ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
8 aprile 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/572 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1o febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione, del 30 marzo 2021, recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 120/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/571 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2021

che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2)

Attualmente l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 autorizza l’aggiunta dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(3)

In seguito a una domanda con cui si chiede di autorizzare l’uso dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia, ai livelli necessari per soddisfare le prescrizioni in materia di composizione relative al folato stabilite dalla legislazione dell’Unione per tali prodotti alimentari, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di esprimere un parere sulla sicurezza e sulla biodisponibilità di tale sostanza se aggiunta ai prodotti alimentari in questione. Nel suo parere del 27 novembre 2019 (2) l’Autorità ha concluso che l’L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile e che è sicuro per gli usi e i livelli d’uso proposti per la popolazione a cui è destinato, che è quella dei lattanti (< 12 mesi) e dei bambini nella prima infanzia (12 - < 36 mesi).

(4)

La Commissione ritiene che il parere dell’Autorità fornisca motivi sufficienti per stabilire che l’L-metilfolato di calcio non desta preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza come fonte di folato quando è utilizzato in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia ai livelli prescritti. Per tali motivi, è opportuno includere l’L-metilfolato di calcio nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, come fonte di folato nelle suddette categorie di alimenti.

(5)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  EFSA NDA Panel, Scientific Opinion on Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food [Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (NDA), Parere scientifico sull’L-metilfolato di calcio come fonte di folato aggiunto per scopi nutrizionali alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia], EFSA Journal doi:10.2903/j.efsa.2020,5947.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è così modificato:

a)

alla sostanza «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» è sostituita dalla seguente:

«L-metilfolato di calcio

X

X

X


8.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 120/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/572 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni specifiche in materia di composizione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede che le sue disposizioni riguardanti le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici si applichino a decorrere dal 22 febbraio 2021.

(2)

L’utilizzo di idrolizzati proteici come fonte di proteine nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è stato autorizzato dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3). Nel suo parere sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha tuttavia osservato che la sicurezza e l’idoneità di ogni specifica formula contenente idrolizzati proteici deve essere accertata tramite una valutazione clinica.

(3)

Finora solo una delle formule attualmente presenti sul mercato ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell’Autorità. La sua composizione corrisponde alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127.

(4)

L’Autorità sta attualmente valutando la sicurezza e l’idoneità di una serie di altre composizioni, corrispondenti a formule ad oggi legalmente immesse sul mercato a norma della direttiva 2006/141/CE.

(5)

Le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 possono essere aggiornate per consentire l’immissione sul mercato di formule a base di idrolizzati proteici con una composizione diversa da quella già valutata positivamente, dopo una valutazione della loro sicurezza e idoneità eseguita dall’Autorità caso per caso.

(6)

La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica hanno tuttavia causato ritardi imprevisti nelle valutazioni scientifiche delle formule attualmente al vaglio dell’Autorità.

(7)

Al fine di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare l’applicazione delle prescrizioni per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici di un periodo di tempo ritenuto adeguato per compensare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla valutazione effettuata dall’Autorità.

(8)

In considerazione della necessità di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 è così modificato:

1)

all’articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In conformità all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 609/2013, la direttiva 2006/141/CE è abrogata con effetto dal 22 febbraio 2020. La direttiva 2006/141/CE continua tuttavia ad applicarsi fino al 21 febbraio 2022 alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici.»;

2)

all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2020, ad eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, ai quali esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), 2014. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014;12(7):3760.


8.4.2021   

IT

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L 120/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/573 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite, tra l’altro, di lumache preparate.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i paesi terzi che esportano nell’Unione partite di lumache preparate devono figurare in un elenco e ciascuna partita di lumache preparate deve essere accompagnata da un certificato ufficiale. Prescrizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alle lumache vive destinate al consumo umano.

(3)

Al fine di identificare in modo chiaro le lumache soggette alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2019/625 una definizione di lumache.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 non dovrebbe applicarsi ai campioni di merci destinate al consumo umano, importate ai fini dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità senza essere immesse in commercio e che pertanto non rappresentano un rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1, paragrafo 3. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni per l’importazione di partite di prodotti composti indicati dai codici del sistema armonizzato («codici SA») di cui a determinate voci dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). È opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) conformemente al regolamento (UE) 2017/625. Inoltre all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 mancano i codici relativi a determinati prodotti composti. È pertanto opportuno aggiungere tali codici NC.

(5)

Le partite di lumache vive e di prodotti composti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione, al fine di ridurre il rischio di non conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione contribuisce inoltre a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

(6)

L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni relative alla fabbricazione di materie prime per l’importazione di partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene, al fine di evitare un possibile rischio per la sanità pubblica. Le vesciche e gli intestini utilizzati per la produzione di budelli sono soggetti a un trattamento che elimina qualsiasi rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno consentire che le materie prime utilizzate per la produzione di budelli provengano da macelli posti sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti e modificare di conseguenza l’articolo 7.

(7)

L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che ogni partita di determinati prodotti elencati può entrare nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale. I prodotti composti non figurano nell’elenco dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale.

(8)

Il rischio connesso a determinate categorie di prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio. Le singole partite di tali prodotti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione può inoltre contribuire a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

(9)

Determinati prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina o dal collagene o dai prodotti altamente raffinati non rappresentano un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali, data la natura del trattamento necessario per la fabbricazione di tali prodotti a base di carne. Detti prodotti composti dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/625.

(11)

Poiché gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche degli articoli pertinenti per i summenzionati articoli 12 e 14 dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il seguente punto v):

«v)

lumache vive;»;

2)

all’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

alle merci destinate al consumo umano, importate ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.»;

3)

all’articolo 2 è inserito il seguente punto 14 bis:

«14

bis) «lumache»: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;»;

4)

all’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

5)

all’articolo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, esclusi i budelli quali definiti all’articolo 2, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*1)»;

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

6)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.»;

7)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

è inserita la seguente lettera d):

«d)

lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

b)

è inserita la seguente lettera e):

«e)

prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

8)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 5, punto 7, lettera b), e punto 8, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


8.4.2021   

IT

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L 120/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione (2) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

L’approvazione della sostanza attiva prosulfuron, quale stabilita nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3), prevedeva una restrizione in base alla quale l’impiego del prosulfuron doveva essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

(3)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 12 ottobre 2016 Syngenta Crop Protection AG ha presentato allo Stato membro relatore designato, la Francia, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del prosulfuron al fine di eliminare tale restrizione. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore designato.

(4)

Lo Stato membro relatore designato ha valutato l’impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto che è stato presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 5 aprile 2018.

(5)

In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il 28 febbraio 2019 ha presentato alla Commissione e all’Autorità un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto.

(6)

Il 15 giugno 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla possibilità che l’impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per il prosulfuron e un progetto di regolamento.

(8)

Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame.

(9)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente prosulfuron, è stato accertato che in caso di applicazione annuale del prodotto fitosanitario i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi auspicabile eliminare la restrizione che limita l’impiego del prosulfuron ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron». EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181.


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 6 relativa al prosulfuron, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».


8.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 120/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/575 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

1)

2)

3)

Prodotto, presentato come un assortimento per la vendita al minuto, composto da una bottiglia di plastica munita di una pompa ad aria e di un ugello (apparecchio di riempimento) unitamente a 100 palloncini multicolore di lattice inclusi nella bottiglia.

L'apparecchio di riempimento è concepito per essere riempito e contenere acqua ed è utilizzato per pompare acqua nei palloncini. Una volta riempiti di acqua, i palloncini sono usati come bombe d'acqua per giochi all'aperto destinati all'intrattenimento di bambini e adulti.

(Cfr. immagine) (*1)

9503 00 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6, per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 99 .

Il prodotto, in base alle sue caratteristiche e proprietà oggettive, è destinato a essere usato a fini ricreativi nel gioco della battaglia d'acqua con palloncini riempiti. Si tratta di un assortimento condizionato per la vendita al minuto, nel quale non è possibile determinare il componente che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. Esso deve essere classificato nell'ultima voce che appare in ordine numerico fra quelle che meritano uguale considerazione. I palloncini rientrano nella voce 9503 . Di conseguenza si esclude la classificazione nella voce 8414 o 8424 in base all'apparecchio di riempimento. Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 9503 .

Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 9503 00 99 come altro giocattolo.

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(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.