ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/642 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2020
che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l’allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l’altro, l’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l’indicazione di alcune informazioni sull’etichetta o su un documento di accompagnamento. |
(2) |
L’alimentazione del bestiame e degli animali acquatici con mangimi biologici è uno dei principi della produzione biologica. Le norme di produzione consentono tuttavia, a determinate condizioni, di utilizzare per i mangimi alcune materie prime non biologiche e in conversione. |
(3) |
Al fine di rispettare le norme di produzione biologica gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati riguardo ai mangimi che utilizzano. In particolare dovrebbero sapere se il mangime è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso. |
(4) |
Il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali deve essere biologico conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, a causa dell’indisponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico per talune specie, sottospecie o varietà, la parte I, punto 1.8.5, dell’allegato citato consente l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e autorizza l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a determinate condizioni. |
(5) |
A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2), possono essere immesse sul mercato sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, a condizione che sull’etichetta ufficiale sia riportata, tra l’altro, la percentuale in peso dei vari componenti, indicata per specie e, se del caso, per varietà. |
(6) |
Data l’importanza dell’uso di miscele di sementi di piante foraggere per garantire un’elevata qualità nutrizionale dei foraggi, anche quando non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, per migliorare l’adattabilità delle piante alle condizioni agronomiche regionali e per aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità, in particolare quando le miscele di sementi sono utilizzate nelle pratiche agronomiche per la conservazione del suolo e dell’acqua, quali le coltivazioni di copertura, e tenendo conto della mancanza di sementi biologiche o in conversione, è possibile utilizzare miscele di sementi nel rispetto delle norme di produzione biologica, anche contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante. A tale scopo gli utilizzatori dovrebbero avere a disposizione informazioni precise sulla presenza e sui quantitativi dei componenti biologici e in conversione nelle miscele, fatte salve le disposizioni e le informazioni prescritte dalla direttiva 66/401/CEE. |
(7) |
Tuttavia, l’etichetta dell’imballaggio di tali miscele dovrebbe anche indicare che il loro uso è consentito unicamente nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 e, pertanto, solo nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata. |
(8) |
Inoltre, al fine di promuovere l’uso di sementi biologiche e in conversione e di garantire una soglia quantitativa minima armonizzata, è opportuno fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che dovrebbero far parte della miscela nel caso in cui l’etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione. |
(9) |
È necessario modificare di conseguenza l’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848. |
(10) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).
ALLEGATO
L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:
«2.1. Informazioni da fornire
2.1.1. |
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
|
2.1.2. |
Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
|
2.1.3. |
Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull’etichetta dell’imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un’autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.
In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all’allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l’elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %. Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l’etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che ne ha autorizzato l’uso conformemente all’allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.» Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.». |
20.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto di modificare alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(2) |
La Commissione riconosce che è necessario migliorare la formulazione di tali note. Alcune delle note riguardanti le sostanze sono imprecise e rendono incerta la corretta interpretazione degli obblighi giuridici. In particolare alcune delle note in questione potrebbero essere interpretate nel senso che le sostanze alle quali si riferiscono non debbano affatto, in determinate condizioni, essere classificate, mentre in realtà, sebbene non debbano essere contemplate nella classificazione ed etichettatura armonizzate, esse dovrebbero comunque essere soggette a classificazione a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1272/2008 (autoclassificazione). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008
L’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
al punto 1.1.3.1, le note da J a R sono sostituite dalle seguenti:
(*1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).»" |
2) |
al punto 1.1.3.2, le note 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %.
Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore all’1 %.» |
(*1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).»”
20.4.2021 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/644 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il penflufen non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per il fluxapyroxad l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, porri, rabarbaro, legumi secchi, cereali, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici e piante da zucchero, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per l’imexazol l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha raccomandato di ridurre l’LMR per le barbabietole da zucchero. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(4) |
Per il metamitron l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici, semi e frutta, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il penflufen l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per le patate. È opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità |
(6) |
Per lo spirotetrammato l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero, aglio, scalogni, solanacee e malvacee, cicoria Witloof/cicoria belga, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per i cavoletti di Bruxelles e i cavoli rapa, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare anche gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(10) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su «altra piccola frutta e bacche» di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotetrammato è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dalla Germania e la relazione di valutazione è stata trasmessa all’Autorità e alla Commissione. L’Autorità ha esaminato la relazione di valutazione e ha formulato un parere motivato (7) sugli LMR proposti. Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per tali prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(11) |
In conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’impiego del fluxapyroxad su «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero» negli Stati Uniti. I richiedenti sostengono che in tali paesi gli usi autorizzati di detta sostanza su tali colture determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse all’Autorità e alla Commissione. L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (8). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
(12) |
Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(13) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(17) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5984.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hymexazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2019); 17(11):5895.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metamitron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5959.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penflufen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2019); 17(10):5840.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spirotetrammato according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5960.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in small fruits and berries», EFSA Journal (2019); 17(11):5904.
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in certain root crops and coffee beans», EFSA Journal (2020); 18(1):5950.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, e spirotetrammato sono soppresse. |
(*) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
20.4.2021 |
IT |
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L 133/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/645 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite. |
(2) |
L’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti. |
(3) |
La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell’Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l’Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell’afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte. |
(4) |
Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(5) |
Tale aggiunta nella colonna C dell’allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione concernenti le importazioni nell’Unione e l’immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3). |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:
«MD |
Moldova |
0 |
0 |
+». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
20.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/646 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che le autovetture e i veicoli commerciali leggeri siano dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. È necessario stabilire norme per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. |
(2) |
Le procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applicano all’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. Per consentire un approccio coerente relativamente alle informazioni da indicare nella scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, è opportuno specificare ulteriormente nel presente regolamento le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia. |
(3) |
Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (3). L’addendum del certificato di omologazione dovrebbe tuttavia contenere le informazioni specifiche relative ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia quali definiti nel presente regolamento, pertanto il modello del certificato di omologazione integrato dall’addendum dovrebbe essere definito nel presente regolamento. |
(4) |
In conformità alla nota 6 della tabella di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’applicazione dell’obbligo di installare un sistema di emergenza di mantenimento della corsia è posticipata di due anni nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti. Durante tale periodo detti veicoli dovrebbero essere dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. |
(5) |
Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia è un sistema di assistenza al conducente che dovrebbe avvisare il conducente e correggere la traiettoria solo quando il conducente abbandona la corsia in modo non intenzionale. |
(6) |
Secondo la legislazione nazionale sulla circolazione stradale ai conducenti è consentito attraversare le strisce discontinue di delimitazione della corsia e per le tecnologie attualmente disponibili è particolarmente difficile determinare se l’attraversamento di tali strisce discontinue da parte del conducente sia intenzionale o meno. Al fine di evitare interventi non necessari del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, che potrebbero indurre il conducente a disattivarlo, perdendo quindi potenziali benefici in termini di sicurezza, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia dovrebbe solo avvisare il conducente e non correggere la traiettoria del veicolo quando questo attraversa le strisce discontinue di delimitazione della corsia. |
(7) |
Le tecnologie attualmente disponibili per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia si basano sul rilevamento delle strisce di delimitazione della corsia; in assenza di tali strisce, il funzionamento di tali sistemi non può essere garantito. Per questo motivo i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia non dovrebbero funzionare in assenza delle strisce di delimitazione della corsia. |
(8) |
Data la complessità del sistema o dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, è necessario che le prove previste dal presente regolamento siano integrate da una documentazione che dimostri la progettazione e le misure di convalida adottate dal fabbricante al fine di garantire che il sistema di emergenza di mantenimento della corsia funzioni in condizioni di sicurezza in varie situazioni. È opportuno definire in questo regolamento la documentazione pertinente che il fabbricante è tenuto a fornire e le procedure per la verifica di tale documentazione da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici. |
(9) |
Poiché il regolamento (UE) 2019/2144 si applica a decorrere dal 6 luglio 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni amministrative e specifiche tecniche per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia
1. La scheda informativa, presentata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 insieme alla domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, contiene le informazioni pertinenti per tale sistema quali indicate nell’allegato I, parte 1.
2. L’omologazione di veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia è soggetta alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, parte 2.
3. Nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia anziché di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, come previsto all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/2144, tali sistemi di avviso di deviazione dalla corsia sono conformi alle specifiche tecniche pertinenti di cui all’allegato I, parte 2.
4. Il certificato di omologazione UE per un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è redatto in conformità all’allegato I, parte 3.
Articolo 2
Audit di sicurezza
Le procedure per la verifica, da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici, degli aspetti di sicurezza dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia e per la valutazione della documentazione tecnica fornita dai fabbricanti sono stabilite nell’allegato II.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).
ALLEGATO I
PARTE 1
Scheda informativa per l’omologazione UE dei veicoli relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia
MODELLO
Scheda informativa n. … relativa all’omologazione UE di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia.
Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.
Se i sistemi di cui alla presente scheda informativa sono dotati di controllo elettronico, devono essere fornite informazioni sulle relative prestazioni.
0. DATI GENERALI
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo: |
0.2.1. |
Eventuali denominazioni commerciali: |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull’entità tecnica indipendente: |
0.3.1. |
Posizione dell’eventuale marcatura: |
0.4. |
Categoria del veicolo: |
0.5. |
Denominazione e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: |
0.9. |
Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: |
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
1.1. |
Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un’entità tecnica indipendente rappresentativo/a: |
1.8. |
Lato di guida: destro/sinistro |
2. MASSE E DIMENSIONI
(in kg e mm) (eventualmente fare riferimento ai disegni)
2.6. |
Massa in ordine di marcia
|
4. TRASMISSIONE
4.5. |
Cambio |
4.5.1. |
Tipo: manuale/automatico/continuo/a rapporto fisso/automatizzato/altro/mozzo con cambio interno |
4.7. |
Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h): |
6.6.1. |
Combinazione o combinazioni ruote-pneumatici |
6.6.1.1. |
Assi |
6.6.1.1.1. |
Asse 1:
|
6.6.1.1.2. |
Asse 2:
ecc. |
6.6.1.2. |
Eventuale ruota di scorta: |
7.4. |
Sistema di emergenza di mantenimento della corsia (Emergency lane-keeping system; ELKS) |
7.4.1. |
Descrizione tecnica o disegni del dispositivo: |
7.4.2. |
Dispositivi di disattivazione manuale dell’ELKS: |
7.4.3. |
Descrizione dell’eventuale disattivazione automatica: |
7.4.4. |
Descrizione dell’eventuale inibizione automatica: |
7.5. |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning System; LDWS) |
7.5.1 |
Intervallo di velocità dell’LDWS: |
7.5.2. |
Descrizione tecnica o disegni dell’LDWS: |
7.6. |
Funzione correttiva di controllo della direzione (Corrective Directional Control Function; CDCF) |
7.6.1 |
Intervallo di velocità del CDCF: |
7.6.2. |
Descrizione tecnica e disegno dell’impianto (in particolare se l’impianto utilizza lo sterzo o il freno): |
Nota esplicativa
La presente scheda informativa comprende le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia e deve essere compilata conformemente al modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
PARTE 2
Specifiche tecniche
1. |
Definizioni
Ai fini degli allegati si applicano le seguenti definizioni: |
1.1. |
«tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
|
1.2. |
«funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)»: funzione di comando nell’ambito di un sistema di controllo elettronico per effetto della quale, per un periodo limitato, si possono verificare modifiche dell’angolo di sterzata di una o più ruote e/o la frenatura di singole ruote in seguito alla valutazione automatica di segnali generati a bordo del veicolo, eventualmente integrati da dati generati esternamente, al fine di correggere la deviazione dalla corsia (per esempio per evitare che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia ed esca dalla carreggiata); |
1.3. |
«veicolo di prova»: il veicolo sottoposto a prova; |
1.4. |
«distanza dalla striscia di delimitazione della corsia (DTLM)»: distanza laterale residua (perpendicolare alla striscia di delimitazione della corsia) tra il bordo interno della striscia e il bordo più esterno dello pneumatico prima che il veicolo di prova superi il lato interno della striscia di delimitazione della corsia; |
1.5. |
«strada piana»: strada con pendenza inferiore all’1 % in direzione longitudinale e, per quanto riguarda la direzione laterale, inferiore al 2 % per metà della larghezza della corsia su entrambi i lati della mezzeria e inferiore al 3 % per la metà esterna della corsia; |
1.6. |
«strada asciutta»: strada con un coefficiente della forza frenante massima nominale di 0,9; |
1.7. |
«sistema»: il sistema di controllo elettronico e i sistemi complessi di controllo elettronico che consentono la trasmissione del comando del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, o che ne fanno parte, compresi i collegamenti di trasmissione da o verso altri sistemi del veicolo che intervengono sul sistema di emergenza di mantenimento della corsia; |
1.8. |
«unità»: le suddivisioni più piccole dei componenti del sistema che saranno prese in considerazione, dal momento che tali combinazioni di componenti saranno considerate entità singole ai fini della loro identificazione, analisi o sostituzione; |
1.9. |
«collegamenti di trasmissione»: qualsiasi apparecchiatura elettrica, meccanica, pneumatica o idraulica utilizzata per collegare tra loro unità distribuite ai fini della trasmissione di segnali e dati operativi o della fornitura di energia; |
1.10. |
«sistema di controllo elettronico»: combinazione di unità progettate per cooperare al fine di assicurare una funzione di controllo del veicolo mediante elaborazione elettronica dei dati; |
1.11. |
«sistema complesso di controllo elettronico del veicolo»: sistema di controllo elettronico nel quale una funzione controllata da un sistema elettronico o dal conducente può essere annullata da una funzione/un sistema di controllo elettronico di livello superiore (prioritaria), che diventa così parte del sistema complesso, così come qualsiasi passaggio al controllo manuale del sistema, compresi i collegamenti di trasmissione da e verso i sistemi/le funzioni prioritarie che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento; |
1.12. |
«strategia di controllo»: strategia volta a garantire un funzionamento corretto e sicuro della funzione o delle funzioni di un sistema di controllo elettronico in risposta a una serie specifica di fattori ambientali e/o operativi (quali le condizioni del fondo stradale, l’intensità del traffico, la presenza di altri utenti della strada, le condizioni meteorologiche avverse ecc.), che può includere la disattivazione automatica di una funzione o limitazioni temporanee delle prestazioni (per esempio una riduzione della velocità massima di funzionamento ecc.); |
1.13. |
«principio di sicurezza»: descrizione delle misure incorporate nel sistema, per esempio nelle unità elettroniche, per assicurarne l’integrità e garantire il funzionamento sicuro sia in assenza che in presenza di guasti, anche in caso di avarie elettriche. La possibilità di ricorrere a un funzionamento parziale o su un sistema di riserva per le funzioni vitali del veicolo può far parte del principio di sicurezza. |
2. |
Requisiti generali |
2.1. |
Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) deve comprendere un sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) e una funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF). |
2.1.1. |
L’LDWS deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.5. |
2.1.2. |
La CDCF deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.6. |
2.2. |
Avvisi e interventi di deviazione dalla corsia dell’ELKS
Fatti salvi i requisiti specifici indicati di seguito, il sistema deve essere progettato in modo da ridurre al minimo gli avvisi e gli interventi sulle manovre intenzionali del conducente. |
3. |
Requisiti specifici |
3.1. |
Avviso di avaria dell’ELKS
Quando un’avaria dell’ELKS impedisce di soddisfare i requisiti del presente regolamento deve essere emesso un segnale di avviso. |
3.1.1. |
L’avviso di avaria deve essere un segnale visivo costante di avviso. |
3.1.1.1. |
Gli intervalli di tempo tra un autocontrollo (una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera continua, almeno quando il sistema è attivo) dell’ELKS e il successivo non devono essere apprezzabili; pertanto, nel caso di un’avaria che può essere rilevata elettricamente, il segnale di avviso non deve illuminarsi in ritardo. |
3.1.1.2. |
Al rilevamento di qualsiasi condizione di avaria non elettrica (per esempio sensore disallineato) deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.1.1. |
3.1.2. |
Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare l’ELKS, quando quest’ultimo è disattivato conformemente al punto 3.2 deve attivarsi un segnale di avviso, che deve essere un segnale visivo costante di avviso. A tale scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1. |
3.2. |
Disattivazione dell’ELKS |
3.2.1. |
Disattivazione manuale
Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare manualmente la funzione ELKS, anche solo in parte, si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti: |
3.2.1.1. |
l’intera funzione ELKS deve essere ripristinata automaticamente e completamente ogni volta che viene attivato l’interruttore generale del veicolo; |
3.2.1.2. |
per disattivare manualmente l’intera funzione ELKS devono essere necessarie non meno di due azioni intenzionali, per esempio premere e tenere premuto un pulsante o selezionare e confermare l’opzione di un menù. Deve essere possibile sopprimere facilmente gli avvisi acustici dell’LDWS, ma tale azione non deve contemporaneamente disattivare l’LDWS o la CDCF; |
3.2.1.3. |
la capacità di disattivazione manuale deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 3. |
3.2.2. |
Disattivazione automatica
Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare automaticamente la funzione ELKS, anche solo in parte, per esempio durante l’uso fuoristrada, quando il veicolo viene trainato oppure traina un rimorchio o quando viene disattivato il controllo elettronico della stabilità (ESC), si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti: |
3.2.2.1. |
nell’ambito dell’audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un elenco, da allegare al verbale di prova, delle situazioni e dei criteri corrispondenti in cui la funzione ELKS è disattivata automaticamente; |
3.2.2.2. |
la funzione ELKS deve riattivarsi automaticamente e completamente non appena le condizioni che hanno portato alla disattivazione automatica non sussistono più. |
3.2.3. |
Un segnale visivo costante di avviso deve informare il conducente che la funzione ELKS è stata disattivata. A questo scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1. |
3.3. |
Inibizione automatica |
3.3.1. |
Per le manovre intenzionali del conducente
Nell’ambito dell’audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base e la logica di sistema per individuare le probabili manovre intenzionali del conducente e l’inibizione automatica dell’ELKS. Tale fascicolo deve includere un elenco dei parametri rilevati e una descrizione di base del metodo utilizzato per decidere quando il sistema debba essere inibito, compresi, ove possibile, i valori limite. Sia per la CDCF sia per l’LDWS, il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per dimostrare che, entro i parametri di prova di mantenimento della corsia (in particolare la velocità di deviazione laterale), le manovre involontarie del conducente non provocheranno l’inibizione automatica del sistema. |
3.3.2. |
L’inibizione automatica dell’ELKS è consentita anche in situazioni in cui il movimento laterale del veicolo è controllato da altre funzioni di assistenza al conducente o da funzioni sterzanti automatiche (per esempio la funzione sterzante a comando automatico, la funzione sterzante di emergenza o il mantenimento automatico della corsia) oppure quando intervengono altre funzioni di sicurezza (in grado di modificare il comportamento dinamico del veicolo, tra cui AEBS, ESC ecc.). Tali situazioni devono essere dichiarate dal costruttore nell’ambito dell’audit di sicurezza. |
3.4. |
Disposizioni relative ai controlli tecnici periodici |
3.4.1. |
Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli deve essere possibile verificare le seguenti caratteristiche dell’ELKS:
|
3.4.2. |
All’atto dell’omologazione, nell’ambito dell’audit di sicurezza di cui all’allegato II, devono essere descritti sommariamente e sotto vincolo di riservatezza i mezzi di protezione scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avviso di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato In alternativa, questo requisito relativo alla protezione è soddisfatto quando è disponibile un sistema secondario per verificare lo stato di corretto funzionamento dell’ELKS. |
3.5. |
Requisiti dell’LDWS |
3.5.1. |
Intervallo di velocità
L’LDWS deve essere attivo almeno entro l’intervallo di velocità del veicolo compreso tra 65 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2. |
3.5.2. |
Avviso di deviazione dalla corsia
Se attivato e in funzione entro l’intervallo di velocità prescritto, l’LDWS deve essere in grado di avvertire il conducente al più tardi nel momento in cui il veicolo supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale che delimita la corsia che sta percorrendo:
Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse. La capacità di avviso di deviazione dalla corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4. |
3.5.3. |
Segnale di avviso LDWS |
3.5.3.1. |
L’avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.2 deve essere percepibile dal conducente e provenire:
L’avviso summenzionato può essere soppresso quando un’azione del conducente indica l’intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia. |
3.5.3.1.1. |
Se per l’avviso di deviazione dalla corsia è utilizzato un segnale visivo, può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1 nella modalità lampeggiante. |
3.5.3.1.2. |
Un intervento di mantenimento della corsia da parte della CDCF deve essere considerato un avviso tattile ai sensi del punto 3.5.3.1. |
3.5.3.2. |
Il segnale visivo di avviso dell’LDWS deve attivarsi ogni volta che viene attivato l’interruttore generale del veicolo. Questo requisito non si applica ai segnali di avviso visualizzati in uno spazio comune. |
3.5.3.3. |
I segnali visivi di avviso dell’LDWS devono essere visibili anche in pieno giorno; dal posto di guida, il conducente deve poterne controllare agevolmente il buono stato di funzionamento. |
3.5.3.4. |
I segnali visivi di avviso devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4. |
3.6. |
Requisiti di prestazione della CDCF |
3.6.1. |
Intervallo di velocità
La CDCF deve essere attiva almeno entro l’intervallo di velocità del veicolo compreso tra 70 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo, se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2. Tuttavia, nel caso in cui il veicolo riduca la velocità da oltre 70 km/h a meno di 70 km/h, il sistema deve essere attivo almeno fino a quando il veicolo raggiunge una velocità inferiore a 65 km/h. |
3.6.2. |
Mantenimento della corsia
In assenza di condizioni che determinino la disattivazione o l’inibizione del sistema, la CDCF deve essere in grado di impedire la deviazione dalla corsia quando si supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie negli scenari indicati nella seguente tabella:
Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste per i diversi scenari nella presente tabella potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse. Il rispetto di questa prescrizione deve essere dimostrato in conformità all’audit di sicurezza. La capacità di mantenimento della corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5. |
3.6.3. |
Passaggio al controllo manuale dello sterzo |
3.6.3.1. |
La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l’intervento sul controllo direzionale operato dal sistema non deve superare i 50 N. Il passaggio al controllo manuale non deve comportare una perdita improvvisa di resistenza dello sterzo. |
3.6.3.2. |
Per i sistemi che esercitano la CDCF senza agire sullo sterzo stesso (per esempio CDCF mediante frenata differenziale), l’input di sterzata non deve superare i 25 gradi. |
3.6.3.3. |
La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l’intervento del sistema deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5. |
3.6.4. |
Segnale di avviso CDCF |
3.6.4.1. |
Ogni intervento della CDCF deve essere immediatamente segnalato al conducente mediante un segnale visivo di avviso che resti visibile per almeno un secondo o per tutta la durata dell’intervento, se quest’ultimo ha durata superiore. Il segnale visivo può essere il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1. nella modalità lampeggiante. |
3.6.4.1.1. |
In caso di intervento di durata superiore a 10 secondi, deve essere emesso un segnale acustico di avviso fino al termine dell’intervento, tranne quando un’azione del conducente indichi l’intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia. |
3.6.4.1.2. |
Nel caso di due o più interventi consecutivi entro un intervallo mobile di 180 secondi e in assenza di un input di sterzata da parte del conducente durante questo intervento, l’impianto deve far scattare un segnale di avvertimento acustico durante il secondo intervento e ogni successivo intervento compreso in un intervallo mobile di 180 secondi. A partire dal terzo intervento (e per tutti gli interventi successivi), il segnale di avviso acustico deve durare almeno 10 secondi in più rispetto al segnale di avviso precedente. |
3.6.4.2. |
I requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5. |
4. |
Requisiti di prova per l’LDWS |
4.1. |
Disposizioni generali
I veicoli dotati di LDWS devono soddisfare gli opportuni requisiti di prova previsti al presente punto. |
4.2. |
Condizioni di prova
Le prove devono essere effettuate:
A discrezione del costruttore e d’accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore). |
4.2.1. |
Strisce di delimitazione della corsia
Le strisce continue e discontinue di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove devono essere conformi a una di quelle descritte nell’allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. La configurazione delle strisce di delimitazione della corsia utilizzata per le prove deve essere registrata nel verbale di prova. Ai fini delle prove di cui al presente allegato, la larghezza della corsia (misurata tra le strisce di delimitazione della corsia) deve essere di almeno 3,5 metri. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce di delimitazione della corsia di cui all’allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova. |
4.2.2. |
Condizioni del veicolo di prova |
4.2.2.1. |
Massa di prova
Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico. |
4.2.2.2. |
Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo. |
4.2.2.3. |
Se l’LDWS è dotato di una soglia di avviso modificabile dall’utilizzatore, le prove di cui al punto 4.3 devono essere effettuate alla massima soglia di avviso per la deviazione dalla corsia di marcia. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche. |
4.2.2.4. |
Condizionamento prima della prova
Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori. |
4.3. |
Procedure di prova |
4.3.1. |
Prova di verifica del segnale visivo di avviso
A veicolo fermo, verificare che il segnale o i segnali visivi di avviso soddisfino i requisiti di cui al punto 3.5.3.2. |
4.3.2. |
Prova del segnale di avviso di deviazione dalla corsia |
4.3.2.1. |
Guidare in maniera fluida a una velocità di 70 km/h ± 3 km/h al centro della corsia di prova in modo che l’assetto del veicolo sia stabile.
Mantenendo la velocità prescritta, far deviare leggermente il veicolo a destra o a sinistra, con una velocità di deviazione laterale compresa tra 0,1 e 0,5 m/s, in modo che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia. La prova deve essere ripetuta con una velocità di deviazione laterale diversa compresa tra 0,1 e 0,5 m/s. Ripetere le prove di cui sopra, facendo deviare il veicolo nella direzione opposta. |
4.3.2.2. |
I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se l’LDWS fornisce il segnale di avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.3.1 al più tardi quando la DLTM è di -0,3 m. |
4.3.2.3. |
Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell’intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova. |
4.3.3. |
Prova di disattivazione manuale |
4.3.3.1. |
Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per disattivare l’ELKS (LDWS), portare l’interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e disattivare l’ELKS (LDWS). Deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.2.3.
Portare l’interruttore generale del veicolo in posizione «Power OFF» Riportare l’interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e verificare che il segnale di avviso (in precedenza attivato) non si riattivi; questo indica che l’ELKS (LDWS) è stato ripristinato, come specificato al punto 3.2.1.1. |
5. |
Requisiti di prova per la CDCF |
5.1. |
Disposizioni generali
I veicoli dotati di CDCF devono soddisfare i requisiti di prova opportune previsti al presente punto. |
5.2. |
Condizioni di prova
Le prove devono essere effettuate:
A discrezione del costruttore e d’accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore). |
5.2.1. |
Strisce di delimitazione della corsia
La striscia continua di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove deve essere conforme a una di quelle descritte nell’allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. Il tipo di striscia di delimitazione della corsia utilizzato per le prove deve essere registrato nel verbale di prova. Ai fini delle prove descritte al presente punto, la striscia continua di delimitazione della corsia deve trovarsi ad almeno 3,5 m di distanza da qualsiasi altra striscia di delimitazione della corsia. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce continue di delimitazione delle corsie di cui all’allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova. |
5.2.2. |
Condizioni del veicolo di prova |
5.2.2.1. |
Massa di prova
Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico. |
5.2.2.2. |
Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo. |
5.2.2.3. |
Se la CDCF è dotata di una soglia temporale modificabile dall’utilizzatore, la prova di cui al punto 5.3.3 deve essere effettuata alla soglia corrispondente al tempo massimo per far scattare l’intervento del sistema. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche. |
5.2.2.4. |
Condizionamento prima della prova
Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori. |
5.3. |
Procedure di prova |
5.3.1. |
Prova del segnale di avviso |
5.3.1.1. |
Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti una striscia continua di delimitazione della corsia su almeno un lato della corsia.
Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell’intervallo di funzionamento del sistema. Durante la prova occorre registrare la durata degli interventi della CDCF e dei segnali visivi e acustici di avviso. Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.1, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF di durata superiore a 10 secondi. Se non si riesce a effettuare tale prova, per esempio perché il tracciato utilizzato non lo permette, con il consenso dell’autorità di omologazione questo requisito può essere soddisfatto su base documentale. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il segnale acustico di avviso è emesso entro 10 secondi dall’inizio dell’intervento. Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.2, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e provocare almeno tre interventi del sistema entro un intervallo mobile di 180 secondi. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se si verificano tutte le seguenti condizioni:
|
5.3.1.2. |
Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 sono soddisfatti per l’intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova. |
5.3.2. |
Prova del passaggio al controllo manuale dello sterzo |
5.3.2.1. |
Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti di una striscia continua di delimitazione della corsia su entrambi i lati della corsia.
Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell’intervallo di funzionamento del sistema. Il veicolo deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF. Nel corso dell’intervento il conducente deve esercitare sul comando dello sterzo la forza necessaria ad annullare l’intervento. La forza e l’input di sterzata esercitati dal conducente sul comando dello sterzo per annullare l’intervento deve essere registrata. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se:
|
5.3.2.2. |
Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui al punto 3.6.4 sono soddisfatti per l’intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova. |
5.3.3. |
Prova di mantenimento della corsia |
5.3.3.1. |
La CDCF deve essere sottoposta a prova per gli scenari n. 1 e n. 2 di cui al punto 3.6.2. |
5.3.3.1.1. |
Le prove per tutti gli scenari devono essere effettuate con una velocità di deviazione laterale pari a 0,2 m/s e 0,5 m/s. |
5.3.3.1.2. |
Il veicolo deve essere condotto su un percorso di prova costituito da un percorso iniziale rettilineo parallelo alla striscia continua di delimitazione della corsia sottoposta a prova, seguito da una curva a raggio fisso per imprimere al veicolo di prova una velocità laterale e un’imbardata note, seguita da un percorso nuovamente rettilineo lungo il quale non è applicata alcuna forza sul comando dello sterzo (per esempio staccando le mani dal volante).
|
5.3.3.1.3. |
La velocità del veicolo di prova durante la prova fino al punto di intervento del sistema deve essere di 72 km/h ± 1 km/h.
La curva a raggio fisso percorsa in modo da imprimere la velocità laterale richiesta deve avere un raggio di 1 200 m o superiore. La velocità laterale richiesta deve essere raggiunta con una tolleranza di ± 0,05 m/s. Il costruttore del veicolo deve fornire informazioni che descrivano il raggio della curva da percorrere e il punto in cui il percorso del circuito chiuso e/o il comando della velocità devono essere terminati in modo tale da garantire una deriva libera al fine di non interferire con l’inibizione automatica di cui al punto 3.3.1. |
5.3.3.2. |
I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il veicolo di prova non supera la striscia di delimitazione della corsia per una DTLM superiore a -0,3 m. |
5.3.3.3. |
Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell’intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova. |
PARTE 3
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE (SISTEMA DEL VEICOLO)
Notifica riguardante il rilascio/l’estensione/il rifiuto/la revoca (4) dell’omologazione di un tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia, a norma delle prescrizioni dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/646
Numero del certificato di omologazione UE:
Motivo dell’estensione/del rifiuto/della revoca (1):
SEZIONE I
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo: |
0.2.1. |
Eventuali denominazioni commerciali: |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: |
0.3.1. |
Posizione dell’eventuale marcatura: |
0.4. |
Categoria del veicolo: |
0.5. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: |
0.9. |
Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: |
SEZIONE II
1. |
Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum. |
2. |
Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove: |
3. |
Data del verbale di prova: |
4. |
Numero del verbale di prova: |
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum. |
6. |
Luogo: |
7. |
Data: |
8. |
Firma: |
(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l’uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).
(3) GU L 178 del 18.6.2014, pag. 29.
(4) Cancellare quanto non pertinente.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31.
Addendum
al certificato di omologazione UE n. ...
1.
Informazioni aggiuntive
1.1.
Descrizione del sistema
1.2.
Dispositivi di disattivazione manuale dell’ELKS
1.3.
Descrizione dell’eventuale disattivazione automatica
1.4.
Descrizione dell’eventuale inibizione automatica
1.5.
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
1.5.1
Intervallo di velocità dell’LDWS
1.5.2.
Descrizione tecnica o disegni dell’LDWS
1.6.
Funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)
1.6.1
Intervallo di velocità del CDCF
1.6.2.
Descrizione dell’impianto (in particolare se l’impianto utilizza lo sterzo o il freno)
ALLEGATO II
AUDIT DI SICUREZZA
1. |
Informazioni generali |
1.1. |
Il presente allegato contiene i requisiti speciali riguardanti la documentazione, la strategia di gestione dei guasti e le verifiche relative agli aspetti connessi alla sicurezza dei sistemi di controllo elettronico e dei sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo che fanno parte del sistema di emergenza di mantenimento della corsia. |
1.1.1. |
I sistemi di controllo elettronico, in genere comandati tramite software, sono costruiti con componenti funzionali discreti quali sensori, centraline elettroniche e attuatori e sono connessi tramite collegamenti di trasmissione. Possono comprendere elementi meccanici, elettropneumatici o elettroidraulici. |
1.2. |
Il presente allegato non specifica criteri di prestazione del «sistema» previsto dal presente regolamento, ma descrive la metodologia utilizzata nel processo di progettazione e le informazioni che devono essere portate a conoscenza del servizio tecnico ai fini dell’omologazione. |
1.3. |
Tali informazioni devono dimostrare che il «sistema» rispetta, sia in assenza che in presenza di guasti, tutti i requisiti di prestazione specificati nella parte 2 dell’allegato I, e che è concepito per funzionare in modo da non arrecare rischi di rilievo per la sicurezza. |
2. |
Documentazione |
2.1. |
Requisiti
Il costruttore deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base del «sistema» e il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo o con cui controlla direttamente le variabili di uscita. La documentazione deve spiegare la funzione o le funzioni del «sistema», tra cui le strategie di controllo, e il principio di sicurezza definiti dal costruttore. La documentazione deve essere sintetica, ma deve contenere dati oggettivi che dimostrino che nella progettazione e nello sviluppo sono state applicate le conoscenze tecniche specialistiche esistenti in tutti gli ambiti interessati. Ai fini dei controlli tecnici periodici, la documentazione deve descrivere le modalità di verifica dello stato di funzionamento corrente del «sistema». Il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per accertarsi che il «sistema»:
|
2.1.1. |
La documentazione deve essere formata da due parti:
|
2.2. |
Deve essere fornita una descrizione che spieghi in modo semplice tutte le funzioni, comprese le strategie di controllo del «sistema» e i metodi utilizzati per conseguire gli obiettivi dello stesso, e che indichi anche il meccanismo o i meccanismi con i quali vengono esercitate tali funzioni.
Devono essere indicate tutte le funzioni descritte che possono essere annullate da funzioni prioritarie. Di esse va inoltre descritta la logica della modifica del funzionamento. |
2.2.1. |
Deve essere fornito un elenco di tutte le variabili di ingresso e delle variabili rilevate e deve essere definito l’intervallo di lavoro delle stesse, unitamente a una descrizione delle modalità con cui ciascuna variabile influenza il comportamento del sistema. |
2.2.2. |
Deve essere fornito l’elenco di tutte le variabili di uscita controllate dal «sistema», indicando per ogni variabile se il controllo si attua direttamente o attraverso un altro sistema del veicolo. Deve essere definito il campo in cui è probabile che il sistema eserciti il proprio controllo su ciascuna variabile di uscita. |
2.2.3. |
Devono essere indicati i limiti di funzionamento (ossia i limiti fisici esterni entro cui il sistema è in grado di mantenere il controllo) che hanno rilevanza ai fini delle prestazioni del sistema. |
2.3. |
Layout e schema del sistema |
2.3.1. |
Inventario dei componenti
Deve essere fornito un elenco di tutte le unità del «sistema», con l’indicazione degli altri sistemi del veicolo necessari per realizzare la funzione di controllo in questione. Deve essere presentato uno schema che mostri la combinazione delle varie unità e spieghi chiaramente la distribuzione dei componenti e le interconnessioni tra di essi. |
2.3.2. |
Funzioni delle unità
Deve essere indicata la funzione di ciascuna unità del «sistema» e devono essere illustrati i segnali che la collegano ad altre unità o ad altri sistemi del veicolo. Queste informazioni possono essere fornite mediante un diagramma a blocchi o di altro tipo con l’indicazione dei vari elementi, oppure per mezzo di una descrizione accompagnata da un diagramma. |
2.3.3. |
Le interconnessioni all’interno del «sistema» devono essere indicate per mezzo di uno schema elettrico per i collegamenti di trasmissione elettrici, uno schema idraulico per i collegamenti di trasmissione pneumatici o idraulici e una rappresentazione schematica semplificata per i collegamenti meccanici. Devono essere visibili anche i collegamenti di trasmissione da e verso altri sistemi. |
2.3.4. |
Deve esserci una corrispondenza chiara tra i collegamenti di trasmissione e i segnali veicolati tra le unità. Devono essere indicate le priorità dei segnali su percorsi molteplici di dati qualora possano influire sulle prestazioni o sulla sicurezza. |
2.3.5. |
Identificazione delle unità
Ciascuna unità deve poter essere identificata in modo chiaro e univoco (ad esempio con una marcatura per l’hardware e una marcatura o un segnale software di uscita per i contenuti software) in modo da associare l’hardware alla relativa documentazione. Quando in un’unica unità o in un unico computer sono combinate più funzioni che però, per maggior chiarezza e facilità di spiegazione, sono indicate in diagrammi a blocchi diversi, si deve utilizzare un’unica marcatura di identificazione dell’hardware. Il costruttore, utilizzando queste marcature di identificazione, deve indicare che gli elementi forniti sono conformi al documento corrispondente. |
2.3.5.1. |
La marcatura di identificazione indica la versione dell’hardware e del software. Se la versione cambia e di conseguenza viene modificata la funzione dell’unità ai fini dell’applicazione del presente regolamento, anche la marcatura di identificazione deve essere modificata. |
2.4. |
Principio di sicurezza del costruttore |
2.4.1. |
Il costruttore deve fornire una dichiarazione in cui conferma che la strategia scelta per conseguire gli obiettivi del «sistema» non compromette, in assenza di guasti, la sicurezza di funzionamento del veicolo. |
2.4.2. |
Per il software utilizzato nel «sistema» il costruttore deve spiegare l’architettura di massima e definire i metodi e gli strumenti di progettazione utilizzati. Il costruttore deve indicare, fornendo dati oggettivi, in che modo è stata realizzata la logica del sistema in fase di progettazione e sviluppo. |
2.4.3. |
Il |