ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
10 agosto 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione, del 9 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione, del 9 agosto 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1320 del Consiglio, del 30 luglio 2021, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ellenica

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Canada e dell'Irlanda [notificata con il numero C(2021) 5789]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di piombo (Pb) in una serie di prodotti alimentari.

(2)

Il 18 marzo 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sul piombo negli alimenti (3). L’Autorità ha rilevato che il piombo può causare neurotossicità nella fase di sviluppo nei bambini nonché problemi cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti. La valutazione dei rischi per il piombo si è basata su questi effetti negativi potenzialmente critici. L’Autorità ha concluso che non vi erano elementi indicanti una soglia per una serie di endpoint critici, tra cui la neurotossicità nella fase di sviluppo e la nefrotossicità negli adulti. Non risultava pertanto opportuno desumere una dose settimanale tollerabile. L’Autorità ha espresso preoccupazione quanto alla possibilità che gli attuali livelli di esposizione alimentare al piombo possano incidere sullo sviluppo neurologico dei feti, dei lattanti e dei bambini.

(3)

Le conclusioni dell’Autorità sono state confermate dalle conclusioni della relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e i contaminanti (FAO/OMS) del 2010 (4).

(4)

Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 41a sessione («CAC41»), ha abbassato il tenore massimo di cui al Codex per il piombo contenuto nel sale (escluso il sale delle paludi saline) da 2 mg/kg a 1 mg/kg.

(5)

Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 42a sessione («CAC42») ha abbassato i tenori massimi di cui al Codex per le frattaglie commestibili da 0,5 mg/kg a: 0,2 mg/kg per le frattaglie commestibili di bovini; 0,15 mg/kg per le frattaglie commestibili di suini; 0,1 mg/kg per le frattaglie commestibili di pollame. Ha altresì abbassato i tenori massimi per il «vino ottenuto da uve» da 0,2 mg/kg a 0,1 mg/kg e ha fissato a 0,15 mg/kg il tenore massimo per i «vini ottenuti da uve» fortificati/liquorosi. Entrambi i tenori massimi si applicano ai vini ottenuti da uve raccolte successivamente alla data in cui la CAC42 ha adottato tali tenori massimi.

(6)

Alla luce di tali sviluppi e dei più recenti dati di occorrenza, è opportuno ridurre l’esposizione alimentare al piombo negli alimenti all’interno dell’Unione abbassando gli attuali tenori massimi o fissando tenori massimi aggiuntivi per i prodotti alimentari per i quali è ragionevolmente possibile ottenere tenori di piombo inferiori, ossia le frattaglie, alcuni alimenti per lattanti e bambini, il sale e i funghi selvatici. Per gli stessi motivi è opportuno ridurre i tenori massimi di piombo nei vini e fissare un tenore massimo per i vini liquorosi, relativamente ai prodotti delle raccolte future. Infine, per gli stessi motivi ma anche per contribuire alla lotta contro pratiche fraudolente, come l’aggiunta di cromato di piombo alla curcuma, è opportuno stabilire tenori massimi per le spezie.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(8)

Dato che il piombo è un cancerogeno genotossico lieve ad azione indiretta e che la sua presenza rappresenta quindi un rischio più elevato per la salute pubblica, i prodotti non conformi ai nuovi tenori massimi di piombo e commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato solo per un breve periodo di tempo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2010. «Scientific Opinion on lead in food». EFSA Journal 2010;8(4):1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570

(4)  «Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants». 73a relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari. «WHO Technical Report Series» (serie di relazioni tecniche dell’OMS) n. 960.


ALLEGATO

Nella «Parte 3: Metalli» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la sottoparte 3.1. (Piombo) è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi

(mg/kg di peso fresco)

3.1

Piombo

 

3.1.1

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

3.1.2

Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini (57)

 

commercializzate in polvere (3) (29)

0,020

commercializzate allo stato liquido (3) (29)

0,010

3.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (29), diversi da quelli di cui al punto 3.1.5

0,020

3.1.4

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini

 

commercializzati in polvere (3) (29)

0,020

commercializzati allo stato liquido (3) (29)

0,010

3.1.5

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4

 

commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (4)

0,020

da preparare mediante infusione o decozione (29)

0,50

3.1.6

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,10

3.1.7

Frattaglie (6)

 

di bovini e ovini

0,20

di suini

0,15

di pollame

0,10

3.1.8

Muscolo di pesce ( 24 ) ( 25 )

0,30

3.1.9

Cefalopodi (52)

0,30

3.1.10

Crostacei ( 26 ) (44 )

0,50

3.1.11

Molluschi bivalvi ( 26 )

1,50

3.1.12

Cereali e leguminose

0,20

3.1.13

Ortaggi a radice e a tubero (esclusi salsefrica, zenzero fresco e curcuma fresca), ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo ( 27 ) ( 53 )

0,10

3.1.14

Cavoli a foglia, salsefrica, i funghi Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni) e Lentinula edodes (shitake) e gli ortaggi a foglia (escluse le erbe fresche) ( 27 )

0,30

3.1.15

Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco

0,80

3.1.16

Ortaggi a frutto

 

granturco dolce ( 27 )

0,10

altri diversi dal granturco dolce ( 27 )

0,05

3.1.17

Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,10

3.1.18

Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,20

3.1.19

Oli e grassi, compreso il grasso del latte

0,10

3.1.20

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

 

esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti (14)

0,05

da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (14)

0,03

3.1.21

Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.22

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.23

Vini liquorosi ottenuti da uve  (*1)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,15

3.1.24

Integratori alimentari (39)

3,0

3.1.25

Miele

0,10

3.1.26

Spezie essiccate (29)

 

Spezie ottenute da frutti

0,60

Spezie ottenute da radici e da rizomi

1,50

Spezie ottenute da corteccia

2,0

Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori

1,0

Spezie ottenute da semi

0,90

3.1.27

Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

1,0

I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

2,0


(*1)  Quali definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»


10.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1318 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2021

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(4)

Il nuovo alimento «Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso con decisione 2008/968/CE della Commissione (4), dall’autorità competente dei Paesi Bassi (5) e a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La relativa categoria di alimenti «Alimenti a fini medici speciali per lattanti pretermine, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013» fa erroneamente riferimento solo ai lattanti pretermine, mentre l’autorizzazione nella categoria di alimenti in questione dovrebbe riferirsi ai lattanti, senza limitazioni ai lattanti pretermine. È pertanto necessario rettificare l’articolo 1 della decisione 2008/968/CE e la voce «Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina» nell’allegato, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)

Il nuovo alimento «L-metilfolato di calcio» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso dall’autorità competente dell’Irlanda nel gennaio 2008 a norma del regolamento (CE) n. 258/97, sulla base di un parere favorevole sulla sua sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (6). Per errore il nuovo alimento non è stato incluso nell’elenco iniziale dell’Unione. È pertanto opportuno che l’«L-metilfolato di calcio» sia aggiunto all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, essendo per altro già autorizzato con regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione (7) come fonte di folato nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia.

(6)

Il nuovo alimento «Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso con regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione (8). Nelle specifiche del latto-N-tetraosio è stata erroneamente indicata la formula chimica C26H45O21 anziché quella corretta C26H45NO21. Per errore nella descrizione del latto-N-tetraosio è stata omessa la dicitura «o agglomerati» e l’ingrediente secondario «latto-N-trioso II» è stato indicato come «latto-N-tetraosio II». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche del «Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)» per quanto riguarda la formula chimica del latto-N-tetraosio e il latto-N-tetraosio II nell’allegato, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(7)

È opportuno rettificare di conseguenza la decisione 2008/968/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2020/484.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2008/968/CE è così rettificato:

«L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’allegato I, punto 5.7, e all’allegato II, punto 4.7, della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (*1) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Decisione 2008/968/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 123).

(5)  Lettera del 19 dicembre 2011 (https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/novel-food_authorisation_2011_auth-letter_arachidonic_acid_rich_oil_en.pdf).

(6)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.135

(7)  Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia (GU L 120 dell’8.4.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione, del 2 aprile 2020, che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 3).


ALLEGATO

1)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

a)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio estratto da Mortierella alpina” o “olio di Mortierella alpina”»;

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a fini medici speciali per lattanti, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

b)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (Specifiche), tra la voce «Olio di Calanus finmarchicus» e la voce «Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)» è inserita la voce seguente:

Tabella 1:

«L-metilfolato di calcio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come acido folico)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “L-metilfolato di calcio”;»

 

Alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

A norma della direttiva 2002/46/CE

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006

A norma del regolamento (UE) n. 1925/2006

Tabella 2:

«L-metilfolato di calcio

Descrizione

L’L-metilfolato di calcio è ottenuto per sintesi chimica a partire dall’acido folico.

È una polvere cristallina di colore bianco tendente al giallino, quasi inodore, scarsamente solubile in acqua e pochissimo solubile o insolubile nella maggior parte dei solventi organici.

Definizione

Formula chimica: C20H23CaN7O6

Nome sistematico: N-{4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil)metil]ammino]benzoil}-L-acido glutammico, sale di calcio.

N. CAS: 129025-21-4 (sale di calcio con L-5-MTHF/Ca2+ in un rapporto indefinito) e 151533-22-1 (sale di calcio con L-5-MTHF/Ca2+ in un rapporto definito di 1:1).

Peso molecolare: 497,5 Dalton

Sinonimi: L-metilfolato, calcio; acido L-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(L-5-MTHF-Ca)]; acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(6S)-5-MTHF-Ca]; acido (6S)-5-metil-5,6,7,8-tetraidropteroil-L-glutammico, sale di calcio e acido L-5-metil-tetraidrofolico (L-5-MTHF) senza specificazione del catione.

Formula strutturale

Image 1

Caratteristiche

 

Purezza: > 95 % (su base secca)

 

Acqua: ≤ 17,0 %

 

Calcio (su base anidra e priva di solventi): 7,0 - 8,5 %

 

D-metilfolato di calcio (isomero 6R, αS): ≤ 1,0 %

 

Altri folati e sostanze correlate: ≤ 2,5 %

 

Etanolo: ≤ 0,5 %

 

Piombo: ≤ 1 mg/kg

 

Boro: ≤ 10 mg/kg

 

Cadmio ≤ 0,5 mg/kg

 

Mercurio ≤ 1,0 mg/kg

 

Arsenico: ≤ 1,5 mg/kg

 

Platino ≤ 2 mg/kg

Criteri microbiologici

 

Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 1 000  CFU/g

 

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g

CFU

:

unità formanti colonie».

2)

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484, il punto 2 è così rettificato:

nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)» è sostituita dalla seguente:

«Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)

Definizione

Formula chimica: C26H45NO21

Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→3)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio

Massa molecolare: 707,63 Da

N. CAS 14116-68-8

Descrizione

Il latto-N-tetraosio è una polvere o agglomerati di polvere amorfa purificata di colore bianco-biancastro ottenuta mediante un procedimento microbico.

Fonte

Ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K-12 DH1

Caratteristiche/composizione

 

Aspetto: polvere o agglomerati di colore bianco-biancastro

 

Somma di latto-N-tetraosio, D-lattosio e latto-N-trioso II (% di sostanza secca): ≥ 90,0 % (p/p)

 

Latto-N-tetraosio (% di sostanza secca): ≥ 70,0 % (p/p)

 

D-lattosio: ≤ 12,0 % (p/p)

 

Latto-N-trioso II: ≤ 10,0 % (p/p)

 

Para-latto-N-esoso-2: ≤ 3,5 % (p/p)

 

Isomero del latto-N-tetraosio fruttosio: ≤ 1,0 % (p/p)

 

Somma di altri carboidrati: ≤ 5,0 % (p/p)

 

Umidità: ≤ 6,0 % (p/p)

 

Ceneri, solfatate: ≤ 0,5 % (p/p)

 

pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0 - 6,0

 

Proteine residue: ≤ 0,01 % (p/p)

Criteri microbiologici

 

Conteggio in piastra totale dei batteri aerobi mesofili: ≤ 1 000 CFU/g

 

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

 

Salmonella spp.: negativo/25 g

 

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

 

Muffe: ≤ 100 CFU/g

 

Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg

CFU

:

unità formanti colonie».


10.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1319 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2021

che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

(4)

Nell’ottobre 2017 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha informato la Commissione della propria intenzione di immettere sul mercato olio grezzo di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha quindi presentato una relazione dell’autorità competente dell’Irlanda in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la quale concludeva, sulla base dei dati scientifici presentati dal richiedente, che l’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum è sostanzialmente equivalente all’olio di semi di coriandolo autorizzato dalla decisione di esecuzione 2014/155/UE.

(5)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/456 (5) e (UE) 2019/2165 (6) della Commissione hanno autorizzato modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum al fine di ridurre il limite inferiore dell’indice di saponificazione da 186 mg KOH/g a 179 mg KOH/g e il livello minimo dell’acido oleico dall’8,0 % al 7,0 %.

(6)

Il 12 gennaio 2021 il richiedente ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo dell’indice di acidità nell’olio di semi di coriandolo da 2,5 mg KOH/g di olio, come indicato nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, a ≤ 3,5 mg KOH/g di olio e di modificare la descrizione del colore da «giallognolo» a «da giallognolo a marrone».

(7)

Il richiedente ha motivato la richiesta indicando che la modifica è necessaria per rispecchiare la variazione naturale delle caratteristiche visive dell’olio di semi di coriandolo e dei livelli di acidi grassi liberi in esso contenuti, misurati mediante titolazione con idrossido di potassio (KOH) dell’olio di semi ottenuto dalla pianta di Coriandrum sativum.

(8)

La Commissione ritiene che la modifica proposta delle specifiche non richieda una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’aumento dell’indice di acidità dell’olio di semi di coriandolo da 2,5 mg a ≤ 3,5 mg KOH/g di olio è in linea con gli indici di acidità di altri oli commestibili comuni con una lunga tradizione di consumo sicuro ed è inferiore al limite superiore di 4,0 mg KOH/g per i grassi e gli oli commestibili fissato dal programma congiunto sulle norme alimentari Codex Alimentarius dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e dell’Organizzazione mondiale della sanità («Codex Alimentarius FAO/OMS») (7). Su tale base, e per coerenza con la norma del Codex Alimentarius FAO/OMS, la Commissione ritiene che anche il limite relativo all’indice di acidità per l’olio di semi di coriandolo dovrebbe essere fissato a 4,0 mg KOH/g. Le modifiche proposte dei parametri di specifica che rispecchiano l’aspetto fisico dell’olio sono anch’esse in linea con le variazioni naturali osservate pressoché in tutti gli oli commestibili e non incidono sulla sicurezza o sul valore nutritivo.

(9)

Le modifiche proposte dell’indice di acidità e dell’aspetto fisico dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum non modificano le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità (8) su cui si basa la sua autorizzazione iniziale. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum con il livello di acidità proposto e per quanto riguarda l’aspetto fisico dell’olio.

(10)

Le informazioni contenute nella domanda forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione, del 20 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 79 del 21.3.2019, pag. 13).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 81).

(7)  CODEX STAN 19-1981, Rev. 2 – 1999.

(8)  EFSA Journal 2013;11(10):3422.


ALLEGATO

Nella tabella 2 (Specifiche) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum

Descrizione/definizione

L’olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum sativum L.

Colore da giallognolo a marrone, sapore tenue

N. CAS: 8008-52-4

Composizione in acidi grassi

Acido palmitico (C16:0): 2-5 %

Acido stearico (C18:0): < 1,5 %

Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %

Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %

Acido linoleico (C18:2): 12-19 %

Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 %

Acidi grassi trans: ≤ 1,0 %

Purezza

Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474

Indice di acidità: ≤ 4 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg

Indice di iodio: 88-110 unità

Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g

Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg».


DECISIONI

10.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/16


DECISIONE (UE) 2021/1320 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ellenica

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Konstantinos TZIOUMIS.

(4)

Il governo greco ha proposto il sig. Dimitrios KAFANTARIS, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività locale, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (consigliere comunale, comune di Pylos-Nestoras), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Dimitrios KAFANTARIS, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (consigliere comunale, comune di Pylos-Nestoras), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).


10.8.2021   

IT

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L 286/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1321 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Canada e dell'Irlanda

[notificata con il numero C(2021) 5789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni (paesi o regioni) siano classificati sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello dell'Unione.

(3)

L'allegato, lettere A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) reca un elenco con la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dei paesi o delle regioni sulla base del loro rischio di BSE. I paesi o le regioni elencati nella parte A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli elencati nella parte B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE; la parte C del medesimo allegato dispone invece che i paesi o le regioni non elencati nelle parti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

(4)

Attualmente il Canada e l'Irlanda rientrano nell'allegato, parte B, della decisione 2007/453/CE come paesi con un rischio controllato di BSE.

(5)

Il 27 maggio 2021 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 17 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei membri con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina ("Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members") (3), in vista della sua entrata in vigore il 29 maggio 2021. Tale risoluzione riconosce il Canada e l'Irlanda come aventi un rischio trascurabile di BSE, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE. Dopo un riesame della situazione a livello dell'Unione a seguito della risoluzione n. 17 dell'OIE, la Commissione ha ritenuto che la nuova qualifica sanitaria dell'OIE con riguardo alla BSE di entrambi i paesi dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione 2007/453/CE.

(6)

L'elenco di paesi o regioni riportato nell'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo che il Canada e l'Irlanda siano elencati nella parte A di tale allegato, tra i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(3)  https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-r17-2021-bse.pdf


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Cechia

Danimarca

Germania

Estonia

Irlanda

Spagna

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regioni di Stati membri (*1)

Irlanda del Nord

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Jersey

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Serbia (*2)

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Grecia

Francia

Paesi terzi

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.

.

(*1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(*2)  Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»