ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
31 marzo 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

118

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/404 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui dovrebbe essere autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4)

Attualmente gli elenchi di paesi terzi e territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sono stabiliti in vari atti della Commissione. Gli elenchi sono stabiliti in primo luogo nella decisione 2007/777/CE della Commissione (3), nei regolamenti (CE) n. 798/2008 (4), (CE) n. 119/2009 (5), (UE) n. 206/2010 (6) e (UE) n. 605/2010 (7) della Commissione, nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 (8) e (UE) 2016/759 (9) della Commissione, che sono tutti abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre altri elenchi sono stabiliti nelle decisioni 2006/168/CE (10) e 2008/636/CE (11) della Commissione, nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (12), nella decisione 2010/472/UE della Commissione (13), nelle decisioni di esecuzione 2011/630/UE (14) e 2012/137/UE (15) della Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione (16), che sono tutti abrogati dal presente regolamento di esecuzione.

(5)

Nel nuovo quadro per la sanità animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429, è opportuno riunire in un unico atto della Commissione una serie completa di elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato, sulla base di prescrizioni in materia di sanità animale, l’ingresso nell’Unione di partite degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Ciò è in linea con l’approccio adottato nel regolamento delegato (UE) 2020/692, in cui le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di tali partite sono stabilite in un unico atto della Commissione. Garantisce inoltre maggiore coerenza e trasparenza della legislazione dell’Unione.

(6)

Per tale motivo le decisioni 2006/168/CE e 2008/636/CE, il regolamento (CE) n. 1251/2008, la decisione 2010/472/UE, le decisioni di esecuzione 2011/630/UE e 2012/137/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/294 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire nuovi elenchi di paesi terzi e territori o loro zone che sostituiranno gli attuali elenchi di paesi terzi e territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Gli elenchi attuali sono redatti tendendo conto sia della sanità animale sia della sicurezza alimentare, ove pertinente. I nuovi elenchi dovrebbero tuttavia essere redatti separatamente sulla base, in particolare, delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (UE) 2017/625.

(7)

In alcuni casi solo determinate zone o determinati compartimenti di un paese terzo o territorio soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. In tali casi, l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale dovrebbe essere autorizzato solo se provengono da tali zone o compartimenti del paese terzo o territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare chiaramente all’interno di ciascun elenco le zone o, in caso di animali di acquacoltura, i compartimenti dei paesi terzi o territori che rispettano tali prescrizioni in materia di sanità animale.

(8)

L’articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli elenchi stabiliti dalla Commissione a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento precisino anche le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che i paesi terzi o territori devono rispettare. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, ove opportuno, tali condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale, prendendo in considerazione la situazione specifica della sanità animale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, del loro compartimento, e le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati.

(9)

La parte VI del regolamento delegato (UE) 2020/692 contiene norme speciali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale, nonché di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno. In particolare, tale regolamento prevede la possibilità di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite che non soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale, a condizione che siano rispettate condizioni specifiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni specifiche in materia di sanità animale che tali partite dovrebbero rispettare per l’ingresso nell’Unione.

(10)

A norma dell’accordo SEE, gli Stati EFTA-SEE non sono paesi terzi nell’ambito degli scambi commerciali con gli Stati membri dell’UE nei settori disciplinati dal medesimo accordo.

(11)

Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 21 aprile 2021.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII del presente regolamento.

Esso stabilisce inoltre le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinate partite e precisa i modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati dal paese terzo o territorio di origine delle partite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

1.   L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati:

a)

allegato II nel caso di ungulati diversi:

i)

dagli equini;

ii)

dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati;

b)

allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati;

c)

allegato IV nel caso di equini;

d)

allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame;

e)

allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività;

f)

allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi;

g)

allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti;

h)

allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini;

i)

allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini;

j)

allegato XI nel caso di materiale germinale di suini;

k)

allegato XII nel caso di materiale germinale di equini;

l)

allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati;

m)

allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna;

n)

allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue:

i)

parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692];

ii)

parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna;

o)

allegato XVI nel caso di budelli;

p)

allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;

q)

allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;

r)

allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti;

s)

allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale;

t)

allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o a scopi diversi dal consumo umano diretto, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano.

2.   L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, solo se:

a)

sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l’Unione non è la destinazione finale;

oppure

b)

sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.

Articolo 4

Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione delle partite che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se, ove applicabile, tali partite soddisfano le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale figuranti nel pertinente allegato per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per il paese terzo, il territorio o la loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, il loro compartimento.

Articolo 5

Abrogazioni

I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:

decisione 2006/168/CE della Commissione,

decisione 2008/636/CE della Commissione,

decisione 2010/472/UE della Commissione,

decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,

decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,

decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione,

decisione 2000/585/CE della Commissione.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 21 agosto 2021:

decisione 2006/168/CE della Commissione,

decisione 2007/777/CE della Commissione,

regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

decisione 2008/636/CE della Commissione,

regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione,

decisione 2010/472/UE della Commissione,

decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,

regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione,

decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,

decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

(10)  Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

(11)  Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 32).

(12)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(13)  Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

(14)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

(15)  Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).


ALLEGATO I

Norme generali per gli allegati da II a XXII

Il presente allegato stabilisce le seguenti regole generali applicabili agli allegati da II a XXII:

1)

se le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle partite di cui all’articolo 3 sono soddisfatte per l’intero territorio di un paese terzo o territorio di origine, tale paese terzo o territorio è elencato con l’indicazione del suo codice ISO seguito da uno «0».

2)

Se le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle partite di cui all’articolo 3 sono soddisfatte solo per una zona di un paese terzo o territorio di origine, tale zona è elencata con l’indicazione del suo codice ISO seguito da un numero diverso da «0».

Tali zone sono descritte nella parte 2 del pertinente allegato.

3)

I modelli di certificati sanitari per le partite di cui all’articolo 3, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato del presente regolamento, sono riportati:

a)

nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/403 della Commissione (1);

b)

nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione;

c)

nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione.

4)

Le eventuali condizioni specifiche di cui all’articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 3 dello stesso allegato.

5)

Le eventuali garanzie in materia di sanità animale di cui all’articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 4 dello stesso allegato.

6)

I termini finali e i termini iniziali di cui alla tabella figurante nella parte 1 degli allegati da II a XXII fanno riferimento a specifiche limitazioni temporali applicabili all’ingresso nell’Unione delle partite di cui all’articolo 3 provenienti dalle zone pertinenti, come stabilito dalle norme dell’Unione.

7)

Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria applicabili alla Svizzera sono stabilite nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

8)

I certificati sanitari che devono essere rilasciati dall’autorità competente di Islanda, Nuova Zelanda e Canada, conformemente agli allegati da II a XXI del presente regolamento, sono soggetti alle prescrizioni specifiche in materia di certificazione previste negli accordi pertinenti tra l’Unione e tali paesi terzi.

9)

Le voci relative ad Israele si intendono riferite allo Stato d’Israele e non si applicano alle zone geografiche passate sotto l’amministrazione dello Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

10)

Nei riferimenti alla Serbia è escluso il territorio del Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

11)

Nei riferimenti al Kosovo, tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/... della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO II

UNGULATI (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati)

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all’articolo 3, punto 1, lettera a)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA- 0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione  (1)

BOV-X

 

SI-BTV

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SI-BTV

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

SI-BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SI-BTV  (2)

 

 

CH

Svizzera

CH - 0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL - 0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteiore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL - 0

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CER-X

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islanda

IS - 0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

PSC

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ - 0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

CAM-CER

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

CAM-CER

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US - 0

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

PSC

Le partite di suini provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 devono essere sottoposte, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica nei 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

BRU

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B.suis del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

TB

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

BTV

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

SI-BTV

L’Unione ha riconosciuto l’indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

SI-EHD

L’Unione ha riconosciuto l’indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

LEB

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da leucosi bovina enzootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

IBR

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

BVD

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da diarrea virale bovina del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

ADV

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infezione da virus della malattia di Aujeszky del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.


(1)  «Animali per ulteriore detenzione»: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, diversi dai macelli.

(2)  Solo per le specie elencate conformemente al regolamento (UE) 2018/1882 (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


ALLEGATO III

UNGULATI DESTINATI A STABILIMENTI CONFINATI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinati a stabilimenti confinati di cui all’articolo 3, punto 1, lettera b)

L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati, eccetto gli equini, provenienti da tutti i paesi terzi e territori elencati nella tabella figurante nella presente parte è autorizzato a partire da stabilimenti confinati elencati conformemente all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2020/692 verso stabilimenti confinati nell’Unione.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

AL

Albania

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australia

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brasile

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Bielorussia

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Canada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

CL

Cile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Cina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Colombia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Cuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopia

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Israele

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

India

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islanda

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Giappone

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenya

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marocco

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagascar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Maurizio

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Messico

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbia

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Russia

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapore

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thailandia

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisia

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turchia

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ucraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Stati Uniti

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Si applicano le garanzie in materia di sanità animale di cui alla tabella figurante nell’allegato II, parte 4.


ALLEGATO IV

EQUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera c)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui all’allegato II, parte 2

Gruppo sanitario

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Emirati arabi uniti

AE - 0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australia

AU - 0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

B

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH - 0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM - 0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO - 0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-1

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Bielorussia

BY - 0

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Canada

CA - 0

C

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

A

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

C

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Cina

CN-1

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Cavalli registrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Cavalli registrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

E

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egitto

EG-1

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

E

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Giamaica

JM-0

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Giordania

JO-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

KG-1

B

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Corea del Sud

KR-0

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuwait

KW-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libano

LB-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marocco

MA-0

E

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-1

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Maurizio

MU-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Messico

MX-1

C

Cavalli registrati

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Perù

PE-1

D

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Russia

RU-1

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Arabia Saudita

SA-1

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

G

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunisia

TN-0

E

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turchia

TR-1

E

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Aprile 2020

27.11.2020

UA

Ucraina

UA-0

B

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US-0

C

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-1

F

Cavalli registrati

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Decisione 2008/698/CE della Commissione

 

3.5.2011

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Brasile

BR-1

Gli Stati di Paraná e Rio de Janeiro

Cina

CN-1

Zona indenne dalle malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale di biosicurezza da e verso l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. dettagli qui di seguito).

Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:

zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di 5 km, controllata dal posto di controllo stradale dell’autostrada 105;

zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un’area di 2 009 km2;

zona di protezione:

confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:

distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua,

distretto di Huadu della città di Guanzhou,

città di Zengcheng,

divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan,

contea di Fogang,

contea di Xinfeng,

contea di Longmen,

tratto autostradale di biosicurezza: sistema di rete autostradale che collega la zona indenne dalle malattie degli equini con l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong, con una sorveglianza epidemiologica attiva nella regione;

zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all’interno della zona di protezione, destinata dall’autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all’ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.

CN-2

Sede del Global Champions Tour presso l’area della Expo 2010 di Shanghai e tratto stradale verso l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell’area metropolitana di Shanghai (cfr. dettagli qui di seguito).

Delimitazione della zona nell’area metropolitana di Shanghai:

confini occidentali: fiume Huangpu dall’estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi;

confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all’estuario del fiume Dazhi ad est;

confini settentrionali e orientali: costa.

Costa Rica

CR-1

Area metropolitana di San José

Egitto

EG-1

Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l’ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là dell’Al Ahly Club, Il Cairo, e il tratto autostradale che conduce all’aeroporto internazionale del Cairo (cfr. dettagli qui di seguito).

Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km2 ca. stabilita attorno all’ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) e il tratto autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all’aeroporto internazionale del Cairo.

a)

Delimitazione dei confini della ZIME:

dall’incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all’interno delle forze armate», a destra lungo il Passaggio per circa 100 m verso est, di nuovo a destra lungo il Passaggio per 150 m verso sud, a sinistra lungo il Passaggio per 300 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all’incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a sinistra lungo il Passaggio per 120 m verso ovest, a sinistra lungo il Passaggio per 200 m verso sud, a destra lungo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all’incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all’interno della ZIME:

dal punto di fronte all’incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a destra lungo il Passaggio per 250 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all’incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road.

Kirghizistan

KG-1

Regione di Issyk-Kul

Malaysia

MY-1

Penisola

Messico

MX-1

Area metropolitana di Città del Messico

MX-2

L’intero paese eccetto gli Stati di Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz e Tamaulipas

Perù

PE-1

Regione di Lima

Russia

RU-1

Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan

RU-2

Regioni di Stavropol e Krasnodar

RU-3

Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia

Arabia Saudita

SA-1

L’intero paese eccetto le zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritte di seguito.

Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza stabilite conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE  (1):

1.

Provincia di Jizan

zona di protezione: l’intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10,

zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah e a nord della strada n. 10.

2.

Provincia di Asir

zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Khamis-Mushayt a nord, eccetto i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Khamis-Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub come pure la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che, attraverso Al Fayd, porta da Al Utfah a Badr Al Janoub (provincia di Najran),

zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh e la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran.

3.

Provincia di Najran

zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen,

zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm-Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo a Khashm-Ghurab, a 80 km da Najran, e a ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.

Turchia

TR-1

Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag

Sud Africa

ZA-1

Area metropolitana di Città del Capo, come descritta di seguito.

Delimitazione dell’area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):

 

confini settentrionali: Blauuwberg Road (M14);

 

confini orientali: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway;

 

confini meridionali: Ottery Road, Prince George’s Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay;

 

confini occidentali: linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


(1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.


ALLEGATO V

POLLAME E MATERIALE GERMINALE DI POLLAME

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame di cui all’articolo 3, punto 1, lettera d)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificato sanitario

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

 

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

 

C

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

 

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

 

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

 

C

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

 

 

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

 

C

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

BR-1

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

BR-2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

 

C

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

 

C

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

CA-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

P2

 

18.4.2015

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Uova da cova di ratiti

HER

P2

 

28.1.2017

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Islanda

IS-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

 

C

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

 

C

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

 

C

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

 

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

 

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

 

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

 

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

 

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

 

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

 

 

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

 

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

 

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

 

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

 

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

 

 

 

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

 

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

USA

Stati Uniti

US-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

US-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BRP

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

P1

C

9.4.2011

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Brasile

BR-1

Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Canada

CA-1

L’intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

Territorio del Canada corrispondente a:

 

nessuno

Stati Uniti

US-1

L’intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2

US-2

Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:

US-2.1

Stato del Tennessee:

 

Contea di Lincoln

 

Contea di Franklin

 

Contea di Moore

US-2.2

Stato dell’Alabama:

 

Contea di Madison

 

Contea di Jackson

US-2.3

Stato del South Carolina:

contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw:

una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata «Chesterfield 02 premise» e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall’intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd;

b)

a nord-est: 1 km a sud-ovest dall’intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd;

c)

a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr;

d)

a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall’intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd;

e)

a sud: 2,7 km a est dall’intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd;

f)

a sud-ovest: 1,5 km a est dall’intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd;

g)

a ovest: 1,3 km a est dall’intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd;

h)

a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

P2

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.

N

Sono state fornite garanzie sull’equivalenza della legislazione in tema di controllo dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel paese terzo o territorio o nella loro zona a quella applicata nell’Unione. In caso di comparsa di un focolaio dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’ingresso nell’Unione dal paese terzo o territorio o dalla loro zona può continuare ad essere autorizzato senza alcuna modifica del codice del paese terzo o territorio o della zona. L’ingresso nell’Unione da aree sottoposte a restrizioni ufficiali dall’autorità competente del paese terzo o territorio in questione a causa della comparsa di un focolaio di tale malattia è tuttavia vietato di diritto.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

A

Paese terzo o territorio in cui è effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all’articolo 37, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

B

Paese terzo o territorio in cui l’uso di vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, che soddisfano solo i criteri generali di cui all’allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, non è vietato e la cui autorità competente ha fornito garanzie del fatto che il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato XV, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all’articolo 37, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

C

Paese terzo o territorio da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ratiti che non è considerato indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all’articolo 37, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per il prodotto pertinente.


ALLEGATO VI

VOLATILI IN CATTIVITÀ E MATERIALE GERMINALE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività di cui all’articolo 3, punto 1, lettera e)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificato sanitario

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australia

AU-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Stati Uniti

US-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Brasile

BR-1

Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO VII

API MELLIFERE REGINE E BOMBI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di api mellifere regine e bombi di cui all’articolo 3, punto 1, lettera f)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marocco

MA-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Messico

MK-0

Bombi

BBEE

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Bombi

BBEE

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

VAR

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infestazione da Varroa spp. (varroasi) del paese terzo, del territorio o della zona conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.


ALLEGATO VIII

CANI, GATTI E FURETTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all’articolo 3, punto 1, lettera g)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie e categorie

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Isola dell’Ascensione

AC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua e Barbuda

AG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albania

AL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

BQ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BY

Bielorussia

BY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Cina

CN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ET

Etiopia

ET-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

FJ

Figi

FJ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

FO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibilterra

GI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IN

India

IN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Giamaica

JM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KN

Saint Kitts e Nevis

KN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Isole Cayman

KY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Santa Lucia

LC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marocco

MA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Maurizio

MU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PF

Polinesia francese

PF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sant’Elena

SH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TT

Trinidad e Tobago

TT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

US

Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Portorico e Isole Vergini americane

US-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

VA

Stato della Città del Vaticano

VA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

VC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Isole Vergini britanniche

VG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis e Futuna

WF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

Gli animali della partita in entrata nell’Unione devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

ECH

L’Unione ha riconosciuto l’indennità da infestazione da Echinococcus multilocularis del paese terzo, del territorio o della zona conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.


ALLEGATO IX

MATERIALE GERMINALE DI BOVINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di bovini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera h)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie di materiale germinale

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Sperma

Decisione 2005/290/CE della Commissione

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Svizzera

CH - 0

Sperma

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

Ovociti ed embrioni

CL

Cile

CL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenlandia

GL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Israele

IL-0

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

Allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

EHD-test

Prove obbligatorie per la ricerca dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica – partite di sperma, embrioni prodotti in vitro ed ovociti.

BTV-test

Prove obbligatorie per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini – partite di sperma, embrioni prodotti in vitro ed ovociti.


ALLEGATO X

MATERIALE GERMINALE DI OVINI E CAPRINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera i)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie di materiale germinale

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

6

AU

Australia

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Canada

CA- 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Svizzera

CH - 0

Sperma

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

Ovociti ed embrioni

CL

Cile

CL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Groenlandia

GL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

EHD-test

Prove obbligatorie per la ricerca dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica.

BTV-test

Prove obbligatorie per la ricerca dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini.


ALLEGATO XI

MATERIALE GERMINALE DI SUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di suini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera j)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie di materiale germinale

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

6

CA

Canada

CA- 0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Svizzera

CH - 0

Sperma

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

Ovociti ed embrioni

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XII

MATERIALE GERMINALE DI EQUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera k)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie di equini

di origine del materiale germinale il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Categorie di materiale germinale

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australia

AU-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Canada

CA-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Tutte le categorie

Tutte le categorie

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

IL

Israele

IL-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islanda

IS-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marocco

MA-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Qatar

QA-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Arabia Saudita

SA-1

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Si applicano le descrizioni di cui alla tabella figurante nell’allegato IV, parte 2.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XIII

CARNI FRESCHE DI UNGULATI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati di cui all’articolo 3, punto 1, lettera l)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie di origine delle carni

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Frattaglie escluse

 

 

1.8.2010

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

AR-2

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

AR-3

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Frattaglie escluse

 

 

1.7.2016

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

AR-4

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-1

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione

Frattaglie escluse

Tracciabilità supplementare

 

 

1.12.2008

BR-2

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Frattaglie escluse

Tracciabilità supplementare

 

 

BR-3

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione

Frattaglie escluse

Tracciabilità supplementare

 

 

BR-4

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione

Frattaglie escluse

Tracciabilità supplementare

 

 

BW

Botswana

BW-1

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

11.5.2011

26.6.2012

Ovini e caprini

OVI

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

Ungulati selvatici

RUW

 

BW-2

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

 

7.3.2002

Ovini e caprini

OVI

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

BW-3

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

20.10.2008

20.1.2009

Ovini e caprini

OVI

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

Ungulati selvatici

RUW

 

BW-4

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

28.5.2013

18.8.2016

Ovini e caprini

OVI

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

Ungulati selvatici

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Tutte

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013

ME

Montenegro

ME-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-1

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

Centro di raccolta

 

 

Ovini e caprini

OVI

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

 

 

17.4.2015

RS

Serbia

RS-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Russia

RU-1

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-1

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

 

SZ-2

Bovini

BOV

 

 

4.8.2003

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF

 

 

Ungulati selvatici

RUW

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Bovini

BOV

Frollatura e disossamento

Frattaglie escluse

Centro di raccolta

 

1.11.2001

Ovini e caprini

OVI

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Argentina

AR-1

Parte della provincia di Buenos Aires (escluso il territorio incluso in AR-4), e le province di Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (escluso il territorio compreso in AR-3)

AR-2

Le province di Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte della provincia di Nequén (escluso il territorio compreso in AR-4), e parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4)

AR-3

Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina, nella provincia di Jujuy, al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza)

AR-4

Parte della provincia di Neuquén (nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17), parte della provincia di Río Negro (nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2) e parte della provincia di Buenos Aires [partido (distretto) di Patagones]

Brasile

BR-1

Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Sato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato del Rio Grande do Sul, Stato del Mato Grosso do Sul (escluso il territorio incluso in BR-4)

BR-2

Stato di Santa Catarina

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BR-4

Parte dello Stato del Mato Grosso do Sul: la zona di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona dei comuni di Corumbá e Ladário (ex zona di alta sorveglianza)

Botswana

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, eccetto la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BW-5

Le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b

Namibia

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

Russia

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

Eswatini

SZ-1

Zona situata ad ovest della cosiddetta «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Frollatura, pH, disossamento

Nelle zone in cui viene effettuato un programma di vaccinazione contro l’afta epizootica con il sierotipo A, O C si applicano le condizioni di cui all’allegato XXV, parte B, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie.

Frollatura e disossamento

Nelle zone in cui non viene effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica si applicano le condizioni di cui all’allegato XXV, parte B, punto 3.1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie.

Frattaglie escluse

Non è autorizzato l’ingresso di frattaglie nell’Unione, eccetto il diaframma e i muscoli masseteri di bovini.

Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione

Il programma di vaccinazione contro l’afta epizootica attuato nella zona deve essere sottoposto alla supervisione dell’autorità competente e tale supervisione deve comprendere la verifica dell’efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l’assenza della circolazione del virus dell’afta epizootica nella zona.

Nessuna vaccinazione effettuata

Non è stata effettuata alcuna vaccinazione nella zona e l’autorità competente del paese terzo o territorio deve attuare una regolare sorveglianza sierologica per dimostrare l’assenza della circolazione del virus dell’afta epizootica.

Tracciabilità supplementare

1.

Gli animali da cui sono ottenute le carni devono essere identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini.

2.

Gli stabilimenti di origine degli animali da cui sono ottenute le carni devono essere elencati come stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio sulla base dell’esito favorevole di un’ispezione effettuata dalla stessa autorità competente che deve essere confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e devono essere effettuate regolarmente ispezioni da parte dall’autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

3.

L’elenco degli stabilimenti riconosciuti fornito dall’autorità competente deve essere riveduto a intervalli regolari e aggiornato dall’autorità competente. La Commissione deve rendere pubblico, a fini informativi, l’elenco degli stabilimenti riconosciuti.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Centro di raccolta

Sono state fornite garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dallo stabilimento di origine al macello, atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta prima del loro trasporto diretto al macello.


ALLEGATO XIV

CARNI FRESCHE DI POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna di cui all’articolo 3, punto 1, lettera m)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie di carni fresche

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie complementari

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

B

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

BR-2

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Carni fresche di ratiti

RAT

 

C

 

 

CA

Canada

CA-0

-

-

 

 

 

 

CA-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

CN

Cina

CN-0

-

-

 

 

 

 

CN-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

B

6.2.2004

 

GL

Groenlandia

GL-0

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Carni fresche di ratiti

RAT

P2

 

28.1.2017

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P2

 

18.4.2015

 

IL-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.4.2019

 

IL-2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Giappone

JP-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

NA

Namibia

NA-0

Carni fresche di ratiti

RAT

 

C

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.1.2019

 

TH

Thailandia

TH-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

1.7.2012

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

1.7.2012

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

1.7.2012

TN

Tunisia

TN-0

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

19.1.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

19.1.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.1.2020

 

US

Stati Uniti

US-0

-

-

 

 

 

 

US-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2020

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2020

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

C

22.6.2017

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

C

1.6.2017

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Brasile

BR-1

Distrito Federal e Stati di:

 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BR-2

Stati di:

 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

Canada

CA-1

L’intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

Il territorio del Canada corrispondente a: nessuno

Cina

CN-1

Provincia di Shandong

Israele

IL-1

Area a sud della Route 5

IL-2

Area a nord della Route 5

Ucraina

UA-1

L’intero paese Ucraina,

esclusa la zona UA-2

UA-2

Il territorio dell’Ucraina corrispondente a:

UA-2.1

Regione (oblast) di Kherson

UA-2.2

Regione (oblast) di Odessa

UA-2.3

Regione (oblast) di Chernivtsi

UA-2.4

Regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, comuni:

Berezivka

Bratslav

Budky

Bugakiv

Chervone

Chukiv

Danylky

Dovzhok

Horodnytsia

Hrabovets

Hranitne

Karolina

Korovayna

Korzhiv

Korzhivka

Kryklivtsi

Maryanivka

Melnykivtsi

Monastyrok

Monastyrske

città di Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivtsi

Ozero

Perepelychcha

Rachky

Salyntsi

Samchyntsi

Sazhky

Selevintsi

Sholudky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotiazhyntsi

Velyka Bushynka

Vovchok

Vyhnanka

Yosypenky

Zarudyntsi

Zelenianka

Stati Uniti

US-1

L’intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2

US-2

Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:

US-2.1

Stato del Tennessee:

Contea di Lincoln

Contea di Franklin

Contea di Moore

US-2.2

Stato dell’Alabama:

Contea di Madison

Contea di Jackson

US-2.3

Stato del South Carolina:

contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw:

una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata «Chesterfield 02 premise» e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall’intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd;

b)

a nord-est: 1 km a sud-ovest dall’intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd;

c)

a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr;

d)

a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall’intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd;

e)

a sud: 2,7 km a est dall’intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd;

f)

a sud-ovest: 1,5 km a est dall’intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd;

g)

a ovest: 1,3 km a est dall’intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd;

h)

a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

P2

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.

N

Sono state fornite garanzie sull’equivalenza della legislazione in tema di controllo dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel paese terzo o territorio o nella loro zona a quella applicata nell’Unione. In caso di comparsa di un focolaio dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’ingresso nell’Unione dal paese terzo o territorio o dalla loro zona può continuare ad essere autorizzato senza alcuna modifica del codice del paese terzo o territorio o della zona. L’ingresso nell’Unione da aree sottoposte a restrizioni ufficiali dall’autorità competente del paese terzo o territorio in questione a causa della comparsa di un focolaio di tale malattia è tuttavia vietato.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

A

Paese terzo o territorio in cui è effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all’articolo 141, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

B

Paese terzo o territorio in cui l’uso di vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, che soddisfano solo i criteri generali di cui all’allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, non è vietato e la cui autorità competente ha fornito garanzie del fatto che le carni fresche di pollame sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato XV, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all’articolo 141, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

C

Paese terzo o territorio da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ratiti che non è considerato indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all’articolo 141, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per il prodotto pertinente.


ALLEGATO XV

PRODOTTI A BASE DI CARNE OTTENUTI DA UNGULATI, POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna di cui all’articolo 3, punto 1, lettera n)

Sezione A:

elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A (*1) o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692] richiesto per ciascuna specie di origine delle carni.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Specie di origine delle carni trasformate, cfr. definizioni di cui all’articolo 2

 

 

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento (eccetto i suini)

Suini detenuti come selvaggina d’allevamento (eccetto le razze domestiche dei suini)

Ungulati selvatici (eccetto i suini)

Suini selvatici

(eccetto le razze domestiche dei suini)

Pollame diverso dai ratiti

Ratiti

Selvaggina da penna

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AR

Argentina

AR-0

C

C

C

C

C

C

C

A

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

AR-1

C

C

C

C

C

C

C

A

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

AR-2

A

A

C

A

A

C

C

A

A

D

MPNT  (*2) MPST

 

AU

Australia

AU-0

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  (*2)

MPST

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

BH

Bahrein

BH-0

B

B

B

B

B

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

BR

Brasile

BR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BR-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

BR-2

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BR-3

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

D

D

MPNT  (*2)

MPST

 

BR-4

B

Non autorizzato

Non autorizzato

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

A

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

BY

Bielorussia

BY-0

C

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

CA

Canada

CA-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

CA-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

CA-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  (*2)

MPST

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

CL

Cile

CL-0

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

CN

Cina

CN-0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

MPST

 

CN-1

B

B

B

B

B

B

B

D

B

B

MPST

 

CO

Colombia

CO-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

A

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

ET

Etiopia

ET-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

GL

Groenlandia

GL-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

MPNT  (*2)

MPST

 

HK

Hong Kong

HK-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

Non autorizzato

MPST

 

IL

Israele

IL-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

MPST

 

IN

India

IN-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

JP

Giappone

JP-0

A

Non autorizzato

B

A

B

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

KE

Kenya

KE-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

KR

Corea del Sud

KR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

MA

Marocco

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

ME

Montenegro

ME-0

A

A

D

A

D

D

D

D

D

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

MG

Madagascar

MG-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

MPST

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

A

A

B

A

B

B

B

A

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

MU

Maurizio

MU-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

MX

Messico

MX-0

A

D

D

A

D

D

D

D

D

D

MPNT  (*2)

MPST

 

MY

Malaysia

MY-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

MY-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

NA

Namibia

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

A

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

PY

Paraguay

PY-0

C

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

RS

Serbia

RS-0

A

A

D

A

D

D

D

D

D

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

RU

Russia

RU-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C

C

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

RU-2

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

SG

Singapore

SG-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

Non autorizzato

MPST

 

SZ

Eswatini

SZ-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

TH

Thailandia

TH-0

B

B

B

B

B

B

B

A

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

TN

Tunisia

TN-0

C

C

B

C

B

B

B

A

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

TR

Turchia

TR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

UA

Ucraina

UA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

UA-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

UA-2

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

US

Stati Uniti

US-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  (*2)

MPST

 

US-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  (*2)

MPST

 

US-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  (*2)

MPST

 

UY

Uruguay

UY-0

C

C

B

C

B

Non autorizzato

Non autorizzato

D

A

D

MPNT  (*2)

MPST

 

XK

Kosovo

XK-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C o D

Non autorizzato

Non autorizzato

 

1

ZA

Sud Africa

ZA-0

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

C

C

B

C

B

B

B

D

D

D

MPST

 

Sezione B:

elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne del tipo biltong/jerky che sono stati sottoposti al trattamento assegnato a ciascuna specie di origine delle carni, conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Specie di origine delle carni trasformate

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento (eccetto i suini)

Suini detenuti come selvaggina d’allevamento

(eccetto le razze domestiche dei suini)

Ungulati selvatici (eccetto i suini)

Suini selvatici

(eccetto le razze domestiche dei suini)

Pollame diverso dai ratiti

Ratiti

Selvaggina da penna

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AR

Argentina

AR-0

F

F

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

Brasile

BR-2

E o F

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

NA

Namibia

NA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

E

E

E

MPST

 

NA-1

E

E

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

E

E

E

MPST

 

UY

Uruguay

UY-0

E

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Argentina

AR-1

I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 nell’allegato XIII, parte 2

AR-2

I territori di cui alla voce AR-2 nell’allegato XIII, parte 2

BR-1

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 nell’allegato XIII, parte 2

BR-3

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BR-4

Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe

Canada

CA-1

L’intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

I territori del Canada descritti alla voce CA-2 nell’allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato

Cina

CN-1

Provincia di Shandong

Malaysia

MY-0

L’intero paese

MY-1

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

Russia

RU-2

La regione di Kaliningrad

Ucraina

UA-1

L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

UA-2

I territori dell’Ucraina descritti alla voce UA-2 nell’allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato

Stati Uniti

US-1

L’intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2

US-2

I territori degli Stati Uniti descritti alla voce US-2 nell’allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 14 della tabella figurante nella parte 1

1

Paese terzo, territorio o loro zona da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame ottenuti da carni originarie dell’Unione o di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali carni fresche.


(*1)  «A» significa che non è richiesto nessuno dei trattamenti di riduzione dei rischi B, C o D [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692].

(*2)  Solo per i prodotti cui è stato assegnato il trattamento «A».


ALLEGATO XVI

BUDELLI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli di cui all’articolo 3, punto 1, lettera o)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie di origine dei budelli

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

AU

Australia

AU-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

BR

Brasile

BR-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

BY

Bielorussia

BY-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

CA

Canada

CA-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

CL

Cile

CL-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

CN

Cina

CN-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

CO

Colombia

CO-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

IN

India

IN-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

JP

Giappone

JP-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

MA

Marocco

MA-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

RS

Serbia

RS-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

RU

Russia

RU-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

TR

Turchia

TR-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XVII

Latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica di cui all’articolo 3, punto 1, lettera p)

È autorizzato l’ingresso nell’Unione, da tutti i paesi terzi, i territori o le loro zone di cui alla tabella figurante nella presente parte, di partite di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica conformemente all’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie di origine del latte crudo e del colostro

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati disponibili

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australia

AU-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XVIII

Prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica di cui all’articolo 3, punto 1, lettera q)

È autorizzato l’ingresso nell’Unione, da tutti i paesi terzi, i territori o le loro zone di cui al presente elenco, di partite di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica conformemente all’articolo 157 e all’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie di origine del latte crudo e del colostro

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

1

2

3

4

5

AE

Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti

AE-0

Camelidi

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

AL

Albania

AL-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

AR

Argentina

AR-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

BH

Bahrein

BH-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

BR

Brasile

BR-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

BW

Botswana

BW-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

BY

Bielorussia

BY-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

BZ

Belize

BZ-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

CN

Cina

CN-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

CO

Colombia

CO-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

CR

Costa Rica

CR-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

CU

Cuba

CU-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

DZ

Algeria

DZ-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

ET

Etiopia

ET-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

GT

Guatemala

GT-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

HK

Hong Kong

HK-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

HN

Honduras

HN-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

IL

Israele

IL-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

IN

India

IN-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

KE

Kenya

KE-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

MA

Marocco

MA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

MG

Madagascar

MG-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

MR

Mauritania

MR-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

MU

Maurizio

MU-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SV

El Salvador

SV-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

TH

Thailandia

TH-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

TN

Tunisia

TN-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

TR

Turchia

TR-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

UA

Ucraina

UA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

UY

Uruguay

UY-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XIX

UOVA E OVOPRODOTTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti di cui all’articolo 3, punto 1, lettera r)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Categorie

il cui l’ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AL

Albania

AL-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

CN

Cina

CN-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

CN-1

Uova

E

P1

 

6.2.2004

 

GL

Groenlandia

GL-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Uova

E

P2

 

28.1.2017

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

IN

India

IN-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

KR

Corea del Sud

KR-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

MD

Moldova

MD-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

-

-

 

 

 

 

MY-1

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

5.2.2016

NA

Namibia

NA-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

Uova

E

 

 

 

1.7.2012

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

US

Stati Uniti

US-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

Brasile

BR-1

Distrito Federal e Stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Cina

CN-1

Provincia di Shandong

Malaysia

MY-1

Occidentale peninsulare

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

P2

Sospensione dell’ingresso nell’Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


ALLEGATO XX

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AD USO PERSONALE

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale destinati ad uso personale di cui all’articolo 3, punto 1, lettera s)

Tutti i paesi terzi e i territori di cui al presente elenco rientrano nell’ambito di applicazione della deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i prodotti di origine animale destinati ad uso personale di cui all’articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Quantitativo massimo

di prodotti di origine animale destinati ad uso personale introdotti da una persona

AD – Andorra

Nessun quantitativo massimo

CH – Svizzera

Nessun quantitativo massimo

FO – Isole Fær Øer

10 kg

GL – Groenlandia

10 kg

LI – Liechtenstein

Nessun quantitativo massimo

SM – San Marino

Nessun quantitativo massimo


ALLEGATO XXI

ANIMALI ACQUATICI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate ai fini di cui all’articolo 3, punto 1, lettera t)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona o del compartimento

di cui alla parte 2

Specie e categorie di animali acquatici

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

Pesci

Molluschi

Crostacei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AU

Australia

AU-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

BR

Brasile

BR-0

Specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA

Canada

CA-0

Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o vettrici di tale malattia di cui all’allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-1

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-2

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-3

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-4

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-5

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-6

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-7

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-8

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-9

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-10

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-11

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-12

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l’accordo di cui all’allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CN

Cina

CN-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CO

Colombia

CO-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CG

Congo

CG-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CK

Isole Cook

CK-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

ID

Indonesia

ID-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

IL

Israele

IL-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JM

Giamaica

JM-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JP

Giappone

JP-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

KI

Kiribati

KI-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

LK-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MH

Isole Marshall

MH-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MY

Malaysia

MY-1

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

NR

Nauru

NR-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NU

Niue

NU-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

PF

Polinesia francese

PF-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PG

Papua Nuova Guinea

PG-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

PN-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PW

Palau

PW-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

SB

Isole Salomone

SB-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Tutte le specie elencate di

Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

ZA

Sud Africa

ZA-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TW

Taiwan

TW-0

Tutte le specie elencate di Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TH

Thailandia

TH-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TR

Turchia

TR-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TK

Tokelau

TK-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TO

Tonga

TO-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TV

Tuvalu

TV-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

US

Stati Uniti (1)

US-0

Tutte le specie elencate

 

Tutte le specie elencate

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o vettrici di tale malattia di cui all’allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

US-3

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

US-4

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

US-5

Tutte le specie elencate

Tutte le specie elencate

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

WF

Wallis e Futuna

WF-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

WS

Samoa

WS-0

 

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona/del compartimento

Descrizione della zona

Canada

CA-1

Columbia Britannica

CA-2

Alberta

CA-3

Saskatchewan

CA-4

Manitoba

CA-5

Nuovo Brunswick

CA-6

Nuova Scozia

CA-7

Isola del Principe Edoardo

CA-8

Terranova e Labrador

CA-9

Yukon

CA-10

Territori del Nord-Ovest

CA-11

Nunavut

CA-12

Québec

Malaysia

MY-1

Malaysia occidentale peninsulare

Stati Uniti

US-1

L’intero paese eccetto gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

US-2

Humboldt Bay (California)

US-3

Netarts Bay (Oregon)

US-4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

US-5

NELHA (Hawaii)

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

A

Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale FISH-CRUST-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencati nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. (2)

B

Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Il presente certificato deve essere utilizzato per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi con destinazioni diverse dai centri di depurazione e dai centri di spedizione.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 8 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


(1)  Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 118 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO XXII

INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATE PARTITE PER LE QUALI L’UNIONE NON È LA DESTINAZIONE FINALE E INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATE PARTITE CHE SONO ORIGINARIE DELL’UNIONE E VI FANNO RITORNO

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale ed elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Prodotti

originari del paese terzo o territorio di cui alla colonna 1, autorizzati a transitare attraverso l’Unione verso una destinazione al di fuori dell’Unione

Prodotti

autorizzati a rientrare nell’Unione dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio di cui alla colonna 1

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

BA

Bosnia-Erzegovina

 

Carni fresche di bovini

 

BOV

Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria

 

 

 

Carni fresche di ungulati

 

BOV, OV/CAP, POR

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

 

Carni fresche di pollame

Carni fresche di selvaggina da penna

Uova e ovoprodotti

Uova esenti da organismi patogeni specifici

 

POU, GBM

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

 

Prodotti a base di carne ottenuti da bovini e selvaggina d’allevamento (esclusi i suini)

 

MPST

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

 

Latte, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro

 

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

 

 

BY

Bielorussia

 

Carni fresche di pollame

Uova e ovoprodotti

 

POU, E, EP

Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania

 

 

ME

Montenegro

 

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

 

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

 

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

 

 

RS

Serbia

 

 

Ovini e caprini

OV/CAP-INTRA-Y

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

 

 

 

 

Bovini

BOV-INTRA-X

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

 

 

RU

Russia

RU-2

Bovini

 

BOV-X

Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania

 

 

RU-0

Carni fresche e prodotti a base di carne di ungulati detenuti e selvatici

 

Non è richiesto alcun certificato sanitario

Dalla Russia alla Russia

 

 

RU-0

Carni fresche di pollame compresi i ratiti

Carni fresche di selvaggina da penna

Uova e ovoprodotti

Uova esenti da organismi patogeni specifici

Prodotti a base di carne di pollame

 

Non è richiesto alcun certificato sanitario

Dalla Russia alla Russia

 

 

RU-0

Animali acquatici e loro prodotti di origine animale

 

Non è richiesto alcun certificato sanitario

AQUA – Dalla Russia alla Russia

 

 

RU-1

Prodotti a base di carne ottenuti da bovini, ovini e caprini, suini e ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento, compresi i suini

 

MPST

Dalla Russia ad altri paesi terzi attraverso l’UE

 

 

SG

Singapore

SG-0

 

Carni fresche

NZ-TRANSIT-SG

Dalla Nuova Zelanda all’Unione attraverso Singapore

 

 

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome

del paese terzo o territorio

Codice

della zona

Descrizione della zona

RU

Russia

RU-1

L’intero paese eccetto la regione di Kaliningrad

RU-2

La regione di Kaliningrad

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina, che transitano attraverso l’Unione verso la Turchia attraverso la Bulgaria

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso la Croazia

Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bielorussia e destinate a Kaliningrad dopo il transito attraverso la Lituania

Dall’Unione per la macellazione immediata nell’Unione

Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio o la zona di cui alla colonna 2 di tale tabella. Tali partite possono rientrare nell’Unione per la macellazione alle seguenti condizioni:

gli animali sono trasferiti immediatamente al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni dalla data di arrivo nell’Unione.

Dall’Unione per l’ingrasso nell’Unione

Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla tabella figurante nella parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio o la zona di cui alla colonna 2 di tale tabella. Tali partite possono rientrare nell’Unione per l’ingrasso in uno stabilimento dell’Unione solo alle seguenti condizioni:

lo stabilimento di destinazione è designato preventivamente dall’autorità competente;

gli animali della partita non saranno spostati dallo stabilimento di destinazione, salvo per la macellazione immediata;

per tutta la durata della permanenza nello stabilimento degli animali della partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dallo stabilimento di destinazione devono essere effettuati sotto il controllo dell’autorità competente.

Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania

Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, per ulteriore detenzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione. Tali partite possono transitare attraverso la Lituania alle seguenti condizioni:

gli animali sono trasportati in contenitori su veicoli stradali sigillati con un sigillo numerato progressivamente dall’autorità competente della Lituania.

Dalla Russia alla Russia

Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, provenienti dalla Russia e destinate alla Russia. Tali partite possono transitare attraverso la Lettonia, la Lituania o la Polonia alle seguenti condizioni:

la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dall’autorità competente della Lettonia, della Lituania o della Polonia.

AQUA – Dalla Russia alla Russia

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Russia e destinate alla Russia. Tali partite possono transitare attraverso la Lettonia, la Lituania o la Polonia alle seguenti condizioni:

il ricambio di acqua non avviene all’interno dell’Unione.

Dalla Russia ad altri paesi terzi attraverso l’UE

Autorizzazione applicabile solo alle partite di prodotti a base di carne delle specie di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1; i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi «C» conformemente all’allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Dalla Nuova Zelanda all’Unione attraverso Singapore

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1, che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell’ingresso nell’Unione

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.


31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/118


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell’elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(4)

Conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell’Unione nel campo della sicurezza alimentare.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

(6)

Oltre a rispettare la legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell’Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell’Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell’elenco per tali fini.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7).

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.

(9)

I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell’Unione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.

(10)

L’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l’esistenza, l’applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l’inclusione di paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stato istituito l’elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.

(11)

Alcuni paesi compaiono attualmente nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell’elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell’Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell’elenco del presente regolamento.

(12)

Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.

(13)

Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

2)

«preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

3)

«solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;

4)

«solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;

5)

«frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)

«carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7)

«carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8)

«pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9)

«leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;

10)

«selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11)

«selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

12)

«uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

13)

«ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

14)

«prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

15)

«stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

16)

«budelli»: i budelli definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

17)

«grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

18)

«ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

19)

«molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

20)

«prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

21)

«latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

22)

«prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

23)

«colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

24)

«prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

25)

«cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;

26)

«lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;

27)

«gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

28)

«collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

29)

«miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

30)

«prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

31)

«carni di rettili»: le carni di rettili definite all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

32)

«insetti»: gli insetti definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

33)

«pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

34)

«uova da cova»: le uova da cova definite all’articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;

35)

«pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

36)

«pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

37)

«animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 4

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I.

Articolo 5

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

Articolo 6

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato III sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se trasportate per via aerea.

Articolo 7

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova.

Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (10) sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 8

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

Articolo 9

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 10

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII.

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 11

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

Articolo 12

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII. L’ingresso nell’Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

Articolo 13

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall’articolo 12.

Articolo 14

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato X.

Articolo 15

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

Articolo 16

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

Articolo 17

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XI.

Articolo 18

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene

1.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

2.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

3.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

4.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

5.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 19

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

2.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I per i solipedi domestici o all’allegato II per i solipedi selvatici.

3.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

4.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

5.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

6.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 20

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

1.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

2.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

3.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

4.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

5.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

6.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 21

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele.

Articolo 22

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII;

b)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

c)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

Articolo 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV.

Articolo 24

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato XV e se sono spediti da tale paese.

Articolo 25

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a)

nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

b)

nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I;

c)

nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

d)

nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

e)

nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V;

f)

nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI;

g)

nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

Articolo 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(8)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(10)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(11)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all’articolo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 25, lettera b)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BR

Brasile

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

UY

Uruguay

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all’articolo 5 e all’articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

ZA

Sud Africa

Solo selvaggina selvatica


ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui l’ingresso nell’Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano è autorizzato esclusivamente in caso di trasporto per via aerea, di cui all’articolo 6, secondo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

BR

Brasile

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

IL

Israele  (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all’articolo 7, secondo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CH

Svizzera  (1)

 

JP

Giappone

 

MK

Macedonia del Nord

 

UA

Ucraina

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all’articolo 8, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 25, lettera e)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

AU

Australia

Solo leporidi selvatici

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

Solo leporidi selvatici

CN

Cina

Solo conigli d’allevamento

MK

Macedonia del Nord

Solo leporidi selvatici

NZ

Nuova Zelanda

Solo leporidi selvatici

RS

Serbia

Solo leporidi selvatici

SG

Singapore  (2)

Solo leporidi selvatici

TN

Tunisia

Solo leporidi selvatici

UA

Ucraina

Solo conigli d’allevamento

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

Solo leporidi selvatici

ZA

Sud Africa

Solo leporidi selvatici


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all’Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.


ALLEGATO VI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all’articolo 9, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 25, lettera f)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

GL

Groenlandia

Solo selvaggina d’allevamento

NZ

Nuova Zelanda

 


ALLEGATO VII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all’articolo 10, primo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

SOLIPEDI DOMESTICI

CONIGLI D’ALLEVAMENTO

SOLIPEDI SELVATICI

LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)

MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)

AR

Argentina

A

A

NA

A

NA

AU

Australia

A

NA

NA

A

A

BR

Brasile

A

NA

NA

NA

NA

CA

Canada

A

A

NA

A

A

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Cina

NA

A

NA

NA

NA

GL

Groenlandia

NA

NA

NA

NA

A (solo selvaggina d’allevamento)

MK

Macedonia del Nord

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Nuova Zelanda

A

NA

NA

A

A

RS

Serbia

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunisia

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ucraina

NA

A

NA

NA

NA

US

Stati Uniti

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Sud Africa

NA

NA

A (solo selvaggina selvatica)

A

NA

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico)

Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell’Unione.

NA

Ingresso non autorizzato.


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all’articolo 12

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

JM

Giamaica

Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico

JP

Giappone

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

KR

Corea del Sud

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

MA

Marocco

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all’allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione  (2); b) dai risultati analitici dell’esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

NZ

Nuova Zelanda

 

PE

Perù

Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

TH

Thailandia

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

US

Stati Uniti

Stato di Washington e Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO IX

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’articolo 13, all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 20, paragrafo 3, all’articolo 22, lettera b), e all’articolo 25, lettera d)

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AE

Emirati arabi uniti

Acquacoltura: solo materie prime provenienti da Stati membri o paesi terzi da cui il loro ingresso nell’Unione è autorizzato

AG

Antigua e Barbuda

Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico

AL

Albania

Acquacoltura: solo pesci

AM

Armenia

Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati

AO

Angola

Solo catture allo stato selvatico

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaigian

Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico

BA

Bosnia-Erzegovina

Acquacoltura: solo pesci

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

Solo catture allo stato selvatico

BN

Brunei

Solo prodotti di acquacoltura

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Solo catture allo stato selvatico

BR

Brasile

 

BS

Bahamas

Solo catture allo stato selvatico

BY

Bielorussia

Solo catture allo stato selvatico

BZ

Belize

Solo catture allo stato selvatico

CA

Canada

 

CG

Congo

Solo prodotti provenienti da catture allo stato selvatico, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

CH

Svizzera  (1)

 

CI

Costa d’Avorio

Solo catture allo stato selvatico

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

Solo catture allo stato selvatico

CW

Curaçao

Solo catture allo stato selvatico

DZ

Algeria

Solo catture allo stato selvatico

EC

Ecuador

 

EG

Egitto

Solo catture allo stato selvatico

ER

Eritrea

Solo catture allo stato selvatico

FJ

Figi

Solo catture allo stato selvatico

FK

Isole Falkland

 

GA

Gabon

Solo catture allo stato selvatico

GD

Grenada

Solo catture allo stato selvatico

GE

Georgia

Solo catture allo stato selvatico

GH

Ghana

Solo catture allo stato selvatico

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

GM

Gambia

Solo catture allo stato selvatico

GN

Guinea

Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

Solo catture allo stato selvatico

HK

Hong Kong

Solo catture allo stato selvatico

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

IR

Iran

Acquacoltura: solo crostacei

JM

Giamaica

Solo catture allo stato selvatico

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

Solo catture allo stato selvatico

KR

Corea del Sud

 

KZ

Kazakhstan

Solo catture allo stato selvatico

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocco

 

MD

Moldova

Solo caviale

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

Solo catture allo stato selvatico

MU

Maurizio

 

MV

Maldive

Solo catture allo stato selvatico

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

Solo catture allo stato selvatico

NC

Nuova Caledonia

Acquacoltura: solo crostacei

NG

Nigeria

Solo catture allo stato selvatico

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

OM

Oman

Solo catture allo stato selvatico

PA

Panama

 

PE

Perù

 

PF

Polinesia francese

Solo catture allo stato selvatico

PG

Papua Nuova Guinea

Solo catture allo stato selvatico

PH

Filippine

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

Solo catture allo stato selvatico

PK

Pakistan

Solo catture allo stato selvatico

RS

Serbia

 

RU

Russia

Solo catture allo stato selvatico

SA

Arabia Saudita

 

SB

Isole Salomone

Solo catture allo stato selvatico

SC

Seychelles

Solo catture allo stato selvatico

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena

(Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)

Solo catture allo stato selvatico

Tristan da Cunha

(Escluse le isole di Sant’Elena e Ascensione)

Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico

SN

Senegal

Solo catture allo stato selvatico

SR

Suriname

Solo catture allo stato selvatico

SV

El Salvador

Solo catture allo stato selvatico

SX

Sint Maarten

Solo catture allo stato selvatico

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

Acquacoltura: solo pesci

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

Solo catture allo stato selvatico

ZA

Sud Africa

Solo catture allo stato selvatico

ZW

Zimbabwe

Solo catture allo stato selvatico


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO X

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all’articolo 14

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

JP

Giappone

 

ME

Montenegro

 

NZ

Nuova Zelanda

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO XI

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all’articolo 17

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

Solo lumache

BR

Brasile

Solo cosce di rana

BY

Bielorussia

Solo lumache

CA

Canada

Solo lumache

CH

Svizzera  (1)

 

CI

Costa d’Avorio

Solo lumache

CL

Cile

Solo lumache

CN

Cina

 

DZ

Algeria

Solo lumache

EG

Egitto

Solo cosce di rana

GH

Ghana

Solo lumache

ID

Indonesia

 

IN

India

Solo cosce di rana

MA

Marocco

Solo lumache

MD

Moldova

Solo lumache

MK

Macedonia del Nord

Solo lumache

NG

Nigeria

Solo lumache

NZ

Nuova Zelanda

Solo lumache

PE

Perù

Solo lumache

RS

Serbia

Solo lumache

TH

Thailandia

Solo lumache

TN

Tunisia

Solo lumache

TR

Turchia

 

UA

Ucraina

Solo lumache

US

Stati Uniti

Solo lumache

VN

Vietnam

 

ZA

Sud Africa

Solo lumache


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO XII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 22, lettera a)

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BH

Bahrein

 

BR

Brasile

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

DZ

Algeria

 

ET

Etiopia

 

FK

Isole Falkland

 

GL

Groenlandia

 

GT

Guatemala

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KR

Corea del Sud

 

MA

Marocco

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paraguay

 

RS

Serbia

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SV

El Salvador

 

SZ

Eswatini

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

UA

Ucraina

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XIII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 22, lettera c)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BR

Brasile

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

GL

Groenlandia

 

HK

Hong Kong

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

JP

Giappone

 

KR

Corea del Sud

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MY

Malaysia

 

MK

Macedonia del Nord

 

MX

Messico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RS

Serbia

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

UA

Ucraina

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XIV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili, di cui all’articolo 23

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CH

Svizzera

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnam

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


ALLEGATO XV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti, di cui all’articolo 24

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CA

Canada

 

CH

Svizzera

 

KR

Corea del Sud

 

TH

Thailandia

 

VN

Vietnam

 


ALLEGATO XVI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all’articolo 26, primo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL’ELENCO

 

 

Gallus gallus

Tacchino

BR

Brasile

DOC, HEP

-

CA

Canada

BPP  (*1), DOC  (*1), HEP

BPP  (*1), DOC, HEP

CH

Svizzera  (1)

 

IL

Israele  (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Stati Uniti

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  solo per la riproduzione

BPP: pollame riproduttore o da reddito

DOC: pulcini di un giorno

HEP: uova da cova

(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza di cui all’articolo 27, secondo comma

Regolamento (UE) 2019/626

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articoli 3, 4 e 5

Articolo 4

Articoli 6 e 7

Articolo 5

Articoli 8 e 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articoli 15 e 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

-

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 28

Allegato I

Allegato VIII

Allegato II

Allegato IX

Allegato III

Allegato XI

Allegato III bis

Allegato XV

Allegato IV

-