ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/708 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

12

 

*

Decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

17

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/712 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione, del 29 aprile 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 ( 1 )

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 ( GU L 177 del 5.6.2020 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/706 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.

(2)

A norma dell’articolo 4 decies del regolamento (UE) n. 401/2013, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato IV di tale regolamento.

(3)

Sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell’elenco.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci 4 e 10 nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«4.

Aung Aung

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 23750

Il Maggiore Generale Aung Aung è il comandante del Comando Sud-ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e l’ex-comandante della 33a divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33a divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

10.

Khin Hlaing

Data di nascita: 2 maggio 1968

Genere: maschio

Il Maggiore Generale Khin Hlaing è il comandante della regione del Triangolo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È l’ex comandante della 99a divisione di fanteria leggera ed è stato il comandante del Comando Nord-est delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 99a divisione di fanteria leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello Stato dello Shan nel 2016 e all’inizio del 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 99a divisione di fanteria leggera nei confronti di minoranze etniche dei villaggi dello Stato dello Shan nella seconda metà del 2016. Queste includono esecuzioni sommarie, detenzione forzata e distruzione di villaggi.

21.12.2018».


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/707 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 5 aprile 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha approvato l’espunzione di un’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa all’entità seguente è rimossa dall’elenco riportato nell’allegato I, parte B (Entità), del regolamento (UE) n. 224/2014:

1.

BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [Alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM].


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/708 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

170,6

145,9

192,4

45

57

34

AR

BR

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchino, congelati

399,8

0

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/709 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2021

relativo all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere del 30 settembre 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte e se integrata a livelli appropriati al fabbisogno delle specie bersaglio, la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori dell’additivo l’Autorità ha concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 è un sensibilizzante della pelle e che esiste un rischio derivante dall’esposizione per inalazione alle endotossine. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 è una fonte efficace dell’amminoacido essenziale L-istidina nell’alimentazione animale e che, affinché sia efficace per le specie ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della sostanza dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(11):6287.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c352i

-

L-istidina monocloridrato monoidrato

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo del

98 % di L-istidina monocloridrato monoidrato e

del 72 % di istidina e

un tenore massimo di 100 ppm di istamina

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

«La supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell’animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell’alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»;

il tenore di istidina.

4.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria  (2).

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

20.5.2031

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80212

Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numero CAS: 5934-29-2

Numero EINECS: 211-438-9

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione dell’istidina nell’additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione associata a rivelazione fotometrica (HPLC-UV)

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD).

Per la quantificazione dell’istidina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la quantificazione dell’istamina nell’additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).


(1)  Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA (EFSA Journal 2015;13(2):4015); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DECISIONI

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/12


DECISIONE (PESC) 2021/710 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l’Unione e quest’ultima deve rimanere attivamente impegnata fino a quando tale conflitto non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.

(2)

L’Unione si impegna a favore di una pace globale e duratura nell’intera regione del Medio Oriente ed è pronta a collaborare a tal fine con i partner regionali e internazionali.

(3)

È opportuno che sia nominato un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente per un periodo di 22 mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Sven KOOPMANS è nominato RSUE per il processo di pace in Medio Oriente dal 1o maggio 2021 al 28 febbraio 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici con riguardo al processo di pace in Medio Oriente:

a)

l’obiettivo generale è una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni (UNSCR) 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti UNSCR , tra cui l’UNSCR 2334 (2016), i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l’iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale;

b)

per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l’Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente;

c)

l’Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l’altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione che prevede due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti UNSCR, tra cui l’UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con i pertinenti attori politici, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri pertinenti paesi, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

approfittare dell’evoluzione del panorama regionale in Medio Oriente e, in particolare, della normalizzazione delle relazioni tra Israele e una serie di paesi arabi, al fine di far progredire ulteriormente il processo di pace e contribuire così alla stabilità regionale;

d)

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all’attuazione dell’iniziativa di pace araba;

e)

prendere le opportune iniziative per promuovere e contribuire a un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri;

f)

fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l’altro presentando proposte a nome dell’Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;

g)

assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali;

h)

contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;

i)

contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

j)

contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che conduca a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;

k)

stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

l)

formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;

m)

impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell’Area C della Cisgiordania occupata;

n)

riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull’andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

o)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione UNSCR 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

p)

contribuire alla migliore comprensione e visibilità del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione;

q)

aprire, ove necessario, un canale di dialogo con i rappresentanti della società civile, comprese le donne e i giovani, nonché con coloro che partecipano a misure volte a creare fiducia tra le parti.

2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE assicura una concertazione e una cooperazione chiare e sistematiche con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

4.   L’RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione in tutta la regione, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o maggio 2021 al 28 febbraio 2023 è pari a 2 099 463,58 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4.   Il personale dell’RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell’area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE impiegati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull’esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dei servizi della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell’Unione e i capi delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah). L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2022.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/17


DECISIONE (PESC) 2021/711 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

(2)

In esito a un riesame della decisione 2013/184/PESC, risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2022.

(3)

Sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell’elenco.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 12

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2022. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


ALLEGATO

Le voci 4 e 10 nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato della decisione 2013/184/PESC sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«4.

Aung Aung

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 23750

Il Maggiore Generale Aung Aung è il comandante del Comando Sud-ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e l’ex-comandante della 33a divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33a divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

10.

Khin Hlaing

Data di nascita: 2 maggio 1968

Genere: maschio

Il Maggiore Generale Khin Hlaing è il comandante della regione del Triangolo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È l’ex comandante della 99a divisione di fanteria leggera ed è stato il comandante del Comando Nord-est delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 99a divisione di fanteria leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello Stato dello Shan nel 2016 e all’inizio del 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 99a divisione di fanteria leggera nei confronti di minoranze etniche dei villaggi dello Stato dello Shan nella seconda metà del 2016. Queste includono esecuzioni sommarie, detenzione forzata e distruzione di villaggi.

21.12.2018».


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/712 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l’articolo 2 quater,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 5 aprile 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha approvato l’espunzione di un’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

La voce relativa all’entità seguente è rimossa dall’elenco riportato nell’allegato, parte B (Entità), della decisione 2013/798/PESC:

1.

BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM].


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/713 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2021

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.

(3)

Il 14 febbraio 2018 l’autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

Dato che l’autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente.

(5)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 (3) la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 30 giugno 2021, che corrisponde alla data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi della direttiva 2009/84/CE (4) della Commissione, al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. Tuttavia, l’autorità di valutazione competente non ha tuttora completato l’esame e non ha ancora trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

(6)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 18 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari per effettuare la valutazione e ha fissato al 31 marzo 2022 il termine per la trasmissione delle stesse.

(7)

Di conseguenza, è probabile che l’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell’esame della domanda.

(8)

In considerazione del tempo necessario per il completamento della valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2023.

(9)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il fluoruro di solforile rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 è posticipata al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 16).

(4)  Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67).


Rettifiche

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/23


Rettifica del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 del 5 giugno 2020 )

1)

Nella Tavola di concordanza e alla pagina 1, titolo

anziché:

«Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009»,

leggasi:

«Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)».

2)

Pagina 18, allegato II, punto 2.1, l'immagine della parte superiore dell'etichetta del pneumatico è sostituita dalla seguente:

Image 1

3)

Pagina 20, allegato II, punto 2.1.4, l'immagine della parte inferiore dell'etichetta del pneumatico è sostituita dalla seguente:

Image 2

4)

Pagina 21, allegato II, punto 2.2, lettera e), trattino 28:

anziché:

«pittogramma aderenza sulla neve: larghezza 15 mm, altezza 13 mm, <…>»,

leggasi:

«pittogramma aderenza sulla neve: larghezza 15 mm, altezza 14 mm, <…>».