ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della Commissione, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 4947] ( 1 ) |
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RACCOMANDAZIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
2.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/1 |
DECISIONE n. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del 29 aprile 2021
relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea
[2021/1082]
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, ela Repubblica di Corea («Corea»), dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. |
(2) |
L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge. |
(3) |
A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio. |
(4) |
L'UE e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) (1), del 20 ottobre 2017. |
(5) |
La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.
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(6) |
La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata. |
(7) |
La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:
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(8) |
La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata. |
(9) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.
(1) E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.
ALLEGATO 1
Appendice 2-C-2
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)
Oggetto |
Requisiti |
Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) (1) |
Livello sonoro ammissibile |
Reg. ONU (2) n. 51 |
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 |
Dispositivi silenziatori di ricambio |
Reg. ONU n. 59 |
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 |
Emissioni di veicoli leggeri |
Reg. ONU n. 83 |
Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832 |
Convertitori catalitici di ricambio |
Reg. ONU n. 103 |
Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008 |
Serbatoi di carburante |
Reg. ONU n. 34 |
|
Serbatoi di GPL |
Reg. ONU n. 67 |
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Serbatoi di GNC |
Reg. ONU n. 110 |
|
Dispositivi di protezione posteriore |
Reg. ONU n. 58 |
|
Sforzo sul comando sterzo |
Reg. ONU n. 79 |
|
Serrature e cardini delle porte |
Reg. ONU n. 11 |
|
Segnalatori acustici |
Reg. ONU n. 28 |
|
Dispositivi per la visione indiretta |
Reg. ONU n. 46 |
|
Frenatura di veicoli pesanti |
Reg. ONU n. 13 |
|
Frenatura di veicoli leggeri |
Reg. ONU n. 13H |
|
Guarnizioni per freni |
Reg. ONU n. 90 |
|
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) |
Reg. ONU n. 10 |
|
Inquinamento prodotto dai motori diesel |
Reg. ONU n. 24 |
Regolamento (CE) n. 692/2008 |
Finiture interne |
Reg. ONU n. 21 |
|
Antifurto |
Reg. ONU n. 18 |
|
Antifurto e immobilizzatori |
Reg. ONU n. 116 |
|
Sistemi di allarme per veicoli |
Reg. ONU n. 97 Reg. ONU n. 116 |
|
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto |
Reg. ONU n. 12 |
|
Resistenza dei sedili |
Reg. ONU n. 17 |
|
Resistenza dei sedili (autobus) |
Reg. ONU n. 80 |
|
Sporgenze esterne |
Reg. ONU n. 26 |
|
Tachimetro |
Reg. ONU n. 39 |
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
Reg. ONU n. 14 |
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
Reg. ONU n. 48 |
|
Catadiottri |
Reg. ONU n. 3 |
|
Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto |
Reg. ONU n. 7 |
|
Luci di marcia diurna |
Reg. ONU n. 87 |
|
Luci di posizione laterali |
Reg. ONU n. 91 |
|
Indicatori di direzione |
Reg. ONU n. 6 |
|
Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore |
Reg. ONU n. 4 |
|
Proiettori (R2 e HS1) |
Reg. ONU n. 1 |
|
Proiettori (sigillati) |
Reg. ONU n. 5 |
|
Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) |
Reg. ONU n. 8 |
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Proiettori (H4) |
Reg. ONU n. 20 |
|
Proiettori (alogeni sigillati) |
Reg. ONU n. 31 |
|
Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate |
Reg. ONU n. 37 |
|
Proiettori con fonte luminosa a scarica |
Reg. ONU n. 98 |
|
Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate |
Reg. ONU n. 99 |
|
Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico) |
Reg. ONU n. 112 |
|
Sistemi di fari direzionali anteriori |
Reg. ONU n. 123 |
|
Proiettori fendinebbia anteriori |
Reg. ONU n. 19 |
|
Luci posteriori per nebbia |
Reg. ONU n. 38 |
|
Proiettori di retromarcia |
Reg. ONU n. 23 |
|
Luci di stazionamento |
Reg. ONU n. 77 |
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta |
Reg. ONU n. 16 |
|
Dispositivi di ritenuta per bambini |
Reg. ONU n. 44 |
|
Campo di visibilità anteriore del conducente |
Reg. ONU n. 125 |
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori |
Reg. ONU n. 121 |
|
Sistemi di riscaldamento |
Reg. ONU n. 122 |
|
Poggiatesta (combinati con i sedili) |
Reg. ONU n. 17 |
|
Poggiatesta |
Reg. ONU n. 25 |
|
Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente |
Reg. ONU n. 101 |
Regolamento (CE) n. 692/2008 |
Potenza del motore |
Reg. ONU n. 85 |
Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 |
Emissioni di veicoli pesanti |
Reg. ONU n. 49 |
Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718 |
Protezione laterale |
Reg. ONU n. 73 |
|
Vetri di sicurezza |
Reg. ONU n. 43 |
|
Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi |
Reg. ONU n. 30 |
|
Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi |
Reg. ONU n. 54 |
|
Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio |
Reg. ONU n. 64 |
|
Rumore di rotolamento |
Reg. ONU n. 117 |
|
Dispositivi di limitazione della velocità |
Reg. ONU n. 89 |
|
Dispositivi di attacco |
Reg. ONU n. 55 |
|
Dispositivi di traino chiusi |
Reg. ONU n. 102 |
|
Infiammabilità |
Reg. ONU n. 118 |
|
Autobus |
Reg. ONU n. 107 |
|
Resistenza della sovrastruttura (autobus) |
Reg. ONU n. 66 |
|
Urto frontale |
Reg. ONU n. 94 |
|
Urto laterale |
Reg. ONU n. 95 |
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose |
Reg. ONU n. 105 |
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Protezione antincastro anteriore |
Reg. ONU n. 93 |
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(1) Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).
(2) Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE».
ALLEGATO 2
Appendice 2-C-3
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)
Oggetto |
Requisiti |
Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti |
|
Protezione degli occupanti in caso di urto |
Frontale |
Reg. ONU n. 94 |
Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS (1) |
Laterale |
Reg. ONU n. 95 |
Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS |
|
Spostamento indietro del comando di sterzo |
Reg. ONU n. 12 |
Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS |
|
Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto |
Reg. ONU n. 12 |
Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS |
|
Sistemi di sedili |
Reg. ONU n. 17 |
Articolo 97 KMVSS |
|
Poggiatesta |
Reg. ONU n. 17, Reg. ONU n. 25, RTM 7 |
Articoli 26 e 99 KMVSS |
|
Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte |
Reg. ONU n. 11, RTM 1 |
Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS |
|
Urto, quadro strumenti |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 88 KMVSS |
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Urto, schienale |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 98 KMVSS |
|
Urto, bracciolo |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 100 KMVSS |
|
Urto, parasole |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 101 KMVSS |
|
Impatto, retrovisore interno |
Reg. ONU n. 46 |
Articolo 108 KMVSS |
|
Dispositivi di rimorchio |
Regolamento (UE) n. 1005/2010 |
Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS |
|
Protezione antincastro posteriore |
Reg. ONU n. 58 |
Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS |
|
Sistema di illuminazione e di segnalazione |
Installazione |
Reg. ONU n. 48 |
Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS |
Proiettori |
Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37 Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123 |
Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS |
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|
Proiettori fendinebbia anteriori |
Reg. ONU n. 19 |
Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS |
Luci di marcia diurna |
Reg. ONU n. 87 |
Articolo 38-4 KMVSS |
|
Luci d'angolo |
Reg. ONU n. 119 |
Articolo 38-5 KMVSS |
|
Proiettori di retromarcia |
Reg. ONU n. 23 |
Articolo 39 KMVSS |
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Luci di ingombro |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 40 KMVSS |
|
Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione |
Reg. ONU n. 4 |
Articolo 41 KMVSS |
|
Luci posteriori |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 42 KMVSS |
|
Luci di arresto |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS |
|
Luci di arresto montate centralmente in alto |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS |
|
Indicatori di direzione |
Reg. ONU n. 6 |
Articolo 44 KMVSS |
|
Indicatori di direzione ausiliari |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 44 KMVSS |
|
Luci di posizione laterali |
Reg. ONU n. 91 |
Articolo 44-2 KMVSS |
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Proiettori fendinebbia posteriori |
Reg. ONU n. 38 |
Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS |
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Dispositivi catadiottrici |
Reg. ONU n. 70, Reg. ONU n. 3 |
Articolo 49 KMVSS |
|
Visibilità del conducente |
Reg. ONU n. 46 |
Articolo 50 KMVSS, articolo 94 |
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Potenza del motore |
Reg. ONU n. 85 |
Articolo 111 KMVSS |
|
Dispositivi per garantire la visibilità del conducente |
Tergicristallo |
Regolamento (UE) n. 1008/2010 |
Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS |
Dispositivo di sbrinamento |
Regolamento (UE) n. 672/2010 |
Articolo 109, punto 2, KMVSS |
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Dispositivo di disappannamento |
Regolamento (UE) n. 672/2010 |
Articolo 109, punto 3, KMVSS |
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Lavacristallo |
Regolamento (UE) n. 1008/2010 |
Articolo 109, punto 4, KMVSS |
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Freni per autovetture |
Reg. ONU n. 13H |
Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS |
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Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS |
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Sistema di frenatura per rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS |
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Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS |
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Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS |
|
Sforzo sul comando sterzo |
Reg. ONU n. 79 |
Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS |
|
Limitatore di velocità |
Reg. ONU n. 89 |
Articolo 110-2 KMVSS |
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Tachimetro |
Reg. ONU n. 39 |
Articolo 110 KMVSS |
|
Compatibilità elettromagnetica |
Reg. ONU n. 10 |
Articolo 111-2 KMVSS |
|
Perdita di combustibile in caso di urto |
Reg. ONU n. 34, Reg. ONU n. 94, Reg. ONU n. 95 |
Articolo 91 KMVSS |
|
Urto, paraurti |
Reg. ONU n. 42 |
Articolo 93 KMVSS |
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
Reg. ONU n. 14, Reg. ONU n. 16 |
Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS |
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Ancoraggi dei seggiolini per bambini |
Reg. ONU n. 14 |
Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS |
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Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote) |
Reg. ONU n. 28, Reg. ONU n. 51 |
Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente (2) (MOE) |
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Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli |
Reg. ONU n. 40, Reg. ONU n. 41, Reg. ONU n. 47 Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014 |
Articolo 46 CACA (3) e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE |
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Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD) |
Veicoli inferiori a 3,5 t |
Reg. ONU n. 83, Reg. ONU n. 24 Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012 |
Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE |
Veicoli superiori a 3,5 t |
Reg. ONU n. 49 Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011 |
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Pneumatici |
Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109 |
Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS |
(1) Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» (Korea Motor Vehicle Safety Standards), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» (Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts) dal 1o luglio 2014.
(2) Ministero dell'Ambiente della Corea.
(3) Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.
2.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/11 |
Avviso relativo alla data di entrata in vigore delle modifiche dell’allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea
Le modifiche dell’allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea (1), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, entrano in vigore il 1o luglio 2021.
DECISIONI
2.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/12 |
DECISIONE (PESC) 2021/1083 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 giugno 2021
relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE. |
(2) |
Il 15 dicembre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/6 (2), relativa alla nomina del generale di brigata Fernando Luis GRACIA HERREIZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali. |
(3) |
Il 12 aprile 2021 la Germania ha proposto la nomina del generale di brigata Jochen DEUER perché succeda al generale di brigata Fernando Luis GRACIA HERREIZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 7 luglio 2021. |
(4) |
Il 12 maggio 2021 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale proposta. |
(5) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Jochen DEUER quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 7 luglio 2021. |
(6) |
È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2021/6. |
(7) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Fernando Jochen DEUER è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 7 luglio 2021.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2021/6 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2021
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.
(2) Decisione (PESC) 2021/6 del comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2020, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (GU L 4 del 7.1.2021, pag. 10).
2.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1084 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2021
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2021) 4947]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/989 della Commissione (4) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività nei Paesi Bassi e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/989, la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione (voivodato) della Piccola Polonia di tale Stato membro. |
(7) |
Anche la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land della Bassa Sassonia di tale Stato membro. |
(8) |
I nuovi focolai in Germania e Polonia sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai. |
(9) |
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Germania e dalla Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI. |
(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania e la Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Germania e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(12) |
Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti della Germania e della Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(14) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/989 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 218 del 18.6.2021, pag. 41).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Germania
|
Stato membro: Francia
|
Stato membro: Lituania
|
Stato membro: Paesi Bassi
|
Stato membro: Polonia
|
PARTE B
Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Germania
|
Stato membro: Francia
|
Stato membro: Lituania
|
Stato membro: Paesi Bassi
|
Stato membro: Polonia
|
RACCOMANDAZIONI
2.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/27 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1085 DEL CONSIGLIO
del 1o luglio 2021
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»). |
(2) |
Successivamente, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10) e (UE) 2021/992 (11), che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione. |
(3) |
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (12) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti. |
(4) |
La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio. |
(5) |
Nel frattempo si sono tenute discussioni nell’ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, riguardo al riesame dell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, dovrebbero essere aggiunti all’elenco l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bosnia-Erzegovina, il Brunei Darussalam, il Canada, la Giordania, il Montenegro, il Qatar, la Repubblica di Moldova e l’Arabia Saudita, nonché il Kosovo (*), nella categoria di entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro. |
(6) |
I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 1o luglio 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali e nelle altre entità e autorità territoriali elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla. |
(8) |
La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (13); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (17), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalle raccomandazioni (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892 e (UE) 2021/992, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:
1) |
al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE: I. STATI
II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
(*1) fatta salva la conferma della reciprocità." (*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo." |
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1.
(2) GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.
(3) GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.
(4) GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 83.
(5) GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.
(6) GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.
(7) GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.
(8) GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.
(9) GU L 165I dell’11.5.2021, pag. 66.
(10) GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.
(11) GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.
(12) GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(13) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(14) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(15) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(16) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(17) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(18) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).