ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, e i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, anche in relazione alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide per il prossimo decennio potranno essere affrontate solo se gli Stati membri guarderanno al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e coopereranno intensamente con le loro controparti. |
(2) |
Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro a livello dell’Unione in cui sviluppare attività di cooperazione. Tale quadro è più efficiente in termini di costi rispetto a eventuali quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri dovessero istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del programma Fiscalis 2020 attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis («programma»). |
(3) |
Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostenga il mercato interno, stimoli la competitività dell’Unione e tuteli gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione relativo all’imposizione fiscale, prevenire e lottare contro la frode e l’evasione fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione, evitare e ridurre inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, sostenere sistemi fiscali più equi e più efficienti, realizzare il pieno potenziale del mercato interno e stimolare la concorrenza leale nell’Unione, sostenere un approccio comune dell’Unione nei consessi internazionali, assistere le autorità fiscali nello sviluppo delle capacità amministrative, anche ammodernando le tecniche di rendicontazione e revisione contabile, e sostenere la relativa formazione del personale delle autorità fiscali. |
(4) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (4). |
(5) |
Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate talune condizioni. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi per la loro partecipazione a programmi dell’Unione. |
(6) |
Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. |
(7) |
Le azioni nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all’esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete, come riunioni e simili eventi ad hoc (incluse, se del caso, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative), la collaborazione strutturata sulla base di progetti (comprese, se del caso, revisioni contabili congiunte) e lo sviluppo di capacità informatiche (compreso, se del caso, l’accesso da parte delle autorità fiscali a registri interconnessi). Se del caso, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare temi prioritari al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l’adozione e l’effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali in materia di imposizione fiscale. |
(8) |
Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere, dell’internazionalizzazione degli strumenti finanziari e del conseguente aumento dei rischi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, i quali vanno tutti ben oltre le frontiere dell’Unione, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma e organizzazioni internazionali potrebbero presentare un interesse per l’Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti o estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e al funzionamento di due sistemi elettronici simili utilizzati per lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione e a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, tali adattamenti o estensioni dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma. |
(9) |
Considerata l’importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, il programma dovrebbe prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse le autorità governative di paesi terzi non associati, compresi i paesi meno sviluppati, nonché rappresentanti delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, dei contribuenti e della società civile. In tale contesto, per paese meno sviluppato si dovrebbe intendere un paese terzo o un territorio extra UE ammissibile a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in conformità del pertinente elenco pubblicato dal comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e sulla base della definizione di «paesi meno sviluppati» delle Nazioni Unite. La selezione degli esperti partecipanti ai gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Per quanto riguarda gli esperti designati a titolo personale per agire in modo indipendente nell’interesse pubblico, è opportuno che la Commissione garantisca che tali esperti siano imparziali, che non abbiano eventuali conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali e che le informazioni sulla loro selezione e partecipazione siano rese pubbliche. |
(10) |
In linea con l’impegno della Commissione a favore della coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’Unione europea, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo il doppio finanziamento. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali. |
(11) |
In un’ottica di efficacia dei costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell’Unione nei settori connessi, quali il programma Dogana istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il programma antifrode dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(12) |
Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere e distinguere fra le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Nella misura del possibile è opportuno garantire l’interoperabilità tra le componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, nonché sinergie con altri sistemi elettronici dei pertinenti programmi dell’Unione. |
(13) |
Per quanto riguarda l’imposizione fiscale a livello di Unione, nessuna norma attualmente impone di elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire che le azioni di sviluppo delle capacità informatiche siano coerenti e coordinate, il programma dovrebbe prevedere l’obbligo di elaborare tale piano, uno strumento di pianificazione che dovrebbe rispettare e non oltrepassare gli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione. |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali, che dovrebbero coprire ognuno non più di tre anni, ridurrebbe l’onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri. |
(15) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(16) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate, rispettivamente, non oltre quattro anni dopo l’inizio dell’attuazione e il completamento del programma, dovrebbero contribuire al processo decisionale relativo ai prossimi quadri finanziari pluriennali. La valutazione intermedia e quella finale dovrebbero altresì affrontare gli ostacoli restanti al conseguimento degli obiettivi del programma e formulare proposte di migliori pratiche. Oltre alla valutazione intermedia e quella finale, nel quadro del sistema di rendicontazione sulla performance, dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali sui progressi compiuti per monitorare i progressi realizzati. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell’anno in questione. |
(17) |
La Commissione dovrebbe organizzare seminari periodici delle autorità fiscali in cui i rappresentanti degli Stati membri beneficiari discutano le problematiche e suggeriscano potenziali miglioramenti in relazione agli obiettivi del programma, incluso lo scambio di informazioni tra autorità fiscali. |
(18) |
Al fine di rispondere adeguatamente ai cambi di priorità programmatiche nell’ambito della politica fiscale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare l’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(19) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
(20) |
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
(21) |
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
(22) |
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, del costo dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. I costi ammissibili dovrebbero essere determinati in relazione alla natura delle azioni ammissibili. La copertura delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei partecipanti alle riunioni e simili appositi eventi e la copertura delle spese connesse all’organizzazione di eventi sono della massima importanza al fine di garantire la partecipazione di esperti nazionali e di autorità fiscali ad azioni congiunte. |
(23) |
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere concessa una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, è opportuno che nella decisione di finanziamento sia possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. |
(24) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(25) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1286/2013. |
(26) |
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’avvio dell’attuazione a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l’elaborazione, l’amministrazione, l’applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:
|
2) |
«autorità fiscali»: autorità pubbliche e altri organismi competenti per l’imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate; |
3) |
«sistema elettronico europeo»: un sistema elettronico necessario ai fini dell’imposizione fiscale e dell’esecuzione dei compiti delle autorità fiscali. |
Articolo 3
Obiettivi del programma
1. Gli obiettivi generali del programma consistono nel sostenere le autorità fiscali e l’imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato interno, nel promuovere la competitività dell’Unione e la concorrenza leale nell’Unione, nel tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall’evasione e dall’elusione fiscali, e nel migliorare la riscossione delle imposte.
2. Gli obiettivi specifici del programma consistono nel sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale, nel promuovere la cooperazione tra le autorità fiscali, incluso lo scambio di informazioni fiscali, e nel sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento di sistemi elettronici europei.
Articolo 4
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 269 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione contabile, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Inoltre, tale importo può coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche incentrate sull’elaborazione e lo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma.
Articolo 5
Paesi terzi associati al programma
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:
a) |
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; |
b) |
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione; |
c) |
altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:
|
I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.
CAPO II
Ammissibilità
Articolo 7
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni attuate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
riunioni e simili eventi ad hoc; |
b) |
collaborazione strutturata sulla base di progetti; |
c) |
azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei; |
d) |
azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità; |
e) |
azioni di supporto e altre azioni, tra cui:
L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma. L’allegato III contiene un elenco non esaustivo dei temi prioritari delle azioni. |
3. Le azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione o gli Stati membri. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.
4. Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 8
Partecipazione di esperti esterni
1. Ove ciò sia utile per la realizzazione di un’azione intesa ad attuare gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma, compresi i paesi meno sviluppati, e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti degli operatori economici, i rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a tali azioni.
2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità dell’articolo 238 del regolamento finanziario.
3. Gli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono selezionati dalla Commissione, anche fra gli esperti proposti dagli Stati membri, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze relative all’azione specifica, su base puntuale, in funzione delle necessità.
La Commissione valuta, tra l’altro, l’imparzialità di tali esperti esterni e l’assenza di conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali.
CAPO III
Sovvenzioni
Articolo 9
Concessione, complementarità e finanziamento combinato
1. Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal programma, purché i diversi contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme del rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente da diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
3. A norma dell’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e di paesi terzi associati al programma di cui all’articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 5 del presente regolamento.
4. In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Articolo 10
Tasso di cofinanziamento
1. In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione.
2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 13.
CAPO IV
Disposizioni specifiche per le azioni di sviluppo di capacità informatiche
Articolo 11
Responsabilità
1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all’articolo 12 (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation — MASP-T), compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità di tali sistemi.
2. La Commissione assicura in particolare:
a) |
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del MASP-T; |
b) |
il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità, interconnettività e miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata; |
c) |
il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale; |
d) |
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda la loro interazione con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali; |
e) |
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello di Unione relative al governo elettronico. |
3. Ciascuno Stato membro assicura in particolare:
a) |
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del MASP-T; |
b) |
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale; |
c) |
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello nazionale relative al governo elettronico; |
d) |
la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle proprie autorità e ai propri operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei; |
e) |
l’attuazione dei sistemi elettronici europei a livello nazionale. |
Articolo 12
Piano strategico pluriennale per la fiscalità
1. La Commissione e gli Stati membri elaborano un MASP-T e lo tengono aggiornato. Il MASP-T si conforma ai pertinenti atti giuridici dell’Unione. Esso elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema elettronico europeo, o parte di tale sistema elettronico europeo, nelle categorie seguenti:
a) |
componente comune, vale a dire una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell’Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata dalla Commissione come comune per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione; |
b) |
componente nazionale, vale a dire una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, che è disponibile nello Stato membro che l’ha elaborata o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta; oppure |
c) |
una combinazione delle componenti di cui alle lettere a) e b). |
2. Il MASP-T comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell’ambito del MASP-T. Inoltre riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.
4. Non oltre il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del MASP-T nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tali relazioni annuali sono redatte secondo un formato prestabilito.
5. Non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione elabora una relazione consolidata sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4 che valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nell’attuazione del MASP-T e la rende pubblica.
CAPO V
Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo
Articolo 13
Programma di lavoro
1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 14
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato II.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.
Articolo 15
Valutazione
1. Le valutazioni del programma si svolgono in modo da alimentare il processo decisionale con tempestività. La Commissione rende pubbliche tali valutazioni.
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.
3. Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione intermedia e di quella finale, comprensive delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 16
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
CAPO VI
Esercizio della delega e procedura di comitato
Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato del programma Fiscalis». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VII
Informazione, comunicazione e pubblicità
Articolo 19
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 21
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 118.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(4) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode e che abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110).
(8) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(10) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(14) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(15) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(16) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(17) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(18) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(19) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(20) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).
(21) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(22) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(23) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO I
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE TIPOLOGIE POSSIBILI DI AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, LETTERE A), B) E D)
Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), possono, fra le altre, assumere le seguenti forme:
1) |
per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:
|
2) |
per quanto riguarda la collaborazione strutturata sulla base di progetti:
|
3) |
per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità:
|
(1) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
(3) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
ALLEGATO II
INDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
Per riferire sui progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono utilizzati i seguenti indicatori.
A. Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche)
1) |
Indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate nel contesto dell’applicazione e attuazione del diritto e della politica dell’Unione in materia di imposizione fiscale e numero delle raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni); |
2) |
indice di apprendimento (numero di moduli di apprendimento a distanza utilizzati, numero di funzionari formati e punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti); |
3) |
disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo); |
4) |
disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo); |
5) |
indice di procedure semplificate mediante l’informatica per le autorità fiscali e gli operatori economici (numero di operatori economici registrati, numero di domande e numero di consultazioni nei diversi sistemi elettronici finanziati dal programma); |
B. Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete
6) |
indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia e numero di gruppi di collaborazione online); |
7) |
indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore e percentuale di autorità fiscali che si sono avvalse di prassi di lavoro/di orientamenti elaborati con il sostegno del programma). |
ALLEGATO III
ELENCO NON ESAUSTIVO DEI POSSIBILI TEMI PRIORITARI PER LE AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7
In linea con gli obiettivi specifici e generali del programma, le azioni di cui all’articolo 7 possono essere incentrate, tra gli altri, sui seguenti temi prioritari:
1) |
sostegno all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale, compresa la relativa formazione del personale, e contributo all’individuazione di possibili soluzioni per migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, compresa l’assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte; |
2) |
sostegno all’efficace scambio di informazioni, comprese le richieste di gruppi, allo sviluppo di formati informatici standard, all’accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulla titolarità effettiva e al miglioramento dell’uso delle informazioni ricevute; |
3) |
sostegno al buon funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa e di scambio di migliori prassi tra le autorità fiscali, anche in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte; |
4) |
sostegno alla digitalizzazione e all’aggiornamento delle metodologie in seno alle autorità fiscali; |
5) |
sostegno allo scambio di migliori prassi per la lotta contro le frodi IVA. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/848 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2021
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
In base a un riesame delle misure di cui al regolamento (UE) n. 36/2012, è opportuno aggiornare le voci per 25 persone fisiche e tre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
P. SIZA VIEIRA
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 36/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:
|
2) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
3) |
Nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2021
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento. |
(2) |
All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia (RAC), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri (2) su dette proposte. Tali pareri del comitato sono:
|
(3) |
Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L’inclusione dei valori armonizzati delle STA nelle voci elencate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevola l’armonizzazione della classificazione delle miscele ed è di ausilio alle autorità incaricate dell’attuazione. A seguito di ulteriori valutazioni scientifiche di talune sostanze, l’Agenzia ha calcolato i valori delle STA per ossido di dirame, dicloruro di rame triidrossido, esaidrossosolfato di tetrarame ed esaidrossosolfato idrato di tetrarame, fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico), carbonato di rame(II)--idrossido di rame(II) (1:1), diidrossido di rame; idrossido di rame(II), poltiglia bordolese; prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio e solfato di rame pentaidrato, oltre a quelli proposti nei pareri del RAC per altre sostanze. Tali valori delle STA dovrebbero essere inseriti nella penultima colonna della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) |
La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC del 15 marzo 2019 sulla sostanza mancozeb, del 20 settembre 2019 sulla sostanza 4-metilpentan-2-one, e del 20 settembre 2019 sulla sostanza dimetomorf. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e non sono state ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC. |
(5) |
La Commissione ritiene pertanto appropriato introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(7) |
Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Tali obblighi possono includere quelli fissati all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di entrata in vigore per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008
La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022.
In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la tabella 3 è così modificata:
1) |
sono inserite le seguenti voci:
|
2) |
le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 e 616-113-00-9 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:
|
3) |
la voce corrispondente al numero della sostanza 015-192-00-1 è soppressa. |
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/44 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/850 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma, e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene una classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) basata su un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR. |
(2) |
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, di categoria 1B o di categoria 2 ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Una sostanza CMR può essere tuttavia impiegata nei prodotti cosmetici se vengono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(3) |
Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le competenti autorità nazionali, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze vietate o, a seconda dei casi, delle sostanze soggette a restrizioni, di cui rispettivamente all’allegato II o all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o delle sostanze autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o delle sostanze autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(4) |
Con il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (3), applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2021, alcune sostanze sono state classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario vietare l’utilizzo di tali sostanze CMR nei prodotti cosmetici a decorrere dalla stessa data. |
(5) |
In particolare il regolamento delegato (UE) 2020/217 prevede la classificazione della sostanza TiO2 (denominazione INCI: «titanium dioxide», biossido di titanio) come cancerogena di categoria 2 per inalazione, riferita al biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm. |
(6) |
Il biossido di titanio figura attualmente nell’allegato IV, voce 143, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e ne è autorizzato l’uso come colorante nei prodotti cosmetici a condizione che soddisfi i criteri di purezza di cui alla voce E 171 (biossido di titanio) di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (4). Il biossido di titanio è inoltre inserito nell’elenco dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, voci 27 e 27 bis (nano), come filtro UV e autorizzato nei prodotti cosmetici in concentrazioni non superiori al 25 %. Il biossido di titanio (nano) è inoltre consentito nei preparati pronti per l’uso, eccettuate le applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione e ferme restando le altre condizioni elencate in tale voce. |
(7) |
A seguito della classificazione del biossido di titanio come sostanza CMR, in data 28 gennaio 2020 è stata presentata una richiesta relativa al suo impiego in via eccezionale nei prodotti cosmetici a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(8) |
Il 6 ottobre 2020 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere scientifico sul biossido di titanio (5) («il parere del CSSC») ai fini dell’adozione delle misure necessarie a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Secondo il parere del CSSC, che riguardava il biossido di titanio (inalabile) in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm, in base ai dati disponibili, la sostanza TiO2 è sicura per i consumatori se utilizzata nei prodotti per il viso in polvere libera fino a una concentrazione massima del 25 % e nei prodotti per capelli/barba e baffi in forma di spray aerosol fino a una concentrazione massima dell’1,4 %. Per quanto riguarda l’uso professionale, la sostanza TiO2 è considerata sicura se utilizzata nei prodotti per capelli/barba e baffi in forma di spray aerosol fino a una concentrazione massima dell’1,1 %. |
(9) |
Il CSSC ha infine concluso che tali risultati erano basati su prodotti cosmetici contenenti un solo tipo di biossido di titanio (in forma pigmentaria) e che, in mancanza di ulteriori informazioni, non era possibile stabilire se tali conclusioni fossero applicabili anche ad altre applicazioni cosmetiche contenenti altri tipi di biossido di titanio non espressamente contemplati dal parere del CSSC. |
(10) |
Alla luce delle conclusioni del CSSC, il biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm non dovrebbe essere autorizzato per l’uso in applicazioni che possano comportare un’esposizione per inalazione dell’utilizzatore finale e dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e il suo uso dovrebbe essere consentito solo nei prodotti per il viso in polvere libera e nei prodotti per capelli/barba e baffi in forma di spray aerosol, come indicato in dette conclusioni. Oltre a iscrivere il biossido di titanio nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, è opportuno disporre che sia consentito l’uso del biossido di titanio come colorante, conformemente alla voce 143 dell’allegato IV di detto regolamento, e come filtro UV, conformemente alla voce 27 dell’allegato VI di detto regolamento, fatte salve le restrizioni di cui all’allegato III del medesimo regolamento. A tal fine dovrebbe essere aggiunto un riferimento all’uso limitato del biossido di titanio di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nelle voci pertinenti degli allegati IV e VI del medesimo regolamento. Per quanto riguarda l’uso del biossido di titanio (nano) come filtro UV conformemente alla voce 27 bis dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, non sono necessarie misure supplementari, in quanto la voce in questione prevede già che il biossido di titanio (nano) non debba essere utilizzato nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. |
(11) |
Non è stata presentata alcuna richiesta relativa all’impiego in via eccezionale nei prodotti cosmetici di altre sostanze, diverse dal biossido di titanio, classificate nel regolamento delegato (UE) 2020/217 come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze in questione sono: cobalto, metaldeide (ISO), metilmercurio cloruro, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene, dibenzo[a,h]pirene, etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati, cyflumetofen (ISO), diisoesilftalato, halosulfuron metile (ISO), 2-metilimidazolo, metaflumizone (ISO), dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno, bis(solfamidato) di nichel, 2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone e ossido di etilene. Queste sostanze non sono attualmente soggette alle restrizioni di cui all’allegato III né sono autorizzate a norma degli allegati IV, V o VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tre di dette sostanze, ossia il bis(solfamidato) di nichel, l’ossido di etilene e il 2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone, sono attualmente iscritte nell’elenco dell’allegato II del medesimo regolamento. Le sostanze che ancora non figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di tale allegato. |
(12) |
Il regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione (6), adottato al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo di sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel regolamento (UE) n. 2018/1480 della Commissione (7), ha introdotto modifiche all’allegato III, voce 98, del regolamento (CE) n. 1223/2009 per quanto riguarda la sostanza acido 2-idrossi-benzoico (denominazione INCI: «salicylic acid», acido salicilico). Al fine di allineare pienamente tali modifiche alle conclusioni del parere originario del CSSC (8), è opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza con funzione diversa da quella di conservante, in lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on a una concentrazione massima dello 0,5 %. L’allegato III, voce 98, del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(13) |
Inoltre la sostanza bis(tetrafluoroborato) di nichel (n. CAS 14708-14-6) è stata inserita per errore due volte nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (voci 1401 e 1427) dal regolamento (UE) 2019/831 della Commissione (9), il quale era stato adottato al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze classificate come sostanze CMR, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, nel regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (10). La seconda di queste due voci è pertanto ridondante e dovrebbe essere soppressa. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(15) |
Le modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009 di cui al presente regolamento si basano sulla classificazione delle sostanze in questione come sostanze CMR nel regolamento delegato (UE) 2020/217 e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento delegato. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 la voce 1427, corrispondente alla sostanza bis(tetrafluoroborato) di nichel (n. CAS 14708-14-6), è soppressa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021 per quanto riguarda il punto 1, il punto 2, lettera b), e i punti 3 e 4 dell’allegato.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(5) SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Titanium dioxide (TiO2), versione preliminare del 7 agosto 2020, versione definitiva del 6 ottobre 2020, SCCS/1617/20.
(6) Regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione, del 27 novembre 2019, che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 15).
(7) Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).
(8) SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on salicylic acid, rettifica del 20-21 giugno 2019, SCCS/1601/18.
(9) Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29).
(10) Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
all’allegato II sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
3) |
all’allegato IV la voce 143 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all’allegato VI la voce 27 è sostituita dalla seguente:
|
(1) Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.
(2) Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.»;
(3) Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 27.»;
((2)) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143».
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/851 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
170,6 158,3 236,8 |
45 51 19 |
AR BR TH |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/852 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») (3), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 32/2000 reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (4). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (5) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. |
(4) |
L’accordo stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti nell’accordo. Esso fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII del GATT avviati dall’Unione con il documento dell’OMC G/SECRET/42/Add.2 (6) e dal Regno Unito con il documento dell’OMC G/SECRET/44 (7) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Tale accordo stabilisce altresì che il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice. |
(5) |
I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti nell’accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell’Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell’UE-28 nell’ambito del GATT 1994, presentato all’OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 (8) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (9). |
(6) |
I regolamenti (CE) n. 32/2000 e (CE) n. 847/2006 si applicano attualmente a tali importazioni originarie del Regno Unito. Al fine di conformarsi all’accordo, è opportuno modificare tali regolamenti per escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti. |
(7) |
L’accordo deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021. Pertanto è opportuno escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dall’applicazione dei contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1o gennaio 2021 e che erano ancora in corso a tale data, per quanto riguarda le importazioni che sono state effettuate il 1o gennaio 2021 o successivamente. |
(8) |
Al fine di garantire la conformità all’accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021, data di applicazione dell’accordo. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al titolo II del regolamento (CE) n. 32/2000 è aggiunta la seguente sezione 4:
«
Elenco dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT
Articolo 7 bis
I contingenti tariffari comunitari elencati nell’allegato I si applicano alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito.».
Articolo 2
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/2006 è modificato come segue:
1) |
al paragrafo 1, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»; |
2) |
al paragrafo 2, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito». |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1.
(2) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.
(3) GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.
(4) Regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti (GU L 176 del 27.7.1995 pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).
(6) https://docs.wto.org
(7) https://docs.wto.org
(8) https://docs.wto.org
(9) https://docs.wto.org
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/853 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
La sostanza attiva in questione è un batterio, inizialmente denominato Streptomyces griseoviridis. In seguito, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Streptomyces K61. Più recentemente, il nome è stato ulteriormente modificato in quello attuale, Streptomyces ceppo K61. |
(3) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(4) |
L’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2022. |
(5) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(6) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(7) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 15 gennaio 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione. |
(8) |
L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
(9) |
Il 19 giugno 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che lo Streptomyces ceppo K61 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 3 dicembre 2020 e un progetto di regolamento relativo allo Streptomyces ceppo K61 il 25 gennaio 2021. |
(10) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame. |
(11) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dello Streptomyces ceppo K61. |
(12) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Streptomyces ceppo K61 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione che ne autorizza l’impiego solo come fungicida. |
(13) |
In conformità all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(14) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 (7) della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione dello Streptomyces ceppo K61 fino al 30 aprile 2022, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di tale periodo. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo dell’approvazione è presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi anteriormente a tale data. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61, di cui all’allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2020;18(7):6182, 14 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2020.6182. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente s. griseoviridis), Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
Streptomyces ceppo K61 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o luglio 2021 |
30 giugno 2036 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa allo Streptomyces ceppo K61 in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti, e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contaminazione microbiologica (2). |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce 203 relativa allo Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) è soppressa; |
2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
|
(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf».
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/854 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
(3) |
In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (3). |
1.3. Parti interessate
(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con il denunciante, un produttore esportatore e un utilizzatore dell’Unione. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3, 5.2 e 7.2. |
1.4. Campionamento
(6) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(7) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 60 % della produzione e circa il 70 % delle vendite nell’Unione del prodotto simile e che erano situati in quattro diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. |
(8) |
Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell’Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Stainless Europe («Aperam»), Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST») e Outokumpu Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
(9) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(10) |
Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati
(11) |
Alla luce del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati, l’avviso di apertura prevedeva il campionamento in India e Indonesia; pertanto, per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell’India e dell’Indonesia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(12) |
La Commissione ha inoltre invitato la missione dell’India presso l’Unione europea e l’ambasciata della Repubblica d’Indonesia a Bruxelles a individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
1.4.3.1. India
(13) |
All’apertura dell’inchiesta, sette potenziali produttori esportatori dell’India sono stati contattati dalla Commissione. Due produttori esportatori dell’India, i quali rappresentavano tutte le esportazioni del prodotto in esame nell’Unione, hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. La Commissione ha pertanto rinunciato al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori dell’India. |
1.4.3.2. Indonesia
(14) |
All’apertura dell’inchiesta, 14 potenziali produttori esportatori dell’Indonesia sono stati contattati dalla Commissione. Tre produttori esportatori hanno risposto alle domande relative al campionamento e hanno dichiarato vendite nell’Unione. In base alle informazioni fornite per il campionamento, le loro vendite rappresentavano il 72 % delle esportazioni dall’Indonesia verso l’Unione. Alla luce di ciò, anche per l’Indonesia si è rinunciato al campionamento. |
1.5. Risposte al questionario
(15) |
Il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza in India e Indonesia di distorsioni relative alle materie prime in relazione al prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare all’India e all’Indonesia le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari a tale riguardo al governo dell’India «il governo dell’India») e al governo dell’Indonesia («il governo dell’Indonesia»). |
(16) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai tre importatori indipendenti e ai cinque produttori esportatori dei paesi interessati. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (4) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
(17) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal denunciante, da due importatori indipendenti, dai due produttori esportatori dell’India e da tre produttori esportatori dell’Indonesia. Anche il governo dell’India e il governo dell’Indonesia hanno risposto al questionario. |
1.6. Visite di verifica
(18) |
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, nella fase provvisoria la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (5). |
(19) |
La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:
|
(20) |
Con riferimento alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, sono stati effettuati controlli incrociati a distanza con il governo dell’India e con il governo dell’Indonesia. |
1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(21) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(22) |
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India e dell’Indonesia. I codici NC sono forniti solo a titolo informativo. |
2.2. Prodotto simile
(23) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
|
(24) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(25) |
In una fase molto avanzata dell’inchiesta provvisoria un utilizzatore dell’Unione si è manifestato come parte interessata e ha inviato una comunicazione relativa alla definizione del prodotto. La società ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 in quanto, secondo la società, la loro produzione nell’Unione è assente o molto limitata e tali prodotti sono destinati a un impiego finale specifico e di nicchia. Secondo la società, l’esclusione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 sulla base del grado di acciaio utilizzato e del loro impiego finale non comporterebbe il rischio di elusione di altri tipi di prodotti. |
(26) |
Il denunciante si è opposto alla suddetta argomentazione. Eurofer ha ribadito che i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 sono fabbricati da almeno due produttori dell’Unione. Eurofer ha inoltre affermato che i suddetti prodotti possono essere facilmente sostituiti da prodotti realizzati con acciaio di grado diverso nell’impiego finale e di conseguenza sono in concorrenza diretta con tali tipi di prodotto. Inoltre i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi canali di distribuzione di prodotti realizzati con acciaio di grado diverso e non possono essere identificati facilmente senza ricorrere a prove specialistiche, il che, secondo il denunciante, comporta evidentemente un rischio di elusione. Alla luce delle argomentazioni di Eurofer, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i tipi di prodotto sono intercambiabili. |
(27) |
Tenuto conto della presentazione decisamente tardiva della richiesta relativa alla definizione del prodotto, del fatto che nell’Unione sono fabbricati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e dell’intercambiabilità di questi prodotti con altri tipi di prodotto, la richiesta di esclusione dei summenzionati prodotti è provvisoriamente respinta. |
3. DUMPING
3.1. Osservazione preliminare
(28) |
Dato il numero limitato di parti che hanno collaborato sia in India sia in Indonesia, i dettagli concernenti alcune risultanze relative al dumping sono riservati e pertanto sono contenuti solo nelle comunicazioni bilaterali. |
3.2. India
3.2.1. Collaborazione e applicazione parziale dell’articolo 18 del regolamento di base
(29) |
I due produttori esportatori dell’India che hanno collaborato erano Chromeni Steels Private Limited e il gruppo Jindal. |
(30) |
Chromeni Steels Private Limited fabbricava il prodotto in esame in India e lo vendeva sul mercato interno principalmente ad acquirenti indipendenti e ad alcuni acquirenti collegati. Tutte le esportazioni nell’Unione erano effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. |
(31) |
Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, di cui il gruppo il gruppo Jindal ha dichiarato esplicitamente la partecipazione alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:
|
(32) |
Dai controlli incrociati a distanza è emerso che una società collegata al gruppo Jindal in un paese terzo era coinvolta nella vendita del prodotto in esame nell’Unione. Tuttavia il ruolo pertinente di tale parte in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta non era stato opportunamente segnalato nelle comunicazioni inviate dal gruppo Jindal, comprese le risposte al questionario. Di conseguenza, con lettera del 23 marzo 2021, la Commissione ha informato il gruppo Jindal della propria intenzione di applicare le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per quanto riguardava le informazioni che non erano state fornite in merito al ruolo della società collegata. A seguito di tale lettera, la società collegata con sede in un paese terzo ha presentato osservazioni il 29 marzo 2021. Unitamente a tali osservazioni, il gruppo Jindal ha fornito anche la risposta della società collegata all’allegato del questionario. |
(33) |
Dette osservazioni sono state ribadite nel corso di un’audizione con il consigliere-auditore tenutasi il 16 aprile 2021. |
(34) |
Le osservazioni formulate dal gruppo Jindal in merito alla lettera del 23 marzo sono state debitamente esaminate, ma non hanno modificato la valutazione dei fatti elaborata dalla Commissione. In particolare, non è stato possibile effettuare un controllo incrociato a distanza in merito alla risposta all’allegato del questionario, presentata a seguito della lettera della Commissione del 23 marzo 2021, e di conseguenza la Commissione non ha potuto valutare la completezza delle informazioni fornite per conto della parte in questione. |
(35) |
La Commissione ha dunque confermato l’intenzione di applicare in questa fase le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base. |
3.2.2. Valore normale
(36) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. |
(37) |
Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore che ha collaborato è risultato rappresentativo. |
(38) |
In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione all’Unione. |
(39) |
La Commissione ha poi verificato se i tipi di prodotto venduti sul rispettivo mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato fossero rappresentativi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, rispetto ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(40) |
La Commissione ha successivamente definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale o se non tenere conto delle vendite non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(41) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
(42) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
(43) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
|
(44) |
Quando più dell’80 % delle vendite effettuate sul mercato interno per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta è risultato remunerativo e quando la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 42. In caso contrario, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative nella situazione descritta al considerando 43. |
(45) |
Quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative o non è stato venduto affatto sul mercato interno e quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(46) |
Il valore normale è stato costruito per tipo di prodotto sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
(47) |
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno. |
3.2.3. Prezzo all’esportazione
(48) |
I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. |
(49) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate con sede in un paese terzo, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(50) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto. |
3.2.4. Confronto
(51) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
(52) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto della commissione dell’operatore commerciale collegato in un paese terzo (cfr. considerando 49). Sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione e carico nonché dei costi accessori, del costo del credito, degli oneri bancari e dei costi di conversione, se del caso, come pure degli sconti, compresi gli sconti differiti, qualora abbiano influito sulla comparabilità dei prezzi. |
(53) |
Il gruppo Jindal ha richiesto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un adeguamento del valore normale per tenere conto della restituzione dei dazi, sostenendo che l’esistenza di un regime forfettario di restituzione dei dazi implicherebbe che su tutte le loro vendite sul mercato interno graverebbe un’imposta indiretta rispetto alle vendite all’esportazione. Il gruppo Jindal non ha tuttavia dimostrato che gli importi oggetto della richiesta fossero collegati alle importazioni di materie prime incorporate o ai dazi su di esse pagati. La richiesta è stata pertanto respinta. |
(54) |
Alla luce delle risultanze dei controlli incrociati a distanza riguardanti la società collegata al gruppo Jindal con sede in un paese terzo, illustrate ai considerando da 32 a 35, la Commissione ha sostituito alcune informazioni relative agli adeguamenti applicabili ai prezzi di vendita del gruppo Jindal all’Unione con i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
3.2.5. Margini di dumping
(55) |
Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(56) |
Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono il 100 % delle esportazioni totali nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Non è stato possibile individuare altri produttori esportatori oltre ai due produttori esportatori che hanno collaborato. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che presentava il margine di dumping più elevato. |
(57) |
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono dunque i seguenti:
|
3.3. Indonesia
3.3.1. Collaborazione e applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
(58) |
Come indicato al considerando 17, tre produttori esportatori indonesiani hanno trasmesso alla Commissione una risposta al questionario entro il termine stabilito. Tuttavia uno di tali produttori esportatori, PT Bina Niaga Multiusaha, non ha risposto alla maggior parte delle domande contenute nel questionario. Di fatto, nella risposta ricevuta le sezioni chiave del questionario sono state perlopiù lasciate vuote (compresi gli elenchi delle vendite relativi alle singole operazioni, la tabella dei costi di produzione, la tabella della redditività) e la società ha risposto solo ad alcune delle domande. Le informazioni fornite sono state considerate talmente carenti da equivalere a una totale assenza di risposta. Con lettera del 20 novembre 2020 la Commissione ha pertanto informato la parte interessata dei motivi alla base della propria intenzione di non tenere conto delle informazioni fornite dalla società e di ritenere che quest’ultima non abbia collaborato all’inchiesta. Nonostante le sia stata data la possibilità di presentare ulteriori osservazioni, PT Bina Niaga Multiusaha non ha risposto alla lettera della Commissione entro il termine stabilito. |
(59) |
Alla luce di quanto precede, in ultima analisi solo gli altri due produttori esportatori indonesiani, il gruppo IRNC e il gruppo Jindal Indonesia, sono stati considerati disponibili a collaborare all’inchiesta. L’inchiesta ha stabilito che le due parti rappresentavano oltre il 90 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame dall’Indonesia nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
(60) |
Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, di cui il gruppo il gruppo IRNC ha dichiarato esplicitamente la partecipazione alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:
|
(61) |
Nell’ambito dei controlli incrociati a distanza, la Commissione ha rilevato che il gruppo IRNC non aveva informato la Commissione in merito alla partecipazione di una società collegata, Tsingshan Holding Group Co., con sede in Cina, alle attività connesse al prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni che la società non ha fornito sono state considerate fondamentali per la determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione del gruppo IRNC. |
(62) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la società è stata dunque informata, con lettera del 23 marzo 2021, dei motivi alla base dell’intenzione della Commissione di applicare taluni adeguamenti per correggere il valore normale e il prezzo all’esportazione utilizzando i dati disponibili, e al gruppo IRNC è stata data la possibilità di presentare osservazioni. |
(63) |
La società ha risposto alla lettera della Commissione il 29 marzo 2021. Nella sua risposta, essa non ha contestato l’esistenza delle carenze elencate nella lettera della Commissione. Tuttavia ha replicato che si sarebbe riservata il diritto di presentare osservazioni in una fase successiva. |
(64) |
Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, menzionate esplicitamente dal gruppo Jindal Indonesia, che hanno collaborato all’inchiesta fornendo risposte al questionario e che partecipano alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:
|
3.3.2. Valore normale
(65) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. |
(66) |
Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore è risultato rappresentativo. |
(67) |
In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione all’Unione. |
(68) |
La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(69) |
La Commissione ha successivamente definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare tutte le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale o se non tenere conto delle vendite non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(70) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
(71) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
(72) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
|
(73) |
Quando più dell’80 % delle vendite effettuate sul mercato interno per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta è risultato remunerativo e quando la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite realizzate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 71 o come media ponderata delle vendite remunerative solo nella situazione descritta al considerando 72. |
(74) |
Quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative o non è stato venduto affatto sul mercato interno e quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, nonché quando le vendite di un tipo di prodotto sono state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari, con l’aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(75) |
Il valore normale è stato costruito per tipo di prodotto sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
(76) |
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno. |
3.3.3. Prezzo all’esportazione
(77) |
I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. |
(78) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate con sede in un paese terzo, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(79) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto. |
3.3.4. Confronto
(80) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica. |
(81) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto della commissione dell’operatore commerciale collegato in un paese terzo (cfr. considerando 78). |
(82) |
Sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico nonché dei costi accessori, del costo del credito, degli oneri bancari e dei costi di conversione, se del caso, come pure degli sconti, compresi gli sconti differiti, qualora abbiano inciso sulla comparabilità dei prezzi. |
(83) |
Sulla base di un elemento emerso nel corso dei controlli incrociati a distanza è stato stabilito che le risultanze dei controlli incrociati a distanza riguardanti la società collegata al gruppo Jindal India con sede in un paese terzo, illustrate ai considerando da 32 a 35, hanno influito anche su alcune vendite del gruppo Jindal Indonesia nell’Unione. Come previsto all’articolo 18 del regolamento di base, per completare le informazioni relative a tale società sono stati utilizzati i dati disponibili. Lo stesso vale per le informazioni mancanti relative al gruppo IRNC di cui ai considerando da 61 a 63. |
3.3.5. Margini di dumping
(84) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(85) |
Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 90 % del volume totale delle importazioni dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, la Commissione ha fissato il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato e che presenta il margine di dumping più elevato. |
(86) |
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono dunque i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione
(87) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(88) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata determinata pari a circa 3,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, segnatamente le risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato a distanza, ricevute da Eurofer e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
(89) |
Come indicato al considerando 8, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente. |
4.2. Consumo dell’Unione
(90) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer, sottoposti a controllo incrociato, concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti; tali dati sono stati in parte sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi, quali riportate nelle statistiche Eurostat. |
(91) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
|
(92) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 17 %. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(93) |
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(94) |
Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:
|
(95) |
I margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 57 e 86. Tutti questi margini sono superiori alla soglia minima fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(96) |
Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile. Le quote di mercato delle importazioni nel periodo dell’inchiesta erano del 3,4 % per l’India e del 2,8 % per l’Indonesia. |
(97) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei due paesi interessati e tra queste ultime e il prodotto dell’Unione simile presentavano analogie. In effetti, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia erano in concorrenza tra loro quando erano importati per essere venduti sul mercato dell’Unione e in concorrenza con il prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, giacché tutti questi prodotti sono venduti a categorie simili di acquirenti. |
(98) |
Tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(99) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. |
(100) |
Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(101) |
Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 54 %, il che ha consentito loro di accrescere la propria quota di mercato congiunta dal 3,3 % nel 2017 al 6,2 % nel periodo dell’inchiesta. Tale aumento, in termini sia di volume delle importazioni sia di quota di mercato, può essere attribuito alle importazioni provenienti dall’Indonesia, la quale ha registrato un aumento dei volumi delle proprie importazioni pari a quasi 6,5 volte nel periodo in esame e un incremento della propria quota di mercato dallo 0,4 % al 2,8 %. Le importazioni dall’India sono aumentate dal 2017 al 2018, ma in seguito hanno registrato un calo. Ciò ha determinato un calo complessivo in termini assoluti durante il periodo in esame. Il 1o febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (6). All’India è stato assegnato un contingente tariffario specifico per paese per il prodotto oggetto dell’inchiesta, che limita le importazioni soggette al dazio contingentale a un livello inferiore a quello del 2018. Poiché l’Indonesia non era soggetta a un contingente tariffario specifico per paese, bensì al contingente per tutti gli altri paesi, le sue importazioni non erano soggette a restrizioni analoghe a quelle indiane. Il calo delle importazioni indiane è stato tuttavia meno grave rispetto al calo complessivo del consumo dell’Unione e pertanto la quota di mercato dell’India è comunque aumentata lievemente dal 3 % nel 2017 al 3,4 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(102) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)
|
(103) |
Nel caso dell’India, i prezzi medi delle importazioni sono aumentati del 4 % tra il 2017 e il 2018, ma sono rimasti complessivamente stabili nel periodo in esame, mentre nel caso dell’Indonesia sono aumentati dell’8 %. Tuttavia durante l’intero periodo in esame i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7). |
(104) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
|
(105) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sono emersi margini di undercutting del 4,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani e del 12,0 % e del 12,4 % per i produttori esportatori indonesiani. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Osservazioni generali
(106) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(107) |
Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
(108) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(109) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping. |
(110) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(111) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(112) |
Nel periodo in esame il volume della produzione dell’industria dell’Unione ha subito un drastico calo, pari al 16 %. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva; ciò significa che si è tenuto conto degli adeguamenti, considerati normali dall’industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. In seguito all’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e da Taiwan nel 2015 (7), alcuni produttori dell’Unione hanno avviato l’ammodernamento della loro capacità produttiva. Tale ammodernamento ha comportato un leggero aumento della capacità produttiva, pari al 4 %, nel periodo in esame. |
(113) |
A causa del calo della produzione e del leggero aumento della capacità, l’utilizzo degli impianti ha subito un calo del 19 % nel periodo in esame ed è sceso al di sotto del 70 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(114) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(115) |
Il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione è diminuito del 15 % nel periodo in esame. |
(116) |
L’industria dell’Unione è tuttavia riuscita a mantenere e persino ad accrescere leggermente (2,1 punti percentuali) la propria quota di mercato nel periodo in esame; la contrazione del consumo è stata persino maggiore rispetto alla diminuzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione, in quanto le vendite dell’Unione hanno parzialmente sostituito le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati. |
4.4.2.3. Crescita
(117) |
I dati di cui sopra relativi ai volumi della produzione e delle vendite in termini assoluti, che sono indicativi di un’evidente tendenza al ribasso nel periodo in esame, dimostrano che l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere in termini assoluti. Una lieve crescita rispetto al consumo è stata possibile solo perché l’industria dell’Unione ha scelto di reagire alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping abbassando i propri prezzi di vendita. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(118) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(119) |
Il livello dell’occupazione dell’industria dell’Unione in relazione alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è aumentato del 4 % tra il 2017 e il 2019 e ha registrato un calo di 2 punti percentuali tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, il che si è tradotto in un aumento del 2 % nel periodo in esame. Dato il drastico calo della produzione, la produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente (in equivalenti a tempo pieno) prodotte ogni anno, ha subito una contrazione notevole, pari al 18 %, nel periodo in esame. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(120) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. |
(121) |
Le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono già state oggetto di un’inchiesta antidumping. La Commissione ha constatato che la situazione dell’industria dell’Unione nel 2013 è stata notevolmente influenzata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan, il che ha comportato l’istituzione di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni da tali paesi nell’ottobre 2015 (8). È quindi improbabile che la situazione dell’industria dell’Unione abbia risentito, se non in misura marginale, delle suddette pratiche di dumping durante l’intero periodo in esame. È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni provenienti dalla RPC e da Taiwan (9). |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(122) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione
|
(123) |
Dopo aver registrato un leggero aumento, pari al 3 %, tra il 2017 e il 2018, i prezzi medi unitari di vendita sono diminuiti del 6 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, il che si è tradotto in un calo del 3 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo i costi di produzione hanno registrato un aumento simultaneo del 5 %, dopodiché si sono stabilizzati a un livello di costo superiore del 3 % rispetto all’inizio del periodo in esame. L’andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel e del ferrocromo. A causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tale aumento dei costi ai prezzi di vendita ed è stata persino costretta a ridurre i propri prezzi di vendita. |
4.4.3.2. Costi del lavoro
(124) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(125) |
Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che i produttori dell’Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato, nel tentativo di limitarne il pregiudizio. |
4.4.3.3. Scorte
(126) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(127) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 21 %. Tale andamento ha seguito il calo del volume della produzione. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può rilevare dalla tabella precedente, nel periodo in esame l’indicatore ha registrato una fluttuazione compresa tra il 5 e il 7 % del volume della produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
2017 |
2018 |
2019 |
PI |
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) |
7,6 % |
6,0 % |
1,5 % |
0,4 % |
Indice |
100 |
79 |
19 |
6 |
Flusso di cassa (in EUR) |
387 200 359 |
273 674 277 |
237 840 311 |
184 024 688 |
Indice |
100 |
71 |
61 |
48 |
Investimenti (in EUR) |
111 578 442 |
111 637 871 |
96 541 925 |
96 585 152 |
Indice |
100 |
100 |
87 |
87 |
Utile sul capitale investito |
20 % |
15 % |
6 % |
4 % |
Indice |
100 |
75 |
31 |
20 |
Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
(128) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. |
(129) |
La redditività complessiva è scesa dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Come illustrato al punto 4.3.3, tale calo è coinciso con l’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati e con l’incremento della loro quota di mercato. |
(130) |
Tutti gli altri indicatori finanziari, ossia il flusso di cassa, gli investimenti e il rendimento delle attività totali, hanno chiaramente seguito lo stesso andamento al ribasso. |
(131) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha registrato un calo costante nel periodo in esame, attestandosi nel periodo dell’inchiesta a un livello inferiore del 52 % rispetto all’inizio di tale periodo. |
(132) |
Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Dopo essere rimasti stabili tra il 2017 e il 2018, si osserva un netto calo di 13 punti percentuali dal 2018 al 2019. L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel periodo in esame tale parametro ha subito un calo notevole e costante, pari all’80 %. |
(133) |
Gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da ingenti investimenti. L’utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così ingenti. |
4.5. Conclusioni sul pregiudizio
(134) |
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione è stata in grado di rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia solo abbassando i propri prezzi di vendita, così da mantenere (e persino incrementare leggermente) la propria quota di mercato nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno determinato sul mercato dell’Unione una contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. I prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame, mentre, in condizioni di concorrenza leale, avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all’aumento del costo di produzione, che è aumentato del 3 %. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è diminuita del 94 % nel periodo in esame, raggiungendo un livello estremamente basso e insostenibile durante il periodo dell’inchiesta. |
(135) |
Il consumo dell’Unione è diminuito notevolmente nel periodo in esame e sia i volumi delle vendite sia i volumi della produzione dell’industria dell’Unione hanno seguito tale andamento. La capacità produttiva è aumentata marginalmente, alla luce delle prospettive positive per l’industria dell’Unione emerse a seguito dell’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC e di Taiwan nel 2015. |
(136) |
Nel periodo in esame i produttori dell’Unione hanno tuttavia registrato un drastico calo della produttività e dell’utilizzo degli impianti. Il deterioramento di tali parametri può essere spiegato solo in misura limitata dal modesto aumento dell’occupazione e della capacità ed è stato causato principalmente dalla contrazione del consumo dell’Unione e dal simultaneo aumento delle importazioni dai paesi interessati. |
(137) |
Sono tuttavia gli indicatori finanziari dei produttori dell’Unione a mostrare pienamente il pregiudizio subito. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei costi di produzione che, accompagnato da una diminuzione dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Un andamento negativo analogo può essere osservato in relazione agli altri indicatori finanziari: investimenti (-13 %), utile sul capitale investito (-80 %) e flusso di cassa (-52 %). |
(138) |
Gli indicatori di pregiudizio evidenziano di conseguenza che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta, poiché ha ridotto i propri prezzi di vendita nonostante l’aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività, il che ha inciso negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa. |
(139) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(140) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati non fossero attribuiti a tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento del costo delle materie prime e il comportamento dell’industria dell’Unione in relazione alla competitività dei prezzi. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(141) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di oltre il 50 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è quasi raddoppiata. Tale incremento della quota di mercato è andato a scapito delle importazioni dai paesi terzi. Tuttavia i bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dall’India e dall’Indonesia erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in una percentuale compresa tra il 5 e il 19 %. A causa dei prezzi di tali importazioni, i produttori dell’Unione non solo non sono stati in grado di riflettere l’aumento dei costi delle materie prime nei loro prezzi, ma sono stati persino costretti a diminuire i loro prezzi di vendita per mantenere la loro quota di mercato. |
(142) |
Di conseguenza, la redditività dei produttori dell’Unione, che nel 2017 si attestava a un livello relativamente elevato, è scesa fin quasi a zero nel periodo dell’inchiesta, il che ha avuto un ulteriore effetto negativo su tutti gli indicatori finanziari delle società in questione. |
(143) |
Esiste quindi un solido nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni dai paesi terzi
(144) |
Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11
|
(145) |
Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi sono diminuite notevolmente in termini di volumi assoluti (del 33 %) e di quota di mercato (dal 26 % nel 2017 al 21 % nel periodo dell’inchiesta). |
(146) |
Per quanto riguarda i singoli paesi, nel periodo in esame solo le importazioni dalla Corea sono aumentate, il che ha determinato un leggero aumento della sua quota di mercato. Tale aumento della quota di mercato in termini assoluti durante il periodo in esame è stato tuttavia marginale (dal 4,7 % al 5,1 %). Sebbene i prezzi delle importazioni dalla Corea siano inferiori a quelli dei paesi interessati, è probabile che essi risentano dell’esistenza di prezzi di trasferimento, data la relazione tra il produttore coreano di acciaio inossidabile Samsung STS e Otelinox, società dell’UE che si occupa della laminazione a freddo in Romania. Non è possibile concludere in alcun modo se tali importazioni siano altresì effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, anche perché la combinazione di prodotti di tali importazioni non è nota. |
(147) |
Come indicato al considerando 121, le importazioni da Taiwan sono attualmente soggette a un dazio antidumping del 6,8 % (10). È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni provenienti dalla RPC e da Taiwan (11). |
(148) |
Le importazioni dalla RPC sono state molto modeste durante l’intero periodo in esame. Le importazioni da Taiwan hanno registrato un aumento del 12 % tra il 2017 e il 2018, ma sono diminuite del 26 % dal 2018 al periodo dell’inchiesta, mantenendo una quota di mercato del 5 % circa nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni da Taiwan era inferiore ai prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati. Poiché nessun produttore di Taiwan ha collaborato con la Commissione nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, la Commissione non disponeva di ulteriori dettagli sui prezzi delle importazioni taiwanesi. Non si può pertanto escludere che tali importazioni abbiano arrecato un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione. Tuttavia, anche se le importazioni da Taiwan avessero contribuito al pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tali importazioni sono diminuite del 17 % nel periodo in esame e non avrebbero quindi potuto essere la causa delle crescenti tendenze negative riscontrate nell’analisi del pregiudizio. |
(149) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. |
5.2.2. Calo del consumo
(150) |
Un calo significativo del consumo nel periodo in esame ha avuto un effetto negativo su alcuni degli indicatori di pregiudizio, in particolare sui volumi di vendita e di produzione. Tuttavia, come illustrato al considerando 134, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a livello dei prezzi piuttosto che in termini di volume. Nonostante la contrazione del mercato, i produttori dell’Unione sono riusciti ad aumentare leggermente la loro quota di mercato mediante una forte concorrenza sui prezzi nei confronti delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sleali, il che ha comportato il deterioramento della redditività e di indicatori finanziari dell’industria dell’Unione quali redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. |
(151) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(152) |
Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12
|
(153) |
Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione sono diminuite del 17 % nel periodo in esame, principalmente a causa delle misure istituite dagli Stati Uniti nei confronti del prodotto oggetto dell’inchiesta e della concorrenza rafforzata delle vendite cinesi e delle vendite dei paesi interessati su mercati terzi. Tuttavia i volumi esportati, equivalenti a circa il 13 % del volume totale delle vendite, sono stati limitati rispetto al volume totale delle vendite dell’Unione e nel periodo in esame il prezzo medio delle vendite all’esportazione è stato costantemente più elevato rispetto ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione. |
(154) |
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’eventuale incidenza dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione sul pregiudizio subito è stato marginale. |
5.2.4. Incidenza dei prezzi delle materie prime
(155) |
Gli importatori indipendenti hanno indicato la questione dell’aumento dei costi delle materie prime (nichel, ferrocromo) come una causa della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(156) |
Un aumento dei prezzi delle materie prime non costituisce di per sé una causa di pregiudizio, in quanto è solitamente accompagnato da un successivo aumento dei prezzi di vendita. Tuttavia il calo della redditività dei produttori dell’Unione e di tutti i loro indicatori finanziari è più di un semplice riflesso dell’aumento dei costi di produzione. Le importazioni a basso prezzo hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione e non solo non hanno consentito ai produttori dell’Unione di aumentare i prezzi per compensare l’aumento dei costi, ma li hanno costretti a ridurre ulteriormente i prezzi per evitare una perdita imminente di quota di mercato. Ciò si è tradotto in un netto calo dei dati relativi alla redditività, che nel periodo dell’inchiesta sono scesi fino a raggiungere il punto di pareggio. |
(157) |
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’aumento dei prezzi di talune materie prime non ha arrecato di per sé un pregiudizio all’industria dell’Unione. |
5.2.5. Comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi
(158) |
Uno degli importatori indipendenti ha sostenuto che il deterioramento della situazione finanziaria dei produttori dell’Unione era stato causato dalla concorrenza interna e dal comportamento di tali produttori in relazione ai prezzi. |
(159) |
L’inchiesta non ha tuttavia confermato tale argomentazione. Le importazioni dai paesi interessati sono avvenute costantemente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e quindi il motivo principale per cui i produttori dell’Unione non sono in grado di aumentare i loro prezzi e compensare l’aumento dei costi è la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
(160) |
È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione dall’altro. Si è rilevata infatti una coincidenza temporale tra l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il deterioramento dei risultati dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha avuto altra scelta che adeguarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni oggetto di dumping per evitare la perdita della propria quota di mercato. Ciò ha determinato una situazione in cui l’industria dell’Unione ha realizzato un livello di profitto insostenibile. |
(161) |
Secondo quanto constatato dalla Commissione gli altri fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione sono stati i seguenti: le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’incidenza dei prezzi delle materie prime e il comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi. |
(162) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’incidenza dei prezzi delle materie prime e il comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi hanno influito solo in modo limitato sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione, in particolare in termini di redditività e indicatori finanziari. |
(163) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno avuto un impatto sostanziale e determinante sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori non hanno attenuato, né singolarmente né collettivamente, il nesso di causalità. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
(164) |
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
6.1. Margine di underselling
(165) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti da accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») elencate nell’allegato I bis, e di ottenere un profitto ragionevole («profitto di riferimento»). |
(166) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
(167) |
Il denunciante ha sostenuto che un profitto di riferimento ragionevole dovrebbe esseri pari all’8,7 %, come stabilito in una precedente inchiesta sulle importazioni dello stesso prodotto dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan (12). |
(168) |
In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’argomentazione di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione relativa agli investimenti pianificati che non sono stati attuati durante il periodo in esame. Sulla base delle prove documentali ricevute, che è stato possibile riconciliare con i sistemi contabili delle società, la Commissione ha accettato in via provvisoria tale argomentazione e ha aggiunto gli importi corrispondenti al profitto di detti produttori dell’Unione. Di conseguenza il profitto di riferimento definitivo corrispondeva a un margine compreso tra l’8,82 % e il 9,12 %. |
(169) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione, come ultimo passaggio, ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali e dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura a norma dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo compreso tra 14,53 EUR/tonnellata e 28,90 EUR/tonnellata, oltre al costo effettivo del rispetto di tali convenzioni nel periodo dell’inchiesta. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole. |
(170) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo. |
(171) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata del prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione dei paesi interessati, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. |
(172) |
Alla luce dell’elevato livello di collaborazione in India e Indonesia (pari rispettivamente al 100 % e a oltre il 90 %), il margine di underselling residuo per i paesi interessati è stato stabilito al livello del margine di underselling individuale più elevato del produttore esportatore indiano o indonesiano, pari rispettivamente al 34,6 % e al 32,3 %. |
(173) |
Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.
|
6.2. Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione
(174) |
Come spiegato nell’avviso di apertura dell’inchiesta, il denunciante ha fornito alla Commissione prove sufficienti dell’esistenza in India e Indonesia di distorsioni relative alle materie prime in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la presente inchiesta ha esaminato le distorsioni asserite al fine di valutare se, ove pertinente, un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio. |
(175) |
L’esistenza di distorsioni relative alle materie prime sia in India sia in Indonesia è stata confermata dalle informazioni contenute nelle risposte al questionario fornite rispettivamente dal governo dell’India e dal governo dell’Indonesia e dalle informazioni apprese nell’ambito dei controlli incrociati a distanza effettuati con i governi dei due paesi. |
(176) |
Poiché il margine di underselling calcolato per il produttore esportatore indiano Chromeni era inferiore rispetto al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. L’inchiesta ha stabilito che Chromeni non ha utilizzato le materie prime soggette a distorsioni. Non si è pertanto resa necessaria un’ulteriore analisi riguardante l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Il livello del dazio per Chromeni sarà quindi stabilito in base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(177) |
Sempre per quanto riguarda l’India, per il gruppo Jindal il margine adeguato per eliminare il pregiudizio è superiore rispetto al margine di dumping e la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, non viene pertanto presa ulteriormente in considerazione. |
(178) |
Per quanto riguarda l’Indonesia, dato che i margini adeguati per eliminare il pregiudizio sono superiori rispetto ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non sia necessario affrontare tale aspetto. |
6.3. Conclusioni
(179) |
A seguito della valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue:
|
7. INTERESSE DELL’UNIONE
(180) |
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante la determinazione di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
(181) |
L’industria dell’Unione consta di 13 produttori con sede in vari Stati membri e impiega direttamente 13 660 dipendenti la cui attività è collegata al prodotto oggetto dell’inchiesta. Nessuno dei produttori dell’Unione si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come illustrato al punto 4 nell’analisi degli indicatori di pregiudizio, l’intera industria dell’Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. |
(182) |
Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione, metterà fine alla contrazione dei prezzi e consentirà all’industria dell’Unione di coprire i crescenti costi di produzione e migliorare la propria situazione finanziaria nonostante il calo delle vendite dovuto alla contrazione del mercato. Ciò comporterebbe un miglioramento della redditività dell’industria dell’Unione, consentendo a quest’ultima di raggiungere i livelli considerati necessari per una simile industria ad alta intensità di capitale. L’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato da importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio importanti hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. In particolare, gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione sono stati gravemente compromessi. È dunque importante riportare i prezzi a livelli non di dumping o perlomeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell’Unione in condizioni commerciali eque. |
(183) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione, in quanto consentirebbe a quest’ultima di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(184) |
Tre parti si sono manifestate come importatori indipendenti. Tuttavia solo due di esse hanno risposto al pertinente questionario e hanno collaborato ulteriormente nell’ambito della procedura. |
(185) |
Successivamente il denunciante ha sostenuto che una delle due summenzionate parti non avrebbe dovuto essere considerata come un importatore indipendente poiché opera in qualità di agente per alcuni produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(186) |
A tale riguardo, la Commissione ha stabilito che la società in questione ha effettivamente operato in parte in qualità di agente per il gruppo Jindal. Tuttavia essa ha anche partecipato periodicamente all’acquisto di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, che successivamente ha rivenduto agli acquirenti dell’Unione. Pertanto, in via provvisoria, l’argomentazione di Eurofer è stata respinta. |
(187) |
Entrambi gli importatori che hanno collaborato hanno sottolineato i potenziali effetti negativi dell’istituzione di misure antidumping, quali la mancanza di offerta, il peggioramento del servizio, l’aumento dei prezzi e l’abbassamento della qualità dei materiali, che, a loro avviso, deriverebbero da una concorrenza limitata sul mercato dell’Unione. |
(188) |
Uno degli importatori ha inoltre sostenuto che i prodotti del gruppo Jindal sono caratterizzati da una qualità superiore, che non può essere sostituita o eguagliata dai produttori dell’Unione. |
(189) |
La Commissione ha concluso in via provvisoria che, nonostante le potenziali misure antidumping, nell’Unione permarrà un livello sano di concorrenza, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato da 13 produttori dell’Unione, alcuni dei quali non partecipano alla denuncia. Inoltre le importazioni dai paesi terzi rappresentano ancora oltre il 20 % del mercato. È dunque improbabile che si verifichino i potenziali effetti negativi indicati dagli importatori. |
(190) |
Le misure antidumping non mirano a precludere il mercato dell’Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo. Si prevede pertanto che l’accesso a prodotti di qualità presumibilmente superiore continuerà a sussistere. |
(191) |
Le misure consentirebbero inoltre agli importatori di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e pertanto non si prevedono ripercussioni negative sulla redditività degli importatori. La gamma dei prodotti e la qualità del servizio non dovrebbero subire riduzioni; al contrario, la difesa contro le importazioni oggetto di dumping consente all’industria dell’Unione di disporre di nuovi investimenti e di migliorare la qualità. |
(192) |
Gli importatori hanno inoltre sostenuto che le misure antidumping assoggetterebbero i produttori dell’Unione a una tutela eccessiva, in quanto il prodotto oggetto dell’inchiesta è già sottoposto a misure di salvaguardia. |
(193) |
Tuttavia le misure di salvaguardia sull’acciaio (13) sono temporanee e offrono un tipo di protezione diverso da quello delle misure antidumping, che prendono di mira i prezzi sleali. Le risultanze provvisorie della Commissione hanno confermato che la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è un aumento massiccio dei volumi delle importazioni, bensì i prezzi inferiori praticati per tali importazioni, che determinano la contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. |
(194) |
L’unico utilizzatore che si è manifestato nell’ambito della procedura non ha presentato osservazioni sull’interesse dell’Unione. La società ha avanzato solo argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto oggetto delle misure, come descritto al punto 2. |
(195) |
Nella fase provvisoria, la Commissione ha pertanto concluso che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli importatori e sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. |
7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(196) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non fosse nell’interesse dell’Unione istituire misure nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati in questa fase dell’inchiesta. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(197) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia, per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
(198) |
È opportuno istituire misure provvisorie antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando 173). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
(199) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(200) |
Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(201) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (14). La domanda deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(202) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
(203) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
(204) |
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale. |
(205) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
9. REGISTRAZIONE
(206) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(207) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
(208) |
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(209) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(210) |
Il governo dell’India, un produttore esportatore dell’India e due produttori esportatori dell’Indonesia hanno presentato osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
(211) |
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. |
(212) |
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India o dell’Indonesia.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese |
Società |
Dazio antidumping provvisorio |
Codice addizionale TARIC |
India |
Jindal Stainless Limited |
13,6 % |
C654 |
Jindal Stainless Hisar Limited |
13,6 % |
C655 |
|
Chromeni Steels Private Limited |
34,6 % |
C656 |
|
Tutte le altre società indiane |
34,6 % |
C999 |
|
Indonesia |
IRNC |
19,9 % |
C657 |
Jindal Stainless Indonesia |
20,2 % |
C658 |
|
Tutte le altre società indonesiane |
20,2 % |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione all’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o no appropriata.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 18).
(4) Disponibili all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484.
(5) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(6) GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).
(9) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10). Una società, Cia Far Industrial Factory Co., Ltd, ha ottenuto l'istituzione di un dazio antidumping pari allo 0 %.
(11) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).
(14) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
DECISIONI
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/90 |
DECISIONE (PESC) 2021/855 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2021
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/719 (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2021. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 1o giugno 2022. |
(4) |
È opportuno aggiornare le voci per 25 persone fisiche e tre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
L’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2022. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. »; |
2) |
l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
P. SIZA VIEIRA
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 168 del 29.5.2020, pag. 66).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
1) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:
|
2) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
3) |
Nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
|
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/100 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2021
che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO. |
(2) |
Il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l’EPPO assuma i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021. |
(3) |
L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. Il livello centrale dell’EPPO è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i sostituti del procuratore capo europeo e il direttore amministrativo dell’EPPO sono stati nominati con decisioni adottate, rispettivamente, il 23 ottobre 2019 (2), il 27 luglio 2020 (3), l’11 novembre 2020 (4) e il 20 gennaio 2021 (5). Il collegio è stato costituito il 28 settembre 2020. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 12 ottobre 2020 il collegio ha adottato il regolamento interno dell’EPPO. Il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle camere permanenti il 25 novembre 2020. Il personale dell’EPPO quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è in servizio. |
(4) |
Il livello decentrato dell’EPPO è costituito dai procuratori europei delegati situati negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO («Stati membri»). Il 29 settembre 2020 il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 114, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati. È opportuno nominare almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro entro il 1o giugno 2021. Alla data di adozione della presente decisione, l’EPPO aveva già nominato almeno due procuratori europei delegati per Stato membro, ad eccezione di Finlandia e Slovenia (6). Il termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono nominare i propri candidati per il posto di procuratore europeo delegato è scaduto. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’effettivo avvio delle attività dell’EPPO, tenuto conto della possibilità per il procuratore europeo degli Stati membri interessati di condurre personalmente le indagini in tali Stati membri, con tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939. |
(5) |
Alla Procura europea è stato assegnato un bilancio autonomo conformemente al quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (7), che ne garantisce la piena autonomia e indipendenza. |
(6) |
A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO è istituito e funziona a livello centrale e decentrato. L’allegato di tale regolamento, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/2153 del Consiglio (8) elenca le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dall’EPPO. |
(7) |
Conformemente all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al responsabile della protezione dei dati dell’EPPO. Il 28 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali amministrativi nell’ambito delle attività svolte dall’EPPO. |
(8) |
Conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1939, il 13 gennaio 2021 il collegio ha adottato le regole finanziarie applicabili all’EPPO. |
(9) |
A norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e il Granducato di Lussemburgo hanno concluso un accordo sulla sede il 27 novembre 2020. I locali dell’ufficio centrale di Lussemburgo sono stati messi a disposizione dell’EPPO. |
(10) |
Conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 30 settembre 2020 il collegio ha adottato il regime linguistico interno dell’EPPO. |
(11) |
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme sull’accesso del pubblico ai documenti dell’EPPO. |
(12) |
Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l’adozione delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e hanno in generale adottato altre misure appropriate per garantire che l’EPPO possa avviare i suoi lavori operativi. |
(13) |
Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO è istituita e pronta ad assumere i suoi compiti di indagine e azione penale. È pertanto necessario stabilire la data in cui la Procura europea dovrà assumere tali compiti. |
(14) |
Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, tale data non dovrebbe essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore il 20 novembre 2017, tale data non dovrebbe essere anteriore al 20 novembre 2020. |
(15) |
A norma dell’articolo 120, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la propria competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo il 20 novembre 2017 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, dopo la data indicata nella decisione interessata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 il 1o giugno 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(2) GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.
(3) GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18.
(4) Decisioni 010/2020 e 011/2020 del collegio della Procura europea dell’11 novembre 2020.
(5) Decisione 003/2021 del collegio della Procura europea del 20 gennaio 2021.
(6) Decisioni del collegio della Procura europea (EPPO): 19/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di dieci procuratori europei delegati nella Repubblica federale di Germania); 020/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica slovacca); 021/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Estonia); 22/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica federale di Germania); 024/2020 del 9 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica slovacca); 007/2021 del 3 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Lituania); 008/2021 del 5 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 009/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di sei procuratori europei delegati in Romania); 010/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Regno dei Paesi Bassi); 016/2021 del 17 marzo 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 022/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Bulgaria); 024/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Croazia); 025/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 026/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica francese); 027/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica di Lettonia); 031/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di sette procuratori europei delegati nel Regno di Spagna); 032/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 034/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quindici procuratori europei delegati nella Repubblica italiana); 035/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica portoghese); 037/2021 del 6 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Bulgaria); 041/2021 del 12 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 045/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 046/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Austria); 047/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di cinque procuratori europei delegati nella Repubblica ellenica); 048/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Cipro); 059/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Gran Ducato di Lussemburgo).
(7) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
(8) Regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(10) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/103 |
DECISIONE (UE) 2021/857 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La partecipazione alle reti europee di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è generalmente aperta agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Tra i criteri di idoneità per la partecipazione degli enti creditizi alla rete di operatori primari dell’Unione, l’articolo 4, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (4) indica la qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali. In considerazione dell’esperienza acquisita grazie alla qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali, le imprese di investimento autorizzate a esercitare attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere anche idonee a far parte della rete di operatori primari dell’Unione. Tali attività sono rilevanti per i compiti dei membri della rete di operatori principali dell’Unione, che possono partecipare ad aste sulla base di un impegno irrevocabile e possono agire da capofila per operazioni sindacate volte all’assunzione a fermo di titoli di debito. |
(3) |
In conformità inoltre al nuovo quadro normativo applicabile alle imprese di investimento, in particolare al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alcune imprese di investimento che esercitano attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere classificate come enti creditizi a decorrere dal 26 giugno 2021. Ciononostante, fino a tale data e fino alla concessione dell’autorizzazione in quanto enti creditizi a norma del nuovo quadro normativo, tali imprese ricadrebbero provvisoriamente nella categoria delle imprese di investimento. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE, Euratom) 2021/625. |
(5) |
In considerazione della necessità di istituire il primo elenco di partecipanti alla rete di operatori principali dell’Unione, per il quale è già stato pubblicato un invito a presentare domande e la selezione è in corso, come anche del periodo transitorio a norma del nuovo quadro normativo e per motivi di certezza del diritto per i candidati interessati alla partecipazione alla rete di operatori principali dell’Unione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2021/625, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE, Euratom) 2021/625 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La rete di operatori principali dell’Unione (“rete di operatori principali”) è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:»; |
3) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 5, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
|
5) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 17 aprile 2021.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione del 14 aprile 2021 relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170).
(5) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/106 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/858 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’individuazione di un caso positivo di COVID-19 a seguito di un determinato viaggio transfrontaliero soddisfa i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, in quanto la malattia può ancora provocare un’elevata mortalità negli esseri umani, la sua portata può aumentare rapidamente e, colpendo più di uno Stato membro, può richiedere una risposta coordinata a livello dell’Unione. Conformemente al punto 23 della raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (2), le informazioni sui casi di COVID-19 individuati all’arrivo di una persona nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere immediatamente condivise con le autorità sanitarie dei paesi in cui ha soggiornato la persona interessata nei 14 giorni precedenti a fini di tracciamento dei contatti attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dall’articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE e gestito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). |
(2) |
A norma della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri potrebbero imporre alle persone che entrano nel loro territorio di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri (PLF), nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. |
(3) |
Imponendo la compilazione di PLF nazionali in vari formati, gli Stati membri raccolgono dati PLF dai passeggeri transfrontalieri che entrano nel loro territorio. Tra gli usi che vengono fatti di questi dati rientra la fattispecie in cui una persona che ha compilato un PLF è identificata come caso di COVID-19: in tal caso i dati raccolti con il PLF sono utilizzati per ricostruire il viaggio di tale persona e trasmettere le informazioni pertinenti agli Stati membri che devono espletare le procedure di tracciamento dei contatti relativamente alle persone che potrebbero essere state esposte al passeggero infetto. |
(4) |
Le autorità sanitarie di alcuni Stati membri già scambiano dati personali raccolti tramite PLF nazionali ai fini del tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19. Tali scambi sono effettuati in particolare attraverso l’attuale infrastruttura tecnica prevista dal SARR. |
(5) |
L’infrastruttura tecnica attualmente fornita nell’ambito del SARR non è ancora adatta a gestire il volume di dati PLF generati dall’uso sistematico e su vasta scala di PLF. Ad esempio, non traduce tra i diversi formati nazionali e richiede l’inserimento manuale, con ripercussioni negative sulla tempestività e sull’efficacia del tracciamento dei contatti. Ciò vale in particolare quando il tracciamento dei contatti deve essere effettuato in relazione a passeggeri transfrontalieri che hanno viaggiato con mezzi di trasporto collettivi con posti preassegnati, quali aeromobili, determinati treni, traghetti e motonavi in cui il numero di passeggeri esposti e la durata dell’esposizione a un passeggero infetto potrebbero essere significativi. |
(6) |
È pertanto opportuno costituire un’infrastruttura tecnica, denominata «piattaforma di scambio PLF», per consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace di dati tra le autorità competenti del SARR negli Stati membri, rendendo possibile la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR. Tale infrastruttura dovrebbe basarsi sulla piattaforma di scambio già sviluppata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»), senza che quest’ultima svolga alcun ruolo nel contesto del trattamento dei dati personali attraverso la piattaforma di scambio PLF come stabilito nella presente decisione di esecuzione. La piattaforma di scambio PLF dovrebbe inoltre consentire lo scambio di dati. epidemiologici limitati, necessari per il tracciamento dei contatti, a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE. Al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative o azioni in conflitto con le strutture e i meccanismi esistenti per il monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere sviluppata nell’ambito del SARR a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema |
(7) |
La piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere gestita dall’ECDC in linea con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(8) |
La piattaforma di scambio PLF non dovrebbe conservare i dati PLF e i dati epidemiologici da scambiare. |
(9) |
Qualora non disponga di un proprio sistema PLF digitale sviluppato a livello nazionale, uno Stato membro potrebbe utilizzare il sistema comune dell’Unione europea per il PLF digitale (EUdPLF), del cui sviluppo è stata incaricata dalla Commissione l’azione congiunta EU Healthy Gateways (sovvenzione n. 801493) (4). Lo scopo dell’EUdPLF è creare un punto di accesso unico e una banca dati per la raccolta dei moduli di localizzazione dei passeggeri. In futuro l’EUdPLF dovrebbe essere collegato alla piattaforma di scambio PLF al solo scopo di consentire lo scambio di dati tra gli Stati membri che dispongono dei propri sistemi digitali PLF nazionali, da un lato, e gli Stati membri che utilizzano l’EUdPLF, dall’altro. La presente decisione non riguarda l’istituzione dell’EUdPLF né disciplina il trattamento dei dati personali in relazione ad esso. |
(10) |
La presente decisione non disciplina l’istituzione di PLF nazionali, che è una questione di competenza degli Stati membri. Questi ultimi sono liberi di scegliere se raccogliere PLF da tutti i passeggeri in arrivo nel proprio territorio o solo dai passeggeri la cui destinazione finale è lo Stato membro in questione. Affinché il tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero e basato sui dati PLF sia efficace, è necessario che gli Stati membri raccolgano un insieme minimo comune di dati PLF attraverso i rispettivi PLF nazionali. È pertanto opportuno stabilire tali dati PLF minimi. Inoltre, per motivi di efficienza in termini di costi, sostenibilità e maggiore sicurezza della soluzione, gli Stati membri dovrebbero prevedere di adottare un approccio comune per quanto riguarda la compilazione dei PLF, ossia se imporre la compilazione di tali moduli a tutti i passeggeri, compresi quelli in transito, o solo ai passeggeri la cui destinazione finale è lo Stato membro in questione. |
(11) |
L’uso della piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere volontario e gli Stati membri dovrebbero essere liberi di notificare gli allarmi nell’ambito dell’attuale infrastruttura tecnica del SARR, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti. |
(12) |
Le autorità competenti del SARR dovrebbero scambiarsi esclusivamente degli insiemi ben definiti di dati raccolti attraverso i rispettivi PLF nonché altri dati epidemiologici, in misura limitata, necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Lo Stato membro che notifica l’allarme relativo a un passeggero infetto dovrebbe trasmettere i dati solo alle autorità competenti del SARR degli Stati membri interessati, che avrà potuto identificare sulla base dei dati PLF a sua disposizione. Ciò avviene, ad esempio, quando lo Stato membro che identifica il passeggero infetto raccoglie PLF per tutti i passeggeri, compresi quelli in transito, che giungono nel suo territorio con un collegamento diretto dal luogo iniziale di partenza. |
(13) |
Se un passeggero è identificato come infetto da SARS-CoV-2 in uno Stato membro, le autorità competenti del SARR di tale Stato membro dovrebbero poter condividere con le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza un insieme limitato di dati estratti dai PLF definito rigorosamente sulla base di quanto è necessario per il tracciamento dei contatti delle persone esposte nello Stato membro di partenza e di residenza (se diverso dallo Stato membro di partenza), vale a dire l’identità e le informazioni di contatto del passeggero infetto. |
(14) |
Inoltre, se un passeggero è identificato come infettato da SARS-CoV-2 in uno Stato membro, le autorità competenti del SARR di tale Stato membro dovrebbero anche poter condividere un insieme limitato di dati con le autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri o degli Stati membri interessati, nel caso in cui tali autorità dispongano di informazioni che consentono loro di identificare gli Stati membri interessati. I dati dovrebbero limitarsi a luogo di partenza, luogo di arrivo, data di partenza, tipo di trasporto utilizzato (ad es. aereo, ferroviario, autobus, traghetto, nave), numero di identificazione del servizio di trasporto (ossia numero del volo, numero del treno, numero di targa dell’autobus, nome del traghetto o della nave), numero di posto a sedere o di cabina del passeggero infetto e ora di partenza nel caso in cui i dati di cui sopra non siano sufficienti per identificare il trasporto. In tal modo le autorità competenti del SARR che ricevono tali dati dovrebbero essere in grado di stabilire se i passeggeri esposti sono giunti nel loro territorio e, in caso affermativo, di effettuare il tracciamento dei contatti. |
(15) |
Nel condividere i dati con altre autorità competenti del SARR attraverso la piattaforma di scambio PLF, la pertinente autorità competente del SARR dovrebbe essere in grado di aggiungere informazioni epidemiologiche, limitatamente a quanto necessario per effettuare il tracciamento dei contatti, ossia il tipo di test COVID-19 effettuato, la variante del virus SARS-CoV-2, la data del prelievo e la data di insorgenza dei sintomi. |
(16) |
Il trattamento dei dati personali dei passeggeri infetti scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF deve essere effettuato dalle autorità competenti del SARR a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il trattamento dei dati personali di responsabilità dell’ECDC in qualità di gestore della piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti e della Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(17) |
La base giuridica per lo scambio dei dati personali dei passeggeri infetti, anche riguardanti la salute, tra le autorità competenti del SARR ai fini del tracciamento dei contatti è costituita dall’articolo 9, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. La presente decisione dovrebbe stabilire misure specifiche e appropriate per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. Tali misure dovrebbero riguardare anche la definizione dei necessari insiemi di dati da scambiare, le autorità competenti del SARR con cui dovrebbero essere scambiati i dati nei vari casi, le opportune misure di sicurezza, compresa la cifratura, e le modalità di trattamento dei dati tra le autorità nazionali competenti attraverso la piattaforma di scambio PLF all’interno dell’Unione europea. |
(18) |
Le autorità competenti del SARR che partecipano alla piattaforma di scambio PLF definiscono insieme la finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF e sono pertanto contitolari del trattamento. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 impone ai contitolari del trattamento l’obbligo di determinare, in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Esso prevede inoltre la possibilità che tali responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. La presente decisione dovrebbe pertanto determinare i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento. |
(19) |
L’ECDC, in quanto fornitore di soluzioni tecniche e organizzative per la piattaforma di scambio PLF, elabora i dati PLF e i dati epidemiologici per conto degli Stati membri che partecipano alla piattaforma di scambio PLF in qualità di contitolari del trattamento ed è pertanto un responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725. A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da un atto giuridico, a norma del diritto dell’Unione o di uno Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifichi i trattamenti. È pertanto necessario stabilire norme sul trattamento da parte dell’ECDC in qualità di responsabile del trattamento. |
(20) |
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 851/2004 prevede che l’ECDC, la Commissione e gli Stati membri cooperino al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività. Di conseguenza, è opportuno concludere accordi sul livello dei servizi tra la Commissione e l’ECDC ai fini della cooperazione durante lo sviluppo tecnico e la gestione della piattaforma di scambio PLF. Tali accordi devono specificare la ripartizione delle responsabilità (organizzative, finanziarie e tecnologiche) tra le parti per facilitare l’attuazione della piattaforma di scambio PLF e le misure tecniche relative alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma. |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/253. |
(22) |
La piattaforma di scambio PLF sarà finanziata nel 2021 dallo strumento per il sostegno di emergenza, istituito per aiutare gli Stati membri nella risposta alla pandemia di COVID-19 affrontando le necessità in modo strategico e coordinato a livello europeo e attraverso le «Attività di supporto per la politica europea dei trasporti, la sicurezza dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione». Nel 2022 sarà finanziata dal programma Europa digitale. |
(23) |
Tenuto conto della data prevista di operatività della piattaforma di scambio PLF, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021. Lo scambio di dati dovrebbe cessare dopo 12 mesi, oppure quando il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, conformemente al regolamento sanitario internazionale, avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2. |
(24) |
L’operatività della piattaforma di scambio PLF dovrebbe limitarsi al controllo della pandemia di COVID-19. In futuro potrebbe tuttavia essere estesa, mediante una decisione di esecuzione modificativa, ad altre epidemie per le quali si renda necessario lo scambio di dati PLF tra gli Stati membri ai fini del tracciamento dei contatti, in linea con i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e con le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE. |
(25) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 maggio 2021. |
(26) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all’articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
|
2) |
sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 bis Piattaforma per lo scambio di dati PLF 1. È istituita nell’ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti (“piattaforma di scambio PLF”), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema. La piattaforma di scambio PLF fornisce un punto di ingresso digitale affinché le autorità competenti del SARR possano collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali o possano collegarsi attraverso il sistema comune dell’Unione europea per PLF digitale (EUdPLF), al fine di consentire lo scambio dei dati raccolti tramite PLF. Le autorità competenti del SARR possono utilizzare la piattaforma di scambio PLF per lo scambio di ulteriori dati, ossia dati epidemiologici, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2, conformemente all’articolo 2 ter, paragrafo 5. 2. La piattaforma di scambio PLF è gestita dall’ECDC. 3. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 2 relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF, le autorità competenti del SARR degli Stati membri che impongono la compilazione di PLF si scambiano, attraverso la piattaforma di scambio PLF, un insieme di dati PLF quale specificato all’articolo 2 ter. 4. Le autorità competenti del SARR possono continuare ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF attraverso gli altri canali di comunicazione esistenti richiamati all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti. 5. La piattaforma di scambio PLF non conserva i dati PLF e gli ulteriori dati epidemiologici. La piattaforma permette soltanto che le autorità competenti del SARR ricevano i dati trasmessi loro da altre autorità competenti del SARR, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. L’ECDC accede ai dati solo per garantire il buon funzionamento della piattaforma di scambio PLF. 6. Le autorità competenti del SARR non conservano i dati PLF ed epidemiologici ricevuti attraverso la piattaforma di scambio PLF per un periodo superiore al periodo di conservazione applicabile nell’ambito delle loro attività nazionali di tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. 7. La Commissione coopera con l’ECDC nell’adempimento dei compiti ad esso affidati a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative relative all’introduzione, all’attuazione, alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma di scambio PLF. 8. Il trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 è effettuato fino al 31 maggio 2022 oppure, se precedente, fino al giorno in cui il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità avrà dichiarato, conformemente al regolamento sanitario internazionale, la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2. Articolo 2 ter Dati da scambiare 1. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, i seguenti dati PLF:
2. Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale del passeggero infetto possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza iniziale, nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti. 3. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta del viaggio del passeggero, i seguenti dati PLF:
4. Se sono in grado di individuare gli Stati membri interessati sulla base delle informazioni a loro disposizione, le autorità competenti del SARR dello Stato membro che notifica l’allarme trasmettono i dati di cui al paragrafo 3 solo alle autorità competenti del SARR di tali Stati membri. 5. Le autorità competenti del SARR sono in grado di fornire i seguenti dati epidemiologici, ove ciò sia necessario per effettuare un efficace tracciamento dei contatti:
Articolo 2 quater Responsabilità delle autorità competenti del SARR e responsabilità dell’ECDC nel trattamento dei dati PLF 1. Le autorità competenti del SARR che scambiano dati PLF e i dati di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 5, sono contitolari del trattamento per l’inserimento e la trasmissione di tali dati attraverso la piattaforma di scambio PLF, fino al ricevimento degli stessi. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono attribuite in conformità dell’allegato II. Ciascuno Stato membro che intenda partecipare allo scambio transfrontaliero di dati PLF attraverso la piattaforma di scambio PLF notifica all’ECDC, prima dell’adesione, la propria intenzione di aderire e comunica quale autorità competente del SARR è designata come titolare del trattamento responsabile. 2. L’ECDC è il responsabile del trattamento dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. Esso fornisce la piattaforma di scambio PLF, garantisce la sicurezza del trattamento, compresa la trasmissione, dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF e rispetta gli obblighi del responsabile del trattamento di cui all’allegato III. 3. L’efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati PLF scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF è periodicamente verificata, esaminata e valutata dall’ECDC e dalle autorità competenti del SARR autorizzate ad accedere alla piattaforma di scambio PLF. 4. L’ECDC ricorre alla Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento e garantisce che ad essa si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti con la presente decisione.»; |
3) |
all’articolo 3, paragrafo 3, i termini «all’allegato» sono sostituiti dai termini «all’allegato IV»; |
4) |
nell’allegato, il titolo «ALLEGATO» è sostituito da «ALLEGATO IV»; |
5) |
sono inseriti gli allegati I, II e III riportati nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(2) GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.
(3) Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) L'azione comune Preparazione e azione presso i punti di entrata (porti, aeroporti e valichi terrestri) HEALTHY GATEWAYS è finanziata dal terzo programma in materia di salute (2014-2020) e riunisce 28 paesi europei.
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
INSIEME MINIMO DI DATI PLF DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO IL PLF NAZIONALE
Il PLF contiene almeno i seguenti dati PLF:
1) |
nome; |
2) |
cognome; |
3) |
data di nascita; |
4) |
numero di telefono (fisso e/o cellulare); |
5) |
indirizzo email; |
6) |
indirizzo di residenza; |
7) |
destinazione ultima o finale nell'UE dell'intero viaggio; |
8) |
le seguenti informazioni per ciascuna tratta del viaggio fino allo Stato membro che richiede il PLF:
|
ALLEGATO II
RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI IN QUALITÀ DI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO PER LA PIATTAFORMA DI SCAMBIO PLF
SEZIONE 1
Ripartizione delle responsabilità
1) |
Ciascuna autorità competente del SARR garantisce che il trattamento dei dati PLF e degli ulteriori dati epidemiologici scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF sia effettuato in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Garantisce in particolare che i dati da essa inseriti e trasmessi attraverso la piattaforma di scambio PLF siano esatti e limitati ai dati di cui all'articolo 2 ter della presente decisione. |
2) |
Ciascuna autorità competente del SARR è l'unico titolare del trattamento responsabile della raccolta, dell'uso, della comunicazione e di qualsiasi altro trattamento dei dati PLF e degli ulteriori dati epidemiologici effettuato al di fuori della piattaforma di scambio PLF. Ciascuna autorità competente del SARR garantisce che la trasmissione dei dati sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche stabilite per la piattaforma di scambio PLF. |
3) |
Le istruzioni al responsabile del trattamento sono inviate da qualsiasi punto di contatto dei contitolari del trattamento, d'intesa con gli altri contitolari del trattamento. |
4) |
Solo le persone autorizzate dalle autorità competenti del SARR possono accedere ai dati PLF e agli ulteriori dati epidemiologici scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. |
5) |
Ciascuna autorità competente del SARR istituisce un punto di contatto con una casella di posta elettronica funzionale da utilizzare per la comunicazione tra i contitolari del trattamento e tra questi ultimi e il responsabile del trattamento. Il processo decisionale dei contitolari del trattamento è disciplinato dal gruppo di lavoro del comitato per la sicurezza sanitaria del SARR. |
6) |
Ciascuna autorità competente del SARR cessa di essere contitolare del trattamento a decorrere dalla data di revoca della sua partecipazione alla piattaforma di scambio PLF. Resta tuttavia responsabile della raccolta e della trasmissione dei dati PLF e degli ulteriori dati epidemiologici attraverso la piattaforma di scambio PLF effettuate prima della revoca. |
7) |
Ciascuna autorità competente del SARR tiene, sotto la propria responsabilità, un registro delle attività di trattamento. La contitolarità del trattamento può essere indicata nel registro. |
SEZIONE 2
Responsabilità e ruoli per la gestione delle richieste degli interessati e la loro informazione
1) |
Ciascuna autorità competente del SARR che richiede un PLF fornisce ai passeggeri transfrontalieri (gli «interessati») informazioni sulle modalità di scambio dei loro dati PLF ed epidemiologici attraverso la piattaforma di scambio ai fini del tracciamento dei contatti, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. |
2) |
Ciascuna autorità competente del SARR funge da punto di contatto per gli interessati e tratta le richieste relative all'esercizio dei loro diritti conformemente al regolamento (UE) 2016/679, presentate dagli interessati stessi o da loro rappresentanti. Ciascuna autorità competente del SARR designa uno specifico punto di contatto dedicato alle richieste ricevute dagli interessati. Se un'autorità competente del SARR riceve da un interessato una richiesta che non rientra nella sua responsabilità, la inoltra prontamente all'autorità competente del SARR responsabile e ne informa l'ECDC. Se richiesto, le autorità competenti del SARR si forniscono assistenza reciproca nella gestione delle richieste degli interessati relativamente agli aspetti della contitolarità e si rispondono reciprocamente senza indebito ritardo e al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta di assistenza. |
3) |
Ciascuna autorità competente del SARR mette a disposizione degli interessati il contenuto del presente allegato, comprese le disposizioni di cui ai punti 1 e 2. |
SEZIONE 3
Gestione degli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali
1) |
Le autorità competenti del SARR, in qualità di contitolari del trattamento, si forniscono assistenza reciproca nell'identificazione e nella gestione di eventuali incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali, connesse al trattamento dei dati PLF e dei dati epidemiologici scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. |
2) |
In particolare, si notificano reciprocamente e notificano all'ECDC:
|
3) |
Le autorità competenti del SARR comunicano all'ECDC, alle competenti autorità di controllo e, ove prescritto, agli interessati, eventuali violazioni dei dati in relazione al trattamento nella piattaforma di scambio PLF, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o a seguito della notifica da parte dell'ECDC. |
4) |
Ciascuna autorità competente del SARR applica adeguate misure tecniche e organizzative, intese a:
|
SEZIONE 4
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Se un titolare del trattamento, per rispettare gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, ha bisogno di informazioni da un altro titolare del trattamento, invia una richiesta specifica alla casella di posta elettronica funzionale di cui alla sezione 1, sottosezione 1, punto 5. Quest'ultimo titolare del trattamento si adopera al meglio per fornire tali informazioni.
ALLEGATO III
RESPONSABILITÀ DELL'ECDC IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER LA PIATTAFORMA DI SCAMBIO PLF
1)
L'ECDC istituisce e garantisce un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che colleghi le autorità competenti del SARR degli Stati membri che partecipano alla piattaforma di scambio PLF.Il trattamento da parte dell'ECDC della piattaforma di scambio PLF comporta quanto segue:
a) |
definire l'insieme minimo di requisiti tecnici per consentire l'onboarding e l'offboarding agevole e sicuro delle banche dati PLF nazionali; |
b) |
garantire l'interoperabilità delle banche dati PLF nazionali in modo sicuro e automatizzato. |
2)
Per adempiere i suoi obblighi di responsabile del trattamento della piattaforma di scambio PLF, l'ECDC ricorre alla Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento e garantisce che ad essa si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti con la presente decisione.L'ECDC può autorizzare la Commissione a ricorrere a terzi come ulteriori sotto-responsabili del trattamento.
Se la Commissione ricorre a terzi come sotto-responsabili del trattamento, l'ECDC:
a) |
si assicura che a detti sotto-responsabili si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione; |
b) |
informa i titolari del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sotto-responsabili del trattamento, dando loro la possibilità di opporsi a maggioranza semplice a tali modifiche. |
3)
L'ECDC:
a) |
istituisce e garantisce un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che colleghi le autorità competenti del SARR degli Stati membri che partecipano alla piattaforma di scambio PLF; |
b) |
tratta i dati PLF e gli ulteriori dati epidemiologici esclusivamente sulla base di istruzioni documentate dei titolari del trattamento, a meno che ciò non sia richiesto dal diritto dell'Unione; in tal caso, l'ECDC informa i titolari del trattamento in merito a tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti la fornitura di tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; |
c) |
mette in atto un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro; |
d) |
adotta le misure necessarie per preservare l'integrità dei dati PLF e degli ulteriori dati epidemiologici trattati; |
e) |
adotta tutte le misure di sicurezza organizzative, fisiche, ed elettroniche all'avanguardia per mantenere efficiente la piattaforma di scambio PLF; a tal fine l'ECDC:
|
f) |
adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo della piattaforma di scambio PLF; a tal fine, l'ECDC mette in atto procedure specifiche relative al funzionamento della piattaforma di scambio PLF e alla connessione tra i server di back-end e la piattaforma di scambio PLF; tra queste:
|
g) |
adotta misure di sicurezza fisiche e/o elettroniche all'avanguardia per le strutture che ospitano le attrezzature della piattaforma di scambio PLF e per i controlli dei dati e della sicurezza dell'accesso; a tal fine, l'ECDC:
|
h) |
adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l'interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità o di sicurezza; |
i) |
prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza; |
j) |
monitora – in tempo reale – l'efficienza di tutte le componenti dei servizi della piattaforma di scambio PLF, produce statistiche periodiche e conserva le informazioni; |
k) |
si adopera affinché il servizio sia disponibile 24/7, con un tempo di inattività accettabile a fini di manutenzione; |
l) |
fornisce supporto in inglese per tutti i servizi della piattaforma di scambio PLF tramite telefono, posta elettronica o portale web e accetta le chiamate dai chiamanti autorizzati: coordinatori della piattaforma di scambio PLF e rispettivi helpdesk, responsabili di progetto e persone designate dall'ECDC; |
m) |
assiste i titolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679; |
n) |
assiste i titolari del trattamento fornendo informazioni sulla piattaforma di scambio PLF ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 32, 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679; |
o) |
garantisce che i dati PLF ed epidemiologici trasmessi attraverso la piattaforma di scambio PLF siano incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, in particolare applicando una cifratura forte; |
p) |
adotta tutte le misure pertinenti per evitare che gli operatori della piattaforma di scambio PLF abbiano accesso non autorizzato ai dati PLF e epidemiologici trasmessi; |
q) |
adotta misure volte a facilitare l'interoperabilità e la comunicazione tra i titolari del trattamento della piattaforma di scambio PLF designati; |
r) |
tiene un registro delle attività di trattamento svolte per conto dei titolari del trattamento in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).