ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/1 |
DECISIONE (UE) 2021/1897 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Ucraina per un accordo sullo Spazio aereo comune. In seguito a tali negoziati, il 28 novembre 2013 è stato siglato l’accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»). |
(2) |
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione. |
(3) |
Affinché i vantaggi dell’accordo siano realizzati quanto prima possibile, esso dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. |
(4) |
È opportuno stabilire la procedura da seguire relativamente alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 15, paragrafo 3 lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato I dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 38, paragrafo 3, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato I dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES
(1) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/3 |
ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE
Tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, E l'Ucraina, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «trattati UE») e Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Stati membri»),
e
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»
da una parte,
e
L'UCRAINA, dall'altra,
di seguito congiuntamente denominati «le parti»,
DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area — CAA) basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme — comprese quelle relative alla sicurezza aerea (security e safety), alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente;
RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea derivanti dalla loro appartenenza a organizzazioni dell'aviazione internazionale, in particolare l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, nonché i loro diritti e i loro obblighi derivanti da accordi internazionali sottoscritti con paesi terzi e organizzazioni internazionali;
DESIDERANDO intensificare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti aerei, anche per quanto riguarda la cooperazione industriale, e per sviluppare ulteriormente il quadro dell'attuale sistema di accordi in materia di servizi aerei al fine di promuovere i legami economici, culturali e a livello di trasporti tra le parti;
DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo al fine di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;
RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti;
PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
TENENDO CONTO che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina prevede che, allo scopo di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti, adeguati alle loro esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la fornitura di servizi nel settore del trasporto aereo possono essere definite da accordi specifici;
DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;
DESIDERANDO fare in modo che tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un accordo liberalizzato;
INTENDENDO dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi vigenti allo scopo di aprire gradualmente l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i dipendenti e le comunità di entrambe le parti;
CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente normativa dell'Unione europea, come stabilito nell'allegato I del presente accordo, fatti salvi i trattati UE e la Costituzione dell'Ucraina;
PRENDENDO ATTO dell'intenzione dell'Ucraina di inserire nella propria normativa in materia aeronautica i requisiti e le norme corrispondenti dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i futuri sviluppi legislativi all'interno dell'UE;
DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;
RICONOSCENDO i benefici che entrambe le parti possono cogliere dal rispetto integrale delle norme del CAA, tra cui l'apertura dell'accesso ai mercati e la massimizzazione dei vantaggi per i consumatori e le industrie di entrambe le parti;
RICONOSCENDO che la creazione del CAA e l'applicazione delle sue norme non possono avvenire senza l'adozione di accordi transitori e che un'assistenza adeguata è importante in questa prospettiva;
SOTTOLINEANDO che alle compagnie aeree dovrebbero essere riconosciute condizioni trasparenti e non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture di trasporto aereo in particolare quando tali infrastrutture sono limitate, tra cui l'accesso agli aeroporti;
DESIDERANDO assicurare la parità di condizioni alle compagnie aeree, garantendo eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi aerei concordati;
RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra compagnie aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;
AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo il diritto degli Stati sovrani di adottare misure adeguate a questo fine;
PRENDENDO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
ACCOGLIENDO CON FAVORE il dialogo in corso tra le Parti diretto ad approfondire le loro relazioni in altri settori, in particolare per facilitare la circolazione delle persone,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e ambito di applicazione
Scopo del presente accordo è la graduale creazione di uno CAA tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza (safety e security), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, il presente accordo stabilisce le norme, i requisiti tecnici, le procedure amministrative, le norme operative di base e le modalità di attuazione applicabili tra le parti.
Tale CAA si basa sul libero accesso al mercato del trasporto aereo e su pari condizioni di concorrenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«servizio concordato» e «rotta determinata», il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 16 e dell'allegato II del presente accordo; |
2) |
«Accordo», il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; |
3) |
«trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso o in locazione; per chiarezza, esso include i servizi di linea e non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci; |
4) |
«vettore aereo», una compagnia o impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o di un'autorizzazione equivalente; |
5) |
«autorità competenti», gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili dell'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; |
6) |
«compagnie o imprese», soggetti di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro; |
7) |
«Convenzione», la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:
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8) |
«accordo ECAA», l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim in Kosovo (1) sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo; |
9) |
«AESA», Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituita dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; |
10) |
«controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, in particolare per mezzo:
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11) |
«controllo regolamentare effettivo» significa che l'autorità competente per il rilascio delle licenze di una parte, che ha rilasciato una licenza d'esercizio o autorizzazione a un vettore aereo:
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12) |
«trattati UE», il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
13) |
«Stato membro dell'UE», uno Stato membro dell'Unione europea; |
14) |
«idoneità», l'idoneità di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, vale a dire il possesso della capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilità a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi; |
15) |
«diritto di quinta libertà»: il diritto o il privilegio concesso da uno Stato («Stato concedente») ai vettori aerei di un altro Stato («Stato concessionario») di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; |
16) |
«costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e, se del caso, degli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalità; |
17) |
«ICAO», l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile istituita in conformità della Convenzione; |
18) |
«trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo tra punti situati in almeno due Stati; |
19) |
«trasporto pubblico intermodale», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili e da parte di uno o più modi di trasporto di superficie, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, a titolo oneroso o mediante noleggio; |
20) |
«misura», qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; |
21) |
«cittadino»:
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22) |
«nazionalità», nell'ambito di un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la proprietà, il controllo effettivo e la sede principale di attività; |
23) |
«licenza di esercizio»:
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24) |
«prezzo»:
Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili alle tariffe aeree passeggeri e alle tariffe aeree merci; |
25) |
«accordo di associazione», accordo di zssociazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, e ogni strumento che gli succede; |
26) |
«principale centro di attività», la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo; |
27) |
«oneri di servizio pubblico», tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri prestabiliti di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; |
28) |
«SESAR», il Programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo, che è l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo e ha l'obiettivo di garantire all'Unione europea, un'infrastruttura di controllo del traffico aereo ad alta efficienza, tale da garantire uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente; |
29) |
«sovvenzioni», qualsiasi contributo finanziario concesso da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico, vale a dire qualora:
e quando sia in tal modo conferito un vantaggio; |
30) |
«territorio», nel caso dell'Ucraina, le aree territoriali e le acque territoriali a esse adiacenti sotto la sovranità dell'Ucraina, e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite da tali trattati e da ogni strumento che a essi dovesse succedere; |
31) |
«accordo di transito», l'accordo di transito sui servizi aerei internazionali, fatto a Chicago il 7 dicembre 1944; |
32) |
«onere d'uso», un onere imposto ai vettori aerei da parte dell'autorità competente o autorizzato da tale autorità per l'uso da parte di aeromobili, loro equipaggi, passeggeri, merci e posta, di infrastrutture e di servizi connessi alla navigazione aerea (anche nel caso di sorvoli), il controllo del traffico aereo e la sicurezza aeroportuale dell'aviazione. |
Articolo 3
Applicazione dell'accordo
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
2. L'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dalla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e/o accordi internazionali, in particolare la Convenzione e l'Accordo sul transito.
3. Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo le parti nell'ambito di applicazione del presente accordo:
a) |
abrogano tutte le misure amministrative, tecniche o di altro tipo unilaterali, che potrebbero costituire una restrizione indiretta e avere effetti discriminatori sulla fornitura di servizi aerei a norma del presente accordo; e |
b) |
si astengono dall'applicare misure amministrative, tecniche o legislative che potrebbero comportare discriminazioni nei confronti di cittadini o compagnie o imprese dell'altra parte nella fornitura di servizi nell'ambito del presente accordo. |
Articolo 4
Non discriminazione
Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza.
TITOLO II
COOPERAZIONE REGOLAMENTARE
Articolo 5
Principi generali della cooperazione normativa
1. Le parti cooperano con tutti i mezzi possibili per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I del presente accordo, nonché l'attuazione da parte dell'Ucraina di queste disposizioni tramite:
a) |
consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 («Comitato misto») del presente accordo per l'interpretazione degli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato 1 del presente accordo in materia di sicurezza (safety e security) dei trasporti aerei, gestione del traffico aereo, tutela dell'ambiente, accesso al mercato e questioni accessorie, questioni sociali, protezione dei consumatori e altri settori disciplinati dal presente accordo; |
b) |
fornitura di adeguata assistenza in aree specifiche individuate dalle parti; |
c) |
consultazioni e scambio di informazioni sulla nuova legislazione ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo. |
2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per inserire nel proprio ordinamento giuridico e attuare i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 33 e il relativo allegato III del presente accordo.
3. Le parti si scambiano reciprocamente informazioni in merito alle rispettive autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza, aeronavigabilità, rilascio di licenze ai vettori aerei, questioni aeroportuali, sicurezza (security) della navigazione, gestione del traffico aereo, indagini su incidenti e inconvenienti, l'istituzione di diritti aeroportuali e di navigazione aerea senza indugio tramite il comitato misto.
Articolo 6
Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di aeromobili impegnati in attività di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservate da, o per il loro conto, i suddetti passeggeri, equipaggi o merci, dei vettori aerei dell'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti.
Articolo 7
Sicurezza del trasporto aereo (Safety)
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative che fissano requisiti e norme in materia di sicurezza aerea specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Pur continuando a svolgere funzioni e compiti dello Stato in materia di progettazione, fabbricazione, registrazione e dell'operatore, come previsto dalla Convenzione, l'Ucraina deve inserire nella propria legislazione e applicare effettivamente i criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie stabilite nell'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A questo fine, l'Ucraina deve essere coinvolta nel lavoro dell'AESA in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, come prevede l'allegato VI del presente accordo.
4. Per garantire il funzionamento di servizi concordati a norma delle dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente accordo, ciascuna delle parti riconosce la validità dei certificati di aeronavigabilità, dei certificati di competenza e delle licenze rilasciate o convalidate dall'altra parte e ancora in vigore, a condizione che i requisiti relativi a tali certificati o licenze siano almeno equivalenti alle norme minime che possono essere stabilite a norma della Convenzione.
5. Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE di certificati rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 1, del presente accordo è deciso in conformità delle disposizioni di cui all'allegato III del presente accordo.
6. Le parti cooperano per promuovere la convergenza dei sistemi di certificazione nelle aree dell'aeronavigabilità iniziale e continua.
7. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti a ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno a esso, dirette a controllare sia la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.
8. Le parti procedono a uno scambio di informazioni, tra cui quelle relative a tutti i rilievi, individuati nel corso delle ispezioni di rampa eseguite in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, mediante gli opportuni mezzi.
9. Le autorità competenti di una delle parti possono chiedere che si svolgano consultazioni con le autorità competenti dell'altra parte, in qualsiasi momento, in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte, incluse le aree diverse da quelli contemplate dagli atti di cui all'allegato I del presente accordo, o sui rilievi, individuati durante le ispezioni di rampa. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta.
10. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come diretta a limitare la facoltà di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando essa accerta che un aeromobile, un prodotto o un servizio può:
a) |
non soddisfare le norme minime stabilite in conformità della Convenzione o dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso; |
b) |
dare adito a gravi preoccupazioni — a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 7 del presente articolo — in merito alla non conformità di un aeromobile o del funzionamento di un aeromobile alle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o ai requisiti e alle norme specificate nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso; oppure |
c) |
dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o delle norme e dei requisiti specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso. |
11. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 10 del presente articolo, le autorità competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa.
12. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 10 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti può adire il comitato misto.
13. Qualsiasi modifica alla normativa nazionale per quanto riguarda lo status delle autorità competenti dell'Ucraina o qualsiasi autorità competente degli Stati membri dell'UE è notificata tempestivamente dalla parte interessata alle altre parti.
Articolo 8
Sicurezza del trasporto aereo (Security)
1. L'Ucraina deve incorporare nella propria legislazione e applica effettivamente le disposizioni contenute nella Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), documento 30, parte II, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. Nel quadro delle valutazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente accordo, gli ispettori della Commissione europea possono partecipare in qualità di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti ucraine in aeroporti situati nel territorio dell'Ucraina, secondo un meccanismo concordato dalle due parti. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'allegato 17 della Convenzione.
2. Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmata a Montréal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montréal il 1o marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.
3. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.
4. Nelle reciproche relazioni le parti agiscono in conformità delle norme per la sicurezza dell'aviazione e, se e in quanto da loro applicate, delle pratiche raccomandate stabilite dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti richiedono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio, agiscano in conformità delle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile.
5. Entrambe le parti dispongono affinché, nei rispettivi territori, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, tra cui, a titolo esemplificativo, controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e controllo dell'accesso nonché controllo tramite screening di persone diverse dai passeggeri all'ingresso nelle aree sterili. Tali misure devono essere adeguate, se necessario, per far fronte alle vulnerabilità e minacce nel settore dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i propri vettori aerei possano essere tenuti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile, di cui al paragrafo 4 del presente articolo previste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte.
6. Ciascuna parte prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 29 del presente accordo.
7. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.
8. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.
9. Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte.
10. Fatto salvo l'articolo 19 del presente accordo, se entro 15 giorni dalla data della richiesta non si perviene a un accordo soddisfacente la parte richiedente è legittimata a negare, revocare, limitare o a imporre determinate condizioni all'autorizzazione all'esercizio di uno o più vettori aerei di tale altra parte.
11. In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti possono prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di 15 giorni.
12. Qualsiasi misura adottata in conformità dei paragrafi 10 o 11 del presente articolo è sospesa in seguito all'adempimento dell'altra parte al disposto del presente articolo.
Articolo 9
Gestione del traffico aereo
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla gestione del traffico aereo specificata nell'allegato I, parte B, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo per garantire l'effettiva applicazione da parte dell'Ucraina della propria legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché al fine di estendere il cielo unico europeo all'Ucraina in modo da potenziare le attuali norme di sicurezza e l'efficienza complessiva delle operazioni di traffico aereo generale in Europa, ottimizzare le capacità di controllo del traffico aereo, ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale.
4. A questo fine, l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e soggetti e/o autorità competenti ucraini sono associati su base non discriminatoria, con un adeguato coordinamento per quanto riguarda SESAR in conformità della pertinente normativa.
5. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.
6. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo:
a) |
l'Ucraina adotta le misure necessarie per adeguare le proprie strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, e |
b) |
l'Unione europea facilita la partecipazione dell'Ucraina alle attività operative nei settori dei servizi di navigazione aerea, dell'uso dello spazio aereo e dell'interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo. |
7. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Ucraina a norma della Convenzione, nonché gli accordi regionali di navigazione aerea in vigore e approvati dal Consiglio dell'ICAO. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni ulteriore accordo regionale dovrà essere conforme alle sue disposizioni.
8. Al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza al fine di massimizzare la capacità dello spazio aereo e l'efficienza della gestione del traffico aereo e subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, l'Ucraina organizza lo spazio aereo sotto la sua responsabilità in conformità dei requisiti dell'UE per quanto riguarda l'istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), secondo quanto previsto nella parte B dell'allegato I, parte B, del presente accordo.
Le parti cooperano per valutare la possibile integrazione dello spazio aereo sotto la responsabilità dell'Ucraina in un FAB, in conformità della normativa dell'UE e tenendo conto dei vantaggi operativi di tale integrazione.
9. Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE dei certificati pertinenti rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 2, del presente accordo è deciso in conformità dell'allegato III del presente accordo.
Articolo 10
Ambiente
1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.
2. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative all'ambiente specificati nell'allegato I, parte D, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
3. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
4. Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
5. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa a limitare la facoltà delle autorità competenti di una parte di adottare tutte le misure appropriate per prevenire o affrontare altrimenti il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità e siano pienamente coerenti con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.
Articolo 11
Tutela dei consumatori
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla tutela dell'ambiente specificati nell'allegato I, parte F, del presente accordo.
2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le parti cooperano altresì al fine di garantire la tutela dei diritti dei consumatori derivanti dal presente accordo.
Articolo 12
Cooperazione industriale
1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso:
i) |
lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti; |
ii) |
la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture; |
iii) |
la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE; |
iv) |
la promozione di opportunità per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e |
v) |
la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo. |
2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo.
3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.
Articolo 13
Sistemi telematici di prenotazione
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nellll'allegato I, parte G, del presente accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte.
2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 14
Aspetti sociali
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, del presente accordo.
2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 15
Nuove disposizioni legislative
1. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4 del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente nuove norme o modificare la propria normativa esistente nel settore del trasporto aereo o un settore a esso connesso menzionato nell'allegato I del presente accordo.
2. Se una delle parti ritiene di adottare nuove norme nel campo di applicazione del presente accordo o una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte. Su richiesta di una o l'altra delle parti, il comitato misto, entro i successivi due mesi, procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa ai fini dell'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato misto:
a) |
adotta una decisione di revisione dell'allegato I del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica in questione; |
b) |
adotta una decisione per fare in modo che le nuove norme o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure |
c) |
raccomanda eventuali altre misure da adottare entro un periodo di tempo ragionevole per assicurare il regolare funzionamento del presente accordo. |
TITOLO III
DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Articolo 16
Concessione di diritti
1. Ciascuna parte concede all'altra parte, in conformità degli allegati II e III del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte:
a) |
il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; |
b) |
il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali); |
c) |
nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e |
d) |
gli altri diritti specificati nel presente accordo. |
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle compagnie aeree dell'Ucraina il diritto di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 17
Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico
Quando ricevono richieste di autorizzazione di esercizio o di permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, che devono essere presentate nella forma e nelle modalità prescritte per le autorizzazioni operative o i permessi tecnici, le autorità competenti dell'altra parte concedono le appropriate autorizzazioni con il minimo ritardo procedurale, a condizione che:
a) |
per un vettore dell'Ucraina:
|
b) |
per un vettore dell'Unione europea:
|
c) |
il vettore aereo ottemperi alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo; e |
d) |
siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui agli articoli 7e 8 del presente accordo. |
Articolo 18
Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo
1. Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione o permesso tecnico, le autorità competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorità, motivando in modo sostanziale la loro posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può sottoporre la questione all'esame del comitato misto.
Articolo 19
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico
1. Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o sospendere o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo di un'altra parte qualora:
a) |
per un vettore dell'Ucraina:
|
b) |
per un vettore aereo dell'Unione europea:
|
c) |
il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo; |
d) |
non siano osservate o fatte osservare le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente accordo; oppure |
e) |
una parte abbia accertato, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 5, del presente accordo, che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale. |
2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell'altra parte.
3. Nessuna delle parti si avvale dei diritti a essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici di uno o più vettori aerei di una parte con la motivazione che la proprietà della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o più parti dell'accordo ECAA o da loro cittadini, a condizione che detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocità di trattamento e applichino i termini e le condizioni dell'accordo ECAA.
Articolo 20
Investimenti in vettori aerei
1. Fatto salvo il rispetto degli articoli 17 e 19 del presente accordo, la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Ucraina da parte di uno Stato membro dell'UE e/o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte dell'Ucraina e/o dei suoi cittadini, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva del comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell'articolo 29.
2. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L'articolo 29, paragrafo 8, del presente accordo non si applica a questo tipo di decisioni.
Articolo 21
Abolizione di restrizioni quantitative
1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.
Articolo 22
Opportunità commerciali
Esercizio di un'attività
1. |
Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attività incontrati dagli operatori economici pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare un processo efficace e reciproco al fine di eliminazione gli ostacoli all'esercizio di attività economiche incontrati dagli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza. |
2. |
Il comitato misto avvia un processo di cooperazione con riguardo all'esercizio di un'attività economica e alle opportunità commerciali, segue i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attività incontrati dagli operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi, tra cui, se necessario, quelli riguardanti le modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 29 del presente accordo, una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo. |
Rappresentanti dei vettori aerei
3. |
I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di prestazioni di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propri e/o di qualsiasi altro vettore aereo. |
4. |
I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'occupazione, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, compagnia o vettore aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti si impegnano a facilitare e accelerare il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità del presente paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non superiore a 90 giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore. |
Assistenza a terra
5. |
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo:
|
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti
6. |
L'assegnazione delle bande orarie disponibili presso gli aeroporti nei territori delle parti deve essere effettuata in modo indipendente, trasparente, non discriminatorio e tempestivo. |
Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi
7. |
I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di vendita, altri intermediari da essa nominati, un altro vettore aereo o Internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, in conformità della normativa valutaria ivi vigente. |
8. |
Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire redditi locali dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale o al paese o ai paesi di sua scelta in conformità della normativa vigente. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite prontamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio ufficiale applicabile alle transazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa. |
9. |
I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente. |
Accordi di cooperazione
10. |
Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
purché: i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico; ii) il vettore che vende i servizi disponga di adeguati diritti di esercizio delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali; e iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi del genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio. |
Trasporto intermodale
11. |
In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facoltà di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacità. |
12. |
Fatte salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari e in deroga ad altre disposizioni del presente Accordo, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale con la stessa lettera di trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio dell'Ucraina e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a oneri doganali. Le suddette merci, siano esse trasportate per superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, il «trasporto di superficie» comprende i servizi di trasporto marittimo e terrestre. |
Locazione finanziaria (leasing)
13. |
I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purché tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi. Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del presente accordo. Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) da parte di un vettore aereo dell'Ucraina di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli indicati all'allegato V del presente accordo, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, deve restare una misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. È necessario ottenere l'approvazione preliminare dell'autorità che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorità competente dell'altra parte. |
Accordi di affiliazione commerciale (franchising), impiego del marchio (branding) e concessione commerciale
14. |
I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising), di impiego del marchio (branding) o concessione commerciale con società, compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio. |
Scali notturni
15. |
I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di effettuare scali notturni presso aeroporti dell'altra parte che sono aperti al traffico internazionale. |
Articolo 23
Diritti doganali e fiscalità
1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le loro dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo, bevande, bevande alcoliche, tabacco e altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, su di una base di reciprocità, ai sensi della pertinente legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti e oneri analoghi che sono:
a) |
imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; e |
b) |
non sono basati sul costo dei servizi forniti, purché dette attrezzature e forniture rimangano a bordo dell'aeromobile. |
2. Su di una base di reciprocità, ai sensi della legislazione applicabile in materia di una Parte, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati:
a) |
le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; |
b) |
le attrezzature di terra e le parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; |
c) |
il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali forniture siano destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; |
d) |
le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali articoli siano destinati a essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e |
e) |
le apparecchiature per la sicurezza da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci. |
3. In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel suo territorio e destinato a essere usato in un aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio.
4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sottoposte alla supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti e non essere trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei relativi diritti doganali.
5. Le esenzioni previste nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l'imbarco o lo sbarco.
7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito.
8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale territorio. In questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità della normativa doganale.
9. La stipula del presente accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzione tra uno Stato membro e l'Ucraina che possano essere in vigore nel momento considerato al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.
Articolo 24
Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo
1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorità o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 9 del presente accordo, gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non devono eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono imposti ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. I diritti d'utenza sono stabiliti dalle autorità o enti competenti delle parti per la riscossione in valuta nazionale o in valuta estera.
2. Ciascuna parte promuove o richiede consultazioni in conformità della normativa vigente, tra le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri di uso, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri di uso comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire a tali autorità di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche.
Articolo 25
Fissazione delle tariffe
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Se le autorità competenti di ciascuna delle parti dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione appropriata alle autorità competenti dell'altra parte in questione e possono chiedere consultazioni con tali autorità. Le consultazioni tra le autorità competenti possono riguardare questioni quali il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Articolo 26
Contesto concorrenziale
1. Nell'ambito del presente accordo, il titolo IV dell'accordo di associazione o qualsiasi accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, si applica salvo nei casi in cui norme più specifiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato per il settore del trasporto aereo siano incluse nel presente accordo.
2. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente corretto e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilità che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali sono maggiori quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati.
3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore del trasporto aereo.
4. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti nell'Unione europea, in particolare quelle indicate nell'allegato VII del presente accordo.
5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare le possibilità di competere dei suoi vettori aerei in modo corretto e su un piede di parità, può trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Può inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 29 del presente accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. Qualora non venga raggiunto un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta può intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, conformemente all'articolo 19 del presente accordo.
6. Le misure di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 31 del presente accordo.
7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo.
8. Nessuna disposizione del presente accordo limita o pregiudica il potere delle autorità garanti della concorrenza delle parti a che tutte le questioni concernenti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, rientrino sotto la loro esclusiva competenza. Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo non pregiudica le azioni intraprese da tali autorità, che saranno pienamente indipendenti dalle azioni adottate ai sensi del presente articolo.
9. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti.
10. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Articolo 27
Statistiche
1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare il funzionamento dei servizi aerei.
2. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo sviluppo dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 28
Interpretazione e attuazione
1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
2. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina è responsabile anche per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi al trasporto aereo di cui all'allegato I del presente accordo.
3. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie e si prestano tutta l'assistenza necessaria in relazione a indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto nel presente accordo.
4. Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte, le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.
5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in appresso «la Corte di giustizia», e della Commissione europea.
Articolo 29
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione del presente accordo del quale assicura la corretta applicazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti nel presente accordo.
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Esse vengono applicate dalle parti, secondo le rispettive procedure. Le parti si informano reciprocamente sull'espletamento delle suddette procedure e sulla data di entrata in vigore delle decisioni. Quando una decisione adottata dal comitato misto prevede che una delle parti adotti un'azione, tale parte adotta le misure necessarie e ne informa il comitato misto.
3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario su richiesta di una delle parti.
5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.
6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non è stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte può chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non può risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta può adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo.
8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo.
9. A norma dell'articolo 20 del presente accordo, il comitato misto esamina le questioni relative agli investimenti bilaterali in partecipazioni di maggioranza o le modifiche nel controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.
10. Il comitato misto favorisce la cooperazione tra le parti mediante:
a) |
il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo; |
b) |
l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio di un'attività commerciale che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire pari condizioni di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali; |
c) |
la promozione di scambi al livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, nonché l'adozione di nuovi strumenti di diritto aeronautico internazionale pubblico e privato, in particolare nei settori della sicurezza (safety e security), dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), della cooperazione industriale, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; |
d) |
l'esame periodico degli effetti sociali del presente accordo nel corso della sua attuazione, in particolare nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; |
e) |
la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo del presente accordo, inclusa la raccomandazione di modifiche da apportare allo stesso; |
f) |
la definizione, su base consensuale, di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo; |
g) |
la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e |
h) |
la promozione della cooperazione nelle pertinenti sedi internazionali e gli sforzi per stabilire posizioni coordinate. |
Articolo 30
Risoluzione delle controversie e arbitrato
1. In caso di controversie sorte tra le parti in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente accordo. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni nell'ambito di questa procedura relativa all'interpretazione o all'applicazione dei requisiti e delle norme di cui all'allegato I del presente accordo, tali decisioni devono rispettare le sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione dei requisiti e delle norme pertinenti, nonché le decisioni della Commissione europea che sono prese a norma dei requisiti e delle norme corrispondenti.
2. Ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non sia stato possibile risolvere in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo la procedura seguente:
a) |
ciascuna parte designa un arbitro entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato dagli altri due arbitri entro ulteriori 60 giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del consiglio ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. Se il presidente del consiglio ICAO è della stessa nazionalità di una delle parti, gli arbitri sono nominati dal vicepresidente più anziano del consiglio ICAO che non abbia un'incompatibilità in tal senso; |
b) |
il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato; |
c) |
la commissione di arbitrato fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e |
d) |
fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. |
3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.
4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il tribunale di arbitrato adotta le decisioni a maggioranza.
5. Se una delle parti non agisce in conformità di una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.
Articolo 31
Misure di salvaguardia
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo e le valutazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato III del presente accordo, una parte può adottare le opportune misure di salvaguardia se ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.
2. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
4. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si è conclusa prima di tale scadenza.
5. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 32
Divulgazione di informazioni
I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonché gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a società o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
1. L'allegato III del presente accordo stabilisce le disposizioni transitorie e i corrispondenti periodi di applicazione transitoria tra le parti.
2. La graduale transizione dell'Ucraina all'effettiva applicazione dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi all'aviazione civile di cui all'allegato I del presente accordo e l'osservanza delle condizioni previste dall'allegato III del presente accordo sono soggetti a valutazioni che saranno effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Ucraina e per quanto riguarda le ispezioni di standardizzazione di sicurezza del trasporto aereo effettuate dall'AESA in conformità dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo.
Quando l'Ucraina constata l'avvenuta incorporazione e applicazione delle norme e dei requisiti normativi pertinenti nella propria legislazione, ne informa la Commissione europea chiedendo di procedere alla valutazione.
3. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, sottopone la questione all'esame del comitato misto affinché decida se l'Ucraina ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o ottemperi a tutti i requisiti richiesti.
4. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina non soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, informa il comitato misto. La Commissione europea successivamente raccomanda all'Ucraina di apportare specifici miglioramenti e fissa, in consultazione con l'Ucraina, un periodo entro il quale le relative carenze possano ragionevolmente essere affrontate. Prima della scadenza del periodo in questione vengono effettuate una seconda e, se necessario, ulteriori valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente.
5. Se la Commissione europea stabilisce che le anomalie riscontrate sono state corrette, sottopone la questione al comitato misto affinché decida di conseguenza e secondo quanto stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 34
Rapporto con altri accordi e/o intese
1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi e/o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le parti.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE, si applica tra le parti se tale accordo bilaterale e/o accordo è più favorevole, in termini di libertà per i vettori aerei interessati, o altrimenti più favorevoli e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente accordo.
3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.
Articolo 35
Disposizioni finanziarie
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, le parti assegnano le necessarie risorse finanziarie, anche per quanto riguarda il comitato misto, ai fini dell'attuazione del presente accordo nel quadro dei loro rispettivi territori.
TITOLO V
ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Modifiche
1. Il comitato misto può, su proposta di una parte e in conformità del presente articolo, decidere per consenso di modificare gli allegati del presente accordo come previsto all'articolo 15, comma 3, lettera a), del presente accordo.
2. Le modifiche degli allegati del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti hanno espletato le necessarie procedure interne.
3. Su richiesta di una delle parti e secondo le pertinenti procedure, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni da parte del comitato misto, il presente accordo è riesaminato alla luce dell'applicazione delle sue disposizioni al fine di prendere in considerazione eventuali sviluppi futuri. Qualsiasi conseguente modifica del presente accordo entra in vigore, come previsto all'articolo 38 del presente accordo.
Articolo 37
Estinzione
Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. Detta comunicazione è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa i suoi effetti a mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, a meno che tale notifica sia ritirata di comune accordo delle parti prima della scadenza di detto periodo.
Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente arrticolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, in conformità delle loro procedure interne o della loro legislazione nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo.
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
Articolo 39
Registrazione presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite
Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo e tutte le relative modifiche vengono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 40
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.
Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.
V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.
Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.
Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.
Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.
Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.
Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.
Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.
Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.
Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.
Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.
Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.
Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.
Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.
Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.
Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.
Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.
V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.
V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.
Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.
Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.
Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO I
ELENCO DEI REQUISITI E DELLE NORME APPLICABILI ADOTTATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE DA INCORPORARE NELLA NORMATIVA DELL'UCRAINA
I requisiti e le norme applicabili dei seguenti atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono incorporati nella legislazione ucraina e considerati parte integrante del presente accordo e sono applicabili in conformità del presente accordo e dell'allegato III del presente accordo, salvo che sia altrimenti disposto. Laddove necessario sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti del presente allegato.
I requisiti e le norme applicabili di atti cui è fatto riferimento nel presente allegato sono vincolanti per le parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalità:
a) |
i regolamenti e le direttive dell'Unione europea sono vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri in conformità dei trattati dell'UE; |
b) |
un atto nazionale dell'Ucraina adottato allo scopo di attuare disposizioni di corrispondenti regolamenti e direttive dell'Unione europea è giuridicamente vincolante per l'Ucraina, mentre spetta all'Ucraina deciderne la forma e il metodo di attuazione. |
A. Accesso al Mercato e Questioni Connesse
N. 1008/2008
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,
Norme e requisiti applicabili: Capo IV
N. 95/93
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
modificato da:
regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità,
regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità,
regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12, 14 e 14 bis, paragrafo 2.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto».
N. 96/67
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine «Stati membri» deve essere inteso come «Stati membri dell'UE».
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto».
N. 785/2004
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili,
modificato da:
regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2.
N. 2009/12
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.
Norme e requisiti applicabili: tutti a eccezione degli articoli 12, paragrafo 1, 13 e 14.
B. Gestione del Traffico Aereo
N. 549/2004
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»),
modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a14.
N. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»),
modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II.
N. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»),
modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11.
N. 552/2004
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»),
modificato da:
regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V.
Disposizioni legislative di attuazione
N. 691/2010
Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea,
modificato da:
regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010,
regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete,
regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 25 e allegati da I a IV.
N. 1794/2006
Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea,
modificato da:
regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea,
regolamento (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati da I a VI.
N. 482/2008
Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005,
modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II.
N. 1034/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19.
N. 1035/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010,
modificato da:
regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14, allegati da I a V.
N. 409/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15.
N. 2150/2005
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato.
N. 730/2006
Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4.
N. 255/2010
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15.
N. 176/2011
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo.
N. 923/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato.
N. 1032/2006
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo,
modificato da:
regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V.
N. 1033/2006
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo,
modificato da:
regolamento (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato.
N. 633/2007
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo,
modificato da:
regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8 e allegati da I a IV.
N. 29/2009
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a VII.
N. 262/2009
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.
N. 73/2010
Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati da I a X.
N. 1206/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII.
N. 1207/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a IX.
N. 1079/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati da I a V.
Regolamento SESAR
N. 219/2007
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR),
modificato da:
regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR).
Norme e requisiti applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1 e allegato.
Licenze dei controllori del traffico aereo
N. 805/2011
Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 32 e allegati da I a IV.
Decisioni della Commissione
N. 2011/121
Decisione 2011/121/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4.
N. 2011/2611 final
Decisione C(2011) 2611 final della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati I e II.
N. 2011/9074 final
Decisione C(2011) 9074 final della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati I e II.
N. 2012/9604 final
Decisione di esecuzione e C (2012) 9604 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'approvazione del piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2012-2019.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3.
C. Sicurezza del Trasporto Aereo
N. 216/2008 (Regolamento di base)
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE,
modificato da:
regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE,
regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE,
regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11, da 13 a 16, da 20 a 25, 54, 55, 68 e allegati da I a VI.
Il regolamento (CE) n. 216/2008 e le sue modalità di attuazione devono essere applicati all'Ucraina a norma delle seguenti disposizioni:
1. |
l'Ucraina non delega all'AESA una qualsiasi delle sue funzioni relative alla sicurezza come previsto ai sensi della Convenzione e dei suoi allegati; |
2. |
l'Ucraina è soggetta a ispezioni in materia di standardizzazione svolte dall'AESA a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008; |
3. |
l'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008 ai certificati rilasciati dall'Ucraina sarà deciso dal comitato misto, in conformità delle disposizioni dell'allegato III del presente accordo; |
4. |
l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 non si applica ai certificati dell'Ucraina rilasciati nelle aree delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità iniziale e continua [regolamenti di esecuzione (UE) n. 965/2012, (UE) n. 748/2012 e (CE) n. 2042/2003]; |
5. |
la Commissione europea esercita in Ucraina i poteri che le sono stati conferiti per le decisioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle aree in cui l'articolo 11, paragrafo 1, è dichiarato applicabile dal comitato misto; |
6. |
nel settore dell'aeronavigabilità, dove non vi sono missioni svolte dall'AESA, l'Ucraina può rilasciare certificati, licenze o approvazioni in applicazione di un accordo o intesa concluso dall'Ucraina con un paese terzo. |
N. 748/2012
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione,
modificato da:
regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione.
Norme e requisiti applicabili: articoli 1, 2, 8, 9 e 10 e allegato.
N. 2042/2003
Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
modificato da:
regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III,
regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione, del 26 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni,
regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.
N. 996/2010
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 26, a eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 24.
N. 2003/42
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II.
N. 1321/2007
Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4.
N. 1330/2007
Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II.
N. 104/2004
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato.
N. 628/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 27.
N. 2111/2005
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.
Disposizioni, norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 13 e allegato.
N. 473/2006
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Disposizioni, norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C
N. 474/2006
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modificato da ultimo da:
Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità.
Norme e requisiti applicabili: Articoli da 1 a 3 e allegati A e B.
N. 1178/2011
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modificato da:
regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII.
N. 965/2012
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modificato da:
regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a VII.
N. 1332/2011
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato.
D. Ambiente
N. 2003/96
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Norme e requisiti applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.
N. 2006/93
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 5.
N. 2002/49
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati da I a VI.
N. 2002/30
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità,
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II.
E. Aspetti Sociali
N. 1989/391
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
modificato da:
direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e articoli 18 e 19
N. 2003/88
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29.
N. 2000/79
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
Norme e requisiti applicabili: articoli da 2 a 3 e allegato.
F. Protezione dei Consumatori
N. 90/314
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso».
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10.
N. 93/13
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, anziché «la Commissione» si legga «tutte le altri parti contraenti dell'ECAA».
N. 95/46
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 34.
N. 2027/97
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti,
modificato da:
regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 8.
N. 261/2004
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 17.
N. 1107/2006
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II.
G. Sistemi Telematici di Prenotazione
N. 80/2009
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati.
H. Normativa in Altri Settori
N. 437/2003
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta,
modificato da:
regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta e che modifica gli allegati I e II,
regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II.
N. 1358/2003
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso,
modificato da:
regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 per quanto riguarda l'elenco degli aeroporti comunitari.
Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4 e allegati da I a III.
ALLEGATO II
SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE
1.
Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti per fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito:
a) |
per le compagnie aeree dell'Unione europea: qualsiasi punto nell'Unione europea — qualsiasi punto intermedio nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato (1), paesi ECAA (2) o paesi indicati nell'allegato V del presente accordo — qualsiasi punto in Ucraina — qualsiasi punto situato oltre; |
b) |
per i vettori aerei dell'Ucraina: qualsiasi punto in Ucraina — qualsiasi punto intermedio nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato, paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato V del presente accordo — qualsiasi punto nell'Unione europea. I diritti esistenti e nuovi, compresi i diritti di servire punti situati oltre nel quadro di accordi bilaterali o di altre intese tra l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE, che non sono coperti dal presente accordo, possono essere esercitati e concordati, a condizione che non vi sia discriminazione tra vettori aerei sulla base della nazionalità; |
c) |
i vettori dell'Unione europea devono inoltre essere abilitati a effettuare servizi di trasporto aereo tra punti situati in Ucraina, indipendentemente dalla circostanza che anche tali servizi di trasporto aereo abbiano origine o destinazione all'interno dell'UE. |
2.
I servizi operati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo devono avere come punto di partenza o di destinazione il territorio dell'Ucraina, per i vettori ucraini, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea.
3.
I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione:
a) |
operare voli in una sola o in entrambe le direzioni; |
b) |
combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; |
c) |
servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo, nonché punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; |
d) |
omettere scali in qualsiasi punto; |
e) |
trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili a un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto; |
f) |
effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti; |
g) |
trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e |
h) |
combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. |
4.
Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 26 del presente accordo.
5.
I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purché non esercitino i diritti di quinta libertà.
6.
Il presente allegato è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo e all'estensione dei diritti in esso previsti.
(1) Per «Paesi partner della politica europea di vicinato» si intende Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e la Repubblica di Moldova, non è inclusa cioè l'Ucraina.
(2) I «paesi ECAA» sono le parti dell'Accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo, che sono: gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è conforme alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
ALLEGATO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE 1
Periodi transitori
1. |
La transizione dell'Ucraina verso l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni e condizioni derivanti dal presente accordo avviene attraverso due periodi transitori. |
2. |
Tale transizione è soggetta a valutazioni e ispezioni di standardizzazione, che devono essere effettuate, rispettivamente, dalla Commissione europea e dall'AESA, nonché a una decisione del comitato misto, come previsto all'articolo 33 del presente accordo. |
SEZIONE 2
Specifiche applicabili durante il primo periodo transitorio
1. |
Durante il primo periodo transitorio:
|
2. |
Le condizioni per la transizione verso il secondo periodo transitorio deve comportare per l'Ucraina quanto segue:
|
SEZIONE 3
Specifiche applicabili durante il secondo periodo transitorio
1. |
A seguito della decisione del comitato misto, come previsto all'articolo 33 del presente accordo, che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite nella sezione 2, paragrafo 2, del presente accordo:
|
2. |
Le condizioni per la transizione verso la piena applicazione del presente accordo comportano per l'Ucraina quanto segue:
|
SEZIONE 4
Piena attuazione del presente accordo
A seguito della decisione del comitato misto, come prevede l'articolo 33 del presente accordo, che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite nella sezione 3, paragrafo 2, del presente allegato, si applica quanto segue:
1. |
oltre ai diritti di traffico di cui alla sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato:
|
2. |
Tutti i pertinenti certificati compresi nell'allegato IV, sezione 2, del presente accordo rilasciati dall'Ucraina sono riconosciuti dagli Stati membri dell'UE in conformità delle condizioni previste dalle suddette disposizioni. |
ALLEGATO IV
ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL PRESENTE ALLEGATO
1. Personale di volo
Licenze di pilotaggio (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle licenze) [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Certificazione di persone responsabili dell'addestramento in volo o dell'addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Attestati del personale di cabina (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca degli attestati) [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Certificati medici per piloti (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca) [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Certificazione di esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Esame periodico aeromedico dei membri del personale di cabina - qualifica delle persone responsabili del suddetto esame [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica (UE) n. 1178/2011].
Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di organizzazioni di addestramento dei piloti [r egolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di centri aeromedici che partecipato all'esame aeromedico e della qualificazione degli equipaggi dell'aviazione civile [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
Certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e requisiti delle organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011].
2. Gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea
Certificati di fornitori di servizi di traffico aereo [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato II Requisiti specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo].
Certificati di fornitori di servizi meteorologici [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato III Requisiti specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo].
Certificati di fornitori di servizi di informazione aeronautica [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato IV Requisiti specifici per la fornitura di servizi di informazione aeronautica].
Certificati di fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato V Requisiti specifici per la fornitura di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza].
Licenze di controllori del traffico aereo (ATCO) e studenti controllori del traffico aereo (rilascio, sospensione e revoca) e connesse abilitazioni e specializzazioni [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011].
Certificati medici dei controllori del traffico aereo [regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011].
Certificati di organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo (ATCO) (validità, ripristino, rinnovo e uso) [regolamenti (UE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011].
ALLEGATO V
ELENCO DI PAESI TERZI MENZIONATI AGLI ARTICOLI 17, 19 E 22 E AGLI ALLEGATI II E III DEL PRESENTE ACCORDO
1. |
Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); |
2. |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); |
3. |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); e |
4. |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |
ALLEGATO VI
NORME PROCEDURALI
Il presente accordo è applicabile secondo le regole procedurali indicate di seguito:
1. PARTECIPAZIONE DELL'UCRAINA AI COMITATI
Quando, in base al presente accordo, l'Ucraina partecipa a un comitato istituito da pertinenti atti dell'Unione europea, acquisisce lo status di osservatore, prende parte a tutte le discussioni pertinenti ed è incoraggiata a partecipare al dibattito, in conformità dei rispettivi regolamenti interni, mentre viene esclusa dalle sessioni che comportano una votazione.
Per quanto riguarda il settore della gestione del traffico aereo, per applicare la legislazione sul cielo unico europeo, l'Ucraina partecipa anche a tutti gli organismi istituiti dalla Commissione europea, come l'organo consultivo di settore (OIPB) e il gestore della rete (NM).
2. ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI OSSERVATORE PRESSO L'AESA
Lo status di osservatore presso l'AESA abilita l'Ucraina a partecipare a gruppi e organi tecnici dell'AESA aperti agli Stati membri dell'UE e ad altri paesi partner della politica europea di vicinato, fatte salve le condizioni stabilite per tale partecipazione. Lo status di osservatore non deve comportare il diritto di voto. Tale status non deve essere acquisito per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell'AESA.
3. COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
4. RIFERIMENTI ALLE LINGUE
Le parti sono autorizzate a utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente Accordo, qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o la lingua ucraina. Le Parti sono consapevoli, tuttavia, che l'utilizzo dell'inglese facilita tali procedure. Se in un documento ufficiale viene utilizzata una lingua che non è una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, viene contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Se una parte intende utilizzare, in un procedimento orale, una lingua che non è una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, tale parte assicura l'interpretazione simultanea in inglese.
ALLEGATO VII
CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4, DEL PRESENTE ALLEGATO
1.
Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
a) |
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che ciò avvenga senza discriminazioni determinate dall'origine dei servizi in questione; e |
b) |
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. |
2.
Sono compatibili inoltre con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) |
gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; |
b) |
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche quando tali aiuti non incidono negativamente sulle attività commerciali di vettori aerei nell'interesse delle parti; e |
c) |
gli aiuti al fine di conseguire determinati obiettivi, autorizzati nell'ambito dei regolamenti dell'UE orizzontali di esenzione per categoria e delle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali e settoriali concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. |
REGOLAMENTI
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/58 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1898 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2021
che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico «Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2022
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di soddisfare le esigenze in campo statistico relative alle pertinenti tematiche dettagliate di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, la Commissione dovrebbe specificare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2022. |
(2) |
Il numero delle variabili da rilevare in applicazione del presente regolamento non deve superare di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio «Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il numero e i titoli delle variabili per il dominio «Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2022 sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Numero e titoli delle variabili per il dominio «Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2022
Tematica |
Tematica dettagliata |
Identificativo della variabile |
Titolo della variabile/descrizione della variabile |
01. Aspetti di carattere tecnico — 15 variabili tecniche obbligatorie — 2 variabili tecniche facoltative |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
REFYEAR |
Anno dell’indagine |
Informazioni sulla rilevazione di dati |
INTDATE |
Data di riferimento — data della prima intervista |
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
STRATUM_ID |
Strato |
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
PSU |
Unità primaria di campionamento |
|
Dati di identificazione |
HH_ID |
ID della famiglia |
|
Dati di identificazione |
IND_ID |
ID dell’individuo |
|
Dati di identificazione |
HH_REF_ID |
ID della famiglia a cui appartiene l’individuo |
|
Pesi |
HH_WGHT |
Peso della famiglia |
|
Pesi |
IND_WGHT |
Peso dell’individuo |
|
Caratteristiche dell’intervista |
TIME |
Durata dell’intervista |
|
Caratteristiche dell’intervista |
INT_TYPE |
Tipo di intervista |
|
Localizzazione |
COUNTRY |
Paese di residenza |
|
Localizzazione |
GEO_NUTS1 |
Regione di residenza |
|
Localizzazione |
GEO_NUTS2 (facoltativo) |
Regione di residenza (facoltativo) |
|
Localizzazione |
GEO_NUTS3 (facoltativo) |
Regione di residenza (facoltativo) |
|
Localizzazione |
DEG_URBA |
Grado di urbanizzazione |
|
Localizzazione |
GEO_DEV |
Ubicazione geografica |
|
02. Caratteristiche della persona e della famiglia — 7 variabili rilevate — 1 variabile derivata — 7 variabili facoltative |
Demografia |
SEX |
Sesso |
Demografia |
YEARBIR |
Anno di nascita |
|
Demografia |
PASSBIR |
Compleanno già trascorso al momento dell’intervista |
|
Demografia |
AGE |
Età in anni compiuti |
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CITIZENSHIP |
Paese della cittadinanza principale |
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CNTRYB |
Paese di nascita |
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Composizione della famiglia |
HH_POP |
Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24 (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24S (facoltativo) |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_25_64 (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_65_MAX (facoltativo) |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_14_15 (facoltativo) |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_5_13 (facoltativo) |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (facoltativo) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_LE_4 (facoltativo) |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (facoltativo) |
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03. Partecipazione al mercato del lavoro — 5 variabili rilevate — 3 variabili facoltative |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
MAINSTAT |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
Caratteristiche principali del lavoro |
STAPRO |
Posizione nella professione, occupazione principale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
NACE1D (facoltativo) |
Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale (facoltativo) |
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Caratteristiche principali del lavoro |
ISCO2D |
Professione nell’occupazione principale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_ICT |
Professionista delle TIC o non professionista delle TIC |
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Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_MAN |
Lavoratore manuale o lavoratore non manuale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
EMPST_WKT (facoltativo) |
Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) (facoltativo) |
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Durata del contratto |
EMPST_CONTR (facoltativo) |
Stabilità dell’occupazione principale (facoltativo) |
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04. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito — 1 variabile rilevata — 1 variabile derivata |
Livello di istruzione conseguito |
ISCEDD |
Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito) |
Livello di istruzione conseguito |
ISCED |
Livello di istruzione conseguito aggregato |
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5. Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute — 1 variabile rilevata |
Elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
GALI |
Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
06. Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti — 1 variabile rilevata |
Reddito mensile totale delle famiglie |
HH_IQ5 |
Reddito mensile corrente netto medio totale |
07. Partecipazione alla società dell’informazione — 119 variabili rilevate — 3 variabili derivate — 14 variabili facoltative |
Accesso alle TIC |
IACC |
Accesso della famiglia a internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo) |
Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IU |
Ultima connessione a internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo |
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Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IFUS |
Frequenza media dell’utilizzo di internet negli ultimi tre mesi |
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Attività su internet |
IUEM |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail |
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Attività su internet |
IUPH1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via internet |
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Attività su internet |
IUSNET |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro) |
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Attività su internet |
IUCHAT1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi) |
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Attività su internet |
IUIF |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi |
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Attività su internet |
IUNW1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere a siti di informazioni o leggere quotidiani e riviste online |
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Attività su internet |
IUPOL2 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media |
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Attività su internet |
IUVOTE |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione) |
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Attività su internet |
IUMUSS1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica |
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Attività su internet |
IUSTV |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive (ad esempio [esempi nazionali]) |
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Attività su internet |
IUVOD |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare video on demand da servizi commerciali |
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Attività su internet |
IUVSS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di condivisione |
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Attività su internet |
IUPDG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere a programmi di giochi o per scaricarli |
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Attività su internet |
IUPCAST (facoltativo) |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare o scaricare podcast (facoltativo) |
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Attività su internet |
IHIF |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni attinenti alla salute (ad esempio riguardo a traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute) |
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Attività su internet |
IUMAPP |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per fissare un appuntamento con un medico tramite un sito web o un’app (ad esempio di un ospedale o di un centro di cura) |
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Attività su internet |
IUAPR |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere alle cartelle cliniche personali online |
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Attività su internet |
IUOHC |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per fruire di altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta o per una consultazione online) |
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Attività su internet |
IUSELL |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app |
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Attività su internet |
IUBK |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per internet banking (compreso mobile banking) |
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Attività su internet |
IUOLC |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online |
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Attività su internet |
IUOLM |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando sussidi online diversi da un corso completo online (ad esempio tutorial video, webinar, libri di testo elettronici, app o piattaforme per l’apprendimento) |
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Attività su internet |
IUOCIS1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con educatori o discenti tramite strumenti audio o video online |
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Attività su internet |
IUOFE |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi nell’ambito dell’istruzione formale (ad esempio, scuola o università) |
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Attività su internet |
IUOW |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi per motivi professionali/correlati all’attività lavorativa |
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Attività su internet |
IUOPP |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi tre mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIP |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni che lo riguardano archiviate da amministrazioni pubbliche o da servizi pubblici |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIDB |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni provenienti da banche dati o registri pubblici (quali informazioni sulla disponibilità di libri in biblioteche pubbliche, registri catastali, registri delle imprese) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12IF |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’ottenimento da parte del rispondente di informazioni (ad esempio su servizi, prestazioni, diritti, leggi, orari di apertura) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIX |
Il rispondente non ha avuto accesso a dati personali o banche dati né ha ottenuto informazioni tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12FM |
Operazioni di download/stampa di moduli ufficiali da siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici effettuate dal rispondente negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVAPR |
Appuntamenti fissati o prenotazioni effettuate dal rispondente tramite siti web o app presso amministrazioni pubbliche o servizi pubblici (ad esempio prenotazione di un libro in una biblioteca pubblica, appuntamento con un funzionario pubblico o un prestatore di assistenza sanitaria pubblico) negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVPOST (facoltativo) |
Ricevimento da parte del rispondente di comunicazioni o documenti ufficiali inviati dalle amministrazioni pubbliche tramite l’account del rispondente su un sito web o un’app (nome del servizio, se applicabile nel paese) di un’amministrazione pubblica o di un servizio pubblico (ad esempio notifiche di ammende o fatture, lettere, atti di citazione, atti giudiziari, [esempi nazionali]) negli ultimi dodici mesi a scopo privato L’utilizzo di messaggi informativi o notifiche via e-mail o SMS per segnalare la disponibilità di un documento dovrebbe essere escluso (facoltativo) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVTAX1 |
Presentazione della dichiarazione dei redditi del rispondente tramite un sito web o un’app negli ultimi dodici mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVODC |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di documenti ufficiali o certificati (ad esempio certificati di laurea, nascita, matrimonio, divorzio, morte, residenza, casellari giudiziari, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVBE |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di prestazioni o diritti (ad esempio prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, per figli a carico, iscrizione a scuole, università, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVRCC |
Attività a scopo privato svolte negli ultimi dodici mesi tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella presentazione da parte del rispondente di altre richieste, domande o denunce (ad esempio denuncia di furto alla polizia, avvio di un ricorso, richiesta del gratuito patrocinio, avvio di un procedimento civile dinanzi a un tribunale, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNN |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — il rispondente non ha dovuto richiedere documenti o presentare domande |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVLS |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o l’app o utilizzo giudicato troppo complicato) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVSEC |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — timori circa la sicurezza dei dati personali o riluttanza a effettuare pagamenti online (indebito utilizzo di carte di credito) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVEID (facoltativo) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — mancanza di firma elettronica, di identificazione elettronica attivata (e-ID) o di qualsiasi altro strumento per l’utilizzo dell’e-ID (necessario per la fruizione dei servizi) [esempi nazionali] (facoltativo) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOP |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — operazioni effettuate per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, parente) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOTH |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — altri motivi |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVANYS |
Il rispondente ha interagito con le amministrazioni pubbliche |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVDU |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — sito web o app difficile da utilizzare (ad esempio non facilmente fruibile, linguaggio non chiaro, procedura non spiegata adeguatamente) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVTP |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — problemi tecnici in occasione dell’utilizzo del sito web o dell’app (ad esempio tempi di caricamento lunghi, sito web bloccato) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVEID (facoltativo) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — problemi nell’utilizzo della firma elettronica o dell’identificazione elettronica (e-ID) (facoltativo) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVPAY (facoltativo) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — il rispondente non ha potuto effettuare pagamenti tramite il sito web o l’app (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (facoltativo) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVMOB |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — il rispondente non ha potuto accedere al servizio da smartphone o tablet (ad esempio versione del dispositivo non compatibile o applicazioni non disponibili) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVOTH |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi — altri problemi |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVX |
Il rispondente non ha incontrato problemi in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi |
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Commercio elettronico |
IBUY |
Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via internet a scopi privati |
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Commercio elettronico |
BCLOT1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSPG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFURN1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMUSG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare musica su CD, vinili ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFLMG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BBOOKNLG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BHARD1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BEEQU1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere, barre sonore o altoparlanti intelligenti, assistenti virtuali) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMED1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFDR |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFDS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare alimenti o bevande da fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCBW |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCPH |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BBMC |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BOPG |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_ANY |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare uno qualsiasi dei beni fisici elencati da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_DOM |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori nazionali (da imprese o privati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_EU |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori di altri paesi dell’UE (da imprese o privati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_WRLD |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori del resto del mondo (da imprese o privati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_UNK |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori il cui paese d’origine è sconosciuto (da imprese o privati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BPG_PP |
Beni acquistati da privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMUSS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare musica come servizio di streaming o download tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFLMS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare film o serie TV come servizio di streaming o download tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BBOOKNLS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare libri elettronici, riviste online o quotidiani online tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BGAMES |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare giochi online o come download per smartphone, tablet, computer o console tramite siti web o app |
|
Commercio elettronico |
BSOFTS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare software informatico o altro software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BHLFTS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare app relative a salute o fitness (escluse app gratuite) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BAPP |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare altre app (ad esempio app per apprendimento delle lingue, viaggi, meteo, escluse app gratuite) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSTICK |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi sportivi tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCTICK |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi culturali o di altro tipo (ad esempio biglietti per cinema, concerti, fiere) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSIMC |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti a internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSUTIL |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BHHS |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa (ad esempio pulizie, baby-sitting, lavori di riparazione, giardinaggio; anche in caso di acquisto da privati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BHHS_PP |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa da privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BTPS_E |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus locali da un’impresa di trasporti tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BTPS_PP |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto da privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BRA_E |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BRA_PP |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BOTS (facoltativo) |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app (facoltativo) |
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Commercio elettronico |
BFIN_IN1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFIN_CR1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFIN_SH1 |
Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DEM |
Utilizzo a scopi privati di termostati, contatori, luci, prese o altre soluzioni connesse a internet per la gestione energetica dell’abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DSEC |
Utilizzo a scopi privati di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a internet per l’abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHA |
Utilizzo a scopi privati di elettrodomestici connessi a internet come aspirapolvere robot, frigoriferi, forni o macchine da caffè |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DVA |
Utilizzo a scopi privati di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DX |
Il rispondente non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BDK |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — il rispondente ignorava l’esistenza di tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BNN |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — il rispondente non aveva necessità di utilizzare tali dispositivi o sistemi connessi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCST |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — costi troppo elevati |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLC |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLSK |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — insufficienza di competenze per l’utilizzo di tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCPP |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — timori circa la riservatezza e la protezione dei dati relativi al rispondente generati da tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSC |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — timori relativi alla sicurezza (ad esempio circa la vulnerabilità del dispositivo o del sistema ad attacchi di pirateria informatica) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSH |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — timori relativi alla sicurezza o alla salute (ad esempio circa la possibilità di infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BOTH |
Motivi per cui non ha utilizzato a scopi privati nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali — altri motivi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUTV |
Utilizzo di internet a scopi privati tramite un televisore connesso a internet nell’abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUGC |
Utilizzo di internet a scopi privati tramite una console per videogiochi connessa a internet nell’abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUHA |
Utilizzo di internet a scopi privati tramite altoparlanti intelligenti o un sistema audio domestico connesso a internet nell’abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCS |
Utilizzo a scopi privati di fitness band e smartwatch connessi a internet, occhiali o cuffie connessi a internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a internet |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHE |
Utilizzo a scopi privati di dispositivi connessi a internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti) o altri dispositivi per la salute e cure mediche connessi a internet |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DTOY |
Utilizzo a scopi privati di giocattoli connessi a internet, come i giocattoli robot (compresi quelli didattici) o le bambole |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCAR |
Utilizzo a scopi privati di un’automobile con connessione a internet senza fili integrata |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_USE |
Il rispondente ha utilizzato l’internet degli oggetti |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSEC |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet — problemi di sicurezza o di riservatezza (ad esempio attacchi di pirateria informatica subiti dal dispositivo o dal sistema, problemi di protezione delle informazioni relative al rispondente e alla sua famiglia generate da tali dispositivi o sistemi) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSHE |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet — problemi di sicurezza o di salute (ad esempio infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PDU |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet — difficoltà nell’utilizzo del dispositivo (ad esempio configurazione, installazione, connessione, abbinamento del dispositivo) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_POTH |
Problemi incontrati con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet — altri problemi (ad esempio problemi di connessione, problemi di assistenza) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PX |
Il rispondente non ha incontrato alcun problema con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet |
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Effetto dell’uso |
ECO_DMOB |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al telefono cellulare o allo smartphone che ha sostituito o non utilizza più |
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Effetto dell’uso |
ECO_DLT |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer portatile o al tablet che ha sostituito o non utilizza più |
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Effetto dell’uso |
ECO_DPC |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer da tavolo che ha sostituito o non utilizza più |
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Effetto dell’uso |
ECO_PP (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — prezzo (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PHD (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — caratteristiche del disco rigido (memoria, velocità), velocità del processore (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PECD (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — progettazione ecocompatibile del dispositivo, ad esempio modelli durevoli, aggiornabili e riparabili che richiedono meno materiali; uso di materiali ecologici per l’imballaggio ecc. (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PEG (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — possibilità di prolungare la durata di vita utile del dispositivo acquistando una garanzia supplementare (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PEE (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — efficienza energetica del dispositivo (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PTBS (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — un sistema di ritiro offerto dal fabbricante o dal venditore (ossia il fabbricante o il venditore ritira gratuitamente il dispositivo divenuto obsoleto o offre sconti al cliente per l’acquisto di un altro dispositivo) (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PX (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — il rispondente non ha preso in considerazione nessuna delle caratteristiche suddette (facoltativo) |
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Effetto dell’uso |
ECO_PBX (facoltativo) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo — il rispondente non ha mai acquistato nessuno di questi dispositivi (facoltativo) |
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/77 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1899 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Fertőd vidéki sárgarépa » (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Fertőd vidéki sárgarépa» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Fertőd vidéki sárgarépa» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 283 del 15.7.2021, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1900 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b), e l’articolo 90, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, relative alle condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, e relative alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II bis di tale regolamento di esecuzione. |
(2) |
Poiché l’espressione «alimenti composti» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all’articolo 8, all’allegato II, tabella 2, e all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è utilizzato con lo stesso significato attribuitole come in altri atti legislativi dell’Unione, è opportuno sostituire tale termine con «alimenti costituiti da due o più ingredienti». |
(3) |
Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere la definizione di «paese d’origine» all’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione. |
(4) |
L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione. |
(5) |
L’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis di tale regolamento. |
(6) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non prevede esplicitamente un periodo di applicabilità delle misure di emergenza per i prodotti elencati nell’allegato II bis e considerando che tali misure devono essere revocate o modificate qualora siano disponibili nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, anche l’elenco figurante nell’allegato II bis del presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente. È pertanto opportuno modificare l’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(7) |
La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF»), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2020 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione. |
(8) |
In particolare, per le partite di limoni provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le partite di arachidi provenienti dal Brasile, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire voci relative a entrambi i suddetti prodotti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici del 20 %. |
(9) |
A causa della frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e per via del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF, è opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché su peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia. |
(10) |
A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulla frutta del jack proveniente dalla Malaysia e sui peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’Uganda. |
(11) |
A causa delle notifiche trasmesse al RASFF relative alla contaminazione da residui di ossido di etilene, per quanto riguarda alcune partite di gombi provenienti dall’India, è opportuno includere l’ossido di etilene nell’analisi da effettuare su questo prodotto e aumentare al 20 % la frequenza dei controlli fisici e di identità per rilevare la presenza di residui di antiparassitari, compreso l’ossido di etilene, sui gombi provenienti dall’India alle frontiere dell’Unione. |
(12) |
A causa della frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e per via del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF, è opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dagli Stati Uniti. |
(13) |
A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui semi di sesamo provenienti dal Sudan. |
(14) |
A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle foglie di vite provenienti dalla Turchia. |
(15) |
Per quanto riguarda le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia, le informazioni disponibili evidenziano un’evoluzione favorevole del grado di conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine. È opportuno ridurre al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle nocciole e sui prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia. Le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Turchia e dall’Azerbaigian sono elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Al fine di garantire una coerente attenuazione dei rischi, è opportuno modificare la voce relativa alle nocciole e ai prodotti ottenuti da nocciole provenienti della Georgia in modo da includere gli stessi prodotti di quelli originari della Turchia e dell’Azerbaigian. |
(16) |
Dal gennaio 2019 i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana. |
(17) |
È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e dell’analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g, come previsto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I risultati del campionamento e dell’analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall’Etiopia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e inserire una voce su tali semi nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione. |
(18) |
Dal luglio 2017 i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un tasso elevato e persistente di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana. |
(19) |
È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka. In particolare, tutte le partite di tale prodotto provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di aflatossine e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di aflatossine. I risultati del campionamento e dell’analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e inserire una voce relativa a tali peperoni nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione. |
(20) |
Per quanto riguarda i pistacchi provenienti dagli Stati Uniti, elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(21) |
Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle arachidi da aflatossine, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» nell’allegato II, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere i termini «compresi i miscugli» e i codici NC per i miscugli nelle righe relative alle arachidi altrimenti preparate o conservate. |
(22) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e per le partite di peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale ma che erano già soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero secondo i tassi di frequenza armonizzati per i controlli fisici e di identità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prima della modifica apportata dal presente regolamento. |
(23) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. |
(24) |
Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali, è opportuno modificare il modello di certificato ufficiale e le note sulla compilazione di tale certificato figuranti nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(25) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(26) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. |
(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il punto ii è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
|
3) |
all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce. 4. Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.»; |
4) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Aggiornamenti degli allegati La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.»; |
5) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo di transizione L’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e di partite di peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale né dai risultati del campionamento e dell’analisi in conformità al presente regolamento è ammesso fino al 13 gennaio 2022.»; |
6) |
gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo
Riga |
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) |
||||
1 |
|
|
|
Bolivia (BO) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
2 |
(Alimenti — non tritati né polverizzati) |
ex 0904 11 00 |
10 |
Brasile (BR) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
3 |
|
|
|
Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
|||||
|
|
|||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
4 |
|
|
|
Cina (CN) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
5 |
Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti — tritati o polverizzati) |
ex 0904 22 00 |
11 |
Cina (CN) |
Salmonella (6) |
20 |
||||
6 |
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
Cina (CN) |
20 |
|||||
7 |
Melanzane (Solanum melongena) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0709 30 00 |
|
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
8 |
|
|
|
Repubblica dominicana (DO) |
50 |
|||||
|
|
20 |
||||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
10 |
||||||||
ex 0710 22 00 |
10 |
|||||||||
9 |
|
|
|
Egitto (EG) |
20 |
|||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
||||||||
|
20 |
|||||||||
10 |
|
|
|
Georgia (GE) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
70 |
|||||||||
|
70 |
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
05; 06 |
|||||||||
|
33 |
|||||||||
|
23 |
|||||||||
|
|
30 |
||||||||
|
30 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
|
40 |
||||||||
(Alimenti) |
|
20 |
||||||||
11 |
Olio di palma (Alimenti) |
|
|
Ghana (GH) |
Coloranti Sudan (10) |
50 |
||||
|
||||||||||
|
90 |
|||||||||
|
||||||||||
12 |
Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati) |
ex 1211 90 86 |
10 |
India (IN) |
50 |
|||||
13 |
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
India (IN) |
20 |
|||||
|
30 |
|||||||||
14 |
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
0708 20 |
|
Kenya (KE) |
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||||
15 |
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
16 |
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
|
10 |
|||||||||
17 |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Libano (LB) |
Rodammina B |
50 |
||||
18 |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Libano (LB) |
Rodammina B |
50 |
||||
19 |
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
20 |
Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) (Alimenti — freschi) |
ex 0810 90 20 |
20 |
Malaysia (MY) |
Residui di antiparassitari (3) |
50 |
||||
21 |
Semi di sesamo (Alimenti) |
|
|
Nigeria (GN) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
22 |
Miscele di spezie (Alimenti) |
0910 91 10 ; 0910 91 90 |
|
Pakistan (PK) |
Aflatossine |
50 |
||||
23 |
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
|
10 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
10 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
24 |
|
|
|
Senegal (SN) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
25 |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Siria (SY) |
Rodammina B |
50 |
||||
26 |
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Siria (SY) |
Rodammina B |
50 |
||||
27 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Thailandia (TH) |
20 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||
28 |
|
|
|
Turchia (TR) |
Aflatossine |
5 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
70 |
|||||||||
|
70 |
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
05; 06 |
|||||||||
|
33 |
|||||||||
|
23 |
|||||||||
|
|
30 |
||||||||
|
30 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
|
40 |
||||||||
(Alimenti) |
|
20 |
||||||||
29 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati) |
|
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
30 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati) |
0805 21 ; 0805 22 ; 0805 29 |
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
31 |
Arance (Alimenti — freschi o essiccati) |
0805 10 |
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
32 |
Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turchia (TR) |
20 |
|||||
33 |
|
|
|
Turchia (TR) |
20 |
|||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
||||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||
34 |
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (18) (19) (Alimenti) |
ex 1212 99 95 |
20 |
Turchia (TR) |
Cianuro |
50 |
||||
35 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
Uganda (UG) |
Residui di antiparassitari (3) |
50 |
||||
|
20 |
|||||||||
36 |
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
37 |
|
|
|
Uzbekistan (UZ) |
Solfiti (20) |
50 |
||||
(Alimenti) |
|
|||||||||
38 |
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
||||||||
|
|
30 |
||||||||
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|
40 |
||||||||
39 |
Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
30 |
|||||||||
40 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
20 |
ALLEGATO II
Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche
1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Riga |
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (23) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli di identità e fisici (%) |
||||
1 |
|
|
|
Argentina (AR) |
Aflatossine |
5 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
2 |
|
|
|
Azerbaigian (AZ) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
70 |
|||||||||
|
70 |
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
05; 06 |
|||||||||
|
33 |
|||||||||
|
23 |
|||||||||
|
|
30 |
||||||||
|
30 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
30 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
|
40 |
||||||||
(Alimenti) |
|
20 |
||||||||
3 |
(Alimenti) |
ex 1404 90 00 (32) |
10 |
Bangladesh (BD) |
Salmonella (28) |
50 |
||||
4 |
|
|
|
Brasile (BR) |
Aflatossine |
50 |
||||
(Alimenti) |
|
20 |
||||||||
|
20 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
5 |
|
|
|
Egitto (EG) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
6 |
|
|
|
Etiopia (ET) |
Aflatossine |
50 |
||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
|
|||||||||
7 |
Semi di sesamo (Alimenti) |
|
|
Etiopia (ET) |
Salmonella (28) |
50 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
8 |
|
|
|
Ghana (GH) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
9 |
|
|
|
Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
10 |
Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) |
|
|
Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
||||
11 |
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (24) |
10 |
||||
12 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) |
|
|
India (IN) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
11; 19 |
|||||||||
|
20 |
|||||||||
|
10; 90 |
|||||||||
|
94 |
|||||||||
13 |
Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate) |
0908 11 00 ; 0908 12 00 |
|
India (IN) |
Aflatossine |
20 |
||||
14 |
|
|
|
India (IN) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
15 |
Gomma di guar (Alimenti e mangimi) |
ex 1302 32 90 |
10 |
India (IN) |
Pentaclorofenolo e diossine (25) |
5 |
||||
16 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
India (IN) |
10 |
|||||
|
20 |
|||||||||
17 |
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi) |
|
|
India (IN) |
Salmonella (28) |
20 50 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
18 |
|
|
|
Iran (IR) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
|
60 |
|||||||||
|
60 |
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
|
30 |
|||||||||
|
03; 04 |
|||||||||
|
32 |
|||||||||
|
22 |
|||||||||
|
|
20 |
||||||||
|
20 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
|
19 |
|||||||||
(Alimenti) |
|
50 |
||||||||
19 |
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) |
|
|
Sri Lanka (LK) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
20 |
|||||||||
|
11; 19 |
|||||||||
|
10; 90 |
|||||||||
|
94 |
|||||||||
20 |
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
|
10 |
Nigeria (GN) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
10 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
21 |
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 |
Pakistan (PK) |
Residui di antiparassitari (26) |
20 |
||||
|
20 |
|||||||||
22 |
|
|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
|
50 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
(Alimenti e mangimi) |
|
20 |
||||||||
23 |
Semi di sesamo (Alimenti) |
|
|
Sudan (SD) |
Salmonella (28) |
50 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
24 |
|
|
|
Turchia (TR) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
50 |
||||||||
|
|
50 |
||||||||
|
20 |
|||||||||
|
01; 02 |
|||||||||
|
31 |
|||||||||
|
21 |
|||||||||
|
|
11 |
||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
11 |
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11 |
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11 |
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11 |
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11 |
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10 |
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10 |
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10 |
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10 |
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60 |
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95 |
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60 |
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60 |
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25 |
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Turchia (TR) |
Aflatossine |
50 |
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60 |
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60 |
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60 |
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60 |
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30 |
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03; 04 |
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32 |
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22 |
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20 |
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20 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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19 |
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(Alimenti) |
|
50 |
||||||||
26 |
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
50 |
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27 |
Semi di sesamo (Alimenti) |
|
|
Uganda (UG) |
Salmonella (28) |
20 |
||||
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40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
28 |
Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Vietnam (VN) |
10 |
2. Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Riga |
Alimenti costituiti da uno o più ingredienti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati |
|
|
Codice NC (34) |
Descrizione (35) |
1 |
ex 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero |
2 |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
3 |
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
ALLEGATO II bis
Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis
Riga |
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
||||||||
1 |
(Alimenti) |
|
|
Nigeria (GN) |
Residui di antiparassitari |
ALLEGATO IV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI
Informazioni generali
Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).
Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.
Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.
Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.
Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.
Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:
— |
le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate; |
— |
le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale; |
— |
le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative; |
— |
se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. |
Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.
PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA |
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Casella |
Descrizione |
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|
Paese |
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Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. |
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I.1. |
Speditore/esportatore |
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Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (36) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell’Unione. |
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I.2. |
Riferimento del certificato |
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Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. |
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I.2a. |
Riferimento IMSOC |
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È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. |
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I.3. |
Autorità centrale competente |
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Indicare il nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. |
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I.4. |
Autorità locale competente |
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|
Indicare, se del caso, il nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. |
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I.5. |
Destinatario/importatore |
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|
Indicare il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione. |
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I.6. |
Operatore responsabile della partita |
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|
Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. Questa casella è facoltativa. |
||||||||
I.7. |
Paese di origine |
||||||||
|
Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari. Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo. |
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I.8. |
Regione di origine |
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|
Non pertinente. |
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I.9. |
Paese di destinazione |
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|
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti. |
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I.10. |
Regione di destinazione |
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|
Non pertinente. |
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I.11. |
Luogo di spedizione |
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|
Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento. Per altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione. |
||||||||
I.12. |
Luogo di destinazione |
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|
Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione. |
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I.13. |
Luogo di carico |
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|
Non pertinente. |
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I.14. |
Data e ora della partenza |
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|
Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). |
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I.15. |
Mezzo di trasporto |
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Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l’identificazione:
In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. |
||||||||
I.16. |
Posto di controllo frontaliero di ingresso |
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|
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. |
||||||||
I.17. |
Documenti di accompagnamento |
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|
Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/risultati del campionamento e delle analisi di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada). |
||||||||
I.18. |
Temperatura di trasporto |
||||||||
|
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento). |
||||||||
I.19. |
Numero del contenitore/numero del sigillo |
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|
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato. |
||||||||
I.20. |
Certificato come o per |
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|
Selezionare l’uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell’Unione. Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell’Unione richiede un certificato ufficiale. |
||||||||
I.21. |
Per il transito |
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|
Non pertinente. |
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I.22. |
Per il mercato interno |
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|
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione. |
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I.23. |
Per la reintroduzione |
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|
Non pertinente. |
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I.24. |
Numero totale di colli |
||||||||
|
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. |
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I.25. |
Quantità totale |
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|
Non pertinente. |
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I.26. |
Peso netto/peso lordo totale (kg) |
||||||||
|
Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio. È calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. |
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I.27. |
Descrizione della partita |
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|
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (37). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell’Unione. Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell’Unione. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (38) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico). |
PARTE II – CERTIFICAZIONE |
|
Casella |
Descrizione |
|
Paese |
|
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. |
|
Modello di certificato |
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Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. |
II. |
Informazioni sanitarie |
|
Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie dell’Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell’Unione, come quella per la certificazione. |
II.2a. |
Riferimento del certificato |
|
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. |
II.2b. |
Riferimento IMSOC |
|
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. |
|
Certificatore |
|
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all’articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625. Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell’autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).
(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(4) Residui di amitraz.
(5) Residui di nicotina.
(6) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).
(7) Residui di tolfenpyrad.
(8) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
(9) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(10) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(11) Residui di acefato.
(12) Residui di diafentiuron.
(13) Residui di fentoato.
(14) Residui di clorbufam.
(15) Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.
(16) Residui di procloraz.
(17) Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.
(18) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(19) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(20) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(21) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
(22) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).
(23) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(24) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).
(25) La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.
La relazione di analisi indica:
a) |
i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine; |
b) |
l’incertezza di misura del risultato dell’analisi; |
c) |
il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi e |
d) |
il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. |
L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.
(26) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(27) Residui di carbofuran.
(28) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).
(29) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(30) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
(31) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(32) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.
(33) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).
(34) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(35) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(36) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(37) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(38) Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/110 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1901 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2021
recante attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’allegato II, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
In base al regolamento (CE) n. 1338/2008, i dati e i metadati sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul relativo finanziamento dovrebbero essere stabiliti mediante misure di esecuzione. |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione ha effettuato un’analisi costi/benefici, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di dati sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul relativo finanziamento. Le variabili relative alla spesa per l’assistenza sanitaria e al relativo finanziamento dovrebbero essere rilevate per garantire la disponibilità di dati a livello dell’UE per le decisioni in materia di politica sanitaria e sociale. |
(3) |
La Commissione (Eurostat) ha elaborato insieme all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e all’Organizzazione mondiale della sanità un manuale statistico di riferimento dedicato al sistema dei conti sanitari 2011 (2), per garantire la pertinenza e la comparabilità dei dati. Tale manuale, che delinea i concetti, le definizioni e i metodi per il trattamento dei dati relativi alla spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento, dovrebbe costituire la base per il questionario dettagliato, unitamente alle linee guida che accompagnano l’esercizio congiunto annuale di rilevazione dei dati. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee nel settore della spesa per l’assistenza sanitaria e del relativo finanziamento, uno dei temi delle statistiche sull’assistenza sanitaria di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1338/2008.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano nell’allegato I.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i dati per i settori e al livello di aggregazione specificato nell’allegato II.
Articolo 4
1. Gli Stati membri forniscono i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento con cadenza annuale. Il periodo di riferimento è l’anno civile. Il primo anno di riferimento è il 2021.
2. I dati e i metadati di riferimento per l’anno di riferimento N sono trasmessi entro il 30 aprile dell’anno N+2.
3. I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.
Articolo 5
Gli Stati membri forniscono i metadati di riferimento necessari, in particolare per quanto riguarda:
a) |
le fonti dei dati e la relativa copertura; |
b) |
i metodi di compilazione utilizzati; |
c) |
le informazioni sulle caratteristiche della spesa per l’assistenza sanitaria nazionale e sul finanziamento specifico per ciascuno Stato membro e sugli scostamenti dalle definizioni di cui all’allegato I; |
d) |
i riferimenti alla legislazione nazionale su cui si basano la spesa per l’assistenza sanitaria e il relativo finanziamento; |
e) |
le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui all’allegato I. |
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2) OCSE, Eurostat e Organizzazione mondiale della sanità, A System of Health Accounts 2011
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO I
Definizioni
1.
«Assistenza sanitaria»: tutte le attività che hanno come obiettivo primario quello di migliorare o mantenere lo stato di salute delle persone e impedirne il deterioramento, nonché di attenuare le conseguenze di un cattivo stato di salute attraverso l’applicazione di conoscenze sanitarie qualificate.
2.
«Spesa corrente per l’assistenza sanitaria»: la spesa per consumi finali delle unità residenti in beni e servizi per l’assistenza sanitaria, compresi i beni e i servizi per l’assistenza sanitaria forniti direttamente alle singole persone così come i servizi di assistenza sanitaria collettiva.
3.
«Funzioni di assistenza sanitaria»: il tipo di esigenza cui si intende ovviare mediante la spesa corrente per l’assistenza sanitaria o il tipo di obiettivo sanitario perseguito.
4.
«Assistenza ospedaliera terapeutica e riabilitativa» — «Assistenza ospedaliera»: i trattamenti e/o le terapie prestati in una struttura di assistenza sanitaria a pazienti formalmente ricoverati, per i quali è necessario un pernottamento; «assistenza terapeutica»: i servizi di assistenza sanitaria mirati principalmente ad alleviare i sintomi di una malattia o di un infortunio o ridurne la gravità, o prevenire aggravamenti o complicazioni che possano minacciare la vita o le normali funzioni; «assistenza riabilitativa»: i servizi necessari a stabilizzare, migliorare o ripristinare le funzioni e le strutture danneggiate dell’organismo, a compensare la mancanza o la perdita di funzioni e strutture dell’organismo, a migliorare le attività e la partecipazione della persona e a prevenire disabilità, rischi e complicazioni mediche.
5.
«Assistenza diurna terapeutica e riabilitativa» — «Assistenza diurna»: i servizi medici e paramedici programmati erogati in una struttura sanitaria a pazienti formalmente ricoverati a scopo di diagnosi, trattamento o altri tipi di assistenza sanitaria e dimessi lo stesso giorno; «assistenza terapeutica»: i servizi di assistenza sanitaria mirati principalmente ad alleviare i sintomi di una malattia o di un infortunio o ridurne la gravità, o prevenire aggravamenti o complicazioni che possano minacciare la vita o le normali funzioni; «assistenza riabilitativa»: i servizi necessari a stabilizzare, migliorare o ripristinare le funzioni e le strutture danneggiate dell’organismo, a compensare la mancanza o la perdita di funzioni e strutture dell’organismo, a migliorare le attività e la partecipazione della persona e a prevenire deficit, rischi e complicazioni mediche.
6.
«Assistenza ambulatoriale terapeutica e riabilitativa» — «Assistenza ambulatoriale»: i servizi medici e ausiliari prestati in una struttura di assistenza sanitaria a pazienti che non sono formalmente ricoverati e non pernottano nella struttura; «assistenza terapeutica»: i servizi di assistenza sanitaria mirati principalmente ad alleviare i sintomi di una malattia o di un infortunio o ridurne la gravità, o prevenire aggravamenti o complicazioni che possano minacciare la vita o le normali funzioni; «assistenza riabilitativa»: i servizi necessari a stabilizzare, migliorare o ripristinare le funzioni e le strutture danneggiate dell’organismo, a compensare la mancanza o la perdita di funzioni e strutture dell’organismo, a migliorare le attività e la partecipazione della persona e a prevenire disabilità, rischi e complicazioni mediche.
7.
«Assistenza domiciliare terapeutica e riabilitativa» — «Assistenza domiciliare»: i servizi medici, infermieristici e ausiliari fruiti dai pazienti presso il loro domicilio e che implicano la presenza fisica dell’erogatore del servizio; «assistenza terapeutica»: i servizi di assistenza sanitaria mirati principalmente ad alleviare i sintomi di una malattia o di un infortunio o ridurne la gravità, o prevenire aggravamenti o complicazioni che possano minacciare la vita o le normali funzioni; «assistenza riabilitativa»: i servizi necessari a stabilizzare, migliorare o ripristinare le funzioni e le strutture danneggiate dell’organismo, a compensare la mancanza o la perdita di funzioni e strutture dell’organismo, a migliorare le attività e la partecipazione della persona e a prevenire deficit, rischi e complicazioni mediche.
8.
«Assistenza (sanitaria) ospedaliera di lunga durata» — «Assistenza ospedaliera»: i trattamenti e/o le terapie prestati in una struttura di assistenza sanitaria a pazienti formalmente ricoverati, per i quali è necessario un pernottamento; «assistenza (sanitaria) di lunga durata»: una serie di servizi di assistenza medica, infermieristica e personale che forniscono aiuto nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, prestati con l’obiettivo principale di alleviare il dolore e le sofferenze e di ridurre o gestire il deterioramento del quadro clinico nei pazienti che presentano dipendenza a lungo termine.
9.
«Assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata» — «Assistenza diurna»: i servizi medici e paramedici programmati erogati in una struttura sanitaria a pazienti formalmente ricoverati a scopo di diagnosi, trattamento o altri tipi di assistenza sanitaria e dimessi lo stesso giorno; «Assistenza (sanitaria) di lunga durata»: una serie di servizi di assistenza medica, infermieristica e personale che forniscono aiuto nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, prestati con l’obiettivo principale di alleviare il dolore e le sofferenze e di ridurre o gestire il deterioramento del quadro clinico nei pazienti che presentano dipendenza a lungo termine.
10.
«Assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata» — «Assistenza ambulatoriale»: i servizi medici e ausiliari prestati in una struttura di assistenza sanitaria a pazienti che non sono formalmente ricoverati e non pernottano nella struttura; «assistenza (sanitaria) di lunga durata»: una serie di servizi di assistenza medica, infermieristica e personale che forniscono aiuto nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, prestati con l’obiettivo principale di alleviare il dolore e le sofferenze e di ridurre o gestire il deterioramento del quadro clinico nei pazienti che presentano dipendenza a lungo termine.
11.
«Assistenza (sanitaria) domiciliare di lunga durata» — «Assistenza domiciliare»: i servizi medici, infermieristici e ausiliari fruiti dai pazienti presso il loro domicilio e che implicano la presenza fisica dell’erogatore del servizio; «Assistenza (sanitaria) di lunga durata»: una serie di servizi di assistenza medica, infermieristica e personale che forniscono aiuto nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, prestati con l’obiettivo principale di alleviare il dolore e le sofferenze e di ridurre o gestire il deterioramento del quadro clinico nei pazienti che presentano dipendenza a lungo termine.
12.
«Servizi ausiliari (non specificati per funzione)» i servizi di assistenza sanitaria o di assistenza di lunga durata non specificati per funzione né per modalità di erogazione, di cui il paziente fruisce direttamente, in particolare nel corso di un contatto indipendente con il sistema sanitario e che non fanno parte di un pacchetto di servizi di assistenza, quali i servizi di laboratorio, di diagnostica per immagini, di trasporto di pazienti o di soccorso di emergenza.
13.
«Medicinali e altri presidi medici non durevoli (non specificati per funzione)»: medicinali e presidi medici non durevoli destinati a essere utilizzati per la diagnosi, la cura, il trattamento o l’attenuazione della malattia, inclusi i medicinali su prescrizione e quelli da banco, senza specificarne la funzione e la modalità di fornitura.
14.
«Apparecchi terapeutici e altri presidi medici (non specificati per funzione)»: materiale sanitario durevole, compresi i dispositivi ortottici finalizzati a fornire sostegno al corpo umano o a correggerne le deformazioni e/o le alterazioni, gli apparecchi ortopedici, le protesi o le estensioni artificiali che sostituiscono parti del corpo mancanti e altri dispositivi protesici, compresi gli impianti che sostituiscono o integrano le funzionalità di una struttura biologica mancante e i dispositivi medico-tecnici, senza specificarne la funzione e la modalità di fornitura.
15.
«Terapia preventiva»: qualsiasi misura destinata a evitare o a ridurre il numero o la gravità degli infortuni o delle malattie e delle loro sequele o complicazioni.
16.
«Governance e amministrazione del sistema sanitario e del finanziamento»: servizi che si concentrano sul sistema sanitario piuttosto che sull’assistenza sanitaria diretta, che dirigono e sostengono il funzionamento del sistema sanitario e sono considerati collettivi, in quanto non sono destinati a individui specifici ma vanno a vantaggio di tutti gli utenti del sistema sanitario.
17.
«Altri servizi di assistenza sanitaria non classificati altrove (n.c.a.)»: tutti gli altri servizi di assistenza sanitaria non classificati da HC.1 a HC.7.
18.
«Regimi di finanziamento dell’assistenza sanitaria»: i diversi tipi di meccanismi di finanziamento attraverso cui le persone fruiscono dei servizi sanitari, compresi sia i pagamenti diretti delle famiglie per beni e servizi che gli accordi di finanziamento da parte di terzi.
19.
«Regimi nazionali»: regimi di finanziamento dell’assistenza sanitaria le cui caratteristiche sono determinate per legge o dallo Stato, per i quali è prevista una dotazione di bilancio specifica per il programma e la responsabilità generale dei quali è affidata a un’unità dell’amministrazione pubblica.
20.
«Regimi sociali di assicurazione sanitaria»: meccanismi di finanziamento volti a garantire l’accesso di specifici gruppi di popolazione all’assistenza sanitaria mediante la partecipazione obbligatoria stabilita per legge o dallo Stato e l’ammissibilità basata sul pagamento di contributi di assicurazione sanitaria da parte, o per conto, degli interessati.
21.
«Regimi di assicurazione privata obbligatori»: meccanismi di finanziamento volti a garantire l’accesso di specifici gruppi di popolazione all’assistenza sanitaria mediante la partecipazione obbligatoria stabilita per legge o dallo Stato e l’ammissibilità basata sull’acquisto di un’assicurazione sanitaria.
22.
«Regimi di assicurazione sanitaria volontaria»: regimi basati sull’acquisto di un’assicurazione sanitaria, non resa obbligatoria dallo Stato e i cui premi assicurativi possono essere direttamente o indirettamente sovvenzionati dallo Stato.
23.
«Regimi finanziati da istituzioni senza scopo di lucro»: accordi e programmi di finanziamento non obbligatori che danno diritto a prestazioni a carattere non contributivo basati su donazioni provenienti dalla cittadinanza, dallo Stato o da imprese.
24.
«Regimi finanziati da imprese»: principalmente, accordi mediante i quali le imprese forniscono direttamente oppure finanziano i servizi sanitari per i propri dipendenti senza il coinvolgimento di un regime previdenziale.
25.
«Spese vive delle famiglie»: pagamento diretto per beni e servizi sanitari a carico del reddito primario o dei risparmi delle famiglie effettuato dall’utente al momento dell’acquisto dei beni o dell’utilizzo dei servizi.
26.
«Regimi finanziati dal resto del mondo»: meccanismi di finanziamento cui partecipano, o che sono gestiti da, unità istituzionali che sono residenti all’estero ma che incassano, cumulano risorse e acquistano beni e servizi sanitari per conto di residenti, senza che i loro fondi passino attraverso un regime per residenti.
27.
«Erogatori di assistenza sanitaria»: le organizzazioni e gli attori che forniscono beni e servizi sanitari come attività principale, nonché quelli per cui l’erogazione di assistenza sanitaria è solo una delle varie attività svolte.
28.
«Ospedali»: le strutture autorizzate impegnate principalmente nell’erogazione di servizi medici, diagnostici e terapeutici, compresi l’assistenza medica, infermieristica e altri servizi sanitari, a pazienti ricoverati e dei servizi di alloggio specializzati di cui necessitano i pazienti ricoverati; possono anche erogare servizi di assistenza sanitaria diurna, ambulatoriale e domiciliare.
29.
«Strutture di assistenza residenziale di lunga durata»: strutture impegnate principalmente nella fornitura di assistenza residenziale di lunga durata che associa l’assistenza infermieristica, di vigilanza o di altro tipo a seconda delle necessità dei residenti, in cui una parte significativa del processo produttivo e dell’assistenza fornita è una combinazione di servizi sanitari e servizi sociali e in cui i servizi sanitari erogati consistono in larga misura nell’assistenza infermieristica associata a servizi di assistenza alla persona.
30.
«Erogatori di assistenza sanitaria ambulatoriale»: strutture impegnate principalmente nella fornitura diretta di servizi di assistenza sanitaria a pazienti non ricoverati che non necessitano di servizi ospedalieri, compresi gli studi dei medici di base e dei medici specialisti e gli istituti specializzati nei trattamenti in day hospital e nell’erogazione di servizi di assistenza domiciliare.
31.
«Erogatori di servizi ausiliari»: strutture che forniscono servizi specifici di tipo ausiliario direttamente a pazienti non ricoverati, sotto la supervisione di professionisti della sanità, non inclusi nel trattamento fornito da ospedali, strutture di assistenza infermieristica, erogatori di servizi ambulatoriali o altri erogatori di servizi.
32.
«Dettaglianti e altri fornitori di presidi medici»: stabilimenti la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio di presidi medici al grande pubblico per il consumo o l’uso individuale o familiare, compresi il montaggio e la riparazione in combinazione con la vendita.
33.
«Prestatori di azioni preventive»: organizzazioni che elaborano principalmente programmi e campagne collettivi di prevenzione o programmi di salute pubblica destinati a gruppi specifici o alla popolazione in generale, ad esempio le agenzie di promozione e protezione della salute, gli istituti di sanità pubblica e le strutture specializzate che forniscono terapie preventive primarie come attività principale.
34.
«Erogatori di servizi di amministrazione e finanziamento del sistema di assistenza sanitaria»: strutture impegnate principalmente nella regolamentazione delle attività delle agenzie che forniscono l’assistenza sanitaria e nell’amministrazione generale del settore dell’assistenza sanitaria, compresa l’amministrazione del finanziamento della sanità.
35.
«Resto dell’economia»: gli altri erogatori residenti di assistenza sanitaria non classificati altrove, comprese le famiglie in qualità di erogatori di servizi sanitari a domicilio a membri del nucleo familiare, nei casi in cui tali servizi corrispondano a trasferimenti sociali versati a tale scopo, nonché tutti gli altri settori che offrono assistenza sanitaria come attività secondaria.
36.
«Resto del mondo»: tutte le unità non residenti che forniscono beni e servizi sanitari e quelle coinvolte in attività dell’ambito sanitario.
ALLEGATO II
Temi da trattare e loro caratteristiche, classificazione incrociata dei dati e disaggregazioni
1) |
Classificazione incrociata della spesa corrente destinata all’assistenza sanitaria per funzione di assistenza sanitaria (HC) e regime di finanziamento (HF) I dati sono trasmessi in milioni di unità monetarie nazionali.
|
2) |
Classificazione incrociata della spesa corrente destinata all’assistenza sanitaria per funzioni di assistenza sanitaria (HC) e erogatori dell’assistenza (HP) I dati sono trasmessi in milioni di unità monetarie nazionali.
|
3) |
Classificazione incrociata della spesa corrente destinata all’assistenza sanitaria per erogatori di assistenza sanitaria (HP) e regimi di finanziamento (HF) I dati sono trasmessi in milioni di unità monetarie nazionali.
|
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/120 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1902 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2021
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene una classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sulla base di una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR. |
(2) |
L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, di categoria 1B o di categoria 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Una sostanza CMR può essere tuttavia utilizzata nei prodotti cosmetici se vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(3) |
Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le competenti autorità nazionali, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, oppure al all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o delle sostanze autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(4) |
Il presente regolamento riguarda le sostanze classificate come CMR nel regolamento delegato (UE) 1182/2020 (3), che si applica a decorrere dal 1° marzo 2022. |
(5) |
Per quanto riguarda la sostanza (T-4)- bis[1- (idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)- tionato-.kappa.S]zinco, denominata Zinc Pyrithione nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, classificata come sostanza CMR di categoria 1B (tossica per la riproduzione), l'11 aprile 2019 è stata presentata una richiesta di utilizzo in via eccezionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, relativa all'utilizzo come ingrediente antiforfora nei prodotti per capelli da sciacquare, ad una concentrazione massima dell'1%. Non è stata presentata alcuna richiesta di eccezione per altri usi dello Zinc Pyrithione. |
(6) |
La sostanza Zinc Pyrithione figura attualmente nell'allegato V, voce 8, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come conservante autorizzato nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare, a una concentrazione massima dell'1 % e in altri prodotti da sciacquare che non sono prodotti per l'igiene orale ad una concentrazione massima dello 0,5 %. Lo Zinc Pyrithione figura inoltre nell'allegato III, voce 101, del regolamento (CE) n. 1223/2009, come sostanza soggetta a restrizioni, autorizzata solo se utilizzata per scopi diversi rispetto a quelli dei conservanti, in prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare, a una concentrazione massima dello 0,1 %. |
(7) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze CMR di categoria 1A o 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se sono soddisfatte determinate condizioni, tra cui la condizione che non siano disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato da un'analisi delle alternative, e che la sostanza sia stata valutata e ritenuta sicura dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). |
(8) |
Nel suo parere del 3-4 marzo 2020 (4) il CSSC ha concluso che lo Zinc Pyrithione può essere considerato sicuro se utilizzato come ingrediente antiforfora nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare, a una concentrazione massima dell'1 %. Tuttavia, non essendo stato accertato che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per quanto riguarda gli ingredienti antiforfora nei prodotti da sciacquare per capelli/barba e baffi, lo Zinc Pyrithione dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del medesimo regolamento. Dovrebbe inoltre essere aggiunto all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(9) |
Non è stata presentata alcuna richiesta relativa all'impiego in via eccezionale nei prodotti cosmetici di sostanze diverse dallo Zinc Pyrithione, classificate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze CMR che non figurano già nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero quindi essere aggiunte all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di tale allegato. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(11) |
Le modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009 si basano sulla classificazione delle sostanze in questione come sostanze CMR nel regolamento delegato (UE) 1182/2020 e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data di tali classificazioni. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2).
(4) SCCS Opinion on Zinc Pyrithione (ZPT) (CAS No 13463-41-7) – Submission III - SCCS/1614/19.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009sono così modificati:
1) |
all'allegato II sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
l'allegato III è così modificato:
|
3) |
l'allegato V è così modificato:
|
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/126 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1903 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (1), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione (2) stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») per l’esercizio di alcune attività e per la prestazione di altri servizi di cui al regolamento (UE) 2016/796. |
(2) |
Per quanto la maggior parte dei costi generati dalle attività dell’Agenzia sia a carico del bilancio dell’UE, l’articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2016/796 prevede che l’Agenzia riscuota diritti e corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni di (tipi di) veicoli, di certificati di sicurezza unici e di approvazioni inerenti al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS»), nonché per la prestazione di altri servizi. A norma dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796, l’importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l’intero costo dei compiti eseguiti e dei servizi forniti dall’Agenzia. |
(3) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/764, la Commissione valuta il regime per i diritti e i corrispettivi ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell’Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate future. In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, spetta alla Commissione correggere all’occorrenza l’importo dei diritti e dei corrispettivi. La Commissione è tenuta a sottoporre a revisione il regolamento in vista della progressiva introduzione di diritti fissi entro il 16 giugno 2022. |
(4) |
Nel 2018, quando è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764, mancavano dati finanziari affidabili, poiché l’Agenzia non aveva ancora avviato il trattamento delle domande. Dal 2019 le relazioni annuali dell’Agenzia di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 comprovano che, nell’esercizio del suo ruolo di autorità dell’Unione responsabile dei compiti di certificazione e autorizzazione di cui agli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, l’Agenzia registra uno squilibrio negativo significativo e ricorrente nel proprio bilancio. Tale squilibrio è dato dal livello insufficiente di diritti e corrispettivi riscossi conformemente all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 per compensare i costi legati al trattamento delle domande e alla prestazione di servizi. |
(5) |
Affinché l’Agenzia potesse sostenere i costi per il trattamento delle domande, il bilancio dell’Unione ha dovuto farsi parzialmente carico di tali costi. Inoltre, per chiudere in pareggio il proprio bilancio, l’Agenzia ha dovuto ridurre drasticamente le attività che non fossero quelle finanziate dai diritti e dai corrispettivi. Secondo i documenti unici di programmazione annuali dell’Agenzia, le previsioni per il 2021 e il 2022 indicano che la situazione finanziaria sarà analoga in futuro. Risulta pertanto necessaria una revisione del regime di diritti e di corrispettivi dell’Agenzia. |
(6) |
Appare necessario aumentare la tariffa oraria, che è ad oggi inferiore al costo orario sostenuto dall’Agenzia per rilasciare le decisioni ai richiedenti le autorizzazioni, i certificati e le approvazioni. È pertanto auspicabile una revisione delle tariffe definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 per coprire il costo annuale sostenuto dall’Agenzia per il trattamento delle domande e per la messa a disposizione dello sportello unico a tutti i richiedenti che si rivolgono all’Agenzia per le domande di autorizzazioni dei veicoli, certificati di sicurezza unici e approvazioni dei progetti ERTMS a livello europeo. |
(7) |
L’Agenzia sta riscuotendo i diritti e i corrispettivi esclusivamente a una tariffa oraria calcolata sulla base del tempo dedicato all’adozione delle decisioni e alla prestazione dei servizi. Sarebbe opportuno introdurre un regime di diritti fissi per ridurre ulteriormente l’onere amministrativo e migliorare la prevedibilità dei costi stimati per domanda, offrendo così un vantaggio a tutte le parti coinvolte. Inoltre, dal 2019, l’Agenzia ha acquisito esperienza e ha definito una metodologia sufficientemente solida per calcolare il costo medio del trattamento di una singola domanda. I diritti fissi dovrebbero quindi essere applicati al trattamento delle domande concernenti un veicolo o una serie di veicoli considerati conformi a un tipo di veicolo autorizzato in precedenza, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(8) |
Lo sportello unico gratuito genera costi notevoli di manutenzione e sviluppo. Dovrebbero pertanto essere corrisposti dei diritti anche per l’utilizzo dello sportello unico quando il destinatario delle domande presentate allo sportello unico è l’Agenzia. I diritti dovrebbero essere versati dai richiedenti sulla base di tariffe fisse, in funzione dell’impatto delle domande sulla struttura dello sportello unico in termini di documenti caricati e archiviati, funzionalità sfruttate e scambi effettuati, oltre che in proporzione al costo totale stimato della decisione pertinente. Inoltre, qualora la domanda di conformità al tipo di veicolo sia presentata all’Agenzia, è opportuno che il diritto per l’utilizzo dello sportello unico diventi parte integrante della tariffa complessiva per il rilascio dell’autorizzazione del veicolo sulla base di diritti fissi. |
(9) |
I diritti e i corrispettivi dovrebbero rispecchiare la situazione specifica di microimprese, piccole e medie imprese. Si dovrebbe pertanto applicare una riduzione specifica. |
(10) |
Tutti i criteri e la metodologia per la definizione del livello di diritti e corrispettivi si basano sul principio che la relativa entrata dovrebbe coprire l’intero costo dei servizi prestati, evitando un disavanzo o un notevole accumulo di eccedenze, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/796. |
(11) |
L’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 ha dimostrato che sarebbe opportuno ammodernare e adeguare le condizioni di pagamento di diritti e corrispettivi per mitigare il rischio di mancato pagamento da parte dei richiedenti la cui capacità finanziaria è a rischio e da parte di richiedenti stabiliti in paesi terzi, nei confronti dei quali l’Agenzia non dispone di garanzie giuridiche adeguate per far applicare la legge. È opportuno che l’Agenzia fatturi gli importi pagabili in una fase iniziale del trattamento delle domande, per ridurre il rischio di pagamenti tardivi o mancati. L’Agenzia deve accordare opzioni di pagamento online. |
(12) |
Poiché i diritti e i corrispettivi rispecchiano ampiamente le spese sostenute dall’Agenzia per il personale e le spese dirette associate, relative alle attività di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, è opportuno che gli importi pertinenti siano indicizzati dall’Agenzia ad ogni esercizio finanziario, sulla base di dati affidabili, per tener conto del tasso di inflazione e dell’aggiornamento annuale della remunerazione del personale dell’Agenzia. |
(13) |
È opportuno che l’Agenzia ponga pienamente in atto l’efficienza in termini di costi e pertanto si adoperi costantemente per migliorare le procedure applicate al fine di svolgere i compiti attribuitile ai sensi del regolamento (UE) 2016/796 e, in particolare, far corrispondere all’ambito di applicazione dei compiti le risorse disponibili. Nel fare ciò l’Agenzia dovrebbe realizzare un autentico spazio ferroviario unico europeo e dovrebbe tenere conto degli obiettivi della politica ferroviaria dell’UE per una mobilità più sostenibile e intelligente e per un settore ferroviario innovativo, sicuro, forte e pienamente interoperabile. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (l’“Agenzia”) per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, ivi incluso l’uso, da parte dei richiedenti, dello sportello unico di cui all’articolo 12 di detto regolamento per la presentazione di domande all’Agenzia, e per la prestazione di altri servizi conformemente agli obiettivi per cui l’Agenzia è stata istituita. Esso specifica altresì il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.»; |
2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tipi di diritti e corrispettivi riscossi dall’Agenzia 1. L’Agenzia riscuote diritti:
L’Agenzia può riscuotere diritti quando revoca un’autorizzazione all’immissione sul mercato a causa della non conformità accertata a posteriori di un veicolo in uso o di un tipo di veicolo ai requisiti essenziali, a norma dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797, o perché il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni per la certificazione, a norma dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2016/798. 2. Le domande di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprendono:
3. L’Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, richiesti da un richiedente o da altra persona od organismo. 4. L’Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.»; |
3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Calcolo dei diritti, dei corrispettivi e dei diritti fissi riscossi dall’Agenzia 1. L’importo dei diritti per l’utilizzo dello sportello unico per la presentazione all’Agenzia delle domande di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), è un importo fisso specificato nella tabella A al punto 2 dell’allegato. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda. 2. L’importo dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), incluse le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma, ammonta al totale degli elementi seguenti:
3. L’importo dei diritti per la presentazione e il trattamento delle rispettive domande e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è un importo fisso specificato nella tabella B al punto 3 dell’allegato e comprende i costi per l’utilizzo dello sportello unico di cui al paragrafo 1. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda. 4. L’importo dei corrispettivi per i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è pari al numero di ore impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni moltiplicato per la tariffa oraria dell’Agenzia, specificata nel punto 1 dell’allegato. 5. Su richiesta dei richiedenti, una riduzione del 20 % dell’importo riscosso dall’Agenzia per una domanda si applica nel caso di microimprese, piccole o medie imprese. Tale richiesta è effettuata al momento della domanda quando si applicano diritti fissi e al più tardi prima che l’Agenzia emetta una fattura in tutti gli altri casi. Ai fini del presente regolamento, per microimprese, piccole o medie imprese si intendono un’impresa ferroviaria autonoma, il gestore o fabbricante dell’infrastruttura, che siano stabiliti o abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e che soddisfino le condizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Il richiedente presenta tramite lo sportello unico elementi atti a comprovare la sua qualità di microimpresa, piccola o media impresa. L’Agenzia valuta gli elementi forniti e decide di respingere la richiesta per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa in caso di dubbio o mancanza di giustificazioni.»; |
4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
l’articolo 8 è così modificato:
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7) |
l’articolo 10 è così modificato:
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Articolo 2
Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764.
Articolo 3
Per quanto riguarda le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, non si applica l’articolo 1, punto 3.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).
(3) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(4) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
1. |
L’Agenzia applica una tariffa oraria pari a 239 EUR. |
2. |
I diritti fissi da corrispondere all’Agenzia per l’uso dello sportello unico sono i seguenti: Tabella A
|
3. |
I diritti fissi per la presentazione e il trattamento delle domande per l’immissione sul mercato di un veicolo, o una serie di veicoli, che sono conformi a un tipo di veicolo autorizzato sono fissati come segue: Tabella B
|
4. |
Il tasso di inflazione annuo di cui all’articolo 10, paragrafo 1 bis, è stabilito come segue.
|
(1) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
3.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 387/133 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1904 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2021
che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 104, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Le persone autorizzate a vendere medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6 possono vendere tali medicinali a distanza a determinate condizioni. È opportuno adottare un logo comune, che comprenda un collegamento ipertestuale all’elenco, stilato dall’autorità competente di ciascuno Stato membro, dei rivenditori autorizzati a vendere medicinali veterinari a distanza, con lo scopo di aiutare il pubblico a determinare se un sito web che mette in vendita tali medicinali a distanza sia legalmente autorizzato a farlo. |
(2) |
Il logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende un elemento grafico e un collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco di rivenditori autorizzati alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari pubblicato sul sito web dell’autorità competente di ciascuno Stato membro. |
(3) |
In linea con la maggioranza dei pareri espressi dagli Stati membri in occasione della riunione del comitato permanente per i medicinali veterinari del 2 dicembre 2019 e con una consultazione mirata delle parti interessate svolta via e-mail il 26 novembre 2019, il logo comune dovrebbe seguire la falsariga dell’analogo logo elaborato per i medicinali per uso umano (2). Quest’ultimo si è rivelato efficace nella pratica e ha permesso al pubblico di verificare se un dettagliante è legalmente autorizzato a vendere medicinali online. Per distinguere il nuovo logo da quello già in uso per i medicinali per uso umano, è opportuno utilizzare un colore diverso e aggiungere le lettere «VET», ad indicare che si tratta di medicinali veterinari. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La grafica del logo comune di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6, è conforme al modello di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5).
ALLEGATO
1) |
Il modello del logo comune di cui all’articolo 1 è il seguente:
|
2) |
I colori di riferimento sono: PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204. |
3) |
La bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore che mette in vendita medicinali veterinari al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell’informazione, è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune. |
4) |
La scelta della lingua del testo presente sul logo comune spetta allo Stato membro in cui è stabilito il rivenditore che mette in vendita medicinali veterinari al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione. |
5) |
Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel. |
6) |
Il logo comune è statico. |
7) |
Nel caso in cui il logo risulti difficilmente distinguibile su uno sfondo colorato, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
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8) |
Il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 104, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6, tra il sito web del rivenditore autorizzato a vendere medicinali veterinari al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione e il sito web su cui è pubblicato l’elenco nazionale di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera c), del regolamento, è fisso e reciproco. |