ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
9 luglio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1120 della Commissione, dell'8 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti ( 1 )

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione, dell’8 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1123 della Commissione, dell’8 luglio 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

43

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1124 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 7 luglio 2021, relativa alla nomina di due giudici e di due avvocati generali della Corte di giustizia

45

 

*

Decisione (UE) 2021/1125 della Commissione, dell'8 luglio 2021, relativa al rifiuto di includere il medicinale soggetto a prescrizione Zinc-D-gluconate nell'elenco dei medicinali che non presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 della Commissione, dell’8 luglio 2021, che stabilisce l’equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2021

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri. L’Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») (4), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi.

(2)

Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

(3)

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nella sua relazione speciale del 2018 concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale nell’ambito del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare rapidamente l’azione per il clima e di continuare la transizione verso un’economia climaticamente neutra. Tale relazione conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e il raggiungimento di punti di non ritorno. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato, nella sua relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici del 2019, un’erosione della biodiversità a livello mondiale, della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza.

(4)

Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’accordo di Parigi.

(5)

È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha istituito un osservatorio europeo per il clima e la salute nell’ambito della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), al fine di comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

(7)

L’azione per il clima dovrebbe rappresentare un’opportunità per tutti i settori dell’economia nell’Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell’innovazione globale. Sotto l’impulso del quadro normativo definito dall’Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione sono state ridotte del 24 % tra il 1990 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, l’economia è cresciuta del 60 %. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell’Unione, tutti i settori dell’economia — compresi l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l’edilizia, l’agricoltura, i rifiuti e l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori rientrino nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») — dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all’assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari verso la transizione a un’economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l’impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l’Alleanza europea per le batterie e l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.

(8)

L’accordo di Parigi fissa l’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come specificato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dello stesso e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, come disposto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dello stesso. Come quadro complessivo per il contributo dell’Unione all’accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l’Unione sia gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici, di cui all’accordo di Parigi.

(9)

L’azione per il clima dell’Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l’economia, la salute, i sistemi alimentari, l’integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest’ottica, le azioni dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.

(10)

Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell’Unione.

(11)

Vista l’importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell’energia ben funzionante e sul miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica. Anche la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica.

(12)

L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato per il 2030 concordato nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. La legislazione volta all’attuazione di tale traguardo è costituita, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

(13)

Il sistema EU ETS rappresenta una pietra angolare della politica climatica dell’Unione e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi.

(14)

Nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata «Un pianeta pulito per tutti –Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.

(15)

Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», del 30 novembre 2016, l’Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un’Unione dell’energia solida che include gli obiettivi, all’orizzonte del 2030, per l’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE (8) e (UE) 2018/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(16)

L’Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l’ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.

(17)

L’Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, in vista dell’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell’IPCC, dell’IPBES, e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché alle valutazioni di altri organi internazionali.

(18)

Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio permane nei confronti dei partner internazionali che non condividono le stesse norme di protezione del clima dell’Unione. La Commissione intende pertanto proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per determinati settori, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, è importante mantenere incentivi politici efficaci a sostegno di soluzioni tecnologiche e innovazioni che consentano la transizione verso un’economia dell’Unione competitiva a impatto climatico zero, garantendo nel contempo la certezza degli investimenti.

(19)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga una storia di successo europea e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato l’emergenza climatica e ambientale. Ha inoltre invitato più volte l’Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traguardo più ambizioso nel presente regolamento. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre osservato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2020 l’Unione ha presentato la sua strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra e, il 17 dicembre 2020, il suo contributo determinato a livello nazionale alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio.

(20)

L’Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all’interno dell’Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a livello dell’Unione regolamentati nel diritto dell’Unione. Dovrebbe essere possibile affrontare tali emissioni e assorbimenti nel contesto del riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia. I pozzi comprendono le soluzioni naturali e tecnologiche riportate negli inventari dei gas a effetto serra dell’Unione trasmessi all’UNFCCC. Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle emissioni di processo nell’industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione all’orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell’Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

(21)

Nelle sue conclusioni dell’8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato rispettivamente l’obiettivo dell’Unione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e il quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la determinazione del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, sancito dai trattati, nel definire le priorità e gli orientamenti politici generali per lo sviluppo della politica climatica dell’Unione.

(22)

I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto. Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio. Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

(23)

Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

(24)

Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l’azione dell’Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») dovrebbe essere istituito per fungere da punto di riferimento sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche. Il comitato consultivo dovrebbe integrare il lavoro dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) pur agendo indipendentemente nello svolgimento dei suoi compiti. La sua missione dovrebbe evitare sovrapposizioni con la missione dell’IPCC a livello internazionale. Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbe essere pertanto modificato al fine di istituire il comitato consultivo. Gli organismi consultivi nazionali in materia di clima possono svolgere un ruolo importante nel fornire, tra l’altro, alle autorità nazionali competenti pareri scientifici esperti in materia di politica climatica come prescritto dallo Stato membro interessato negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono invitati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima.

(25)

La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell’intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell’economia e della società, come evidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell’Unione devono essere coerenti con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

(26)

Come annunciato nel Green Deal europeo, la Commissione ha valutato il traguardo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nella sua comunicazione del 17 settembre 2020«Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», sulla base di un’ampia valutazione d’impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il Consiglio europeo ha approvato tale obiettivo nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020. Ha inoltre fornito orientamenti iniziali sulla sua attuazione. Tale nuovo obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell’Unione che attua l’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni. Alla luce di ciò, la Commissione ha annunciato un riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia che sarà adottata in un pacchetto riguardante, tra l’altro, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, l’uso del suolo, la tassazione dell’energia, i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, la condivisione degli sforzi e il sistema EU ETS.

La Commissione intende valutare gli effetti dell’introduzione di ulteriori misure dell’Unione che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà.

(27)

Secondo le valutazioni della Commissione, gli impegni esistenti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 si traducono in un pozzo netto di assorbimento di carbonio di 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030. Per garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 a tale livello. Ciò non pregiudica il riesame della pertinente legislazione dell’Unione al fine di consentire il conseguimento dell’obiettivo.

(28)

Le spese a titolo del bilancio dell’Unione e dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (13) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, destinando almeno il 30 % dell’importo totale della spesa al sostegno di obiettivi climatici, sulla base di una metodologia efficace e conformemente alla legislazione settoriale.

(29)

Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

(30)

Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo come anche l’irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, la Commissione dovrebbe proporre un traguardo intermedio dell’Unione in materia di clima per il 2040, se del caso, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell’accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione del traguardo intermedio, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni dei progressi e delle misure dell’Unione e delle misure nazionali, come pure dei risultati del bilancio globale e degli sviluppi internazionali, anche relativamente alle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. Quale strumento per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell’Unione, è opportuno che la Commissione, nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, pubblichi il bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che si prevede saranno emesse in tale periodo senza pregiudicare gli impegni dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, nonché la metodologia alla base di tale bilancio indicativo.

(31)

L’adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. La Commissione dovrebbe adottare una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani nazionali di adattamento completi a livello nazionale, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. L’Unione dovrebbe puntare a creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri ai fini dell’adeguamento ai cambiamenti climatici. Migliorare la resilienza climatica e le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi congiunti da parte di tutti settori dell’economia e della società nonché coerenza e uniformità in tutte le pertinenti normative e le politiche.

(32)

Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell’Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, quali calore estremo, inondazioni, siccità, carenza idrica, innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, incendi boschivi, sradicamenti causati dal vento e perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già inciso in modo sostanziale sugli ecosistemi, con ripercussioni sul sequestro del carbonio e sulle capacità di stoccaggio delle foreste e dei terreni agricoli. Il rafforzamento delle capacità di adattamento e della resilienza tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuisce a ridurre al minimo l’impatto dei cambiamenti climatici, ad affrontare gli impatti inevitabili in modo socialmente equilibrato e a migliorare le condizioni di vita nelle zone colpite. Prepararsi in anticipo a tali effetti è efficiente in termini di costi e può altresì apportare notevoli benefici collaterali per gli ecosistemi, la salute e l’economia. Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento a essi e la protezione della biodiversità.

(33)

I programmi pertinenti istituiti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale prevedono l’esame dei progetti al fine di garantire che tali progetti siano resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, anche attraverso pertinenti misure di adattamento, e che essi integrino nell’analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò contribuisce all’integrazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nonché delle valutazioni della vulnerabilità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e pianificazione nell’ambito del bilancio dell’Unione.

(34)

Nell’adottare, a livello unionale e nazionale, le misure pertinenti per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, tra le altre cose, tenere conto degli elementi seguenti: il contributo della transizione verso la neutralità climatica alla salute pubblica, alla qualità dell’ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all’occupazione e alla competitività dell’economia; la transizione energetica, una maggiore sicurezza energetica e la lotta alla povertà energetica; la sicurezza dei prodotti alimentari e la loro accessibilità economica; lo sviluppo di sistemi di trasporto e di mobilità sostenibili e intelligenti; l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, ad esempio le specificità delle isole, e dell’esigenza di una convergenza nel tempo; la necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall’IPCC; la necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; l’efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; e i progressi compiuti nel tempo sul piano dell’integrità ambientale e del livello di ambizione.

(35)

Come indicato nel Green Deal europeo, il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d’azione volto a conseguire l’obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.

(36)

Al fine di garantire che l’Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell’adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Al fine di consentire una preparazione tempestiva per il bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, le conclusioni di tale valutazione dovrebbero essere pubblicate entro il 30 settembre ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 5, e all’articolo 35, di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 32, di tale regolamento, dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente alle conclusioni di tale valutazione. Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all’obiettivo della neutralità climatica o all’adattamento siano insufficienti o che le misure dell’Unione siano incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

(37)

La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un’ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell’AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione, le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali, come pure, i dati di osservazione della Terra forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe altresì fondare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e 2040, quando saranno adottati, all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e che funga da strumento indicativo per stimare e valutare i progressi collettivi compiuti nel raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica eventuali decisioni tese a stabilire un traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell’UE nell’ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione o dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei e globali ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L’AEA dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

(38)

I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno incoraggiare e agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell’azione per il clima a tutti i livelli, anche nazionale, regionale e locale in un processo inclusivo e accessibile. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società, comprese le parti interessate che rappresentano i diversi settori dell’economia, per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il patto europeo per il clima.

(39)

In linea con l’impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell’Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto di tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l’obiettivo della neutralità climatica.

(40)

I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l’azione coordinata a livello dell’Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo della neutralità climatica

1.   L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.

2.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere sia l’equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3

Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici

1.   Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l’Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.

2.   I compiti del comitato consultivo includono:

a)

esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell’IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l’Unione;

b)

fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi;

c)

contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;

d)

identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell’Unione;

e)

sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell’Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.

3.   Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.

4.   Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l’AEA.

Articolo 4

Traguardi climatici intermedi dell’Unione

1.   Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.

Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.

2.   Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e considera l’adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell’Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.

Dall’adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l’esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l’esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

3.   Ai fini di realizzare l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d’impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.

4.   Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2 equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell’Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione.

5.   Nel proporre il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;

b)

l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione;

c)

la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;

d)

l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica;

e)

la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f)

le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;

g)

l’efficienza energetica e il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

h)

l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

i)

la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo;

j)

la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;

k)

il fabbisogno e le opportunità di investimento;

l)

gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro dell’UNFCCC;

m)

le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.

6.   Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento.

7.   Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, anche in relazione all’esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5

Adattamento ai cambiamenti climatici

1.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi.

2.   La Commissione adotta una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell’Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l’adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell’azione esterna dell’Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile.

4.   Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l’agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l’adattamento basato sugli ecosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

5.   Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l’identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

Articolo 6

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione

1.   Ad accompagnare la valutazione prevista all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni valuta:

a)

i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell’adattamento di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina:

a)

la coerenza delle misure dell’Unione rispetto all’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

la coerenza delle misure dell’Unione nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5.

3.   Se sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione rileva che le misure dell’Unione non sono coerenti con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, oppure che i progressi compiuti verso tale obiettivo relativo alla neutralità climatica o nell’adattamento di cui all’articolo 5 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.

4.   Prima dell’adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e con i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, e include tale valutazione in ogni valutazione d’impatto che accompagna le misure o le proposte e mette a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell’adozione. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure e proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5. Nel formulare i suoi progetti di misura o proposte legislative, la Commissione si adopera per allinearle agli obiettivi del presente regolamento. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne fornisce i motivi nell’ambito della valutazione di coerenza di cui al presente paragrafo.

Articolo 7

Valutazione delle misure nazionali

1.   Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta:

a)

la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   La Commissione, se dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi valutati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

3.   Se conformemente al paragrafo 2 sono formulate raccomandazioni, si applicano i principi seguenti:

a)

lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

b)

in seguito alla presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima successiva trasmessa conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell’anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;

c)

le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 8

Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione

1.   La Commissione basa la sua prima e seconda valutazione di cui agli articoli 6 e 7 su una traiettoria indicativa e lineare che indica il percorso da seguire per la riduzione delle emissioni nette a livello dell’Unione, e che collega il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   In seguito alla prima e alla seconda valutazione di cui al primo comma, la Commissione basa eventuali valutazioni successive su una traiettoria indicativa e lineare che collega il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

3.   La Commissione basa le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 non solo sulle misure nazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sugli elementi seguenti:

a)

le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;

b)

le relazioni dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione;

c)

le statistiche e i dati europei e globali, compresi le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, i dati sulle perdite registrate e stimate derivanti dagli effetti negativi del clima e le stime dei costi dell’inazione e di ritardi nell’intervento, se disponibili;

d)

le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali; e

e)

eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione o dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/852.

4.   L’AEA assiste la Commissione nella preparazione delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Articolo 9

Partecipazione del pubblico

1.   La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una transizione giusta ed equa sul piano sociale verso una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, il mondo accademico, la comunità imprenditoriale, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può avvalersi delle consultazioni pubbliche e dei dialoghi multilivello sul clima e sull’energia istituiti dagli Stati membri conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   La Commissione si avvale di tutti gli strumenti adeguati, compreso il patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate riguardo ai cambiamenti climatici e ai relativi aspetti sociali e di parità di genere.

Articolo 10

Tabelle di marcia settoriali

La Commissione dialoga con i comparti economici dell’Unione che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La Commissione monitora lo sviluppo di tali tabelle di marcia. Nell’ambito di tale collaborazione, la Commissione si adopera per facilitare il dialogo a livello dell’Unione e la condivisione delle migliori pratiche tra i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 11

Riesame

Entro sei mesi da ogni bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, insieme alle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, sull’applicazione del presente regolamento, tenendo conto:

a)

delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;

b)

degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi.

La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009

Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

1.   È istituito un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (“comitato consultivo”).

2.   Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo offrono tutte le garanzie di indipendenza.

3.   Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella selezione dei membri del comitato consultivo, il consiglio di amministrazione si adopera per garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali così come l’equilibrio geografico e di genere. La selezione si basa sui criteri seguenti:

a)

eccellenza scientifica;

b)

esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;

c)

ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione;

d)

esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.

4.   I membri del comitato consultivo sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione. Il comitato consultivo elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno.

5.   Il comitato consultivo integra il lavoro dell’Agenzia pur agendo autonomamente nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato consultivo stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale e nel farlo consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo in merito a tale programma e alla sua attuazione.»;

2)

all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il bilancio dell’Agenzia include anche le spese concernenti il comitato consultivo.».

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e gli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all’accordo di Parigi, in particolare l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima;

(*1)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

“proiezioni”: previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi o dell’evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all’anno di comunicazione;»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;»;

4)

all’articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.»;

5)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Dialogo multilivello sul clima e sull’energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull’energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.»;

6)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 1o gennaio 2020, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e conforme all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l’assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nell’ambito delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e dell’aumento degli assorbimenti dai pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti dai pozzi in linea con l’obiettivo a lungo termine dell’accordo di Parigi relativo alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;»;

7)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le informazioni sui progressi compiuti per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché per finanziare e attuare le politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, assistita dal comitato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all’articolo 25, lettera d).»;

8)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i progressi compiuti da ciascuno Stato membro per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi nonché per attuare le politiche e misure indicate nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima;»;

9)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Riesame

Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell’Unione dell’energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia, dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e degli ulteriori obiettivi dell’Unione dell’energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell’Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all’accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.»;

10)

l’allegato I, parte 1, è così modificato:

a)

alla sezione A, punto 3.1.1, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i.

Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1 della presente sezione, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l’aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»;

b)

alla sezione B, è aggiunto il punto seguente:

«5.5.

Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»;

11)

all’allegato VI, lettera c), il punto viii) è sostituito dal seguente:

«viii)

la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 sia della strategia a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;».

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

J.P. MATOS FERNANDES


(1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143 e GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 69.

(2)  GU C 324 dell’1.10.2020, pag. 58.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(7)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(10)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(14)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1120 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2021

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci (di seguito, «elenco dell’Unione»). L’articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco.

(2)

L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10) e (UE) 2020/269 (11) della Commissione.

(3)

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell’elenco dell’Unione.

(4)

Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (12).

(5)

Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione.

(6)

Poiché la stessa nave può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, è opportuno che la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione comprenda i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

(7)

La nave «Bellator» (13), attualmente inclusa nell’elenco dell’Unione, è stata cancellata dall’elenco redatto dall’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale («SPRFMO»), in linea con la misura di conservazione e di gestione (CMM) 04-2020 di detta organizzazione. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale nave dovrebbe essere di conseguenza rimossa dall’elenco dell’Unione, anche se non ancora cancellata dagli elenchi redatti dall’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale («SIOFA»), dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC») e dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC»).

(8)

La nave «Uthaiwan/Wisdom Sea reefer» (14), attualmente inclusa nell’elenco dell’Unione, è stata cancellata dall’elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC»), in linea con la risoluzione 18/03 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale nave dovrebbe essere rimossa dall’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellata dall’elenco redatto dall’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale («SIOFA»).

(9)

La nave «Nefelin» (15) è stata cancellata dall’elenco redatto dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»), in linea con la raccomandazione CGPM/33/209/8 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Tale nave, pertanto, non dovrebbe essere inclusa nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellata dagli elenchi redatti dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT») e dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC»).

(10)

La nave di cui al considerando 9 non era stata inclusa nell’elenco dell’Unione modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 in quanto l’elenco delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN adottato dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente è pervenuto alla Commissione dopo l’adozione di tale regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1296 della Commissione, del 28 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1852 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 5).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 14).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 30).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 della Commissione, del 26 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 7).

(12)  Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco delle navi INN delle parti non contraenti ed elenco delle navi INN delle parti contraenti adottati nel corso della 39a riunione annuale del 27-30 ottobre 2020; CCSBT: elenco CCSBT delle navi INN adottato nel corso della 27a riunione annuale della commissione del 12-16 ottobre 2020, aggiornato in data 25 marzo 2021; CGPM: elenco delle navi INN adottato nel corso della 43a sessione della CGPM del 4-8 novembre 2019; IATTC: elenco IATTC delle navi INN adottato nel corso della 95a riunione della IATTC del 4 dicembre 2020; ICCAT: elenco 2020 delle navi INN adottato nel corso delle discussioni del 2020 anziché alla 22a riunione straordinaria dell’ICCAT; IOTC: elenco IOTC delle navi INN adottato nel corso della 24a sessione della IOTC del 2-6 novembre 2020, aggiornato in data 26 febbraio 2021; NAFO: elenco NAFO delle navi INN adottato nel corso della 42a riunione annuale della NAFO del 21-25 settembre 2020; NEAFC: elenco B delle navi INN adottato nel corso della 39a riunione annuale della NEAFC del 10-13 novembre 2020, aggiornato nel marzo 2021; NPFC: elenco NPFC delle navi INN adottato nel corso della 5a riunione della commissione del 16-18 luglio 2019; SEAFO: elenco SEAFO 2020 delle navi INN adottato nel corso della 16a riunione annuale della commissione del 25-28 novembre 2019; SIOFA: elenco SIOFA delle navi INN adottato nel corso della 7a riunione delle parti del 17-20 novembre 2020; SPRFMO: elenco 2021 delle navi INN adottato nel corso della 9a riunione della commissione svoltasi dal 26 gennaio al 5 febbraio 2021; WCPFC: elenco WCPFC 2020 delle navi INN adottato nel corso della 17a sessione ordinaria della commissione del 7-15 dicembre 2020;

(13)  Numero IMO di identificazione della nave: 9179359.

(14)  Numero IMO di identificazione della nave: 7637527.

(15)  Numero IMO di identificazione della nave: 7645237.


ALLEGATO

Numero IMO  (1) di identificazione della nave/ riferimento ORGP

Nome della nave  (2)

Stato o territorio di bandiera  (2)

Figurante nell'elenco dell'ORGP  (2)

417000878

ABISHAK PUTHA 3

Sconosciuto

CCSBT, SIOFA

20150046 [ICCAT]/1 [IOTC]

ABUNDANT 1 (nome precedente secondo l'ICCAT: YI HONG 6; nome precedente secondo la CCSBT e la IOTC: YI HONG 06)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150042 [ICCAT]/2 [IOTC]

ABUNDANT 12 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: YI HONG 106)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150044 [ICCAT]/3 [IOTC]

ABUNDANT 3 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: YI HONG 16)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20170013 [ICCAT]/4[IOTC]

ABUNDANT 6 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: YI HONG 86)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150043 [ICCAT]/5 [IOTC]

ABUNDANT 9 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: YI HONG 116)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20060010 [ICCAT]/6[IOTC]

ACROS n. 2

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060009 [ICCAT]/7[IOTC]

ACROS n. 3

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20180003 [ICCAT]/108 [IOTC]/K22/IS/2019[CCSBT]

AL WESAM 5 [secondo l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA] , PROGRESO [secondo la CCSBT e la IOTC] (nomi precedenti secondo la CCSBT e la IOTC: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; nome precedente secondo l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA: CHAINAVEE 54)

Camerun [secondo la CCSBT e la IOTC], sconosciuto [secondo l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8 [IOTC]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egitto

CGPM, IOTC, NEAFC, SIOFA

7306570/9[IOTC]/20200001[ICCAT]

ALBORAN II (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: WHITE ENTERPRISE)

Sconosciuto [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Panama)

CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA

7036345/20190003 [ICCAT]/10[IOTC]

AMORINN (nomi precedenti: ICEBERG II, LOME, NOEMI)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150001 [ICCAT]/11[IOTC]

ANEKA 228

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150002 [ICCAT]/12[IOTC]

ANEKA 228; KM.

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7236634/20190004 [ICCAT]/13[IOTC]

ANTONY (nomi precedenti: URGORA, ATLANTIC OJI MARU n. 33, OJI MARU n. 33)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonesia)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/14 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nome precedente secondo la IOTC: DORITA)

Saint Vincent e Grenadine [secondo la CCAMLR, la CGPM, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Guinea equatoriale [secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Saint Vincent e Grenadine; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO e il SIOFA: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/15 [IOTC]

ATLANTIC WIND (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN; nome precedente secondo la IOTC: CARRAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9037537/20190005 [ICCAT]/16[IOTC]

BAROON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; nomi precedenti secondo la IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Tanzania (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Mongolia, Nigeria, Sierra Leone, Togo)

CCSBT, CCAMLR, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/18[IOTC]

BHASKARA n. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Indonesia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/19[IOTC]

BHASKARA n. 9

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Indonesia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060001 [ICCAT]/20[IOTC]

BIGEYE

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040005 [ICCAT]/21[IOTC]

BRAVO

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/22[IOTC]

CAMELOT

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6622642/20190006 [ICCAT]/23[IOTC]

CHALLENGE (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; nomi precedenti secondo la IOTC: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Guinea equatoriale, Regno Unito; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/20 [IOTC]/24[IOTC]

CHI TONG

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/25[IOTC]/280020064[CCSBT/IATTC]

CHIA HAO n. 66 [secondo la IATTC, la IOTC, la CGPM, la NEAFC e il SIOFA], SAGE [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo la IOTC: CHI FUW n. 6; nomi precedenti secondo l'ICCAT: CHIA HAO n. 66, CHI FUW n.6)

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], Gambia [secondo l'ICCAT] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC e la NEAFC: Belize; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Seychelles, Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20190001 [ICCAT]/65 [IOTC]/26[IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35 (nome precedente secondo il SIOFA: CARRAN)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7330399/20190002 [ICCAT]/28[IOTC]

COBIJA (nomi precedenti secondo la IOTC, la NEAFC e la SEAFO: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; nomi precedenti secondo la CCSBT e l'ICCAT: CAPE FLOWER, CAPE WRATH; nomi precedenti secondo il SIOFA: CAPE WRATH II, Cape Flower)

Illegalmente Bolivia/sconosciuto [secondo la CCSBT], illegalmente Bolivia [secondo la SEAFO], sconosciuto [secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IOTC e la SEAFO: Bolivia, Sao Tomé e Principe, sconosciuto, Sud Africa, Canada; ultima bandiera conosciuta secondo la NEAFC e il SIOFA: Bolivia; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Bolivia, Sao Tomé e Principe)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20080001 [ICCAT]/29[IOTC]

DANIAA (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: CARLOS)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT e la IOTC: Guinea)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/30[IOTC]/7742-PP[CCSBT/IATTC]

DRAGON III

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Cambogia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8604668/20200002[ICCAT]31[IOTC]

EROS DOS (nome precedente: FURABOLOS)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Seychelles)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150004 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA 18

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150005 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 01

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150006 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 02

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150007 [ICCAT]/36[IOTC]

FU HSIANG FA n. 06

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150008 [ICCAT]/37 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 08

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150009 [ICCAT]/38 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 09

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150010 [ICCAT]/39[IOTC]

FU HSIANG FA n. 11

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150011 [ICCAT]/40[IOTC]

FU HSIANG FA n. 13

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150012 [ICCAT]/41 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 17

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150013 [ICCAT]/42 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 20

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150014 [ICCAT]/43 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 21 [secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC], FU HSIANG FA n. 21a [secondo il SIOFA]

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA

20130003 [ICCAT]/32-44 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 21 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC], FU HSIANG FA [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], FU HSIANG FA n. 21b [secondo il SIOFA]  (3)

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/45 [IOTC]

FU HSIANG FA n. 23

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150016 [ICCAT]/46[IOTC]

FU HSIANG FA n. 26

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150017 [ICCAT]/47[IOTC]

FU HSIANG FA n. 30

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/48[IOTC]

FU LIEN n. 1

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IOTC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la NEAFC e la WCPFC: Georgia)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/49[IOTC]

FULL RICH

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Belize)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/50[IOTC]

GALA I (nomi precedenti: MANARA II, ROAGAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT e l'ICCAT: Libia, Isola di Man; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC e la NEAFC: Libia)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/51[IOTC]

GOIDAU RUEY n. 1 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: GOIDAU RUEY 1)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7020126/20190007 [ICCAT]/52[IOTC]

GOOD HOPE (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la NEAFC e la SEAFO: TOTO; nomi precedenti secondo l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria

CCSBT, CCAMLR, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6719419 [CGPM/NEAFC, SEAFO, SIOFA]/6714919 [NAFO]/53[IOTC]/20200003[ICCAT]

GORILERO (nome precedente: GRAN SOL)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

2009003 [ICCAT]/54[IOTC]

GUNUAR MELYAN 21

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13 [NPFC]/55[IOTC]

HAI DA 705

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

4000354/20200012[ICCAT]

HALELUYA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Tanzania)

CCSBT, ICCAT

7322926/20190009[ICCAT]/57[IOTC]

HEAVY SEA (nomi precedenti: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/58 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150019 [ICCAT]/59[IOTC]

HOOM XIANG 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150020 [ICCAT]/60[IOTC]

HOOM XIANG 105

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20100004 [ICCAT]/61 [IOTC]

HOOM XIANG II [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA], HOOM XIANG 11 [secondo la CGPM, l'ICCAT e la NEAFC]

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7332218/62[IOTC]/20200004[ICCAT]

IANNIS 1 [secondo la NEAFC], IANNIS I [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la SEAFO e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6607666/20190008 [ICCAT]/56[IOTC]

JINZHANG [secondo la CCAMLR, la CCSBT e l'ICCAT], HAI LUNG [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT e l'ICCAT: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la CGPM, la IOTC e la SEAFO: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; nomi precedenti secondo il SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA], sconosciuto/Belize [secondo la NEAFC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultima bandiera conosciuta secondo la NEAFC: Sud Africa; ultima bandiera conosciuta secondo la SEAFO: Belize; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sud Africa, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/63[IOTC]

JYI LIH 88

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150021 [ICCAT]/64 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7905443/20190010[ICCAT]/65[IOTC]

KOOSHA 4 (nome precedente secondo l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/66[IOTC]

KUANG HSING 127

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150023 [ICCAT]/67 [IOTC]

KUANG HSING 196

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7325746/27-68[IOTC]/20200005[ICCAT]

LABIKO [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA], CLAUDE MOINIER [secondo la IOTC], MAINE [secondo la SEAFO] (nome precedente secondo la CGPM, la NAFO e la NEAFC: MAINE; nome precedente secondo la IOTC: LABIKO; nomi precedenti secondo la IOTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; nomi precedenti secondo la SEAFO: CLAUDE MOINIER, LABIKO; nomi precedenti secondo l'ICCAT: CLAUDE MOUNIER, MAINE)  (3)

Sconosciuto [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA], Guinea [secondo la IOTC e la SEAFO](ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: Guinea; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/69[IOTC]

LIAO YUAN YU 071

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/70[IOTC]

LIAO YUAN YU 072

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/71[IOTC]

LIAO YUAN YU 9

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/72[IOTC]

LILA n. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Panama)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7388267/20190011[ICCAT]/73[IOTC]

LIMPOPO (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la NEAFC e la SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; nomi precedenti secondo la IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; nomi precedenti secondo l'ICCAT: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Ghana, Seychelles, Francia; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

28 [NPFC]

LU RONG SHUI 158

Sconosciuto

NEAFC, NPFC, SIOFA

14 [NPFC]/74[IOTC]

LU RONG YU 1189

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/75[IOTC]

LU RONG YU 612

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/76[IOTC]

LU RONG YUAN YU 101

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

18 [NPFC]77[IOTC]

LU RONG YUAN YU 102

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

19 [NPFC]78[IOTC]

LU RONG YUAN YU 103

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/79[IOTC]

LU RONG YUAN YU 105

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/80[IOTC]

LU RONG YUAN YU 106

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/81[IOTC]

LU RONG YUAN YU 108

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/82[IOTC]

LU RONG YUAN YU 109

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/83[IOTC]

LU RONG YUAN YU 787

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/84[IOTC]

LU RONG YUAN YU 797

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/85[IOTC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20150025 [ICCAT]/86[IOTC]

MAAN YIH HSING

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040007 [ICCAT]/87[IOTC]

MADURA 2

Sconosciuto

CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20040008 [ICCAT]/88[IOTC]

MADURA 3

Sconosciuto

CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060002 [ICCAT]/89[IOTC]

MARIA

Sconosciuto

CCSBT, IOTC, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

8529533/20200011[ICCAT]

MARIO 11

Senegal

CCSBT, ICCAT

20180002 [ICCAT]/90 [IOTC]/HSN5721[CCSBT]

MARWAN 1 (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalia [secondo la CCSBT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA]; Sconosciuto [secondo l'ICCAT] (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060005 [ICCAT]/91[IOTC]

MELILLA n. 101  (3)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CCSBT, CGPM, IOTC, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060004 [ICCAT]/92[IOTC]

MELILLA n. 103  (3)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7385174/93[IOTC]/20200006[ICCAT]

MURTOSA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOCT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Togo)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

14613 [IATTC]/M-00545, 20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT]/95[IOTC]/C-00545(IATTC/IOTC)

NEPTUNE

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IATTC, la IOTC e la NEAFC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, il SIOFA e la WCPFC: Georgia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/96[IOTC]

NEW BAI I n. 168 (nome precedente secondo il SIOFA: TAI YUAN n. 227; nome precedente secondo l'ICCAT: SAMUDERA)

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC], Liberia [secondo il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Liberia, Indonesia)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808654/50628PE XT[CCSBT]

NIKA

Panama

CCAMLR, CCSBT, SIOFA

20060008 [ICCAT]/98[IOTC]

n. 2 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060011 [ICCAT]/99[IOTC]

n. 3 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808903/20190012 [ICCAT]/100[IOTC]

NORTHERN WARRIOR (nomi precedenti MILLENNIUM, SIP 3)

Angola (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20040006 [ICCAT]/101[IOTC]

OCEAN DIAMOND

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/102-139[IOTC]

OCEAN LION [secondo la IOTC, la CGPM, la NEAFC e il SIOFA]; XING HAI FEN [secondo l'ICCAT e la NEAFC]; XING HAI FENG [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA]; (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: OCEAN LION)  (3)

Sconosciuto [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], Panama [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8665193/20200010[ICCAT]

OCEAN STAR n. 2 (nome precedente secondo l'ICCAT: WANG FA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Vanuatu, Bolivia)

CCSBT, ICCAT

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/104[IOTC]

ORCA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060012 [ICCAT]/105[IOTC]

ORIENTE n. 7

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

5062479/20190013 [ICCAT]/106[IOTC]

PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la IOTC: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Mongolia, Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Uruguay, Mongolia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/107 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (ultimi nomi secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nome precedente secondo la IOTC: PALOMA V)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Mauritania [secondo l'ICCAT e la IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Mauritania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e la IOTC: Guinea equatoriale)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/109[IOTC]

REYMAR 6

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130013[ICCAT]/110 [IOTC]

SAMUDERA PASIFIK n. 18 (ultimi nomi secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT e la IOTC: KAWIL n. 03, LADY VI-T-III)

Indonesia

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150026 [ICCAT]/111[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/112[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [secondo l'ICCAT], SAMUDRA PERKASA 12 [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA]

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7424891/20190014 [ICCAT]/113[IOTC]

SEA URCHIN (nomi precedenti ALDABRA, OMOA I)

Gambia/senza bandiera [secondo la CCAMLR e la CCSBT], Gambia [secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Honduras)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8692342 /20180004 [ICCAT]/114[IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], SEAVIEW [secondo la CCSBT] (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8692354/20180005 [ICCAT]/115[IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT]

SEA WIND (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080004 [ICCAT]/116[IOTC]

SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: MANARA 1, POSEIDON)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la IOTC e il SIOFA: Libia; ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT e l'ICCAT: Libia, Regno Unito)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170014 [ICCAT]/117 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150028 [ICCAT]/118[IOTC]

SHUEN SIANG

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170015 [ICCAT]/119 [IOTC]

SHUN LAI (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HSIN JYI WANG n. 6)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150029 [ICCAT]/120[IOTC]

SIN SHUN FA 6

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150030 [ICCAT]/121[IOTC]

SIN SHUN FA 67

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150031 [ICCAT]/122 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150032 [ICCAT]/123 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20050001 [ICCAT]/124[IOTC]

SOUTHERN STAR 136 (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HSIANG CHANG)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150034 [ICCAT]/125 [IOTC]

SRI FU FA 168

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150035 [ICCAT]/126 [IOTC]

SRI FU FA 18

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150036 [ICCAT]/127 [IOTC]

SRI FU FA 188

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150037 [ICCAT]/128[IOTC]

SRI FU FA 189

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150038 [ICCAT]/129 [IOTC]

SRI FU FA 286

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150039 [ICCAT]/130[IOTC]

SRI FU FA 67

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150040 [ICCAT]/131 [IOTC]

SRI FU FA 888

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8514772/20190015 [ICCAT]/132[IOTC]

STS-50 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NEAFC e la SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2; nomi precedenti secondo la IOTC e il SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUNTAI n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2; nomi precedenti secondo la CGPM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUNTAI n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2)

Togo [secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], sconosciuto [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Giappone; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7816472/103[IOTC]/20200008[ICCAT]

SUMMER REFER [secondo la CGPM, la NEAFC e il SIOFA], OKAPI MARTA [secondo l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC]  (3)

Sconosciuto [secondo la CGPM, la NEAFC e il SIOFA], Belize [secondo l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC]

CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9259070[NEAFC]/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/133[IOTC]

TA FU 1

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/134[IOTC]/490810002[CCSBT/IATTC]

TCHING YE n. 6 (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EL DIRIA I)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: Belize; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Belize, Costa Rica)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150041 [ICCAT]/135 [IOTC]

TIAN LUNG n.12

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7321374/136[IOTC]/20200009[ICCAT]

TRINITY (nomi precedenti secondo la NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e la SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM: Ghana; ultime bandiere conosciute secondo la NAFO: Ghana, Panama; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Ghana, Panama, Marocco; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Turchia, Panama, Marocco)

CGPM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/137[IOTC]/280110095[CCSBT/IATTC]

WEN TENG n. 688/MAHKOIA ABADI n. 196 [secondo la CGPM, la IATTC e il SIOFA], WEN TENG n. 688 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC] (nome precedente secondo l'ICCAT e la IOTC: MAHKOIA ABADI n. 196)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

138 [IOTC]

XIN SHI JI 16 (nome precedente secondo la IOTC e il SIOFA: HSINLONG n. 5)

Figi

IOTC, NEAFC, SIOFA

20150045 [ICCAT]/140 [IOTC]

YI HONG 3

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, il SIOFA e la WCPFC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, il SIOFA e la WCPFC: Taiwan)

CCSBT, CGPM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20150048 [ICCAT]/141 [IOTC]

YU FONG 168

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC

2009002 [ICCAT]/142 [IOTC]

YU MAAN WON

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Georgia)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

412356488[SIOFA]/31 [NPFC]

YUANDA 6

Sconosciuto

NEAFC, NPFC, SIOFA

412365486[SIOFA]/32 [NPFC]

YUANDA 8

Sconosciuto

NEAFC, NPFC, SIOFA

20170016 [ICCAT]/143 [IOTC]

YUTUNA 3 (nome precedente secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HUNG SHENG n. 166)

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170017 [ICCAT]/144 [IOTC]

YUTUNA n. 1

Sconosciuto

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

15 [NPFC]/145[IOTC]

ZHE LING YU LENG 90055

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/146[IOTC]

ZHE LING YU LENG 905

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

412123526[SIOFA]/33 [NPFC]

ZHEXIANG YU 23029

Sconosciuto

NEAFC, NPFC, SIOFA

7302548/2006003[ICCAT]/97[IOTC]

ZHI MING [secondo la CCSBT, l'ICCAT e la NEAFC], n. 101 GLORIA [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CCSBT e l'ICCAT: GOLDEN LAKE, n. 101 GLORIA; nome precedente secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: GOLDEN LAKE)  (3)

Mongolia [secondo la CCSBT, l'ICCAT e la NEAFC], sconosciuto [secondo la CGPM, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CCSBT, CGPM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

4 [NPFC]/147[IOTC]

ZHOU YU 651

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/148[IOTC]

ZHOU YU 652

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/149[IOTC]

ZHOU YU 653

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/150[IOTC]

ZHOU YU 656

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/151[IOTC]

ZHOU YU 657

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/152[IOTC]

ZHOU YU 658

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/153[IOTC]

ZHOU YU 659

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/154[IOTC]

ZHOU YU 660

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/155[IOTC]

ZHOU YU 661

Sconosciuto

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

29 [NPFC]

ZHOU YU 808/Ignota

Sconosciuto

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

30 [NPFC]

ZHOU YU 809/Ignota

Sconosciuto

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(3)  Questa nave è stata inserita più volte in un elenco da parte di alcune ORGP; tutte le informazioni, pertanto, sono state copiate nella stessa riga. Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(4)  La NEAFC ha inserito una nave denominata "IGNOTA" nel proprio elenco di navi INN, a seguito di un incrocio di dati con l'elenco NPFC; non è tuttavia possibile identificare a quale nave si riferisca. Si fa pertanto riferimento alla NEAFC per entrambe le navi denominate "IGNOTA".


9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1121 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2021

che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità da essi designate conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in relazione a prodotti soggetti alla normativa dell’Unione che entrano nel mercato dell’Unione. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1020 i dati statistici devono riguardare il numero di interventi nell’ambito dei controlli su tali prodotti, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

(2)

È necessario specificare tali dati statistici.

(3)

Qualora un intervento delle autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 abbia comportato l’imposizione, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, dell’obbligo di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, i dati statistici sul numero di interventi dovrebbero essere integrati da informazioni più dettagliate sul prodotto interessato al fine di comprendere meglio le questioni e le tendenze relative alla sicurezza e alla conformità del prodotto. I dati statistici trasmessi possono anche contribuire a migliorare la gestione del rischio.

(4)

Sebbene i dati statistici trasmessi alla Commissione sugli interventi nell’ambito dei controlli dovrebbero riguardare tutti i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, essi dovrebbero tuttavia riguardare solo i controlli in cui le autorità designate sono effettivamente intervenute. I dati statistici non dovrebbero quindi comprendere i dati relativi ai controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell’ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:

a)

il numero totale di interventi;

b)

il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell’immissione in libera pratica a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c)

per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un’autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:

i)

la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;

ii)

un indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di dichiarazione doganale con una serie di dati ridotta a norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2);

iii)

il paese di origine (dato 16 08 000 000) o, se non disponibile, il paese dell’esportatore (sottodato 13 01 018 020);

iv)

il codice della sottovoce del sistema armonizzato (sottodato 18 09 056 000);

v)

se disponibile, il codice della nomenclatura combinata (sottodato 18 09 057 000);

vi)

le unità supplementari (dato 18 02 000 000) o, se non disponibili, la massa netta (dato 18 01 000 000);

vii)

il modo di trasporto fino alla frontiera (dato 19 03 000 000);

viii)

la principale categoria di prodotti interessata;

ix)

la principale normativa dell’Unione violata secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;

x)

un indicatore che illustri la possibilità o meno del prodotto di essere immesso in libera pratica se gli operatori economici interessati portano a termine azioni specifiche imposte dalle autorità competenti.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati relativi a tutti i controlli, ad eccezione dei controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

3.   Ai fini del paragrafo 1, qualora una dichiarazione doganale riguardi prodotti che rientrano in due o più articoli di tale dichiarazione doganale, gli interventi su ciascuno degli articoli sono considerati interventi distinti.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti da iii) a vii), del presente articolo, i dati che devono essere trasmessi sono le informazioni disponibili nella dichiarazione doganale relative al dato corrispondente di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, qualora gli Stati membri, a norma degli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre disposizioni transitorie di cui al medesimo regolamento, applicano alla dichiarazione doganale requisiti diversi in materia di dati, i dati da presentare sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1122 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici di riferimento possono essere riconosciuti come critici a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), o c), del regolamento (UE) 2016/1011. L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), impone che, per essere considerati critici, gli indici di riferimento si basino sui dati trasmessi da contributori di dati che siano per la maggior parte ubicati in uno Stato membro e siano riconosciuti come critici in tale Stato membro. L’11 agosto 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 (2), che ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/1011 è applicabile nello Spazio economico europeo (SEE) ed è stato recepito nella legislazione norvegese il 6 dicembre 2019.

(3)

Il 3 dicembre 2020 l’autorità norvegese competente (Finanstilsynet) ha informato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito alla propria proposta di riconoscere il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) quale indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è critico in Norvegia e si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono tutti ubicati in Norvegia.

(4)

Il NIBOR è un tasso di riferimento basato sulla media dei tassi di interesse ai quali le banche operanti sul mercato monetario norvegese sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti con scadenze diverse. Il NIBOR è determinato su base giornaliera per cinque diverse scadenze: una settimana e uno, due, tre e sei mesi. Al 3 dicembre 2020 il panel NIBOR comprendeva sei banche, tutte situate in Norvegia.

(5)

Nella valutazione trasmessa all’ESMA, la Finanstilsynet ha concluso che la cessazione del NIBOR o la sua elaborazione sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti potrebbero avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia.

(6)

La valutazione della Finanstilsynet indica che il NIBOR è utilizzato come riferimento per prestiti alle famiglie e agli enti non finanziari pari ad un importo di circa 418 miliardi di EUR, che corrispondono al 94 % dei prestiti totali concessi in Norvegia alle famiglie e agli enti non finanziari, e al 136 % del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia. Inoltre in Norvegia il NIBOR funge da riferimento per i pagamenti delle cedole di circa il 60 % delle obbligazioni a tasso variabile, in termini di valore nominale totale, per un importo complessivo di circa 130 miliardi di EUR. La Finanstilsynet ha inoltre dimostrato, sulla base dei dati di una singola controparte centrale, che il NIBOR è utilizzato come riferimento in derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa (OTC) per un importo nozionale in essere che ammontava ad almeno 1 988 miliardi di EUR a ottobre 2020. Infine la Finanstilsynet ha indicato che il NIBOR è attualmente utilizzato come riferimento in fondi di investimento aventi un valore patrimoniale netto totale di 0,3 miliardi di EUR. Il valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che fanno riferimento al NIBOR è quindi almeno otto volte superiore al prodotto nazionale lordo della Norvegia.

(7)

La valutazione della Finanstilsynet conclude che il NIBOR è di vitale importanza per la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato in Norvegia e che la sua cessazione o non affidabilità potrebbero avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia, nonché sulle imprese e sui consumatori, poiché è utilizzato per i prestiti, i prodotti di credito al consumo, i derivati su tassi d’interesse OTC e i fondi di investimento.

(8)

Il 28 gennaio 2021 l’ESMA ha trasmesso alla Commissione il suo parere, nel quale precisa che la valutazione della Finanstilsynet è conforme ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e che la Finanstilsynet aveva fornito sia dati quantitativi a sostegno del riconoscimento del NIBOR quale indice di riferimento critico, sia una motivazione analitica che dimostrava il ruolo fondamentale del NIBOR nell’economia norvegese.

(9)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione è tenuta a riesaminare l’elenco degli indici di riferimento critici almeno ogni due anni e tali indici di riferimento devono essere forniti da amministratori ubicati nell’Unione. Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione. Gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato nel Regno Unito non possono pertanto più essere considerati indici di riferimento critici e dovrebbero essere rimossi dall’elenco degli indici di riferimento critici di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. Il London Interbank Offered Rate (LIBOR), classificato come critico il 19 dicembre 2017, dovrebbe pertanto essere rimosso dall’elenco degli indici di riferimento critici di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

(10)

Il regolamento (UE) 2016/1011 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tra l’altro al fine di designare l’ESMA quale autorità competente per gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011 a decorrere dal 1o gennaio 2022. La competenza per gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 rimane tuttavia in capo alla pertinente autorità nazionale. Occorre pertanto che l’elenco degli indici di riferimento critici stabilito dalla Commissione distingua tra gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011 e quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

(12)

Considerata l’importanza fondamentale del NIBOR, la sua diffusione e il suo ruolo nell’allocazione del capitale in Norvegia, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO

«A LLEGATO

Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011

N.

Indice di riferimento

Amministratore

Ubicazione

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgio

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgio


Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011

N.

Indice di riferimento

Amministratore

Ubicazione

1

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Swedish Bankers’ Association (Svenska Bankföreningen)

Stoccolma, Svezia

2

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)

GPW Benchmarks SA.

Varsavia, Polonia

5

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR)

Norske Finansielle Referanser (NoRe)

Oslo, Norvegia

»

9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1123 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2021

che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 (2) relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che dispone l’applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.

(2)

Il considerando 9 del regolamento (UE) 2020/1646 recita che la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni di determinati prodotti originari dell’Unione europea in relazione alle controversie aperte presso l’OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.

(3)

Il 9 marzo 2021, in seguito al raggiungimento di un’intesa con gli Stati Uniti in merito alla sospensione reciproca di tutte le misure per la durata di quattro mesi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 (3) che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646, a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio, che sospende l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 fino al 10 luglio 2021.

(4)

Il 15 giugno 2021 il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis e la rappresentante degli Stati Uniti per i negoziati commerciali Katherine Tai hanno raggiunto un’intesa su un quadro di collaborazione in materia di aeromobili civili di grandi dimensioni, secondo la quale ciascuna parte intende sospendere l’applicazione delle proprie contromisure commerciali per un periodo di 5 anni.

(5)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, «[n]el caso in cui sia necessario apportare modifiche alle misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione può introdurre eventuali modifiche conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di cinque anni a decorrere dall’11 luglio 2021. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall’11 luglio 2026 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/167 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione, del 7 novembre 2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 373 del 9.11.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 della Commissione, del 9 marzo 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 84 dell’9.3.2021, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


DECISIONI

9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/45


DECISIONE (UE) 2021/1124 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 7 luglio 2021

relativa alla nomina di due giudici e di due avvocati generali della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027.

(3)

La candidatura della sig.ra Küllike JÜRIMÄE è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(4)

La candidatura del sig. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia.

(5)

La candidatura della sig.ra Maria Lourdes ARASTEY SAHÚN è stata proposta in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(6)

La candidatura della sig.ra Tamara ĆAPETA è stata proposta per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.

(7)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

la sig.ra Küllike JÜRIMÄE,

la sig.ra Maria Lourdes ARASTEY SAHÚN.

Articolo 2

Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

il sig. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,

la sig.ra Tamara ĆAPETA.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2021

Il presidente

I. JARC


9.7.2021   

IT

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L 243/47


DECISIONE (UE) 2021/1125 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2021

relativa al rifiuto di includere il medicinale soggetto a prescrizione Zinc-D-gluconate nell'elenco dei medicinali che non presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 54 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (2).

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), di tale direttiva, a meno che non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva. L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161 stabilisce un elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza, sulla base del rischio di falsificazione e del rischio derivante dalla falsificazione in relazione ai medicinali o a categorie di medicinali. Il medicinale soggetto a prescrizione Zinc-D-gluconate non figura in tale elenco.

(2)

Il 15 febbraio 2019 l'autorità competente della Germania ha informato la Commissione per posta elettronica, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/161, di non considerare che il medicinale soggetto a prescrizione Zinc-D-gluconate fosse a rischio di falsificazione secondo i criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE. L'autorità competente della Germania riteneva che lo Zinc-D-gluconate dovesse quindi essere dispensato dall'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE.

(3)

La Commissione ha valutato il rischio di falsificazione e il rischio derivante dalla falsificazione in relazione al medicinale in questione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE. Poiché il medicinale è autorizzato per il trattamento di patologie gravi quali la malattia di Wilson e l'acrodermatite enteropatica, la Commissione ha in particolare valutato la gravità delle patologie da curare, di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), punto iv), della suddetta direttiva e ha constatato che i rischi derivanti dalla falsificazione non erano trascurabili. I criteri non sono stati quindi considerati soddisfatti.

(4)

Non è pertanto opportuno includere il medicinale Zinc-D-gluconate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161 e tale medicinale non dovrebbe essere dispensato dall'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi alla valutazione del gruppo di esperti della Commissione europea sull'atto delegato relativo alle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il medicinale soggetto a prescrizione Zinc-D-gluconate non è incluso nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161 e non è dispensato dall'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1.


9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1126 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2021

che stabilisce l’equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

I cittadini dell’Unione e i cittadini svizzeri godono di diritti reciproci di ingresso e di soggiorno basati sull’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) (l’«FMOPA»). Sebbene l’FMOPA preveda, all’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato I, la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica, l’accordo non contiene un meccanismo di incorporazione degli atti dell’Unione. La Svizzera è pertanto oggetto delle deleghe di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/953.

(3)

Il 4 giugno 2021 la Svizzera ha adottato un’ordinanza sui certificati COVID-19 (3) («ordinanza svizzera sui certificati COVID-19»), che è la base giuridica per il rilascio dei certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione.

(4)

Il 23 giugno 2021 la Svizzera ha informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili relativi alla vaccinazione solo per i vaccini anti COVID-19 autorizzati in Svizzera. Tra questi figurano attualmente i vaccini anti COVID-19 Comirnaty, Moderna e Janssen, che corrispondono ai vaccini anti COVID-19 di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/953. La Svizzera ha anche informato la Commissione di rilasciare i certificati di vaccinazione contro la COVID-19 dopo la somministrazione di ciascuna dose e indicandovi chiaramente se il ciclo di vaccinazione è stato completato o meno.

(5)

La Svizzera ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell’acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (5).

(6)

La Svizzera ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili relativi alla guarigione, validi non più di 180 giorni, non prima di 11 giorni dopo un test positivo.

(7)

La Svizzera ha comunicato alla Commissione che il suo sistema per il rilascio di certificati COVID-19 in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 è conforme alle specifiche tecniche stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione (6).

(8)

Il 9 giugno 2021 la Commissione ha effettuato test tecnici che hanno dimostrato che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 sono tecnicamente verificabili dagli Stati membri utilizzando il quadro di fiducia istituito sulla base del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

Il 23 giugno 2021 la Svizzera ha inoltre fornito garanzie formali che accetterà i certificati rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(10)

In particolare, la Svizzera ha informato la Commissione che, qualora accetti una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità dell’FMOPA, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, essa accetta anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri dell’Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La Svizzera può anche accettare, per lo stesso scopo, certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2021/953 relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dall’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), un vaccino anti COVID-19 la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva o un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS. Qualora accetti certificati di vaccinazione per tale vaccino anti COVID-19, la Svizzera accetterà anche, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953 per lo stesso vaccino anti COVID-19.

(11)

La Svizzera ha anche informato la Commissione che, qualora richieda una prova dell’esecuzione di un test per l’infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità dell’FMOPA e tenendo conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, accetterà, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo rilasciati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

La Svizzera ha inoltre informato la Commissione che, qualora accetti una prova di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità dell’FMOPA, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, accetterà, alle stesse condizioni, anche i certificati di guarigione rilasciati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Nel contempo, il 9 giugno 2021, una prova tecnica ha dimostrato che i certificati COVID digitali dell’UE rilasciati dagli Stati membri sono tecnicamente verificabili dalla Svizzera utilizzando il quadro di fiducia istituito sulla base del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 devono essere trattati come equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(15)

I certificati di COVID-19 rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. Di conseguenza, qualora accettino una prova di vaccinazione, di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 o di test per l’infezione da SARS-CoV-2 per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, i certificati di guarigione o i certificati di test che attestano un risultato negativo rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19. Gli Stati membri possono anche accettare, per lo stesso scopo, i certificati di vaccinazione rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 relativo a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dall’autorità svizzera competente ma non ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.

(16)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/953.

(17)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Svizzera dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(18)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Svizzera al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Svizzera è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer COVID-19-Impfung, einer COVID-19-Genesung oder eines COVID-19-Testergebnisses (COVID-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32)

(7)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).