ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
29 giugno 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione, del 28 giugno 2021, che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione, del 28 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione, del 28 giugno 2021, che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/1065 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontier per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

11

 

*

Decisione (PESC) 2021/1066 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1061 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia.

(2)

Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.

(3)

Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell'infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata concessa per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e prorogata con regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione (2) fino al 30 giugno 2021 («periodo di riferimento»).

(4)

Le limitazioni alla mobilità imposte durante il periodo della pandemia hanno inciso in maniera significativa sull'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Anche i servizi di trasporto ferroviario di merci sono stati colpiti, ma in misura più limitata. In base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri e, in particolare, il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, con una significativa riduzione dell'offerta negli Stati membri, che non è ancora tornata ai livelli del 2019. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 i servizi di trasporto passeggeri, espressi in treno-km, sono diminuiti dell'11,5 % rispetto allo stesso periodo 2019-2020, mentre quelli di trasporto merci hanno registrato un calo del 6,1 %. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 i servizi di trasporto passeggeri erogati in adempimento degli obblighi di servizio pubblico, espressi in treno-km, sono diminuiti del 5,9 % rispetto allo stesso periodo 2019-2020, mentre quelli commerciali per passeggeri hanno registrato un calo del 33,1 %. Il traffico passeggeri espresso in passeggeri-km è diminuito del 56 % nel quarto trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il numero di passeggeri si è dimezzato. Questa tendenza potrebbe avere un impatto notevole sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario di passeggeri, sulla realizzazione di un vero e proprio spazio ferroviario unico europeo e, in ultima analisi, sul passaggio a un settore del trasporto più sostenibile, con una maggiore circolazione di persone e merci sulla rete ferroviaria. Il traffico di merci espresso in tonnellate-km è aumentato del 5 % nel quarto trimestre del 2020 rispetto al 2019, mentre la quantità di tonnellate trasportate su rotaia è aumentata del 3 %.

(5)

Dai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità risulta che il numero di casi di COVID-19 registrati quotidianamente in Europa è ancora molto alto, con 107 253 casi registrati solo il 9 maggio 2021.

(6)

Alla fine di aprile 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sottolineato che «l'Europa si trova in una fase critica nella lotta alla COVID-19. Molti paesi stanno allentando le restrizioni, sebbene alcuni stiano registrando una ripresa dei casi e assistano all'emergere di nuove varianti, mentre portano avanti i programmi di vaccinazione a livello nazionale».

(7)

Persiste una riduzione del traffico ferroviario rispetto al livello del periodo corrispondente degli anni precedenti, che probabilmente persisterà almeno fino alla conclusione del processo di vaccinazione. Tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19.

(8)

È pertanto necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 fino alla fine di dicembre 2021.

(9)

Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio non ultimassero lo scrutinio del presente regolamento entro la scadenza del termine entro il quale possono sollevare obiezioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1429, il presente regolamento entrerebbe in vigore soltanto al termine del periodo di riferimento attualmente previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1429 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (“periodo di riferimento”).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 37).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1062 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) contiene errori nell'allegato VII [PARTE - NCO], capo E, sezione 6, norme NCO.SPEC.MCF.100, NCO.SPEC.MCF.110, NCO.SPEC.MCF.120 e NCO.SPEC.MCF.125, e nell'allegato VIII [PARTE - SPO], capo E, sezione 5, norme SPO.SPEC.MCF.100 e SPO.SPEC.MCF.125, riguardanti titoli e un riferimento non corretti.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 965/2012. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1063 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] da rinominare ai fini del presente regolamento come cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio a seguito della sua valutazione.

(2)

Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» e del tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», quali definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 3 e 4 definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 10 settembre 2012 l'autorità di valutazione competente dell'Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni.

(4)

Il 6 ottobre 2020, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) («l'Agenzia») sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

Tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, è opportuno approvare il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, fatte salve determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Pareri del comitato sui biocidi sulle domande di approvazione del principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio; tipi di prodotto: 3 e 4; ECHA/BPC/267/2020 e ECHA/BPC/268/2020, adottati il 6 ottobre 2020.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio

Denominazione IUPAC: non applicabile

N. CE: 270-325-2

N. CAS: 68424-85-1

Grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 972 g/kg, peso a secco

1 novembre 2022

31 ottobre 2032

3

L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

alla luce dei risultati della valutazione dei rischi per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione:

1)

agli operatori professionali;

2)

ai sedimenti dopo la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e alla disinfezione negli incubatoi dopo il trattamento con fumiganti;

3)

al suolo dopo la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali, la disinfezione delle calzature e alla disinfezione negli incubatoi dopo il trattamento con fumiganti;

c)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009  (2) o (CE) n. 396/2005  (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e adottare opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

alla luce dei risultati della valutazione dei rischi per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione:

1)

agli operatori professionali;

2)

ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione nei macelli e mattatoi;

c)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

d)

il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio non deve essere incorporato in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4), a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici di cessione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio negli alimenti o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1064 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La parte IV, titolo I, capi 1 e 2, di tale regolamento stabilisce le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo le norme relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte III di tale regolamento delegato contiene norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e, più specificamente nei titoli I e II, stabilisce norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti.

(3)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (3) sono stabilite norme di attuazione relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.

(4)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Di conseguenza le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Per motivi di chiarezza è opportuno fare riferimento all'accordo di recesso nell'articolo 1 del suddetto regolamento di esecuzione.

(5)

L'articolo 12, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 stabilisce inoltre norme relative alla configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti. Il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di codice a due lettere conformemente alla norma 3166-1 alpha-2 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), ad eccezione della Grecia, per la quale deve essere utilizzato il codice a due lettere «EL», oppure di codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1. Poiché le norme ISO di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/520 non prevedono suddivisioni per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno modificare tale regolamento in modo da stabilire il codice paese che dovrebbe costituire il primo elemento del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti identificati in tale regione del Regno Unito.

(6)

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (4), in cui figura la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, stabilisce che «XI» sia il codice a due lettere da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione. È pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(7)

Non è stato inoltre definito un corrispondente codice a tre cifre da utilizzare quando occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il codice a tre cifre «899» non è assegnato nell'ambito del codice numerico della norma ISO 3166-1. È pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri (*1) concernenti:

(*1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;"

2)

all'articolo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:

i)

codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere “EL”, e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere “XI”, oppure

ii)

codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico “899”;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).


DECISIONI

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/11


DECISIONE (PESC) 2021/1065 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontier per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1) che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2021.

(3)

Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell’EU BAM Rafah, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023.

(4)

Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EU BAM Rafah dovrebbe, in questa fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022.

(5)

È opportuno pertanto modificare l’azione comune 2005/889/PESC di conseguenza.

(6)

L’EU BAM Rafah sarà condotta nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

(1)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 è pari a 2 460 000 EUR.»;

(2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

(2)  Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 18).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/13


DECISIONE (PESC) 2021/1066 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l’EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/902 (2), che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(3)

Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell’EUPOL COPPS, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l’EUPOL COPPS dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023.

(4)

Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EUPOL COPPS dovrebbe, in questa fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(6)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

(1)

all’articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 è pari a 12 600 000 EUR.»;

(2)

all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2020/902 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 30).