ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 380

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
27 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione, del 26 ottobre 2021, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1882 del Consiglio, del 25 ottobre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 65 del 25.2.2021 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 380/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1880 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2021

recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) contiene errori che incidono sull'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti: all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, e all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda il criterio di valutazione della coerenza degli obiettivi prestazionali; all'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda la condizione relativa all'istituzione di una specifica zona tariffaria; all'articolo 22, paragrafo 5, terzo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda le zone tariffarie per le quali i costi determinati sono stabiliti; all'articolo 22, paragrafo 7, seconda frase, per quanto riguarda l'obbligo delle autorità nazionali di vigilanza di esaminare la documentazione contabile pertinente; nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, lettera c), punto 2.2, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iv), per quanto riguarda i punti di ingresso o di uscita utilizzati nel calcolo degli indicatori per i voli che partono da o arrivano in un aeroporto situato al di fuori dello spazio aereo europeo; nell'allegato I, sezione 1, punto 3.1, lettera b), per quanto riguarda la definizione di «orario stimato di decollo»; nell'allegato I, sezione 2, punto 1.2, lettera d), per quanto riguarda lo spazio aereo per il quale è calcolato il tasso di violazioni dei minimi di separazione; nell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, lettera b), e punto 2.2, lettera b), punto iii), per quanto riguarda la definizione di «parte di rotta»; nell'allegato II, punto 3.3, lettera e), nell'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto iii), nell'allegato VII, tabella 1, punti 3 e 3.4, nell'allegato VII, punto 2.1, lettera i), e nell'allegato XI, punto 1.2, lettera f), per quanto riguarda il calcolo del costo del capitale; nell'allegato IV, punto 1.3, per quanto riguarda i valori di riferimento; nell'allegato VI, punto 1.2, lettera d), e punto 2.1, lettera d), per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione in merito alle tendenze; nell'allegato VI, punto 2.1, lettera a), secondo comma, per quanto riguarda il tipo di dati cui si applica l'eccezione; nell'allegato XIII, punto 1.1, lettera a), per quanto riguarda il valore di riferimento su cui si fonda il valore cardine; nell'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), primo comma, e lettera b), primo comma, per quanto riguarda la condizione relativa al calcolo del vantaggio e dello svantaggio finanziario.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).


27.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 380/5


REGOLAMENTO (UE) 2021/1881 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza imidacloprid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per la sostanza imidacloprid, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha raccomandato di stabilire la definizione di residuo solo per l’imidacloprid. Essa ha inoltre individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda l’LMR per le scarole/indivia a foglie larghe. È pertanto opportuno abbassare tale LMR allo specifico limite di determinazione (LD). L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per noci di pecàn, banane, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine e prodotti di origine animale. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(3)

Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello), fagioli, semi di arachide, chicchi di caffè e luppolo, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno che anche gli LMR per tali prodotti siano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). L’Autorità ha concluso che i CXL non sono compatibili con la definizione di residuo dell’UE e ha raccomandato di non includere i CXL vigenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno fissare tali LMR al livello indicato dall’Autorità.

(5)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.

(7)

Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11)

Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12)

L’approvazione della sostanza imidacloprid è scaduta il 1o dicembre 2020 (3). Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri scadranno il 1o giugno 2022. Dopo tale data è prevista un’ulteriore revisione dei livelli massimi di residui.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva imidacloprid in o su tutti i prodotti, ad eccezione delle scarole, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(1):5570.

(3)  GU L 370 del 6.11.2020, pag. 18.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato II è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza imidacloprid:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Imidacloprid

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,9 (+)

0110010

Pompelmi

(+)

0110020

Arance dolci

(+)

0110030

Limoni

(+)

0110040

Limette/lime

(+)

0110050

Mandarini

(+)

0110990

Altri (2)

(+)

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,01  (*1)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,7 (+)

0151010

Uve da tavola

(+)

0151020

Uve da vino

(+)

0152000

b)

Fragole

0,01  (*1)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*1)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

5 (+)

0154020

Mirtilli giganti americani

5 (+)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,01  (*1)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,01  (*1)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,01  (*1)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01  (*1)

0154070

Azzeruoli

0,01  (*1)

0154080

Bacche di sambuco

0,01  (*1)

0154990

Altri (2)

0,01  (*1)

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

0,3

0231020

Peperoni

0,9

0231030

Melanzane

0,3

0231040

Gombi

0,5 (+)

0231990

Altri (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,5

0232020

Cetriolini

0,4

0232030

Zucchine

0,4

0232990

Altri (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,15 (+)

0233010

Meloni

(+)

0233020

Zucche

(+)

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

0233990

Altri (2)

(+)

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,05  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

5 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

2 (+)

0260030

Piselli (con baccello)

5 (+)

0260040

Piselli (senza baccello)

2 (+)

0260050

Lenticchie

0,01  (*1)

0260990

Altri (2)

0,01  (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0300010

Fagioli

2 (+)

0300020

Lenticchie

0,01  (*1)

0300030

Piselli

0,01  (*1)

0300040

Lupini/semi di lupini

0,01  (*1)

0300990

Altri (2)

0,01  (*1)

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,01  (*1)

0401020

Semi di arachide

0,5 (+)

0401030

Semi di papavero

0,01  (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,01  (*1)

0401050

Semi di girasole

0,01  (*1)

0401060

Semi di colza

0,01  (*1)

0401070

Semi di soia

0,01  (*1)

0401080

Semi di senape

0,01  (*1)

0401090

Semi di cotone

0,01  (*1)

0401100

Semi di zucca

0,01  (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,01  (*1)

0401120

Semi di borragine

0,01  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01  (*1)

0401140

Semi di canapa

0,01  (*1)

0401150

Semi di ricino

0,01  (*1)

0401990

Altri (2)

0,01  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (*1)

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

0610000

0,05  (*1)

0620000

Chicchi di caffè

1 (+)

0630000

Infusioni di erbe da

0,05  (*1)

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

0,05  (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*1)

0700000

LUPPOLO

15 (+)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Imidacloprid

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 ottobre 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0620000 Chicchi di caffè

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 ottobre 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0110990 Altri (2)

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0154010 Mirtilli

0154020 Mirtilli giganti americani

0231040 Gombi

0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0233990 Altri (2)

0260010 Fagioli (con baccello)

0260020 Fagioli (senza baccello)

0260030 Piselli (con baccello)

0260040 Piselli (senza baccello)

0300010 Fagioli

0401020 Semi di arachide

0700000 LUPPOLO

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)»;

2)

nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza imidacloprid è soppressa.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


DECISIONI

27.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 380/20


DECISIONE (UE) 2021/1882 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2021

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2021.

(2)

A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2021, conformemente all’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).


ALLEGATO

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES %

Terza quota 2021 (EUR)

Totale

BEI 11o FES

Commissione 11o FES

BELGIO

3,24927

3 249 270,00

29 243 430,00

32 492 700,00

BULGARIA

0,21853

218 530,00

1 966 770,00

2 185 300,00

CECHIA

0,79745

797 450,00

7 177 050,00

7 974 500,00

DANIMARCA

1,98045

1 980 450,00

17 824 050,00

19 804 500,00

GERMANIA

20,57980

20 579 800,00

185 218 200,00

205 798 000,00

ESTONIA

0,08635

86 350,00

777 150,00

863 500,00

IRLANDA

0,94006

940 060,00

8 460 540,00

9 400 600,00

GRECIA

1,50735

1 507 350,00

13 566 150,00

15 073 500,00

SPAGNA

7,93248

7 932 480,00

71 392 320,00

79 324 800,00

FRANCIA

17,81269

17 812 690,00

160 314 210,00

178 126 900,00

CROAZIA

0,22518

225 180,00

2 026 620,00

2 251 800,00

ITALIA

12,53009

12 530 090,00

112 770 810,00

125 300 900,00

CIPRO

0,11162

111 620,00

1 004 580,00

1 116 200,00

LETTONIA

0,11612

116 120,00

1 045 080,00

1 161 200,00

LITUANIA

0,18077

180 770,00

1 626 930,00

1 807 700,00

LUSSEMBURGO

0,25509

255 090,00

2 295 810,00

2 550 900,00

UNGHERIA

0,61456

614 560,00

5 531 040,00

6 145 600,00

MALTA

0,03801

38 010,00

342 090,00

380 100,00

PAESI BASSI

4,77678

4 776 780,00

42 991 020,00

47 767 800,00

AUSTRIA

2,39757

2 397 570,00

21 578 130,00

23 975 700,00

POLONIA

2,00734

2 007 340,00

18 066 060,00

20 073 400,00

PORTOGALLO

1,19679

1 196 790,00

10 771 110,00

11 967 900,00

ROMANIA

0,71815

718 150,00

6 463 350,00

7 181 500,00

SLOVENIA

0,22452

224 520,00

2 020 680,00

2 245 200,00

SLOVACCHIA

0,37616

376 160,00

3 385 440,00

3 761 600,00

FINLANDIA

1,50909

1 509 090,00

13 581 810,00

15 090 900,00

SVEZIA

2,93911

2 939 110,00

26 451 990,00

29 391 100,00

REGNO UNITO

14,67862

14 678 620,00

132 107 580,00

146 786 200,00

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

100 000 000,00

900 000 000,00

1 000 000 000,00


Rettifiche

27.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 380/23


Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 del 25 febbraio 2021 )

La rettifica è da considerarsi nulla e non avvenuta.