ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 405

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
16 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

5

 

*

Decisione (UE) 2021/1988 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

7

 

*

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

8

 

*

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

10

 

*

Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM)

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1985 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) del Consiglio attua la decisione 2012/642/PESC e dispone, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2)

Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 (3), che introduce un ulteriore criterio di designazione per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione.

(3)

Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l’Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Nell’allegato I sono altresì elencate:

a)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:

i)

l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

ii)

il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e

b)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/3


REGOLAMENTO (UE) 2021/1986 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/642/PESC e prevede in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio (3), che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006, ha introdotto ulteriori sanzioni economiche mirate, compreso il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo, agli enti pubblici e alle agenzie bielorussi.

(3)

Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1989 (4), che modifica la decisione 2012/642/PESC e introduce alcune eccezioni al divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso, agli enti e alle agenzie pubbliche bielorusse al fine di evitare conseguenze indesiderate.

(4)

Talune misure in questione rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione di tali misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 terdecies del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 terdecies

1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i)

al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

ii)

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 1).

(4)  Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale).


DECISIONI

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/5


DECISIONE (UE) 2021/1987 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro («accordo») è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

A norma dell’articolo 81 dell’accordo, il consiglio di cooperazione, istituito dall’accordo, può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(3)

Il consiglio di cooperazione ha adottato, nella riunione del 28 settembre 2018, le priorità del partenariato UE-Azerbaigian per il periodo 2018-2020.

(4)

Il consiglio di cooperazione dovrebbe adottare con procedura scritta una raccomandazione relativa alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, con riguardo all’adozione di una raccomandazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024 si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione (1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, del 9 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Cfr. documento ST 11568/1/21 REV1 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/7


DECISIONE (UE) 2021/1988 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Guido WOLF.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Florian HASSLER, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (sottosegretario di Stato per il coordinamento politico e l’Europa presso il ministero di Stato del Baden-Württemberg), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Florian HASSLER, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (sottosegretario di Stato per il coordinamento politico e l’Europa presso il ministero di Stato del Baden-Württemberg), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/8


DECISIONE (PESC) 2021/1989 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (2) che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(3)

In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(4)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 undecies

1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

a)

al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure

b)

a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).

2.   I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3.   I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 15).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/10


DECISIONE (PESC) 2021/1990 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’UE continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza.

(3)

Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che:

a)

sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;

b)

traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure

c)

organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

i)

l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

ii)

il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti:

a)

dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;

b)

dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;

c)

dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

i)

l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

ii)

il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;

d)

dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/12


DECISIONE (PESC) 2021/1991 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’UNVIM.

(2)

Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 (2) e ha rinnovato per un periodo di 12 mesi l’azione dell’UE a sostegno dell’UNVIM.

(3)

La risoluzione 2586 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) ha prorogato e adattato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida (UNMHA) al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen e approvato dalla UNSCR 2451 (2018) e approvato dalla UNSCR 2452 (2019).

(4)

L’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione per un anno, consistente nella proroga fino al 28 febbraio 2022 del periodo durante il quale può essere utilizzato il contributo concesso ai sensi della decisione (PESC) 2020/1465 e in un contributo supplementare per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022.

(5)

Al fine di adempiere al suo mandato, l’UNVIM si è schierato presso località in paesi vicini allo Yemen, in particolare Gibuti e Arabia Saudita.

(6)

L’Unione dovrebbe rinnovare per un anno e adattare il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:

(1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen e l’UNMHA per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l’attuazione dell’UNVIM. A tal fine l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

(2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 2 059 838 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 28 febbraio 2022 e a 2 200 000 EUR per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022. Il Consiglio riesamina tale importo di riferimento entro il 1°marzo 2022 sulla base, tra l’altro, del tasso di assorbimento e di una valutazione del fabbisogno da parte della Commissione.»;

(3)

all’articolo 5, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2022.»;

(4)

l’allegato è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 13).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1992 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.

(3)

Con lettera M/445 (3) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.

(4)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.

(5)

La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.

(6)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021.

(7)

La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021 (5). Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.

(8)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.

(9)

Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.

(10)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.

(11)

Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.

(12)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.

(14)

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione (7). Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.

(15)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(3)  Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al CENELEC, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 96).

(5)  Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio (GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 16.10.2019, pag. 32).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2020

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2020

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015

Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

7.

EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

8.

EN 71-12:2016

Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1 mg/kg

1 mg/kg.

9.

EN 71-13:2021

Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

10.

EN 71-14:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

11.

EN IEC 62115:2020

Giocattoli elettrici — Sicurezza

EN IEC 62115:2020/A11:2020


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-2:2011+A1:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

15 maggio 2022

2.

EN 71-3:2019

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

15 maggio 2022

3.

EN 71-4:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

15 maggio 2022

4.

EN 71-13:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

15 maggio 2022


ALLEGATO III

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-7:2014+A2:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova

Nota: per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN;

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28 novembre 2021

2.

EN 71-12:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

28 novembre 2021

3.

EN 62115:2005

Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004)

EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

21 febbraio 2022


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1993 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 2 settembre 2021 la Nuova Zelanda ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "My Covid Record". La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito, la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 19 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Nuova Zelanda, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità di un sistema, il "My Covid Record", che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" contengono i dati necessari.

(6)

La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Pfizer/BioNTech COMIRNATY e Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi.

(8)

La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(9)

In aggiunta la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Nuova Zelanda dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Nuova Zelanda è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1994 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 14 settembre 2021 la Repubblica di Moldova ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)». La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Moldova ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 26 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Moldova, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità di un sistema, il «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, Tra questi ultimi figurano attualmente Соmirnаtу, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, ВВIВР-СоrV, СоrоnаVас e Sputnik V.

(7)

La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(8)

La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Moldova dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Moldova al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1995 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri, ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 20 agosto 2021 la Georgia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Georgia e-health App». La Georgia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Georgia ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Georgia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 14 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Georgia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Georgia in conformità a un sistema, il «Georgia e-health App», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati necessari.

(6)

La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac e il vaccino anti COVID-19 (Vero Cell), inattivato di Sinopharm (Istituto di prodotti biologici di Pechino).

(7)

La Georgia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati interoperabili relativi alla guarigione, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

La Georgia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Si ravvisano pertanto gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» dovrebbero quindi essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Georgia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o per abrogarla, se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Georgia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Georgia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1996 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 27 settembre 2021 la Repubblica di Serbia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Digital Green Certificate». La Repubblica di Serbia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Serbia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di Serbia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 3 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Serbia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità di un sistema, il «Digital Green Certificate», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV e Sputnik V.

(7)

La Repubblica di Serbia ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(8)

La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Serbia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Serbia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Serbia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).