ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 436

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
7 dicembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2151 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2152 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2155 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile ( 1 )

17

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157 della Commissione, del 6 dicembre 2021, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2158 della Commissione, del 6 dicembre 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica ( 1 )

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2021, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Decisione (PESC) 2021/2160 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

40

 

*

Decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1788 a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2151 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2021

che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I di tale regolamento. Sulla base di tale riesame, la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere rimossa da tale allegato ed è opportuno aggiornare le voci concernenti sette persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 l’elenco delle persone fisiche di cui alla sezione A («Persone fisiche») è così modificato:

1)

la voce n. 11 (riguardante Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI) è soppressa;

2)

le voci relative alle sette persone fisiche di seguito sono sostituite dalle seguenti:

 

Nomi (traslitterazione in caratteri latini)

Nomi

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

«4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Carica: direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia)

Data di nascita: 27.1.1954

Luogo di nascita: Sasovo, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Viktor Zolotov è direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) dal 5 aprile 2016 e pertanto comandante in capo delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa, nonché comandante della OMON, l’unità speciale mobile integrata nella Rosgvardia. In tale carica sovrintende a tutte le attività delle truppe della Rosgvardia e della OMON. Nella veste di direttore di Rosgvardia, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari e sistematiche e diffuse violazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione, in particolare mediante la repressione violenta di proteste e dimostrazioni.

2.3.2021

 

 

 

 

La Rosgvardia è stata impiegata per reprimere le proteste pro Navalny del 23 gennaio e del 21 aprile 2021 ed è stato riferito che molti agenti della OMON e della guardia nazionale hanno fatto ricorso a brutalità e violenza nei confronti dei manifestanti. Le forze di sicurezza hanno aggredito decine di giornalisti, compresa la corrispondente di Meduza Kristina Safronova, colpita da un agente della OMON, e la giornalista di Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, colpita alla testa con un manganello con conseguente perdita di sangue. Durante le proteste del 23 gennaio 2021 le forze di sicurezza hanno detenuto arbitrariamente oltre 300 minori.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (grafia cinese)

Cariche: membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023) rappresenta la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR); membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) ed ex vicesegretario del comitato del partito della XUAR (dal 2016 al 2019). Ex vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR, un organo legislativo regionale (dal 2019 al 5 febbraio 2021, ma ancora attivo almeno fino al marzo 2021). Membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023), rappresenta la XUAR. Membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

22.3.2021

 

 

 

Data di nascita: gennaio 1958

Luogo di nascita: Lianshui, Jiangsu (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal 2016 al 2019), Zhu Hailun è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. Zhu Hailun è stato descritto come l’«architetto» di questo programma. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala inflitte a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

In qualità di vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR (dal 2019 al 5 febbraio 2021), Zhu Hailun ha continuato a esercitare un’influenza decisiva nella XUAR, dove prosegue l’attuazione del programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (grafia coreana)

Carica: ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Jong Kyong-thaek è ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) dal 2017. Il ministero della Sicurezza dello Stato della RPDC è una delle istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, miranti innanzitutto a individuare e reprimere il dissenso politico, l’afflusso di informazioni «sovversive» provenienti dall’estero e qualsiasi altro comportamento considerato una grave minaccia politica al sistema politico e alla sua dirigenza.

In qualità di capo del ministero della Sicurezza dello Stato, Jong Kyong-thaek è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (grafia coreana)

Carica: ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: 1955

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Ri Yong Gil è il ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). È stato ministro della Sicurezza sociale dal gennaio 2021 fino al giugno o luglio 2021. È stato capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano fra il 2018 e il gennaio 2021.

In qualità di ministro della Difesa nazionale Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, anche ad opera di membri del comando di sicurezza militare e di altre unità dell’esercito popolare coreano.

Il ministero della Sicurezza sociale della RPDC (noto precedentemente come ministero della Sicurezza popolare o ministero della Sicurezza pubblica) e il comando di sicurezza militare sono le istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, fra cui interrogatori e punizione delle persone che fuggono «illegalmente» dalla RPDC. In particolare, il ministero della Sicurezza sociale è incaricato di gestire, tramite il suo ufficio correzionale, campi di prigionia e centri di lavoro forzato per detenzioni di breve durata, dove i prigionieri/detenuti sono deliberatamente lasciati morire di fame e sono sottoposti ad altri trattamenti inumani.

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di ex capo del ministero della Sicurezza sociale, Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

In qualità di ex capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano, Ri Yong Gil è responsabile anche delle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani commesse da tale esercito.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

االرحيم الكاني عبد (grafia araba)

Carica: membro della milizia Kaniyat

Data di nascita: 7.9.1997

Cittadinanza: libica

N. di passaporto: PH3854LY

Numero di carta d’identità: 119970331820

Sesso: maschile

Abderrahim Al-Kani è un membro chiave della milizia Kaniyat e fratello di Mohammed Khalifa Al-Khani, capo della milizia Kaniyat (deceduto nel luglio 2021). La milizia Kaniyat ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020.

Abderrahim Al-Kani è responsabile della sicurezza interna per la milizia Kaniyat. In tale veste, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra il 2015 e il giugno 2020 a Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani e la milizia Kaniyat hanno lasciato Tarhuna all’inizio del giugno 2020 per fuggire nella Libia orientale. In seguito, a Tarhuna sono state scoperte diverse fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (grafia russa)

Carica: Ex capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena.

Data di nascita: 1.12.1980 o 1.12.1984

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena fino al 2018.

In qualità di capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa ad Argun, Aiub Kataev ha sovrinteso alle attività delle forze di polizia e delle agenzie per la sicurezza dello Stato locali. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev e le forze precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Aiub Kataev ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ(grafia russa)

Carica: Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR), vice primo ministro della Repubblica cecena, guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Data di nascita: 24.12.1975

Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR). Vice primo ministro della Repubblica cecena dal 23 marzo 2020. Guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Dal marzo 2012 al marzo 2020 Abuzaid Vismuradov è stato comandante del distaccamento «Terek» della SOBR. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

22.3.2021»

 

 

 

Luogo di nascita: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ex Repubblica socialista sovietica autonoma (RSSA) ceceno-inguscia, ora Repubblica cecena (Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Abuzaid Vismuradov e l’unità «Terek» precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali e arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Abuzaid Vismuradov ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte. È uno stretto collaboratore di Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena, che da molti anni conduce una campagna di repressione nei confronti dei suoi oppositori politici.

 


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2152 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2021

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e le informazioni di cui relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è così modificato:

1)

alla sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)»;

2)

alla sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), la voce 17 relativa anche a Oleksandr Viktorovych Klymenko è soppressa.


7.12.2021   

IT

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L 436/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2153 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono esigere che talune imprese di investimento siano soggette allo stesso trattamento prudenziale degli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che rispettino la vigilanza prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno precisare che se un’impresa di investimento svolge attività che superano almeno una delle quattro soglie quantitative per gli strumenti derivati OTC, l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, i crediti o prestiti concessi agli investitori e i titoli di debito in essere, tali attività sono svolte su una scala tale che il fallimento o la situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbe comportare un rischio sistemico.

(3)

Data la rilevanza sistemica delle attività delle imprese di investimento di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e il potenziale impatto significativo di un effetto di contagio nel settore finanziario, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e che offrono servizi di compensazione ad altri enti finanziari che non sono essi stessi partecipanti diretti.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(5)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scala delle attività

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti:

a)

valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR;

b)

valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR;

c)

valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e

d)

valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR.

Articolo 2

Partecipante diretto

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 sono prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono essi stessi partecipanti diretti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2154 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2021

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Mentre le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono soggette al regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio sono tenute ad applicare requisiti specifici alla remunerazione variabile di tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È necessario stabilire dei criteri adeguati per individuare tali membri del personale. È opportuno che tali criteri tengano conto dell’autorità e delle responsabilità di tali membri del personale, del profilo di rischio e degli indicatori di risultato dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce, dell’organizzazione interna dell’impresa di investimento e della natura, portata e complessità dell’impresa. Tali criteri dovrebbero inoltre consentire alle imprese di investimento di prevedere nelle loro politiche di remunerazione incentivi adeguati per garantire che i membri del personale interessati adottino un comportamento prudente nell’assolvimento dei loro compiti. Infine tali criteri dovrebbero riflettere il livello di rischio delle varie attività in seno all’impresa di investimento.

(2)

I membri dell’organo di gestione hanno la responsabilità finale per l’impresa di investimento, la sua strategia e le sue attività, e quindi dovrebbero sempre essere considerati come aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento. Ciò vale sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, ai quali spetta prendere le decisioni, sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione, i quali sovrintendono il processo decisionale e possono contestare le decisioni prese.

(3)

Alcuni membri del personale hanno la responsabilità di fornire un supporto interno che è fondamentale per il funzionamento delle attività dell’impresa di investimento. Le loro attività e decisioni possono inoltre avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce in quanto espongono tale impresa a importanti rischi operativi e di altro genere.

(4)

Le attività professionali dei membri del personale con responsabilità manageriale possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, perché possono prendere decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali che hanno un impatto sulle attività dell’impresa di investimento o sulle funzioni di controllo applicate. Tali funzioni di controllo comprendono tipicamente la gestione dei rischi, il controllo di conformità e l’audit interno. I rischi assunti dalle unità operative e il modo in cui sono gestite sono i fattori più importanti per il profilo di rischio di un’impresa di investimento o quello delle attività che gestisce. Alcune attività generano rischi più elevati di altre e quindi la natura delle attività dovrebbe essere presa in considerazione.

(5)

Occorrono pertanto criteri qualitativi adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce siano individuati come persone aventi un impatto sostanziale, anche in situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, ma potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.

(6)

La remunerazione complessiva attribuita ai membri del personale dipende generalmente dal contributo da loro offerto al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e di conseguenza dalle loro responsabilità, dai loro doveri, dalle loro capacità e dalle loro competenze, e dai risultati conseguiti dai membri del personale e dall’impresa di investimento. Quando a un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una determinata soglia, è ragionevole presumere che tale remunerazione sia collegata al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e quindi correlata all’impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce. Di conseguenza è opportuno applicare i criteri quantitativi correlati alla remunerazione complessiva di un membro del personale, sia in termini assoluti che relativi, agli altri membri del personale in seno alla stessa impresa di investimento per determinare se le attività professionali di tale membro del personale possano avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.

(7)

È opportuno stabilire soglie chiare e appropriate per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È opportuno che le imprese di investimento siano tenute ad applicare i criteri quantitativi in maniera tempestiva. Per essere realistici, i criteri quantitativi dovrebbero seguire l’evoluzione della remunerazione. Un primo metodo per seguirla consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa e la remunerazione variabile versate in tale anno. Un secondo metodo consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa versata per tale anno e la remunerazione variabile versata nell’anno di prestazione in corso per l’esercizio finanziario precedente. Il secondo metodo permette di allineare meglio il processo di individuazione con l’effettiva remunerazione attribuita per un periodo di prestazione, ma può essere applicato soltanto qualora sia possibile un calcolo tempestivo per l’applicazione dei criteri quantitativi. Se tale calcolo tempestivo non è più possibile, è opportuno usare il primo metodo. In entrambi i metodi, la remunerazione variabile può comprendere gli importi attribuiti sulla base di periodi di prestazione più lunghi di un anno, in funzione dei criteri di prestazione usati dall’impresa di investimento.

(8)

È opportuno fissare una soglia quantitativa di 500 000 EUR per l’individuazione dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. Si stabilisce in tal modo una forte presunzione che l’attività dei membri del personale che ricevono una remunerazione superiore a tale soglia quantitativa o una delle remunerazioni più elevate dell’impresa di investimento abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce; in tal caso è opportuno applicare un maggior controllo di vigilanza per stabilire se le attività professionali di tali membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.

(9)

Tuttavia tali presunzioni basate su criteri quantitativi non dovrebbero applicarsi quando le imprese di investimento stabiliscono, sulla base di criteri oggettivi supplementari, che tali membri del personale non hanno in realtà un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce, tenendo conto di tutti i rischi ai quali l’impresa di investimento è o può essere esposta. Per garantire un’applicazione effettiva e coerente di tali criteri obiettivi, è opportuno che l’esclusione dei membri del personale individuati che percepiscono la remunerazione più elevata o dei membri del personale con una remunerazione superiore a 750 000 EUR sia approvata dalle autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti informino l’Autorità bancaria europea (ABE) prima di autorizzare l’esclusione di membri del personale che percepiscono una remunerazione superiore a 1 000 000 di EUR (percettori di remunerazione elevata), per garantire l’applicazione coerente di tali criteri.

(10)

Anche l’appartenenza di un membro del personale alla stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio può essere un indicatore del fatto che le attività professionali di tale membro del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce. A tal fine, non si dovrebbe prendere in considerazione la remunerazione corrisposta al personale in funzioni di controllo, funzioni di supporto e ai membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione. Nell’applicazione di questo criterio quantitativo, si dovrebbe anche tener conto del fatto che i livelli di pagamento differiscono tra le varie giurisdizioni. Alle imprese di investimento dovrebbe essere consentito di dimostrare che i membri del personale che rientrano nella fascia retributiva, ma che non soddisfano nessuno dei criteri qualitativi o altri criteri quantitativi, non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, tenendo conto di tutti i rischi a cui l’impresa di investimento è o può essere esposta.

(11)

Affinché le autorità competenti e i revisori possano riesaminare le valutazioni effettuate dalle imprese di investimento per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce, è fondamentale che le imprese di investimento conservino le valutazioni effettuate e i relativi risultati, anche per i membri del personale che sono stati individuati secondo criteri basati sulla loro remunerazione complessiva ma le cui attività professionali sono state considerate tali da non avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione europea dopo aver consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(13)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«responsabilità manageriale»: situazione in cui un membro del personale è a capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo e risponde direttamente all’organo di gestione nel suo complesso o a un suo membro, o all’alta dirigenza;

2)

«funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’impresa di investimento, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende, senza limitarvisi, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;

3)

«unità operativa»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Applicazione dei criteri

1.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base individuale conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio individuale dell’impresa di investimento.

2.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base consolidata conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio dell’impresa di investimento su base consolidata.

3.   Qualora l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base individuale, è presa in considerazione la remunerazione attribuita dall’impresa di investimento.

4.   Qualora l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base consolidata, l’impresa di investimento consolidante prende in considerazione la remunerazione attribuita da qualsiasi entità che rientra nell’ambito del consolidamento.

5.   L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.

6.   L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), si applica su base individuale e consolidata.

Articolo 3

Criteri qualitativi

Si ritiene che i membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce se uno o più dei criteri qualitativi seguenti sono soddisfatti:

a)

il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di gestione;

b)

il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione;

c)

il membro del personale appartiene all’alta dirigenza;

d)

nelle imprese di investimento con un bilancio totale pari o superiore a 100 milioni di EUR, il membro del personale ha responsabilità manageriale di unità operative che prestano almeno uno dei servizi soggetti ad autorizzazione di cui ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

e)

il membro del personale ha responsabilità manageriali per le attività di una funzione di controllo;

f)

il membro del personale ha responsabilità manageriali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;

g)

il membro del personale è responsabile della gestione di un rischio sostanziale di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 in seno all’impresa di investimento o è membro con diritto di voto di un comitato responsabile della gestione di un rischio sostanziale cui è esposta l’impresa di investimento;

h)

in un’impresa di investimento autorizzata a fornire almeno uno dei servizi elencati ai punti da 2 a 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il membro del personale è responsabile della gestione di una delle seguenti attività:

i)

l’analisi economica;

ii)

le tecnologie dell’informazione;

iii)

la sicurezza delle informazioni;

iv)

accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti come indicato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (8);

i)

il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri in relazione alle decisioni di approvare o vietare l’introduzione di nuovi prodotti:

i)

il membro del personale ha il potere di adottare tali decisioni;

ii)

il membro del personale è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni.

Articolo 4

Criteri quantitativi

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si ritiene che un membro del personale abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri quantitativi:

a)

il membro del personale ha ricevuto una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;

b)

qualora l’impresa di investimento abbia più di 1 000 membri del personale, il membro del personale rientra nello 0,3 %, arrotondato all’intero superiore più vicino, del personale cui, all’interno dell’impresa di investimento, è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;

c)

nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, al membro del personale è stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a quella più bassa corrisposta in tale esercizio a un membro del personale che soddisfa uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), h) o i).

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’impresa di investimento stabilisce che il membro del personale, o la categoria di personale a cui il membro del personale appartiene, non ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce.

3.   La condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di risultato pertinenti utilizzati dall’impresa di investimento per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce rispetto all’impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base all’articolo 3 del presente regolamento.

4.   L’applicazione del paragrafo 2 da parte di un’impresa di investimento nei confronti di un membro del personale di cui al paragrafo 1, lettera b), o di un membro del personale cui sia stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente, è soggetta alla previa approvazione da parte dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale di tale impresa di investimento.

L’autorità competente concede la sua approvazione preliminare solo se l’impresa di investimento può dimostrare che la condizione di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

5.   Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, l’autorità competente dà la sua previa approvazione a norma del paragrafo 4 soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’autorità competente informa l’ABE prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.

L’esistenza di circostanze eccezionali è dimostrata dall’impresa di investimento e valutata dall’autorità competente. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni insolite, molto infrequenti o che esulano ampiamente dal quadro abituale. Le circostanze eccezionali riguardano il membro del personale in questione.

Articolo 5

Calcolo della remunerazione complessiva attribuita

1.   Tutti gli importi della remunerazione fissa e variabile sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno.

2.   Le politiche di remunerazione dell’impresa di investimento stabiliscono l’anno di riferimento per la remunerazione variabile di cui tengono conto nel calcolo della remunerazione complessiva. L’anno di riferimento è l’anno precedente l’esercizio finanziario nel quale è attribuita la remunerazione variabile oppure l’anno precedente l’esercizio finanziario per il quale è attribuita la remunerazione variabile.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2155 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2021

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La remunerazione variabile attribuita sotto forma di strumenti dovrebbe promuovere una gestione sana ed efficace del rischio scoraggiando l’assunzione di rischi superiori alla propensione al rischio dell’impresa di investimento. Le categorie degli strumenti utilizzabili a tal fine dovrebbero quindi far convergere gli interessi del personale e quelli a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi azionisti, creditori, clienti e di altri portatori di interessi offrendo al personale incentivi che lo inducano ad agire nell’interesse a lungo termine dell’impresa di investimento.

(2)

Per garantire l’esistenza di un solido collegamento con la qualità del credito di un’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dovrebbero essere corredati di adeguati eventi attivatori di una loro svalutazione o conversione che ne riduca il valore in caso di deterioramento della qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale. Gli eventi attivatori previsti per la remunerazione non dovrebbero alterare l’ordine gerarchico degli strumenti, ossia non dovrebbero determinare la squalifica di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 come strumenti di fondi propri.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con la parte due, titolo I, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), stabilisce le condizioni applicabili agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e agli strumenti di capitale di classe 2, ma tali regolamenti non prevedono condizioni specifiche per gli altri strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034 («altri strumenti»), che possono essere convertiti integralmente in capitale primario di classe 1 oppure svalutati, perché non sono classificati come fondi propri ai fini prudenziali. È pertanto opportuno fissare i requisiti specifici applicabili alle diverse categorie di strumenti per garantirne l’idoneità a essere usati ai fini della remunerazione variabile in considerazione della loro diversa natura. Il fatto che gli strumenti siano utilizzati ai fini della remunerazione variabile non dovrebbe precludere, di per sé, la possibilità di considerarli fondi propri dell’impresa di investimento, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, né essere visto come un incentivo al rimborso degli strumenti, perché il personale può in genere ottenere altrimenti fondi liquidi al termine del periodo di differimento o di conservazione.

(4)

Gli altri strumenti non si limitano agli strumenti finanziari specificati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per ridurre l’onere amministrativo per la creazione di tali strumenti, essi dovrebbero anche permettere il ricorso ad altre disposizioni contrattuali tra i membri del personale e le imprese di investimento. Per assicurare che tali altri strumenti riflettano la qualità del credito di un’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale, requisiti appropriati dovrebbero assicurare che tali strumenti siano svalutati o convertiti prima che un’impresa d’investimento non riesca a soddisfare i suoi requisiti di fondi propri.

(5)

In caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, l’operazione non dovrebbe in linea generale aumentare il valore della remunerazione attribuita determinando il pagamento di importi superiori al valore dello strumento o la conversione in strumenti di valore superiore allo strumento inizialmente attribuito. La sostituzione degli strumenti con lo stesso valore dovrebbe evitare che la remunerazione sia pagata mediante veicoli o metodi che favoriscono l’elusione della direttiva (UE) 2019/2034 o del regolamento (UE) 2019/2033.

(6)

Quando è attribuita una remunerazione variabile e in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati a tal fine, l’operazione dovrebbe basarsi sui valori calcolati secondo il principio contabile applicabile al momento dell’operazione, garantendo così che sia attribuito l’importo corretto della remunerazione variabile e non un importo indebitamente alterato quando lo strumento è rimborsato, anche in anticipo, riacquistato o convertito.

(7)

L’articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce i meccanismi di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. Inoltre a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034, gli altri strumenti devono poter essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati. Poiché, sotto il profilo economico, il risultato della conversione o svalutazione degli altri strumenti è identico a quello degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, i meccanismi di svalutazione o conversione dei primi dovrebbero ispirarsi a quelli applicabili ai secondi, adattandoli tuttavia per tener conto del fatto che gli altri strumenti non sono considerati strumenti di fondi propri ai fini prudenziali. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non prevede requisiti normativi per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale di classe 2. Per assicurare che, al deteriorarsi della qualità di credito dell’impresa di investimento, sia diminuito il valore di tutti questi strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, è opportuno precisare le situazioni che impongono la svalutazione o la conversione dello strumento. Ai fini della coerenza applicativa, è opportuno precisare i meccanismi di svalutazione, di rivalutazione e di conversione degli strumenti di capitale di classe 2 e degli altri strumenti.

(8)

Il pagamento delle distribuzioni generate dagli strumenti può assumere forme diverse: variabile o fissa, periodica o alla scadenza finale dello strumento. Per promuovere una sana ed efficace gestione del rischio, non si dovrebbero pagare distribuzioni al personale durante i periodi di differimento. I membri del personale dovrebbero ricevere il pagamento delle distribuzioni solo in relazione ai periodi che seguono il trasferimento della titolarità sullo strumento, in seguito al quale il personale ne diventa il proprietario giuridico. Ne consegue che, ai fini della remunerazione variabile, sono adeguati soltanto gli strumenti che implicano una distribuzione periodica al possessore. Le obbligazioni a cedola zero o gli strumenti che non prevedono la distribuzione degli utili non dovrebbero far parte della remunerazione che deve consistere in uno degli strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034, perché altrimenti il personale beneficerebbe durante il periodo di differimento di un aumento del valore assimilabile al ricevimento di una distribuzione.

(9)

Le distribuzioni molto elevate possono ridurre l’incentivo a lungo termine alla prudenza nell’assunzione dei rischi, perché aumentano di fatto la parte variabile della remunerazione. È in particolare inopportuno pagare le distribuzioni a cadenze superiori ad un anno, perché ne deriverebbero di fatto l’accumularsi nei periodi di differimento e il pagamento al momento del trasferimento della titolarità sulla remunerazione variabile. L’accumularsi delle distribuzioni eluderebbe il principio di cui all’articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 secondo cui la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata. A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, la remunerazione variabile non deve essere erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l’inosservanza della direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033. Pertanto le distribuzioni effettuate dopo il trasferimento della titolarità sullo strumento non dovrebbero superare i corsi di mercato per tali strumenti emessi da altre imprese di investimento o enti di qualità del credito comparabile. A tal fine, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, o gli strumenti cui sono collegati, dovrebbero essere emessi principalmente ad altri investitori oppure essere vincolati a un tetto massimo di distribuzione.

(10)

Gli obblighi di differimento e di conservazione applicabili all’attribuzione della remunerazione variabile a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 devono essere assolti in ogni fase pertinente, compreso in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile. In tali situazioni, è pertanto opportuno sostituire gli strumenti con strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti che riflettono la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale, presentano caratteristiche equivalenti a quelle dello strumento inizialmente attribuito e sono dello stesso valore, tenuto conto degli eventuali importi svalutati. In caso di strumenti, diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, con scadenza fissa, è opportuno prescrivere requisiti minimi riguardo alla loro durata residua al momento in cui sono attribuiti, affinché ne sia assicurata la conformità ai requisiti relativi ai periodi di differimento e di conservazione per la remunerazione variabile.

(11)

La direttiva (UE) 2019/2034 non limita le categorie di strumenti utilizzabili ai fini della remunerazione variabile a una categoria specifica di strumenti finanziari. Dovrebbe essere quindi possibile utilizzare strumenti sintetici, o contratti conclusi tra impresa di investimento e personale, collegati a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e a strumenti di capitale di classe 2 convertibili o svalutabili integralmente. Sarebbe in tal modo possibile inserire nei termini di tali strumenti condizioni specifiche valide soltanto per gli strumenti attribuiti al personale e non per gli altri investitori.

(12)

Nell’ambito di gruppi le emissioni possono essere gestite centralmente in un’impresa madre, anche nei casi in cui l’impresa madre è soggetta alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o alla direttiva 2019/2034. Non sempre le imprese di investimento che fanno parte del gruppo possono emettere strumenti adeguati ad essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile. Il regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 575/2013, permette, a determinate condizioni, che gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 emessi per il tramite di un soggetto che rientra nell’ambito del consolidamento siano computati nei fondi propri dell’impresa di investimento. Dovrebbe pertanto essere altresì possibile utilizzare tali strumenti ai fini della remunerazione variabile, purché esista un collegamento evidente tra la qualità del credito dell’impresa di investimento che li utilizza e la qualità del credito dell’emittente, collegamento che si può solitamente presumere esista tra l’impresa madre e una sua filiazione. In presenza di condizioni equivalenti, si dovrebbero poter utilizzare ai fini della remunerazione variabile anche strumenti diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di capitale di classe 2, non emessi direttamente dall’impresa di investimento. Se l’evento attivatore contempla l’utilizzo da parte dell’impresa di investimento di strumenti sintetici di questo tipo, è opportuno ammettere all’utilizzo ai fini della remunerazione variabile gli strumenti collegati a strumenti di riferimento emessi dall’ente impresa madre in paesi terzi e altrimenti equivalenti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o a strumenti di capitale di classe 2.

(13)

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034 consente alle imprese di investimento che non emettono nessuno degli strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), della direttiva di utilizzare dispositivi alternativi, a condizione che l’autorità competente approvi tale uso e che tali dispositivi raggiungano gli stessi obiettivi degli strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), della direttiva. Per raggiungere gli stessi obiettivi, tali dispositivi alternativi dovrebbero quindi garantire che la remunerazione variabile attribuita sia soggetta a rettifiche di rischio implicite. Il valore di tali dispositivi alternativi dovrebbe quindi diminuire ogni volta che si verifica un effetto negativo sui risultati dell’impresa di investimento interessata o sulle attività che gestisce. Inoltre se l’impresa di investimento è soggetta all’obbligo di differire la remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera l), della direttiva (UE) 2019/2034, i dispositivi alternativi dovrebbero essere coerenti anche con l’obbligo di differire la remunerazione variabile e con l’applicazione di dispositivi di malus o di restituzione e di periodi di conservazione alla remunerazione variabile pagata in strumenti.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione europea dopo aver consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(15)

L’Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

1.   Le seguenti categorie di strumenti soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034:

a)

categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 e conformi all’articolo 5, paragrafo 9, e all’articolo 5, paragrafo 13, lettera c);

b)

categorie di strumenti di capitale di classe 2 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 3 e conformi all’articolo 5;

c)

categorie di strumenti integralmente convertibili in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutabili, diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di capitale di classe 2, (di seguito «altri strumenti»), nei casi contemplati all’articolo 4, laddove tali categorie rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e siano conformi all’articolo 5.

2.   Le categorie di strumenti di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti del possessore;

b)

se le disposizioni che lo disciplinano ne permettono la conversione, lo strumento è utilizzato ai fini dell’attribuzione della remunerazione variabile soltanto se il rapporto o intervallo di conversione è fissato a un livello tale che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello che quest’ultimo aveva al momento dell’attribuzione come remunerazione variabile;

c)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti convertibili utilizzati al solo fine della remunerazione variabile assicurano che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello di quest’ultimo al momento della conversione;

d)

le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che le distribuzioni siano pagate al possessore dello strumento a cadenza almeno annuale;

e)

il prezzo dello strumento corrisponde al suo valore al momento dell’attribuzione dello strumento, conformemente al principio contabile applicabile;

f)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti emessi al solo fine della remunerazione variabile impongono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento, ne sia effettuata la valutazione secondo il principio contabile applicabile.

Ai fini della lettera e), la valutazione è soggetta a una revisione indipendente.

Articolo 2

Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1

Le categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le disposizioni che disciplinano lo strumento specificano l’evento attivatore ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

l’evento attivatore di cui alla lettera a) si verifica quando il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei valori seguenti:

i)

il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

ii)

un livello superiore a quello specificato al punto i), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

c)

è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:

i)

lo strumento è emesso al solo fine dell’attribuzione come remunerazione variabile e le disposizioni che lo disciplinano prevedono per le relative distribuzioni un tasso coerente con i corsi di mercato degli strumenti analoghi emessi dall’impresa di investimento o da imprese di investimento o enti di qualità creditizia comparabile, e comunque non superiore, al momento dell’attribuzione della remunerazione, di oltre 8 punti percentuali al tasso di variazione annuale medio per l’Unione pubblicato dalla Commissione (Eurostat) negli indici dei prezzi al consumo armonizzati previsti dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (7);

ii)

al momento dell’attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, almeno il 60 % degli strumenti in emissione sono stati emessi a fini diversi dalla remunerazione variabile e non sono in possesso di nessuno dei soggetti seguenti, né di soggetti che presentino con essi stretti legami:

l’impresa di investimento o le sue filiazioni;

l’impresa madre dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;

la società di partecipazione finanziaria madre dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;

la società di partecipazione mista dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;

la società di partecipazione finanziaria mista dell’impresa di investimento e le sue filiazioni.

Ai fini del punto i), se lo strumento è attribuito a un membro del personale la cui attività professionale si svolge prevalentemente al di fuori dell’Unione ed è denominato in una valuta di un paese terzo, le imprese di investimento possono usare un analogo indice dei prezzi al consumo calcolato in modo indipendente per detto paese terzo.

Articolo 3

Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2

Le categorie di strumenti di capitale di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

al momento dell’attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di conservazione che si applicano alla remunerazione variabile in base all’attribuzione degli strumenti in questione;

b)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell’evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;

c)

l’evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica se il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei seguenti valori:

i)

il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

ii)

un livello superiore a quello specificato al punto i), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

d)

uno dei requisiti di cui all’articolo 2, lettera c), è soddisfatto.

Articolo 4

Condizioni relative a categorie di altri strumenti

1.   Poste le condizioni stabilite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, gli altri strumenti rispondono alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034 in ciascuno dei casi seguenti:

a)

soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

sono collegati a uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di capitale di classe 2 e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

c)

sono collegati a uno strumento che, se non fosse stato emesso dall’impresa madre dell’impresa di investimento sfuggente all’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sarebbe uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di capitale di classe 2, e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4.

2.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:

a)

gli altri strumenti sono emessi direttamente o tramite un’impresa di investimento, un ente o ente finanziario incluso nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, purché sia ragionevole attendersi che una variazione della qualità creditizia dell’emittente determini un’analoga variazione della qualità creditizia dell’impresa di investimento che utilizza gli altri strumenti ai fini della remunerazione variabile;

b)

le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i pagamenti programmati delle distribuzioni o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento;

c)

al momento dell’attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua degli altri strumenti è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di conservazione che si applicano in base all’attribuzione degli strumenti in questione;

d)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell’evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;

e)

l’evento attivatore di cui alla lettera d) si verifica quando il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei valori seguenti:

i)

nel caso di un’impresa di investimento che emette gli strumenti, il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

ii)

nel caso di un ente che emette gli strumenti, il 7 % del coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente che emette lo strumento;

iii)

un livello superiore a quanto specificato al punto i) o ii), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

f)

uno dei requisiti di cui all’articolo 2, lettera c), è soddisfatto.

3.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

a)

gli altri strumenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e);

b)

gli altri strumenti sono collegati a uno strumento aggiuntivo di capitale di classe 1 o a uno strumento di capitale di classe 2 emesso tramite un soggetto incluso nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 («strumento di riferimento»);

c)

lo strumento di riferimento risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), al momento dell’attribuzione dello strumento come remunerazione variabile;

d)

il valore dell’altro strumento è collegato a quello dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il primo sia superiore al secondo;

e)

le distribuzioni pagate a seguito del trasferimento della titolarità sull’altro strumento sono collegate a quelle dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il valore delle prime sia superiore a quello delle seconde;

f)

le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti prevedono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento di riferimento nel corso del periodo di differimento o di conservazione, essi siano collegati a uno strumento di riferimento equivalente e rispondente alle condizioni stabilite dal presente articolo, in modo da assicurare che il valore totale degli altri strumenti non aumenti.

4.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti:

a)

ai fini dell’articolo 55 della direttiva (UE) 2019/2034 o dell’articolo 127 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti hanno stabilito che l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento a cui gli altri strumenti sono collegati è soggetto alla vigilanza su base consolidata di un’autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/2034, nel caso in cui l’emittente sia un’impresa di investimento situata in un paese terzo, o dalla direttiva 2013/36/UE, nel caso in cui l’emittente sia un ente situato in un paese terzo, e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

gli altri strumenti soddisfano le condizioni cui rimanda il paragrafo 3, lettera a), e lettere da c) a f).

Articolo 5

Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione

1.   Ai fini dell’articolo 3, lettera b), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale di classe 2 e gli altri strumenti rispettano le procedure e i tempi che i paragrafi da 2 a 14 del presente articolo prevedono per il calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1 e degli importi da svalutare, rivalutare o convertire. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 rispettano le procedure previste dal paragrafo 9 e dal paragrafo 13, lettera c), del presente articolo riguardo agli importi da svalutare, rivalutare o convertire.

2.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale di classe 2 e gli altri strumenti ne prescrivono la conversione in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi dell’evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

a)

il rapporto di tale conversione e un limite sull’importo di conversione autorizzato;

b)

un intervallo all’interno del quale gli strumenti si convertiranno in strumenti di capitale primario di classe 1.

3.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono la svalutazione del valore nominale al verificarsi dell’evento attivatore, la svalutazione riduce stabilmente o in via temporanea tutti i seguenti elementi:

a)

il credito del possessore dello strumento nell’insolvenza o liquidazione dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento;

b)

l’importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

c)

le distribuzioni effettuate sullo strumento.

4.   Le distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto.

5.   La svalutazione o conversione degli strumenti genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1.

6.   Se l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento, l’organo di gestione o qualsiasi altro organo competente dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento è tenuto ad accertare senza indugio l’evento attivatore, e vi è l’obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.

7.   L’importo aggregato degli strumenti da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all’importo inferiore tra i seguenti:

a)

l’importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento alla percentuale in cui le disposizioni che disciplinano lo strumento hanno fissato l’evento attivatore;

b)

l’intero valore nominale dello strumento.

8.   Se si verifica un evento attivatore:

a)

l’impresa di investimento informa i membri del personale cui sono stati attribuiti gli strumenti in questione come remunerazione variabile e le persone che ne conservano il possesso;

b)

l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento svaluta il valore nominale degli strumenti o li converte in strumenti di capitale primario di classe 1 al più presto, e comunque entro un mese conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

9.   Se l’evento attivatore si situa allo stesso livello per strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti, la svalutazione o conversione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di tali strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

10.   L’importo dello strumento da svalutare o convertire è soggetto a revisione indipendente. La revisione è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento.

11.   L’impresa di investimento o l’ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore è tenuto a provvedere a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti convertibili nel caso di evento attivatore. L’impresa di investimento o l’ente deve disporre sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l’emissione di strumenti di capitale primario di classe 1 nei quali, al verificarsi dell’evento attivatore, saranno convertiti gli strumenti in questione.

12.   L’impresa di investimento o l’ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistano impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all’atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

13.   Perché la svalutazione di uno strumento sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’emittente dello strumento ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali;

b)

qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento, fatte salve le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), senza che l’impresa di investimento o l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche;

c)

la rivalutazione è applicata proporzionalmente agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, agli strumenti di capitale di classe 2 e agli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile svalutati;

d)

l’importo massimo da attribuire alla somma tra la rivalutazione degli strumenti di capitale di classe 2 e degli altri strumenti e il pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo l’importo determinato al punto i) per l’importo determinato al punto ii):

i)

somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti dell’impresa di investimento svalutati;

ii)

somma dei fondi propri e dell’importo nominale degli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dell’impresa di investimento;

e)

la somma tra le rivalutazioni e i pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che comporta una riduzione del capitale primario di classe 1 ed è:

i)

coerente con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento;

ii)

se del caso, coerente con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario; e

iii)

se del caso, limitata a una quota dei ricavi netti se l’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario.

14.   Ai fini del paragrafo 13, lettera d), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.

Articolo 6

Dispositivi alternativi

I dispositivi alternativi che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento per il versamento della remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, previa approvazione dell’autorità competente, soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

il dispositivo alternativo contribuisce all’allineamento della remunerazione variabile con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e dei suoi clienti;

b)

il dispositivo alternativo è soggetto a una politica di conservazione concepita per allineare gli incentivi del singolo con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e dei suoi clienti, e il periodo di conservazione è di almeno sei mesi;

c)

l’importo ricevuto nell’ambito di un dispositivo alternativo e le condizioni applicabili sono ben documentati e trasparenti per il membro del personale che riceve una remunerazione variabile nell’ambito di tale dispositivo;

d)

per gli importi ricevuti nell’ambito di dispositivi di differimento e conservazione, il dispositivo alternativo garantisce che il personale non possa accedere alla parte differita della remunerazione variabile, trasferirla o riscattarla durante tali periodi;

e)

il dispositivo alternativo non prevede l’aumento del valore della remunerazione variabile percepita durante i periodi di differimento mediante pagamenti di interessi o altri dispositivi simili diversi da quelli che soddisfano le condizioni di cui alla lettera f);

f)

se il dispositivo alternativo consente di modificare in modo predeterminato il valore ricevuto come remunerazione variabile durante i periodi di differimento e di conservazione, sulla base dei risultati dell’impresa di investimento o delle attività gestite, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la variazione del valore si basa su indicatori di risultato predefiniti che si basano sulla qualità del credito dell’impresa di investimento o sui risultati delle attività gestite;

ii)

se si devono applicare il differimento e la conservazione, le variazioni di valore dovrebbero essere calcolate almeno una volta all’anno e alla fine del periodo di conservazione;

iii)

il tasso di possibili variazioni di valore positive e negative dovrebbe essere ugualmente basato sul livello di variazioni positive o negative della qualità del credito o dei risultati misurati;

iv)

se la variazione di valore di cui al punto i) è basata sui risultati delle attività gestite, la percentuale di variazione di valore è esclusivamente quella delle attività gestite;

v)

se la variazione di valore di cui al punto i) è basata sulla qualità del credito dell’impresa di investimento, la percentuale di variazione di valore è limitata alla percentuale dei ricavi lordi totali annui rispetto ai fondi propri totali dell’impresa di investimento;

g)

il dispositivo alternativo non ostacola l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), della direttiva (UE) 2019/2034.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/26


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2156 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La febbre della Rift Valley (Rift Valley Fever, RVF) è una malattia zoonotica emergente trasmessa da vettori, causata da un virus, che colpisce i ruminanti selvatici e domestici e rappresenta una potenziale minaccia a carattere transfrontaliero. La RVF è caratterizzata da tassi elevati di aborto e mortalità neonatale nei ruminanti domestici. Negli esseri umani la malattia si sviluppa principalmente come una malattia simile all’influenza, che in una minoranza di pazienti può provocare encefalite o persino un’epatopatia grave con manifestazioni emorragiche. La RVF figura nell’elenco delle malattie animali soggette all’obbligo di notifica (2) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(2)

Nel marzo 2019 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi per affrontare il rischio di importazione del virus della RVF e la sua ulteriore diffusione nell’Unione e nello Spazio economico europeo (SEE) in relazione all’aumento dei casi segnalati a Mayotte (3). Dalla valutazione è emerso che nonostante il rischio derivante da tali focolai fosse molto basso per l’Unione e il SEE per quanto riguarda l’introduzione del virus della RVF attraverso il commercio legale di animali e prodotti di origine animale, il trasporto illegale nei bagagli personali di carni fresche, latte non pastorizzato e prodotti non trasformati ottenuti da ruminanti infetti potrebbe rappresentare un rischio. L’ECDC ha concluso che se il virus fosse introdotto nella parte continentale dell’Unione e del SEE non si potrebbe escludere un’ulteriore trasmissione tramite vettori tra gli animali.

(3)

Il 23 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inoltre adottato un parere scientifico sulla RVF (4) nel quale indica che il rischio di diffusione della RVF nei paesi limitrofi dell’Unione e il rischio della possibile introduzione di vettori infetti nell’Unione non dovrebbero essere ignorati.

(4)

Considerato il rischio che la RVF entri nell’Unione, quest’ultima dovrebbe adottare misure adeguate di sorveglianza e controllo della malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce un quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate. Conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (6), la RVF è considerata una malattia di categoria A, D ed E che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione.

(5)

L’Unione dispone di adeguate misure di sorveglianza e controllo della RVF per garantirne l’eradicazione immediata qualora la malattia entri nell’Unione. Per continuare ad essere efficaci, tali misure dovrebbero comprendere anche una preparazione adeguata e risorse disponibili per combattere la malattia, tenendo conto anche del suo potenziale zoonotico. A tale riguardo si ritiene necessario disporre di strutture di laboratorio sufficienti per eseguire prove, poiché la buona qualità di tali strutture è fondamentale per attuare le misure di sorveglianza e controllo della malattia ed evitare quindi il suo ingresso nell’Unione.

(6)

Finora l’Unione non ha istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la RVF. La designazione di un laboratorio di riferimento è fondamentale per poter applicare misure di sorveglianza e controllo della malattia su base scientifica e in modo omogeneo in tutto il territorio dell’Unione.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la RVF al fine di contribuire a garantire l’efficacia dei controlli ufficiali e a coordinare l’assistenza ai laboratori ufficiali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Elenco dell’OIE delle malattie degli animali terrestri e degli animali acquatici soggette all’obbligo di notifica (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France — 7 March 2019. Stoccolma, ECDC, 2019.

(4)  EFSA Journal 2020;18(3):6041.

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


7.12.2021   

IT

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L 436/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2157 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2021

che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 7 settembre 2021 dal richiedente, produttore esportatore di biodiesel del Canada («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011).

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Con i regolamenti (CE) n. 598/2009 (5) e (CE) n. 599/2009 (6), il Consiglio ha istituito dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.

(5)

Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 (7) e (UE) n. 444/2011 (8) del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no.

(6)

Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(7)

Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Secondo gli elementi di prova presentati dal richiedente, il richiedente è stato costituito legalmente solo nel 2019, mentre lo stabilimento è stato costruito e aperto nel 2012, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.

(8)

Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(9)

Il richiedente ha altresì sostenuto che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, nel luglio 2021, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(10)

La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

(11)

I membri dell’industria dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(12)

Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita con l’obiettivo di essere utilizzata per eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(13)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.

(14)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 (172,2 EUR/tonnellata).

5.3.   Misure antisovvenzioni in vigore

(15)

Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l’inchiesta iniziale, tali misure rimarranno in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno soppresse per il richiedente solo se il riesame accerta che esso ha diritto a un’esenzione.

5.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(16)

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 settembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.5.   Inchiesta sul richiedente

(17)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.

5.6.   Altre comunicazioni scritte

(18)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.7.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(19)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all’apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.8.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(20)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(21)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(22)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(23)

Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(24)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(25)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R752-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI

(26)

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

7.   PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

(27)

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.

(28)

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

(29)

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(30)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

(31)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(32)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(33)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

9.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(34)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(35)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le parti sono invitate a presentare la domanda entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente le domande da sottoporre al consigliere-auditore devono essere presentate il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(36)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(37)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(38)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(39)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), prodotti da Verbio Diesel Canada Corporation (codice addizionale TARIC C600), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34.

(4)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62.

(5)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2158 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2021

recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione (2), che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina classica che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato.

(3)

Tenuto conto dell’efficacia delle misure di sorveglianza e di controllo adottate in Bulgaria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, presentate dalla Bulgaria al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e in considerazione della situazione epidemiologica favorevole della peste suina classica in tale Stato membro, la voce relativa all’intero territorio della Bulgaria, attualmente elencato come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, dovrebbe ora essere soppressa da tale allegato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/934.

(5)

Visti i miglioramenti della situazione epidemiologica della peste suina classica in Bulgaria, e al fine di garantire che non sussistano restrizioni indebite in relazione a tale malattia, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 mediante il presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il prima possibile.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione, del 9 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 18).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

Romania

L’intero territorio della Romania.

»

DECISIONI

7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/38


DECISIONE (UE) 2021/2159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

(3)

Il 25 giugno 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a espulsioni dal lavoro nel settore economico classificato nell’ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE») (4), revisione 2, divisione 25 (fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS») (5) del País Vasco (ES21), in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 214 607 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 214 607 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2021.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell’8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/40


DECISIONE (PESC) 2021/2160 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999 (1).

(2)

Le misure di cui agli articoli 2 e 3 della decisione (PESC) 2020/1999 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato della medesima decisione fino all’8 dicembre 2021.

(3)

Sulla base del riesame dell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999, le misure di cui agli articoli 2 e 3 della suddetta decisione in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati in tale allegato dovrebbero essere prorogate fino all’8 dicembre 2022, fatta eccezione per una persona deceduta, la cui voce dovrebbe essere rimossa da tale allegato. È opportuno aggiornare le voci concernenti sette persone inserite in detto allegato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2022.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999 l’elenco delle persone fisiche di cui alla sezione A («Persone fisiche») è così modificato:

1)

la voce n. 11 (riguardante Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI) è soppressa;

2)

le voci relative alle sette persone fisiche di seguito sono sostituite dalle seguenti:

 

Nomi (traslitterazione in caratteri latini)

Nomi

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

"4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Carica: direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia)

Data di nascita: 27.1.1954

Luogo di nascita: Sasovo, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Viktor Zolotov è direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) dal 5 aprile 2016 e pertanto comandante in capo delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa, nonché comandante della OMON, l’unità speciale mobile integrata nella Rosgvardia. In tale carica sovrintende a tutte le attività delle truppe della Rosgvardia e della OMON. Nella veste di direttore di Rosgvardia, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari e sistematiche e diffuse violazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione, in particolare mediante la repressione violenta di proteste e dimostrazioni.

2.3.2021

 

 

 

 

La Rosgvardia è stata impiegata per reprimere le proteste pro Navalny del 23 gennaio e del 21 aprile 2021 ed è stato riferito che molti agenti della OMON e della guardia nazionale hanno fatto ricorso a brutalità e violenza nei confronti dei manifestanti. Le forze di sicurezza hanno aggredito decine di giornalisti, compresa la corrispondente di Meduza Kristina Safronova, colpita da un agente della OMON, e la giornalista di Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, colpita alla testa con un manganello con conseguente perdita di sangue. Durante le proteste del 23 gennaio 2021 le forze di sicurezza hanno detenuto arbitrariamente oltre 300 minori.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (grafia cinese)

Cariche: membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023) rappresenta la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR); membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) ed ex vicesegretario del comitato del partito della XUAR (dal 2016 al 2019). Ex vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR, un organo legislativo regionale (dal 2019 al 5 febbraio 2021, ma ancora attivo almeno fino al marzo 2021). Membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023), rappresenta la XUAR. Membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

22.3.2021

 

 

 

Data di nascita: gennaio 1958

Luogo di nascita: Lianshui, Jiangsu (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal 2016 al 2019), Zhu Hailun è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. Zhu Hailun è stato descritto come l’«architetto» di questo programma. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala inflitte a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

In qualità di vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR (dal 2019 al 5 febbraio 2021), Zhu Hailun ha continuato a esercitare un’influenza decisiva nella XUAR, dove prosegue l’attuazione del programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (grafia coreana)

Carica: ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Jong Kyong-thaek è ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) dal 2017. Il ministero della Sicurezza dello Stato della RPDC è una delle istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, miranti innanzitutto a individuare e reprimere il dissenso politico, l’afflusso di informazioni «sovversive» provenienti dall’estero e qualsiasi altro comportamento considerato una grave minaccia politica al sistema politico e alla sua dirigenza.

In qualità di capo del ministero della Sicurezza dello Stato, Jong Kyong-thaek è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (grafia coreana)

Carica: ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: 1955

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Ri Yong Gil è il ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). È stato ministro della Sicurezza sociale dal gennaio 2021 fino al giugno o luglio 2021. È stato capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano fra il 2018 e il gennaio 2021.

In qualità di ministro della Difesa nazionale Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, anche ad opera di membri del comando di sicurezza militare e di altre unità dell’esercito popolare coreano.

Il ministero della Sicurezza sociale della RPDC (noto precedentemente come ministero della Sicurezza popolare o ministero della Sicurezza pubblica) e il comando di sicurezza militare sono le istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, fra cui interrogatori e punizione delle persone che fuggono «illegalmente» dalla RPDC. In particolare, il ministero della Sicurezza sociale è incaricato di gestire, tramite il suo ufficio correzionale, campi di prigionia e centri di lavoro forzato per detenzioni di breve durata, dove i prigionieri/detenuti sono deliberatamente lasciati morire di fame e sono sottoposti ad altri trattamenti inumani.

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di ex capo del ministero della Sicurezza sociale, Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

In qualità di ex capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano, Ri Yong Gil è responsabile anche delle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani commesse da tale esercito.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

االرحيم الكاني عبد (grafia araba)

Carica: membro della milizia Kaniyat

Data di nascita: 7.9.1997

Cittadinanza: libica

N. di passaporto: PH3854LY

Numero di carta d’identità: 119970331820

Sesso: maschile

Abderrahim Al-Kani è un membro chiave della milizia Kaniyat e fratello di Mohammed Khalifa Al-Khani, capo della milizia Kaniyat (deceduto nel luglio 2021). La milizia Kaniyat ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020.

Abderrahim Al-Kani è responsabile della sicurezza interna per la milizia Kaniyat. In tale veste, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra il 2015 e il giugno 2020 a Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani e la milizia Kaniyat hanno lasciato Tarhuna all’inizio del giugno 2020 per fuggire nella Libia orientale. In seguito, a Tarhuna sono state scoperte diverse fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (grafia russa)

Carica: Ex capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena.

Data di nascita: 1.12.1980 o 1.12.1984

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena fino al 2018.

In qualità di capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa ad Argun, Aiub Kataev ha sovrinteso alle attività delle forze di polizia e delle agenzie per la sicurezza dello Stato locali. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev e le forze precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Aiub Kataev ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ(grafia russa)

Carica: Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR), vice primo ministro della Repubblica cecena, guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Data di nascita: 24.12.1975

Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR). Vice primo ministro della Repubblica cecena dal 23 marzo 2020. Guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Dal marzo 2012 al marzo 2020 Abuzaid Vismuradov è stato comandante del distaccamento «Terek» della SOBR. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

22.3.2021"

 

 

 

Luogo di nascita: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ex Repubblica socialista sovietica autonoma (RSSA) ceceno-inguscia, ora Repubblica cecena (Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Abuzaid Vismuradov e l’unità «Terek» precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali e arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Abuzaid Vismuradov ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte. È uno stretto collaboratore di Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena, che da molti anni conduce una campagna di repressione nei confronti dei suoi oppositori politici.

 


7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/46


DECISIONE (PESC) 2021/2161 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/1788 a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1788 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2018/1788 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il partner esecutivo, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, operante a nome del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro, ha chiesto una proroga del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/1788 fino al 17 ottobre 2022, tenuto conto del ritardo nell'attuazione delle attività del progetto nell'ambito della decisione (PESC) 2018/1788 dovuto all'impatto della pandemia di COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1788 fino al 17 ottobre 2022 può essere realizzato senza implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/1788,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1788, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 17 ottobre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).