ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 settembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione, del 30 giugno 2021, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

33

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1473 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche sulle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat, tra cui norme sulle dimensioni delle maglie, condizioni connesse e catture accessorie.

(2)

Il verbale approvato delle consultazioni tra l’Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018 (2) sulle misure tecniche nello Skaggerak definisce le procedure e il metodo di campionamento per l’adozione di chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) nello Skagerrak (di seguito, «verbale approvato»).

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord e il 7 marzo 2019 hanno presentato una raccomandazione comune intesa ad attuare nel diritto dell’Unione le misure definite nel verbale approvato. La raccomandazione comune specifica le chiusure in tempo reale dell’attività di pesca del gamberetto boreale per la protezione del novellame ed aggiunge ulteriori attrezzi a quelli già esentati.

(4)

In seguito alla valutazione di tale raccomandazione comune da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3), è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (4) del 1o ottobre 2019.

(5)

Successivamente alla pubblicazione di tale regolamento, gli Stati membri interessati hanno chiesto alla Commissione di rettificare alcuni errori che ostacolano la corretta attuazione di tale atto delegato.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fornisce una definizione di «novellame di gamberetto boreale» al fine di determinare la taglia dei pesci il cui numero rispetto al volume complessivo delle catture può determinare la chiusura in tempo reale delle attività di pesca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale regolamento dovrebbe usare sempre la stessa espressione per lo stesso concetto. Di conseguenza, in tutto l’atto si dovrebbe impiegare l’espressione «novellame di gamberetto boreale» anziché un qualsiasi sinonimo, come «P andalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite» o «P andalus borealis sottotaglia».

(7)

La raccomandazione comune ha stabilito una strategia basata sul rischio per individuare le zone e i periodi in cui si rischiano catture di novellame di gamberetto boreale che superano il livello limite. Avendo fatto erroneamente riferimento a un livello limite di cattura pari al 20 %, in peso, rispetto al volume complessivo delle catture di gamberetto boreale in una cala, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe invece riferirsi al 20 %, in numero, rispetto al numero complessivo di esemplari presenti in un campione, come stabilito nella raccomandazione comune.

(8)

Il regolamento (UE) 2019/1241 fissa una dimensione minima di maglia di 35 mm per le attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak e nel Kattegat. Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fa erroneamente riferimento a una dimensione minima di maglia di 32 mm, ossia la dimensione minima di maglia per le attività di pesca del gamberetto boreale nel Mare del Nord. Tale cifra dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.

(9)

La raccomandazione comune ha stabilito la possibilità di una chiusura se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 %. Al fine di conformarsi a tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe stabilire una correlazione tra la percentuale in questione e il numero di esemplari presenti nel campione, anziché il volume complessivo delle catture.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 ha collegato i rispettivi programmi di monitoraggio specifico per le navi che utilizzano una griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia e per i pescherecci a strascico provvisti di attrezzi selettivi al fatto di operare solo nella zona soggetta a chiusura in tempo reale (zona di divieto). Tale regolamento dovrebbe essere adattato alla valutazione dello CSTEP, che ha concluso che le navi provviste di tali attrezzi selettivi devono essere oggetto del rispettivo programma di monitoraggio specifico, indipendentemente dalla zona in cui pescano.

(11)

La raccomandazione comune e il regolamento delegato (UE) 2019/2201 hanno erroneamente definito la taglia minima del campione pari a 2 kg in peso o 1 litro in volume di gamberetti per determinare l’opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. Gli Stati membri hanno pertanto richiesto la rettifica del regolamento in linea con il verbale approvato, che fissa la taglia minima del campione a 1 kg in peso o 2 litri in volume.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2201.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

(1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Livello limite delle catture

Il livello limite delle catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari di tale specie presenti in un campione.»;

(2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La fonte d’informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm.»;

(3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del numero di esemplari di tale specie presenti nel campione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.»;

(4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base ai verbali di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm in una zona delimitata conformemente all’articolo 7 («zona di divieto»).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’allegato III è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.»;

(5)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi in questione decade.»;

(6)

gli allegati sono così modificati:

a)

l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento;

b)

l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento;

c)

l’allegato III è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3).


ALLEGATO

1.   

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

a)

al punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il campione è prelevato in modo tale da rispecchiare la composizione delle catture di gamberetto boreale nella cala. A tal fine il capopesca, o una persona da lui designata, presta assistenza al momento del prelievo;

b)

la taglia minima del campione è pari a 1 kg o 2 litri di gamberetto boreale.»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La quantità di novellame di gamberetto boreale è calcolata in percentuale rispetto al numero totale di esemplari di tale specie presenti nel campione.».

2.   

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CHIUSURE IN TEMPO REALE — VERBALE DI CAMPIONAMENTO DA PRESENTARE ALLO STATO COSTIERO

Gamberetto boreale in relazione al novellame di gamberetto boreale  (*)

Informazioni specifiche sull’ispezione/osservazione

Piattaforma di ispezione

Nome dell’ispettore/osservatore

Nome dell’ispettore/osservatore

Data e ora  (1) dell’ispezione/osservazione

Posizione  (2) dell’ispezione/osservazione

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sul peschereccio

Nome

Indicativo di chiamata

Numero di immatrico-lazione

Stato di bandiera

Tipo di attrezzo

singolo/doppio

Dimensioni delle maglie (mm)

 

 

 

 

 

 

Misure di selezione

Griglia (di selezione del Pandalus borealis)

Griglia, mm

Altro

 

Sacco di raccolta

Dimensioni delle maglie del sacco di raccolta

 

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sull’operazione di pesca

Inizio

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

 

 

 

 

 

 

Fine

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

Durata dell’operazione di pesca  (3)

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sulle catture

Totale stimato delle catture nella cala (kg)

 

Catture stimate di gamberetto boreale nella cala (kg)

 

Taglia del campione di gamberetto boreale (kg/litro)

 

Numero totale di esemplari di gamberetto boreale nel campione

 

Numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale nel campione

 

% di novellame di gamberetto boreale (numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale/numero totale)

 

Osservazioni e informazioni complementari

Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio dal comandante.

Firma dell’ispettore

Non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione allo Stato costiero per via telematica.

».

3.   

Il titolo dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«GRIGLIA SELETTIVA PER LA PESCA DI GAMBERETTO BOREALE DA AUTORIZZARE NELLA ZONA DI DIVIETO»


(*)  L’espressione “novellame di gamberetto boreale” quale definita nel presente regolamento corrisponde alle espressioni “Pandalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite”, “gamberetto boreale […] al di sotto del livello limite” e “Pandalus borealis sottotaglia”, quali definite nel verbale approvato delle consultazioni tra l’Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018.

(1)  gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore).

(2)  ad esempio 56° 24′ N 01° 30′ E.

(3)  oo mm.


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1474 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Nell’ottobre 2009, con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio («rotoli di grandi dimensioni») originari tra l’altro della Repubblica popolare cinese («RPC») in seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,4 % e il 30,0 %.

(2)

Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto le misure definitive («le misure in vigore») sulle importazioni dalla RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l’inchiesta di riesame»).

(3)

Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (4), la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati dalla RPC, in seguito a un’inchiesta antielusione svolta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («la precedente inchiesta antielusione»).

1.2.   Domanda

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(5)

La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo sia nella fase di presentazione della domanda, sia per la durata dell’inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente la domanda, che è stata accolta dalla Commissione, la quale ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti per mantenere riservata l’identità del richiedente.

(6)

La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui rotoli di grandi dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di grandi dimensioni attraverso la Thailandia nell’Unione, successivamente all’effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un’elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante l’operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

(7)

Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia erano stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di grandi dimensioni.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(8)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), e/o fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.

(9)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codice addizionale TARIC C601), («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(10)

Dall’inchiesta è risultato che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell’Unione dalla RPC e quelli spediti dalla Thailandia, originari o no della Thailandia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4.   Apertura

(11)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione (5), del 21 dicembre 2020, («il regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

(12)

Dopo l’apertura Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd e le loro società collegate (insieme «il Dingsheng Group») hanno sostenuto che l’apertura dell’inchiesta era ingiustificata. (6)

(13)

Secondo il Dingsheng Group, la domanda che ha portato all’apertura dell’inchiesta non conteneva gli elementi di prova prima facie necessari. Il Dingsheng Group ha affermato che le informazioni contenute nella domanda non erano aggiornate poiché riguardavano un periodo precedente al dicembre 2019, mentre l’inchiesta è stata aperta nel dicembre 2020. A parere del Dingsheng Group ciò contrasta con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, a norma del quale il periodo dell’inchiesta «riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento».

(14)

Il Dingsheng Group ha inoltre sostenuto che le statistiche delle esportazioni contenute nella domanda erano imprecise e inattendibili. Tali statistiche si basavano sui codici NC e sui codici SA (7), che comprendono una serie di prodotti diversi oltre a quelli pertinenti per l’inchiesta e pertanto non si possono considerare elementi di prova sufficienti.

(15)

La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda il periodo di riferimento utilizzato nella domanda, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce al periodo dell’inchiesta da utilizzare nel corso dell’inchiesta, non al periodo su cui la domanda si basa. Il Dingsheng Group non ha sostenuto che l’utilizzo di dati più recenti avrebbe condotto a conclusioni diverse per quanto riguarda le presunte pratiche di elusione. Quanto alle statistiche doganali su cui si basava la domanda, il richiedente ha fornito le statistiche di cui poteva disporre ai fini della domanda, come prescrive l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. In ogni caso, nell’analisi della domanda la Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dal richiedente con le statistiche a livello di codice TARIC a dieci cifre, includendo i dati fino al settembre 2020. Tale analisi ha confermato le asserzioni contenute nella domanda.

(16)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito l’affermazione secondo cui la domanda si basava su informazioni non aggiornate, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso, impone alla Commissione di effettuare un esame complessivo dell’accuratezza della domanda, che accerti anche se le informazioni ivi contenute sono aggiornate. Pertanto, secondo il Dingsheng Group, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al richiedente di aggiornare i dati contenuti nella domanda integrandoli con informazioni più recenti. Altrimenti «i richiedenti che chiedono l’apertura di un’inchiesta antielusione sarebbero liberi di fondare la domanda sul periodo più adatto per loro senza limitazione alcuna».

(17)

Secondo il Dingsheng Group inoltre, benché la Commissione abbia effettuato un controllo incrociato delle informazioni fornite dal richiedente con dati più recenti a livello TARIC, il fascicolo non reca traccia di tale controllo incrociato, che non è menzionato neppure nel regolamento di apertura, il quale fa riferimento soltanto agli elementi di prova forniti nella domanda. Secondo il Dingsheng Group il fatto che l’impiego di dati più recenti avrebbe condotto alla stessa conclusione è irrilevante per determinare se nella domanda ricorresse l’evidenza relativa agli elementi di prova richiesta dalla legge per avviare il procedimento.

(18)

Come illustrato nel considerando 15, il riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base è irrilevante per quanto riguarda i dati impiegati nella domanda, poiché esso si riferisce al periodo utilizzato durante l’inchiesta, non alla domanda. Inoltre, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta è avviata in base a «elementi di prova sufficienti»; la determinazione di tale aspetto lascia alla Commissione un certo margine di discrezionalità. In ogni caso, come già illustrato nei considerando 6 e 7, questo criterio è stato soddisfatto. Ai norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente deve fondare la domanda sulle statistiche di cui può disporre. Questo non consente ai richiedenti di scegliere il periodo più conveniente, come ipotizza il Dingsheng Group. Il controllo incrociato di dati leggermente più recenti e specifici, effettuato dalla Commissione prima dell’apertura, ha dimostrato che non vi erano motivi per considerare non aggiornate le informazioni utilizzate nella domanda; induceva piuttosto a concludere il contrario dal momento che l’impiego di dati più recenti avrebbe indicato tendenze simili e avrebbe condotto alle stesse conclusioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(19)

Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che gli elementi di prova disponibili non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’elusione. A causa della presunta inattendibilità delle statistiche citate al considerando 14, il Dingsheng Group ha affermato che tali statistiche non possono costituire un elemento di prova della modificazione della configurazione degli scambi come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre si è affermato che il requisito dell’esistenza di un pregiudizio in termini di quantitativi e di prezzi, tale da indebolire gli effetti riparatori dell’inchiesta antidumping iniziale, non sarebbe soddisfatto dal momento che l’analisi sottostante si basava sui dati già menzionati, asseritamente inattendibili e pertanto inconcludenti. Inoltre i calcoli contenuti nella domanda si basavano su uno solo dei due codici NC pertinenti. Infine, secondo il Dingsheng Group, il margine di pregiudizio calcolato nella domanda era trascurabile, e pertanto non rappresentava un elemento di prova convincente di un eventuale indebolimento degli effetti delle misure in vigore. Si è inoltre affermato che gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente nella domanda, come le quotazioni di produttori dell’UE, non costituirebbero una base valida per il calcolo del pregiudizio contenuto nella domanda.

(20)

La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda la presunta inattendibilità dei dati impiegati per l’analisi, il richiedente ha basato l’analisi sui dati di cui disponeva, come si è indicato nel considerando 15; gli elementi di prova così forniti sono stati considerati sufficienti per aprire l’inchiesta. Il fatto che i calcoli si basassero su uno solo dei codici NC (7607 11 19) non indeboliva l’accuratezza della domanda. Come il richiedente ha rilevato confutando la comunicazione del Dingsheng Group, il Tribunale ha sostenuto che a norma del regolamento di base non è obbligatorio, qualora il prodotto in esame comprenda vari tipi di prodotti, come nel caso in questione, che la denuncia fornisca informazioni su tutti questi tipi di prodotti (8). Il Dingsheng Group non ha contestato che questo specifico codice NC riguardasse i tipi di prodotto più rappresentativi. In realtà i dati Comext sulle importazioni a livello di codice TARIC a 10 cifre indicavano che durante il periodo dell’inchiesta non era stata effettuata alcuna importazione dei prodotti che rientrano nell’altro codice NC (7607 11 90). L’inclusione di quel codice NC pertanto non avrebbe modificato l’esito dell’analisi effettuata nella domanda.

(21)

Per quanto riguarda il livello del margine di pregiudizio, il margine individuato dal richiedente (3,2 %) è stato considerato sufficiente per concludere, al momento dell’apertura, che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi del prodotto simile. Come rilevato dal richiedente nelle osservazioni sulla comunicazione del Dingsheng Group, il prodotto oggetto dell’inchiesta è molto sensibile al prezzo, e la concorrenza si esercita soprattutto sul terreno dei prezzi. In tale contesto, si può ritenere che un margine di pregiudizio del 3,2 % indebolisca l’effetto riparatore dei dazi in termini di prezzi, soprattutto in una situazione in cui le quantità delle importazioni sono notevolmente aumentate.

(22)

Per quanto riguarda i dati utilizzati per calcolare l’undercutting, il richiedente ha basato i suoi calcoli sulle informazioni di cui disponeva; in questo caso si trattava di numerose quotazioni dei fornitori unite ai prezzi della borsa londinese dei metalli (LME — London Metal Exchange). Nella sua comunicazione il Dingsheng Group non ha proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre. La Commissione pertanto ha ritenuto che la metodologia utilizzata fosse sufficientemente attendibile per effettuare i calcoli necessari nella domanda.

(23)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che l’affermazione della Commissione per cui «il Dingsheng Group non aveva proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre», costituirebbe un tentativo di invertire l’onere della prova tra le parti interessate. Invece di esaminare l’accuratezza e l’adeguatezza delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione «ha apparentemente accettato i dati forniti nella domanda così come erano stati presentati senza esaminarli ulteriormente».

(24)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come avviene per tutte le domande di apertura di un’inchiesta, la Commissione ha esaminato accuratamente tutti i dati e gli altri elementi di prova forniti dal richiedente e ha ritenuto che i dati impiegati fossero ragionevoli e sufficientemente accurati per giustificare l’apertura dell’inchiesta. La Commissione inoltre ha contestato l’illazione del Dingsheng Group, secondo cui la Commissione stessa avrebbe cercato di invertire l’onere della prova. La Commissione ha semplicemente rilevato il fatto che il Dingsheng Group non ha proposto un metodo alternativo per corroborare l’affermazione che la metodologia utilizzata dal richiedente sarebbe stata inattendibile.

(25)

Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che il valore normale era stato calcolato utilizzando il valore normale dell’inchiesta di riesame, e pertanto senza tener conto della più ampia definizione del prodotto utilizzata nella precedente inchiesta antielusione. Ha affermato altresì che il prezzo all’esportazione utilizzato dal richiedente nella domanda si basava sulle statistiche Eurostat per un codice NC che non riguardava i rotoli di grandi dimensioni, ma invece i rotoli di piccole dimensioni (9). Il Dingsheng Group ha pertanto affermato che il margine di dumping indicato nella domanda era inattendibile e si basava su cifre errate.

(26)

La Commissione ha espresso disaccordo. Per determinare l’esistenza del dumping, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone un confronto con il valore normale precedentemente accertato per prodotti simili. Conformemente a tale disposizione, il richiedente ha impiegato il valore normale accertato nell’inchiesta di riesame. Inoltre l’inclusione dei valori normali della precedente inchiesta antielusione avrebbe soltanto aumentato il margine di dumping, poiché tali valori normali erano superiori a quelli applicati nell’inchiesta di riesame. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l’impiego del valore normale accertato nell’inchiesta di riesame costituisse una stima prudenziale per il calcolo del margine di dumping.

(27)

Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito che il calcolo del valore normale nella domanda avrebbe dovuto tener conto della definizione estesa del prodotto, poiché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone di prendere in considerazione tutti i valori normali precedentemente accertati, non soltanto quelli dell’ultima inchiesta di riesame. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base fa riferimento tuttavia ai «valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». Non è previsto l’obbligo di tener conto di tutti i valori normali di tutte le inchieste precedenti. In ogni caso, come si è già osservato al considerando 26, sulla base dei valori normali contenuti nella sola inchiesta di riesame, che rappresentano la maggioranza delle importazioni (cfr. considerando 20), vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(28)

L’argomentazione proposta dal Dingsheng Group in merito all’uso delle statistiche Eurostat relative ai rotoli di piccole dimensioni per calcolare il prezzo all’esportazione dei rotoli di grandi dimensioni era oggettivamente errata. In effetti nell’allegato 10 della domanda il richiedente ha fatto riferimento erroneamente al codice NC per i rotoli di piccole dimensioni; da un esame più attento dei dati estratti da Eurostat che facevano parte dell’allegato 3 della domanda risultava però che il prezzo all’esportazione utilizzato si basava correttamente sui dati estratti per il codice NC 7607 11 19, ossia i rotoli di grandi dimensioni. Come affermato nel considerando 20, questo codice comprende i tipi di prodotto più rappresentativi.

(29)

Sulla base del ragionamento esposto nei considerando da 12 a 28, la Commissione ha respinto le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group e ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento

(30)

Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure relative al prodotto in esame e all’estensione delle misure al prodotto leggermente modificato stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.7.   Inchiesta

(31)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Questionari/moduli di richiesta di esenzione sono stati messi a disposizione dei produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e degli importatori dell’Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all’articolo 3 del regolamento di apertura.

(32)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

(33)

Si sono manifestati un gruppo di società thailandesi, cinque importatori indipendenti dell’Unione, un importatore indipendente di un paese terzo e l’Associazione europea del foglio di alluminio. Nel corso dell’inchiesta non si è presentato alcun produttore esportatore produttore cinese indipendente.

(34)

Le società seguenti, che fanno parte del Dingsheng Group di proprietà cinese, hanno presentato un modulo di richiesta di esenzione compilato:

Dingheng New Materials Co., Ltd. («Dingheng», un produttore esportatore thailandese),

Thai Ding Li New Materials Co. («Thai Dingli», un operatore commerciale thailandese), e

numerosi soggetti giuridici cinesi collegati all’interno del gruppo.

(35)

Gli importatori indipendenti dell’Unione seguenti, facenti parte dello SPHERE Group, hanno presentato risposte complete ai questionari:

SPHERE FRANCE SAS, e

COMSET S.r.l.

(36)

In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle entità giuridiche che hanno collaborato. La Commissione ritiene che le informazioni presentate dalle parti, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, siano conformi all’avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (10). Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nel considerando 75.

(37)

Due importatori indipendenti dell’Unione, Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. e Cuki Cofresco Srl. hanno fornito al questionario una risposta molto carente entro i termini fissati. Nessuna delle due società ha risposto alle domande supplementari né alle lettere di richiesta di maggiori informazioni loro inviate. Dopo essere state informate che non si sarebbe tenuto conto delle comunicazioni incomplete da esse fornite a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le società hanno presentato risposte complete al questionario, rispondendo anche alle domande successive. Poiché però queste risposte sono state ricevute soltanto parecchi mesi dopo le scadenze iniziali e non hanno potuto fruire di un processo completo di richiesta di maggiori informazioni né di un esame incrociato a distanza, le informazioni fornite sono state prese in considerazione nell’inchiesta solo nella misura in cui sono state considerate complete e attendibili.

(38)

Anche un importatore indipendente svizzero, Transparent Paper Ltd. («TPL»), si è registrato come parte interessata e ha inviato comunicazioni. Il richiedente ha però osservato che un importatore indipendente di un paese terzo non dovrebbe essere registrato come parte interessata e che non si sarebbe dovuto tener conto delle eventuali osservazioni formulate da TPL per due ragioni. In primo luogo perché TPL ha affermato di non importare il prodotto in esame né il prodotto oggetto dell’inchiesta, bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione. In secondo luogo perché, secondo il richiedente, è improbabile che TPL non importasse il prodotto in esame o il prodotto oggetto dell’inchiesta dal momento che vi è una notevole sovrapposizione tra i prodotti importati da TPL e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, a parere del richiedente, TPL avrebbe dovuto comunicare i propri acquisti.

(39)

La Commissione ha espresso disaccordo. TPL ha un interesse legittimo nell’esito del caso. Nella precedente inchiesta antielusione è stato stabilito che spesso l’unico modo per distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione (il prodotto importato da TPL) e rotoli di grandi dimensioni (il prodotto oggetto dell’inchiesta) è l’uso finale, che può essere domestico o di altro tipo (come la trasformazione). A tal fine, qualsiasi esenzione dal dazio antidumping definitivo sui rotoli di grandi dimensioni è soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione (11). L’estensione dei dazi antidumping in vigore che gravano sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC, alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia estende anche l’applicazione di questo regime di uso finale (12). Qualsiasi importatore di fogli di alluminio destinati alla trasformazione dalla Thailandia, compreso TPL, che sdogani i propri prodotti nell’Unione, dovrà ora ricorrere al regime di uso finale oppure pagare i dazi antidumping estesi.

(40)

Come importatore di un prodotto diverso dal prodotto oggetto dell’inchiesta, TPL non era tenuto a fornire le informazioni cui il richiedente fa riferimento nella propria comunicazione, come i propri acquisti di fogli di alluminio destinati alla trasformazione; né la Commissione aveva richiesto tali informazioni a TPL. TPL aveva però il diritto di presentare comunicazioni in qualità di parte interessata.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(41)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:

se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l’Unione;

se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping in vigore;

se vi siano prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e

se vi siano elementi di prova dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

(42)

Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda dimostravano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e

se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.

2.2.   Livello di collaborazione

(43)

Il gruppo di società thailandesi che ha collaborato, il Dingsheng Group, rappresentava oltre il 95 % di tutte le esportazioni verso l’UE durante il periodo di riferimento. Il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, a eccezione delle società della RPC che facevano parte del Dingsheng Group. Ne consegue che le conclusioni relative alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina nell’Unione e alle esportazioni dalla Cina in Thailandia si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza le informazioni fornite dal gruppo di società che ha collaborato sono state integrate da dati estratti da banche dati, come la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, che fornisce informazioni a livello di società specifica, il Global Trade Atlas (13), Eurostat e altre informazioni accessibili al pubblico.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(44)

La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta (14).

Tabella 1

Importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo dell’inchiesta (tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

PR

RPC

8 948

7 484

17 982

26 814

26 466

Indice (base = 2016)

100

84

201

300

296

Percentuale delle importazioni totali

16 %

18 %

33 %

42 %

39 %

Thailandia

18

28

1 027

2 659

5 801

Indice (base = 2016)

100

156

5 706

14 772

32 228

Percentuale delle importazioni totali

0,03 %

0,07 %

1,88 %

4,12 %

8,53 %

Importazioni totali

55 887

41 929

54 735

64 531

67 947

Fonte: Eurostat

(45)

Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia che sono passate da appena 18 tonnellate a 5 801 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dallo 0,03 % all’8,53 %. Anche le importazioni dalla RPC sono cresciute ma a un ritmo assai più modesto, passando da 8 948 a 26 466 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali è ugualmente salita, dal 16 % al 39 %.

(46)

Da un esame più attento della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, emerge tuttavia che il grosso di tali importazioni è stato effettuato da produttori esportatori cinesi che erano stati esentati dalle misure nella precedente inchiesta antielusione. All’epoca della precedente inchiesta antielusione si era concluso che questi produttori esportatori non esportavano fogli di alluminio per uso domestico bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ossia un prodotto diverso da quello oggetto dell’inchiesta (15).

(47)

Se si esaminano le cifre senza considerare le importazioni provenienti da queste quattro società, si osserva un sensibile calo dei volumi delle importazioni: soltanto 307 tonnellate nel periodo di riferimento. Questo dato è confermato anche dalle risposte di uno degli importatori indipendenti dell’Unione che hanno collaborato, il quale ha fornito informazioni da cui emerge che, prima del 2017, acquistava rotoli di grandi dimensioni nella RPC. A partire dal 2019 però i rotoli di grandi dimensioni non provenivano più dalla RPC bensì dalla Thailandia. Gli altri importatori indipendenti hanno iniziato a importare dalla Thailandia nel 2019 e nel 2020.

(48)

La tabella 2 mostra l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 2

Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell’inchiesta  (16) (tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

PR

Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Indice (base = 2016)

100

106

125

137

143

Fonte: Global Trade Atlas

(49)

La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l’alluminio primario. Questo alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un’ulteriore lavorazione, si ottengono i rotoli di grandi dimensioni. Gli elementi di prova di cui la Commissione dispone, forniti nella domanda e dal produttore esportatore thailandese che ha collaborato, mostrano che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell’Unione dalla Thailandia sono prodotti a partire da bobine di fogli di alluminio.

(50)

Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia. A questo proposito la Commissione ha rilevato che le bobine di fogli di alluminio potevano essere usate non solo per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia, ma anche, ad esempio, per la produzione di rotoli di piccole dimensioni. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell’imballaggio o quello dell’isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di grandi dimensioni.

(51)

Il sensibile aumento dei volumi di importazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC in Thailandia indicava una crescente domanda di questa materia prima in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall’incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia. Tale tendenza è corroborata pure dalle informazioni fornite dalle società thailandesi che hanno collaborato.

(52)

Il Dingsheng Group, che ha collaborato, rappresentava quasi tutte le importazioni (oltre il 95 %) del prodotto oggetto dell’inchiesta, provenienti dalla Thailandia durante il periodo di riferimento. I soggetti giuridici thailandesi sono un produttore esportatore (Dingheng) e un operatore commerciale (Thai Dingli) il quale ha affermato di vendere all’Unione soltanto i prodotti di Dingheng. Dingheng è una società di proprietà cinese, che ha aperto impianti di produzione in Thailandia nel 2018 e ha venduto i primi prodotti all’UE nella prima metà del 2019. Nella risposta al questionario ha dichiarato di acquistare tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC.

(53)

L’incremento delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia verso l’Unione, la parallela diminuzione delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC verso l’Unione e l’incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia nello stesso periodo rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Thailandia e Unione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Ciò vale soprattutto per le società thailandesi che hanno collaborato: esse hanno iniziato l’importazione di materie prime dalla RPC e la produzione e l’esportazione di rotoli di grandi dimensioni verso l’Unione soltanto dopo l’estensione delle misure a seguito della precedente inchiesta antielusione.

2.4.   Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica

(54)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di pezzi/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(55)

Dingheng produce rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio. Il processo di produzione, secondo la richiesta di esenzione della società, consiste di ulteriori operazioni quali la laminazione, il taglio longitudinale, la ricottura e l’imballaggio. A giudizio della Commissione tali operazioni sono di natura relativamente secondaria.

(56)

Il Dingsheng Group ha affermato che le operazioni citate non sono di natura secondaria, poiché le bobine di fogli di alluminio sono sottoposte a diversi processi che richiedono macchinari differenti e specifici; ha aggiunto che la sua affermazione era ulteriormente corroborata dal fatto che i prodotti di Dingheng sono classificabili sotto una voce doganale diversa rispetto al materiale utilizzato come fattore di produzione.

(57)

La Commissione ha riconosciuto che il materiale utilizzato come fattore di produzione è sottoposto a numerosi processi prima di essere venduto da Dingheng sotto forma del prodotto oggetto dell’inchiesta. Queste operazioni non si possono però definire rilevanti, almeno non a confronto del processo di produzione che ha luogo prima che il materiale utilizzato come fattore di produzione giunga al sito di produzione di Dingheng. Il processo di produzione delle bobine di fogli di alluminio comporta la fusione dei lingotti di alluminio, la colata, il taglio alla sega, l’asportazione dello strato superficiale, il riscaldamento, varie fasi di laminazione a caldo e a freddo e la ricottura. A confronto, le fasi seguenti della trasformazione di bobine di fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni sono pertanto di portata relativamente secondaria e, come si rileva nel considerando 82, di valore aggiunto relativamente limitato (criterio pertinente da questo punto di vista). Inoltre la variazione della voce doganale non può essere considerata una prova dell’impatto delle operazioni effettuate sul materiale utilizzato come fattore di produzione. In effetti l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base menziona esplicitamente come pratica di elusione «le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure». Le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group sono state pertanto respinte.

(58)

Come si è rilevato al considerando 34, Dingheng è una controllata di una società cinese e quindi fa parte del Dingsheng Group di proprietà cinese. Questo gruppo è costituito tra l’altro da società che producono fogli di alluminio per uso domestico e prodotti correlati, forniscono materie prime per tale produzione e/o commerciano tali materie prime o prodotti finiti. Nelle precedenti indagini concernenti i rotoli di grandi dimensioni si è rilevato che alcuni soggetti giuridici cinesi facenti parte del Dingsheng Group esportavano rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping (17), eludendo i dazi imposti dall’inchiesta iniziale e dall’inchiesta di riesame grazie a una leggera modificazione apportata al prodotto (18). Secondo la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, non è stata effettuata alcuna importazione proveniente dal pertinente produttore esportatore cinese del Dingsheng Group dopo la precedente inchiesta antielusione, che coincide nel tempo con l’inizio delle esportazioni di Dingheng dalla Thailandia verso l’Unione. Le informazioni fornite dai soggetti giuridici cinesi facenti parti del Dingsheng Group hanno confermato che tali società non avevano effettuato esportazioni verso l’Unione in quel periodo.

(59)

Dingheng ha giustificato l’avvio della produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia con l’intento di stabilire una presenza all’estero del Dingsheng Group, conformemente alla «sua missione di globalizzazione e alla sua impronta transnazionale». Nel 2018 la quotazione pubblica in borsa della controllante di Dingheng ha fornito i finanziamenti necessari per la sua espansione in Thailandia. Inoltre l’apertura di un sito di produzione in Thailandia avrebbe consentito al gruppo di coprire i rischi del settore dei metalli nei mercati internazionali, di acquistare le materie prime dell’alluminio al prezzo dell’LME anziché al prezzo di mercato di Shanghai e di ampliare la propria attività in altri mercati più redditizi della RPC. Dingheng ha aggiunto che, sebbene durante il periodo dell’inchiesta producesse rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio, il suo piano di investimenti prevedeva l’apertura di una linea di colata per la produzione a partire da lingotti di alluminio. Quando la linea di colata fosse stata operativa, Dingheng avrebbe potuto approvvigionarsi di lingotti di alluminio a livello mondiale, con una sensibile riduzione della percentuale di materie prime cinesi, che avrebbe attenuato il rischio legato alla volatilità della materia prima.

(60)

La Commissione ha rilevato che la situazione durante il periodo di riferimento non rispecchiava le intenzioni della società esposte nel piano di investimenti. In pratica durante il periodo di riferimento Dingheng si è rivolta esclusivamente alla RPC per l’approvvigionamento di tutte le sue materie prime e ha prodotto tutti i rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. Inoltre Dingheng ha integrato la propria produzione di rotoli di grandi dimensioni con rotoli acquistati dalle società collegate nella RPC, dal momento che, durante il periodo di riferimento, la sua produzione non era sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti. Benché Dingheng abbia fornito prove che la linea di colata programmata era in fase di costruzione, essa non è stata completata né utilizzata durante il periodo di riferimento.

(61)

Il piano di investimenti della società inoltre è in realtà la relazione di uno studio di fattibilità, che analizzava la fattibilità economica di un’aggiunta di capacità produttiva al sito di produzione di Dingheng, tra l’altro con una nuova linea di colata. La relazione risale all’agosto 2019, ossia dopo che Dingheng aveva avviato la produzione di rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. La relazione menziona inoltre l’importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla RPC anche in futuro; ciò contraddice l’argomentazione della società sull’avvio della produzione al di fuori della RPC per acquistare materie prime a prezzi inferiori. In pratica la società potrebbe effettivamente avviare l’acquisto di materie prime al di fuori della RPC, ma la Commissione non ha potuto trarre conclusione alcuna in merito a un’ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.

(62)

La società inoltre non è stata in grado di fornire elementi di prova di una motivazione o di una giustificazione economica sufficiente per l’esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell’Unione, al di fuori dei piani menzionati o delle intenzioni di produzione o investimenti futuri. La relazione di fattibilità presentata come piano di investimenti risale a una data posteriore all’apertura del sito di produzione in Thailandia, e non può quindi costituire l’elemento di prova di una giustificazione economica sufficiente per l’esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell’Unione durante il periodo di riferimento. Da una ricerca su Internet è emerso inoltre che Dingheng ha sfruttato l’elusione del pagamento di dazi antidumping come argomentazione per attirare clienti; come si legge su un sito web «Possiamo fornire fogli di alluminio dalle nostre fabbriche in Thailandia o in Italia per evitare l’imposta antidumping» (19).

(63)

Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha presentato una relazione del 2018 («la relazione 2018»), affermando che si trattava di una prima versione della relazione dello studio di fattibilità 2019 («la relazione 2019»). Il Dingsheng Group ha anche sottolineato che, sebbene questo documento sia stato denominato relazione dello studio di fattibilità e non piano di investimenti, esso era stato analizzato dal consiglio di amministrazione del principale azionista di Dingsheng nel contesto dell’approvazione dell’investimento in Thailandia.

(64)

La Commissione ha esaminato la relazione 2018 e ha riscontrato che essa, benché molto simile alla relazione 2019, è assai più limitata in termini di portata delle attività previste. Mentre la relazione 2018 menziona un solo laminatoio ed elenca, tra le attrezzature previste, soltanto macchinari destinati a laminazione, avvolgimento, taglio longitudinale e ricottura, la relazione 2019 menziona invece una linea di laminazione e di colata. La linea di colata è essenziale poiché, secondo le informazioni precedentemente comunicate dalla società, la sua realizzazione eliminerebbe la necessità di procurarsi bobine di fogli di alluminio in Cina; consentirebbe infatti di produrre bobine di fogli di alluminio in Thailandia utilizzando materie prime (lingotti di alluminio) reperite a livello mondiale (cfr. anche il considerando 59).

(65)

Come si spiega nel considerando 61, la relazione 2019 è stata redatta dopo la realizzazione del sito di produzione di Dingheng. Il Dingsheng Group ha affermato però che la relazione 2019 era «unicamente una integrazione e una revisione del primo piano che era stato preparato nel 2018 e che il Dingsheng Group non era riuscito ad attuare». Il Dingsheng Group ha affermato inoltre che la relazione 2019 proponeva di ridimensionare il progetto iniziale, prevedendo una capacità di produzione di [40 000 – 60 000] tonnellate all’anno anziché [50 000 – 70 000] tonnellate all’anno. A parere della Commissione tuttavia tale affermazione era oggettivamente errata dal momento che la relazione 2019 cita esplicitamente, in diversi punti, l’obiettivo di una capacità produttiva supplementare di [40 000 – 60 000] tonnellate in modo da raggiungere una produzione annua di [90 000 - 130 000] tonnellate. In effetti la relazione è intitolata «Progetto per una capacità produttiva supplementare di [40 000 - 60 000] tonnellate di fogli di alluminio».

(66)

Il Dingsheng Group non ha fornito informazioni per dimostrare che all’epoca della relazione 2018 e della decisione di investimento vi fosse l’intenzione di realizzare in Thailandia un sito di produzione che non richiedesse l’importazione di bobine di fogli di alluminio dalla Cina. Al contrario le informazioni fornite indicano l’intenzione di realizzare un impianto per la produzione di fogli di grandi dimensioni con bobine di fogli di alluminio importate, effettuando soltanto operazioni di natura relativamente secondaria. La situazione durante il periodo di riferimento rispecchiava di fatto l’impianto di produzione come previsto dalla relazione 2018. L’unico documento fornito che cita la possibilità di realizzare una linea di colata risale al 2019, ossia dopo la realizzazione dell’impianto di produzione di Dingheng.

(67)

Secondo il Dingsheng Group inoltre il fatto che la relazione 2019 menzioni l’importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla Cina (come si è detto nel considerando 61), non si può considerare una giustificazione economica insufficiente per l’avvio di operazioni in Thailandia. In tale contesto il Dingsheng Group ha ricordato le informazioni comunicate alla Commissione in una risposta alla richiesta di maggiori informazioni, in cui affermava che sarebbe stato «economicamente illogico» importare materie prime dalla Cina, dal momento che sui lingotti di alluminio provenienti da quel paese grava una tassa all’esportazione del 30 %. Il Dingsheng Group ha quindi affermato che si sarebbe approvvigionato di tali materie prime in altri paesi. Ha aggiunto che l’introduzione della linea di colata programmata avrebbe eliminato la necessità di acquistare bobine di fogli di alluminio dalla Cina.

(68)

Sia la relazione 2018 sia la relazione 2019 tuttavia menzionano approvvigionamenti di materie prime dalla Cina (bobine di fogli di alluminio o lingotti). La tassa all’esportazione del 30 % sui lingotti provenienti dalla Cina non era menzionata in nessun punto della relazione, benché asseritamente questa tassa (o una simile) esistessero già all’epoca di tali studi. Inoltre la produzione prevista di bobine di fogli di alluminio nel sito di produzione di Dingheng non è sufficiente per coprire la produzione di fogli di alluminio programmata. In effetti nella relazione 2019 si legge «La produzione annua di fogli di alluminio grezzo richiede [70 000 – 90 000] tonnellate, prodotte in parte nel nuovo impianto di colata e laminazione, mentre il resto è importato dalla Cina».

(69)

Il fatto che in futuro Dingheng si approvvigioni di materie prime in Cina o in altri paesi, e che queste scelte siano economicamente logiche o no, non è comunque affatto decisivo ai fini dell’inchiesta in corso. La Commissione deve basare le sue conclusioni sui fatti e sulle cifre attinenti al periodo dell’inchiesta. Come già osservato nel considerando 61, è impossibile trarre conclusioni in merito a un’ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.

(70)

Il Dingsheng Group ha altresì affermato che l’annuncio pubblicitario, in cui si menziona l’elusione dei dazi antidumping come metodo per attrarre clienti (cfr. il considerando 62), è per sua natura «una conseguenza di decisioni economiche aziendali» e «una mera constatazione dei fatti». Non può pertanto «far luce sulla presunta giustificazione economica insufficiente». Il Dingsheng Group afferma a ragione che l’annuncio pubblicitario in quanto tale non si può considerare prova conclusiva delle motivazioni che hanno indotto a realizzare un impianto di produzione in Thailandia. Esso indica però che l’elusione dei dazi antidumping ha svolto un ruolo nelle decisioni economiche (di commercializzazione) adottate dal Dingsheng Group. Si pensi per esempio alle decisioni su come fare in modo che i potenziali clienti acquistino i prodotti del Dingsheng Group da uno dei suoi siti di produzione. Non sono state avanzate altre argomentazioni, come la qualità o il prezzo del prodotto, per indurre i clienti a scegliere come fornitore il sito di produzione thailandese rispetto agli altri siti di produzione. L’annuncio pubblicitario, che è stato rimosso dopo la divulgazione delle informazioni, si limitava a menzionare l’elusione dei dazi antidumping.

(71)

Il Dingsheng Group inoltre ha addotto argomentazioni concernenti una motivazione o una giustificazione economica sufficiente per espandere le proprie operazioni dalla Cina alla Thailandia nel 2018. Tali argomentazioni comprendevano la possibilità di espandere la capacità produttiva, la normativa ambientale meno rigorosa vigente in Thailandia, la necessità di stabilire una presenza su altri mercati vista la saturazione del mercato cinese dei fogli di alluminio e l’esigenza di superare le recenti fluttuazioni dei mercati dei future nel settore dell’alluminio. Come però ha riconosciuto lo stesso Dingsheng Group, queste argomentazioni non spiegano la situazione produttiva attuale e potrebbero avere rilevanza solo per il futuro, quando Dingheng inizierà presumibilmente a produrre rotoli di grandi dimensioni da lingotti di alluminio provenienti da tutto il mondo.

(72)

Infine il Dingsheng Group ha invitato la Commissione a non fondare la propria analisi su una situazione temporanea ma a prendere in considerazione anche le prospettive future. Come però si è già ricordato nel considerando 69, la Commissione è tenuta per legge a fondare la propria analisi su fatti e cifre riguardanti il periodo dell’inchiesta. Da tali fatti è emerso che Dingheng produceva rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate dalla Cina e vendeva tali rotoli soprattutto a clienti internazionali. Soltanto nel 2019, dopo la realizzazione del sito di produzione, si è parlato per la prima volta di modificare il processo di produzione in Thailandia, aggiungendo al sito una linea di colata. Gran parte dei motivi addotti per stabilire una presenza al di fuori della Cina devono pertanto ancora concretizzarsi e non possono essere accolti come una giustificazione economica per la realizzazione dell’attuale sito di produzione in Thailandia.

(73)

Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni avanzate dal Dingsheng Group sono state respinte. L’inchiesta non ha rivelato una motivazione o giustificazione economica sufficiente per la realizzazione di un sito di produzione in Thailandia nei termini sopra descritti, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. (20)

2.5.   Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

(74)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure antidumping.

(75)

Benché le informazioni fornite dalle società nella richiesta di esenzione, e due successive risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni non fossero perfette sotto tutti i punti di vista, la Commissione ha ritenuto che tali informazioni fossero sufficienti a determinare se i criteri dell’articolo 13 fossero stati soddisfatti.

(76)

Come illustrato nella tabella 2, nel 2016 e nel 2017 le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia erano trascurabili. Dopo l’estensione dei dazi antidumping al prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC nella precedente inchiesta antielusione del 2017, le importazioni dalla Thailandia hanno iniziato a registrare un sensibile aumento nel 2018 e da allora il loro volume è raddoppiato ogni anno. Come già ricordato in precedenza, durante il periodo di riferimento oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni proveniva da Dingheng e Thai Dingli, che sono state fondate nel 2018.

(77)

Dopo la divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che sarebbe oggettivamente errata l’asserzione della Commissione per cui nel 2018 le importazioni dalla Thailandia erano aumentate e oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo di riferimento proveniva da Dingheng e Thai Dingli. Secondo il Dingsheng Group, Dingheng avrebbe avviato la produzione commerciale soltanto nel 2019 e non poteva quindi essere responsabile del 95 % delle importazioni nel 2018.

(78)

La Commissione ha osservato che l’affermazione del Dingsheng Group si basava su un’interpretazione errata delle osservazioni formulate nel considerando 76. Nel periodo di riferimento, ossia dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 (e non nel 2018), Dingheng e Thai Dingli rappresentavano il 95 % delle importazioni. Durante il periodo di riferimento, come dimostra la richiesta di esenzione e come ha confermato il Dingsheng Group nella sua comunicazione, sia Dingheng che Thai Dingli hanno esportato rotoli di grandi dimensioni nell’Unione. I dati di cui la Commissione può disporre, traendoli dalla domanda, da banche di dati statistici e dalle informazioni fornite dallo stesso Dingsheng Group, dimostrano che alle altre società non si può ascrivere più del 5 % delle importazioni nell’Unione durante il periodo di riferimento. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(79)

Anche ipotizzando che nel periodo di riferimento fossero esportati nell’Unione soltanto i rotoli di grandi dimensioni prodotti da Dingheng (e non quelli acquistati nella RPC), secondo le informazioni fornite da Dingheng, il 100 % di tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) proveniva da acquisti effettuati presso società cinesi (collegate e indipendenti). Pertanto la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, mentre i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure.

2.6.   Valore dei pezzi e valore aggiunto

(80)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un’altra condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

(81)

Come osservato al considerando 79, Dingheng produceva i rotoli di grandi dimensioni venduti all’Unione a partire da materie prime acquistate al 100 % nella RPC, quindi ben al di sopra della soglia del 60 % del valore totale dei pezzi. Si è pertanto concluso che il primo criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.

(82)

Per effettuare la verifica del 25 %, il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione è stato calcolato come totale dei costi della manodopera e dei costi fissi della fabbrica sostenuti dall’assemblatore in relazione ai pezzi. Ai fini di questo calcolo non sono stati considerati né i profitti né le spese di vendita, generali e amministrative. Il valore aggiunto così stabilito è stato quindi espresso come percentuale del costo di produzione che consiste nel valore di tutti i pezzi, basato sul prezzo d’acquisto di questi pezzi, franco fabbrica e prevalente sul mercato, sommato al valore aggiunto ai pezzi nel corso delle operazioni di assemblaggio o di completamento. Il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato sensibilmente inferiore alla soglia del 25 % fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si è pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.

2.7.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

(83)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

(84)

L’aumento delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia è stato significativo, come illustrato nei considerando 44 e 45. Tali importazioni sono cresciute da meno dell’1 % del volume totale delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel 2016 a quasi il 9 % durante il periodo di riferimento. A titolo di confronto, le importazioni da società cinesi che non erano state esentate durante l’ultima inchiesta antielusione sono diminuite dal 13 % nel 2016 a meno dell’1 % durante il periodo di riferimento.

(85)

Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’ambito del precedente riesame in previsione della scadenza (21) con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione, determinati sulla base delle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento. Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l’esistenza di un underselling del 49 % e di un undercutting del 40 %.

(86)

La Commissione ha concluso che l’effetto delle misure in vigore è stato indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.

(87)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto di aver ricevuto informazioni insufficienti a verificare l’accuratezza dei calcoli, poiché non erano stati divulgati né il prezzo non pregiudizievole né il livello di profitto di riferimento idonei a calcolare i livelli di underselling e di undercutting.

(88)

La Commissione ha respinto tale argomentazione ritenendo che le informazioni divulgate al Dingsheng Group fossero sufficienti per consentirgli di formulare osservazioni efficaci sulle risultanze esposte dalla Commissione nei documenti di divulgazione delle informazioni. A tale proposito la Commissione ha osservato che l’analisi effettuata nelle inchieste antielusione si limita a stabilire se gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi. Tale analisi si effettua utilizzando le informazioni sul livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nella precedente inchiesta, in questo caso l’inchiesta di riesame. Il livello di prezzo non pregiudizievole è stato comunicato al Dingsheng Group nella specifica divulgazione delle informazioni del 24 giugno 2021, e presentato sotto forma di intervalli di valori. Sulla base delle informazioni comunicate nella specifica divulgazione delle informazioni, era anche possibile determinare facilmente che il profitto di riferimento utilizzato era pari al 6 %. Le informazioni comunicate sono state perciò considerate sufficienti per verificare l’accuratezza e l’adeguatezza dei calcoli della Commissione. Si noti inoltre che l’unica società che ha collaborato all’inchiesta di riesame fa parte del Dingsheng Group: quest’ultimo pertanto aveva ricevuto maggiori dettagli già in quel momento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

2.8.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(89)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile.

(90)

A tal fine i prezzi all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono stati determinati nel modo descritto al considerando 85 e confrontati con i valori normali determinati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza (per il prodotto simile originario) e durante l’inchiesta antielusione (per il prodotto leggermente modificato); sono stati infine debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME). In linea con i calcoli effettuati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza e la precedente inchiesta antielusione, tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l’alluminio primario. I prezzi dell’LME sono considerati il parametro mondiale per l’alluminio primario.

(91)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto che l’adeguamento all’LME era errato. A suo parere l’adeguamento si sarebbe dovuto effettuare non verso l’alto ma verso il basso, giacché il prezzo dell’LME aveva fatto registrare una tendenza al ribasso tra l’inchiesta di riesame e il periodo di riferimento.

(92)

Come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base i calcoli erano fondati sui valori normali precedentemente accertati per prodotti simili. Rientrano in questo quadro i valori dell’LME impiegati all’epoca delle inchieste. I valori dell’LME per il periodo dell’inchiesta di riesame citati nella comunicazione del Dingsheng Group non sono in linea con i valori impiegati nelle inchieste precedenti e pertanto non possono costituire una base di confronto. L’utilizzo dei valori accertati nelle inchieste precedenti e il confronto tra questi e i dati dell’LME tratti dalla medesima fonte utilizzata originariamente (Bloomberg) per il periodo di riferimento, ossia l’applicazione della stessa metodologia dell’inchiesta precedente, hanno dimostrato che l’adeguamento al rialzo effettuato dalla Commissione era accurato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(93)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell’Unione hanno chiesto alla Commissione di esaminare se attualmente i rotoli di grandi dimensioni siano ancora soggetti a dumping, e hanno fornito alcune informazioni concernenti gli attuali prezzi all’importazione dei rotoli di grandi dimensioni dalla RPC nel Regno Unito. L’analisi della Commissione tuttavia era limitata alle informazioni relative al periodo dell’inchiesta e al periodo di riferimento, e non ha preso in considerazione le informazioni relative a un periodo successivo come si evince dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre le informazioni fornite dagli importatori indipendenti riguardano gli attuali prezzi all’importazione dalla RPC, che non è il paese interessato, verso il Regno Unito, che non è uno Stato membro dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

(94)

Il confronto tra valori normali e prezzi all’esportazione a livello di tipo di prodotto dimostra che durante il periodo di riferimento le società che hanno collaborato importavano i rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping.

3.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(95)

Un produttore esportatore thailandese ha chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e ha fatto pervenire il questionario compilato.

(96)

Come si è rilevato in precedenza tuttavia l’inchiesta ha confermato che questo produttore eludeva le misure vigenti. È stato pertanto deciso di respingere la richiesta.

4.   MISURE

(97)

Alla luce delle risultanze sin qui descritte, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla RPC è eluso mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dalla Thailandia. Dal momento che le esportazioni della società che ha collaborato costituiscono più del 95 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta, e che nessun altro produttore esportatore ha collaborato, la presente conclusione si estende a tutto il paese.

(98)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(99)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 per «tutte le altre società», e precedentemente estesa dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 30 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(100)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(101)

Come illustrato nel considerando 39, la precedente inchiesta antielusione aveva istituito un meccanismo di uso finale volto a offrire ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione la possibilità di chiedere l’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. TPL, un importatore indipendente di fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ha sostenuto che, nell’inchiesta in corso, chiedere ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione di rispettare tale regime di uso finale penalizzerebbe in maniera iniqua gli importatori di un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione dell’inchiesta. A tale proposito TPL ha ricordato la recente creazione di specifici codici TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione, introdotti dopo la precedente inchiesta antielusione.

(102)

La decisione di istituire o no un regime di uso finale per le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia non rientra nell’ambito di applicazione della presente inchiesta. La presente inchiesta antielusione si prefigge lo scopo di determinare se sia opportuno estendere le misure in vigore alle importazioni dalla Thailandia del prodotto simile. L’inchiesta non può modificare né il livello né la forma delle misure, e pertanto non può cambiare l’esistenza del regime di uso finale.

(103)

In ogni caso la possibilità di distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico dipende ancora dalla dichiarazione relativa all’uso finale resa dall’importatore interessato, anche se attualmente esistono codici TARIC specifici per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione. La descrizione del codice TARIC 7607111960, per esempio, comprende la formulazione «per usi diversi dall’uso domestico». Le importazioni nell’ambito di questo codice, che è stato introdotto specificamente per inserirvi fogli di alluminio destinati alla trasformazione, sono soggette a disposizioni relative all’uso finale per consentire di dichiarare effettivamente le importazioni nell’ambito di questo codice. La creazione di codici specifici per fogli di alluminio destinati alla trasformazione e per uso domestico non ha pertanto eliminato la necessità del regime di uso finale. I regimi di uso finale in vigore sembrano quindi ancora necessari.

(104)

In seguito alla divulgazione delle informazioni TPL ha ribadito la richiesta di non estendere il regime di uso finale istituito nella precedente inchiesta antielusione. Secondo TPL il regime di uso finale non è necessario in quanto era stato istituito soltanto per garantire che gli importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione importassero effettivamente fogli di alluminio destinati alla trasformazione e non fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. TPL ha affermato che nell’inchiesta in corso questa distinzione non è necessaria poiché in questo caso si tratta di determinare se il prodotto esportato dalla Thailandia sia di origine thailandese o cinese.

(105)

La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. L’estensione delle misure antidumping comprende anche inevitabilmente l’estensione del regime di uso finale istituito in precedenza. La circostanza che il regime di uso finale non sia una misura bensì uno speciale regime doganale, come afferma TPL, nulla toglie al fatto che l’applicazione delle misure nella precedente inchiesta antielusione era esplicitamente associata a questo regime di uso finale. Inoltre, dal momento che l’attuale inchiesta riguarda anche il prodotto leggermente modificato, la distinzione tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico rimane pertinente anche per i prodotti importati dalla Thailandia. Come illustrato nel considerando 103, la differenza tra i due prodotti dipende ancora dall’uso finale dichiarato dall’importatore. Tale dichiarazione costituisce un elemento indispensabile per determinare se il prodotto possa essere importato nell’ambito dello specifico codice TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione oppure nell’ambito di uno dei codici TARIC per i fogli di alluminio per uso domestico. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di TPL.

(106)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell’Unione hanno fornito gli elementi di prova di un recente aumento del costo delle materie prime e dei costi di trasformazione sostenuti dai fabbricanti di fogli di alluminio per uso domestico nell’Unione; hanno chiesto pertanto di riequilibrare gli interessi dei produttori di rotoli di grandi dimensioni nell’Unione con quelli dei produttori di fogli di alluminio per uso domestico e dei clienti finali nell’Unione. I dati forniti da tali importatori dell’Unione riguardavano tuttavia il periodo successivo al periodo dell’inchiesta in corso e pertanto non sono stati presi in considerazione. Inoltre un’analisi concernente l’effetto delle misure non rientra nell’ambito di applicazione di un’inchiesta antielusione che si limita a stabilire se l’effetto riparatore delle misure originarie sia indebolito dalle pratiche di elusione. Un’analisi completa, estesa all’effetto delle misure sull’interesse dell’Unione, può essere comunque effettuata in altri tipi di inchieste, come riesami intermedi o riesami in previsione della scadenza (22). La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(107)

Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Il produttore che ha collaborato in Thailandia, due importatori indipendenti nell’Unione e un importatore indipendente in Svizzera (TPL) hanno inviato osservazioni. Come illustrato sopra, ove opportuno sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate per iscritto dalle parti.

(108)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati, è esteso alle importazioni di:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

2.   Il prodotto descritto al paragrafo 1 del presente articolo è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall’uso domestico. Un’esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione.

3.   Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall’uso domestico conformemente al paragrafo 2.

4.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 30,0 % applicabile a «tutte le altre società».

5.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162.

Articolo 3

La richiesta di esenzione presentata da Dingheng New Materials Co., Ltd. è respinta.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51) e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 316 dell’1.12.2017, pag. 17).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48).

(6)  Il 15 marzo 2021 il Dingsheng Group ha presentato anche un ricorso al Tribunale dell’UE per annullare il regolamento di apertura, in parte sulla base del medesimo ragionamento di cui alla sezione 1.5 del regolamento vigente. La causa deferita al Tribunale era ancora pendente durante l’inchiesta in corso.

(7)  I codici SA (sistema armonizzato), elaborati dall’Organizzazione mondiale delle dogane, sono classificazioni di prodotti internazionali e standardizzate applicate da oltre 200 paesi in tutto il mondo. Le prime sei cifre di un numero della tariffa comune (codice delle merci) sono uguali in tutti i paesi. I codici NC (nomenclatura comune) sono i codici delle merci usati dall’UE per classificare i prodotti. Tali codici sono composti da otto cifre, le prime sei delle quali sono identiche ai codici SA. Un codice TARIC si basa sul codice NC, cui aggiunge due cifre per fornire informazioni riguardanti i dazi antidumping o di altro tipo o i contingenti.

(8)  Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 nella causa RENV, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04, punto 100.

(9)  Per rotoli di piccole dimensioni si intendono fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg. Le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC sono soggette a misure antidumping (originariamente imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11). Anche le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia sono oggetto di un’inchiesta antielusione (regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone della registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42).

(10)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Considerando 72 e articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

(12)  Sull’applicazione del regime di uso finale alle importazioni dalla Thailandia cfr. anche i considerando da 76 a 78.

(13)  https://www.gtis.com/gta/.

(14)  Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati nei regolamenti dopo l’inchiesta iniziale o quella di riesame. L’inchiesta precedente impiegava dati concernenti l’UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l’inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione nel 2020, si riferisce soltanto all’UE-27.

(15)  Considerando da 73 a 80 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51). Cfr. anche il considerando 33.

(16)  Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell’industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel Global Trade Atlas.

(17)  Sezione 4.4 del regolamento (CE) n. 925/2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1), e considerando da 80 a 82 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(18)  Considerando da 46 a 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

(19)  Cfr. https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html (ultimo accesso 26 aprile 2021).

(20)  Anche TPL ha avanzato argomentazioni per spiegare il motivo per cui ritiene che il proprio fornitore thailandese (nome riservato) dovrebbe essere esentato dall’ambito di applicazione delle misure, fornendo quella che, a giudizio di TPL, rappresenta una giustificazione economica sufficiente per realizzare un sito di produzione in Thailandia. TPL non è però un importatore del prodotto oggetto dell’inchiesta, bensì di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e in ogni caso non può perorare la causa di un’esenzione a nome del proprio fornitore. Per di più le dichiarazioni pertinenti si basavano sulle «migliori conoscenze e informazioni sul mercato» in possesso di TPL; a sostegno di tali argomentazioni non sono state offerte altre prove. Le argomentazioni avanzate da TPL sono comunque parzialmente simili a quelle utilizzate da Dingheng, e in quanto tali trovano una risposta nel presente regolamento.

(21)  Aggiornato per il periodo di riferimento in modo da rispecchiare le fluttuazioni della LME.

(22)  Un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina è stata avviata il 17 dicembre 2020 (GU C 436 del 17.12.2020, pag. 10).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1475 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Nel marzo 2013, a seguito di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli («rotoli di piccole dimensioni») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,2 % e il 35,6 %.

(2)

Nel giugno 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive («le misure in vigore») in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l’inchiesta di riesame»).

1.2.   Domanda

(3)

La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale si chiede di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(4)

La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, sia nella fase di presentazione della domanda, sia per l’intera durata dell’inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente le richieste, che sono state accolte dalla Commissione, a parere della quale vi erano motivi sufficienti per mantenere riservata l’identità del richiedente.

(5)

La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui rotoli di piccole dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di piccole dimensioni attraverso la Thailandia nell’Unione, successivamente all’effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

(6)

Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che i prezzi dei rotoli di piccole dimensioni spediti dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di piccole dimensioni.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(7)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) e originari della RPC («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.

(8)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10, ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codici TARIC 7607111111 e 7607191011), («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(9)

Dall’inchiesta è emerso che i rotoli di piccole dimensioni esportati dalla RPC nell’Unione e quelli spediti dalla Thailandia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e devono essere quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4.   Apertura

(10)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta e il 21 dicembre 2020 ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione (4) («il regolamento di apertura»).

1.5.   Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento

(11)

Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Sono stati messi a disposizione questionari e/o moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e agli importatori nell’Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all’articolo 3 del regolamento di apertura.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

(14)

Due produttori dell’Unione si sono manifestati come parti interessate, mentre non sono pervenuti moduli di richiesta di esenzione né risposte ai questionari da soggetti della Thailandia, della RPC o di altri paesi.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(15)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:

se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l’Unione;

se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping in vigore;

se vi siano prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e

se vi siano elementi di prova dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

(16)

Dato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda dimostravano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e

se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.

2.2.   Livello di collaborazione

(17)

Prima dell’apertura il governo della Thailandia ha fornito nomi e indirizzi di alcuni produttori thailandesi di fogli di alluminio per uso domestico. Come risulta dal precedente considerando (14) nessuno di questi né degli altri produttori/esportatori thailandesi si è manifestato né ha presentato una richiesta di esenzione.

(18)

Con la nota verbale dell’11 febbraio 2021 la Commissione ha informato il governo della Thailandia del fatto che, a causa dell’omessa collaborazione da parte di esportatori/produttori thailandesi, intendeva basare le proprie conclusioni relative all’esistenza di pratiche di elusione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili sarebbe potuta risultare meno favorevole per la parte interessata, e ha invitato il governo della Thailandia a presentare osservazioni.

(19)

Il governo della Thailandia ha risposto alla Commissione di essere stato informato dell’intenzione di Dingheng New Materials Co., Ltd. di collaborare e che, qualora non vi fosse collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione avrebbe potuto impiegare i dati disponibili per le conclusioni relative all’esistenza di pratiche di elusione per quanto riguarda i produttori esportatori thailandesi.

(20)

La Commissione ha osservato che la società menzionata dal governo thailandese non aveva collaborato in questa inchiesta, ma nell’inchiesta parallela antielusione concernente le importazioni di rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio (5). In questa inchiesta non si era manifestato nessun produttore thailandese del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(21)

Pertanto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all’esistenza di pratiche elusive riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda, associate ad altre fonti di informazioni come statistiche del commercio sulle importazioni e sulle esportazioni (tratte ad esempio da Eurostat e dal Global Trade Atlas («GTA»)] e dati accessibili al pubblico.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(22)

La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta (6).

Tabella 1

Importazioni di rotoli di piccole dimensioni nel periodo dell’inchiesta (tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

PR

RPC

299

471

308

596

414

Indice (base = 2016)

100

157

103

199

139

Percentuale delle importazioni totali

8 %

10 %

6 %

7 %

5 %

Thailandia

70

654

814

1 088

1 069

Indice (base = 2016)

100

934

1 163

1 555

1 527

Percentuale delle importazioni totali

2 %

13 %

17 %

12 %

14 %

Importazioni totali

3 904

4 891

4 914

8 838

7 751

Fonte: Eurostat.

(23)

Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia, che sono passate da 70 a 1 069 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dal 2 % al 14 %. Anche le importazioni dalla RPC sono aumentate ma a un ritmo assai più modesto, passando da 299 a 414 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali tuttavia è diminuita, passando dall’8 % al 5 %: in altre parole, dal quadruplo delle importazioni thailandesi a un terzo appena. Inoltre le importazioni dalla RPC si collocano ancora a volumi inferiori alle 610 tonnellate del 2013, l’epoca dell’inchiesta inziale.

(24)

La tabella 2 mostra l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 2

Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell’inchiesta  (7) (tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

PR

Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Indice (base = 2016)

100

106

125

137

143

Rotoli di grandi dimensioni (tonnellate)

31 931

37 697

49 686

63 988

69 248

Indice (base = 2016)

100

118

156

200

217

Totale materie prime (tonnellate)

82 042

90 647

112 485

132 743

140 916

Indice (base = 2016)

100

110

137

162

172

Fonte: Global Trade Atlas.

(25)

La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l’alluminio primario. L’alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un’ulteriore lavorazione, si ottengono fogli di alluminio per uso domestico in rotoli, di peso superiore a 10 chilogrammi («rotoli di grandi dimensioni») e/o rotoli di piccole dimensioni (di peso pari o inferiore a 10 chilogrammi). Le informazioni di cui la Commissione può disporre, traendole dalla domanda, dimostrano che la produzione dei rotoli di piccole dimensioni esportati dalla Thailandia nell’UE si effettua principalmente sfruttando come materia prima intermedia le bobine di fogli di alluminio o i rotoli di grandi dimensioni.

(26)

Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di queste materie prime dalla Cina verso la Thailandia. La Commissione ha osservato però che le due materie prime non si utilizzano soltanto per la produzione di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. Le bobine di fogli di alluminio, ad esempio, si utilizzano anche per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia. Questi rotoli di grandi dimensioni sono poi venduti sul mercato interno thailandese oppure esportati verso paesi terzi, tra cui l’Unione europea. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell’imballaggio o quello dell’isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di piccole dimensioni.

(27)

I dati della tabella 2 relativi ai rotoli di grandi dimensioni inoltre comprendono anche rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione che sono classificati con gli stessi codici delle merci, ma non sono utilizzati per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico. Non si conosce la percentuale dei rotoli di grandi dimensioni importati in Thailandia relativa ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, poiché per le importazioni thailandesi non sono disponibili dati così dettagliati. Dato però che non esistono elementi di prova del contrario, è ragionevole ipotizzare che in Thailandia il rapporto tra la produzione di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e la produzione di fogli di alluminio per uso domestico sia rimasto stabile nell’arco del periodo dell’inchiesta. Semmai, alla luce della tendenza illustrata dalla tabella 1, la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è aumentata. Ciò significa che la tendenza al rialzo, osservata per tutti i tipi di rotoli di grandi dimensioni, si registra anche per i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico.

(28)

In ogni caso, il sensibile aumento dei volumi di importazioni di materie prime dalla RPC in Thailandia indica una crescente domanda di queste materie prime in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall’incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia.

(29)

L’incremento delle esportazioni thailandesi verso l’Unione, il parallelo calo delle importazioni cinesi rispetto alle importazioni thailandesi di rotoli di piccole dimensioni, e l’aumento delle esportazioni di materie prime dalla Cina verso la Thailandia nello stesso periodo costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Thailandia e Unione europea ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.4.   Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica

(30)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di pezzi/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(31)

Dal momento che nessun produttore esportatore ha collaborato all’inchiesta, le conclusioni relative all’esistenza e alla natura di pratiche di elusione in Thailandia si sono basate sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base come illustrato nella precedente sezione 2.2.

(32)

Nella sua domanda il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano come in Thailandia i rotoli di piccole dimensioni fossero prodotti riavvolgendo i rotoli di grandi dimensioni provenienti direttamente dalla RPC o indirettamente da produttori thailandesi che si approvvigionano nella RPC delle materie prime per produrre rotoli di grandi dimensioni (8). Il richiedente ha dimostrato che:

(1)

i produttori thailandesi non possiedono i macchinari necessari per produrre rotoli di piccole dimensioni a partire dall’alluminio primario, ma soltanto per riavvolgere, tagliare trasversalmente e longitudinalmente, ricuocere e svolgere altre operazioni di natura relativamente secondaria sui rotoli di grandi dimensioni. Ciò è stato altresì corroborato dalle informazioni presenti sui siti web di vari produttori thailandesi (9);

(2)

i produttori thailandesi si approvvigionano di rotoli di grandi dimensioni direttamente dalla RPC oppure da produttori thailandesi di rotoli di grandi dimensioni che si approvvigionano della materia prima (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC. Tale pratica è corroborata dalle risultanze dell’inchiesta parallela svolta dalla Commissione sui rotoli di grandi dimensioni;

(3)

tutti i produttori esportatori thailandesi noti di rotoli di piccole dimensioni, per i quali la Commissione dispone di informazioni tratte dalla domanda e da fonti accessibili al pubblico, sono imprese controllate da società cinesi che sono in grado di produrre rotoli di piccole dimensioni nella RPC, e li producono effettivamente. Rientrano in questo quadro le operazioni di assemblaggio attualmente svolte in Thailandia, su cui il richiedente ha fornito informazioni.

(33)

L’inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova di una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l’importazione nell’Unione di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia, oltre all’elusione del pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. In effetti le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il sito web di un produttore thailandese di rotoli di piccole dimensioni ha menzionato esplicitamente l’elusione di dazi antidumping tra le ragioni per avviare la produzione in Thailandia (10).

2.5.   Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

(34)

Per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o aumentate sostanzialmente dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure.

(35)

Nel 2015 e nel 2016 le importazioni dalla Thailandia nell’UE sono state trascurabili. Nel 2017 si è assistito a un marcato aumento delle esportazioni, che in quell’anno hanno raggiunto 654 tonnellate; a partire da allora si sono registrati ulteriori aumenti ogni anno. Le informazioni fornite dal richiedente in merito ai produttori esportatori thailandesi, nonché le informazioni accessibili al pubblico dimostrano che in Thailandia la costruzione di impianti per la produzione di rotoli di piccole dimensioni è iniziata nel 2016 e nel 2017, e per una società nel 2018. Le operazioni di assemblaggio sono quindi iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping.

(36)

A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda e sulle informazioni accessibili al pubblico per determinare l’origine delle materie prime usate nell’assemblaggio dei rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. I produttori thailandesi che notoriamente esportano i propri prodotti nell’Unione sono tutti imprese controllate di produttori cinesi di rotoli di alluminio per uso domestico soggetti a dazi antidumping quando esportano dalla RPC. Inoltre dalle informazioni fornite dal richiedente emerge che una delle società thailandesi afferma di acquistare tutte le materie prime dalla società contigua Dingheng New Materials Co. Ltd. che, come si è dimostrato nella parallela inchiesta sui rotoli di grandi dimensioni (11), eludeva i dazi antidumping sui rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla Cina. L’inchiesta non ha portato alla luce elementi di prova da cui emerge che le materie prime utilizzate da produttori esportatori thailandesi provengono da paesi diversi dalla Cina. Pertanto i pezzi utilizzati provengono dal paese soggetto alle misure.

2.6.   Valore dei pezzi e valore aggiunto

(37)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un’altra condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. A causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente per stabilire se le soglie del 60 % e del 25 % fossero state rispettate.

(38)

Tenendo conto delle apparecchiature che i produttori esportatori noti impiegano nelle proprie fabbriche, come risulta dai relativi siti web e dalle informazioni fornite nella domanda, il processo di produzione in Thailandia può comportare tutt’al più alcune operazioni di rifinitura come il riavvolgimento, il taglio longitudinale o la ricottura.

(39)

Il richiedente ha dimostrato che per la produzione di rotoli di piccole dimensioni a partire da rotoli di grandi dimensioni o da bobine di fogli di alluminio, queste materie prime rappresentano quasi il 90 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato. Il richiedente ha dimostrato altresì che per entrambe le materie prime il valore aggiunto di questi pezzi era inferiore al 18 % e al 24 % rispettivamente.

(40)

La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.7.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

(41)

Per la valutazione del possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure vigenti in termini di prezzi e/o di quantitativi, la Commissione ha utilizzato i volumi e i prezzi all’esportazione indicati da Eurostat. La Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’ambito dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2019 con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento: la differenza costituisce il livello di underselling.

(42)

Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l’esistenza di un underselling del 29 %.

(43)

L’inchiesta ha stabilito inoltre che i quantitativi esportati e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e rappresentano quasi il 14 % del volume totale delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento.

(44)

La Commissione ha concluso pertanto che l’effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.

2.8.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(45)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping rispetto al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza per il prodotto simile.

(46)

Per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Thailandia la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all’esportazione dei rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento, come indicato da Eurostat. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I prezzi medi all’esportazione così stabiliti erano inferiori al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza: ciò dimostra l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(47)

Sulla base di tali risultanze, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di piccole dimensioni originari della RPC è oggetto di elusione mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(48)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(49)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 35,6 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto.

(50)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta.

4.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(51)

Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(52)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è esteso alle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111111 e 7607191011).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarate originarie della Thailandia, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 35,6 % applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161.

Articolo 3

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48).

(6)  Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati dopo l’inchiesta iniziale o quella di riesame. L’inchiesta precedente impiegava dati concernenti l’UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l’inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione nel 2020, si riferisce soltanto all’UE-27.

(7)  Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell’industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel GTA.

(8)  Il richiedente ha fornito informazioni relative a un’inchiesta in corso condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri. Secondo il richiedente tale inchiesta, riguardante l’elusione dei dazi antidumping, si sarebbe conclusa con sanzioni a carico di due produttori esportatori thailandesi. Per motivi di riservatezza concernenti le inchieste in corso condotte dall’OLAF, attualmente non sono accessibili al pubblico altre informazioni.

(9)  Ad esempio, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.

(10)  Il richiedente ha fornito una copia della pagina web in cui sono menzionati i dazi antidumping nell’allegato 5 della domanda. L’attuale versione del sito web, che non menziona più l’elusione dei dazi antidumping, è disponibile a questo indirizzo: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (ultimo accesso 23 febbraio 2021). Si noti che nella pagina LinkedIn della società si legge ancora: «È stata aperta una fabbrica in Thailandia per eliminare le aliquote antidumping dei mercati europei e indiani», https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/ (ultimo accesso 25 febbraio 2021). Un altro sito web segnala: «per risolvere il problema dei dazi antidumping, costruiamo un’altra fabbrica in Thailandia», https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (ultimo accesso 25 maggio 2021). Un’altra società thailandese menziona il fatto che sulle importazioni dalla Thailandia non gravano dazi antidumping, https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792⟨=en (ultimo accesso 25 febbraio 2021).

(11)  GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48.


DECISIONI

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1476 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 9 luglio 2021 Andorra ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Andorra Health QR Server Module». Andorra ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, Andorra ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Andorra ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Vaxzevria, Comirnaty e Spikevax.

(5)

Andorra ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili di test basati soltanto su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT).

(6)

Il 23 luglio 2021 Andorra ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Andorra ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Andorra ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Infine, Andorra ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT.

(7)

Il 23 luglio 2021 Andorra ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(8)

Il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del suo sistema «Andorra Health QR Server Module» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» riportano i dati necessari.

(9)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(10)

I certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

Affinché la presente decisione sia operativa, Andorra dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima Andorra al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Andorra è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1477 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 19 agosto 2021 la Repubblica d'Albania ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» (registro albanese dei test e dei vaccini anti COVID-19). La Repubblica d'Albania ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica d'Albania ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania conformemente al sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta della Repubblica d'Albania, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità di un sistema, l'«Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» riportano i dati necessari.

(5)

La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen e Covishield.

(6)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(7)

La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(8)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica d'Albania dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica d'Albania al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica d'Albania è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1478 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 12 luglio 2021 le Isole Fær Øer hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «FODGC». Le Isole Fær Øer hanno informato la Commissione di ritenere che i loro certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, le Isole Fær Øer hanno informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta delle Isole Fær Øer, il 23 agosto 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità di un sistema, denominato «FODGC», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» riportano i dati necessari.

(5)

Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che rilasciano certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty.

(6)

Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico.

(7)

Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che non rilasceranno certificati di guarigione interoperabili.

(8)

Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che accettano i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul loro territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, le Isole Fær Øer dovrebbero essere collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima le Isole Fær Øer al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Le Isole Fær Øer sono collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1479 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 29 luglio 2021 Monaco ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «SUIVTST» («Suivi des tests biologiques»). Monaco ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, Monaco ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco conformemente al sistema «SUIVTST» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Monaco ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per il vaccino anti COVID-19 Comirnaty.

(5)

Monaco ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili di test solo per i test per la rilevazione del SARS-CoV-2 mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR).

(6)

Il 2 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del suo sistema «SUIVTST» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» riportano i dati necessari.

(7)

Il 3 settembre 2021 Monaco ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Monaco ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e altri vaccini accettati dalla Francia. Monaco ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Infine, Monaco ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT.

(8)

Il 3 settembre 2021 Monaco ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(9)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(10)

I certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

Affinché la presente decisione sia operativa, Monaco dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima Monaco al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Monaco è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1480 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 4 agosto 2021, la Repubblica di Panama ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale). La Repubblica di Panama ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica di Panama ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta della Repubblica di Panama, il 9 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità di un sistema, il «Certificado de Vacunación Digital Nacional» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» riportano i dati necessari.

(5)

La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che comprendono attualmente il vaccino Comirnaty e il vaccino Vaxzevria.

(6)

La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(7)

La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(8)

La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Panama dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Panama al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Panama è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1481 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 18 luglio 2021 il Regno del Marocco ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «SGC'Cov». Il Regno del Marocco ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, il Regno del Marocco ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta del Regno del Marocco, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dal Regno del Marocco in conformità di un sistema, il «SGC'Cov», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» riportano i dati necessari.

(5)

Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono COVILO (il vaccino BIBP), Vaxzevria, il vaccino Janssen e il vaccino Comirnaty.

(6)

Il Regno del Marocco ha inoltre informato la Commissione che prevede di rilasciare certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(7)

Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che non prevede di rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(8)

Il Regno del Marocco ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, il Regno del Marocco dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima il Regno del Marocco al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il Regno del Marocco è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1482 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 19 luglio 2021 lo Stato d'Israele ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Ramzor». Lo Stato d'Israele ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, lo Stato d'Israele ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

A seguito di una richiesta dello Stato d'Israele, il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità di un sistema, denominato «Ramzor», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» riportano i dati necessari.

(5)

Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty e Spikevax.

(6)

Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(7)

Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(8)

Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione e non applica restrizioni di viaggio per persone cui siano stati somministrati vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in tutta l'UE a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.

(9)

Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che accetta i certificati di test per la COVID-19 basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (ad esempio mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa, RT-PCR) rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE. Tuttavia, lo Stato d'Israele indica che tutti i viaggiatori, compresi quelli che esibiscono risultati di test locali, devono sottoporsi nuovamente a un test NAAT (ad esempio RT-PCR) all'atterraggio dell'aereo, precisando che un test effettuato prima del volo non esenta da alcuna restrizione di viaggio tranne dal divieto d'imbarco. Inoltre, Israele non accetta test antigenici rapidi.

(10)

Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.

(11)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

I certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Affinché la presente decisione sia operativa, lo Stato d'Israele dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(15)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima lo Stato d'Israele al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Lo Stato d'Israele è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).