ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1880 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2021
recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) contiene errori che incidono sull'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti: all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, e all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda il criterio di valutazione della coerenza degli obiettivi prestazionali; all'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda la condizione relativa all'istituzione di una specifica zona tariffaria; all'articolo 22, paragrafo 5, terzo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda le zone tariffarie per le quali i costi determinati sono stabiliti; all'articolo 22, paragrafo 7, seconda frase, per quanto riguarda l'obbligo delle autorità nazionali di vigilanza di esaminare la documentazione contabile pertinente; nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, lettera c), punto 2.2, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iv), per quanto riguarda i punti di ingresso o di uscita utilizzati nel calcolo degli indicatori per i voli che partono da o arrivano in un aeroporto situato al di fuori dello spazio aereo europeo; nell'allegato I, sezione 1, punto 3.1, lettera b), per quanto riguarda la definizione di «orario stimato di decollo»; nell'allegato I, sezione 2, punto 1.2, lettera d), per quanto riguarda lo spazio aereo per il quale è calcolato il tasso di violazioni dei minimi di separazione; nell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, lettera b), e punto 2.2, lettera b), punto iii), per quanto riguarda la definizione di «parte di rotta»; nell'allegato II, punto 3.3, lettera e), nell'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto iii), nell'allegato VII, tabella 1, punti 3 e 3.4, nell'allegato VII, punto 2.1, lettera i), e nell'allegato XI, punto 1.2, lettera f), per quanto riguarda il calcolo del costo del capitale; nell'allegato IV, punto 1.3, per quanto riguarda i valori di riferimento; nell'allegato VI, punto 1.2, lettera d), e punto 2.1, lettera d), per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione in merito alle tendenze; nell'allegato VI, punto 2.1, lettera a), secondo comma, per quanto riguarda il tipo di dati cui si applica l'eccezione; nell'allegato XIII, punto 1.1, lettera a), per quanto riguarda il valore di riferimento su cui si fonda il valore cardine; nell'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), primo comma, e lettera b), primo comma, per quanto riguarda la condizione relativa al calcolo del vantaggio e dello svantaggio finanziario. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
27.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1881 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza imidacloprid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per la sostanza imidacloprid, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha raccomandato di stabilire la definizione di residuo solo per l’imidacloprid. Essa ha inoltre individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda l’LMR per le scarole/indivia a foglie larghe. È pertanto opportuno abbassare tale LMR allo specifico limite di determinazione (LD). L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per noci di pecàn, banane, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine e prodotti di origine animale. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(3) |
Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello), fagioli, semi di arachide, chicchi di caffè e luppolo, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno che anche gli LMR per tali prodotti siano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). L’Autorità ha concluso che i CXL non sono compatibili con la definizione di residuo dell’UE e ha raccomandato di non includere i CXL vigenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno fissare tali LMR al livello indicato dall’Autorità. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD. |
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
L’approvazione della sostanza imidacloprid è scaduta il 1o dicembre 2020 (3). Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri scadranno il 1o giugno 2022. Dopo tale data è prevista un’ulteriore revisione dei livelli massimi di residui. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la sostanza attiva imidacloprid in o su tutti i prodotti, ad eccezione delle scarole, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(1):5570.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato II è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza imidacloprid: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza imidacloprid è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
27.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380/20 |
DECISIONE (UE) 2021/1882 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2021
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2021. |
(2) |
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. |
(4) |
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. |
(5) |
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. |
(6) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2021, conformemente all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(4) Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).
ALLEGATO
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11o FES % |
Terza quota 2021 (EUR) |
Totale |
|
BEI 11o FES |
Commissione 11o FES |
|||
BELGIO |
3,24927 |
3 249 270,00 |
29 243 430,00 |
32 492 700,00 |
BULGARIA |
0,21853 |
218 530,00 |
1 966 770,00 |
2 185 300,00 |
CECHIA |
0,79745 |
797 450,00 |
7 177 050,00 |
7 974 500,00 |
DANIMARCA |
1,98045 |
1 980 450,00 |
17 824 050,00 |
19 804 500,00 |
GERMANIA |
20,57980 |
20 579 800,00 |
185 218 200,00 |
205 798 000,00 |
ESTONIA |
0,08635 |
86 350,00 |
777 150,00 |
863 500,00 |
IRLANDA |
0,94006 |
940 060,00 |
8 460 540,00 |
9 400 600,00 |
GRECIA |
1,50735 |
1 507 350,00 |
13 566 150,00 |
15 073 500,00 |
SPAGNA |
7,93248 |
7 932 480,00 |
71 392 320,00 |
79 324 800,00 |
FRANCIA |
17,81269 |
17 812 690,00 |
160 314 210,00 |
178 126 900,00 |
CROAZIA |
0,22518 |
225 180,00 |
2 026 620,00 |
2 251 800,00 |
ITALIA |
12,53009 |
12 530 090,00 |
112 770 810,00 |
125 300 900,00 |
CIPRO |
0,11162 |
111 620,00 |
1 004 580,00 |
1 116 200,00 |
LETTONIA |
0,11612 |
116 120,00 |
1 045 080,00 |
1 161 200,00 |
LITUANIA |
0,18077 |
180 770,00 |
1 626 930,00 |
1 807 700,00 |
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
255 090,00 |
2 295 810,00 |
2 550 900,00 |
UNGHERIA |
0,61456 |
614 560,00 |
5 531 040,00 |
6 145 600,00 |
MALTA |
0,03801 |
38 010,00 |
342 090,00 |
380 100,00 |
PAESI BASSI |
4,77678 |
4 776 780,00 |
42 991 020,00 |
47 767 800,00 |
AUSTRIA |
2,39757 |
2 397 570,00 |
21 578 130,00 |
23 975 700,00 |
POLONIA |
2,00734 |
2 007 340,00 |
18 066 060,00 |
20 073 400,00 |
PORTOGALLO |
1,19679 |
1 196 790,00 |
10 771 110,00 |
11 967 900,00 |
ROMANIA |
0,71815 |
718 150,00 |
6 463 350,00 |
7 181 500,00 |
SLOVENIA |
0,22452 |
224 520,00 |
2 020 680,00 |
2 245 200,00 |
SLOVACCHIA |
0,37616 |
376 160,00 |
3 385 440,00 |
3 761 600,00 |
FINLANDIA |
1,50909 |
1 509 090,00 |
13 581 810,00 |
15 090 900,00 |
SVEZIA |
2,93911 |
2 939 110,00 |
26 451 990,00 |
29 391 100,00 |
REGNO UNITO |
14,67862 |
14 678 620,00 |
132 107 580,00 |
146 786 200,00 |
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
100 000 000,00 |
900 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
Rettifiche
27.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380/23 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 del 25 febbraio 2021 )
La rettifica è da considerarsi nulla e non avvenuta.