ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 378

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
26 ottobre 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione, del 25 ottobre 2021, recante rettifica della versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2018/395 che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1876 della Commissione, del 20 ottobre 2021, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2019

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione, del 22 ottobre 2021, relativa al quadro di misure per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 ( 1 )

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione, del 25 ottobre 2021, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1873 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2021

relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1) 1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2) 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le difficoltà tecniche nella selezione dovute alla complessità dei background genetici o alla lentezza o alla complessità tecnica della riproduzione delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali devono essere affrontate mediante investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo. Una volta concessa la protezione della privativa per ritrovati vegetali per tali specie e per tali gruppi di specie, occorrono anni per moltiplicare le piante e costituire uno stock sufficientemente ampio da generare un reddito ragionevole. Di conseguenza, il periodo durante il quale il titolare della privativa per ritrovati vegetali può generare reddito sulla base di tale protezione è limitato. Al fine di incoraggiare investimenti nella ricerca e nello sviluppo di varietà di tali specie e tali gruppi di specie, è necessario prolungare la durata della privativa per ritrovati vegetali e incentivare le attività di selezione volte a sviluppare nuove varietà per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori e far fronte all’impatto dei cambiamenti climatici. Tali investimenti richiedono più tempo per essere redditizi rispetto alla stragrande maggioranza di altre specie, come le colture agricole, che hanno spesso una durata di vita più breve e una gamma di consumatori più ampia ed eterogenea.

(2)

L’introduzione e la diffusione sul mercato di una nuova varietà della specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali richiedono più tempo affinché la nuova varietà sia redditizia rispetto ad altre specie, in quanto l’esperienza ha dimostrato che tale nuova varietà rivela il proprio valore commerciale solo a lungo termine. Per tali ragioni, un equo ritorno economico degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo è possibile solo in una fase abbastanza avanzata della protezione di tali specie e tali gruppi di specie rispetto ad altre specie.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (3) istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve durare fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all’anno della concessione del diritto.

(4)

Al fine di creare un contesto giuridico favorevole al conseguimento di un equo ritorno economico, è opportuno prolungare di cinque anni la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. Tale proroga si dovrebbe applicare alle privative concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima o dopo tale data.

(5)

Per motivi di coerenza, tale proroga dovrebbe applicarsi a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.

(6)

Il periodo di proroga dovrebbe essere ridotto se in uno Stato membro sussistevano privative nazionali per tali varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e di conseguenza, i costitutori di varietà hanno già avuto la possibilità di sfruttare le loro varietà,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1.   La durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, è prolungata di cinque anni.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Articolo 2

Riduzione della proroga

Per le varietà vegetali per le quali sono state concesse una o più privative nazionali per ritrovati vegetali prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ma alle quali non si applica l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, dalla proroga della durata di cui all’articolo 1 del presente regolamento è sottratto il periodo più lungo, in anni interi, di validità della privativa per ritrovati vegetali o delle privative nazionali concesse in uno Stato membro per la stessa varietà prima della concessione delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 ottobre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

A. LOGAR


(1)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 86.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 ottobre 2021.

(3)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1874 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2021

recante rettifica della versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2018/395 che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (2) contiene errori che alterano il significato del testo nella parte-BFCL, sottoparte BPL, punto BFCL.125 BPL, lettera a), e punto BFCL.145 BPL, lettera e), dell’allegato III.

(2)

La versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (3) contiene errori analoghi che alterano il significato del testo nella parte SFCL, sottoparte SPL, punto SFCL.125 SPL, lettera a), e punto SFCL.145 SPL, lettera e), dell’allegato III.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).


DECISIONI

26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/6


DECISIONE (UE) 2021/1875 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra (2) (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)

Conformemente all’articolo 494 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, l’Unione e il Regno Unito (le «parti») hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le parti condividono l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).

(3)

Ai sensi dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di catture («TAC») per gli stock condivisi.

(4)

La Commissione dovrebbe svolgere le consultazioni annuali a nome dell’Unione e sulla base delle posizioni dell’Unione che saranno definite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5)

La piena e regolare partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori al processo di consultazione annuale con il Regno Unito sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbe essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(6)

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone all’Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(8)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone all’Unione di applicare alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l’obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, impone inoltre all’Unione di eliminare gradualmente i rigetti grazie, tra l’altro, alla promozione di metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull’ecosistema marino e le risorse alieutiche.

(10)

L’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

(11)

L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione conduca le relazioni esterne in materia di pesca conformemente agli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 di tale regolamento e, tra l’altro, sostenga e contribuisca attivamente allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche. L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre che le disposizioni in materia di politica esterna definite nella parte VI di tale regolamento non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate a norma dell’articolo 218 TFUE.

(12)

L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l’Unione e i paesi terzi, nonché le disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambio e gestione congiunta.

(13)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell’accordo sugli scambi e la cooperazione e della necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le consultazioni annuali, dovrebbero essere stabilite disposizioni per la definizione annuale della posizione dell’Unione nell’ambito di tali consultazioni. Tali disposizioni dovrebbero essere conformi con il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

(14)

A norma dell’allegato II, punto 2, lettera c), della decisione del Consiglio (UE) 2021/1765 (5), l’Unione può adoperarsi per registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

(15)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito, poiché l’esito delle consultazioni dovrebbe essere attuato nel diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione») figura nell’allegato della presente decisione.

2.   La posizione dell’Unione di cui al paragrafo 1 è definita su base annuale conformemente all’articolo 2.

Articolo 2

1.   La piena e regolare partecipazione del Consiglio durante l’intero processo di consultazione annuale è garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione.

2.   Prima dell’inizio e per tutta la durata delle consultazioni annuali con il Regno Unito, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurarsi che la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti pareri scientifici e delle altre informazioni pertinenti disponibili, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato. Tale posizione è rispecchiata nel verbale che documenta le disposizioni concordate tra l’Unione e il Regno Unito in esito alle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

3.   A tal fine, la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali e, ove necessario, nel corso di tali consultazioni, un documento scritto, basato sui pareri e delle informazioni di cui al paragrafo 2, che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Il Consiglio continua a occuparsi della questione per l’intero processo e la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla firma del verbale di cui al paragrafo 2, la posizione dell’Unione ai fini dell’approvazione dei risultati dettagliati delle consultazioni annuali.

4.   Il processo di cui al presente articolo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni oltre al pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni annuali, anche in quanto parte della delegazione dell’Unione, nonché nelle riunioni tecniche ove necessario.

5.   Se nel corso delle consultazioni annuali non è possibile per l’Unione raggiungere un accordo con il Regno Unito e affinché la posizione dell’Unione tenga conto di elementi nuovi, la Commissione sottopone la questione al Consiglio.

6.   Se, dopo la conclusione delle consultazioni annuali, risulta opportuno modificare i TAC nell’anno o negli anni per i quali sono stati concordati, la Commissione, in tempo utile e sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti e conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato, presenta al Consiglio un nuovo documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione relativa a tale modifica, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione, prima della firma del verbale.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2027. È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 135).


ALLEGATO

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE IN SEDE DI CONSULTAZIONI ANNUALI CON IL REGNO UNITO PER CONCORDARE I TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

1.   PRINCIPI

Nel quadro delle consultazioni annuali con il Regno Unito, l’Unione:

a)

si adopera per garantire che le possibilità di pesca concordate siano conformi al diritto internazionale, in particolare alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici e degli stock ittici altamente migratori;

b)

si adopera per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Unione;

c)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall’Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con altri paesi terzi e in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca, e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare negli ambiti delle relazioni esterne, dell’occupazione, dell’ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, e della ricerca e dell’innovazione;

d)

garantisce che i TAC e le altre misure funzionalmente collegate siano fissati in modo coerente con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e tengano pienamente conto di eventuali misure od orientamenti stabiliti dal comitato specializzato per la pesca («CSP»);

e)

si adopera per garantire che i TAC siano determinati congiuntamente in conformità con l’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») di garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, compreso l’obiettivo principale di conservazione della PCP, vale a dire il rendimento massimo sostenibile (MSY), nonché i piani pluriennali applicabili;

f)

si adopera per allinearsi alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP;

g)

si adopera per garantire regole non discriminatorie per la flotta dell’Unione fondate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell’Unione;

h)

si adopera per stabilire un calendario per le consultazioni annuali sulle possibilità di pesca;

i)

si adopera per garantire la coerenza con la legislazione ambientale dell’Unione, in particolare con la direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell’Unione.

2.   ORIENTAMENTI

L’Unione deve compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca (TAC e misure funzionalmente collegate ad essi), basate sull’approccio illustrato di seguito.

A tal fine la Commissione collabora strettamente con il Consiglio durante le consultazioni annuali e:

a)

si adopera per stabilire i TAC basati suii migliori pareri scientifici disponibili, al fine di raggiungere il tasso di sfruttamento dell’MSY;

b)

si adopera per stabilire i TAC in base all’approccio precauzionale in materia di pesca qualora non siano disponibili pareri scientifici sui tassi di sfruttamento dell’MSY;

c)

si adopera per prevenire il sovrasfruttamento degli stock in questione fissando i TAC a un livello analogo a quello degli anni precedenti qualora non siano disponibili pareri scientifici;

d)

si adopera per combinare diversi pareri scientifici per lo stabilimento dei TAC, anche laddove tali pareri associno MSY e parere precauzionale, per i TAC che presentano uno sfasamento tra la zona cui si riferisce il parere e le zone di gestione, o qualora i TAC riguardino una combinazione di specie, e persegue l’approccio adeguato per quanto riguarda lo stabilimento dei diversi pareri nei TAC per le razze;

e)

si adopera per stabilire i TAC con la valutazione MSY e il parere sull’FMSY conformemente all’obiettivo MSY della PCP e ai piani pluriennali applicabili, se i piani pluriennali consentono l’uso degli intervalli di FMSY forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»), l’Unione dovrebbe cercare di avvalersi di tali disposizioni, se sono soddisfatte le condizioni stabilite in tali piani pluriennali;

f)

si adopera per fissare i TAC basati sull’approccio precauzionale corrispondente ai pareri scientifici di riferimento contenuti nella scheda del CIEM con parere precauzionale per: i) gli stock oggetto di catture accessorie (nell’ambito di piani pluriennali); ii) gli stock bersaglio (nell’ambito di piani pluriennali) per i quali il CIEM fornisce solo pareri precauzionali; e iii) per i TAC oggetto di parere precauzionale pluriennale, che dovrebbero essere incentrati sulla stabilità;

g)

si adopera per tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, in particolare quando è difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, inclusi i TAC con parere di zero catture per le specie bersaglio o per le catture accessorie, l’Unione dovrebbe adoperarsi, se del caso nell’ambito dei piani pluriennali, per accompagnare il livello dei TAC con misure correttive nei pertinenti bacini marini;

h)

si adopera per stabilire i TAC a fini scientifici o di monitoraggio sulla base dei pareri scientifici;

i)

persegue la coerenza con la legislazione applicabile dell’Unione in relazione a specie e stock specifici;

j)

persegue la convergenza sulle specie di cui deve essere vietata la pesca, basati sui pareri scientifici, anche per quanto riguarda il divieto generale di pesca degli squali di acque profonde;

k)

si adopera per concordare l’impostazione relativa al metodo e all’applicazione degli adeguamenti dei TAC concordati a seguito dell’applicazione di esenzioni all’obbligo di sbarco (esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza all’obbligo di sbarcare tutte le catture). L’Unione dovrebbe cercare il massimo livello possibile di accordo sull’impostazione relativa a tali esenzioni in modo coerente con l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

l)

si adopera per convenire un approccio per la conservazione della spigola settentrionale, basato sul parere scientifico del CIEM;

m)

si adopera per concordare altre misure funzionalmente collegate ai TAC, in particolare per quanto riguarda le condizioni speciali esistenti e le flessibilità tra zone, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare con l’articolo 15, paragrafi 8 e 9;

n)

si adopera per individuare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente all’articolo 499, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, gli stock da considerare «stock speciali» ai fini della fissazione di TAC provvisori qualora le consultazioni annuali non possano essere concluse tempestivamente in conformità dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione;

o)

si adopera per concordare richieste congiunte al CIEM qualora sia individuata la necessità di pareri aggiuntivi;

p)

si adopera per garantire che i livelli di TAC, conformemente ai pareri scientifici, siano stabiliti in tempo utile per l’inizio della campagna di pesca annuale di cicerello, spratto e busbana norvegese nel Mare del Nord, qualora la campagna di pesca annuale non segua l’anno civile;

q)

si adopera per mantenere l’attuale meccanismo provvisorio di scambio di contingenti fino a quando il CSP non avrà istituito un meccanismo permanente.


26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1876 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione (3). Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione (4).

(2)

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2019 trasmessi alla Commissione nel marzo 2021, secondo le procedure di cui al capo III e all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 (5) della Commissione.

(3)

È opportuno che la quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2019 tenga conto delle rettifiche tecniche e delle stime rivedute calcolate nel corso della revisione annuale, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.

(4)

È auspicabile che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione al fine di allinearsi alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l’anno 2019, calcolata in base ai dati d’inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).


ALLEGATO

Stato membro

Emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2019 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE

(tonnellate di CO2 equivalente)

Belgio

72 013 554

Bulgaria

25 814 515

Cechia

60 543 276

Danimarca

32 050 593

Germania

444 262 722

Estonia

6 208 760

Irlanda

45 579 575

Grecia

44 744 947

Spagna

201 878 747

Francia

336 358 317

Croazia

16 058 241

Italia

274 938 773

Cipro

4 377 563

Lettonia

8 650 111

Lituania

14 298 998

Lussemburgo

9 239 043

Ungheria

44 894 942

Malta

1 427 261

Paesi Bassi

97 096 843

Austria

50 218 754

Polonia

209 084 930

Portogallo

41 527 062

Romania

75 211 340

Slovenia

10 809 900

Slovacchia

20 087 964

Finlandia

29 643 287

Svezia

31 679 703

Regno Unito

329 100 245


26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1877 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2021

relativa al quadro di misure per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e«corpo europeo di solidarietà»per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’esigenza di rafforzare e ampliare il programma Erasmus+ è stata espressa dal Consiglio europeo in varie occasioni. Inoltre, durante le consultazioni relative alla valutazione intermedia del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al programma che lo sostituirebbe (4), è stata stabilita la necessità di garantire la continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+. Nel contempo è stata individuata l’esigenza di apportare una serie di miglioramenti affinché il programma Erasmus+ diventi maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari.

(2)

Il regolamento Erasmus+ e il regolamento sul corpo europeo di solidarietà prevedono che la Commissione elabori un quadro di misure per l’inclusione a favore delle persone con minori opportunità (5). In considerazione delle analogie che intercorrono tra i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per quanto riguarda alcuni dei gruppi destinatari (persone con minori opportunità nel programma Erasmus+ e giovani con minori opportunità nel programma «corpo europeo di solidarietà»), del carattere comune delle strutture di attuazione dei due programmi e delle similitudini nella struttura di finanziamento, è opportuno istituire un quadro comune di misure per l’inclusione.

(3)

Il quadro di misure per l’inclusione dovrebbe tenere conto dei settori di intervento per le sfide mondiali di cui all’allegato III, punto 4, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come pure del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per il periodo 2021-2024. Le organizzazioni quali le entità che ricevono sovvenzioni nell’ambito dei programmi svolgono un ruolo fondamentale nel rendere l’inclusione una realtà, segnatamente in termini di sviluppo organizzativo, (acquisendo e rafforzando la capacità di gestione dei progetti di inclusione e dei requisiti di accessibilità e promuovendo l’inclusione in tutta l’organizzazione, nonché di sensibilizzazione e di sostegno ai partecipanti prima, durante e dopo il progetto.

(4)

In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare ai programmi per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato.

(5)

La mancanza di consapevolezza circa la disponibilità di misure specifiche a favore delle persone con minori opportunità può comportare una minore partecipazione di questi gruppi destinatari. È necessario un maggiore impegno per sensibilizzare queste persone e accrescere il loro livello di informazione e consapevolezza in merito alle opportunità esistenti e alle modalità per accedervi.

(6)

Le organizzazioni sono invitate ad affrontare l’inclusione e la diversità in linea con le loro esigenze e con quelle della loro comunità. Il personale che si occupa specificamente dell’inclusione e della diversità e dei partecipanti con minori opportunità nell’organizzazione di appartenenza può trarre beneficio dalla collaborazione con colleghi di altre organizzazioni per sostenere le persone con minori opportunità. Al fine di contribuire ad accrescere le capacità del personale in tale ambito è possibile predisporre diverse forme di sostegno, quali sessioni di formazione, esperienze di apprendimento tra pari e opportunità di affiancamento lavorativo.

(7)

Un forte approccio di sostegno nei confronti dei partecipanti con minori opportunità è fondamentale per contribuire ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro piena partecipazione ai programmi.

(8)

L’inclusione e la diversità rientrano tra i criteri di selezione delle domande di finanziamento e di assegnazione del sostegno finanziario. Nel processo di attribuzione delle sovvenzioni possono essere considerati prioritari i progetti di qualità che affrontano in maniera attiva l’inclusione e la diversità e che coinvolgono partecipanti con minori opportunità.

(9)

Le persone con minori opportunità dovrebbero essere raggiunte nei rispettivi ambienti personali, adattando l’approccio alle loro esigenze specifiche di informazione e accessibilità. Importanti fattori di successo per fornire informazioni ai gruppi sottorappresentati sono la cooperazione con i portatori di interessi che lavorano con questi gruppi destinatari e il coinvolgimento degli utenti a livello locale e regionale.

(10)

Le attività di sorveglianza dedicate, svolte avvalendosi di una serie di indicatori specifici, dovrebbero fornire dati qualitativi e quantitativi per sostenere gradualmente un uso ancora più strategico e mirato della dotazione finanziaria disponibile nell’ambito dei programmi.

(11)

È possibile che nel contesto nazionale siano già in vigore misure per l’inclusione. Le complementarità e le sinergie con le misure poste in essere dal presente quadro possono contribuire a raggiungere e sostenere più efficacemente i partecipanti con minori opportunità.

(12)

La presente decisione e i conseguenti piani d’azione per l’inclusione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (7). Dovrebbero inoltre garantire il pieno rispetto del diritto di non discriminazione e promuovere l’applicazione dell’articolo 21 della Carta.

(13)

Gli attori coinvolti nel processo finalizzato ad aumentare l’inclusività e la diversità dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» sono eterogenei e contribuiscono allo sviluppo di idee e meccanismi nuovi o migliorati, fungendo inoltre da moltiplicatori chiave dell’impegno profuso a favore dell’inclusione e della diversità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce un quadro di misure per l’inclusione per i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale.

2.   Essa stabilisce gli obiettivi del quadro come pure le azioni e i meccanismi da attuare.

Articolo 2

Obiettivi del quadro di misure per l’inclusione

1.   L’obiettivo generale del quadro di misure per l’inclusione consiste nell’agevolare l’accesso ai programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per le persone con minori opportunità, nel garantire l’attuazione di misure volte a eliminare gli ostacoli che possono impedire tale accesso e nel fungere da base per ulteriori orientamenti di attuazione, come definito nell’allegato. In base al principio secondo cui i programmi devono essere accessibili a tutti, a prescindere dagli ostacoli che le persone possano incontrare, lo scopo è quello di non lasciare indietro nessuno e di contribuire a creare società più inclusive.

2.   Il quadro di misure per l’inclusione ha quattro obiettivi specifici:

a)

integrare l’inclusione e la diversità come priorità trasversale e principio guida;

b)

garantire che nell’elaborazione dei programmi e nella definizione della dotazione assegnata alle relative azioni si preveda l’offerta di caratteristiche e meccanismi inclusivi e che in tutte le fasi della gestione dei programmi l’attenzione sia rivolta all’inclusione e alla diversità;

c)

stabilire una comprensione comune di coloro che possono essere considerati persone con minori opportunità e promuovere un approccio positivo alla diversità;

d)

sostenere le organizzazioni beneficiarie nel mettere a punto un maggior numero di progetti di alta qualità che affrontino le questioni dell’inclusione e della diversità e nell’elaborare e attuare i progetti in modo più orientato all’inclusività e alla diversità.

3.   L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo delle azioni che la Commissione ha intrapreso e intende adottare al fine di fornire orientamenti di attuazione delle misure per l’inclusione nei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà».

CAPO II

MISURE PER L’INCLUSIONE

Articolo 3

Formati di apprendimento

I programmi offrono formati di apprendimento flessibili e accessibili per consentire di raggiungere grandi gruppi destinatari, aumentando così l’integrazione delle persone con minori opportunità in attività nell’ambito dell’istruzione e della formazione, della gioventù, dello sport e della solidarietà.

Articolo 4

Sostegno ai partecipanti con minori opportunità

Sono disponibili, e debitamente finanziati, meccanismi volti a preparare e sostenere adeguatamente i partecipanti con minori opportunità prima, durante e dopo la loro partecipazione ai programmi, ad esempio visite preparatorie, sostegno linguistico e tutoraggio e coaching rafforzati.

Articolo 5

Sostegno alle organizzazioni

Sono predisposti meccanismi atti a:

a)

sostenere le organizzazioni nel rendere l’inclusione una realtà, segnatamente in termini di sviluppo organizzativo, accessibilità e interazione con i partecipanti con minori opportunità prima, durante e dopo il progetto. In tal senso possono essere intraprese attività di sostegno per il personale che si occupa specificamente dell’inclusione e della diversità in seno alle organizzazioni, ad esempio opportunità di formazione e networking tematico, al fine di collaborare per sostenere le persone con minori opportunità e garantire procedure di selezione inclusive;

b)

sostenere le organizzazioni nel loro ruolo fondamentale per raggiungere e sensibilizzare i potenziali partecipanti con minori opportunità riguardo alle varie possibilità e ai meccanismi di sostegno che i programmi offrono loro.

Articolo 6

Sostegno finanziario

1.   I programmi forniscono livelli adeguati di sostegno finanziario ai partecipanti con minori opportunità, contribuendo ad eliminare gli ostacoli che impediscono loro di prendere parte alle attività del programma alle stesse condizioni degli altri partecipanti. A questo proposito vengono presi in considerazione anche i meccanismi più appropriati per l’erogazione di tale sostegno.

2.   I programmi mettono a disposizione un sostegno finanziario rafforzato per le organizzazioni che includono partecipanti con minori opportunità, quale riconoscimento per l’impegno aggiuntivo profuso nel coinvolgere efficacemente tali gruppi destinatari nelle loro attività di progetto.

Articolo 7

Processo di selezione

Nel processo di attribuzione delle sovvenzioni possono essere considerati prioritari i progetti di qualità che affrontano in maniera attiva l’inclusione e il coinvolgimento dei partecipanti con minori opportunità.

Articolo 8

Facilità di consultazione dei documenti relativi ai programmi

Nell’ambito dei programmi si garantisce che i documenti di candidatura e di riferimento siano di facile consultazione, accessibili e disponibili in diverse lingue. Tali documenti presentano una struttura chiara e utilizzano un linguaggio semplice, al fine di rispondere alle esigenze delle persone con minori opportunità.

Articolo 9

Attività di formazione

Nell’ambito dei programmi possono essere erogati finanziamenti per offrire attività di formazione volte all’inclusione delle persone con minori opportunità, destinate anche a esperti, operatori, personale delle organizzazioni e partecipanti. Tali attività di formazione mirano a creare opportunità per lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di competenze e la promozione di idee innovative riguardo alle misure per l’inclusione.

Articolo 10

Approccio di sostegno

I programmi forniscono un sostegno di qualità alle misure per l’inclusione tramite le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), nonché attraverso strutture quali il centro per le opportunità di sostegno, apprendimento avanzato e formazione (SALTO) per l’inclusione e la diversità.

Articolo 11

Attività di comunicazione

Le informazioni e la sensibilizzazione sulle opportunità offerte dai programmi e sui meccanismi di sostegno all’inclusione potrebbero dover essere veicolate e adattate allo specifico contesto nazionale e settoriale per ciascuna categoria di partecipanti con minori opportunità. A tale scopo le organizzazioni di attuazione sono incoraggiate a fornire materiale informativo adeguato e accessibile, istituire diversi canali di sensibilizzazione e informazione, condividere le migliori pratiche e individuare e contattare in modo proattivo le organizzazioni attive nei settori dell’inclusione e della diversità. Questi compiti sono svolti, in particolare, dalle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà. Al fine di sostenere l’esecuzione dei suddetti compiti, nelle agenzie nazionali sono nominati funzionari responsabili dell’inclusione e della diversità.

CAPO III

SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE

Articolo 12

Attività di sorveglianza

1.   I dati pertinenti sono raccolti, in particolare dalla Commissione, dalle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e dall’EACEA, durante tutta la durata dei programmi attraverso una combinazione di fonti, quali gli strumenti informatici a sostegno dell’attuazione dei programmi o i sondaggi rivolti ai partecipanti.

2.   I compiti di sorveglianza saranno svolti dalla Commissione, con l’ausilio delle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e dell’EACEA, e mediante analisi ad hoc, nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili in materia di protezione dei dati e di trattamento dei dati personali sensibili.

Articolo 13

Piani d’azione per l’inclusione

1.   Quale parte integrante dei loro programmi di lavoro, le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà sviluppano piani d’azione per l’inclusione, basati sul presente quadro di misure per l’inclusione, con particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l’accesso ai programmi nei contesti nazionali. Esse riferiscono periodicamente alla Commissione i progressi conseguiti nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione per l’inclusione.

2.   La Commissione sorveglia su base periodica l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.

3.   Ove necessario, la Commissione formula raccomandazioni e osservazioni rivolte alle agenzie nazionali in relazione ai loro piani d’azione per l’inclusione, al fine di migliorare l’elaborazione e l’attuazione dei contenuti di tali piani d’azione e il seguito da darvi.

Articolo 14

Comunicazione

La Commissione pubblica periodicamente relazioni sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure per l’inclusione, in particolare mediante la valutazione intermedia dei programmi e le attività di comunicazione annuale.

Articolo 15

Complementarità e sinergie

1.   Nell’attuazione delle misure per l’inclusione le agenzie nazionali possono garantire la complementarità con altre misure nazionali esistenti a favore dell’inclusione, al fine di massimizzare l’impatto di tali sforzi per i partecipanti con minori opportunità.

2.   Si ricercano sinergie con altri fondi dell’Unione e nazionali per consentire un impatto maggiore e un sostegno rafforzato a favore delle persone con minori opportunità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Co-creazione

1.   L’attuazione delle presenti misure atte a rendere i programmi più inclusivi e diversificati si svolge sulla base di uno spirito di co-creazione, in dialogo costante con i portatori di interessi pertinenti, in particolare le organizzazioni e le reti internazionali e nazionali attive nei settori dell’inclusione e della diversità, gli esperti, gli operatori e gli stessi partecipanti, le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà, l’EACEA, i centri di risorse SALTO, il comitato Erasmus+ e i rappresentanti di altre istituzioni dell’Unione.

2.   Il dialogo può essere condotto in un’ampia gamma di contesti, quali eventi europei, gruppi di lavoro ad hoc, consultazioni mirate e opportunità di formazione e networking che hanno luogo dal vivo, online o in modalità ibrida.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1, di seguito «il regolamento Erasmus+».

(2)  GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 32, di seguito «il regolamento sul corpo europeo di solidarietà». Il programma Erasmus+ e il programma «corpo europeo di solidarietà» saranno di seguito denominati congiuntamente anche «i programmi».

(3)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(4)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(5)  Il regolamento Erasmus+ definisce le «persone con minori opportunità» all’articolo 2, punto 25, e il regolamento sul corpo europeo di solidarietà definisce i «giovani con minori opportunità» all’articolo 2, punto 4; le due definizioni sono sostanzialmente identiche. Nella presente decisione i due gruppi saranno denominati anche «partecipanti con minori opportunità».

(6)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(7)  Di seguito denominata «la Carta».


ALLEGATO

Orientamenti di attuazione delle misure per l’inclusione per i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà»

La Commissione, di concerto con i portatori di interessi, può ulteriormente mettere a punto le modalità di attuazione delle misure per l’inclusione definite nella presente decisione nell’ambito di orientamenti di attuazione da elaborare e aggiornare per tutta la durata dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» 2021-2027.

Gli orientamenti che seguono possono essere elaborati e progressivamente perfezionati nell’ambito del normale ciclo di vita del programma.

1.

Documenti di riferimento del programma: la Commissione può fornire orientamenti ai portatori di interessi in merito alle modalità di attuazione delle misure per l’inclusione e la diversità in documenti quali gli inviti a presentare proposte e le guide ai programmi, negli orientamenti destinati agli esperti che valutano le proposte di progetto, nei moduli di domanda e in altri documenti tecnici, come la strategia a favore della diversità e dell’inclusione (1).

2.

Attività nel quadro della gestione delle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà: nel quadro del processo di valutazione periodica, le agenzie nazionali forniscono informazioni relative all’impatto dei loro piani nazionali nei settori dell’inclusione e della diversità e alle modalità con cui contribuiscono agli obiettivi generali di inclusione e diversità dei programmi a livello dell’Unione.

3.

Materiali di comunicazione e orientamenti strategici: oltre ai documenti di riferimento del programma, la Commissione può elaborare ulteriori documenti di orientamento, contenenti raccomandazioni utili, storie di successo e buone pratiche, destinati alle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e all’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), alle organizzazioni beneficiarie e ai potenziali partecipanti con minori opportunità, al fine di sostenere a livello qualitativo l’attuazione delle misure per l’inclusione e la diversità nonché di sensibilizzare in merito alle diverse opportunità offerte. Tali materiali e orientamenti sono sviluppati in co-creazione con i pertinenti portatori di interessi del settore.

Se del caso, la Commissione, con il sostegno delle pertinenti strutture di attuazione, assicura un’ampia portata dei materiali di cui al secondo comma, punto 3. A tal fine si utilizzano i siti web dedicati, i canali dei media sociali e altre forme di comunicazione, nell’intento di garantire la visibilità e la consapevolezza tra i potenziali beneficiari e partecipanti con minori opportunità e di promuovere il coinvolgimento attivo di tali potenziali beneficiari e partecipanti con minori opportunità nel processo di co-creazione di programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» più orientati all’inclusione e alla diversità.


(1)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en


26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1878 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2021

relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione, del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello .eu (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a designare il registro, al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. La procedura di selezione deve essere organizzata dalla Commissione in due fasi, mediante le quali la Commissione deve prima valutare l'ammissibilità dei candidati e poi stabilire la graduatoria dei candidati ammissibili sulla base dei criteri di selezione definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/1083.

(2)

L'attuale contratto per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu tra la Commissione e il registro è stato firmato il 10 ottobre 2014 per un periodo di cinque anni, successivamente prorogato nel 2019 per altri tre anni. Esso giungerà a scadenza il 12 ottobre 2022.

(3)

Il 1o marzo 2021 la Commissione ha pubblicato un bando per la selezione del registro del dominio di primo livello .eu (2021-026011) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, rivolto alle organizzazioni che desiderano essere incaricate dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione del dominio di primo livello .eu.

(4)

Il bando è stato chiuso il 18 maggio 2021 e sono pervenute cinque candidature.

(5)

Durante la prima fase della procedura di selezione, la Commissione ha verificato che non fossero presenti criteri di esclusione e che i candidati soddisfacessero i criteri di ammissibilità. Quattro candidature sono risultate ammissibili. L'elenco dei canditati ammissibili è stato pubblicato il 9 luglio 2021 e la Commissione ha informato ciascun candidato dei risultati della prima fase della procedura.

(6)

Durante la seconda fase della procedura, la Commissione ha valutato i candidati ammissibili e ha stabilito una graduatoria sulla base dei criteri di selezione. La Commissione ha esaminato le candidature e ha istituito una scheda di valutazione comprendente i risultati ottenuti da ciascuna candidatura. La qualità delle candidature è stata valutata, in linea con la sezione 3.2 del bando, in base alla qualità del servizio proposto, all'adeguatezza del livello di risorse umane e tecniche proposto per svolgere i compiti del registro e alla situazione finanziaria e di conformità proposta per svolgere i compiti del registro. Per l'analisi delle candidature la Commissione ha inoltre ricevuto assistenza da esperti esterni indipendenti.

(7)

La Commissione ha stabilito la graduatoria dei candidati. Il primo candidato, EURid (European Registry for Internet Domains), dovrebbe essere designato come il prossimo registro del dominio di primo livello .eu ed essere invitato ad avviare trattative per la firma del contratto conformemente al bando di selezione. Tale contratto deve essere disciplinato dai principi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione (3).

(8)

A norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1083, se le trattative contrattuali tra il candidato selezionato e l'autorità contraente cessano senza che il contratto sia stipulato, la Commissione designa quale registro il candidato successivo in graduatoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

EURid (European Registry for Internet Domains) è il registro del dominio di primo livello .eu incaricato dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione del dominio di primo livello .eu a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/517 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 2

EURid (European Registry for Internet Domains) è invitato a stipulare un contratto che specifichi le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu da parte del registro, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/517.

Qualora le trattative contrattuali tra EURid (European Registry for Internet Domains) e la Commissione dovessero cessare senza che il contratto sia stipulato, il candidato successivo in graduatoria è designato quale registro, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1083.

Il contratto di concessione del servizio ha una durata iniziale di cinque anni e può essere prorogato una volta per un ulteriore periodo di massimo cinque anni.

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2014/207/UE della Commissione (4) è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25.

(2)  GU L 239 del 24.7.2020, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 52).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41).