ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
28 maggio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 ( 1 )

34

 

*

Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, (rifusione) ( 1 )

61

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE ( 1 )

91

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Investire nella mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto di provenienza e dai mezzi, e nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell’Unione, e a maggior ragione nel contesto di rapidi e profondi cambiamenti determinati dalla rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. Inoltre, tali investimenti contribuiscono anche a rafforzare l’identità e i valori europei e a rendere l’Unione più democratica.

(2)

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 intitolata «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha avanzato l’intenzione di adoperarsi per istituire entro il 2025 uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’apprendimento non sia limitato da confini. Tale comunicazione presenta una visione per un’Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre, e in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di potenziare l’ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le tipologie di discenti cui già si rivolge allo scopo di raggiungere quelli con minori opportunità.

(3)

L’importanza dell’istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell’Unione è riflessa nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione pone l’accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato ufficialmente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (4) e del suo primo principio, relativo all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente. Tale comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma Erasmus+ sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)

Il principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali, prevede che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali afferma inoltre chiaramente l’importanza di un’educazione e cura della prima infanzia di buona qualità e di garantire pari opportunità per tutti.

(5)

Nella dichiarazione di Bratislava, firmata il 16 settembre 2016, i leader dei 27 Stati membri hanno sottolineato la propria determinazione a offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un’Unione in cui i giovani ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente, e che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(6)

La relazione della Commissione del 31 gennaio 2018 sulla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5) («programma 2014-2020») ha confermato che la creazione di un programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si è tradotta in considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione di tale programma, ma ha concluso che sono necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per tale valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+ e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendo il programma Erasmus+ maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell’apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma Erasmus+. Nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull’attuazione di Erasmus+ (6), il Parlamento europeo ha accolto con favore la struttura integrata del programma 2014-2020 e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all’apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell’ambito del programma Erasmus+. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l’esigenza di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del programma Erasmus+.

(7)

La consultazione pubblica del 2018 sui Fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato le conclusioni chiave della relazione sulla valutazione di medio termine del programma 2014-2020 e ha posto l’accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo per continuare a perseguire la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e per rafforzare le priorità in materia di promozione dell’identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(8)

Nella sua comunicazione del 2 maggio 2018 intitolata «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027», la Commissione ha chiesto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente «giovani» nel prossimo quadro finanziario. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che l’Erasmus+ è stato uno dei successi più visibili dell’Unione. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 dal titolo «il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea», la Commissione ha riconosciuto il ruolo del programma nel rendere l’Unione più resiliente e nell’affrontare le sfide socioeconomiche. Essa inoltre ha confermato il proprio impegno a favore di un programma Erasmus+ significativamente rafforzato. Ciò permetterebbe a un maggior numero di giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare e permetterebbe al programma di concentrarsi sull’inclusività e cercare di raggiungere un numero più elevato di persone con minori opportunità.

(9)

In tale contesto, è necessario istituire Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport («programma») quale successore del programma 2014-2020. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l’apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale o informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere rafforzata per potenziare percorsi di apprendimento flessibili così da consentire alle persone di acquisire e migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie ai fini del proprio sviluppo personale e per affrontare le sfide che il 21o secolo pone e trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che offre.

(10)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (7) del Consiglio («QFP 2021-2027»).

(11)

Il programma dovrebbe essere in grado di dare un contributo ancora maggiore alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi strategici dell’Unione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Un approccio di questo tipo dovrebbe essere incoraggiato attraverso un’efficace cooperazione intersettoriale. Nel perseguimento di tale approccio, il programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale e l’apprendimento degli adulti; nel contempo, dovrebbe rafforzare e sviluppare nuove sinergie con altri programmi e settori di intervento dell’Unione.

(12)

Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione. Facendo seguito alla sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha ricordato nella sua comunicazione del 30 settembre 2020 sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, che il programma Erasmus+ rimane determinante per il conseguimento degli obiettivi di un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e per preparare l’Unione ad affrontare le transizioni verde e digitale. Il programma dovrebbe essere in grado di contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e alla nuova agenda per le competenze per l’Europa sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. istituita nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020, con un impegno comune nei confronti dell’importanza strategica delle abilità, delle competenze chiave e delle conoscenze per mantenere l’occupazione e sostenere la crescita, la competitività, l’innovazione e la coesione sociale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (8). Il programma dovrebbe contribuire a realizzare il piano d’azione per l’istruzione digitale istituita dalla comunicazione della Commissione de 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale». Il programma dovrebbe rispondere alla necessaria trasformazione digitale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il programma dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi, del 17 marzo 2015, sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.

(13)

In linea con la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (9), il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027 che si basa sulla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell’UE per la gioventù», il programma dovrebbe sostenere un’animazione socioeducativa di elevata qualità, gli strumenti e i sistemi per la formazione degli animatori socioeducativi, la convalida dell’apprendimento non formale e informale nonché approcci di qualità per la responsabilizzazione delle organizzazioni giovanili. Il programma dovrebbe sostenere un dialogo dell’UE con i giovani ampio e inclusivo, le cui priorità siano determinate dai bisogni dei giovani.

(14)

Il programma dovrebbe tenere conto del pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport e le azioni sostenute nell’ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare attenzione, in particolare, agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l’attività fisica, uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale del settore dello sport, primariamente nel settore degli sport di base. Anche il personale attivo nel settore degli sport non di base, ivi compreso il personale che persegue una duplice carriera sportiva e non sportiva, può migliorare l’impatto dell’apprendimento e il trasferimento delle conoscenze per il personale e le organizzazioni del settore degli sport di base. Il programma pertanto dovrebbe essere in grado di sostenere opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale attivo nel settore degli sport non di base, laddove la partecipazione di tale personale può andare a vantaggio degli sport di base. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l’integrità nello sport, lo sviluppo sostenibile, nonché l’istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport stesso. Gli eventi sportivi senza scopo di lucro sostenuti dal programma dovrebbero avere una dimensione e un impatto europei.

(15)

Il programma dovrebbe essere in grado di sostenere qualsiasi settore di studio e dovrebbe. in particolare, contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell’Unione supportando attività che consentano alle persone di sviluppare le conoscenze, le abilità, le competenze e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno in discipline o settori di studio orientati al futuro quali scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM), cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, energie pulite, intelligenza artificiale, robotica, analisi dei dati, design e architettura e alfabetizzazione digitale e mediatica. L’innovazione può essere stimolata tramite tutte le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione, che siano gestite direttamente o indirettamente.

(16)

Le sinergie con il programma Orizzonte Europa istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio (10) («Orizzonte Europa») dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e di Orizzonte Europa siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all’iniziativa Università europee nel quadro dell’elaborazione di nuove strategie comuni e integrate, sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l’integrazione dell’istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore.

(17)

Le tecnologie nuove ed emergenti offrono notevoli opportunità di apprendimento e scambio e si sono dimostrate particolarmente importanti durante la pandemia di COVID-19. Oltre alla mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, che rimane l’azione principale del programma, dovrebbero essere promossi formati virtuali, come l’apprendimento virtuale, al fine di integrare o sostenere la mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, per offrire opportunità di apprendimento significative a coloro che non sono in grado di spostarsi fisicamente in un paese diverso da quello di residenza o promuovere gli scambi attraverso formati di apprendimento innovativi. Se del caso, nell’ambito del programma dovrebbe essere promossa la cooperazione virtuale. La Commissione dovrebbe garantire che, ove possibile e opportuno, gli strumenti di apprendimento virtuale sviluppati nell’ambito del programma siano messi a disposizione di un pubblico vasto.

(18)

Nel conseguire i suoi obiettivi, il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la partecipazione delle persone con minori opportunità. Varie misure potrebbero contribuire ad aumentare la partecipazione al programma di persone con minori opportunità, tra cui una sensibilizzazione, una comunicazione, una consulenza e un’assistenza migliori e più mirate, procedure semplificate, formati più flessibili di mobilità ai fini dell’apprendimento e un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuove organizzazioni e organizzazioni di base radicate nella comunità che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. È importante riconoscere che i bassi livelli di partecipazione delle persone con minori opportunità derivano da cause diverse e dipendono da contesti differenti. Pertanto, nell’ambito di un quadro di tali misure a livello dell’Unione volto ad aumentare la partecipazione delle persone con minori opportunità, è opportuno elaborare piani d’azione per l’inclusione e adattarli ai gruppi destinatari e alle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

(19)

In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato. La Commissione dovrebbe pertanto assicurare la messa in atto di tali misure di sostegno finanziario, anche tramite eventuali adeguamenti delle sovvenzioni a livello nazionale. I costi aggiuntivi associati alle misure volte a facilitare l’inclusione non dovrebbero costituire motivo di rigetto di una domanda.

(20)

Al fine di rendere il programma più accessibile alle nuove organizzazioni e alle organizzazioni con minore capacità amministrativa e di rendere il programma più gestibile per i beneficiari, è opportuno adottare una serie di misure per semplificare le procedure del programma a livello di attuazione. A tale riguardo, i sistemi informatici del programma dovrebbero essere di facile utilizzo e fornire un accesso semplice alle opportunità offerte dal programma. Analogamente, le procedure messe in atto per attuare il programma dovrebbero essere coerenti e semplici e dovrebbero essere accompagnate da misure di sostegno e informazioni di elevata qualità. A tal fine dovrebbero essere organizzate riunioni periodiche della rete delle agenzie nazionali.

(21)

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall’istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l’identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei singoli e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell’Europa e delle società democratiche. Andare all’estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o per partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare tale identità europea in tutta la sua diversità. Rafforza il senso di appartenenza a una comunità culturale e promuove l’apprendimento interculturale, il pensiero critico e la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero impegnarsi nelle loro comunità locali e confrontarsi con quelle del paese ospitante per condividere la propria esperienza. Il programma dovrebbe sostenere le attività collegate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e alla promozione delle competenze chiave individuali.

(22)

Il programma dovrebbe sostenere soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo. Il concetto di valore aggiunto europeo deve essere inteso in senso ampio e può essere dimostrato in modi diversi, ad esempio nei casi in cui le azioni o attività hanno carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile, integrano o promuovono sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale o contribuiscono a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

(23)

La dimensione internazionale del programma dovrebbe essere rafforzata e dovrebbe mirare ad offrire più opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento, cooperazione e dialogo politico con paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù nell’ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale ai fini dell’apprendimento dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all’istruzione e alla formazione professionale e allo sport. Al fine di incrementare l’impatto di tali attività, è importante rafforzare le sinergie tra il programma e gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III). Gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna dovrebbero puntare ad aumentare le opportunità in particolare per i singoli e le organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma, sostenendo in special modo lo sviluppo di capacità in tali paesi, lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, e offrendo nel contempo maggiori opportunità di cooperazione, mobilità ai fini dell’apprendimento e dialogo politico.

(24)

L’assetto fondamentale del programma 2014-2020, che è stato articolato in tre ambiti, vale a dire istruzione e formazione, gioventù e sport, ed è stato strutturato intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti al fine di snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. Dovrebbero essere inoltre garantite la stabilità e la continuità in termini di modalità di gestione e attuazione. Complessivamente, almeno il 75 % della dotazione di bilancio del programma dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta da parte delle agenzie nazionali. Ciò comprende azioni come la mobilità ai fini dell’apprendimento in tutti i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e partenariati di cooperazione, inclusi partenariati di piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Se del caso, dovrebbero essere adottate modalità specifiche per la gestione diretta per le azioni che coinvolgono reti a livello dell’Unione e organizzazioni europee nell’ambito delle azioni chiave 2 e 3, esclusi i partenariati di piccola scala.

(25)

Il programma dovrebbe attuare una serie di azioni a sostegno della mobilità ai fini dell’apprendimento, della cooperazione tra organizzazioni e istituti, dello sviluppo delle politiche e della cooperazione, nonché delle azioni Jean Monnet. Il presente regolamento dovrebbe definire tali azioni, così come la relativa descrizione, comprese le attività che potrebbero essere attuate nell’ambito di tali azioni nel corso del periodo di programmazione.

(26)

Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento già esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, al fine di ampliare la portata di tali opportunità e rispondere all’ingente domanda non soddisfatta. Ciò si dovrebbe conseguire incrementando e facilitando le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento per gli studenti dell’istruzione superiore, gli alunni, i discenti dell’istruzione degli adulti e i discenti dell’istruzione e della formazione professionale, tra cui, ad esempio, gli apprendisti e i tirocinanti, anche a fini di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. I neolaureati e le persone che hanno ottenuto di recente una qualifica di istruzione e di formazione professionale dovrebbero poter partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento. La partecipazione dei neolaureati alla mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e si dovrebbe garantire la parità di trattamento. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero poter assumere varie forme, tra cui tirocini, apprendistati, scambi di giovani, scambi scolastici, attività didattica o partecipazione ad attività di sviluppo professionale, e dovrebbero basarsi sulle esigenze specifiche dei diversi settori. Il programma dovrebbe sostenere la qualità nella mobilità ai fini dell’apprendimento, compresa la qualità sulla base dei principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (11) e delle raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2011 (12), 20 dicembre 2012 (13), 15 marzo 2018 (14), 26 novembre 2018 (15) e 24 novembre 2020 (16).

(27)

In linea con l’obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell’istruzione, il programma dovrebbe inoltre potenziare la mobilità ai fini dell’apprendimento e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti dell’istruzione superiore alle attività didattiche, culturali e sportive sostenendo la digitalizzazione dei processi attraverso, ad esempio, l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente. In tale contesto la Commissione dovrebbe sviluppare l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente, in particolare per gli studenti dell’istruzione superiore che partecipano al programma. L’iniziativa della Carta europea dello studente potrebbe rappresentare una tappa importante per fare della mobilità ai fini dell’apprendimento una realtà per tutti, consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere a fini di scambio più studenti di istruzione superiore, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità ai fini dell’apprendimento degli studenti di istruzione superiore, e d’altro canto agevolando il loro accesso a vari servizi, come biblioteche, trasporti e alloggio, prima del loro arrivo fisico presso l’istituto di accoglienza all’estero.

(28)

Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa, fra l’altro sostenendo attività che contribuiscano all’educazione civica e progetti partecipativi che consentano ai giovani di essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, come pure alla storia e alla cultura dell’Europa, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni ai livelli locale, nazionale e dell’Unione, e contribuendo al processo di integrazione europea.

(29)

Basandosi sulla valutazione e l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa DiscoverEU, che è stata avviata come azione preparatoria nel 2018, il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire tutte le destinazioni in Europa tramite esperienze di apprendimento all’estero. Ai giovani, in particolare a quelli con minori opportunità, dovrebbe essere offerta l’occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un’attività di istruzione informale e non formale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all’Unione e a permettere loro la scoperta della diversità linguistica e culturale di quest’ultima. I partecipanti dovrebbero essere selezionati sulla base di criteri chiari e trasparenti. Gli organismi di attuazione dovrebbero promuovere misure volte a garantire che l’iniziativa DiscoverEU sia inclusiva e geograficamente equilibrata, sia per quanto riguarda i titoli di viaggio assegnati che gli Stati membri visitati, e a sostenere attività con una forte dimensione di apprendimento. A tale riguardo, attraverso misure mirate, quali attività di sensibilizzazione, sessioni informative prima della partenza ed eventi per i giovani, il programma dovrebbe anche promuovere la scelta delle regioni periferiche e degli Stati membri meno visitati. Dovrebbero essere presi in considerazione altri mezzi di trasporto, se il trasporto ferroviario non è disponibile o è estremamente poco pratico, in particolare tenendo conto della situazione specifica della destinazione. L’iniziativa DiscoverEU dovrebbe cercare di creare collegamenti con le pertinenti iniziative locali, regionali, nazionali ed europee, quali l’azione dell’Unione dal titolo «Capitali europee della cultura», le capitali europee della gioventù, le capitali europee del volontariato e le capitali verdi europee.

(30)

L’apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all’interno e all’esterno dell’Unione, e le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto il programma dovrebbe potenziare l’apprendimento delle lingue, comprese, se del caso, le lingue nazionali dei segni, anche tramite un più ampio ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari che l’e-learning può offrire per l’apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Al tempo stesso, al fine di garantire un accesso ampio e inclusivo al programma, è importante che il multilinguismo sia un principio fondamentale nell’attuazione del programma.

(31)

Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendo il ruolo fondamentale degli istituti e organizzazioni per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per aiutare istituti e organizzazioni a realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell’ambito dell’economia digitale.

(32)

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per elevare la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione a un nuovo livello, anche favorendo l’emergere, entro il 2024, di «Università europee» composte da reti di università in tutta l’Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha invitato a incoraggiare la cooperazione tra la ricerca, l’innovazione e l’istruzione, anche mediante l’iniziativa relativa alle università europee. Il programma dovrebbe sostenere tali università europee nello sviluppo di strategie comuni a lungo termine per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione di elevata qualità e per servire la società.

(33)

Il comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010 su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 ha sollecitato il sostegno all’eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile. Nella comunicazione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile» la Commissione ha fatto appello agli Stati membri per instaurare un collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a tali richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell’Unione.

(34)

Le piattaforme e gli strumenti online per la cooperazione virtuale di facile utilizzo possono svolgere un ruolo importante nel sostenere la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione e gioventù nell’Unione. Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e coerente di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e le piattaforme online per l’istruzione superiore e, se necessario, qualsiasi altra piattaforma online che possa essere creata nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

(35)

In linea con i pertinenti quadri e strumenti dell’Unione, il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, e del trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell’apprendimento, al fine di promuovere l’assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l’orientamento. In tale ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno ai punti di contatto e alle reti a livello nazionale e dell’Unione che facilitano gli scambi transeuropei e lo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi ambiti dell’istruzione e della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. Il programma dovrebbe fornire sostegno anche al processo di Bologna.

(36)

Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato al programma Erasmus+ e sostenere, in particolare, le relative attività delle reti di ex partecipanti di Erasmus+, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a promuovere il programma allo scopo di aumentare la partecipazione.

(37)

Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione, dovrebbero essere offerte alle persone opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l’agricoltura e le imprese, consentendo loro di effettuare un’esperienza di apprendimento all’estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere ed evolvere dal punto di vista sia personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, sia professionale, anche acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell’Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificando l’offerta per i beneficiari e i partecipanti a tali attività. Dovrebbe essere agevolato l’ampliamento dei progetti del programma. Dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie con il sostegno dei fondi della politica di coesione e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, media e cultura e volontariato. Dovrebbe essere possibile assegnare un marchio di eccellenza, sulla base di una serie limitata di criteri, alle proposte progettuali di qualità che non possono essere finanziate a titolo del programma a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione («Fondo europeo di sviluppo regionale») o del Fondo sociale europeo Plus istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+) («Fondo sociale europeo Plus»).

(38)

È importante promuovere l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea, comprese le sfide e opportunità future dell’Unione, e promuovere il dibattito su tali questioni con il sostegno delle azioni Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore e in altri ambiti dell’istruzione e della formazione, in particolare tramite la formazione dei docenti e del personale. Promuovere un senso europeo di impegno e appartenenza è particolarmente importante alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l’Unione è fondata e che costituiscono parte di un’identità europea comune e tenendo conto del fatto che i cittadini dimostrano un livello di partecipazione ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell’eccellenza negli studi sull’integrazione europea. È opportuno monitorare e valutare regolarmente i progressi realizzati dalle istituzioni finanziate a titolo delle azioni Jean Monnet nell’attuazione degli obiettivi del programma. Si dovrebbero incoraggiare gli scambi fra tali istituzioni e altre istituzioni a livello nazionale o transnazionale, nel pieno rispetto della rispettiva libertà accademica.

(39)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (17) e di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione dell’azione per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l’attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l’impatto ambientale del programma.

(40)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (18). Tale dotazione finanziaria comprende un importo di 0,5 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base (19).

(41)

Nell’ambito della dotazione di base per le azioni che dovranno essere gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell’istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione minima per settore delle dotazioni per i seguenti settori al fine di garantire che una massa critica di stanziamenti assicuri la realizzazione dei risultati attesi in ciascuno di tali settori: istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti.

(42)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(43)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, dell’onere amministrativo e del previsto rischio di inosservanza. Nella scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le dotazioni di bilancio per attuare le azioni gestite dalle agenzie nazionali dovrebbero essere accompagnate da un sostegno adeguato ai costi operativi delle agenzie nazionali, fornito sotto forma di commissione di gestione, al fine di garantire l’attuazione efficace e sostenibile dei compiti di gestione delegati. Nell’attuazione del programma si dovrebbero rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.

(44)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (21), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici che disciplinino la partecipazione di tali paesi al programma stesso. La piena partecipazione comporta inoltre l’obbligo di istituire un’agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell’attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici dei microstati europei.

(45)

In considerazione dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

(46)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso. Nell’attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori. La partecipazione di tali paesi o territori al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(47)

In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

(48)

Al fine di valutare i progressi, e apportare eventuali miglioramenti nell’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del programma. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020 e dovrebbe tenere conto degli insegnamenti pertinenti tratti da tale valutazione. Oltre a valutare la performance e l’efficacia complessive del programma, è di particolare importanza che la valutazione intermedia esamini attentamente l’attuazione di nuove iniziative e delle misure di inclusione e semplificazione messe in atto. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento. La Commissione dovrebbe trasmettere tutte le valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(49)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Pertanto, le disposizioni adottate mediante atti delegati correlati non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri. Le prescrizioni in materia di monitoraggio dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(50)

A livello locale, nazionale ed europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma, che dovrebbero tenere conto dei principali gruppi destinatari nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e, se del caso, di un’ampia gamma di altri gruppi destinatari, quali i servizi di orientamento professionale e per l’impiego, le organizzazioni culturali, le imprese e le fondazioni. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi pertinenti. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un’ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti al programma, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare a tale processo.

(51)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui tali priorità siano correlate agli obiettivi del programma.

(52)

Al fine di garantire un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L’attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma 2014-2020. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali interessate.

(53)

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascuno Stato membro o paese terzo associato al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, gli organismi di audit indipendenti dovrebbero essere gli stessi designati sulla base del programma 2014-2020.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che possano impedire l’accesso al programma o ostacolare il corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell’Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle problematiche che generano difficoltà nell’ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

(55)

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e per la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.

(56)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(57)

Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento nel quadro del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l’accesso alle persone con minori opportunità. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

(58)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (26), (Euratom, CE) n. 2185/96 (27) e (UE) 2017/1939 (28) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui le misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(59)

È necessario garantire la complementarità e la coerenza delle azioni del programma, comprese quelle che non hanno carattere transnazionale o internazionale, con le attività intraprese dagli Stati membri e con altre attività dell’Unione, in particolare quelle relative ai settori dell’istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, dell’industria e delle imprese, della politica digitale, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale che rivolgono un’attenzione specifica nei confronti dei giovani agricoltori, dell’ambiente e del clima, della coesione, della politica regionale, della migrazione, della sicurezza e cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(60)

Sebbene il quadro normativo del programma 2014-2020 consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie nel periodo di programmazione 2014-2020 tra tale programma e altri strumenti dell’Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d’investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell’istruzione, della formazione e della gioventù nell’Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l’impatto sulle politiche. Al fine di massimizzarne l’impatto, si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare per garantire che siano predisposte, se del caso, adeguate misure di sostegno finanziario a favore delle persone con minori opportunità.

(61)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell’Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un’azione del programma e di un altro programma dell’Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell’azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare in misura proporzionale lo stesso costo o la stessa spesa al programma e a un altro programma dell’Unione.

(62)

Al fine di adeguarsi, ove necessario, agli sviluppi nei settori pertinenti e di garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I del presente regolamento aggiungendo la descrizione delle azioni del programma e per modificare l’allegato II del presente regolamento riguardo gli indicatori di performance del programma, nonché per completare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(63)

È opportuno garantire che il programma 2014-2020 sia chiuso correttamente, in particolare per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l’assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell’ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

(64)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra donne e uomini e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e di promuovere l’applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta. In linea con l’articolo 13 della Carta, è inoltre opportuno garantire il rispetto della libertà accademica da parte dei paesi che ricevono i finanziamenti nell’ambito del programma.

(65)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I livelli di sostegno finanziario nei casi in cui il contributo dell’Unione assuma la forma di somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, ove necessario, adeguati conformemente al regolamento finanziario, tenendo conto, se del caso, del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante così come delle spese di viaggio. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(66)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è possibile attribuire una sovvenzione per un’azione già avviata a condizione che il richiedente possa provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell’articolo 193, paragrafo 4, del suddetto regolamento, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione e, in tal caso, la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(67)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transnazionale del programma, dell’ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull’accesso alla mobilità ai fini dell’apprendimento e, più in generale, sull’integrazione dell’Unione, e della dimensione internazionale rafforzata del programma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1288/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(69)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel pertinente settore e di consentire l’attuazione dall’inizio del QFP 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus+, il programma di azione dell’Unione in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport («programma») per il periodo del QFP 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«apprendimento permanente»: l’apprendimento in tutte le sue forme, formale, non formale o informale, e in tutte le fasi della vita che dà luogo a un miglioramento o a un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l’erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socioeducativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell’istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2)

«mobilità ai fini dell’apprendimento»: lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale;

3)

«apprendimento virtuale»: l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permettono ai partecipanti un’esperienza significativa di apprendimento transnazionale o internazionale;

4)

«apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento;

5)

«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

6)

«giovani»: individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

7)

«sport di base»: attività fisica ricreativa, praticata regolarmente a livello non professionale da persone di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali;

8)

«studente dell’istruzione superiore»: una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o una persona che ha recentemente ottenuto un diploma da uno di tali istituti;

9)

«personale»: una persona che partecipa, su base professionale o volontaria, all’istruzione, alla formazione o all’apprendimento non formale a tutti i livelli, compresi professori, docenti, inclusi insegnanti dell’istruzione prescolare, formatori, dirigenti scolastici, animatori socioeducativi, personale sportivo, personale dell’istruzione e cura della prima infanzia, personale non docente e altri professionisti che operano regolarmente nell’ambito della promozione dell’apprendimento;

10)

«personale sportivo»: una persona che partecipa all’istruzione, all’allenamento e alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;

11)

«discente dell’istruzione e della formazione professionale»: una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, oppure una persona che ha recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell’ambito di tali programmi;

12)

«alunno»: una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l’educazione e cura della prima infanzia e l’istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti;

13)

«istruzione degli adulti»: ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all’istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

14)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione;

15)

«partenariato»: un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

16)

«titolo congiunto di laurea magistrale/specialistica (Joint Master’s Degree) Erasmus Mundus»: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma o con diplomi multipli rilasciati e firmati congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

17)

«internazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

18)

«cooperazione virtuale»: qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi tecnologie dell’informazione e della comunicazione per facilitare e sostenere le azioni pertinenti del programma;

19)

«istituto di istruzione superiore»: un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori;

20)

«transnazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

21)

«attività di partecipazione dei giovani»: un’attività al di fuori dell’istruzione e della formazione formale, svolta da gruppi informali di giovani o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all’apprendimento;

22)

«animatore socioeducativo»: una persona che, per professione o su base volontaria, partecipa all’apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze; comprende persone che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù;

23)

«dialogo dell’UE con i giovani»: il dialogo tra i giovani e le organizzazioni giovanili e i responsabili politici e decisionali, nonché gli esperti, i ricercatori e altri attori della società civile, a seconda dei casi; funge da forum di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità e su tutti i settori rilevanti per i giovani;

24)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

25)

«persone con minori opportunità»: persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dar luogo a discriminazione di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma;

26)

«autorità nazionale»: una o più autorità responsabili, a livello nazionale, della sorveglianza e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

27)

«agenzia nazionale»: uno o più organismi responsabili della gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale in uno Stato membro o in paese terzo associato al programma;

28)

«nuova organizzazione»: qualsiasi organizzazione o istituto che non abbia precedentemente ricevuto sostegno in relazione a un determinato tipo di azione sostenuta dal programma o dal programma 2014-2020, né come coordinatore né come partner.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è sostenere, mediante l’apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all’occupazione di qualità e alla coesione sociale, come pure a stimolare l’innovazione e a rafforzare l’identità europea e la cittadinanza attiva. Il programma rappresenta uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell’istruzione, sostenere l’attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell’ambito della strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

2.   Il programma ha gli obiettivi specifici di promuovere:

a)

la mobilità delle persone e dei gruppi ai fini dell’apprendimento come pure la cooperazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell’istruzione e della formazione;

b)

la mobilità ai fini dell’apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani, e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

c)

la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale sportivo e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

3.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave che hanno principalmente carattere transnazionale o internazionale:

a)

mobilità ai fini dell’apprendimento («azione chiave 1»);

b)

cooperazione tra organizzazioni e istituti («azione chiave 2»); e

c)

sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione («azione chiave 3»).

Gli obiettivi del programma sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all’articolo 8.

Le azioni sostenute nell’ambito del programma figurano nei capi II (Istruzione e Formazione), III (Gioventù) e IV (Sport). La descrizione di tali azioni figura nell’allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per modificare tale allegato aggiungendo, ove necessario, la descrizione delle azioni ivi contenute al fine di adeguarlo agli sviluppi nei settori pertinenti.

Articolo 4

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di cui all’articolo 3.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso gli elementi seguenti:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione, teso a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)

la complementarità e le sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;

c)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 5

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 1:

a)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli studenti e del personale dell’istruzione superiore;

b)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei discenti e del personale dell’istruzione e della formazione professionale;

c)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli alunni e del personale delle scuole;

d)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei discenti dell’istruzione adulti e del personale.

2.   La mobilità ai fini dell’apprendimento di cui al presente articolo può essere accompagnata dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 6

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

i partenariati per l’eccellenza, in particolare le Università europee, le piattaforme dei centri di eccellenza professionale e le lauree magistrali congiunte (Joint Master’s Degrees) di Erasmus Mundus;

c)

i partenariati per l’innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa;

d)

piattaforme online e strumenti per la cooperazione virtuale di facile utilizzo, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, e strumenti volti a facilitare la mobilità ai fini dell’apprendimento, compresa l’iniziativa relativa alla carta europea dello studente.

Articolo 7

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell’Unione nel campo dell’istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti, e il sostegno al processo di Bologna;

b)

gli strumenti e le misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche (30);

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore dell’istruzione e della formazione;

d)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

e)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 8

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l’insegnamento, l’apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea, anche riguardo al tema delle sfide e delle opportunità future dell’Unione, tramite le azioni seguenti:

a)

l’azione Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore;

b)

l’azione Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione;

c)

il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l’Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e Natolin); l’Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l’Accademia di diritto europeo di Treviri; l’Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 9

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 1:

a)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani;

b)

le attività di partecipazione dei giovani;

c)

le attività DiscoverEU;

d)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli animatori socioeducativi.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 10

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

i partenariati per l’innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa;

c)

le piattaforme e gli strumenti online e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale.

Articolo 11

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione dell’agenda politica dell’Unione in materia di gioventù, con il sostegno, se del caso, della rete Youth Wiki;

b)

gli strumenti e le misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell’UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

d)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma, compreso il sostegno alla rete Eurodesk;

e)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 12

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore dello sport, il programma sostiene la mobilità del personale sportivo nell’ambito dell’azione chiave 1.

2.   La mobilità ai fini dell’apprendimento di cui al presente articolo può essere accompagnata dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 13

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore dello sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport e a promuovere questioni rilevanti per lo sport di base.

Articolo 14

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore dello sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione dell’agenda politica dell’Unione nel settore dello sport e dell’attività fisica;

b)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport;

c)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

d)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

e)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO V

INCLUSIONE

Articolo 15

Strategia di inclusione

Entro il 29 novembre 2021 la Commissione elabora un quadro di misure per l’inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità, nonché gli orientamenti per l’attuazione di tali misure. Tali orientamenti sono aggiornati, se necessario, nel corso della durata del programma. Sulla base del quadro delle misure per l’inclusione e con particolare attenzione alle sfide specifiche in materia di accesso al programma nei contesti nazionali, sono elaborati piani d’azione per l’inclusione che costituiscono parte integrante dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. La Commissione sorveglia regolarmente l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.

Articolo 16

Misure di sostegno finanziario per l’inclusione

1.   La Commissione garantisce, se del caso, la predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, in particolare di quelle la cui partecipazione è ostacolata da motivi finanziari. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi.

2.   Per migliorare l’accesso delle persone con minori opportunità e assicurare l’agevole attuazione del programma, ove necessario, la Commissione adegua, o autorizza le agenzie nazionali ad adeguare, le sovvenzioni per sostenere la mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito del programma.

3.   I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l’inclusione non giustificano il rigetto di una domanda nell’ambito del programma.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 17

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è di 24 574 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 700 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

20 396 420 000 EUR, pari all’83 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nei settori di istruzione e formazione, di cui agli articoli da 5 a 8, così assegnati:

i)

almeno 7 057 161 320 EUR, pari al 34,6 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione superiore;

ii)

almeno 4 385 230 300 EUR, pari al 21,5 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione e della formazione professionale;

iii)

almeno 3 100 255 840 EUR, pari al 15,2 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione scolastica;

iv)

almeno 1 182 992 360 EUR, pari al 5,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione degli adulti;

v)

almeno 367 135 560 EUR, pari all’1,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni Jean Monnet di cui all’articolo 8;

vi)

almeno 3 467 391 400 EUR, pari al 17 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni che sono principalmente a gestione diretta e alle attività orizzontali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), all’articolo 6, e all’articolo 7;

vii)

836 253 220 EUR, pari al 4,1 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, a un margine di flessibilità che può essere utilizzato a sostegno di qualsiasi azione di cui al capo II;

b)

2 531 122 000 EUR, pari al 10,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di gioventù di cui agli articoli 9, 10 e 11;

c)

466 906 000 EUR, pari all’1,9 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di sport di cui agli articoli 12, 13 e 14;

d)

almeno 810 942 000 EUR, pari al 3,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali; e

e)

368 610 000 EUR, pari all’1,5 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al sostegno al programma.

4.   La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è attuata in conformità della ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, su base proporzionale.

5.   Oltre agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio e da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (IPA III), a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

6.   I fondi che devono essere gestiti dalle agenzie nazionali sono assegnati sulla base della popolazione dello Stato membro in questione e del costo della vita in tale Stato membro, della distanza fra le capitali degli Stati membri e della performance. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nel programma di lavoro, di cui all’articolo 22. Per quanto possibile, le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all’altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati. I fondi sono assegnati sulla base della performance al fine di promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per misurare la performance si basano sui dati disponibili più recenti.

7.   L’importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

8.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all’articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 18

Forme di finanziamento dell’UE e metodi di esecuzione

1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 19

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell’Unione;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 20

Paesi terzi non associati al programma

In casi debitamente giustificati nell’interesse dell’Unione, le azioni del programma di cui agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, lettere a) e b), e agli articoli da 9 a 14 possono anche essere aperte alla partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.

Articolo 21

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.   Per le selezioni nell’ambito della gestione diretta e indiretta, i membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni, come previsto all’articolo 150, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento finanziario.

3.   I soggetti giuridici pubblici, e gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

4.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure di valutazione e selezione congiunte che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento interessate, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 22

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro forniscono un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione e della ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite da parte dell’agenzia nazionale. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34.

Articolo 23

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.

2.   Per garantire l’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per modificare, ove necessario, l’allegato II riguardo gli indicatori in linea con gli obiettivi del programma e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e della valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 24

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale valutazione intermedia è accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma valuta l’efficacia e la performance complessive del programma, anche relativamente alle nuove iniziative, e la realizzazione delle misure per l’inclusione e la semplificazione.

3.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo X e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all’articolo 27, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull’attuazione e sull’impatto del programma nei rispettivi territori.

4.   Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

5.   Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell’impatto del programma.

6.   La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO IX

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 25

Informazione, comunicazione e diffusione

1.   In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l’impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell’ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.

2.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

3.   I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione «Erasmus+» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni adottate ai sensi del programma e sui risultati ottenuti. La Commissione assicura che, se del caso, i risultati del programma siano messi a disposizione del pubblico e siano ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra i portatori di interessi e i beneficiari del programma.

5.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

CAPO X

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 26

Autorità nazionale

1.   Entro il 29 giugno 2021 gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell’autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell’ottenimento dei visti o permessi di soggiorno.

3.   Entro il 29 agosto 2021 l’autorità nazionale designa un’agenzia nazionale o più agenzie nazionali per la durata del programma. Un’autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale. Nel caso in cui vi sia più di un’agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un’attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l’eventuale trasferimento di fondi tra agenzie nazionali, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. L’autorità nazionale fornisce alla Commissione un’adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l’agenzia nazionale è conforme all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) o vi), e all’articolo 154, paragrafi da 1 a 5 del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall’Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.   L’autorità nazionale designa l’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 29.

5.   L’autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati o sui controlli e sugli audit effettuati dall’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 29. Qualora l’agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma 2014-2020, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate.

6.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell’agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l’agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l’autorità nazionale garantisce l’adozione delle necessarie misure correttive affinché l’agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.   L’autorità nazionale sorveglia e supervisiona la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.   L’autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell’Unione applicabili.

9.   Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale, del parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo e dell’analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell’agenzia nazionale, l’autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

10.   L’autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell’Unione trasferiti dalla Commissione all’agenzia nazionale nell’ambito del programma.

11.   Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all’agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell’agenzia nazionale, l’autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.   Nei casi di cui al paragrafo 11, l’autorità nazionale può revocare il mandato dell’agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l’autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell’agenzia nazionale. In tal caso, l’autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.   Nel caso della revoca di cui al paragrafo 12, l’autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell’Unione assegnati all’agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L’autorità nazionale fornisce all’agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.   Su richiesta della Commissione, l’autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 27

Agenzia nazionale

1.   L’agenzia nazionale:

a)

è dotata di personalità giuridica o fa parte di un’entità giuridica dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato;

b)

dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati ad adempiere con successo ai propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione;

c)

dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

d)

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che è chiamata a gestire.

2.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 22 del presente regolamento, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

3.   L’agenzia nazionale dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma. Qualora uno Stato membro o un paese terzo associato al programma abbia più agenzie nazionali, queste ultime dispongono collettivamente delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma.

4.   L’agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

5.   L’agenzia nazionale riferisce ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione in conformità dell’articolo 155 del regolamento finanziario. L’agenzia nazionale è responsabile dell’attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo.

6.   L’agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell’autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito relativo all’attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L’agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

7.   In caso di revoca del mandato di un’agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

8.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma 2014-2020 che siano ancora in corso all’inizio del programma.

Articolo 28

Commissione europea

1.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all’articolo 26 paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall’autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale, nonché del parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite annualmente dall’autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

2.   Entro due mesi dal ricevimento dall’autorità nazionale della valutazione di conformità ex ante di cui all’articolo 26, paragrafo 3, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell’agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale.

3.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell’agenzia nazionale i fondi del programma seguenti:

a)

fondi per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all’agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione del programma dell’agenzia nazionale, stabilito sulla base dell’ammontare dei fondi dell’Unione assegnato per le sovvenzioni all’agenzia nazionale;

c)

se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all’articolo 7, lettera d), all’articolo 11, lettera c), e all’articolo 14, lettera c).

4.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all’agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.   Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all’agenzia nazionale e all’autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell’agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest’ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in conformità dell’articolo 131 del regolamento finanziario.

7.   La Commissione, in cooperazione con le agenzie nazionali, garantisce che le procedure messe in atto per attuare il programma siano coerenti e semplici e che le informazioni siano di elevata qualità. A tale riguardo sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un’attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi associati al programma.

8.   La Commissione garantisce che i sistemi informatici necessari per realizzare gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3, in particolare in regime di gestione indiretta, siano sviluppati adeguatamente, tempestivamente e in modo tale da garantire un facile accesso ed essere di facile utilizzo. Il programma sostiene lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tali sistemi informatici.

Articolo 29

Organismo di audit indipendente

1.   L’organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

2.   L’organismo di audit indipendente:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)

garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit riconosciuti a livello internazionale;

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte; in particolare, l’organismo di audit indipendente è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte.

3.   L’organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale.

Articolo 30

Principi del sistema di controllo

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’agenzia nazionale e dall’organismo di audit indipendente.

3.   L’agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 22. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni attribuite siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili.

4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell’audit unico e secondo un’analisi basata sui rischi. Tale paragrafo non si applica alle indagini condotte dall’OLAF.

Articolo 31

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 32

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell’Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3.   Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 e 23 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 3 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell’esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario.

4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 17, paragrafo 7, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell’ambito del programma 2014-2020 e quelle da attuare nell’ambito del programma.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 965) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(6)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 31.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(8)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

(9)  GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(11)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5).

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011 — Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento (GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(14)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

(16)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(17)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(18)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(19)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(21)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(27)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(28)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(29)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(30)  In particolare: il quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass); il quadro europeo delle qualifiche (EQF); il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET); il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET); il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS); il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR); l’associazione europea per la garanzia della qualità nell’istruzione superiore (ENQA); la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell’Unione europea; e la rete Euroguidance.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI CUI AI CAPI II, III e IV

1.   AZIONE CHIAVE 1 — MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

1.1.

Mobilità ai fini dell’apprendimento: mobilità a breve o lungo termine, di gruppo o individuale, relativa a diverse aree tematiche e argomenti di studio, compresi settori orientati al futuro come il settore digitale, i cambiamenti climatici, l’energia pulita, l’intelligenza artificiale;

1.2.

Attività di partecipazione dei giovani: attività volte ad aiutare i giovani a essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, a sensibilizzare in merito ai valori comuni europei e a promuovere il dialogo tra i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

1.3.

DiscoverEU: un’attività di educazione informale e non formale con una forte componente di apprendimento e una dimensione inclusiva consistenti in esperienze di apprendimento e di viaggio in tutta Europa per promuovere il senso di appartenenza all’Unione e consentire ai partecipanti di scoprire la diversità culturale e linguistica dell’Europa.

2.   AZIONE CHIAVE 2 — COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUTI

2.1.

Partenariati per la cooperazione: attività di cooperazione di vario tipo, svolte congiuntamente da organizzazioni e istituti di paesi diversi in particolare allo scopo di scambiare e sviluppare nuove idee e pratiche, condividere e confrontare pratiche e metodi, e sviluppare e rafforzare i partner delle reti. Questa azione comprende partenariati di piccola scala specificamente concepiti per promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma attraverso attività con sovvenzioni di importo inferiore, durata più breve e requisiti amministrativi più semplici;

2.2.

Partenariati per l’eccellenza: vari tipi di progetti di partenariato e reti di istituti e erogatori di istruzione e formazione che mirano a promuovere l’eccellenza e una dimensione internazionale rafforzata, e a sviluppare strategie a lungo termine per migliorare la qualità a livello sistemico in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare attraverso lo sviluppo congiunto di pratiche e pedagogie innovative, livelli elevati di mobilità integrata e una forte enfasi sull’interdisciplinarità, vale a dire:

2.2.1.

alleanze di istituti di istruzione superiore (Università europee) che sviluppano strategie congiunte a lungo termine per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione di elevata qualità e per servire la società, sulla base di una visione comune e di valori condivisi, livelli elevati di mobilità, e una forte enfasi sull’interdisciplinarità e programmi di studio aperti che combinano moduli in diversi paesi;

2.2.2.

partenariati tra erogatori di istruzione e formazione professionale (piattaforme dei centri di eccellenza professionale) integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la competitività che lavorano congiuntamente a programmi di formazione professionale transnazionali di elevata qualità incentrati sul soddisfacimento delle esigenze in materia di competenze settoriali attuali ed emergenti;

2.2.3.

programmi di studi integrati (lauree magistrali congiunte di Erasmus Mundus) offerti da istituti di istruzione superiore stabiliti in Europa e in altri paesi del mondo che promuovono l’eccellenza dell’istruzione superiore e l’internazionalizzazione a livello mondiale.

L’azione di cui al punto 2.2. può anche sostenere progetti di partenariato e alleanze per promuovere l’eccellenza nei settori dell’istruzione scolastica e dell’istruzione degli adulti.

2.3.

Partenariati per l’innovazione: partenariati nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù allo scopo di sviluppare pratiche innovative, vale a dire:

2.3.1.

alleanze: cooperazione strategica tra attori chiave nei settori dell’istruzione e della formazione, delle imprese e della ricerca che promuovono l’innovazione e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione;

2.3.2.

progetti che promuovono l’innovazione, la creatività, la partecipazione digitale e l’imprenditoria sociale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù;

2.4.

Eventi sportivi senza scopo di lucro: eventi organizzati in un unico paese o contemporaneamente in più paesi a fini di sensibilizzazione sul ruolo dello sport in vari settori quali l’inclusione sociale, le pari opportunità e le attività fisiche salutari;

2.5.

Piattaforme e strumenti online per la cooperazione virtuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

3.   AZIONE CHIAVE 3 — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE E ALLA COOPERAZIONE

3.1.

Preparazione all’attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell’Unione, che consistono in una gamma diversificata di attività volte a ispirare e sostenere le politiche e le strategie nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, tra cui: le strategie e agende politiche europee nei vari settori dell’istruzione, della gioventù e dello sport, comprese le attività a sostegno della cooperazione politica a livello europeo. Tale azione comprende anche il sostegno alla sperimentazione delle politiche a livello europeo, sostegno ad attività volte ad affrontare le sfide emergenti in varie aree tematiche e sostegno alla raccolta di conoscenze, compresi sondaggi e studi;

3.2.

Sostegno agli strumenti e alle misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, comprese le attività volte a facilitare il trasferimento dei crediti, promuovere l’assicurazione di qualità, la convalida dell’apprendimento non formale e informale, comprese la gestione delle competenze e l’orientamento, sostenere gli organismi, le reti e gli strumenti pertinenti che facilitano gli scambi nel settore della trasparenza e del riconoscimento;

3.3.

Dialogo politico nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, compresa una gamma diversificata di attività quali conferenze e altri tipi di evento, sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali, e sostegno al funzionamento del dialogo UE con i giovani, delle reti a livello dell’Unione e delle organizzazioni europee che perseguono un interesse generale dell’Unione;

3.4.

Misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma, compreso il sostegno ad attività e organismi, quali i centri di risorse, le reti di informazione e le attività di formazione e cooperazione, che migliorano l’attuazione del programma, sviluppano la capacità delle agenzie nazionali, migliorano l’attuazione strategica, e che contribuiscono a sfruttare il potenziale degli ex partecipanti al programma Erasmus+ e di altri moltiplicatori come modelli di riferimento positivi;

3.5.

Cooperazione con altri strumenti dell’Unione e sostegno ad altre politiche dell’Unione, compreso il sostegno ad attività volte a promuovere sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione e nazionali, e a promuovere la cooperazione con le strutture che attuano tali strumenti;

3.6.

Attività di diffusione e sensibilizzazione volte a informare i cittadini e le organizzazioni in merito al programma e alle politiche dell’Unione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

4.   AZIONI JEAN MONNET

4.1.

L’azione Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore: sostegno agli istituti di istruzione superiore all’interno e all’esterno dell’Unione mediante moduli, cattedre e centri di eccellenza Jean Monnet, e mediante progetti e attività di rete Jean Monnet;

4.2.

L’azione Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione: attività volte a promuovere la conoscenza in merito ai temi dell’Unione negli istituti di istruzione e formazione, quali scuole e istituti di istruzione e formazione professionale;

4.3.

Sostegno alle istituzioni designate di cui all’articolo 8, lettera c).


ALLEGATO II

INDICATORI

Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, in base al paese, al genere, alla tipologia di azione e all’attività.

1.

Settori da sottoporre a sorveglianza

Partecipazione alla mobilità ai fini dell’apprendimento;

Organizzazioni e istituti con una dimensione europea e internazionale rafforzata;

2.

Elementi da misurare

2.1.

Azione chiave 1 — Mobilità ai fini dell’apprendimento:

2.1.1.

Numero di partecipanti ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.2.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano al programma nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.3.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento virtuale nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.4.

Percentuale di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.5.

Percentuale di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all’Europa con la partecipazione ad attività nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.2.

Azione chiave 2 — Cooperazione tra organizzazioni e istituti:

2.2.1.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano al programma nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.2.2.

Percentuale di organizzazioni e istituti che ritengono di aver sviluppato pratiche di elevata qualità a seguito della loro partecipazione all’azione chiave 2;

2.2.3.

Numero di utenti di piattaforme per la cooperazione virtuale sostenute nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.3.

Azione chiave 3 — Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione:

2.3.1.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano ad azioni sovvenzionate nell’ambito dell’azione chiave 3;

2.4.

Inclusione:

2.4.1.

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad attività nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.4.2.

Numero di nuovi istituti e organizzazioni che partecipano al programma nell’ambito delle azioni chiave 1 e 2;

2.5.

Semplificazione:

2.5.1.

Numero di partenariati di piccola scala sostenuti nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.5.2.

Percentuale di organizzazioni e istituti che ritengono che le procedure per partecipare al programma siano proporzionate e semplici;

2.6.

Contributo a favore del clima:

2.6.1.

Percentuale di attività che riguardano obiettivi climatici nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.6.2.

Percentuale di progetti che riguardano obiettivi climatici nell’ambito dell’azione chiave 2.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/34


REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.

(2)

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che ai sensi dell'articolo 6 TUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà delle arti e delle scienze sono sancite, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 della Carta.

(3)

L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve, tra l'altro, rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(4)

La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» stabilisce obiettivi nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi e sostenendo la loro capacità di crescita, a incoraggiare la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione e a favore dell'occupazione e della crescita, e a rafforzare le relazioni culturali internazionali. Il programma Europa creativa («programma»), insieme ad altri programmi e fondi dell'Unione, sosterrà la nuova agenda europea per la cultura. È opportuno preservare e promuovere il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica e porre la creazione artistica al centro del programma. Ciò è in linea anche con la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti.

(5)

Al fine di promuovere lo spazio comune di diversità culturale per i popoli europei, è importante promuovere la circolazione transnazionale di opere, collezioni e prodotti artistici e culturali, incoraggiando così il dialogo e gli scambi culturali, e la mobilità transnazionale degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

(6)

La salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale facilitano la libera partecipazione alla vita culturale, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il patrimonio culturale svolge quindi un ruolo importante nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

(7)

La promozione della diversità culturale europea si basa sulla libertà di espressione artistica, sulle capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti e sulla capacità degli artisti e degli operatori culturali di creare, innovare e produrre le proprie opere e distribuirle a un pubblico europeo più ampio e diversificato. Ciò amplia così il potenziale commerciale dei settori culturali e creativi, aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. Inoltre, la promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. La ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione è una risorsa fondamentale per il progetto europeo. Nel contempo il mercato culturale e creativo europeo è caratterizzato da specificità geografiche o linguistiche, o entrambe, che possono causare una frammentazione del mercato. Sono pertanto necessari sforzi costanti per garantire che i settori culturali e creativi beneficino appieno del mercato unico dell'Unione e, in particolare, del mercato unico digitale.

(8)

Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma per i settori culturali e creativi: ha rimodellato abitudini, relazioni nonché i modelli di produzione e consumo. Ciò comporta una serie di sfide. Al tempo stesso il passaggio al digitale offre nuove opportunità ai settori culturali e creativi in termini di creazione e distribuzione delle opere europee e accesso a queste ultime, a conseguente vantaggio della società europea nel suo complesso. Il programma dovrebbe incoraggiare i settori culturali e creativi a sfruttare tali opportunità.

(9)

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo alla crescita, alla competitività, alla creatività e all'innovazione. Il programma dovrebbe tenere conto anche dell'impatto positivo della cultura sul dialogo interculturale, sulla coesione sociale e sulla diffusione delle conoscenze. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, date la sua capacità di raggiungere un pubblico diversificato e la sua importanza economica, che riguarda anche altri settori creativi. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi del passaggio al digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.

(10)

Come esemplificato dall'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura», istituita dalla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («Capitali europee della cultura»), i settori culturali e creativi svolgono un ruolo importante nel valorizzare e rivitalizzare i territori dell'Unione. In tal modo i settori culturali e creativi costituiscono fattori chiave per promuovere il turismo basato sulla qualità e lo sviluppo regionale, locale e urbano in tutta l'Unione.

(11)

Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori culturali e creativi, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo («sezione MEDIA»), di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali («sezione Cultura») e di una sezione transettoriale («sezione transettoriale»).

(12)

Il programma dovrebbe sostenere azioni e attività con un valore aggiunto europeo, che integrino programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e che abbiano un impatto positivo sui cittadini europei, e dovrebbe sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione e degli scambi transnazionali all'interno dei settori culturali e creativi. Attraverso tali azioni e attività il programma contribuisce al rafforzamento dell'identità e dei valori europei promuovendo nel contempo la diversità culturale e linguistica.

(13)

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente importante del panorama e del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale e uno strumento essenziale per rafforzare lo sviluppo economico e culturale. Pertanto, la sezione Cultura dovrebbe dedicare attenzione al settore musicale.

(14)

La sezione Cultura dovrebbe promuovere la creazione di reti tra le comunità creative e favorire la collaborazione transfrontaliera e multidisciplinare con l'uso di diversi insiemi di competenze, quali le competenze artistiche, creative, digitali e tecnologiche.

(15)

La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i vari settori culturali e creativi e ad affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. In tale contesto, i punti di contatto del programma contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma e alla sua attuazione.

(16)

Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore mediante le direttive (UE) 2019/789 (5) e (UE) 2019/790 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le direttive (UE) 2019/789 e (UE) 2019/790 mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che siano mostrate in evidenza su diversi mezzi di comunicazione (ad esempio TV, cinema o video a richiesta) e siano disponibili e di richiamo per il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Tali direttive mirano inoltre a realizzare un mercato ben funzionante per i creatori e i titolari dei diritti, in particolare per le pubblicazioni di carattere giornalistico e le piattaforme online, e a garantire un'equa remunerazione degli autori e degli artisti, dimensioni che dovrebbero essere prese in considerazione in tutto il programma. Inoltre, il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato, in particolare il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. Poiché le condizioni di mercato e gli operatori del settore audiovisivo continuano ad evolversi, è opportuno fornire criteri specifici per definire che cosa costituisca una società di produzione indipendente nel contesto dell'attuazione del programma.

(17)

Il programma dovrebbe consentire la più ampia partecipazione possibile delle organizzazioni nei settori culturali e creativi e permettere a tali organizzazioni di accedervi nel modo più ampio possibile, indipendentemente dalla loro origine geografica. Il programma dovrebbe aiutare tali organizzazioni e i migliori talenti, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. La sezione MEDIA dovrebbe tenere conto delle differenze tra i paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di contenuti audiovisivi e l'accesso ai contenuti audiovisivi e le tendenze in termini di consumo di contenuti audiovisivi e, in particolare, dovrebbe tenere conto delle loro specificità linguistiche e geografiche, creando così condizioni di maggiore parità, ampliando la partecipazione di Stati membri con capacità audiovisive differenti, incrementando la collaborazione tra questi e aiutando i talenti europei, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. È opportuno tenere conto anche delle specificità delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(18)

Le azioni speciali nel quadro del programma, come l'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo, istituito con decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («marchio del patrimonio europeo»), le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. La sezione Cultura dovrebbe sostenere le attività di creazione di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di estendere i premi europei a nuovi ambiti e settori, in particolare il teatro.

(19)

La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e coese. In un contesto caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura svolge un ruolo fondamentale nella creazione di opportunità per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospitanti, e nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e le nuove comunità.

(20)

Al fine di contribuire a una società inclusiva, il programma dovrebbe promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati.

(21)

Conformemente alla dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo «Towards a high-quality Baukultur for Europe» (Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa), occorre adottare misure volte a promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare uno spazio edificato di alta qualità, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio dovrebbe porre l'accento non solo sulle aree urbane, ma anche sull'interconnettività delle zone periferiche e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità.

(22)

La libertà di espressione e la libertà artistica sono al centro di settori culturali e creativi dinamici. In particolare, il settore dei mezzi di informazione necessita di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico. In combinato disposto con la direttiva 2010/13/UE, il programma dovrebbe pertanto promuovere un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, incoraggiando le attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe fornire sostegno ai nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica.

(23)

Il programma dovrebbe inoltre stimolare l'interesse per le opere audiovisive europee e migliorare l'accesso a queste ultime, in particolare attraverso misure di ampliamento del pubblico, compresa l'alfabetizzazione cinematografica.

(24)

La mobilità oltrefrontiera degli artisti e degli operatori culturali nell'ambito della sezione Cultura può contribuire a collegare meglio i settori culturali e creativi nell'Unione e a renderli più forti e sostenibili poiché consente di velocizzare lo sviluppo delle competenze e la curva di apprendimento all'interno dei settori culturali e creativi, migliorare la consapevolezza interculturale e favorire la cocreazione, la coproduzione, la circolazione e la diffusione delle opere a livello transazionale.

(25)

I progetti di cooperazione, in particolare quelli su piccola scala — date le specificità dei settori culturali e creativi — dovrebbero essere al centro della sezione Cultura. Pertanto, la Commissione dovrebbe agevolare la partecipazione al programma semplificando notevolmente le procedure burocratiche, soprattutto nella fase di presentazione delle domande, e, per i progetti su piccola scala, consentendo tassi di cofinanziamento più elevati.

(26)

In linea con gli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere. Le donne sono attivamente impegnate nei settori culturali e creativi in qualità di autrici, professioniste, insegnanti, artiste e membri del pubblico. Tuttavia, è meno probabile che le donne occupino posizioni decisionali nelle istituzioni culturali, artistiche e creative. Il programma dovrebbe quindi promuovere i talenti femminili al fine di sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne.

(27)

Tenendo conto della comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2018 (10), e delle conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2017 su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali, gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite in modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

(28)

In linea con la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero garantire l'eredità dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che ha integrato in modo efficiente ed efficace la cultura in altri settori strategici, in particolare attraverso un approccio di governance partecipativa, facendo emergere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa, sviluppando un approccio più integrato alla sua conservazione e valorizzazione e sostenendo la salvaguardia sostenibile, la rigenerazione, il riutilizzo adattativo e la promozione dei suoi valori attraverso attività di sensibilizzazione e di creazione di reti. Nel campo culturale è opportuno prendere in considerazione il sostegno agli artisti, ai creatori e alle maestranze artistiche specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale. Nel settore audiovisivo, in particolare, le opere appartenenti al patrimonio culturale sono una fonte fondamentale di memoria e diversità culturale e rappresentano potenziali opportunità di mercato. In tale contesto le biblioteche e gli archivi audiovisivi contribuiscono alla conservazione e al riutilizzo delle opere appartenenti al patrimonio culturale e a nuovi sviluppi del mercato per tali opere.

(29)

In linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 intitolata «Una nuova strategia industriale per l'Europa», l'Unione dovrebbe fare perno sui suoi punti di forza, in particolare la sua diversità, i suoi talenti, i suoi valori, il suo modo di vivere e i suoi innovatori e creatori.

(30)

Il successo del programma si fonda sullo sviluppo di progetti innovativi ed efficaci che danno origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ove possibile, si dovrebbero promuovere tali successi, incoraggiando il sostegno ai nuovi modelli imprenditoriali e alle nuove competenze, promuovendo le conoscenze tradizionali e facendo sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale.

(31)

Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.

(32)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (11), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(33)

I paesi terzi dovrebbero mirare a partecipare pienamente al programma. Tuttavia, i paesi terzi che non soddisfano le condizioni per partecipare alle sezioni MEDIA e transettoriale, ma che partecipano alla sezione Cultura, dovrebbero poter istituire e sostenere punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

(34)

Le deroghe dall'obbligo di soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE dovrebbero essere soggette a controllo e concesse ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato in casi debitamente giustificati, tenendo conto della situazione specifica del mercato audiovisivo nel paese in questione e del livello di integrazione nel quadro strategico europeo in materia di audiovisivi. È opportuno monitorare regolarmente i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. Inoltre la partecipazione ad azioni finanziate tramite la sezione MEDIA dovrebbe essere definita caso per caso nei pertinenti programmi di lavoro.

(35)

Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra l'Unione e le organizzazioni internazionali come l'Unesco, il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo («Osservatorio»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare la dimensione culturale. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio.

(36)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma è inteso a contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non arrecare un danno significativo». Nel corso dell'attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere senza modificare il carattere fondamentale del programma e dovrebbero essere riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(37)

Ai fini della semplificazione e dell'efficienza, la Commissione dovrebbe poter ripartire gli impegni di bilancio in frazioni annue. In tal caso, la Commissione dovrebbe impegnare le frazioni annue nel corso dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano dell'assistenza finanziaria, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio. La Commissione dovrebbe comunicare ai beneficiari della sovvenzione un calendario indicativo relativo all'impegno delle singole frazioni annue.

(38)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(39)

LUX, il «Premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy» si è affermato come premio europeo distintivo, in quanto promuove e diffonde film europei che riflettono l'identità e i valori europei al di là delle frontiere nazionali e si fonda su collaborazioni con una comunità di noti autori del cinema e di organizzazioni e reti cinematografiche europee.

(40)

Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione dell'accesso alla musica, come anche del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura, favorendo nel contempo lo sviluppo della carriera internazionale e la formazione dei giovani musicisti. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea, istituita da una risoluzione del Parlamento europeo, che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati in tutta Europa secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa e trasparente procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Questo contributo speciale alla diversità culturale e all'identità dell'Europa dovrebbe essere riconosciuto, ad esempio prevedendo azioni alle quali l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e analoghi enti culturali europei possano chiedere di partecipare. È opportuno prevedere per tali enti la possibilità di un finanziamento pluriennale al fine di garantire la stabilità del loro funzionamento.

(41)

Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini europei e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

(42)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario che tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma presentino un valore aggiunto europeo. È altresì necessario garantire che siano complementari rispetto alle attività degli Stati membri. Occorrerebbe ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci, garantendo che i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle diverse opportunità di finanziamento, e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.

(43)

Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per superare fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.

(44)

È importante che il programma affronti le sfide strutturali dei settori culturali e creativi europei, che sono state acuite dalla pandemia di COVID-19. Il programma ingloba il ruolo fondamentale della cultura e dei media europei per il benessere dei cittadini e consentire loro di prendere decisioni informate. Insieme ad altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione e a Next Generation EU, il programma dovrebbe sostenere la ripresa a breve termine dei settori culturali e creativi, rafforzarne la resilienza e la competitività a più lungo termine affinché possano affrontare al meglio eventuali gravi crisi future e accompagnarne la transizione digitale ed ecologica.

(45)

Gli obiettivi strategici del programma sono perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio negli ambiti di intervento del programma InvestEU 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che, tra l'altro, continuano ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(46)

L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione dei progetti nell'ambito del programma dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, i membri dei comitati incaricati di tale valutazione («comitati di valutazione») possono essere esperti esterni. Nel selezionare gli esperti esterni si dovrebbe tenere in debita considerazione la loro esperienza professionale e l'equilibrio di genere del comitato in questione.

(47)

Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance qualitativi e quantitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua. Questo monitoraggio e le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma.

(48)

Considerata l'importanza e la complessità della raccolta e dell'analisi dei dati nonché della misurazione dell'impatto delle politiche culturali, la Commissione dovrebbe contribuire a raccogliere prove e dati statistici sulle tendenze e sugli sviluppi dei settori culturali e creativi avvalendosi delle sue competenze e di quelle di altri istituti di ricerca pertinenti e dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati raccolti.

(49)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (14) («QFP 2021-2027»).

(50)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (15).

(51)

Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(52)

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e della necessità di una semplificazione amministrativa, in particolare nella procedura di presentazione delle domande, a beneficio di tutte le parti coinvolte, nonché del previsto rischio di inosservanza. Al momento di scegliere dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(53)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(54)

Dovrebbe essere possibile assegnare, sulla base di una serie specifica di criteri, un marchio di eccellenza alle proposte di azioni di qualità che sono ammissibili nel quadro del programma ma che non possono essere finanziate a titolo dello stesso a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo sociale europeo Plus. Per le azioni che potrebbero ricevere un marchio di eccellenza dovrebbero essere fornite informazioni supplementari nei pertinenti inviti a presentare proposte.

(55)

Alla luce dell'articolo 349 TFUE, e tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», è opportuno valorizzare il contributo specifico delle regioni di cui a tale articolo alla diversità culturale dell'Unione, nonché il loro ruolo nella promozione degli scambi, anche attraverso la mobilità, e della cooperazione con le persone e le organizzazioni dei paesi terzi, in particolare dei paesi vicini. A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (21) e tenuto conto del contributo dei paesi e territori d'oltremare all'influenza culturale dell'Unione a livello internazionale, le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso. In questo modo dovrebbe essere possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione.

(56)

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elaborazione di un quadro di sorveglianza e di valutazione nonché alla revisione degli indicatori del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(57)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione e la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi dal 1° gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(58)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(59)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). In particolare, come previsto dal presente regolamento, i termini dovrebbero essere proporzionati e fornire tempestivamente ai membri del comitato la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

(60)

È necessario garantire che il programma Europa creativa 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («programma 2014-2020») sia concluso correttamente, soprattutto per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa dovrebbe garantire, ove necessario, la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

(61)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, sanciti dagli articoli 21 e 23 della Carta. Il presente regolamento è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(62)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e, più in generale, sull'integrazione dell'Unione e della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(64)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'avvio dell'attuazione a partire dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa («programma») per la durata del QFP 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo che va dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«settori culturali e creativi»: tutti i settori:

a)

le cui attività, molte delle quali sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro, in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale:

i)

si basano su valori culturali e espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive; e

ii)

comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione;

b)

indipendentemente:

i)

dal fatto che le attività di tali settori siano orientate al mercato o non orientate al mercato;

ii)

dal tipo di struttura che realizza tali attività;

iii)

dalle modalità di finanziamento di tale struttura;

tali settori comprendono, fra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compresi il teatro e la danza), i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;

2)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi agendo a proprio nome o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

3)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei;

b)

rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

valorizzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo al fine di sostenere la creazione di opere europee e irrobustire la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali e creativi europei nonché l'innovazione e la mobilità in tali settori;

b)

promuovere la competitività, la scalabilità, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità, nel settore audiovisivo europeo;

c)

promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma e promuovere un ambiente mediatico e un'alfabetizzazione mediatica diversificate, indipendenti e pluralistiche, favorendo in tal modo la libertà di espressione artistica, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale.

3.   Il programma comprende le seguenti sezioni:

a)

la sezione Cultura, che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;

b)

la sezione MEDIA, che riguarda il settore audiovisivo;

c)

la sezione transettoriale, che riguarda le azioni in tutti i settori culturali e creativi.

4.   Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante azioni con un valore aggiunto europeo. A garantire il valore aggiunto europeo sono tra l'altro:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività, che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione, promuovendo in tal modo le radici comuni e la diversità culturale europee;

b)

la cooperazione transfrontaliera, anche attraverso la mobilità, tra le organizzazioni e i professionisti nei settori culturali e creativi e il potenziale di tale cooperazione per affrontare le sfide comuni, compreso il passaggio al digitale, e per promuovere l'accesso alla cultura, l'impegno attivo dei cittadini e il dialogo interculturale;

c)

le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

la creazione di condizioni di maggiore parità attraverso azioni con un valore aggiunto europeo nell'ambito della sezione MEDIA che tengano conto delle specificità dei diversi paesi, in particolare per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti, l'accesso ai contenuti, le dimensioni e le specificità dei rispettivi mercati e la loro diversità culturale e linguistica, in modo da ampliare la partecipazione di paesi con capacità differenti in materia di audiovisivi e rafforzare la collaborazione tra gli stessi.

5.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti in modo da incoraggiare l'inclusione, l'uguaglianza, la diversità e la partecipazione, che, se del caso, sono conseguite mediante incentivi specifici che:

a)

garantiscono che le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze e le persone appartenenti a gruppi socialmente emarginati accedano ai settori culturali e creativi e incoraggiano la loro partecipazione attiva in tali settori, anche nel processo creativo e nell'ampliamento del pubblico; e

b)

promuovono la parità di genere, in particolare come motore della creatività, della crescita economica e dell'innovazione.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma sostiene azioni conformi alle priorità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e alle descrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 5

Sezione Cultura

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione Cultura ha le seguenti priorità:

a)

rafforzare la cooperazione transnazionale e la dimensione transfrontaliera della creazione, della circolazione e della visibilità delle opere europee e la mobilità degli operatori nei settori culturali e creativi;

b)

aumentare l'accesso e la partecipazione alla cultura, aumentare il coinvolgimento del pubblico e migliorare l'ampliamento del pubblico in tutta Europa;

c)

promuovere la resilienza sociale e migliorare l'inclusione sociale e il dialogo interculturale mediante la cultura e il patrimonio culturale;

d)

incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei, compresa la capacità delle persone che lavorano in tali settori, di coltivare il talento, innovare, prosperare e generare occupazione e crescita;

e)

rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;

f)

promuovere lo sviluppo delle capacità nell'ambito dei settori culturali e creativi europei, comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, in modo che possano essere attivi sul piano internazionale;

g)

contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali mediante la cultura.

2.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 1 dell'allegato I.

Articolo 6

Sezione Media

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione MEDIA ha le seguenti priorità:

a)

coltivare il talento, le competenze e le abilità e stimolare la cooperazione transfrontaliera, la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, incoraggiando così la collaborazione tra Stati membri con capacità differenti in materia di audiovisivi;

b)

migliorare la circolazione, la promozione, la distribuzione online e la distribuzione cinematografica delle opere audiovisive europee all'interno dell'Unione e a livello internazionale nel nuovo ambiente digitale, anche mediante modelli imprenditoriali innovativi;

c)

promuovere le opere audiovisive europee, comprese le opere appartenenti al patrimonio culturale, e sostenere il coinvolgimento e l'ampliamento di un pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani, all'interno e al di fuori dell'Europa.

2.   Le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguite sostenendo lo sviluppo, la produzione, la promozione e la diffusione di opere europee e l'accesso alle stesse con l'obiettivo di raggiungere un pubblico diversificato all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva 2010/13/UE.

3.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 2 dell'allegato I.

Articolo 7

Sezione transettoriale

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione transettoriale ha le seguenti priorità:

a)

sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, compresa la cooperazione per la promozione del ruolo della cultura nell'inclusione sociale e la cooperazione per la libertà artistica, promuovere la visibilità del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati del programma;

b)

incoraggiare approcci innovativi alla creazione, alla distribuzione e alla promozione di contenuti e il loro accesso in tutti i settori culturali e creativi e in altri settori, anche tenendo conto del passaggio al digitale, che riguardino le dimensioni di mercato o non di mercato;

c)

promuovere attività transettoriali tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali e tecnologi cui deve far fronte il settore dei media, anche promuovendo un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica, anche nell'ambiente digitale;

d)

sostenere l'istituzione di punti di contatto del programma nei paesi partecipanti e le loro attività e stimolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori pratiche all'interno dei settori culturali e creativi.

2.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 3 dell'allegato I.

Articolo 8

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 1 842 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell'adeguamento specifico dei programmi previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093del Consiglio, l'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 600 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato all'allegato II di detto regolamento.

3.   La ripartizione indicativa dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è:

a)

almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);

b)

almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

c)

fino al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).

4.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è la seguente:

a)

almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);

b)

almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

c)

fino al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).

5.   Gli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

6.   Oltre agli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

7.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma, alle condizioni stabilite all'articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

8.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. Tali impegni non superano il 40 % dell'importo indicato al paragrafo 1.

Articolo 9

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi, a condizione che contribuiscano al finanziamento:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che questo ne trae;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   La partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE.

3.   Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo che hanno partecipato a pieno titolo al precedente programma 2014-2020 possono partecipare a pieno titolo al programma in via provvisoria se possono dimostrare di aver adottato misure concrete per allineare il loro diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808.

5.   Ai paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è consentito di continuare a partecipare al programma oltre il 31 dicembre 2022 a condizione che forniscano alla Commissione la prova del soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE.

6.   L'accesso alle azioni corrispondenti alla priorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), è garantito ai paesi che partecipano in via eccezionale alla sezione Cultura, ma che non soddisfano le condizioni per partecipare alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 10

Altri paesi terzi

Se è nell'interesse dell'Unione, il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 9 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 11

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.   L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma, in conformità del regolamento finanziario.

2.   L'Unione è membro dell'Osservatorio per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio e la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo.

Articolo 12

Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi

Per rafforzare la base scientifica per lo sviluppo dei settori culturali e creativi, nonché misurare e analizzare il loro contributo all'economia e alla società europee, la Commissione raccoglie dati e informazioni appropriati avvalendosi delle proprie competenze e di quelle del Consiglio d'Europa, dell'OCSE, dell'Unesco e dei pertinenti istituti di ricerca, a seconda dei casi. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai dati raccolti. La Commissione condivide con i portatori di interessi le conclusioni pertinenti sui dati raccolti.

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Il programma può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

4.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37 regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

5.   Soggetti attivi nei settori culturali e creativi che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 15

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro annuali indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPO II

SOVVENZIONI E SOGGETTI IDONEI

Articolo 16

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Al fine di garantire che le domande siano valutate correttamente, i membri dei comitati di valutazione possono essere esperti esterni. Gli esperti esterni devono avere una formazione professionale attinente al settore esaminato e, se del caso, una conoscenza dell'area geografica interessata dalla domanda.

3.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all'articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell'esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario.

4.   Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri per il conseguimento della parità di genere.

Articolo 17

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2.   Sono ammessi a partecipare al programma i seguenti soggetti, se sono attivi nei settori culturali e creativi:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro;

ii)

in un paese terzo associato al programma; o

iii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni indicate ai paragrafi 3 e 4;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione;

c)

le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma ove tale partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma sostengono, in linea di principio, i costi di partecipazione. Se è nell'interesse dell'Unione, i contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, possono coprire i costi della partecipazione.

CAPO III

SINERGIE E COMPLEMENTARIETÀ

Articolo 18

Complementarietà

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e le pertinenti politiche dell'Unione, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi socialmente emarginati e le minoranze, della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato, della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Articolo 19

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente da diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente.

2.   Un progetto può ricevere un marchio di eccellenza quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 nell'ambito del presente programma se è conforme alle seguenti condizioni cumulative:

a)

è stato valutato nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

è conforme ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e

c)

non può essere finanziato nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Un progetto che abbia ricevuto un marchio di eccellenza in conformità del primo comma del presente paragrafo può ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

2.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se necessario per la sorveglianza e la valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.

4.   A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione

1.   La Commissione effettua valutazioni basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   Non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione intermedia al Parlamento e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione intermedia.

3.   Dopo il 31 dicembre 2027 e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, basata su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione finale.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme alle proprie osservazioni su tali valutazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di dettaglio. I destinatari dei fondi dell'Unione comunicano tali dati e informazioni alla Commissione in modo conforme ad altre disposizioni giuridiche. Ad esempio, ove necessario i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 22

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico, in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione, quale figura nell'allegato III.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato Europa creativa»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Il comitato Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle singole sezioni del programma.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese per l'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (GU C 169 del 5.5.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione per le Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

(6)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

(9)  Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag.1).

(10)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 253.

(11)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301 / 2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag.11).

(15)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e abroga le decisioni n. 1718/2006 / CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

(25)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA

SEZIONE 1

SEZIONE CULTURA

Le priorità della sezione Cultura di cui all'articolo 5 sono perseguite attraverso le azioni di seguito elencate, tra l'altro al fine di incrementare la circolazione delle opere europee in un ambiente digitale e multilingue e, se del caso, mediante traduzione, a prescindere dal tipo di mezzo utilizzato; i dettagli di tali azioni, compresi eventuali tassi di cofinanziamento più elevati per i progetti su piccola scala, sono definiti nei programmi di lavoro.

Azioni orizzontali

Le azioni orizzontali mirano a sostenere tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo, nell'affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi a livello europeo. In particolare, le azioni orizzontali cofinanziano progetti transnazionali per la collaborazione, la creazione di reti, la mobilità e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno artistico, tournée, eventi, esposizioni e festival. Nell'ambito del programma sono sostenute le azioni orizzontali seguenti:

a)

progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni nei settori culturali e creativi di tutte le dimensioni, comprese le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole dimensioni, e provenienti da diversi paesi per intraprendere attività settoriali o intersettoriali;

b)

reti europee di organizzazioni nei settori culturali e creativi di paesi diversi;

c)

piattaforme culturali e creative paneuropee;

d)

mobilità transnazionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi e circolazione transnazionale delle opere artistiche e culturali;

e)

sostegno, anche in termini di sviluppo delle capacità, alle organizzazioni nei settori culturali e creativi al fine di aiutarle a operare a livello internazionale;

f)

sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche, progetti pilota e incentivi per promuovere la parità di genere.

Azioni settoriali

Per rispondere alle esigenze condivise all'interno dell'Unione, sono sostenute le azioni settoriali seguenti nei settori culturali e creativi, in particolare nel settore musicale, le cui specificità o sfide specifiche richiedono un approccio più mirato a integrazione delle azioni orizzontali:

a)

sostegno al settore della musica: azioni di promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, compresi gli spettacoli dal vivo, in particolare distribuzione e promozione di tutti i repertori musicali all'interno e al di fuori dell'Europa, azioni di formazione, partecipazione e accesso alla musica, come pure ampliamento del pubblico per tutti i repertori europei, e sostegno per la raccolta e l'analisi di dati; tali si basano sulle esperienze e le competenze acquisite nell'ambito dell'iniziativa «Music moves Europe» e continuano a sostenerle;

b)

sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, anche mediante biblioteche, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore; azioni mirate per promuovere la traduzione della letteratura e, ove possibile, il suo adattamento in formati accessibili per le persone con disabilità;

c)

sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale per uno spazio edificato di qualità: azioni mirate a favore della mobilità e dell'internazionalizzazione degli operatori dell'architettura e del patrimonio culturale, nonché dello sviluppo delle loro capacità; promozione della Baukultur, dell'apprendimento tra pari e della partecipazione del pubblico al fine di diffondere principi di alta qualità nell'architettura contemporanea e negli interventi relativi al patrimonio culturale; sostegno alla salvaguardia sostenibile, alla rigenerazione e al riutilizzo adattativo del patrimonio culturale e alla promozione dei suoi valori attraverso attività di sensibilizzazione e la creazione di reti;

d)

sostegno ad altri settori della creazione artistica laddove siano individuate esigenze specifiche, comprese azioni mirate per lo sviluppo degli aspetti creativi del turismo culturale sostenibile e dei settori del design e della moda e per la promozione e la rappresentanza di tali altri settori della creazione artistica al di fuori dell'Unione.

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale:

a)

sostegno finanziario all'azione «Capitali europee della cultura»;

b)

sostegno finanziario all'azione per il marchio del patrimonio europeo e attività di creazione di reti tra i siti cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo;

c)

premi culturali dell'Unione;

d)

Giornate europee del patrimonio;

e)

sostegno ai soggetti culturali europei quali le orchestre che mirano a formare e promuovere giovani artisti molto promettenti e adottano un approccio inclusivo con un'ampia copertura geografica o a soggetti che offrono ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.

SEZIONE 2

SEZIONE MEDIA

Le priorità della sezione MEDIA di cui all'articolo 6 tengono conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/1808 e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle specificità dei rispettivi mercati e della diversità linguistica; tali priorità sono perseguite mediante, tra l'altro, le azioni di seguito elencate, i cui dettagli sono definiti nei programmi di lavoro:

a)

sviluppo di opere audiovisive da parte di società di produzione europee indipendenti che coprono una varietà di formati (lungometraggi, cortometraggi, serie televisive, documentari e videogiochi narrativi) e di generi e che si rivolgono a diversi tipi di pubblico, compresi i bambini e i giovani;

b)

produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi e di qualità, destinati a un pubblico diversificato, da parte di società di produzione europee indipendenti;

c)

sviluppo di strumenti di promozione e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee;

d)

sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali per piccole e grandi produzioni, su tutte le piattaforme (ad es. sale cinematografiche o online), anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi e che incoraggino l'uso della sottotitolazione, del doppiaggio e, se del caso, dell'audiodescrizione;

e)

sostegno all'accesso multilingue ai programmi televisivi culturali online grazie alla sottotitolazione;

f)

sostegno alle attività di creazione di reti per i professionisti del settore audiovisivo, compresi i creatori, e agli scambi da impresa a impresa per coltivare e promuovere il talento nel settore audiovisivo europeo e facilitare lo sviluppo e la distribuzione di cocreazioni e coproduzioni europee e internazionali;

g)

sostegno alle attività degli operatori audiovisivi europei in occasione di eventi e fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;

h)

sostegno alla visibilità e alla diffusione dei film e delle creazioni audiovisive europei destinati a un vasto pubblico europeo al di là delle frontiere nazionali, in particolare ai giovani e ai moltiplicatori, anche attraverso l'organizzazione di proiezioni, nonché attività di comunicazione, diffusione e promozione a sostegno dei premi europei, in particolare LUX, il «Premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy»;

i)

iniziative volte a promuovere l'ampliamento e il coinvolgimento del pubblico, tra cui le attività di educazione al cinema, in particolare del pubblico giovane;

j)

attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità dei professionisti del settore audiovisivo di adattarsi ai nuovi processi creativi, ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali che interessano l'intera catena del valore;

k)

una rete di operatori europei di video a richiesta che proponga una quota significativa di film europei non nazionali;

l)

festival europei e una rete o reti di festival europei che propongano una quota significativa di film europei non nazionali, pur mantenendo la propria identità e unicità di profilo;

m)

una rete di esercenti europei di sale cinematografiche con ampia copertura geografica che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, a sostegno del ruolo dei cinema europei nella circolazione delle opere europee;

n)

misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo, compresi studi, attività di affiancamento, formazione e creazione di reti;

o)

sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;

p)

scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.

SEZIONE 3

SEZIONE TRANSETTORIALE

Le priorità della sezione transettoriale di cui all'articolo 7 sono perseguite mediante le azioni di seguito elencate, i cui dettagli sono definiti nei programmi di lavoro.

Azioni di cooperazione programmatica e sensibilizzazione, che:

a)

sostengono sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e di sensibilizzazione, creazione di reti e dialogo periodico a carattere transettoriale tra le organizzazioni nei settori culturali e creativi e i responsabili politici;

b)

sostengono attività di analisi transettoriali;

c)

mirano a promuovere la cooperazione programmatica transfrontaliera e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;

d)

miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e consulenza per la trasferibilità dei risultati oltre i confini del singolo Stato membro.

Azioni «Laboratorio per l'innovazione creativa», che:

a)

incoraggiano nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi, ad esempio adottando approcci sperimentali e utilizzando tecnologie innovative;

b)

promuovono approcci e strumenti transettoriali innovativi che comprendano, ove possibile, dimensioni sociali e multilinguistiche per facilitare la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività e l'accesso alla cultura e alla creatività, compreso il patrimonio culturale.

Azioni «Punti di contatto del programma», che:

a)

promuovono il programma a livello nazionale e forniscono informazioni sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e consulenza agli operatori culturali e creativi per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito del programma, anche informandoli riguardo ai requisiti e alle procedure attinenti ai vari inviti a presentare proposte, nonché condividendo buone pratiche;

b)

sostengono i potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e prevedono attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, incoraggiano la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori culturali e creativi interessati dal programma e tra di essi;

c)

sostengono la Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate dei risultati del programma tra i cittadini e gli operatori dei settori culturali e creativi.

Azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione che:

a)

rispondono ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei mezzi di informazione promuovendo un ambiente mediatico pluralistico e indipendente mediante, tra l'altro, il sostegno a un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media, nonché il sostegno ad attività di sensibilizzazione;

b)

sostengono standard di produzione mediatica di elevata qualità attraverso la promozione della cooperazione, delle competenze digitali, del giornalismo collaborativo transfrontaliero e di contenuti di qualità, contribuendo in tal modo a garantire l'etica professionale nel giornalismo;

c)

promuovono l'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini di utilizzare i media e svilupparne un'interpretazione critica e sostengono la condivisione e gli scambi di conoscenze riguardanti le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica;

d)

includono misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore dei mezzi di informazione.


ALLEGATO II

INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma, compreso il paese di origine delle organizzazioni beneficiarie.

Prove qualitative di successi nel settore dell'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica grazie al sostegno del programma.

Indicatori

Sezione Cultura

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.

Numero di artisti e operatori nei settori culturali e creativi mobili che si sono spostati oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, indicando il paese di origine e la percentuale di donne.

Numero di persone che hanno avuto accesso alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.

Numero di progetti sostenuti dal programma destinati a gruppi socialmente emarginati.

Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.

Sezione Media

Numero di persone che hanno avuto accesso a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che hanno ritenuto di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità, indicando la percentuale di donne.

Numero, dotazione finanziaria e provenienza geografica delle coproduzioni concepite, realizzate e distribuite con il sostegno del programma e coproduzioni con partner di paesi con diverse capacità audiovisive.

Numero di opere audiovisive in lingue meno diffuse sviluppate, prodotte e distribuite con il sostegno del programma.

Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.

Sezione Transettoriale

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per l'azione «laboratorio per l'innovazione creativa» e azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione).

Numero di eventi o attività per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.

Numero di partecipanti all'azione «laboratorio per l'innovazione creativa» e delle azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione, indicando la percentuale di donne.


ALLEGATO III

LOGO DELLA SEZIONE MEDIA

Il logo della sezione MEDIA è il seguente:

Image 1


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/61


REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Le valutazioni periodiche indipendenti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e l’esperienza nell’applicazione del regolamento (CE) n. 294/2008 dimostrano che sono necessarie modifiche sostanziali per migliorare ulteriormente il modello dell’EIT e i suoi processi sottostanti. Inoltre, la valutazione intermedia e la valutazione d’impatto ex ante dell’EIT hanno individuato una serie di ambiti da migliorare, tra cui il modello di finanziamento delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), l’integrazione delle CCI negli ecosistemi locali dell’innovazione, l’apertura e la trasparenza delle CCI e il monitoraggio da parte dell’EIT. Il presente regolamento offre anche l’opportunità di affrontare tali aspetti.

(3)

La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione richiedono anche un’azione collaborativa a livello dell’Unione.

(4)

L’EIT viene istituito per completare le politiche e le iniziative dell’Unione e nazionali esistenti favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione — in tutta l’Unione.

(5)

L’EIT dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità di innovazione dell’Unione e degli Stati membri al fine di affrontare le principali sfide cui deve far fronte la società, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e alla competitività sostenibili dell’Unione.

(6)

L’EIT, tramite le CCI, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in modo aperto e trasparente. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’EIT dovrebbe facilitare e potenziare la creazione di reti, l’integrazione e la cooperazione e promuovere sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in tutta Europa. L’EIT mira inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi quelli di cui alle comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, del 27 maggio 2020 sul bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa dell’Europa (piano per la ripresa dell’Europa), del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, del 10 marzo 2020 su una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa, e per realizzare l’autonomia strategica dell’Unione conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, l’EIT dovrebbe contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG) seguendo i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi») e a conseguire un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. La transizione sarà possibile soltanto dando impulso alla ricerca e innovazione, il che evidenzia la necessità di rafforzare condizioni favorevoli e investimenti nel potenziamento della base di conoscenze e della capacità di ricerca e innovazione dell’Europa, in particolare nell’ambito delle tecnologie e innovazioni verdi rispettose del clima.

(7)

L’EIT dovrebbe potenziare l’apertura delle CCI al fine di rafforzare i legami di collaborazione e creare sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in Europa, facilitando in tal modo la diversità geografica e la circolazione dei talenti.

(8)

I settori prioritari e le esigenze finanziarie dell’EIT per un periodo di sette anni, che copre il rispettivo quadro finanziario pluriennale («QFP»), dovrebbero essere stabiliti in un’agenda strategica per l’innovazione («ASI»). L’ASI dovrebbe assicurare coerenza con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte Europa) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) anche per quanto riguarda i requisiti di informazione, monitoraggio, valutazione e di altro tipo di cui a tale regolamento, e dovrebbe tener conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa. L’ASI dovrebbe stabilire e promuovere sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, altri pertinenti programmi dell’Unione nell’ambito del QFP e con altri pertinenti strumenti, iniziative e politiche dell’Unione, nazionali e regionali, in particolare quelli a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale. Data l’importanza dell’ASI per la politica dell’innovazione dell’Unione e il previsto impatto socioeconomico per l’Unione, l’ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione. Tale proposta della Commissione dovrebbe essere fondata su un contributo fornito dall’EIT. Tale contributo dovrebbe essere messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)

La crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 ha determinato notevoli perturbazioni per i sistemi sanitari ed economici degli Stati membri. Per superare gli impatti sociali, economici, ambientali e tecnologici derivanti dalla crisi sarà necessaria la collaborazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. L’EIT e le CCI dovrebbero rispondere con flessibilità alle sfide e alle priorità esistenti, nuove e impreviste, e dovrebbero essere in grado di adottare misure e iniziative per fornire un sostegno adeguato ai loro ecosistemi. In particolare, l’EIT e le CCI dovrebbero contribuire agli sforzi di innovazione necessari per affrontare l’impatto della crisi COVID-19, conformemente alle priorità del Green Deal europeo, del piano per la ripresa dell’Europa, della nuova strategia industriale per l’Europa e degli SDG, garantendo nel contempo sinergie con altre iniziative e partenariati dell’Unione.

(10)

In linea con il regolamento (UE) 2021/695, le attività dell’EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche a lungo termine, in particolare nei settori transdisciplinari e interdisciplinari, compreso lo sviluppo di soluzioni innovative non tecnologiche quale necessario complemento delle attività di innovazione incentrate sulla tecnologia. In tale contesto, l’EIT dovrebbe promuovere un dialogo regolare con la società civile, gli istituti di ricerca, i centri di innovazione, le piccole e medie imprese (PMI), gli istituti di istruzione superiore (IIS) e i rappresentanti dell’industria.

(11)

L’EIT, attraverso le CCI, dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprenditoriali al contesto imprenditoriale e alla loro applicazione commerciale e sostenere l’innovazione e la capacità imprenditoriale degli IIS e la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in complementarità con il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), nonché altre parti pertinenti di Orizzonte Europa, e con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

Il funzionamento dell’EIT dovrebbe basarsi su partenariati di eccellenza europei istituzionalizzati tra IIS, istituti di ricerca, imprese, comprese le PMI e le imprese pubbliche, nonché le autorità locali, le imprese sociali, le pertinenti organizzazioni senza scopo di lucro e altre parti interessate. Dato il carattere innovativo di talune imprese in relazione ai beni o servizi offerti, alla loro organizzazione o ai metodi di produzione da esse impiegati, è opportuno perseguire la promozione dell’imprenditoria sociale e un impegno più stretto delle PMI e delle imprese sociali che ne garantisca la partecipazione attiva. Tali partenariati dovrebbero puntare a diventare finanziariamente sostenibili mobilitando finanziamenti da fonti pubbliche e private e ad attirare e coinvolgere la gamma più vasta possibile di nuovi partner pertinenti. Essi dovrebbero essere selezionati e designati come CCI dal comitato direttivo, conformemente ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità stabilite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa, affrontando le sfide globali e sociali emergenti. Essi dovrebbero essere selezionati in base ad un processo competitivo, aperto, trasparente e basato sull’eccellenza, conformemente al presente regolamento e ai criteri del regolamento (UE) 2021/695 per la selezione dei partenariati europei. La prima CCI di questo tipo, da lanciare appena possibile nel 2022 o 2023, dovrebbe riguardare i settori e le industrie culturali e creativi e la seconda CCI di questo tipo, da lanciare nel 2026, dovrebbe riguardare i settori e gli ecosistemi marini, marittimi e delle acque.

(13)

Tenendo conto della specificità delle CCI, è necessario prevedere condizioni minime particolari per la costituzione di una CCI, in deroga alle norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. Analogamente, potrebbero essere necessarie norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI, se del caso.

(14)

Il comitato direttivo dovrebbe orientare e monitorare le attività dell’EIT ed essere responsabile per la selezione, la designazione, il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione relativi alle attività delle CCI in conformità del regolamento (UE) 2021/695 e dell’ASI. Nel nominare i membri del comitato direttivo, la Commissione dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata di coloro che hanno esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o dell’imprenditoria, nonché equilibrio di genere e copertura geografica, con l’eccellenza quale principio guida.

(15)

L’EIT dovrebbe organizzare un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche degli esiti, dei risultati e dell’impatto di ciascuna CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri. Tali valutazioni dovrebbero comprendere, riesami intermedi riguardanti i primi tre anni dell’accordo di partenariato e i tre anni successivi a qualsiasi proroga, valutazioni globali effettuate prima della fine del settimo anno dell’accordo di partenariato e revisioni finali effettuate prima della fine dell’accordo di partenariato. Ove opportuno, il comitato direttivo dovrebbe adottare misure correttive nei confronti delle CCI.

(16)

L’EIT dovrebbe informare periodicamente il gruppo di rappresentanti degli Stati membri in merito alle prestazioni, ai risultati e alle attività dell’EIT e delle CCI, ai risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché ai loro indicatori di performance e misure correttive. Il gruppo di rappresentanti degli Stati membri dovrebbe fornire consulenza al comitato direttivo e al direttore su questioni di importanza strategica e dovrebbe fornire consulenza e condividere esperienze con l’EIT e le CCI. L’EIT dovrebbe organizzare le riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati membri.

(17)

Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea e la sua capacità innovativa e imprenditoriale, è opportuno che l’EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione, e oltre, ad esempio incoraggiandone la mobilità.

(18)

I rapporti tra l’EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione, che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI e il contributo finanziario basato sul rendimento dell’EIT alle CCI. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico delle CCI e garantire maggiori risorse e attività di pianificazione a lungo termine, l’EIT dovrebbe concludere convenzioni di sovvenzione pluriennali della durata massima di tre anni con le CCI o, ove ritenuto più appropriato, convenzioni di sovvenzione annuali. In deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»), l’EIT dovrebbe poter istituire tale accordo di partenariato per un periodo iniziale di sette anni e, in funzione di prestazioni positive e risultati positivi del riesame intermedio e della valutazione globale della CCI, prorogarlo oltre tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sette anni. Dopo la scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT e la CCI possono concludere un memorandum di cooperazione al fine di mantenere una cooperazione attiva.

(19)

È necessario sostenere l’istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, del triangolo della conoscenza. Gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti dovrebbero rilasciare titoli e diplomi attraverso le CCI conformemente alle norme e alle procedure di accreditamento nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI dovrebbero prevedere che questi titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT. L’EIT dovrebbe inoltre rafforzare la promozione dei titoli e dei diplomi con marchio EIT per favorirne il riconoscimento al di fuori della comunità dell’EIT ed estenderne l’uso ai programmi di apprendimento permanente, alla formazione professionale, alla qualificazione, alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze. Mediante le sue attività e il suo operato l’EIT dovrebbe contribuire, in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a promuovere la mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale, oltre a offrire opportunità di apprendimento permanente, tutoraggio e coaching.

(20)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, l’apertura e la trasparenza dell’EIT. Lo statuto dell’EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinino la sua governance e il suo funzionamento.

(21)

L’EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale e indipendenza dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate dovrebbero comprendere un contributo dell’Unione.

(22)

Ci si attende che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio delle CCI. In particolare, le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi da fonti private e dai redditi generati dalle loro attività e a perseguire e conseguire la sostenibilità finanziaria, al più tardi prima della scadenza dei 15 anni di sostegno finanziario dell’EIT. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell’EIT e che ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell’Unione. È inoltre opportuno rafforzare la trasparenza dei finanziamenti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni relative a quali progetti sono finanziati e all’assegnazione dei fondi.

(23)

Si dovrebbe applicare la procedura di bilancio dell’Unione per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione imputabile al bilancio generale dell’Unione. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento finanziario.

(24)

L’EIT dovrebbe adoperarsi al massimo per agevolare una transizione agevole tra i periodi QFP, in particolare per le attività in corso.

(25)

Le entrate dell’EIT dovrebbero includere il contributo dell’Unione proveniente dal contributo finanziario di Orizzonte Europa. Tali entrate dovrebbero poter comprendere contributi provenienti da altre fonti private e pubbliche.

(26)

L’EIT è un organismo creato dall’Unione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento finanziario e dovrebbe di conseguenza adottare le proprie regole finanziarie. Dovrebbe pertanto essere applicato all’EIT il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (10).

(27)

L’EIT dovrebbe adottare una relazione annuale di attività consolidata che presenti le attività svolte e i risultati delle operazioni effettuate durante l’anno civile precedente. L’EIT dovrebbe inoltre adottare un documento unico di programmazione, basato sull’ASI, in conformità delle sue disposizioni finanziarie, che annunci l’iniziativa pianificata in termini di programmazione annuale e pluriennale e che consenta all’EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della ricerca, della società, della tecnologia, dell’istruzione superiore, dell’innovazione e di altri settori pertinenti. Tale documento unico di programmazione dovrebbe essere trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Dalla sua creazione, l’EIT ha beneficiato delle competenze del suo personale. Tuttavia, a causa del quadro giuridico applicabile a norma del regolamento (CE) n. 294/2008, alcuni di questi contratti del personale sono scaduti senza possibilità di rinnovo. Per evitare tale situazione in futuro, e data l’importanza delle competenze umane per il successo delle attività dell’EIT, è nell’interesse dell’EIT compiere ogni sforzo, nell’ambito del quadro giuridico applicabile, per attirare e trattenere personale qualificato.

(29)

È opportuno che la Commissione proceda a valutazioni esterne indipendenti del funzionamento dell’EIT, comprese le attività gestite attraverso le CCI, in particolare in vista della preparazione dell’ASI. Tali valutazioni dovrebbero esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertere su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse dovrebbero valutare il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del sistema di innovazione regionale (SIR), l’apertura, l’efficacia, l’efficienza, le attività di sensibilizzazione, la comunicazione, la visibilità, la diffusione dei risultati, la pertinenza delle attività perseguite, nonché la coerenza e la complementarità con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le eventuali sinergie con altre parti di Orizzonte Europa. Tali valutazioni dovrebbero confluire nelle valutazioni di Orizzonte Europa effettuate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2021/695.

(30)

L’EIT dovrebbe adoperarsi al meglio per razionalizzare la terminologia relativa alla struttura di ciascuna CCI, al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la riconoscibilità dell’EIT.

(31)

Al fine di contribuire a contrastare le disparità nell’innovazione in Europa, l’EIT dovrebbe, in particolare attraverso il SIR, come stabilito altresì nell’ASI, sostenere la capacità di innovazione di paesi e regioni, mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione per affrontare le sfide globali e integrare nuove organizzazioni partner nelle CCI.

(32)

Le CCI, che fungono da strumenti per facilitare l’innovazione, dovrebbero tenere in considerazione le priorità della strategia di specializzazione intelligente degli Stati membri e rafforzare la loro capacità di innovazione rispecchiando pienamente le capacità regionali e le loro forze, opportunità e debolezze nonché gli attori locali e le loro attività e i loro mercati.

(33)

È essenziale promuovere forti sinergie tra l’EIT e il CEI. Le CCI dovrebbero stimolare la creazione di imprese innovative, in stretta sinergia con il CEI, evitando duplicati, e i beneficiari dell’EIT dovrebbero poter richiedere gli strumenti del CEI per ottenere un sostegno aggiuntivo rispetto ai servizi forniti dalle CCI. In particolare, le start-up con un elevato potenziale di crescita sostenute dalle CCI dovrebbero avere un accesso semplificato e quindi più rapido alle azioni del CEI, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695 al fine di aiutarle a crescere rapidamente, mentre i beneficiari del CEI dovrebbero beneficiare dei regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT. Al fine di evitare compartimentazioni e promuovere sinergie e collaborazione, l’EIT e il CEI dovrebbero prevedere scambi reciproci e sistematici di informazioni. Il comitato direttivo dovrebbe poter invitare membri del comitato del CEI alle sue riunioni in qualità di osservatori, se del caso.

(34)

Al fine di garantire la continuità delle attività dell’EIT e delle CCI conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e talune sue disposizioni dovrebbero applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e del carattere transnazionale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda e ai bisogni della società, dell’economia o dell’ambiente e generano nuovi prodotti, processi, servizi o modelli di business, organizzativi e sociali che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;

2)

«comunità della conoscenza e dell’innovazione» o «CCI»: un partenariato europeo istituzionalizzato su vasta scala, quale previsto dal regolamento (UE) 2021/695, tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica, fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per affrontare le sfide dell’EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/695;

3)

«centro di co-locazione»: uno spazio fisico, stabilito in maniera aperta e trasparente, che promuove i collegamenti e la collaborazione attiva tra gli attori del triangolo della conoscenza e funge da punto focale per lo scambio di conoscenze e tramite il quale i partner delle CCI sono in grado di accedere alle strutture e competenze necessarie per perseguire i loro obiettivi comuni;

4)

«polo SIR»: uno spazio fisico, istituito da una CCI e parte della sua struttura, situato in uno Stato membro o in un paese associato interessato dal SIR che funge da punto focale per le attività della CCI e per la mobilitazione e il coinvolgimento degli attori locali del triangolo della conoscenza nelle attività della CCI;

5)

«organizzazione partner»: un soggetto giuridico membro di una CCI; può trattarsi, in particolare, di istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione professionale, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;

6)

«istituto di ricerca»: un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7)

«istituto di istruzione superiore» o «ISS»: un’università o qualunque tipo di istituto di istruzione superiore che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli e diplomi, in particolare a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

8)

«comunità dell’EIT»: l’EIT e la comunità attiva delle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno o del contributo finanziario dell’EIT;

9)

«agenda strategica per l’innovazione» o «ASI»: un atto che definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per le future iniziative, la capacità dell’EIT di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, gli obiettivi, le azioni principali, le modalità di funzionamento, i risultati attesi e l’impatto dell’EIT, nonché una stima delle risorse necessarie per il periodo di Orizzonte Europa e del QFP;

10)

«sistema di innovazione regionale» o «SIR»: un sistema che promuove l’integrazione del triangolo della conoscenza e la capacità di innovazione dei paesi (e delle regioni di tali paesi) classificati come innovatori «moderati» o «modesti» nel quadro europeo di valutazione dell’innovazione di cui all’ASI e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare attraendo e integrando nuovi partner nelle CCI e colmando i divari regionali, mitigando in tal modo le disparità in materia di innovazione;

11)

«forum delle parti interessate»: una piattaforma aperta ai rappresentanti di istituzioni dell’Unione, autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati e singoli soggetti dell’imprenditoria, dell’istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

12)

«piano aziendale delle CCI»: un documento allegato alla convenzione di sovvenzione che copre un periodo massimo di tre anni e descrive gli obiettivi delle CCI, il modo in cui devono essere raggiunti, i risultati attesi, le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate e le relative esigenze e risorse finanziarie, comprese le azioni miranti a conseguire la sostenibilità finanziaria e ad aumentare l’apertura della CCI a nuovi partner di tutta l’Unione;

13)

«attività a valore aggiunto delle CCI»: le attività svolte da organizzazioni partner conformemente al piano aziendale delle CCI, che contribuiscono all’integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell’EIT;

14)

«attività trasversali alle CCI»: le attività volte a rafforzare la cooperazione e le sinergie tra le CCI, a promuovere un approccio più interdisciplinare e a creare una massa critica tra le CCI per affrontare temi di interesse comune;

15)

«memorandum di cooperazione»: un accordo tra l’EIT e una CCI inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell’EIT dopo la scadenza dell’accordo di partenariato e che include le condizioni di accesso ai bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche e transnazionali con un elevato valore aggiunto dell’Unione;

16)

«sostenibilità finanziaria»: la capacità di una CCI di finanziare le proprie attività del triangolo della conoscenza indipendentemente dai contributi da parte dell’EIT.

Articolo 3

Missione e obiettivi

1.   La missione dell’EIT è contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili nell’Unione rafforzando la capacità d’innovazione dell’Unione e degli Stati membri per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società. L’EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie, l’integrazione e la cooperazione tra l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione ai massimi livelli, anche incoraggiando l’imprenditorialità, rafforzando così gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in maniera aperta e trasparente. L’EIT attua inoltre le priorità strategiche dell’Unione e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi il Green Deal europeo, il piano per la ripresa dell’Europa, la strategia europea per i dati, la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e la nuova strategia industriale per l’Europa e quelli volti a conseguire l’autonomia strategica dell’Unione, conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, contribuisce ad affrontare le sfide globali, compresi gli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a pervenire a un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro e non oltre il 2050.

2.   Per il periodo di bilancio 2021-2027, l’EIT contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, tenendo pienamente conto della sua pianificazione strategica.

Articolo 4

ASI

1.   L’ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per il pertinente periodo di sette anni, conformemente agli obiettivi e alle priorità di Orizzonte Europa enunciati nel regolamento (EU) 2021/695, e include una valutazione del previsto impatto socioeconomico dell’EIT, delle sue attività di sensibilizzazione e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI è in linea con le prescrizioni in materia di informazione, monitoraggio e valutazione e altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695 e tiene conto dei risultati del monitoraggio continuo e della valutazione periodica indipendente dell’EIT di cui all’articolo 20 del presente regolamento.

2.   L’ASI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa assicurando la coerenza con le sfide di tale programma e la complementarità con il CEI istituito dal regolamento (UE) 2021/695, e crea e promuove adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri pertinenti programmi dell’Unione, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo di competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale.

3.   L’ASI comprende una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del pertinente QFP.

4.   L’EIT, previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, elabora un contributo alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo trasmette alla Commissione. Il contributo dell’EIT è reso pubblico.

5.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 173, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 5

Organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri

1.   Gli organi dell’EIT comprendono quelli indicati nel presente paragrafo.

Il comitato direttivo è composto da membri ad alto livello con comprovata esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il comitato direttivo è incaricato della direzione e del monitoraggio delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione, del finanziamento, del monitoraggio e della valutazione delle CCI, compresa l’adozione di opportune misure correttive in caso di prestazioni inadeguate delle CCI, nonché dell’adozione delle altre decisioni strategiche. La selezione del comitato direttivo tiene conto dei criteri in materia di equilibrio di genere e geografico. Il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è composto da membri selezionati in rappresentanza di tutte e tre le componenti del triangolo della conoscenza e dal presidente del comitato direttivo. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

Il direttore è nominato dal consiglio direttivo. Il direttore agisce come rappresentante legale dell’EIT ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del comitato direttivo nonché delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT.

La funzione interna di revisione contabile opera in completa indipendenza e in conformità delle pertinenti norme internazionali. La funzione interna di revisione contabile consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottoposta dal comitato direttivo.

2.   Nello statuto dell’EIT, che figura nell’allegato I, sono riportate disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT.

3.   È istituito il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito a quanto segue:

a)

la proroga o la risoluzione degli accordi di partenariato dell’EIT con le CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6;

b)

la conclusione di un memorandum di cooperazione con ciascuna CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6; e

c)

questioni di importanza strategica per l’EIT diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), condividendo le esperienze al riguardo.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce inoltre consulenza alle CCI e condivide esperienze con esse.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è periodicamente informato circa le prestazioni, i risultati e le attività dell’EIT e delle CCI, i risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché circa i loro indicatori di performance e le loro misure correttive. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce il suo parere al riguardo.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri facilita adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.

Articolo 6

Compiti

Al fine di raggiungere la sua missione e gli obiettivi di cui all’articolo 3, l’EIT svolge almeno i compiti seguenti:

a)

individua, conformemente all’ASI, le proprie priorità e attività principali e vi dà attuazione conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/695;

b)

garantisce l’apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner potenziali, svolge un’attività di sensibilizzazione tra di esse e incoraggia la loro partecipazione alle sue attività, in particolare tra le PMI e i centri di eccellenza emergenti, in tutta l’Unione, anche attraverso il SIR, basandosi sulle reti di informazioni e sulle strutture esistenti;

c)

seleziona e designa CCI conformemente all’articolo 9 e definisce mediante accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione i diritti e gli obblighi delle CCI, le supervisiona e offre loro un sostegno adeguato e un orientamento strategico attraverso misure adeguate di controllo della qualità, il monitoraggio continuo e la valutazione esterna periodica delle loro attività conformemente all’articolo 11 e, se del caso, adotta misure correttive;

d)

guida l’attuazione del SIR, anche attraverso l’attuazione dei poli SIR da parte delle CCI;

e)

garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le CCI e pubblica inviti per attività trasversali alle CCI e servizi condivisi;

f)

garantisce un’attuazione diffusa dei titoli e dei diplomi con marchio EIT da parte delle CCI, rafforza la loro promozione al di fuori della comunità dell’EIT e li estende ai programmi di apprendimento permanente;

g)

promuove la diffusione di migliori prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI e in tutta l’Unione, avvalendosi, tra l’altro, del SIR, al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze e di incoraggiare l’apertura delle CCI a nuovi membri attraverso attività di sensibilizzazione;

h)

promuove l’ampia diffusione e comunicazione e l’ampio sfruttamento dei risultati e delle opportunità che emergono dalla comunità dell’EIT, al fine di accrescere la consapevolezza, la visibilità e la conoscenza dell’EIT in tutta l’Unione e di incoraggiare la partecipazione alle attività della comunità dell’EIT;

i)

sostiene le CCI nell’elaborazione di una strategia efficace di sostenibilità finanziaria per la mobilitazione di fondi da altre fonti pubbliche e private;

j)

favorisce l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, in particolare promuovendo le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell’innovazione;

k)

promuove approcci multidisciplinari all’innovazione, in tutti i settori, anche integrando soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, la sostenibilità e la neutralità climatica fin dalla progettazione, approcci organizzativi, una focalizzazione sull’imprenditorialità e nuovi modelli di business;

l)

assicura sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri programmi dell’Unione, se del caso, conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

m)

favorisce la discussione nonché lo scambio e la diffusione di competenze e know-how tra le CCI per quanto riguarda modelli innovativi in materia di diritti di proprietà intellettuale, nell’intento di promuovere il trasferimento e la diffusione delle conoscenze, sia nel contesto delle CCI che più ampiamente nell’Unione;

n)

fornisce il sostegno necessario alle CCI e promuove sinergie con queste ultime per sviluppare soluzioni innovative;

o)

organizza riunioni regolari, almeno ogni due anni, di un forum delle parti interessate per condividere e discutere le attività dell’EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione, nonché, se del caso, ad altre politiche e altri obiettivi dell’Unione, e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere;

p)

organizza, almeno due volte l’anno e in maniera indipendente dalle riunioni del forum delle parti interessate, riunioni del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.

q)

facilita l’istituzione di strutture di servizio condivise della comunità dell’EIT;

r)

incoraggia la creazione di una rete, nel corso del tempo, dei poli SIR e dei centri di co-locazione negli Stati membri onde agevolare la loro cooperazione all’interno della comunità dell’EIT e con gli ecosistemi locali dell’innovazione;

s)

monitora l’attuazione di attività di sostegno che le CCI devono intraprendere per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d’innovazione delle loro organizzazioni aderenti, in particolare degli IIS, degli enti di istruzione e formazione professionale, delle PMI e delle start-up e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione, in tutta l’Unione e in linea con l’approccio del triangolo della conoscenza;

t)

progetta, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle CCI, lancia e coordina un’iniziativa pilota volta a sostenere l’innovazione e le capacità imprenditoriali degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione (iniziativa pilota per l’istruzione superiore), che deve essere attuata dalle CCI.

Articolo 7

CCI

1.   Le CCI svolgono almeno i compiti seguenti:

a)

attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto dell’Unione, anche facilitando la creazione di start-up innovative e lo sviluppo di imprese innovative in complementarità con il CEI e con il programma InvestEU, integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b)

ricerca, sperimentazione, prototipazione e dimostrazione incentrate sull’innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia, l’ambiente e la società, che si avvalgono dei risultati derivanti dalla ricerca dell’Unione e nazionale e che presentano il potenziale per rafforzare la competitività dell’Unione a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea, tra cui quelle legate alla salute e al mercato digitale;

c)

attività di istruzione e di formazione, in particolare a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in settori che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici e socioecologici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell’Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti fra quanti hanno fruito di attività educative e formative dell’EIT, comprese quelle con marchio EIT;

d)

azioni nell’ambito dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore per integrare meglio gli IIS nelle catene del valore e negli ecosistemi dell’innovazione e riunirli con altri attori principali dell’innovazione del triangolo della conoscenza, migliorando in tal modo la loro capacità innovativa e imprenditoriale;

e)

attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel campo dell’innovazione, ponendo l’accento sullo sviluppo della cooperazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi, e, se del caso, le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore;

f)

attività dei SIR, pienamente integrate nella strategia pluriennale delle CCI e collegate alle pertinenti strategie di specializzazione intelligente definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/695 allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione e sviluppare ecosistemi dell’innovazione sostenibile nell’ottica di attenuare le disparità e il divario in termini di rendimento innovativo in tutta l’Unione;

g)

ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare il CEI, altri partenariati europei e missioni di Orizzonte Europa, se del caso;

h)

mobilitazione di fondi da fonti pubbliche e private, in particolare nell’intento di finanziare una proporzione crescente del loro bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività, conformemente all’articolo 18;

i)

messa a disposizione, su richiesta, di informazioni sulle realizzazioni e sui risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione e sui relativi diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell’ambito delle attività delle CCI, nonché sui pertinenti inventori.

2.   Fatti salvi gli accordi di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l’EIT e le CCI, le CCI godono di un’autonomia sostanziale per stabilire la propria composizione e organizzazione interna, nonché per stabilire il proprio programma e i propri metodi di lavoro, purché conducano a progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell’EIT e delle CCI, tenendo conto al contempo della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e dell’indirizzo strategico dell’EIT fissato nell’ASI e dal comitato direttivo.

In particolare, le CCI:

a)

stabiliscono modalità trasparenti di governance interna che rispecchino il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b)

garantiscono e promuovono l’apertura, attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a presentare proposte, a nuove organizzazioni partner potenziali nell’Unione che apportano un valore aggiunto al partenariato;

c)

stabiliscono un regolamento interno, compresi codici di condotta, che ne assicuri il funzionamento in modo aperto e trasparente;

d)

definiscono e attuano i propri piani aziendali;

e)

definiscono e attuano strategie finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria.

3.   Le CCI possono adottare misure e iniziative volte a mitigare gli effetti della crisi COVID-19, in particolare azioni volte a rafforzare la resilienza di microimprese, PMI e start-up, nonché di studenti, ricercatori e dipendenti.

4.   La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo di partenariato, una convenzione di sovvenzione o, fatto salvo l’articolo 12, un memorandum di cooperazione.

Articolo 8

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. In deroga a tali norme:

a)

le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

b)

possono applicarsi, se del caso, norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.

Articolo 9

Selezione e designazione delle CCI

1.   L’EIT seleziona e designa un partenariato come CCI secondo una procedura competitiva, aperta e trasparente. Si applicano le condizioni e i criteri di cui al regolamento (UE) 2021/695, in particolare all’articolo 28, paragrafo 3, nonché i criteri per la selezione dei partenariati europei. Il comitato direttivo può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione nel rispondere alle sfide globali e nel realizzare le priorità strategiche dell’Unione.

2.   L’EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità definite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa.

3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, che comprendono almeno un IIS, un istituto di ricerca e un’impresa privata, e che queste siano stabilite in almeno tre diversi Stati membri.

4.   Oltre alla condizione di cui al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI devono essere stabiliti negli Stati membri.

5.   L’EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. L’EIT comunica prontamente tali criteri e procedure al gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 10

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L’EIT, sulla base di indicatori e disposizioni in materia di monitoraggio stabiliti, tra l’altro, nel regolamento (UE) 2021/695 e nell’ASI, e in stretta collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell’impatto di ogni CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri.

I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 11

Durata, proroga e risoluzione di un accordo di partenariato

1.   In deroga all’articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, l’EIT può concludere un accordo di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

2.   Sulla base di un monitoraggio continuo delle CCI a norma dell’articolo 10, l’EIT, sotto la supervisione del comitato direttivo, effettua riesami intermedi dei risultati e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell’accordo di partenariato.

In caso di proroga dell’accordo di partenariato, l’EIT svolge tali riesami intermedi relativamente ai primi tre anni successivi alla proroga.

Il comitato direttivo rende pubblici tali riesami intermedi.

3.   Prima della scadenza del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, l’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione globale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI, con il supporto di esperti esterni indipendenti.

4.   Dopo aver consultato il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, il comitato direttivo può prorogare l’accordo di partenariato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o interrompere l’erogazione del contributo finanziario dell’EIT e non prorogare l’accordo di partenariato sulla base dei seguenti elementi:

a)

l’esito del riesame intermedio di cui al paragrafo 2, primo comma, e

b)

l’esito di una valutazione globale di cui al paragrafo 3.

L’EIT informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1.

5.   Al fine di decidere in merito alla proroga dell’accordo di partenariato con una CCI a norma del paragrafo 4, il comitato direttivo tiene conto dei criteri di attuazione, monitoraggio e valutazione relativi ai partenariati europei definiti nel regolamento (UE) 2021/695 e, per quanto riguarda le CCI, dei seguenti aspetti:

a)

la loro pertinenza rispetto alle sfide globali dell’Unione;

b)

il loro valore aggiunto dell’Unione e l’attinenza agli obiettivi dell’EIT;

c)

il conseguimento dei loro obiettivi;

d)

i loro sforzi per coordinare le loro attività con altre attività di ricerca e innovazione pertinenti;

e)

la loro capacità di garantire l’apertura a nuovi membri;

f)

i risultati da esse conseguiti nell’attrarre nuovi membri provenienti da tutta l’Unione;

g)

il loro rispetto dei principi di buona governance;

h)

i loro sforzi e risultati nel definire e attuare misure e attività sensibili alla dimensione di genere; e

i)

la loro capacità di sviluppare ecosistemi di innovazione sostenibili e il livello di sostenibilità finanziaria raggiunto.

6.   Qualora il monitoraggio continuo, un riesame intermedio o la valutazione globale relativi a una CCI di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo evidenzino progressi insufficienti nei settori di cui all’articolo 10 o l’assenza di valore aggiunto dell’Unione, il comitato direttivo adotta misure correttive adeguate, compresi la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT o la risoluzione dell’accordo di partenariato.

7.   L’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione finale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI prima della scadenza dell’accordo di partenariato. In funzione dell’esito positivo di un riesame finale prima della scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.

Articolo 12

Memorandum di cooperazione

1.   La durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione sono stabiliti dal comitato direttivo, tenendo conto di uno studio approfondito e indipendente. Lo studio comprende una valutazione degli sforzi della CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria, delle entrate generate e delle prospettive finanziarie della CCI. Inoltre, la valutazione individua le attività la cui continuazione potrebbe essere a rischio a causa della mancanza di risorse.

2.   Il memorandum di cooperazione include:

a)

i diritti e gli obblighi connessi al proseguimento delle attività del triangolo della conoscenza nonché al mantenimento dell’ecosistema e della rete della CCI;

b)

le condizioni per l’uso del brand EIT e la partecipazione ai premi dell’EIT e ad altre iniziative organizzate da quest’ultimo;

c)

le condizioni per la partecipazione ad attività di istruzione superiore e di formazione, tra cui l’uso del marchio EIT per i programmi di istruzione e formazione e le relazioni con la comunità degli ex studenti dell’EIT;

d)

le condizioni per la partecipazione a bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche, comprese le attività trasversali alle varie CCI e i servizi condivisi;

e)

le condizioni per un sostegno supplementare da parte dell’EIT per le attività di coordinamento transnazionale tra i centri di co-locazione con un elevato valore aggiunto dell’Unione.

3.   Qualora non sia concluso alcun memorandum di cooperazione, la CCI non utilizza il brand EIT per le sue attività.

Articolo 13

Titoli e diplomi

1.   I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli IIS e dagli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI prevedono che tali titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT.

2.   L’EIT incoraggia gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionali partecipanti a:

a)

rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI e che possono essere rilasciati anche da un singolo IIS o ente di istruzione e formazione professionale;

b)

diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;

c)

promuovere e pubblicizzare il marchio EIT nella loro attività di formazione e nei loro diplomi;

d)

elaborare strategie differenti con l’obiettivo di promuovere una cooperazione efficace con gli ecosistemi dell’innovazione e le imprese e favorire una mentalità imprenditoriale;

e)

creare programmi incentrati sull’apprendimento permanente e sulla certificazione;

f)

prestare un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e agli approcci attenti alla dimensione di genere, in particolare in ambiti in cui le donne continuano ad essere sottorappresentate, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica;

g)

tenere conto:

i)

delle azioni intraprese dall’Unione conformemente agli articoli 165 e 166 TFUE;

ii)

delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Articolo 14

Indipendenza operativa dell’EIT e coerenza con le azioni dell’Unione, nazionali o intergovernative

1.   L’EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, assicurando che tali attività siano coerenti, attraverso il coordinamento, con le altre azioni e gli altri strumenti da attuare a livello dell’Unione, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

2.   L’EIT ricerca inoltre sinergie e complementarità tenendo debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, dei concetti consolidati e delle risorse esistenti.

La Commissione offre all’EIT tutto il sostegno necessario ai fini della creazione di sinergie e complementarità adeguate con altre attività intraprese a norma del regolamento (UE) 2021/695, nonché di altri programmi e iniziative dell’Unione, evitando nel contempo duplicati.

La Commissione fornisce raccomandazioni all’EIT su come ridurre gli oneri amministrativi per le CCI.

Articolo 15

Status giuridico

1.   L’EIT è un organismo dell’Unione e ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù del diritto nazionale. In particolare, può acquistare e alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2.   Si applica all’EIT il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 16

Responsabilità

1.   Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2.   La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dal diritto applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’EIT risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati da essa o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4.   I pagamenti effettuati dall’IET con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’IET e sono coperti dalle risorse dell’IET.

5.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT conformemente agli articoli 263 e 265 TFUE.

Articolo 17

Trasparenza e accesso ai documenti

1.   L’EIT e le CCI garantiscono che le loro attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT e le CCI allestiscono un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle loro attività e sulle opportunità che offrono, segnatamente per quanto riguarda gli inviti aperti.

2.   L’EIT e le CCI rendono disponibili informazioni dettagliate sugli inviti a presentare proposte da essi pubblicati, comprese le informazioni sui loro processi di valutazione e i risultati di tali inviti a presentare proposte. Tali informazioni sono rese disponibili in maniera tempestiva, consultabile e tracciabile nelle pertinenti banche dati online comuni dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione, in conformità del regolamento (UE) 2021/695.

3.   Prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI, l’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, le sue regole finanziarie specifiche di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e i criteri per la selezione delle CCI di cui all’articolo 9.

4.   L’EIT rende pubblico immediatamente il documento unico di programmazione e la relazione annuale di attività consolidata di cui all’articolo 19.

5.   Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 6 e 7, l’IET non divulga a terzi le informazioni confidenziali che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

6.   I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 339 TFUE.

Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

7.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si applica ai documenti detenuti dall’EIT.

8.   All’EIT si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (13). I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’EIT sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (14).

Articolo 18

Finanziamento delle CCI

1.   Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle fonti seguenti:

a)

contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)

contributi volontari degli Stati membri, dei paesi associati o di altri paesi terzi o delle autorità pubbliche di tali Stati membri o paesi;

c)

contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d)

ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e)

dotazioni in capitali;

f)

lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo istituito a norma del diritto nazionale;

g)

il contributo finanziario dell’EIT;

h)

strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell’Unione.

2.   Le condizioni per accedere ai contributi finanziari provenienti dall’EIT sono stabilite nelle regole finanziarie dell’EIT di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, subordinatamente a un adeguato monitoraggio delle esigenze finanziarie stimate delle CCI, da stabilirsi su base annua.

4.   Il contributo finanziario dell’EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI nelle fasi iniziali del ciclo di vita di una CCI. Tale contributo diminuisce progressivamente nel tempo conformemente ai tassi di finanziamento definiti nell’ASI.

5.   Le CCI e le loro organizzazioni partner possono chiedere un finanziamento dell’Unione, in particolare nell’ambito dei programmi e dei fondi dell’Unione, conformemente alle relative norme. Tale finanziamento non copre i costi già finanziati nell’ambito di un altro programma dell’Unione.

6.   I contributi delle organizzazioni partner al finanziamento delle CCI sono determinati conformemente ai tassi di finanziamento di cui al paragrafo 4 e rispecchiano la strategia delle CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria.

7.   L’EIT istituisce un meccanismo di assegnazione basato sulle prestazioni per la concessione del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani aziendali delle CCI e delle loro prestazioni misurate attraverso il monitoraggio continuo in conformità dell’articolo 10 e come definito nell’ASI.

Articolo 19

Programmazione e relazione

1.   L’EIT adotta un documento unico di programmazione fondato sull’ASI, conformemente alle sue regole finanziarie di cui all’articolo 23, paragrafo 1, che comprende:

a)

una dichiarazione delle principali priorità e iniziative previste dell’EIT e delle CCI;

b)

una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento;

c)

una stima del personale necessario all’espletamento dei nuovi compiti;

d)

metodi quantitativi e qualitativi, strumenti e indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività dell’EIT e delle CCI sulla base di un approccio orientato agli effetti e basato sulle prestazioni;

e)

altri elementi quali stabiliti nelle sue regole finanziarie.

2.   L’EIT adotta una relazione annuale di attività consolidata che comprende informazioni esaustive sulle attività svolte dall’EIT e dalle CCI durante l’anno civile precedente e sul contribuito dell’EIT agli obiettivi di Orizzonte Europa e agli obiettivi e alle politiche dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. La relazione annuale di attività consolidata valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l’utilizzazione delle risorse, compreso il suo contributo all’obiettivo dell’integrazione delle questioni climatiche nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, ripartito per CCI, e il funzionamento generale dell’EIT. La relazione annuale di attività consolidata contiene ulteriori informazioni esaustive conformemente alle regole finanziarie dell’EIT.

Entro il 29 maggio 2022 e successivamente su base annuale, il direttore presenta la relazione annuale di attività consolidata alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 20

Monitoraggio e valutazione dell’EIT

1.   L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di valutazioni periodiche indipendenti conformemente alle sue regole finanziarie, al fine di garantire risultati della migliore qualità, eccellenza scientifica e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono resi pubblici.

2.   La Commissione, assistita da esperti esterni indipendenti e tenendo conto dei pareri delle parti interessate, effettua tempestivamente una valutazione intermedia e finale dell’EIT e delle CCI. Tali valutazioni confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.

Tali valutazioni esaminano il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertono su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse valutano il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del SIR, l’apertura, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza delle attività dell’EIT realizzate e la loro coerenza e complementarietà con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, in particolare gli altri partenariati europei, le missioni e il CEI.

Il riesame intermedio valuta anche, tra l’altro, i risultati e gli effetti dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’efficacia delle strategie di sostenibilità finanziaria delle CCI e la collaborazione tra l’EIT e gli organismi responsabili dell’attuazione nel quadro del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa. A tal proposito, le valutazioni dell’EIT confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa, anche nella prospettiva di una valutazione sistemica del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa, in particolare per quanto concerne lo «sportello unico» per l’innovazione.

3.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall’EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni la Commissione tiene pienamente conto dell’onere amministrativo sull’EIT e sulle CCI.

4.   La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nell’esecuzione dei programmi e delle operazioni dell’EIT.

Articolo 21

Bilancio dell’EIT

1.   Le entrate dell’EIT sono costituite da un contributo dell’Unione. Le entrate dell’EIT possono inoltre comprendere contributi provenienti da altre fonti private e pubbliche.

Il contributo dell’Unione è erogato tramite un contributo finanziario a titolo di Orizzonte Europa fissato a 2 726 000 000 EUR a prezzi correnti, con un importo supplementare di 210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, per il periodo 2021-2027.

L’EIT può ricevere ulteriori risorse finanziarie da altri programmi dell’Unione.

2.   Il contributo finanziario dell’EIT alle CCI proviene dal contributo dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Elaborazione e adozione del bilancio annuale dell’EIT

1.   Il contenuto e la struttura del bilancio dell’EIT sono stabiliti conformemente alle sue regole finanziarie. Le spese dell’EIT comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. Le spese amministrative sono ridotte al minimo. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’EIT devono essere in pareggio.

2.   Il direttore stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e lo trasmette al comitato direttivo.

3.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione come parte integrante del documento unico di programmazione entro la data specificata nelle regole finanziarie dell’EIT.

4.   Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT. Il bilancio dell’EIT diventa definitivo in seguito all’adozione finale del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.

5.   Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

6.   Qualunque modifica sostanziale del bilancio dell’EIT segue la stessa procedura.

Articolo 23

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   L’EIT adotta le proprie regole finanziarie conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È tenuta in opportuna considerazione la necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all’EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere partner del settore privato.

2.   Il contributo finanziario all’EIT a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell’Unione è attuato conformemente alle norme di tali programmi.

3.   Il direttore esegue il bilancio dell’EIT.

4.   La contabilità dell’EIT è consolidata con quella della Commissione.

Articolo 24

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applica all’EIT.

2.   L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16). Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF.

3.   Le decisioni adottate e gli accordi di partenariato o le convenzioni di sovvenzione stipulati dall’EIT prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possono procedere a ispezioni in loco dei documenti dei contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione, anche nei locali dei beneficiari finali.

Articolo 25

Liquidazione dell’EIT

In caso di liquidazione dell’EIT, ciò avviene sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi di partenariato o le convenzioni di sovvenzione con le CCI stabiliscono le disposizioni applicabili.

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, presenta, ove opportuno, le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie, in particolare in relazione alla missione e agli obiettivi dell’EIT di cui all’articolo 3 e al fine di estendere il bilancio dell’EIT oltre il periodo specificato agli articoli 3 e 21 in conformità del pertinente programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è abrogato a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l’articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 3, 4 e 6, l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 8, 9, 18 e 21 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 69.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.

(3)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122, del 10.5.2019, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(14)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.


ALLEGATO I

STATUTO DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo si compone di 15 membri nominati in maniera trasparente dalla Commissione, che garantisce un equilibrio tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Tali nomine sono effettuate a seguito di un invito aperto a manifestare interesse. Il mandato dei membri del comitato direttivo ha una durata di quattro anni. La Commissione può prorogare il mandato una volta, per un periodo di due anni, su proposta del comitato direttivo.

Nel nominare i membri del comitato direttivo, la Commissione fa il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore (incluse l’istruzione e la formazione professionali), della ricerca, dell’innovazione e delle imprese, nonché l’equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione in tutto il territorio dell’Unione.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione un elenco ristretto di candidati ai fini della nomina di uno o più membri. I candidati figuranti nell’elenco sono selezionati sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente avviata dall’EIT.

La Commissione nomina il membro o i membri in conformità della procedura stabilita al primo, secondo e terzo comma e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la procedura di cui al primo, secondo e terzo comma al fine di completare il mandato del membro uscente. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore mandato di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

La Commissione nomina altri tre membri del comitato direttivo in modo che questo sia composto da 15 membri entro il 29 novembre 2022. I membri del comitato direttivo nominati prima del 28 maggio 2021 completano il loro mandato non rinnovabile.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo, in particolare al fine di salvaguardare l’integrità del comitato stesso.

2.

I membri del comitato direttivo agiscono nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

3.

Il comitato direttivo può invitare un membro del comitato del CEI o altre parti interessate alle sue riunioni in qualità di osservatori.

4.

Nell’esercizio delle sue responsabilità, il comitato direttivo agisce sotto la supervisione della Commissione ai fini dell’attuazione della missione e degli obiettivi dell’EIT di cui all’articolo 3.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo, nell’esercizio delle sue responsabilità di direzione e monitoraggio delle attività dell’EIT e delle CCI, adotta decisioni strategiche. In particolare:

a)

previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, adotta il contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo rende pubblico;

b)

adotta il documento unico di programmazione, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione annuale di attività consolidata dell’EIT;

c)

adotta, in conformità dell’articolo 10, criteri solidi e procedure chiare e trasparenti ai fini del finanziamento delle CCI basato sulle loro prestazioni, anche per quanto riguarda la decisione sull’assegnazione del contributo finanziario massimo dell’EIT alle stesse, in vista dell’attuazione del pertinente piano aziendale della CCI e del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ASI, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 4 e 5, fra cui i progressi delle CCI verso il conseguimento della sostenibilità finanziaria;

d)

adotta la procedura di selezione delle CCI, a norma dell’articolo 9 e dell’ASI;

e)

seleziona e designa un partenariato come CCI, conformemente alle condizioni e ai criteri enunciati all’articolo 9, e revoca la designazione, ove opportuno;

f)

autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;

g)

stabilisce la durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione a norma dell’articolo 12, incarica e autorizza il direttore a preparare e negoziare memorandum di cooperazione con le CCI e, dopo aver esaminato i memorandum di cooperazione negoziati, autorizza il direttore a concluderli;

h)

autorizza, conformemente agli articoli 10 e 11, il direttore a prorogare gli accordi di partenariato con le CCI oltre il periodo fissato inizialmente, a condizione che, prima della scadenza di tale periodo, il riesame intermedio e la valutazione globale diano un esito positivo, come descritto nell’ASI;

i)

autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

j)

adotta procedure di monitoraggio e valutazione efficaci, efficienti, trasparenti e continue che includano una solida serie di indicatori conformemente agli articoli 10, 11, 19 e 20 e ne sorveglia l’attuazione da parte del direttore;

k)

adotta misure correttive adeguate in relazione a CCI con prestazioni insufficienti, comprendenti la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT a tali CCI o la risoluzione dell’accordo di partenariato con le stesse, in funzione dei risultati del monitoraggio e della valutazione, in linea con gli obiettivi dell’EIT e delle CCI e conformemente agli articoli 10, 11 e 18;

l)

incoraggia le CCI ad adottare modelli operativi per l’apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner;

m)

promuove l’EIT in tutta l’Unione e su scala mondiale, in modo da aumentarne l’attrattiva, e a tal fine autorizza il direttore a firmare memorandum d’intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi;

n)

decide in merito alla concezione e al coordinamento delle azioni di sostegno intraprese dalle CCI per ampliare l’impatto dell’EIT in tutta l’Unione per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d’innovazione degli IIS nonché, se del caso, degli enti di istruzione e formazione professionale, e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione, al fine di rafforzare l’integrazione del triangolo della conoscenza;

o)

promuove la creazione di sinergie tra l’EIT, in particolare attraverso le CCI, e i programmi quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione, nonché i regimi di finanziamento nazionali e regionali.

2.

Oltre alle decisioni strategiche di cui al punto 1, il comitato direttivo adotta le seguenti decisioni procedurali e operative necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività dell’EIT. In particolare:

a)

adotta il suo regolamento interno e quello del comitato esecutivo, nonché le regole finanziarie specifiche dell’EIT;

b)

delega compiti specifici al comitato esecutivo;

c)

fissa onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo, che sono equiparabili a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

d)

adotta una procedura aperta e trasparente per la selezione dei membri del comitato esecutivo;

e)

nomina il direttore e, se necessario, proroga il suo mandato o lo rimuove dall’incarico, conformemente alla sezione 5;

f)

nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

g)

adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d’interesse;

h)

crea, ove opportuno, gruppi consultivi con obiettivi e compiti definiti e un mandato di durata determinata;

i)

istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente alle regole finanziarie dell’EIT;

j)

decide in merito alle lingue di lavoro dell’EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

k)

convoca una riunione annuale ad alto livello con le CCI;

l)

riferisce in merito alla cooperazione delle CCI con altri partenariati europei.

3.

Il comitato direttivo adotta decisioni conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) (rispettivamente «statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») per quanto riguarda il personale dell’EIT e le sue condizioni di impiego. In particolare:

a)

adotta le misure di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

b)

conformemente alla lettera c) del presente punto esercita, nei confronti del personale dell’EIT, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

c)

conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, adotta una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega, autorizzando il direttore a subdelegare tali poteri;

d)

adotta una decisione per sospendere temporaneamente, qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore e dei poteri subdelegati da quest’ultimo e li esercita esso stesso o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

2.

Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto, ma è richiesto il suo accordo nei casi di cui al punto 5. Ha il diritto di proporre punti da mettere all’ordine del giorno del comitato direttivo.

3.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

4.

Il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 1, lettere a), b), c), d) e n), e punto 2, lettere e) e j), nonché le decisioni di cui alla presente sezione, punto 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei membri del comitato direttivo aventi diritto di voto.

5.

Le decisioni del comitato direttivo di cui alla sezione 2, punto 1, lettere c), e), g), h), j) e m), punto 2, lettera c), e punto 3, lettera a), richiedono l’accordo della Commissione, espresso dal suo rappresentante nel comitato direttivo.

6.

Il comitato direttivo chiede il parere del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri prima di adottare decisioni sulla proroga o la risoluzione degli accordi quadro di partenariato con le CCI, conformemente alla sezione 2, punto 1, lettere h) e k), e sulla conclusione di memorandum di cooperazione conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera g).

Il parere di cui al primo comma non è vincolante per il consiglio di direzione. Esso è rilasciato senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dalla richiesta.

7.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l’anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri o del rappresentante della Commissione.

SEZIONE 4

IL COMITATO ESECUTIVO

1.

Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti.

2.

Il comitato esecutivo si compone di cinque membri, compreso il presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i suoi membri, in modo da garantire un equilibrio tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

3.

Il comitato esecutivo prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

4.

Il comitato direttivo può chiedere al comitato esecutivo di sorvegliare e monitorare l’attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato direttivo.

5.

Il comitato esecutivo prepara la discussione e l’adozione, da parte del comitato direttivo, del progetto di contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI. Inoltre, il comitato esecutivo prepara la discussione del comitato direttivo sul progetto di documento unico di programmazione, sul progetto di relazione annuale di attività consolidata, sul progetto di bilancio annuale e sul progetto di bilancio e di conti annuali prima della loro trasmissione al comitato direttivo.

6.

Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

7.

Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha il diritto di proporre punti da mettere all’ordine del giorno del comitato esecutivo.

8.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

9.

I membri del comitato esecutivo agiscono nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. Essi riferiscono regolarmente al comitato direttivo in merito alle decisioni adottate e ai compiti loro assegnati dal comitato direttivo.

SEZIONE 5

IL DIRETTORE

1.

Il direttore è una persona in possesso di un’esperienza specifica e che gode di un’elevata reputazione nei settori di attività dell’EIT. Il direttore è un membro del personale dell’EIT ed è assunto come agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.

Il direttore è nominato dal comitato direttivo a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore, l’EIT è rappresentato dal presidente del comitato direttivo.

3.

Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Il comitato direttivo, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della propria valutazione dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dell’interesse superiore, dei compiti e delle sfide futuri dell’EIT, può prorogare tale mandato una volta, per un periodo non superiore a quattro anni. Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso incarico.

4.

Il direttore è rimosso dall’incarico solo su decisione del comitato direttivo, che agisce su proposta della Commissione.

5.

Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell’evoluzione delle attività dell’EIT e delle attività sotto la sua responsabilità.

6.

In particolare, il direttore:

a)

organizza e gestisce le attività dell’EIT;

b)

assiste il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni;

c)

assiste il comitato direttivo nella preparazione del contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI;

d)

elabora il progetto di documento unico di programmazione, il progetto di relazione annuale di attività consolidata e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

e)

prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo, sotto la supervisione del comitato direttivo, allegando alla relazione annuale di attività consolidata di cui alla lettera d) un resoconto dettagliato della procedura di selezione;

f)

prepara, negozia e conclude, con l’autorizzazione del comitato direttivo, accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;

g)

prepara e negozia memorandum di cooperazione con le CCI e, previa approvazione definitiva da parte del comitato direttivo, li conclude in conformità della sezione 2, punto 1, lettera a);

h)

prepara, negozia e conclude, con l’accordo del comitato direttivo, convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

i)

organizza le riunioni del forum delle parti interessate e del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e assicura una comunicazione efficace con loro, sotto la supervisione del comitato direttivo;

j)

firma, con l’autorizzazione del comitato direttivo, memorandum d’intesa con gli Stati membri, i paesi associati o altri paesi terzi al fine di promuovere l’EIT a livello mondiale;

k)

garantisce l’attuazione di efficaci procedure di monitoraggio, analisi e valutazione delle prestazioni delle CCI conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera j), e attua le misure correttive decise dal comitato direttivo a norma dell’articolo 11, paragrafo 6;

l)

è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, compresa l’esecuzione del bilancio dell’EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

m)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo;

n)

vigila al rispetto degli obblighi che incombono all’EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso, sotto la supervisione del comitato direttivo;

o)

garantisce un’efficace comunicazione con le istituzioni dell’Unione, sotto la supervisione del comitato direttivo;

p)

informa il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri dei risultati del monitoraggio, dell’analisi e della valutazione e trasmette al comitato direttivo i pareri del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;

q)

agisce nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

7.

Il direttore svolge qualunque altro compito assegnatogli dal comitato direttivo e sotto la sua responsabilità.

SEZIONE 6

PERSONALE DELL’EIT ED ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

1.

Il personale dell’EIT si compone di persone impiegate direttamente dall’EIT. Il personale dell’EIT è soggetto allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti e ai regolamenti adottati di comune accordo tra le istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e detto regime. Il presente punto si applica al personale impiegato dall’EIT al 28 maggio 2021, indipendentemente dalla data di inizio del contratto di lavoro.

2.

Si possono distaccare esperti nazionali presso l’EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono a esperti nazionali distaccati di lavorare presso l’EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174)


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 294/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, punto 7)

-

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, punto 8)

-

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, punto 9 bis)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 11)

-

Articolo 2, punto 12)

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, punto 13)

-

Articolo 2, punto 14)

-

Articolo 2, punto 15)

-

Articolo 2, punto 16)

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere a), b) e c) e lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

-

-

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 6, lettere f) e g)

-

Articolo 6, lettere h) e i)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da g) a i)

Articolo 6, lettere j), k) e l)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera j)

-

-

Articolo 6, lettere m) e n)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 6, lettere o) e p)

-

Articolo 6, lettere da q) a t)

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i)

Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e)

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

-

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7 bis

Articolo 10

Articolo 7 ter, paragrafo 1

-

Articolo 7 ter, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

-

Articolo 11, paragrafo 2

-

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7 ter, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 7 ter, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 6

-

Articolo 11, paragrafo 7

-

Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

-

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafi da 2 a 7

Articolo 17, paragrafi da 3 a 8

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

-

-

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2 bis

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

-

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 18

-

Articolo 19, paragrafo 1

-

-

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4

-

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

-

Articolo 20, paragrafo 7

-

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 bis

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

-

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 22 bis

Articolo 25

Articolo 23

-

-

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 28

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III


DECISIONI

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/91


DECISIONE (UE) 2021/820 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare l’articolo 4, prevede l’adozione di un’agenda strategica per l’innovazione (ASI).

(2)

L’ASI dovrebbe definire i settori prioritari e la strategia per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) per il periodo di sette anni interessato conformemente al regolamento (UE) 2021/695del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilire le azioni principali dell’EIT e includere una valutazione dell’impatto sociale, economico e ambientale dell’EIT atteso, delle attività di sensibilizzazione dell’EIT e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio continuo e della valutazione periodica indipendente dell’EIT.

(3)

L’ASI dovrebbe inoltre tenere conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa), istituito dal regolamento (UE) 2021/695, creare e promuovere adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altre iniziative e altri strumenti e programmi pertinenti dell’Unione, nazionali e regionali, garantire la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione, inclusi quelli di cui alle comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, del 27 maggio 2020 sul bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa dell’Europa (piano per la ripresa dell’Europa), del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, del 10 marzo 2020 su una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa e quelli volti a realizzare l’autonomia strategica dell’Unione conservando nel contempo un’economia aperta.

(4)

L’ASI dovrebbe comprendere una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento per le future attività dell’EIT. Dovrebbe altresì includere un piano finanziario indicativo per il periodo del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP).

(5)

Al fine di garantire la continuità delle attività dell’EIT e delle comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e del loro carattere transnazionale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

È opportuno abrogare la decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottata l’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per il periodo 2021-2027 («ASI 2021-2027»), il cui testo è riportato nell’allegato.

Articolo 2

L’ASI 2021-2027 è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/819.

Articolo 3

La decisione n. 1312/2013/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 47 dell’11.2.2020, pag. 69.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.

(3)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell’EIT a un’Europa più innovativa (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892).


ALLEGATO

AGENDA STRATEGICA PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER IL PERIODO 2021-2027

Indice

1.

Introduzione 94

1.1.

Contesto 94

1.2.

Sfide principali 95

1.3.

Posizionamento all’interno di Orizzonte Europa 97

2.

Definire obiettivi più ambiziosi: la strategia dell’EIT e gli obiettivi per il periodo 2021-2027 98

3.

Promuovere il talento e la capacità di innovazione in Europa: interventi fondamentali 98

3.1.

Sostegno alle CCI esistenti 98

3.2.

Aumentare l’impatto regionale delle CCI 99

3.3.

Avvio di nuove CCI 100

3.4.

Sostenere la capacità di innovazione ed imprenditorialità dell’istruzione superiore 101

3.5.

Attività trasversali dell’EIT 102

3.5.1.

Comunicazione e diffusione 102

3.5.2.

Individuare e condividere le buone pratiche con le parti interessate 103

3.5.3.

Cooperazione internazionale e attività di sensibilizzazione globale 103

3.6.

Garantire un corretto funzionamento: modalità di funzionamento 104

3.6.1.

Modello operativo delle CCI 104

3.6.2.

Modello di finanziamento delle CCI 105

3.6.3.

Ridurre gli oneri amministrativi 106

3.6.4.

Relazione dell’EIT con le CCI in seguito alla risoluzione dell’accordo di partenariato 106

3.7.

Sinergie e complementarità con altri programmi dell’Unione 106

4.

Fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19 108

5.

Risorse 108

5.1.

Fabbisogno di bilancio 108

5.2.

Impatto (monitoraggio e valutazione) 109

5.2.1.

Relazioni e monitoraggio 109

5.2.2.

Valutazione, riesame intermedio e valutazione globale 111
Appendice 1 112
Appendice 2 115

1.   INTRODUZIONE

La presente agenda strategica per l’innovazione definisce i settori prioritari e la strategia dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per il periodo 2021-2027 («ASI 2021-2027»). Definisce gli obiettivi, le azioni principali, le modalità di funzionamento, i risultati e l’impatto dell’EIT attesi nonché una stima delle risorse necessarie. L’ASI 2021-2027 garantisce la necessaria coerenza dell’EIT con Orizzonte Europa.

L’ASI 2021-2027 si basa su una valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione. Tiene conto del progetto di ASI preparato dall’EIT e presentato alla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Essa rispecchia inoltre il regolamento (UE) 2021/695 e, in particolare, il ruolo essenziale dell’EIT quale componente del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa e il suo contributo alla risposta alle sfide globali e sociali, compresi i target e gli impegni stabiliti per gli obiettivi climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals — SDG) delle Nazioni Unite, nonché il suo contributo al pilastro I «Scienza di eccellenza» e al pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa. L’ASI 2021-2027 si basa sugli insegnamenti tratti nei precedenti anni di funzionamento dell’EIT e sui risultati di un ampio processo di consultazione con le principali parti interessate.

L’ASI 2021-2027 tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa per garantire la coerenza con le attività di Orizzonte Europa, sinergie con altri programmi pertinenti dell’Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione, inclusi quelli concernenti il Green Deal europeo, il piano per la ripresa dell’Europa, la strategia europea per i dati, la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e la nuova strategia industriale per l’Europa, e quelli volti a realizzare l’autonomia strategica dell’Unione conservando nel contempo un’economia aperta. Contribuisce altresì ad affrontare le sfide globali e sociali, compresi gli SDG seguendo i principi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2), e a conseguire un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro e non oltre il 2050. Mira inoltre ad aumentare la complementarità e le sinergie tra le attività dell’EIT e i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali.

1.1.   Contesto

L’EIT è stato istituito nel 2008 con l’obiettivo di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili rafforzando la capacità di innovazione dell’Unione e degli Stati membri. Ha aperto la strada all’integrazione dei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione («triangolo della conoscenza»), con particolare attenzione al talento imprenditoriale, alla creazione di imprese e alle competenze in materia di innovazione.

Sin dalla sua istituzione, l’EIT si è progressivamente affermato come uno strumento unico per far fronte alle sfide sociali attraverso l’integrazione del triangolo della conoscenza. L’EIT opera principalmente attraverso le comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) (3). Attualmente esistono otto CCI che operano nei settori del cambiamento climatico, della trasformazione digitale, dell’energia, dell’alimentazione, della salute, delle materie prime, della mobilità urbana e dell’industria manifatturiera a valore aggiunto.

Ciascuna CCI è stata finora articolata in cinque-dieci centri di co-locazione (CCL) (4), destinati a fungere da poli geografici che forniscono anche uno spazio fisico per l’interazione locale all’interno dell’ecosistema dell’innovazione e per l’integrazione pratica del triangolo della conoscenza. I CCL sono organizzati e strutturati in base ai rispettivi contesti di innovazione nazionali e regionali e si basano su una rete paneuropea di laboratori, uffici o centri accademici esistenti di un partner delle CCI.

Le CCI mirano a gestire portafogli di attività del triangolo della conoscenza mediante:

a)

attività di istruzione e formazione, con una solida componente in tema di imprenditorialità, volte a formare la prossima generazione di talenti, comprese la progettazione e l’attuazione dei programmi , in particolare a livello di master e dottorato, che hanno ricevuto il marchio EIT, vale a dire un marchio di qualità rilasciato dall’EIT a un programma di istruzione di una CCI che rispetta specifici criteri di qualità per quanto riguarda, tra l’altro, l’educazione all’imprenditorialità e programmi innovativi di apprendimento attraverso la pratica. L’agenda dell’EIT in materia di istruzione è fondamentale per lo sviluppo di innovatori altamente imprenditoriali e qualificati, da cui l’importanza di programmi e attività volti a sviluppare l’imprenditorialità e le competenze digitali e a promuovere la riconversione professionale e il miglioramento delle competenze delle risorse umane in una prospettiva di apprendimento permanente;

b)

attività a sostegno della ricerca e dell’innovazione volte a sviluppare prodotti, processi, tecnologie, servizi e soluzioni non tecnologiche innovativi e sostenibili che consentano di cogliere specifiche opportunità commerciali o di conseguire obiettivi sociali;

c)

attività di creazione di imprese e di sostegno alle imprese, come sistemi volti ad aiutare gli imprenditori a trasformare le loro idee in iniziative imprenditoriali di successo e ad accelerarne il processo di crescita e sviluppo.

L’attenzione alle sfide globali e sociali attraverso l’integrazione del triangolo della conoscenza, includendo attività di istruzione superiore nella catena del valore dell’innovazione, è una caratteristica distintiva dell’EIT rispetto ad altri strumenti di innovazione.

L’approccio dell’EIT contribuisce a creare resilienza e ad aumentare la sostenibilità e favorisce la creazione di innovazioni sia incrementali che dirompenti, con l’obiettivo di affrontare efficacemente i fallimenti del mercato, aiutare la trasformazione industriale e sostenere la creazione di start-up, spin-off e piccole e medie imprese (PMI). L’EIT rende possibile l’elaborazione di strategie commerciali a lungo termine per affrontare le sfide globali e contribuisce a creare le condizioni quadro essenziali per la crescita di un ecosistema di innovazione ben funzionante e per far prosperare l’innovazione. Il regolamento (UE) 2021/819 fissa per le CCI l’obiettivo di diventare sostenibili sul piano finanziario (5); si tratta di una caratteristica unica, volta a conseguire un’innovazione orientata ai risultati e alle imprese. In tale contesto le CCI devono elaborare e attuare strategie per la generazione di entrate che consentano di mantenere il loro ecosistema di innovazione e le attività del triangolo della conoscenza anche dopo la fine del periodo coperto dalle convenzioni di sovvenzione.

L’EIT offre così una piattaforma dinamica per l’avvio, la crescita, il monitoraggio e il sostegno delle CCI con forti effetti di rete e ricadute positive. Le CCI della prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono ormai consolidate e mature; i loro contratti di partenariato giungeranno a scadenza dopo il 2024, in linea con la durata massima della sovvenzione. Sono in fase di maturazione una seconda e una terza generazione di CCI (EIT Salute ed EIT Materie prime, avviate nel 2014, ed EIT Alimentazione, avviata nel 2016). Le CCI EIT Mobilità urbana ed EIT Attività manifatturiere sono state entrambe avviate nel dicembre 2018 e hanno iniziato le loro attività nel 2019.

Fino al 2019 hanno partecipato alle otto CCI oltre 600 imprese, 250 istituti di istruzione superiore (IIS) (6), 200 istituti di ricerca (7) e oltre 50 organizzazioni e autorità della società civile.

Nel contesto delle persistenti disparità regionali per quanto concerne il rendimento innovativo in Europa, nel 2014 l’EIT ha avviato un sistema di innovazione regionale (SIR) (8) al fine di ampliare la propria dimensione regionale in paesi che sono innovatori modesti o moderati. Il SIR ha permesso all’EIT di espandere le proprie attività in tutta Europa ed offre ai paesi (e alle regioni di tali paesi) con rendimento innovativo modesto e moderato, secondo la classificazione del quadro europeo di valutazione dell’innovazione (European Innovation Scoreboard — EIS), la possibilità di svolgere attività del triangolo della conoscenza nell’ambito di una comunità CCI.

L’EIT è riuscito a rimanere agile e a sviluppare principi e norme di governance per una gestione efficace delle CCI all’interno del quadro globale di Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), conformemente al regolamento (CE) n. 294/2008. Grazie alla sua indipendenza operativa ha potuto sperimentare e attuare efficacemente una serie di novità nella gestione dei beneficiari, quali un meccanismo di finanziamento competitivo, obiettivi di sostenibilità finanziaria e specifici indicatori chiave di prestazione.

1.2.   Sfide principali

Negli ultimi anni il ritmo dell’innovazione ha subito una drastica accelerazione. L’innovazione sta rimodellando i settori economici, sta modificando profondamente le imprese esistenti e sta creando opportunità senza precedenti. Considerando l’evoluzione dell’ordine economico globale e l’aumento della concorrenza internazionale, l’Unione deve tra l’altro coinvolgere tutti i talenti, aumentare la partecipazione delle donne e promuovere un rapido trasferimento dei risultati delle attività di ricerca e innovazione al mercato e alla società, nell’ottica di accrescere la capacità di innovazione in tutta l’Unione. La coprogettazione, la collaborazione e la cocreazione a livello interdisciplinare e tra i settori dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese non sono mai state così importanti per contribuire ad affrontare le sfide globali connesse ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all’uso non sostenibile delle risorse naturali, alla trasformazione digitale e sociale, ai cambiamenti demografici e al futuro dell’assistenza sanitaria e degli alimenti.

In primo luogo, la diffusione della COVID-19 ha avuto un forte impatto sulle nostre economie e società, con un effetto perturbatore sulle attività economiche e ripercussioni sui sistemi sanitari, i posti di lavoro e il benessere. Per far fronte alla crisi serve una combinazione di misure a breve termine e di misure lungimiranti che consentano di fornire immediato sostegno alle economie e alle parti interessate, assicurando nel contempo che sussistano le condizioni necessarie per la ripresa.

È quindi importante individuare e affrontare le sfide legate alle crisi, tra cui l’accesso ai finanziamenti, al fine di ripristinare la fiducia tra tutte le parti interessate nonché sostenere lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni che consentano di attenuare l’impatto delle crisi sulla società. Allo stesso tempo i programmi volti a sostenere l’innovazione, la creazione e l’ammodernamento delle imprese e le competenze in materia di imprenditorialità e innovazione sono fondamentali per indirizzare l’economia dell’Unione nella giusta direzione e promuovere una rapida ripresa.

Ecosistemi dell’innovazione più forti si sono dimostrati in grado di rispondere in modo più rapido e deciso alle crisi. Al fine di accelerare la ripresa ed essere in grado di far fronte alle emergenze future, sono fondamentali gli investimenti atti a migliorare le capacità di coordinamento in seno agli ecosistemi dell’innovazione onde rafforzarne la resilienza e la reattività nel fornire tempestivamente le soluzioni necessarie.

Nel medio e lungo termine, tutte le CCI devono adeguarsi agli impatti dello shock e garantire agilità e flessibilità per individuare e perseguire nuove opportunità. Grazie al loro approccio basato sul territorio, attraverso i CCL e i poli SIR (10) in tutta Europa, le CCI contribuiscono al rafforzamento degli ecosistemi locali di innovazione, tra l’altro promuovendo interazioni più strette tra gli attori del triangolo della conoscenza e favorendo un migliore coordinamento delle relazioni con le istituzioni finanziarie e pubbliche, nonché con i cittadini.

In secondo luogo, le società e le economie di oggi dipendono in misura sempre crescente dalle competenze e dalle capacità di lavoratori e organizzazioni di trasformare le idee in nuovi prodotti, processi, servizi, imprese e modelli sociali. L’innovazione, la cultura imprenditoriale, la diffusione sul mercato di soluzioni innovative e l’aumento degli investimenti nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione sono determinanti affinché l’Unione realizzi la propria transizione verso una società competitiva, digitale, a impatto climatico zero e inclusiva. Vi è una forte necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra discipline e l’apprendimento interdisciplinare, nonché la capacità di innovazione degli IIS in tutta l’Unione. L’EIT si trova in una posizione privilegiata per rispondere a tale esigenza nel quadro di Orizzonte Europa.

In terzo luogo, la prossimità fisica è uno dei fattori essenziali per l’innovazione. Le iniziative volte a sviluppare reti di innovazione e a fornire servizi che sostengano la creazione, la condivisione e il trasferimento di conoscenze svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere le interazioni tra il mondo accademico, gli istituti di ricerca, le imprese, le autorità pubbliche e gli individui. I rendimenti in termini di ricerca e innovazione variano tuttavia in modo considerevole da un paese all’altro dell’Unione, come si evince dall’EIS annuale. È di fondamentale importanza che l’innovazione sia inclusiva e radicata nei territori locali, con particolare attenzione al maggiore coinvolgimento delle PMI e delle organizzazioni del terzo settore. Le attività dell’EIT sono idonee a contribuire al rafforzamento degli ecosistemi locali di innovazione con una forte dimensione europea nonché a fornire nuovi modelli per un’economia sostenibile. Le attività dell’EIT e delle CCI devono ancora essere collegate in misura crescente alle strategie regionali e alle strategie di specializzazione intelligente (11).

In quarto luogo, per disporre di ecosistemi di innovazione dinamici è necessaria una combinazione di conoscenza, investimenti, infrastrutture e talento. Per garantire investimenti adeguati ed efficienti di risorse limitate e per mobilitare altre fonti di finanziamento allo scopo di conseguire la sostenibilità finanziaria, occorre predisporre condizioni quadro per la cooperazione tra i settori europei della ricerca, dell’istruzione e dell’innovazione e creare forti sinergie. Rafforzare l’integrazione del triangolo della conoscenza mediante le CCI, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi partner in altri settori, paesi e regioni, rappresenta uno degli obiettivi guida dell’EIT ed è un modo comprovato per promuovere un ambiente favorevole all’innovazione.

1.3.   Posizionamento all’interno di Orizzonte Europa

Nel contesto del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione si è fermamente impegnata a rafforzare il potenziale innovativo dell’Europa per riuscire a rispondere alle sfide future. Il posizionamento dell’EIT all’interno del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa ne rafforza il ruolo distintivo nel promuovere l’innovazione riunendo i settori delle imprese, dell’istruzione e della ricerca, le autorità pubbliche e la società civile. Il regolamento (UE) 2021/695 rispecchia la crescente ambizione dell’Unione in materia di innovazione e la necessità di realizzare tale ambizione.

La pianificazione strategica di Orizzonte Europa mira a garantire la coerenza tra le attività dell’EIT e altre attività a norma del regolamento (UE) 2021/695. L’EIT contribuisce al processo di coordinamento strategico dei partenariati europei. Pertanto, l’EIT continua a collaborare strettamente con gli altri organismi responsabili dell’attuazione del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa e si adopera al massimo per contribuire a uno «sportello unico» per l’innovazione.

L’EIT continua a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che contribuiscono ad affrontare le sfide globali promuovendo l’integrazione del triangolo della conoscenza nei settori tematici di attività delle CCI.

Occorrono sinergie forti, anche mediante la cooperazione a livello di governance, tra gli organismi responsabili dell’attuazione del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa. L’EIT e il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) svolgono attività complementari volte a ottimizzare il sostegno fornito alle imprese innovative, ivi compresi servizi di accelerazione d’impresa e formazione.

Il CEI può contribuire a far crescere rapidamente le start-up sostenute dalle CCI e dotate di un elevato potenziale di crescita. Le iniziative imprenditoriali più innovative sostenute dalle CCI possono beneficiare di un accesso semplificato e quindi più rapido alle azioni del CEI, segnatamente al sostegno offerto dall’Acceleratore del CEI e al sostegno finanziario fornito dal programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). L’EIT facilita inoltre l’accesso dei beneficiari del CEI agli ecosistemi di innovazione delle CCI e ai pertinenti attori del triangolo della conoscenza. I beneficiari del CEI possono così essere attivamente coinvolti nelle attività delle CCI e beneficiare dei servizi prestati da queste ultime.

L’EIT garantisce la coerenza con la componente relativa agli ecosistemi europei dell’innovazione del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa. In particolare, l’EIT partecipa attivamente alle attività del forum CEI di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (13) e stabilisce collegamenti tra la comunità dell’EIT (14) e le pertinenti attività a sostegno degli ecosistemi di innovazione al fine di evitare duplicazioni e garantire la coerenza e la complementarità delle azioni dell’EIT e del CEI.

L’EIT garantisce inoltre maggiori sinergie tra le sue azioni e i programmi e le iniziative nell’ambito del pilastro I «Scienza di eccellenza» di Orizzonte Europa al fine di accelerare la trasformazione delle conoscenze derivanti dalla ricerca scientifica di base in applicazioni concrete a vantaggio della società. In particolare, per quanto riguarda le azioni Marie Skłodowska-Curie e il Consiglio europeo della ricerca (CER), l’EIT collabora allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e di innovazione dei borsisti delle azioni Marie Skłodowska-Curie e dei beneficiari delle sovvenzioni del CER in tutte le fasi della loro carriera. Tale collaborazione rimane di natura volontaria e non accresce l’onere amministrativo gravante sui beneficiari.

L’EIT contribuisce al pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa e ne integra le pertinenti attività per affrontare le sfide globali e sociali e promuovere la crescita sostenibile e la competitività dell’Unione su scala mondiale. Tramite le CCI, l’EIT si impegna in particolare a contribuire alle missioni e ai poli tematici pertinenti nonché ad altri partenariati europei, garantendo che siano instaurate con essi sinergie più forti, ad esempio sostenendo le misure sul versante della domanda e prestando servizi di valorizzazione per promuovere il trasferimento tecnologico ed accelerare la commercializzazione dei risultati conseguiti.

L’EIT esamina le possibilità di sinergie tra la componente «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa, comprese le attività di collaborazione e gemellaggio e le attività di sensibilizzazione che sostiene. In particolare i soggetti destinatari della componente «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa e le attività di sensibilizzazione dell’EIT possono sfruttare le competenze e il sostegno dell’EIT.

2.   DEFINIRE OBIETTIVI PIÙ AMBIZIOSI: LA STRATEGIA E GLI OBIETTIVI DELL’EIT PER IL PERIODO 2021-2027

Nel periodo 2021-2027 l’EIT continua a sostenere le CCI al fine di rafforzare gli ecosistemi di innovazione che contribuiscono ad affrontare le sfide globali e sociali, in piena complementarità con Orizzonte Europa e altri programmi dell’Unione. A tal fine promuove l’integrazione dei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, creando in tal modo ambienti favorevoli all’innovazione, promuove e sostiene una nuova generazione di imprenditori, così come contribuisce a colmare il divario imprenditoriale di genere e a stimolare la creazione di imprese innovative, concentrandosi in particolare sulle PMI, in stretta sinergia e complementarità con il CEI.

Occorre prestare un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e agli approcci attenti alla dimensione di genere, in particolare in ambiti in cui le donne rimangono sottorappresentate, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica. A tale fine, in base ai settori di intervento fissati dal regolamento (UE) 2021/695, l’EIT, nello specifico:

1)

rafforza gli ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa;

2)

promuove l’innovazione e le competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli IIS di tutta Europa;

3)

apporta al mercato nuove soluzioni per affrontare le sfide globali; e

4)

garantisce le sinergie e il valore aggiunto nell’ambito di Orizzonte Europa.

In linea con le sfide cui è confrontato l’EIT e al fine di contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/819 e, di conseguenza, all’impatto scientifico, economico, tecnologico e sociale di Orizzonte Europa, per il periodo 2021-2027 gli obiettivi specifici dell’EIT sono:

a)

aumentare l’apertura, l’impatto e la trasparenza delle CCI e dell’integrazione del triangolo della conoscenza in tutta l’Unione;

b)

rafforzare la capacità imprenditoriale e di innovazione dell’istruzione superiore in tutta Europa promuovendo e sostenendo il cambiamento istituzionale negli IIS e la loro integrazione in ecosistemi di innovazione;

c)

potenziare la dimensione regionale e locale dell’EIT e delle sue CCI, segnatamente attraverso il coinvolgimento di una più ampia gamma di parti interessate, al fine di affrontare le disparità in termini di capacità di innovazione e rafforzare la diffusione della conoscenza e dell’innovazione in tutta l’Unione.

L’EIT può, se del caso, rispondere alla crisi COVID-19 e alle potenziali crisi future con la necessaria flessibilità integrando nella sua strategia apposite iniziative al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi dell’innovazione e aiutare le parti interessate dell’EIT a prepararsi alla ripresa economica.

3.   PROMUOVERE IL TALENTO E LA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE IN EUROPA: INTERVENTI FONDAMENTALI

La strategia dell’EIT per il periodo 2021-2027 si concentra su azioni che apportino un valore aggiunto a livello dell’Unione e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di Orizzonte Europa. In primo luogo, l’EIT continua a sostenere gli ecosistemi e la capacità di innovazione in tutta l’Unione tramite le CCI, il loro ulteriore sviluppo, l’apertura a nuovi partner, l’accresciuta trasparenza, il rispetto dei principi di buona governance e il loro ampliamento. In secondo luogo, sulla base dell’esperienza acquisita nell’integrazione del triangolo della conoscenza, l’EIT indirizza il sostegno e lo sviluppo, attuati tramite le CCI, delle capacità imprenditoriali e di innovazione degli IIS. In terzo luogo, attraverso misure trasversali più efficaci, l’EIT compie tutti gli sforzi necessari per garantire l’incremento della propria visibilità e del proprio impatto a livello di Unione. Migliora inoltre il proprio funzionamento al fine di aumentare la propria efficienza, efficacia e il proprio impatto, anche in ambiti quali l’orientamento delle CCI verso la sostenibilità finanziaria, l’apertura, la sensibilizzazione, la trasparenza, la qualità e la sostenibilità delle proprie attività e delle attività delle CCI, un maggior coinvolgimento delle PMI e delle start-up e l’equilibrio di genere.

3.1.   Sostegno alle CCI esistenti

L’EIT rafforza gli ecosistemi di innovazione continuando a sostenere le CCI esistenti nell’affrontare le sfide globali mediante l’integrazione del triangolo della conoscenza a livello di Unione, nazionale, regionale e locale. A tal fine, un’ampia quota del bilancio dell’EIT deve essere destinata a sostenere le CCI e l’EIT rafforza ulteriormente la propria piattaforma per l’avvio, l’espansione e il monitoraggio delle CCI.

L’EIT provvede affinché le CCI continuino a perseguire la sostenibilità finanziaria, al fine di conseguire l’indipendenza finanziaria dalla sovvenzione dell’EIT al più tardi dopo 15 anni dal loro avvio, sfruttando investimenti pubblici e privati, pur mantenendo l’attenzione sull’integrazione delle attività del triangolo della conoscenza.

L’EIT provvede affinché le CCI elaborino e attuino una strategia per collaborare e creare interfacce e sinergie con i pertinenti partenariati europei, le missioni e il CEI, nonché con altre iniziative e programmi pertinenti dell’Unione e internazionali. Oltre al sostegno finanziario, sulla base degli insegnamenti tratti, l’EIT fornisce alle CCI una supervisione strategica e orientamenti. Sulla base degli indicatori elencati, tra gli altri, nell’allegato V del regolamento EU) 2021/695, l’EIT monitora e analizza il rendimento, gli investimenti mobilitati e i diversi impatti qualitativi e quantitativi.

L’EIT si adopera al meglio per razionalizzare la terminologia relativa alla struttura di ciascuna CCI, al fine di semplificare e migliorare la riconoscibilità dell’EIT.

L’EIT stabilisce i settori di una collaborazione tra le CCI su temi di rilevanza strategica e programmatica e incoraggia un rafforzamento di tale collaborazione. L’EIT rafforza il coordinamento tra le CCI in settori di interesse comune, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche e la collaborazione tra di esse (attività trasversali alle CCI (15)) su questioni sia tematiche sia orizzontali. Le attività trasversali alle CCI presentano il massimo potenziale quando diverse CCI si occupano già di priorità programmatiche comuni dell’Unione in assenza di apposite CCI. Riunire le diverse comunità CCI in specifiche azioni congiunte di reciproco interesse offre un elevato potenziale di sinergie e di vantaggi interdisciplinari. L’EIT incoraggia tali attività e partecipa attivamente alla definizione dei contenuti e della struttura delle attività trasversali alle CCI. L’EIT monitora l’attuazione delle attività trasversali alle CCI e i risultati conseguiti, con l’obiettivo di rendere tali attività parte integrante delle strategie pluriennali delle CCI. L’EIT agevola anche la creazione di servizi condivisi trasversali alle CCI al fine di gestire congiuntamente i compiti operativi comuni per tutte le CCI.

3.2.   Aumentare l’impatto regionale delle CCI

L’EIT aumenta ulteriormente il suo impatto a livello regionale attraverso una maggiore apertura e un approccio inclusivo delle CCI nei confronti di un’ampia gamma di partner potenziali e parti interessate, una diffusione e uno sfruttamento rafforzati dei risultati e una migliore integrazione della strategia regionale delle CCI. Ciascuna CCI sarà chiamata a elaborare e attuare una strategia regionale quale parte integrante dei suoi piani aziendali volti a rafforzare le relazioni con gli attori nazionali, regionali e locali dell’innovazione, comprese le PMI. Se del caso, le CCI dimostrano di aver stabilito collegamenti con le strategie di specializzazione intelligente e con le attività delle piattaforme tematiche e delle iniziative interregionali, comprese le autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). L’EIT monitora costantemente l’attuazione di tali strategie, compreso l’effetto di leva finanziaria sui fondi SIE.

Nella strategia e nel piano aziendale pluriennali delle CCI deve essere integrato un approccio all’innovazione cosiddetto «basato sul territorio» che si avvalga dei suoi CCL e dei poli SIR, così da sfruttarne il ruolo di punto di accesso alla comunità CCI e di interazione con i partner ubicati sul medesimo territorio nonché con altri attori dell’innovazione a livello locale.

L’EIT monitora le modalità di funzionamento dei CCL e dei poli SIR e la loro integrazione all’interno degli ecosistemi locali di innovazione.

L’EIT assicura che le attività del SIR vengano utilizzate per attrarre nuovi partner potenziali che apportino un valore aggiunto alle CCI e per agevolarne l’integrazione, ampliando così la copertura paneuropea dell’EIT, e siano pienamente ingrate nelle strategie pluriennali delle CCI. Il SIR, guidato dell’EIT e attuato dalle CCI, è stato finora operato su base volontaria. Dal 2021 in avanti, le attività del SIR diventano obbligatorie e parte integrante delle strategie pluriennali delle CCI. L’EIT assicura che le attività del SIR vengano utilizzate come un ponte verso pertinenti strategie di specializzazione intelligente nei settori della ricerca e dell’innovazione.

Inoltre, le CCI rafforzano tale integrazione mediante l’istituzione di poli SIR. Un polo SIR è istituito a seguito di un’approfondita analisi delle esigenze e di una gara a procedura aperta. Esso fa parte della struttura delle CCI e funge da punto focale per loro attività. Il suo obiettivo è mobilitare e coinvolgere gli attori locali del triangolo della conoscenza nelle attività delle CCI, creando sinergie a livello locale, individuando opportunità di finanziamento e collaborazione e promuovendo la loro integrazione attiva negli ecosistemi. Conformemente alla strategia di espansione delle CCI, i poli SIR potrebbero spianare la strada alla creazione di un CCL nella regione interessata.

L’EIT continua a fornire alle CCI orientamenti e sostegno nell’elaborazione e nell’attuazione delle strategie pluriennali del SIR. Le attività del SIR continuano a sostenere le capacità di innovazione dei paesi (e delle relative regioni) che presentano rendimenti modesti e moderati in materia di innovazione secondo l’EIS, nonché delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, onde promuovere la loro integrazione nelle comunità CCI. I paesi e le regioni seguenti sono ammissibili alle attività del SIR («paesi e regioni SIR»):

1)

i paesi (e le relative regioni) classificati come innovatori «moderati» o «modesti» in almeno una delle tre relazioni annuali dell’EIS pubblicate nel:

a)

2018, 2019 e 2020 per il periodo 2021-2024; e

b)

2021, 2022 e 2023 per il periodo 2025-2027; e

2)

le regioni ultraperiferiche.

Il bilancio dell’EIT destinato all’attuazione delle attività del SIR è pari ad almeno il 10 % fino a un massimo del 15 % del finanziamento complessivo dell’EIT alle CCI esistenti e nuove, in modo da consentire di aumentare il numero di partner delle CCI nelle regioni interessate. Le attività sostenute mediante il SIR sono intese a:

1)

contribuire a migliorare le capacità di innovazione degli ecosistemi regionali e locali in tutta l’Unione attraverso attività di sviluppo delle capacità e interazioni più strette tra gli attori locali dell’innovazione, quali cluster, reti, autorità pubbliche, IIS, istituti di ricerca, enti di istruzione e formazione professionale e PMI, nonché le attività di questi attori;

2)

sostenere l’obiettivo di attrarre nuovi partner nelle CCI e collegare gli ecosistemi locali di innovazione agli ecosistemi di innovazione paneuropei; e

3)

mobilitare ulteriori finanziamenti pubblici e privati, con particolare attenzione ai fondi SIE.

3.3.   Avvio di nuove CCI

Per contribuire ad affrontare le sfide globali nuove ed emergenti, l’EIT pubblica inviti aperti e trasparenti a presentare proposte per la creazione di nuove CCI in settori prioritari scelti tra aree tematiche di importanza strategica e in base a criteri che consentano di valutarne, tra l’altro, la pertinenza rispetto alle priorità programmatiche dell’Unione per quanto riguarda le sfide globali e sociali nonché il potenziale e il valore aggiunto da realizzare attraverso il modello EIT. L’avvio di nuove CCI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e del bilancio assegnato all’EIT per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. I pertinenti criteri di selezione per i partenariati europei definiti nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/695 sono inclusi nell’invito a presentare proposte per le CCI e sono esaminati durante la valutazione.

Sulla base di una proposta del comitato direttivo e della relativa analisi, si propone di avviare, appena possibile nel 2022 o nel 2023, una prima nuova CCI sui settori e le industrie culturali e creativi (SICC), in seguito alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte nel 2021, se possibile. Questo settore prioritario presenta la massima complementarità con le otto CCI esistenti, nonché con i potenziali settori prioritari di altri partenariati europei da avviare nel quadro di Orizzonte Europa. Nell’appendice 1 figura una scheda informativa che riassume le sfide nell’ambito dei SICC e l’impatto previsto della nuova CCI.

Si propone di lanciare una seconda nuova CCI, nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque, nel 2026, con un invito a presentare proposte che sarà pubblicato nel 2025. La Commissione, assistita da esperti esterni indipendenti, esegue entro il 2024 un’analisi ex ante onde valutare la pertinenza dell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque entro il 2024. Se l’analisi giunge a una conclusione negativa, la Commissione ha facoltà di proporre una modifica dell’ASI 2021-2027, tenendo conto del contributo del comitato direttivo e del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa. Nell’appendice 2 figura una scheda informativa che riassume le sfide del settore marino, marittimo e delle acque e l’impatto previsto della nuova CCI.

Ulteriori nuove CCI possono essere selezionate qualora si rendano disponibili dotazioni di bilancio supplementari rispetto a quelle per l’EIT e tengono conto del contributo del comitato direttivo, della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e dei criteri stabiliti per la selezione dei partenariati europei, in particolare l’apertura, la trasparenza, il valore aggiunto dell’Unione, il contributo agli SDG, la coerenza e le sinergie.

3.4.   Sostenere le capacità di innovazione e imprenditoriale degli istituti di istruzione superiore

L’EIT, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle CCI, progetta e lancia un’iniziativa pilota volta a sostenere le capacità di innovazione e imprenditoriali degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi di innovazione (iniziativa pilota per l’istruzione superiore), che deve essere attuata dalle CCI ed è avviata nel 2021. Grazie al modello di integrazione del triangolo della conoscenza, l’EIT colma il persistente divario tra l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione. In particolare, l’EIT e le CCI rappresentano uno strumento essenziale per lo sviluppo del capitale umano in quanto rivolgono una particolare attenzione all’innovazione e all’educazione all’imprenditorialità. L’impatto dell’EIT deve tuttavia essere ulteriormente ampliato al di là dei partner delle CCI.

Gli IIS in tutta Europa devono essere innovativi e imprenditoriali nel loro approccio all’istruzione, alla ricerca e all’impegno nei confronti delle imprese e del più ampio ecosistema regionale e locale di innovazione, comprese la società civile, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni del terzo settore, nel modo più inclusivo ed equilibrato in termini di genere, conseguibile mediante una strategia chiara, un quadro metodologico e un impegno di risorse.

Le attività delle CCI relative all’iniziativa pilota per l’istruzione superiore sono attuate attraverso inviti aperti e trasparenti a presentare proposte, che avranno l’obiettivo di rafforzare la capacità di innovazione del settore dell’istruzione superiore, rivolgendosi principalmente gli IIS che non sono partner di CCI negli ecosistemi e nelle catene del valore dell’innovazione in tutta l’Unione. Le attività riguardano in primo luogo lo sviluppo delle capacità degli IIS, tra cui:

1)

lo scambio e l’attuazione delle migliori pratiche nell’integrazione del triangolo della conoscenza, compresi l’apprendimento organizzativo, i programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze, il coaching e il tutoraggio;

2)

lo sviluppo di piani d’azione su come affrontare le necessità individuate in settori quali la gestione dell’innovazione, la creazione e lo sviluppo delle start-up, il trasferimento di tecnologie, compresa la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la sostenibilità e la neutralità climatica fin dalla progettazione, la gestione delle persone e dell’organizzazione, l’integrazione degli approcci di genere nell’innovazione e il coinvolgimento delle parti interessate locali e della società civile; e

3)

l’attuazione di piani d’azione per lo sviluppo delle capacità di innovazione e le relative azioni di follow-up.

Queste attività coinvolgono altri attori del triangolo della conoscenza, quali gli enti di istruzione e formazione professionale, le organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, le PMI e le start-up, e integrano l’intervento dell’EIT nel settore dell’istruzione quale parte essenziale delle attività svolte dalle CCI per l’integrazione del triangolo della conoscenza. L’EIT promuove una più forte collaborazione tra le CCI nell’ambito dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore. I criteri di ammissibilità da includere negli inviti a presentare proposte garantiscono che la maggior parte dei finanziamenti sia destinata agli IIS esterni alle CCI. L’obiettivo dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore è di far sì che l’impatto dell’EIT si spinga oltre le CCI e contribuisca alla missione fondamentale dell’EIT di promozione della crescita economica sostenibile e della competitività rafforzando la capacità di innovazione degli Stati membri, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa di sviluppo delle competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche attraverso lo sviluppo delle capacità degli IIS in tutta Europa.

Il sostegno dell’EIT si basa anche su iniziative programmatiche quali i quadri HEInnovate (16) e RIIA (17), che hanno dimostrato il loro valore in una serie di IIS e di Stati membri in tutta l’Unione. L’EIT progetta le attività di sostegno in stretta collaborazione con la Commissione, previa consultazione delle CCI, assicurando la piena coerenza e la complementarità con le attività pertinenti nell’ambito di Orizzonte Europa, Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e altri programmi dell’Unione.

I dettagli concreti del processo di attuazione e del meccanismo di esecuzione sono ulteriormente sviluppati e affinati nel corso dei primi tre anni e sono monitorati e valutati durante tale fase pilota. La valutazione della fase pilota è effettuata da esperti esterni indipendenti e i risultati sono comunicati al gruppo di rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo. Sulla scorta dei risultati di tale valutazione, il comitato direttivo decide se l’iniziativa pilota per l’istruzione superiore debba proseguire ed essere potenziata o essere interrotta.

Il comitato direttivo guida e supervisiona l’attuazione e il monitoraggio delle attività delle CCI. Si presta particolare attenzione all’esigenza di garantire un approccio aperto e inclusivo per attrarre IIS che non sono ancora partner delle CCI, mirando a un’ampia copertura geografica; un approccio interdisciplinare e intersettoriale; una partecipazione più ampia delle donne in settori in cui sono sottorappresentate; e un collegamento con il SIR, le pertinenti piattaforme tematiche e le strategie di specializzazione intelligente e, se del caso, con il meccanismo di sostegno delle politiche.

L’EIT rafforza e amplia l’ambito di applicazione del marchio EIT al di là delle CCI al fine di includervi gli IIS partecipanti all’azione. Con il coinvolgimento di attori provenienti da tutto il triangolo della conoscenza, l’EIT si adopera per collegare il suo sostegno allo sviluppo delle capacità di innovazione nel settore dell’istruzione superiore al marchio EIT, attualmente attribuito ai programmi di istruzione delle CCI.

L’EIT estende il marchio EIT alle attività di apprendimento permanente, quali il tutoraggio, la formazione professionale e i programmi per l’acquisizione di competenze, la riconversione professionale e il miglioramento delle competenze, nonché alle attività nel quadro dei corsi online aperti su ampia scala, che coinvolgono e raggiungono un gruppo più ampio di studenti, discenti adulti e istituzioni, compresi gli enti di istruzione e formazione professionale, che esulano dalle CCI. L’applicazione del marchio EIT al di fuori della comunità EIT dovrebbe avere un effetto più strutturante a tutti i livelli (individuale, di programma e di istituzione).

L’EIT monitora l’attribuzione e l’estensione del marchio EIT ai programmi di istruzione e formazione delle CCI e valuta la possibilità di introdurre un meccanismo più efficace di garanzia della qualità, che comprenda il riconoscimento e l’accreditamento esterni del marchio EIT.

Onde garantire il successo dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’EIT fornisce orientamenti, competenze e coaching specifici agli IIS partecipanti e si rivolge agli IIS di tutta Europa, prestando particolare attenzione agli IIS dei paesi (e delle relative regioni) che sono innovatori moderati e modesti e di altre regioni con scarse prestazioni che desiderano sviluppare le loro capacità di innovazione e rafforzare il loro impatto in termini di innovazione e le loro strategie di specializzazione intelligente.

3.5.   Attività trasversali dell’EIT

3.5.1.   Comunicazione e diffusione

L’EIT e le CCI si adoperano per rafforzare e migliorare la propria comunicazione e la propria visibilità e applicano una migliore strategia di branding nei confronti delle loro principali parti interessate negli Stati membri e oltre, in linea con la strategia di comunicazione utilizzata in relazione a Orizzonte Europa. Con un numero crescente di CCI e l’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’EIT intensifica gli sforzi volti ad ottenere un maggiore riconoscimento del sostegno dell’Unione come marchio di qualità per l’innovazione. Tale gestione del marchio e una migliore comunicazione sono fondamentali, soprattutto nei confronti dei cittadini e delle autorità nazionali e regionali, in quanto le innovazioni provenienti dall’EIT contribuiscono a dimostrare l’incidenza concreta degli investimenti dell’Unione attraverso Orizzonte Europa.

L’EIT si adopera per accrescere l’uso delle reti di informazione dell’Unione esistenti e coordinare le loro attività per offrire ai potenziali partner delle CCI migliori consulenze e orientamenti. Questo maggiore uso e coordinamento può includere il sostegno delle autorità nazionali e regionali nell’individuare le necessarie sinergie con le strategie pluriennali delle CCI. Al fine di garantire una più ampia diffusione e una migliore comprensione delle opportunità offerte dall’EIT, quest’ultimo rafforza gli orientamenti e l’assistenza per quanto concerne la partecipazione alle CCI in Europa, basandosi sulle reti di informazione e sulle strutture esistenti in tutta Europa, in particolare i punti di contatto nazionali di cui al regolamento (UE) 2021/695.

Per garantire che una vasta comunità di parti interessate del triangolo della conoscenza a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale sia a conoscenza di tutti gli inviti e i progetti finanziati dall’EIT (e delle CCI), tali inviti e progetti figureranno anche nel portale europeo per i finanziamenti e gli appalti nell’ambito del regolamento (UE) 2021/695.

L’EIT organizza, almeno due volte all’anno, riunioni periodiche del gruppo di rappresentanti degli Stati membri e dei pertinenti servizi della Commissione al fine di garantire una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con gli Stati membri e a livello dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente tenuti informati sul rendimento, sui risultati e sulle attività dell’EIT e delle CCI. Inoltre, il gruppo di rappresentanti degli Stati membri fornisce all’EIT consulenza su questioni di importanza strategica. Il gruppo di rappresentanti degli Stati membri, unitamente all’EIT, garantisce inoltre un sostegno adeguato per collegare e promuovere le sinergie concernenti le attività sostenute dall’EIT e i programmi e le iniziative nazionali o regionali, e condividere le informazioni sul potenziale cofinanziamento nazionale e regionale di tali attività.

L’EIT aumenta ulteriormente la visibilità delle proprie azioni nei confronti dei cittadini e della comunità dell’EIT tramite il forum delle parti interessate (19), i premi EIT e la comunità degli ex studenti dell’EIT (20) con l’obiettivo è promuovere le interazioni con gli attori europei del triangolo della conoscenza e riconoscere gli innovatori e gli imprenditori più promettenti in Europa.

L’EIT continua a fornire indirizzo e orientamenti strategici alla comunità degli ex studenti dell’EIT (in collaborazione con il comitato degli ex studenti dell’EIT) per massimizzare il suo impatto in termini imprenditoriali e sociali e il costante coinvolgimento dei suoi membri nelle attività sostenute dall’EIT. Durante il periodo 2021-2027 la comunità degli ex studenti dell’EIT continuerà a crescere e includerà anche gli ex studenti che partecipano alle azioni a sostegno delle capacità di innovazione degli IIS.

3.5.2.   Individuare e condividere le buone pratiche con le parti interessate

L’EIT individua, codifica, condivide efficacemente e diffonde le esperienze e le buone pratiche derivanti dalle attività finanziate dall’EIT e, a tal fine, stabilisce contatti con le autorità degli Stati membri a livello sia nazionale sia regionale, con la Commissione e con il Parlamento europeo, in particolare con il suo comitato per il futuro della scienza e della tecnologia, istituendo un dialogo strutturato e coordinando gli sforzi. Si prevede che le CCI e i progetti a sostegno dell’innovazione e della capacità imprenditoriale degli IIS saranno una fonte preziosa di prove e di apprendimento sperimentale per i responsabili delle politiche, nel settore della ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione superiore, nonché in diversi settori tematici.

Finora le buone pratiche e gli insegnamenti tratti dalle CCI non sono stati messi in comune o codificati sufficientemente o diffusi in modo efficace. L’EIT sviluppa ulteriormente il proprio ruolo di istituto di innovazione in grado di individuare, analizzare, codificare e condividere le pratiche innovative, le esperienze e i risultati delle attività da esso finanziate (sostegno all’istruzione e alla formazione, alla ricerca e all’innovazione e all’imprenditorialità) su più ampia scala e di garantire l’adozione di tali pratiche, esperienze e risultati. Questa attività dell’EIT si basa sui collegamenti e sulle sinergie con le altre iniziative nell’ambito di Orizzonte Europa, in particolare il CEI, le missioni e i partenariati europei.

3.5.3.   Cooperazione internazionale e attività di sensibilizzazione globale

L’EIT elabora le linee generali di cooperazione internazionale dell’EIT e delle CCI sotto la supervisione del comitato direttivo, in conformità della strategia di Orizzonte Europa per la cooperazione internazionale di cui al regolamento (UE) 2021/695 e delle altre politiche pertinenti dell’Unione, e in consultazione con i rispettivi servizi della Commissione. L’EIT si adopera per garantire che le sue attività abbiano un impatto maggiore attraverso la cooperazione internazionale e coordina le attività internazionali svolte dalle CCI e finanziate dall’EIT. L’EIT mira a essere strettamente in linea con i pertinenti obiettivi di politica dell’Unione e le relative priorità in materia di ricerca e innovazione e a garantire un valore aggiunto dell’Unione. Qualora si consideri necessaria una presenza fisica della comunità dell’EIT in un paese terzo, al fine di aumentare l’impatto e di conseguire in modo più efficiente i suoi obiettivi, l’EIT garantisce il coordinamento dell’intervento e fornisce incentivi per gli sforzi comuni delle CCI.

Nell’ambito della cooperazione internazionale e delle attività di sensibilizzazione globale l’EIT, di concerto con la Commissione, si concentra sull’esigenza di affrontare in modo efficace le sfide globali, contribuendo alle iniziative internazionali pertinenti e agli SDG, garantendo l’accesso ai talenti e potenziando l’offerta e la domanda di soluzioni innovative. L’EIT controlla attentamente tali attività e garantisce che siano conformi alla strategia di Orizzonte Europa per la cooperazione internazionale di cui al regolamento (UE) 2021/695 e alle altre politiche pertinenti dell’Unione.

3.6.   Garantire un corretto funzionamento: modalità di funzionamento

Questa sezione comprende una serie di misure volte ad adeguare e migliorare l’attuale funzionamento dell’EIT e delle CCI. Un comitato direttivo efficace, autonomo e strategico monitora l’attuazione di tali misure a livello dell’EIT e fornisce gli incentivi e il controllo necessari, anche attraverso il processo di assegnazione dei fondi basato sul rendimento, per garantire l’attuazione di tali misure da parte delle CCI.

3.6.1.   Modello operativo delle CCI

L’EIT garantisce che l’attuazione delle attività da parte delle CCI sia pienamente conforme ai pertinenti obblighi previsti dal regolamento (UE) 2021/695, facendo tra l’altro in modo che le otto CCI esistenti giungano progressivamente a rispettare i nuovi criteri di attuazione dei partenariati europei di cui allo stesso regolamento. L’EIT fornisce pertanto orientamenti operativi rafforzati alle CCI e ne monitora costantemente il rendimento per garantire la conformità ai principi di sana gestione, buona governance, monitoraggio e valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/819, come pure il rispetto dei principi e dei criteri stabiliti per i partenariati europei nel regolamento (UE) 2021/695 e l’allineamento ai requisiti derivanti dalle priorità e dagli indicatori di Orizzonte Europa, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento e l’impatto delle CCI, sulla base di una strategia di collaborazione a lungo termine tra l’EIT e le CCI. Sono adottate opportune misure correttive qualora una CCI presenti una prestazione insoddisfacente, produca risultati inadeguati, non raggiunga l’impatto atteso o manchi di valore aggiunto dell’Unione.

L’EIT garantisce che le misure volte a garantire la continua apertura delle CCI a nuovi membri e la trasparenza in fase di attuazione siano migliorate, in particolare adottando e applicando criteri di adesione e di uscita trasparenti, chiari e coerenti per i nuovi membri che aggiungano valore ai partenariati, nonché altre disposizioni quali procedure trasparenti per la preparazione dei loro piani aziendali, e monitorando sistematicamente le attività delle CCI. Le CCI svolgono inoltre le loro attività in maniera pienamente trasparente, anche attraverso inviti aperti per individuare e selezionare progetti, partner e altre attività, e rimangono partenariati aperti e dinamici cui possono aderire nuovi partner in tutta l’Unione, compresa una quota crescente di PMI e di start-up, che apportano un valore aggiunto al partenariato, in base a criteri di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Al fine di limitare la concentrazione dei finanziamenti e garantire che le attività delle CCI beneficino di un’ampia rete di partner, la procedura per la preparazione dei loro piani aziendali (compresa l’individuazione delle priorità, la selezione delle attività e l’assegnazione dei fondi) e le pertinenti decisioni relative ai finanziamenti sono rese più trasparenti e inclusive. Le strategie pluriennali delle CCI affrontano l’espansione del partenariato, compresa la creazione di nuovi CCL per i quali il comitato direttivo stanzia un bilancio adeguato. Al momento di decidere in merito ai finanziamenti, il comitato direttivo tiene conto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi indicati nelle strategie pluriennali, tra cui il numero di CCL. Le CCI fanno un uso più ampio dei meccanismi di finanziamento competitivo e aumentano l’apertura degli inviti, segnatamente in relazione a progetti aperti a terzi. Tutte queste misure aumenteranno il numero di soggetti partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI devono infine riferire nelle loro relazioni periodiche in merito al coinvolgimento di nuovi partner, trattandosi di uno degli elementi del loro finanziamento basato sul rendimento.

Essendo attive lungo l’intera catena del valore dell’innovazione, all’interno del loro portafoglio di piani aziendali le CCI garantiscono un equilibrio adeguato e continuo tra i tre lati del triangolo della conoscenza e le attività connesse. L’EIT monitora le operazioni delle CCI per garantire che siano attuate per mezzo di una struttura snella, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi, che riduca al minimo i costi amministrativi, di gestione e generali. L’EIT garantisce che le CCI conseguano i risultati previsti attraverso un’ampia gamma di attività, individuate nei loro piani aziendali e in grado di sostenere efficacemente il conseguimento dei loro obiettivi, incluso il potenziale impatto sugli ecosistemi di innovazione a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale.

Un monitoraggio periodico dei contributi effettivi dei partner rispetto agli impegni originariamente assunti permette di garantire che i partner di ogni CCI mantengano i loro impegni. L’EIT garantisce che le CCI dispongano di un sistema di gestione dei rischi per i casi in cui alcuni partner non siano in grado di tenere fede agli impegni originariamente assunti. Nel perseguire la sostenibilità finanziaria delle loro attività, le CCI cercano un’ampia gamma di fonti di reddito e di investimenti. A tal fine, le CCI garantiscono che le condizioni di accesso al partenariato rimangano interessanti per un’ampia serie di potenziali partner. Eventuali tasse di iscrizione o di adesione non dovrebbero costituire un ostacolo alla partecipazione di partner importanti a una CCI, in particolare per le PMI, le start-up e gli studenti.

3.6.2.   Modello di finanziamento delle CCI

L’EIT dovrebbe avvalersi di un modello di finanziamento semplificato e snello per migliorare l’impatto delle CCI e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’EIT e di Orizzonte Europa, nonché per incentivare l’impegno dei partner delle CCI. L’EIT adegua il proprio modello di finanziamento per aumentare il valore aggiunto del sostegno da esso offerto. L’EIT si adopera al meglio per facilitare una transizione agevole tra i periodi del QFP, in particolare per le attività in corso. Vi sono tre settori principali in cui l’EIT deve realizzare dei miglioramenti.

In primo luogo, l’EIT riduce gradualmente il tasso di finanziamento per le attività a valore aggiunto delle CCI (21) per aumentare i livelli di investimenti pubblici e privati diversi dalle entrate dei partner. L’adeguamento del modello di finanziamento dovrebbe agevolare le CCI a gestire la transizione verso la sostenibilità finanziaria. Ciò dovrebbe incoraggiare le CCI a ridurre gradualmente nel loro piano aziendale la quota di finanziamento dell’EIT nel corso della durata degli accordi di partenariato, aumentando nel contempo il livello di coinvestimenti da parte di fonti non appartenenti all’EIT. Tassi di finanziamento dell’EIT decrescenti per le attività a valore aggiunto delle CCI sono applicabili in tutte le fasi del ciclo di vita delle CCI (avvio, crescita, maturità, uscita dalla sovvenzione dell’EIT), come indicato nella tabella in appresso:

 

Avvio

Crescita

Maturità

Uscita dalla sovvenzione dell’EIT

Anni

1 - 4

5 - 7

8 - 11

12 - 15

Tasso di finanziamento dell’EIT

Fino al 100 %

Fino all’80 %

Fino al 70 %

Fino al 50 % nell’anno 12, con una riduzione del 10 % all’anno

Tabella 1: tassi di finanziamento dell’EIT 2021-2027

Le attività di alcune CCI, per la loro natura particolare, potrebbero necessitare di incentivi supplementari per essere realizzate. A tal fine, il comitato direttivo potrebbe decidere di applicare condizioni di finanziamento più favorevoli per le attività trasversali alle CCI, le attività del SIR e l’iniziativa pilota per l’istruzione superiore.

In secondo luogo, l’EIT garantisce che il processo di attribuzione delle sovvenzioni segua un modello di finanziamento basato sul rendimento. L’uso di sovvenzioni pluriennali è aumentato per quanto possibile. Il finanziamento dell’EIT è direttamente collegato ai progressi realizzati nei settori elencati agli articoli 10 e 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/819 e agli obiettivi delle CCI quali definiti nei loro piani aziendali, e potrebbe essere ridotto, modificato o interrotto in caso di mancanza di risultati. L’EIT fornisce, tra l’altro, maggiori incentivi alle CCI affinché si adoperino per trovare nuovi partner e adotta misure correttive, in particolare sulla base del loro rendimento individuale, al fine di garantire il massimo livello di impatto.

In terzo luogo, l’EIT applica norme rigorose volte a rafforzare il meccanismo di valutazione globale prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni delle operazioni delle CCI in conformità degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/819. Tale valutazione globale, da effettuare con l’aiuto di esperti esterni indipendenti, deve essere in linea con le migliori pratiche internazionali e con i criteri per il monitoraggio e la valutazione dei partenariati europei fissati nel regolamento (UE) 2021/695. Essa ha luogo prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni. In seguito alla valutazione globale, il comitato direttivo prende una decisione per mantenere il contributo finanziario a una CCI, modificarlo o porvi fine (in quest’ultimo caso l’accordo quadro di partenariato con tale CCI non sarà prorogato) e riassegnare le risorse ad iniziative più efficienti. Prima di adottare tale decisione, il comitato direttivo chiede il parere del gruppo di rappresentanti degli Stati membri.

3.6.3.   Ridurre gli oneri amministrativi

L’EIT intensifica i propri sforzi per la semplificazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle CCI e consentire un’attuazione agile ed efficiente dei piani aziendali annuali e delle strategie pluriennali. Tale semplificazione può comprendere il ricorso a costi forfettari o unitari per le pertinenti attività delle CCI. Inoltre, per consentire una migliore pianificazione delle risorse, in particolare delle attività di innovazione, nonché per agevolare un impegno più forte e un maggiore investimento a lungo termine dei partner che partecipano alle attività delle CCI, l’EIT firma convenzioni di sovvenzione pluriennali con le CCI, comprese disposizioni relative al finanziamento basato sul rendimento, ove opportuno, nell’ambito dei rispettivi accordi di partenariato. La durata di tali convenzioni di sovvenzione pluriennali non è superiore a tre anni.

3.6.4.   Relazione dell’EIT con le CCI in seguito alla risoluzione dell’accordo di partenariato

L’EIT sviluppa i principi generali per la relazione con le CCI in seguito alla risoluzione dell’accordo di partenariato, in linea con il quadro per i partenariati europei previsto dal regolamento (UE) 2021/695. Sulla base di uno studio indipendente approfondito, da realizzare entro la fine del 2023, l’EIT definisce, in stretta collaborazione con la Commissione, il quadro generale delle proprie relazioni con le CCI il cui accordo di partenariato è risolto o giunge a scadenza durante il periodo di programmazione 2021-2027. Tale studio indipendente approfondito comprende una valutazione degli sforzi compiuti dalle CCI per conseguire la stabilità finanziaria, le entrate generate e le previsioni finanziarie delle CCI e individua le attività la cui continuazione potrebbe essere compromessa dalla mancanza di risorse. Subordinatamente all’esito positivo di una revisione finale, l’EIT può concludere un memorandum di cooperazione (22)con una CCI al fine di mantenere attiva la cooperazione con quest’ultima in seguito alla risoluzione dell’accordo di partenariato.

Il memorandum di cooperazione disciplina:

a)

i diritti e gli obblighi connessi al proseguimento delle attività del triangolo della conoscenza e al mantenimento dell’ecosistema e della rete delle CCI;

b)

le condizioni per l’uso del brand EIT e la partecipazione ai premi dell’EIT e altre iniziative organizzate da quest’ultimo;

c)

le condizioni per la partecipazione ad attività di istruzione superiore e di formazione, tra cui l’uso del marchio EIT per i programmi di istruzione e formazione e le relazioni con la comunità degli ex studenti dell’EIT;

d)

le condizioni per la partecipazione ai bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche, comprese le attività trasversali alle CCI e per servizi condivisi;

e)

le condizioni per un sostegno supplementare da parte dell’EIT per le attività di coordinamento transnazionale tra i CCL con un elevato valore aggiunto dell’Unione.

Tenendo conto dei risultati di uno studio indipendente approfondito, il comitato direttivo stabilisce la durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione, incluse le attività specifiche delle CCI che possono essere sostenute nell’ambito delle lettere da a) a e) del secondo comma. Le CCI hanno diritto di partecipare alle attività dell’EIT delle condizioni stabilite nel memorandum di cooperazione, inclusa la partecipazione a bandi di gara.

3.7.   Sinergie e complementarità con altri programmi dell’Unione

Grazie al suo ampio raggio di azione e al suo ruolo specifico in quanto parte integrante del programma Orizzonte Europa, l’EIT si trova nella posizione ideale per creare sinergie e complementarità, evitando i doppioni, con altri programmi o strumenti dell’Unione, anche attraverso il rafforzamento del sostegno alle CCI nelle loro attività di pianificazione e di attuazione. L’EIT dovrebbe contribuire a creare sinergie a medio e lungo termine per quanto riguarda, fra gli altri, i seguenti programmi:

Erasmus+

L’EIT persegue la creazione di sinergie tra le comunità del programma Erasmus+ e dell’EIT. La cooperazione deve essere finalizzata a garantire l’accesso degli studenti Erasmus+ iscritti ad IIS partner delle CCI e ai corsi estivi o ad altre pertinenti attività di formazione organizzati dalle CCI (ad esempio in tema di imprenditorialità e gestione dell’innovazione) e a instaurare contatti con la rete degli ex-studenti delle CCI.

Le attività di cooperazione possono anche comprendere l’offerta, da parte dell’EIT o delle CCI, di corsi di formazione per il personale accademico (di qualunque IIS, anche al di fuori delle CCI) con contenuti curriculari che integrino l’imprenditorialità e l’innovazione, nonché la sperimentazione, l’adozione e il potenziamento delle pratiche innovative sviluppate all’interno delle reti Erasmus+ (come le alleanze per l’innovazione tra IIS e imprese) dalle CCI e viceversa.

Devono essere garantite, ove possibile, sinergie con l’iniziativa «Università europee» che potrebbero contribuire all’inclusione delle attività didattiche dell’EIT al fine di ottenere un impatto sistemico.

Il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (23)

Le CCI, in particolare i CCL, collaborano con i poli europei dell’innovazione digitale conformemente al regolamento (UE) 2021/694 per sostenere la trasformazione digitale dell’industria e delle organizzazioni del settore pubblico.

Viene valutata la fattibilità dell’uso delle infrastrutture e delle capacità sviluppate nel quadro del programma Europa digitale (quali le risorse di dati e gli archivi di algoritmi dell’intelligenza artificiale e i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri) da parte delle CCI nei settori dell’istruzione e della formazione nonché a fini di sperimentazione e dimostrativi in progetti di innovazione.

I fondi della politica in coesione [in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, istituiti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, e il Fondo sociale europeo plus, istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+)]

Le CCI, attraverso i CCL e i poli SIR, promuovono la cooperazione regionale e transregionale tra gli attori del triangolo della conoscenza e le autorità di gestione, in sinergia con la cooperazione interregionale e gli investimenti lungo le catene del valore nei settori prioritari di specializzazione intelligente connessi e con il lavoro delle piattaforme tematiche di specializzazione intelligente. Tale cooperazione con le autorità di gestione può sfociare nell’inclusione delle attività delle CCI nei programmi operativi. L’EIT valuta inoltre la possibilità di contribuire ad iniziative di sviluppo delle competenze nell’ambito dei fondi della politica di coesione attraverso lo scambio delle migliori pratiche.

L’EIT promuove la collaborazione tra le CCI pertinenti e le piattaforme di specializzazione intelligente, al fine di favorire sinergie tra le risorse dell’EIT, i fondi della politica di coesione e altri programmi dell’Unione, nazionali e regionali. L’obiettivo è quello di raggiungere una più ampia rappresentanza delle attività dell’EIT in tutta l’Unione, di rafforzare i collegamenti con le strategie di specializzazione intelligente e di utilizzare meglio il SIR per mobilitare i fondi SIE nelle attività dell’EIT e delle CCI.

Il programma InvestEU

Le CCI perseguono la collaborazione del polo di consulenza InvestEU per fornire sostegno tecnico e assistenza alle iniziative imprenditoriali sostenute dalle CCI per la preparazione, l’elaborazione e l’attuazione dei progetti.

Le CCI si adoperano per contribuire ad alimentare il portale InvestEU al fine di avvicinare gli investitori e gli intermediari finanziari alle iniziative imprenditoriali sostenute dalle CCI, in stretta collaborazione con i servizi della Commissione e in sinergia con il CEI.

Il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (24)

Il programma Europa creativa è pertinente, tra l’altro, per le attività di una nuova CCI nei SICC. Devono essere sviluppate forti sinergie e complementarità con il programma Europa creativa in settori quali le competenze, i posti di lavoro e i modelli commerciali creativi.

Il programma per il mercato unico, istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (25)

Le CCI perseguono la collaborazione con la rete Enterprise Europe (Enterprise Europe Network – EEN) e con i suoi gruppi settoriali per agevolare la cooperazione tra le imprese, il trasferimento di tecnologie e i partenariati per l’innovazione a favore degli imprenditori che desiderano sviluppare le loro attività in tutta l’Unione e al di fuori di essa, in conformità del regolamento (UE) 2021/690. Le organizzazioni della rete EEN promuoveranno le attività delle CCI tra le piccole e medie imprese ad esse aderenti. L’EIT esamina la possibilità di collaborare sui programmi di mobilità per i nuovi imprenditori al fine di migliorare le loro competenze imprenditoriali.

4.   FRONTEGGIARE LA CRISI DERIVANTE DALLA PANDEMIA DI COVID-19

Le grandi trasformazioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche risultanti dalla crisi COVID-19 richiederanno la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti gli organi e organismi dell’Unione. L’EIT dovrebbe contribuire agli sforzi di innovazione necessari fornendo una risposta coerente alla crisi COVID-19.

L’EIT garantirà che le CCI sostengano e promuovano l’offerta di soluzioni innovative nei diversi settori d’intervento conformemente alle priorità del piano per la ripresa dell’Europa, del Green Deal europeo, della nuova strategia industriale per l’Europa e degli SDG, contribuendo in tal modo alla ripresa della società e dell’economia europee e rafforzando la loro sostenibilità e resilienza.

Nello specifico, l’EIT dovrebbe assicurare che le CCI siano in grado di operare con la necessaria flessibilità per adattarsi alle sfide derivanti dalla crisi COVID-19, nonché per rispondere a nuove sfide e priorità inattese. Sotto la supervisione e il controllo dell’EIT, le CCI potrebbero mettere a punto misure adeguate allo scopo di sostenere e accrescere la resilienza dei loro ecosistemi, segnatamente dei loro partner e beneficiari, ma uscendo anche dai confini delle loro attuali comunità. Un’attenzione speciale dovrebbe essere rivolta alle azioni intese ad aumentare la resilienza delle microimprese, delle PMI e delle start-up, ma anche degli studenti, dei ricercatori, degli imprenditori e dei dipendenti, che sono stati colpiti in modo particolarmente pesante dalla crisi COVID-19.

Le CCI sono inoltre invitate a sfruttare le sinergie con altre iniziative e altri partenariati dell’Unione, al fine di rafforzare gli ecosistemi di innovazione europei.

Nell’adattarsi alla nuova situazione, le CCI possono utilizzare mezzi di collaborazione, strumenti, informazioni e servizi di sostegno innovativi per garantire la collaborazione e l’interazione all’interno delle rispettive comunità.

Nel perseguire sinergie con altri programmi e altre agenzie dell’Unione, l’EIT può proporre iniziative basate sull’integrazione del triangolo della conoscenza volte a sostenere gli ecosistemi di innovazione nell’Unione. A tal fine, l’EIT può promuovere nuove attività trasversali alle CCI per far fronte alle sfide derivanti dalla crisi COVID-19.

5.   RISORSE

5.1.   Fabbisogno di bilancio

Il fabbisogno di bilancio dell’EIT nel periodo 2021-2027 ammonta a 2 965 000 000 EUR e si basa su tre componenti principali: 1) la spesa per le otto CCI esistenti (tenendo conto che per tre di esse le convenzioni di partenariato giungeranno a scadenza entro il 2024) e l’avvio di due nuove CCI (una nel 2022 o 2023 e l’altra nel 2026); 2) le spese amministrative dell’EIT; e 3) le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione dell’EIT, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695.

Circa 2 854 000 000 EUR (il 96 % del bilancio totale dell’EIT) sono destinati a finanziare le CCI esistenti e nuove di cui:

a)

almeno il 10 % e un massimo del 15 % è destinato al SIR;

b)

un massimo del 7 % è destinato ad attività trasversali alle CCI, compreso il sostegno alle CCI per le quali il contratto di partenariato è giunto a scadenza o è stato risolto;

c)

un massimo del 3 % è destinato a un’iniziativa pilota per l’istruzione superiore di durata triennale.

Attraverso l’introduzione di un tasso di cofinanziamento dell’EIT gradualmente decrescente, le CCI dovrebbero mobilitare ulteriori 1 500 000 000 EUR da altre fonti pubbliche e private. Il bilancio per due nuove CCI (una che sarà avviata appena possibile, nel 2022 o nel 2023, e l’altra che sarà avviata nel 2026) sarà di circa 300 000 000 EUR. L’EIT può avviare ulteriori CCI qualora si rendano disponibili dotazioni di bilancio supplementari rispetto a quelle per l’EIT.

L’EIT continua a essere un’organizzazione snella e dinamica. Le spese amministrative dell’EIT, comprendenti le spese per il personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio necessarie non superano in media il 3 % del bilancio dell’EIT. Una parte delle spese amministrative è coperta dall’Ungheria, che mette a disposizione spazi per uffici a titolo gratuito fino alla fine del 2029. A tale fine, sono intrapresi sforzi considerevoli per ridurre i costi amministrativi delle CCI, i quali sono in ogni caso limitati al minimo ragionevolmente possibile.

5.2.   Impatto (monitoraggio e valutazione)

La misurazione dell’impatto dell’EIT dovrebbe essere continuamente migliorata nel corso del prossimo periodo di programmazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti, delle esperienze acquisite finora e della necessità di armonizzare le prassi dell’EIT con quelle di Orizzonte Europa. L’EIT applica un quadro di valutazione, rendicontazione e monitoraggio, in conformità degli articoli 10, 11 e 20 del regolamento (UE) 2021/819, che garantisce la coerenza con l’approccio globale adottato per Orizzonte Europa, assicurando nel contempo flessibilità. In particolare sono migliorati i circuiti di feedback tra la Commissione, l’EIT e le CCI al fine di perseguire gli obiettivi in modo coerente, omogeneo ed efficiente.

5.2.1.   Relazioni e monitoraggio

L’EIT migliora il suo attuale sistema di monitoraggio e introduce un quadro di relazioni e monitoraggio comprendente indicatori chiave di prestazione, in linea con gli indicatori delle modalità di impatto di Orizzonte Europa. L’elaborazione di relazioni e il monitoraggio riguardanti il rendimento operativo delle CCI, inclusa la loro spesa amministrativa e i relativi risultati, rappresenteranno uno dei compiti principali dell’EIT e sono attuati in collaborazione con i servizi amministrativi comuni di Orizzonte Europa all’interno della Commissione. Il sistema di relazioni e monitoraggio relativo alle CCI è integrato nel sistema generale di monitoraggio di Orizzonte Europa, in particolare attuando modelli di dati comuni, ivi compresa la raccolta dei dati conservati nella banca dati di Orizzonte Europa. La Commissione partecipa alla progettazione congiunta di tutti i pertinenti indicatori e strumenti di monitoraggio e di impatto sviluppati o applicati dall’EIT al fine di garantire la coerenza con il sistema generale di monitoraggio di Orizzonte Europa, compresi gli indicatori delle modalità di impatto, i criteri per i partenariati europei e il processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa. Il comitato direttivo stabilisce procedure di monitoraggio costante, di riesame intermedio e di valutazione globale comprendenti la definizione di un solido insieme di indicatori quantitativi e qualitativi e i loro relativi valori di partenza e obiettivi. L’EIT tiene conto inoltre dell’introduzione della metodologia «Innovation Radar» nell’ambito di Orizzonte Europa e valuta in che modo le CCI possano sfruttare tale metodologia per migliorare le proprie attività di monitoraggio.

I risultati di tale monitoraggio confluiscono nei processi di pianificazione aziendale pluriennale delle CCI e determinano l’assegnazione del finanziamento dell’EIT, basato sul rendimento delle attività delle CCI, e la preparazione degli accordi di partenariato e delle convenzioni di sovvenzione con le CCI in qualità di beneficiari. Inoltre, i risultati del monitoraggio delle CCI dovrebbero contribuire al processo di coordinamento strategico dei partenariati europei.

Si prevede che le attività dell’EIT, comprese quelle gestite attraverso le CCI, abbiano:

1)

un impatto a livello tecnologico, economico e di innovazione, grazie all’influenza che eserciteranno sulla fondazione e sulla crescita delle imprese nonché sull’elaborazione di nuove soluzioni innovative per affrontare le sfide globali, e grazie alla creazione di posti di lavoro diretti e indiretti e alla mobilitazione di investimenti pubblici e privati addizionali;

2)

un impatto a livello scientifico e didattico, in quanto potenzieranno il capitale umano nei settori della ricerca e dell’innovazione, miglioreranno le capacità imprenditoriali e di innovazione a livello sia individuale sia delle organizzazioni e promuoveranno apertamente la creazione e la diffusione della conoscenza e dell’innovazione all’interno della società;

3)

un impatto sociale, compreso un impatto derivante dall’offerta di soluzioni sistemiche all’interno della comunità EIT e al di là dei suoi confini, anche mediante attività trasversali alle CCI, in quanto affronteranno le priorità strategiche dell’Unione nei settori dei cambiamenti climatici (quali attenuazione, adattamento e resilienza), dell’energia, delle materie prime, della salute, dell’industria manifatturiera a valore aggiunto, del digitale, della mobilità urbana, dell’alimentazione, della cultura e della creatività o dell’acqua, sviluppando soluzioni innovative, rafforzando l’impegno nei confronti di cittadini e utenti finali e migliorando l’adozione di soluzioni innovative in tali settori da parte della società.

L’EIT provvede all’elaborazione di specifici indicatori sociali nei settori di attività delle CCI e procede a un regolare monitoraggio, in linea con il quadro di Orizzonte Europa per l’impatto sociale.

Gli impatti di cui al terzo comma sono misurati tra l’altro conformemente agli indicatori delle modalità di impatto di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/695.

L’EIT, in collaborazione con la Commissione e in linea con l’elaborazione del quadro di indicatori di Orizzonte Europa, sviluppa ulteriori indicatori, compresi gli indicatori di impatto sociale nei settori di attività delle CCI, che rispecchiano l’approccio globale per i partenariati europei al fine di contribuire all’impatto scientifico, economico e sociale. L’allineamento degli indicatori di impatto a Orizzonte Europa è diretto a monitorare nel tempo i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi dell’EIT, garantendo una base fattuale per il confronto tra l’impatto e i risultati prodotti dalle CCI e quelli del resto di Orizzonte Europa. L’EIT provvede inoltre a che il sistema di monitoraggio permetta di registrare i progressi in relazione alle specifiche attività del modello delle CCI, come l’integrazione del triangolo della conoscenza e le competenze imprenditoriali. Gli indicatori relativi alle attività dell’EIT nel settore dell’istruzione (comprese quelle a sostegno delle capacità degli IIS) monitorano ad esempio:

1)

l’acquisizione di competenze da parte del capitale umano e l’impegno degli IIS e il miglioramento delle loro capacità (a breve termine);

2)

la carriera e il ruolo e il rendimento degli IIS negli ecosistemi locali di innovazione (a medio termine); e

3)

le condizioni di lavoro e il ruolo e il rendimento degli IIS negli ecosistemi locali di innovazione (a lungo termine).

Il monitoraggio costante delle CCI è attuato in modo efficiente e riguarda, tra gli altri, gli aspetti seguenti:

1)

i progressi verso il conseguimento della sostenibilità finanziaria, in particolare la mobilitazione di nuove fonti di investimento;

2)

i progressi verso una copertura e apertura paneuropee e la trasparenza della governance;

3)

l’efficacia nell’accelerazione d’impresa (segnatamente la creazione e il sostegno di iniziative imprenditoriali a forte crescita);

4)

i costi amministrativi e di gestione di ogni CCI;

5)

le attività dei CCL e dei poli e delle entità RIS e la loro integrazione negli ecosistemi locali di innovazione;

6)

la realizzazione di attività di istruzione e formazione, compresa l’estensione dell’uso del marchio EIT.

La tabella seguente fornisce un elenco non esaustivo degli indicatori chiave di prestazione e degli obiettivi che dovrebbero essere monitorati dall’EIT nel periodo 2021-2027. Tali indicatori forniscono i principali orientamenti da applicare in tema di contributi e realizzazioni per monitorare il raggiungimento degli obiettivi essenziali dell’EIT per il periodo 2021-2027, come la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità attraverso una migliore istruzione, l’aumento del suo impatto regionale e locale e dell’apertura nei confronti delle parti interessate e dei partner potenziali, la garanzia dell’equilibrio tra entrate e costi, la creazione di nuovi CCL nonché l’introduzione sul mercato di nuove soluzioni innovative alle sfide globali.

Indicatori di gestione dell’EIT

Obiettivo per il 2023

(scenario di riferimento 2020)

Obiettivo per il 2027

(scenario di riferimento 2020)

Numero di soggetti/organizzazioni che partecipano alle attività dell’EIT e delle CCI

Aumento del 20 %

Aumento del 50 %

Numero di innovazioni (prodotti e servizi) introdotte sul mercato

1 500

4 000

IIS coinvolti nelle attività dell’EIT e delle CCI

285

680

Numero di studenti coinvolti nelle attività di istruzione dell’EIT e delle CCI

8 500

25 500

Numero di start-up sostenute

300

700

Finanziamento da parte delle CCI

700 000 000  EUR

1 500 000 000 EUR

Numero di soggetti/organizzazioni che partecipano alle attività dell’EIT e delle CCI da regioni al di fuori delle zone dei CCL delle CCI

Aumento del 50 %

Aumento del 100 %

Ai fini di un’apertura e di una trasparenza maggiori, l’EIT garantisce che i dati relativi ai progetti raccolti mediante il suo sistema di monitoraggio interno, compresi i risultati delle CCI, siano pienamente accessibili e integrati nel sistema globale di gestione dei dati di Orizzonte Europa. L’EIT provvede affinché le informazioni dettagliate risultanti dal processo di monitoraggio e valutazione siano rese disponibili tempestivamente e siano accessibili nella banca dati di Orizzonte Europa. L’EIT garantisce inoltre l’elaborazione di relazioni specifiche sugli impatti quantitativi e qualitativi, compresi i contributi finanziari impegnati ed effettivamente forniti.

5.2.2.   Valutazione, riesame intermedio e valutazione globale

Le valutazioni periodiche indipendenti delle attività dell’EIT, anche di quelle gestite attraverso le CCI, sono svolte dalla Commissione in conformità dei regolamenti (UE) 2021/819 e (UE) 2021/695.

Conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/819, il riesame intermedio valuta, tra l’altro, i risultati e gli effetti dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’efficacia delle strategie di sostenibilità finanziaria delle CCI, l’impatto delle attività del SIR e la collaborazione tra l’EIT e gli organismi responsabili dell’attuazione nel quadro del pilastro III «Europa operativa» di Orizzonte Europa. A tale proposito, le valutazioni dell’EIT vertono in particolare sull’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle attività dell’EIT, comprese quelle svolte attraverso le CCI. Le valutazioni sono effettuate dalla Commissione, che è assistita da esperti esterni indipendenti, e confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa effettuate dalla Commissione, anche nella prospettiva di una valutazione sistemica del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa, in particolare per quanto concerne lo sportello unico per l’innovazione.

Ciascuna CCI è oggetto di una valutazione globale che l’EIT conduce, sotto la supervisione del comitato direttivo e con il supporto di esperti esterni indipendenti, prima dello scadere dei sette anni dell’accordo di partenariato, nonché di un riesame finale effettuato prima di tale scadenza. Sulla base di una valutazione globale, il comitato direttivo decide se prorogare l’accordo di partenariato dopo i primi sette anni, mentre il riesame finale è utilizzato come base per negoziare un eventuale memorandum di cooperazione. Nell’effettuare tali valutazioni, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/819, il comitato direttivo tiene conto dei criteri di attuazione, monitoraggio e valutazione relativi ai partenariati europei definiti nel regolamento (UE) 2021/695, del raggiungimento degli obiettivi della CCI, del suo coordinamento con altre pertinenti iniziative in materia di ricerca e innovazione, del suo livello di sostenibilità finanziaria, della sua capacità di garantire l’apertura a nuovi membri, della trasparenza della governance e dei risultati conseguiti in termini di capacità di attrarre nuovi membri — nei limiti del contributo dell’Unione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/819 — nonché del valore aggiunto dell’Unione e dell’attinenza agli obiettivi dell’EIT.

Inoltre, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/819, l’EIT, sotto la supervisione del suo comitato direttivo, effettua riesami intermedi del rendimento e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell’accordo di partenariato (ossia la fase di avvio delle CCI) e, se del caso, ai tre anni successivi alla sua proroga (ossia la fase di maturità). Tali riesami si basano sul monitoraggio costante realizzato dall’EIT e aiutano il comitato direttivo a ottenere indicazioni tempestive sul rendimento delle CCI per quanto riguarda la loro strategia e i loro obiettivi, nonché la conformità alle indicazioni del comitato direttivo.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/819, qualora il monitoraggio costante, un riesame intermedio o la valutazione globale di una CCI evidenzi progressi inadeguati nei settori di cui all’articolo 10 di tale regolamento o l’assenza di valore aggiunto dell’Unione, il comitato direttivo adotta opportune misure correttive. Le misure correttive possono assumere la forma di una riduzione, modifica o revoca del contributo finanziario dell’EIT o di una risoluzione dell’accordo di partenariato, come pure di raccomandazioni vincolanti relative alle attività delle CCI o di suggerimenti per l’adeguamento dei suoi modelli operativi e di attuazione.

I risultati di tali riesami intermedi e valutazioni sono resi pubblicamente disponibili, comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e trasmessi al processo di coordinamento strategico dei partenariati europei.

Appendice 1

Scheda informativa sulla CCI «Settori e industrie culturali e creativi» (SICC)

I.   La sfida

Una CCI nei SICC (26) può offrire una soluzione orizzontale a una serie di sfide emergenti, che sono di carattere permanente e possono essere affrontate mediante attività di istruzione, ricerca e di innovazione. Queste sfide possono essere raggruppate in quattro categorie:

1)

creatività e diversità culturale e linguistica europee;

2)

identità e coesione europee;

3)

occupazione, resilienza economica e crescita intelligente in Europa; e

4)

l’Europa in quanto protagonista sulla scena mondiale.

La creatività e la diversità culturale europee dipendono dalla resilienza e dalla solidità dei SICC. Tali settori si trovano tuttavia ad affrontare una serie di sfide derivanti dal passaggio al digitale e dalla maggiore concorrenza da parte degli attori globali.

I produttori, i creatori, i distributori, le emittenti, le sale cinematografiche, i teatri e tutti i tipi di organizzazioni e imprese culturali devono innovare per attirare nuovo pubblico e ampliarlo e per sviluppare nuovi processi, servizi, contenuti e pratiche che apportino un valore sociale.

La carenza di imprenditorialità e di competenze trasversali nei settori culturali e creativi (27) riguarda sia i sottosettori emergenti sia quelli molto maturi soggetti a una profonda trasformazione digitale. Tali competenze sono necessarie per l’innovazione e risultano fondamentali alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro che il settore si trova ad affrontare.

Il patrimonio culturale è un’innegabile espressione di identità culturale, un importante bene pubblico e fonte di innovazione che garantisce buoni rendimenti sugli investimenti e ricavi significativi, ma le sue potenzialità restano ancora da sfruttare. In quanto catalizzatore per una rigenerazione sostenibile basata sul patrimonio, stimolo essenziale per l’istruzione e l’apprendimento permanente ed elemento promotore della cooperazione e della coesione sociale, il patrimonio culturale può trarre ampi vantaggi dalla CCI nei SICC.

Le sfide sociali legate all’identità e alla coesione europee possono generalmente essere descritte come conseguenza della mancanza di «ponti» in grado di collegare varie parti della società e di collegare diversi territori. Comprendono questioni relative all’esclusione sociale, la necessità di costruire legami interculturali più stretti, tutelare la diversità linguistica, incluse le lingue minoritarie, e sviluppare un senso di appartenenza comune basata sulla nostra diversità culturale e sul nostro patrimonio comune; tali sfide potrebbero essere affrontate garantendo una maggiore partecipazione inclusiva e accessibile della comunità, innovando la progettazione, l’architettura e l’utilizzo degli spazi pubblici e promuovendo l’innovazione sociale guidata dalla cultura. In particolare:

la collaborazione tra ricercatori, tra i settori della ricerca e dell’industria e tra il pubblico e le organizzazioni del terzo settore è limitata; il coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo e la condivisione di metodi, risultati e migliori pratiche sono insufficienti e caratterizzati da inutili duplicazioni.

il livello di integrazione dei poli creativi e di innovazione è insufficiente;

una parte significativa delle priorità regionali di specializzazione intelligente in Europa riguarda la cultura sotto diversi punti di vista (ad esempio il patrimonio culturale, le industrie creative e le arti);

data l’importanza del ruolo della cultura e della creatività per lo sviluppo economico e sociale delle città e delle regioni e la loro capacità di contribuire ulteriormente ad affrontare le disuguaglianze in Europa, il potenziale di una CCI nei SICC è elevato.

Le attuali sfide legate all’occupazione, alla resilienza economica e alla crescita intelligente in Europa comprendono questioni socioeconomiche quali la lotta alla disoccupazione (in particolare quella giovanile), il miglioramento delle capacità e degli ambienti di lavoro e far fronte alla concorrenza globale.

Vi è un’elevata concentrazione del mercato: nel 2013, circa il 50 % del fatturato totale dell’Unione e del valore aggiunto è stato prodotto nel Regno Unito, in Germania e in Francia.

La globalizzazione, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica hanno un forte impatto sulle industrie europee. Tali sviluppi hanno cambiato il modo in cui gli artisti producono e distribuiscono le loro opere e si rivolgono al loro pubblico, alterando i modelli economici tradizionali dei SICC, e hanno modificato profondamente le aspettative e i comportamenti dei consumatori. Inoltre, il crescente potere di società di produzione di contenuti extraeuropee ha avuto un impatto enorme sulla catena del valore tradizionale.

Le produzioni creative, culturali e artistiche devono spesso far fronte alla sfida di monetizzare le proprie realizzazioni e i propri prodotti, dando origine in tal modo ad ambiti lavorativi fortemente precari. Vanno trovati nuovi metodi innovativi per sostenere le micro, piccole e medie imprese e organizzazioni creative e culturali.

Il ruolo dell’Europa come attore globale implica la necessità di migliorare la diffusione dei contenuti culturali europei. L’Europa deve rimanere competitiva nella gara digitale mondiale per lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio intelligenza artificiale, internet delle cose, blockchain) per le quali i SICC sono importanti produttori di contenuti, prodotti e servizi . Inoltre, su scala mondiale i SICC (ad esempio nei settori del design, dell’architettura) contribuiscono attivamente allo sviluppo sostenibile e danno impulso all’innovazione verde, mentre i contenuti culturali (la letteratura, le opere cinematografiche e le arti) possono, oltre al loro valore intrinseco, sensibilizzare in merito ai problemi ecologici e informare l’opinione pubblica.

II.   Pertinenza e impatto

Una CCI nei SICC — con la sua impostazione olistica e integrata — contribuirà ad affrontare tutte le sfide di cui alla sezione I. È probabile che tale CCI, che riguarderà quasi tutti i settori delle nostre vite, della nostra società e dell’economia, sarà estremamente importante in termini di impatto economico e sociale e offrirà opportunità strategiche di innovazione a livello economico, tecnologico e sociale. È inoltre probabile che possa essere determinante per consentire agli IIS delle arti di svolgere un ruolo più attivo nello sviluppo di competenze ibride e di una mentalità imprenditoriale che risponda meglio alle esigenze dell’industria.

Le innovazioni basate sulla cultura e sulla creatività favoriscono la competitività dell’Europa sia direttamente, creando nuove imprese e nuovi posti di lavoro, sia indirettamente, offrendo vantaggi intersettoriali per l’economia in generale, migliorando la qualità della vita e aumentando l’attrattiva dell’Europa. I settori culturali e creativi (come il patrimonio culturale e le arti) sono sempre più percepiti come nuove fonti di posti di lavoro e di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali settori danno già lavoro a oltre 12 milioni di persone nell’Unione, vale a dire oltre il 7,5 % di tutte le persone occupate nell’Unione. Il patrimonio culturale è una componente essenziale dei settori culturali e creativi e contribuisce notevolmente all’attrattività delle regioni, delle città, dei centri urbani e delle zone rurali dell’Europa. È un motore in grado di attrarre investimenti del settore privato e talenti, generare imprese e creare direttamente e indirettamente posti di lavoro.

Il contributo della cultura e della creatività all’innovazione è sempre più guidato da fattori non tecnologici come la creatività, il design e i nuovi processi organizzativi o modelli commerciali. In particolare i settori con una catena del valore differenziata (ad esempio i settori della musica, dell’arte, del design, della moda, dell’audiovisivo, dei videogiochi, dell’architettura) hanno una forte capacità di innovazione in termini economici e sono in grado di dare impulso all’innovazione in altri settori dell’economia.

La cultura e la partecipazione alle attività culturali hanno un impatto diretto sul benessere dei cittadini e sull’inclusione sociale. Le industrie culturali e creative rafforzano i valori sociali di identità, democrazia e partecipazione della comunità. La cultura ha un grande potenziale di rafforzamento del senso di appartenenza all’Europa, dove la diversità rappresenta un punto di forza. Ciò è di fondamentale importanza per promuovere la resilienza, l’accesso sul piano sociale, la coesione della società, la lotta alla radicalizzazione e la parità di genere e per affrontare le incertezze politiche e l’esigenza di unità dell’Europa.

Una CCI nei SICC deve offrire opportunità di rete e rendere possibili la collaborazione, la creazione condivisa e il trasferimento di know-how tra i settori dell’istruzione, della ricerca, delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e del terzo settore, all’interno dei settori culturali e creativi e in relazione ad altri settori della società e dell’economia. Essa è intesa a:

catalizzare le iniziative sia dal basso sia dall’alto a livello dell’Unione, nazionale, e regionale. Svilupperà le condizioni quadro necessarie per la creazione e l’espansione di nuove iniziative imprenditoriali in ecosistemi innovativi;

fornire ai ricercatori e agli studenti in molte discipline (tra cui le arti, le discipline umanistiche, le scienze sociali, le scienze esatte e naturali applicate e la gestione di impresa) e agli imprenditori delle industrie culturali e creative e di altri settori le conoscenze e le competenze necessarie per fornire soluzioni innovative e trasformarle in nuove opportunità culturali, sociali e commerciali; e

consentire un ulteriore arricchimento reciproco con altri settori economici ed industriali, fungendo da Acceleratore dell’innovazione.

III.   Sinergie e complementarità con le iniziative esistenti

Una CCI nei SICC sarebbe complementare a diverse altre iniziative a livello dell’Unione e degli Stati membri. In questa sezione sono presentate le principali sinergie previste a livello dell’Unione.

Una CCI nei SICC dovrebbe creare forti sinergie con le pertinenti iniziative programmatiche previste da Orizzonte Europa, in particolare, nel quadro del pilastro II, «Sfide globali e competitività industriale europea», con il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva» e con i relativi settori di intervento in materia di patrimonio culturale e democrazia. Una CCI nei SICC potrebbe anche fornire preziosi contributi orizzontali per varie attività da svolgere nell’ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio», in particolare per quanto riguarda le tecnologie di fabbricazione in cui la necessità di sviluppare nuovi prodotti si basa in larga misura sui SICC. Potrebbe inoltre integrare efficacemente altre parti di Orizzonte Europa nonché l’azione della CCI EIT Digitale e le azioni previste nell’ambito di altri programmi dell’Unione, quali il programma InvestEU, Erasmus+, il programma Europa creativa, il programma Europa digitale o i fondi della politica di coesione.

Il programma Europa creativa sarà estremamente rilevante per le attività della CCI nei SICC. Il programma Europa creativa sceglie sezioni e indice bandi speciali che rispecchiano alcune delle sfide che il settore culturale e creativo si trova ad affrontare (ad esempio le competenze, l’occupazione e i modelli commerciali) e punta a sviluppare forti sinergie e complementarità. Nell’ambito del programma InvestEU, e in un contesto di accesso limitato ai finanziamenti per i settori culturali e creativi, si prevedono sinergie con il meccanismo finanziario per aiutare a potenziare i progetti culturali e creativi fornendo un’assicurazione agli intermediari finanziari.

La piattaforma per la strategia di specializzazione intelligente (strategia S3) sulla modernizzazione industriale ha individuato una serie di strategie di ricerca e innovazione che si concentrano sui SICC esaminando nuove connessioni tra risorse locali, mercati potenziali e sfide sociali mediante il coinvolgimento di un ampio gruppo di attori a livello imprenditoriale. In particolare, la promozione di nuovi partenariati tra istituti di ricerca, imprese e autorità pubbliche è una delle principali aree di interesse della strategia S3, che richiede la creazione di nuove piattaforme di collaborazione.

IV.   Conclusioni

Una CCI nei SICC è lo strumento più adatto per affrontare le principali sfide economiche e sociali di cui nella presente appendice. La creatività è un motore fondamentale dell’innovazione e una CCI nei SICC ha la capacità di liberare il potenziale della creatività artistica e basata sulla cultura e di contribuire a rafforzare la competitività, la sostenibilità, la prosperità e la crescita intelligente dell’Europa.

Appendice 2

Scheda informativa sulla cci nei settori e negli ecosistemi marini, marittimi e delle acque

La presente appendice presenta una panoramica dell’ambito dei settori ed ecosistemi marini, marittimi e delle acque al momento della preparazione dell’ASI 2021-2027. Prima del lancio di una CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque, la Commissione effettua un’analisi che riflette gli sviluppi delle tendenze scientifiche, tecnologiche e socioeconomiche e garantisce:

1)

il pieno allineamento con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;

2)

il pieno allineamento con i criteri per i partenariati europei di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/695; e

3)

la coerenza con le iniziative esistenti a livello dell’Unione, nazionale e regionale, compresi i partenariati e le missioni europei.

I.   La sfida

I mari, gli oceani e le acque interne rivestono un ruolo centrale per la vita, la salute e il benessere delle persone, l’approvvigionamento alimentare, i servizi ecosistemici essenziali, l’energia rinnovabile e altre risorse, nonché per le dinamiche relative al clima e la conservazione della biodiversità. Negli ultimi 100 anni l’uso eccessivo e la cattiva gestione delle risorse naturali hanno esercitato una forte pressione sugli ecosistemi marini e di acqua dolce. Pertanto la sfida consiste nel creare un’economia blu circolare e sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e si basi sulla disponibilità affidabile di una quantità e qualità accettabili di acqua nonché su ecosistemi marini e di acqua dolce sani e funzionanti. Tale sfida comprende principalmente: 1) la scarsità di acqua, la siccità e le inondazioni; 2) il degrado degli ecosistemi marini e di acqua dolce; e 3) l’economia blu circolare e sostenibile.

1.   La scarsità di acqua, la siccità e le inondazioni

I continui cambiamenti climatici e l’eccessiva estrazione di acqua dolce stanno aumentando la gravità e la frequenza della scarsità di acqua e delle siccità. Senza metodi e tecnologie innovativi per raccogliere, prevedere, preparare e diffondere informazioni e soluzioni sulla sicurezza dei corpi idrici, sulle minacce potenziali e sull’attenuazione dei rischi, l’Unione è esposta a gravi danni economici e sociali. La scarsità di acqua accompagna la pressione sui terreni dovuta alla necessità di aumentare la produzione di biomassa, il sequestro del carbonio e le aree naturali per conseguire gli obiettivi in materia di decarbonizzazione e biodiversità. La valutazione d’impatto della Commissione (28) indica che il passaggio della produzione di proteine verso l’acquacoltura non alimentata e l’acquacoltura e l’acquaponica multitrofiche integrate potrebbe alleviare la pressione sui terreni e sulle acque dolci.

2.   Il degrado degli ecosistemi marini e di acqua dolce

Gli ecosistemi costieri, marini e di acqua dolce sono soggetti alla pressione derivante dall’attività umana diretta e dall’accelerazione dei cambiamenti climatici. I danni comprendono la perdita di biodiversità, l’esaurimento degli stock ittici, danni al fondale marino, anche a causa dell’uso di dispositivi nocivi come attrezzi da pesca, l’ostruzione dei fiumi, l’inquinamento da eutrofizzazione e l’accumulo di rifiuti marini, compreso un’elevata quantità di attrezzi da pesca e microplastiche gettati negli oceani. Il cattivo stato della salute ecologica non solo compromette gli obiettivi in materia di biodiversità, ma danneggia anche le comunità e le imprese che dipendono da acque pulite ed ecosistemi sani. Il mercato globale dei beni e dei servizi per misurare e attenuare tale degrado è in crescita ed è altamente competitivo. Un’innovazione in grado di migliorare, ripristinare e recuperare il capitale marino, costiero e di acqua dolce e l’innovazione in attrezzi e metodi di pesca sostenibili è essenziale per la competitività delle imprese dell’Unione e per sostenere l’occupazione e la crescita in tutta l’Unione.

3.   L’economia blu circolare e sostenibile

Il percorso dell’economia circolare non solo salvaguarda la salute umana e l’efficienza delle risorse, ma è anche un motore di crescita sostenibile. La prevista crescita senza precedenti dell’energia eolica offshore e di altre tecnologie innovative dell’energia oceanica, che non devono compromettere la tutela dell’ambiente, offre opportunità sia per il miglioramento della biodiversità (quali barriere artificiali e parchi ostreari) sia per nuove attività che utilizzano lo spazio e l’energia elettrica rinnovabile, come l’acquacoltura e l’elettrolisi dell’idrogeno. L’acquacoltura non alimentata è in grado di riciclare i nutrienti in eccesso che altrimenti causerebbero eutrofizzazione. I nuovi obiettivi per la riduzione delle emissioni e i carburanti rinnovabili nel trasporto marittimo richiedono innovazioni nella propulsione e nella logistica. Il riutilizzo delle acque reflue evita carenze che possono essere aggravate dai cambiamenti climatici.

II.   Pertinenza e impatto

Una CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque — con un’impostazione olistica e integrata — contribuirà ad affrontare tutte le sfide di cui alla sezione I. Questo ambito ha una base di conoscenze relativamente solida ed elevate potenzialità di mercato. Negli ultimi 15 anni i paesi europei hanno prodotto più documenti di ricerca sulla scienza e la tecnologia dell’acqua di quanto non abbiano fatto sia gli Stati Uniti d’America che il resto del mondo. Inoltre, l’Unione, insieme alla Cina e agli Stati Uniti d’America, è una delle principali economie marittime. Secondo i più recenti dati raccolti nel 2018, i settori dell’economia blu esistenti davano lavoro a oltre cinque milioni di persone nell’Unione e generavano un fatturato pari a 750 miliardi di EUR e un valore aggiunto lordo di 218 miliardi di EUR. Tuttavia, vi è una chiara frammentazione degli sforzi e discrepanze tra le attività di istruzione, ricerca e innovazione. Ad esempio, meno del 20 % degli istituti di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze dell’acqua collaborano efficacemente con le industrie o le imprese.

I nuovi settori dell’innovazione emergenti (come le biotecnologie e la produzione di energia offshore) aprono nuove opportunità di mercato per nuove tecnologie e nuove imprese e posti di lavoro altamente qualificati. Tali settori e la transizione tecnologica dei settori più tradizionali legati al mare richiederebbero approcci transdisciplinari e nuovi tipi di istruzione al di là dei confini della disciplina. In particolare, i programmi accademici tendono ad essere piuttosto ampi, mentre i settori richiedono conoscenze e competenze specifiche. Inoltre, i programmi di studio in settori quali l’ingegneria, la progettazione urbana e l’architettura non coprono sufficientemente le questioni relative all’ecologia, all’ingegneria marina e alla gestione delle risorse idriche.

L’istituzione di una CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque è intesa a fornire un reale contributo al rafforzamento degli ecosistemi dell’innovazione e alla promozione della cooperazione in tutto il triangolo della conoscenza al fine di accelerare l’adozione di nuove tecnologie e approcci e stimolare lo sviluppo di prodotti e metodi più sostenibili, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca. La creazione di una comunità multidisciplinare paneuropea di partner del triangolo della conoscenza contribuirebbe a promuovere la visione dell’economia blu e a rafforzare la competitività a livello mondiale delle scienze e delle tecnologie marine e marittime europee. Tale comunità contribuirebbe a portare sul mercato progetti innovativi di scienza e tecnologia blu che fornirebbero soluzioni agli urgenti problemi concreti della sostenibilità e contribuirebbero a un’economia blu basata sugli ecosistemi non solo a livello europeo ma anche mondiale. Una CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque porterebbe a una migliore gestione delle interazioni umane con gli ecosistemi acquatici marini, contribuendo direttamente a un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare garantendo la gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

III.   Sinergie e complementarità con le iniziative esistenti

La CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve creare le sinergie più forti possibili con le pertinenti iniziative politiche dell’Unione nonché nell’ambito di Orizzonte Europa e interagire a livello internazionale con le pertinenti iniziative delle Nazioni Unite e gli SDG, in particolare l’SDG 6 «Acqua pulita e servizi igienico-sanitari», l’SDG 11 «Città e comunità sostenibili», l’SDG 13 «Azione per il clima» e l’SDG 14 «Vita sott’acqua».

La CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve essere allineata alle priorità stabilite nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), nella direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), nella comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 su una politica marittima integrata per l’Unione europea e agli impegni internazionali. La CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve contribuire anche alle priorità stabilite nel Green Deal europeo, in particolare la strategia «dal produttore al consumatore», il «piano d’azione per l’inquinamento zero di aria, acqua e suolo», le «iniziative per migliorare la gestione ed aumentare la capacità delle vie navigabili interne» e la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030.

Alcune strategie regionali S3 hanno individuato una serie di strategie di ricerca e innovazione che si concentrano sui settori marini e acquatici esaminando nuovi nessi tra risorse locali, mercati potenziali e sfide sociali mediante il coinvolgimento di un ampio gruppo di attori a livello imprenditoriale.

Per quanto riguarda le componenti di Orizzonte Europa, devono essere garantite solide complementarità e devono essere evitate le duplicazioni, in particolare con:

1)

la possibile missione su «oceani, mari, acque costiere e interne in buona salute»;

2)

i pertinenti partenariati europei, in particolare i partenariati «Un’economia blu climaticamente neutra, sostenibile e produttiva», «Ripristino della biodiversità per salvaguardare la vita sulla Terra», «Water4All», «Transizione all’energia pulita», «Guidare la transizione urbana», «Sistemi alimentari» e «Ricerca e innovazione nell’area del Mediterraneo» (Orizzonte 2020);

3)

tutti i poli tematici del pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea»;

4)

le infrastrutture per la ricerca; e

5)

il CEI.

Devono essere inoltre garantite forti complementarità con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e BlueInvest per la diffusione delle innovazioni promettenti e devono essere evitate duplicazioni.

IV.   Conclusioni

La CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque è lo strumento più adatto per affrontare le principali sfide economiche, ambientali e sociali di cui alla presente appendice. Tale CCI è necessaria, in particolare, per rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione in tutta Europa affrontando le sfide connesse all’acqua, formare la prossima generazione di innovatori e imprenditori, nonché trovare e sostenere soluzioni innovative per tali sfide.

La CCI nell’ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve:

1)

ridurre la frammentazione del panorama innovativo nei settori marittimo, marino e delle acque promuovendo la creazione di ecosistemi dell’innovazione che colleghino gli attori e le reti di diversi settori e varie discipline a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale;

2)

promuovere un approccio integrato e multidisciplinare attraverso la collaborazione tra gli IIS, gli istituti di ricerca, le imprese innovative e le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore nei settori dell’economia blu per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di transizione verde e transizione digitale;

3)

mettere in collegamento attori e reti in tutti i settori e le discipline a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale individuando in particolare la pertinente strategia S3 e ulteriori strategie regionali comprendenti i settori dell’economia blu;

4)

formare e sviluppare la prossima generazione di innovatori e imprenditori nei settori dell’economia blu, dotandoli delle competenze imprenditoriali e tecnologiche necessarie per uno sviluppo sostenibile e competitivo;

5)

contribuire allo sviluppo di condizioni quadro che consentano di trasformare le idee in innovazione sociale e in nuovi sviluppi tecnologici e alla loro diffusione sul mercato, nell’ottica di apportare vantaggi ai cittadini dell’Unione e migliorarne la qualità di vita;

6)

creare sinergie con altri partenariati europei, missioni, il CEI, la BEI e BlueInvest allo scopo ampliare la scala delle innovazioni, permettere ad altri settori di prosperare in maniera sostenibile e aumentare la diffusione delle soluzioni innovative sul mercato e la loro accettazione sociale; e

7)

rafforzare la posizione dell’Unione come protagonista globale nei settori dell’oceanografia, della gestione delle acque interne nonché della tutela e del ripristino degli ecosistemi.


(1)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(2)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(3)  Quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/819.

(4)  Quali definiti all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2021/819.

(5)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2021/819.

(6)  Quali definiti cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2021/819.

(7)  Quali definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/819.

(8)  Quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/819 e alla sezione 3.2 del presente allegato.

(9)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(10)  Quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/819.

(11)  Quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/695.

(12)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(13)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(14)  Quale definita all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2021/819.

(15)  Quali definite all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2021/819.

(16)  HEInnovate è un quadro politico sviluppato dalla Commissione e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) HEInnovate offre agli istituti di istruzione superiore una metodologia che consente di individuare le capacità di innovazione da sviluppare ulteriormente e di definire strategie ed azioni pertinenti per ottenere l’impatto desiderato. HEInnovate si basa su solide prove metodologiche e mira allo sviluppo delle capacità in otto settori: leadership e governance; trasformazione digitale; capacità organizzativa; insegnamento e apprendimento in ambito imprenditoriale; preparazione degli imprenditori e sostegno all’imprenditorialità; scambio di conoscenze; internazionalizzazione; e misurazione dell’impatto. L’OCSE ha pubblicato numerose relazioni per paese sull’iniziativa HEInnovate, cfr. la serie di studi dell’OCSE sulle competenze disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

(17)  Il quadro per la valutazione di impatto dell’innovazione regionale (Regional Innovation Impact Assessment Framework — RIIA) è stato elaborato dalla Commissione come primo passo per orientare le valutazioni di impatto dell’innovazione delle università attraverso l’elaborazione di studi di casi basati su parametri. La valutazione d’impatto dell’innovazione, ad esempio attraverso il quadro RIIA, potrebbe essere collegata a strumenti di finanziamento basati sul rendimento innovativo a livello di Unione, nazionale o regionale.

(18)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (cr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2021/819.

(20)  La comunità degli ex studenti dell’EIT riunisce imprenditori e agenti del cambiamento che hanno partecipato a un programma di istruzione o di promozione dell’imprenditorialità offerto da una CCI. La comunità rappresenta una rete di oltre 5 000 membri.

(21)  Quali definite all’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2021/819.

(22)  Quale definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/819.

(23)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce ilprogramma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 258/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(26)  I SICC comprendono tutti i settori e tutte le industrie le cui attività si basano su valori culturali, sulla diversità culturale e sulle espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali e/o collettive, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, a prescindere dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Tali attività includono lo sviluppo di capacità e talenti dotati del potenziale di generare innovazione, creazione di ricchezza e posti di lavoro attraverso la produzione di valore sociale ed economico, segnatamente a partire dalla gestione della proprietà intellettuale. Tali attività comprendono inoltre lo sviluppo, la produzione, la creazione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l’istruzione e la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l’altro, l’architettura, gli archivi, le arti, le biblioteche e i musei, l’artigianato artistico, il settore audiovisivo (compresi i film, la televisione, i software, i videogiochi, i contenuti multimediali e la musica registrata), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, le industrie di lusso basate sulla creatività e la moda, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compreso il teatro e la danza), i libri e l’editoria (giornali e riviste), la radio, le arti visive e la pubblicità.

(27)  Gli studi culturali e creativi nelle università europee si concentrano per lo più sulla «parte creativa» e i loro laureati non sono sempre preparati per accedere al mercato del lavoro moderno in quanto non dispongono di competenze intersettoriali (imprenditoriali, digitali e di gestione finanziaria). Per quanto riguarda gli istituti di istruzione superiore, l’Unione è in ritardo rispetto agli Stati Uniti d’America per quanto riguarda gli studi sulla comunicazione e sui media (mentre le università dell’Unione ottengono migliori risultati in discipline più tradizionali come l’arte e il design o le arti dello spettacolo).

(28)  Valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini».

(29)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(30)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(31)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

(32)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).