ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 438

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
8 dicembre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione, del 2 dicembre 2021, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

46

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commission, del 7 dicembre 2021, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso dei lotti di sementi e dei campioni di Avena nuda  ( 1 )

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/1


DIRETTIVA (UE) 2021/2167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione. Sebbene affrontare la questione dei crediti deteriorati competa, in primo luogo, agli enti creditizi e agli Stati membri, la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati membri, gli effetti di ricaduta tra gli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso possono essere significativi in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.

(2)

Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di crediti deteriorati e del loro possibile accumulo in futuro è essenziale per il rafforzamento dell’Unione bancaria così come è indispensabile per garantire la concorrenza nel settore bancario, per preservare la stabilità finanziaria e per incoraggiare la concessione di finanziamenti al fine di creare occupazione e crescita nell’Unione.

(3)

Nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2017 sul «Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» («piano d’azione»), il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate per affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione ed evitare il loro possibile accumulo in futuro. Il piano d’azione delinea un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; e iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in tali settori devono essere intraprese a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. La Commissione ha espresso una simile intenzione nella sua comunicazione dell’11 ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria, in cui invocava un pacchetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.

(4)

La presente direttiva, insieme ad altre misure proposte dalla Commissione e alle azioni intraprese dalla Banca centrale europea (BCE) in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consentirà di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurrà il rischio di un loro accumulo in futuro.

(5)

In sede di messa a punto di approcci macroprudenziali volti a prevenire l’emergere di rischi sistemici associati ai crediti deteriorati, il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è tenuto ad emettere, se del caso, segnalazioni e raccomandazioni di natura macroprudenziale inerenti al mercato secondario dei crediti deteriorati.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nuove norme che impongono agli enti creditizi di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi adeguati per far fronte a tali crediti in una fase precoce ed evitarne un accumulo eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentirebbero agli enti creditizi di attuare una strategia olistica per recuperare quelli deteriorati, fatte salve rigorose ed efficaci garanzie per i debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti deteriorati dovessero diventare troppo elevati, gli enti creditizi dovrebbero poterli vendere ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità competenti degli enti creditizi guidano questi ultimi in tal senso esercitando i poteri del cosiddetto 2o pilastro che il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati divengano un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono costituire a livello nazionale società di gestione di attivi o altre misure alternative nell’ambito delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.

(7)

La presente direttiva dovrebbe consentire agli enti creditizi di affrontare meglio il problema dei crediti che si deteriorano migliorando le condizioni di vendita del credito a terzi. Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano a far fronte a un ingente accumulo di crediti deteriorati e non dispongono del personale o delle competenze necessari per gestirli adeguatamente, essi dovrebbero essere in grado di esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua gestione.

(8)

Sebbene nel dibattito pubblico in alcuni Stati membri siano utilizzati comunemente i termini «prestiti» e «banche», di seguito sono impiegati i termini «credito», «contratto di credito» ed «ente creditizio». Inoltre, la presente direttiva si applica sia ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, sia al contratto di credito deteriorato stesso.

(9)

La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Qualsiasi misura adottata dovrebbe armonizzare i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di crediti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro a livello dell’Unione sia per i gestori che per gli acquirenti di contratti di crediti deteriorati emessi da enti creditizi, in virtù del quale i gestori di crediti dovrebbero ottenere un’autorizzazione ed essere soggetti alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro.

(10)

Attualmente, data l’assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza, gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati da divergenti regimi nazionali. Non esistono, per ora, norme comuni a livello di Unione per la regolamentazione dei gestori di crediti. In particolare, non sono state stabilite norme comuni per la regolamentazione del recupero dei crediti. Gli Stati membri hanno norme molto diverse in merito alle modalità con cui gli acquirenti di crediti possono acquisire contratti di credito da enti creditizi. Gli acquirenti di crediti che acquistano crediti emessi da enti creditizi in alcuni Stati membri non sono regolamentati, mentre in altri sono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nell’obbligo di ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Tali differenze tra requisiti normativi hanno determinato notevoli ostacoli all’acquisto transfrontaliero legale di crediti nell’Unione, soprattutto a causa dell’aumento dei costi di conformità cui è necessario far fronte per acquistare portafogli creditizi. Pertanto, gli acquirenti di crediti operano in un numero limitato di Stati membri, con conseguente debole concorrenza nel mercato interno, poiché il numero di acquirenti di crediti interessati resta basso. Questo a sua volta ha reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati. Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, essenzialmente nazionali, tendono a restare di piccole dimensioni.

(11)

La partecipazione limitata degli acquirenti di crediti ha avuto come conseguenza una domanda contenuta, una concorrenza limitata e prezzi di offerta bassi per i portafogli di contratti di credito sui mercati secondari, il che disincentiva gli enti creditizi a vendere i contratti di credito deteriorati. Pertanto, lo sviluppo di mercati dei crediti concessi da enti creditizi e venduti ad acquirenti di crediti ha una chiara rilevanza a livello dell’Unione. Da un lato, gli enti creditizi dovrebbero poter vendere contratti di credito deteriorati a livello dell’Unione su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Dall’altro lato, il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali rende necessario agire per evitare l’accumulo di contratti di credito deteriorati nei bilanci degli enti creditizi, in modo che questi ultimi possano continuare a svolgere la loro funzione di finanziamento dell’economia. Pertanto, la presente direttiva si applica agli acquirenti di crediti che acquistano un contratto di credito nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale solo se il contratto di credito in questione è un contratto di credito deteriorato.

(12)

Un credito deteriorato originariamente concesso da un ente creditizio potrebbe diventare un credito in bonis nel corso del processo di gestione del credito. In tal caso i gestori di crediti dovrebbero poter proseguire le proprie attività, sulla base della loro autorizzazione in qualità di gestori di crediti a norma della presente direttiva.

(13)

Alcuni Stati membri disciplinano le attività di gestione dei crediti, ma in misura diversa. In primo luogo, solo alcuni Stati membri disciplinano tali attività, e quelli che lo fanno le definiscono in modo molto diverso. I maggiori costi di conformità normativa costituiscono un ostacolo allo sviluppo di strategie di espansione mediante stabilimenti secondari o la prestazione transfrontaliera di servizi. In secondo luogo, un numero cospicuo di Stati membri richiede autorizzazioni per alcune delle attività svolte dai gestori di crediti. Tali autorizzazioni impongono requisiti diversi e non offrono possibilità di un’espansione a livello transfrontaliero. Anche questo si concretizza in un ostacolo alla prestazione di servizi transfrontalieri. Infine, in alcuni casi, lo stabilimento locale è imposto per legge, il che ostacola l’esercizio della libertà di prestazione di servizi transfrontalieri.

(14)

Se da un lato i gestori di crediti possono offrire i loro servizi agli enti creditizi e agli acquirenti di crediti che non sono enti creditizi, un mercato competitivo e integrato per i gestori di crediti è collegato allo sviluppo di un mercato competitivo e integrato per gli acquirenti di crediti. Spesso gli acquirenti di crediti decidono di esternalizzare le attività di gestione dei crediti ad altri soggetti, in quanto non hanno la capacità per occuparsene essi stessi, e possono pertanto essere restii ad acquistare crediti da enti creditizi se non possono esternalizzare taluni servizi.

(15)

La mancanza di pressione concorrenziale sul mercato per l’acquisto di crediti e per le attività di gestione dei crediti fa sì che le società di gestione dei crediti applichino agli acquirenti di crediti commissioni elevate per i loro servizi e ciò genera prezzi bassi sui mercati secondari del credito. Ciò riduce gli incentivi per gli enti creditizi a disfarsi dei loro stock di crediti deteriorati.

(16)

Pertanto, l’azione a livello dell’Unione è necessaria per affrontare la posizione degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti in relazione a crediti deteriorati originariamente concessi da enti creditizi. Tuttavia, la presente direttiva lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione e nazionale che disciplinano la concessione dei crediti, anche qualora si possa ritenere che i gestori di crediti partecipino ad attività di intermediazione del credito. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le norme nazionali che impongono requisiti aggiuntivi all’acquirente di crediti o al gestore di crediti per quanto concerne la rinegoziazione dei termini e delle condizioni nel quadro di un contratto di credito.

(17)

Gli Stati membri sono liberi di disciplinare le attività di gestione dei crediti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quali i servizi offerti per i contratti di credito emessi da enti non creditizi o le attività di gestione dei crediti effettuate da persone fisiche, anche mediante l’imposizione di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Tuttavia, tali enti e persone fisiche non beneficerebbero della possibilità di utilizzare il passaporto per prestare tali servizi in altri Stati membri.

(18)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le restrizioni previste dalle leggi nazionali in materia di trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito deteriorato o del trasferimento del contratto di credito deteriorato stesso che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale, con la conseguenza che tutti gli importi pagabili in forza del contratto di credito diventano immediatamente esigibili, quando ciò sia necessario per il trasferimento a un’entità esterna al sistema bancario. Di conseguenza, in alcuni Stati membri, tenendo conto delle norme nazionali, l’acquisizione di contratti di credito deteriorati che non sono scaduti o sono scaduti da meno di 90 giorni o non sono risolti conformemente al diritto civile nazionale da creditori non regolamentati, resterà limitata. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare il trasferimento dei contratti di credito in bonis, anche imponendo requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

(19)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, compresa l’applicazione di tali atti e norme nei singoli casi a norma dei regolamenti (CE) n. 593/2008 (8) e (UE) n. 1215/2012 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutti i creditori e le persone che li rappresentano sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione nei loro rapporti con i consumatori e con le autorità nazionali per garantire che siano tutelati i diritti dei consumatori.

(20)

I gestori di crediti e gli acquirenti di crediti dovrebbero sempre agire in buona fede, trattare in modo equo i debitori e rispettare la loro vita privata. Non dovrebbero nuocere né fornire informazioni fuorvianti ai debitori. Prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti e ogniqualvolta richiesto dai debitori, è opportuno che i gestori di crediti forniscano ai debitori informazioni riguardanti, tra l’altro, il trasferimento che ha avuto luogo, l’identificazione e i dati di contatto dell’acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché informazioni sugli importi dovuti dal debitore e una dichiarazione attestante che continua ad applicarsi tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

(21)

Inoltre, la presente direttiva non restringe l’ambito di applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori e, nella misura in cui gli acquirenti di crediti sono considerati come creditori a norma delle direttive 2008/48/CE (10) e 2014/17/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio, essi dovrebbero essere soggetti agli specifici obblighi stabiliti rispettivamente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE e dall’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE. La presente direttiva, inoltre, non pregiudica la protezione dei consumatori garantita dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che vieta le pratiche commerciali sleali, comprese quelle che si verificano durante l’esecuzione di un contratto e nelle quali il consumatore è indotto in errore riguardo ai suoi diritti od obblighi, o è soggetto a molestie, a coercizione o influenza indebita, anche con riferimento ai tempi, al luogo, alla natura o alla persistenza delle azioni di esecuzione, o in termini di ricorso a un linguaggio o a un comportamento offensivo o intimidatorio o in termini di minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.

(22)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto a un’equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale e la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato. Ciò può rivestire particolare importanza per la piena e completa comprensione di tutte le questioni e gli argomenti giuridici trattati e per garantire una preparazione completa della rappresentanza del giudice per la causa in questione. È auspicabile che i debitori che non dispongono di risorse sufficienti possano ricorrere al gratuito patrocinio, ove ciò sia necessario per garantire un accesso efficace alla giustizia e alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile.

(23)

Gli enti creditizi dell’Unione svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro normale attività. Essi hanno gli stessi obblighi sia per quanto concerne i contratti di credito da loro originati che per quanto concerne quelli acquistati da altri enti creditizi. Dal momento che sono già soggetti a regolamentazione e vigilanza, l’applicazione della presente direttiva alle loro attività di gestione o di acquisto di crediti comporterebbe inutili duplicazioni delle autorizzazioni e dei costi di conformità; pertanto essi non sono disciplinati dalla presente direttiva. L’esternalizzazione da parte degli enti creditizi delle attività di gestione dei crediti in relazione a contratti di credito, sia in bonis che deteriorati, a gestori di crediti o ad altri terzi non rientra neanch’essa nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto gli enti creditizi sono già tenuti a rispettare le norme applicabili in materia di esternalizzazione. Inoltre, i creditori che non sono enti creditizi ma che sono comunque soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE, e che svolgono attività di gestione dei crediti per crediti concessi ai consumatori nell’ambito della loro normale attività, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva allorché svolgono attività di gestione dei crediti in tale Stato membro. Oltre a ciò, neppure i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione e le società di investimento (purché la società di investimento non abbia designato una società di gestione) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Infine, esistono alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari che esercitano le loro attività professionali ai sensi del diritto nazionale e che attuano l’esecuzione di misure vincolanti, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero poter esentare anche tali professioni dall’applicazione della presente direttiva.

(24)

Per consentire agli acquirenti di crediti e ai gestori di crediti esistenti di adeguarsi ai requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, in particolare, per consentire l’autorizzazione dei gestori di crediti, la presente direttiva permette ai soggetti che svolgono attualmente attività di gestione dei crediti a norma del diritto nazionale di continuare a svolgere tali attività nel loro Stato membro di origine per un periodo di sei mesi successivi al termine per il recepimento della presente direttiva. Giunto a scadenza il termine di sei mesi, dovrebbero essere autorizzati a operare sul mercato soltanto i gestori di crediti autorizzati a norma della legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva.

(25)

È opportuno che gli Stati membri in cui sono già in vigore norme equivalenti o più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possano contemplare, nella legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, la possibilità per i soggetti esistenti che svolgono attività di gestione dei crediti di essere automaticamente riconosciuti quali gestori di crediti autorizzati.

(26)

L’autorizzazione dei gestori di crediti allo svolgimento di attività di gestione dei crediti in tutta l’Unione dovrebbe essere soggetta a un insieme di condizioni uniforme e armonizzato, che dovrebbe essere applicato in maniera proporzionata dalle autorità competenti.

(27)

Per evitare una riduzione della tutela del debitore e per promuovere la fiducia, le condizioni di concessione e di mantenimento dell’autorizzazione come gestore di crediti dovrebbero garantire che i gestori di crediti, le persone che detengono una partecipazione qualificata in un gestore di crediti, e i membri del suo organo di direzione o di amministrazione, possiedano un certificato penale che non riporta condanne in relazione a gravi illeciti penali connessi a reati contro il patrimonio, a reati legati ad attività finanziarie, al riciclaggio, alle frodi o a reati contro l’integrità fisica e non siano oggetto di alcuna procedura di insolvenza né siano stati precedentemente dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale. L’adempimento dell’obbligo per i membri dell’organo di gestione o amministrazione dei gestori di crediti di essere stati trasparenti, aperti e cooperativi nelle loro precedenti relazioni commerciali con le autorità di vigilanza e di regolamentazione dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni a disposizione dell’autorità competente o a sua conoscenza al momento della concessione dell’autorizzazione. Se non si dispone di informazioni o se non si è a conoscenza di alcuna informazione o in assenza, in quel momento, di precedenti interazioni con le autorità di vigilanza e di regolamentazione, l’obbligo si considera adempiuto.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la dirigenza del gestore di crediti nel suo insieme sia in possesso dell’esperienza e delle conoscenze adeguate per condurre l’attività in modo competente e responsabile in funzione dell’attività in questione. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro stabilire i requisiti relativi alla buona reputazione nonché alle conoscenze e all’esperienza adeguate, ciò non dovrebbe ostacolare la libera circolazione nell’Unione dei gestori di crediti autorizzati. A tal fine, è opportuno che l’ABE elabori orientamenti finalizzati a ridurre il rischio di interpretazioni divergenti dei requisiti relativi alle conoscenze e all’esperienza adeguate. Inoltre, per garantire la conformità con le norme in materia di tutela del debitore nonché con quelle in materia di protezione dei dati personali, è opportuno che siano stabiliti adeguati modalità di governance e meccanismi di controllo interno nonché procedure adeguate per la raccolta e il trattamento dei reclami, e che questi siano soggetti a vigilanza. I gestori dei crediti dovrebbero altresì disporre di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero essere tenuti ad agire in modo corretto e tenendo in debito conto la situazione finanziaria dei debitori. Qualora a livello nazionale siano disponibili servizi di consulenza in materia di debito per facilitare il rimborso, i gestori dei crediti dovrebbero valutare la possibilità di orientare i debitori verso tali servizi.

(29)

È auspicabile che gli Stati membri determinino, nella normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, se i gestori di crediti sul loro territorio siano o meno autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti. Nei casi in cui il ricevimento e la detenzione di fondi dai debitori siano autorizzati in uno Stato membro e i gestori di crediti intendano avvalersi di tale possibilità nell’ambito del loro modello imprenditoriale, a tali gestori di crediti dovrebbero applicarsi obblighi aggiuntivi allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore. Qualora lo Stato membro di origine del gestore di crediti vieti ai gestori di crediti di ricevere e detenere fondi dai debitori, il gestore di crediti è vincolato dall’interdizione sia nel proprio Stato membro di origine che negli altri Stati membri ospitanti, anche se uno di questi ultimi autorizza il ricevimento e la detenzione di fondi, proprio perché il gestore di crediti non è stato autorizzato a tal fine dal proprio Stato membro di origine. Qualora invece uno Stato membro di origine autorizzi i gestori di crediti a ricevere e detenere fondi dai debitori e includa nella propria legislazione nazionale gli obblighi del caso, il gestore di crediti dovrebbe poter ricevere e detenere fondi dai debitori nel proprio Stato membro di origine e in qualsiasi altro Stato membro ospitante che autorizzi anch’esso di ricevere e detenere fondi dai debitori.

(30)

Per ridurre le incertezze e la lunghezza delle procedure di autorizzazione è necessario stabilire requisiti per quanto concerne le informazioni che i richiedenti l’autorizzazione come gestore di crediti sono tenuti a presentare, nonché i termini ragionevoli per la concessione dell’autorizzazione e le condizioni per la sua revoca. Qualora le autorità competenti revochino l’autorizzazione a un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti in altri Stati membri, dovrebbero essere informate le autorità competenti dello Stato membro ospitante e anche dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, se diverse da quelle dello Stato membro ospitante e di origine. Allo stesso modo, in ciascuno Stato membro di origine e ospitante dovrebbe essere istituito e reso pubblicamente accessibile sul sito web delle autorità competenti un registro o un elenco pubblico aggiornato per garantire la trasparenza per quanto riguarda il numero e l’identità dei gestori di crediti autorizzati.

(31)

Il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti non dovrebbero essere modificati dall’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti a un fornitore di servizi di gestione dei crediti. I gestori dei crediti dovrebbero farsi carico di assicurare che l’esternalizzazione delle loro attività a fornitori di servizi di gestione dei crediti non determini un indebito rischio operativo o il mancato rispetto da parte dei fornitori di servizi di gestione dei crediti degli obblighi normativi dell’Unione o nazionali e non limiti la capacità delle autorità di vigilanza regolamentare di svolgere le proprie funzioni e salvaguardare i diritti del debitore.

(32)

Quando affida a un gestore di crediti la gestione e l’esecuzione di un contratto di credito, l’acquirente di crediti delega i propri diritti e doveri e il contatto diretto con il debitore al gestore di crediti, pur restando responsabile in ultima istanza. Di conseguenza, il rapporto tra l’acquirente di crediti e il gestore di crediti dovrebbe essere chiaramente definito in un contratto scritto di gestione del credito e le autorità competenti dovrebbero poter verificare in che modo è determinato tale rapporto. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero agire in modo corretto e con la dovuta considerazione per la situazione finanziaria dei debitori. Nella misura in cui l’acquirente di crediti non svolge direttamente la gestione dei contratti di credito acquistati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre che il gestore di crediti e l’acquirente di crediti siano tenuti a convenire nel contratto di gestione del credito che il gestore di crediti informi l’acquirente di crediti prima di esternalizzare le attività di gestione dei crediti.

(33)

Per garantire il diritto dei gestori di crediti di svolgere attività transfrontaliere e per disporne la vigilanza, la presente direttiva istituisce una procedura per l’esercizio del diritto dei gestori di crediti autorizzati di svolgere attività transfrontaliere. La comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con il gestore di crediti dovrebbe avvenire entro termini ragionevoli. Anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso dovrebbero essere informate delle attività transfrontaliere dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

(34)

Il gestore di crediti che svolge attività in uno Stato membro ospitante dovrebbe essere soggetto alle restrizioni e agli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di tale Stato membro ospitante conformemente alla presente direttiva, tra cui, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non sono legati ad altri obblighi di autorizzazione dei gestori di crediti. Se, ai sensi delle disposizioni nazionali di uno Stato membro ospitante che recepiscono la presente direttiva, sono imposti obblighi supplementari per l’autorizzazione come gestori di crediti, gli obblighi supplementari in parola non dovrebbero applicarsi ai gestori di crediti che svolgono attività transfrontaliere di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante in questione.

(35)

Per garantire una vigilanza efficace ed efficiente dei gestori di crediti transfrontalieri dovrebbe essere creato un quadro specifico per la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito. Tale quadro dovrebbe consentire lo scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza, il segreto professionale, la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese, ispezioni in loco ed extra loco, la prestazione di assistenza e la comunicazione dei risultati di controlli e ispezioni e delle misure adottate.

(36)

Un presupposto importante per lo svolgimento delle funzioni di acquirenti di crediti e di gestori di crediti dovrebbe essere la possibilità di accedere a tutte le informazioni pertinenti; gli Stati membri dovrebbero garantire tale accesso, rispettando al contempo le norme nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati. In tale contesto, è essenziale che gli enti creditizi forniscano informazioni dettagliate ai potenziali acquirenti di crediti onde permettere loro di effettuare una propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso. È opportuno che gli enti creditizi forniscano tali informazioni una sola volta durante il processo, nella fase iniziale o nelle fasi successive, ma comunque prima della conclusione del contratto di trasferimento. L’obbligo di fornire informazioni è necessario e giustificato affinché i potenziali acquirenti di crediti possano compiere scelte informate prima di concludere un’operazione e, pertanto, è legittimo che gli enti creditizi condividano i dati personali dei debitori con i potenziali acquirenti di crediti. Tali informazioni dovrebbero essere strettamente limitate a quanto necessario per consentire ai potenziali acquirenti di crediti di valutare il valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato e la probabilità di recupero del valore di tale contratto. È auspicabile che gli Stati membri garantiscano che la comunicazione di informazioni ai potenziali acquirenti di crediti e il loro successivo utilizzo siano conformi al pertinente quadro dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(37)

Quando trasferisce un contratto di credito deteriorato, un ente creditizio dovrebbe essere obbligato ad informare con cadenza semestrale la sua autorità competente e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quanto meno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, al numero e all’entità dei crediti inclusi nonché all’eventuale presenza di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio creditizio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere obbligate a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti in materia di vigilanza dell’acquirente di crediti. Tali obblighi di trasparenza consentono un monitoraggio armonizzato ed efficace del trasferimento dei contratti di credito all’interno dell’Unione. Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità competenti dovrebbero, nell’ottica di evitare duplicazioni, tenere conto delle informazioni cui hanno già accesso con altri mezzi, in particolare per quanto concerne gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obblighi di notifica alle autorità competenti in merito a un portafoglio creditizio una volta che tale portafoglio sia stato trasferito all’acquirente di crediti restino di competenza del gestore di crediti.

(38)

Il piano d’azione ha riconosciuto che l’infrastruttura dei dati degli enti creditizi sarebbe rafforzata con dati uniformi e standardizzati per i contratti di credito deteriorati. L’ABE ha sviluppato modelli di dati che forniscono informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario e permettono ai potenziali acquirenti di determinare il valore dei contratti di credito e di esercitare la due diligence. Da un lato, l’applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito e contribuirebbe quindi allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell’Unione. Dall’altro, laddove siano eccessivamente dettagliati, tali modelli di dati possono generare un onere eccessivo per gli enti creditizi senza che vi siano vantaggi significativi in termini di informazione. L’ABE dovrebbe pertanto svolgere un riesame dei modelli di dati allo scopo di trasformarli ulteriormente in norme tecniche di attuazione per gli enti creditizi. Questi ultimi dovrebbero essere tenuti ad utilizzare i modelli di dati per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, tra cui i trasferimenti ad altri enti creditizi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non inglobare le operazioni complesse in cui i contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni, tra cui le vendite di succursali, di aree di attività o le vendite di portafogli dei clienti non limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nell’ambito di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione. Per rispettare il principio di proporzionalità, gli obblighi di informazione in oggetto dovrebbero essere applicati agli enti creditizi in maniera proporzionata, tenendo conto della natura e dell’entità dei crediti. Contemporaneamente, la misura in cui gli enti creditizi sono tenuti a rispettare i modelli di dati dovrebbe tenere conto della data di conclusione dei contratti di credito deteriorati. Altri venditori di contratti di credito dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tali norme per facilitare la valutazione dei contratti di credito ai fini della vendita. Inoltre, nel caso delle operazioni di cartolarizzazione, qualora siano previsti modelli vincolanti in materia di trasparenza, è opportuno evitare doppie comunicazioni a seguito della presente direttiva.

(39)

È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ABE, al fine di specificare i modelli che gli enti creditizi sono tenuti a utilizzare per la trasmissione di informazioni prevista dalla presente direttiva. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(40)

Poiché non creano nuovi crediti ma, al contrario, così come stabilito dalla presente direttiva, acquistano a proprio rischio solo contratti di credito deteriorato esistenti, gli acquirenti di crediti non destano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale e il loro potenziale contributo al rischio sistemico è trascurabile. Non è quindi giustificato imporre agli acquirenti di crediti di chiedere un’autorizzazione, ma è tuttavia importante che continuino ad applicarsi le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori e che i diritti dei debitori continuino ad essere quelli derivanti dal contratto di credito iniziale.

(41)

Gli acquirenti di crediti di paesi terzi possono rendere difficile ai debitori dell’Unione far valere i loro diritti nel quadro della normativa dell’Unione e alle autorità nazionali vigilare sull’esecuzione dei contratti di credito deteriorato. Gli enti creditizi possono anche essere scoraggiati dal trasferire tali contratti di credito deteriorato ad acquirenti di crediti di paesi terzi a causa del rischio di reputazione associato. Nella misura in cui il rappresentante di un acquirente proveniente da un paese terzo di crediti concessi a persone fisiche, compresi consumatori e lavoratori autonomi, o di crediti concessi a microimprese e a piccole e medie imprese (PMI) non è un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE né un gestore di crediti autorizzato nell’Unione, tale rappresentante dovrebbe designare uno dei summenzionati soggetti al fine di garantire il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei debitori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato.

(42)

Inoltre, al fine di garantire meglio il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei consumatori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato, l’acquirente di crediti che sia domiciliato nell’Unione o abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione dovrebbe anch’esso essere tenuto a designare un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai contratti di credito deteriorato conclusi con i consumatori.

(43)

Gli Stati membri ospitanti dovrebbero avere la possibilità di estendere l’obbligo di designare un gestore di crediti in relazione ad altri contratti di credito. Qualora il trasferimento di un portafoglio creditizio includa sia contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI, per i quali è obbligatoria la designazione di un ente creditizio, di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o di un gestore di crediti, sia contemporaneamente altri contratti di credito per i quali tale designazione non è obbligatoria, l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante dovrebbe rispettare l’obbligo di designazione in relazione ai contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI. Il gestore e l’acquirente di crediti dovrebbero conformarsi alla pertinente normativa dell’Unione e nazionale e alle autorità nazionali nei singoli Stati membri dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per vigilare efficacemente le loro attività.

(44)

Quando un acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è tenuto a designare un gestore di crediti, un ente creditizio o un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE e sceglie di gestire ed eseguire lui stesso i diritti e i doveri connessi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è considerato un gestore di crediti e, conseguentemente, dovrebbe essere autorizzato a norma della presente direttiva.

(45)

Gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti, di enti creditizi o di enti non creditizi soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE dovrebbero informarne le autorità competenti del loro Stato membro di origine, in modo da consentire alle pertinenti autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza per quanto riguarda il comportamento del gestore di crediti, dell’ente creditizio o dell’ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE nei confronti del debitore. Gli acquirenti di crediti dovrebbero altresì informare tempestivamente le autorità competenti responsabili della loro vigilanza se si avvalgono di un gestore di crediti, di un ente creditizio o di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE diverso.

(46)

Gli acquirenti di crediti che eseguono direttamente il contratto di credito acquistato dovrebbero farlo nel rispetto della legge applicabile al contratto di credito, comprese le norme in materia di protezione dei consumatori applicabili al debitore. Le norme nazionali, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori e il diritto penale continuano ad applicarsi e le autorità competenti dovrebbero garantire che tali acquirenti di crediti le rispettino nel territorio degli Stati membri.

(47)

Per facilitare l’applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva, qualora l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva dovrebbe disporre che, quando viene concluso il trasferimento di un contratto di credito, l’acquirente di crediti di un paese terzo designi un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale nell’Unione o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, designato come interlocutore delle autorità competenti invece dell’acquirente o in aggiunta ad esso. Tale rappresentante è responsabile per quanto concerne gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli acquirenti di crediti lasciando impregiudicati gli obblighi imposti ai gestori di crediti. Gli acquirenti di crediti che trasferiscono contratti di credito deteriorati dovrebbero informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine, su base semestrale e a livello aggregato, almeno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, nonché al numero e all’entità dei crediti inclusi e all’eventuale presenza nel trasferimento di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi.

(48)

Attualmente, autorità diverse sono incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti negli Stati membri e, di conseguenza, è essenziale che gli Stati membri chiariscano il ruolo di tali autorità e attribuiscano loro competenze adeguate, soprattutto in quanto essi possono dover vigilare soggetti che forniscono servizi in altri Stati membri. Per assicurare una vigilanza efficace e proporzionata in tutta l’Unione è opportuno che gli Stati membri concedano alle autorità competenti i poteri necessari per svolgere le loro funzioni a norma della presente direttiva, compreso il potere di ottenere le informazioni necessarie, di indagare su eventuali violazioni della presente direttiva, di trattare i reclami dei debitori e di imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi, compresa la revoca delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi siano applicati dalle autorità competenti in modo proporzionale e motivando le loro decisioni; inoltre tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le autorità competenti non agiscano entro i termini previsti.

(49)

Le disposizioni relative alle violazioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di prendere provvedimenti in caso di violazioni del diritto nazionale connesse, ad esempio, alla protezione dei consumatori, ai diritti dei debitori o ad attività criminali. In tali casi le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui sono stati concessi i crediti sono le autorità competenti a decidere se vi sia stata una violazione del diritto nazionale e pertanto i loro poteri non sono limitati dalla presente direttiva.

(50)

Dal momento che l’andamento dei mercati secondari del credito dipenderà in ampia misura dalla buona reputazione dei soggetti interessati, i gestori di crediti dovrebbero istituire un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami dei debitori. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità cui compete la vigilanza sugli acquirenti di crediti e sui gestori di crediti dispongano di procedure efficaci e accessibili per trattare i reclami dei debitori.

(51)

Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 (16) e (UE) 2018/1725 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e trasparenza e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. A tali fini si preferisce un codice di condotta a livello settoriale elaborato a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, la protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei sistemi e la protezione dei dati personali di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva. Allo stesso modo, la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere compatibili con le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e conformi alle norme nazionali in materia di protezione dei dati che attuano il diritto dell’Unione.

(52)

Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la normativa dell’Unione e il diritto nazionale prevedono un certo numero di diritti e garanzie per quanto concerne i contratti di credito concessi ai consumatori. Tali diritti e tutele si applicano, in particolare, alla negoziazione e alla conclusione del contratto di credito, all’utilizzo di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori ai sensi della direttiva 2005/29/CE e all’esecuzione o inadempimento del contratto di credito. Si tratta in particolare dei contratti di credito a lungo termine ai consumatori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE per quanto riguarda il diritto del consumatore di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, ovvero di essere informato mediante il prospetto informativo europeo standardizzato, se del caso, sulla possibilità di trasferire il contratto di credito a un acquirente di crediti. I diritti del debitore non dovrebbero altresì essere modificati se il trasferimento del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti assume la forma di una novazione del contratto. Come principio generale, è opportuno garantire che i debitori non siano svantaggiati a seguito del trasferimento del contratto di credito da un ente creditizio a un acquirente di crediti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose per tutelare i debitori.

(53)

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, e al fine di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, è opportuno modificare tali direttive per garantire che al consumatore sia fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un elenco chiaro e completo di tali modifiche, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l’indirizzo dell’autorità nazionale alla quale il consumatore può presentare un reclamo.

(54)

Le informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito a norma delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, quali introdotte dalle modifiche di cui alla presente direttiva, non dovrebbero influire sui diritti dei consumatori stabiliti nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, compresi i diritti di informazione.

(55)

L’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (18) e dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE significa che la cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o del contratto stesso ad un acquirente di crediti non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela garantito dalla normativa dell’Unione ai consumatori. Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti dovrebbero quindi conformarsi al diritto dell’Unione e nazionale applicabile al contratto di credito iniziale e il debitore dovrebbe conservare lo stesso livello di tutela previsto dalla normativa dell’Unione e nazionale applicabile o determinato dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di conflitto di leggi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che per il trasferimento del contratto di credito al debitore non siano addebitati costi diversi da quelli già inclusi in tale contratto. Con riferimento agli oneri imposti al consumatore in caso di inadempimento, nella direttiva 2008/48/CE dovrebbero essere introdotte modifiche in virtù delle quali gli Stati membri sono tenuti a seguire le stesse norme previste dalla direttiva 2014/17/UE in materia di limiti massimi fissati per le commissioni e le penali.

(56)

Con riferimento ai consumatori, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva per stabilire che gli Stati membri prescrivano ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. È opportuno tenere conto degli orientamenti dell’ABE su morosità e pignoramenti del 19 agosto 2015, degli orientamenti dell’ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni del 31 ottobre 2018 e degli orientamenti della BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017. Al momento di decidere quali misure di tolleranza adottare, i creditori dovrebbero tenere conto delle circostanze individuali del consumatore, degli interessi e dei diritti di quest’ultimo e della sua capacità di rimborso, anche in particolare quando il contratto di credito è garantito da un bene immobile residenziale che è la residenza principale del consumatore. Le misure di tolleranza dovrebbero poter consistere in alcune concessioni al consumatore, quali il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito o la modifica dei termini e delle condizioni vigenti di tale contratto, compresi, tra l’altro, l’estensione della sua durata, la modifica della tipologia del contratto di credito, il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo, la modifica del tasso di interesse, la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti, i rimborsi parziali, le conversioni valutarie, la remissione parziale e il consolidamento del debito. Gli Stati membri dovrebbero essere dotati di adeguate misure di tolleranza a livello nazionale. L’elenco delle misure di tolleranza di cui alla presente direttiva, sotto forma di modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, non è esaustivo e pertanto gli Stati membri sono liberi di prevedere misure aggiuntive. Analogamente, gli Stati membri possono astenersi dal prevedere una misura specifica, se così disposto a livello nazionale, fintanto che è disponibile un numero ragionevole di misure. Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti residui, gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione delle condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso del debito evitando, al contempo, il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile residenziale influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile residenziale pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia al creditore è sufficiente a rimborsare il credito, in particolare quando il credito è garantito dalla residenza principale del consumatore.

(57)

Al fine di assicurare che il livello di tutela del consumatore non sia pregiudicato in caso di cessione a un terzo dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito ipotecario o del contratto di credito stesso, è opportuno introdurre una modifica della direttiva 2014/17/UE per stabilire che, nei casi di trasferimento del credito disciplinati dalla medesima direttiva, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e di essere informato della cessione.

(58)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore dell’Unione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(59)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2019.

(60)

L’efficace funzionamento della presente direttiva dovrebbe essere riesaminato dalla Commissione, dato che prosegue l’istituzione di un mercato interno secondario per i contratti di credito deteriorati con un elevato livello di protezione dei consumatori. La Commissione si trova nella posizione ideale per analizzare questioni transfrontaliere specifiche che non possono essere individuate o affrontate adeguatamente dai singoli Stati membri, come il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbe risultare dalle attività dei gestori di crediti e degli acquirenti di crediti, e la cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri. È pertanto opportuno che nel riesame della presente direttiva la Commissione includa anche una valutazione approfondita dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle attività svolte dai gestori di crediti e dagli acquirenti di crediti, nonché della cooperazione amministrativa tra autorità competenti.

(61)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati nell’Unione e garantire al contempo un ulteriore rafforzamento della protezione dei debitori, in particolare dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

a)

i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;

b)

gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a:

a)

i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

b)

acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili.

2.   Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell’Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori.

3.   La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nella misura in cui tali legislazioni nazionali:

a)

non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva;

b)

assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti.

5.   La presente direttiva non si applica:

a)

alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da:

i)

un ente creditizio stabilito nell’Unione;

ii)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce;

iii)

un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro;

b)

alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio;

c)

all’acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione;

d)

al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma.

6.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

2)

«creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti;

3)

«debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o cessionario;

4)

«contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;

5)

«contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest’ultimo deve prestare per conto dell’acquirente di crediti;

6)

«acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

7)

«fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito;

8)

«gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti;

9)

«attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti:

a)

riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

b)

rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE;

c)

gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

d)

informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

10)

«Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l’acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

11)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

12)

«consumatore»: una persona fisica che, nell’ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale;

13)

«contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

TITOLO II

GESTORI DI CREDITI

CAPO I

Autorizzazione dei gestori di crediti

Articolo 4

Requisiti generali

1.   Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 5

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

a)

il richiedente è una persona giuridica di cui all’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l’autorizzazione;

b)

i membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che:

i)

possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all’usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all’integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori;

ii)

gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione;

iii)

sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione;

iv)

non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;

c)

l’organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un’esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile;

d)

le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo;

e)

il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679;

f)

il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;

g)

il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;

h)

il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva(UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

i)

il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico.

2.   Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l’ABE pubblica orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Capacità di detenere fondi

1.   Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:

a)

sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure

b)

è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori.

2.   Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri:

a)

stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possegga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest’ultimo;

b)

provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell’interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza;

c)

stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all’acquirente di crediti;

d)

impongono al gestore di crediti, ogniqualvolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest’ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti.

3.   Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell’ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applicano.

Articolo 7

Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti

1.   Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l’autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all’autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

2.   La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:

a)

prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;

b)

indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;

c)

identità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;

f)

prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

g)

prova della politica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

h)

prova delle procedure interne di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

i)

prova delle procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h);

j)

ove pertinente, prova dell’esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

k)

eventuali contratti di esternalizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente il la concessione o il diniego dell’autorizzazione indicando le ragioni del diniego.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.

Articolo 8

Revoca dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell’articolo 22 per revocare l’autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o

b)

rinuncia espressamente all’autorizzazione; o

c)

ha cessato di esercitare l’attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o

d)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o

e)

non soddisfa più i requisiti per la concessione dell’autorizzazione come gestore di crediti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a); o

f)

commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso.

2.   In caso di revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell’articolo 13, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

Articolo 9

Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell’articolo 13 della presente direttiva.

L’ABE elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l’istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di garantire parità di condizioni in tutta l’Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori.

2.   L’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente.

3.   Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata a norma dell’articolo 8, le autorità competenti aggiornano immediatamente l’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10

Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive

1.   Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori:

a)

agiscano in buona fede, in modo equo e professionale;

b)

forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;

c)

rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;

d)

comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all’avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:

a)

informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;

b)

i dati d’identificazione e di contatto dell’acquirente di crediti;

c)

ove nominato, i dati d’identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);

d)

ove nominato, le prove relative all’autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell’articolo 7;

e)

ove pertinente, i dati d’identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;

f)

presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;

g)

informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;

h)

una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale riguardante in particolare l’esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;

i)

il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e alle quali il debitore può presentare un reclamo.

La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.

4.   I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell’Unione o nazionali applicabili.

Articolo 11

Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti

1.   Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l’acquirente di crediti.

2.   Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:

a)

una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;

b)

il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;

c)

la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l’acquirente di crediti nei confronti del debitore;

d)

l’impegno delle parti a rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;

e)

una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all’acquirente di crediti, prima dell’esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:

a)

la corrispondenza pertinente con l’acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

b)

le istruzioni pertinenti ricevute dall’acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell’acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

c)

il contratto di gestione dei crediti.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Articolo 12

Esternalizzazione da parte del gestore di crediti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove il gestore di crediti si avvalga di un fornitore di servizi di gestione dei crediti per lo svolgimento delle attività di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L’esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare le disposizioni legali applicabili, comprese le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e il pertinente diritto dell’Unione o il diritto nazionale applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o al contratto di credito stesso;

b)

è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti tutte le attività di gestione dei crediti contemporaneamente;

c)

il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi contrattuali del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti o dei debitori non sono modificati dal contratto di esternalizzazione concluso con il fornitore di servizi di gestione dei crediti;

d)

il rispetto da parte del gestore di crediti dei requisiti per la sua autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non è compromesso dall’esternalizzazione di alcune delle sue attività di gestione del credito;

e)

l’esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli articoli 14 e 21;

f)

il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative alle attività di gestione dei crediti esternalizzate al fornitore di servizi di gestione dei crediti;

g)

dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti dispone delle competenze e delle risorse per poter prestare le attività di gestione dei crediti esternalizzate.

L’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti non è effettuata in modo tale da compromettere la qualità del controllo interno del gestore di crediti o la solidità o la continuità delle sue attività di gestione del credito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine e, se del caso, dello Stato membro ospitante prima di esternalizzare le sue attività di gestione dei crediti in conformità del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione relativa alle pertinenti istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti, in conformità delle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile, e al contratto di esternalizzazione di cui al paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di esternalizzazione o per la durata del termine di prescrizione legale applicabile nello Stato membro, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di gestione dei crediti non siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori.

CAPO II

Attività di gestione dei crediti transfrontaliera

Articolo 13

Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti che ha ottenuto l’autorizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell’Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione, senza pregiudizio delle limitazioni o dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante in conformità della presente direttiva, compreso, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non siano collegati ad altri requisiti di autorizzazione dei gestori di crediti, o di quelli previsti per la rinegoziazione dei termini e delle condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti che ha ottenuto un’autorizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine fornisca all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi e, se tale informazione è già nota al gestore di crediti, lo Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine;

b)

se del caso, l’indirizzo della succursale del gestore di crediti stabilita nello Stato membro ospitante;

c)

se del caso, l’identità e l’indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;

d)

l’identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;

e)

se del caso, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

f)

una descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, in virtù delle quali il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

g)

il fatto che il gestore di crediti dispone o meno di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito;

h)

se il gestore di crediti è autorizzato o meno nello Stato membro di origine a ricevere e detenere fondi dai debitori.

3.   Entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti della data in cui le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e della data in cui dette autorità competenti notificano il ricevimento delle informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti:

a)

la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;

b)

in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine di ogni successiva modifica delle informazioni che devono essere comunicate in conformità del paragrafo 2. In siffatti casi, gli Stati membri assicurano il rispetto della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nell’elenco o nel registro di cui all’articolo 9 i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.

Articolo 14

Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione ai requisiti della presente direttiva quando svolgono le loro attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il gestore di crediti svolga attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine nell’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un’ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti nominato nello Stato membro ospitante. L’ispezione in loco presso una succursale o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti avviene conformemente al diritto dello Stato membro nel quale è effettuata.

6.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

7.   Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.

8.   Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini con riguardo alle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti all’interno del loro territorio come previsto dall’articolo 13 violi le norme applicabili, compresi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nei confronti del gestore di crediti in base al diritto nazionale, segnatamente le norme applicabili al credito o al contratto di credito.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, abbiano prove che un gestore di crediti viola gli obblighi previsti nella presente direttiva o dalle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

11.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 9, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l’avanzamento della procedura.

12.   In caso di continuazione della violazione, da parte di un gestore di crediti, delle norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, e dopo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno informato lo Stato membro di origine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di imporre le opportune sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi al fine di garantire l’osservanza della presente direttiva in una delle circostanze seguenti:

a)

nel caso in cui il gestore di crediti non abbia adottato alcuna misura adeguata ed efficace per porre rimedio alla violazione entro tempi ragionevoli; oppure

b)

in un caso di urgenza che richieda un’azione immediata per far fronte a un serio rischio per gli interessi collettivi dei debitori.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre le sanzioni amministrative e adottare i provvedimenti correttivi di cui al primo comma indipendentemente dalle sanzioni amministrative e dai provvedimenti correttivi già imposti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono vietare che il gestore di crediti che violi le norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, svolga ulteriori attività fintantoché l’autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato una decisione adeguata o il gestore di crediti non abbia intrapreso azioni per porre rimedio alla violazione.

TITOLO III

ACQUIRENTI DI CREDITI

Articolo 15

Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un ente creditizio fornisca a un potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall’ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali.

2.   Su base semestrale, gli Stati membri esigono che gli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, informino le autorità competenti dello Stato membro ospitante designate in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva, e le autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), almeno di quanto segue:

a)

dell’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o, laddove tale identificativo non esista:

i)

dell’identità dell’acquirente di crediti o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

dell’indirizzo dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19;

b)

del saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti;

c)

del numero e dell’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferito;

d)

se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente.

3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono chiedere agli enti creditizi di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino immediatamente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti.

5.   I paragrafi da 1 a 4 sono applicati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 16

Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati

1.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per l’analisi, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.

2.   L’ABE specifica nei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo i campi di dati, precisando quali sono obbligatori, e il trattamento dei dati per le informazioni riservate di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

3.   I progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alla natura e all’entità dei crediti e dei portafogli di crediti.

4.   Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, l’ABE prende in considerazione quanto segue:

a)

le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori;

b)

il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell’utilizzo dei modelli esistenti dell’ABE per le operazioni sui crediti deteriorati;

c)

analoghi requisiti esistenti a livello di Stato membro;

d)

l’importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti.

5.   L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 29 settembre 2022.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   I modelli di dati sono utilizzati per le operazioni relative a crediti emessi a decorrere dal 1o luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti che hanno origine tra il 1o luglio 2018 e la data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi compilano il modello per i dati con le informazioni già a loro disposizione.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi applichino le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 anche al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, ad altri enti creditizi. I modelli di dati sono utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione di informazioni tra enti creditizi solo nei casi in cui vi sia un trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.

Articolo 17

Obblighi degli acquirenti di crediti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

l’acquirente di crediti che è domiciliato nell’Unione oppure ha la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione nomini un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con i consumatori;

b)

laddove l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione, oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il suo rappresentante designato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con:

i)

persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti;

ii)

PMI quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23).

Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l’acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell’Unione e nazionale concernente in particolare l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all’acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale nonché dalle norme in materia di insolvenza per i consumatori e altri debitori non è interessato dal trasferimento dei diritti del creditore in forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti, fatte salve le norme nazionali e internazionali in materia di cambiale e di vaglia cambiario.

3.   La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere a persone fisiche per gestire i contratti di credito che hanno acquistato. Tali persone fisiche sono soggette a un regime nazionale regolamentare e di vigilanza e non beneficiano della libertà prevista dalla presente direttiva di svolgere attività di gestione dei crediti in un altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 18 e 20. Qualora non sia nominato alcun gestore di crediti o soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), l’acquirente di crediti o il suo rappresentante restano soggetti a tali obblighi.

Gli Stati membri possono esigere che il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del diritto nazionale anche in relazione al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 18

Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti

1.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 nomina un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l’acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità e dell’indirizzo del soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti, almeno alla data in cui inizia l’attività di gestione dei crediti.

2.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 nomina un soggetto diverso da quello notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa le autorità competenti del suo Stato membro di origine al più tardi alla data di tale mutamento e indica l’identità e l’indirizzo del nuovo soggetto che ha designato per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti in virtù di un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso.

3.   Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo gestore di crediti, le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo

1.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente del credito che non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione designi per iscritto un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione.

2.   Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all’acquirente di crediti o in vece di quest’ultimo in merito a tutte le questioni relative al rispetto su base continuativa della presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile dell’osservanza degli obblighi imposti all’acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Articolo 20

Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 che trasferisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso informi le autorità competenti del suo Stato membro di origine su base biennale dell’identificativo della persona giuridica (LEI) del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o, se tale identificativo non esiste, comunichi:

a)

l’identità del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

l’indirizzo del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19.

Inoltre, l’acquirente di crediti o il suo rappresentante comunicano alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno gli elementi seguenti:

a)

il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;

b)

il numero e l’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;

c)

se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, concluso con i consumatori e i tipi di attività a garanzia del contratto di credito deteriorato, ove pertinente.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 possono chiedere agli acquirenti di crediti o, se del caso, ai loro rappresentanti designati in conformità dell’articolo 19, di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta dette autorità competenti lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi di detti paragrafi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti.

TITOLO IV

VIGILANZA

Articolo 21

Vigilanza da parte delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività di gestione dei crediti a norma dell’articolo 12 osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e provvedono affinché tali attività siano oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza.

2.   Lo Stato membro ospitante di un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui all’articolo 10 e agli articoli da 17 a 20 nei confronti dell’acquirente di crediti o, se del caso, dei suoi rappresentanti designati in conformità dell’articolo 19.

3.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

4.   Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 del presente articolo di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti designati a norma dell’articolo 19, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività di gestione dei crediti a norma dell’articolo 12, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue:

a)

valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

b)

indagare su eventuali violazioni di tali requisiti;

c)

imporre sanzioni amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 23.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.

Articolo 22

Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno:

a)

il potere di concedere o rifiutare un’autorizzazione a norma degli articoli 5 e 6;

b)

il potere di revocare un’autorizzazione a norma dell’articolo 8;

c)

il potere di vietare qualsiasi attività di gestione di crediti;

d)

il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;

e)

il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 23;

f)

il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1;

g)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

h)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi interni di governo societario e i loro meccanismi di controllo interno, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;

i)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori;

j)

il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, e dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e da quello di origine, godano di tutti i poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni e dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) ad h).

4.   Gli Stati membri determinano l’entità della valutazione di cui al paragrafo 3, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 3, su richiesta di una di tali autorità o qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine lo ritengano opportuno. I dettagli delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi inflitti sono sempre trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nonché dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere le funzioni e i compiti rispettivi, previsti dalla presente direttiva.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all’acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all’articolo 19, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.

Articolo 23

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.   Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti:

a)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l’articolo 11 o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 12 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

b)

i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

c)

la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

d)

le procedure interne del gestore di crediti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

e)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 18 e 20;

f)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 17;

g)

l’acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 19;

h)

un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 15;

i)

il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione;

j)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 24;

k)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 10;

l)

il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

m)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:

a)

la revoca dell’autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti;

b)

un ordine che impone al gestore di crediti o all’acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;

d)

l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal gestore di crediti o dall’acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l’acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti;

g)

precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione;

h)

le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le sanzioni amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all’acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 19, la possibilità di essere sentito.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

TITOLO V

MISURE DI SALVAGUARDIA E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Articolo 24

Reclami

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e provvedono affinché siano trattati senza ritardo all’atto del ricevimento.

Articolo 25

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 26

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli articoli 8, 13, 14, 15, 18, 20 e 22, cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell’applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell’esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

4.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale.

5.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.

6.   L’ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.

TITOLO VI

MODIFICHE

Articolo 27

Modifiche della direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE è modificata come segue:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito

Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:

a)

una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;

b)

il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);

c)

i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);

d)

il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;

e)

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;

2)

è inserito l’articolo il seguente:

«Articolo 16 bis

Morosità e misure di esecuzione

1.   Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di un procedimento di esecuzione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in:

a)

il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;

b)

la modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro:

i)

l’estensione della durata del contratto di credito;

ii)

il cambiamento della tipologia del contratto di credito;

iii)

il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;

iv)

la modifica del tasso di interesse;

v)

la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;

vi)

rimborsi parziali;

vii)

conversioni valutarie;

viii)

la remissione parziale e il consolidamento del debito.

2.   L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento.

4.   Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.»;

3)

All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.».

Articolo 28

Modifiche della direttiva 2014/17/UE

La direttiva 2014/17/UE è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito

Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:

a)

una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;

b)

il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);

c)

i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);

d)

il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;

e)

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;

2)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in:

a)

un rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;

b)

una modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro:

i)

l’estensione della durata del contratto di credito;

ii)

il cambiamento della tipologia del contratto di credito;

iii)

il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;

iv)

la modifica del tasso di interesse;

v)

la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;

vi)

rimborsi parziali;

vii)

conversioni valutarie;

viii)

la remissione parziale e il consolidamento del debito.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso

1.   In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

2.   Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Valutazione

1.   Entro il 29 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende almeno quanto segue:

a)

il numero di gestori di crediti autorizzati nell’Unione e il numero di gestori di crediti che forniscono i loro servizi in uno Stato membro ospitante;

b)

il numero di diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorato acquistati da enti creditizi da acquirenti di crediti che siano domiciliati oppure abbiano la propria sede legale oppure, qualora a norma del loro diritto nazionale non abbiano una sede legale, la propria sede principale nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, o in uno Stato membro diverso da quello dell’ente creditizio o al di fuori dell’Unione europea;

c)

una valutazione del rischio esistente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte da gestori di crediti e da acquirenti di crediti;

d)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 26.

2.   Se la valutazione individua problemi significativi in relazione al funzionamento della presente direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell’eventuale revisione.

Articolo 31

Clausola di riesame

Fatte salve le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 29 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riguarda:

a)

l’adeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda l’eventuale introduzione di massimali sulle commissioni derivanti da inadempimento applicabili ai contratti di credito conclusi con:

i)

persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;

ii)

le PMI quali definite all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

iii)

qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;

b)

aspetti pertinenti, comprese le potenziali misure di tolleranza, dei contratti di credito conclusi con:

i)

persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;

ii)

le PMI, quali definite all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

iii)

qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;

c)

la necessità e la fattibilità di elaborare norme tecniche di attuazione o di regolamentazione o altri mezzi adeguati per introdurre formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e sulle misure di tolleranza.

Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 32

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.

In deroga al primo paragrafo, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest’ultima data è anteriore.

Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)   GU C 444 del 10.12.2018, pag. 15.

(2)   GU C 367 del 10.10.2018, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2021.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(11)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(12)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(13)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(19)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(20)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(21)  Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

(22)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(23)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(24)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/38


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2168 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, l’articolo 118, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 122, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. La parte IV di tale regolamento stabilisce in particolare norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché norme relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all’interno dell’Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte II di tale regolamento delegato stabilisce in particolare norme relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri, compresi gli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta e gli stabilimenti da cui partite di uova da cova o pollame sono spostate in un altro Stato membro. Inoltre la parte III di tale regolamento delegato stabilisce norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova e, più in particolare, norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti e alla marcatura delle uova da cova

(3)

Le norme stabilite nel presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro e si applicano agli operatori che trasportano o detengono animali terrestri o uova da cova. Nell’interesse della coerenza e della semplicità e al fine di garantire l’applicazione efficace delle norme ed evitarne la duplicazione, tali norme dovrebbero pertanto essere stabilite in un unico atto anziché sparse in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre coerente con quello dei principali obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, ossia semplificare le norme dell’Unione in materia di sanità animale rendendole così più trasparenti e facili da applicare.

(4)

Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli operatori degli incubatoi da cui partite di uova da cova o pollame sono spostate in un altro Stato membro e gli operatori di stabilimenti che detengono pollame da cui partite di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova sono spostate in un altro Stato membro devono chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti. L’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di prevedere deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti che costituiscono un rischio irrilevante.

(5)

I movimenti verso un altro Stato membro di piccole quantità di pollame diverso dai ratiti e delle relative uova da cova comportano un rischio limitato di diffusione di malattie. Inoltre gli operatori degli stabilimenti da cui piccole quantità di tali animali e uova da cova sono spostate in un altro Stato membro non possono, per motivi pratici, soddisfare tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di prevedere una deroga all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabile agli operatori di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame da cui meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostati in un altro Stato membro.

(6)

L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che gli operatori che detengono bovini devono provvedere affinché tali animali siano identificati mediante mezzi di identificazione specificati, mentre l’articolo 38, paragrafo 2, del medesimo regolamento consente agli operatori di sostituire tali mezzi di identificazione specificati con mezzi alternativi. Analogamente, l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento delegato stabilisce l’obbligo per gli operatori di identificare gli ovini e i caprini da essi detenuti mediante mezzi di identificazione specificati, mentre l’articolo 45, paragrafo 4, consente agli operatori di sostituire tali mezzi di identificazione specificati con mezzi alternativi.

(7)

D’altro canto, l’articolo 269 del regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare, in determinati ambiti, misure nazionali che essi possono applicare nei rispettivi territori e che sono supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite in detto regolamento. Uno di tali ambiti è quello delle prescrizioni in materia di tracciabilità delle partite di animali terrestri detenuti e di materiale germinale. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non riflette adeguatamente tale possibilità. È pertanto opportuno modificare l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per chiarire che la possibilità per gli operatori che detengono bovini, ovini o caprini di identificare tali animali con mezzi di identificazione alternativi dovrebbe essere soggetta all’autorizzazione dello Stato membro. In questo modo sono precisati il ruolo e la responsabilità degli Stati membri che applicano misure nazionali nel garantire la corretta attuazione di prescrizioni supplementari o più rigorose in materia di tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti, come previsto all’articolo 269 del regolamento (UE) 2016/429.

(8)

L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che gli operatori che detengono psittacidi devono provvedere affinché i mezzi di identificazione degli psittacidi rechino il codice di identificazione dell’animale. La definizione di codice di identificazione stabilita in tale regolamento delegato va tuttavia oltre quanto necessario per l’identificazione degli psittacidi e comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per disporre che i mezzi di identificazione degli psittacidi rechino invece un codice alfanumerico, che ne consenta l’identificazione e garantisca un livello sufficiente di tracciabilità di tali animali quando sono spostati da uno Stato membro all’altro.

(9)

L’articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che tutte le uova da cova devono recare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. Tuttavia, a norma del regolamento (UE) 2016/429, solo gli stabilimenti che inviano uova da cova in un altro Stato membro devono essere riconosciuti. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (3) dispone che, quando partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro, tali uova devono essere originarie di stabilimenti registrati. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per escludere gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro dall’obbligo di garantire che ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. Tale modifica è inoltre coerente con le modifiche da apportare all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 con il presente regolamento.

(10)

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e dispone che l’autorità competente deve assicurarsi che tali stabilimenti soddisfino determinate prescrizioni di cui all’allegato I, parte 1, di tale regolamento. L’allegato I, parte 1, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che uno stabilimento può ottenere il riconoscimento per operazioni di raccolta di ungulati unicamente se ospita, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario. I centri di raccolta esistenti potrebbero tuttavia disporre di uno o più locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati. Tali locali separati dovrebbero essere gestiti in modo da garantire che gli animali in essi detenuti non siano in contatto diretto o indiretto tra loro. Ciò consente di detenere nello stesso stabilimento ungulati di specie, categoria o stato sanitario differenti, purché essi siano tenuti in diversi locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per prevedere tale possibilità.

(11)

Inoltre gli articoli da 15 a 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevedono la possibilità di includere nella stessa partita ovini e caprini in quanto entrambe le specie sono soggette alle stesse prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. La possibilità di raggruppare in una partita sia ovini che caprini dovrebbe essere consentita anche a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 dovrebbe pertanto essere modificato per includere una deroga alla norma principale di cui all’allegato I, parte 1, del medesimo regolamento in base alla quale solo gli ungulati della stessa specie possono essere raggruppati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:

1.

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti

In deroga all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti non sono tenuti a chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, di tale regolamento:

a)

stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raggruppati a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione;

b)

incubatoi di volatili in cattività;

c)

incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame o meno di 20 capi di pollame sono spostate in un altro Stato membro;

d)

stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 capi di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o partite di meno di 20 uova da cova di pollame sono spostate in un altro Stato membro.»;

2.

all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

uno dei marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti se tale sostituzione è autorizzata da detto Stato membro conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;»;

3.

all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46, se tali deroghe sono autorizzate dallo Stato membro in cui sono detenuti gli ovini e i caprini, conformemente all’articolo 48, paragrafo 5;»;

4.

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a sostituire uno dei mezzi di identificazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 45, paragrafo 4, per gli ovini e i caprini detenuti nel loro territorio.»;

5.

all’articolo 76, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’anello che figura all’allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice alfanumerico;

o

b)

il transponder iniettabile che figura all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile un codice alfanumerico;

o

c)

il tatuaggio che figura all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo visibile e indelebile un codice alfanumerico.»;

6.

l’articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Articolo 80

Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova

1.   Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi di pollame provvedono affinché ciascun uovo da cova spostato in un altro Stato membro rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

agli operatori di stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro;

b)

agli operatori di incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro.»;

7.

nell’allegato I, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

a)

devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento degli ungulati;

b)

lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;

c)

in deroga all’obbligo di separazione delle specie di ungulati previsto alla lettera b), gli animali delle specie ovina e caprina possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione degli animali epidemiologicamente separato all’interno dello stabilimento;

d)

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;

e)

i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;

f)

nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di ungulati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2169 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2021

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) ("l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia") e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") (4), modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (5), fissano il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2)

Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.

(3)

Dal 1o gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.

(4)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (6) ("l'accordo in forma di scambio di lettere") sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

(5)

L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, i prodotti in questione beneficeranno di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

(6)

Il contingente annuale per il 2020 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione (7), non è stato esaurito entro il 31 ottobre 2020. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione (8) dispone pertanto che il regime di dazi stabilito nell'accordo in forma di scambio di lettere non si applichi alle importazioni nell'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021, consentendo alle merci interessate l'accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

(7)

L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che il contingente esente da dazi per le acque e le bevande in questione sia nuovamente aperto per il 2022. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154. Poiché per l'anno 2021 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2022 al medesimo livello del 2020.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.   Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3.   Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)   GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(5)   GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

(6)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 66).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 32).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Merci originarie della Norvegia alle quali è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022

N. d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

 

Volume del contingente

09.0709

2202 10 00

 

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

 

23,029 milioni di litri

ex 2202 91 00

10

Birra non alcolica contenente zucchero

 

ex 2202 99 11

11

19

Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

ex 2202 99 15

11

19

Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

ex 2202 99 19

11

19

Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2170 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 22 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base (2).

1.2.   Misure provvisorie

(2)

Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 21 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione («margine di pregiudizio»). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Due produttori esportatori inclusi nel campione e un utilizzatore hanno presentato osservazioni (3).

(3)

Il 18 giugno 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), gli utilizzatori, gli importatori indipendenti, i produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. Un produttore esportatore, Jiangsu Zhongji, ha chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo del proprio margine di pregiudizio.

(5)

Dopo la scadenza dei termini procedurali sono state presentate numerose altre osservazioni e risposte alle osservazioni formulate dalle altre parti. Tuttavia, dato che tali osservazioni non sono state presentate entro i termini previsti, la Commissione non ha potuto tenerne conto in fase di elaborazione del documento generale di divulgazione delle informazioni. La Commissione ha comunque preso in considerazione tutte le argomentazioni sollevate dalle parti interessate durante l'inchiesta.

(6)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con tre produttori esportatori inclusi nel campione (Xiamen Xiashun, Donghai Foil e Jiangsu Zhongji), con tre utilizzatori (Effegidi, Walki Oy e Gascogne Flexible) e con un consorzio che rappresenta cinque importatori (Cartonal Italia, QualityFoil SARL, Cutting Packaging, Transparent Paper LTD e Now Plastics).

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze finali e, a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19, ha effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni presentate da Walki Oy e QualityFoil SARL. Non è stato possibile portare a termine il controllo incrociato a distanza programmato con Manreal per la scarsa collaborazione di quest'ultimo. Manreal ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che l'interruzione del controllo incrociato a distanza non violava i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta al questionario di Manreal non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze finali. Ciò non ha tuttavia influito sulle conclusioni relative all'interesse dell'Unione. Malgrado l'interruzione del controllo incrociato a distanza, tale società ha continuato a essere considerata una parte interessata e le sue osservazioni nel corso dell'inchiesta sono state prese in considerazione.

1.4.   Campionamento

(8)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha osservato che, nella scelta del campione di produttori esportatori, la Commissione probabilmente non aveva preso in considerazione una grande varietà di imprese attive in settori diversi, in quanto le società incluse nel campione rappresentano solo il 27 % dell'industria cinese dei fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»).

(9)

Manreal non ha però dimostrato sotto quale aspetto il campione selezionato dalla Commissione non sarebbe rappresentativo dei produttori esportatori cinesi di ACF nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.5.   Esame individuale

(10)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 33 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(11)

In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta («PI») e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 38 del regolamento provvisorio.

1.7.   Modifica dell'ambito di applicazione geografico

(12)

Con decorrenza dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») non fa più parte dell'Unione europea. Ne consegue che il presente regolamento si fonda su dati riguardanti l'Unione europea senza il Regno Unito («UE-27»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(13)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno rinnovato le richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»). Esse hanno fornito ulteriori elementi di prova riguardanti offerte d'acquisto rifiutate dai produttori dell'Unione. Gli ulteriori elementi di prova non hanno tuttavia cambiato il risultato dell'analisi di cui al regolamento provvisorio, in quanto la Commissione aveva raccolto elementi di prova riguardanti l'abilità, le vendite e la conduzione di prove di produzione di ACF < 6. Nelle osservazioni al regolamento provvisorio un utilizzatore ha confermato di avere ricevuto, dopo il periodo dell'inchiesta, un rotolo di prova di ACF < 6 da un produttore dell'Unione. Alcuni elementi di prova inoltre si riferivano a offerte di acquisto rifiutate dopo il periodo dell'inchiesta. Come esposto ai considerando da 165 a 171 la situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e la successiva forte ripresa economica hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Non è detto tuttavia che tale situazione persisterà sul mercato nel lungo temine. La Commissione ha pertanto respinto le richieste di escludere gli ACF < 6 e gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(14)

Un utilizzatore (Gascogne) ha inoltre affermato che nelle risultanze provvisorie della Commissione riguardanti le vendite di ACF < 6 ci sarebbe una contraddizione, in quanto la Commissione aveva accertato che nessun produttore dell'Unione in quel momento commercializzava attivamente ACF < 6, però nello stesso tempo, «ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta». Gascogne ha anche chiesto di accedere ai dati sulle vendite, al fine di meglio comprendere le risultanze della Commissione di cui al regolamento provvisorio.

(15)

Poiché gli ACF sono ordinati in base alle specifiche di ciascun acquirente, non è insolito che un nuovo acquirente di ACF < 6 (o ACF di altri spessori) richieda un rotolo di prova per condurre prove in proprio. A tal riguardo al considerando 350 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che gli spessori inferiori a 6 micron rappresentavano un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta. Non è pertanto contraddittorio che i produttori dell'Unione non abbiano commercializzato attivamente i propri prodotti in un piccolo segmento di mercato come quello degli ACF < 6, pur avendo effettuato in passato alcune vendite limitate. Poiché i dati sulle vendite di ACF < 6 sono dati commerciali riservati, la Commissione non è in grado di fornire l'accesso richiesto.

(16)

Il consorzio di importatori ha affermato che nel regolamento provvisorio non vi erano elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione siano in grado di produrre ACF < 6 nelle quantità richieste. Tuttavia, come illustrato al considerando 50 del regolamento provvisorio, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione sono in grado di produrre ACF < 6 e ha persino specificato che tali elementi di prova riguardavano anche prove di produzione di laminati secondo le specifiche dell'acquirente. La Commissione non può divulgare gli elementi di prova, in quanto contengono informazioni commerciali riservate. Inoltre il consorzio non ha specificato quali siano, secondo la sua opinione, le quantità richieste in questo segmento di mercato. La Commissione ha verificato che la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF < 6. Come dimostrato al considerando 273 del regolamento provvisorio, non solo vi è la capacità sufficiente per soddisfare il consumo attuale, ma anche la possibilità di aumentare la produzione complessiva. Come riportato al considerando 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato la capacità di vari produttori dell'Unione di produrre ACF < 6 nell'ultima fase di laminazione, necessaria per portare gli ACF a uno spessore inferiore a 6 micron. Pertanto la Commissione ha confermato la capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione specificamente per il segmento di mercato degli ACF < 6 in caso di aumenti futuri della domanda.

(17)

Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione non aveva fornito dati o analisi a sostegno della sua affermazione secondo cui i produttori di fogli di alluminio dell'Unione si starebbero preparando a soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie.

(18)

I dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati. I progetti in questione, non essendo ancora pubblici, sono altamente sensibili. La mancata comunicazione delle analisi o dei dati richiesti è il risultato di un'attenta ponderazione. Nel ponderare l'interesse di terzi ad avere accesso a tali informazioni, la Commissione ha concluso che anche solo una sintesi dei dati potrebbe rivelare segreti commerciali in modo potenzialmente lesivo dell'attività dei rispettivi produttori dell'Unione. Pertanto i dati richiesti non possono essere comunicati.

(19)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto dei dati relativi alla domanda futura di fogli per batterie nell'Unione, forniti dalla stessa Xiamen Xiashun nell'audizione del 23 febbraio 2021. Dai dati forniti Xiamen Xiashun aveva dedotto che i produttori dell'Unione non hanno la capacità per soddisfare la domanda di fogli per batterie, pur soddisfacendo la domanda di altri utilizzatori di ACF.

(20)

I dati forniti da Xiamen Xiashun, e ai quali fa riferimento, sono una sua stima della domanda massima futura di fogli per batterie sulla base di una panoramica pubblicamente accessibile di progetti nel settore delle batterie pianificati per il futuro I dati di questa panoramica di progetti pianificati, tuttavia, prendono in considerazione una serie di importanti progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Inoltre le capacità di progettazione che Xiamen Xiashun ha utilizzato come base di calcolo considerano la capacità potenziale massima di un progetto, la quale indica che potrebbe essere realizzata una capacità fino a un determinato valore.

(21)

Per i prossimi tre anni Xiamen Xiashun ha fornito una stima notevolmente inferiore. Contrariamente a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, nella tabella 6 del considerando 273 del regolamento provvisorio la Commissione ha dimostrato la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione. Tale capacità può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie e supera nettamente la domanda stimata da Xiamen Xiashun per i prossimi tre anni. Non è necessario che l'attuale capacità produttiva dei produttori dell'Unione copra tutta la potenziale domanda futura, in quanto essi possono aumentare la loro capacità produttiva per far fronte alla domanda. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(22)

Xiamen Xiashun ha inoltre affermato che al considerando 59 del regolamento provvisorio la Commissione ha respinto le argomentazioni riguardanti le differenze tecniche in base al fatto che non vi erano consistenti esportazioni di ACF per batterie e che la produzione di batterie nell'UE è ancora agli inizi.

(23)

L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ha preso in considerazione le caratteristiche tecniche dei fogli per batterie ai considerando 56 e 57 del regolamento provvisorio. Il considerando 59 del regolamento provvisorio rispondeva semplicemente alla richiesta di Xiamen Xiashun di escludere gli ACF per batterie per auto, basata sui bassi volumi di esportazioni dalla RPC.

(24)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Gascogne ha rinnovato la richiesta di accesso alle informazioni che la Commissione ha utilizzato nella sua valutazione di cui al considerando 50 del regolamento provvisorio per confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Gascogne ha sostenuto che la Commissione dovrebbe almeno fornire un intervallo di valori dei volumi per spiegare quali quantità di produzione commerciale esistono.

(25)

Solo un utilizzatore ha effettivamente acquistato una quantità per la produzione commerciale, che rappresenta una piccolissima parte del suo consumo di ACF. La Commissione ha considerato produzione commerciale ogni consegna non effettuata esclusivamente a fini di prova.

(26)

Poiché il mercato degli ACF < 6 è chiaramente un mercato in fase iniziale con una domanda modesta durante il periodo dell'inchiesta, le vendite passate hanno costituito solo uno degli elementi della valutazione della Commissione. La Commissione ha inoltre valutato la comprovata abilità e capacità dell'industria dell'Unione di produrre il prodotto in base alla recente produzione di laminati di prova. Pertanto l'interesse degli utilizzatori di accedere a tali dati riservati, anche come intervalli di valori, non è risultato superiore all'interesse di proteggere le informazioni riservate. La Commissione ha quindi respinto la reiterata richiesta di comunicare i dettagli relativi ai dati riservati del produttore dell'Unione riguardo alle vendite passate di ACF < 6.

(27)

Gascogne ha inoltre affermato di non essere d'accordo con il parere della Commissione, espresso al considerando 13 del documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, secondo cui il rifiuto di accettare gli ordini per ACF < 6 da parte dei produttori dell'Unione era dovuto a restrizioni logistiche e a carenze di offerta causate dalla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e dalla successiva forte ripresa economica. Gascogne ha ribadito che il rifiuto delle offerte di acquisto di ACF < 6 era senza alcun dubbio dovuto all'incapacità o della riluttanza dei produttori dell'Unione a produrre questo tipo di spessore.

(28)

Gascogne ha citato solo l'ultima parte del considerando 13 del documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni. All'inizio del considerando 13 la Commissione ha fatto riferimento non solo alla consegna documentata di un rotolo di prova di ACF < 6 da parte di un produttore dell'Unione, ma anche alle risultanze del regolamento provvisorio, in cui la Commissione aveva dimostrato l'abilità e la capacità dei produttori dell'Unione di produrre ACF < 6, riferendosi anche alle vendite dell'ultimo decennio. Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva ulteriormente chiarito che quello degli ACF < 6 è un mercato in via di sviluppo con una domanda limitata durante il periodo dell'inchiesta, il che spiega l'assenza di vendite da parte dei produttori dell'Unione durante tale periodo.

(29)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Walki ha sostenuto che la Commissione non ha fornito i dati supplementari richiesti dalla società nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. In seguito all'introduzione di un NCP più dettagliato, Walki ha chiesto specificamente a) la percentuale delle vendite totali di ACF dei denuncianti sul mercato dell'Unione con il codice di spessore NCP 1 (spessore superiore a 5,0 e inferiore o uguale a 6,0 micron), b) il tonnellaggio totale effettivo del codice di spessore NCP 1 prodotto da tutti i denuncianti, c) il tonnellaggio effettivo degli ACF con il codice di spessore NCP 1 venduti sul libero mercato dell'UE dai denuncianti e d) quanti dei cinque denuncianti contribuiscono ai tonnellaggi identificati alle lettere b) e c).

(30)

Come indicato ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio, la Commissione ha raccolto non solo dati per il codice NCP 1, ma anche per gli ACF < 6 che corrispondono esattamente al prodotto per il quale è stata chiesta l'esclusione. La Commissione ha raccolto informazioni sulla domanda di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta, ma anche sulle vendite e sulla produzione di ACF < 6 da parte di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il considerando 50 del regolamento provvisorio chiarisce che durante il periodo dell'inchiesta, a parte le trattative dirette, nessuno dei produttori dell'Unione commercializzava attivamente ACF < 6 e si riferisce soltanto alla produzione di laminati di prova durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre la Commissione ha fatto riferimento a quantità di produzione commerciale su scala limitata nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Da queste informazioni risulta evidente che durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno effettuato vendite di ACF < 6. Questa constatazione risponde a tutti gli interrogativi sollevati da Walki in merito alla sua richiesta di esclusione. Walki non ha dimostrato in che modo l'ottenimento dei dati richiesti per il codice di spessore NCP 1, che comprende anche gli ACF pari a 6,0 micron, sarebbe utile e necessario ai fini della sua richiesta di esclusione, alla luce dei dati mirati corrispondenti alla richiesta di esclusione forniti dalla Commissione.

(31)

Nel corso della sua audizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Walki ha spiegato che, dopo il periodo dell'inchiesta, nell'ottobre 2021, i produttori europei non effettuavano ancora vendite attive di ACF < 6 sul libero mercato né li commercializzavano. Walki ha fornito elementi di prova del fatto che, dopo il periodo dell'inchiesta, non ha ricevuto una risposta positiva alle sue richieste di preventivo per ACF < 6 e ha spiegato che solo un produttore dell'Unione sarebbe stato in grado di accettare ordini di ACF < 6 in quantità commerciale.

(32)

La Commissione ha rinviato alle sue spiegazioni contenute nel documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, come indicato al considerando 28.

(33)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non ha esaminato con tutta la dovuta diligenza e imparzialità gli elementi di prova forniti e non ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti nel formulare le proprie constatazioni, non fornendo una sintesi significativa dei piani dei produttori dell'Unione per aumentare la loro capacità di soddisfare la domanda di fogli per batterie e ignorando le prove fornite da Xiamen Xiashun in relazione alla domanda prevista di fogli per batterie.

(34)

A parere di Xiamen Xiashun, l'affermazione della Commissione secondo cui «la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie» sarebbe in contraddizione con la sua affermazione in base alla quale «i dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati».

(35)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha respinto la sua panoramica completa della domanda prevista sulla base del fatto che la realizzazione di diversi progetti nel settore delle batterie avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Xiamen Xiashun ha affermato che si tratta di un aspetto inerente ai dati relativi ai progetti previsti.

(36)

L'affermazione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie si riferisce alla capacità inutilizzata complessiva nei laminatoi. I dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie si riferiscono agli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per essere in grado di produrre in base alle caratteristiche specifiche richieste dai produttori di batterie. Fornendo una sintesi di tali sforzi, la Commissione rivelerebbe le strategie commerciali dei produttori dell'Unione. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra le suddette affermazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(37)

Nel valutare la panoramica della domanda futura prevista che Xiamen Xiashun ha fornito in base a una fonte pubblicamente accessibile, la Commissione ha operato una distinzione tra i progetti in fase di pianificazione con un calendario specifico e i progetti attesi per i quali non vi è alcuna indicazione dell'anno in cui diventeranno operativi. Non sono stati ignorati gli elementi di prova forniti da Xiamen Xiashun, bensì è stata effettuata un'analisi approfondita della domanda effettiva prevedibile. Di fatto, la valutazione della capacità dell'industria dell'Unione di soddisfare la domanda futura prevista si è correttamente basata su progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione è prevista in un determinato anno in futuro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.2.   Conclusioni

(38)

In seguito all'analisi delle osservazioni ricevute sulla definizione del prodotto, la Commissione conferma la definizione del prodotto di cui al regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

(39)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC e due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Distorsioni significative

(40)

Il governo della RPC e Xiamen Xiashun hanno formulato osservazioni sulla questione delle distorsioni significative in Cina.

(41)

In primo luogo, il governo della RPC ha affermato che il contenuto della relazione sulla Cina e il modo in cui è utilizzata presentavano gravi vizi giuridici e fattuali. Secondo il governo della RPC il contenuto era fuorviante, unilaterale e non rispecchiava la realtà. La relazione sulla Cina ha trattato i legittimi vantaggi competitivi delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra Cina ed Europa come base per determinare la sussistenza di una distorsione significativa del mercato. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, accettando le asserzioni di distorsioni del mercato avanzate dall'industria dell'Unione sulla base della relazione sulla Cina, la Commissione ha concesso vantaggi sleali all'industria dell'Unione, il che equivaleva a emettere sentenze prima del processo. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la pratica di sostituire le relazioni alle inchieste non era conforme allo spirito giuridico fondamentale di equità e giustizia.

(42)

In risposta all'argomentazione sui vizi di fatto contenuti nella relazione per paese, la Commissione ha osservato che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali, studi accademici e articoli di studiosi e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a dicembre 2017, affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basava. Il governo della RPC non ha fornito simili confutazioni, ma ha solamente presentato osservazioni generiche e infondate.

(43)

Riguardo all'argomentazione del governo della RPC, secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l'inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, qualora la Commissione rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l'inchiesta su tali basi. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e l'incidenza potenziale delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo dopo un'inchiesta approfondita; tale argomentazione è quindi respinta.

(44)

In secondo luogo, il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha pubblicato le relazioni solo per un numero limitato di paesi selezionati: si tratta di una circostanza sufficiente a destare preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha mai pubblicato una norma chiara e prevedibile per la scelta dei paesi e dei settori su cui redigere relazioni.

(45)

La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una relazione per paese è elaborata solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o settore di tale paese. Subito dopo l'approvazione delle nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia e non esclude che ne seguiranno altre. Poiché la maggior parte dei casi di inchiesta in materia di difesa commerciale riguardava la Cina ed esistevano serie indicazioni di distorsioni in tale paese, quello è stato il primo paese per cui la Commissione ha elaborato una relazione. La Russia è il secondo paese con il maggior numero di casi di inchiesta in materia di difesa commerciale; la Commissione aveva pertanto ragioni oggettive per preparare relazioni sui due paesi in questione nel suddetto ordine.

(46)

Inoltre l'esistenza di una relazione per paese non rappresenta una condizione obbligatoria per l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Di fatto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), bastano per avviare un'inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione, indipendentemente dall'esistenza della relazione per paese. Le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non possono quindi violare il principio del trattamento della nazione più favorita. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(47)

In terzo luogo, il governo della RPC ha aggiunto che, in termini di trattamento nazionale, la legislazione dell'UE sul mercato interno o sulla concorrenza non contemplava il concetto di distorsioni di mercato o norme corrispondenti, se non nel regolamento di base. Il governo della RPC ha pertanto sostenuto che la Commissione non aveva alcuna autorità in termini di diritto internazionale né disponeva di normative e pratiche nell'ambito della sua competenza esclusiva sui regolamenti in materia di mercato interno o concorrenza che le consentissero di condurre un'inchiesta sulle distorsioni in Cina.

(48)

Nella presente inchiesta la Commissione ha fondato il proprio metodo sulla disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. È giuridicamente irrilevante che altre normative europee non utilizzino il concetto di distorsioni significative. Il settore dell'antidumping è disciplinato dalle norme dell'accordo antidumping dell'OMC, che prevedono che il dumping sia valutato in riferimento ai prodotti importati e non impongono di valutare le condizioni del mercato interno al di là dell'analisi del pregiudizio stabilita. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(49)

Inoltre il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha applicato regole e norme discriminatorie nei confronti delle società cinesi, quando si trovavano in situazioni simili a quelle delle società dell'UE, riguardo anche, ma non solo, a norme sleali relative all'onere di allegazione e di prova. Al tempo stesso la Commissione non ha verificato la sussistenza di distorsioni di mercato nell'UE o negli Stati membri. Questa serie di pratiche ha seriamente compromesso l'affidabilità e la legittimità dell'analisi e delle conclusioni della Commissione sugli aspetti fondamentali delle inchieste antidumping riguardanti il calcolo del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, è sufficiente sollevare dubbi in merito a una potenziale violazione degli obblighi in materia di trattamento nazionale ai sensi delle norme dell'OMC.

(50)

Il governo della RPC non ha fornito alcuna spiegazione o elemento di prova in merito alle presunte regole discriminatorie nei confronti delle società cinesi. La Commissione ha pertanto ritenuto le obiezioni infondate. Per quanto riguarda le presunte distorsioni nell'UE, la Commissione ha osservato che, oltre al fatto che questa argomentazione del governo della RPC è generica e priva di fondamento, le distorsioni presenti nell'UE e che riguardano le società dell'UE non sono oggetto dell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che riguarda il paese esportatore. Il concetto è quindi giuridicamente irrilevante per l'industria dell'Unione nel contesto specifico delle inchieste antidumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(51)

In quarto luogo, il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito, e le distorsioni significative non vi figurano. Il governo della RPC ha altresì affermato che l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era incoerente anche con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT, e con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, segnatamente con l'articolo 2.2.1.1. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che le regole dell'OMC richiedevano l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per i costi amministrativi, di vendita e generali e per i profitti al momento della costruzione del valore normale. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ha ampliato la portata delle fonti di dati al fine di includervi i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato oppure i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali. A parere del governo della RPC, ciò esulava dall'ambito di applicazione delle norme dell'OMC. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base sia in linea con le norme dell'OMC o meno, la Commissione non dovrebbe costruire il valore normale quando sussistono le cosiddette «distorsioni di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(52)

La Commissione ritiene che la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC. La Commissione ritiene che, in linea con i chiarimenti dell'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(53)

Il governo della RPC ha sostenuto che, nel caso di specie, la Commissione ha direttamente ignorato le scritture degli esportatori cinesi, il che non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Secondo le argomentazione del governo della RPC, l'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina) e il panel nella controversia DS494, UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) hanno asserito che, conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile, a tutti i costi effettivi sostenuti dal determinato produttore o esportatore per il prodotto oggetto dell'inchiesta, l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali scritture per stabilire il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.

(54)

La Commissione ha rammentato che le controversie DS473 e DS494 non riguardavano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tali controversie riguardavano inoltre situazioni di fatto diverse rispetto alla situazione di fatto relativa all'esistenza di distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(55)

Inoltre il governo della RPC ha affermato che, nell'inchiesta condotta secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per quanto riguarda il caso di specie, la Commissione ha applicato due pesi e due misure. Secondo il governo della RPC, la Commissione ha rifiutato di accettare i dati relativi ai costi degli esportatori cinesi sulla base della sussistenza di significative distorsioni di mercato sul mercato cinese, ma ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire i dati dei produttori cinesi senza valutare se tali dati sostitutivi possano essere influenzati da distorsioni di mercato. Questa, secondo il governo della RPC, è una dimostrazione dell'utilizzo di «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha affermato che tale approccio non garantiva l'attendibilità dei costi pertinenti nel paese rappresentativo selezionato. Inoltre era impossibile rispecchiare il costo effettivo dei produttori nel paese d'origine.

(56)

Infine il governo della RPC ha aggiunto che vi erano anche iniziative di sviluppo all'interno dell'UE e negli Stati membri, simili ai piani quinquennali della Cina, come ad esempio la «New Industrial Strategy and German Industry 4.0». Secondo fonti ufficiali, nel suo mercato interno nel periodo 2017-2020, l'industria dell'alluminio dell'UE ha beneficiato di oltre 200 misure di aiuto di Stato, concesse dagli Stati membri dell'UE e autorizzate dalla Commissione.

(57)

La Commissione ha ricordato che, nel corso dell'inchiesta, essa ha esaminato se nel fascicolo vi fossero elementi che indicavano l'esistenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anche per quanto riguarda, in particolare, le principali materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame, valutando ad esempio se fossero soggette a restrizioni alle esportazioni. Inoltre durante l'inchiesta le parti hanno avuto ampie possibilità di presentare osservazioni sull'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi presi in esame dalla Commissione. In particolare la Commissione pubblica due note al fascicolo sull'adeguatezza di possibili paesi rappresentativi e una scelta preliminare di un paese appropriato per l'inchiesta. Queste note sono messe a disposizione di tutte le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Anche in questo caso il governo della RPC e tutte le altre parti avevano la possibilità di addurre argomentazioni ed elementi di prova per dimostrare che i possibili paesi rappresentativi considerati erano influenzati da distorsioni significative e non erano dunque idonei ai fini dell'inchiesta.

(58)

La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come il presunto sostegno finanziario concesso nell'UE, sono privi di qualsiasi pertinenza nel contesto del presente procedimento (anche se fossero presenti, quod non (5)). Pertanto tale affermazione è infondata ed è stata respinta.

(59)

Xiamen Xiashun ha presentato una serie di osservazioni in merito alla sussistenza di distorsioni significative.

(60)

In primo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che al considerando 97 del regolamento provvisorio si fa riferimento a un articolo pubblicato online, secondo il quale Xiamen Xiashun promuoverebbe attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali. Xiamen Xiashun ha osservato che questo articolo dovrebbe essere interpretato soltanto nel senso che Xiamen Xiashun agevola i suoi lavoratori iscritti ai sindacati, siano essi membri del partito o meno, nello svolgere le loro attività all'interno della società. Tuttavia Xiamen Xiashun ha sottolineato che l'espressione «processo decisionale» non implica che i membri del partito o del sindacato abbiano voce in capitolo sulla gestione e la governance della società o sulla fissazione dei prezzi per l'acquisto delle materie prime o la vendita dei prodotti. Di conseguenza, non si dovrebbe trarre alcuna conclusione in merito al controllo del governo o alla distorsione del mercato sulla base di tale espressione.

(61)

Inoltre Xiamen Xiashun si è opposta alle risultanze della Commissione di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio, spiegando che la presenza di membri del partito nella società non implica che questi controllino la società. Xiamen Xiashun ha osservato che è giuridicamente obbligata a consentire ai membri del partito di organizzare attività di edificazione del partito, ma ciò non significa che i membri del partito abbiano un'influenza sulla società. Ha aggiunto che chiunque può aderire a una religione o a un partito politico di sua scelta e ciò non incide in alcun modo sul processo decisionale della società. Ha inoltre sottolineato che lo svolgimento di attività di edificazione del partito organizzate nella società non significa che tra i dirigenti della società vi siano membri del partito comunista cinese (PCC). Infine Xiamen Xiashun ha spiegato che la traduzione della Commissione di «edificazione del partito» è errata e che le attività dei membri del PCC all'interno della società sono principalmente quelle connesse allo studio delle politiche governative, alla fornitura di pareri e consulenza all'organizzazione del partito o talvolta anche ad alcune attività di intrattenimento. Ha aggiunto che nessun elemento del fascicolo indicava che il PCC controlla le società partecipanti. Xiamen Xiashun ha ribadito tali osservazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

(62)

La Commissione ha osservato che, in primo luogo, le attività del comitato di partito attivo all'interno di Xiamen Xiashun sono chiaramente descritte come «processo decisionale» nell'articolo citato al considerando 97 del regolamento provvisorio. L'articolo non analizza né interpreta nel dettaglio cosa comporti tale «processo decisionale». Tuttavia la Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo e secondo trattino, due elementi pertinenti per valutare la sussistenza di distorsioni significative in un paese sono i seguenti: «il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione» e «la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi». Il coinvolgimento del comitato di partito nel «processo decisionale» di Xiamen Xiashun rientra in entrambi i criteri. Il requisito secondo cui la presenza statale nella società interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi non significa che lo Stato fissi direttamente i prezzi dei beni venduti, ma che, a causa della presenza e del coinvolgimento dei membri del partito nella società, questa possa aspettarsi un trattamento più favorevole e un sostegno da parte delle autorità, il che potrebbe incidere indirettamente sui suoi costi e prezzi. Inoltre la presenza nella società di membri del PCC e il fatto che la società faciliti le attività di edificazione del partito e il relativo coinvolgimento nel «processo decisionale» è un chiaro indicatore del fatto che la società non è indipendente dallo Stato e che probabilmente agisce in conformità della politica del PCC piuttosto che delle forze di mercato. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(63)

Sebbene, in linea di principio, ogni dipendente abbia in effetti il diritto di aderire alla religione o al partito politico di sua scelta, di fatto in Cina la situazione è diversa, in quanto la Cina è uno Stato monopartitico e il PCC corrisponde allo Stato e al suo governo (6). Pertanto la presenza di membri del PCC in una società, i quali organizzano regolarmente attività di «edificazione del partito» e hanno il diritto di partecipare al «processo decisionale», come illustrato ai considerando 50 e 52, indica una presenza statale nella società. Per quanto riguarda le attività del comitato di partito, la Commissione osserva innanzitutto che le attività di «edificazione del partito» sono intese dalla Commissione nel senso di «attività volte a rafforzare lo spirito del partito nella società» o «sviluppo di attività collegate al partito per garantire la leadership generale del partito», conformemente agli orientamenti ufficiali (7). La Commissione ricorda che, come già spiegato al considerando 52, i comitati di partito presenti nella società hanno almeno un effetto indiretto, sebbene almeno potenzialmente distorsivo, a causa della stretta interconnessione tra lo Stato e il PCC in Cina.

(64)

In secondo luogo, Xiamen Xiashun ha contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 166 del regolamento provvisorio, secondo cui Xiamen Xiashun è soggetta alle distorsioni a livello nazionale relative al mercato del lavoro. Xiamen Xiashun ha sostenuto che i suoi salari sono notevolmente più elevati rispetto a quelli dei suoi concorrenti. Inoltre Xiamen Xiashun ha osservato che l'onere della prova incombente ai produttori esportatori per confutare l'asserita presunzione di fatto riguardante la sussistenza di «distorsioni significative» è diventato così gravoso che per una singola società è impossibile sostenerlo. Secondo quanto osservato da Xiamen Xiashun, in pratica ciò significa che: i) non è del tutto chiaro come e con quali elementi di prova una singola società possa confutare la presunzione di distorsione delle sue voci di costo, come il costo del lavoro; e ii) anche se vengono forniti elementi di prova fattuali specifici che dimostrano comparativamente differenze significative nei costi tra i produttori esportatori, la Commissione non sarà in grado di rimettere in discussione la sua risultanza prima facie relativa alla sussistenza di «distorsioni significative».

(65)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al punto 3.3.1.7 del regolamento provvisorio, i salari in Cina sono distorti, tra l'altro, a causa delle restrizioni alla mobilità dovute al sistema di registrazione dei nuclei familiari (hukou), nonché dell'assenza di sindacati indipendenti e della contrattazione collettiva. Poiché le risultanze della Commissione di cui al punto 3.3.1.7 indicano la presenza di distorsioni orizzontali a livello nazionale nel mercato del lavoro cinese, la gravità di tali distorsioni porta alla conclusione che i costi salariali in Cina sono nel complesso distorti. Non vi sono elementi nel fascicolo in base ai quali si sia potuto accertare positivamente che i costi salariali interni di Xiamen Xiashun non fossero influenzati dalle distorsioni del mercato del lavoro. In primo luogo, Xiamen Xiashun non ha presentato alcun elemento di prova del modo in cui tali distorsioni orizzontali non incidono sul suo costo del lavoro, ad esempio dimostrando che il suo personale non era influenzato dal sistema hukou, che esistevano sindacati indipendenti e che vi era una contrattazione collettiva. Inoltre non esisteva alcuna prova atta a dimostrare che i suoi salari fossero conformi ai principi di mercato, in quanto non aveva presentato alcun dato al riguardo. Inoltre un determinato livello di salari rispetto ai salari dei concorrenti operanti nello stesso settore non indica di per sé che le distorsioni orizzontali a livello nazionale presenti nel mercato del lavoro della RPC non abbiano inciso sul livello dei salari di Xiamen Xiashun.

(66)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito che i suoi salari erano notevolmente più elevati di quelli dei suoi concorrenti e che tale differenza nel livello dei salari dovrebbe costituire un elemento di prova del fatto che la società non fosse soggetta alle presunte distorsioni.

(67)

Xiamen Xiashun non ha fornito prove concrete del fatto che non sia soggetta alle distorsioni dei costi salariali a livello nazionale, come stabilito nella sezione 3.3.1.7 del regolamento provvisorio. Pertanto, secondo la Commissione, l'esistenza di un determinato livello di salari rispetto ai salari dei concorrenti operanti nello stesso settore non indica di per sé che le distorsioni orizzontali a livello nazionale presenti nel mercato del lavoro della RPC non incidano sul livello dei salari del produttore esportatore in questione. In altre parole, anche se i salari di questo produttore esportatore erano superiori a quelli dei suoi concorrenti, ciò non dimostra che tale livello salariale non sia influenzato dalle distorsioni del mercato del lavoro nella RPC.

(68)

La Commissione ha espresso forte disaccordo rispetto all'affermazione che i produttori esportatori non possono confutare un'asserita presunzione di fatto relativa alla sussistenza di distorsioni significative. In primo luogo, non esiste alcuna asserita presunzione di fatto, in quanto la Commissione, in ogni inchiesta, valuta in modo molto dettagliato la sussistenza di distorsioni significative che incidono sul prodotto oggetto dell'inchiesta e sui produttori esportatori interessati, tenendo conto, in modo imparziale, di tutti gli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Inoltre, in presenza di argomentazioni secondo cui le distorsioni orizzontali non incidono su determinati costi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base, la Commissione analizza attentamente e in dettaglio tali argomentazioni, come dimostra chiaramente la lunghezza delle analisi in questa e nelle altre inchieste riguardanti la RPC. Se vi fossero prove del fatto che Xiamen Xiashun non era interessata dalle distorsioni a livello nazionale presenti sul mercato del lavoro cinese, la Commissione utilizzerebbe certamente il costo del lavoro proprio della società in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

(69)

In terzo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che il fatto che la Commissione abbia sistematicamente ignorato il costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi dimostra che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi e i prezzi siano sistematicamente ignorati, senza esaminare se siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(70)

La Commissione ha ricordato che in ogni inchiesta tutte le parti hanno la possibilità di fornire elementi di prova su tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'asserzione che alcuni fattori produttivi sono esenti da distorsioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, terzo trattino, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando 55 e 56, la Commissione non respinge sistematicamente i dati relativi al costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi, ma li analizza in dettaglio in ciascun caso in cui una parte sostiene l'assenza di distorsioni, per verificare se un produttore esportatore sia interessato dalle distorsioni significative (8). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

In quarto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 155 del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha ricevuto determinati premi o riconoscimenti formali; ciò significa che per ottenerli doveva soddisfare i requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l'adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Xiamen Xiashun ha sottolineato che tali riconoscimenti sono solo onorificenze ricevute dalla società e che, sebbene la società dovesse soddisfare alcuni requisiti, non è controllata dal governo. Xiamen Xiashun ha aggiunto che non vi erano elementi di prova nel fascicolo atti a indicare che il prezzo di acquisto della materia prima o il prezzo di vendita di un prodotto siano stabiliti su indicazione del governo, in contrasto con le condizioni di mercato.

(72)

Come già spiegato dalla Commissione al considerando 155 del regolamento provvisorio, le ricompense e i titoli ottenuti da Xiamen Xiashun non solo riconoscono i risultati conseguiti da questa società, ma impongono anche chiaramente che essa sia allineata alla politica ufficiale del governo. Come dimostrato dalle citazioni di cui al considerando 155 del regolamento provvisorio, solo le società che aderiscono rigorosamente alla linea del governo possono beneficiare dei riconoscimenti ottenuti da Xiamen Xiashun, come il titolo di «Backbone Enterprise» (impresa portante) della provincia di Fujian.

(73)

In quinto luogo, Xiamen Xiashun ha argomentato, e ribadito in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, che al considerando 157 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito, in assenza di prove contrarie, che Xiamen Xiashun era soggetto alle distorsioni presenti a livello nazionale nei procedimenti fallimentari. Xiamen Xiashun ha sottolineato che, in quanto impresa di successo, non può dimostrare di non essere soggetta a distorsioni in procedimenti fallimentari.

(74)

Come già illustrato al considerando 157 del regolamento provvisorio, il problema con le leggi fallimentari cinesi risiede nell'applicazione inadeguata delle leggi e nel ruolo svolto dallo Stato nei procedimenti fallimentari. In ogni inchiesta le parti hanno la possibilità di fornire elementi di prova su tutti gli elementi pertinenti e la Commissione analizza in dettaglio i dati in ciascun caso in cui una parte sostiene l'assenza di distorsioni, per verificare se un produttore esportatore sia interessato dalle distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

In sesto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 162 del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha costituito una joint venture con un'impresa di proprietà dello Stato, concludendo che essa abbia collaborato strettamente con lo Stato cinese e che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardino anche i suoi fornitori. Xiamen Xiashun ha affermato che è molto comune in tutto il mondo che le imprese private operino con imprese di proprietà dello Stato o con agenzie governative, e ciò non significa che l'altra parte sia costretta a trasferire il controllo dell'attività al governo. Nel caso di Xiamen Xiashun, la joint venture con l'impresa di proprietà dello Stato è gestita esclusivamente ai sensi del suo statuto e del diritto societario della Cina. Xiamen Xiashun ha sottolineato che non vi erano elementi di prova disponibili atti a indicare che il governo stia controllando e dirigendo la fissazione dei prezzi dei prodotti, l'offerta e la domanda delle materie prime, nonché l'attività quotidiana della joint venture.

(76)

Mentre la Commissione concorda sul fatto che le joint venture tra imprese private e quelle di proprietà dello Stato sono molto comuni nel mondo, il ruolo delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è molto specifico, come descritto al punto 3.3.1.3 del regolamento provvisorio. Un altro esempio pertinente dell'effetto distorsivo sui prezzi e sui costi delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è la citazione di un articolo pubblicato sul sito web del governo della RPC: «Lo sviluppo su vasta scala delle imprese di proprietà dello Stato nelle tecnologie di base e nei settori strategici ha agevolato e sostenuto le imprese private sotto molti aspetti, quali l'inclusività dei prezzi, il trasferimento di talenti, la diffusione delle tecnologie e il salvataggio di capitali.» (9) I concetti di «agevolazione», «sostegno», «inclusività dei prezzi» e «salvataggio di capitali» menzionati nell'articolo indicano chiaramente un effetto distorsivo della collaborazione tra le imprese di proprietà dello Stato e le imprese private sul mercato cinese. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito le sue osservazioni, ma non ha fornito alcun elemento di prova atto a confutare le conclusioni della Commissione.

3.1.2.   Paese rappresentativo

(77)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 25 novembre 2020 e il 17 marzo 2021 («prima nota» e «seconda nota») e ai considerando da 170 a 197 del regolamento provvisorio.

(78)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno ripetutamente contestato la scelta della Commissione di utilizzare i dati delle società che producono estrusi in alluminio come valore di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. Ad avviso delle parti, gli estrusi in alluminio non erano simili agli ACF e vi erano differenze sostanziali tra i due prodotti in termini di impiego, costo di produzione e fattori produttivi. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che le differenze hanno influenzato i profitti e le SGAV delle società; di conseguenza, i profitti e le SGAV delle società produttrici di estrusi in alluminio non dovrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. Secondo Donghai, la Commissione avrebbe dovuto limitare la sua selezione solo alle società attive nella produzione di ACF. Donghai ha inoltre sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base dispone che la società selezionata del paese rappresentativo fabbrichi il prodotto oggetto dell'inchiesta. Xiamen Xiashun ha ribadito le stesse argomentazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

(79)

Innanzitutto si fa riferimento alla valutazione della Commissione di cui ai considerando da 184 a 190 del regolamento provvisorio concernenti la selezione del settore degli estrusi in alluminio e dei produttori turchi all'interno di tale settore. Benché la Commissione riconosca che talune caratteristiche, usi finali, processi di produzione e costi di produzione degli ACF e degli estrusi in alluminio possano non essere identici, si rammenta che questi aspetti devono essere considerati nel loro insieme per determinare se un prodotto o un settore rientri nella stessa categoria generale e/o nello stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre in risposta all'argomentazione di Donghai riguardante l'uso di dati solo di produttori di ACF, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base impone unicamente di stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita, nonché un congruo livello di SGAV e di profitti, in un paese rappresentativo appropriato. Tale disposizione non impone l'uso di dati di società che fabbricano esattamente lo stesso prodotto di quello in esame.

(80)

In secondo luogo, si ricorda che nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha un margine di discrezionalità quanto alla selezione delle società nel paese rappresentativo. In ragione di tale margine di discrezionalità e come illustrato nel regolamento provvisorio (cfr. i considerando 182, 188 e 192), in mancanza di dati che dimostrino un livello congruo di SGAV e di profitti dei produttori di ACF in uno o più paesi rappresentativi, la Commissione può, se necessario, prendere in considerazione anche i produttori che fabbricano un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(81)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno inoltre contestato la decisione della Commissione di non tener conto dei dati di un produttore turco di ACF (10), in quanto il suo profitto era vicino al punto di equilibrio. A loro parere, ciò contraddice l'approccio della Commissione adottato nell'inchiesta sugli estrusi in alluminio, in cui la Commissione, nel determinare un valore congruo per le SGAV e i profitti, ha preso in considerazione tutte le società redditizie indipendentemente dal loro livello di profitto, purché non registrassero perdite (11).

(82)

Si ricorda che il produttore turco di ACF indicato era l'unica società con dati pubblicamente accessibili per il 2019 (periodo che si sovrappone parzialmente al periodo dell'inchiesta). Un profitto prossimo al pareggio di una sola società non può essere considerato congruo, in particolare considerando il livello di profitti raggiunto da un paniere di altre società turche attive nell'industria dell'alluminio nello stesso periodo. Di conseguenza, come osservato nel regolamento provvisorio (considerando 192), la Commissione ha ritenuto che, al fine di trovare un congruo importo per le SGAV e i profitti, l'uso di dati finanziari raggruppati e ponderati di un paniere di società con congrue cifre di profitto sia più adeguato rispetto all'utilizzo di dati di un solo produttore i cui livelli di profitto non sembrano indicativi della situazione economica del settore. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

(83)

La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando da 198 a 223 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle diverse fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.3.1.   Materie prime

(84)

Donghai ha sostenuto che l'approccio della Commissione all'uso della banca dati del GTA era inadeguato, in quanto valori sostitutivi più precisi erano pubblicamente accessibili. Donghai ha contestato in particolare i valori del GTA per i rotoli laminati a freddo e ha suggerito l'utilizzo di prezzi di riferimento alternativi basati sulla relazione della CRU (12). Tuttavia, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Donghai ha semplicemente ribadito le argomentazioni già addotte in risposta alla seconda nota, senza apportare alcun nuovo elemento di fatto o di diritto. Pertanto l'argomentazione di Donghai è stata respinta e le risultanze di cui ai considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio sono state confermate.

(85)

Donghai ha altresì ripetutamente contestato il valore di riferimento per gli avanzi di alluminio. Secondo Donghai, il prezzo di riferimento degli avanzi dovrebbe essere determinato utilizzando come base un riferimento ai prezzi dei lingotti di alluminio. Nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 211 e 212), la Commissione ha spiegato i motivi per i quali ha applicato il valore di riferimento del GTA per gli avanzi di alluminio piuttosto che il valore di riferimento per i lingotti di alluminio. Poiché Donghai non ha fornito alcun nuovo elemento di prova sui motivi per cui la Commissione non dovrebbe utilizzare il valore contenuto nella banca dati del GTA, la Commissione ha respinto l'argomentazione e ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando 211 e 212 del regolamento provvisorio.

(86)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Donghai ha inoltre formulato alcune argomentazioni in merito al carbone bituminoso.

(87)

La Commissione chiarisce che il carbone bituminoso non è un fattore produttivo del prodotto in esame e che pertanto non è stato stabilito alcun valore di riferimento al riguardo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(88)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno inoltre sostenuto che, nel regolamento provvisorio, la Commissione ha espressamente ritenuto che il prezzo di una delle materie prime usate per la produzione degli ACF, il lingotto di alluminio, fosse risultato esente da distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, facendo riferimento al fatto che il prezzo di acquisto dei lingotti pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione «non era considerevolmente minore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi» (13). Pertanto è opinione delle parti che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo effettivo pagato dai produttori esportatori per i lingotti invece di utilizzare un valore di riferimento basato sui valori del GTA.

(89)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito tale argomentazione.

(90)

La Commissione ha ricordato che il calcolo del valore normale e la valutazione relativa all'applicazione della regola del dazio inferiore erano analisi diverse, basate su disposizioni diverse del regolamento di base. Le conclusioni raggiunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), si basavano su vari fattori. Tali fattori comprendono una valutazione della possibile incidenza di uno o più dei fattori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, quali ad esempio l'esistenza di politiche pubbliche, l'interferenza delle autorità pubbliche sui mercati, la presenza statale nelle imprese, ecc. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese. Conformemente a tale articolo, la Commissione ha constatato che il settore dell'alluminio nella RPC era potenzialmente interessato da distorsioni significative (considerando 143 e 169 del regolamento provvisorio) e che pertanto il valore normale doveva essere costruito in base a costi di produzione e di vendita che riflettessero prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Il fatto che il prezzo medio di acquisto di tale materia prima nella RPC per i produttori esportatori inclusi nel campione non fosse considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento nel paese rappresentativo, ossia in media nell'ordine del [0 % - 5 %], non significa automaticamente che si possa accertare positivamente che i costi dei produttori esportatori siano esenti da distorsioni. Infatti, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per giustificare la non applicazione della regola del dazio inferiore, la Commissione valuta solo il livello di prezzo di uno specifico fattore produttivo sul mercato interno e se il livello di prezzo di tale fattore praticato sul mercato interno sia «considerevolmente minore» rispetto a un valore di riferimento internazionale. Il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi internazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, denota uno scopo e un contesto diversi rispetto al calcolo del valore normale basato sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Nel fascicolo non vi erano elementi di prova che confermassero una risultanza di accertamento positivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del fatto che il prezzo dei lingotti di alluminio acquistati da uno o più produttori esportatori fosse esente da distorsioni significative e giustificasse pertanto il ricorso ai prezzi dei lingotti praticati sul mercato interno in tale contesto.

(91)

La Commissione ha pertanto sostenuto che l'esito dell'esame a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non ha influito sulle conclusioni da essa raggiunte ai considerando 143 e 169 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(92)

Donghai e Xiamen Xiashun hanno inoltre sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare dazi all'importazione in relazione a materiali che i produttori esportatori producono essi stessi, o che acquistano nella RPC. Secondo Donghai, l'applicazione del dazio all'importazione, per ricreare i costi reali che avrebbe sostenuto una società teorica in un paese con un'economia esente da distorsioni significative, era contraria alla logica dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il terzo comma di tale disposizione prevede che una «valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore». Secondo Donghai ciò implica che il valore normale non può essere calcolato in astratto, ma deve basarsi sulla situazione concreta delle società oggetto dell'inchiesta. Donghai ha fatto riferimento alla precedente prassi della Commissione, in base alla quale la finalità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consisteva nel «trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori di produzione esenti da distorsioni corrispondenti a quelli utilizzati dai produttori cinesi che hanno collaborato e di importi esenti da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti» (14). Di conseguenza, Donghai ha ritenuto che l'inclusione dei dazi all'importazione per le materie prime che le società cinesi acquistano nel loro paese d'origine non possa essere considerata ragionevole ai sensi (e nella logica) di tale disposizione. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che il dazio all'importazione serviva a compensare l'IVA non riscossa dai paesi esportatori, in modo che il prezzo all'esportazione sia comparabile al prezzo praticato sul mercato interno, al quale si applica l'IVA. Pertanto, ai fini del calcolo del valore normale, non è opportuno aggiungere dazi all'importazione.

(93)

La Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, le consente di stabilire il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, in questo caso la Turchia, come approssimazione di quello che sarebbe stato il prezzo esente da distorsioni nella RPC se non ci fossero state distorsioni significative. Dato che in Turchia un produttore che acquista tali materiali dall'estero sarebbe soggetto ai dazi all'importazione, nella determinazione del valore normale sono presi in considerazione anche i dazi all'importazione, al fine di rispecchiare il prezzo/costo di una qualunque materia prima pagabile da un produttore nel paese rappresentativo e pertanto esente dalle distorsioni significative riscontrate in Cina. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.2.   Lavoro

(94)

Donghai ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare gli indici mensili invece di un indice medio (annuo) dei prezzi alla produzione, senza tuttavia motivare la sua argomentazione e senza spiegare come ciò avrebbe influito sul calcolo del valore normale. L'argomentazione di Donghai è stata pertanto respinta.

3.1.3.3.   Energia elettrica

(95)

Donghai ha sostenuto che, per stabilire il valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati Eurostat, che a suo avviso erano più accurati dei dati nazionali turchi utilizzati dalla Commissione, in quanto erano al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili.

(96)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha constatato che i dati Eurostat relativi alla Turchia erano, comunque, basati sui dati ricavati dalle statistiche nazionali turche, sebbene presentati in modo diverso. Inoltre per determinare il valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione ha già detratto l'IVA dai dati nazionali turchi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.4.   Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti

(97)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Donghai ha dichiarato che, ai fini della determinazione del valore di riferimento per SGAV e profitti esenti da distorsioni, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di altre tre società, che si presume siano ugualmente produttori di ACF.

(98)

In primo luogo, Donghai non ha fornito alcuna prova che tali ulteriori società indicate abbiano prodotto ACF durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, Donghai non ha fornito dati finanziari prontamente disponibili per nessuna delle società in questione e la Commissione non ha individuato alcun dato finanziario per nessuna delle tre società indicate da Donghai. Pertanto l'argomentazione di Donghai è stata respinta.

3.1.4.   Fattori produttivi e fonti di informazioni

(99)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi degli ACF

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni

Unità di misura

Materie prime

Lingotti di alluminio

7601 10

12,73

CNY/KG

Placche di alluminio

7601 20 20

13,91

CNY/KG

Bobine di fogli di alluminio

7606 12 92

26,06

CNY/KG

Olio di laminazione («acqua ragia minerale»)

2710 12 21

5,92

CNY/KG

Additivi dell'olio di laminazione

2710 12 21

5,92

CNY/KG

Avanzi di alluminio

7602 00 19

11,01

CNY/KG

Lavoro

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

n.d.

59,97

CNY/ora

Energia

Energia elettrica

n.d.

0,48 -0,51  (15)

CNY/KWh

3.1.5.   Calcolo del valore normale

(100)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 224 a 231 del regolamento provvisorio.

(101)

Nella fase provvisoria, e anche in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Donghai ha ribadito che, nel calcolo del valore normale, avrebbe dovuto essere trattata in modo consolidato insieme ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo societario («Nanshan Group»). Segnatamente, secondo Donghai, la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all'inizio del processo di produzione da una parte indipendente. In tal modo la Commissione considererebbe tutti i fattori produttivi oggetto di distorsioni acquistati dal gruppo. La società ha ritenuto che, pur essendo soggetti giuridicamente distinti, le società di Nanshan Group formino parte di un'unica unità da un punto di vista economico, in quanto i) sono controllate dalla stessa entità e vi è una significativa sovrapposizione all'interno del gruppo in termini sia di consiglio di amministrazione che di dirigenza; ii) sono tutte situate nello stesso parco industriale e iii) il processo di produzione è estremamente integrato, ovvero la produzione di una società costituisce il fattore produttivo dell'altra. Inoltre le singole società appaiono anche agli acquirenti indipendenti come un'entità unica, con un unico sito web, un unico marchio e un unico centro di contatto. Donghai ha sostenuto che il concetto di entità economica unica non era limitato al diritto di difesa commerciale, ma riguardava anche altri rami del diritto dell'Unione (segnatamente le norme sulla concorrenza). Inoltre le decisioni relative alla produzione non sono prese da Donghai, bensì a livello di gruppo. Secondo Donghai, le risultanze della Commissione hanno comportato una discriminazione, in quanto non tengono conto delle differenze tra gli esportatori inclusi nel campione. Donghai ha cercato di dimostrare la presunta discriminazione mettendo a confronto il trattamento riservato nel caso di specie a Xiamen Xiashun (produttore con il margine di dumping più basso, che produce ACF a partire da lingotti di alluminio nell'ambito della stessa entità giuridica) rispetto a Nanshan Group.

(102)

Donghai ha sostenuto inoltre che il metodo violava anche le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che fa riferimento ai «corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato». Secondo Donghai, i costi di produzione corrispondenti non erano quelli delle materie prime intermedie, bensì quelli delle prime materie prime della catena di produzione dell'alluminio, vale a dire la bauxite e il carbone. Donghai ha affermato che la Commissione era autorizzata solo a non tener conto dei costi del materiale di fornitori indipendenti.

(103)

La Commissione ha riesaminato l'argomentazione e gli elementi di prova nel fascicolo. Non è stata tuttavia addotta alcuna nuova argomentazione che contraddica le conclusioni di cui al considerando 231 del regolamento provvisorio. Determinare il processo di produzione su base consolidata e utilizzare i fattori produttivi dei produttori affiliati per i prodotti a monte diversi dagli ACF offuscherebbe la realtà industriale ed economica delle entità produttrici di ACF. La Commissione ritiene inoltre che, se i prezzi e i costi risultassero distorti in Cina relativamente al prodotto in esame e ai suoi fattori produttivi, tali risultanze inciderebbero anche sui fattori produttivi della società collegata all'interno del gruppo. Pertanto tali fattori produttivi, indipendentemente dal fatto che provengano da un fornitore collegato, dovrebbero essere adeguati in questo contesto.

(104)

La Commissione inoltre non ha ritenuto che il metodo fosse discriminatorio. In primo luogo, Donghai ha messo a confronto il trattamento di un altro produttore con quello riservato a Nanshan Group, senza considerare il fatto che è solo Donghai (e non l'intero Nanshan Group) ad essere sottoposto alla presente inchiesta in qualità di produttore esportatore. Il metodo applicato dalla Commissione riflette semplicemente l'assetto effettivo dei singoli produttori e i dei loro processi di produzione. Pertanto, i «corrispondenti» costi di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono i costi sostenuti individualmente da ciascuno dei soggetti giuridici e ugualmente interessati dalle distorsioni significative. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni addotte da Donghai.

(105)

Dal momento che Donghai non ha fornito alcun nuovo elemento di prova a sostegno della sua argomentazione tale da modificare la valutazione della Commissione, le risultanze provvisorie e il metodo di calcolo del valore normale di cui ai considerando da 224 a 231 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(106)

Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 232 a 235 del regolamento provvisorio.

(107)

Xiamen Xiashun ha contestato l'adeguamento per il costo di imballaggio applicato dalla Commissione alle sue vendite all'esportazione. Ha sostenuto che il costo di imballaggio era già compreso nelle spese generali del suo costo di produzione e che, a suo parere, la ripartizione delle spese generali di produzione fornita dalla società indicava chiaramente i diversi materiali d'imballaggio. Pertanto il costo d'imballaggio è già compreso nel valore normale e non dovrebbe essere detratto dal prezzo all'esportazione.

(108)

La Commissione ha riesaminato l'argomentazione e gli elementi di prova nel fascicolo. La Commissione ritiene tuttavia che gli elementi di prova forniti non siano sufficienti. Non vi sono prove chiare che i materiali elencati siano effettivamente materiali d'imballaggio utilizzati per la spedizione agli acquirenti del prodotto in esame e le informazioni fornite non consentono di fare una stima delle quantità e del valore dei materiali d'imballaggio asseritamente utilizzati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(109)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito l'argomentazione. Ha sostenuto che il costo totale degli articoli di imballaggio elencati nella ripartizione delle spese generali di produzione fornita dalla società, espresso in percentuale del costo di produzione, è paragonabile all'adeguamento per il costo di imballaggio applicato dalla Commissione alle sue vendite all'esportazione, il che dimostra il doppio conteggio.

(110)

La Commissione non è d'accordo con questa valutazione. In primo luogo, il presunto costo di imballaggio calcolato da Xiamen Xiashun non è paragonabile all'adeguamento applicato dalla Commissione, bensì è inferiore del 36 %. In secondo luogo, come ammesso dalla società stessa, nelle informazioni fornite non è riportata alcuna quantità di questi presunti materiali d'imballaggio che consentirebbe alla Commissione di stimare un tasso di consumo e un prezzo unitario adeguati, né sono state fornite informazioni supplementari sul fatto che tale materiale sia effettivamente materiale d'imballaggio utilizzato per le spedizioni del prodotto in esame.

3.3.   Offerte di impegno

(111)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., insieme al suo operatore commerciale collegato Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited.

(112)

A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi di seguito descritti.

(113)

In primo luogo, la società produce e vende vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. L'ispezione fisica non consente di distinguere facilmente tra i tipi di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. Sarebbe in particolare molto difficile valutare lo spessore solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato. In secondo luogo, l'alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch'essi soggetti all'impegno. Ciò rende l'impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. In terzo luogo, Zhongji presenta un numero elevato di società collegate coinvolte direttamente nella produzione o nelle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre Zhongji vende il prodotto sia direttamente che indirettamente. Una struttura di gruppo così complessa comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell'impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l'accettazione dell'offerta provocherebbe difficoltà.

(114)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell'offerta di impegno.

(115)

Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all'interno del fascicolo.

(116)

Zhongji non ha condiviso le conclusioni della Commissione secondo cui l'alto numero di tipi di prodotto rende difficile distinguerli e comporta un rischio di compensazione incrociata. A suo parere, i prodotti sono facilmente identificabili dalle autorità doganali e i prezzi dei diversi tipi di prodotto non variano in modo significativo. La società si è inoltre offerta di esportare solo i tipi di prodotto appartenenti a cinque NCP.

(117)

Inoltre, per quanto riguarda la struttura complessa del gruppo, Zhongji si è offerto di impegnarsi a vendere nell'Unione solo direttamente tramite Zhongji Lamination Materials Co., Ltd e di non vendere nessun altro prodotto agli stessi acquirenti nell'Unione a cui è venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(118)

La Commissione ha riesaminato l'offerta e le argomentazioni presentate dalla società. Le osservazioni e le modifiche proposte non hanno comunque eliminato gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabili.

(119)

Anche se ridurrebbe, senza eliminare, il rischio di compensazione incrociata, l'impegno di Zhongji di esportare solo cinque NCP sarebbe estremamente difficoltoso da applicare. Come confermato dalla società nelle sue osservazioni, le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato solo mediante un controllo fisico, senza strumenti di misurazione specifici.

(120)

Per lo stesso motivo sarebbe estremamente difficile assicurare il rispetto dell'impegno di Zhongji di non vendere alcun prodotto diverso dal prodotto oggetto dell'inchiesta agli stessi acquirenti nell'UE. Inoltre le società collegate di Zhongji esportano nell'UE altri prodotti in alluminio che sono anch'essi oggetto di misure antidumping (16) e sono in vigore misure sui prodotti in alluminio classificati con lo stesso codice NC del prodotto oggetto dell'inchiesta (17).

(121)

La Commissione ha pertanto ritenuto l'offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base, e ha quindi respinto l'offerta.

3.4.   Confronto

(122)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 236 a 241 del regolamento provvisorio.

(123)

Donghai ha ritenuto che le SGAV e il profitto delle società turche comprendessero indennità quali il trasporto e l'assicurazione. Pertanto, secondo Donghai, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, la Commissione dovrebbe effettuare adeguamenti.

(124)

Donghai non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che le SGAV e i profitti delle società turche includevano il trasporto e l'assicurazione e che pertanto i valori comprendevano costi diversi dagli stessi valori presi in considerazione per i produttori esportatori cinesi. Pertanto la Commissione ha ritenuto che i valori relativi alle SGAV e ai profitti delle società turche e dei produttori esportatori cinesi fossero allo stesso livello e consentissero un confronto equo.

(125)

Donghai ha inoltre contestato la valuta e il corrispondente tasso di interesse utilizzati ai fini dell'adeguamento per i costi del credito. Secondo la società, avrebbe dovuto essere utilizzata la valuta della fattura. Tuttavia poiché i conti bancari detenuti dalla società (e quindi il costo del credito sul capitale in entrata) erano in valute diverse dalla valuta di fatturazione, la Commissione ha calcolato il costo del credito sulla base della valuta di conto. Tale argomentazione non è stata pertanto accolta.

(126)

Donghai ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni, affermando che per il tasso d'interesse la Commissione aveva già applicato la valuta della fattura in un caso precedente.

(127)

La Commissione sostiene che, a suo avviso, l'approccio da essa seguito rappresenta una metodologia valida e appropriata, tanto più che entrambi gli approcci producono risultati simili. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(128)

Xiamen Xiashun ha contestato l'adeguamento applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite attraverso la sua società commerciale collegata, Daching, di cui ai considerando 240 e 241, e ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. Xiamen Xiashun ritiene che le argomentazioni esposte dalla Commissione al considerando 240 non costituiscano elementi di prova sufficienti per escludere l'esistenza di un'entità economica unica. Xiamen ha affermato che il fatto che l'operatore commerciale non sia situato nei locali o nei pressi del produttore e che i suoi profitti coprano le spese di ufficio non sono motivi sufficienti per escludere l'esistenza di un'entità economica unica, mentre il fatto che l'operatore commerciale agisca anche come entità acquirente di determinate materie ausiliarie per il gruppo non indebolisce, ma rafforza l'argomentazione della società.

(129)

Xiamen ha asserito inoltre che il fatto che l'operatore commerciale collegato negozi le condizioni dello sconto applicato alle vendite complessive del prodotto in esame a un gruppo societario nell'UE, anche se parte delle vendite (a una specifica entità giuridica) sono effettuate direttamente da Xiamen, avvalora la sua affermazione che le due società operino come un'entità economica unica.

(130)

La Commissione ritiene che gli elementi esposti al considerando 240 del regolamento provvisorio, nel loro insieme, dimostrino chiaramente che le funzioni di Daching sono analoghe a quelle di un agente.

(131)

Inoltre il fatto che Daching abbia negoziato individualmente lo sconto per le vendite fatte a uno specifico acquirente corrobora la tesi che egli operi in qualità di agente, anziché come un dipartimento vendite interno. Inoltre Xiamen Xiashun ha un proprio reparto esportazioni pienamente operativo, che ha trasmesso gli ordini di produzione, ha organizzato ed effettuato la spedizione agli acquirenti dell'Unione, compresi tutti i documenti di spedizione del prodotto finale, si è occupato dello sdoganamento per l'esportazione e ha preparato i documenti di vendita per almeno il [20 % - 30 %] delle vendite all'esportazione della società del prodotto in esame verso l'UE. La Commissione ha stabilito pertanto che l'operatore commerciale non può essere considerato un dipartimento vendite interno e che le due società non costituiscono un'entità economica unica.

(132)

L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.   Margini di dumping

(133)

Donghai ha affermato che, per calcolare il margine di dumping per il suo operatore commerciale collegato, Nanshan Europe, la Commissione aveva utilizzato come denominatore i valori CIF dichiarati sbagliati, in quanto aveva calcolato il valore della maggioranza delle operazioni invece di utilizzare i dati forniti dalla società. Inoltre, per calcolare il valore CIF dichiarato, la Commissione aveva utilizzato il profitto di un importatore indipendente anziché il profitto effettivo di Nanshan Europe. Tale argomentazione è stata in parte accolta: sono stati acquisiti i dati comunicati dalla società riguardanti tutte le operazioni con termini di consegna CIF, nonché tutte le operazioni per le quali sono stati forniti i documenti giustificativi del valore dichiarato. Per quanto riguarda le operazioni in essere, il valore CIF dichiarato rimane un valore calcolato, anche se basato sul profitto effettivo di un operatore commerciale collegato.

(134)

Avendo accolto alcune osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

(135)

Come spiegato al considerando 246 del regolamento provvisorio, il livello di collaborazione nel caso di specie è alto. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine più elevato stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, ossia Donghai. Il margine di dumping così stabilito era pari al 98,5 %.

(136)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

98,5  %

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

16,1  %

Altre società che hanno collaborato

69,5  %

Tutte le altre società

98,5  %

(137)

I calcoli dei margini di dumping individuali, comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, sono stati comunicati ai produttori esportatori inclusi nel campione in una comunicazione specifica per le società.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(138)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha reiterato la richiesta, già presentata in seguito all'apertura dell'inchiesta, che la Commissione raccolga e analizzi in maniera indipendente i dati riguardanti il mercato libero e il mercato vincolato.

(139)

Al di là di un'osservazione di carattere generale, Manreal non ha dimostrato in che modo i dati relativi al mercato vincolato raccolti dalla Commissione non sarebbero attendibili. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di raccogliere ulteriori dati per il mercato vincolato e fa riferimento ai dati riportati nella tabella 2 del presente regolamento. In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 253 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(140)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte del produttore dell'Unione al questionario antidumping, del macro questionario e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(141)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento seguente. La Commissione pubblica nuovamente la tabella del consumo dell'Unione, in quanto sono stati rettificati gli arrotondamenti di due dati:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

PI

Consumo totale dell'Unione

201 281

201 696

191 084

189 149

Indice

100

100

95

94

Mercato vincolato

27 209

27 340

28 727

29 128

Indice

100

100

106

107

Libero mercato

174 073

174 356

162 358

160 021

Indice

100

100

93

92

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione e Eurostat.

4.3.   Argomentazioni riguardanti le importazioni dalla RPC

(142)

Jiangsu Zhongji e Donghai hanno obiettato che, al calcolo dell'undercutting e dell'underselling per i produttori cinesi che vendono a distributori indipendenti, si sarebbe dovuto applicare un adeguamento dello stadio commerciale, in quanto i prezzi applicati ai distributori indipendenti sono asseritamente inferiori a quelli praticati nei confronti degli utilizzatori finali, poiché i distributori applicano un rialzo.

(143)

Nessuno dei due produttori esportatori ha fornito alcun elemento di prova, come contratti con utilizzatori o distributori, a sostegno dell'affermazione che le funzioni dei distributori o degli utilizzatori incidano sulla comparabilità dei prezzi. La Commissione ha valutato le argomentazioni utilizzando i dati verificati relativi a tutte le operazioni di vendita all'esportazione verso l'Unione comunicati da Jiangsu Zhongji e Donghai per il periodo dell'inchiesta.

(144)

Per quanto riguarda Jiangsu Zhongji i dati hanno evidenziato che, tra i suoi acquirenti, tutti i distributori indipendenti hanno sistematicamente stipulato contratti per volumi superiori a quelli di tutti gli utilizzatori. Il distributore indipendente principale in termini di volume ha acquistato volumi di gran lunga superiori rispetto all'acquirente principale nella categoria degli utilizzatori. È un principio commerciale generale che la stipula di contratti per volumi elevati aumenti il potere contrattuale e consenta di negoziare prezzi più bassi. Inoltre i dati di Jiangsu Zhongji relativi all'attribuzione dei canali di vendita alle operazioni presentavano incoerenze, in quanto lo stesso acquirente era designato sia come utilizzatore finale che come distributore per operazioni differenti. La correlazione tra i volumi delle vendite e i prezzi, nonché l'incoerente attribuzione dei canali di vendita non consentono pertanto di concludere che, oltre al volume, anche i diversi canali abbiano influito in modo determinante sul prezzo.

(145)

Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte in quanto non comprovate nella divulgazione definitiva delle informazioni.

(146)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Jiangsu Zhongji ha presentato due esempi di contratti (uno con un distributore e uno con un utilizzatore finale). Jiangsu Zhongji ha inoltre riconosciuto le incoerenze nell'assegnazione di canali di vendita diversi agli stessi acquirenti, spiegando che si è trattato di un errore materiale. A seguito di tali osservazioni, la Commissione ha esaminato attentamente i dati presentati, ma ha confermato le conclusioni di cui al considerando 150. In particolare, la maggior parte delle vendite è stata effettuata ai distributori a un prezzo medio più elevato rispetto ai produttori. L'argomentazione è stata pertanto considerata infondata.

(147)

Per quanto riguarda le argomentazioni simili presentate da Donghai, la Commissione aveva erroneamente attribuito alcuni fatti a Donghai nella divulgazione finale delle informazioni. In seguito alle osservazioni di Donghai riguardo alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha pertanto riesaminato le argomentazioni della società. Donghai ha rinnovato la sua richiesta di adeguare al rialzo i prezzi all'esportazione di Nanshan Group per le vendite ai distributori al fine di riflettere le differenze nello stadio commerciale e ha fornito esempi in cui i prezzi per gli utilizzatori erano superiori a quelli praticati ai distributori per ordini di volumi comparabili. Anche Donghai ha fornito due esempi di contratti (uno con un distributore e uno con un utilizzatore finale). La Commissione ha esaminato attentamente i dati presentati e ha concluso quanto segue.

(148)

In primo luogo, i due contratti forniti costituiscono solo un singolo insieme di contratti scelti dalla società e non possono quindi dimostrare le sistematiche differenze di prezzo tra i canali di vendita. Inoltre, poiché riguardavano NCP differenti, gli esempi di contratti non erano del tutto comparabili.

(149)

In secondo luogo, l'elenco dettagliato delle vendite fornito da Donghai non era coerente, in quanto due acquirenti importanti erano classificati sia come utilizzatori finali che come distributori. Tale incoerenza riguardava una quota significativa delle vendite.

(150)

In terzo luogo, di 15 NCP esportati da Donghai nell'Unione, nove erano venduti sia a utilizzatori finali che a distributori. In relazione a quattro NCP i prezzi di vendita a diversi singoli utilizzatori finali erano inferiori a diversi prezzi di vendita a singoli distributori. In altre parole, tra le vendite dello stesso NCP, i prezzi praticati agli utilizzatori finali non erano sistematicamente inferiori a quelli praticati ai distributori. Per un NCP anche il prezzo medio per i distributori era superiore a quello praticato agli utilizzatori finali e nel complesso la differenza percentuale media di prezzo tra gli utilizzatori finali e i distributori per NCP non era uniforme, ma variava notevolmente.

(151)

Sulla base di quanto precede, la Commissione non ha riscontrato che i prezzi di Donghai dimostrassero una differenza costante e quantificabile tra i prodotti venduti agli utilizzatori finali e quelli venduti ai distributori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(152)

La Commissione ha quindi confermato i margini di undercutting compresi tra il 3,3 % e il 13,7 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting era del 10,3 %.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Indicatori microeconomici — Costo del lavoro

(153)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di approfondire l'inchiesta sull'aumento dei costi di produzione dei denuncianti, in particolare del costo del lavoro.

(154)

La Commissione ha effettivamente valutato e verificato con attenzione i costi, in particolare il costo del lavoro, sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione, al considerando 329 del regolamento provvisorio, ha spiegato che l'aumento registrato nel periodo dell'inchiesta è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione, che ha determinato un costo del lavoro più elevato. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di approfondire l'inchiesta.

4.4.2.   Asserzione di assenza di pregiudizio nel periodo di riferimento

(155)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che non vi sarebbe alcun pregiudizio, in quanto, nel periodo di riferimento indicato dai denuncianti (dal secondo trimestre del 2019 al primo trimestre del 2020), il consumo di ACF così come la produzione di ACF nell'Unione, le vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato detenuta dai denuncianti sono rimasti tutti stabili o sono diminuiti in misura minima.

(156)

Contrariamente a quanto affermato da Manreal, il periodo di riferimento per l'analisi del pregiudizio non si limita al confronto nel periodo di un anno, tra il secondo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2020, citato da Manreal. Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Pertanto la Commissione ha respinto l'argomentazione di Manreal.

4.4.3.   Argomentazione riguardante l'imprecisione della valutazione dovuta all'utilizzo dei dati in tonnellate

(157)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che i dati forniti dai denuncianti e utilizzati nel regolamento provvisorio erano imprecisi, in quanto i valori erano indicati in tonnellate senza specificare i micron medi. Secondo Manreal, ciò avrebbe inciso sull'analisi riguardante il consumo di ACF nell'Unione, il volume delle importazioni dalla RPC, il volume di produzione di ACF, la capacità produttiva di ACF, il volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione, le vendite sul mercato vincolato e sul libero mercato, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione, il volume delle importazioni da altri paesi terzi e il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione.

(158)

L'argomentazione di Manreal si basava sulla tendenza del mercato a ridurre lo spessore degli ACF, con la conseguente diminuzione del peso per metro quadrato. Stando a tale ragionamento, nel 2019 potrebbero essere stati prodotti e venduti più metri quadrati che nel 2018, anche se i dati in tonnellate indicano una diminuzione. Ciò avrebbe determinato delle imprecisioni nell'analisi delle tendenze. Manreal ha inoltre affermato che la conclusione della Commissione secondo cui la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda allo stesso modo tutti i produttori è errata, in quanto lo spessore prodotto da ciascun produttore è stabilito dai rispettivi acquirenti.

(159)

Manreal ha chiesto alla Commissione di raccogliere dati relativi al pregiudizio all'industria dell'Unione che includano i micron.

(160)

Per quanto riguarda l'attendibilità della denuncia, ai considerando 17 e 18 del regolamento provvisorio, è già stato spiegato che la tendenza a utilizzare spessori più sottili di ACF non rende inattendibili i dati forniti in tonnellate, poiché sono integrati da dati sulle quote di mercato e la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda tutti i produttori allo stesso modo.

(161)

Per quanto riguarda l'analisi della Commissione, l'utilizzo delle tonnellate come unità di misura non ha condotto a una valutazione inaccurata. Se è vero che la diminuzione dello spessore comporta una diminuzione del peso per metro quadrato, Manreal non ha sostenuto che la tendenza verso spessori più sottili incida sui produttori dell'UE e sugli esportatori cinesi in maniera diversa. In particolare Manreal non ha affermato che la diminuzione della quota di mercato dei produttori dell'Unione sia legata alla produzione di spessori più sottili.

(162)

Per quanto riguarda l'affermazione di Manreal di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio, secondo cui la tendenza a passare a spessori più sottili di ACF potrebbe avere reso imprecisa l'analisi della Commissione, quest'ultima ha chiarito che la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda sia i produttori dell'Unione che i produttori della RPC, in concorrenza per acquisire i clienti che richiedono fogli più sottili. Tuttavia, come indicato al considerando 124, Manreal non ha affermato che tale tendenza incida più sulle vendite dei produttori dell'Unione in tonnellate che sulle vendite in tonnellate dei produttori esportatori. Ciò sarebbe anche in contraddizione con le affermazioni di Manreal, secondo cui gli utilizzatori preferirebbero acquistare ACF più sottili dai produttori della RPC, in quanto questi fornirebbero fogli più sottili di migliore qualità.

(163)

Inoltre la tendenza a utilizzare spessori più sottili è una tendenza a lungo termine. Nessun utilizzatore ha sostenuto che nel periodo in esame ci sia stato un cambiamento sostanziale dell'intero mercato; inoltre nel corso delle visite di verifica presso i produttori dell'Unione la Commissione ha avuto conferma del fatto che si tratta di un processo lento, come si evince dalla fase di prova riguardante gli ACF < 6. Peraltro diversi utilizzatori hanno affermato che la produzione di spessori più sottili dei produttori cinesi attualmente è maggiore di quella dei produttori dell'Unione. Ciò significherebbe che, in caso di un aumento della domanda di ACF di spessore più sottile, i dati recenti sulle esportazioni dalla RPC in tonnellate porterebbero a sottostimare la produzione cinese misurata in metri quadrati rispetto alla produzione dell'Unione. Pertanto la tendenza verso spessori più sottili in ogni caso non ha causato una distorsione del confronto in favore dell'industria dell'Unione. Inoltre la maggior parte dei dati sulle importazioni su cui si basa la Commissione, come i dati provenienti da banche dati e dalle autorità doganali, sono misurati in tonnellate.

4.4.4.   Costi per prestazioni in conto lavorazione

(164)

In seguito al regolamento provvisorio, Zhongji ha rilevato la presenza di contratti in conto lavorazione nel processo di produzione di uno dei produttori dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di chiarire come sono considerati tali costi ai fini del calcolo del prezzo indicativo, chiedendo di escludere i profitti realizzati tramite il fornitore collegato.

(165)

La Commissione aveva accertato che nel caso di specie la materia prima e il prodotto semilavorato trasformato erano di proprietà del produttore. Per le prestazioni in conto lavorazione la commissione di trasformazione, che corrispondeva unicamente al costo di produzione del partner del contratto in conto lavorazione, era pari a quella applicata da quest'ultimo. Tale commissione di trasformazione è stata poi contabilizzata come costo di produzione del produttore. La Commissione ha pertanto respinto qualsiasi affermazione implicita secondo cui il costo di produzione possa essere stato gonfiato dalle prestazioni in conto lavorazione, in quanto per tali prestazioni è stato applicato solo il costo effettivo.

4.4.5.   Argomentazione riguardante l'attendibilità dei dati utilizzati

(166)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di raccogliere in maniera indipendente dati più attendibili su produzione dell'UE, capacità produttiva, importazioni, esportazioni e consumo di ACF nell'UE, nonché di fare una distinzione tra ACF e fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico (AHF — aluminium household foil). Manreal ha suggerito un'analisi delle importazioni di ACF dalla Cina basata sulla banca dati Comext di Eurostat o su qualsiasi altra informazione in possesso della DG TAXUD o, in alternativa, tramite la raccolta di informazioni da produttori dell'Unione di ACF non denuncianti e da importatori indipendenti.

(167)

Manreal non ha dimostrato in che modo i dati raccolti e sottoposti a controlli incrociati dalla Commissione sarebbero inattendibili. Come illustrato nella divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha utilizzato i dati della banca dati Comext di Eurostat e ha effettivamente distinto gli AHF, in quanto già prevista dai codici TARIC in vigore; inoltre i dati raccolti presso tutti gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione che hanno collaborato riguardavano unicamente gli ACF come definiti nell'ambito dell'inchiesta. La Commissione pertanto respinge l'affermazione secondo cui i dati raccolti siano inattendibili o che la Commissione abbia omesso di raccogliere dati attendibili.

(168)

Manreal ha inoltre chiesto alla Commissione di richiedere alle società collegate dei denuncianti di fornire i propri dati riguardanti il pregiudizio (per es. vendite, prezzi, costi di produzione e redditività), al fine di avere un quadro più completo della situazione economica dell'industria dell'UE.

(169)

Come indicato ai considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio, in questo caso la Commissione ha scelto un campione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Tale campione è composto da tre società. Manreal non ha spiegato per quale motivo tale campione non sarebbe rappresentativo dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le vendite, i prezzi, i costi di produzione e la redditività. L'argomentazione è stata quindi respinta.

4.4.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(170)

Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. Sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, la Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti di altri fattori

5.1.1.   Consumo

(171)

Xiamen Xiashun ha sostenuto che la fonte del pregiudizio dell'industria dell'Unione potrebbe essere un forte calo del consumo di ACF. Xiamen Xiashun ha affermato che il regolamento provvisorio non tiene debito conto di tale calo e non ne valuta accuratamente gli effetti sugli altri indicatori. Più nello specifico, secondo Xiamen Xiashun il calo della produzione e delle vendite sarebbe in gran parte legato alla diminuzione del consumo. La società ha sostenuto inoltre che l'aumento delle importazioni dalla Cina è inferiore alla diminuzione del consumo. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la diminuzione è almeno in parte causata dagli orientamenti per un'economia circolare. La società ha inoltre affermato che il volume medio mensile delle importazioni di ACF dalla Cina è diminuito in misura non inferiore al 21 % tra il periodo dell'inchiesta e il periodo compreso tra novembre 2020 e marzo 2021.

(172)

Contrariamente a quanto affermato da Xiamen Xiashun, il regolamento provvisorio ha tenuto conto del calo del consumo. Come riportato al considerando 258 del regolamento provvisorio, nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione ha subito una contrazione. Tuttavia nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate, mentre il consumo è diminuito. Ciò non significa che il calo del consumo sia la causa di fondo del pregiudizio dell'industria dell'Unione. Per quanto concerne la diminuzione delle importazioni successiva al periodo dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che i periodi di riferimento per l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità sono il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame. L'argomentazione riguardante la diminuzione delle importazioni successiva al periodo dell'inchiesta non è pertanto pertinente.

(173)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la diminuzione della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione sarebbe in gran parte legata e conseguente al calo del consumo nel periodo in esame.

(174)

Xiamen Xiashun non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del perché il calo del consumo sarebbe in gran parte legato alla diminuzione del 15 % (16 % nel 2019) delle vendite dei produttori dell'Unione, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019), come riportato al considerando 262 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha affermato che la sua spiegazione era plausibile, ma è stata ignorata dalla Commissione. La Commissione ha analizzato l'argomentazione in dettaglio ai considerando da 168 a 169 e, in assenza di ulteriori informazioni da parte di Xiamen Xiashun, conferma le proprie conclusioni.

(175)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che a) i produttori dell'Unione non sono in grado di fornire l'intera gamma di ACF richiesta dagli utilizzatori, con una minore attenzione per gli spessori sottili e determinate dimensioni, b) l'industria dell'Unione non ha effettuato investimenti e c) l'industria dell'Unione non dispone di capacità produttiva.

(176)

La Commissione ha verificato che i produttori dell'Unione sono in grado di fornire l'intera gamma di ACF richiesti dagli utilizzatori, compresi gli spessori sottili. Inoltre, come analizzato dalla Commissione al considerando 321 del regolamento provvisorio, alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. La Commissione ha inoltre analizzato specificamente la capacità dell'industria dell'Unione di produrre spessori sottili di ACF < 6. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.1.2.   Pandemia di COVID-19

(177)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhongji ha sollevato una serie di interrogativi sull'ipotetica situazione in cui non vi fossero state le chiusure delle fabbriche, le assenze dei lavoratori dipendenti, i ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime, i ritardi nelle consegne dei prodotti finiti o le interruzioni dei trasporti causati dalla pandemia di COVID-19. La Commissione ritiene che tale argomentazione sollevi il dubbio che la pandemia di COVID-19 abbia causato il pregiudizio.

(178)

La Commissione ha già valutato l'ipotesi che la pandemia di COVID-19 possa avere contribuito al pregiudizio dell'industria dell'Unione ai considerando da 317 a 319 del regolamento provvisorio. Svolgendo l'analisi e il controllo incrociato dei dati forniti dai produttori dell'Unione, la Commissione ha esaminato con particolare attenzione gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha stabilito che nessuna delle perturbazioni causate dalle restrizioni dovute alla COVID-19 avrebbe potuto contribuire al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione che la pandemia di COVID-19 abbia contribuito al pregiudizio.

5.1.3.   Mancanza di investimenti

(179)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che gli utilizzatori dell'Unione acquistano ACF dalla Cina principalmente per la qualità piuttosto che per il prezzo. La differenza di qualità tra gli ACF cinesi e gli ACF prodotti nell'Unione è dovuta a una mancanza di investimenti dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione addotta da Manreal è stata tuttavia già trattata al considerando 348 del regolamento provvisorio.

(180)

Il consorzio di importatori ha obiettato che i considerando 295, 300, 321 e 322 del regolamento provvisorio confermavano implicitamente la mancanza di investimenti e ha concluso che i produttori dell'Unione sono in ritardo in termini di sviluppo tecnologico e capacità di fornire ACF nel volume e nella qualità richiesti. Il consorzio non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova.

(181)

Come indicato al considerando 321 del regolamento provvisorio, alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. La Commissione pertanto conferma la conclusione provvisoria secondo cui i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(182)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il consorzio di importatori ha sostenuto che la Commissione ha ribadito le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio senza fornire elementi di prova in grado di confutare l'argomentazione del consorzio secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto a una mancanza di investimenti, che ha determinato l'incapacità di fornire fogli sottili. Il consorzio ha affermato di aver fornito tutti gli elementi di prova che poteva ragionevolmente reperire e che spettava alla Commissione verificare l'esattezza di tali affermazioni e, se necessario, esaminare ulteriormente tali questioni chiedendo informazioni aggiuntive ai produttori dell'Unione. La mancanza di investimenti in nuovi macchinari e tecnologie ha fatto sì che le linee di produzione dei produttori dell'Unione diventassero obsolete, dato che la stragrande maggioranza degli impianti di produzione di fogli di alluminio nell'UE ha più di 20 anni.

(183)

Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, la Commissione ha verificato i risultati delle prove di qualità specificamente per gli ACF < 6 durante i controlli incrociati a distanza concernenti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, poiché il consorzio aveva asserito che i fogli più sottili presentavano problemi di qualità. Pur riconoscendo che alcuni investimenti sono stati congelati, la Commissione ha anche verificato gli investimenti effettuati nei parchi macchine esistenti e le conseguenti prove di qualità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non avrebbe compiuto gli sforzi necessari per valutare le affermazioni del consorzio a seguito della presentazione degli elementi di prova.

5.1.4.   Ristrutturazione dell'industria dell'Unione

(184)

Xiamen Xiashun ha sostenuto che la ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non può essere attribuita alle importazioni cinesi.

(185)

Come indicato al considerando 288 del regolamento provvisorio, è vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nella seconda metà del periodo dell'inchiesta può aver avuto un'incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui ai considerando 260, 261, 263 e 268 del regolamento provvisorio la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto già respinte nel regolamento provvisorio. La Commissione ha confermato tale valutazione, concludendo che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.5.   Salari elevati e costi dell'energia

(186)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di rivalutare in che misura occupazione, costo del lavoro e prezzi elevati dell'energia abbiano fatto diminuire la redditività dell'industria dell'Unione. Manreal ha affermato che il costo del lavoro più elevato ha determinato una riduzione dei margini di profitto che la Commissione ha erroneamente attribuito alla pressione sui prezzi esercitata dagli ACF originari della Cina.

(187)

La Commissione aveva già esaminato questa contestazione ai considerando 329 e 330 del regolamento provvisorio. Manreal non ha tuttavia presentato nuovi elementi di prova. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

5.1.6.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(188)

Manreal ha chiesto alla Commissione di valutare se i produttori dell'Unione siano stati in grado di cogliere le opportunità offerte dall'apertura di nuovi mercati a seguito di misure adottate in altre giurisdizioni.

(189)

La Commissione ha analizzato le esportazioni dell'industria dell'Unione verso tutti i paesi terzi ai considerando da 337 a 340 del regolamento provvisorio. Manreal non ha precisato quali dati ulteriori la Commissione dovrebbe raccogliere o in che modo ciò influirebbe sulla conclusione secondo cui l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.7.   Conclusioni sul nesso di causalità

(190)

Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori

(191)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 346 del regolamento provvisorio secondo cui l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori a monte.

6.2.   Interesse degli utilizzatori

(192)

In seguito al regolamento provvisorio, vari utilizzatori hanno ribadito una serie di argomentazioni già esposte in precedenza. Gli utilizzatori hanno sostenuto quanto segue:

l'industria dell'Unione non fornirebbe la stessa qualità e le stesse dimensioni dei produttori cinesi,

le misure causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento,

le misure metterebbero a rischio la competitività dell'industria della trasformazione,

le misure sarebbero in contrasto con gli obiettivi verdi dell'Unione in quanto impedirebbero l'utilizzo di ACF più sottili di alta qualità,

la Commissione non dovrebbe scartare gli aiuti di Stato come alternativa ai dazi antidumping.

(193)

La Commissione ha già considerato tali argomentazioni nella sezione 6 del regolamento provvisorio, stabilendo che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie. Nel ponderare l'interesse dell'Unione ai fini delle misure definitive di cui alla sezione 6.4, la Commissione ha tenuto conto di tali argomentazioni nonché delle ulteriori obiezioni sollevate dopo il regolamento provvisorio.

(194)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha inoltre affermato che i produttori dell'Unione non trarrebbero vantaggio dalle misure. Ne trarrebbero invece beneficio i produttori di ACF di Turchia, Thailandia, Brasile o Russia, in quanto gli utilizzatori acquisterebbero da questi paesi invece che dai produttori dell'Unione.

(195)

Manreal tuttavia non ha illustrato i motivi per cui i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di competere con i produttori di altri paesi in condizioni eque.

(196)

Manreal ha altresì affermato che, se gli utilizzatori trasferissero il costo ai loro acquirenti, ne comprometterebbero la redditività. Tuttavia, a parte questa considerazione di carattere generale, la società non ha fornito prove a sostegno di tale argomentazione.

(197)

Manreal ha inoltre affermato che al considerando 354 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che avrebbe istituito misure a favore dei produttori integrati. Manreal ha chiesto alla Commissione di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE».

(198)

Questa è un'interpretazione erronea del regolamento provvisorio, in quanto la Commissione ha semplicemente affermato che non imporre misure significherebbe favorire gli utilizzatori non integrati, in quanto in assenza di misure essi possono acquistare ACF oggetto di dumping, mentre gli utilizzatori integrati che producono ACF nell'Unione non godrebbero di questo vantaggio sleale. Per quanto riguarda la richiesta di Manreal di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE», la Commissione desume che Manreal ritenga che i dazi costituirebbero un vantaggio concorrenziale sleale per i produttori integrati dell'Unione rispetto alle attività non integrate. La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'interesse dell'Unione la Commissione prende in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(199)

Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Manreal ha inoltre affermato che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa, in quanto non gli ha consentito di accedere all'analisi di cui al considerando 348 del regolamento provvisorio.

(200)

La Commissione è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate delle parti, bilanciando, da un lato, l'accesso a tali informazioni e, dall'altro, l'interesse delle altre parti ad esercitare i propri diritti. Un'analisi dettagliata sulla qualità dei prodotti di diversi fornitori della RPC e dell'Unione nell'arco di più anni può essere considerata a buon diritto un segreto commerciale da non condividere con i concorrenti. Pertanto la non condivisione di segreti commerciali non ha costituito una violazione dei diritti di difesa di Manreal.

(201)

Due società, Gascogne e Manreal, hanno sostenuto che l'affermazione della Commissione, di cui al considerando 356 del regolamento provvisorio, secondo cui non esisterebbe un interesse uniforme degli utilizzatori contro le misure sarebbe errata in quanto tutte le osservazioni presentate dagli utilizzatori erano contrarie a tali misure.

(202)

Ai fini della valutazione, la Commissione può basarsi anche sulle informazioni riservate contenute nelle risposte dei questionari degli utilizzatori. Dai dati emerge che vi sono due utilizzatori che acquistano un'alta percentuale dei loro ACF dalla Cina e per i quali gli ACF provenienti dalla Cina rappresentano una quota molto elevata dei costi delle materie prime, mentre gli altri utilizzatori acquistano ACF principalmente dai produttori dell'Unione e non risentirebbero nello stesso modo delle misure. La divulgazione dei dettagli riguardanti la percentuale di acquisto dei singoli utilizzatori dai vari produttori di ACF rivelerebbe la loro catena di approvvigionamento. Le parti possono tuttavia già formulare le proprie argomentazioni in base all'informazione secondo cui gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC.

(203)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma la propria valutazione sull'assenza di un interesse uniforme degli utilizzatori, a favore o contro l'istituzione di misure, anche se gli utilizzatori che si sono opposti all'imposizione delle misure, in particolare i due utilizzatori menzionati al considerando 347 del regolamento provvisorio, per i quali gli ACF rappresentano un'alta percentuale del costo di produzione, potrebbero subire alcune conseguenze negative.

(204)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Walki ha sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non descriveva l'interesse degli utilizzatori in modo corretto o equo. Walki ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione sull'assenza di un «interesse uniforme» degli utilizzatori in base al fatto che «gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC» rappresenta un'analisi fuorviante e discriminatoria nei confronti degli utilizzatori.

(205)

La Commissione ha concluso che non esisteva un interesse uniforme degli utilizzatori a causa della misura molto diversa in cui gli utilizzatori ricorrono agli ACF originari della RPC. Con tale affermazione la Commissione non ha negato che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si siano opposti all'istituzione di dazi antidumping.

(206)

Walki ha altresì sostenuto che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di un'analisi più adeguatamente motivata riguardo ad elementi cruciali dell'interesse dell'Unione. Walki si è rifatto alle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, in cui ha chiesto una correzione dell'affermazione della Commissione circa il riferimento alle argomentazioni degli utilizzatori sul fatto che l'industria dell'Unione non potesse fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti. Walki ha sostenuto che sei utilizzatori hanno presentato una dichiarazione comune in cui affermavano che «i produttori richiedenti non hanno l'abilità produttiva per fornire alcune specifiche importanti degli ACF. La loro incapacità di fornire commercialmente tali specifiche agli utilizzatori dell'Unione è attribuita molto chiaramente all'annosa assenza di investimenti dei richiedenti nelle apparecchiature e nelle tecnologie di produzione necessarie per ampliare la gamma di produzione di ACF esistente al fine di fornire le specifiche più sottili richieste dagli utilizzatori in questione.»

(207)

Oltre ai quattro utilizzatori che avevano già adotto tale argomentazione individualmente, sei utilizzatori hanno effettivamente presentato una dichiarazione comune in cui sostenevano che l'industria dell'Unione non aveva effettuato investimenti. La Commissione ha però esaminato questa contestazione nelle sezioni 5.2.3 e 6.2 del regolamento provvisorio. In questa fase nessun utilizzatore ha fornito nuove informazioni fattuali: è stata semplicemente ribadita la stessa argomentazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

(208)

Walki ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che i prodotti dell'Unione non sono inferiori basandosi sulla capacità generale dei produttori dell'Unione di esportare e competere con successo sui mercati dei paesi terzi. Walki ha affermato che tale constatazione si applicherebbe solo all'abilità di produrre fogli di qualità di spessore superiore a 20 micron. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha indicato che ciò riguarderebbe anche tutti i fogli più sottili, che sono al centro della questione dell'offerta limitata dell'Unione.

(209)

Walki ha inoltre sostenuto che l'affermazione secondo cui non tutti i produttori cinesi sono in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità non incide sull'argomentazione degli utilizzatori secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di produrre in modo efficiente fogli più sottili di alta qualità.

(210)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati sui dati relativi alle vendite dei produttori dell'Unione in questione, dai quali è risultato che vi sono esportazioni di ACF inferiori a 20 micron verso paesi terzi. L'argomentazione di Walki secondo cui i produttori dell'Unione sarebbero competitivi solo per quanto riguarda gli ACF superiori a 20 micron non è pertanto fondata.

(211)

Walki ha inoltre sostenuto che la valutazione della capacità produttiva inutilizzata effettuata dalla Commissione non implica l'abilità di produrre in quantità ACF sottili di qualità.

(212)

La Commissione ha debitamente analizzato la capacità di produrre fogli più sottili, che è limitata dai macchinari in grado di effettuare l'ultima fase di laminazione. Alcuni produttori dell'Unione hanno presentato i risultati delle prove, indicanti che la produzione di laminati di prova per gli ACF < 6 rispondeva alle esigenze del rispettivo acquirente. La Commissione ricorda inoltre la sua valutazione secondo cui quello degli ACF < 6 è un mercato nuovo in via di sviluppo, con una domanda molto modesta durante il periodo dell'inchiesta, per cui è naturale che non tutti i fabbricanti dell'Unione abbiano già adattato il proprio parco macchine a questo segmento di mercato.

(213)

Walki ha inoltre affermato che fondamentali elementi di prova positivi da esso presentati nel corso dell'ultima fase dell'inchiesta sono stati completamente ignorati o rappresentati erroneamente. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione inesatta. La Commissione ha preso in considerazione tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova, ma per motivi di riservatezza alcune informazioni molto specifiche non hanno potuto essere divulgate nel regolamento.

(214)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Manreal ha sostenuto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. Manreal ha affermato che la Commissione ha ignorato, senza alcun motivo, tutte le osservazioni presentate dalla società sulla divulgazione provvisoria delle informazioni che potrebbero alterare le sue conclusioni. Manreal ha inoltre fatto riferimento ai considerando 8, 9, 108, 109, 118, 119, da 131 a 134, 142, da 147 a 150, da 155 a 157 e da 175 a 178 della divulgazione definitiva delle informazioni, sostenendo che la Commissione ha utilizzato una tecnica di confutazione sleale, sottolineando come Manreal non abbia sufficientemente suffragato le sue affermazioni. Manreal ha sostenuto di aver adempiuto in misura sufficiente all'onere della prova secondo i mezzi a sua disposizione. La Commissione avrebbe dovuto esaminare ulteriormente le sue affermazioni piuttosto che sottolineare una mancanza di elementi di prova. Manreal ha fatto infine riferimento al punto 98 della decisione dell'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») nella controversia CE — Ormoni (18), sostenendo di aver fornito elementi di prova prima facie, il che sposterebbe l'onere della prova sulla parte convenuta.

(215)

Contrariamente a quanto affermato da Manreal, la Commissione ha adempiuto al proprio obbligo di valutare se ciascuna delle osservazioni di Manreal fosse accompagnata da sufficienti elementi di prova e nei considerando citati da Manreal ha spiegato, in ciascun caso, i motivi per cui non lo era. Il regolamento di base non prevede l'obbligo per la Commissione di esaminare ulteriormente le osservazioni non accompagnate da sufficienti elementi di prova.

(216)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

6.3.   Richiesta di esenzione per l'uso finale.

(217)

Effegidi ha chiesto un'esenzione per l'uso finale di ACF utilizzati nella produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule delle bottiglie di vino.

(218)

La richiesta si basa sulla percentuale dei costi rappresentata dagli ACF nei costi di produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche e sull'impatto che le misure avrebbero sulla società. Secondo Effegidi, i film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche sono mercati di nicchia e pertanto il loro consumo di ACF è altrettanto trascurabile, quindi un'esenzione dai dazi per l'uso finale non comprometterebbe l'efficacia complessiva del dazio antidumping.

(219)

Dall'inchiesta è emerso tuttavia che Effegidi non produce solo i due prodotti per i quali ha chiesto l'esenzione per l'uso finale, bensì il suo portafoglio comprende vari altri prodotti, come film per cavi che non contengono ACF, nonché altri imballaggi per prodotti alimentari e non alimentari, alcuni dei quali contengono ACF. La Commissione non è stata quindi in grado di determinare l'impatto globale dei dazi antidumping sulla redditività della società sulla base delle informazioni fornite da Effegidi. Di conseguenza, nella divulgazione definitiva delle informazioni la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione per l'uso finale.

(220)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Effegidi ha fornito alla Commissione i propri bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 e per il primo semestre del 2021. Effegidi ha inoltre chiesto indicazioni alla Commissione sugli ulteriori documenti da fornire per poter beneficiare dell'esenzione per l'uso finale.

(221)

La Commissione ha constatato che le informazioni trasmesse dopo la divulgazione definitiva delle informazioni non erano sufficienti per consentirle di valutare l'impatto complessivo di un'eventuale esenzione sull'efficacia del dazio. Effegidi non ha fornito alcuna informazione sull'industria delle schermature dei cavi e delle capsule enologiche.

(222)

Inoltre Effegidi non era una parte interessata che ha collaborato sin dalle prime fasi dell'inchiesta e ha presentato la sua richiesta di esenzione per l'uso finale solo il 5 luglio 2021, ossia due settimane dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, e le informazioni supplementari solo dopo la divulgazione definitiva delle informazioni. In tale fase avanzata dell'inchiesta la Commissione non è stata in grado di verificare i dati supplementari.

(223)

La Commissione non ha pertanto potuto valutare se l'esenzione per l'uso finale sia nell'interesse dell'Unione e ha quindi confermato il suo rifiuto della richiesta di esenzione di Effegidi.

6.4.   Interesse degli importatori

(224)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori ha ribadito che i produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare l'attuale domanda di ACF, specialmente nel segmento di mercato degli ACF di spessore sottile, nel quale attualmente importano dalla RPC per soddisfare la domanda. Il consorzio ha sostenuto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace ed operativa la produzione di ACF di spessore sottile e che i produttori dell'Unione non sembrano soddisfare gli standard qualitativi richiesti per sostituire le attuali importazioni dalla Cina in questo segmento di mercato.

(225)

A parte il fatto che il consorzio non ha precisato il motivo per il quale sarebbero necessari due anni per rendere operativa la produzione di ACF di spessore sottile, nella sezione 4.5.2.1 del regolamento provvisorio la Commissione ha già concluso che l'industria dell'Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente. Inoltre l'industria dell'Unione ha dimostrato attraverso vendite e prove di produzione di laminati di essere in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti come descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio.

(226)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ribadito che l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. Tuttavia la Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4).

(227)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il consorzio ha sostenuto che la Commissione ha completamente ignorato il fatto che il graduale passaggio della domanda a spessori più sottili di ACF ha comportato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron. La Commissione ha inoltre sottovalutato il fatto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile nell'UE.

(228)

Il consorzio ha altresì sostenuto che la Commissione non ha fornito chiarimenti sul modo in cui la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile.

(229)

Il consorzio ha poi ribadito che l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi per gli ACF di spessore sottile in termini di porosità e scorrimento e ha sottolineato che i laminatoi che producono ACF sono gli stessi anche per l'industria delle batterie per auto, il che riduce ulteriormente la capacità per gli ACF. Ha affermato che il non aver considerato tali aspetti ha indotto la Commissione a concludere erroneamente che l'istituzione di dazi è nell'interesse dell'Unione.

(230)

Come spiegato al considerando 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha valutato la capacità dell'industria dell'Unione di produrre ACF più sottili, in particolare ACF < 6, valutando la capacità dell'ultima fase di laminazione, necessaria per ottenere tale spessore sottile. Nelle fasi di laminazione precedenti è stata accertata una capacità inutilizzata sufficiente. Di conseguenza la strozzatura per la produzione di ACF < 6 si trova nell'ultima fase di laminazione. La Commissione ha chiarito in che modo l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. L'argomentazione secondo cui sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile si applica solo alle nuove capacità che l'industria dell'Unione installerebbe a seguito del ripristino di una concorrenza leale sui prezzi e di un ulteriore aumento della domanda. Poiché le capacità esistenti possono già soddisfare la domanda prevista nel prossimo futuro, nel calcolo della Commissione non sono state prese in considerazione potenziali capacità future supplementari. Il fatto che nuove capacità richiedano un periodo di tempo prima di diventare operative non è pertinente. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

6.5.   Bilanciamento degli interessi contrastanti

(231)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, nel regolamento provvisorio la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(232)

Nel bilanciamento degli interessi contrastanti la Commissione ha ritenuto che, da un lato, l'abbassamento dei prezzi da parte degli esportatori cinesi ha comportato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e, dall'altro, un aumento dei prezzi avrebbe un impatto negativo limitato sugli utilizzatori. La Commissione ha concluso non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di ACF originari della Cina.

(233)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha affermato che l'analisi del mercato e dell'interesse dell'Unione effettuata nel regolamento provvisorio non è più valida, a causa del drastico aumento dei prezzi e delle speculazioni nel mercato delle materie prime, provocati dall'inchiesta e dalla pandemia di COVID-19. Il settore della trasformazione per imballaggi è stato duramente colpito, non solo da un aumento del 40 % del prezzo dell'alluminio, ma anche da un aumento del 40 % del prezzo della carta kraft, nonché dai costi del trasporto con container, che sono aumentati del 400 %. I tempi medi di approvvigionamento per le forniture di carta sono passati da 3-4 settimane a quattro mesi. In alcuni contratti, i fornitori hanno invocato la causa di forza maggiore e hanno consegnato con un ritardo di sei mesi, applicando prezzi del 20 % superiori a quelli in vigore al momento dell'ordine.

(234)

A sostegno dell'argomentazione di Manreal, anche Walki, Gascogne ed Effegidi hanno rilevato che dopo il periodo dell'inchiesta la situazione del mercato è cambiata in maniera significativa, con carenze di offerta non solo per quanto riguarda gli ACF, ma anche per le altre materie prime da loro utilizzate. Gascogne ha affermato che il prezzo dell'alluminio presso la borsa londinese dei metalli è aumentato del 30 % da ottobre 2020 a maggio 2021. Inoltre nella situazione attuale solo uno dei principali produttori dell'Unione sembra essere in grado di soddisfare nuovi ordini senza tempi di consegna di diversi mesi. Effegidi ha sostenuto che, in base ai preventivi ricevuti dai produttori dell'Unione a luglio 2021, non saranno disponibili forniture di ACF per la sua produzione prima del 2022.

(235)

Un altro utilizzatore, Alupol, ha dichiarato di avere notato, a partire da dicembre 2020, uno scarso interesse per i contratti da parte dei produttori dell'Unione e persino un contratto di fornitura della durata di due anni stipulato con uno dei produttori dell'Unione era stato risolto dal produttore dopo sei mesi, un segno, questo, di limiti di capacità. Walki ha fornito ulteriori elementi di prova riguardanti richieste di ACF di 6,35 micron, che dimostravano il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel 2021.

(236)

Anche il consorzio di importatori ha affermato che dall'inizio del periodo dell'inchiesta i prezzi degli ACF sono aumentati del 25 % e i tempi di consegna sono passati da una media di due mesi a quattro mesi. Inoltre l'attuale situazione di carenza di offerta spinge le società integrate ad approvvigionare a titolo preferenziale le proprie entità collegate, lasciando una capacità minore per il libero mercato. Il consorzio prevede che i dazi antidumping causino perturbazioni alle catene di approvvigionamento e una carenza di offerta per l'intera gamma di ACF, ma in particolare per gli spessori inferiori a 6 micron.

(237)

Anche se tali cambiamenti del mercato effettivamente incidono sui diversi interessi di produttori, utilizzatori e importatori, essi sono dovuti alla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e alla successiva forte ripresa economica, che hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Di conseguenza, il mercato potrebbe necessitare di diverso tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, anche nel settore degli ACF.

(238)

Manreal ha inoltre affermato che a norma dell'articolo 11 TFUE, la difesa contro le importazioni oggetto di dumping dovrebbe essere bilanciata con gli altri obiettivi dell'Unione, quali la tutela dell'ambiente, e ha concluso che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto negativo sull'ambiente. Manreal ha sostenuto che, a prescindere dai possibili effetti negativi sull'occupazione o sulla politica industriale, la scomparsa dei produttori dell'Unione, più inquinanti, sarebbe positiva per l'ambiente nell'Unione. Manreal ha pertanto chiesto alla Commissione di includere nell'inchiesta gli effetti probabili delle misure sull'ambiente.

(239)

La Commissione ha innanzitutto osservato che Manreal non ha dimostrato in che modo i produttori dell'Unione sarebbero più inquinanti dei produttori cinesi. Inoltre, anche se l'Unione impone ai propri produttori il rispetto di severe norme ambientali, il fine dell'articolo 11 TFUE non è impedire l'attività economica, bensì integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente con la politica che guida l'attività economica. Il suggerimento di Manreal di ridurre le emissioni nell'Unione consentendo che l'industria dell'Unione sia spazzata via dalla concorrenza sleale non solo è incompatibile con gli obiettivi ambientali dell'UE, ma sarebbe in contrasto anche con numerose altre politiche. Di conseguenza, la richiesta di Manreal di valutare l'impatto ambientale di tale scenario è stata respinta.

(240)

Manreal ha fatto inoltre riferimento al considerando 355 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione, in risposta alla sua precedente argomentazione secondo cui gli aiuti di Stato potrebbero essere una misura più idonea dell'istituzione di dazi, ha dichiarato che l'aiuto finanziario non è lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole. Manreal ha sostenuto che si tratta di una scelta politica che non dovrebbe essere adottata senza consultare la direzione generale della Concorrenza («DG COMP»). Manreal ha inoltre sostenuto che l'argomentazione della Commissione sarebbe basata sul presupposto che la DG COMP non autorizzerebbe eventuali aiuti concessi ai produttori dell'Unione.

(241)

La Commissione ha ricordato che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo. Di fatto, la Commissione non può astenersi dal contrastare una pratica accertata di dumping pregiudizievole da parte degli esportatori cinesi attraverso gli strumenti giuridici di cui dispone, semplicemente perché anche i produttori dell'Unione potrebbero beneficiare di aiuti di Stato. Oltretutto gli aiuti di Stato sono concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione.

(242)

Pertanto nessuna delle argomentazioni addotte dagli utilizzatori e dagli importatori in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e al regolamento provvisorio ha modificato le conclusioni della Commissione.

(243)

Insieme alle osservazioni sul documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, diverse parti hanno inoltrato la richiesta di valutare una potenziale sospensione dei dazi a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Alla luce di tali richieste, la potenziale sospensione dei dazi sarà analizzata in una procedura distinta.

6.6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(244)

Sulla base di quanto precede, non vi sono ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure definitive sulle importazioni di ACF originari della Cina.

7.   LIVELLO DELLE MISURE

7.1.   Margine di pregiudizio

(245)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha affermato che i costi di conformità futuri non dovrebbero essere aggiunti al prezzo indicativo, dal momento che la nota relativa ai costi di conformità è stata pubblicata dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, il che costituiva una violazione dei suoi diritti di difesa.

(246)

La Commissione ha respinto l'argomentazione. A Xiamen Xiashun e a tutte le altre parti è stato concesso un termine supplementare per presentare le osservazioni sulla nota relativa ai costi di conformità dopo la sua pubblicazione. Pertanto la tardiva pubblicazione non ha violato i suoi diritti di difesa.

(247)

Xiamen Xiashun ha altresì sostenuto che le questioni ambientali non riguardano esclusivamente l'industria dell'Unione. Xiamen Xiashun infatti sarà soggetta al sistema di scambio di quote di emissione della Cina e ha ottenuto la certificazione PS (Performance Standard) dell'Aluminium Stewardship Initiative, che include criteri relativi alle emissioni di gas serra, tra cui una soglia per le emissioni di CO2.

(248)

La Commissione ha respinto l'argomentazione. La normativa nazionale della RPC è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, a norma del quale, nel determinare il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, si deve tenere conto dei costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte.

(249)

Donghai ha sostenuto che il profitto di riferimento del 6 % dovrebbe essere calcolato unicamente sul costo di trasformazione e non sull'intero prezzo degli ACF.

(250)

La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, il profitto di riferimento deve essere calcolato in base a tutti i costi e non solo alla parte corrispondente alla trasformazione di materie prime.

(251)

Zhongji e Nanshan hanno ribadito l'argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Zhongji ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base non stabilisce che il profitto di riferimento deve essere calcolato in base a tutti i costi, ma che l'articolo 7, paragrafo 2 quater, stabilisce soltanto che il profitto di riferimento deve essere sufficiente a coprire tutti i costi. Zhongji ha sostenuto che i produttori di ACF ottengono i loro profitti sul prezzo di trasformazione e non sul prezzo delle materie prime.

(252)

L'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce che «il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto [... del] livello di redditività necessario a coprire tutti i costi». I costi totali comprendono le materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(253)

Donghai ha altresì sostenuto che i costi di ristrutturazione non dovrebbero rientrare nel prezzo indicativo.

(254)

Al considerando 329 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che l'aumento del costo registrato nel periodo dell'inchiesta è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. La Commissione ha osservato inoltre che la ristrutturazione è una prassi normale in situazioni di importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, a norma del regolamento di base, ai fini del calcolo del profitto di riferimento si deve tenere conto di tutti i costi.

(255)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Zhongji ha ribadito l'argomentazione secondo cui i costi straordinari dovrebbero essere esclusi dal prezzo indicativo. Zhongji ha sostenuto che la Commissione non ha risposto alle sue argomentazioni e che si è contraddetta in quanto ha sistematicamente citato questi costi come «straordinari», considerandoli però «ordinari» nel contesto del prezzo indicativo. Zhongji non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova.

(256)

In assenza di altri elementi di prova, la Commissione conferma il considerando 325 del regolamento provvisorio. La ristrutturazione è una prassi normale in situazioni di importazioni oggetto di dumping e rientra nei costi di un'impresa.

(257)

Zhongji ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe applicare per analogia quanto affermato nel regolamento provvisorio relativo al cloruro di potassio (19), in cui ha deciso di dedurre i costi provvisori e straordinari sostenuti dalle società minerarie canadesi prima di utilizzare i loro costi come riferimento per le società bielorusse, russe e ucraine, in quanto non sarebbe ragionevole riferirli a queste ultime. Zhongji ha sostenuto che la Commissione ha applicato lo stesso principio anche nel regolamento relativo al magnesio greggio puro (20) e nel regolamento relativo ad alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) (21). Zhongji ha quindi asserito che, anche nel caso in esame, la Commissione non dovrebbe tener conto dei costi di ristrutturazione in quanto costi provvisori e straordinari.

(258)

La Commissione non concorda sul fatto che la situazione di cui al regolamento provvisorio relativo al cloruro di potassio sia paragonabile a quella della presente inchiesta. Nel caso del cloruro di potassio non vi era alcun collegamento tra i costi provvisori e straordinari delle società canadesi e le importazioni oggetto di dumping nell'Unione. Lo stesso vale per il paragone con il regolamento relativo al magnesio greggio puro, poiché in quel caso la ristrutturazione dell'impresa era avvenuta in seguito a una privatizzazione. Nel caso del PET l'esclusione dei costi straordinari è derivata da una situazione particolare, diversa dai costi di ristrutturazione in questione. Nel caso di specie, come indicato al considerando 325 del regolamento provvisorio, i costi di ristrutturazione non erano straordinari, perciò dovrebbero essere presi in considerazione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(259)

Zhongji ha osservato che il profitto di riferimento per gli ACF con codici NCP che iniziano con 1 non è attendibile. La produzione complessiva dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione per gli NCP che iniziano con 1 è inferiore a 3 000 tonnellate. Zhongji considera tali quantità trascurabili e ritiene che la Commissione non disponga del costo di produzione per tali prodotti o che, quantomeno, non siano rappresentativi a causa del volume limitato. Ciò rende il prezzo indicativo inattendibile.

(260)

Quando nell'Unione non c'è produzione di un determinato NCP oggetto di esportazione, a meno che non possano essere ragionevolmente applicati adeguamenti, la Commissione esclude tale NCP dal confronto. Tuttavia, quando un NCP viene prodotto dall'industria dell'Unione, anche se in quantità minori rispetto agli altri NCP, la Commissione ritiene sia più accurato includerlo comunque nel confronto, sulla base delle informazioni disponibili fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per di più, nel caso di specie, 3 000 tonnellate non possono essere considerate un volume di produzione trascurabile. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(261)

Zhongji ha anche sostenuto che alcuni intervalli di valori forniti nella divulgazione provvisoria delle informazioni non erano significativi, in quanto erano troppo ampi per consentire una comprensione adeguata dei dati riservati riguardanti l'NCP 1DA e l'NCP 5BA.

(262)

Zhongji si riferisce ai dati dell'industria dell'Unione riguardanti due NCP che sono prodotti esclusivamente da un unico produttore dell'Unione. È pertanto necessario che gli intervalli di valori forniti dalla Commissione tengano conto non solo della riservatezza dei dati, ma anche del fatto che, se gli intervalli sono troppo ristretti, determinati valori possono essere ricostruiti. Per quanto riguarda il prezzo unitario di vendita e il prezzo indicativo, la Commissione ha fornito degli intervalli di valori ristretti. Mentre, per quanto riguarda i quantitativi venduti e il valore totale franco fabbrica, la Commissione doveva garantire che i valori non potessero essere calcolati e ha optato per intervalli di valori sufficientemente ampi. L'alternativa sarebbe stata sostituire i valori in quanto sensibili.

(263)

Donghai ha sostenuto inoltre che, per determinare i prezzi di vendita di Nanshan Europe ai fini del calcolo del margine di underselling, la Commissione aveva erroneamente applicato l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi di vendita reali dell'entità di vendita collegata di Nanshan Group nell'Unione europea, detraendo solamente le spese di vendita dirette sostenute per le vendite del prodotto in esame da tale entità di vendita collegata nell'UE.

(264)

Il prezzo indicativo utilizzato per determinare il margine di pregiudizio è basato sul costo di produzione dell'industria dell'UE e sul profitto di riferimento e pertanto non include le spese delle entità collegate. Al fine di garantire la simmetria e un confronto equo, i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il margine di pregiudizio non devono pertanto includere le spese delle entità collegate dei produttori esportatori. L'argomentazione è quindi respinta.

(265)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva, per stabilire se tenere conto del pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(266)

Sulla base dei dati della banca dati Comext di Eurostat e Surveillance 2, durante il periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori del 47 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva.

(267)

In seguito al regolamento provvisorio, Zhongij ha sostenuto che dovrebbero essere applicati degli adeguamenti, in quanto Carcano fornisce un servizio a chiamata che Zhongji non fornirebbe.

(268)

La Commissione ha confermato che il servizio a chiamata fornito da Carcano riguarda solo pochissime vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e inoltre i costi per questo servizio sono così bassi che un adeguamento non avrebbe alcun impatto sostanziale sui risultati dell'inchiesta.

(269)

In assenza di ulteriori osservazioni sui margini di pregiudizio, la Commissione ha esclusivamente adeguato i margini come indicato ai considerando da 376 a 378 del regolamento provvisorio, per tenere conto dei costi successivi all'importazione corretti, nonché delle variazioni del valore CIF dichiarato, come spiegato al considerando 103. I margini di pregiudizio definitivi sono riportati al considerando 197.

(270)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha chiesto alla Commissione di verificare i prezzi indicativi, in quanto vi erano casi di NCP più sottili con prezzi inferiori rispetto agli NCP con spessore maggiore, cosa che Nanshan non ha ritenuto logica. La Commissione ha agito con la dovuta diligenza nel determinare il prezzo indicativo e osserva che tali prezzi sono basati sulle informazioni dei produttori dell'Unione sottoposte a controlli incrociati. Vi sono altri fattori oltre allo spessore che influenzano i costi; inoltre i prezzi indicativi si basano su più produttori, che non hanno esattamente la stessa base di costo.

7.2.   Distorsioni relative alle materie prime

(271)

In assenza di osservazioni sulle distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha confermato le sue risultanze di cui ai considerando da 381 a 383 del regolamento provvisorio, secondo cui le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non erano soddisfatte, e di conseguenza ha constatato che si applicavano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, per stabilire il livello del dazio definitivo.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(272)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, all'interesse dell'Unione e al livello delle misure, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(273)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

28,5  %

28,5  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

16,1  %

15,4  %

15,4  %

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

98,5  %

24,7  %

24,7  %

Altre società che hanno collaborato

69,6  %

23,6  %

23,6  %

Tutte le altre società

98,5  %

28,5  %

28,5  %

(274)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze dell'inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(275)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (22). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(276)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(277)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(278)

Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(279)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(280)

Il 28 settembre 2021 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati ACF originari della RPC. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

(281)

Sono pervenute osservazioni da 11 parti. Si sono tenute audizioni, su richiesta, con Walki e Zhongji. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

(282)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(283)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere positivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

3.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

28,5  %

C686

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

15,4  %

C687

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

24,7  %

C688

Altre società che hanno collaborato (allegato)

23,6  %

 

Tutte le altre società

28,5  %

C999

4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.

(3)  Cfr. il considerando 394 del regolamento provvisorio.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142).

(5)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui), C-301/16 P, ECLI: EU:C:2018:132, punto 56.

(6)  Secondo un articolo pubblicato sul sito web della Commissione centrale di ispezione disciplinare: «Nella tradizione storica cinese, il concetto di «governo» è sempre stato ampio e investito di responsabilità illimitate. Sotto la guida del partito, il partito e il governo condividono solo l'attività e non vi è alcuna separazione tra il partito e il governo. Indipendentemente dal fatto che si tratti dell'Assemblea nazionale del popolo, della Conferenza consultiva politica del popolo cinese o di «un governo e due camere», tutti devono attuare le decisioni e gli accordi del comitato centrale del partito, essere responsabili nei confronti del popolo ed essere soggetti al suo controllo. Tutti gli organi che esercitano il potere statale sotto la direzione esclusiva del partito appartengono alla categoria del governo generale.» Consultabile all'indirizzo: https://www.ccdi.gov.cn/special/zmsjd/zm19da_zm19da/201802/t20180201_163113.html (ultima consultazione: 16 giugno 2021).

(7)  Cfr. ad esempio gli orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, del 15 settembre 2020. Sezione II.4: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo», sezione III.6: «Occorre intensificare ulteriormente le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri», sezione VII.26: «Migliorare le istituzioni e i meccanismi di leadership. I comitati di partito a tutti i livelli devono fare affidamento sui gruppi leader del Fronte unito per istituire e migliorare i meccanismi di coordinamento del lavoro del Fronte unito nel settore privato e studiare, pianificare e far avanzare regolarmente i lavori in modo coordinato. Occorre consentire ai dipartimenti operativi del Fronte unito dei comitati di partito di svolgere pienamente il loro ruolo di guida e coordinamento e consentire alle federazioni dell'industria e del commercio di svolgere il loro ruolo di ponte e di assistenza nell'ambito delle attività del Fronte unito nel settore privato.» Consultabile all'indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm.

(8)  Per quanto riguarda Xiamen Xiashun, la Commissione ha accertato che il prezzo d'acquisto delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro dal Regno Unito era esente da distorsioni e non lo ha sostituito con i dati del paese rappresentativo. (Cfr. il considerando 161 del regolamento provvisorio).

(9)  Cfr. articolo «The role of state-owned enterprises is irreplaceable», pubblicato il 29 novembre 2018, consultabile all'indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/29/content_5344296.htm.

(10)  Assan Aluminyum.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8), considerando 171.

(12)  https://www.crugroup.com/.

(13)  Considerando 382 e 383 del regolamento provvisorio.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63), considerando 122.

(15)  Dipende dal consumo del produttore e dalla corrispondente fascia di consumo.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell'11.10.2021, pag. 6).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(18)  Relazione dell'organo d'appello, CE — Ormoni, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, punto 98.

(19)  Regolamento (CEE) n. 1031/92 della Commissione, del 23 aprile 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 5).

(20)  Regolamento (CE) n. 2402/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese e che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio (GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1), considerando 21.

(21)  Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48), considerando 206.

(22)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(23)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd.

C689

Repubblica popolare cinese

Kunshan Aluminium Co., Ltd.

C690

Repubblica popolare cinese

Suntown Technology Group Corporation Limited

C691

Repubblica popolare cinese

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C692

Repubblica popolare cinese

Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.

C693

Repubblica popolare cinese

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

C694


DIRETTIVE

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/84


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/2171 DELLA COMMISSION

del 7 dicembre 2021

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso dei lotti di sementi e dei campioni di Avena nuda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione (2) ha modificato la direttiva 66/402/CEE e, a causa di un errore materiale, ha soppresso il nome della specie Avena nuda dalla voce nella terza riga della prima colonna della tabella che figura nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE. Di conseguenza il peso massimo di un lotto di sementi e il peso minimo di un campione di sementi della specie Avena nuda non sono più regolamentati. È pertanto opportuno reinserire il nome della specie Avena nuda che è stato soppresso.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.

(3)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la data di recepimento di cui alla presente direttiva corrisponda alla data di recepimento indicata nella direttiva di esecuzione (UE) 2021/415.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 66/402/CEE

Nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, la voce nella terza riga della prima colonna della tabella è sostituita dalla seguente:

« Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale ».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2309.

(2)  Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione, dell’8 marzo 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 65).