ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
21 ottobre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti ( 1 )

63

 

*

Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti ( 1 )

76

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1843 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

90

 

*

Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio, del 18 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

91

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione ( GU L 433 I del 22.12.2020 )

94

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( GU L 315 del 5.12.2019 )

95

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3). La Commissione procede a tale aggiornamento sulla base di nuove informazioni sulla legislazione applicabile nel paese terzo in questione in materia di importazione di rifiuti.

(2)

Nel 2019 la Commissione ha inviato una richiesta scritta ad alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recuper3o. Nella richiesta la Commissione esortava inoltre i paesi in questione a indicare le procedure di controllo nazionali applicabili. La Commissione ha ricevuto risposte e richieste di ulteriori chiarimenti (4).

(3)

Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) (la "convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(4)

In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione (6) ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.

(5)

Nel 2019 e 2020 la Commissione ha contattato i paesi in questione per chiedere chiarimenti sulle procedure nazionali concernenti le nuove voci relative alla plastica nell'ambito della convenzione di Basilea. La Commissione ha ricevuto risposte da 23 paesi e territori doganali (7).

(6)

Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell'allegato del presente regolamento, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione.

(7)

Qualora sia indicato nell'allegato che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, l'articolo 18 di detto regolamento.

(8)

Se un paese figura nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(9)

Se un paese non figura nell'elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall'Unione verso tale paese a fini di recupero. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le esportazioni a fini di recupero di rifiuti che non sono vietati a norma dell'articolo 36 di tale regolamento verso tali paesi, e in relazione a tali rifiuti, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell'allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011.

(10)

Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell'allegato del presente regolamento.

(11)

Per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha inoltre soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più.

(12)

Il 25 maggio 2021 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità della Costa Rica alla decisione dell'OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Costa Rica è quindi soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(3)  Decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).

(4)  Risposte da: Albania, Andorra, Anguilla, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambogia, Ciad, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giamaica, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Kirghizistan, Kosovo*, Laos, Libano, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Taipei cinese, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Colombia è divenuta membro dell'OCSE il 28 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 cesserà di applicarsi alla Colombia una volta che gli organismi competenti dell'OCSE avranno stabilito che essa rispetta pienamente la decisione dell'OCSE.

(5)  1673 UNTS, pag. 57.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  I territori doganali sono elencati separatamente nell'allegato anche se appartengono allo stesso paese.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

la tabella relativa all'Albania è sostituita dalla seguente:

"Albania

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto, della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %)

rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %)

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %)

rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %)";

 

2)

la tabella relativa ad Anguilla è sostituita dalla seguente:

"Anguilla

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

3)

la tabella relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

"Argentina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

della voce B3020:

residui non selezionati

 

 

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

della miscela B3020:

residui non selezionati

 

 

della miscela B3020:

tutte le altre miscele di rifiuti

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela B3050";

4)

la tabella relativa all'Armenia è sostituita dalla seguente:

"Armenia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006"

 

5)

la tabella relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente:

"Azerbaigian

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1010:

rottami di stagno

rottami delle terre rare

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

della voce B2010:

rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura

o in altro modo

rifiuti di mica

rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

rifiuti di spatofluoro

 

della voce B2010:

rifiuti di grafite naturale

rifiuti di feldspato

rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

 

 

 

B2020 — B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

cloruri di sodio,

calcio e potassio

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

della voce B3060:

fecce di vino

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030";

6)

la tabella relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

"Bahrein

a

b

c

d

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

7)

la tabella relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente:

"Bangladesh

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto:

della voce B1010:

rifiuti e rottami di ferro e acciaio;

rifiuti e rottami di alluminio;

rifiuti e rottami di rame

B2020

B3020

 

 

della voce B1010:

rifiuti e rottami di ferro e acciaio;

rifiuti e rottami di alluminio;

rifiuti e rottami di rame

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020";

8)

la tabella relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

"Bielorussia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

della voce B3040:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

della voce B3040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

 

B3050

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Miscele di rifiuti

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

miscela B3050";

 

9)

la tabella relativa al Benin è sostituita dalla seguente:

"Benin

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

10)

la tabella relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

"Bosnia-Erzegovina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

 

 

 

della voce B1020:

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1120:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

scandio

vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020";

11)

la tabella relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

"Brasile

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

rottami di titanio

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature di alluminio, scorie salate escluse

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

miscela B1010

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela B3050";

 

12)

la tabella relativa al Burkina Faso è sostituita dalla seguente:

"Burkina Faso

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

13)

la tabella relativa alla Cambogia è sostituita dalla seguente:

"Cambogia

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto B3011

 

 

B3011";

14)

la tabella relativa a Capo Verde è sostituita dalla seguente:

"Cabo Verde

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

15)

la tabella relativa alla Cina è soppressa;

16)

la tabella relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente:

"Taipei cinese

a

b

c

d

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

della voce B1020:

rottami di cadmio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di selenio

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di berillio

rottami di tellurio

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

della voce B3020:

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica

altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

 

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

17)

la tabella relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente:

"Colombia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

della voce B2010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2010:

rifiuti di mica

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati):

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:

selezionati

altri

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero frantumato, granulato o polverizzato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

della voce GB040:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce GB040:

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B1010

 

 

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

18)

la tabella seguente relativa al Congo è inserita in ordine alfabetico:

"Congo

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

19)

la tabella relativa alla Costa Rica è soppressa;

20)

la tabella relativa a Cuba è sostituita dalla seguente:

"Cuba

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

21)

la tabella relativa a Curaçao è sostituita dalla seguente:

"Curaçao

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

della voce B3030

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

22)

la tabella relativa all'Ecuador è sostituita dalla seguente:

"Ecuador

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

23)

la tabella relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:

"Egitto

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rifiuti contenenti composti esavalenti del cromo

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

della voce B2020:

vetro di scarto di lampade a raggi catodici ed altro vetro attivato

della voce B2020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050 se contenenti composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1070 se contenenti composti esavalenti del cromo

miscela B1010 se contenente composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1050 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo

miscela di B1010 e B1070 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo

miscela B1010 se contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame, rottami di alluminio

 

miscela B1010 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo o contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame o rottami di alluminio

miscela B2010

 

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

 

 

miscela B3040

 

miscela B3050

 

miscela di B3040 e B3080";

24)

la tabella relativa a El Salvador è sostituita dalla seguente:

"El Salvador

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

25)

la tabella relativa alla Georgia è sostituita dalla seguente:

"Georgia

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050

 

 

miscela B1010

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

 

 

 

miscela B3020

miscela B3030

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

 

 

miscela B3050";

26)

la tabella relativa al Ghana è sostituita dalla seguente:

"Ghana

a

b

c

d

 

B3011

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

27)

la tabella seguente relativa ad Haiti è inserita in ordine alfabetico:

"Haiti

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

28)

la tabella relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente:

"Hong Kong (Cina)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare):

lantanio

praseodimio

samario

gadolinio

disprosio

erbio

itterbio

cerio

neodimio

europio

terbio

olmio

tulio

lutezio

della voce B1120:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

scandio

vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

rifiuti di circuiti stampati

GC020

eccetto rifiuti di circuiti stampati

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1070

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020 limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata, carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

 

miscela B3030

 

 

 

miscela B3040

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

 

 

miscela B3050";

 

 

29)

la tabella relativa all'India è sostituita dalla seguente:

"India

a

b

c

d

 

 

 

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti cadmio, antimonio, piombo e tellurio

B1050:

miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti metalli diversi da quelli specificati

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

della voce B3030:

rifiuti tessili; i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

rifiuti di pneumatici e altri copertoni, esclusi quelli che non portano al recupero delle risorse, al riciclaggio, alla ricostituzione, ma non per il riutilizzo diretto

B3140:

pneumatici per aeromobili esportati verso costruttori di apparecchiature originali per la rigenerazione e reimportati dopo la rigenerazione dalle compagnie aeree per la manutenzione degli aeromobili, e che rimangono a bordo o in custodia nei depositi delle rispettive compagnie aeree situati nell'area lato volo delle zone franche doganali

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

262030 262090

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

GC010

rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

 

 

 

GC020

rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

 

 

 

GG040";

30)

la tabella relativa all'Indonesia è sostituita dalla seguente:

"Indonesia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B1010

rottami di torio

 

 

tutti i rifiuti della voce B1010, eccetto:

rottami di torio

B1020

 

 

della voce B1020:

rottami di antimonio, rottami di berillio, rottami di cadmio

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

della voce B3020:

cartoni laminati

 

 

B3020 eccetto cartoni laminati

B3026; B3027

 

 

 

della voce B3030:

— indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

 

B3030 eccetto indumenti ed altri articoli tessili usurati

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Miscele di rifiuti

Tutti i rifiuti di questa categoria.";

 

 

 

31)

la tabella relativa all'Iran (Repubblica islamica dell'Iran) è sostituita dalla seguente:

"Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a

b

c

d

 

B1010 — B1090

 

 

della voce B1100:

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160 — B1210

 

 

 

 

B1220 — B2010

 

 

B2020 — B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato o polverizzato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030";

 

 

 

32)

la tabella seguente relativa alla Giamaica è inserita in ordine alfabetico:

"Giamaica

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

33)

la tabella relativa al Kazakhstan è sostituita dalla seguente:

"Kazakhstan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 — B1160

 

 

 

B1170 — B1240

 

B1170 — B1240

 

B1250 — B 2130

 

 

 

B 3020 — B 3035

 

 

 

della voce B3040

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 

della voce B3040

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

 

B3050

 

 

 

B3060

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi, escluse le fecce di vino

 

B3060

unicamente fecce di vino

 

B3065 — B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

miscela di B1010 e B1050

 

 

 

miscela di B1010 e B1070

 

 

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela di B3040 e B3080

 

miscela B1010

 

 

 

miscela B2010

 

 

 

miscela B2030

 

 

 

miscela B3020

 

 

 

miscela B3030

 

 

miscela B3040

 

 

 

 

miscela B3050";

 

 

34)

la tabella seguente relativa al Kosovo è inserita in ordine alfabetico:

"Kosovo  (*)

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.";"

35)

la tabella relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

"Kuwait

a

b

c

d

 

 

 

B1010

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

36)

la tabella relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

"Kirghizistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di torio

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

B1020 — B1115

 

 

 

della voce B1120:

tutti i lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti i metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

della voce B3030:

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

37)

la tabella seguente relativa al Laos è inserita in ordine alfabetico:

"Laos

a

b

c

d

Della voce B1010:

rottami di torio

B1010, esclusi i rottami di torio

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

38)

la tabella relativa al Libano è sostituita dalla seguente:

"Libano

a

b

c

d

Della voce B1010:

rottami di cromo

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1010, eccetto:

rottami di cromo

B1020 — B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030";

39)

la tabella relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente:

"Liberia

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250";

 

 

40)

la tabella relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente:

"Madagascar

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

41)

la tabella relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

"Malaysia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di calcestruzzo

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201 ), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3035 — B3050

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

fecce di vino

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

 

B3065

 

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

42)

la tabella relativa alla Moldova (Repubblica di Moldova) è sostituita dalla seguente:

"Moldova (Repubblica di Moldova)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

GE020

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

43)

la tabella seguente relativa a Monaco è inserita in ordine alfabetico:

"Monaco

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

44)

la tabella relativa al Montenegro è sostituita dalla seguente:

"Montenegro

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

45)

la tabella relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

"Marocco

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Miscele di rifiuti

 

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

46)

la tabella seguente relativa al Myanmar/Birmania è inserita in ordine alfabetico:

"Myanmar/Birmania

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

47)

la tabella relativa al Nepal è sostituita dalla seguente:

"Nepal

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di zinco

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di cromo

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di alluminio

rottami di stagno

della voce B1010:

rottami di rame

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

altri, includendo ma non limitatamente a:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

miscela B3020

 

 

tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

 

 

48)

la tabella seguente relativa al Nicaragua è inserita in ordine alfabetico:

"Nicaragua

a

b

c

d

 

B3011

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

 

49)

la tabella relativa al Niger è sostituita dalla seguente:

"Niger

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di cromo

rottami di zinco

rottami di rame

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230