ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
13 luglio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione, del 5 maggio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( 1 )

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 della Commissione, del 12 luglio 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

55

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1142 del Consiglio, del 12 luglio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione

91

 

*

Decisione (PESC) 2021/1143 del Consiglio, del 12 luglio 2021, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico)

93

 

*

Decisione (PESC) 2021/1144 del Consiglio, del 12 luglio 2021, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

99

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1145 della Commissione, del 30 giugno 2021, relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito ( 1 )

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale («QFP 2021-2027») di cui al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 (4). Il presente regolamento dovrebbe stabilire le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il FEAMPA dovrebbe mirare a indirizzare i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(2)

Quale attore globale in materia di governance degli oceani e quale uno dei principali produttori mondiali di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Infatti, preservare i mari e gli oceani è di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Rappresenta inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione in che modo un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, un efficace controllo delle frontiere e la lotta globale contro la criminalità in mare sono essenziali per mari e oceani sicuri e protetti, rispondendo così alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

(3)

Il regolamento (UE) 2021/1060 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno da parte dei Fondi nell'ambito del regime di gestione concorrente («Fondi»), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tale regolamento si applica alla parte del FEAMPA in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce pertanto una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso stabilisce pertanto condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Esso stabilisce inoltre disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, all'uso di InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e alla gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060, l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPA, e altri programmi dell'Unione.

(4)

Al FEAMPA si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(5)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(6)

In regime di gestione diretta, il FEAMPA dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate a norma del regolamento (UE) 2021/523.

(7)

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo, anche ovviando ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare i finanziamenti privati né sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.

(8)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento. Tuttavia, date le caratteristiche specifiche di tale settore, tali articoli non dovrebbero applicarsi ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

(9)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(10)

Il QFP 2021-2027 prevede che il bilancio dell'Unione continui a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPA dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 108 000 000 EUR. Le risorse del FEAMPA dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 797 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (8) (FEAMP). Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per determinati investimenti a favore di pescherecci e per l'arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(11)

Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di persone, che generano quasi 750 000 000 000 EUR di fatturato e 218 000 000 000 EUR di valore aggiunto lordo all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 000 000 000 EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu ha dato notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I fondi strutturali dell'Unione, e, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMPA, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore marittimo potrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(12)

Il FEAMPA dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(13)

Il FEAMPA dovrebbe essere basato su un'architettura semplice, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti ampi obiettivi specifici nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire tali obiettivi. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060, purché tali misure rientrino negli obiettivi specifici identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

(14)

L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («agenda 2030») identifica nella conservazione e nell'uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), vale a dire gli OSS 14 («Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto si è impegnata a promuovere un'economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico di cui alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Quest'ultimo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell'OMC in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l'Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

(15)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese a titolo del QFP 2021-2027 all'integrazione degli obiettivi climatici così come dell'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(16)

Il FEAMPA dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e clima e formare oggetto di relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

(17)

A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi per quanto concerne le norme della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

(18)

Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060. Nel caso in cui uno Stato membro sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(19)

Negli ultimi anni sono state adottate misure per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, in particolare gli obiettivi per quanto riguarda la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), l'eliminazione delle catture indesiderate e l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici. Per conseguire tali obiettivi è necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, in particolare nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

(20)

Il FEAMPA dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli obiettivi di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il MSY, evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sano e contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, selettive, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

(21)

La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante. In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMPA e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno mettere a disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un sostegno che li agevoli. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMPA, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione dell'esperienza o delle qualifiche adeguate. Se il sostegno all'avviamento di un'impresa è erogato per l'acquisto di un peschereccio, dovrebbe contribuire unicamente all'acquisto del primo peschereccio o di una quota di controllo di quest'ultimo.

(22)

Evitare le catture indesiderate costituisce una delle sfide principali della PCP. A tale riguardo, l'obbligo giuridico di sbarcare tutte le catture ha comportato cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari notevoli. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono alla piena attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione che contribuiscono alla selettività. Per gli investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, dovrebbe essere di conseguenza possibile applicare un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella che si applica ad altre operazioni. Dovrebbe essere altresì possibile applicare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri («scambio di contingenti»), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle «specie a contingente limitante» causato dall'obbligo di sbarco.

(23)

Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci dell'Unione. Tale sostegno dovrebbe includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Non dovrebbe comprendere l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Tale sostegno non dovrebbe inoltre comportare l'aumento della capacità di pesca di un singolo peschereccio, a meno che non derivi direttamente da un aumento della stazza lorda di un peschereccio necessario per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. In tali casi, l'aumento della capacità di pesca del singolo peschereccio dovrebbe essere compensato dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili, al fine di non comportare un aumento della capacità di pesca a livello di flotta. Inoltre, il sostegno non dovrebbe essere erogato semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a requisiti obbligatori nell'ambito del diritto dell'Unione, a eccezione degli obblighi imposti da uno Stato membro per dare attuazione a disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (11) e in relazione all'acquisto, all'installazione e alla gestione di determinate attrezzature a fini di controllo. Nell'ambito di un'architettura che non prevede misure prescrittive, dovrebbe spettare agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(24)

È necessario stabilire norme specifiche di ammissibilità per taluni altri investimenti sostenuti dal FEAMPA a favore della flotta peschereccia, in modo da evitare che tali investimenti contribuiscano alla sovraccapacità o alla pesca eccessiva. In particolare, anche il sostegno per il primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore di un peschereccio dovrebbe essere subordinato a condizioni, tra cui il fatto che il peschereccio appartenga a un segmento di flotta per il quale esiste un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento e che la potenza in kilowatt (kW) del motore nuovo o ammodernato non superi quella del motore sostituito.

(25)

Gli investimenti nel capitale umano svolgono un ruolo essenziale per la competitività e il rendimento economico della pesca, dell'acquacoltura e del settore marittimo. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione tra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente, nonché la promozione del dialogo sociale e la diffusione delle conoscenze.

(26)

Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l'attuazione della PCP. In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12). Determinati obblighi stabiliti in tale regolamento, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica, i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e i sistemi obbligatori di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell'ambito del FEAMPA. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera.

(27)

Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

(28)

Il FEAMPA dovrebbe sostenere, in regime di gestione diretta e indiretta, un'attuazione e una governance della PCP basate sulla conoscenza ed efficaci attraverso la formulazione di pareri scientifici, la cooperazione regionale sulle misure di conservazione, lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

(29)

Al fine di rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere operazioni di gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità degli articoli 22 e 23 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottimizzare l'assegnazione della loro capacità di pesca disponibile, tenendo conto delle esigenze della flotta, e senza aumentarne la capacità di pesca complessiva.

(30)

Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato a una migliore gestione della flotta e alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere erogato soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.

(31)

Al fine di contribuire agli obiettivi di conservazione della PCP o di attenuare determinate circostanze eccezionali, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione, all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), a una catastrofe naturale, a un incidente ambientale o a una crisi sanitaria. Il sostegno in caso di arresto temporaneo dovuto a misure di conservazione dovrebbe essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(32)

Poiché i pescatori sono esposti a rischi economici e ambientali crescenti, tra l'altro a causa dei cambiamenti climatici e della volatilità dei prezzi, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere azioni che rafforzano la resilienza del settore della pesca, anche attraverso fondi di mutualizzazione, strumenti assicurativi o altri regimi collettivi che migliorano la capacità del settore di gestire i rischi e di reagire agli eventi avversi.

(33)

La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, il FEAMPA dovrebbe pertanto accordare a tali operatori un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %, fatta eccezione per le operazioni relative al primo acquisto di un peschereccio, alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore e le operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. Nel loro programma gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera e descrivere i tipi di azioni prese in considerazione per lo sviluppo di tale pesca.

(34)

Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico dovrebbe essere del 70 % della spesa pubblica ammissibile, a eccezione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche, per il quale dovrebbe essere del 100 %.

(35)

L'aliquota massima di intensità di aiuto dovrebbe essere pari al 50 % della spesa totale ammissibile, con la possibilità, in taluni casi, di fissare tassi di deroga.

(36)

Le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali grande distanza, topografia e clima di cui all'articolo 349 TFUE e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, comprese la pesca e l'acquacoltura sostenibili, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMPA contribuire a indennizzare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica o insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale di tale dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere finanziamenti supplementari per l'attuazione di tale sostegno. In quanto aiuto di Stato, tale finanziamento dovrebbe essere notificato alla Commissione, che può approvarlo a norma del presente regolamento nell'ambito di detto sostegno.

(37)

In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno da parte del FEAMPA per indennizzare, tra l'altro, i pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, comprese le alghe sargasso, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva, per la gestione, il ripristino e il monitoraggio di zone NATURA 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14), per la protezione di specie, in particolare a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nonché per il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In regime di gestione diretta il FEAMPA dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

(38)

La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia, si stima che l'Unione importi attualmente oltre il 60 % del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipenda pertanto fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

(39)

Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, per esempio l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali.

(40)

La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

(41)

L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI), tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari o InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

(42)

Il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in caso di eventi eccezionali che provocano una perturbazione significativa dei mercati.

(43)

La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il sostegno da parte del FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati, tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(44)

Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra portatori di interessi locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMPA dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile in regime di gestione concorrente un sostegno attraverso lo CLLD. Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di CLLD dovrebbero aiutare le comunità locali nelle zone di pesca e acquacoltura a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

(45)

In regime di gestione concorrente, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a rafforzare la gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino.

(46)

In regime di gestione diretta e indiretta, il sostegno nell'ambito del FEAMPA si dovrebbe concentrare sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando una riserva di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

(47)

Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani — sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità — ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio (18), sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l'ambiente marino e le attività marittime dell'uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

(48)

In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani». La politica dell'Unione sulla governance degli oceani considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per la realizzazione dell'Agenda 2030, e in particolare l'OSS 14, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

(49)

Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell'ambito del FEAMPA intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMPA dovrebbe sostenere gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nelle zone non coperte dagli APPS stipulati con vari paesi terzi, nonché il contributo dell'Unione per l'adesione obbligatoria a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell'ambito di diverse linee del bilancio dell'Unione.

(50)

Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell'ambito della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d'azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione della guardia di frontiera e costiera europea tra l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, anche mediante l'acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.

(51)

In regime di gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto della massimizzazione del loro contributo alle priorità del FEAMPA e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale. Nel valutare i progetti di programmi, la Commissione dovrebbe tenere conto anche del loro contributo allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, a affrontare le sfide ambientali e socioeconomiche della PCP, ai risultati socioeconomici dell'economia blu sostenibile, alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, e alla riduzione dei rifiuti marini e alla mitigazione dei e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

(52)

Nel contesto della regionalizzazione e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto, se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali.

(53)

La performance del FEAMPA negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi e finali in conformità del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e di valutazione.

(54)

Al fine di fornire informazioni sul sostegno del FEAMPA per gli obiettivi in materia di ambiente e clima a norma del regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno stabilire una metodologia basata sulle tipologie di intervento. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima.

(55)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è opportuno che il FEAMPA sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMPA sul terreno.

(56)

La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMPA.

(57)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF.

(58)

Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA siano pubblicate su un sito web di uno Stato membro, a norma del regolamento (UE) 2021/1060. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(59)

Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, le modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi, le date di inizio o fine del periodo di inammissibilità e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto nonché la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde consentire l'introduzione di ulteriori indicatori di performance chiave. Al fine di facilitare un'agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 a quello istituito dal presente regolamento, è infine opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde integrare il presente regolamento mediante la definizione di disposizioni transitorie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i programmi di lavoro, l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la definizione degli elementi metodologici per misurare le riduzioni delle emissioni di CO2 dei motori dei pescherecci, il verificarsi di un evento eccezionale, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti a causa di grave inadempienza da parte di uno Stato membro, le rettifiche finanziarie nonché l'identificazione dei dati di attuazione pertinenti a livello di operazione e la relativa presentazione. Fatta eccezione per i programmi di lavoro, compresi l'assistenza tecnica e il verificarsi di un evento eccezionale, è altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(61)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile attribuire una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, è necessario derogare all'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni di funzionamento.

(62)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027, è necessario far sì che il presente regolamento si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

QUADRO GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del FEAMPA è allineata alla durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;

2)

«guardia costiera»: le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, attività di ispezione e altre attività connesse a tali funzioni;

3)

«rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino» o «EMODnet»: un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

4)

«pesca sperimentale»: qualsiasi operazione di pesca praticata a fini commerciali in una determinata zona al fine di valutare la redditività e la sostenibilità biologica dello sfruttamento regolare a lungo termine delle risorse della pesca in tale zona per quanto concerne stock che non sono stati oggetto di pesca commerciale;

5)

«pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

6)

«pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

7)

«governance internazionale degli oceani»: un'iniziativa dell'Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di consentire mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

8)

«luogo di sbarco»: un luogo diverso dai porti marittimi quali definiti all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro, il cui uso non è limitato al suo proprietario e che è utilizzato principalmente per gli sbarchi di piccoli pescherecci costieri;

9)

«politica marittima»: una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

10)

«sicurezza e sorveglianza marittima»: le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

11)

«pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

12)

«organismo pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

13)

«strategia di bacino marittimo»: un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni affrontate dagli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino specifico o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale. È elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

14)

«piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da:

a)

pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (28); o

b)

pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

15)

«economia blu sostenibile»: tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione.

Articolo 3

Priorità

Il FEAMPA contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima dell'Unione. Esso persegue le seguenti priorità:

1)

promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;

2)

promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;

3)

consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;

4)

rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 108 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo II del presente regolamento è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 63 del regolamento finanziario.

3.   La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo III del presente regolamento è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

Articolo 5

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1.   La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

2.   Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:

a)

102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

b)

82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

c)

131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

3.   L'indennizzo di cui all'articolo 24 non supera il 60 % di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, o il 70 % in circostanze giustificate in ciascun piano d'azione per le regioni ultraperiferiche.

4.   Almeno il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato nel programma preparato e presentato a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

5.   Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA assegnato per Stato membro alla somma totale del sostegno di cui agli articoli da 17 a 21 non può superare complessivamente la più elevata delle soglie seguenti:

a)

6 000 000 EUR; o

b)

il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

6.   Conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2021/1060, il FEAMPA, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l'assistenza tecnica ai fini di un'amministrazione e un uso efficaci del Fondo stesso.

Articolo 6

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

Le risorse disponibili per gli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nell'allegato V.

Articolo 7

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta

1.   La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 797 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEAMPA, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell'1,5 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il FEAMPA può sostenere le seguenti misure:

a)

l'assistenza tecnica per l'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di APPS e la partecipazione dell'Unione a ORGP;

c)

la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.

3.   Il FEAMPA sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione del presente regolamento.

CAPO III

Programmazione

Articolo 8

Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente

1.   In conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all'articolo 3 del presente regolamento («programma»).

Nell'elaborazione del programma, gli Stati membri si adoperano per tenere conto delle sfide regionali e/o locali, se del caso, e possono individuare organismi intermedi a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Il sostegno di cui al titolo II del presente regolamento per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060 è organizzato in base alle priorità e agli obiettivi specifici indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3.   Oltre agli elementi indicati all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1060, il programma contiene:

a)

un'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti deboli, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni da affrontare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini pertinenti per il programma;

b)

se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 35.

4.   Gli Stati membri, nell'effettuare l'analisi della situazione in termini di punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tengono conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera, di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060.

Per gli obiettivi specifici che contribuiscono allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, gli Stati membri descrivono i tipi di azioni presi in considerazione a tal fine, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), e all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060.

L'autorità di gestione si adopera per tenere conto delle specificità degli operatori della piccola pesca costiera per eventuali misure di semplificazione, quali i moduli di domanda semplificati.

5.   La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

a)

della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 3 e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale, anche attraverso un'ampia gamma di soluzioni innovative;

b)

del contributo del programma allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile;

c)

del contributo del programma alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;

d)

dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

se del caso, dei piani di gestione pluriennali adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni adottate dalle ORGP che vincolano l'Unione;

f)

dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

g)

dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, in particolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

h)

se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni di ciascun bacino marino con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 dovrà essere conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

j)

del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

k)

del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

Articolo 9

Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

Ai fini dell'attuazione del titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 56. Fatta eccezione per quanto riguarda l'assistenza tecnica, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

TITOLO II

SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Principi generali del sostegno

Articolo 10

Aiuti di Stato

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3.   Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

4.   Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni, connesse all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza.

Articolo 11

Ammissibilità delle domande

1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

a)

ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (30) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;

b)

ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o

c)

ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

2.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

3.   Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

4.   A norma dell'articolo 62, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda:

a)

la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode commessa e ha durata minima di un anno;

b)

a norma dell'articolo 44 del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060, le modalità di recupero del sostegno concesso conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni gravi commesse;

c)

le date di inizio o fine dei periodi di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto.

5.   Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande di sostegno presentate dagli operatori della pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

6.   Gli Stati membri dispongono che gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del FEAMPA forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che non rientrano in nessuna delle situazioni elencate ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Prima di approvare la domanda, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente

1.   Fatte salve le regole concernenti l'ammissibilità delle spese stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono scegliere per il sostegno a norma del presente titolo le operazioni che:

a)

rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b)

non sono inammissibili ai sensi dell'articolo 13; e

c)

sono conformi al diritto dell'Unione applicabile.

2.   L'FEAMPA può sostenere gli investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da uno Stato membro per dare esecuzione alle disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159.

Articolo 13

Operazioni o spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA le seguenti operazioni o spese:

a)

operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19;

b)

l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

c)

la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17;

d)

il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;

e)

l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21;

f)

la pesca sperimentale;

g)

il trasferimento di proprietà di un'impresa;

h)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

i)

la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;

j)

meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2;

k)

investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22;

l)

investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

m)

la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18.

CAPO II

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Sezione 1

Ambito di applicazione del sostegno

Articolo 14

Obiettivi specifici

1.   Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso uno o più dei seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;

b)

aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci;

c)

promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;

d)

favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze;

e)

promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; e

f)

contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.

2.   Il sostegno a norma del presente capo può essere erogato alla pesca nelle acque interne alle condizioni stabilite all'articolo 16.

Sezione 2

Condizioni specifiche

Articolo 15

Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci

Un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del presente capo non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno.

Articolo 16

Pesca nelle acque interne

1.   Le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e d), all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a d), nonché il riferimento al regolamento (CE) n. 1224/2009 di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, non si applicano ai pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne.

2.   Nel caso di pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne, i riferimenti alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettere d) ed e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), sono sostituiti dai riferimenti alla data di entrata in servizio, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 17

Primo acquisto di un peschereccio

1.   In deroga all'articolo 13, lettera c), il FEAMPA può sostenere il primo acquisto di un peschereccio, o l'acquisto della sua proprietà parziale.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato solo a una persona fisica che:

a)

alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e

b)

abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione.

3.   Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 può essere erogato anche a soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 2.

5.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

6.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:

a)

appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b)

è attrezzato per le attività di pesca;

c)

ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

d)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; ed

e)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

7.   Il primo acquisto di un peschereccio destinatario del sostegno previsto dal presente articolo non è considerato un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera g).

Articolo 18

Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario

1.   In deroga all'articolo 13, lettera m), il FEAMPA può sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

a)

il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b)

il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

c)

per i piccoli pescherecci costieri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e

d)

per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore attuale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti a una verifica fisica.

4.   La capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non è sostituita.

5.   Si considera che la riduzione delle emissioni di CO2 richiesta a norma del paragrafo 2, lettera d) sia stata realizzata in uno dei seguenti casi:

a)

se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore sostituito; o

b)

se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.

Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 2, lettera d), si considera realizzata in uno dei seguenti casi:

a)

il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni;

b)

il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito;

c)

lo Stato membro si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

La Commissione adotta atti di esecuzione per individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico di cui al secondo comma, lettera a), del presente comma e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione della lettera c) di tale comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Articolo 19

Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica

1.   In deroga all'articolo 13, lettera a), il FEAMPA può sostenere operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

a)

il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio tra la capacità di pesca del segmento e le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b)

il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

c)

il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; e

d)

l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

3.   Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili solo le seguenti operazioni:

a)

l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo;

b)

l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo;

c)

l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore;

d)

l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO2 inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione;

e)

la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio.

4.   Nell'ambito dei dati forniti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le caratteristiche delle operazioni sostenute a norma del presente articolo, compresi il quantitativo della capacità di pesca aumentato e la finalità di tale aumento.

5.   Il sostegno previsto dal presente articolo non riguarda le operazioni connesse agli investimenti volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica se tali operazioni non aumentano la capacità di pesca del peschereccio interessato. Tali operazioni possono essere sostenute in conformità dell'articolo 12.

Articolo 20

Arresto definitivo delle attività di pesca

1.   In deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

Il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

a)

l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

d)

una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

e)

il beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente:

a)

ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e

b)

ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

I pescatori di cui al primo comma, lettera b), cessano tutte le attività di pesca per i cinque anni successivi al ricevimento del sostegno. Se un pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro interessato in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente comma non è stata soddisfatta.

Articolo 21

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.   In deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente nel caso di:

a)

misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO;

b)

misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; o

e)

catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente se le attività di pesca del peschereccio o del pescatore in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente:

a)

ai proprietari o agli armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

b)

ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; o

c)

ai pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante i due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla.

6.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato per una durata massima di 12 mesi per peschereccio o per pescatore nel corso del periodo di programmazione.

7.   Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci o dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto temporaneo. Lo Stato membro interessato si accerta che il peschereccio o il pescatore in questione abbia cessato ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto temporaneo e che l'utilizzo del peschereccio per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Articolo 22

Controllo ed esecuzione

1.   Il FEAMPA può sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

2.   In deroga all'articolo 13, lettera k), il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riguardare:

a)

l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;

b)

l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all'articolo 33 e alla cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 34.

Articolo 23

Raccolta, gestione, uso e trattamento di dati nel settore della pesca e programmi di ricerca e innovazione

1.   Il FEAMPA può sostenere la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004. Il FEAMPA può sostenere altresì i programmi di ricerca e innovazione della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 24

Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

1.   Il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e).

3.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle condizioni di cui all'articolo 36.

Articolo 25

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

1.   Il FEAMPA può sostenere azioni che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne.

Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f).

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare tra l'altro:

a)

indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

b)

investimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

c)

azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

d)

l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

e)

la gestione, il ripristino, la sorveglianza e il monitoraggio di zone Natura 2000, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;

f)

la protezione di specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;

g)

il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

CAPO III

Priorità 2: promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione

Sezione 1

Ambito di applicazione del sostegno

Articolo 26

Obiettivi specifici

1.   Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale;

b)

promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.

2.   In deroga all'articolo 13, lettera j), in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può riguardare:

a)

gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi; e

b)

l'indennizzo versato a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento.

Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno nell'ambito di tale lettera può riguardare anche gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può anche contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Sezione 2

Condizioni specifiche

Articolo 27

Acquacoltura

Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 28

Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il sostegno alle imprese diverse dalle PMI può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523.

CAPO IV

Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

Sezione 1

Ambito di applicazione del sostegno

Articolo 29

Obiettivo specifico

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura.

Sezione 2

Condizioni specifiche

Articolo 30

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il sostegno è attuato attraverso il CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Ai fini del presente articolo, le strategie di CLLD di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 garantiscono che le comunità nelle zone di pesca o acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Tali strategie di CLLD possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca o sull'acquacoltura a strategie più vaste volte alla diversificazione delle comunità locali.

CAPO V

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Sezione 1

Ambito di applicazione del sostegno

Articolo 31

Obiettivo specifico

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al rafforzamento della gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

Sezione 2

Condizioni specifiche

Articolo 32

Conoscenze oceanografiche

Il sostegno erogato per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 del presente regolamento attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche contribuisce ad azioni di raccolta, gestione, analisi, trattamento e utilizzo dei dati volti a migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, allo scopo di:

a)

garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio, designazione e gestione di siti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b)

sostenere la pianificazione dello spazio marittimo a norma della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); o

c)

migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet).

Articolo 33

Sorveglianza marittima

1.   Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 attraverso la promozione della sorveglianza marittima, è erogato un sostegno per azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni.

2.   Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'articolo 22.

Articolo 34

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

1.   Il sostegno erogato per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 attraverso la promozione della cooperazione dei servizi di guardia costiera contribuisce alle azioni svolte dalle autorità nazionali nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

2.   Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'articolo 22.

CAPO VI

Sviluppo sostenibile delle regioni ultraperiferiche

Articolo 35

Piano d'azione per le regioni ultraperiferiche

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche, un piano d'azione che stabilisce:

a)

una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

b)

una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

i)

il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente titolo;

ii)

l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui agli articoli 24 e 36, compresa la metodologia di calcolo;

iii)

qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

Articolo 36

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Ai fini dell'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 24, ciascuno Stato membro interessato determina per ciascuna regione ultraperiferica, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

2.   Nello stabilire gli elenchi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

3.   Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

a)

catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (37);

b)

catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni ultraperiferiche;

c)

importati da paesi terzi.

4.   Il paragrafo 3, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

5.   Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono un peschereccio registrato in un porto di tali regioni e vi operano tiene conto:

a)

per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

b)

di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 62, a integrazione del presente regolamento, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Articolo 37

Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi

Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 24. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione l'aiuto di Stato, che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento come parte di tale indennizzo. L'aiuto di Stato così notificato si considera notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Articolo 38

Valutazione

Nell'effettuare la valutazione intermedia di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione esamina specificamente le disposizioni del presente capo, comprese quelle relative all'indennizzo per i costi aggiuntivi.

CAPO VII

Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente

Sezione 1

Sostegno del FEAMPA

Articolo 39

Calcolo degli indennizzi

Gli indennizzi per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno e altri indennizzi forniti a norma del presente regolamento sono erogati in una delle forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 40

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico è pari al 70 % della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), che è pari al 100 %.

Articolo 41

Intensità dell'aiuto pubblico

1.   Gli Stati membri applicano un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'operazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono stabilite nell'allegato III.

3.   Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 2 a 19 dell'allegato III si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

4.   Se un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 dell'allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.

Sezione 2

Gestione finanziaria

Articolo 42

Interruzione dei termini di pagamento

1.   In conformità dell'articolo 96, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

2.   Prima dell'interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all'inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

3.   L'interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Articolo 43

Sospensione dei pagamenti

1.   In conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

2.   Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro interessato che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza da parte dello Stato membro delle norme applicabili nell'ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

3.   La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza grave di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Articolo 44

Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri

Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione o del reato grave da parte del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica di tale beneficiario.

Articolo 45

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

1.   In conformità dell'articolo 104, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:

a)

le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi nei quali si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento e lo Stato membro interessato non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

b)

le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica del beneficiario stesso.

3.   Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Sezione 3

Sorveglianza e rendicontazione

Articolo 46

Quadro di sorveglianza e di valutazione

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato per il FEAMPA figuranti nell'allegato I del presente regolamento e, se necessario, gli indicatori specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Conformemente all'obbligo di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla performance del FEAMPA. In tale relazione la Commissione utilizza gli indicatori di performance chiave di cui all'allegato I del presente regolamento.

3.   In aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione che comprendono le caratteristiche salienti del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione dell'impresa, genere e recapiti) e l'operazione sostenuta (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori degli indicatori, stato di avanzamento dell'operazione, numero nel registro comune della flotta, dati finanziari e forma di sostegno). I dati sono forniti entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il primo invio di tali dati è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'ulteriore precisazione dei dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e la loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 per modificare l'allegato I aggiungendo indicatori di performance chiave al fine di adeguarli ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione.

Articolo 47

Comunicazione dei risultati dell'operazione finanziata

1.   I beneficiari comunicano il valore degli indicatori di risultato pertinenti dopo il completamento dell'operazione e al più tardi la domanda di pagamento finale. L'autorità di gestione esamina la plausibilità del valore degli indicatori di risultato comunicato dal beneficiario parallelamente al pagamento finale.

2.   Gli Stati membri possono prorogare le scadenze di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

CAPO I

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Articolo 48

Attuazione della PCP

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della PCP tramite:

a)

la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;

b)

la cooperazione regionale sulle misure di conservazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare nel contesto dei piani pluriennali di cui ai suoi articoli 9 e 10;

c)

lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;

d)

il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il cui obiettivo si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;

e)

contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 49

Promozione di mari e oceani sani e puliti

1.   Il FEAMPA sostiene la promozione di mari e oceani sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l'attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo è in linea con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

CAPO II

Priorità 2: promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione.

Articolo 50

Informazioni sul mercato

Il FEAMPA sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

CAPO III

Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

Articolo51

Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile tramite:

a)

la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

b)

la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;

c)

il rafforzamento del trasferimento e dell'integrazione della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile;

d)

il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull'economia blu sostenibile;

e)

lo sviluppo di una riserva di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi.

CAPO IV

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Articolo 52

Rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della EMODnet.

Articolo 53

Sicurezza e sorveglianza marittima

Il FEAMPA sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione tra servizi di guardia costiera e tra agenzie, e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.

Articolo 54

Governance internazionale degli oceani

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:

a)

contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;

b)

la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'Agenda 2030 e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;

c)

l'attuazione di partenariati per gli oceani tra l'Unione e altri attori pertinenti;

d)

l'attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

e)

l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;

f)

la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

CAPO V

Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 55

Forme di finanziamento dell'Unione

1.   Il FEAMPA può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento finanziario, in particolare appalti e sovvenzioni a norma, rispettivamente, dei titoli VII e VIII di detto regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

2.   La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.

Articolo 56

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 57

Valutazione da parte della Commissione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

2.   La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata entro la fine del 2024.

3.   Entro la fine del 2031 viene preparata una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III.

4.   La Commissione comunica le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 58

Monitoraggio in regime di gestione diretta e indiretta

1.   La Commissione utilizza gli indicatori di risultato e di output di cui all'allegato I per monitorare i risultati dell'attuazione del FEAMPA in regime di gestione diretta e indiretta.

2.   La Commissione raccoglie i dati sulle operazioni selezionate per il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta, comprese le caratteristiche salienti del beneficiario e l'operazione stessa, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3.

Articolo 59

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 60

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle azioni svolte a titolo del FEAMPA e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono alle priorità di cui all'articolo 3.

Articolo 61

Soggetti, attività e costi ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

5.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga al suo articolo 193, paragrafo 4, tenendo conto dell'entrata in vigore ritardata del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, come stabilito nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 62

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 36, 46 e 65 è conferito alla Commissione a decorrere dal 14 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 11, 36, 46 e 65 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 36, 46 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1004

L'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 è così modificato:

1)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità del programma pluriennale dell'Unione (“piano di lavoro nazionale”). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10. Se la valutazione indica che il piano di lavoro nazionale non è conforme al presente articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.»;

2)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e i calendari per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.».

Articolo 65

Disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 508/2014 e qualsiasi atto delegato e di esecuzione adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FEAMPA nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

2.   Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 del presente regolamento al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.

3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 si intendono fatti al presente regolamento per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027.

Articolo 66

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (GU C 116 del 31.3.2021, pag. 81) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 271, del 7.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159)

(6)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(11)  Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

(12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(14)  Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(16)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(18)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(22)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(23)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(25)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(27)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(29)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(31)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(32)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

(34)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(35)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

(37)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DEL FEAMPA

INDICATORI DI PERFORMANCE CHIAVE  (1)

INDICATORI DI RISULTATO (UNITÀ DI MISURA)

INDICATORI DI OUTPUT

CI 01 — Imprese create

CI 02 — Imprese con un fatturato elevato

CI 03 — Posti di lavoro creati

CI 04 — Posti di lavoro mantenuti

CI 05 — Persone beneficiarie

CI 06 — Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali

CI 07 — Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2

CI 08 — Numero di PMI beneficiarie di un sostegno

CR 01 — Nuova capacità produttiva (tonnellate/anno)

CR 02 — Produzione acquicola mantenuta (tonnellate/anno)

CR 03 — Imprese create (numero di entità)

CR 04 — Imprese con un fatturato elevato (numero di entità)

CR 05 — Capacità delle navi ritirate (GT e kW)

CR 06 — Posti di lavoro creati (numero di persone)

CR 07 — Posti di lavoro mantenuti (numero di persone)

CR 08 — Persone beneficiarie (numero di persone)

CR 09 — Area oggetto di operazioni che contribuiscono a un buono stato ecologico nonché di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (km2 o km)

CR 10 — Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali (numero di azioni)

CR 11 — Entità che promuovono la sostenibilità sociale (numero di entità)

CO 01 — Numero di operazioni

CI 09 — Numero di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e comunicazione delle catture

CI 10 — Numero di gruppi di azione locale

CI 11 — Numero di piccoli pescherecci costieri beneficiari di un sostegno

CI12 — Uso di piattaforme di dati e d'informazione

CR 12 — Efficacia del sistema di «raccolta, gestione e uso dei dati» (alta, media, bassa)

CR 13 — Attività di cooperazione tra portatori di interesse (numero di azioni)

CR 14 — Innovazioni rese possibili (numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi)

CR 15 — Mezzi di controllo installati o migliorati (numero di mezzi)

CR 16 — Entità che beneficiano di attività di promozione e informazione (numero di entità)

CR 17 — Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e/o nella trasformazione (numero di entità)

CR 18 — Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2 (kWh/tonnellate o litri/h)

CR 19 — Azioni volte a migliorare la capacità di governance (numero di azioni)

CR 20 — Investimenti indotti (EUR)

CR 21 — Serie di dati e consulenze messe a disposizione (numero)

CR 22 — Uso di piattaforme di dati e d'informazione (numero di visualizzazioni)

 


(1)  Gli indicatori di performance chiave per il FEAMPA sono utilizzati dalla Commissione conformemente all'obbligo di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario.


ALLEGATO II

ORGANIZZAZIONE DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

OBIETTIVO STRATEGICO

Articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060

PRIORITÀ DEL FEAMPA

OBIETTIVO SPECIFICO DEL FEAMPA

NOMENCLATURA DA UTILIZZARE NEL PIANO DI FINANZIAMENTO

Tabella 11A dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060

Un'europa più verde, a basse emissioni di carbonio in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio e resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della gestione e prevenzione dei rischi, e della mobilità urbana sostenibile

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale

1.1.1

Tutte le operazioni a eccezione di quelle beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19

1.1.2

Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19

Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci

1.2

Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca

1.3

 

 

Favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze

1.4

Promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

1.5

Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

1.6

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale

2.1

 

 

Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti

2.2

Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Rafforzare la gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera

4.1

Un'europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori delle iniziative locali

Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

3.1

 

Assistenza tecnica

5.1

5.2


ALLEGATO III

ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

NUMERO DI RIGA

CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE

ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO

1

Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19

40 %

2

Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:

 

operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

100 %

operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;

75 %

operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013

75 %

3

Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19

75 %

4

Operazioni nelle regioni ultraperiferiche

85 %

5

Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

85 %

6

Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 22

85 %

7

Operazioni connesse alla piccola pesca costiera

100 %

8

Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi

100 %

9

Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39

100 %

10

Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4

100 %

11

Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013

100 %

12

Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale

100 %

13

Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

i)

interesse collettivo;

ii)

beneficiario collettivo; o

iii)

elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.

100 %

14

Operazioni diverse da quelle coperte nella riga 13 che soddisfano i criteri seguenti:

i)

interesse collettivo;

ii)

beneficiario collettivo;

iii)

elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.

100 %

15

Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali

75 %

16

Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1

100 %

17

Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI

60 %

18

Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione

75 %

19

Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi

60 %


ALLEGATO IV

TIPI DI INTERVENTO

N.

TIPO DI INTERVENTO

COEFFICIENTE CLIMATICO

COEFFICIENTE AMBIENTALE

1

Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico

100 %

100 %

2

Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti

40 %

40 %

3

Contributo alla neutralità climatica

100 %

100 %

4

Arresto temporaneo delle attività di pesca

100 %

100 %

5

Arresto definitivo delle attività di pesca

100 %

100 %

6

Contributo a un buono stato ecologico attraverso la realizzazione e il monitoraggio delle zone marine protette, compresa Natura 2000

100 %

100 %

7

Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica

0 %

0 %

8

Indennizzo per costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche

0 %

0 %

9

Salute e benessere degli animali

40 %

40 %

10

Controllo ed esecuzione

40 %

100 %

11

Raccolta di dati e analisi e promozione delle conoscenze oceanografiche

100 %

100 %

12

Sicurezza e sorveglianza marittima

40 %

40 %

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

13

Azioni preparatorie CLLD

0 %

0 %

14

Attuazione della strategia CLLD

40 %

40 %

15

Spese di gestione e animazione CLLD

0 %

0 %

Assistenza tecnica

16

Assistenza tecnica

0 %

0 %


ALLEGATO V

RISORSE GLOBALI DEL FEAMPA PER STATO MEMBRO PER IL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE

649 646 302

867 704 926

833 435 808

798 047 503

707 757 512

721 531 085

732 876 864

5 311 000 000

BE

4 925 394

6 578 640

6 318 823

6 050 521

5 365 973

5 470 400

5 556 420

40 266 171

BG

10 390 512

13 878 165

13 330 060

12 764 057

11 319 949

11 540 245

11 721 710

84 944 698

CZ

3 670 269

4 902 222

4 708 614

4 508 683

3 998 577

4 076 392

4 140 492

30 005 249

DK

24 582 747

32 834 129

31 537 379

30 198 278

26 781 687

27 302 881

27 732 208

200 969 309

DE

25 908 996

34 605 542

33 238 833

31 827 487

28 226 569

28 775 883

29 228 372

211 811 682

EE

11 912 962

15 911 637

15 283 223

14 634 286

12 978 583

13 231 157

13 439 212

97 391 060

IE

17 414 773

23 260 170

22 341 533

21 392 895

18 972 532

19 341 754

19 645 895

142 369 552

EL

45 869 836

61 266 389

58 846 736

56 348 059

49 972 919

50 945 434

51 746 530

374 995 903

ES

137 053 465

183 056 482

175 826 854

168 361 115

149 312 971

152 218 730

154 612 307

1 120 441 924

FR

69 372 651

92 658 097

88 998 661

85 219 712

75 578 071

77 048 886

78 260 448

567 136 526

HR

29 808 019

39 813 303

38 240 917

36 617 179

32 474 362

33 106 342

33 626 925

243 687 047

IT

63 388 749

84 665 656

81 321 871

77 868 885

69 058 907

70 402 853

71 509 909

518 216 830

CY

4 685 786

6 258 605

6 011 428

5 756 178

5 104 932

5 204 279

5 286 114

38 307 322

LV

16 498 239

22 035 996

21 165 707

20 266 995

17 974 015

18 323 805

18 611 939

134 876 696

LT

7 484 030

9 996 101

9 601 315

9 193 636

8 153 481

8 312 155

8 442 859

61 183 577

LU

HU

4 612 763

6 161 072

5 917 747

5 666 475

5 025 378

5 123 176

5 203 735

37 710 346

MT

2 669 689

3 565 790

3 424 963

3 279 536

2 908 494

2 965 097

3 011 721

21 825 290

NL

11 978 187

15 998 755

15 366 900

14 714 410

13 049 642

13 303 600

13 512 794

97 924 288

AT

821 763

1 097 594

1 054 246

1 009 482

895 270

912 693

927 046

6 718 094

PL

62 675 756

83 713 340

80 407 168

76 993 019

68 282 136

69 610 965

70 705 569

512 387 953

PT

46 307 271

61 850 651

59 407 923

56 885 418

50 449 481

51 431 271

52 240 007

378 572 022

RO

19 871 141

26 541 038

25 492 826

24 410 382

21 648 625

22 069 926

22 416 967

162 450 905

SI

2 927 095

3 909 597

3 755 191

3 595 743

3 188 925

3 250 985

3 302 105

23 929 641

SK

1 862 388

2 487 512

2 389 271

2 287 821

2 028 980

2 068 465

2 100 991

15 225 428

FI

8 777 254

11 723 405

11 260 401

10 782 276

9 562 384

9 748 476

9 901 766

71 755 962

SE

14 176 567

18 935 038

18 187 218

17 414 975

15 444 669

15 745 235

15 992 823

115 896 525


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1140 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 67, primo comma, e l’articolo 272, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e relativi prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno nell’ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A.

(2)

Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 integrano quelle stabilite dal regolamento (UE) 2016/429. Tali norme comprendono vari aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto o di conferma delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/687 siano applicate in modo efficace, è opportuno che queste siano stabilite anche in un atto delegato unico che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate.

(3)

L’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la possibilità che l’autorità competente decida se istituire o non istituire una zona soggetta a restrizioni in determinate circostanze. L’attuale formulazione di detto articolo potrebbe essere fuorviante in quanto potrebbe essere interpretata in modo non univoco. L’articolo dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di questa possibilità.

(4)

Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. Per questo motivo le restrizioni e le condizioni dovrebbero riguardare soltanto le specie animali e i relativi prodotti che presentano un rischio di diffusione di una particolare malattia di categoria A, tenendo conto delle specie animali elencate per la malattia di categoria A interessata.

(5)

L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l’obbligo di rilasciare un certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa, senza specificare le specie di animali interessate da tale disposizione. Tale paragrafo dovrebbe pertanto essere modificato al fine di limitare l’obbligo alle partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate per la rispettiva malattia di categoria A.

(6)

L’articolo 272, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure transitorie connesse all’abrogazione di varie direttive esistenti, in particolare le direttive 92/66/CEE (4), 2000/75/CE (5), 2001/89/CE (6), 2002/60/CE (7), 2003/85/CE (8) e 2005/94/CE (9) del Consiglio. L’articolo prevede in particolare la possibilità che dette direttive continuino ad applicarsi in luogo dei corrispondenti articoli contenuti in tale regolamento per un periodo di tre anni dopo la data della sua applicazione o una data precedente da fissare in un atto delegato. In conformità a tale disposizione, l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE cessino di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, in quanto tale regolamento delegato stabilisce norme corrispondenti a quelle precedentemente stabilite in tali direttive.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre norme relative alle misure di controllo delle malattie per tutte le malattie di categoria A, compresa la peste suina africana. È pertanto opportuno modificare l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all’elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2002/60/CE che stabilisce disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (10) stabilisce inoltre norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate, tra cui l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini. Tali norme si applicheranno a decorrere dal 21 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all’elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, al fine di evitare duplicazioni e incoerenze delle norme in vigore per quanto riguarda la sorveglianza, l’eradicazione e lo status di indenne dalla febbre catarrale degli ovini nell’Unione.

(9)

L’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce i divieti che l’autorità competente deve attuare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A per controllare la diffusione della malattia. Tali divieti sono elencati nell’allegato VI di detto regolamento delegato. Tuttavia il divieto riferito ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza è incompleto in quanto si riferisce solamente a determinati sottoprodotti di origine animale. Ciò potrebbe comportare un rischio di diffusione della malattia nel corso dell’attuazione delle misure di controllo della malattia previste da tale regolamento delegato. L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe precisare che sono vietati tutti i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1.

all’articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:»;

2.

all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.»;

3.

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Abrogazioni

1.   Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

2.   Le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021.».

4.

l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

(5)  Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

(6)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).

(7)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(8)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).


ALLEGATO

Nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 la tabella è sostituita dalla seguente:

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A1

FMD

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

MORVA

HPAI

NCD

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X2

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NV

NA

NA

NA

Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Monta naturale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Movimenti di uova da cova da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

NV

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A1 (cont.)

FMD

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

MORVA

HPAI

NCD

Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NV

NA

X

X

Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

NV

NV

NV

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Movimenti di latte crudo e colostro ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

NA

NA

NV

NA

NA

NA

Movimenti di prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

NA

NA

NV

NA

NA

NA

Movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti

Letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato

X

X

X

X

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Pelli, lana, setole e piume di animali

X

X

X

X

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Sottoprodotti di origine animale diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e da pelli, lana, setole e piume di animali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A1 (cont.)

FMD

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

MORVA

HPAI

NCD

Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di protezione*

X

X

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NA

NV

NV

NOTE

1

Abbreviazioni delle malattie di categoria A conformemente all’allegato II.

2

Esclusivamente ovociti ed embrioni.

NA

=

non applicabile.

X

=

divieto.

NV

=

non vietato/a.


13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1141 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("gli Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090 della Commissione (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e in Slovacchia.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e in un suino selvatico in Slovacchia.

(6)

Nei mesi di giugno e luglio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nei distretti di Siemiatycze, Sulęcin, Wschowa e Żagań in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(7)

Nel giugno 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel distretto di Olsztyń in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata nella zona soggetta a restrizioni II. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata nella zona soggetta a restrizioni III interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(8)

Nel luglio 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel distretto di Nowy Tomyśl in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(9)

Nel giugno 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Poprad in Slovacchia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata nella zona soggetta a restrizioni I. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Slovacchia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata nella zona soggetta a restrizioni II interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(10)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e in un suino selvatico in Slovacchia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(11)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia e in Slovacchia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(12)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090 della Commissione, del 2 luglio 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 10).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8; https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen westlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) westlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf westlich der L 37,

Gemeinde Lindendorf mit der Gemarkung Dolgelin – westlich der L 37,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Wilmersdorf, Falkenberg, Alt Madlitz, Madlitz Forst, Kersdorf, Briesen, Neubrück Forst,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Petersdorf und Jacobsdorf westlich der L 37,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Ropczyce, część gminy Ostrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy, część gminy Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim,

gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego nie wymieniona w części III załącznika I,,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

część powiatu gorzowskiego nie wymieniona w części II załącznika I,

powiat strzelecko-drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

powiat lubański,

powiat złotoryjski,

powiat lwówecki,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

część gminy Góra położona na północny -zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim,

gmina Prusice, część gminy Żmigród położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców w powiecie oleśnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

część gminy Rawicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

In the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Biegen,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Pillgram, Sieversdorf, Jacobsdorf östlich der L 37 und Petersdorf östlich der L 37,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen, Neu Mahlisch und Dolgelin – östlich der L37,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen östlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) östlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf östlich der L 37,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, östlich der L 34, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Grobiņas novada Bārtas pagasts,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie olsztyńskim,

powiat ostródzki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim,

powiat węgorzewski,

część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

część powiatu siemiatyckiego nie wymieniona w części III załącznika I,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą

od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, część gminy Deszczno położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Deszczno – Maszewo – Białobłocie – Krasowiec – Płonica do zachodniej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

gminy Jemielno, Niechlów, Wąsosz, część gminy Góra położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim,

część gminy Żmigród położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

część gminy Rawicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene

the whole municipality of Gulyantzi

the whole municipality of Dolna Mitropolia

the whole municipality of Dolni Dabnik

the whole municipality of Iskar

the whole municipality of Knezha

the whole municipality of Nikopol

the whole municipality of Pordim

the whole municipality of Cherven bryag,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gmina Białopole w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat nowosolski,

powiat wschowski,

powiat świebodziński,

powiat zielonogórski

powiat żagański

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat nowotomyski,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat głogowski,

powiat bolesławiecki,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie łódzkim:

gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,

gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim,

część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov

".

DECISIONI

13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/91


DECISIONE (UE) 2021/1142 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2021

che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/430 del Consiglio (1) ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga era prevista da ultimo fino al 23 aprile 2020.

(2)

La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare la decisione stessa. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 (3), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020. La proroga dell'eccezione era prevista fino al 23 maggio 2020. Il 20 maggio 2020 con la decisione (UE) 2020/702 (4) il Consiglio ha prorogato la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 fino al 10 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 con la decisione (UE) 2020/970 (5) il Consiglio ha prorogato la deroga fino al 10 settembre 2020.

Il 4 settembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1253 (6) il Consiglio ha prorogato la deroga fino al 10 novembre 2020. Il 6 novembre 2020 con la decisione (UE) 2020/1659 (7) il Consiglio ha prorogato la deroga fino al 15 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 il Consiglio con la decisione (UE) 2021/26 (8) ha prorogato la deroga fino al 19 marzo 2021. Il 12 marzo 2021 il Consiglio, con decisione (UE) 2021/454 (9), ha prorogato la deroga fino al 21 maggio 2021. Il 20 maggio 2021 il Consiglio, con decisione (UE) 2021/825 (10), ha prorogato tale deroga fino al 16 luglio 2021.

(3)

Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659, (UE) 2021/26 e (UE) 2021/454 e (UE) 2021/825, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 30 settembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata ulteriormente fino al 30 settembre 2021.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(3)  Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 38).

(5)  Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 216 del 7.7.2020, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 294 dell’8.9.2020, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2020/1259 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 376 del 10.11.2020, pag. 3).

(8)  Decisione (UE) 2021/26 del Consiglio, del 12 gennaio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 11 del 14.1.2021, pag. 19).

(9)  Decisione (UE) 2021/454 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430, in considerazione delle difficoltà di viaggio causate dalla pandemia COVID-19 nell’Unione (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 15).

(10)  Decisione (UE) 2021/825 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 40).


13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/93


DECISIONE (PESC) 2021/1143 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2021

relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 22 aprile 2020 il Consiglio ha fornito un quadro globale per l’impegno dell’Unione e degli Stati membri con il Mozambico e il coordinamento con altri portatori di interessi. In particolare, il Consiglio ha sottolineato che la sicurezza e la situazione umanitaria a Cabo Delgado richiedono urgente attenzione, nella garanzia del pieno rispetto dei diritti umani.

(2)

Il 30 marzo 2021 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato un quadro politico per l’approccio alle crisi a Cabo Delgado e ha ritenuto opportuna un’azione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) incentrata sulla formazione e sull’assistenza alle forze armate mozambicane, nel contesto dell’approccio integrato dell’Unione per la crisi a Cabo Delgado.

(3)

Con lettera del 3 giugno 2021, il presidente del Mozambico ha accolto con favore lo spiegamento di una missione senza compiti esecutivi dell’Unione in ambito PSDC in Mozambico, al fine di contribuire a sviluppare la capacità delle forze di difesa e di sicurezza mozambicane di rispondere in modo più efficiente ai rischi umanitari e di sicurezza a Cabo Delgado.

(4)

Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione militare di formazione in ambito PSDC in Mozambico, unitamente a un’eventuale misura di assistenza per fornire attrezzature diverse da materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, allo scopo di sostenere le forze armate mozambicane in vista del loro schieramento a Cabo Delgado. Tale concetto ha sottolineato che la missione in ambito PSDC prevista dovrebbe essere uno degli strumenti dell’approccio integrato dell’Unione per la crisi a Cabo Delgado, insieme al sostegno alla costruzione della pace, alla prevenzione dei conflitti e al sostegno al dialogo, all’assistenza umanitaria e alla cooperazione allo sviluppo, nonché alla promozione dell’agenda su donne, pace e sicurezza. Detto concetto ha inoltre sottolineato l’obiettivo politico-strategico dell’Unione di sostenere lo spiegamento di forze di difesa e di sicurezza mozambicane professionalizzate, consentendo la presenza di autorità di contrasto responsabili per proteggere la popolazione civile, e di permettere alle strutture statali responsabili di tornare a Cabo Delgado e di fornirvi i loro servizi. In tale contesto il Consiglio prende atto della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante (AR) relativa al piano d’azione dell’UE sulla parità di genere (GAP) III.

(5)

Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico sulla missione militare di formazione in ambito PSDC in Mozambico (EUTM Mozambico), assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(6)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali per quanto riguarda lo status delle unità e del personale guidati dall’Unione e alla partecipazione di Stati terzi all’EUTM Mozambico.

(7)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) che istituisce uno strumento europeo per la pace, le spese di funzionamento derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.

(8)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Pertanto, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non vi è vincolata né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione in Mozambico (EUTM Mozambico) al fine di sostenere una risposta più efficiente ed efficace delle forze armate mozambicane alla crisi di Cabo Delgado, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

2.   L’obiettivo strategico dell’EUTM Mozambico è sostenere lo sviluppo di capacità delle unità delle forze armate mozambicane selezionate per costituire una futura forza di reazione rapida, affinché sviluppino le capacità necessarie e sostenibili per ripristinare la sicurezza e la protezione a Cabo Delgado.

3.   A tal fine, l’EUTM Mozambico:

a)

fornisce alle unità selezionate delle forze armate mozambicane e ai loro dirigenti una formazione militare che comprende preparazione operativa, formazione specializzata, compresa la lotta al terrorismo e formazione e istruzione sul rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili, e dello Stato di diritto;

b)

sostiene lo sviluppo di strutture e meccanismi di comando e controllo della forza di reazione rapida, per esempio un ciclo operativo sostenibile, e fornisce formazione ai dirigenti di tale forza affinché svolgano le rispettive funzioni in base al loro obiettivo operativo;

c)

nell’ambito del programma di formazione, se le attrezzature, che sono attrezzaturediverse da materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, sono erogate nel quadro di una misura di assistenza dell’Unione, fornisce formazione alle unità selezionate affinché utilizzino e mantengano correttamente tali attrezzature;

d)

istituisce, in stretto coordinamento e in consultazione con le autorità del Mozambico, un ciclo di gestione delle conoscenze per monitorare la condotta delle unità formate una volta dispiegate a Cabo Delgado e valutarne il rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

4.   L’EUTM Mozambico contribuisce a sensibilizzare l’Unione riguardo alla situazione della sicurezza in Mozambico, soprattutto a Cabo Delgado, e offre competenze e consulenza su questioni militari alla delegazione dell’Unione a Maputo.

5.   L’EUTM Mozambico si coordina con la delegazione dell’Unione a Maputo, le Nazioni Unite (ONU) e le organizzazioni non governative presenti in Mozambico, in particolare per attuare una politica in materia di genere e diritti umani a sostegno della missione e per garantire la coerenza con il sostegno dell’Unione in altri settori pertinenti.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell’UE e del comandante della missione della forza dell’UE

1.   Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Mozambico.

2.   Il Generale di brigata Nuno LEMOS-PIRES è nominato comandante della missione dell’UE EUTM Mozambico.

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, che è responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Mozambico.

2.   Il comando della forza della missione EUTM Mozambico ha sede in Mozambico e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell’MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell’MPCC.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell’EUTM Mozambico

Una decisione sull’avvio dell’EUTM Mozambico è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio per EUTM Mozambico.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUTM Mozambico. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Detta autorizzazione include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell’UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi, l’ambito di applicazione e la conclusione dell’EUTM Mozambico, nonché le condizioni generali per l’esecuzione dei suoi compiti restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee – EUMC) relazioni sulla condotta dell’EUTM Mozambico. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell’EUTM Mozambico condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

3.   Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione dell’UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e la sua assistenza umanitaria.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell’UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Mozambico.

3.   L’EUTM Mozambico coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri in Mozambico, nonché con altri attori internazionali nella regione, in particolare l’ONU, l’Unione africana (UA) e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC), con attori bilaterali, compresi gli Stati Uniti, nonché con attori regionali chiave.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’EUTM Mozambico.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE e dell’EUMC in consultazione con il comandante della forza della missione dell’UE, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUTM Mozambico.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all’EUTM Mozambico hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’EUTM Mozambico, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall’UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell’EUTM Mozambico sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.

2.   L’importo di riferimento per i costi comuni dell’EUTM Mozambico è pari a 15 160 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 15 % per i pagamenti.

Articolo 11

Cellula di progetto

1.   L’EUTM Mozambico può disporre di una cellula di progetto per identificare e attuare i progetti senza compiti esecutivi. Ove opportuno, l’EUTM Mozambico coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato della missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari di Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti senza compiti esecutivi individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione EUTM Mozambico. In tal caso, l’amministratore delle operazioni dello strumento europeo per la pace conclude, previa approvazione da parte del comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509, un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei contributi finanziari messi a sua disposizione da detti Stati.

3.   Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei contributi finanziari erogati da tali Stati.

4.   Il CPS approva l’accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell’EUTM Mozambico, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2):

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU, all’UA, alla SADC e agli Stati Uniti, in funzione delle necessità operative dell’EUTM Mozambico, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l’AR e le autorità competenti dell’ONU, dell’UA, della SADC e degli Stati Uniti.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l’AR e le autorità competenti dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUTM Mozambico, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

5.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ai funzionari del servizio europeo per l’azione esterna, al comandante della missione dell’UE o al comandante della forza della missione dell’UE.

Articolo 13

Entrata in vigore e conclusione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   L’EUTM Mozambico cessa di produrre effetti due anni dopo aver raggiunto la piena capacità operativa.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della missione dell’EUTM Mozambico, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell’EUTM Mozambico e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell’EUTM Mozambico di cui alla decisione (PESC) 2021/509.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102, 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/99


DECISIONE (PESC) 2021/1144 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2021

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l’attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015.

(3)

Il 17 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/2143 (2), che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2021, al fine di consentire di valutare ulteriormente l’attuazione degli accordi di Minsk.

(4)

Dopo aver valutato l’attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l’attuazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2020/2143 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 26).


13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/100


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1145 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la carta verde valida o un certificato di assicurazione «frontiera» relativi alla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell’Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

(2)

L’articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l’applicazione dell’articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l’ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l’articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso.

(3)

Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (nel seguito «l’accordo»).

(4)

Il 6 gennaio 2021 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Svizzera e Regno Unito hanno firmato un addendum all’accordo con il quale l’accordo è stato modificato per includere l’ufficio nazionale di assicurazione del Montenegro. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio del Montenegro e che sono soggetti all’accordo.

(5)

L’ufficio nazionale di assicurazione del Regno Unito era firmatario dell’accordo del 30 maggio 2002. Il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea non ha modificato la situazione per quanto riguarda gli impegni del suo ufficio nazionale di assicurazione nei confronti degli altri uffici nazionali di assicurazione interessati.

(6)

Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Montenegro, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 2

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Regno Unito, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.