ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
12 luglio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione, del 30 giugno 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4950]

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1137 della Commissione, del 30 giugno 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo EcoScore europeo (European EcoScore) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4951]

4

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1138 della Commissione, del 7 luglio 2021, recante approvazione dei piani nazionali e delle relative modifiche, per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, per l'attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 5158]

6

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

decisione n. 160/21 A del Comitato economico e sociale europeo recante norme interne relative alla limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dal Comitato economico e sociale europeo

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1136 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 4950]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».

(2)

Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Il divieto di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di un'Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per produrre cosmetici; una promessa infranta. Le autorità infatti continuano a richiedere che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, in contrapposizione con le aspettative e i desideri dei cittadini e le intenzioni dei legislatori. Eppure mai prima d'ora abbiamo avuto strumenti tanto potenti da garantire la sicurezza senza l'impiego di animali, né l'occasione d'oro di rivoluzionare la protezione umana e ambientale. La Commissione europea deve sostenere e consolidare tale divieto e la transizione verso metodi di valutazione della sicurezza senza l'impiego di animali».

(3)

Il gruppo di organizzatori esorta la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti: 1) «proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici. Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e l'ambiente affinché in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano sperimentati su animali»; 2) «trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche. Garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente senza aggiungere nuovi requisiti che implichino la sperimentazione animale per le sostanze chimiche»; 3) «ammodernare la scienza nell'UE. Impegnarsi per una proposta legislativa che metta a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura».

(4)

Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa ed è diviso in tre sezioni: «Divieti pionieristici dell'UE in ambito di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e la loro commercializzazione», «Trasformare il regolamento sui prodotti chimici» e «Ammodernare la scienza nell'UE». L'allegato spiega come secondo gli organizzatori andrebbero rivisti i regolamenti (CE) n. 1223/2009 (2) e (CE) n. 1907/2006 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'allegato contiene informazioni generali che spiegano in particolare come l'iniziativa contribuisca agli obiettivi politici della Commissione stabiliti nella «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» (5) e nel «Green Deal europeo» (6) e propone alla Commissione di elaborare misure di sostegno, come assicurare l'esecuzione dei divieti esistenti o ideare una strategia di sperimentazione degli ingredienti cosmetici utilizzando esclusivamente le strategie disponibili di valutazione non animale. Tali misure andrebbero a integrare la proposta di atti legislativi che la Commissione è invitata ad adottare e possono quindi essere considerate puramente accessorie.

(5)

Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato informazioni supplementari in un documento strategico che dettaglia le tre principali richieste di intervento.

(6)

Poiché l'iniziativa esorta all'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 114 del trattato.

(7)

Per questo motivo nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(8)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali.

(9)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(10)

L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

L'iniziativa dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale», rappresentati da Sabrina ENGEL e Cezary WYSZYŃSKI in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55

(2)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(5)  Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche",COM(2020) 667 final;

(6)  Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final;


12.7.2021   

IT

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L 246/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1137 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore») a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 4951]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore»).

(2)

Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Siamo un movimento di cittadini guidato da giovani di tutta Europa che vogliono fare qualcosa di concreto per l'ambiente. Viste le ambizioni del Green Deal e dell'accordo di Parigi, esortiamo la Commissione europea a imporre l'uso di un "EcoScore" europeo affidabile, vale a dire un'etichetta che fornisca ai consumatori europei informazioni trasparenti sull'impatto ambientale dei prodotti fabbricati o venduti sul mercato dell'Unione europea. Questa indicazione obbligatoria e chiaramente visibile sugli imballaggi denoterebbe in modo semplice e affidabile l'impatto ambientale del prodotto per mezzo di una lettera (dalla A, ovvero "molto rispettoso dell'ambiente", alla F, ovvero "molto dannoso per l'ambiente").»

(3)

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti: «[1] consentire ai consumatori europei di fare scelte ponderate che tengano conto dell'impatto ambientale dei prodotti in vendita, sulla base di un'indicazione chiara e affidabile; [2] incoraggiare gli operatori a ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti e dare al contempo risalto a quelli già ecocompatibili; [3] introdurre un'etichetta uniforme basata su un calcolo standardizzato sull'intero territorio europeo, onde evitare confusione per il consumatore alla luce del proliferare delle etichette ambientali.»

(4)

Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori plaudono agli sforzi che l'Unione già profonde per combattere attivamente i cambiamenti climatici. Essi affermano che sempre più consumatori chiedono informazioni chiare e trasparenti su ciò che acquistano, e ricordano il successo di altre iniziative ed etichette analoghe che indicano la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari o danno informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti di altro tipo. Poiché si tratta per la maggior parte di iniziative private, gli organizzatori rilevano una carenza di armonizzazione nell'approccio e nell'attuazione a livello dell'Unione. Essi ritengono che l'«EcoScore europeo» proposto dovrebbe essere obbligatorio, così da offrire indicazioni uniformi basate sullo stesso procedimento di calcolo in tutta l'Unione. La determinazione dei metodi di calcolo da utilizzare dovrebbe muovere da evidenze scientifiche e l'etichetta dovrebbe essere di facile accesso per i consumatori (ad esempio un codice a barre scannerizzabile apposto al prodotto).

(5)

Gli organizzatori invitano la Commissione a presentare una proposta normativa volta a rendere obbligatoria un'etichetta uniforme che fornisca ai cittadini informazioni trasparenti sull'impatto ambientale dei prodotti fabbricati o venduti nell'Unione.

(6)

La proposta potrebbe essere basata sull'articolo 114 o sull'articolo 192 del trattato. L'articolo 114 del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 192 del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre misure tese a realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale sanciti all'articolo 191, segnatamente la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(7)

Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(8)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui il rispetto del principio di proporzionalità.

(9)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(10)

L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «EcoScore europeo»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo».

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo», rappresentati da Antoine THILL ed Elsa KRAEMER in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55


12.7.2021   

IT

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L 246/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1138 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2021

recante approvazione dei piani nazionali e delle relative modifiche, per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, per l'attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 5158]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 109, paragrafo 8,

visti i piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida trasmessi dalla Bulgaria e dalla Romania,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione.

(2)

Il 28 ottobre 2020 la Bulgaria ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione (2). Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3). È quindi opportuno approvarle.

(3)

Il 9 dicembre 2020 la Romania ha presentato il suo piano nazionale alla Commissione, per approvazione. Tale piano è conforme alle condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. È quindi opportuno approvarlo.

(4)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(5)

La Commissione monitorerà l'applicazione dei piani nazionali per quanto riguarda il loro effettivo funzionamento e la loro capacità di garantire che i dati comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano esatti e completi e siano presentati entro i termini prescritti. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulterà necessario modificare i piani nazionali di convalida, sarà opportuno che gli Stati membri procedano alle opportune modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche del piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida presentate il 28 ottobre 2020 dalla Bulgaria a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.

Articolo 2

Il piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida presentato il 9 dicembre 2020 dalla Romania a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è approvato.

Articolo 3

Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione riterrà che i piani di convalida approvati conformemente agli articoli 1 e 2 non garantiscono l'effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa potrà chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2021

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione, del 13 febbraio 2013, relativa all'approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/8


decisione n. 160/21 A del Comitato economico e sociale europeo recante norme interne relative alla limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dal Comitato economico e sociale europeo

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (in prosieguo «il regolamento»), e in particolare l’articolo 25,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo «il GEPD»),

considerando quanto segue:

(1)

il Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo «il CESE») è abilitato a condurre indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2), che definisce lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo «lo Statuto») nonché il regime applicabile agli altri agenti di tale Unione (in prosieguo «l’RAA»), e a norma della propria decisione n. 635/05 A, del 7 dicembre 2005, recante disposizioni generali di esecuzione relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative;

(2)

a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (3), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo «l’OLAF») conduce indagini interne presso tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea. Il 13 gennaio 2016 il CESE ha firmato con l’OLAF accordi amministrativi volti a fornire un quadro strutturato per la cooperazione e ad agevolare lo scambio tempestivo di informazioni tra di loro;

(3)

conformemente agli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto e agli articoli 11 e 81 dell’RAA, i membri del personale del CESE sono tenuti a segnalare le possibili attività illecite, comprese le frodi e gli atti di corruzione, pregiudizievoli per gli interessi dell’Unione. I membri del personale sono inoltre tenuti a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’osservanza di tali obblighi è disciplinata, all’interno del CESE, dalla sua decisione n. 053/16 A, del 2 marzo 2016, recante norme in materia di denunce di irregolarità;

(4)

il CESE ha adottato una politica volta a prevenire e gestire efficacemente i casi effettivi o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto dalla propria decisione n. 200/14 A, del 26 settembre 2014, relativa alle procedure per prevenire e gestire le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro in seno al proprio segretariato. Tale decisione istituisce una procedura informale e una procedura formale. Nella procedura informale, la persona che ritiene di essere vittima di molestie può contattare consulenti di fiducia del CESE, e l’autorità che ha il potere di nomina può prendere provvedimenti prima di avviare, se necessario, un’indagine amministrativa formale;

(5)

a norma dell’articolo 24 dello Statuto e degli articoli 11 e 81 dell’RAA, i membri del personale del CESE hanno il diritto di essere assistiti nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il membro del personale o i suoi familiari siano oggetto, a motivo del posto ricoperto e delle sue funzioni. a norma dell’articolo 25 dello Statuto e degli articoli 11 e 81 dell’RAA, o dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli 46 e 124 dell’RAA, i membri del personale del CESE hanno il diritto di presentare istanze all’autorità che ha il potere di nomina. A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e degli articoli 46 e 124 dell’RAA, i membri del personale del CESE hanno altresì il diritto di presentare reclami avverso gli atti che arrechino loro pregiudizio;

(6)

a norma degli articoli 29 e 43 dello Statuto e degli articoli 12 e 82 dell’RAA, il CESE conduce procedure di selezione per la selezione, l’assunzione, la nomina e la valutazione del proprio personale;

(7)

a norma dell’articolo 26 bis dello Statuto e degli articoli 11 e 81 dell’RAA, i membri del personale del CESE hanno il diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico;

(8)

al CESE è conferito il potere di svolgere indagini interne a norma dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in prosieguo «il regolamento finanziario)] e di effettuare verifiche ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento finanziario;

(9)

le attività del CESE sono soggette ad audit interni, effettuati dal revisore interno a norma dell’articolo 118 del regolamento finanziario;

(10)

il CESE conduce procedure di appalto a norma del titolo VII dell’RF;

(11)

nell’ambito delle indagini amministrative, degli audit e delle verifiche di cui sopra, il CESE collabora con le istituzioni, gli altri organi e gli organismi dell’Unione;

(12)

il CESE può collaborare con autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;

(13)

il CESE può altresì collaborare con autorità pubbliche di Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa. Tale cooperazione può includere anche scambi di informazioni nell’ambito di indagini penali o finanziarie;

(14)

il CESE è coinvolto in cause sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea quando decide di adire la Corte, difende le proprie decisioni impugnate dinanzi alla Corte o interviene in cause pertinenti ai propri compiti. Il CESE in tale contesto, può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti e dagli intervenienti;

(15)

il CESE svolge le attività necessarie al fine di garantire la sicurezza delle persone, dei beni e delle informazioni. Tali attività, ad esempio indagini volte a stabilire se vi sia stata una violazione della decisione n. 222/19 A (5), possono essere gestite internamente o mediante intervento esterno;

(16)

a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (in prosieguo «l’RPD») può, di propria iniziativa o a richiesta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, del comitato del personale interessato o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni di cui viene a conoscenza;

(17)

per adempiere ai propri compiti, il CESE raccoglie e tratta informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché i dati finanziari. Il CESE rappresentato dal(la) suo/a presidente, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati;

(18)

a norma del regolamento, il CESE è pertanto tenuto ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i loro diritti in quanto soggetti interessati dai dati;

(19)

il CESE può essere anche tenuto a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle verifiche e dei procedimenti giudiziari. Il CESE potrebbe dover trovare un punto di equilibrio tra i diritti di un interessato e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l’articolo 25 del regolamento consente al CESE, a condizioni rigorose, di limitare l’applicazione degli articoli 4, da 14 a 22 e 35, nonché, in circostanze eccezionali, dell’articolo 36, del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22. A meno che un atto giuridico adottato sulla base dei Trattati non preveda limitazioni, è necessaria l’adozione di norme interne in base alle quali il CESE è autorizzato a limitare tali diritti;

(20)

il CESE potrebbe, in particolare, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato in merito al trattamento dei suoi dati personali nel quadro di attività preliminari alla decisione di avviare un’indagine amministrativa o, durante l’indagine stessa, prima dell’eventuale archiviazione del caso o nella fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà del CESE di condurre un’indagine efficace, ad esempio ogniqualvolta vi sia il rischio che l’interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. Il CESE potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte;

(21)

potrebbe essere necessario tutelare l’anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso il CESE potrebbe decidere di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà;

(22)

potrebbe essere necessario tutelare la riservatezza di informazioni riguardanti un membro del personale che ha contattato consulenti di fiducia del CESE nel quadro della procedura informale. In tal caso il CESE potrebbe dover limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della persona che si ritiene vittima di molestie, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate. La stessa restrizione potrebbe rendersi necessaria anche nel caso della procedura formale;

(23)

per quanto riguarda le procedure di selezione, assunzione, nomina e valutazione del personale e le procedure di appalto, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione potrebbero essere esercitati soltanto in determinati momenti e alle condizioni previste nelle relative procedure, al fine di tutelare i diritti di altri interessati e di rispettare i principi di parità di trattamento e di segretezza delle deliberazioni;

(24)

è opportuno che il CESE applichi limitazioni soltanto quando esse rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. È opportuno che la decisione del CESE di imporre tali limitazioni sia motivata;

(25)

conformemente al principio di responsabilità, il CESE dovrebbe tenere un registro dell’applicazione delle suddette limitazioni;

(26)

in sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, il CESE e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, a meno che ciò non pregiudichi le attività del CESE;

(27)

l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l’obbligo di informare gli interessati dei principali motivi sui quali la limitazione si fonda e del loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD;

(28)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, il CESE ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione agli interessati dei motivi dell’applicazione di una limitazione nei casi in cui tale comunicazione annullerebbe, in qualsiasi modo, l’effetto della limitazione stessa. È opportuno che il CESE valuti caso per caso se la comunicazione agli interessati della limitazione imposta ne annullerebbe l’effetto;

(29)

il CESE dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni;

(30)

è opportuno che, per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, l’RPD sia consultato a tempo debito in merito a tutte le limitazioni eventualmente da applicare e che lo stesso ne verifichi la conformità alla presente decisione;

(31)

l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento prevedono deroghe al diritto degli interessati all’informazione. Se si applicano tali deroghe, il CESE non è tenuto ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.1.   La presente decisione stabilisce norme relative alle condizioni alle quali il CESE può limitare l’applicazione degli articoli 4, da 14 a 22 e 35, nonché, in circostanze eccezionali, dell’articolo 36, del regolamento, in base all’articolo 25 del regolamento.

1.2.   Il CESE, in quanto titolare del trattamento, è rappresentato dal(la) proprio/a presidente.

Articolo 2

Limitazioni

2.1.   Il CESE può limitare l’applicazione dei diritti sanciti dagli articoli 4, da 14 a 22 e 35, nonché, in circostanze eccezionali, di quelli sanciti dall’articolo 36, del regolamento per i motivi e gli scopi seguenti:

a)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando conduce indagini amministrative, attività preliminari alla decisione di avviare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione ai sensi dell’articolo 86 e dell’allegato IX dello Statuto, nonché della propria decisione n. 635/05 A, del 7 dicembre 2005, recante disposizioni generali di esecuzione relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative;

b)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando coopera con l’OLAF, e in particolare quando fornisce all’OLAF informazioni e documenti, gli notifica casi o tratta informazioni e documenti da esso ricevuti;

c)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce ai membri del personale del CESE la possibilità di segnalare fatti in via riservata laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come stabilito dalla propria decisione n. 053/16 A, del 2 marzo 2016, recante norme in materia di denunce di irregolarità;

d)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce ai membri del personale del CESE la possibilità di contattare consulenti di fiducia del CESE nell’ambito della procedura informale e, successivamente e ove opportuno, di contattare l’autorità che ha il potere di nomina nel quadro della procedura formale, quale definita nella propria decisione n. 200/14 A, del 26 settembre 2014, relativa alle procedure per prevenire e gestire le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro in seno al segretariato del CESE;

e)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando tratta una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, un’istanza ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto o un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

f)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e h), del regolamento, quando conduce procedure di selezione, assunzione, nomina e valutazione del personale;

g)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e h), del regolamento, quando conduce procedure di appalto;

h)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando tratta dati medici contenuti nei fascicoli medici degli interessati gestiti dal proprio servizio medico e sociale;

i)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando conduce verifiche ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento finanziario o nell’ambito del trattamento di irregolarità finanziarie ai sensi dell’articolo 93 di detto regolamento;

j)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando effettua audit interni in relazione a proprie attività o propri servizi, conformemente all’articolo 118 del regolamento finanziario;

k)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da istituzioni, altri organi e organismi dell’Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a j) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di cooperazione;

l)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza a o da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, o coopera con tali autorità e organizzazioni, su loro richiesta o di propria iniziativa;

m)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a o da autorità pubbliche di Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;

n)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

o)

ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) e h), del regolamento, quando svolge attività volte a garantire la sicurezza delle persone, dei beni e delle informazioni in relazione alle proprie attività o ai propri servizi;

p)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando conduce indagini su questioni e fatti riguardanti la protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento.

2.2.   Eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

2.3.   Prima di applicare limitazioni, viene effettuata, caso per caso, una verifica della loro necessità e proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

2.4.   Il CESE redige, a fini di rendicontazione, un resoconto indicante le ragioni delle limitazioni applicate, quali giustificazioni trovano applicazione tra quelle elencate al paragrafo 1 e l’esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro, che, dietro semplice richiesta, viene messo a disposizione del GEPD.

2.5.   In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, il CESE consulta tali organizzazioni in merito alle potenziali giustificazioni per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, a meno che ciò non pregiudichi le proprie attività.

Articolo 3

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

3.1.   Ogniqualvolta valuti la necessità e la proporzionalità di una limitazione, il CESE considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell’interessato.

3.2.   Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto dal CESE a norma dell’articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni condotte a norma dell’articolo 39 del regolamento.

Articolo 4

Garanzie e periodi di conservazione

4.1.   Il CESE mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne del CESE. Tra le misure di garanzia vi sono:

a)

una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e degli iter procedurali;

b)

se opportuno, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;

c)

se opportuno, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;

d)

il debito monitoraggio delle limitazioni e una revisione periodica della loro applicazione.

Le revisioni di cui alla lettera d) sono effettuate almeno ogni sei mesi.

4.2.   Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessino di sussistere.

4.3.   I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione del CESE, da definire nei registri tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o archiviati a norma dell’articolo 13 del regolamento.

Articolo 5

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

5.1.   L’RPD del CESE è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell’interessato siano soggetti a limitazioni in conformità della presente decisione. All’RPD è dato accesso ai pertinenti registri e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.

5.2.   L’RPD del CESE può chiedere di riesaminare l’applicazione di una limitazione. Il CESE informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame.

5.3.   Il CESE documenta la partecipazione dell’RPD per quanto riguarda l’applicazione delle limitazioni, indicando anche quali informazioni sono state con condivise con l’RPD.

Articolo 6

Informazione degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti

6.1.   Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito intranet o Internet, il CESE include una sezione relativa alle informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni di tutti i loro diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, le ragioni che giustificano l’eventuale l’applicazione di tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

6.2.   Il CESE informa, senza indebito ritardo e per iscritto, i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti. Il CESE informa gli interessati in merito alle ragioni principali alla base dell’applicazione della limitazione, in merito al loro diritto di consultare l’RPD al fine di impugnare la limitazione e in merito al loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

6.3.   Il CESE può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sulle ragioni di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo presso il GEPD soltanto per il tempo necessario a evitare che tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. Si valuterà caso per caso se tale misura sia giustificata. Il CESE fornisce le informazioni all’interessato, non appena tale comunicazione non abbia più l’effetto di rendere nulla la limitazione.

Articolo 7

Comunicazione all’interessato di una violazione dei suoi dati personali

7.1.   Qualora abbia l’obbligo di comunicare a un interessato una violazione dei dati a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, il CESE può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. Il CESE documenta in una nota le ragioni della limitazione, la sua giustificazione giuridica conformemente all’articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al GEPD al momento della comunicazione della violazione dei dati personali.

7.2.   Qualora cessino di sussistere le ragioni alla base della limitazione, il CESE comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito alle principali ragioni della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

Articolo 8

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

8.1.   In circostanze eccezionali, il CESE può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni si conformano alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

8.2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, della presente decisione, che consente al CESE di limitare, in circostanze eccezionali, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, il CESE informa l’interessato, nella risposta a una sua richiesta, delle principali ragioni alla base dell’applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021

Christa SCHWENG

La presidente


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 settembre 2013 , relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Decisione del segretario generale del CESE (n. 229/19 A) e del segretario generale del CdR (n. 177/2019), del 4 settembre 2019, sulle norme generali per l’uso del sistema informatico.

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).