ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
10 maggio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/754 della Commissione, del 4 maggio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dal consiglio sanitario estone che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3032]

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione, del 6 maggio 2021, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3009]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 163/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/753 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») a tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 37 000 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 24 300 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

(2)

Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio (2) Malta è stata autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE al fine di concedere una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo non supera i 20 000 EUR.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 ottobre 2020 Malta ha chiesto l’autorizzazione ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, che la autorizza ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR («misura di deroga»). La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla domanda, che sono state fornite con lettera protocollata presso la Commissione il 9 novembre 2020.

(4)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 dicembre 2020, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda di Malta. Con lettera del 18 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutte le informazioni che ha reputato necessarie per l’esame della domanda.

(5)

Considerato che l’aumento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese, nonché semplificare la riscossione dell’IVA per le autorità fiscali, e considerato che le ripercussioni per il gettito IVA totale riscosso da Malta allo stadio del consumo finale sono irrilevanti, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga.

(6)

La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto Malta effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

(7)

È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza della soglia. Inoltre, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (4), che stabilisce norme più semplici in materia di IVA per le piccole imprese, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(8)

È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/279,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/279 è abrogata.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(4)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).


10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 163/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/754 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dal consiglio sanitario estone che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 3032]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 giugno 2020 il consiglio sanitario estone («l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 16 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.

(3)

Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.

(4)

Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 16 dicembre 2020, nonché sulla dichiarazione per cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.

(6)

Il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure concordate per l’aviazione impongono il trattamento con un biocida anche quando è possibile la pulizia meccanica. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.

(7)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.

(8)

La mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura.

(9)

Dato che la misura non è più in vigore dal 16 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consiglio sanitario estone può prorogare fino al 20 giugno 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

Il consiglio sanitario estone è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 17 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 163/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/755 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2021

che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 3009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, tra cui la selezione e la designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali. I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sostengono le attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione (2) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali, che in base al suo programma di lavoro si occupa dei suini, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione (3) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

(3)

Successivamente, conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha avviato una procedura di selezione pubblica mediante un invito per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini.

(4)

Il comitato di valutazione e selezione nominato per la procedura di selezione, di cui al considerando 3, ha concluso che il consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia) (il consorzio), è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dovrebbe essere responsabile dei compiti di cui all’articolo 96 del medesimo regolamento, per quanto riguarda i ruminanti e gli equini.

(5)

È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini, responsabile dei compiti di sostegno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea. Tali programmi di lavoro devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

L’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. Di conseguenza la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni.

(7)

È opportuno concedere al centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini designato un periodo di tempo per la preparazione del proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere dei ruminanti e degli equini:

Nome: Consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia)

Indirizzo:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

SVEZIA

2.   La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o giugno 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).