ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
5 maggio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio

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Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L’articolo 3 TUE specifica inoltre che l’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati tra i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(2)

È fondamentale che tali diritti e valori continuino a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli e rimangano al centro del progetto dell’Unione, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l’Unione. È pertanto opportuno prevedere nel bilancio generale dell’Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In un momento in cui le società europee sono alle prese con l’estremismo, la radicalizzazione e le divisioni e lo spazio a disposizione della società civile indipendente si riduce, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell’Unione del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell’Unione. Quale parte del nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, il programma Giustizia, in linea con il programma Giustizia 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), continuerà a sostenere l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull’indipendenza e sull’imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull’accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera.

Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma») riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il programma «L’Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (7) («programmi precedenti»).

(3)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(4)

Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni e la nostra ricca diversità, nonché i diritti e l’uguaglianza. L’obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica e autonoma in quanto attore chiave, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea sulla base dei valori, della storia e della memoria che abbiamo in comune. L’articolo 11 TUE impegna le istituzioni dell’Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.

(5)

Dovrebbe essere instaurato un dialogo aperto, trasparente e regolare con i beneficiari del programma e con gli altri portatori di interessi mediante l’istituzione di un gruppo di dialogo civile. Tale gruppo dovrebbe essere un forum di discussione aperto e informale e dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche nonché alla discussione degli sviluppi politici nell’ambito dei settori e degli obiettivi contemplati dal programma e dei settori connessi. Il gruppo di dialogo civile non dovrebbe avere alcuna responsabilità in merito alla gestione del programma.

(6)

Sulla base dell’esperienza positiva dei programmi precedenti, e sviluppandola ulteriormente, il programma dovrebbe permettere di creare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori dell’Unione e per raggiungere la dimensione critica necessaria per ottenere risultati concreti in tale ambito. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie al fine di sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la capacità delle relative politiche di raggiungere i cittadini e la società civile, puntando a una distribuzione geografica equilibrata. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro peculiari esigenze e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati e mirati.

(7)

Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione e per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Promuovendo i diritti e i valori, il programma contribuirà alla costruzione di un’Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche là dove si riduce lo spazio concesso alla società civile.

(8)

Per avvicinare l’Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l’identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse incoraggiando i cittadini alla comprensione del processo di definizione delle politiche e promuovendo la partecipazione civica alle azioni dell’Unione. Inoltre, avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città e reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell’Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola il senso di appartenenza all’Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un’identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all’Unione e dei valori dell’Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle sue regioni ultraperiferiche a causa della loro lontananza e distanza dall’Europa continentale.

(9)

Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell’Europa sono necessarie per rendere i cittadini, in particolare i giovani, consapevoli della loro storia e dei loro valori comuni come fondamento di un futuro comune. Le attività di commemorazione dovrebbero comportare una riflessione sulle cause dei regimi totalitari della storia europea moderna, in particolare il nazismo — sfociato nell’Olocausto —, il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari comunisti, e dovrebbero commemorare le vittime dei loro crimini. Dovrebbero comprendere anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza dei fattori storici, sociali, culturali e interculturali per creare un’identità europea fondata su valori comuni e un senso di appartenenza.

(10)

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro. Dovrebbero poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell’Unione in cui si trovano. La società civile ha bisogno di essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori dell’Unione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell’Unione.

(11)

La parità di genere è un valore fondamentale e un obiettivo dell’Unione. Tuttavia, nel complesso, i progressi compiuti in materia di parità di genere sono in fase di stagnazione. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza nei loro confronti, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. Inoltre, l’esistenza di barriere politiche, strutturali e culturali ostacola il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell’Unione è quindi per l’Unione un compito centrale oltre che un fattore di crescita economica e sviluppo sociale, e dovrebbe essere sostenuta dal programma. La lotta attiva contro gli stereotipi e la discriminazione silenziosa e intersezionale riveste particolare importanza. La parità di accesso al lavoro, la parità di partecipazione al mercato del lavoro e l’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo della carriera in tutti i settori, ad esempio quello giudiziario e i settori relativi a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono pilastri della parità di genere. È inoltre opportuno concentrarsi sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata e sull’equa condivisione tra uomini e donne dei carichi non retribuiti di lavoro domestico e cura dei bambini, degli anziani e di altre persone a carico, fattori che sono intrinsecamente connessi al conseguimento della parità di indipendenza e partecipazione economiche e al conseguimento della parità tra donne e uomini.

(12)

La violenza di genere e quella contro i gruppi a rischio (minori, giovani e altri gruppi a rischio come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità) costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e permangono in tutta l’Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, con gravi ripercussioni sulla salute fisica, mentale e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. La violenza e le molestie di genere colpiscono maggiormente le donne, sia in ambito domestico che pubblico. La lotta contro tali forme di violenza e di molestie è pertanto un’azione fondamentale per promuovere la parità di genere. La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) definisce la violenza nei confronti delle donne come tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare alle donne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio multidimensionale e affronta anche gli aspetti giuridici, economici, educativi e sanitari ad essa associati. È altresì necessario contrastare attivamente, fin dalla prima infanzia, gli stereotipi legati al genere, nonché tutte le forme di incitamento all’odio e la violenza online. In tale contesto resta essenziale sostenere le organizzazioni che tutelano i diritti delle donne e gli altri soggetti che operano in tale settore. I minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità, corrono a loro volta un rischio maggiore di subire violenza, in particolare nel contesto delle relazioni familiari e intime.

È opportuno intervenire per promuovere i diritti delle persone a rischio — in particolare i diritti dei minori, compresi i minori rimasti orfani in esito a reati domestici o in altro modo e altri gruppi di minori particolarmente vulnerabili — e contribuire a proteggerle e a garantirne il diritto allo sviluppo e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, in particolare la violenza di genere, promuoverne la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell’Unione che aiutano i singoli al godimento dei diritti fondamentali della persona e alla parità di genere. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità. Si sottolinea l’importanza di concedere finanziamenti nell’ambito del programma alle organizzazioni della società civile che promuovono la parità di genere, lottano contro la violenza di genere e promuovono i diritti delle donne, compresi i diritti e la salute in ambito sessuale e riproduttivo e i diritti delle persone LGBTIQ, in tutti gli Stati membri. Tutte queste attività mirano a promuovere i valori fondamentali dell’Unione ed è pertanto auspicabile che siano sostenute in tutta l’Unione, senza eccezioni.

(13)

Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime sono necessarie una volontà politica forte e un’azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, sin dal suo avvio nel 1997 i finanziamenti Daphne per prevenire e contrastare la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime sono stati un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni della società civile che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, tra cui la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, gli atti persecutori (stalking) e le pratiche tradizionali lesive, come le mutilazioni genitali femminili, oltre che le nuove forme di violenza emergenti, come il bullismo e le molestie online. Considerato il numero tuttora allarmante delle vittime di violenza di genere, è importante proseguire tutte queste azioni prevedendo una dotazione di bilancio indipendente per le attività che attuano l’obiettivo specifico di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere nell’ambito di Daphne e tenere in debita considerazione, nell’attuazione del programma, i risultati e gli insegnamenti tratti.

(14)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell’Unione. L’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell’articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione, inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia, afrofobia, antisemitismo, antiziganismo, odio antislamico e tutte le forme di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline, nonché l’intolleranza nei confronti di persone appartenenti a minoranze, tenendo conto della discriminazione multipla. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell’Unione con gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» e alla raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013«Su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri» (9).

(15)

Le barriere sociali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un’istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l’esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione ed esercitare i diritti politici. In quanto parti della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, l’Unione e tutti gli Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità. Tale Convenzione è diventata parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

(16)

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 16 TFUE e dall’articolo 8 della Carta. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), prevede disposizioni volte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati di carattere personale e la loro comprensione. Data l’importanza del diritto alla protezione dei dati di carattere personale in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l’Unione dovrebbe poter svolgere attività di sensibilizzazione, anche sostenendo le organizzazioni della società civile che promuovono la protezione dei dati di carattere personale in linea con le norme dell’Unione, nonché condurre studi e altre attività pertinenti.

(17)

L’articolo 24 TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 TUE. Ciò è avvenuto con l’adozione del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell’assistenza tecnica e organizzativa per l’attuazione di tale regolamento, sostenendo in tal modo l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

(18)

In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il programma dovrebbe sostenere in tutte le sue attività l’integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l’impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle varie sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l’uso di strumenti per l’integrazione della dimensione di genere, quali, ove necessario, il bilancio di genere e le valutazioni dell’impatto di genere. L’equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.

(19)

L’articolo 3 TUE impone all’Unione, tra l’altro, di promuovere la protezione dei diritti dei minori, in linea con l’articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

(20)

Conformemente agli atti dell’Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento («organismi per le pari opportunità») al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali la lingua, l’età, i caratteri sessuali, l’identità di genere e la diversità di genere, l’orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali e la disabilità. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l’uguaglianza e garantire l’efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nei rispettivi Stati membri. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell’Unione.

La rete europea degli enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) è stata istituita nel 2007 ed è composta dagli organismi nazionali per le pari opportunità come stabilito dalle direttive 2000/43/CE (13) e 2004/113/CE (14) del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE (15) e 2010/41/UE (16) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2018/951 (17) relativa alle norme riguardanti gli organismi per la parità, che ne contempla il mandato, l’indipendenza, l’efficacia, il coordinamento e la cooperazione. Equinet si trova in una situazione eccezionale, essendo l’unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Il coordinamento condotto da Equinet è essenziale per l’applicazione efficace della normativa dell’Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

(21)

Al fine di migliorare la facilità di accesso e fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari in relazione a tutti gli aspetti del programma, gli Stati membri dovrebbero poter istituire punti di contatto del programma. I punti di contatto per il programma dovrebbero espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente e senza che le loro decisioni subiscano l’interferenza delle autorità pubbliche. È importante che gli Stati membri possano scegliere la gestione più appropriata dei punti di contatto per il programma, anche attraverso le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile o i loro consorzi. È preferibile che i punti di contatto per il programma non siano responsabili della gestione del programma.

(22)

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell’Unione e nella relativa sensibilizzazione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (18), un incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. I finanziamenti dell’Unione dovrebbero integrare le iniziative a livello nazionale contribuendo a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti e dei valori le cui attività contribuiscono all’applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta, anche con attività di sensibilizzazione quali controversie strategiche, realizzazione di campagne, comunicazione e altre attività di sorveglianza, oltre che alla promozione e alla tutela dei valori dell’Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e alla relativa sensibilizzazione. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di domanda e di rendicontazione di facile utilizzo. È opportuno prestare particolare attenzione all’accessibilità del programma da parte delle organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni di base della società civile, nonché alla capacità dei beneficiari. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione la prestazione di sostegno finanziario a terzi, se del caso.

(23)

La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell’Unione, in particolare l’Istituto europeo per la parità di genere e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe tenere conto punto dell’operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

(24)

A talune condizioni, il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE). Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi.

(25)

Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell’ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell’Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell’Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, in particolare con il programma Giustizia, nonché con i programmi Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio (19), ed Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio (20), per realizzare il potenziale degli scambi nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell’istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare nei settori dell’occupazione e della lotta all’esclusione sociale, soprattutto con il Fondo sociale europeo Plus, nonché nei settori del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo sostenibile.

(26)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (21).

(27)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, è opportuno che, per un periodo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sia possibile considerare ammissibili dal 1o gennaio 2021 i costi sostenuti per azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento che siano già state avviate, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(28)

Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(29)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(30)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (23) del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (24), (Euratom, CE) n. 2185/96 (25) e (UE) 2017/1939 (26) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(31)

I paesi terzi che sono membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (28), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(32)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(33)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (29), le persone fisiche e i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati dei paesi e territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d’oltremare interessato è connesso.

(34)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma intende contribuire all’integrazione dell’azione per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e dell’ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Sarebbe opportuno che il programma sostenesse attività che rispettino le norme e le priorità dell’Unione in materia di clima e ambiente e il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo. Sarebbe altresì opportuno che le azioni pertinenti fossero individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(35)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (30), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(36)

Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(38)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014.

(40)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente nel settore d’intervento pertinente e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo Stato di diritto.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il programma il programma persegue gli obiettivi specifici seguenti, corrispondenti a delle sezioni:

a)

salvaguardare e promuovere i valori dell’Unione (sezione valori dell’Unione);

b)

promuovere i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza, compresa la parità di genere, e promuovere l’integrazione della dimensione di genere e l’integrazione della non discriminazione (sezione uguaglianza, diritti e parità di genere);

c)

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione e gli scambi tra i cittadini di diversi Stati membri nonché sensibilizzarli in merito alla loro storia comune europea (sezione coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

d)

contrastare la violenza, compresa la violenza di genere (sezione Daphne).

Articolo 3

Sezione valori dell’Unione

Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a proteggere e promuovere i diritti, nonché a sensibilizzare in merito, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e la promozione dei valori dell’Unione e il rispetto per lo Stato di diritto e contribuendo alla costruzione di un’Unione più democratica, al dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo.

Articolo 4

Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere

Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a:

1)

promuovere l’uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e rispettare il principio di non discriminazione per i motivi di cui all’articolo 21 della Carta;

2)

sostenere, promuovere e attuare politiche globali volte a:

a)

promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne; la parità di genere, compreso l’equilibrio tra vita privata e professionale; l’emancipazione delle donne; l’integrazione della dimensione di genere;

b)

promuovere la non discriminazione e la sua integrazione;

c)

contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza, incluse l’omofobia, la bifobia, la transfobia, l’interfobia e l’intolleranza fondata sull’identità di genere, sia online che offline;

d)

tutelare e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

e)

tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità;

3)

tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell’Unione e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Articolo 5

Sezione coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:

1)

sostenere progetti intesi a commemorare momenti salienti della storia europea moderna, tra cui l’ascesa al potere dei regimi autoritari e totalitari, comprese le relative cause e conseguenze, e progetti intesi a sensibilizzare i cittadini europei in merito alla storia, alla cultura, al patrimonio culturale e ai valori che hanno in comune, migliorando così la loro comprensione dell’Unione, delle sue origini, dei suoi obiettivi, della sua diversità, dei risultati conseguiti nonché dell’importanza della comprensione e della tolleranza reciproche;

2)

promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell’Unione, e il loro contributo ad essa, consentendo loro di far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione;

3)

promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi, specialmente attraverso il gemellaggio di città e le reti di città, per permettere loro di cogliere concretamente la ricchezza e la diversità del patrimonio comune dell’Unione e per sensibilizzarli al fatto che tali elementi costituiscono un solido fondamento per un futuro comune.

Articolo 6

Sezione Daphne

Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il programma mira a:

1)

prevenire e contrastare, a tutti i livelli, ogni forma di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e ogni forma di violenza domestica, anche promuovendo le norme sancite dalla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

2)

prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani e altri gruppi a rischio, ad esempio le persone LGBTIQ e le persone con disabilità;

3)

sostenere e tutelare tutte le vittime dirette e indirette delle forme di violenza di cui ai punti 1) e 2), quali le vittime di violenza domestica perpetrata all’interno della famiglia o nell’ambito di relazioni intime, compresi i minori orfani per crimini domestici, e sostenere e garantire lo stesso livello di protezione in tutta l’Unione per le vittime della violenza di genere.

Articolo 7

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 641 705 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 800 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

297 366 097 EUR a prezzi correnti, ossia il 46,34 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

169 410 120 EUR a prezzi correnti, ossia il 26,4 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e d);

c)

174 928 783 EUR a prezzi correnti, ossia il 27,26 % della dotazione finanziaria, per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

4.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 2 è la seguente:

a)

il 43 %, fino a massimo 344 000 000 EUR a prezzi 2018 per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

il 23,07 %, fino a massimo 184 560 000 EUR a prezzi 2018, per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e d);

c)

il 23,93 %, fino a massimo 191 440 000 EUR a prezzi 2018, per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c);

d)

il 10 %, fino a massimo 80 000 000 EUR a prezzi 2018, per qualsiasi obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

5.   Nei limiti degli importi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, lettere a) e b), almeno il 50 % è assegnato al sostegno di attività svolte da organizzazioni della società civile, di cui almeno il 40 % è assegnato a organizzazioni della società civile locali e regionali.

6.   Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), almeno il 40 % è assegnato al sostegno di attività volte a prevenire e contrastare, a tutti i livelli, ogni forma di violenza di genere e almeno il 15 % ad attività che promuovono il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne, la parità di genere, compreso l’equilibrio tra vita privata e professionale, l’emancipazione delle donne e l’integrazione della dimensione di genere.

7.   Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, lettera c), almeno il 65 % è assegnato alla partecipazione democratica e il 15 % alle attività di commemorazione.

8.   La Commissione non si discosta di oltre dieci punti percentuali dalle percentuali assegnate di fondi del programma di cui ai paragrafi 6 e 7.

9.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere destinati all’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.

10.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento possono essere considerati ammissibili dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

11.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni stabilite all’articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi.

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 9

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta ad opera degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), dello stesso.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

Articolo 10

Tipi di azione

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all’articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività elencate nell’allegato I.

Articolo 11

Gruppo di dialogo civile

La Commissione istituisce un gruppo di dialogo civile allo scopo di garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere gli sviluppi politici all’interno nell’ambito dei settori e degli obiettivi contemplati dal programma e dei settori connessi.

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 12

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni.

Articolo 13

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i Fondi in regime di gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 se soddisfano tutte le condizioni cumulative seguenti:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Articolo 14

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Sono ammissibili i soggetti seguenti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

in un paese terzo associato al programma, tranne in relazione all’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), per coprire le spese associate al programma di lavoro permanente di Equinet.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.

Articolo 16

Sorveglianza e rendicontazione

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 al fine di modificare l’allegato II riguardo agli indicatori, ove considerato necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 17

Valutazione

1.   Le valutazioni del programma si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell’impatto a lungo termine dei programmi precedenti.

3.   La Commissione effettua una valutazione finale del programma al termine della sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16 entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 21

Punti di contatto per il programma

Ogni Stato membro può istituire punti di contatto per il programma, che hanno il compito di fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma in relazione a tutti i suoi aspetti, ivi compresi la procedura di presentazione delle domande, la diffusione di informazioni di facile consultazione e i risultati del programma, la ricerca di partner, la formazione e le formalità.

I punti di contatto per il programma espletano i rispettivi incarichi in maniera indipendente.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 7, paragrafo 9, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

(6)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(7)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L’Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(12)  Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

(13)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(14)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(15)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(16)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(17)  Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

(18)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

(19)  Regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(20)  Regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(21)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(22)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(25)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(26)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(27)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(28)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(29)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

ATTIVITÀ SOSTENUTE DAL PROGRAMMA

L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 2 sono perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle attività seguenti:

1)

sensibilizzazione, promozione e divulgazione di informazioni nell’ambito dei settori e degli obiettivi interessati dal programma al fine di migliorare la conoscenza dei diritti e dei valori e delle relative politiche;

2)

apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca;

3)

attività analitiche e di monitoraggio al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell’Unione nei settori interessati dal programma, nonché l’applicazione del diritto, delle politiche e dei valori dell’Unione all’interno degli Stati membri, quali attività che includono la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o di parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, valutazioni d’impatto, sviluppo e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

4)

formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

5)

sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

6)

sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di:

a)

accrescere la loro capacità di reazione e di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi, alle loro attività di consulenza e alle loro attività sostegno;

b)

realizzare attività di sensibilizzazione volte alla promozione dei diritti, rafforzando anche, in tal modo, la protezione e la promozione dei valori dell’Unione e il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione dello spazio concesso alla società civile;

7)

aumento della consapevolezza tra i cittadini, segnatamente tra i giovani, della cultura, del patrimonio culturale, dell’identità e della storia europei, anche per quanto riguarda i regimi totalitari e autoritari e altri episodi salienti della storia europea recente, al fine di rafforzare la memoria e l’impegno dei cittadini europei nei confronti dell’Unione e di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità;

8)

iniziative volte ad avvicinare cittadini di differenti culture e nazionalità dando loro l’opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti della società civile, creando così le condizioni per un migliore approccio dal basso verso l’alto e promuovendo la partecipazione civica e l’impegno democratico;

9)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva e inclusiva alla costruzione di un’Unione più democratica, nonché sensibilizzazione in merito ai diritti e ai valori attraverso l’apporto di sostegno a organizzazioni della società civile;

10)

sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, i valori, gli obiettivi programmatici e le strategie dell’Unione;

11)

finanziamento dell’assistenza tecnica e organizzativa per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/788, sostenendo in tal modo l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

12)

miglioramento della conoscenza del programma, della diffusione e della trasferibilità dei suoi risultati e promozione del lavoro di prossimità, anche istituendo e sostenendo punti di contatto per il programma.


ALLEGATO II

INDICATORI

Il programma è sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici, riducendo al contempo al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo saranno raccolti dati relativi agli indicatori seguenti:

1)

numero di persone che hanno beneficiato di:

a)

attività di formazione;

b)

attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

c)

attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione;

2)

numero di organizzazioni della società civile che hanno beneficiato di attività di sostegno e di sviluppo delle capacità;

3)

numero di reti e iniziative transazionali incentrate sulla memoria e sul patrimonio europei avviate grazie all’intervento del programma.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile; la valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascuna sezione e su ciascuna attività e includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.


5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/21


REGOLAMENTO (UE) 2021/693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati tra i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).

(2)

È fondamentale che tali diritti e valori continuino a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli e rimangano al centro del progetto dell'Unione, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione. È pertanto opportuno prevedere nel bilancio generale dell'Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni e lo spazio a disposizione della società civile indipendente si riduce, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'Unione del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'Unione. Quale parte del nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, il programma Giustizia («programma»), in linea con il programma Giustizia 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (6).

(3)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (7).

(4)

Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni e la nostra ricca diversità, nonché i diritti e l'uguaglianza. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica e autonoma in quanto attore chiave, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea sulla base dei valori, della storia e della memoria che abbiamo in comune. L'articolo 11 TUE impegna le istituzioni dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

(5)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, è opportuno che l'Unione adotti misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, è opportuno garantire e favorire a tutti i livelli il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi e valori comuni, quali la non discriminazione, la parità di trattamento fondata su uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 21 della Carta, oltre alla solidarietà, all'accesso effettivo alla giustizia per tutti, allo Stato di diritto, alla democrazia e a un sistema giudiziario indipendente funzionante.

(6)

Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per la positiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati. Tra le varie misure, un programma Giustizia flessibile ed efficace è fondamentale per facilitare la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di domanda e di rendicontazione di facile utilizzo, e dovrebbe mirare a una copertura geografica equilibrata. È opportuno prestare particolare attenzione all'accessibilità del programma da parte di tutti i tipi di beneficiario. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma dovrebbe essere mantenuta una certa flessibilità nella ripartizione dei fondi tra gli obiettivi specifici. Il margine di flessibilità dovrebbe essere assegnato in via prioritaria ad azioni che sostengano la promozione dello Stato di diritto.

(7)

Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, il che rappresenta, sin dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono già state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in vari settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali. Al tempo stesso, per un mercato interno florido e per difendere i valori comuni dell'Unione sono necessari uno spazio europeo di giustizia funzionante che ricomprenda ordinamenti giuridici nazionali di alta qualità, indipendenti ed efficienti e una maggiore fiducia reciproca.

(8)

L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, a metodi di risoluzione alternativa delle controversie e a titolari di cariche pubbliche che siano tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.

(9)

Il pieno rispetto dello Stato di diritto e la sua promozione sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall'articolo 47 della Carta ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura costituiscono aspetti essenziali del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate.

(10)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), TFUE, l'Unione deve sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. L'offerta di formazione per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta, coerente e uniforme del diritto all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproche tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute dal programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che coinvolgano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro in rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale e diritti fondamentali e di riconoscimento reciproco oltre che di garanzie procedurali. Dovrebbero comprendere altresì corsi di formazione per giudici, avvocati e procuratori in relazione alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali ad esempio le donne, i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di violenza nell'ambito delle relazioni intime e altre forme di violenza interpersonale. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento diretto di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice in magistratura, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.

(11)

Ai fini del presente regolamento i termini «magistrati e operatori giudiziari» dovrebbero essere interpretati in senso ampio in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati alla magistratura o partecipanti a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

(12)

La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, come la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l’Accademia di diritto europeo (ERA), la rete europea dei Consigli di giustizia (RECG), l’Associazione dei Consigli di Stato e delle corti supreme amministrative dell’Unione europea (ACA-Europa), la rete dei presidenti delle corti supreme giudiziarie dell’Unione europea (EUSJC) e l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA), svolgono un ruolo continuo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un’autentica dimensione europea e tali organismi o entità potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(13)

Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della REFG, componente cruciale per la formazione giudiziaria. La REFG si trova in una situazione straordinaria, in quanto è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisca gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. La sua posizione unica le consente di organizzare scambi per giudici e procuratori nuovi ed esperti fra tutti gli Stati membri, e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di formazione sul diritto dell'Unione e la promozione delle buone pratiche di formazione. La REFG è anche un fornitore di attività di formazione di eccellente qualità ed economicamente vantaggiose a livello dell'Unione. La rete include anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati in qualità di membri osservatori. La relazione annuale della REFG dovrebbe includere informazioni sulla formazione fornita, disaggregate anche per categoria di personale.

(14)

Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi elettronici. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Dovrebbe inoltre promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile, che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (8). In materia penale, il programma dovrebbe contribuire a promuovere e attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione. Esso dovrebbe facilitare la cooperazione e contribuire ad eliminare gli ostacoli a un'efficace cooperazione e alla fiducia reciproca. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia, promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

(15)

Sulla base dell'articolo 3 TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti del minore ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione, dei minori che sono figli di detenuti e dei minori indagati o imputati in procedimenti penali.

(16)

Il programma Giustizia 2014-2020 ha reso possibili l'organizzazione di attività di formazione sul diritto dell'Unione, in particolare in relazione alla portata e all'applicazione della Carta, rivolte ai magistrati e agli operatori giudiziari. Nelle conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'Unione e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori del diritto e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.

(17)

In base all'articolo 67 TFUE, l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali. L'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale a tale riguardo. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per un funzionamento soddisfacente dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività a livello nazionale, regionale e locale di autorità diverse dalle autorità giudiziarie, degli operatori del diritto e di organizzazioni della società civile che contribuiscano agli stessi obiettivi. È opportuno sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. È importante promuovere le attività di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, ad esempio in materia di lavoro in rete, contenziosi, sensibilizzazione, comunicazione e altre attività di sorveglianza. In tale contesto, anche gli operatori della giustizia associati alla magistratura e che lavorano per organizzazioni della società civile hanno un importante ruolo da svolgere.

(18)

In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità conferma il diritto alla piena capacità giuridica e all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere, in conformità del punto 16 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie («accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020») (9). In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività degli obiettivi specifici del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, comprese informazioni sull'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali, ove necessario, il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.

(19)

In tutte le sue attività, il programma dovrebbe inoltre, se del caso, sostenere e tutelare i diritti delle vittime in materia sia civile che penale. A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione e a un miglior coordinamento dei vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto che si occupano di casi di violenza. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo.

(20)

Le azioni che rientrano nel programma dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, che promuova l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, incrementi la cooperazione e il lavoro in rete a livello transfrontaliero, rafforzi la fiducia reciproca tra magistrati degli Stati membri e consegua una corretta, coerente e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta con sé economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche.

(21)

Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia una dimensione esterna, tenendo in considerazione le conseguenze esterne, per migliorare l'accesso alla giustizia e agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali.

(22)

La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e la Procura europea (EPPO), e dovrebbe tener conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

(23)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione e siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, in particolare con il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché con il programma Mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), con i programmi nel campo della gestione delle frontiere e della sicurezza, in particolare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna, con i programmi nel campo dell'infrastruttura strategica, in particolare il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio (12), Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), lo strumento di assistenza preadesione e il programma LIFE istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(24)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.

(25)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, è opportuno che, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sia possibile considerare ammissibili dal 1° gennaio 2021 i costi sostenuti per azioni sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento che siano già state avviate, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(26)

Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(27)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(28)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(29)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (21), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(30)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(31)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22), le persone fisiche e i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati dei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare interessato è connesso.

(32)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma è istituito al fine di contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e dell'ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell'Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Sarebbe opportuno che il programma sostenesse attività che rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e il principio del «non nuocere» di cui al Green Deal europeo. Sarebbe opportuno che le azioni pertinenti fossero individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(33)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. La Commissione dovrebbe riferire annualmente in merito alla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro dei meccanismi esistenti in materia di relazioni, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia.

(34)

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori specificati negli articoli 13 e 15 e nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca in particolare promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1382/2013

(38)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021.

(39)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(40)

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Giustizia («programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento per «magistrati e operatori giudiziari» si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, così come qualsiasi altro operatore della giustizia associato alla magistratura.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali.

2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il programma persegue gli obiettivi specifici seguenti:

a)

agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'efficace esecuzione delle decisioni;

b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria nonché una cultura basata sullo Stato di diritto, e sostenere e promuovere l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti nel contesto del programma;

c)

agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

Articolo 4

Integrazione

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia a misura di minore, la protezione delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 305 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può essere destinato all'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento possono essere considerati ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.   Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato I.

5.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite al programma, su richiesta dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui all'articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 6

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 7

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta ad opera degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), dello stesso.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

Articolo 8

Tipi di azione

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività seguenti:

a)

la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, inclusa la comprensione dell'interazione tra i diversi ambiti del diritto;

b)

l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale come anche degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, e di rafforzare la fiducia reciproca;

c)

attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, come le attività che includono la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

d)

la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi il diritto sostanziale e procedurale, i diritti fondamentali, l'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, il linguaggio giuridico e il diritto comparato;

e)

lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, nel rispetto della vita privata e della protezione dei dati, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;

f)

lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, i valori, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma;

g)

il sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza scopo di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di sostegno, nonché di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi, alle loro attività di consulenza e alle loro attività di sostegno, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

h)

il miglioramento della conoscenza del programma e della diffusione, trasferibilità e trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche organizzando forum di discussione per i portatori di interessi.

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 9

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni.

Articolo 10

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i Fondi in regime di gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente, in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 se soddisfano tutte le condizioni cumulative seguenti:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Articolo 11

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Sono ammissibili i soggetti seguenti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

in un paese terzo associato al programma;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Il programma sostiene le spese della REFG associate al suo programma di lavoro permanente e le sovvenzioni di funzionamento a tal fine sono attribuite senza un invito a presentare proposte conformemente al regolamento finanziario.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Sorveglianza e rendicontazione

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono riportati nell'allegato II.

Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II riguardo agli indicatori, ove considerato necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione esistenti, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia. In particolare, la Commissione riferisce sull'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico. Nella sua relazione, essa specifica i tipi di azione che hanno ricevuto finanziamenti, comprese le azioni legate alla promozione della parità di genere. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.

Articolo 14

Valutazione

1.   Le valutazioni del programma si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   La Commissione effettua una valutazione finale del programma al termine della sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1382/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1382/2013, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1382/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

(5)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(6)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(8)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

(9)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(10)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXX, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXX, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico come segue:

a)

27 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

36 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

27 % per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

10 % per qualsiasi obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.


ALLEGATO II

INDICATORI

Il programma è sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici, riducendo al contempo al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, saranno raccolti dati relativi agli indicatori seguenti:

1)

numero di magistrati e operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della REFG;

2)

numero di organizzazioni della società civile sostenute dal programma;

3)

numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS);

4)

numero di riscontri positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che rispondono alla necessità di informazioni sulle cause civili e penali transfrontaliere;

5)

numero di persone per obiettivo specifico che hanno beneficiato di:

a)

attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

b)

attività relative alla sensibilizzazione e all'informazione e alla divulgazione di informazioni.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascun obiettivo specifico e includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.