ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 277I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
2 agosto 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1276 del Consiglio, del 30 luglio 2021, che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

16

 

*

Decisione (PESC) 2021/1278 del Consiglio, del 30 luglio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 277/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1275 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 luglio 2021, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1277, che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per far fronte alla situazione in Libano. Il contesto politico e le ragioni politiche per l'adozione delle misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione. La decisione del Consiglio prevede il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche nei confronti di persone fisiche responsabili della grave crisi finanziaria, economica, sociale e politica in Libano, nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, enti e organismi ad essi associati. Le persone, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2021/1277.

(2)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.

(5)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o destinato a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell'articolo 4 della decisione (PESC) 2021/1277:

a)

persone fisiche che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti:

i)

intralciare o minacciare il processo politico democratico ostacolando costantemente la formazione di un governo o intralciando o minacciando gravemente lo svolgimento di elezioni;

ii)

intralciare o minacciare l'attuazione di piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai pertinenti attori internazionali, inclusa l’Unione, per migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o per attuare riforme economiche fondamentali, incluso nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;

iii)

gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzionee, e l'esportazione non autorizzata di capitali;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a).

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente pertinente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, generi alimentari o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni in Libano.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; oppure

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3, 4, 5 e 6;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.   Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.   Nell'allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 16

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e alla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

[…]


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 277/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1276 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

Il 10 giugno 2021 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha formulato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato le azioni delle autorità nicaraguensi nei confronti dei partiti dell'opposizione, dei media, dei giornalisti e di altri operatori dei media, dei difensori dei diritti umani e della società civile, compresi la detenzione e l'arresto sistematici di potenziali candidati alle elezioni presidenziali e di leader dell'opposizione. L'alto rappresentante ha indicato che l'Unione è pronta a utilizzare tutti gli strumenti in considerazione della situazione in Nicaragua, compresa l'imposizione di ulteriori misure restrittive.

(3)

Alla luce del perdurare della grave situazione in Nicaragua, otto persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

All'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi, che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716, sono aggiunte le persone seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

"7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Posizione(i): vicepresidente della Repubblica di Nicaragua (dal 2017), moglie del presidente Daniel Ortega

Data di nascita: 22 giugno 1951

Luogo di nascita: Managua, Nicaragua

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

N. di passaporto: A00000106 (Nicaragua)

Vicepresidente del Nicaragua, first lady del Nicaragua e leader della Gioventù sandinista. Secondo il presidente Daniel Ortega, Rosario Marìa Murillo Zambrana condivide con lui la metà del potere. Ha svolto un ruolo determinante nell'incitamento e nella giustificazione della repressione delle manifestazioni dell’opposizione condotta dalla polizia nazionale del Nicaragua nel 2018. Nel giugno 2021 ha pubblicamente minacciato l'opposizione nicaraguense e ha screditato i giornalisti indipendenti.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia in Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTES

Posizione(i): presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Nicaragua (dal gennaio 2017)

Data di nascita: 11 ottobre 1954

Luogo di nascita: Managua, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Nicaragua dal gennaio 2017 e membro della direzione nazionale del Fronte sandinista di liberazione nazionale (FSLN) dal 1996. Nella sua veste di presidente dell'Assemblea nazionale del Nicaragua è responsabile della promozione dell'adozione di vari atti giuridici repressivi, tra cui la legge di amnistia che impedisce qualsiasi indagine nei confronti degli autori di massicce violazioni dei diritti umani nel 2018, nonché leggi che compromettono la libertà e il processo democratico in Nicaragua.

È pertanto responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver compromesso gravemente lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Posizione(i): capo della polizia nazionale del Nicaragua

Grado: commissario generale/ principale

Data di nascita: 4 maggio 1963

Luogo di nascita: Matagalpa, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di capo con il grado di commissario principale (secondo più alto grado) della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) e in una posizione di comando nella polizia di Managua, Juan Antonio Valle Valle è responsabile di ripetuti atti di brutalità della polizia e dell'uso eccessivo della forza, che ha causato la morte di centinaia di civili, di arresti e detenzioni arbitrari, di violazione della libertà di espressione e dell'impedimento di manifestazioni contro il governo.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Posizione(i): procuratore generale della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 16 febbraio 1959

Luogo di nascita: Matagalpa, Nicaragua

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella veste di procuratore generale, il più alto funzionario del pubblico ministero, Ana Julia Guido Ochoa, fedele al regime di Ortega, è responsabile dei procedimenti penali di matrice politica nei confronti di numerosi manifestanti e membri dell'opposizione politica. Ha creato un'unità specializzata che ha falsificato le accuse contro i manifestanti e ha formulato imputazioni nei loro confronti. È inoltre responsabile dell'interdizione dalle cariche pubbliche del principale candidato dell'opposizione alle elezioni generali.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Posizione(i): capo della polizia di Leon, commissario generale della polizia nazionale

Data di nascita: 21 marzo 1960

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di capo della polizia di Leon dal 23 agosto 2018, Fidel de Jesús Domínguez Alvarez è responsabile di numerose gravi violazioni dei diritti umani, in particolare di arresti e detenzioni arbitrari, compreso il rapimento di membri della famiglia di un oppositore politico, l`uso eccessivo della forza e violazioni della libertà di espressione e della libertà dei media.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Posizione(i): presidente della Corte suprema della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 3 giugno 1949

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

N. di passaporto: A0009864 (Nicaragua)

Nella sua veste di presidente della Corte suprema del Nicaragua, è responsabile della strumentalizzazione della magistratura a favore degli interessi del regime di Ortega, attraverso la criminalizzazione selettiva delle attività dell'opposizione, perpetuando lo schema di violazioni del diritto al giusto processo, arresti arbitrari, interdizione dei partiti politici e dei candidati dell'opposizione.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver gravemente compromesso lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Posizione(i): direttore di Canal 8 e Difuso Comunicaciones. Leader del movimento sandinista «4 maggio», figlio del presidente e della vicepresidente della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 17 ottobre 1982

Cittadinanza: nicaraguense

Figlio del presidente Daniel Ortega e della first lady e vicepresidente Rosario Murillo. Direttore di una delle principali emittenti televisive di propaganda, Canal 8, e leader del movimento sandinista «4 maggio». Nella sua posizione ha contribuito a limitare la libertà di espressione e la libertà dei media. Ha pubblicamente minacciato uomini d'affari nicaraguensi che si oppongono al regime di Ortega. È pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e della repressione della società civile in Nicaragua. Essendo il figlio della vicepresidente Rosario Murillo, è associato a persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile in Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Posizione(i): consigliere economico del presidente della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 21 marzo 1950

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di consigliere economico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castano esercita una notevole influenza sulle politiche del regime di Ortega. È pertanto associato a persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Nicaragua.

Ha appoggiato l'elaborazione di leggi che impediscono ai candidati dell'opposizione di partecipare alle elezioni. È pertanto responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua.

2.8.2021»


DECISIONI

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 277/16


DECISIONE (PESC) 2021/1277 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui rilevava con crescente preoccupazione che la grave crisi finanziaria, economica, sociale e politica radicatasi in Libano aveva continuato ad aggravarsi nei mesi precedenti, constatando che la popolazione libanese è la prima a risentire delle crescenti difficoltà nel paese.

(2)

Il Consiglio ha sottolineato l'urgente necessità che le autorità libanesi attuino riforme al fine di ripristinare la fiducia della comunità internazionale. Ha affermato che l'Unione è pronta ad appoggiare le riforme, ma che il processo di riforma deve essere guidato dal Libano. Il Consiglio ha invitato le autorità libanesi ad attuare i loro impegni precedenti, compresi quelli assunti nel contesto della conferenza CEDRE nell'aprile 2018, che godono dell'appoggio del gruppo internazionale di sostegno al Libano (che riunisce le Nazioni Unite e i governi di Cina, Francia, Germania, Italia, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Unione europea e alla Lega araba) e di altri membri della comunità internazionale (fra cui la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale). Il Consiglio ha altresì invitato le autorità libanesi a realizzare con urgenza riforme basate sugli accordi raggiunti dopo l'esplosione del 4 agosto 2020 da parte di tutti i leader politici libanesi e volti a colmare le divergenze politiche a sostegno delle riforme. Tali riforme comportano, in particolare, riforme economiche e di governance significative e profonde al fine di ripristinare la stabilità economica, migliorare l'erogazione dei servizi pubblici, far fronte ai crescenti livelli di povertà, ridurre le disuguaglianze, rendere sostenibili le finanze pubbliche, ripristinare la credibilità del settore finanziario, assicurare l'indipendenza del potere giudiziario, garantire il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, combattere la corruzione e rispondere alle legittime aspirazioni espresse pacificamente dal popolo libanese. Il Consiglio ha inoltre espresso il suo sostegno al programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) per «ricostruire un Libano migliore» ispirato ai principi di trasparenza, inclusione e responsabilità.

(3)

Il 3RF, avviato dall'Unione, dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale nel dicembre 2020, è cogestito dal governo libanese. Inoltre, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020 è stato approvato dal Consiglio dei ministri libanese ed è stato accolto con favore dalla comunità internazionale. Inoltre, il gruppo internazionale di sostegno, in una dichiarazione congiunta del 23 settembre 2020, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto da tutti i leader politici libanesi su una tabella di marcia globale per le riforme con un calendario di attuazione in linea con i loro impegni precedenti, compresi quelli assunti nel contesto della conferenza CEDRE del 2018, e che godono dell'appoggio del gruppo internazionale di sostegno e di altri membri della comunità internazionale.

(4)

Nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2020, il Consiglio ha continuato a esortare il governo, provvisorio dall'agosto 2020, ad agire rapidamente e con determinazione entro i limiti costituzionali, ma ha rilevato che solo un governo funzionale potrebbe attuare pienamente un programma sostenuto appieno dal parlamento libanese che comprenda impegni di riforma precisi, credibili e con vincoli temporali per affrontare le difficoltà del Libano. Ha invitato pertanto tutti i portatori di interessi e le forze politiche libanesi ad appoggiare l'urgente formazione, in Libano, di un governo di missione credibile, responsabile e in grado di attuare le riforme necessarie.

(5)

Dal 7 dicembre 2020 il Consiglio ha ripetutamente espresso seria preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Libano. Non si riscontrano progressi nel processo di formazione del governo, malgrado i ripetuti appelli dell'Unione e di altri pertinenti soggetti internazionali alle forze politiche e ai portatori di interessi libanesi affinché agiscano nell'interesse nazionale e non ritardino ulteriormente la formazione di un governo nel pieno dei suoi poteri in grado di soddisfare i bisogni urgenti del paese e di attuare riforme fondamentali. Sono trascorsi più di undici mesi dalle dimissioni del precedente governo nell'agosto 2020 e nove mesi dalla nomina, nell'ottobre 2020, di un nuovo primo ministro designato da parte del parlamento libanese, che si è ritirato nel luglio 2021.

(6)

Nel frattempo, la situazione economica, sociale e umanitaria in Libano seguita a peggiorare e la popolazione continua a soffrire. Nella sua relazione «Lebanon Economic Monitor», del giugno 2021, la Banca mondiale ha constatato che il Libano sta attraversando una depressione economica grave e prolungata, che probabilmente sarà classificata tra i più gravi episodi di crisi a livello mondiale dalla metà del XIX secolo. La Banca mondiale ha definito la crisi una «depressione deliberata», con risposte politiche inadeguate a causa della mancanza di consenso politico su iniziative politiche efficaci. La Banca mondiale ha constatato che più della metà della popolazione si trova probabilmente al di sotto della soglia di povertà nazionale, che il tasso di disoccupazione è in aumento e che una percentuale crescente di famiglie ha difficoltà ad accedere ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria. Secondo la Banca mondiale il grave deterioramento dei servizi di base avrà implicazioni a lungo termine, fra cui migrazioni di massa, perdita di apprendimento, scarsi risultati in ambito sanitario e assenza di adeguate reti di sicurezza. La Banca mondiale ha stimato che sarà molto difficile porre rimedio al danno permanente arrecato al capitale umano e che ciò ha forse reso unica la crisi del Libano rispetto ad altre crisi mondiali. La Banca mondiale osserva inoltre che le condizioni socioeconomiche sempre più drammatiche rischiano di produrre carenze sistemiche a livello nazionale, con un crescente livello di attenzione rispetto ai fattori che potrebbero innescare tensioni sociali e senza un chiaro punto di svolta all'orizzonte.

(7)

La popolazione libanese sta pagando un prezzo eccezionalmente elevato a causa dell'inerzia dei leader politici del paese. L'attuale crisi economica, sociale, umanitaria e politica rappresenta una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza del Libano, con possibili ripercussioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell'intera regione.

(8)

L'Unione è pronta a ricorrere a tutti i suoi strumenti strategici per contribuire a una risoluzione durevole dell'attuale crisi e per rispondere a un ulteriore deterioramento della democrazia e dello Stato di diritto in Libano, nonché della sua situazione economica, sociale e umanitaria. Considerata la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro relativo a misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche, responsabili di pregiudicare la democrazia o lo Stato di diritto in Libano, nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.

(9)

Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e contribuiranno all'azione dell'Unione per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del TUE. La loro applicazione deve essere coerente con l'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, in particolare contribuendo alla pace e alla sicurezza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, alla tutela dei diritti umani, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

(10)

Pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto le persone che ostacolano o pregiudicano il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo oppure ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni, in particolare le prossime elezioni generali in Libano, previste per il maggio 2022. Tali persone promuovono i loro interessi di parte, siano essi personali o specifici della loro comunità o del loro gruppo politico, a scapito dell'interesse pubblico libanese, in particolare tentando di abusare delle norme che regolano l'associazione delle forze politiche per la formazione di un governo, allo scopo di impedire la formazione di un nuovo governo e mantenere lo status quo. L'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni potrebbe essere incluso fra gli atti che pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto.

(11)

Pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto anche le persone che ostacolano l'attuazione di piani sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o l'attuazione di riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario. Si tratta in particolare delle riforme a favore delle quali le autorità libanesi si sono impegnate e che godono del sostegno dell'Unione e di altri soggetti internazionali pertinenti. Si è verificata un’omissione sistematica nell’attuazione di tali riforme e di adottare sufficienti misure credibili contro la corruzione e l'evasione fiscale, nonché di adottare una legge sul controllo dei capitali e altre misure per garantire la trasparenza e la piena responsabilità nei confronti del popolo libanese.

(12)

Pongono inoltre una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto le persone che commettono gravi illeciti finanziari, fra cui la corruzione e l'esportazione non autorizzata di capitali. Gli illeciti finanziari all'interno del sistema politico e istituzionale costituiscono un problema sistemico alla base dell'attuale crisi economica, sociale, umanitaria e politica. I soggetti coinvolti in illeciti finanziari, o che ne traggono personalmente vantaggio, hanno una grande responsabilità nella drammatica situazione socioeconomica e umanitaria che la popolazione libanese si trova ad affrontare.

(13)

Il Consiglio ricorda che il Libano è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e che le autorità libanesi hanno assunto impegni anche nella lotta contro la corruzione, in particolare in occasione della conferenza CEDRE del 2018, nonché a titolo del piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020 e della tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020.

(14)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:

a)

persone fisiche responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti:

i)

l'ostacolare o pregiudicare il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo ovvero ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni;

ii)

l'ostacolare o pregiudicare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, inclusa l’Unione, e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;

iii)

gravi illeciti finanziari in materia di fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali;

b)

persone fisiche associate a persone designate ai sensi della lettera a);

elencate nell'allegato.

I piani di cui alla lettera a), punto ii), sono i piani di riforma presentati nella conferenza CEDRE del 2018, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020, la tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020 e il programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) del Libano del dicembre 2020,

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione della democrazia e dello Stato di diritto in Libano.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle seguenti azioni:

i)

l'ostacolare o pregiudicare il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo ovvero ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni;

ii)

l'ostacolare o pregiudicare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, inclusa l’Unione, e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;

iii)

gravi illeciti finanziari in materia di fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali;

b)

persone fisiche o giuridiche associate alle persone designate ai sensi della lettera a);

elencati nell'allegato.

I piani di cui alla lettera a), punto ii), sono i piani di riforma presentati nella conferenza CEDRE del 2018, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020, la tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020 e il programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) del Libano del dicembre 2020,

2.   Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinati a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Libano.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dall’autorizzazione.

Articolo 4

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante» ),, redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.

2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1.   Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   Nell'allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d'identità; il genere; l'indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

Articolo 8

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell'elenco.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2

[…]


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 277/24


DECISIONE (PESC) 2021/1278 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

Il 10 giugno 2021 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha formulato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato le azioni delle autorità nicaraguensi nei confronti dei partiti dell'opposizione, dei media, dei giornalisti e di altri operatori dei media, dei difensori dei diritti umani e della società civile, compresi la detenzione e l'arresto sistematici di potenziali candidati alle elezioni presidenziali e di leader dell'opposizione. L'alto rappresentante ha indicato che l'Unione è pronta a utilizzare tutti gli strumenti in considerazione della situazione in Nicaragua, compresa l’imposizione di ulteriori misure restrittive.

(3)

Alla luce del perdurare della grave situazione in Nicaragua, otto persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2019/1720.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione (PESC) 2019/1720,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2019/1720 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58).


ALLEGATO

All'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi, che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2019/1720, sono aggiunte le persone seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

"7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Posizione(i): vicepresidente della Repubblica di Nicaragua (dal 2017), moglie del presidente Daniel Ortega

Data di nascita: 22 giugno 1951

Luogo di nascita: Managua, Nicaragua

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

N. di passaporto: A00000106 (Nicaragua)

Vicepresidente del Nicaragua, first lady del Nicaragua e leader della Gioventù sandinista. Secondo il presidente Daniel Ortega, Rosario Marìa Murillo Zambrana condivide con lui la metà del potere. Ha svolto un ruolo determinante nell'incitamento e nella giustificazione della repressione delle manifestazioni dell’opposizione condotta dalla polizia nazionale del Nicaragua nel 2018. Nel giugno 2021 ha pubblicamente minacciato l'opposizione nicaraguense e ha screditato i giornalisti indipendenti.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia in Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTES

Posizione(i): presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Nicaragua (dal gennaio 2017)

Data di nascita: 11 ottobre 1954

Luogo di nascita: Managua, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Nicaragua dal gennaio 2017 e membro della direzione nazionale del Fronte sandinista di liberazione nazionale (FSLN) dal 1996. Nella sua veste di presidente dell'Assemblea nazionale del Nicaragua è responsabile della promozione dell'adozione di vari atti giuridici repressivi, tra cui la legge di amnistia che impedisce qualsiasi indagine nei confronti degli autori di massicce violazioni dei diritti umani nel 2018, nonché leggi che compromettono la libertà e il processo democratico in Nicaragua.

È pertanto responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver compromesso gravemente lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Posizione(i): capo della polizia nazionale del Nicaragua

Grado: commissario generale/ principale

Data di nascita: 4 maggio 1963

Luogo di nascita: Matagalpa, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di capo con il grado di commissario principale (secondo più alto grado) della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) e in una posizione di comando nella polizia di Managua, Juan Antonio Valle Valle è responsabile di ripetuti atti di brutalità della polizia e dell'uso eccessivo della forza, che ha causato la morte di centinaia di civili, di arresti e detenzioni arbitrari, di violazione della libertà di espressione e dell'impedimento di manifestazioni contro il governo.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Posizione(i): procuratore generale della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 16 febbraio 1959

Luogo di nascita: Matagalpa, Nicaragua

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella veste di procuratore generale, il più alto funzionario del pubblico ministero, Ana Julia Guido Ochoa, fedele al regime di Ortega, è responsabile dei procedimenti penali di matrice politica nei confronti di numerosi manifestanti e membri dell'opposizione politica. Ha creato un'unità specializzata che ha falsificato le accuse contro i manifestanti e ha formulato imputazioni nei loro confronti. È inoltre responsabile dell'interdizione dalle cariche pubbliche del principale candidato dell'opposizione alle elezioni generali.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Posizione(i): capo della polizia di Leon, commissario generale della polizia nazionale

Data di nascita: 21 marzo 1960

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di capo della polizia di Leon dal 23 agosto 2018, Fidel de Jesús Domínguez Alvarez è responsabile di numerose gravi violazioni dei diritti umani, in particolare di arresti e detenzioni arbitrari, compreso il rapimento di membri della famiglia di un oppositore politico, l`uso eccessivo della forza e violazioni della libertà di espressione e della libertà dei media.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Posizione(i): presidente della Corte suprema della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 3 giugno 1949

Sesso: femminile

Cittadinanza: nicaraguense

N. di passaporto: A0009864 (Nicaragua)

Nella sua veste di presidente della Corte suprema del Nicaragua, è responsabile della strumentalizzazione della magistratura a favore degli interessi del regime di Ortega, attraverso la criminalizzazione selettiva delle attività dell'opposizione, perpetuando lo schema di violazioni del diritto al giusto processo, arresti arbitrari, interdizione dei partiti politici e dei candidati dell'opposizione.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di aver gravemente compromesso lo Stato di diritto in Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Posizione(i): direttore di Canal 8 e Difuso Comunicaciones. Leader del movimento sandinista «4 maggio», figlio del presidente e della vicepresidente della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 17 ottobre 1982

Cittadinanza: nicaraguense

Figlio del presidente Daniel Ortega e della first lady e vicepresidente Rosario Murillo. Direttore di una delle principali emittenti televisive di propaganda, Canal 8, e leader del movimento sandinista «4 maggio». Nella sua posizione ha contribuito a limitare la libertà di espressione e la libertà dei media. Ha pubblicamente minacciato uomini d'affari nicaraguensi che si oppongono al regime di Ortega. È pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e della repressione della società civile in Nicaragua. Essendo il figlio della vicepresidente Rosario Murillo, è associato a persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile in Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Posizione(i): consigliere economico del presidente della Repubblica di Nicaragua

Data di nascita: 21 marzo 1950

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Nella sua veste di consigliere economico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castano esercita una notevole influenza sulle politiche del regime di Ortega. È pertanto associato a persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Nicaragua.

Ha appoggiato l'elaborazione di leggi che impediscono ai candidati dell'opposizione di partecipare alle elezioni. È pertanto responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua.

2.8.2021»