ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
25 agosto 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione, del 24 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1400 della Commissione, del 24 agosto 2021, che fissa, per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, tra cui gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp.

(2)

Con i termini ergot o sclerozio si indicano le strutture fungine delle specie Claviceps che sostituiscono i chicchi sulle spighe di grano o i semi sugli steli d’erba e che si presentano appunto come grossi sclerozi dal colore scuro (in francese ergot). Tali sclerozi contengono diverse classi di alcaloidi.

(3)

Il 28 giugno 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sugli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti e nei mangimi (3). L’Autorità ha basato la propria valutazione del rischio sui principali alcaloidi della Claviceps purpurea, ossia ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché sui corrispondenti epimeri «-inina». Ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo di 1 μg/kg di peso corporeo e una dose giornaliera tollerabile di gruppo di 0,6 μg/kg di peso corporeo al giorno. L’Autorità ha concluso che, sebbene i dati disponibili non indicassero l’esistenza di motivi di preoccupazione per alcun sottogruppo di popolazione, le stime dell’esposizione alimentare erano relative a un numero limitato di gruppi di alimenti e non si poteva escludere un possibile contributo non noto di altri alimenti.

(4)

Il 6 luglio 2017 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sull’esposizione alimentare umana e animale agli alcaloidi della Claviceps spp. (4) Per alcuni gruppi di popolazione, le stime dell’esposizione agli alcaloidi della Claviceps spp. indicano un’esposizione prossima alla dose giornaliera tollerabile. Per le stime dell’esposizione più elevate, i principali prodotti che contribuiscono all’esposizione alimentare cronica sono diversi tipi di pane e panini, in particolare quelli esclusivamente a base di segale o che la contengono. Le stime dell’esposizione acuta più elevate indicano un’esposizione acuta prossima alla dose acuta di riferimento.

(5)

L’Autorità ha inoltre esaminato il rapporto tra la presenza di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. A tenori più elevati è stato possibile osservare una relazione lineare statisticamente significativa tra il tenore di sclerozi della Claviceps spp. e il tenore di alcaloidi della Claviceps spp. Tale relazione non è stata tuttavia sempre dimostrabile a tenori più bassi, il che indica che l’assenza di sclerozi della Claviceps spp. non esclude la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. Uno dei motivi risiede nel fatto che la manipolazione dei cereali causa la rottura degli sclerozi, la cui polvere è poi adsorbita sui chicchi di cereali.

(6)

È pertanto opportuno abbassare il tenore massimo per gli sclerozi della Claviceps spp. e stabilire tenori massimi per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti alimentari che presentano tenori significativi di tali alcaloidi e contribuiscono significativamente all’esposizione umana, e nei prodotti alimentari rilevanti per l’esposizione dei gruppi di popolazione vulnerabili.

(7)

È già possibile ottenere tenori inferiori di sclerozi della Claviceps spp. nella maggior parte dei cereali mediante l’applicazione di buone pratiche agricole e di tecniche di selezione e pulizia. È pertanto opportuno ridurre di conseguenza il tenore massimo fissato per i cereali. A tale proposito, al fine di eliminare i problemi relativi alla loro applicazione, è altresì opportuno chiarire in quale fase si applichino i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. nei cereali non trasformati.

(8)

Per quanto riguarda i prodotti di macinazione è opportuno stabilire tenori massimi diversi per gli alcaloidi della Claviceps spp. in funzione delle specie di cereali. Poiché la segale è la specie di cereali che presenta il rischio più elevato di contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. è più difficile ottenere tenori inferiori di alcaloidi della Claviceps spp. ed è pertanto opportuno fissare un tenore massimo specifico per i prodotti di macinazione della segale, mentre per i prodotti di macinazione degli altri cereali è opportuno fissare un tenore inferiore. Per quanto riguarda i prodotti di macinazione degli altri cereali è tuttavia opportuno fissare tenori massimi diversi a seconda del tenore di ceneri dei prodotti, al fine di tenere conto del fatto che i prodotti che contengono più crusca (tenore di ceneri più elevato) presentano naturalmente tenori più elevati di alcaloidi della Claviceps spp., poiché la polvere degli sclerozi è adsorbita sulla crusca.

(9)

Poiché si prevede che per alcuni prodotti di macinazione i livelli di contaminazione raggiungibili continueranno a diminuire, è inoltre opportuno prevedere l’applicazione a medio termine di tenori massimi più rigorosi per tali prodotti. Al fine di consentire alla Commissione di monitorare i progressi verso tali tenori massimi più rigorosi e di valutare i possibili cambiamenti dei tenori derivanti da modifiche delle pratiche agricole, nonché da fattori climatici e ambientali, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero essere tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari.

(10)

È stato dimostrato che il glutine di frumento, come sottoprodotto della macinazione a umido, contiene tenori più elevati di alcaloidi della Claviceps spp. nonostante l’applicazione delle buone pratiche, poiché la concentrazione di tali alcaloidi è una conseguenza del processo di produzione. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo più elevato per gli alcaloidi della Claviceps spp. nel glutine di frumento.

(11)

A causa delle modifiche apportate all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno modificare una nota corrispondente nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006.

(12)

Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi all’applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei tenori massimi e un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda la segale non è tuttavia ancora possibile conseguire ragionevolmente livelli inferiori di contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. ed è pertanto opportuno concedere un periodo di tempo più lungo per consentire l’applicazione più rigorosa delle buone pratiche agricole e l’applicazione di tecniche perfezionate di selezione e pulizia.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.

Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)   Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798.

(4)  Arcella, D., Gomez Ruiz, J-A., Innocenti, ML e Roldán, R., 2017. Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids. EFSA Journal 2017;15(7):4902, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902.

(5)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

alla parte 2, le voci «2.9. Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.» sono sostituite dalle seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo

«2.9.

Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.

 

2.9.1.

Sclerozi della Claviceps spp.

 

2.9.1.1.

Cereali non trasformati(18) ad eccezione di

mais, segale e riso

0,2 g/kg

2.9.1.2.

Segale non trasformata(18)

0,5 g/kg fino al 30.6.2024

0,2 g/kg dall’1.7.2024

2.9.2.

Alcaloidi della Claviceps spp.  (*1)

 

2.9.2.1.

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena

(con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g)

100 μg/kg

50 μg/kg dall’1.7.2024

2.9.2.2.

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena

(con un tenore di ceneri pari o superiore a 900 mg/100 g)

Orzo, frumento, spelta e avena immessi sul mercato per il consumatore finale

150 μg/kg

2.9.2.3.

Prodotti di macinazione della segale

Segale immessa sul mercato per il consumatore finale

500 μg/kg fino al 30.6.2024

250 μg/kg dall’1.7.2024

2.9.2.4.

Glutine di frumento

400 μg/kg

2.9.2.5.

Alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29)

20 μg/kg

2)

la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Per gli ortaggi, la frutta e i cereali si rimanda ai prodotti alimentari elencati nelle categorie di appartenenza di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Ciò significa tra l’altro che il grano saraceno (Fagopyrum spp.) è compreso tra i «cereali» e i prodotti a base di grano saraceno sono compresi tra i «prodotti a base di cereali». La frutta a guscio non è coperta dal tenore massimo fissato per la frutta.»;

3)

la nota 18 è sostituita dalla seguente:

«(18)

Il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati commercializzati prima della prima trasformazione. Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati il tenore massimo si applica nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione. Per sistemi di produzione e trasformazione integrati si intendono sistemi in cui tutti i lotti entranti sono puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento.

L’essiccazione e la pulizia, compresa la selezione (selezione per colore, se opportuno) e la spazzolatura, non sono considerate «prima trasformazione» poiché l’intero chicco rimane intatto.

La spazzolatura consiste nel pulire i cereali spazzolandoli o strofinandoli vigorosamente e nel rimuovere le polveri (ad esempio mediante aspirazione).

Qualora la spazzolatura debba essere effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp. è necessario che i cereali siano prima sottoposti a una fase di pulizia.».


(*1)  Il tenore massimo per gli alcaloidi della Claviceps spp. si riferisce alla somma lower bound dei seguenti 12 alcaloidi della Claviceps spp.: ergocornina/ergocorninina; ergocristina/ergocristinina; ergocriptina/ergocriptinina (forma α- e β-); ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergotamina/ergotaminina. Nella somma lower bound, il contributo di ciascun epimero non quantificato è fissato a zero.»;


25.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 301/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1400 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2021

che fissa, per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) stabilisce che la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti sia determinata secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3)

A norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4)

Inoltre, a norma dell’allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso conformemente al terzo capoverso del medesimo punto.

(5)

Non essendo stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico durante il periodo di riferimento di 6 mesi fissato da novembre 2020 ad aprile 2021, gli Stati membri non sono stati invitati a effettuare la comunicazione a norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Di conseguenza la Commissione ha fissato un tasso di interesse di riferimento ai sensi del terzo capoverso dello stesso punto.

(6)

A norma dell’allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del punto I.2 di tale allegato deve essere confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del punto I.1 dello stesso allegato. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(7)

È opportuno fissare i tassi di interesse applicabili per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare all’esercizio contabile 2022 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).