ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
20 luglio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/1187. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138

14

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 della Commissione, del 15 luglio 2021, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico per l’anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/142

42

 

*

Decisione (PESC) 2021/1193 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340

46

 

*

Decisione (PESC) 2021/1194 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 della Commissione, del 19 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio

50

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 della Commissione, del 19 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/1


DIRETTIVA (UE) 2021/1187. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute nell’Unione, al servizio dei suoi cittadini, con l’obbiettivo di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell’Unione e, contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità, rafforzando così il mercato interno. La rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) comprende una struttura a due livelli composta di una rete globale e di una rete centrale. La rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell’Unione, mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l’Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce obiettivi di completamento vincolanti, nello specifico l’obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, in particolare conferendo priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l’interoperabilità e contribuendo all’integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell’Unione.

(2)

Nonostante la necessità di completare la TEN-T e le scadenze vincolanti per provvedervi, l’esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a molteplici, diverse e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione tempestiva dei progetti e, in molti casi, porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. Inoltre, possono sorgere incertezze per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati e, in alcuni casi, tali incertezze potrebbero persino far sì che i progetti non siano realizzati come inizialmente previsto. La presente direttiva intende affrontare tali questioni e consentire un completamento sincronizzato e tempestivo della TEN-T, agendo in modo armonizzato a livello dell’Unione. In fase di elaborazione dei loro piani e programmi nazionali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dello sviluppo della TEN-T, in conformità dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013.

(3)

La presente direttiva dovrebbe riguardare le procedure connesse ai progetti, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale. Dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicate la pianificazione urbana o dell’uso del suolo, le procedure relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, e le iniziative intraprese a livello strategico che non sono connesse a un progetto, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali. Al fine di aumentare l’efficienza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di garantire l’elevata qualità della documentazione progettuale, i promotori dei progetti dovrebbero effettuare i lavori preparatori, come le relazioni e gli studi preliminari, prima dell’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle procedure dinanzi a un’autorità competente a conoscere di ricorsi amministrativi, a organi giurisdizionali.

(4)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale TEN-T individuate in via preliminare elencate nell’allegato della presente direttiva e ad altri progetti sui corridoi della rete centrale il cui costo totale supera i 300 000 000 EUR. I progetti che superano tale importo sono spesso di importanza strategica per la realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013. I corridoi della rete centrale sono individuati attraverso l’allineamento che figura nel regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le mappe della rete centrale che figurano nel regolamento (UE) n. 1315/2013. La base tecnica di tali mappe è fornita dal sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la TEN-T (TENtec), che contiene un più alto livello di dettaglio per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto transeuropee.

(5)

I progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva in quanto la loro realizzazione non è limitata alla sola rete centrale.

(6)

Gli Stati membri possono tuttavia applicare la presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e sulla rete globale, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni, al fine di conseguire un approccio armonizzato per i progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto. La pubblicazione, da parte delle autorità nazionali, di elenchi dei singoli progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe aumentare la trasparenza per i promotori dei progetti per quanto concerne i lavori in corso e futuri lungo la TEN-T.

(7)

Date le diverse valutazioni ambientali previste dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alla rete centrale, gli Stati membri dovrebbero istituire, ove fattibile e opportuno, una procedura semplificata che soddisfi i requisiti di tali normative dell’Unione e nazionali, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva mirati a rafforzare la razionalizzazione delle misure.

(8)

Se del caso, si dovrebbe riservare un trattamento prioritario ai progetti rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale trattamento può comprendere scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, garantendo al contempo la possibilità di raggiungere anche gli obiettivi di altre politiche orizzontali, quali le politiche ambientali volte a evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull’ambiente, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale. I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l’economia. Ove un tale trattamento prioritario sia previsto all’interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di provare procedure specifiche di rilascio delle autorizzazioni per un numero limitato di progetti, al fine di valutarne l’eventuale estensione ad altri progetti. Nel corso di tale periodo di prova, lo Stato membro interessato non dovrebbe essere obbligato ad applicare tali procedure di prova ad altri progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

Al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire ai promotori dei progetti un punto di contatto, i progetti sui corridoi della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure efficienti di concessione delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità a seconda dei contesti giuridici e degli assetti amministrativi nazionali, nonché dei tipi di progetti interessati. Qualora uno Stato membro designi più autorità, dovrebbe garantire che sia designata un’unica autorità per un dato progetto e una data procedura di concessione delle autorizzazioni.

(10)

La designazione di un’autorità che funga da punto di contatto per il promotore del progetto dovrebbe ridurre la complessità, migliorare l’efficienza e aumentare la trasparenza delle procedure. Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra i promotori dei progetti e l’autorità designata.

(11)

L’autorità designata può anche essere incaricata di compiti connessi al coordinamento e all’autorizzazione, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, di progetti specifici per la ricostruzione di infrastrutture sulla rete centrale in caso di catastrofi naturali o provocate dall’uomo.

(12)

La procedura prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell’Unione, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana. La presente direttiva non dovrebbe comportare un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull’ambiente.

(13)

Data l’urgenza di completare la rete centrale, la semplificazione delle procedure di concessione delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da un termine per le procedure che conducono all’adozione di una decisione di autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto. Tale termine dovrebbe incoraggiare una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell’Unione. In casi debitamente giustificati, anche in presenza di circostanze impreviste o ove necessario a fini di tutela dell’ambiente, dovrebbe essere possibile prorogare il termine per le procedure di concessione delle autorizzazioni. La proroga potrebbe ad esempio corrispondere a un periodo di tempo o con riferimento a una data, o a un evento certo futuro. Il termine prorogato non dovrebbe includere, in particolare, il tempo necessario per avviare procedure di ricorso amministrativo o giudiziale o ricorsi giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali. Gli Stati membri non dovrebbero essere ritenuti responsabili qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto al promotore del progetto, ad esempio nel caso in cui quest’ultimo non abbia rispettato i termini stabiliti nel diritto nazionale o i termini indicativi stabiliti dall’autorità designata o abbia agito con ingiustificato ritardo.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione di autorizzazione siano trattati nella maniera più efficiente possibile.

(15)

I progetti infrastrutturali della TEN-T che riguardano due o più Stati membri devono affrontare sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di concessione delle autorizzazioni. Pertanto, le autorità designate degli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di concessione delle autorizzazioni, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto, che dipende principalmente dal promotore del progetto, in particolare dalla data in cui quest’ultimo ha notificato il progetto all’autorità designata di ciascuno di tali Stati membri.

(16)

I coordinatori europei designati in conformità del regolamento (UE) n. 1315/2013 dovrebbero essere informati in merito alle procedure pertinenti al fine di agevolarne la sincronizzazione e il completamento, in vista della tempestiva attuazione della rete centrale entro il 2030.

(17)

Se la TEN-T è estesa a paesi terzi, in linea con le mappe indicative di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, tali paesi terzi dovrebbero essere invitati ad applicare, se del caso, norme analoghe a quelle stabilite nella presente direttiva.

(18)

Gli appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri dovrebbero essere indetti in conformità dei trattati e, se del caso, della direttiva 2014/24/UE (6) o 2014/25/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire l’efficace completamento dei progetti transfrontalieri della rete centrale, gli appalti pubblici indetti da un organismo comune dovrebbero essere soggetti al diritto nazionale di uno Stato membro. In deroga al diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, si dovrebbe applicare, in linea di principio, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile determinare il diritto nazionale applicabile attraverso un accordo intergovernativo. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, tale controllata dovrebbe applicare il diritto nazionale di uno degli Stati membri interessati, che potrebbe essere il diritto nazionale applicabile all’organismo comune. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le attuali strategie in materia di appalti continuino ad applicarsi agli organismi comuni istituiti prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

(19)

La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell’autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell’Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento prioritario ai progetti dell’Unione e garantisce certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l’approvazione per gli aiuti di Stato. Fatti salvi i termini stabiliti dalla presente direttiva e in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere alla Commissione di gestire progetti relativi alla rete centrale che ritengano prioritari applicando scadenze più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

(20)

L’attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all’attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell’acquis dell’Unione. A tale riguardo, la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2017 dal titolo «Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia», fornisce orientamenti e chiarisce maggiormente le modalità per conformarsi alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (9). Al fine di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo nell’utilizzo dei fondi pubblici, dovrebbe essere offerto ai progetti un sostegno diretto in relazione agli appalti pubblici.

(21)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, in particolare lo snellimento delle misure per il progresso della realizzazione della TEN-T, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di rafforzare il quadro delle procedure di concessione delle autorizzazioni per il progetti per la TEN-T agendo in modo armonizzato a livello dell’Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Al fine di garantire la certezza del diritto, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle procedure di concessione delle autorizzazioni avviate prima della data del suo recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:

a)

progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale individuate in via preliminare elencate nell’allegato;

b)

altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 000 000 EUR;

ad eccezione dei progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 di tale regolamento.

La presente direttiva si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell’ambito di applicazione della stessa.

2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e sulla rete globale, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano la propria decisione alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, che possono essere di carattere amministrativo, adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità di uno Stato membro, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi in virtù di un ordinamento giuridico interno e di un diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell’area geografica interessata fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;

2)

«procedura di concessione delle autorizzazioni»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un singolo progetto che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall’autorità o dalle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale ad eccezione della pianificazione urbana o dell’uso del suolo, delle procedure relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;

3)

«progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell’infrastruttura di trasporto che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l’efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;

4)

«progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;

5)

«promotore del progetto»: il richiedente un’autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;

6)

«autorità designata»: l’autorità che rappresenta il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilita il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di concessione delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva;

7)

«autorità comune»: un’autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di concessione delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere dagli Stati membri di istituire autorità comuni.

Articolo 3

Carattere prioritario

1.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le autorità, compresa l’autorità designata, coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell’ambito di applicazione dalla presente direttiva.

2.   Qualora il diritto nazionale preveda procedure specifiche per la concessione delle autorizzazioni per progetti prioritari, gli Stati membri garantiscono, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini di cui alla presente direttiva, che i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano trattati nell’ambito di tali procedure. Ciò non impedisce agli Stati membri di provare procedure specifiche di concessione delle autorizzazioni in un numero limitato di progetti, al fine di valutarne l’eventuale estensione ad altri progetti, senza dover applicare tali procedure a progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

3.   Il presente articolo non pregiudica le decisioni in materia di bilancio.

Articolo 4

Autorità designata

1.   Entro il 10 agosto 2023 ciascuno Stato membro designa, all’opportuno livello amministrativo, autorità che fungano da autorità designata.

2.   Se del caso, uno Stato membro può designare, come autorità designata, autorità diverse in funzione del progetto o della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell’area geografica. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché sia designata un’unica autorità per un dato progetto e una data procedura di rilascio delle autorizzazioni.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per fornire ai promotori dei progetti informazioni facilmente accessibili circa l’identità dell’autorità designata per un determinato progetto.

4.   Gli Stati membri possono conferire all’autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione.

Qualora abbia il potere di adottare la decisione di autorizzazione conformemente al primo comma, l’autorità designata verifica che tutti i pareri, le decisioni e le autorizzazioni necessari ai fini della decisione di autorizzazione siano stati ottenuti e notifica la decisione di autorizzazione al promotore del progetto.

5.   Se l’autorità designata non è autorizzata ad adottare la decisione di autorizzazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il promotore del progetto sia informato dell’adozione della decisione di autorizzazione.

6.   Gli Stati membri possono conferire all’autorità designata il potere di stabilire termini indicativi per diverse fasi intermedie della procedura di concessione delle autorizzazioni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo il termine di quattro anni di cui a tale paragrafo.

7.   L’autorità designata:

a)

è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura che conduce all’assunzione della decisione di autorizzazione relativa a un determinato progetto;

b)

fornisce al promotore del progetto, se previsto dal diritto nazionale, la descrizione dettagliata della domanda di cui all’articolo 6, paragrafo 4, compresele informazioni dettagliate sui termini indicativi relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in conformità del termine di quattro anni di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

c)

vigila sul calendario del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

d)

fornisce al promotore del progetto, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione e pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, decisioni e tutti i pareri che devono essere ottenuti e forniti e ai fini della decisione di autorizzazione.

L’autorità designata può anche fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e/o i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui la notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sia stata respinta.

8.   Il paragrafo 7 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di concessioni delle autorizzazioni, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni, o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

Articolo 5

Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni

1.   Gli Stati membri prevedono una procedura di concessione delle autorizzazioni, compresi i termini per tale procedura, che non sia superiore a quattro anni dall’inizio della procedura di concessione dell’autorizzazione. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie al fine di ripartire il periodo disponibile in diverse fasi conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

2.   Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e giudiziale e ricorsi giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.

3.   Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di prevedere che la procedura di concessione delle autorizzazioni sia completata tramite un atto legislativo nazionale, nel cui caso la procedura per l’adozione di detto atto può, in deroga al paragrafo 1, eccedere il periodo di quattro anni purché i lavori preparatori sulla cui base tale atto legislativo è adottato si concludano entro tale termine. I lavori preparatori si considerano conclusi quando lo specifico atto legislativo nazionale è presentato al parlamento nazionale.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in casi debitamente giustificati, si possa concedere una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente giustificata ed è limitata allo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e di rilasciare la decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un’ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.

5.   Gli Stati membri non sono ritenuti responsabili allorché il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, prorogato a norma del paragrafo 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.

Articolo 6

Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni

1.   Il promotore del progetto notifica il progetto all’autorità designata o, se del caso, all’autorità comune istituita in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2. La notifica del progetto da parte del promotore del progetto determina l’inizio della procedura di rilascio dell’autorizzazione.

2.   Al fine di agevolare la valutazione della maturità del progetto, gli Stati membri possono definire il livello di dettaglio delle informazioni e i pertinenti documenti che il promotore del progetto deve fornire al momento della notifica di un progetto. Se il progetto non è maturo, la notifica è rifiutata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento della notifica.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per le notifiche, in funzione, se del caso, del modo di traporto interessato, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l’attuazione di un progetto.

Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:

a)

informazioni generali relative all’ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;

b)

i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; e

c)

i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni e decisioni e ai vari pareri.

Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i pertinenti promotori dei progetti, in particolare attraverso portali d’informazione elettronici o fisici.

4.   Al fine di agevolare il buon esito delle notifiche, gli Stati membri possono prevedere che l’autorità designata stabilisca, su richiesta del promotore del progetto, una descrizione dettagliata della domanda comprendente le informazioni seguenti adattate al singolo progetto:

a)

le singole fasi della procedura e i termini applicabili o, se assenti, i termini indicativi;

b)

l’ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;

c)

un elenco delle autorizzazioni, decisioni e pareri che devono essere ottenuti dal promotore del progetto nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale;

d)

i recapiti delle autorità e delle parti interessate da coinvolgere in relazione all’adempimento dei rispettivi obblighi, anche durante la fase formale della consultazione pubblica.

5.   La descrizione dettagliata della domanda resta valida durante la procedura di concessione delle autorizzazioni. Qualsiasi modifica apportata alla descrizione dettagliata della domanda è debitamente motivata.

6.   L’autorità designata può fornire al promotore del progetto, su richiesta, le informazioni che integrano gli elementi di cui al paragrafo 4.

7.   Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo di domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

8.   Le autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni notificano all’autorità designata l’avvenuto rilascio delle richieste autorizzazioni e decisioni e dei richiesti pareri, o della decisione di autorizzazione.

Articolo 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di concessione delle autorizzazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità designate di tali Stati membri cooperino al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di concessione delle autorizzazioni.

2.   Per i progetti transfrontalieri può essere istituita un’autorità comune

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i coordinatori europei designati ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 ricevano informazioni riguardanti le procedure di concessione delle autorizzazioni e che possano facilitare i contatti tra le autorità designate nell’ambito delle procedure di concessione delle autorizzazioni relative a progetti che riguardano due o più Stati membri.

4.   In caso di mancata osservanza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e su richiesta, gli Stati membri forniscono ai coordinatori europei interessati, informazioni sulle misure adottate o che si prevede di adottare per permettere la conclusione della procedura di concessione delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile.

Articolo 8

Appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri

1.   Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell’ambito di un progetto transfrontaliero, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’organismo comune applichi il diritto nazionale di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tale diritto è determinato in conformità dell’articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.

2.   Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per assicurare che la controllata applichi il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all’organismo comune.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.   La presente direttiva non si applica ai progetti le cui procedure di concessione delle autorizzazioni sono state avviate prima del 10 agosto 2023.

2.   L’articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l’avviso di indizione di gara ovvero, qualora non sia previsto l’avviso di indizione di gara, laddove l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.

3.   L’articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuino a essere disciplinate dal diritto applicabile ai suoi appalti a tale data.

Articolo 10

Relazioni

1.   Per la prima volta entro il 10 febbraio 2027 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della presente direttiva e ai relativi risultati.

2.   La relazione si basa sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ogni due anni e per la prima volta entro il 10 agosto 2026 riguardo al numero di procedure di concessione delle autorizzazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, alla loro durata media e al numero di procedure che hanno superato il termine, nonché riguardo alla creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 269.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 91.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (GU C 449 del 23.12.2020, pag. 576) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 273 dell'8.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348, 20.12.2013, pag. 129).

(6)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(7)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(8)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(9)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


ALLEGATO

Corridoi della rete centrale ed elenco indicativo dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti individuati in via preliminare [di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)]

Rete centrale, corridoio «Atlantico»

Collegamenti transfrontalieri

Évora – Mérida

Ferrovia

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux

Aveiro – Salamanca

Fiume Douro (Via Navegável do Douro)

Vie navigabili interne

Collegamenti mancanti

Linee non interoperabili con scartamento UIC nella penisola iberica

Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Baltico – Adriatico»

Collegamenti transfrontalieri

Katowice/Opole – Ostrava – Brno

Katowice – Žilina

Bratislava – Wien

Graz – Maribor

Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana

Ferrovia

Katowice – Žilina

Brno – Wien

Strade

Collegamenti mancanti

Gloggnitz – Mürzzuschlag: galleria di base del Semmering

Graz – Klagenfurt: linea ferroviaria e galleria del Koralm

Koper – Divača

Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

Collegamenti transfrontalieri

Barcelona – Perpignan

Ferrovia

Lyon – Torino: galleria di base e vie di accesso

Nice – Ventimiglia

Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana

Ljubljana– Zagreb

Zagreb – Budapest

Budapest – Miskolc – frontiera UA

Lendava – Letenye

Strade

Vásárosnamény – frontiera UA

Collegamenti mancanti

Almería – Murcia

Ferrovia

Linee non interoperabili con scartamento UIC nella penisola iberica

Perpignan – Montpellier

Koper – Divača

Rijeka – Zagreb

Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord – Baltico»

Collegamenti transfrontalieri

Tallinn – Rīga – Kaunas – Warszawa: asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

Świnoujście/Szczecin – Berlin

Ferrovia e vie navigabili interne

Corridoio Via Baltica EE-LV-LT-PL

Strade

Collegamenti mancanti

Kaunas – Vilnius: parte dell’asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

Warszawa/Idzikowice – Poznań/Wrocław, compresi collegamenti al nodo di trasporto centrale progettato

Canale Nord-Ostsee

Vie navigabili interne

Berlin – Magdeburg – Hannover; Mittellandkanal; canali della Germania occidentale

Reno, Waal

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord – Mediterraneo»

Collegamenti transfrontalieri

Brussel o Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg

Ferrovia

Terneuzen - Gent

Vie navigabili interne

Rete Senna – Schelda e i relativi bacini dei fiumi Senna, Schelda e Mosa

Corridoio Reno – Schelda

Collegamenti mancanti

Canale Alberto e canale Bocholt-Herentals

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio «Oriente/Mediterraneo orientale»

Collegamenti transfrontalieri

Dresden – Praha/Kolín

Ferrovia

Wien/Bratislava – Budapest

Békéscsaba – Arad – Timişoara

Craiova – Calafat – Vidin – Sofia – Thessaloniki

Sofia – frontiera RS/frontiera MK

Frontiera TR – Alexandroupoli

Frontiera MK – Thessaloniki

Ioannina – Kakavia (frontiera AL)

Strade

Drobeta Turnu Severin/Craiova – Vidin – Montana

Sofia – frontiera RS

Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice

Vie navigabili interne

Collegamenti mancanti

Igoumenitsa – Ioannina

Ferrovia

Praha – Brno

Thessaloniki – Kavala – Alexandroupoli

Timişoara – Craiova

Rete centrale, corridoio «Reno – Alpi»

Collegamenti transfrontalieri

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Ferrovia

Karlsruhe – Basel

Milano/Novara – frontiera CH

Basel – Antwerpen/Rotterdam – Amsterdam

Vie navigabili interne

Collegamenti mancanti

Genova – Tortona/Novi Ligure

Ferrovia

Zeebrugge – Gent

Rete centrale, corridoio «Reno – Danubio»

Collegamenti transfrontalieri

München – Praha

Ferrovia

Nürnberg – Plzeň

München – Mühldorf - Freilassing – Salzburg

Strasbourg – Kehl Appenweier

Hranice – Žilina

Košice – frontiera UA

Wien – Bratislava/Budapest

Bratislava – Budapest

Békéscsaba – Arad – Timișoara – frontiera RS

București– Giurgiu – Rousse

Danubio (Kehlheim – Constanța/Midia/Sulina) e i relativi bacini dei fiumi Váh, Sava e Tibisco

Vie navigabili interne

Zlín – Žilina

Strade

Timișoara – frontiera RS

Collegamenti mancanti

Stuttgard – Ulma

Ferrovia

Salzburg – Linz

Craiova – București

Arad – Sighișoara – Brașov – Predeal

Rete centrale, corridoio «Scandinavia – Mediterraneo»

Collegamenti transfrontalieri

Frontiera RU – Helsinki

Ferrovia

København – Hamburg: vie di accesso al collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso

Göteborg – Oslo

København – Hamburg: collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

Ferrovia/strade


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1188 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 (2) che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell’elenco a livello nazionale.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3) hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (GU L 43 dell’8.2.2021, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’Articolo 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah, nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

10.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

16.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

17.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina» — «PFLP».

18.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che agli operatori debba essere consentito commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti qualitativi, sanitari e di identità per le categorie CAC, standard o commerciali a norma delle direttive 66/401/CEE (2), 66/402/CEE (3), 68/193/CEE (4), 98/56/CE (5), 2002/53/CE (6), 2002/54/CE (7), 2002/55/CE (8), 2002/56/CE (9), 2002/57/CE (10), 2008/72/CE (11) e 2008/90/CE (12) o di atti adottati ai sensi di tali direttive. Il medesimo regolamento precisa inoltre che la commercializzazione deve rispettare i requisiti armonizzati adottati dalla Commissione.

(2)

Per rispondere alle esigenze degli operatori e dei consumatori di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico relative all’identità, alla salute e alla qualità del suddetto materiale, è opportuno definire norme riguardanti la descrizione, i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusa l’identità, la purezza analitica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria, l’imballaggio e l’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico e, ove possibile, la manutenzione di tale materiale da parte degli operatori e le informazioni che essi devono conservare.

(3)

Al fine di promuovere l’adattamento del materiale eterogeneo biologico a diverse condizioni agroecologiche, il trasferimento di quantità limitate di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico ai fini della ricerca su, e dello sviluppo di, tale materiale dovrebbe essere esentato dalle prescrizioni del presente regolamento.

(4)

È inoltre opportuno stabilire criteri e condizioni specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali al fine di garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione e la conformità al regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i controlli effettuati sugli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico.

(5)

Il materiale eterogeneo biologico è caratterizzato da un elevato livello di diversità fenotipica e genetica e dalla sua natura dinamica di evoluzione e adattamento a determinate condizioni di coltivazione. A differenza delle miscele di sementi ricostruite annualmente sulla base di varietà, o di varietà sintetiche derivate dall’incrocio di una serie definita di materiali parentali ripetutamente sottoposti ad impollinazione incrociata per ricostruire una popolazione stabile, o varietà da conservazione e amatoriali, compresi gli ecotipi quali definiti nella direttiva 2008/62/CE della Commissione (13) e nella direttiva 2009/145/CE della Commissione (14), il materiale eterogeneo biologico è destinato ad adattarsi a vari stress biotici e abiotici dovuti alla ripetuta selezione naturale e umana e dovrebbe pertanto cambiare nel corso del tempo.

(6)

È opportuno definire norme relative all’identificazione dei lotti di sementi di materiale eterogeneo biologico, al fine di tenere conto delle particolari caratteristiche di tale materiale. Le norme riguardanti i requisiti di qualità minima quali salute, purezza analitica e germinazione dovrebbero garantire gli stessi standard della categoria più bassa di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale (categoria CAC, standard, commerciale o certificata) di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Tali norme sono necessarie per tutelare gli interessi degli utilizzatori del suddetto materiale eterogeneo biologico, ovvero agricoltori e orticoltori, che dovrebbero ricevere garanzie in merito all’adeguatezza della sua qualità e alla sua identità. L’esperienza ha dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può soddisfare tali requisiti.

(7)

Gli operatori dovrebbero avere la possibilità di immettere sul mercato sementi di materiale eterogeneo biologico che non soddisfa le condizioni relative alla germinazione, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella commercializzazione di tale materiale. Tuttavia, per consentire agli utilizzatori di compiere scelte informate, il fornitore dovrebbe indicare il tasso di germinazione delle sementi in questione sull’etichetta o direttamente sull’imballaggio del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico.

(8)

A norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/848, la produzione biologica è soggetta a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Gli Stati membri dovrebbero pertanto designare autorità competenti per il controllo ufficiale degli operatori che trattano materiale eterogeneo biologico, al fine di garantire il rispetto delle norme sulla produzione biologica. Il materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere soggetto a controlli ufficiali basati sul rischio, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. I controlli relativi all’identità, alla purezza analitica, al tasso di germinazione, alla salute dei vegetali e alla conformità al regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero essere effettuati secondo i protocolli delle prove ufficiali applicati nei laboratori designati dalle autorità competenti, nel rispetto delle norme internazionali pertinenti.

(9)

Gli operatori dovrebbero conservare le informazioni necessarie a consentire la tracciabilità, i controlli sanitari e la gestione ottimale del materiale eterogeneo biologico che si trova sotto il loro controllo.

(10)

Poiché il materiale eterogeneo biologico non è stabile, i metodi di prova dell’uniformità e della stabilità attualmente impiegati per la registrazione delle varietà non sono appropriati. L’identificazione e la tracciabilità del materiale eterogeneo biologico dovrebbero pertanto essere garantite attraverso la descrizione dei metodi di produzione e delle sue caratteristiche fenotipiche e agronomiche.

(11)

È opportuno definire norme per la manutenzione del materiale eterogeneo biologico che ne garantiscano l’identità e la qualità, qualora tale manutenzione sia possibile.

(12)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022, la stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, ossia sementi di specie agricole e di ortaggi, materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle sementi, materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, materiali di moltiplicazione della vite e materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

Il presente regolamento non si applica al trasferimento di quantità limitate di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico destinato alla ricerca su, e allo sviluppo di, materiale eterogeneo biologico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale ai sensi dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2018/848, prodotto conformemente all’articolo 3, punto 1), di tale regolamento;

2)

«materiale parentale»: qualsiasi materiale vegetale il cui incrocio o moltiplicazione abbia dato luogo a materiale eterogeneo biologico;

3)

«piccole confezioni»: imballaggi contenenti sementi fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II.

Articolo 3

Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è prodotto o commercializzato all’interno dell’Unione solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

1)

è conforme ai requisiti riguardanti:

a)

l’identità, di cui all’articolo 5;

b)

la purezza sanitaria e analitica e la germinazione, di cui all’articolo 6;

c)

l’imballaggio e l’etichettatura, di cui all’articolo 7;

2)

la sua descrizione comprende gli elementi di cui all’articolo 4;

3)

è sottoposto ai controlli ufficiali a norma dell’articolo 9;

4)

è prodotto o commercializzato da operatori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni di cui all’articolo 8; e

5)

è sottoposto a manutenzione in conformità dell’articolo 10.

Articolo 4

Descrizione del materiale eterogeneo biologico

1.   La descrizione del materiale eterogeneo biologico comprende tutti i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle sue caratteristiche, in cui figura:

i)

la caratterizzazione fenotipica dei caratteri principali comuni al materiale, unitamente alla descrizione dell’eterogeneità del materiale mediante caratterizzazione della diversità fenotipica osservabile tra le singole unità riproduttive;

ii)

una documentazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi gli aspetti agronomici riguardanti ad esempio resa, stabilità della resa, idoneità ai sistemi a basso apporto, prestazioni, resistenza allo stress abiotico, alle malattie, parametri qualitativi, gusto o colore;

iii)

eventuali risultati disponibili di prove relative alle caratteristiche di cui al punto ii);

b)

una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di miglioramento genetico o di produzione del materiale eterogeneo biologico;

c)

una descrizione del materiale parentale utilizzato per il miglioramento genetico o la produzione del materiale eterogeneo biologico e del proprio programma di controllo della produzione utilizzato dall’operatore interessato, con riferimento alle pratiche di cui al paragrafo 2, lettera a) e, se del caso, al paragrafo 2, lettera c);

d)

una descrizione delle pratiche di gestione e selezione in azienda con riferimento al paragrafo 2, lettera b), e, se del caso, del materiale parentale con riferimento al paragrafo 2, lettera c);

e)

un riferimento al paese di miglioramento genetico o di produzione, con informazioni sull’anno di produzione e una descrizione delle condizioni pedoclimatiche.

2.   Il materiale di cui al paragrafo 1 può essere generato mediante una delle seguenti tecniche:

a)

incrocio di più tipi diversi di materiale parentale, utilizzando protocolli di incrocio per produrre materiale eterogeneo biologico diversificato mediante riunione della progenie (bulking), risemina ripetuta ed esposizione dello stock alla selezione naturale e/o umana, a condizione che tale materiale dimostri un elevato livello di diversità genetica in conformità dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) n. 2018/848;

b)

pratiche di gestione in azienda, tra cui la selezione, la creazione o la manutenzione di materiale caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica in conformità dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) n. 2018/848;

c)

qualsiasi altra tecnica utilizzata per il miglioramento genetico o la produzione di materiale eterogeneo biologico, tenendo conto di caratteristiche di moltiplicazione particolari.

Articolo 5

Prescrizioni relative all’identità dei lotti di sementi di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è identificabile sulla base di tutti gli elementi seguenti:

1)

il materiale parentale e lo schema di produzione utilizzati nell’incrocio per la creazione del materiale eterogeneo biologico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o, se del caso, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), oppure i dati storici sul materiale e sulle pratiche di gestione in azienda, indicando se la selezione è avvenuta per vie naturali e/o tramite l’intervento umano, nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c);

2)

il paese di miglioramento genetico o produzione;

3)

la caratterizzazione dei caratteri principali comuni e dell’eterogeneità fenotipica del materiale.

Articolo 6

Prescrizioni relative alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

1.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (16) e degli altri atti pertinenti adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la presenza e le misure contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione.

2.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di specie di piante foraggere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, della direttiva 66/401/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

allegato I, punto 1 e punto 5, ultima colonna della tabella, della direttiva 66/401/CEE, e

b)

allegato II, sezione I, punti 2 e 3, e sezione III, della direttiva 66/401/CEE.

3.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di specie di cereali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, della direttiva 66/402/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

allegato I, punto 1 e punto 6, ultima colonna della tabella, della direttiva 66/402/CEE;

b)

allegato II, punto 2.A, terza, sesta, decima, tredicesima, sedicesima, ventesima e ventunesima riga della tabella, e punto 2.B, della medesima direttiva,

c)

allegato II, punto 3, ultima colonna della tabella, della medesima direttiva;

d)

allegato II, punto 4, terza e sesta riga della tabella, della medesima direttiva.

4.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico della vite ai sensi della direttiva 68/193/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

allegato I, sezioni 2, 3, 4, 6 e 7 e sezione 8, punto 6, della direttiva 68/193/CEE;

b)

allegato II della direttiva 68/193/CEE, ad eccezione del punto I.1.

5.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle piante ornamentali ai sensi della direttiva 98/56/CE, si applica l’articolo 3 della direttiva 93/49/CEE (17).

6.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle barbabietole ai sensi della direttiva 2002/54/CE, si applica l’allegato I, punti A.1, B.2 e B.3, della medesima direttiva.

7.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle specie vegetali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, si applica l’allegato II, punti 2 e 3, della medesima direttiva.

8.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dei tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 2002/56/CE, si applicano le disposizioni relative alla categoria più bassa di tuberi-seme di patate di cui all’allegato I, punto 3, e all’allegato II.

9.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle piante oleaginose e da fibra di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

allegato I, punto 1 e punto 4, ultima colonna della tabella, della direttiva 2002/57/CE;

b)

allegato II, tabella di cui al punto I.4.A, ad eccezione dei requisiti relativi alle sementi di base di Brassica spp. e Sinapis alba, e allegato II, punto I.5, ultima colonna della tabella, della direttiva 2002/57/CE.

10.   Alla produzione e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi eterogenei biologici, ad eccezione delle sementi, ai sensi della direttiva 2008/72/CE, si applicano gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/61/CEE della Commissione (18).

11.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ai sensi della direttiva 2008/90/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

articolo 23, ad eccezione del punto 1, lettera b), e articoli 24, 26, 27 e 27 bis della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (19);

b)

allegati I, II e III, e i requisiti relativi ai materiali CAC di cui all’allegato IV, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

12.   I paragrafi da 2 a 11 si applicano solo per quanto riguarda i requisiti di purezza analitica e germinazione delle sementi e i requisiti di qualità e di salute per gli altri materiali di moltiplicazione, ma non per quanto riguarda l’identità varietale e la purezza varietale e le prescrizioni in materia di ispezione in campo per quanto riguarda l’identità varietale e la purezza varietale del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico.

13.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 12, gli operatori possono immettere sul mercato sementi di materiale eterogeneo biologico che non soddisfa le condizioni relative alla germinazione, a condizione che il fornitore indichi il tasso di germinazione delle sementi in questione sull’etichetta o direttamente sull’imballaggio.

Articolo 7

Prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

1.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico non contenuto in piccole confezioni è contenuto in imballaggi o contenitori chiusi in modo da non poter essere aperti senza lasciare tracce di manomissione sull’imballaggio o sul contenitore.

2.   L’operatore appone sugli imballaggi o sui contenitori di sementi o di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico un’etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

L’etichetta:

a)

è leggibile, reca una stampa o una scritta su un lato, è nuova e ben visibile;

b)

reca le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento;

c)

è di colore giallo con una croce diagonale verde.

3.   Anziché figurare su un’etichetta, le informazioni di cui all’allegato I possono essere stampate o scritte direttamente sull’imballaggio o sul contenitore. In tal caso non si applica il punto 2, lettera c).

4.   Nel caso di piccole confezioni trasparenti, l’etichetta può essere collocata all’interno dell’imballaggio, a condizione che sia chiaramente leggibile.

5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le sementi di materiale eterogeneo biologico contenute in imballaggi e contenitori chiusi ed etichettati possono essere vendute agli utilizzatori finali in imballaggi non marcati e non sigillati fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II, a condizione che, su richiesta, l’acquirente sia informato per iscritto al momento della consegna in marito alla specie, alla denominazione del materiale e al numero di riferimento del lotto.

Articolo 8

Prescrizioni relative alle informazioni che gli operatori devono conservare

1.   Gli operatori che producono o commercializzano materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico:

a)

conservano una copia della notifica presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, una copia della dichiarazione presentata a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), dello stesso e, se del caso, una copia del certificato ricevuto conformemente all’articolo 35 del medesimo;

b)

garantiscono la tracciabilità del materiale eterogeneo biologico nello schema di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), conservando informazioni che consentano di identificare gli operatori che hanno fornito il materiale parentale di materiale eterogeneo biologico.

L’operatore conserva tali documenti per cinque anni.

2.   L’operatore che produce materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico destinato alla commercializzazione registra e conserva anche le seguenti informazioni:

a)

nome della specie e denominazione utilizzata per ciascun materiale eterogeneo biologico notificato; tipo di tecnica utilizzata per la produzione del materiale eterogeneo biologico di cui all’articolo 4;

b)

caratterizzazione del materiale eterogeneo biologico notificato di cui all’articolo 4;

c)

luogo di miglioramento genetico del materiale eterogeneo biologico e luogo di produzione del materiale riproduttivo vegetale biologico del materiale eterogeneo biologico di cui all’articolo 5;

d)

superficie destinata alla produzione di materiale eterogeneo biologico e quantità prodotta.

3.   Gli organismi ufficiali responsabili di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE hanno accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 9

Controlli ufficiali

Le autorità competenti degli Stati membri o gli organismi delegati, qualora le autorità competenti abbiano delegato compiti riguardanti i controlli conformemente al titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625, effettuano controlli ufficiali basati sul rischio in relazione alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico per verificare la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento.

Le prove di germinazione e purezza analitica sono effettuate conformemente ai metodi applicabili dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi.

Articolo 10

Manutenzione del materiale eterogeneo biologico

Laddove la manutenzione è possibile, l’operatore che ha notificato il materiale eterogeneo biologico alle autorità competenti a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 conserva le caratteristiche principali del materiale al momento della notifica effettuandone una manutenzione fintantoché detto materiale resta sul mercato. Tale manutenzione è effettuata secondo pratiche accettate, adatte alla manutenzione di tale materiale eterogeneo. L’operatore responsabile della manutenzione conserva la documentazione relativa alla durata e al contenuto della manutenzione.

Le autorità competenti hanno sempre accesso a tutta la documentazione conservata dall’operatore responsabile del materiale, per verificarne la manutenzione. L’operatore conserva tale documentazione per cinque anni a partire dal momento in cui il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico non è più commercializzato.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).

(3)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(4)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(5)  Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(6)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

(8)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(9)  Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(10)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(11)  Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28).

(12)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(13)  Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

(14)  Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44).

(15)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(17)  Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9).

(18)  Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 19).

(19)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL’ETICHETTA DEGLI IMBALLAGGI A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

A.   L’etichetta reca le seguenti informazioni:

1.

la denominazione del materiale eterogeneo, unitamente alla dicitura «materiale eterogeneo biologico»;

2.

«Normativa dell’Unione»;

3.

il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale responsabile dell’apposizione dell’etichetta, o il suo codice di registrazione;

4.

il paese di produzione;

5.

il numero di riferimento attribuito dall’operatore professionale responsabile dell’apposizione delle etichette;

6.

il mese e l’anno di chiusura, preceduti dal termine: «chiuso»;

7.

la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

8.

il peso netto o lordo dichiarato, o il numero dichiarato per le sementi, ad eccezione delle piccole confezioni;

9.

in caso di indicazione del peso e di utilizzo di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, la natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso delle sole sementi e il peso totale;

10.

informazioni sui prodotti fitosanitari applicati al materiale riproduttivo vegetale a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

11.

il tasso di germinazione se, a norma dell’articolo 6, paragrafo 13, del presente regolamento, il materiale eterogeneo biologico non soddisfa le condizioni relative alla germinazione.

B.   La denominazione di cui al punto A.1. non deve causare ai suoi utilizzatori difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione e:

a)

non deve essere identica né poter essere confusa con una denominazione con la quale un’altra varietà o un altro materiale eterogeneo biologico della stessa specie o di una specie apparentata sono iscritti in un registro ufficiale delle varietà vegetali o in un elenco di materiale eterogeneo biologico;

b)

non deve essere identica né poter essere confusa con altre denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione;

c)

non deve indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l’identità del materiale eterogeneo biologico o l’identità del costitutore.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

QUANTITATIVI MASSIMI DI SEMENTI IN PICCOLE CONFEZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5

Specie

Massa netta massima di sementi (kg)

Piante foraggere

10

Barbabietole

10

Cereali

30

Piante oleaginose e da fibra

10

Tuberi-seme di patate

30

Sementi di ortaggi:

 

Leguminose

5

Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana

0,5

Tutte le altre specie di ortaggi

0,1


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1190 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2021

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la corretta applicazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione dovrebbe specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione dei dati al fine di produrre dati in materia di uso delle TIC e commercio elettronico comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.

(2)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e per tutte le statistiche sulle imprese. È pertanto necessario definire le modalità, il contenuto e le scadenze di tali relazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono i dati in base alle specifiche tecniche per i requisiti dei dati per l’anno di riferimento 2022 definite nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2022.

La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica«uso delle TIC e commercio elettronico»

Variabili obbligatorie o facoltative

Campo di osservazione (filtro)

Variabile

Variabili obbligatorie

i)

Per tutte le imprese:

1)

attività economica principale dell’impresa nell’anno civile precedente;

2)

numero medio di addetti dipendenti e indipendenti nell’anno civile precedente;

3)

valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell’anno civile precedente;

4)

numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali;

5)

impiego di specialisti in TIC;

6)

organizzazione nell’anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC;

7)

organizzazione nell’anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata ad altri addetti;

8)

assunzione o tentativo di assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC;

9)

esecuzione nell’anno civile precedente di funzioni nell’ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate);

10)

esecuzione nell’anno civile precedente di funzioni nell’ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte di fornitori esterni;

11)

utilizzo di robot industriali;

12)

utilizzo di robot di servizio;

13)

applicazione di misure volte ad incidere sui seguenti aspetti nell’impresa: quantità di carta utilizzata per la stampa e la copia;

14)

applicazione di misure volte ad incidere sui seguenti aspetti nell’impresa: consumo energetico delle apparecchiature TIC;

15)

considerazione, da parte dell’impresa, dell’impatto ambientale dei servizi TIC o delle apparecchiature TIC al momento della loro selezione (ad esempio, consumo energetico);

16)

smaltimento di apparecchiature TIC (quali computer, monitor, telefoni cellulari) tramite raccolta/riciclaggio di rifiuti elettronici (anche lasciandoli al dettagliante a fini di smaltimento) al termine dell’utilizzo;

17)

conservazione di apparecchiature TIC (quali computer, monitor, telefoni cellulari) nell’impresa al termine dell’utilizzo (ad esempio, per utilizzarle come pezzi di ricambio, per timore che siano divulgate informazioni sensibili);

18)

vendita, restituzione a un’impresa di leasing o donazione di attrezzature TIC (quali computer, monitor, telefoni cellulari) al termine dell’utilizzo;

ii)

per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

19)

connessione a Internet: utilizzo di qualunque tipo di connessione di rete fissa;

20)

svolgimento di riunioni a distanza;

21)

accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) al sistema di posta elettronica dell’impresa da parte degli addetti;

22)

accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) ai documenti dell’impresa (quali file, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, foto) da parte degli addetti;

23)

accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) alle applicazioni aziendali o al software dell’impresa [quali accesso alla contabilità, alle vendite, agli ordini, al CRM (escluse le applicazioni utilizzate per la comunicazione interna)] da parte degli addetti;

24)

vendite via web nell’anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app dell’impresa (anche Extranet);

25)

vendite via web nell’anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

26)

vendite nell’anno civile precedente di prodotti o servizi di tipo EDI [ricevimento di ordinazioni effettuate tramite messaggi di tipo EDI (Electronic Data Interchange)];

27)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: autenticazione mediante password forte (ad esempio lunghezza minima, uso di numeri e caratteri speciali, modifica periodica);

28)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: autenticazione mediante metodi biometrici utilizzati per accedere al sistema TIC dell’impresa (ad esempio autenticazione basata su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale);

29)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: autenticazione basata su una combinazione di almeno due meccanismi di autenticazione [ad esempio una combinazione di password definita dall’utente, password monouso (OTP), codice generato mediante token o ricevuto tramite smartphone, metodo biometrico (ad esempio basato su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale)];

30)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: cifratura di dati, documenti o e-mail;

31)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: backup dei dati in sito separato (compreso il backup su cloud);

32)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: controllo dell’accesso alla rete (gestione dei diritti degli utenti nella rete dell’impresa);

33)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: VPN (rete privata virtuale, che estende la rete privata attraverso una rete pubblica in modo da rendere possibile lo scambio di dati in sicurezza attraverso quest’ultima);

34)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: sistema di monitoraggio della sicurezza delle TIC che consente di rilevare attività sospette nei sistemi TIC e ne avverte l’impresa, diverso da un software antivirus autonomo;

35)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: conservazione dei file di registro (log files) a scopo di analisi in caso di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;

36)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: valutazione del rischio delle TIC, vale a dire valutazione periodica della probabilità e delle conseguenze di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;

37)

applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell’impresa: prove di sicurezza delle TIC (quali prove anti-intrusione, verifica del sistema di allarme di sicurezza, riesame delle misure di sicurezza, verifica dei sistemi di backup);

38)

sensibilizzare gli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite formazione volontaria o informazioni disponibili all’interno dell’impresa (quali le informazioni disponibili sull’intranet);

39)

sensibilizzare gli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite corsi di formazione obbligatori o la visualizzazione di materiali obbligatori;

40)

sensibilizzare gli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC mediante un contratto (ad esempio nel contratto di lavoro);

41)

disponibilità di documenti relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC, quali i documenti relativi alla sicurezza delle TIC e alla riservatezza dei dati riguardanti la formazione degli addetti nell’uso delle TIC, le misure di sicurezza delle TIC, la valutazione delle misure di sicurezza delle TIC, i piani per l’aggiornamento dei documenti di sicurezza delle TIC;

42)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di malfunzionamento dell’hardware o del software;

43)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di attacchi dall’esterno, come attacchi mediante ransomware, attacchi «Denial of Service»;

44)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di malfunzionamento dell’hardware o del software;

45)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di infezione da software malevolo (malware) o di intrusione non autorizzata;

46)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di intrusione, pharming, attacco di phishing, azioni intenzionali da parte di addetti dell’impresa;

47)

incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell’anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di azioni non intenzionali da parte di addetti dell’impresa;

48)

esecuzione di attività relative alla sicurezza delle TIC quali le prove di sicurezza, la formazione sulla sicurezza delle TIC, la risoluzione degli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC (esclusi gli aggiornamenti di pacchetti software) da parte degli addetti dell’impresa (compreso il personale della società madre o di società affiliate);

49)

esecuzione di attività relative alla sicurezza delle TIC quali le prove di sicurezza, la formazione sulla sicurezza delle TIC, la risoluzione degli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC (esclusi gli aggiornamenti di pacchetti software) da parte di fornitori esterni;

50)

disponibilità di un’assicurazione contro gli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;

iii)

per le imprese che utilizzano qualunque tipo di connessione di rete fissa a Internet:

51)

velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione di rete fissa a Internet più veloce nelle seguenti bande: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s];

iv)

per le imprese che conducono riunioni a distanza:

52)

disponibilità di orientamenti in materia di sicurezza delle TIC per lo svolgimento di riunioni a distanza via Internet, quali il requisito della password, la crittografia end to end;

53)

disponibilità di orientamenti per favorire le riunioni a distanza via Internet anziché i viaggi di lavoro;

v)

per le imprese con addetti dipendenti o indipendenti con accesso remoto al sistema di posta elettronica dell’impresa:

54)

numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti aventi accesso remoto al sistema di posta elettronica dell’impresa;

vi)

per le imprese con addetti dipendenti o indipendenti con accesso remoto ai documenti o alle applicazioni aziendali o al software dell’impresa:

55)

numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti aventi accesso remoto a documenti, applicazioni aziendali o software dell’impresa;

vii)

per le imprese con addetti dipendenti o indipendenti con accesso remoto al sistema di posta elettronica dell’impresa o a documenti o applicazioni aziendali o al software dell’impresa:

56)

disponibilità di orientamenti in materia di sicurezza delle TIC per l’accesso remoto, quali l’obbligo di organizzare riunioni a distanza protette da password, il divieto di utilizzare la rete Wi-Fi pubblica per il lavoro, l’uso di VPN, i requisiti in materia di riservatezza dei dati;

viii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web:

57)

valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite via web di prodotti e servizi;

58)

percentuale del valore delle vendite via web generato nell’anno civile precedente dalle vendite via web a consumatori privati (Business to Consumers: B2C);

59)

percentuale del valore delle vendite via web generato nell’anno civile precedente dalle vendite via web ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G);

ix)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell’impresa e tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

60)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente generato da vendite tramite siti web o app dell’impresa;

61)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente generato da vendite tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

x)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI di prodotti o servizi:

62)

valore delle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi nell’anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;

xi)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC:

63)

posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire;

xii)

per le imprese che dispongono di documenti su misure, pratiche o procedure relative alla sicurezza delle TIC:

64)

definizione o revisione più recente dei documenti dell’impresa relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC: negli ultimi dodici mesi, più di dodici mesi fa e fino a ventiquattro mesi fa, più di ventiquattro mesi fa;

xiii)

per le imprese che utilizzano robot industriali o di servizi:

65)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: costo del lavoro elevato;

66)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: difficoltà nell’assumere personale;

67)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: migliorare la sicurezza sul lavoro;

68)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: garantire un’elevata precisione o una qualità standardizzata dei processi e/o dei beni e servizi prodotti;

69)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: ampliare la gamma dei beni prodotti o dei servizi forniti dall’impresa;

70)

motivi che hanno influenzato la decisione di utilizzare robot nell’impresa: incentivi fiscali o altri incentivi pubblici.

Variabili facoltative

i)

Per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

1)

numero di addetti dipendenti e indipendenti, o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti, che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall’impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile;

ii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web:

2)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati nel paese dell’impresa;

3)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati in altri Stati membri;

4)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati nel resto del mondo;

iii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web a clienti ubicati in almeno due delle seguenti aree geografiche: proprio paese, altri Stati membri o resto del mondo:

5)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nello stesso paese dell’impresa;

6)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati in altri Stati membri;

7)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nel resto del mondo;

iv)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web a clienti ubicati in altri Stati membri:

8)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: elevati costi di consegna o di resa dei prodotti, nell’anno civile precedente;

9)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: difficoltà connesse al trattamento dei reclami e alla risoluzione delle controversie, nell’anno civile precedente;

10)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: adeguamento delle etichette dei prodotti per le vendite in altri Stati membri, nell’anno civile precedente;

11)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: conoscenza insufficiente delle lingue straniere per comunicare con i clienti di altri Stati membri, nell’anno civile precedente;

12)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: restrizioni imposte dai partner commerciali dell’impresa alle vendite in determinati Stati membri, nell’anno civile precedente;

13)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri: difficoltà connesse al sistema dell’IVA in altri Stati membri (ad esempio incertezza riguardo al trattamento dell’IVA nei diversi paesi), nell’anno civile precedente;

v)

per le imprese con posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire, nel tentativo di assumere specialisti in TIC nell’anno civile precedente:

14)

difficoltà nell’assunzione, nell’anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di candidature;

15)

difficoltà nell’assunzione, nell’anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di qualifiche di istruzione e/o formazione pertinenti in ambito TIC da parte dei candidati;

16)

difficoltà nell’assunzione, nell’anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di esperienza professionale pertinente da parte dei candidati;

17)

difficoltà nell’assunzione, nell’anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alle aspettative di stipendio troppo elevate da parte dei candidati;

 

vi)

per le imprese che utilizzano robot industriali o di servizio:

18)

numero di robot industriali e di servizio utilizzati dall’impresa.


Unità di misura

Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale).

Popolazione statistica

Copertura delle attività economiche:

sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE.

Copertura per classe di dimensioni:

imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

per il calcolo degli aggregati nazionali

aggregati di sezioni e gruppi della NACE: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E;

sezioni della NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N;

divisioni della NACE: 47 e 55;

aggregati di divisioni della NACE: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33;

aggregati di divisioni e gruppi della NACE: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1;

per il contributo ai soli totali europei

sezioni della NACE: D e E;

divisioni della NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72 e 79;

gruppo della NACE: 95.1;

aggregati di divisioni della NACE: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82.

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti: 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9.

Termine per la trasmissione dei dati

5 ottobre 2022.


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1191 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2021

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/64/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva clopiralid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva clopiralid indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2022.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clopiralid è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 31 maggio 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)

Il 6 luglio 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il clopiralid soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 marzo 2021 la Commissione ha presentato una relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento per il clopiralid al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell’Autorità indicano che, secondo i dati scientifici, è altamente improbabile che il clopiralid sia un interferente endocrino in quanto non sono stati osservati effetti tossici sugli organi endocrini. La Commissione ritiene quindi che il clopiralid non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni sul progetto di relazione sul rinnovo, che sono state sottoposte a un attento esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il clopiralid è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clopiralid si basa su impieghi rappresentativi come erbicida sui cereali vernini e sui prati. Sebbene alla luce di tale valutazione del rischio non sia necessario mantenere la restrizione che ne autorizza l’uso solo come erbicida, è tuttavia necessario, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento e considerate le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere determinate condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 (8) ha prorogato fino al 30 aprile 2022 il periodo di approvazione del clopiralid al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi prima di tale data.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva clopiralid è rinnovata come specificato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 110).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2018;16(8):5389. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente s. griseoviridis), Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Clopiralid

N. CAS 1702-17-6

N. CIPAC 455

Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico oppure acido 3,6-dicloropicolinico

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2021

30 settembre 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso da parte degli operatori di adeguati dispositivi di protezione personale;

all’eventuale presenza di residui di clopiralid nelle colture a rotazione;

all’eventuale trasferimento di residui di clopiralid tramite il compost o il letame di animali la cui alimentazione proviene da aree trattate, al fine di evitare danni alle colture sensibili;

alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A la voce 129 relativa al clopiralid è soppressa;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«147

Clopiralid

N. CAS 1702-17-6

N. CIPAC 455

Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico oppure acido 3,6-dicloropicolinico

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2021

30 settembre 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso da parte degli operatori di adeguati dispositivi di protezione personale;

all’eventuale presenza di residui di clopiralid nelle colture a rotazione;

all’eventuale trasferimento di residui di clopiralid tramite il compost o il letame di animali la cui alimentazione proviene da aree trattate, al fine di evitare danni alle colture sensibili;

alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.».


DECISIONI

20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/42


DECISIONE (PESC) 2021/1192 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/142

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 5 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/142 (2), che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2021/142,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/142 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132 (GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 14).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah, nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

10.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

Partito comunista delle Filippine, incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.

7.

«Gama'a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu'llah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

16.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

18.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/46


DECISIONE (PESC) 2021/1193 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 agosto 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1340 (1) che nomina il sig. Johann SATTLER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 agosto 2021.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di 24 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2023.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Johann SATTLER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 agosto 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/1340 è così modificata:

1)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2023 è pari a 12 800 000 EUR.»;

2)

all'articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2023.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(1)  Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 10).


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/48


DECISIONE (PESC) 2021/1194 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (*) e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1135 (1), con cui ha nominato il sig. Tomáš SZUNYOG rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell’RSUE scade il 31 agosto 2021.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di 24 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2023.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Tomáš SZUNYOG quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo è prorogato fino al 31 agosto 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2020/1135 è così modificata:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2023 è pari a 6 600 000 EUR.»;

2)

all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2023.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(*)  Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con l’UNSCR 1244/1999 e il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Decisione (PESC) 2020/1135 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 25).


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1195 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2021

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2021) 2406 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/746.

(3)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN ha rivisto le norme armonizzate esistenti EN ISO 11135:2014, EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11737-2:2009 e EN ISO 25424:2011, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e adeguarle alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746. Tale revisione ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate EN ISO 11737-2:2020 e EN ISO 25424:2019 e delle modifiche EN ISO 11135:2014/A1:2019, relativa alla norma EN ISO 11135:2014, e EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, relativa alla norma EN ISO 11137-1:2015.

(4)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme riviste e redatte dal CEN siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406.

(5)

Le norme armonizzate EN ISO 11737-2:2020 e EN ISO 25424:2019 e le modifiche EN ISO 11135:2014/A1:2019, relativa alla norma EN ISO 11135:2014, e EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, relativa alla norma EN ISO 11137-1:2015, soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/746. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 che figurano nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi medici a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e i dispositivi medico-diagnostici in vitro a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).


ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 11135:2014

Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 11135:2014)

EN ISO 11135:2014/A1:2019

2.

EN ISO 11137-1:2015

Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Radiazione - parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico dei processi di sterilizzazione per i dispositivi medici (ISO 11137-1:2006, comprensiva della modifica 1:2013)

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

3.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)

4.

EN ISO 25424:2019

Sterilizzatrici a bassa temperatura a vapore e formaldeide - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 25424:2018)


20.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1196 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE ("la richiesta").

(3)

Sulla base della richiesta l'ETSI ha redatto la norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 per le applicazioni industriali wireless.

(4)

Sulla base della richiesta l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Di conseguenza sono state adottate rispettivamente le norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1 per i dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, EN 302 208 V3.3.1 per le apparecchiature di identificazione a radio frequenza, EN 302 609 V2.2.1 per le apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, EN 303 204 V3.1.1 per i dispositivi in rete a corto raggio e EN 303 276 V1.2.1 per le trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore.

(5)

La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

(6)

Le norme armonizzate EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

La norma armonizzata EN 302 066 V2.2.1, nella frase finale del paragrafo 9 del punto 6.2.5 e nei paragrafi 10 e 11 del punto 6.2.5, consente un'interpretazione e definizione soggettiva delle specifiche stabilite in detta norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

(8)

La raccomandazione 74-01 relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio (raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce requisiti per l'utilizzo efficiente dello spettro radio. La tabella 6 della raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC dispone che la protezione debba raggiungere il limite di 694 MHz della banda di frequenza. La tabella 2 della norma armonizzata EN 302 208 V3.3.1 non è allineata con la raccomandazione 74-01 dell'ERC in quanto il limite indicato in tale tabella non corrisponde al limite indicato nella raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

(9)

La norma armonizzata EN 302 609 V2.2.1 contiene nella tabella 3 indicazioni non coerenti per quanto riguarda le bande di frequenza del generatore di segnali. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

(10)

I punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 non prevedono metodi di prova al fine di dimostrare la conformità alle specifiche in essi contenute. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazioni.

(11)

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni alla direttiva 2014/53/UE. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un solo atto, i riferimenti delle norme EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione e i riferimenti delle norme EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 e EN 303 258 V1.1.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato II della medesima decisione di esecuzione.

(12)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6), dato che tali norme sono state riviste. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

(13)

Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

3)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).

(6)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«10.

EN 303 204 V3.1.1

Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

11.

EN 303 276 V1.2.1

Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«10.

EN 302 066 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l’introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:

al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l’intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz);

al punto 6.2.5, il paragrafo 10 di detta norma;

al punto 6.2.5, il paragrafo 11 di detta norma.

11.

EN 302 208 V3.3.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz".

12.

EN 302 609 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE:

nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz";

nella tabella 3, terza riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 100 MHz" è da intendere come "27 100 MHz".

13.

EN 303 258 V1.1.1

Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata.»


ALLEGATO III

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l’introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

20 gennaio 2023

18.

EN 302 208 V3.1.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023

19.

EN 302 609 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

20 gennaio 2023

20.

EN 303 204 V2.1.2

Dispositivi in rete a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023

21.

EN 303 276 V1.1.1

Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023»