ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
19 luglio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2021/1172 del Consiglio, del 18 giugno 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della Commissione, del 12 luglio 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Badoere (IGP)]

52

 

*

Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico ( 1 )

53

 

*

Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina ( 1 )

56

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( 1 )

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1179 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda le tabelle aggregate e i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati ( 1 )

89

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1180 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda l’adozione di una decisione di modifica delle disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento dell’accordo

97

 

*

Decisione (UE) 2021/1181 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

99

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio

100

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1183 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione ( 1 )

103

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione n. 41/2021 della Corte dei conti, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE)

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/1


DECISIONE (UE) 2021/1172 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2021

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2019/1580 del Consiglio (2), l'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia («accordo») (3) è stato firmato il 27 agosto 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva. L'accordo, accluso alla decisione (UE) 2019/1580 unitamente al memorandum di consultazioni (4), è stato applicato a titolo provvisorio a partire dalla data della sua firma.

(2)

Come previsto dalla dichiarazione comune che costituisce parte integrante dell'accordo e dalla decisione (UE) 2019/1580, l'accordo, che è stato firmato in inglese, è stato altresì redatto in altre lingue ufficiali dell'Unione e tali versioni linguistiche aggiuntive devono essere autenticate mediante scambio di lettere tra le parti.

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia, del quale la dichiarazione comune costituisce parte integrante, è approvato a nome dell'Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo (6).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEÃO


(1)  Approvazione del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1580 del Consiglio, del 18 luglio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (GU L 245 del 25.9.2019, pag. 1).

(3)  Accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio (GU L 245 del 25.9.2019, pag. 3).

(4)  Per il memorandum di consultazioni si veda il documento ST 11100/19 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu

(5)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 245 del 25.9.2019, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(6)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/3


REGOLAMENTO (UE) 2021/1173 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»). Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate attraverso partenariati europei, con partner del settore pubblico e/o privato, per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell’Unione.

(2)

In conformità del regolamento (UE) 2021/695, è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero essere attuati solo nei casi in cui altre parti di Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non ne raggiungerebbero gli obiettivi o non consentirebbero di ottenere i necessari impatti attesi, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un elevato grado di integrazione. Le condizioni di creazione di tali partenariati sono specificate in tale regolamento.

(3)

Il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce il programma Europa digitale. Il programma Europa digitale sostiene l’attuazione di progetti di interesse comune finalizzati all’acquisizione, all’implementazione e al funzionamento di un’infrastruttura di dati, quantistica e di supercalcolo di prim’ordine, alla federazione, all’interconnessione e all’ampliamento dell’uso dei servizi di supercalcolo, nonché allo sviluppo di competenze chiave.

(4)

Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce il meccanismo per collegare l’Europa. Il meccanismo per collegare l’Europa rende possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. In particolare, il meccanismo per collegare l’Europa sostiene la realizzazione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all’adeguamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. Il meccanismo per collegare l’Europa contribuisce a sostenere le infrastrutture di connettività digitale di interesse comune, con notevoli ricadute positive per la società.

(5)

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata «Una strategia europea per i dati» delinea una strategia per le misure politiche e gli investimenti a sostegno dell’economia dei dati per i prossimi cinque anni e pone l’accento sulla creazione di spazi di dati comuni e pubblici europei che stimoleranno la crescita e creeranno valore. Il sostegno alla creazione di tali spazi comuni europei di dati e di infrastrutture cloud federate e sicure garantirebbe la disponibilità di una maggiore quantità di dati per l’uso nell’economia e nella società, consentendo contemporaneamente alle imprese e alle persone che li generano di mantenerne il controllo. Il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico sono componenti essenziali della fornitura senza soluzione di continuità di risorse di calcolo con caratteristiche di prestazione diverse, necessarie per massimizzare la crescita e lo sfruttamento degli spazi di dati comuni e pubblici europei e delle infrastrutture cloud federate e sicure per applicazioni pubbliche, industriali e scientifiche.

(6)

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» presenta la strategia digitale dell’Europa ed è incentrata su obiettivi chiave destinati a garantire che le soluzioni digitali aiutino l’Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone. Tra le azioni principali proposte figurano gli investimenti nello sviluppo e nell’applicazione di capacità digitali congiunte all’avanguardia, anche nelle tecnologie del supercalcolo e del calcolo quantistico, e l’espansione della capacità di supercalcolo europea per lo sviluppo di soluzioni innovative per la medicina, i trasporti e l’ambiente.

(7)

La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l’Europa» illustra un’ambiziosa strategia industriale affinché l’Europa guidi la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La comunicazione pone l’accento sul sostegno, tra l’altro, allo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali che rivestono importanza strategica per il futuro industriale dell’Europa, tra cui il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche.

(8)

La comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» ha individuato numerose capacità e abilità digitali strategiche, tra cui i computer ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche, tra le priorità dello strumento per la ripresa e la resilienza, di InvestEU e del dispositivo per gli investimenti strategici.

(9)

Il ruolo di leadership dell’Europa nell’economia dei dati, la sua eccellenza scientifica e la sua forza industriale dipenderanno sempre di più dalla sua capacità di sviluppare tecnologie chiave di calcolo ad alte prestazioni, fornire accesso a infrastrutture di dati e di supercalcolo di livello mondiale e mantenere la sua attuale leadership nelle applicazioni del calcolo ad alte prestazioni. Il calcolo ad alte prestazioni è una tecnologia largamente utilizzata per la trasformazione digitale dell’economia europea, che consente a molti settori industriali tradizionali di innovare con prodotti e servizi di maggior valore. In combinazione con altre tecnologie digitali avanzate quali l’intelligenza artificiale, i big data e le tecnologie cloud, il calcolo ad alte prestazioni sta spianando la strada ad applicazioni sociali e industriali innovative in settori critici per l’Europa, quali la medicina personalizzata, le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici, lo sviluppo e i trasporti intelligenti e verdi, i nuovi materiali per l’energia pulita, la progettazione e la sperimentazione virtuale di farmaci, l’agricoltura sostenibile o il settore manifatturiero e dell’ingegneria.

(10)

Il calcolo ad alte prestazioni è una risorsa strategica per l’elaborazione delle politiche, poiché è alla base di applicazioni che consentono di comprendere e progettare soluzioni efficienti per affrontare molte sfide globali complesse e gestire le crisi. Il calcolo ad alte prestazioni contribuisce a politiche chiave come il Green Deal europeo con modelli e strumenti volti a trasformare il numero crescente di sfide ambientali complesse in opportunità di innovazione sociale e crescita economica. Ne è un esempio l’iniziativa «Destination Earth» annunciata nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019 e «Una strategia europea per i dati» e «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del 19 febbraio 2020.

(11)

Eventi di portata globale come la pandemia di COVID-19 hanno mostrato quanto sia importante investire in piattaforme e strumenti di calcolo ad alte prestazioni e di modellizzazione in ambito sanitario, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la pandemia, spesso in combinazione con altre tecnologie digitali quali i big data e l’intelligenza artificiale. Il calcolo ad alte prestazioni è utilizzato per accelerare l’individuazione e la produzione di cure, compresi i vaccini, prevedere la diffusione del virus, contribuire a pianificare la distribuzione delle forniture e delle risorse mediche e simulare misure di uscita post-pandemiche al fine di valutare diversi scenari. Le piattaforme e gli strumenti di modellizzazione che sfruttano il calcolo ad alte prestazioni sono essenziali per affrontare le pandemie attuali e future e svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ambito della salute e della medicina personalizzata.

(12)

Il regolamento (UE) 2018/1488 (6) ha istituito l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune EuroHPC») con l’obiettivo di elaborare, predisporre, estendere e mantenere nell’Unione un’infrastruttura integrata di dati e di supercalcolo di livello mondiale e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni estremamente competitivo e innovativo.

(13)

Alla luce degli sviluppi nel calcolo ad alte prestazioni, è giunto il momento di procedere a una revisione del regolamento (UE) 2018/1488 per garantire il proseguimento dell’iniziativa al fine di definire una nuova missione e nuovi obiettivi per l’impresa comune EuroHPC, tenendo conto dell’analisi dei principali fattori tecnologici e socioeconomici che incidono sulla futura evoluzione delle infrastrutture, delle tecnologie e delle applicazioni per i dati e il calcolo ad alte prestazioni nell’Unione e nel mondo, nonché degli insegnamenti tratti dalle attuali attività dell’impresa comune EuroHPC. La revisione consentirebbe inoltre di allineare le norme dell’impresa comune EuroHPC al nuovo quadro giuridico, in particolare al regolamento (UE) 2021/695, ai regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/1153.

(14)

Al fine di dotare l’Unione delle capacità di calcolo necessarie per mantenere le proprie capacità industriali e di ricerca in una posizione di avanguardia, è opportuno coordinare gli investimenti degli Stati membri nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico e promuovere l’adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico da parte dell’industria e del mercato nei settori pubblico e privato. L’Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico della massima qualità e orientati alla domanda e alle applicazioni, stabilendo un collegamento effettivo tra l’approvvigionamento tecnologico, la co-progettazione con gli utenti e l’acquisizione congiunta di sistemi di prim’ordine, e creando in tutta Europa un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico di livello mondiale. Al tempo stesso, l’Unione dovrebbe offrire al settore dell’approvvigionamento l’opportunità di far leva su tali investimenti, per favorire l’adozione di tali tecnologie in ambiti di applicazione emergenti e su vasta scala, quali la medicina personalizzata, i cambiamenti climatici, la guida connessa e automatizzata o altri mercati di punta basati sull’intelligenza artificiale, sulle tecnologie blockchain, sull’edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell’industria europea.

(15)

Per conquistare la leadership in tecnologie digitali fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero investire in tecnologie di supercalcolo a basso consumo di prossima generazione ed efficienti sul piano energetico, software innovativi e sistemi di supercalcolo avanzati per il calcolo a esascala e post-esascala e il calcolo quantistico, nonché per applicazioni innovative di supercalcolo e di dati. Ciò dovrebbe consentire al settore europeo dell’approvvigionamento di prosperare in una vasta gamma di settori applicativi e tecnologici chiave che vanno al di là del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e, nel lungo periodo, alimentano con tali tecnologie mercati delle TIC più ampi. Ciò sosterrebbe inoltre la trasformazione digitale delle scienze del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e dell’industria che li utilizza, rafforzandone il potenziale di innovazione.

(16)

Il perseguimento di una visione strategica comune dell’Unione in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico è essenziale per realizzare l’ambizione dell’Unione e dei suoi Stati membri di garantire all’UE un ruolo guida nell’economia digitale. L’obiettivo sarebbe quello di istituire in Europa un ecosistema iperconnesso, federato e sicuro di infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico che sia leader a livello mondiale, e di essere in grado di produrre sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico innovativi e competitivi, basati su una catena di approvvigionamento che sia più resiliente e garantisca la disponibilità di componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni.

(17)

Un’impresa comune rappresenta lo strumento migliore in grado di attuare la visione strategica dell’UE in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, garantendo così che l’Unione possa beneficiare di capacità di supercalcolo, calcolo quantistico e dati di livello mondiale, coerenti con il suo potenziale economico, corrispondenti alle esigenze degli utenti europei. L’impresa comune è lo strumento più adatto per superare le attuali limitazioni, producendo nel contempo il massimo impatto economico, sociale e ambientale e tutelando al meglio gli interessi dell’Unione in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Essa può mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa e del settore privato. Può attuare un quadro per gli appalti e gestire sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di livello mondiale. Può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione in sistemi di supercalcolo di livello mondiale.

(18)

L’impresa comune farà parte del portafoglio di partenariati istituzionalizzati nell’ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe adoperarsi per rafforzare le capacità scientifiche dell’Unione al fine di far fronte alle minacce emergenti e alle sfide future in uno Spazio europeo della ricerca rafforzato; garantire catene del valore dell’UE orientate alla sostenibilità e l’autonomia strategica dell’Unione; e migliorare l’adozione di soluzioni innovative che affrontino le sfide in materia di clima, ambiente, sanità e altre sfide sociali globali, in linea con le priorità strategiche dell’Unione, anche per conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050.

(19)

L’impresa comune dovrebbe essere finanziata dai programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 («QFP 2021-2027»). Dovrebbe essere costituita nel 2021e operare fino al 31 dicembre 2033, per dotare l’Unione di un’infrastruttura di supercalcolo federata, sicura e iperconnessa di livello mondiale e sviluppare le tecnologie, le applicazioni e le competenze necessarie per raggiungere le capacità a esascala intorno al 2022-2024 e post-esascala intorno al 2025-2027, promuovendo nel contempo un ecosistema europeo di innovazione di livello mondiale nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, le imprese comuni devono avere un approccio chiaro al ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno istituire l’impresa comune per un periodo che si concluda il 31 dicembre 2033, affinché possa esercitare le proprie responsabilità per quanto riguarda l’applicazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette avviate e per quanto riguarda la finalizzazione delle attività connesse al funzionamento dei supercomputer EuroHPC.

(20)

Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe combinare le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità dell’innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale, in questo settore. I membri dell’impresa comune dovrebbero pertanto essere l’Unione, gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa, che concordano un’iniziativa europea congiunta in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico; nonché le associazioni che rappresentano le loro entità costitutive e le altre organizzazioni impegnate esplicitamente e attivamente a produrre risultati nell’ambito della ricerca e dell’innovazione e a sviluppare e implementare capacità di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico, o che contribuiscono a colmare il divario di competenze e a mantenere il know-how nel settore del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico in Europa. L’impresa comune dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(21)

Conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2021/695, i contributi finanziari dei membri diversi dall’Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e dovrebbero poter raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune. Per contro, il contributo dell’Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune.

(22)

Il contributo dell’Unione dovrebbe coprire i costi amministrativi dell’impresa comune.

(23)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, l’impresa comune deve attuare una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari mediante un approccio coordinato. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di u diritto di veto sull’utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, conseguire la semplificazione e garantire un’attuazione più efficiente, ciascuno Stato partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie comunicazioni e i propri audit con quelli dell’impresa comune e allineare l’ammissibilità dei propri costi alle regole di Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all’impresa comune dovrebbero firmare un’unica convenzione di sovvenzione con l’impresa comune secondo le regole di Orizzonte Europa.

(24)

Per permettere all’Unione nel 2014 di riconquistare una posizione di leadership nelle tecnologie del calcolo ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale settore e in quello del calcolo quantistico, i portatori di interessi dell’industria e della ricerca riuniti in seno all’associazione ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l’Unione. La sua missione consiste nel creare una catena del valore delle tecnologie europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale, promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell’ecosistema del calcolo ad alte prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l’ETP4HPC dovrebbe poter diventare membro dell’impresa comune.

(25)

Per rafforzare la catena del valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell’Unione nel 2014, i portatori di interessi dell’industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association (BDVA) hanno istituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l’Unione. Nel 2020 la BDVA ha cambiato il proprio nome in Data, AI and Robotics (DAIRO). In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore dei big data, la DAIRO dovrebbe poter diventare membro dell’impresa comune.

(26)

Le associazioni private DAIRO e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro disponibilità a contribuire al programma strategico pluriennale dell’impresa comune e ad apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune. Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di accettazione.

(27)

L’impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e di creare, a livello dell’Unione, un’infrastruttura sicura, federata e integrata in rete e all’avanguardia, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utenti dell’industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), e del settore pubblico. L’impresa comune dovrebbe mirare allo sviluppo e all’utilizzo di tecnologie e infrastrutture di altissimo livello, rispondendo ai rigorosi requisiti degli utenti europei in ambito scientifico, industriale e del settore pubblico.

(28)

La missione dell’impresa comune dovrebbe articolarsi intorno a un pilastro amministrativo e sei pilastri tecnici riguardanti rispettivamente le attività relative all’infrastruttura, le attività di federazione dei servizi di supercalcolo, le attività connesse alla tecnologia, le attività relative alle applicazioni di supercalcolo, le attività volte ad ampliare l’uso e le competenze e le attività di cooperazione internazionale. Il programma Europa digitale dovrebbe essere utilizzato per finanziare il pilastro delle infrastrutture, parte del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, e il pilastro dell’ampliamento dell’uso e delle competenze. Il meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare le restanti attività del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, ossia l’interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché l’interconnessione con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud sicure dell’Unione. Orizzonte Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare i pilastri della tecnologia, delle applicazioni e della cooperazione internazionale.

(29)

L’impresa comune dovrebbe essere in grado di cooperare con il partenariato per l’informatica avanzata in Europa (PRACE) per fornire e gestire l’accesso a un’infrastruttura di supercalcolo e di dati federata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze. Dovrebbe altresì poter cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell’impresa comune e con altre infrastrutture europee di supercalcolo e di dati.

(30)

L’impresa comune dovrebbe contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in tutta l’Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un nuovo capitale umano e di conoscenze. Ciò include la progettazione di attività educative e formative specifiche e il sostegno alle stesse, in stretta collaborazione con gli operatori pubblici e privati pertinenti.

(31)

In linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell’Unione, l’impresa comune dovrebbe agevolare la cooperazione tra l’Unione e gli attori internazionali definendo una strategia di cooperazione, che comprenda l’individuazione e la promozione di settori di cooperazione nell’ambito della ricerca e sviluppo e dello sviluppo delle competenze e l’attuazione di azioni che presentino un vantaggio reciproco, nonché garantendo una politica di accesso alle rispettive capacità e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico basata principalmente sulla reciprocità.

(32)

Lo scopo dell’impresa comune dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento nell’Unione di tutte le risultanti tecnologie di calcolo ad alte prestazioni. Essa dovrebbe inoltre mirare a salvaguardare gli investimenti nei supercomputer che acquisisce. In tale contesto dovrebbe adottare misure adeguate per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie acquisite, che dovrebbe coprire l’intero ciclo di vita di tali supercomputer.

(33)

L’impresa comune dovrebbe gettare le basi per una visione a più lungo termine e costruire la prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri architetture di calcolo classico e dispositivi di calcolo quantistico. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a conseguire risultati di livello mondiale per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l’Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull’insieme della società, condividere l’assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.

(34)

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Tale sostegno finanziario dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovati fallimenti del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione, non dovrebbe escludere gli investimenti privati e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un cambiamento nel comportamento del beneficiario.

(35)

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell’industria, in particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche, sostenere l’incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutti gli Stati partecipanti, di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenza dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico all’industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l’accesso all’ecosistema per l’innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l’accesso ai supercomputer e ai computer quantistici, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e promuovendo le migliori prassi su casi d’uso o esperienze di applicazione, condividendo esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utenti pubblici e privati, in particolare le PMI.

(36)

L’impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all’utente e consentire un approccio di co-progettazione per l’acquisizione nell’Unione di un’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, al fine di dotare gli utenti delle risorse di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per sviluppare soluzioni nuove e innovative e risolvere problemi in ambito sociale, ambientale, economico e di sicurezza. A tal fine, l’impresa comune dovrebbe contribuire all’acquisizione di supercomputer di livello mondiale. I supercomputer dell’impresa comune, compresi i computer quantistici, dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.

(37)

Ai fini di un’attuazione efficace sotto il profilo dei costi della missione dell’impresa comune di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale, l’impresa comune dovrebbe cogliere l’opportunità di adeguare i supercomputer di sua proprietà, ove del caso. Gli adeguamenti dovrebbero pertanto portare a un prolungamento del ciclo di vita dei supercomputer, aumentare le prestazioni operative e fornire nuove funzionalità per far fronte all’evoluzione delle esigenze degli utenti. Al fine di potenziare i suoi supercomputer, l’impresa comune dovrebbe poter lanciare un invito a manifestare interesse nell’ambito del pilastro infrastrutture. Gli inviti a manifestare interesse dovrebbero definire le condizioni specifiche di ammissibilità da applicare a un soggetto ospitante che già ospita un supercomputer EuroHPC.

(38)

L’impresa comune dovrebbe iperconnettere tutti i supercomputer e le infrastrutture di dati di cui è proprietaria o comproprietaria mediante tecnologie di rete all’avanguardia, rendendoli ampiamente accessibili in tutta l’Unione, e dovrebbe interconnettere e federare la propria infrastruttura di dati di supercalcolo e di calcolo quantistico, nonché le infrastrutture di calcolo nazionali, regionali e di altro tipo mediante una piattaforma comune. L’impresa comune dovrebbe inoltre garantire l’interconnessione delle infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federate e sicure con gli spazi comuni europei di dati, compreso il cloud europeo per la scienza aperta, e con le infrastrutture cloud federate e sicure annunciate nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», al fine di fornire servizi senza soluzione di continuità a una vasta gamma di utenti pubblici e privati in tutta Europa.

(39)

Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dovrebbero contribuire, rispettivamente, a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione all’interno dell’Unione e a implementare un’ampia gamma di capacità di supercalcolo promuovendo sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché con il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L’impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con tali fondi, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.

(40)

L’impresa comune dovrebbe fornire agli Stati partecipanti che sono Stati membri un quadro favorevole all’utilizzo dei loro contributi finanziari nel quadro dei programmi cofinanziati dal FESR, dal FSE, dal FEAMPA e dal FEASR per l’acquisizione e l’interconnessione di infrastrutture di dati e di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. L’uso di tali contributi finanziari nelle attività dell’impresa comune è essenziale per lo sviluppo, nell’Unione, di un’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, integrata, federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, poiché i vantaggi di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utenti degli Stati membri. Se gli Stati membri decidono di utilizzare i suddetti contributi finanziari per le attività dell’impresa comune, tali contributi dovrebbero essere considerati contributi nazionali degli Stati partecipanti che sono Stati membri al bilancio dell’impresa comune, a condizione che siano rispettati l’articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

(41)

L’impresa comune può agevolare l’utilizzo di fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati partecipanti che sono Stati membri. I fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza possono integrare le azioni finanziate dall’impresa comune, a condizione che il sostegno nell’ambito di tale dispositivo sia supplementare rispetto a quello fornito dai fondi dell’Unione dell’impresa comune e non copra lo stesso costo. L’utilizzo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe essere contabilizzato come contributo nazionale al bilancio dell’impresa comune, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di dati e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché i progetti in materia di tecnologia, applicazioni e sviluppo delle competenze.

(42)

Il contributo dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale dovrebbe coprire in parte i costi di acquisizione dei supercomputer di fascia alta, dei computer quantistici, dei supercomputer di livello industriale e dei supercomputer di fascia media, al fine di allinearsi all’obiettivo dell’impresa comune di contribuire alla messa in comune delle risorse per dotare l’Unione di supercomputer e computer quantistici di altissimo livello. I costi complementari di tali supercomputer e computer quantistici dovrebbero essere coperti dagli Stati partecipanti, da membri del settore privato o da consorzi di partner privati. La quota del tempo di accesso dell’Unione a tali supercomputer o computer quantistici dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione per l’acquisizione di tali supercomputer e computer quantistici e non dovrebbe superare il 50 % del tempo totale di accesso a tali supercomputer o computer quantistici.

(43)

L’impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer e dei computer quantistici di fascia alta che ha acquisito. La gestione di ciascun supercomputer o computer quantistico di fascia alta dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. Il soggetto ospitante dovrebbe poter fornire una stima accurata dei costi operativi del supercomputer e di verificarli, garantendo ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica tra i supercomputer o i computer quantistici di fascia alta dell’impresa comune ed eventuali sistemi di calcolo, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell’impresa comune («consiglio di direzione») a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio ospitante dovrebbe poter decidere di invitare altri Stati partecipanti ad aderire e a contribuire al finanziamento del supercomputer o del computer quantistico di fascia alta che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. Se ulteriori Stati partecipanti aderiscono al consorzio ospitante selezionato, ciò non dovrebbe pregiudicare il tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante al supercomputer o al computer quantistico di fascia alta dovrebbero essere tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer o computer quantistico. Gli Stati partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di accesso al supercomputer o al computer quantistico.

(44)

L’impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer o dei computer quantistici che acquisisce, fino al loro ammortamento. L’impresa comune dovrebbe poter trasferire tale proprietà al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell’eliminazione o di qualsiasi altro uso. Quando la proprietà è trasferita al soggetto ospitante o in caso di scioglimento dell’impresa comune, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo del supercomputer o del computer quantistico.

(45)

L’impresa comune dovrebbe acquisire i supercomputer di fascia media congiuntamente agli Stati partecipanti. La gestione di ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. L’impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di fascia media. L’impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà al soggetto ospitante, non prima di cinque anni dopo che sia stata superata la prova di accettazione condotta dall’impresa comune o in caso di scioglimento dell’impresa. Il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo del supercomputer.

(46)

Per promuovere una distribuzione equa ed equilibrata in tutta l’Unione dei supercomputer EuroHPC e lo sviluppo di un approccio basato su ecosistemi di infrastrutture federate, gli inviti a manifestare interesse relativi a un supercomputer EuroHPC dovrebbero definire le condizioni di ammissibilità da applicare a uno Stato partecipante che ospita già un supercomputer EuroHPC.

(47)

L’impresa comune dovrebbe poter acquisire supercomputer di livello industriale insieme a un consorzio di partner privati. La gestione di ciascun supercomputer di questo tipo dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante esistente. Il soggetto ospitante dovrebbe essere in grado di associarsi al consorzio di partner privati per l’acquisizione e la gestione di tale supercomputer. L’impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associati dovrebbero essere selezionati dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell’Unione a tale supercomputer dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di livello industriale. L’impresa comune dovrebbe poter concludere un accordo con il consorzio di partner privati per vendere tale supercomputer a un altro soggetto o per dismetterlo. In alternativa l’impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà di tale supercomputer al consorzio di partner privati. In tal caso, o in caso di scioglimento dell’impresa comune, il consorzio di partner privati dovrebbe rimborsare all’impresa comune il valore residuo della quota dell’Unione di tale supercomputer. Qualora l’impresa comune e il consorzio di partner privati decidano di procedere alla dismissione del supercomputer dopo il suo ammortamento completo, tali costi dovrebbero essere coperti dal consorzio di partner privati.

(48)

Per i supercomputer di livello industriale l’impresa comune dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche degli utenti industriali, ad esempio le procedure di accesso, la qualità e il tipo di servizi, la protezione dei dati, la protezione dell’innovazione industriale e della proprietà intellettuale, l’usabilità, la fiducia e altri requisiti in materia di riservatezza e sicurezza.

(49)

La progettazione e la gestione dei supercomputer che ricevono un sostegno dall’impresa comune dovrebbero tenere conto dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, utilizzando ad esempio tecnologie a basso consumo e tecniche dinamiche di risparmio energetico e di riutilizzo come il raffreddamento avanzato e il riciclaggio del calore.

(50)

I supercomputer dell’impresa comune dovrebbero essere usati principalmente per applicazioni civili destinate a utenti pubblici e privati residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa, comprese le applicazioni nell’ambito della cibersicurezza che potrebbero essere a duplice uso. Agli utenti dovrebbe essere concessa la quota del tempo di accesso dell’Unione in conformità alle regole di accesso definite dal consiglio di direzione. L’uso di tali supercomputer dovrebbe inoltre rispettare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione.

(51)

L’assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dell’impresa comune dovrebbe essere gratuita per gli utenti pubblici. Dovrebbe inoltre essere gratuita per gli utenti privati per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, e per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Tale assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall’impresa comune e valutati da esperti indipendenti. Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, tutti gli utenti che beneficiano di un tempo di accesso gratuito ai supercomputer dell’impresa comune dovrebbero adottare un approccio di tipo «scienza aperta» e diffondere le conoscenze acquisite grazie a tale accesso, conformemente al regolamento (UE) 2021/695. L’assegnazione agli utenti del tempo di accesso destinato ad attività economiche diverse dalle attività private di innovazione delle PMI, che si confrontano con particolari fallimenti del mercato, dovrebbe essere effettuata a pagamento in base all’utilizzo effettivo (principio «pay-per-use») e secondo i prezzi di mercato. L’assegnazione del tempo di accesso per tali attività economiche dovrebbe essere consentita ma limitata e il livello delle tariffe da versare dovrebbe essere stabilito dal consiglio di direzione. I diritti di accesso dovrebbero essere assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire norme specifiche per concedere, ove opportuno, tempo di accesso gratuito senza invito a manifestare interesse a iniziative ritenute strategiche per l’Unione. Tra gli esempi rappresentativi di iniziative strategiche dell’Unione figurano: «Destination Earth», l’iniziativa faro «Human Brain Project», l’iniziativa «1+ Million Genomes» e gli spazi comuni europei di dati che operano in settori di interesse pubblico, in particolare lo spazio di dati sanitari, i centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni, i centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e i poli dell’innovazione digitale.

Su richiesta dell’Unione, l’impresa comune dovrebbe concedere tempo di accesso diretto, su base temporanea o permanente, alle iniziative strategiche e alle piattaforme di applicazione esistenti o future che ritiene essenziali per fornire servizi sanitari o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l’Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. L’impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L’accesso dovrebbe essere concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa. I diritti di accesso dovrebbero essere uguali per tutti gli utenti e assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione per ciascun supercomputer.

(52)

L’accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer a petascala e precursori dell’esascala acquisiti dall’impresa comune EuroHPC istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 dovrebbe continuare ad essere concesso agli utenti stabiliti nell’Unione o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020.

(53)

I supercomputer dell’impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alle direttive 2002/58/CE (9) e (UE) 2016/943 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(54)

La governance dell’impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell’Unione e degli Stati partecipanti. Il consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, comprese tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell’impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell’industria in quanto utenti e fornitori di tecnologia. Dovrebbe fornire consulenza indipendente al consiglio di direzione in merito all’agenda strategica di ricerca e innovazione, all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell’impresa comune, al programma di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e al programma di attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale.

(55)

Per i compiti amministrativi generali dell’impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di essi. Per i compiti corrispondenti alla predisposizione della parte del programma di lavoro relativa all’acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici, alla selezione del soggetto ospitante, alle attività di federazione e connettività e alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul principio della maggioranza qualificata. Gli Stati partecipanti che sono paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa dovrebbero inoltre avere diritto di voto per le rispettive attività sostenute con dotazioni di bilancio a titolo di ciascuno di tali programmi. Per i compiti corrispondenti all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer e dei computer quantistici, solo gli Stati partecipanti e l’Unione, che contribuiscono con risorse a tali compiti, dovrebbero avere diritto di voto.

(56)

Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le disposizioni applicabili all’impresa comune che disciplinano l’avvio di una procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento finanziario.

(57)

Per promuovere un ecosistema europeo innovativo, competitivo e di riconosciuta eccellenza in tutta Europa per il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l’impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni, compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative. L’obiettivo è creare collegamenti tra le tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione, la co-progettazione con gli utenti e l’acquisizione di pionieristici sistemi di supercalcolo e calcolo quantistico di livello mondiale.

(58)

Nel valutare l’impatto complessivo dell’impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in azioni indirette dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l’attuazione di azioni, al netto dei contributi dell’impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell’Unione a tali costi. Nel valutare l’impatto complessivo dell’impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in altre azioni dei membri del settore privato come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l’attuazione di azioni, al netto dei contributi dell’impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell’Unione a tali costi.

(59)

Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti dai programmi dell’Unione siano coerenti con i principi sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l’efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l’esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci, la preservazione di aziende inefficienti o la creazione di una cultura di dipendenza dagli aiuti.

(60)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/695. L’impresa comune dovrebbe altresì assicurare un’applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte degli Stati partecipanti, in conformità al regolamento (UE) 2021/695, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall’impresa comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l’attuazione di tali azioni. A tal fine, il consiglio di direzione dovrebbe fissare i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel programma di lavoro annuale dell’impresa comune in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695.

(61)

Al fine di garantire il giusto equilibrio della partecipazione delle parti interessate alle azioni finanziate dall’impresa comune, è necessaria una deroga all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695 per consentire una differenziazione dei tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione, da applicare invariabilmente all’insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Per le attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, l’impresa comune dovrebbe consentire che i tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione siano applicati invariabilmente all’insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti.

(62)

L’erogazione di sostegno finanziario alle attività nell’ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694. In particolare, per quanto riguarda le informazioni classificate, occorre che le azioni finanziate nell’ambito del programma Europa digitale siano conformi all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento.

(63)

L’erogazione di sostegno finanziario alle attività nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/1153.

(64)

I beneficiari di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa che sono Stati partecipanti dovrebbero essere ammessi a partecipare alle azioni solo se uno Stato partecipante è un paese terzo associato a uno o più programmi relativi a tale azione.

(65)

È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri dell’impresa comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se opportuno, l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(66)

L’impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione, presso il grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell’impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

(67)

A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di una quantità sproporzionata di documenti e relazioni.

(68)

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell’impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(69)

La Commissione, l’impresa comune, la Corte dei conti, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall’impresa comune.

(70)

Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati. Le procedure di appalto per l’acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici dell’impresa comune dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili del programma Europa digitale. In casi debitamente giustificati connessi alla disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027, l’impresa comune dovrebbe essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte o bandi di gara d’appalto entro il 31 dicembre 2028.

(71)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale dell’impresa comune con l’assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza, la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in conformità alle norme applicabili.

(72)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione, l’elaborazione di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di supercalcolo, la federazione, la connettività, la cooperazione internazionale e l’acquisizione di supercomputer di livello mondiale e l’accesso all’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico in tutta l’Unione mediante un’impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l’utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

1.   Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa relativa al calcolo ad alte prestazioni europeo, è istituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune») per un periodo fino al 31 dicembre 2033.

2.   Per tener conto della durata del QFP 2021-2027 e di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto a norma del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028.

3.   L’impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

4.   L’impresa comune ha sede a Lussemburgo.

5.   Lo statuto dell’impresa comune («statuto») è riportato nell’allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema;

2)

«tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utente o gruppo di utenti per l’esecuzione dei loro programmi per computer;

3)

«entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico come definito all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

4)

«centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un progetto collaborativo selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere l’uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di scalabilità estrema;

5)

«co-progettazione»: un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni e sistemi;

6)

«conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

7)

«entità costitutiva»: un’entità che costituisce un membro del settore privato dell’impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;

8)

«consorzio di partner privati»: un’associazione di soggetti giuridici dell’Unione che si riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l’impresa comune un supercomputer di livello industriale; uno o più di questi partner privati possono far parte dei membri del settore privato dell’impresa comune;

9)

«supercomputer EuroHPC»: qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell’impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati; può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;

10)

«esascala»: un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni al secondo (1 esaflop);

11)

«supercomputer di fascia alta»: un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che affrontano problemi di maggiore complessità;

12)

«consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che hanno accettato di contribuire all’acquisizione e alla gestione di un supercomputer EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti;

13)

«soggetto ospitante»: un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

14)

«iperconnesso»: dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 1012 bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre;

15)

«supercomputer di livello industriale»: un supercomputer almeno di fascia media progettato specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico;

16)

«contributi in natura alle azioni indirette» finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione delle azioni indirette, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

17)

«contributi in natura alle azioni» finanziate dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l’Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione di parte delle attività dell’impresa comune, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

18)

«supercomputer di fascia media»: un supercomputer di livello mondiale con un livello di prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un supercomputer di fascia alta;

19)

«centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti dell’industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l’accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

20)

«Stato osservatore»: un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell’impresa comune finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato partecipante;

21)

«Stato partecipante»: un paese che è membro dell’impresa comune;

22)

«livello di prestazione»: il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating point operations per second - flops) che un supercomputer può eseguire;

23)

«membro del settore privato»: qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione o dagli Stati partecipanti;

24)

«computer quantistico»: un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse computazionali rispetto ai computer classici;

25)

«simulatore quantistico»: un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di calcolo inaccessibili ai computer classici;

26)

«sicurezza della catena di approvvigionamento» di un supercomputer EuroHPC: le misure da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l’acquisizione e la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a eventuali interruzioni nell’approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi, comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento; copre l’intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC;

27)

«agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune;

28)

«programma strategico pluriennale»: un documento che definisce una strategia per tutte le attività dell’impresa comune;

29)

«supercalcolo»: il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l’integrazione massiccia di singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard;

30)

«costo totale di proprietà» di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza trasferimento della proprietà;

31)

«programma di lavoro»: il documento di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/695 o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/694 o all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 3

Missione e obiettivi

1.   La missione dell’impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di supercalcolo innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantisca componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni, e lo sviluppo di un’ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; ampliare l’uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere la duplice transizione e lo sviluppo di competenze chiave per la scienza e l’industria europee.

2.   L’impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire all’attuazione del regolamento (UE) 2021/695, in particolare dell’articolo 3, affinché gli investimenti dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione abbiano un impatto scientifico, economico, ambientale, tecnologico e sociale, in modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione e ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (12);

b)

sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche attraverso inviti congiunti, nonché cercare sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono l’implementazione di soluzioni innovative, l’istruzione e lo sviluppo regionale, se opportuno;

c)

sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un’infrastruttura di dati e di supercalcolo di livello mondiale, iperconnessa, integrata, orientata alla domanda e agli utenti;

d)

federare l’infrastruttura iperconnessa di dati e di supercalcolo e interconnetterla con gli spazi europei di dati e l’ecosistema cloud per fornire servizi di dati e di calcolo a un’ampia gamma di utenti pubblici e privati in Europa;

e)

promuovere l’eccellenza scientifica e sostenere l’adozione e l’uso sistematico dei risultati della ricerca e dell’innovazione generati nell’Unione;

f)

sviluppare e sostenere ulteriormente un ecosistema di dati e di supercalcolo altamente competitivo e innovativo ampiamente distribuito in Europa, che contribuisca alla leadership scientifica e digitale dell’Unione, e sia in grado di produrre autonomamente tecnologie e architetture di calcolo, integrandole in sistemi di calcolo all’avanguardia, e applicazioni avanzate ottimizzate per tali sistemi;

g)

ampliare l’uso dei servizi di supercalcolo e lo sviluppo di competenze chiave necessarie per la scienza e l’industria europee.

3)   Nell’acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, l’impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell’Unione. L’impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l’acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti. Contribuisce all’autonomia strategica dell’Unione, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano la catena di approvvigionamento europea per il calcolo ad alte prestazioni e ne promuove l’integrazione nei sistemi di supercalcolo che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali e industriali.

Articolo 4

Pilastri di attività

1.   L’impresa comune attua la missione di cui all’articolo 3 in conformità ai seguenti pilastri di attività:

a)

il pilastro dell’amministrazione, che comprende le attività generali per il funzionamento e la gestione dell’impresa comune;

b)

il pilastro delle infrastrutture, che comprende le attività per l’acquisizione, l’implementazione, l’adeguamento e la gestione dell’infrastruttura di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico sicura, iperconnessa e di livello mondiale, compresa la promozione dell’adozione e dell’uso sistematico dei risultati della ricerca e dell’innovazione generati nell’Unione;

c)

il pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, che comprende tutte le attività volte a fornire, a livello dell’Unione, l’accesso a risorse e servizi di dati e di supercalcolo federati e sicuri in tutta Europa per la comunità scientifica e della ricerca, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico, in particolare in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT; le attività comprendono:

i)

il sostegno all’interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico interamente o parzialmente di proprietà dell’impresa comune o messe a disposizione su base volontaria dagli Stati partecipanti;

ii)

il sostegno all’interconnessione delle infrastrutture di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud e di dati federate e sicure dell’Unione;

iii)

il sostegno allo sviluppo, all’acquisizione e alla gestione di una piattaforma per la federazione senza soluzione di continuità e la fornitura sicura di infrastrutture di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico, istituendo uno sportello unico di accesso per qualsiasi servizio di dati o di supercalcolo gestito dall’impresa comune che fornisca a tutti gli utenti un punto di accesso unico;

d)

il pilastro della tecnologia, che comprende ambiziose attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare in tutta Europa un ecosistema di supercalcolo innovativo, competitivo e di livello mondiale, che abbracci le tecnologie hardware e software e la loro integrazione nei sistemi di calcolo, coprendo l’intera catena del valore scientifica e industriale, al fine di contribuire all’autonomia strategica dell’Unione; pone inoltre l’accento sulle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni efficienti sotto il profilo energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale; le attività riguardano, tra l’altro:

i)

i microprocessori a basso consumo, i componenti di interconnessione, l’architettura di sistema e le tecnologie correlate quali nuovi algoritmi, codici software, strumenti e ambienti;

ii)

i paradigmi di calcolo emergenti e la loro integrazione nei sistemi di supercalcolo di punta attraverso un approccio di co-progettazione; tali tecnologie sono collegate allo sviluppo, all’acquisizione e all’implementazione di supercomputer di fascia alta, compresi i computer quantistici, e di infrastrutture;

iii)

le tecnologie e i sistemi per l’interconnessione e la gestione di sistemi di supercalcolo classici insieme ad altre tecnologie di calcolo spesso complementari, come il calcolo quantistico o altre tecnologie di calcolo emergenti, e il relativo funzionamento efficace;

iv)

i nuovi algoritmi e le tecnologie software che offrono significativi aumenti delle prestazioni;

e)

il pilastro delle applicazioni, che comprende attività volte a conseguire e mantenere l’eccellenza europea nei codici e nelle applicazioni di dati e di calcolo essenziali per la scienza, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico. Le attività riguardano, tra l’altro:

i)

le applicazioni, compresi i nuovi algoritmi e gli sviluppi di software per gli utenti pubblici e privati, che traggono beneficio dallo sfruttamento delle risorse e capacità dei supercomputer di fascia alta e della loro convergenza con tecnologie digitali avanzate quali l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati ad alte prestazioni, le tecnologie cloud ecc. attraverso la co-progettazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione di applicazioni e codici abilitati al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala;

ii)

il sostegno, tra gli altri, ai centri di eccellenza il calcolo ad alte prestazioni e per banchi di prova e impianti per dimostrazioni pilota su vasta scala basati sul calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni di big data e a servizi digitali avanzati in un’ampia gamma di settori scientifici, pubblici e industriali;

f)

il pilastro dell’ampliamento dell’uso e delle competenze, che mira a sviluppare le capacità e le competenze che promuovono l’eccellenza nell’utilizzo dei dati, del supercalcolo e del calcolo quantistico, tenendo conto delle sinergie con altri programmi e strumenti, in particolare il programma Europa digitale, ad ampliare l’uso scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati e a promuovere l’accesso e l’uso industriali delle infrastrutture di dati e di supercalcolo per l’innovazione adattata alle esigenze industriali, nonché a fornire all’Europa una comunità scientifica competente di punta e una forza lavoro qualificata per la leadership scientifica e la trasformazione digitale dell’industria e della pubblica amministrazione, compreso il sostegno e la messa in rete di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e di centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni;

g)

il pilastro della cooperazione internazionale: in linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell’Unione, definire, attuare e partecipare ad attività pertinenti alla promozione della collaborazione internazionale nel supercalcolo per risolvere le sfide scientifiche e sociali globali, promuovendo nel contempo la competitività dell’ecosistema europeo degli utenti e dell’approvvigionamento per il calcolo ad alte prestazioni.

2.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, all’impresa comune può essere affidata l’attuazione di compiti supplementari in caso di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell’Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione.

Articolo 5

Contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 3 081 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, a condizione che tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito come segue:

a)

fino a 900 000 000 EUR da Orizzonte Europa;

b)

fino a 1 981 300 000 EUR dal programma Europa digitale;

c)

fino a 200 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati a ciascun programma interessato.

3.   All’impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all’articolo 4, eccetto quelli di cui al’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

4.   I contributi dei programmi dell’Unione corrispondenti ad attività supplementari affidate all’impresa comune in conformità al paragrafo 3 non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione.

5.   I paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa possono assegnare all’impresa comune fondi supplementari dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell’Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, salvo diverso accordo degli stessi Stati partecipanti.

6.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l’impresa comune al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all’articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune.

7.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di capacità in tutta l’Unione, anche per l’acquisizione, l’adeguamento e la gestione di computer ad alte prestazioni, computer quantistici o simulatori quantistici, per la federazione dell’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e l’ampliamento del loro uso, nonché per lo sviluppo di competenze avanzate e attività di formazione.

8.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera c), è utilizzato per l’interconnessione delle risorse di dati e di calcolo ad alte prestazioni e per la creazione di un’infrastruttura paneuropea integrata e iperconnessa di dati e di calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 6

Altri contributi dell’Unione

I contributi provenienti da programmi dell’Unione diversi da quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell’Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti che è uno Stato membro, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Contributi di membri diversi dall’Unione

1.   Gli Stati partecipanti apportano un contributo complessivo commisurato al contributo dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell’articolo 8.

2.   I membri del settore privato dell’impresa comune apportano – o provvedono affinché le loro entità costitutive e affiliate apportino – all’impresa comune contributi per almeno 900 000 000 EUR.

3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all’articolo 15 dello statuto.

4.   I contributi di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Gli Stati partecipanti possono integrare il contributo dell’impresa comune nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/694 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1153. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.

5.   Entro il 31 gennaio di ogni anno i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione riferiscono al consiglio di direzione di cui all’articolo 15 dello statuto il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nel precedente esercizio finanziario.

6.   Per la valutazione dei contributi di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato o dalle autorità di audit degli Stati partecipanti. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell’impresa comune.

7.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all’articolo 23 dello statuto nei seguenti casi:

a)

se l’impresa comune non soddisfa le condizioni per ottenere il contributo dell’Unione, oppure

b)

se i membri diversi dall’Unione, incluse le loro entità costitutive e affiliate non contribuiscono, contribuiscono solo parzialmente o non rispettano i termini per quanto riguarda il contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o

c)

a seguito delle valutazioni di cui all’articolo 24.

La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dai membri diversi dall’Unione prima della notifica della decisione all’impresa comune.

Articolo 8

Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

1.   Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l’importo dei propri contributi finanziari nazionali nelle azioni indirette all’impresa comune. Tale impegno è assunto ogni anno nei confronti dell’impresa comune, prima dell’adozione del programma di lavoro.

Oltre ai criteri di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/695, all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694 o all’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1153, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità relativi alla partecipazione di soggetti giuridici nazionali.

Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle regole di Orizzonte Europa.

La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell’approccio di portafoglio.

Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali.

2.   Ciascuno Stato partecipante conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e audit.

Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie relazioni e i propri audit con quelli dell’impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa.

3.   Nell’accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all’impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l’importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.

Articolo 9

Soggetto ospitante

1.   I supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Se uno Stato partecipante ospita già un supercomputer EuroHPC che è un supercomputer di fascia alta o media, non è autorizzato a partecipare a un nuovo invito a manifestare interesse per la nuova generazione di tali supercomputer prima di almeno cinque anni dalla data di selezione successiva a un precedente invito a manifestare interesse. In caso di acquisizione di computer quantistici e di simulatori quantistici o di adeguamento di un supercomputer EuroHPC con acceleratori quantistici, il periodo si riduce a due anni.

2.   Per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12 e 14, il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.

3.   L’impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ogni singolo supercomputer EuroHPC interamente di proprietà dell’impresa comune o di proprietà congiunta in conformità agli articoli 11, 12 e 14.

4.   I soggetti ospitanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

5.   A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui seguenti criteri:

a)

la conformità alle specifiche generali di sistema definite nell’invito a manifestare interesse;

b)

il costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC, compresa una stima accurata e un metodo di verifica dei costi operativi di tale supercomputer durante il suo ciclo di vita;

c)

l’esperienza del soggetto ospitante nell’installazione e nella gestione di sistemi analoghi;

d)

la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche della struttura ospitante e la sua sicurezza e connettività con il resto dell’Unione;

e)

la qualità del servizio agli utenti, segnatamente la capacità di rispettare l’accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;

f)

la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’articolo 6, fino al momento del trasferimento della proprietà dall’impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.

6.   Per i supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui all’articolo 13, il soggetto ospitante conclude un accordo con un consorzio di partner privati per la preparazione dell’acquisizione e la gestione di tali supercomputer o di partizioni di supercomputer EuroHPC.

Per ospitare un supercomputer di livello industriale si rispettano le condizioni seguenti:

a)

l’impresa comune affida al soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui è comproprietaria conformemente all’articolo 13;

b)

i soggetti ospitanti sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19;

c)

a seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associato sono selezionati dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, su:

i)

i criteri di cui al paragrafo 5, lettere da a) ad e), del presente articolo; e

ii)

la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno del consorzio di partner privati a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’articolo 6.

7.   Il soggetto ospitante selezionato può decidere di invitare altri Stati partecipanti o un consorzio di partner privati a unirsi al consorzio ospitante, previo accordo della Commissione. Il contributo finanziario o in natura o qualsiasi altro impegno degli Stati partecipanti o dei membri del settore privato che si uniscono non incide sul contributo finanziario dell’Unione né sui diritti di proprietà corrispondenti e sulla percentuale di tempo di accesso assegnata all’Unione in relazione al supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Articolo 10

Convenzione di accoglienza

1.   L’impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer EuroHPC.

2.   La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi relativi ai supercomputer EuroHPC:

a)

i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione dei supercomputer, comprese le prove di accettazione dei supercomputer;

b)

le condizioni delle responsabilità per la gestione del supercomputer;

c)

la qualità del servizio offerto agli utenti del supercomputer nella gestione dello stesso, come indicato nell’accordo sul livello dei servizi;

d)

i piani concernenti l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer;

e)

le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell’articolo 17;

f)

le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;

g)

la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante;

h)

le condizioni del trasferimento della proprietà di cui all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 14, paragrafo 6, comprese, nel caso dei supercomputer EuroHPC, le disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione;

i)

l’obbligo del soggetto ospitante di fornire l’accesso ai supercomputer EuroHPC, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità alla direttiva 2002/58/CE, la protezione dei segreti commerciali in conformità alla direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall’obbligo del segreto professionale;

j)

l’obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa ai costi operativi del supercomputer EuroHPC e ai tempi di accesso degli utenti;

k)

l’obbligo del soggetto ospitante di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all’utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario;

l)

le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale.

3.   La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell’Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante.

4.   La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza.

5.   Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

6.   Per i supercomputer di fascia media, dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l’impresa comune o il soggetto ospitante avvia, a nome di entrambe le parti contraenti, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19.

Articolo 11

Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta

1.   L’impresa comune acquisisce i supercomputer di fascia alta e ne diventa proprietaria.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia alta.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia alta è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6.

3.   La selezione del fornitore del supercomputer di fascia alta si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.   L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia alta che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all’utente, sviluppate principalmente nell’Unione.

5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione dei supercomputer di fascia alta conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.

6.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer di fascia alta installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale supercomputer di fascia alta può essere trasferita al rispettivo soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer di fascia alta, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer di fascia alta.

Articolo 12

Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici

1.   L’impresa comune acquisisce computer quantistici e simulatori quantistici, che potrebbero spaziare dai sistemi sperimentali e pilota ai prototipi e ai sistemi operazionali, sotto forma di macchine sia indipendenti sia ibridate con macchine per il calcolo ad alte prestazioni di fascia alta o di fascia media e accessibili attraverso il cloud, e ne è proprietaria.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei computer quantistici e dei simulatori quantistici.

Il rimanente costo totale di proprietà dei computer quantistici e dei simulatori quantistici è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6.

3.   La selezione del fornitore dei computer quantistici e dei simulatori quantistici si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.   L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire computer quantistici e simulatori quantistici che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione.

5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione dei computer quantistici e dei simulatori quantistici conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6.   I computer quantistici e i simulatori quantistici sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell’Unione.

7.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il computer quantistico o il simulatore quantistico installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale computer quantistico o simulatore quantistico può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un computer quantistico o di un simulatore quantistico, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del computer quantistico o del simulatore quantistico.

Articolo 13

Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale

1.   L’impresa comune acquisisce, insieme a un consorzio di partner privati, supercomputer almeno di fascia media, o partizioni di supercomputer EuroHPC, destinati principalmente all’uso da parte dell’industria, e ne è proprietaria o comproprietaria insieme a un consorzio di partner privati.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC è sostenuto dal consorzio di partner privati.

3.   La selezione del fornitore di un supercomputer EuroHPC di livello industriale si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer EuroHPC di livello industriale conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

5.   I supercomputer EuroHPC o le partizioni dei supercomputer EuroHPC per uso industriale sono ospitati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC.

6.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il supercomputer EuroHPC installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale supercomputer EuroHPC può essere trasferita al consorzio di partner privati, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e d’accordo con il consorzio di partner privati. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer EuroHPC, il consorzio di partner privati rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer EuroHPC trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio di partner privati, i costi pertinenti sono coperti dal consorzio di partner privati. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer EuroHPC.

Articolo 14

Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media

1.   L’impresa comune acquisisce, insieme all’amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer di fascia media e ne diventa comproprietaria.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione e fino al 35 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia media. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia media è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6.

3.   La selezione del fornitore del supercomputer di fascia media si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.   L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia media che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all’utente, sviluppate principalmente nell’Unione.

5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer di fascia media conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer di proprietà dell’impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l’ammortamento completo del supercomputer. Il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà del supercomputer di fascia media.

Articolo 15

Adeguamento dei supercomputer

1.   L’impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria. Il contributo massimo dell’Unione a tali adeguamenti non può superare i 150 milioni di EUR per il periodo 2021-2027.

2.   Un soggetto ospitante può rispondere all’invito a manifestare interesse non prima di un anno dalla data di selezione del soggetto ospitante del supercomputer EuroHPC e non oltre tre anni da tale data. Un supercomputer EuroHPC può essere sottoposto ad adeguamento una sola volta.

3.   Il soggetto ospitante è selezionato dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui seguenti criteri:

a)

motivazione dell’adeguamento;

b)

compatibilità con il supercomputer EuroHPC originale;

c)

aumento delle prestazioni della capacità operativa del supercomputer EuroHPC;

d)

la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo di adeguamento del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’articolo 6, fino al momento del trasferimento della proprietà dall’impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.

4)   L’impresa comune acquisisce, insieme all’amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante selezionato o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante selezionato, l’adeguamento del supercomputer e ne diventa proprietaria in base alle medesime condizioni di proprietà del supercomputer EuroHPC originale.

5)   Il contributo finanziario dell’Unione per l’adeguamento copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dell’adeguamento, ammortizzati nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale, e fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi. Il costo complessivo dell’adeguamento non supera il 30 % del costo totale di acquisizione del supercomputer EuroHPC originale.

6)   La quota del tempo di accesso dell’Unione al supercomputer EuroHPC sottoposto ad adeguamento rimane invariata per l’intero ciclo di vita della macchina. Se l’adeguamento comporta un aumento della capacità, il tempo di accesso aggiuntivo è direttamente proporzionale al contributo dell’Unione.

Articolo 16

Utilizzo dei supercomputer EuroHPC

1.   Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, l’utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti dei settori pubblico e privato e si concentra sulle applicazioni civili. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno.

2.   Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per l’utilizzo dei supercomputer EuroHPC in conformità all’articolo 17 e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utenti o di applicazioni. La sicurezza e la qualità del servizio sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria, fatta eccezione per i supercomputer EuroHPC di livello industriale, la cui sicurezza e qualità del servizio sono conformi ai requisiti industriali, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1.

3.   Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020 è concesso l’accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer acquisiti dall’impresa comune EuroHPC istituita dal regolamento (UE) 2018/1488.

4.   Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa è concessa la quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC acquisiti dopo il 2020.

5.   In casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell’Unione, il consiglio di direzione decide di concedere tempo di accesso ai supercomputer EuroHPC a soggetti residenti, stabiliti o ubicati in qualsiasi paese terzo e a organizzazioni internazionali.

Articolo 17

Assegnazione del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC

1.   La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico e di fascia alta è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto essa non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.

2.   La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di fascia media è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al costo totale operativo e di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.

3.   La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.

4.   A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante a un consorzio ospitante è assegnato il rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer EuroHPC. Nel caso di un consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer.

5.   Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC.

6.   L’utilizzo della quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC è gratuito per gli utenti del settore pubblico di cui all’articolo 16, paragrafo 4. È gratuito inoltre per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Come regola generale, l’assegnazione del tempo di accesso per tali attività è basata su un processo equo e trasparente di valutazione inter pares definito dal consiglio di direzione a seguito di inviti a manifestare interesse sempre aperti lanciati dall’impresa comune.

7.   Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, gli altri utenti adottano un approccio di tipo «scienza aperta» per diffondere le conoscenze acquisite mediante l’accesso ai supercomputer dell’impresa comune, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/695. Il consiglio di direzione definisce ulteriormente le norme applicabili in materia di scienza aperta.

8.   Il consiglio di direzione definisce norme specifiche per le condizioni di accesso che si discostano dai principi guida di cui al paragrafo 6. Esse riguardano l’assegnazione del tempo di accesso per le attività e i progetti considerati strategici per l’Unione.

9.   Su richiesta dell’Unione il direttore esecutivo concede l’accesso diretto ai supercomputer EuroHPC alle iniziative che l’Unione ritiene essenziali per fornire servizi relativi alla salute o al clima o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l’Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. Le modalità e le condizioni per l’attuazione di tale accesso sono definite nelle condizioni di accesso adottate dal consiglio di direzione.

10.   Il consiglio di direzione definisce le condizioni che si applicano all’uso industriale per fornire accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione a risorse sicure di dati e di calcolo ad alte prestazioni per applicazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 6 del presente articolo.

11.   Il consiglio di direzione monitora regolarmente la quota del tempo di accesso dell’Unione concesso per Stato partecipante e per categoria di utenti, anche a fini commerciali e può decidere, tra l’altro, di:

a)

riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utente, allo scopo di ottimizzare le capacità di utilizzo dei supercomputer EuroHPC;

b)

proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utenti che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 18

Tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali

1.   A tutti gli utenti industriali si applicano condizioni specifiche a fini commerciali per quanto riguarda la quota del tempo di accesso dell’Unione. Il servizio commerciale è un servizio a pagamento in base all’utilizzo effettivo («pay-per-use»), basato sui prezzi di mercato. Il livello delle tariffe da applicare è stabilito dal consiglio di direzione.

2.   Le tariffe generate dall’utilizzo commerciale della quota del tempo di accesso dell’Unione costituiscono un’entrata del bilancio dell’impresa comune e sono utilizzate per coprire i costi operativi dell’impresa comune.

3.   Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di accesso totale dell’Unione per ciascun supercomputer EuroHPC. Il consiglio di direzione decide in merito all’attribuzione del tempo di accesso dell’Unione per gli utenti di servizi commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 17, paragrafo 11.

4.   La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utenti.

Articolo 19

Regolamento finanziario

1.   L’impresa comune adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Il regolamento finanziario è pubblicato sul sito web dell’impresa comune.

Articolo 20

Personale

1.   Al personale dell’impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), quali definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (13), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell’impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»).

3.   Il consiglio di direzione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

4.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere temporaneamente la delega di poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest’ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune che non sia il direttore esecutivo.

5.   Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

6.   Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell’organico dell’impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.

7.   Il personale dell’impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.

8.   Tutti i costi per il personale sono a carico dell’impresa comune.

Articolo 21

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.   L’impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui all’articolo 20, paragrafo 6, sulla base del bilancio annuale.

2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune e al ricorso a tirocinanti.

Articolo 22

Privilegi e immunità

All’impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 23

Responsabilità dell’impresa comune

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4.   L’impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.

5.   L’impresa comune non è ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle azioni del soggetto ospitante in relazione alla gestione da parte di quest’ultimo dei supercomputer di proprietà dell’impresa comune EuroHPC.

Articolo 24

Monitoraggio e valutazione

1.   Le attività dell’impresa comune sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente al suo regolamento finanziario, al fine di garantire un impatto e un’eccellenza massimi, nonché l’uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei e nelle valutazioni dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui agli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.

2.   L’impresa comune organizza il monitoraggio continuo delle sue attività di gestione e attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l’articolo 50 e l’allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

3.   Le valutazioni dell’operato delle imprese comuni sono svolte con tempestività per alimentare la valutazione intermedia e la valutazione finale di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale, come specificato all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.

4.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695. La valutazione intermedia è effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti sulla base di un processo trasparente non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione di Orizzonte Europa e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione di Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano il modo in cui l’impresa comune svolge la sua missione in conformità dei suoi obiettivi economici, tecnologici, scientifici, sociali e strategici, compresi gli obiettivi relativi al clima, e valutano l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle sue attività nell’ambito di Orizzonte Europa, le sue sinergie e complementarità con le pertinenti iniziative europee, nazionali e, se opportuno, regionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa (quali missioni, cluster o programmi tematici/specifici). Le valutazioni tengono conto delle opinioni dei portatori di interessi, a livello sia europeo che nazionale, e includono, se opportuno, anche una valutazione dell’impatto a lungo termine dell’impresa comune a livello scientifico, sociale, economico e strategico. Esse includono inoltre una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura, nonché della pertinenza e della coerenza di un eventuale rinnovo dell’impresa comune nel panorama generale dei partenariati europei e delle sue priorità politiche.

5.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’articolo 7, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

6.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall’impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all’attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell’impatto amministrativo sull’impresa comune.

7.   L’impresa comune effettua revisioni periodiche delle proprie attività, al fine di fornire informazioni per la valutazione intermedia e la valutazione finale dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.

8.   Le revisioni e le valutazioni periodiche forniscono informazioni su cui basare lo scioglimento o l’eventuale rinnovo dell’impresa comune, in linea con l’allegato III del regolamento (UE) 2021/695. Entro sei mesi dallo scioglimento dell’impresa comune, ma non oltre due anni dopo l’avvio della procedura di scioglimento di cui all’articolo 23 dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell’impresa comune. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

9.   La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni dell’impresa comune, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.

Articolo 25

Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi:

a)

in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall’impresa comune o in sue decisioni;

b)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune nell’esercizio delle sue funzioni;

c)

sulle controversie tra l’impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa comune.

Articolo 26

Denuncia al Mediatore europeo

Le decisioni adottate dall’impresa comune nell’attuazione del presente regolamento possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 27

Audit ex post

1.   Gli audit ex post delle spese relative alle azioni finanziate dal bilancio di Orizzonte Europa sono eseguiti conformemente all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/695 nell’ambito delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.   Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale sono eseguiti dall’impresa comune conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694.

3.   Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del meccanismo per collegare l’Europa sono eseguiti dall’impresa comune conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) regolamento (UE) 2021/1153 nell’ambito delle azioni del meccanismo per collegare l’Europa.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.   L’impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall’impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti o, ai fini dell’audit di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alle autorità di audit degli Stati partecipanti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

2.   L’OLAF e l’EPPO possono effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune, la Corte dei conti, l’EPPO, l’OLAF e, ai fini dell’audit di cui all’articolo 8, paragrafo 3, le autorità di audit degli Stati partecipanti a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.   L’impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.

5.   L’impresa comune aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16). L’impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 29

Riservatezza

L’impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 30

Trasparenza

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

Qualora l’attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Articolo 32

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1.   L’impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, nonché alle autorità degli Stati partecipanti, l’accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell’impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all’uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

2.   Ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione, l’impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica, mutatis mutandis, agli Stati partecipanti per quanto riguarda le proposte che comprendono richiedenti stabiliti nel loro territorio, limitatamente all’uso non commerciale e non competitivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza.

Articolo 33

Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa

1.   Il regolamento (UE) 2021/695 si applica alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune nell’ambito di Orizzonte Europa. In conformità a detto regolamento, l’impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e provvede a sostenere finanziariamente le azioni indirette di cui all’articolo 1 dello statuto.

2.   Il regolamento (UE) 2021/695 si applica inoltre alle azioni indirette finanziate dai contributi degli Stati partecipanti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto.

Articolo 34

Tassi di rimborso

Per le azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa, in deroga all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, e per le attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, l’impresa comune EuroHPC può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell’Unione nell’ambito di un’azione a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.

Articolo 35

Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa

Il regolamento (UE) 2021/1153 si applica alle attività finanziate dall’impresa comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.

Articolo 36

Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale

Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall’impresa comune nell’ambito del programma Europa digitale.

Articolo 37

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Tra l’impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all’impresa comune.

Articolo 38

Abrogazione

1.   Fatte salve le azioni intraprese a norma del regolamento (UE) 2018/1488, compresi i piani di attuazione annuali e gli obblighi finanziari connessi a tali azioni, il regolamento (UE) 2018/1488 è abrogato.

Per quanto riguarda le azioni intraprese a norma degli articoli 10, 11, 13 e 14 del regolamento (UE) 2018/1488, nonché degli articoli 6 e 7 dello statuto allegato a tale regolamento, tali articoli continuano ad applicarsi nella misura necessaria fino al completamento di tali azioni.

Le azioni derivanti da inviti a presentare proposte e gare d’appalto previsti nei piani di attuazione annuali adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono anch’esse considerate azioni intraprese a norma di tale regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (UE) 2018/1488 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488. A tal fine, i contratti di assunzione del personale continuano ad essere validi a norma del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.

2.   Al direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (UE) 2018/1488 vengono assegnate, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate.

3.   Salvo diverso accordo tra i membri, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività detenuti dai membri a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.

4.   Nella sua prima riunione successiva all’entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di direzione adotta un elenco delle decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1488 che continuano ad applicarsi a norma del presente regolamento. Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti all’impresa comune istituita a norma del presente regolamento.

5.   Tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dell’impresa comune, nonché gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti all’impresa comune istituita a norma del presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Parere del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 27 gennaio 2021 (GU C 123 del 9.4.2021, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170, 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166, 11.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell’8.10.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(10)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(13)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(17)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO

Articolo 1

Compiti

L’impresa comune svolge i seguenti compiti:

a)

mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;

b)

sostiene l’attuazione della missione, degli obiettivi e dei pilastri di attività dell’impresa comune di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento; tali attività saranno finanziate dal bilancio dell’Unione nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, che istituisce Orizzonte Europa, del regolamento (UE) 2021/694, che istituisce il programma Europa digitale, e del regolamento (UE) 2021/1153, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, conformemente ai rispettivi campi di applicazione, e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all’impresa comune; a tal fine l’impresa comune pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara e utilizza qualsiasi altro strumento o procedura previsti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l’Europa;

c)

pubblica e gestisce gli inviti a manifestare interesse a ospitare o adeguare supercomputer EuroHPC e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;

d)

seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer EuroHPC in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all’articolo 9 del presente regolamento;

e)

conclude una convenzione di accoglienza conformemente all’articolo 10 del presente regolamento con il soggetto ospitante per la gestione e la manutenzione dei supercomputer EuroHPC e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;

f)

definisce le condizioni generali e specifiche dell’assegnazione della quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC e monitora l’accesso a tali supercomputer conformemente all’articolo 17 del presente regolamento;

g)

garantisce che il suo operato contribuisca al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, alla pianificazione strategica pluriennale, alle attività di informazione, monitoraggio e valutazione e al rispetto di altri requisiti di tale programma, quale l’attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

h)

pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti, conformemente al regolamento (UE) 2021/695 ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

i)

pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) 2021/694 e al regolamento (UE) 2021/1153 entro i limiti dei fondi disponibili;

j)

monitora l’attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto;

k)

assicura l’efficacia dell’iniziativa per il calcolo ad alte prestazioni europeo, sulla base di una serie di misure appropriate;

l)

monitora i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune;

m)

stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interessi a livello nazionale e dell’Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;

n)

stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con altri partenariati europei e crea sinergie operative con altre imprese comuni per quanto riguarda le funzioni comuni di back office;

o)

definisce il programma strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti programmi di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il programma strategico pluriennale;

p)

conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2021/695, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso una banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa;

q)

svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

1.   Sono membri dell’impresa comune:

a)

l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria;

c)

Montenegro, Macedonia del Nord, Svizzera e Turchia, a condizione che tali paesi terzi siano associati ad almeno uno dei programmi pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;

d)

previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di accettazione, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto neerlandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), e la Data, AI and Robotics (DAIRO), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio);

2.   Ogni Stato partecipante nomina il proprio rappresentante nel consiglio di direzione e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

1.   Gli Stati membri dell’Unione o i paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale che non sono elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente statuto possono presentare domanda di adesione all’impresa comune purché forniscano il loro contributo conformemente all’articolo 7 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 15 del presente statuto ai fini dell’adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   Le domande di adesione all’impresa comune degli Stati membri dell’Unione o dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell’impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all’impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo è in linea con gli obiettivi dell’impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l’adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.

3.   I soggetti giuridici non elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l’innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all’impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 15 del presente statuto ai fini dell’adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune enunciati all’articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.

4.   Ogni richiesta di adesione all’impresa comune in qualità di membro del settore privato presentata conformemente al paragrafo 3 è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l’adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.

5.   Ogni membro può porre fine alla sua adesione all’impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune prima della notifica del recesso.

6.   Una volta all’anno ciascun membro del settore privato informa l’impresa comune di eventuali modifiche significative della propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche della composizione possano incidere sugli interessi dell’Unione o dell’impresa comune per motivi di sicurezza, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all’adesione del membro del settore privato interessato. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile entro sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.

7.   L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

8.   Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità al presente articolo, l’impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organi dell’impresa comune

1.   Gli organi dell’impresa comune sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.

2.   Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo dell’impresa comune si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell’ambito delle attività dell’impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell’Unione, e degli Stati partecipanti.

2.   La Commissione e ciascuno Stato partecipante designano un rappresentante nel consiglio di direzione.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1.   I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.

2.   L’Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell’Unione sono indivisibili.

3.   Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell’Unione e almeno il 50 % dell’insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

4.   Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto, a eccezione delle lettere f), g) e h), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l’Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all’allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio (1).

5.   Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere f), g) e h), del presente statuto e per ciascun supercomputer EuroHPC, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell’insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

6.   Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.

Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell’Unione e almeno il 55 % dell’insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   Fatti salvi i paragrafi precedenti, i paesi che erano membri dell’impresa comune istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 e hanno contribuito all’acquisizione o alla gestione dei supercomputer acquisiti dall’impresa comune EuroHPC, costituita a norma di tale regolamento, ma che non sono più membri dell’impresa comune EuroHPC, mantengono i diritti di voto esclusivamente per le decisioni relative a tali supercomputer conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 5, dello statuto dell’impresa comune EuroHPC allegato al regolamento (UE) 2018/1488.

8.   Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

9.   Il vicepresidente del consiglio di direzione è il rappresentante della Commissione e, ove necessario, sostituisce il presidente.

10.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all’anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del presente statuto. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di assistere alle riunioni e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione salvo diversa decisione del consiglio di direzione, a seconda dei casi. Detti delegati non hanno diritto di voto, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

11.   I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

12.   Il consiglio di direzione adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.

13.   Ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, i presidenti del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture dell’impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

14.   I presidenti dei membri del settore privato dell’impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune e sovrintende all’attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell’assegnazione dei fondi pubblici.

2.   La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell’impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell’Unione, al fine di promuovere sinergie all’atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di infrastrutture di dati e di supercalcolo, e all’atto dell’individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.

3.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell’impresa comune:

a)

valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;

b)

decide di porre fine all’adesione all’impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;

c)

discute e adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune, conformemente all’articolo 19 del presente regolamento;

d)

discute e adotta il bilancio amministrativo annuale dell’impresa comune, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

e)

nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne monitora l’operato;

f)

discute e approva la relazione annuale di attività consolidata e le spese corrispondenti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

g)

esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all’autorità che ha il potere di nomina conformemente all’articolo 20 del presente regolamento;

h)

ove opportuno, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento;

i)

ove opportuno, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento;

j)

ove opportuno, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell’impresa comune di cui all’articolo 4 del presente statuto;

k)

stabilisce regole e criteri specifici per la selezione, la nomina e la revoca dei membri dei gruppi consultivi istituiti conformemente alla lettera j), comprese le considerazioni di genere e di diversità geografica, e approva il regolamento interno stabilito in modo autonomo da questi gruppi consultivi;

l)

discute e approva l’organigramma dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

m)

ove opportuno, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell’impresa comune;

n)

definisce le condizioni generali e specifiche di accesso per utilizzare la quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC conformemente all’articolo 17 del presente regolamento;

o)

stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all’articolo 18 del presente regolamento e decide in merito all’assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;

p)

discute e approva la strategia di comunicazione dell’impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;

q)

è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell’impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell’impresa comune.

4.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer EuroHPC e alle entrate generate di cui all’articolo 16 del presente regolamento:

a)

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all’acquisizione dei supercomputer EuroHPC di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b)

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all’acquisizione dei supercomputer EuroHPC e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;

d)

approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer EuroHPC, avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all’articolo 9 del presente regolamento;

e)

decide annualmente in merito all’utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all’articolo 18 del presente regolamento;

f)

approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

g)

approva le offerte selezionate per il finanziamento;

h)

decide in merito all’eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, e all’articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento;

i)

decide in merito all’eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un consorzio di partner privati, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento.

5.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione e alle attività relative all’utilizzo dei dati e alle competenze in materia di dati dell’impresa comune:

a)

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di ricerca e innovazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto all’inizio dell’iniziativa e la modifica per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario; il programma strategico pluriennale individua, tra l’altro, gli altri partenariati europei con cui l’impresa comune deve stabilire una collaborazione formale e periodica, nonché le possibili sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le politiche e iniziative nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti;

b)

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto per attuare il programma strategico pluriennale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell’invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;

d)

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;

e)

è responsabile del monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell’impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e del programma strategico pluriennale e adotta le misure correttive necessarie a garantire che l’impresa comune consegua i suoi obiettivi.

6.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità dell’impresa comune:

a)

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b)

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

d)

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

7.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale dell’impresa comune:

a)

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b)

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale e alle corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

d)

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.   La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

2.   Il direttore esecutivo fa parte dell’organico dell’impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall’Unione, l’operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell’impresa comune.

4.   Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

5.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.   Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera e), del presente statuto, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall’Unione.

7.   La Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo per tutto il tempo in cui la posizione di direttore esecutivo sia vacante.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell’ambito delle proprie competenze.

3.   Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune.

4.   Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

a)

presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma strategico pluriennale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b)

prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

c)

prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l’oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all’attuazione del programma delle attività di ricerca e innovazione, del programma degli appalti, del programma delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e del programma delle attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;

d)

presenta al consiglio di direzione, per parere, i conti annuali;

e)

prepara e presenta al consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività consolidata, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;

f)

firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione di sua competenza per conto dell’impresa comune;

g)

firma i contratti di appalto;

h)

monitora la gestione dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell’impresa comune o finanziati da essa, compresa l’assegnazione della quota del tempo di accesso dell’Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utenti del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;

i)

propone al consiglio di direzione la strategia di comunicazione dell’impresa comune;

j)

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;

k)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

l)

assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;

m)

provvede, se opportuno, all’istituzione di una struttura di audit interno dell’impresa comune;

n)

assegna il tempo di accesso per la gestione delle emergenze e delle crisi, conformemente alla politica di accesso definita dal consiglio di direzione;

o)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3 del presente regolamento;

p)

svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.   Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all’esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è costituito dal personale dell’impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

b)

gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;

c)

gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;

d)

gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;

e)

fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

f)

funge da segretariato per gli organi dell’impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e da un gruppo consultivo per le infrastrutture.

2.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l’impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.

3.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.

4.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da dodici membri. Il consiglio di direzione nomina i membri del gruppo consultivo per le infrastrutture conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.

5.   I membri del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture sono designati per un periodo massimo di due anni, rinnovabile una volta.

6.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e il gruppo consultivo per le infrastrutture si riuniscono almeno una volta all’anno per coordinare le loro attività.

Articolo 11

Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione

1.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione si riunisce almeno due volte all’anno.

2.   Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

3.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione elegge il proprio presidente.

4.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 12

Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

1.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte all’anno.

2.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

3.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.

4.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 13

Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione

1.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione:

a)

redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività di ricerca e innovazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all’evoluzione della domanda scientifica e industriale;

b)

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati dei settori del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per la ricerca e l’innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.   Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

l’agenda strategica di ricerca e innovazione, che individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e applicazioni per gli utilizzatori finali per il calcolo ad alte prestazioni in diversi settori di applicazione, al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di dati e di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico integrato nell’Unione, aumentare la resilienza dell’Unione e contribuire a creare nuovi mercati e applicazioni sociali e misure per promuovere lo sviluppo e l’adozione della tecnologia europea;

b)

le potenziali attività di cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione che apportino valore aggiunto e siano di reciproco interesse;

c)

le priorità in materia di istruzione e formazione per trattare le competenze chiave e lacune in materia di qualificazioni nelle tecnologie e applicazioni del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, in particolare per l’industria.

Articolo 14

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

1.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l’acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC. A tale fine esso:

a)

redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto in relazione all’acquisizione di supercomputer EuroHPC e alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e lo riesamina periodicamente in base all’evoluzione della domanda scientifica e industriale;

b)

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, compreso il calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale per l’acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.   Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:

a)

l’acquisizione dei supercomputer EuroHPC tenendo conto, tra l’altro, della pianificazione dell’acquisizione, dei necessari aumenti di capacità, dei tipi di applicazioni e delle comunità di utenti su cui concentrarsi, delle pertinenti esigenze degli utenti e architetture di sistema adeguate, delle esigenze degli utenti e dell’architettura dell’infrastruttura;

b)

la federazione e l’interconnessione di tale infrastruttura, tenendo conto, tra l’altro, dell’integrazione con le infrastrutture nazionali di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico e dell’architettura dell’infrastruttura iperconnessa e federata; e

c)

lo sviluppo di capacità, compresi i centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e le attività di ampliamento delle capacità e di formazione per gli utenti finali e le opportunità di promozione dell’adozione e dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche europee principalmente da parte dei centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 15

Fonti di finanziamento

1.   L’impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   I costi amministrativi dell’impresa comune non superano i 92 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualora una parte del contributo dell’Unione destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune.

3.   I costi operativi dell’impresa comune sono coperti mediante:

a)

il contributo finanziario dell’Unione;

b)

i contributi finanziari all’impresa comune provenienti dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, per l’acquisizione dei supercomputer EuroHPC di fascia alta o delle macchine quantistiche e per la gestione degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

c)

i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, consistenti nei costi operativi dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell’impresa comune, sostenuti dai soggetti ospitanti, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

d)

i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, rappresentati dai costi sostenuti per l’acquisizione, congiuntamente all’impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di fascia media, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

e)

i contributi finanziari di un consorzio di partner privati rappresentati dai costi sostenuti per l’acquisizione e la gestione, congiuntamente all’impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi, fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento;

f)

i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, nell’attuazione delle azioni indirette corrispondenti all’agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell’impresa comune, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato;

g)

i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all’articolo 9, paragrafo 7, del presente regolamento.

4.   Le risorse dell’impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

contributi finanziari dell’Unione a copertura dei costi amministrativi;

b)

contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;

c)

eventuali entrate generate dall’impresa comune;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate;

e)

gli interessi maturati dai contributi percepiti dall’impresa comune sono considerati una sua entrata.

5.   Se uno dei membri dell’impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se l’interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all’inadempimento dei suoi impegni. L’impresa comune o uno dei suoi membri non sono tenuti a coprire il contributo finanziario dei membri inadempienti.

6.   Tutte le risorse e le attività dell’impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

7.   L’impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer EuroHPC la cui proprietà sia stata trasferita dall’impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.

8.   Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell’impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell’impresa stessa.

Articolo 16

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri. La Commissione può assumere impegni pluriennali.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 18

Pianificazione operativa e finanziaria

1.   Il programma strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune enunciati all’articolo 3 del presente regolamento. Esso comprende i seguenti elementi: l’acquisizione di supercomputer, le attività di ricerca e innovazione compresa l’agenda strategica di ricerca e innovazione, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale. Il programma comprende inoltre le prospettive finanziarie pluriennali trasmesse dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.

2.   I membri privati elaborano l’agenda strategica di ricerca e innovazione e la trasmettono al gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione.

3.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico consolida il programma strategico pluriennale e lo trasmette al direttore esecutivo. Esso costituisce la base per l’elaborazione del programma di lavoro annuale da parte del direttore esecutivo.

4.   Il progetto di programma di lavoro annuale comprende le attività di ricerca e innovazione, le attività di appalto, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione e connettività, le attività di cooperazione internazionale, le attività amministrative e le corrispondenti previsioni di spesa per l’anno successivo.

5.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi amministrativi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento a sostegno delle previsioni di spesa.

6.   Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell’anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro annuale è reso pubblico.

7.   Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l’esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

8.   Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell’anno precedente alla sua esecuzione.

9.   Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell’importo del contributo finanziario dell’Unione previsto nel bilancio generale dell’Unione.

Articolo 19

Relazioni operative e finanziarie

1.   Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all’espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19 del presente regolamento. La relazione annuale di attività consolidata include, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a)

le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;

b)

l’acquisizione e la gestione dell’infrastruttura, compresi l’uso dell’infrastruttura e l’accesso alla stessa e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;

c)

le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

d)

le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione dei contributi erogati dall’impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

e)

le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione dei contributi versati dall’impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni;

f)

l’esito delle attività di appalto;

g)

i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

2.   Il contabile dell’impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.

3.   Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.

4)   La procedura di discarico è espletata conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.

Articolo 20

Audit interno

1.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull’impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

2.   L’impresa comune deve essere in grado di effettuare il proprio audit interno.

Articolo 21

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.   La responsabilità finanziaria dei membri dell’impresa comune per i debiti contratti da quest’ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all’impresa comune.

2.   L’impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 22

Conflitto d’interessi

1.   L’impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d’interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.   Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d’interessi che riguardino le persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell’impresa comune.

Articolo 23

Scioglimento

1.   L’impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune.

3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4)   Durante la procedura di scioglimento dell’impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell’impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti o al consorzio di partner privati, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell’impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, il soggetto ospitante o il consorzio di partner privati rimborsano all’impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all’impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio generale dell’Unione.

5.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell’impresa comune.


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


19.7.2021   

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L 256/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1174 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Asparago di Badoere»(IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Asparago di Badoere» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione, del 14 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Badoere (IGP)] (GU L 271 del 15.10.2010, pag. 4).

(3)  GU C 102 del 24.3.2021, pag. 13.


19.7.2021   

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L 256/53


REGOLAMENTO (UE) 2021/1175 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 18 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso di polioli come edulcoranti in prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane, compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate e microconfetti per rinfrescare l’alito, a ridotto contenuto calorico. Tale domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

I poliloli sono edulcoranti ipocalorici e possono essere utilizzati per sostituire parzialmente o totalmente gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria. Ne conseguono la riduzione del valore calorico di tali prodotti e l’offerta ai consumatori di prodotti a ridotto contenuto calorico a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’uso combinato di polioli e zuccheri nei prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico conferisce ai prodotti la dolcezza nonché le funzionalità e le proprietà organolettiche desiderate che non si possono ottenere con altri ingredienti o utilizzando solo polioli.

(5)

Un uso limitato di polioli come edulcoranti negli alimenti è considerato accettabile, a condizione che si tenga conto della loro azione lassativa (3). Il regolamento (CE) n. 1333/2008 non consente di norma l’uso di polioli nelle bevande, dato il loro potenziale lassativo. In caso d’uso in alimenti solidi, come i prodotti di confetteria oggetto della domanda, è tuttavia improbabile che un consumo di polioli in quantità inferiore a 20 g al giorno da tutte le fonti provochi sintomi lassativi indesiderati (4). Pertanto il regolamento (CE) n. 1333/2008 consente già il loro uso quantum satis nella categoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito» ai fini, tra l’altro, della sostituzione totale degli zuccheri nei prodotti senza zuccheri aggiunti. L’estensione dell’uso proposta riguarda solo la sostituzione parziale degli zuccheri negli stessi tipi di prodotti e pertanto i polioli sarebbero utilizzati a un livello non associato a sintomi lassativi indesiderati.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità al fine di aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tale aggiornamento non possa avere un effetto sulla salute umana. L’autorizzazione all’uso di polioli come edulcoranti in prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico, unitamente al loro uso già autorizzato in prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti, costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell’Autorità. Al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate, l’etichettatura degli alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 deve includere l’indicazione obbligatoria «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

Di conseguenza è opportuno autorizzare l’uso quantum satis di polioli come edulcoranti in alcuni prodotti a ridotto contenuto calorico di cui al considerando 3, prima frase, nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito».

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Report of the scientific Committee for Food (SCF) concerning sweeteners (SCF, 1984), Opinion of the Scientific Committee on Food on Erythritol (parere del 5 marzo 2003).

(4)  Report of the scientific Committee for Food (SCF) concerning sweeteners (parere espresso l’11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988).

(5)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito», dopo la voce relativa al gruppo IV «Polioli» autorizzata con la restrizione «Solo frutta cristallizzata, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti» è inserita la voce seguente:

 

«Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo caramelle dure e leccalecca, caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili, liquirizia, torrone, marzapane, microconfetti per rinfrescare l’alito e compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti».


19.7.2021   

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L 256/56


REGOLAMENTO (UE) 2021/1176 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma, e l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso classifica gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni, a seconda del loro rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), come aventi un rischio trascurabile di BSE, un rischio controllato di BSE o un rischio indeterminato di BSE.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme riguardanti un sistema di sorveglianza per la prevenzione delle TSE, compresa la sorveglianza degli ovini e dei caprini. L’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede la genotipizzazione obbligatoria dei casi di TSE accertati negli ovini e l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione ogni eventuale caso di TSE riscontrato in un ovino del genotipo ARR/ARR. Poiché gli ovini del genotipo ARR/ARR sono considerati resistenti alla scrapie classica, un eventuale caso di questa malattia in tali ovini rappresenta un risultato inatteso che richiede attenzione. Per questo motivo dovrebbe essere immediatamente notificato affinché possa essere sottoposto a ulteriori esami.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/772 della Commissione (2), conformemente alle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza (EFSA) del 5 luglio 2017 sulla resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini (3), per riflettere il fatto che, quando sono portatori degli alleli K222, D146 o S146, anche i caprini possono essere geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Il regolamento (UE) 2020/772 ha modificato l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo norme che limitano l’abbattimento e la distruzione di caprini, in un gregge in cui sia stato confermato un caso di scrapie classica, unicamente agli animali suscettibili a tale malattia. Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/772 all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 non riguardavano tuttavia la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8, e capitolo B, parte I, sezione A, punto 8, al fine di garantire una sorveglianza e una comunicazione adeguate del genotipo dei casi di TSE accertati nei caprini.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre norme relative al materiale specifico a rischio e dispone, tra l’altro, che tale materiale specifico a rischio sia rimosso ed eliminato conformemente all’allegato V del medesimo regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 definisce in particolare il materiale specifico a rischio negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi che deve essere rimosso ed eliminato conformemente all’allegato V del medesimo regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009.

(5)

Visto il carattere specifico dell’allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro d’azienda prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5). Ne consegue che, prima della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 da parte del regolamento (UE) 2018/969 della Commissione (6), la rimozione del materiale specifico a rischio era prescritta negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi o negli ovini e nei caprini ai quali è spuntato un incisivo permanente.

(6)

Il regolamento (UE) 2018/969 ha modificato l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo la possibilità di utilizzare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli ovini e i caprini di età superiore ai 12 mesi. Da quando è stata introdotta nel 2018, nessuno Stato membro si è tuttavia avvalso di tale possibilità. Essa era inoltre destinata ad essere applicata solo negli Stati membri e non ad essere estesa ai paesi terzi. Di conseguenza, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è ora opportuno sopprimerla. La possibilità di utilizzare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli ovini e i caprini di età superiore ai 12 mesi dovrebbe pertanto essere soppressa dall’allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.

(7)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure per il controllo e l’eradicazione delle TSE, compresa la scrapie atipica. Il capitolo B di tale allegato stabilisce le misure da applicare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (7) ha modificato l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di sopprimere tutte le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica, ma ha mantenuto una sorveglianza rafforzata per due anni in tali greggi in modo da raccogliere un maggior numero di dati scientifici sulla scrapie atipica. Dalla data di adozione del regolamento (UE) n. 630/2013 è stata raccolta una quantità significativa di dati. La misura di cui all’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, che non riguarda considerazioni di salute pubblica, dovrebbe pertanto essere soppressa.

(8)

L’allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i requisiti per l’importazione nell’Unione di prodotti derivati da bovini, ovini e caprini. Tali requisiti variano in funzione della qualifica sanitaria relativa alla BSE del paese o della regione di origine dei prodotti nonché in funzione della qualifica sanitaria relativa alla BSE del paese o della regione di origine degli animali da cui derivano i prodotti. La qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nella decisione 2007/453/CE della Commissione (8), che elenca i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE e con un rischio controllato di BSE e dispone che tutti gli altri paesi o regioni debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

(9)

L’allegato IX, capitolo C, sezione B, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce requisiti specifici per i casi di importazione di prodotti provenienti da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE derivati da animali che provengono da un paese o da una regione con un rischio indeterminato di BSE: la lettera g) dispone che agli animali non devono essere stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli; la lettera h) dispone che i prodotti devono essere stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.

(10)

I requisiti specifici di cui all’allegato IX, capitolo C, sezione B, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 999/2001 sono coerenti con i requisiti di cui alla sezione D, punto 1, lettera a), e lettera c), punto ii), del medesimo capitolo per l’importazione diretta nell’Unione da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE. Tali requisiti specifici tuttavia non sono attualmente fissati nell’allegato IX, capitolo C, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce i requisiti per le importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE. Ne consegue che, a causa di tale omissione involontaria, è attualmente consentito importare nell’Unione, da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE, prodotti derivati da animali che provengono da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE che non sono conformi a tali requisiti specifici. I requisiti specifici di cui all’allegato IX, capitolo C, sezione B, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere inseriti nel capitolo C, sezione C, del medesimo allegato.

(11)

Gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione, dell’11 giugno 2020, che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 43).

(3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

(8)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


ALLEGATO

Gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

l’allegato III è così modificato:

a)

al capitolo A, parte II, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Genotipizzazione

8.1.

Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. I casi di TSE riscontrati in ovini con genotipi che codificano l’alanina (A) in entrambi gli alleli nel codone 136, l’arginina (R) in entrambi gli alleli nel codone 154 e l’arginina (R) in entrambi gli alleli nel codone 171 sono immediatamente comunicati alla Commissione. Qualora il caso positivo di TSE riguardi una scrapie atipica, viene determinato anche il genotipo della proteina prionica per il codone 141.

8.2.

Per ciascun caso di TSE accertato nei caprini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 146 e 222. I casi di TSE riscontrati nei caprini con genotipi che codificano la serina (S) o l’acido aspartico (D) in almeno un allele nel codone 146 e/o la lisina (K) in almeno un allele nel codone 222 sono immediatamente comunicati alla Commissione.»;

b)

al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino e caprino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità al capitolo A, parte II, punto 8.»;

2)

nell’allegato V, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente.»;

3)

nell’allegato VII, il capitolo B è così modificato:

a)

il punto 2.2.3 è soppresso;

b)

al punto 3.5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per un periodo di due anni a partire dalla data in cui è stata completata l’attuazione di tutte le misure stabilite al punto 2.2.1 e al punto 2.2.2, lettere b) o c), a condizione che in tale periodo non si registri alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica.»;

c)

il punto 4.6 è sostituito dal seguente:

«4.6.

Le restrizioni stabilite ai punti da 4.1 a 4.5 si applicano per un periodo di due anni, a partire dall’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica, nelle aziende in cui è stata applicata l’opzione 3 prevista al punto 2.2.2, lettera d).»;

4)

nell’allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;

f)

se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.».


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1177 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (2) ha stabilito un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione. Il propoxycarbazone era stato iscritto in tale elenco poiché si riteneva che soddisfacesse due dei tre criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), conformemente all’allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione (3) ha rinnovato l’approvazione del propoxycarbazone come sostanza attiva, ma non come sostanza candidata alla sostituzione. Poiché la nuova valutazione non ne ha confermato la persistenza, la sostanza non soddisfa più due dei criteri per essere considerata una sostanza PBT. È stata pertanto iscritta nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Poiché non deve più essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione, per evitare confusione è opportuno rimuovere il propoxycarbazone anche dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, in cui sono elencate le sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione è soppressa la voce relativa al propoxycarbazone.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1178 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, e anche questo regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, da una zona o un compartimento dello stesso elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 e gli elenchi di paesi terzi, territori o zone che figurano nei relativi allegati hanno la medesima finalità di elenchi simili precedentemente stabiliti in vari atti della Commissione che sono stati abrogati e sostituiti dal suddetto regolamento di esecuzione a decorrere da tale data. Tuttavia una serie di modifiche apportate agli elenchi contenuti in tali atti precedenti della Commissione non trovano riscontro negli elenchi che ora figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tali elenchi tendono ad essere modificati frequentemente per tener conto di questioni quali l’evoluzione delle situazioni epidemiologiche per quanto riguarda le malattie animali, le condizioni sanitarie o le garanzie in materia di sanità animale o pubblica, in paesi terzi o territori.

(5)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituiva un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui erano consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nei cui allegati V e XIV figurano ora gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Diverse modifiche apportate all’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 non sono state tuttavia incluse negli elenchi che figurano negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In particolare il regolamento (CE) n. 798/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 (5) per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 (6) per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 (7) per quanto riguarda la voce relativa all’Australia, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 (8) per quanto riguarda la voce relativa al Giappone, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 (9) per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 (10) per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di tali modifiche apportate all’elenco che figura nel regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Anche l’Australia ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in seguito alla comparsa, il 31 luglio 2020, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in un’azienda avicola situata sul suo territorio e sulle misure da essa adottate per prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, l’Australia ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. L’Australia ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nell’azienda avicola precedentemente infetta situata sul suo territorio.

(7)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall’Australia e ha concluso che il focolaio di HPAI risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo.

(8)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di focolai di HPAI confermati in aziende avicole situate sull’isola di Anglesey, nel Galles il 27 gennaio 2021, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, l’8 febbraio 2021, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, il 12 febbraio 2021 e nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, il 29 marzo 2021, e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette situate sul suo territorio.

(9)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI nelle aziende avicole situate sull’Isola di Anglesey, nel Galles, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, e nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame è stato sospeso a causa di tali focolai.

(10)

Le voci relative all’Australia e al Regno Unito nella tabella figurante nella parte 1 degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto anche dell’attuale situazione epidemiologica in tali paesi terzi.

(11)

Inoltre l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di volatili allevati in cattività di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (11), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi l’Argentina e le Filippine.

(12)

Anche alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione le risposte a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di budelli in termini di sanità pubblica e animale. Tali paesi terzi hanno fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. Essi dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli figurante nell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e tale allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)

L’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (12), in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la Bosnia-Erzegovina.

(14)

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione, che si applicava fino al 20 aprile 2021. La Moldova è stata inclusa nell’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 (13). È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la Moldova.

(15)

L’allegato XXII stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per il transito attraverso l’Unione a condizioni specifiche. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, tali condizioni specifiche dovrebbero rispecchiare quelle previste dalle norme dell’Unione applicabili prima della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di adattare determinate condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di determinati prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(17)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione, del 7 maggio 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (GU L 146 dell’8.5.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 11).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione, del 23 novembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 20).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 7).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione, del 6 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 10).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 29).


ALLEGATO

Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente:

«AU

Australia

AU-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Uova da cova di ratiti

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021»

ii)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

GB-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021»

iii)

la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

US-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020»

b)

nella parte 2, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Territorio del Regno Unito corrispondente a:

GB-2.1

contea del North Yorkshire:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

GB-2.2

contea del North Yorkshire:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

GB-2.3

contea di Norfolk:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

GB-2.4

contea di Norfolk:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

GB-2.5

contea del Derbyshire:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

GB-2.6

contea del North Yorkshire:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

GB-2.7

isole Orcadi:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

GB-2.8

contea del Dorset:

 

l’area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

GB-2.9

contea di Norfolk:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

GB-2.10

contea di Norfolk:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

GB-2.11

contea di Norfolk:

 

l’area situata entro una circonferenza con raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

GB-2.12

contea del Devon:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36

GB-2.13

Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

GB-2.14

Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Scozia:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02

GB-2.16

contea dello Staffordshire, contea del Derbyshire:

 

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.99 e W1.85»

2)

l’allegato VI è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

la voce seguente è inserita prima della voce relativa all’Australia:

«AR

Argentina

AR-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

ii)

la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Nuova Zelanda e la voce relativa alla Tunisia:

«PH

Filippine

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

b)

nella parte 2, la voce seguente è aggiunta dopo la voce relativa al Brasile:

«Filippine

PH-1

Regione Capitale Nazionale»

3)

l’allegato XIV è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente:

«AU

Australia

AU-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

B

31.7.2020

20.7.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

 

C

31.7.2020

20.7.2021»

ii)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

-

-

 

 

 

 

GB-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.3.2021

2.7.2021»

iii)

la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

«JP

Giappone

JP-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

5.11.2020»

 

iv)

la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è sostituita dalla seguente:

«MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P2

 

22.4.2020»

 

v)

la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

«UA

Ucraina

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021»

UA-2.5

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.12.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.12.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.12.2020

 

UA-2.6

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

24.12.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

24.12.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.12.2020

 

UA-2.7

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

27.12.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

27.12.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.12.2020

 

UA-2.8

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

29.12.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

29.12.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.12.2020

 

UA-2.9

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

18.1.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

18.1.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.1.2021

 

UA-2.10

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

3.2.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

3.2.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.2.2021

 

vi)

la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-0

-

-

 

 

 

 

US-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2020

5.8.2020»

b)

nella parte 2, la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

«Ucraina

UA-1

L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

UA-2

Il territorio dell’Ucraina corrispondente a:

UA -2.1

Regione (oblast) di Cherson

UA -2.2

Regione (oblast) di Odessa

UA -2.3

Regione (oblast) di Černivci

UA -2.4

Regione (oblast) di Vinnycja, distretto (raion) di Nemyriv, comuni:

 

Berezivka

 

Bratslav

 

Budky

 

Bugakiv

 

Chervone

 

Chukiv

 

Danylky

 

Dovzhok

 

Horodnytsia

 

Hrabovets

 

Hranitne

 

Karolina

 

Korovayna

 

Korzhiv

 

Korzhivka

 

Kryklivtsi

 

Maryanivka

 

Melnykivtsi

 

Monastyrok

 

Monastyrske

 

città di Nemyriv

 

Novi Obyhody

 

Ostapkivtsi

 

Ozero

 

Perepelychcha

 

Rachky

 

Salyntsi

 

Samchyntsi

 

Sazhky

 

Selevintsi

 

Sholudky

 

Slobidka

 

Sorokoduby

 

Sorokotiazhyntsi

 

Velyka Bushynka

 

Vovchok

 

Vyhnanka

 

Yosypenky

 

Zarudyntsi

 

Zelenianka

UA -2.5

Regione (oblast) di Mykolaïv

Regione (oblast) di Cherson, distretto (raion) di Bilozerka, comuni:

 

Tavriyske

 

Nova zoria

UA -2.6

Regione (oblast) di Kiev:

 

distretto (raion) di Ivankiv,

comuni:

 

Leonivka

 

Blidcha

 

Kolentsi

 

Zymovyshche

 

Rudnia-Talska

 

Sosnivka

distretto (raion) di Borodianka, comuni:

 

Koblytsia

 

Talske

 

Myrcha

 

Stara Buda

 

Velykyi Lis

 

Krasnyi Rih

 

Mykhailivskyi

UA -2.7

Regione (oblast) di Kiev:

 

distretto (raion) di Borodianka, comuni:

 

Borodianka

 

Kachaly

 

Shybene

 

Nebrat

 

Nove Zalissia

 

Berestianka

 

Zdvyzhivka

 

Babyntsi

 

Buda-Babynetska

 

Klavdiyevo-Tarasove

 

Poroskoten

 

Pylypovychi

 

Nova Hreblia

 

Vablia

 

Druzhnia

 

Halynka

 

Zahaltsi

 

Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

 

tenuta «Blyzhni sady»

distretto (raion) di Buča, comuni:

 

Nemishayeve

 

Mykulychi

 

Dibrova

 

Kozyntsi

 

Chervona hilka

 

Plakhtianka

 

Myrotske

 

parte della cittadina di Vorzel, compresa tra le strade Bilostotskykh e Pushkina

UA -2.8

Regione (oblast) di Cherson:

 

distretto (raion) di Kachovka, comuni:

 

Zaozerne

 

Skvortsivka

 

Maryanivka

 

Slynenko

 

Olhivka

 

distretto (raion) di Novotroicke, comuni:

 

Volodymyro-Ilyinka

 

Sofiivka

 

Katerynivka

UA -2.9

Regione (oblast) di Kiev, città di Kiev:

 

la zona compresa in un cerchio avente un raggio di 10 km intorno al villaggio di Hostomel nel distretto (raion) di Buča e che si estende in senso orario:

a)

nord, nordovest, ovest, sudovest:

 

regione (oblast) di Kiev, distretto di Buča, comuni: Moschun, Hostomel, Kotsiubynske, città di Irpin, città di Buča, Horenka.

b)

nordest, est, sudest, sud:

 

confine della regione (oblast) di Kiev con i distretti (raion) di Obolon, Podil e Ševčenko della città di Kiev, dall’intersezione tra le strade Polarna, Avtozavodska e Semena Skliarenko all’intersezione con le strade Oleny Telihy e Oleksandra Dovzhenko, fino all’intersezione con il viale Peremohy.

UA -2.10

Regione (oblast) di Donetsk:

 

distretto (raion) di Volnovacha (ex Velyka Novosilka), comuni:

 

Vesele

 

Fedorivka

 

Skudne

 

Dniproenerhiya

 

Velyka Novosilka

 

Rozdolne

 

Novyi Komar

 

Perebudova

 

Novoocheretuvate

 

Myrne

 

Ordadne

 

Komar

 

Vremivka

 

Voskresenka

 

Vilne Pole

 

Ševčenko

 

Burlatske

 

Pryvilne

 

Regione (oblast) di Dnipropetrovsk:

 

distretto di Prokrovske, comuni:

 

Maliivka»

4)

l’allegato XVI, parte 1, è così modificato:

a)

la voce seguente è inserita prima della voce relativa all’Argentina:

«AL

Albania

AL-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

b)

la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Colombia e la voce relativa all’India:

«EG

Egitto

EG-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

c)

la voce seguente è inserita tra la voce relativa all’India e la voce relativa al Giappone:

«IR

Iran

IR-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

d)

la voce seguente è inserita tra la voce relativa al Giappone e la voce relativa al Marocco:

«LB

Libano

LB-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

e)

la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Nuova Zelanda e la voce relativa al Paraguay:

«PK

Pakistan

PK-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

5)

nell’allegato XVII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa all’Australia e la voce relativa al Canada:

«BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

6)

nell’allegato XVIII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa al Madagascar:

«MD

Moldova

MD-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

7)

l’allegato XXII è così modificato:

a)

nella parte 1, la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA

Bosnia-Erzegovina

 

Carni fresche di bovini

 

BOV

Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria

 

 

BA-0

Carni fresche di ungulati

 

BOV, OV/CAP, POR

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

Carni fresche di ratiti

Carni fresche di selvaggina da penna

Uova

Ovoprodotti

Uova esenti da organismi patogeni specifici

 

POU, RAT, GBM, E, EP, SPF

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

Prodotti a base di carne

 

MPST

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

Prodotti a base di carne ottenuti da bovini e selvaggina d’allevamento (esclusi i suini)

 

MPST

Dalla Bosnia-Erzegovina attraverso l’Unione

 

 

Latte, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro

 

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY- PRODUCTS-PT

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia»

 

 

b)

nella parte 3, le voci relative alle condizioni specifiche «Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria» e «Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia» sono sostituite dalle seguenti:

 

«Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria

 

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina, che transitano attraverso l’Unione verso la Turchia attraverso la Bulgaria

 

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso la Croazia

 

Dalla Bosnia-Erzegovina attraverso l’Unione

 

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso l’Unione»


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1179 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda le tabelle aggregate e i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione (2) stabilisce la norma di scambio delle tabelle aggregate e dei file di microdati.

(2)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione (3) che introduce modifiche tecniche al formato di trasmissione dei dati annuali da trasmettere alla Commissione, è necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda le tabelle aggregate e i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1051/2011.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1051/2011 è così modificato:

1)

l’allegato II è così modificato:

alla voce «Intestazione», i codici dei set di dati di cui al terzo trattino sono così modificati:

1)

«int_cap_annual» è sostituito da «TOUR_CAP_A»;

2)

«int_occ_annual» è sostituito da «TOUR_OCC_A»;

3)

«int_occ_mnight» è sostituito da «TOUR_NIGHTS_M»;

4)

«int_occ_marrno» è sostituito da «TOUR_ARRNOCC_M»;

5)

«int_non_rented» è sostituito da «TOUR_NONRENT_A»;

6)

«nat_dem_partic» è sostituito da «TOUR_PARTIC_A»;

7)

«nat_dem_sdvout» è sostituito da «TOUR_SDVOUT_Q»;

8)

«nat_dem_sdvdom» è sostituito da «TOUR_SDVDOM_Q»;

2)

l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

File di microdati relativi alla trasmissione dei dati elencati nella sezione 2 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011

Struttura e codificazione dei file: modalità pratiche

Ogni viaggio è oggetto di una singola registrazione nel file di microdati trasmessi. Il file è sottoposto a procedure approfondite di controllo, revisione e, se necessario, di imputazione nel rispetto della struttura e della codificazione dei file indicate nella tabella seguente. La Commissione (Eurostat) fornirà ulteriori indicazioni relative al formato di trasmissione.

I dati non conformi alla norma di scambio di cui al presente allegato sono considerati non trasmessi.

Intestazione

L’intestazione serve a individuare le serie dei dati trasmesse. Si articola in quattro settori:

il periodo di riferimento è composto da sette caratteri: i primi quattro identificano l’anno e gli ultimi tre il periodo dell’anno (A00);

il codice del paese è costituito da due caratteri che identificano lo Stato membro da cui provengono i dati in questione (ad esempio: BE (Belgio), BG (Bulgaria) ecc.);

l’oggetto corrisponde al codice di identificazione di ogni set di dati: nat_dem_microdati;

la valuta indica la valuta in cui è segnalata la spesa (EUR o NAC). Mentre gli Stati membri della zona euro trasmettono i dati in euro (codice EUR), gli Stati membri non appartenenti alla zona euro possono trasmettere i dati sia in euro sia in moneta nazionale (codice NAC). Tuttavia all’interno di uno stesso file tutte le spese devono essere indicate nella stessa valuta.

Dati

Denominazione colonna

Codice di identificazione

Descrizione

Filtro/osservazioni

ID

000001-999999

Numero progressivo del viaggio

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO

 

Campo 1

 

Mese di partenza

 

 

01-24

Numero del mese (gennaio dell’anno di riferimento = 01, dicembre dell’anno di riferimento = 12; gennaio dell’anno civile precedente = 13, dicembre dell’anno civile precedente = 24)

 

Campo 2

 

Durata del viaggio in numero di pernottamenti

 

 

001-366

Numero di pernottamenti (massimo 3 cifre)

 

Campo 3

 

Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale

Solo per i viaggi verso l’estero

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

000-183

Numero di pernottamenti (massimo 3 cifre)

 

Campo 4

 

Principale paese di destinazione

 

 

 

Codifica secondo l’elenco dei Paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 692/2011

 

Campo 5

 

Motivo principale del viaggio

 

 

1

Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo

 

 

2

Motivo personale/privato: visita ad amici e parenti

 

 

3

Motivo personale/privato: altro (ad esempio cure mediche, pellegrinaggio)

 

 

4

Motivo di lavoro o professionale

 

 

 

Tipo di destinazione

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

Campo 6

1

Città = Sì

 

 

2

Città = No

 

 

9

Città = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 7

1

Mare = Sì

 

 

2

Mare = No

 

 

9

Mare = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 8

1

Campagna (compresi laghi, fiumi ecc.) = Sì

 

 

2

Campagna (compresi laghi, fiumi ecc.) = No

 

 

9

Campagna (compresi laghi, fiumi ecc.) = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 9

1

Crociera = Sì

 

 

2

Crociera = No

 

 

9

Crociera = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 10

1

Montagna (collina, altopiani ecc.) = Sì

 

 

2

Montagna (collina, altopiani ecc.) = No

 

 

9

Montagna (collina, altopiani ecc.) = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 11

1

Altro = Sì

 

 

2

Altro = No

 

 

9

Altro = Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 12

 

Partecipazione di bambini

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Non applicabile (Campo 5 = 4)

 

Campo 13

 

Mezzo di trasporto principale

 

 

1

Aereo (volo di linea o charter o altri servizi aerei)

 

 

2

Via d’acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio ecc.)

 

 

3

Treno

 

 

4

Bus, pullman (regolare/di linea o occasionale/non di linea)

 

 

5

Bus o pullman regolare/di linea

Ripartizione facoltativa

 

6

Bus o pullman occasionale/non di linea

Ripartizione facoltativa

 

7

Autoveicolo privato (di proprietà o in leasing, comprese le autovetture di amici/famigliari)

 

 

8

Autoveicolo a noleggio (comprese le piattaforme di condivisione di passaggi (ride-sharing) o di autovetture (car-sharing)]

 

 

9

Altro (ad esempio bicicletta)

 

Campo 14

 

Tipo di alloggio principale

 

 

1

Alloggi in locazione: alberghi e alloggi simili

 

 

2

Alloggi in locazione: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali)

 

 

3

Alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze in affitto in un’abitazione

 

 

4

Alloggi in locazione: altri alloggi in locazione (ostelli della gioventù, porti turistici, stabilimenti di cura ecc.)

 

 

5

Alloggi non in locazione: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze

 

 

6

Alloggi non in locazione: alloggi di parenti e amici ceduti a titolo gratuito

 

 

7

Alloggi non in locazione: altri alloggi non in locazione

 

Campo 15

 

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

Campo 16

 

Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del tipo di alloggio principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

Direttamente presso il fornitore dell’alloggio

 

 

2

Attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un’agenzia per locazioni a breve termine di proprietà o di case vacanza con un catalogo di multipli fornitori di alloggi

 

 

3

Prenotazione non necessaria

 

Campo 17

 

Prenotazione del tipo di alloggio principale mediante un sito web o un’app quale Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Non applicabile (Campo 14 ≠ 3 o Campo 15 ≠ 1 o Campo 16 ≠ 2)

 

Campo 18

 

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

Campo 19

 

Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

Direttamente presso il fornitore del servizio di trasporto

 

 

2

Attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator o un portale

 

 

3

Prenotazione non necessaria

 

Campo 20

 

Prenotazione del mezzo di trasporto principale mediante un sito web o un’app quale BlaBlaCar

Variabile triennale facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Non applicabile (Campo 18 ≠ 1 o Campo 19 ≠ 2)

 

Campo 21

 

Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

Campo 22

 

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del pacchetto

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

Campo 23

 

Spese relative al viaggio del singolo turista per pacchetti turistici

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

Campo 24

 

Spese relative al viaggio del singolo turista per i trasporti

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

Campo 25

 

Spese relative al viaggio del singolo turista per l’alloggio

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

Campo 26

 

Spese relative al viaggio del singolo turista per alimenti e bevande in bar e ristoranti

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

Campo 27

 

Altre spese relative al viaggio del singolo turista (totale altre spese, compresi beni durevoli e di valore)

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

Campo 28

 

Beni durevoli e di valore (sottocategoria di «Altre spese relative al viaggio del singolo turista»)

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (o in moneta nazionale per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro) (massimo 8 cifre)

 

 

 

Profilo del visitatore

 

Campo 29

 

Sesso

 

 

1

Maschio

 

 

2

Femmina

 

Campo 30

 

Età

 

 

000-198

Numero di anni compiuti (3 cifre)

 

Campo 31

 

Paese di residenza

 

 

 

Codice a due cifre del Paese (Belgio = BE, Bulgaria = BG ecc.)

 

Campo 32

 

Livello di istruzione conseguito

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

Al massimo istruzione secondaria di primo grado (ISCED 2011, livelli 0-2)

 

 

2

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria (non terziaria) (ISCED 2011, livelli 3 e 4)

 

 

3

Istruzione terziaria (ISCED 2011, livelli 5-8)

 

Campo 33

 

Condizione lavorativa

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

Occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente)

 

 

2

Disoccupato

 

 

3

Studente (o alunno)

 

 

4

In altra condizione, non nelle forze di lavoro

 

Campo 34

 

Reddito familiare in quartili

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

1° quartile

 

 

2

2° quartile

 

 

3

3° quartile

 

 

4

4° quartile

 

 

 

Fattore di estrapolazione

 

 

 

Fattore di estrapolazione dal campione alla popolazione

 

Campo 35

000000-999999

Il campo 35 contiene numeri interi

 

Campo 36

000-999

Il campo 36 contiene cifre decimali

 

«

DECISIONI

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/97


DECISIONE (UE) 2021/1180 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda l’adozione di una decisione di modifica delle disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si applicano nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

A norma dell’articolo 63 dell’accordo, è opportuno che i partecipanti all’accordo («partecipanti») riesaminino periodicamente il sistema di determinazione dei tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell’istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami dovrebbero riguardare anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

(3)

I partecipanti sono chiamati a decidere con procedura scritta in merito a una decisione prevista per modificare le disposizioni sui CIRR di cui all’allegato XVI dell’accordo.

(4)

La decisione prevista di procedere alla modifica delle disposizioni sui CIRR dovrebbe assicurare una maggiore coerenza delle politiche e armonizzare le prassi in materia di prestiti, migliorando così le condizioni di parità tra i partecipanti. Inoltre dovrebbe avvicinare i tassi di interesse fissi offerti nelle operazioni di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai tassi di mercato e garantire che tali tassi di interesse fissi si adattino meglio ai termini e alle condizioni offerti nel mercato finanziario privato. Un periodo di transizione di due anni dovrebbe concedere alle agenzie di credito all’esportazione il tempo necessario per far sì che adottino e comunichino i nuovi orientamenti.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione che deve essere adottata dai partecipanti all’accordo nella procedura scritta, poiché la decisione prevista sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritte dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione di modificare le disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento si basa sul progetto di decisione dei partecipanti all’accordo (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).

(2)  Cfr. documento ST 10046/21 su http://register.consilium.europa.eu


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/99


DECISIONE (UE) 2021/1181 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo»), che è entrato in vigore il 1o agosto 2020.

(2)

A norma dell’articolo 17.1, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo, il comitato per il commercio istituito dall’accordo («comitato per il commercio») può adottare il proprio regolamento interno.

(3)

Nella sua prima riunione, il comitato per il commercio è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno, come previsto dall’accordo.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).

(2)  Cfr. documento ST 10040/21 su http://register.consilium.europa.eu.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/100


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1182 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/745 ha abrogato le direttive 90/385/CEE (3) e 93/42/CEE (4) del Consiglio con effetto dal 26 maggio 2021.

(3)

Con decisione di esecuzione C(2021) 2406 (5), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medici elaborate a sostegno delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN ha rivisto le norme armonizzate esistenti EN ISO 11135:2014, EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11737-2:2009 e EN ISO 25424:2011 per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e adeguarle alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745. Tale revisione ha portato all'adozione delle nuove norme armonizzate EN ISO 11737-2:2020 e EN ISO 25424:2019 e delle modifiche EN ISO 11135:2014/A1:2019, relativa alla norma EN ISO 11135:2014, e EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, relativa alla norma EN ISO 11137-1:2015.

(5)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 10993-23:2021.

(6)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme riviste e redatte dal CEN siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406.

(7)

Le norme armonizzate EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 11737-2:2020 e EN ISO 25424:2019 e le modifiche EN ISO 11135:2014/A1:2019, relativa alla norma EN ISO 11135:2014, e EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, relativa alla norma EN ISO 11137-1:2015, soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 che figurano nell'allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(4)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione C(2021) 2406 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi medici a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e i dispositivi medico-diagnostici in vitro a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 10993-23:2021

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 23: Prove di irritazione (ISO 10993-23:2021)

2.

EN ISO 11135:2014

Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 11135:2014)

EN ISO 11135:2014/A1:2019

3.

EN ISO 11137-1:2015

Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Radiazione - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico dei processi di sterilizzazione per i dispositivi medici (ISO 11137-1:2006, comprensiva della modifica 1:2013)

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

4.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)

5.

EN ISO 25424:2019

Sterilizzatrici a bassa temperatura a vapore e formaldeide - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 25424:2018)


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1183 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(2)

In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 16 documenti per la valutazione europea e una correzione (2).

(3)

I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:

porte a battente singolo o a doppio battente resistenti alla fiamma e/o al fumo, realizzate con speciali profili in acciaio;

rete in fibra di vetro per l'armatura di intonaci cementizi o a base cementizia;

pannelli per soffitti in lana minerale con rivestimento;

sistemi compositi di isolamento termico per esterni (ETICS) con rivestimento su isolante di cemento e polistirene;

legno massiccio laminato incollato;

fogli metallici a L o a Z per aumentare la resistenza alla perforazione di lastre o fondazioni e lastre di pavimentazione;

raccordi per giunzioni meccaniche di barre di acciaio di rinforzo;

impianti prefabbricati per il trattamento delle acque reflue da almeno 51 a 500 PT;

sistemi di isolamento termico e acustico in massetto asciutto con elementi prefabbricati per pavimenti;

kit per muri esterni portanti e pareti divisorie;

additivo impermeabile per cemento;

ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per cemento e muratura;

elemento di fissaggio in un punto per rivestimenti in vetro;

kit di costruzione con pannelli strutturali;

moduli cimiteriali prefabbricati;

sistema di drenaggio utilizzato in caverne sotterranee di roccia;

fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico;

(4)

I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

L'elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (3). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(7)

Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Il documento per la valutazione europea relativo ai "fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico" costituisce una correzione del documento per la valutazione europea pubblicato nella GU L 359 del 29.10.2020.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato come segue:

a.

nell'allegato sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

«020062-00-1102

Porte a battente singolo o a doppio battente resistenti alla fiamma e/o al fumo, realizzate con speciali profili in acciaio»

«040016-01-0404

Rete in fibra di vetro per l'armatura di intonaci cementizi o a base cementizia

(sostituisce il documento per la valutazione europea EAD 040016-00-0404)»

«040036-00-0501

Pannelli per soffitti in lana minerale con rivestimento»

«040759-00-0404

Sistemi compositi di isolamento termico per esterni (ETICS) con rivestimento su isolante di cemento e polistirene»

«130320-00-0304

Legno massiccio laminato incollato»

«160057-00-0301

Fogli metallici a L o a Z per aumentare la resistenza alla perforazione di lastre o fondazioni e lastre di pavimentazione»

«160129-00-0301

Raccordi per giunzioni meccaniche di barre di acciaio di rinforzo»

«180025-00-0704

Impianti prefabbricati per il trattamento delle acque reflue da almeno 51 a 500 PT»

«190013-00-0502

Sistema di isolamento termico e acustico in massetto asciutto con elementi prefabbricati per pavimenti»

«200207-00-0302

Kit per muri esterni portanti e pareti divisorie»

«260026-00-0301

Additivo impermeabile per cemento»

«330284-00-0604

Ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per cemento e muratura

(sostituisce la specifica tecnica ETAG 020)»

«332229-00-0602

Elemento di fissaggio in un punto per rivestimenti in vetro»

«340179-00-0203

Kit di costruzione con pannelli strutturali»

«340383-00-0203

Moduli cimiteriali prefabbricati»

«360027-00-0101

Sistema di drenaggio utilizzato in caverne sotterranee di roccia»

b.

La riga seguente:

«050019-00-0601

Fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico

(sostituisce la specifica tecnica ETAG 030)»

è così sostituita:

«050019-00-0301

Fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico

(sostituisce la specifica tecnica ETAG 030)»


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 256/106


DECISIONE n. 41/2021 DELLA CORTE DEI CONTI

sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE)

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visto l’articolo 13 del trattato sull’Unione europea,

visto l’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

visto l’articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,

Visto l’articolo 1, paragrafo 6, della decisione n. 21/2021 della Corte dei conti recante modalità di applicazione del regolamento interno della Corte dei conti,

viste le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE delle altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE,

viste le politiche della Corte dei conti in materia di sicurezza delle informazioni (DEC 127/15 FINAL) e di classificazione delle informazioni (COMPERS 123/2020),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 3, del TFUE, la Corte dei conti ha il diritto di accedere a tutti i documenti e informazioni, comprese le informazioni classificate UE (ICUE), pertinenti e necessari, a suo giudizio, all’espletamento del suo mandato, che va eseguito nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni e del principio delle attribuzioni conferite; il diritto di accesso alle ICUE, garantito dal TFUE, non può essere rimesso in discussione dal loro originatore, sebbene alla Corte dei conti possa essere chiesto di porre in essere e rispettare determinate misure di sicurezza, come di seguito specificato;

(2)

I membri della Corte dei conti, nonché i suoi funzionari e altri agenti, sono tenuti, anche dopo la cessazione dal servizio, all’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 339 del TFUE e all’articolo 17 dello statuto del personale, nonché agli atti adottati in applicazione degli stessi;

(3)

Data la loro natura sensibile, il trattamento delle ICUE comporta che il rispetto dell’obbligo di riservatezza sia assicurato mediante adeguate misure di sicurezza in grado di garantire un livello elevato di protezione per tali informazioni e che siano equivalenti a quelle stabilite dalla norma sulla protezione delle ICUE adottate da altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE, inteso che la Corte dei conti, qualora considera una siffatta misura di sicurezza ingiustificata alla luce della natura e del tipo di ICUE, si riserva il diritto di formulare le osservazioni che riterrà opportune, seppur in osservanza del livello di classifica delle ICUE;

(4)

Le misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni comunicate alla Corte dei conti devono essere adeguate alla natura e al tipo di informazioni in causa;

(5)

L’accesso a informazioni classificate deve essere consentito alla Corte dei conti conformemente al principio della necessità di sapere allo scopo di espletare i compiti che le sono stati assegnati dai trattati e dagli atti giuridici adottati sulla loro base;

(6)

Data la natura e il contenuto sensibile di talune informazioni, è opportuno stabilire una procedura speciale per il trattamento da parte della Corte dei conti di documenti contenenti ICUE;

(7)

L’istituzione deve far sì che la presente decisione sia attuata nel rispetto di tutte le norme applicabili, in particolare delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, sulla sicurezza materiale delle persone, degli edifici e delle risorse informatiche, nonché sull’accesso pubblico ai documenti,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce i princìpi fondamentali e le norme minime di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate trattate dalla Corte dei conti nell’esercizio del suo mandato.

2.   Ai fini della presente decisione, per informazioni classificate si intendono uno o tutti i seguenti tipi di informazioni:

a)

«informazioni classificate UE» (ICUE) quali definite nelle norme di sicurezza di altre istituzioni, agenzie, organi o uffici dell’UE e recanti uno dei seguenti contrassegni di classifica di sicurezza:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;

SECRET UE/EU SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;

RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri.

b)

informazioni classificate fornite dagli Stati membri e recanti un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza delle ICUE (1) elencati alla lettera a);

c)

informazioni classificate fornite alla Corte dei conti europea da Stati terzi o organizzazioni internazionali recanti un contrassegno di classifica di sicurezza equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza delle ICUE elencati alla lettera a), conformemente ai pertinenti accordi o intese amministrative sulla sicurezza delle informazioni.

3.   La Corte dei conti tratta le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED nei propri locali e adotta tutte le misure di protezione necessarie a tal fine. Sono adottate disposizioni affinché il personale della Corte dei conti che necessita di accedere a ICUE di livello più elevato possa farlo in idonei locali di altre istituzioni, agenzie o organismi dell’UE.

4.   La presente decisione si applica a tutti i servizi e i locali della Corte dei conti.

5.   Fatto salvo quando una disposizione riguarda gruppi specifici del personale, la presente decisione si applica ai membri della Corte dei conti, al personale della Corte dei conti soggetto alla statuto dei funzionari e al regime applicabile agli agenti dell’Unione europea (2), agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti (END), ai prestatori di servizi e al loro personale, ai tirocinanti e a tutte le persone che hanno accesso agli edifici e ad altre risorse della Corte dei conti o alle informazioni gestite dalla stessa.

6.   Salvo indicazione contraria, le disposizioni relative alle ICUE si applicano in modo equivalente alle informazioni classificate di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«autorizzazione di accesso alle ICUE», una decisione adottata dal direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali della Corte dei conti sulla base dell’assicurazione data da un’autorità competente di uno Stato membro in base alla quale un funzionario o altro agente o END della Corte dei conti può, quando sia stata accertata la sua necessità di conoscere e una volta istruito sulle proprie responsabilità, avere accesso alle ICUE fino a un livello di classifica specifico (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore) e fino a una data stabilita; la persona in questione è indicata come in possesso del «nulla osta di sicurezza»;

b)

«classifica», l’attribuzione di un livello di riservatezza alle informazioni sulla base del grado di pregiudizio che la loro divulgazione non autorizzata potrebbe recare;

c)

«materiale crittografico», algoritmi crittografici, moduli hardware e software crittografici e prodotti comprendenti dettagli di attuazione e documentazione associata e materiale di codifica;

d)

«declassificazione», la soppressione di qualsiasi classifica di sicurezza;

e)

«documento», qualsiasi informazione registrata, a prescindere dalla sua forma o dalle sue caratteristiche materiali;

f)

«declassamento», una riduzione del livello di classifica di sicurezza;

g)

«nulla osta di sicurezza delle imprese», una decisione amministrativa di un’autorità competente per la sicurezza, secondo la quale un’impresa è in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un adeguato livello di protezione alle ICUE di un determinato livello di classifica di sicurezza;

h)

«trattamento» delle ICUE, qualsiasi azione di cui possono essere oggetto le ICUE nel loro ciclo di vita: creazione, registrazione, elaborazione, trasporto, declassamento, declassificazione e distruzione. In relazione ai sistemi di comunicazione e informazione (CIS), il trattamento comprende anche la raccolta, la visualizzazione, la trasmissione e la conservazione;

i)

«detentore», una persona debitamente autorizzata con una necessità di conoscere stabilita, che è in possesso di informazioni classificate ed è di conseguenza responsabile della loro protezione;

j)

«autorità competente per la sicurezza delle informazioni», il responsabile della sicurezza delle informazioni presso la Corte dei conti, che può delegare, in tutto o in parte, i compiti di cui alla presente decisione;

k)

«informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l’autore;

l)

«materiale», qualsiasi mezzo, vettore di dati o elemento di macchinario o attrezzatura;

m)

«originatore», istituzione, agenzia o organismo dell’UE, Stato membro, paese terzo o organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state create e/o introdotte nelle strutture dell’UE informazioni classificate;

n)

«nulla osta di sicurezza del personale» (PSC), una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro fatta al termine di un’indagine di sicurezza condotta dalle autorità competenti di uno Stato membro e attestante che una persona, quando sia stata accertata la sua necessità di conoscere e una volta opportunamente istruita sulle proprie responsabilità, può avere accesso alle ICUE fino a un livello di classifica specifico (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore) e a una data stabilita;

o)

«certificato di nulla osta di sicurezza del personale» (PSCC), un certificato rilasciato dal direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali presso la Corte dei conti attestante che una persona ha ottenuto il nulla osta di sicurezza o possiede un’autorizzazione di accesso alle ICUE in corso di validità, in cui figura il livello di ICUE cui detta persona può accedere (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), il periodo di validità di tale nulla osta o autorizzazione e la data di scadenza del certificato stesso;

p)

«autorità competente per la sicurezza materiale», il responsabile della sicurezza presso la Corte dei conti, al quale spetta l’attuazione delle misure e procedure di sicurezza materiale necessarie a proteggere le ICUE;

q)

«cancelleria», entità amministrata dal segretariato della Corte, ubicato in un settore amministrativo sotto la responsabilità del direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali presso la Corte dei conti. È responsabile dell’ingresso e dell’uscita di informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, o equivalente, scambiate con la Corte dei conti;

r)

«ufficio di registrazione delle ICUE», settore istituito all’interno di una zona protetta e gestito dal funzionario responsabile del controllo delle registrazioni, debitamente autorizzato e in possesso di nulla osta di sicurezza, presso la Corte dei conti. È responsabile dell’ingresso e dell’uscita di informazioni di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, oppure di un livello equivalente, scambiate con la Corte dei conti;

s)

«autorità di accreditamento in materia di sicurezza», il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali della Corte dei conti.

Articolo 3

Misure per proteggere le ICUE

1.   La Corte dei conti provvede alla protezione di tutte le informazioni classificate in modo commensurato al livello di classifica determinato dall’originatore e conformemente alla presente decisione.

2.   A tal fine, la Corte dei conti sottopone il trattamento delle ICUE a misure di sicurezza materiale e, ove opportuno, del personale, comprese autorizzazioni di accesso per le persone e le misure individuate per la protezione dei sistemi di comunicazione e informazione. Queste misure sono descritte agli articoli da 4 a 6 e si applicano per tutto il ciclo di vita delle ICUE. Sono commisurate alla classifica di sicurezza delle ICUE, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali, all’ubicazione e alla tipologia di costruzione delle strutture in cui sono conservate le ICUE e alla valutazione a livello locale della minaccia di attività dolose e/o criminose, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.

3.   Le ICUE sono protette da misure di sicurezza materiale e le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono protette anche da misure di sicurezza del personale.

4.   Le ICUE possono essere trasmesse solo alle persone che hanno necessità di conoscere, all’interno dell’istituzione. Il detentore di qualsiasi ICUE è tenuto a proteggerla conformemente alla presente decisione.

5.   Le ICUE non devono essere divulgate né a voce né per iscritto. Le osservazioni preliminari, le relazioni, i pareri, i comunicati stampa e altri prodotti della Corte dei conti, il suo sito Internet e Intranet, gli interventi orali, le risposte alle domande di accesso ai documenti (3) e le registrazioni vocali o video non devono contenere o fare riferimento a ICUE o a loro estratti. Tuttavia, se l’originatore ha pubblicato documenti o informazioni un riferimento alle ICUE, tale riferimento può essere riportato.

6.   In deroga al paragrafo 5, la Corte dei conti e l’originatore possono convenire che, nel caso di un audit specifico, la Corte dei conti può riprodurre o utilizzare elementi di ICUE in un documento. In tale evenienza, il documento della Corte dei conti è presentato in via preliminare all’originatore delle ICUE di cui trattasi, prima o durante la procedura in contraddittorio. In tali circostanze, la Corte dei conti e l’originatore decidono se classificare il documento prodotto dalla Corte dei conti stessa. Qualora un membro relatore della Corte dei conti ritenga necessario comunicare una relazione di audit in tutto o in parte classificata a determinati destinatari presso il Parlamento europeo o il Consiglio, conto tenuto di tutte le misure di sicurezza associate alla presente decisione, occorre ottenere il consenso dell’originatore delle informazioni classificate. Il quadro giuridico e la procedura per lo scambio di tali documenti sono definiti all’articolo 7.

7.   Se per l’esercizio del suo mandato è necessaria una più ampia condivisione di taluni elementi di un documento o informazione classificati, la Corte dei conti consulta l’originatore, tenendo in debito conto il contrassegno di classifica di sicurezza, prima di decidere di utilizzare tali elementi o informazioni, qualora ritenga che vi sia un interesse pubblico prevalente a farlo. Le informazioni sono utilizzate nella relazione soltanto in modo tale da non poter ledere gli interessi dell’originatore. Ciò potrebbe essere adeguatamente garantito chiedendo all’originatore di formulare osservazioni al fine di concordare le modalità di anonimizzazione, la condensazione o generalizzazione delle informazioni ecc. e rispettare, al contempo, gli interessi dei soggetti principalmente toccati dalle informazioni pubblicate.

8.   La Corte dei conti non trasmette ICUE a un’altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell’UE, uno Stato membro, un paese terzo o a un’organizzazione internazionale senza previa consultazione dell’originatore ed espresso consenso scritto.

9.   Fatto salvo il caso in cui l’originatore di un documento classificato di livello di classifica SECRET UE/EU SECRET o inferiore abbia imposto restrizioni alla sua duplicazione o traduzione, tali documenti possono essere duplicati o tradotti su richiesta del detentore e conformemente alle istruzioni operative pratiche dell’autorità competente per la sicurezza delle informazioni presso la Corte dei conti. Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano anche alle copie e alle traduzioni.

10.   Se la Corte dei conti ha la necessità che un documento classificato ricevuto, o a cui è autorizzata ad accedere, venga declassato o declassificato, la Corte consulta l’originatore per chiedergli di fornire una versione declassata o declassificata del documento.

Articolo 4

Sicurezza del personale

1.   In virtù delle proprie funzioni, i membri della Corte dei conti sono autorizzati ad accedere a tutte le ICUE e a partecipare a riunioni in cui sono trattate ICUE. I membri sono informati dei loro obblighi in materia di sicurezza per quanto riguarda la protezione delle ICUE e riconoscono per iscritto la propria responsabilità di proteggere tali informazioni.

2.   Un membro del personale della Corte dei conti, che sia funzionario, un effettivo soggetto al regime applicabile agli altri agenti o un END riceve accesso a ICUE solo una volta che:

i)

sia stata accertata la sua necessità di conoscere;

ii)

sia stato istruito sulle norme di sicurezza per la protezione delle ICUE, nonché sulle norme e gli orientamenti di sicurezza pertinenti, e abbia riconosciuto per iscritto la propria responsabilità di proteggere tali informazioni;

iii)

nel caso delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore, abbia ottenuto il nulla osta di sicurezza e l’autorizzazione di accesso.

3.   La procedura per determinare se un funzionario o un altro membro del personale della Corte dei conti possa essere autorizzato ad accedere a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, conto tenuto della lealtà, integrità e affidabilità del soggetto in questione, e dopo aver ricevuto dalle autorità competenti di uno Stato membro la garanzia di cui all’articolo 2, lettera n), viene stabilita in una decisione delegata adottata in conformità dell’articolo 10, paragrafo 10. La decisione di concedere l’autorizzazione di accesso è presa dal direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali della Corte dei conti.

4.   Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali della Corte dei conti può rilasciare PSCC in cui è specificato il livello di classifica per il quale i soggetti possono avere accesso a ICUE (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), il periodo di validità della corrispondente autorizzazione di accesso e la data di scadenza del PSCC.

5.   Solo i soggetti in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 2, punto iii), e i membri della Corte dei conti ai sensi del precedente paragrafo 1 possono partecipare a riunioni in cui sono trattate informazioni di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore. La Corte dei conti e l’originatore stabiliscono caso per caso le modalità pratiche di tali riunioni.

6.   I servizi della Corte dei conti che sono responsabili dell’organizzazione di riunioni in cui vanno trattate informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore comunicano in tempo utile all’autorità competente per la sicurezza delle informazioni le date, gli orari e i luoghi delle riunioni, con le liste dei partecipanti.

7.   Chi è in possesso di ICUE senza debita autorizzazione e/o senza una comprovata necessità di sapere deve riportare la situazione all’autorità competente per la sicurezza delle informazioni quanto prima e provvedere affinché le ICUE siano protette conformemente alla presente decisione.

Articolo 5

Misure di sicurezza materiale per la protezione di informazioni classificate

1.   Per «sicurezza materiale» si intende il ricorso a misure di protezione materiali e tecniche volte a impedire l’accesso non autorizzato alle ICUE.

2.   Le misure di sicurezza materiale sono intese a impedire a intrusi l’ingresso fraudolento o con la forza, a scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e a consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Tali misure sono stabilite sulla base di una procedura di gestione del rischio, ai sensi della presente decisione.

3.   Le zone in cui sono trattate o conservate le ICUE sono sottoposte a ispezioni periodiche da parte dell’autorità competente per la sicurezza della Corte dei conti.

4.   Per trattare e conservare le ICUE si utilizzano solo le apparecchiature o i dispositivi conformi alle norme applicabili in seno alle istituzioni, agenzie od organismi dell’UE per proteggere le ICUE.

5.   Il personale della Corte dei conti può accedere a ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, oppure di livello equivalente, in zone protette al di fuori dei locali della Corte dei conti.

6.   La Corte dei conti può concludere un accordo sul livello dei servizi con un’altra istituzione dell’UE a Lussemburgo al fine di poter trattare e conservare informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore in una zona protetta di tale istituzione. Salvo accordo specifico dell’originatore, tali ICUE non sono trattate o conservate nei locali della Corte dei conti e non sono duplicate o tradotte dalla Corte dei conti.

7.   Le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED ricevute sono iscritte nell’apposito registro dalla Corte dei conti. La consultazione di informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, oppure di livello equivalente, al di fuori dei locali della Corte dei conti è iscritta nell’apposito registro a fini di sicurezza.

8.   Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere conservate in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave, in una zona amministrativa o in una zona protetta. Le ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono conservate, nell’ambito di un accordo sul livello dei servizi, in un contenitore di sicurezza in una zona protetta di un’altra istituzione delle UE a Lussemburgo.

9.   Al di fuori dell’ufficio di registrazione, le ICUE sono trasferite tra i servizi e i locali come segue:

a)

di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all’articolo 6, paragrafo 8;

b)

se non sono trasmesse secondo le modalità descritte al punto a), le ICUE sono trasferite utilizzando un supporto dati (ad esempio, una chiave USB, CD, disco rigido) protetto da prodotti crittografici approvati a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, oppure come copia cartacea in una busta sigillata opaca.

10.   Le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICED possono essere distrutte dal detentore, fatte salve le norme di archiviazione applicabili presso la Corte dei conti. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono distrutte soltanto dal funzionario responsabile del controllo delle registrazioni su richiesta del detentore oppure da un’autorità competente conformemente alle norme di archiviazione applicabili presso la Corte dei conti. I documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET sono distrutti in presenza di un testimone con nulla osta di sicurezza corrispondente almeno al livello di classifica del documento da distruggere. Il responsabile del controllo delle registrazioni e il testimone, ove ne sia richiesta la presenza, firmano un certificato di distruzione che è archiviato presso l’ufficio di registrazione. Il responsabile del controllo delle registrazioni conserva gli atti della distruzione di documenti di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET per almeno cinque anni.

11.   L’autorità competente per la sicurezza materiale e l’autorità competente per la sicurezza delle informazioni redigono un piano congiunto, che tenga conto delle circostanze locali, per salvaguardare le ICUE in tempi di crisi, in cui sono compresi all’occorrenza piani per la loro distruzione o rimozione in caso di emergenza. Impartiscono le istruzioni che ritengono opportune per impedire che le ICUE cadano nelle mani di persone non autorizzate.

12.   Qualora le ICUE debbano essere trasportate fisicamente, la Corte dei conti osserva le misure imposte dall’originatore per proteggerle dalla divulgazione non autorizzata durante il trasporto.

13.   Nell’allegato sono stabilite le misure di sicurezza materiale che si applicano nelle zone amministrative in cui sono trattate e conservate informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 6

Protezione delle ICUE nei sistemi di comunicazione e informazione

1.   Ai fini del presente articolo, per «sistema di comunicazione e informazione» si intende qualsiasi sistema che consente il trattamento delle ICUE in forma elettronica. Un sistema di comunicazione e informazione comprende tutte le risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l’infrastruttura, l’organizzazione, il personale e le risorse dell’informazione.

2.   Per «utente legittimo» si intende un membro, un funzionario, un altro agente o un END della Corte dei conti con una necessitò accertata e riconosciuta di accedere a uno specifico sistema di informazione.

3.   La Corte dei conti fornisce garanzie che i propri sistemi proteggeranno le informazioni che trattano in misura adeguata e funzioneranno nel dovuto, a tempo debito, sotto il controllo degli utenti legittimi. A tal fine garantiscono livelli adeguati di:

autenticità, ossia la garanzia che l’informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede;

disponibilità, ossia la proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un’entità autorizzata;

riservatezza, ossia la proprietà per cui l’informazione non è divulgata a persone, entità o procedure non autorizzate;

integrità, ossia la proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e delle risorse;

non disconoscibilità, ossia la capacità di provare che un’azione o un evento sono effettivamente accaduti e non possono essere negati in seguito.

Tale garanzia si basa su una procedura di gestione del rischio. Per «rischio» si intende la possibilità che una data minaccia sfrutti le vulnerabilità interne ed esterne di un’organizzazione o di uno qualsiasi dei sistemi da essa utilizzati, arrecando pertanto danno all’organizzazione o ai suoi beni materiali o immateriali. È calcolato come una combinazione tra le probabilità del verificarsi delle minacce e il loro impatto. La procedura di gestione del rischio deve comprendere le seguenti fasi: identificazione della minaccia e della vulnerabilità, valutazione del rischio, trattamento del rischio, accettazione del rischio e comunicazione del rischio.

Per «valutazione del rischio» si intende l’identificazione delle minacce e delle vulnerabilità e l’esecuzione della corrispondente analisi del rischio, ossia l’analisi della probabilità e dell’impatto.

Per «trattamento del rischio» si intende la mitigazione, rimozione, riduzione (tramite un’opportuna combinazione di misure tecniche, materiali, organizzative o procedurali), trasferimento o controllo del rischio.

L’«accettazione del rischio» consiste nel decidere di accettare la permanenza di un rischio residuo in seguito al trattamento del rischio.

L’espressione «rischio residuo» designa il rischio che permane una volta attuate delle misure di sicurezza, dato che non tutte le minacce possono essere neutralizzate né tutte le vulnerabilità eliminate.

Per «comunicazione del rischio» si intende l’opera di sensibilizzazione ai rischi condotta tra le comunità di utenti di un sistema di comunicazione e informazione, informando di tali rischi le autorità di approvazione e riferendo sugli stessi alle autorità operative.

4.   Tutte le apparecchiature e i dispositivi elettronici utilizzati per il trattamento delle ICUE sono conformi alle norme applicabili per la protezione delle ICUE. È data preferenza alle apparecchiature e ai dispositivi che sono già stati accreditati da un’altra istituzione, agenzia od organismo dell’UE. I dispositivi sono garantiti come sicuri durante l’intero ciclo della loro vita.

5.   Il sistema di comunicazione e informazione della Corte dei conti per il trattamento delle ICUE è accreditato da un’autorità idonea. A tal fine, la Corte dei conti stipula un accordo sul livello dei servizi con un’autorità di accreditamento di sicurezza di un’istituzione dell’UE che abbia la capacità di accreditare CIS che trattano ICUE, al fine di ricevere una dichiarazione di accreditamento per le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED che possono essere trattate nel CIS della Corte dei conti e i termini e le condizioni di funzionamento corrispondenti. L’accordo sul livello dei servizi fa anche riferimento alle norme da applicare nel processo di accreditamento ed è concluso secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

6.   Qualora la Corte dei conti debba istituire un proprio processo di accreditamento per il suo CIS, il processo è istituito con una decisione di delega quale indicata all’articolo 10, paragrafo 10, della presente decisione, conformemente alle norme per il processo di accreditamento per CIS che trattano ICUE in altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE.

7.   Il proprietario del sistema CIS è il solo responsabile della preparazione dei fascicoli e della documentazione di accreditamento, in linea con le norme applicabili.

8.   Qualora le ICUE siano protette mediante prodotti crittografici, la Corte dei conti accorda la preferenza a prodotti approvati dal Consiglio o dal segretario generale del Consiglio nella sua funzione di autorità di approvazione degli apparati crittografici oppure, in alternativa, ai prodotti approvati da altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE per la protezione di ICUE.

9.   Le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trattate esclusivamente su dispositivi elettronici (quali stazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) situati in una zona amministrativa o in una zona protetta. I dispositivi elettronici che trattano informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono separati dalle altre reti informatiche e protetti mediante adeguate misure fisiche o tecniche.

10.   Tutto il personale della Corte dei conti coinvolto nella progettazione, nello sviluppo, nel collaudo, nel funzionamento, nella gestione o nell’utilizzo di CIS che trattano ICUE notifica al responsabile della sicurezza delle informazioni ogni potenziale lacuna di sicurezza, incidente, violazione o compromissione della sicurezza che potrebbe avere conseguenze sulla protezione del CIS e/o delle ICUE in esso contenute.

Articolo 7

Procedura per lo scambio e l’accesso a informazioni classificate

1.   Quando incombe loro l’obbligo in virtù dei trattati o degli atti giuridici adottati in forza dei trattati, le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli uffici dell’UE e le autorità nazionali concedono alla Corte dei conti, di propria iniziativa o su richiesta scritta del presidente, del membro o dei membri relatori o del segretario generale, l’accesso alle ICUE secondo la procedura seguente.

2.   Le domande di accesso sono inviate alle istituzioni interessate tramite la cancelleria della Corte dei conti.

3.   Ove necessario, la Corte dei conti conclude un accordo amministrativo riguardante gli aspetti pratici dello scambio di ICUE o di informazioni equivalenti.

4.   Ai fini della conclusione di tali accordi amministrativi, la Corte dei conti fornisce all’originatore tutte le informazioni necessarie sul proprio sistema di sicurezza delle informazioni. All’occorrenza, può essere organizzata una visita di valutazione.

5.   Questi accordi amministrativi sono conclusi nel pieno rispetto del principio delle attribuzioni conferite e del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea. Sono conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

6.   Qualora non esista alcun accordo amministrativo con una data istituzione, organismo o agenzia dell’UE, un paese terzo od un’organizzazione internazionale per la trasmissione di informazioni classificate alla Corte dei conti, quest’ultima firma una dichiarazione d’impegno a proteggere le informazioni classificate che riceve.

Articolo 8

Violazione della sicurezza, perdita o compromissione di informazioni classificate

1.   Per violazione della sicurezza si intende un atto o omissione da parte di un soggetto che viola le norme di sicurezza contenute nella presente decisione e nelle sue modalità di attuazione.

2.   La compromissione si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, le ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate.

3.   Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente segnalata all’autorità competente per la sicurezza delle informazioni presso la Corte dei conti.

4.   Qualora sia noto, o vi siano ragionevoli motivi per ritenere, che siano state compromesse o perdute ICUE, l’autorità competente per la sicurezza delle informazioni informa il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali e il segretario generale della Corte dei conti. Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali informa immediatamente la corrispondente autorità competente per la sicurezza presso l’originatore. Il suddetto direttore della Corte dei conti conduce un’indagine e comunica al segretario generale della Corte dei conti e all’autorità competente della sicurezza presso l’originatore l’esito raggiunto e le misure adottate per evitare che la situazione si ripeta. Qualora sia coinvolto un membro della Corte dei conti, spetta al presidente della Corte dei conti adottare provvedimenti in collaborazione con il segretario generale della Corte dei conti.

5.   Un funzionario o altro agente della Corte dei conti responsabile di una violazione delle norme sulla sicurezza stabilite nella presente decisione e nelle sue modalità di attuazione è passibile delle sanzioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle istituzioni dell’Unione europea.

6.   Un membro della Corte dei conti che non rispetta i termini della presente decisione è passibile dei provvedimenti e delle sanzioni di cui all’articolo 286, paragrafo 6, del TFUE.

7.   Qualsiasi soggetto responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.

Articolo 9

Sicurezza in caso di intervento esterno

1.   La Corte dei conti può affidare a contraenti registrati in uno Stato membro, in virtù del contratto che li lega, l’esecuzione di compiti che comportano o richiedono l’accesso a ICUE. Ciò può avvenire, in particolare, in rapporto alla manutenzione dei sistemi di comunicazione e informazione e della rete informatica.

2.   In caso di intervento esterno, la Corte dei conti adotta tutte le misure di sicurezza necessarie di cui al paragrafo 3 del presente articolo (fra cui la richiesta di un nulla osta di sicurezza delle imprese) per garantire che le ICUE siano protette da candidati e offerenti durante l’intera durata di una procedura di gara e di appalto, nonché da contraenti e subcontraenti per l’intera durata del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice provvede affinché nei contratti siano menzionate le norme minime di sicurezza di cui alla presente decisione al fine di obbligare i contraenti a rispettarle.

3.   Le norme di sicurezza, le procedure d’appalto, nonché i moduli e modelli per contratti e subcontratti che comportano l’accesso a ICUE, i bandi di gara, gli orientamenti sulle circostanze in cui è richiesto il nulla osta di sicurezza delle imprese e del personale, le istruzioni di sicurezza su programmi o progetti, le lettere sugli aspetti di sicurezza, le visite, nonché la trasmissione e il trasporto di ICUE ai sensi di tali contratti e subcontratti sono conformi alle norme, ai moduli e ai modelli stabiliti dalla Commissione europea per contratti classificati nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (4).

Articolo 10

Attuazione della decisione e responsabilità connesse

1.   I servizi della Corte dei conti adottano tutte le misure necessarie che rientrano nelle loro competenze per provvedere ad applicare, nel trattamento o nella conservazione delle ICUE o di altre informazioni classificate, la presente decisione e le pertinenti modalità di attuazione.

2.   Il segretario generale è l’autorità che ha il potere di nomina e l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione per tutti i funzionari e gli altri agenti. Il segretario generale può delegare al direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali la responsabilità di concedere ai funzionari e agli altri agenti l’autorizzazione ad accedere a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, di esercitare la sua funzione di autorità di accreditamento in materia di sicurezza e di vigilare sul segretariato della Corte per quanto concerne il trattamento delle ICUE.

3.   Il segretario generale ha il potere di concludere accordi sul livello dei servizi per l’accreditamento delle apparecchiature e dei sistemi di comunicazione e informazione della Corte dei conti, per l’uso di una zona protetta in un’altra istituzione dell’UE e per la procedura relativa alle domande di nulla osta di sicurezza del personale per accedere a ICUE.

4.   Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali ha il potere di concludere accordi amministrativi con le istituzioni, agenzie e altri organismi dell’UE per lo scambio di ICUE, di cui la Corte dei conti necessita per l’espletamento del proprio mandato. Tale direttore può anche concludere accordi amministrativi con paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla protezione di qualsiasi informazione classificata che riceve.

5.   Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali ha il potere di firmare dichiarazioni di impegno a proteggere le ICUE che vanno fornite nel contesto di una trasmissione ad hoc eccezionale.

6.   Il responsabile della sicurezza delle informazioni della Corte dei conti svolge la funzione di autorità competente per la sicurezza delle informazioni. Il responsabile della sicurezza delle informazioni e i soggetti a cui delega in tutto o in parte i propri compiti dispongono del nulla osta di sicurezza adeguato. L’autorità competente per la sicurezza delle informazioni assume le proprie responsabilità in stretta collaborazione con la direzione Risorse umane, finanze e servizi generali, la direzione Informazione, ambiente di lavoro e innovazione e la direzione del Comitato per il controllo della qualità dell’audit (cfr. in particolare articoli 4, 6 e 8). Spetta inoltre all’autorità competente per la sicurezza delle informazioni organizzare corsi di formazione e incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni, nonché condurre ispezioni periodiche per verificare il rispetto della presente decisione, anche in caso di intervento esterno, e degli eventuali provvedimenti da prendere per assicurarlo.

7.   Il responsabile della sicurezza è responsabile delle misure di sicurezza materiale (con particolare riferimento all’articolo 5).

8.   La cancelleria istituita presso il segretariato della Corte dei conti è il punto di ingresso e di uscita delle informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED che la Corte dei conti può scambiare con altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE e con gli Stati membri. È inoltre il punto di ingresso e di uscita delle informazioni dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di livello equivalente. La cancelleria è organizzata come stabilito in una decisione delegata. Il responsabile di tale ufficio assume le seguenti responsabilità principali:

a)

registrazione dell’ingresso e dell’uscita delle informazioni classificate a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

gestione di apposite zone amministrative per la registrazione del trattamento, della conservazione e della consultazione di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

9.   Nell’ambito di un accordo sul livello dei servizi per l’uso di una zona protetta presso un’altra istituzione dell’UE viene istituito un ufficio di registrazione. L’ufficio di registrazione organizzato dal segretariato generale della Corte sotto la responsabilità del direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali della Corte costituisce il punto di ingresso e di uscita delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, che la Corte può scambiare con altre istituzioni, agenzie o organismi dell’UE e con gli Stati membri È inoltre il punto di ingresso e di uscita delle informazioni dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di livello equivalente. È dotato di adeguate casseforti e altri dispositivi di sicurezza idonei a proteggere informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore. L’ufficio di registrazione è organizzato come stabilito in una decisione delegata. Il responsabile del controllo delle registrazioni dispone di un nulla osta di sicurezza adeguato e assume le seguenti responsabilità principali:

a)

gestione delle operazioni relative alla registrazione, consultazione, conservazione, riproduzione, traduzione, trasmissione, invio e, se del caso, distruzione di ICUE;

b)

assolvimento di altri compiti legati alla protezione delle ICUE stabiliti in una decisione delegata.

10.   Il Comitato amministrativo adotta una decisione delegata che stabilisce le modalità di attuazione della presente decisione. Il responsabile della sicurezza delle informazioni redige orientamenti sulla sicurezza delle informazioni. Il Comitato per il controllo della qualità dell’audit redige orientamenti di audit.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per la Corte dei conti

Il Presidente

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Cfr. l’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 13), e il relativo allegato.

(2)  Regolamento n. 31 (CEE) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62) (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2020-01-01).

(3)  Ai sensi della decisione n. 12/2005 della Corte dei conti relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Corte dei conti, come modificata dalla decisione n. 14/2009 (GU C 67 del 20.3.2009, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO

MISURE DI SICUREZZA MATERIALE RIGUARDANTI LE ZONE AMMINISTRATIVE PER LE ICUE

1.   

Il presente allegato contiene le modalità di applicazione dell’articolo 5 della decisione. Queste sono le norme minime per la protezione materiale delle zone amministrative per informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED alla Corte dei conti: zone designate per la registrazione, la conservazione e la consultazione delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

2.   

Le misure di sicurezza materiale nelle zone amministrative sono finalizzate a impedire l’accesso non autorizzato a dette zone realizzando le seguenti azioni:

a)

è stabilito un perimetro chiaramente delimitato che permette l’ispezione delle persone;

b)

l’accesso senza scorta è consentito solo ai soggetti debitamente autorizzati dall’autorità competente per la sicurezza delle informazioni presso la Corte dei conti o un’altra autorità competente;

c)

tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti.

3.   

L’autorità competente per la sicurezza delle informazioni presso la Corte dei conti può in via eccezionale concedere l’accesso a persone non autorizzate, anche per effettuare lavori in una zona amministrativa, purché ciò non comporti l’accesso a ICUE, che rimangono sottochiave. Tale persone possono entrare solo se accompagnate e costantemente sorvegliate dall’autorità competente per la sicurezza delle informazioni o dal responsabile del controllo delle registrazioni.

4.   

L’autorità competente per la sicurezza delle informazioni stabilisce le procedure per la gestione delle chiavi e/o delle combinazioni per tutte le zone amministrative e i contenitori di sicurezza. Queste procedure sono finalizzate a prevenire l’accesso non autorizzato.

5.   

Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni per i contenitori di sicurezza in cui sono conservate informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere cambiate:

alla ricezione di un nuovo contenitore di sicurezza;

in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;

qualora la combinazione sia stata, o si sospetta che sia stata, compromessa;

se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione;

almeno ogni dodici mesi.

6.   

L’autorità competente per la sicurezza delle informazioni e il responsabile della sicurezza sono responsabili del rispetto delle presenti norme.