei seguenti parametri: lunghezza, formato, tipo, conformità alle norme di qualità, semantica, ripetizione e sintassi.

SEZIONE 2

Considerazioni generali sugli indicatori comuni della qualità dei dati e sulle norme minime di qualità per i dati da inserire

I dati di input oggetto della procedura di verifica della qualità sono valutati in base alle regole di qualità dei dati definite in ciascun sistema di informazione dell'UE e in ciascuna componente dell'interoperabilità, come indicato nella sezione 1. Se le regole applicabili ai dati di input non impediscono l'inserimento e la conservazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input utilizzando gli indicatori della qualità dei dati ad essi applicabili.

I meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input conformemente a ciascun indicatore pertinente. I meccanismi di controllo della qualità dei dati tengono conto di un coefficiente di ponderazione per calcolare il peso relativo di ciascun indicatore sulla qualità globale dei dati di input.

A tal fine, i meccanismi di controllo della qualità dei dati sono adattati per applicarsi a un'unica raccolta di dati all'interno di una registrazione, o a una banca dati.

Dopo aver applicato il coefficiente di ponderazione ai dati di input, i meccanismi di controllo della qualità dei dati generano un profilo dei dati di input contenente i risultati dell'applicazione delle norme sugli indicatori, ad esempio valori numerici che valutano la qualità dei dati di input secondo ciascun indicatore.

La tabella 1 elenca l'insieme minimo di indicatori della qualità dei dati, ad esempio gli indicatori che si applicano sempre ai dati di input, conformemente alle regole applicate da ciascun sistema di informazione dell'UE e da ciascuna componente dell'interoperabilità. Tali indicatori sono i seguenti: completezza, esattezza, coerenza, tempestività, unicità.

Tabella 1

Elenco degli indicatori minimi della qualità dei dati

Indicatore

Descrizione

Ambito di applicazione principale

Unità di misura

Completezza

Indica il grado in cui i dati di input hanno valori per tutti gli attributi attesi e i relativi requisiti in uno specifico contesto d'uso. Misura se tutti i dati obbligatori sono forniti e se gli inserimenti in elenco della banca dati (o settoriali) soddisfano le richieste stabilite.

Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

Tasso di completezza dei dati: rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste

Esattezza

Indica il grado in cui i dati di input rappresentano la vicinanza delle stime ai valori reali sconosciuti. Può trattarsi di esattezza dei dati relativi a un'unica entità e/o di esattezza di dati analoghi per entità comparabili.

Dati alfanumerici e biometrici

Tassi di errore di campionamento, tasso di mancata risposta totale, tasso di mancata risposta parziale, tassi di errore di acquisizione dei dati, ecc.

Coerenza

Indica il grado in cui i dati di input hanno attributi privi di contraddizioni e coerenti con gli altri dati in uno specifico contesto d'uso. Misura il grado in cui un insieme di dati soddisfa le regole operative definite che si applicano a tali dati in tutti i casi, e indica l'assenza di un conflitto di contenuto dei dati. Può trattarsi di coerenza tra i dati relativi a un'unica entità e/o di coerenza tra dati analoghi per entità comparabili.

Dati alfanumerici

Percentuale

Tempestività

Indica il grado in cui i dati di input sono forniti entro una data predefinita o un termine predefinito che ne condiziona la validità o il contesto d'uso. Misura il grado di aggiornamento dei dati e indica se i dati richiesti possono essere forniti entro il termine stabilito.

Dati alfanumerici e biometrici

Intervallo di tempo -finale: numero di giorni dall'ultimo giorno di riferimento al giorno in cui i dati di input sono forniti.

Unicità

Indica il grado in cui i dati di input non sono duplicati nello stesso sistema di informazione dell'UE o nella stessa componente dell'interoperabilità.

Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

Percentuale di unità di dati che non sono duplicate

L'indicatore di esattezza per i dati biometrici comprende anche la risoluzione. La risoluzione misura il grado in cui i dati di input contengono il quantitativo richiesto di punti o pixel per unità di lunghezza. L'unità per visualizzare i pixel sullo schermo dovrebbe utilizzare "pi" (pixel per inch - pixell/pollice) per la stampa e "dot pi" (dot pixels per inch - punti pixell/pollice) per i sistemi di output. Inoltre dovrebbe indicare il numero di bit usati per pixel (16 colori: 4 bit per pixel; 256 colori: 8 bit; 65 000 colori: 16 bit; 16,5 milioni di colori: 24 bit).

SEZIONE 3

Classificazione della qualità dei dati

Dopo lo sviluppo del profilo dei dati di input di cui al punto 2, ai dati di input è attribuita una classificazione della qualità dei dati. Si applicano le seguenti classificazioni della qualità dei dati:

(a)

"buona qualità": il profilo dei dati di input dimostra la conformità richiesta all'indicatore della qualità dei dati applicabile;

(b)

"bassa qualità": il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola non vincolante;

(c)

"rifiutati": il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola di blocco.

Quando ai dati di input è attribuita una classificazione "buona qualità", i dati sono conservati nel sistema o nella componente senza alcun avviso sulla loro qualità.

Quando ai dati di input è attribuita una classificazione "bassa qualità", i dati sono conservati nel sistema o nella componente con un avviso sulla loro qualità. L'avviso indica che i dati di input devono essere rettificati e il motivo per cui i dati di input non dimostrano la conformità richiesta agli indicatori della qualità applicabili. Ove possibile, l'avviso individua il o i campi e/o il o i contenuti dei dati interessati dai problemi di qualità dei dati e suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input rispondano alla classificazione "buona qualità".

SEZIONE 4

Monitoraggio della qualità dei dati

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 8, sono utilizzati due tipi di meccanismi:

(a)

meccanismi di pulizia dei dati. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati il cui restante periodo di conservazione è inferiore al termine stabilito nella legislazione che disciplina il sistema di informazione dell'UE o la componente dell'interoperabilità pertinente. I meccanismi di pulizia dei dati informano lo Stato membro della programmata cancellazione dei dati, consentendogli di adottare, se necessario, le misure appropriate;

(b)

meccanismi di individuazione dei problemi. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati che non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati relative agli indicatori della qualità dei dati. Tali controlli possono inviare all'autorità competente dello Stato membro un avviso o una notifica indicante il motivo per cui i dati non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati. Ove possibile, l'avviso suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input soddisfino le nuove regole o norme. In nessun caso l'applicazione di tali controlli comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. In caso di inserimento di nuovi dati in un sistema di informazione dell'UE o in una componente di interoperabilità mentre sono attivi i meccanismi di individuazione dei problemi, detti meccanismi non si applicano a tali dati.

In seguito alla revisione delle regole o norme di qualità dei dati, eu-LISA può decidere che nel sistema di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità siano attuati meccanismi di individuazione dei problemi ad hoc.

eu-LISA può consultare il gruppo consultivo per uno dei sistemi di informazione dell'UE o per una delle componenti dell'interoperabilità per decidere se attuare un meccanismo di individuazione dei problemi ad hoc nel sistema di informazione dell'UE o nella componente dell'interoperabilità corrispondente nella misura necessaria per le finalità di tale sistema di informazione dell'UE o componente dell'interoperabilità.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2225 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2021

che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Al fine di migliorare la qualità dei dati e armonizzare i requisiti di qualità, è necessario stabilire i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per i dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell’UE sottostanti, nel servizio comune di confronto biometrico e nell’archivio comune di dati di identità.

(3)

Tali misure dovrebbero essere attuate e valutate dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), tenuto conto delle disposizioni specifiche stabilite per ciascun sistema di informazione dell’UE e per la componente dell’interoperabilità. Per svolgere tali compiti, eu-LISA dovrebbe avvalersi della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione che utilizzano i sistemi di informazione dell’UE e le componenti dell’interoperabilità.

(4)

I meccanismi e le procedure di controllo della qualità dei dati dovrebbero determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco e alle regole non vincolanti applicabili ai sistemi di informazione dell’UE sottostanti, al servizio comune di confronto biometrico e all’archivio comune di dati di identità. eu-LISA dovrebbe essere responsabile di garantire che le regole di qualità dei dati continuino ad essere adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell’UE e delle componenti dell’interoperabilità.

(5)

Per ciascun indicatore di controllo della qualità, eu-LISA dovrebbe determinare e valutare l’adeguatezza della norma minima di qualità indispensabile per conservare i dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità. Le norme di qualità dei dati dovrebbero consentire di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(6)

È opportuno istituire meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi al fine di verificare regolarmente che i dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE sottostanti e nelle componenti dell’interoperabilità siano validi e conformi alle norme di qualità dei dati.

(7)

eu-LISA dovrebbe garantire una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni periodiche sulla qualità dei dati destinate agli Stati membri. Tali relazioni dovrebbero essere elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e alle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione (3).

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(14)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 30 aprile 2021.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’interoperabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per quanto riguarda i dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre i dettagli relativi agli indicatori comuni della qualità dei dati e alle norme minime di qualità per conservare i dati, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione specifica sulla qualità dei dati in relazione ai sistemi di informazione dell’UE prevista dal diritto dell’Unione.

4.   Il presente regolamento si applica ai sistemi di informazione dell’UE e alle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«dati di input»: dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione in un sistema di informazione dell’UE o in una componente dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

b)

«meccanismo di pulizia dei dati»: meccanismo che effettua controlli per assicurare la programmata cancellazione dei dati conservati in un sistema di informazione dell’UE o in una componente dell’interoperabilità conformemente al diritto dell’Unione;

c)

«meccanismo di individuazione dei problemi»: meccanismo che effettua controlli per individuare i dati che non soddisfano le regole o norme di qualità dei dati;

d)

«regole di blocco»: regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la conservazione o l’uso, o entrambi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell’UE e che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. Ai dati di input non conformi a una regola di blocco sarà rifiutato l’inserimento e la conservazione nel sistema di informazione dell’UE e nella componente dell’interoperabilità;

e)

«regole non vincolanti»: regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l’uso ottimale, o entrambi. Le regole non vincolanti non impediscono l’inserimento e la conservazione dei dati di input non conformi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell’UE e che dovrebbero essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. I dati di input non conformi a una regola non vincolante sono inseriti nel sistema di informazione dell’UE o nella componente dell’interoperabilità con una segnalazione, una notifica o un messaggio di avviso di un problema di qualità dei dati.

Articolo 3

Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati

1.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico e nell’archivio comune di dati di identità conformemente alle regole di cui all’articolo 4.

2.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell’UE di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 conformemente alle regole che disciplinano i meccanismi di controllo della qualità dei dati di tali sistemi.

3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati sono attivati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità.

4.   Al fine di determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco o alle regole non vincolanti ad essi applicabili, i meccanismi di controllo della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 sono conformi alla sezione 1 dell’allegato del presente regolamento.

5.   Se i dati di input devono essere inseriti nel sistema di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi di controllo della qualità dei dati valutano in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati attribuiscono ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 dell’allegato del presente regolamento.

6.   Gli indicatori comuni della qualità dei dati sono i seguenti: completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza.

7.   eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore secondo le procedure di cui all’articolo 5.

8.   I meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi controllano regolarmente la validità e la conformità qualitativa dei dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, conformemente alla sezione 4 dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati inseriti e conservati

1.   Al fine di migliorare la qualità dei dati sono istituiti meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per aiutare a inserire e conservare dati conformi ai requisiti di qualità nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. I dati sono inseriti e conservati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE o componenti dell’interoperabilità.

2.   Ai fini dell’inserimento dei dati da parte del personale debitamente autorizzato nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi automatizzati di controllo della qualità verificano gli indicatori comuni della qualità di cui alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento.

3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, che disciplinano la qualità dei dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Articolo 5

Procedure riguardanti gli indicatori, le norme e i meccanismi di controllo della qualità dei dati

1.   eu-LISA è responsabile di assicurare che le regole di qualità dei dati siano adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell’UE e delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

2.   eu-LISA è inoltre responsabile di attuare le norme minime di qualità dei dati per la conservazione dei dati biometrici nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema di informazione dell’UE e di ciascuna componente dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e si avvale dell’assistenza e della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione che utilizzano tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità.

4.   Si applicano le seguenti procedure di controllo della qualità dei dati:

a)

eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore della qualità dei dati conformemente alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento;

b)

i valori sono attribuiti alle norme separatamente per ciascuno degli indicatori della qualità dei dati di cui all’articolo 3, paragrafo 6. Per ciascun indicatore, le norme possono attribuire valori diversi a seconda della categoria di dati;

c)

se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 6, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei valori e delle norme e li modifica nella misura in cui non sono più adeguati;

d)

se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 6, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei meccanismi di controllo della qualità dei dati che consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti e, se del caso, li modifica;

e)

al fine di modificare le norme di qualità dei dati e i loro valori e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati conformemente alle lettere c) e d) del presente paragrafo, eu-LISA consulta i gruppi consultivi per ciascuno dei sistemi di informazione dell’UE e ciascuna delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

5.   Al fine di modificare i valori delle norme di qualità dei dati e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati, eu-LISA si basa sulla valutazione del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati.

Articolo 6

Relazioni sulle procedure e sui meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e sugli indicatori comuni della qualità dei dati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817

1.   Le relazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 sono elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e alle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione.

2.   Le relazioni non includono dati personali e contengono almeno i seguenti parametri di informazione sulla qualità dei dati, estratti mediante uno strumento o un insieme di strumenti sviluppati a tali fini:

a)

per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:

(1)

completezza (%);

(2)

esattezza (%):

(3)

unicità (%);

(4)

tempestività (%);

(5)

coerenza dei dati (%);

b)

completezza dei fascicoli di domanda (%);

c)

conformità dei dati alla classificazione «buona qualità» (%);

d)

conformità dei dati alla classificazione «bassa qualità» (%);

e)

risultati del meccanismo di pulizia dei dati;

f)

risultati del meccanismo di individuazione dei problemi;

g)

campi di dati che causano frequenti problemi di qualità;

h)

elenco dei 10 principali problemi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g);

i)

Stati membri interessati dai 10 principali problemi di qualità.

3.   eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni di cui al presente articolo su base settimanale.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

SEZIONE 1

Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati da inserire

I dati inseriti nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità saranno soggetti a meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati basati sulle regole di blocco e sulle regole non vincolanti quali definite all’articolo 2. Si tratta delle regole stabilite nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità che determinano se l’inserimento e la conservazione dei dati di input debbano essere consentiti o rifiutati. Le regole di blocco e le regole non vincolanti sono stabilite sulla base dei seguenti parametri: lunghezza, formato, tipo, conformità alle norme di qualità, semantica, ripetizione e sintassi.

SEZIONE 2

Considerazioni generali sugli indicatori comuni della qualità dei dati e sulle norme minime di qualità per i dati da inserire

I dati di input oggetto della procedura di verifica della qualità sono valutati in base alle regole di qualità dei dati definite in ciascun sistema di informazione dell’UE e in ciascuna componente dell’interoperabilità, come indicato nella sezione 1. Se le regole applicabili ai dati di input non impediscono l’inserimento e la conservazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input utilizzando gli indicatori della qualità dei dati ad essi applicabili.

I meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input conformemente a ciascun indicatore pertinente. I meccanismi di controllo della qualità dei dati tengono conto di un coefficiente di ponderazione per calcolare il peso relativo di ciascun indicatore sulla qualità globale dei dati di input.

A tal fine, i meccanismi di controllo della qualità dei dati sono adattati per applicarsi a un’unica raccolta di dati all’interno di una registrazione, o a una banca dati.

Dopo aver applicato il coefficiente di ponderazione ai dati di input, i meccanismi di controllo della qualità dei dati generano un profilo dei dati di input contenente i risultati dell’applicazione delle norme sugli indicatori, ad esempio valori numerici che valutano la qualità dei dati di input secondo ciascun indicatore.

La tabella 1 elenca l’insieme minimo di indicatori della qualità dei dati, ad esempio gli indicatori che si applicano sempre ai dati di input, conformemente alle regole applicate da ciascun sistema di informazione dell’UE e da ciascuna componente dell’interoperabilità. Tali indicatori sono i seguenti: completezza, esattezza, coerenza, tempestività, unicità.

Tabella 1

Elenco degli indicatori minimi della qualità dei dati

Indicatore

Descrizione

Ambito di applicazione principale

Unità di misura

Completezza

Indica il grado in cui i dati di input hanno valori per tutti gli attributi attesi e i relativi requisiti in uno specifico contesto d’uso. Misura se tutti i dati obbligatori sono forniti e se gli inserimenti in elenco della banca dati (o settoriali) soddisfano le richieste stabilite.

Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

Tasso di completezza dei dati: rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste

Esattezza

Indica il grado in cui i dati di input rappresentano la vicinanza delle stime ai valori reali sconosciuti. Può trattarsi di esattezza dei dati relativi a un’unica entità e/o di esattezza di dati analoghi per entità comparabili.

Dati alfanumerici e biometrici

Tassi di errore di campionamento, tasso di mancata risposta totale, tasso di mancata risposta parziale, tassi di errore di acquisizione dei dati ecc.

Coerenza

Indica il grado in cui i dati di input hanno attributi privi di contraddizioni e coerenti con gli altri dati in uno specifico contesto d’uso. Misura il grado in cui un insieme di dati soddisfa le regole operative definite che si applicano a tali dati in tutti i casi, e indica l’assenza di un conflitto di contenuto dei dati. Può trattarsi di coerenza tra i dati relativi a un’unica entità e/o di coerenza tra dati analoghi per entità comparabili.

Dati alfanumerici

Percentuale

Tempestività

Indica il grado in cui i dati di input sono forniti entro una data predefinita o un termine predefinito che ne condiziona la validità o il contesto d’uso. Misura il grado di aggiornamento dei dati e indica se i dati richiesti possono essere forniti entro il termine stabilito.

Dati alfanumerici e biometrici

Intervallo di tempo -finale: numero di giorni dall’ultimo giorno di riferimento al giorno in cui i dati di input sono forniti.

Unicità

Indica il grado in cui i dati di input non sono duplicati nello stesso sistema di informazione dell’UE o nella stessa componente dell’interoperabilità.

Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

Percentuale di unità di dati che non sono duplicate

L’indicatore di esattezza per i dati biometrici comprende anche la risoluzione. La risoluzione misura il grado in cui i dati di input contengono il quantitativo richiesto di punti o pixel per unità di lunghezza. L’unità per visualizzare i pixel sullo schermo dovrebbe utilizzare «pi» (pixel per inch - pixel/pollice) per la stampa e «dot pi» (dot pixels per inch - punti pixel/pollice) per i sistemi di output. Inoltre dovrebbe indicare il numero di bit usati per pixel (16 colori: 4 bit per pixel; 256 colori: 8 bit; 65 000 colori: 16 bit; 16,5 milioni di colori: 24 bit).

SEZIONE 3

Classificazione della qualità dei dati

Dopo lo sviluppo del profilo dei dati di input di cui al punto 2, ai dati di input è attribuita una classificazione della qualità dei dati. Si applicano le seguenti classificazioni della qualità dei dati:

a)

«buona qualità»: il profilo dei dati di input dimostra la conformità richiesta all’indicatore della qualità dei dati applicabile;

b)

«bassa qualità»: il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola non vincolante;

c)

«rifiutati»: il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola di blocco.

Quando ai dati di input è attribuita una classificazione «buona qualità», i dati sono conservati nel sistema o nella componente senza alcun avviso sulla loro qualità.

Quando ai dati di input è attribuita una classificazione «bassa qualità», i dati sono conservati nel sistema o nella componente con un avviso sulla loro qualità. L’avviso indica che i dati di input devono essere rettificati e il motivo per cui i dati di input non dimostrano la conformità richiesta agli indicatori della qualità applicabili. Ove possibile, l’avviso individua il o i campi e/o il o i contenuti dei dati interessati dai problemi di qualità dei dati e suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input rispondano alla classificazione «buona qualità».

SEZIONE 4

Monitoraggio della qualità dei dati

Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, sono utilizzati due tipi di meccanismi:

a)

meccanismi di pulizia dei dati. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati il cui restante periodo di conservazione è inferiore al termine stabilito nella legislazione che disciplina il sistema di informazione dell’UE o la componente dell’interoperabilità pertinente. I meccanismi di pulizia dei dati informano lo Stato membro della programmata cancellazione dei dati, consentendogli di adottare, se necessario, le misure appropriate;

b)

meccanismi di individuazione dei problemi. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati che non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati relative agli indicatori della qualità dei dati. Tali controlli possono inviare all’autorità competente dello Stato membro un avviso o una notifica indicante il motivo per cui i dati non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati. Ove possibile, l’avviso suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input soddisfino le nuove regole o norme. In nessun caso l’applicazione di tali controlli comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità. In caso di inserimento di nuovi dati in un sistema di informazione dell’UE o in una componente di interoperabilità mentre sono attivi i meccanismi di individuazione dei problemi, detti meccanismi non si applicano a tali dati.

In seguito alla revisione delle regole o norme di qualità dei dati, eu-LISA può decidere che nel sistema di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità siano attuati meccanismi di individuazione dei problemi ad hoc.

eu-LISA può consultare il gruppo consultivo per uno dei sistemi di informazione dell’UE o per una delle componenti dell’interoperabilità per decidere se attuare un meccanismo di individuazione dei problemi ad hoc nel sistema di informazione dell’UE o nella componente dell’interoperabilità corrispondente nella misura necessaria per le finalità di tale sistema di informazione dell’UE o componente dell’interoperabilità.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2226 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per alcuni dispositivi medici può essere vantaggioso disporre di istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. In tal modo è possibile ridurre l’onere ambientale e i costi per l’industria dei dispositivi medici, mantenendo o migliorando nel contempo il livello di sicurezza.

(2)

Il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione (2) ha stabilito le condizioni alle quali le istruzioni per l’uso dei dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE (3) e 93/42/CEE del Consiglio (4) possono essere fornite sotto forma elettronica e non su supporto cartaceo. Entrambe le direttive del Consiglio sono state abrogate e sostituite dal regolamento (UE) 2017/745. Le norme relative alle istruzioni per l’uso elettroniche dovrebbero pertanto essere adeguate ai nuovi requisiti del regolamento (UE) 2017/745 e agli sviluppi tecnologici nel settore in questione.

(3)

La possibilità di fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo dovrebbe essere limitata ad alcuni dispositivi medici e ai relativi accessori destinati a essere utilizzati in condizioni specifiche. Per motivi di sicurezza e di efficienza, gli utilizzatori dovrebbero sempre poter ottenere su richiesta le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo.

(4)

Al fine di ridurre per quanto possibile i potenziali rischi, l’opportunità di fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo dovrebbe essere soggetta a una specifica valutazione dei rischi a cura del fabbricante.

(5)

Per garantire un accesso incondizionato alle istruzioni per l’uso in forma elettronica e facilitare la comunicazione degli aggiornamenti, tali istruzioni dovrebbero essere disponibili sul sito web del fabbricante in una o più lingue ufficiali dell’Unione stabilite dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione dell’utilizzatore o del paziente.

(6)

A fini di sicurezza e coerenza, le istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta alle istruzioni per l’uso su supporto cartaceo dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda i requisiti che si limitano al loro contenuto e alla loro presentazione sui siti web.

(7)

La possibilità di fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica non dovrebbe pregiudicare gli obblighi relativi alle tessere per i portatori di impianto che devono essere fornite a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/745.

(8)

Dal momento che la protezione del diritto alla vita privata delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale dovrebbe essere garantita sia dai fabbricanti sia dagli organismi notificati, è opportuno prevedere che i siti web che presentano le istruzioni per l’uso dei dispositivi medici siano conformi ai requisiti posti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Al fine di garantire che le norme relative alle istruzioni per l’uso elettroniche siano adeguate ai nuovi requisiti del regolamento (UE) 2017/745, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo transitorio di cui all’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso, definite all’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2017/745 e precisate all’allegato I, capo III, punto 23.4, del medesimo regolamento, possono essere fornite dai fabbricanti in forma elettronica, come indicato all’allegato I, capo III, punto 23.1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/745.

Esso fissa inoltre alcuni requisiti relativi al contenuto e alla presentazione sui siti web delle istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta alle istruzioni per l’uso su supporto cartaceo.

Il presente regolamento non disciplina i prodotti elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«istruzioni per l’uso in forma elettronica»: le istruzioni per l’uso visualizzabili in forma elettronica sul dispositivo, fornite dal fabbricante su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo o rese disponibili mediante un software o un sito web;

2)

«utilizzatori professionali»: le persone che usano il dispositivo medico nell’esercizio della propria attività professionale nel settore sanitario;

3)

«dispositivi medici fissi installati»: i dispositivi e i relativi accessori concepiti per essere installati, fissati o bloccati in altro modo in un luogo specifico all’interno di una struttura sanitaria, in modo tale che non possano essere spostati da tale luogo né smontati senza ricorrere a strumenti o apparecchiature, e che non sono specificamente destinati a essere usati in una struttura sanitaria mobile.

Articolo 3

1)   I fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo se tali istruzioni riguardano uno dei seguenti dispositivi:

a)

i dispositivi medici impiantabili e i dispositivi medici impiantabili attivi e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745;

b)

i dispositivi medici fissi installati e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745;

c)

i dispositivi medici e i relativi accessori, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso.

2)   I fabbricanti possono fornire, per i dispositivi elencati al paragrafo 1, istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni:

a)

i dispositivi e gli accessori sono destinati esclusivamente a utilizzatori professionali; e

b)

l’uso da parte di altre persone non è ragionevolmente prevedibile.

3)   Per i software disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 i fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica mediante i software stessi invece che su supporto cartaceo.

Articolo 4

1)   I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, che forniscono agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo, effettuano una valutazione documentata dei rischi vertente almeno sui seguenti aspetti:

a)

le conoscenze e l’esperienza degli utilizzatori previsti, in particolare per quanto riguarda l’uso del dispositivo e le esigenze dell’utilizzatore;

b)

le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato;

c)

le conoscenze e l’esperienza dell’utilizzatore previsto per quanto riguarda l’hardware e il software necessari per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso in forma elettronica;

d)

l’accesso dell’utilizzatore alle risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’uso;

e)

l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni;

f)

i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di guasti all’hardware e al software, in particolare se le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono integrate nel dispositivo;

g)

le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo;

h)

le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di Internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza disponibili per ovviare a tale situazione;

i)

la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore;

j)

la valutazione della compatibilità del sito web che presenta le istruzioni elettroniche per l’uso con i vari dispositivi che potrebbero essere utilizzati per visualizzare dette istruzioni;

k)

la gestione delle diverse versioni delle istruzioni per l’uso, se del caso conformemente all’articolo 5, paragrafo 8.

2)   La valutazione dei rischi connessi alla fornitura di istruzioni per l’uso in forma elettronica è aggiornata alla luce dell’esperienza acquisita nella fase post-commercializzazione.

Articolo 5

I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, possono fornire agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni:

1)

la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo;

2)

forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4;

3)

dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine;

4)

forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo;

5)

garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide;

6)

per i dispositivi medici muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale;

7)

forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso;

8)

dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza;

9)

per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto;

10)

per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo;

11)

le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione dell’utilizzatore o del paziente;

12)

sono posti in essere procedure e sistemi efficaci affinché gli utilizzatori dei dispositivi che hanno scaricato le istruzioni per l’uso dal sito web possano essere informati in caso di aggiornamenti o azioni correttive in relazione a tali istruzioni per l’uso;

13)

tutte le precedenti versioni elettroniche delle istruzioni per l’uso sono disponibili sul sito web.

Articolo 6

1)   I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo.

Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi medici fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso.

Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software.

2)   I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica.

Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo.

3)   Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono:

a)

qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso;

b)

l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello;

c)

le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web;

d)

indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3.

4)   Nel caso in cui, per i dispositivi e gli accessori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), una parte delle istruzioni per l’uso sia destinata al paziente, questa parte non può essere fornita in forma elettronica.

5)   Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio.

Articolo 7

1)   Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web.

2)   Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti:

a)

le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile;

b)

è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

c)

funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile;

d)

soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679;

e)

l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10;

f)

tutte le versioni precedenti delle istruzioni per l’uso esistenti in forma elettronica, di cui all’articolo 5, paragrafo 13, e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web.

Articolo 8

Se del caso, il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento è esaminato da un organismo notificato durante la procedura applicabile di valutazione della conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 9

Le istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta ad istruzioni per l’uso complete su supporto cartaceo sono coerenti con il contenuto di queste ultime.

Qualora tali istruzioni per l’uso siano fornite mediante un sito web, quest’ultimo è conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b), d), e) e f).

Articolo 10

Il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio conformemente all’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 fino al 26 maggio 2024.

I riferimenti al regolamento (UE) n. 207/2012 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).

(3)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(4)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Il regolamento (UE) 207/2012 della Commissione

Il presente regolamento

 

 

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2227 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti relativi all’addestramento, alle prove e ai controlli per le licenze di pilota, compresi quelli per ottenere privilegi al fine di eseguire avvicinamenti conformemente alle regole del volo strumentale (IFR) fino ad altezze di decisione inferiori a 200 piedi, e relativi all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri.

(2)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo, compresi requisiti per gli operatori in termini di addestramento e controlli periodici dei loro equipaggi. Tale regolamento è in corso di modifica per tenere conto delle ultime norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) relative alle operazioni ogni tempo. Le modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 sono concepite per costituire un quadro completo per gli avvicinamenti IFR in bassa visibilità, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’addestramento dei piloti. I corrispondenti requisiti relativi agli avvicinamenti IFR in bassa visibilità di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero pertanto essere soppressi o, ove necessario, sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012.

(3)

Dato che gli elicotteri monomotore sono ora certificati anche per le operazioni in IFR, è opportuno che i requisiti relativi all’abilitazione al volo strumentale per elicotteri siano rivisti affinché siano più pertinenti per i nuovi tipi di elicotteri e offrano maggiore flessibilità per quanto riguarda il loro utilizzo. L’abilitazione al volo strumentale per elicotteri e il relativo addestramento dovrebbero essere concepiti in modo da integrare il volo strumentale tanto negli elicotteri monomotore quanto in quelli plurimotore e non rendere così più necessario un addestramento aggiuntivo per convertire un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri monomotore in un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri plurimotore.

(4)

Attualmente le disposizioni più rigorose della parte FCL per l’addestramento di piloti per elicotteri a equipaggio plurimo si applicano anche alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri certificati per operazioni a equipaggio singolo. A seguito di tale onere aggiuntivo, quasi tutte le operazioni con elicotteri su tali elicotteri certificati a equipaggio singolo sono effettuate a equipaggio singolo, a meno che i requisiti operativi non prescrivano operazioni a equipaggio plurimo. Di conseguenza i benefici in termini di sicurezza derivanti dal volo con un copilota vengono persi. Per evitare che ciò accada, i requisiti e i privilegi per le operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri dovrebbero essere rivisti al fine offrire maggiore flessibilità. È opportuno prevedere requisiti adeguati per consentire operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo in sicurezza.

(5)

Poiché finora per i voli con elicotteri in IFR sono stati utilizzati solo elicotteri plurimotore, le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri esistenti sono state ottenute con elicotteri plurimotore. Per questo motivo, e considerando il futuro utilizzo di elicotteri monomotore in IFR, è opportuno prevedere disposizioni transitorie affinché i piloti attualmente titolari di abilitazioni al volo strumentale per elicotteri possano usare i privilegi associati sia negli elicotteri monomotore sia in quelli plurimotore.

(6)

È opportuno concedere alle organizzazioni di addestramento tempo sufficiente per adattare i loro programmi di addestramento.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe inoltre essere modificato per correggere determinati rimandi obsoleti o errati e per chiarire alcune disposizioni.

(8)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 02/2021 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 4 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

continuano a essere autorizzati a ricevere il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, lettera g);»;

b)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e iii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e»;

c)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

continuano a essere autorizzati a ricevere i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).»;

2)

è inserito il seguente articolo 4 quinquies:

«Articolo 4 quinquies

Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri

Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

1.

le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri (IR(H)] rilasciate conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento prima del 30 ottobre 2022 sono considerate IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore e sono riemesse come tali IR(H) in caso di riemissione di una licenza di pilota di elicotteri per ragioni amministrative;

2.

ai richiedenti che prima del 30 ottobre 2022 hanno iniziato l’addestramento per una IR(H) per elicotteri monomotore o plurimotore è consentito completare tale addestramento e, in tal caso, è rilasciata loro una IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore.»;

3)

è inserito il seguente articolo 4 sexies:

«Articolo 4 sexies

Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo

1.   Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

sono titolari di un certificato di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, rilasciato conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento, compresi i privilegi di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, per il pertinente tipo di elicottero;

b)

hanno completato l’addestramento di cui alla norma FCL.735.H della parte FCL;

c)

hanno esperienza in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a un livello accettabile per l’autorità competente di tale Stato membro.

2.   I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.»;

4)

All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Le organizzazioni di addestramento dei piloti che forniscono addestramento per la IR(H) adattano il proprio programma di addestramento affinché sia conforme all’allegato I entro il 30 ottobre 2023.»;

5)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO

L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

la norma FCL.010 è così modificata:

a)

la definizione di «Operazioni a equipaggio plurimo» è sostituita dalla seguente:

«“Operazione a equipaggio plurimo”, un’operazione che richiede almeno due piloti che sfruttano la cooperazione in equipaggio plurimo in un aeromobile a equipaggio plurimo o singolo.»;

b)

la definizione di «Aeromobile a equipaggio plurimo» è sostituita dalla seguente:

«“Aeromobile a equipaggio plurimo”:

per velivoli, velivoli certificati per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti;

per elicotteri, dirigibili e convertiplani, un aeromobile certificato per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti o che deve essere impiegato con almeno due piloti conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012.»;

c)

la definizione di «Aeromobile a equipaggio singolo» è sostituita dalla seguente:

«“Aeromobile a equipaggio singolo”:

per velivoli, un aeromobile certificato per essere operato da un pilota;

per elicotteri, dirigibili e convertiplani, un aeromobile certificato per essere operato da un pilota e che non deve essere impiegato con almeno due piloti conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012.»;

2)

alla norma FCL.060, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

come pilota in comando o copilota, a meno che non abbia svolto, nei 90 giorni precedenti, almeno 3 decolli, avvicinamenti e atterraggi come pilota di un aeromobile dello stesso tipo o classe o in un FFS dello stesso tipo o classe. I 3 decolli e atterraggi devono essere stati effettuati in operazioni a equipaggio plurimo o singolo, a seconda dei privilegi posseduti dal pilota; e»;

3)

la norma FCL.510.H è sostituita dalla seguente:

«FCL.510.H ATPL(H) — Prerequisiti, esperienza e riconoscimento dei crediti

I richiedenti una ATPL(H) devono:

a)

essere titolari di una CPL(H);

b)

aver ricevuto addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) conformemente alla norma FCL.735.H;

c)

aver completato come pilota di elicotteri un minimo di 1 000 ore di tempo di volo, comprendenti almeno:

1)

350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri;

2)

i)

250 ore come pilota in comando; o

ii)

100 ore come pilota in comando e 150 ore come pilota in comando sotto supervisione; o

iii)

250 ore come pilota in comando sotto supervisione su elicotteri a equipaggio plurimo. In questo caso, i privilegi della ATPL(H) devono essere limitati soltanto a operazioni a equipaggio plurimo, fino al completamento di 100 ore come pilota in comando;

3)

200 ore di tempo di volo di navigazione di cui almeno 100 ore devono essere effettuate come pilota in comando o pilota in comando sotto supervisione;

4)

30 ore di tempo strumentale di cui non più di 10 possono essere di tempo strumentale su simulatore; e

5)

100 ore di volo notturno come pilota in comando o copilota.

Delle 1 000 ore, un massimo di 100 ore possono essere completate in un FSTD, di cui non più di 25 ore possono essere completate in un FNPT;

d)

il tempo di volo su velivoli deve essere accreditato fino al 50 % rispetto ai requisiti del tempo di volo di cui alla lettera c);

e)

l’esperienza di cui alla lettera c) deve essere completata prima di sottoporsi al test di abilitazione per la ATPL(H);

f)

i richiedenti una ATPL(H) devono ricevere crediti completi ai fini del requisito di cui al punto b) se ottemperano alla norma FCL.720.H, lettera a), punto 2), sottopunto ii), e hanno inoltre ricevuto addestramento presso un’ATO al fine di raggiungere il livello necessario per completare con successo il corso conformemente alla norma FCL.735.H.»;

4)

la norma FCL.605 è sostituita dalla seguente:

«FCL.605 IR — Privilegi e condizioni

a)

Privilegi

I privilegi dei titolari di una IR consistono nel pilotare un aeromobile in condizioni IFR, comprese le operazioni PBN, con una altezza di decisione minima:

1)

non inferiore a 200 ft (60 m);

2)

inferiore a 200 ft (60 m) purché siano autorizzati in tal senso conformemente all’allegato V (parte SpA) del regolamento (UE) n. 965/2012.

b)

Condizioni

1)

I titolari di una IR devono esercitare i loro privilegi conformemente alle condizioni stabilite nell’appendice 8 del presente allegato.

2)

Al fine di esercitare i privilegi come pilota in comando in condizioni IFR in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri, i titolari di una IR(H) devono avere almeno 70 ore di tempo strumentale, di cui fino a 30 possono essere di tempo strumentale su simulatore.»;

5)

la norma FCL.620 è sostituita dalla seguente:

«FCL.620 IR — Test di abilitazione

I richiedenti una IR devono superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 7 del presente allegato per dimostrare la capacità di eseguire le procedure e le manovre pertinenti con un livello di competenza adeguato ai privilegi concessi.»;

6)

dopo il titolo «SEZIONE 2 — Requisiti specifici per la categoria velivoli» è inserita la seguente norma FCL.620.A:

«FCL.620.A IR(A) — Test di abilitazione

a)

Per una IR(A) plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un velivolo plurimotore. Per una IR(A) monomotore, il test deve essere sostenuto su un velivolo monomotore. Un velivolo plurimotore a spinta centrale deve essere considerato un velivolo monomotore ai fini della presente lettera.

b)

Ai richiedenti che hanno completato un test di abilitazione per una IR(A) plurimotore su un velivolo plurimotore a equipaggio singolo per il quale è necessaria un’abilitazione per classe deve anche essere rilasciata una IR(A) monomotore per le abilitazioni per classe o per tipo di velivolo monomotore di cui sono titolari.»;

7)

la norma FCL.630.H è sostituita dalla seguente:

«FCL.630.H IR(H) — Estensione dei privilegi da una IR(H) ad altri tipi di elicotteri

Salvo diversamente specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, i titolari di una IR(H) che intendono estendere i loro privilegi IR(H) ad altri tipi di elicotteri devono completare, oltre al pertinente corso di addestramento per l’abilitazione per tipo, due ore di addestramento al volo presso un ATO sul tipo pertinente con il solo riferimento agli strumenti in IFR, che possono essere condotte in un FFS o in un FTD che rappresenti adeguatamente il tipo pertinente per le operazioni IFR.»;

8)

dopo il titolo «SEZIONE 4 — Requisiti specifici per la categoria dirigibili» è inserita la seguente norma FCL.620.As:

«FCL.620.As IR(As) — Test di abilitazione

Per una IR(As) plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un dirigibile plurimotore. Per una IR(As) monomotore, il test deve essere sostenuto su un dirigibile monomotore.»;

9)

alla norma FCL.725, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Operazioni a equipaggio singolo e a equipaggio plurimo

1)

Si considera che un pilota che sia già titolare di un’abilitazione per tipo per un tipo di aeromobile, con i privilegi per operazioni a equipaggio singolo o plurimo, abbia già soddisfatto i requisiti teorici se richiede di aggiungere i privilegi per l’altra forma di operazione sullo stesso tipo di aeromobile.

2)

Detto pilota deve completare l’addestramento di volo aggiuntivo per l’altra forma di operazione nel tipo pertinente conformemente all’appendice 9 del presente allegato, salvo diversamente specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione. Tale addestramento deve essere completato presso:

i)

un’ATO;

ii)

un’organizzazione alla quale si applica l’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 e che è autorizzata a fornire tale addestramento sulla base di un’approvazione o, nel caso di elicotteri a equipaggio singolo, di una dichiarazione.

3)

Con l’eccezione degli elicotteri a equipaggio singolo, la forma di operazione deve essere registrata nella licenza.

4)

Nel caso degli elicotteri a equipaggio singolo si applicano tutte le seguenti condizioni:

i)

nel caso in cui un test di abilitazione o un controllo di professionalità per un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio singolo non complessi sia stata completata solo in operazioni a equipaggio plurimo, nella licenza, unitamente all’abilitazione per tipo, deve essere annotata una restrizione alle operazioni a equipaggio plurimo. Tale annotazione deve essere rimossa se il richiedente completa un controllo di professionalità comprensivo dei necessari elementi per le operazioni a equipaggio singolo di cui all’appendice 9 del presente allegato;

ii)

in tutti gli altri casi, la forma di operazione non deve essere registrata nella licenza. Il pilota è autorizzato a esercitare i privilegi dell’abilitazione per tipo:

A)

in operazioni a equipaggio singolo purché il test di abilitazione o il controllo di professionalità:

1)

sia stato completato in operazioni a equipaggio singolo; o

2)

sia stato completato in operazioni a equipaggio plurimo e contenesse elementi aggiuntivi per le operazioni a equipaggio singolo di cui all’appendice 9 del presente allegato;

B)

in operazioni a equipaggio plurimo nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1)

il pilota ottempera alla norma FCL.720.H, lettera a), punto 2);

2)

i privilegi sono esercitati esclusivamente a norma dell’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012;

3)

il test di abilitazione o il controllo di professionalità è stato completato in operazioni a equipaggio plurimo.»;

10)

la norma FCL.720.H è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, un richiedente che chieda il primo rilascio di un’abilitazione per tipo per elicotteri deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio della pertinente abilitazione.»;

b)

la lettera a) è così modificata:

1)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

Elicotteri a equipaggio plurimo. Prima di iniziare il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo, il richiedente un’abilitazione per tipo per un tipo di elicotteri a equipaggio plurimo deve:»;

2)

al punto 2), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

aver completato almeno 500 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili;»;

3)

al punto 2), il punto iii) è soppresso;

c)

alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Chi abbia superato un corso integrato ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR o CPL(H) e non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a), punto 1), è autorizzato a seguire il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo per un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo e riceve l’abilitazione per tipo con privilegi limitati al solo esercizio delle funzioni di copilota. Questa limitazione deve essere rimossa quando il pilota, in ottemperanza a tutte le seguenti condizioni, abbia:»;

d)

alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Elicotteri plurimotore. Il richiedente che chieda per la prima volta il rilascio di un’abilitazione per tipo per elicotteri plurimotore deve:»;

11)

alla norma FCL.905.TRI, lettera a), il punto 5) è così modificato:

a)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

l’addestramento MCC, purché abbia completato 350 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili;»;

b)

il punto iii) è soppresso;

12)

alla norma FCL.910.TRI, la lettera c) è così modificata:

a)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Ai fini dell’estensione dei privilegi di un TRI(H) alle operazioni a equipaggio plurimo nello stesso tipo di elicotteri a equipaggio singolo, il titolare deve avere almeno 350 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili o avere almeno 100 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo sul tipo specifico negli ultimi due anni.»;

b)

è aggiunto il nuovo punto 3) seguente:

«3)

Prima che i privilegi di un TRI(H) siano estesi da elicotteri a equipaggio singolo a elicotteri a equipaggio plurimo, il titolare deve ottemperare alla norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 3).»;

13)

alla norma FCL.915.TRI, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per un TRI(H):

1)

per un certificato TRI(H) per elicotteri monomotore a equipaggio singolo:

i)

aver completato 250 ore come pilota su elicotteri; o

ii)

essere titolare di un certificato FI(H);

2)

per un certificato TRI(H) per elicotteri plurimotore a equipaggio singolo:

i)

aver completato 500 ore come pilota di elicotteri, incluse 100 ore come pilota in comando su elicotteri plurimotore a equipaggio singolo; o

ii)

essere titolare di un certificato FI(H) e aver completato 100 ore di tempo di volo di come pilota su elicotteri plurimotore;

3)

per un certificato TRI(H) per elicotteri plurimotore, aver completato 1 000 ore di tempo di volo come pilota su elicotteri e avere 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili o 100 ore di tempo di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo sul tipo per il quale si intende ottenere il certificato TRI(H);»;

14)

alla norma FCL.915.IRI, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

se intendono ottenere privilegi per fornire addestramento su elicotteri plurimotore, rispettare i requisiti della norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 1), e della norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 2);»;

15)

alla norma FCL.905.SFI, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

l’addestramento MCC, purché abbiano almeno 350 ore come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili.»;

16)

alla norma FCL.915.SFI, la lettera e) è così modificata:

a)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

nel caso di elicotteri a equipaggio plurimo, almeno 1 000 ore di esperienza di volo come pilota su elicotteri, comprendenti almeno 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili;»;

b)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

nel caso di elicotteri monomotore a equipaggio singolo, aver completato 250 ore come pilota su elicotteri;»;

c)

è aggiunto il nuovo punto 5) seguente:

«5)

nel caso di elicotteri a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, aver completato almeno 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili.»;

17)

alla norma FCL.915.MCCI, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

avere almeno:

1)

nel caso di velivoli, dirigibili e convertiplani, 1 500 ore di esperienza di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo, di cui almeno 350 ore nella categoria di aeromobili appropriata;

2)

nel caso di elicotteri, 1 000 ore di esperienza di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo, di cui almeno 350 su elicotteri.»;

18)

alla norma FCL.1005.TRE, lettera b), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

controlli di professionalità per il rinnovo e il ripristino di IR, sempre che il TRE(H) possieda una valida abilitazione IR(H);»;

19)

alla norma FCL.1010.TRE, lettera b), il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

prima che i privilegi di un TRE(H) siano estesi da operazioni a equipaggio singolo a operazioni a equipaggio plurimo sullo stesso tipo di elicotteri, il titolare deve avere:

i)

almeno 100 ore in operazioni a equipaggio plurimo sul tipo in questione; o

ii)

almeno 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili.»;

20)

alla norma FCL.1010.SFE, la lettera b) è così modificata:

a)

i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«3)

nel caso di elicotteri a equipaggio plurimo, avere almeno 1 000 ore di tempo di volo in qualità di piloti di elicotteri a equipaggio plurimo;

4)

nel caso di elicotteri a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, aver completato almeno 350 ore in operazioni a equipaggio plurimo su qualsiasi categoria di aeromobili;»;

b)

è aggiunto il nuovo punto 5) seguente:

«5)

ai fini del rilascio iniziale di un certificato SFE, aver completato almeno 50 ore di istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo in qualità di TRI(H) o SFI(H) sul tipo corrispondente.»;

21)

all’appendice 3, sezione I, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H) su un elicottero plurimotore o monomotore e al test di abilitazione per la IR su un elicottero certificato per il volo in IFR.»;

22)

all’appendice 6, la sezione B è così modificata:

a)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Un corso IR(H) deve includere almeno 55 ore di tempo strumentale in istruzione, di cui:

a)

fino a 20 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT I (H) o (A). Queste 20 ore di tempo di istruzione in un FNPT I (H) o (A) possono essere sostituite da 20 ore di tempo di istruzione per IR(H) in un velivolo che sia approvato ai fini del corso in questione; o

b)

fino a 40 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FTD 2/3, un FNPT II/III o un FFS per elicotteri.

L’istruzione di volo strumentale deve includere almeno 10 ore su elicotteri certificati per il volo in IFR.»;

b)

il punto 8 è soppresso;

c)

il punto 9.1 è rinumerato come «8.1.»;

d)

il punto 9.2 è rinumerato come «8.2.»;

e)

il punto 9.3 è rinumerato come «8.3.»;

f)

il punto 10 è rinumerato come «9.» e la relativa lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

procedure e manovre per operazioni IFR in condizioni normali, anormali e di emergenza che includano almeno:

la transizione dal volo a vista al volo strumentale durante il decollo,

partenze e arrivi strumentali standard,

procedure IFR in rotta,

procedure di attesa,

avvicinamenti strumentali con minimi specificati,

procedure di mancato avvicinamento,

atterraggi da avvicinamenti strumentali, compreso il circuito a vista; «;

23)

all’appendice 8, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Elicotteri

I crediti sono riconosciuti soltanto se i titolari stanno rinnovando o ripristinando i privilegi IR per elicotteri a equipaggio singolo, a seconda del caso.

Se sono eseguiti un test di abilitazione o i controlli di professionalità, inclusa l’abilitazione IR, e i titolari hanno una valida:

Il credito è riconosciuto ai fini della parte IR nei controlli di professionalità per:

abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo (MPH)

elicotteri a equipaggio singolo (SPH) dello stesso tipo, compresi i privilegi per operazioni a equipaggio singolo (*1)

abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio singolo (SPH), in operazioni a equipaggio plurimo

privilegi per operazioni a equipaggio singolo sullo stesso tipo (*1)

24)

l’appendice 9 è così modificata:

a)

la sezione A è così modificata:

1)

il titolo prima del punto 13 e il punto 13 sono sostituiti dai seguenti:

«REQUISITI SPECIFICI PER IL TEST DI ABILITAZIONE/I CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ PER LE ABILITAZIONI PER TIPO PER AEROMOBILI A EQUIPAGGIO PLURIMO, PER AEROMOBILI A EQUIPAGGIO SINGOLO SE UTILIZZATI IN OPERAZIONI A EQUIPAGGIO PLURIMO, PER MPL E ATPL

13.

Il test di abilitazione per un aeromobile a equipaggio plurimo o un aeromobile a equipaggio singolo se utilizzato in operazioni a equipaggio plurimo deve essere svolto in un ambiente a equipaggio plurimo. Un altro richiedente o un altro pilota qualificato e abilitato al tipo può operare come secondo pilota. Se viene utilizzato un aeromobile, il secondo pilota deve essere l’esaminatore o un istruttore.»;

2)

la frase introduttiva del punto 15 è sostituita dalla seguente:

«15.

Le seguenti voci devono essere specificatamente controllate dall’esaminatore per i richiedenti una licenza ATPL o un’abilitazione per tipo per aeromobili a equipaggio plurimo o per operazioni a equipaggio plurimo su aeromobili a equipaggio singolo che si estendono fino ai compiti di un pilota in comando, indipendentemente dal fatto che i richiedenti operino come PF o PM:»;

b)

la sezione B è così modificata:

1)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo e a equipaggio plurimo, i richiedenti devono superare tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 5 voci comporta la necessità per i richiedenti di ripetere l’intero test o tutti i controlli. In caso di mancato superamento di non più di 5 voci, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce del riesame o dei nuovi controlli, incluse le voci che erano state superate in un tentativo precedente, comporta la necessità per i richiedenti di ripetere l’intero test o tutti i controlli.»;

2)

al punto 6, nella tabella successiva alla lettera j), le parole «Note generali: requisiti specifici in relazione all’estensione di un’abilitazione per tipo per avvicinamenti strumentali fino a un’altezza di decisione inferiore a 200 piedi (60 m), ossia operazioni CAT II/III.» prima del titolo «Sezione 6», la successiva sezione 6 e le parole «NOTA: le operazioni in CAT II/III devono essere effettuate con l’osservanza dei requisiti applicabili per le operazioni di volo.» successive alla sezione 6 sono soppresse.

c)

alla sezione C, dopo il punto 12 sono aggiunti il titolo e il punto 13 seguenti:

«ELICOTTERI A EQUIPAGGIO SINGOLO

13.

I richiedenti il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio singolo devono:

a)

se si intende ottenere privilegi per operazioni a equipaggio singolo, completare il test di abilitazione o i controlli di professionalità in operazioni a equipaggio singolo;

b)

se si intende ottenere privilegi per operazioni a equipaggio plurimo, completare il test di abilitazione o i controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo;

c)

se si intende ottenere privilegi per equipaggio singolo ed equipaggio plurimo, completare il test di abilitazione o i controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo e, inoltre, le seguenti manovre e procedure in operazioni a equipaggio singolo:

1)

per gli elicotteri monomotore: 2.1 decollo e 2.6 e 2.6.1 discesa in autorotazione e atterraggio dall’autorotazione;

2)

per gli elicotteri plurimotore: 2.1 decollo e 2.4 e 2.4.1 avarie del motore immediatamente prima e immediatamente dopo il TDP;

3)

per i privilegi IR, oltre al punto 1) o 2), a seconda dei casi, un avvicinamento della sezione 5, a meno che non siano soddisfatti i criteri di cui all’appendice 8 del presente allegato;

d)

al fine di rimuovere una restrizione alle operazioni a equipaggio plurimo da un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio singolo non complessi, completare un controllo della professionalità che comprenda le manovre e le procedure di cui alla lettera c), punto 1) o punto 2), a seconda dei casi.»;

d)

la sezione D è così modificata:

1)

al punto 6, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

2)

dopo il punto 6 è inserito il seguente punto 6 bis:

«6 bis.

Le voci con l’asterisco (*) devono essere effettuate con il solo riferimento agli strumenti. Qualora questa condizione non sia soddisfatta durante il test di abilitazione o i controlli di professionalità, l’abilitazione per tipo sarà limitata soltanto al VFR.»;

3)

nella tabella successiva al punto 8, la sezione 6 è soppressa e la sezione 7 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 6 — Equipaggiamento opzionale

6

Uso di equipaggiamento opzionale

 

P

→»

 

 

 

e)

la sezione E è così modificata:

1)

al punto 6, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

2)

dopo il punto 6 è inserito il seguente punto 6 bis:

«6 bis.

Le voci con l’asterisco (*) devono essere effettuate con il solo riferimento agli strumenti. Qualora questa condizione non sia soddisfatta durante il test di abilitazione o i controlli di professionalità, l’abilitazione per tipo sarà limitata soltanto al VFR.»;

3)

nella tabella successiva al punto 8, la sezione 6 è soppressa e la sezione 7 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 6 — Equipaggiamento opzionale

6

Uso di equipaggiamento opzionale

 

P

→»

 

 

 

 


(*1)  A condizione che, nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH [che può essere un avvicinamento Point in Space (PinS)], su un elicottero di tipo SP in operazioni SP.»;


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2228 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6 sexies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non devono applicare nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, se tali chiamate rientrano nei limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto.

(2)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede l’autorizzazione dell’applicazione di un sovrapprezzo, ma limita tale eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 della Commissione (2) fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione da applicare nel 2021 sulla base dei dati al 1o luglio 2020.

(4)

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate provenienti dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in merito al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte, in conformità agli articoli 32, 67 e 74 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili, nonché in merito al numero totale di abbonati negli Stati membri.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e poi dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei dati al 30 giugno 2021. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2021 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.

(6)

Il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione deve essere aggiornato.

(7)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082.

(8)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione fissata dal presente regolamento di esecuzione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione è pari a 0,0072 EUR al minuto.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2116 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 18).

(3)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2229 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

(2)

La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (2) con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, gli elementi di prova a disposizione della Commissione dimostrano quanto segue.

(7)

Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame.

(8)

Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni.

(9)

Gli elementi di prova tendono inoltre a dimostrare che le pratiche summenzionate indeboliscono gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(10)

Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le sue parti sono infatti prodotti ed esportati in Turchia da società in Cina e in Egitto che hanno ricevuto sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta in presenza delle misure in vigore.

(11)

Qualora l’inchiesta individui pratiche di elusione di cui all’articolo 23 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(14)

Le autorità della Turchia, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(15)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(16)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

(17)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(18)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(19)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(20)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Richieste di esenzioni

(21)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(22)

Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Turchia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Turchia e dei questionari per gli importatori dell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(23)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi compensativi per un importo adeguato, non superiore al dazio per «tutte le altre società» istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 rispettivamente per la Repubblica popolare cinese e per l’Egitto, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(24)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori della Turchia possono chiedere l’esenzione dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(25)

Si ricorda che le parti potranno pertanto esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(26)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(27)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(28)

Qualora una parte interessata non collabori oppure collabori solo parzialmente e le conclusioni si basino quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(29)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(31)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(32)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(33)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(34)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(35)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

(3)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2230 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

(2)

La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (3) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)

Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.

(8)

Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame.

(9)

Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio in Turchia. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un’elusione in quanto sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)

Gli elementi di prova tendono inoltre a dimostrare che le pratiche summenzionate indeboliscono gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(11)

Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato a prezzi di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora l’inchiesta individui pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(15)

Le autorità della Turchia, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(16)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(17)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

(18)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(19)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(20)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(21)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Richieste di esenzioni

(22)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(23)

Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Turchia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Turchia e dei questionari per gli importatori dell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2571. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(24)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio per «tutte le altre società» istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 rispettivamente per la Repubblica popolare cinese e per l’Egitto, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(25)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori della Turchia possono chiedere l’esenzione dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(26)

Si ricorda che le parti potranno pertanto esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(27)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(28)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(29)

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(30)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(31)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 (5).

(32)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(33)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(34)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(35)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(36)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

(3)  GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1.

(4)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/64


DECISIONE (UE) 2021/2231 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2022

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato concluso dall’Unione mediante la decisione (UE) 2019/392 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019.

(2)

A norma dell’articolo 35 del TCT, ogni anno il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») è chiamato ad adottare il bilancio della Comunità dei trasporti. In forza dell’articolo 35 del TCT, il comitato direttivo ha altresì il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l’attuazione del bilancio.

(3)

Nella sua riunione del dicembre 2021 il comitato direttivo è chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2022.

(4)

Il bilancio proposto della Comunità dei trasporti per il 2022 è necessario per il corretto funzionamento degli organi della Comunità dei trasporti. Esso copre i costi relativi alle risorse umane, ai viaggi, alle attrezzature informatiche e ai software, nonché le spese operative quali studi, assistenza tecnica e organizzazione di conferenze e riunioni.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo, poiché tale decisione è necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sarà vincolante per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda il bilancio della Comunità dei trasporti per l’esercizio 2022 si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. HOJS


(1)  Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

(2)  Cfr. documento ST 14006/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/66


DECISIONE (UE) 2021/2232 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2021

relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

vista l'iniziativa del 26 ottobre 2021 del presidente della Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 255, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine («comitato»).

(2)

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

(3)

È opportuno prendere in considerazione una composizione equilibrata del comitato, in particolare per quanto riguarda la sua base geografica e la rappresentanza dei sistemi giuridici degli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto procedere alla designazione dei membri del comitato e del suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o marzo 2022, sono designati membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

 

sig. Allan ROSAS, presidente

 

sig. Frank CLARKE

 

sig.ra Julia LAFFRANQUE

 

sig.ra Maria Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

 

sig.ra Barbara POŘÍZKOVÁ

 

sig.ra Silvana SCIARRA

 

sig. Vassilios SKOURIS

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2022.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


15.12.2021   

IT

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L 448/67


DECISIONE (UE) 2021/2233 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

[notificata con il numero C(2021) 8893]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

L’articolo 16.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l’altro, esaminare le possibili modifiche dell’accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti.

(3)

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

(4)

L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

(5)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(6)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

(7)

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B dell’accordo in conformità all’articolo 10.18 dello stesso.

(8)

La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

(9)

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A, come indicato nel progetto di decisione del comitato per il commercio riportato in allegato e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell’Unione.

(10)

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10.17, paragrafo 3, e 10.18 dell’accordo non appena possibile, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore contenute nel progetto di decisione del comitato per il commercio sono approvate a nome dell’Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell’allegato della presente decisione.

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato per il commercio si basa su tale progetto di decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato per il commercio senza che sia necessaria un’ulteriore decisione della Commissione.

Articolo 2

I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio sono autorizzati ad approvare la decisione di detto comitato a nome dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).


ALLEGATO

«

PROGETTO DI DECISIONE N. X/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE

del [data]

che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, paragrafo 3, e l’articolo 10.18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

(3)

L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

(4)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(5)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

(6)

A norma dell’articolo 10.18 dell’accordo e a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B.

(7)

La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

(8)

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

»

ALLEGATO

«ALLEGATO 10-A

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (1)

1.

Repubblica ceca

Budějovické pivo

Birra

2.

Repubblica ceca

Budějovický měšt’anský var

Birra

3.

Germania

Mittelrhein

Vino

4.

Germania

Rheinhessen

Vino

5.

Germania

Rheingau

Vino

6.

Germania

Mosel

Vino

7.

Germania

Franken

Vino

8.

Germania

Bayerisches Bier

Birra

9.

Germania

Hopfen aus der Hallertau

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

10.

Germania

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

11.

Germania

Bremer Klaben

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Grecia

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Vino

13.

Grecia

Σάμος (Samos)

Vino

14.

Spagna

Utiel–requena

Vino

15.

Spagna

Pacharán Navarro

Bevanda spiritosa

16.

Spagna

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

17.

Spagna

Aceite del Baix Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsía

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

18.

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

19.

Spagna

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

20.

Spagna

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

21.

Spagna

Sierra de Cadiz

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

22.

Spagna

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

23.

Spagna

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

24.

Spagna

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

25.

Spagna

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

26.

Spagna

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

27.

Spagna

Guijuelo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

28.

Spagna

Jamón de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

29.

Spagna

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

30.

Spagna

Mahón-Menorca

Formaggi

31.

Spagna

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi

32.

Spagna

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Torrone

33.

Spagna

Turrón de Alicante

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

34.

Spagna

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Zafferano

35.

Francia

Moselle

Vino

36.

Francia

Alsace

Vino

37.

Italia

Pecorino Sardo

Formaggi

38.

Italia

Cappero di Pantelleria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

39.

Italia

Kiwi Latina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

40.

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

41.

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

42.

Italia

Pomodoro di Pachino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

43.

Italia

Dolcetto d’Alba

Vino

44.

Italia

Campania

Vino

45.

Italia

Veneto

Vino

46.

Austria

Steirischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

47.

Polonia

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Bevanda spiritosa

48.

Portogallo

Bairrada

Vino

49.

Portogallo

Alentejo

Vino

50.

Romania

Cotnari

Vino

51.

Romania

Coteşti

Vino

52.

Romania

Panciu

Vino

53.

Romania

Recaş

Vino

54.

Romania

Odobeşti

Vino

55.

Slovacchia

Vinohradnícka oblas’ Tokaj

Vino

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

ALLEGATO 10-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (2)

1.

Cipro

Κουμανδαρία

Vino

2.

Cipro

Ζιβανία/Τζιβανία/

Ζιβάνα/Zivania

Bevanda spiritosa

3.

Repubblica ceca

České pivo

Birra

4.

Repubblica ceca

Českobudějovické pivo

Birra

5.

Repubblica ceca

Žatecký chmel

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

6.

Germania

Korn / Kornbrand  (3)

Bevanda spiritosa

7.

Germania

Münchener Bier

Birra

8.

Germania

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

9.

Germania

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

10.

Germania

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

11.

Germania

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Danimarca

Danablu

Formaggi

13.

Irlanda

Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky

Bevanda spiritosa

14.

Irlanda

Irish cream

Bevanda spiritosa

15.

Grecia

Ούζο / Ouzo (4)

Bevanda spiritosa

16.

Grecia

Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola

17.

Grecia

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

Gomme e resine naturali – Gomma da masticare

18.

Grecia

Φέτα / Feta

Formaggi

19.

Spagna

Málaga

Vino

20.

Spagna

Rioja

Vino

21.

Spagna

Jerez / Xérès / Sherry /

Jerez-Xérès-Sherry

Vino

22.

Spagna

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

Vino

23.

Spagna

La Mancha

Vino

24.

Spagna

Cava

Vino

25.

Spagna

Navarra

Vino

26.

Spagna

Valencia

Vino

27.

Spagna

Somontano

Vino

28.

Spagna

Ribera del Duero

Vino

29.

Spagna

Penedès

Vino

30.

Spagna

Bierzo

Vino

31.

Spagna

Empordà

Vino

32.

Spagna

Priorat

Vino

33.

Spagna

Rueda

Vino

34.

Spagna

Rías Baixas

Vino

35.

Spagna

Jumilla

Vino

36.

Spagna

Toro

Vino

37.

Spagna

Valdepeñas

Vino

38.

Spagna

Cataluña / Catalunya

Vino

39.

Spagna

Alicante

Vino

40.

Spagna

Brandy de Jerez

Bevanda spiritosa

41.

Spagna

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

42.

Spagna

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

43.

Spagna

Jabugo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

44.

Spagna

Queso Manchego

Formaggi

45.

Francia

Beaujolais

Vino

46.

Francia

Bordeaux

Vino

47.

Francia

Bourgogne

Vino

48.

Francia

Chablis

Vino

49.

Francia

Champagne

Vino

50.

Francia

Graves

Vino

51.

Francia

Médoc

Vino

52.

Francia

Saint-Emilion

Vino

53.

Francia

Sauternes

Vino

54.

Francia

Haut-Médoc

Vino

55.

Francia

Côtes-du-Rhône

Vino

56.

Francia

Languedoc / Coteaux du Languedoc

Vino

57.

Francia

Côtes du Roussillon

Vino

58.

Francia

Châteauneuf-du-Pape

Vino

59.

Francia

Côtes de Provence

Vino

60.

Francia

Margaux

Vino

61.

Francia

Touraine

Vino

62.

Francia

Anjou

Vino

63.

Francia

Pays d’Oc

Vino

64.

Francia

Val de Loire

Vino

65.

Francia

Cognac

Bevanda spiritosa

66.

Francia

Armagnac

Bevanda spiritosa

67.

Francia

Calvados

Bevanda spiritosa

68.

Francia

Comté

Formaggi

69.

Francia

Reblochon / Reblochon de Savoie

Formaggi

70.

Francia

Roquefort

Formaggi

71.

Francia

Camembert de Normandie

Formaggi

72.

Francia

Brie de Meaux

Formaggi

73.

Francia

Emmental de Savoie

Formaggi

74.

Francia

Pruneaux d’Agen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte

75.

Francia

Huîtres de Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostriche

76.

Francia

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Anatre

77.

Francia

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

78.

Francia

Huile d’olive de Haute-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

79.

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Olio essenziale – Lavanda

80.

Francia

Saint-Emilion Grand Cru

Vino

81.

Italia

Aceto Balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

82.

Italia

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

83.

Italia

Cotechino Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

84.

Italia

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

85.

Italia

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

86.

Italia

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

87.

Italia

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

88.

Italia

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

89.

Italia

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

90.

Italia

Provolone Valpadana

Formaggi

91.

Italia

Taleggio

Formaggi

92.

Italia

Asiago

Formaggi

93.

Italia

Fontina

Formaggi

94.

Italia

Gorgonzola

Formaggi

95.

Italia

Grana Padano

Formaggi

96.

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

97.

Italia

Parmigiano Reggiano

Formaggi

98.

Italia

Pecorino Romano

Formaggi

99.

Italia

Pecorino Toscano

Formaggi

100.

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

101.

Italia

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

102.

Italia

Grappa

Bevanda spiritosa

103.

Italia

Chianti

Vino

104.

Italia

Marsala

Vino

105.

Italia

Asti

Vino

106.

Italia

Barbaresco

Vino

107.

Italia

Barolo

Vino

108.

Italia

Acqui / Brachetto d’Acqui

Vino

109.

Italia

Brunello di Montalcino

Vino

110.

Italia

Vino nobile di Montepulciano

Vino

111.

Italia

Bolgheri Sassicaia

Vino

112.

Italia

Franciacorta

Vino

113.

Italia

Lambrusco di Sorbara

Vino

114.

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino

115.

Italia

Montepulciano d’Abruzzo

Vino

116.

Italia

Soave

Vino

117.

Italia

Sicilia

Vino

118.

Italia

Toscano / Toscana

Vino

119.

Italia

Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

Vino

120.

Italia

Bardolino Superiore

Vino

121.

Austria

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

122.

Ungheria

Tokaj / Tokaji

Vino

123.

Ungheria

Törkölypálinka

Bevanda spiritosa

124.

Ungheria

Pálinka

Bevanda spiritosa

125.

Ungheria

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

126.

Austria

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Bevanda spiritosa

127.

Austria

Inländerrum

Bevanda spiritosa

128.

Polonia

Polska Wódka / Polish Vodka

Bevanda spiritosa

129.

Portogallo

Queijo S. Jorge

Formaggi

130.

Portogallo

Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madeira Wine / Madeira Wein / Madera / Vino di Madera / Madeira Wijn

Vino

131.

Portogallo

Porto / vinho do Porto / Port / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn

Vino

132.

Portogallo

Douro

Vino

133.

Portogallo

Dão

Vino

134.

Portogallo

Vinho Verde

Vino

135.

Romania

Dealu Mare

Vino

136.

Romania

Murfatlar

Vino

137.

Romania

Târnave

Vino

138.

Finlandia

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka finlandés

Bevanda spiritosa

139.

Finlandia

Suomalainen Marjalikööri /Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frutlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Bevanda spiritosa

140.

Svezia

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Bevanda spiritosa

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

»

(1)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(2)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(3)  Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).

(4)  Prodotto della Grecia o di Cipro.