ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 marzo 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione, del 29 marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

71

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/549 della Commissione, del 29 marzo 2021, recante la trecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/546 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 («la denuncia») dall’associazione European Aluminium («il denunciante»). Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di estrusi in alluminio dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole.

1.2.   Registrazione

(3)

In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione (2). La registrazione delle importazioni è terminata in concomitanza con l’entrata in vigore delle misure provvisorie di cui al considerando 5.

1.3.   Misure provvisorie

(4)

In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 22 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5)

Il 12 ottobre 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 (3) della Commissione («il regolamento provvisorio»).

(6)

Come indicato al considerando 29 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «il PI») e l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(7)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, alcuni utilizzatori e importatori del prodotto in esame, alcuni fornitori di materia prima all’industria dell’Unione, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(8)

Le questioni sollevate dalle parti interessate sono riassunte, per quanto possibile, nel presente regolamento. In realtà alcune di esse erano poco chiare e non sempre è stato possibile stabilire a quale articolo del regolamento di base facessero riferimento. Le parti interessate sono state invitate a chiarire le argomentazioni da esse ritenute pertinenti nella misura in cui non se ne fosse tenuto conto nella divulgazione finale delle informazioni.

(9)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono manifestati altri due importatori, quando l’esercizio di campionamento era già concluso. Il loro contributo è stato preso in considerazione nella misura del possibile, considerata la fase procedurale dell’inchiesta.

(10)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Decora SA, Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (cui si sono aggiunte O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG e Alpha Metall GmbH), il gruppo Haomei (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) e il gruppo PMI (Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.).

(11)

Airoldi Metalli S.p.A (Airoldi) ha chiesto un incontro con l’industria dell’Unione a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, istanza che quest’ultima non ha accolto. Ha inoltre tenuto un’audizione con il consigliere-auditore della direzione generale del Commercio («DG TRADE»), il quale ha respinto l’argomentazione della società secondo cui le informazioni insufficienti che le erano state comunicate nell’ambito del periodo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 19 bis del regolamento di base costituivano una violazione dei suoi diritti di difesa per i motivi illustrati nella specifica relazione del consigliere-auditore.

(12)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha contestato l’interpretazione fornita dal consigliere-auditore dell’articolo 19 bis del regolamento di base, sostenendo che era necessaria una lettura specifica di tale disposizione. Tuttavia, tenuto conto del fatto che Airoldi non ha specificato ulteriori questioni a supporto del punto sollevato, e considerato il requisito del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 19 espressamente previsto da tale articolo, la Commissione ha mantenuto la propria posizione sulla questione.

(13)

Come precisato di seguito, dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono stati eseguiti altri due controlli incrociati a distanza con Alstom SA e Airoldi per verificare i punti salienti nel contesto di una determinazione definitiva. La Commissione intendeva anche svolgere un ulteriore controllo incrociato a distanza con un altro importatore, cosa che non è stata possibile a causa delle limitazioni di quest’ultimo.

(14)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(15)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da più parti, tra cui il governo della Cina, produttori esportatori cinesi, importatori dell’Unione, utilizzatori, produttori dell’Unione, loro fornitori e varie associazioni rappresentative.

(16)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ad alcune parti interessate è stata data la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con Decora SA, Airoldi (cui si sono aggiunte O. Wilms GmbH, Amari Metals BV e Alpha Metall GmbH), Bash-tec GmbH, STAKO Sp. z o.o. e gruppo Haomei. Il consigliere-auditore della DG Commercio ha inoltre organizzato un’audizione per esaminare i punti sollevati da Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(17)

A sostegno della richiesta di ulteriore proroga del termine per la risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha chiesto una copia del documento generale di divulgazione delle informazioni in italiano e ha sostenuto che la mancata trasmissione del documento in lingua italiana costituiva una violazione del regolamento n. 1/1958 (4) in combinato disposto con gli articoli 21, 22 e 41 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione ha contestato tale interpretazione, rispondendo per iscritto che Airoldi aveva sollevato la questione solo in una fase molto avanzata dell’inchiesta e che fino a tale fase sia Airoldi che i suoi avvocati avevano utilizzato ampiamente e con successo l’inglese nelle comunicazioni sia scritte che orali (5). Questo aspetto era ulteriormente dimostrato da ampi contatti con la Commissione nel corso dell’intero procedimento. La Commissione ha ricordato la natura di tale documento, che non è un regolamento di esecuzione, e ha confermato la sua posizione. La Commissione ha concesso comunque un’ulteriore proroga ad Airoldi, sulla base del proprio approccio volto a far uso di tutte le disposizioni dell’avviso di apertura del procedimento, il che è compatibile con il completamento dell’inchiesta nel rispetto delle scadenze regolamentari. In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha chiesto una traduzione di tale documento in italiano. La richiesta, che non dimostrava in che modo il diritto di difesa di Airoldi fosse stato leso, non ha potuto essere accolta per gli stessi motivi di cui sopra.

(18)

L’8 febbraio 2021 la Commissione ha inviato un’ulteriore divulgazione finale alle parti interessate in cui si rispecchiava la circostanza che l’UE a 28 era diventata un’UE a 27. La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva riesaminare le risultanze del caso compreso il dazio antidumping definitivo per tenere conto di questo cambiamento («l’ulteriore divulgazione finale»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale. Sono pervenute osservazioni dal gruppo Haomei, da Airoldi e da Euranimi, che si è manifestata come parte interessata dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(19)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, alcune parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso di apertura. Si sono tenute audizioni con il gruppo Haomei, con Airoldi e con Euranimi. Il 18 febbraio 2021 il consigliere-auditore ha inoltre organizzato un’audizione per esaminare i punti sollevati da Airoldi. In tale occasione i servizi della Commissione hanno ribadito che l’approccio specifico seguito nella presente inchiesta era adeguato, dato che l’esclusione del Regno Unito dalle risultanze non aveva ripercussioni (una questione ulteriormente confermata dall’industria dell’Unione e non contestata da alcuna delle parti interessate). È stato inoltre confermato che l’ulteriore divulgazione finale conteneva le spiegazioni necessarie affinché le parti interessate potessero difendersi.

1.5.   Campionamento

(20)

In assenza di osservazioni sul campionamento, i considerando da 8 a 20 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

(21)

Al considerando 19 del regolamento provvisorio la Commissione ha fatto riferimento al campione selezionato inizialmente di tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato, il quale rappresentava il 28,1 % delle esportazioni totali. Al considerando 24 del regolamento provvisorio la Commissione ha fatto riferimento al campione finale, ridotto a due gruppi di produttori esportatori poiché Liaoning Zhongwang Group non ha risposto al questionario. Il campione di due gruppi rappresentava il 20,9 % delle esportazioni totali.

(22)

Ai considerando da 206 a 210 del presente regolamento la Commissione spiega come ha stabilito il nuovo livello delle importazioni totali dalla Cina per il periodo dell’inchiesta. In seguito a tale modifica il livello stimato di importazioni di estrusi in alluminio dalla Cina è diminuito. Di conseguenza il campione selezionato inizialmente di tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato rappresentava il 45,3 % e il campione finale di due gruppi di produttori esportatori rappresentava il 33,7 % delle importazioni stimate ex novo.

(23)

Altri due produttori esportatori hanno debitamente motivato le loro argomentazioni per essere inclusi nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(24)

Dopo aver preso in considerazione le loro osservazioni, la Commissione ha aggiornato di conseguenza l’allegato del regolamento provvisorio e ha aggiunto le due entità all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato nell’allegato del presente regolamento.

(25)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha osservato di non essere sufficientemente grande per essere selezionato ai fini dell’inserimento nel campione. Ha sostenuto che, a causa della sua dimensione, era stato punito con l’istituzione del dazio più elevato.

(26)

La Commissione ha fatto presente che tale produttore esportatore non era sottoposto al dazio più elevato. Il dazio più elevato si applica alle società che non hanno collaborato nella fase iniziale dell’inchiesta e pertanto non sono state elencate nell’allegato come società che hanno collaborato. Il dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, come il produttore esportatore che ha addotto l’argomentazione, è di fatto inferiore a quello di uno dei produttori esportatori inclusi nel campione poiché è stato calcolato come media ponderata dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione. Infine il campione dei produttori esportatori è stato selezionato in linea con le disposizioni del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

1.6.   Richieste di ulteriori informazioni e analisi dopo la divulgazione finale delle informazioni

(27)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Airoldi ha osservato che i suoi diritti di difesa erano stati lesi dal fatto che non erano stati messi a sua disposizione i dettagli dei controlli incrociati a distanza presso i produttori dell’Unione. Le informazioni cui fa riferimento Airoldi sono tuttavia informazioni aziendali di carattere riservato. Allo stesso modo i produttori dell’Unione non hanno avuto accesso ai dati commerciali riservati dei controlli incrociati a distanza effettuati con altre parti interessate. È stata inoltre messa a disposizione di Airoldi nel fascicolo una versione «consultabile dalle parti interessate» di tali controlli incrociati a distanza. La Commissione ritiene pertanto che i diritti di difesa di Airoldi siano stati pienamente rispettati.

(28)

Alcune parti interessate hanno presentato nuovi elementi dopo il termine per la presentazione delle informazioni fattuali indicato nell’avviso di apertura e dopo il termine per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, che era già stato prorogato fino a 7 giorni per le parti che avevano chiesto una proroga.

(29)

Airoldi ha in particolare presentato una nota informativa successiva all’audizione, contenente alcune asserzioni relative a presunte ripercussioni sull’inchiesta del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea e della fine del periodo di transizione. Tali affermazioni non erano state formulate nel corso dell’audizione.

(30)

Questa nota informativa è stata presentata sia dopo il termine per la presentazione delle informazioni fattuali indicato nell’avviso di apertura che dopo il termine per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, già prorogato di sette giorni per Airoldi. Si ricorda che né le audizioni né le note informative successive alle audizioni possono essere utilizzate per presentare informazioni fattuali o elementi non ancora contenuti nel fascicolo e pertanto non determinano una proroga del termine per la presentazione di ulteriori osservazioni. La società ha presentato diverse osservazioni aggiuntive, anch’esse in date successive ai termini prescritti e che pertanto non potevano essere prese in considerazione.

(31)

Lo stesso dicasi per il gruppo Haomei, che ha trasmesso due serie di osservazioni dopo il termine prescritto, una delle quali in merito a presunte ripercussioni sull’inchiesta del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea e della fine del periodo di transizione.

(32)

Inoltre, Euranimi ha presentato osservazioni oltre i termini prescritti per rispondere alle divulgazioni delle informazioni e pertanto non ha potuto essere tenuta in considerazione se non per gli aspetti relativi all’ulteriore divulgazione finale.

(33)

Per quanto riguarda gli elementi sollevati al di fuori del termine entro il quale la Commissione può condurre correttamente la presente inchiesta, la Commissione osserva che le risultanze raggiunte nella fase provvisoria e nella divulgazione finale delle informazioni sono state elaborate sulla base dei dati dell’UE a 28 Stati membri, poiché sono state formulate prima del 1o gennaio 2021. Il termine per la presentazione delle informazioni fattuali fissato nell’avviso di apertura è scaduto il 28 ottobre 2020, è quindi ben prima della fine del periodo di transizione del recesso del Regno Unito che queste risultanze sono state formulate. Tali risultanze sono pertanto valide.

(34)

Inoltre, nessuna delle parti ha trasmesso entro i termini previsti dall’inchiesta asserzioni che indicassero (e ancor meno dimostrassero) che le misure sarebbero state (o avrebbero potuto essere) notevolmente diverse se si fossero basate su informazioni che escludevano il Regno Unito.

(35)

Ciò detto, la Commissione ha riesaminato le informazioni contenute nel fascicolo per valutare se le risultanze cui si è giunti sulla base di un’UE a 28 resterebbero applicabili anche nel contesto di un’UE a 27. Relativamente ad aspetti dell’inchiesta non menzionati qui di seguito, si conferma che le risultanze per l’UE a 28 sono adeguate anche per l’UE a 27, poiché la Commissione si è assicurata che le informazioni ottenute nel corso dell’inchiesta fossero rappresentative anche per un’Unione a 27 Stati membri, con un impatto minimo se non nullo.

(36)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha sostenuto che le sue osservazioni in merito al recesso del Regno Unito dall’Unione sono arrivate in tempo utile, dal momento che la fine del periodo di transizione e la definizione finale delle relazioni commerciali con il Regno Unito costituivano un «fatto nuovo». È tuttavia difficile conciliare questa affermazione con quanto sostenuto dalla stessa società quando dichiarava che «era ben noto che la Brexit e il recesso finale del Regno Unito avrebbero avuto luogo il 1o gennaio 2021». In ogni caso, la società è stata in grado di esercitare pienamente i suoi diritti giuridici e presentare osservazioni al riguardo entro l’11 gennaio 2021, termine entro il quale dovevano essere trasmesse le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Il fatto che la Commissione, facendo uso di una flessibilità procedurale, abbia prorogato tale termine di sette giorni ha offerto alla società un’ulteriore possibilità in questo senso. La possibilità non è stata colta, poiché le osservazioni in cui si chiedeva il riesame dell’inchiesta sulla base dell’UE a 27 sono pervenute solo il 20 gennaio, ben oltre la proroga del termine. Le argomentazioni non possono dunque essere accolte. In ogni caso la Commissione ha riesaminato la questione, come sopra descritto.

(37)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Haomei ha presentato una richiesta tardiva, giunta dopo la proroga del termine per le osservazioni, in cui ribadiva osservazioni presentate in precedenza. La richiesta tardiva non è pertanto ricevibile. Le osservazioni contenute in tale richiesta sono in ogni caso già trattate nei considerando 196 e da 259 a 270.

1.7.   Esame individuale

(38)

Due produttori esportatori, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. hanno formulato osservazioni riguardo al fatto che la Commissione non aveva esaminato singolarmente le due società in questione nonostante esse ne avessero fatto richiesta e avessero risposto al questionario. Entrambe le società hanno affermato che, sulla base della loro risposta al questionario, avrebbero diritto a un’aliquota del dazio dello 0 %.

(39)

Nella fase del regolamento provvisorio la Commissione ha dichiarato che avrebbe deciso se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta. È tuttavia emerso che l’esame di tali richieste sarebbe stato oneroso e non avrebbe permesso di completare l’inchiesta entro il periodo stabilito nel regolamento di base. Inoltre il periodo di tempo supplementare tra le fasi provvisoria e definitiva non è stato sufficiente a consentire alla Commissione di esaminare adeguatamente tali richieste. La Commissione ha pertanto confermato la propria decisione di non accogliere alcuna richiesta di esame individuale.

(40)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, gli stessi due produttori esportatori, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. hanno ribadito le loro osservazioni in merito alla mancata concessione di un esame individuale e hanno commentato la spiegazione fornita dalla Commissione al considerando 39. In particolare, hanno sostenuto che due richieste di esame individuale non possono essere considerate provenire da un numero di esportatori talmente elevato da rendere indebitamente gravoso l’onere della Commissione e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(41)

Per quanto riguarda l’onerosità di esaminare ulteriori richieste che impedirebbero la tempestiva conclusione dell’inchiesta, la Commissione tiene a sottolineare che nel corso dell’esame dei produttori inclusi nel campione, il gruppo Haomei e il gruppo PMI, la Commissione, come indicato al considerando 22 del regolamento provvisorio, ha esaminato quattro produttori esportatori: Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.; Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd; Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.

(42)

La valutazione del grado di onerosità derivante dell’esame degli ulteriori produttori esportatori include tutti gli aspetti di questo caso molto complesso e tiene conto delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19. La relazione del consigliere-auditore sull’audizione del 13 gennaio 2021, disponibile nel fascicolo, fornisce maggiori dettagli al riguardo.

(43)

Nelle osservazioni si fa riferimento anche all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, secondo cui il dazio antidumping applicato ai produttori esportatori che hanno collaborato non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. A tale riguardo la Commissione ha confermato che questo è ciò avviene nel presente caso ed è il motivo per cui il dazio antidumping applicato ai produttori esportatori che hanno collaborato è inferiore al livello del dazio antidumping di uno dei due produttori esportatori inclusi nel campione.

1.8.   Richiesta di sospensione dell’inchiesta

(44)

Un importatore, Airoldi, è tornato sulla questione della sospensione dell’inchiesta, discussa ai considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio, che è stata anche oggetto di una denuncia alla Mediatrice europea e respinta da quest’ultima. L’importatore ha sostenuto che il regolamento di base violava i diritti fondamentali delle parti (in particolare il diritto di essere ascoltato, il diritto ad una buona amministrazione, il principio di uguaglianza e il diritto alla protezione della salute) poiché non stabiliva una sospensione dell’inchiesta in casi di emergenza come la pandemia attuale.

(45)

Airoldi ha inoltre affermato che il regolamento di base, interpretato alla luce dell’accordo antidumping dell’OMC, avrebbe dovuto prevedere tempi più lunghi per il completamento dell’inchiesta, tenuto conto delle circostanze. Secondo la parte il regolamento di base è una misura di esecuzione dell’accordo antidumping e poiché l’articolo 5, paragrafo 10, di tale accordo prevede che le inchieste si concludano al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura, l’Unione europea avrebbe facoltà di derogare ai termini dell’inchiesta e di applicare i limiti temporali indicati nell’accordo dell’OMC. Stando al ragionamento proposto, la DG TRADE, in applicazione dell’articolo 57 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati («Sospensione dell’applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti»), avrebbe dovuto chiedere anche il consenso delle autorità cinesi competenti riguardo a una sospensione dell’inchiesta date le circostanze.

(46)

L’approccio suggerito non era tuttavia giuridicamente possibile perché la presente inchiesta è stata svolta nell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento di base. Per questo motivo la Commissione non può discostarsi dai termini ivi stabiliti. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza europea, l’accordo antidumping può avere un’efficacia diretta solo in circostanze molto limitate che non si sono verificate nel presente caso e, di conseguenza, nella fattispecie esso non può prevalere sul regolamento di base.

(47)

In risposta la parte interessata sostiene che non era necessario intervenire a livello legislativo per modificare i termini dell’inchiesta, e a sostegno della sua affermazione cita il regolamento delegato (UE) 2020/1173 (6) della Commissione, che modifica il regolamento di base portando la durata del periodo di comunicazione preventiva da tre a quattro settimane. Questo tuttavia non costituisce un precedente adeguato perché la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2020/1173 nell’esercizio e nei limiti dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base. In assenza di tale legittimazione specifica, non è possibile modificare le apposite disposizioni del regolamento di base riguardanti i termini prescritti per completare l’inchiesta né derogarvi.

(48)

Inoltre, per quanto riguarda la suddetta argomentazione, la richiesta di una sospensione era stata in ogni caso ritenuta sproporzionata nelle circostanze attuali, in quanto i servizi della Commissione erano riusciti a svolgere l’inchiesta e le parti a contribuirvi in maniera significativa nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19. Questi presunte violazioni dei diritti fondamentali sono state anche oggetto di una denuncia presentata da Airoldi alla Mediatrice europea, la quale ha osservato che la Commissione aveva concesso la massima proroga possibile dei termini per tenere conto delle sfide poste dalla crisi COVID-19. La Mediatrice ha altresì rilevato che l’ulteriore proroga dei termini avrebbe potuto compromettere la capacità della Commissione di ottemperare ai propri obblighi di completare l’inchiesta antidumping entro i termini prescritti, ai quali è vincolata. Pertanto la Mediatrice ha concluso che la Commissione ha agito in modo ragionevole e ha chiuso il caso senza riscontrare gli estremi di cattiva amministrazione (7).

(49)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha ribadito che la Commissione era in torto ad aver respinto la sua richiesta di sospendere l’inchiesta. Tenendo tuttavia presente che non sono state sollevate nuove argomentazioni, la Commissione conferma che l’argomentazione non può essere accolta.

(50)

L’importatore ha inoltre chiesto l’accesso ad alcuni documenti interni della Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La domanda e la relativa risposta sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e di conseguenza non sono oggetto della presente inchiesta.

(51)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha indicato che la Commissione ha annunciato la conclusione in linea di principio dei negoziati per un accordo globale UE-Cina in materia di investimenti («CAI»). Haomei ha sostenuto che l’inchiesta dovrebbe essere rinviata per consentire alle parti coinvolte nel procedimento di acquisire maggiori informazioni sul CAI e fornire un adeguato contributo scritto sulle ripercussioni di tale accordo sulla procedura in corso. Questa argomentazione è irrilevante, poiché il CAI è un accordo riguardante questioni in materia di investimento che non ha ripercussioni sull’applicazione degli strumenti di difesa commerciale né modifica tale applicazione, e non è pertanto accettata.

(52)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha ribadito ed ampliato le proprie argomentazioni a favore di un rinvio dell’inchiesta, ma queste argomentazioni non hanno alterato la conclusione di cui al considerando 51 secondo cui le argomentazioni sono irrilevanti. Inoltre, la reiterazione del punto da parte del gruppo Haomei non aveva alcuna rilevanza per l’ulteriore divulgazione finale ed era pertanto tardiva rispetto ai termini prescritti.

(53)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha inoltre sostenuto che l’inchiesta si doveva chiudere a causa della fondatezza delle sue argomentazioni in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. Tuttavia, poiché tali argomentazioni sono state respinte nel presente regolamento, la Commissione ha confermato che non vi sono motivi per chiudere l’inchiesta.

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(54)

In assenza di osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, il considerando 29 del regolamento provvisorio è stato confermato.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(55)

Un produttore esportatore ha suggerito di effettuare una valutazione del dumping e del pregiudizio per segmento di mercato.

(56)

Come spiegato nel regolamento provvisorio, fra l’altro nei considerando da 43 a 47, e nella presente sezione, i prodotti di alluminio comunemente definiti estrusi in alluminio presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e appartengono pertanto al prodotto in esame. Anche se si potrebbero utilizzare estrusi specifici solo per un’applicazione specifica, questo è il risultato del fatto che si tratta di prodotti su misura, realizzati espressamente per il loro uso previsto. La pratica commerciale ha introdotto una serie di distinzioni, ad esempio tra leghe dure e leghe leggere, profilati di medie e grandi dimensioni, profilati ed estrusi normali e speciali ed estrusi da utilizzare per un’applicazione specifica. Dall’inchiesta è emerso che, sebbene operino in più di una di queste categorie, molti produttori effettuano la lavorazione in base alle caratteristiche tecniche delle loro macchine e alle esigenze dei vari clienti. Inoltre, per quanto riguarda le leghe, l’inchiesta ha dimostrato che esistono molte leghe di alluminio e che per una determinata applicazione possono essere idonee leghe differenti. Peraltro, come spiegato al considerando 197 del presente regolamento, varie parti hanno sostenuto che il mercato dovrebbe essere differenziato utilizzando i suddetti criteri. Ciò nonostante, considerata l’assenza di una netta linea di demarcazione o di un chiaro criterio di distinzione tra i differenti prodotti, la valutazione del dumping e del pregiudizio dovrebbe essere effettuata per l’industria dell’Unione nel suo complesso, garantendo la giusta comparabilità dei prodotti. L’argomentazione relativa alla segmentazione è stata pertanto respinta.

(57)

Un importatore (Airoldi) ha sostenuto che la definizione e l’ambito di applicazione del codice NC 7610 90 90 erano imprecisi e che la Commissione ha sbagliato a inserire le importazioni classificate con tale codice nelle statistiche sulle importazioni per il prodotto in esame.

(58)

Innanzitutto, la definizione di un codice NC e dei prodotti da esso contemplati non rientra nell’ambito di applicazione della presente inchiesta né in quello della legislazione in materia di difesa commerciale, ma segue le norme di classificazione dell’UE. Quanto invece all’inclusione dei prodotti di cui al codice NC 7610 90 90 nella presente inchiesta, come spiegato ai considerando da 218 a 223 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva già indicato che la percentuale di prodotto in esame inclusa nel suddetto codice avrebbe potuto essere inferiore rispetto a quella stimata inizialmente dai denuncianti. Ciò non pregiudica il fatto che al momento il prodotto in esame rientra segnatamente nel summenzionato codice come da classificazione doganale. La decisione definitiva sulla questione è contenuta nell’analisi e nelle conclusioni riportate ai considerando da 206 a 210 del presente regolamento.

(59)

Airoldi è tornato sulla questione di cui al considerando precedente in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Airoldi ha ribadito le proprie argomentazioni e ha menzionato l’esistenza di numerose informazioni tariffarie vincolanti («ITV») per il codice NC in questione. Il fatto che tali ITV esistano non implica tuttavia che determinate importazioni nell’ambito del codice non rientrino nel prodotto in esame. La questione è ulteriormente esaminata al punto 4.3 «Importazioni dal paese interessato».

(60)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni un utilizzatore (Alstom) ha sostenuto che, nel respingere la sua richiesta di esclusione del prodotto, la Commissione non ha compreso la complessità delle caratteristiche dei prodotti da esso importati, in quanto gli estrusi in alluminio per il settore ferroviario costituiscono un prodotto con caratteristiche di base differenti rispetto ad altri prodotti in alluminio rientranti nell’ambito di applicazione del procedimento. Essi seguono norme specifiche e devono soddisfare le rigorose caratteristiche previste per l’uso al quale sono destinati, tra cui tolleranza, microstruttura, scelta delle leghe utilizzabili, requisiti di fatica, spessore, collaudo, conformità delle proprietà meccaniche e tenuta dei giunti ad estrusione, con un impatto diretto sul prodotto al fine di garantire la massima sicurezza dei passeggeri. Ciò sarebbe in contrasto con altri prodotti su richiesta, per i quali la componente su misura si riferirebbe solo a richieste riguardanti caratteristiche relative all’aspetto del prodotto come la lunghezza, l’ampiezza, il peso o la finitura (ad esempio tagliato su misura, lucido ecc.) e non concernenti le caratteristiche intrinseche dei prodotti. Il rispetto dei differenti requisiti di prodotto comporterebbe l’individuazione di una linea di demarcazione tra i prodotti specifici per il settore ferroviario e i prodotti destinati ad altri usi. Infine l’utilizzatore ha sostenuto che in casi precedenti la Commissione aveva escluso determinati prodotti da un’inchiesta sulla base del loro impiego e del relativo processo produttivo (in particolare la parte si riferisce alle misure su determinati lavori di ghisa (9) e all’inchiesta recentemente avviata su prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina (10)).

(61)

Anche se tali argomentazioni fossero sufficientemente motivate, la Commissione non mette in discussione la complessità di molti estrusi in alluminio, compresi quelli destinati al settore ferroviario, e nemmeno il fatto che tipi di prodotti differenti possano avere caratteristiche, impieghi o processi produttivi specifici differenti, che possano rispondere a norme diverse in materia di prodotti o che tali tipi di prodotti possano non essere universalmente intercambiabili l’uno con l’altro. Tuttavia nell’ambito del suo potere discrezionale la Commissione deve esaminare ogni caso nel merito specifico e in particolare verificare il criterio fondamentale, ovvero se tipi di prodotti differenti condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Nel presente caso le informazioni fornite riguardo alle specificità connesse al tipo di prodotto non hanno smentito il fatto che i tipi in questione condividono le stesse caratteristiche di base descritte nel regolamento provvisorio, indipendentemente dal settore in cui sono utilizzati. Inoltre sia i produttori esportatori che l’industria dell’Unione producono e vendono estrusi in alluminio destinati al settore ferroviario. Gli estrusi in alluminio per il settore ferroviario rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’inchiesta per il quale sono state esaminate le considerazioni riguardanti il dumping, il pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Le argomentazioni non hanno dunque potuto essere accolte.

(62)

Per quanto riguarda gli estrusi destinati al settore ferroviario, anche due produttori esportatori (Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.) hanno chiesto che tali prodotti fossero esclusi dalla definizione del prodotto. Secondo le argomentazioni addotte da tali produttori, nel suddetto settore esistono norme e processi produttivi specifici e più severi di quelli vigenti per le applicazioni generali. Come spiegato in precedenza, i prodotti inclusi nella definizione del prodotto, ossia quelli indicati nei considerando da 38 a 41 del regolamento provvisorio, condividono le stesse caratteristiche di base nonostante siano conformi anche a norme applicabili ad applicazioni o settori specifici.

(63)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un’associazione dell’Unione (UNIFE), un utilizzatore (Alstom) e due produttori esportatori (Jilin Qixing e Shandong Nollvetec) hanno ribadito le loro osservazioni a sostegno dell’esclusione degli estrusi per il settore ferroviario.

(64)

Alstom ha anche sostenuto che la Commissione, nella sua valutazione della richiesta di esclusione dei prodotti, non aveva adeguatamente valutato se esistesse un rapporto di concorrenza tra i prodotti. Tuttavia, come già menzionato al considerando 61, sia i produttori esportatori che l’industria dell’Unione producono e vendono estrusi in alluminio destinati al settore ferroviario. Essi sono pertanto in concorrenza tra loro. L’inchiesta ha ulteriormente confermato l’impatto delle pratiche commerciali sleali sulla produzione di ulteriori tipi di prodotto per il settore e la capacità dell’Unione di produrre tali tipi nel contesto di condizioni commerciali eque. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(65)

Alstom ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva considerato adeguatamente la giurisprudenza. Nel caso relativo a determinati lavori di ghisa, Alstom ha sostenuto che l’esclusione dei prodotti era in parte motivata dall’esistenza di una norma EN. Alstom ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui l’esistenza di una norma EN non fosse un fattore pertinente nel presente caso. Come indicato al considerando 61, la Commissione non contesta che ciascuna industria utilizzatrice acquisti prodotti con caratteristiche specifiche. Tale tipo di differenziazione si applica tuttavia a tutti i settori utilizzatori e si ricollega ai requisiti tecnici del settore. Ancora una volta, l’esistenza di norme EN nel settore ferroviario non incide in alcun modo sul fatto che gli estrusi oggetto della norma abbiano le stesse caratteristiche di base dei prodotti destinati ad altre applicazioni. Per quanto riguarda il caso relativo alle calzature (11), alcuni prodotti sono stati esclusi dall’ambito dell’inchiesta anche perché le caratteristiche di base di tali prodotti non erano le stesse. Non è così nel presente caso, in quanto le caratteristiche di base sono le stesse. A titolo di esempio, nel caso relativo alle calzature tali differenze hanno dato luogo a tendenze diverse delle importazioni e dei prezzi e non è mai stata avanzata alcuna argomentazione al riguardo. In sintesi, si conferma che tale argomentazione non ha potuto essere accolta.

(66)

Un altro utilizzatore (Carl Prinz), un produttore di soluzioni tecnologiche per rivestimenti di pavimentazioni, ha sostenuto che, in virtù delle norme in vigore e delle ridotte tolleranze previste e alla luce della necessità di presse e altri strumenti di fabbricazione specifici nella produzione, i prodotti da esso importati non potevano essere confrontati con prodotti importati più comuni e dovevano pertanto essere esclusi dall’inchiesta.

(67)

Analogamente a quanto avvenuto per l’utilizzatore precedente, non è stato possibile accogliere tale argomentazione. Innanzitutto, i produttori esportatori e l’industria dell’Unione vendevano entrambi un’ampia varietà di prodotti; la suddivisione per tipi di prodotto ha tuttavia permesso di effettuare il confronto dei prezzi tra prodotti comparabili. In secondo luogo, indipendentemente dai requisiti tecnici che rendono molto specifici un determinato prodotto e il suo impiego, esso condivide pur sempre le caratteristiche di base del prodotto in esame.

(68)

Un produttore esportatore (Fuyao) ha chiesto che gli estrusi per i prodotti accessori connessi al settore automobilistico fossero esclusi dall’inchiesta. Secondo il produttore esportatore la Commissione non ha tenuto conto che tali estrusi sono diversi da altri estrusi utilizzati, per esempio, nel settore delle costruzioni. A sostegno della sua affermazione il produttore esportatore ha dichiarato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può tener conto di «vari fattori, quali, tra l’altro, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità» (12). Per questo motivo il produttore esportatore ha affermato che i prodotti da esso esportati dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta poiché sono destinati a un impiego finale diverso rispetto agli altri estrusi soggetti alle misure. Inoltre, a sostegno della propria argomentazione, il produttore esportatore ha anche indicato che la Commissione, al considerando 41 del regolamento provvisorio, ha escluso dall’inchiesta una serie di prodotti senza fornire motivazioni (ad esempio sottoinsiemi, tubi saldati e kit di prodotti finiti).

(69)

Per quanto riguarda le suddette argomentazioni, come osservato al considerando 56, anche se specifici estrusi si potrebbero utilizzare solo in un determinato settore del mercato per un’applicazione specifica, questo è il risultato del fatto che si tratta di prodotti su misura, realizzati espressamente per il loro uso previsto. L’inchiesta ha messo in luce l’assenza di una netta linea di demarcazione o di un chiaro criterio di distinzione tra i differenti prodotti, che giustificherebbero un’analisi per segmento. Anzi, la Commissione ha concluso che l’approccio più adeguato per valutare il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione è considerare tutti i tipi di prodotto insieme, garantendo contestualmente la comparabilità di tutti i prodotti messi a confronto. Quanto alle esclusioni indicate al considerando 41 del regolamento provvisorio, esse sono stabilite dai denuncianti nella scelta della definizione adeguata del prodotto che ha subito gli effetti del dumping pregiudizievole. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(70)

Un utilizzatore (Stako Sp. z o.o.) che importa tubi in alluminio destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di recipienti ad alta pressione nell’ambito della sospensione tariffaria autonoma ha affermato che l’esistenza della suddetta sospensione tariffaria comporterebbe l’esclusione dei prodotti dall’ambito di applicazione delle misure. La richiesta è stata presentata molto dopo il termine per la presentazione di tali richieste, ossia 10 giorni dopo la data dell’avviso di apertura. Questa società ha affermato che, a causa della mancata produzione nell’Unione dei prodotti importati, per definizione tali importazioni non avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione e pertanto dovrebbero essere escluse.

(71)

Il denunciante ha inoltre individuato un produttore dell’Unione che ha affermato di avere la capacità e la volontà di produrre e fornire il prodotto.

(72)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, questo utilizzatore ha osservato che i tubi formati per fluoformatura in questione non potevano essere forniti dal produttore dell’Unione indicato, o da altri produttori dell’Unione, e potevano essere ottenuti solo dalla Cina. L’utilizzatore ha quindi chiesto alla Commissione di esentare tali tipi di tubi.

(73)

European Aluminium ha in merito osservato che un altro produttore dell’Unione che utilizza un processo comparabile è in grado di fornire un prodotto adatto e ha indicato che i produttori dell’Unione sono in condizione di fabbricare qualsiasi prodotto di estrusione.

(74)

La Commissione ha osservato che Stako si è manifestata tardivamente nell’inchiesta e non poteva giungere a conclusioni sull’utilità del processo comparabile entro il periodo rimanente. In aggiunta, durante l’audizione con Stako è stato confermato che nell’Unione viene effettuato il processo di formazione per fluoformatura.

(75)

Inoltre i prodotti i per i quali sono stati sospesi i dazi doganali condividono le stesse caratteristiche di base del prodotto in esame.

(76)

Per tali motivi la richiesta di esclusione non è stata accettata.

(77)

Un utilizzatore (Bi Silque SA) che importa profilati cavi per telai nell’ambito della sospensione tariffaria autonoma ha chiesto a sua volta di escludere i suddetti prodotti dall’ambito di applicazione delle misure, benché abbondantemente oltre la scadenza prevista per presentare tali richieste. La società ha affermato che sul mercato dell’Unione si registrava una carenza di approvvigionamento e pertanto le suddette importazioni dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Anche un importatore indipendente ha formulato osservazioni sulla questione e ha sostenuto detta argomentazione.

(78)

Il denunciante ha tuttavia individuato quattro produttori dell’Unione che hanno la capacità e la volontà di fabbricare e fornire tali prodotti. Nel presente caso i prodotti importati da tale utilizzatore sembrano presentare le stesse caratteristiche di base del prodotto in esame e pertanto la richiesta di esclusione va respinta.

(79)

Un utilizzatore dell’Unione (Forest Group Nederland B.V.) ha affermato che il suo fornitore cinese o il prodotto da esso venduto dovrebbe essere escluso dall’inchiesta poiché le vendite erano effettuate a prezzi non di dumping. Questa argomentazione è stata presentata ben oltre la scadenza prevista per presentare tali richieste. In ogni caso l’argomentazione sembra derivare da un’errata comprensione dei procedimenti antidumping. Anche qualora un produttore esportatore non risulti avere praticato dumping (situazione che non attiene al caso di specie poiché il produttore esportatore in questione non ha collaborato all’inchiesta), ciò non rappresenterebbe un motivo per escludere un prodotto dall’ambito di applicazione dell’inchiesta. Questa argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(80)

Un produttore esportatore (Match Foshan Sanshui Hardware Products Company Ltd.) ha presentato una richiesta di esenzione dai dazi antidumping sostenendo che la redditività economica della società dipende fortemente dalle esportazioni e che gli era impossibile dimostrare che non aveva praticato il dumping poiché essa non era stata inclusa nel campione. Questa argomentazione è stata presentata ben oltre la scadenza prevista per presentare tali richieste. Poiché i suddetti elementi non costituiscono motivazioni atte a giustificare un’esclusione, la richiesta va respinta.

(81)

Un importatore (O. Wilms GmbH & Co) ha chiesto che il prodotto che importa sia escluso dalla definizione del prodotto poiché esso richiede una finitura speciale, lunghi processi di approvazione ed è venduto nell’Unione a prezzi elevati. Questa argomentazione è stata presentata ben oltre la scadenza prevista per presentare tali richieste. Poiché detti elementi non costituiscono motivazioni atte a giustificare un’esclusione e il prodotto condivide le stesse caratteristiche di base del prodotto in esame, la richiesta va respinta.

(82)

Una società che utilizza il prodotto in esame per produrre cornici fotografiche nell’Unione (Mavanti B.V.) ha affermato che a seguito delle misure subirà un aumento dei costi che la collocherà in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli altri prodotti finiti (ad esempio le cornici fotografiche) originari della Cina, che non saranno oggetto di misure antidumping. L’utilizzatore ha pertanto proposto di estendere la definizione del prodotto affinché comprenda altri prodotti finiti come ad esempio le cornici fotografiche. Questa argomentazione è stata presentata ben oltre la scadenza prevista per presentare tali richieste. Poiché nella definizione del prodotto non sono compresi i prodotti finiti e non sarebbe opportuno estendere tale definizione dopo l’apertura dell’inchiesta, anche questa richiesta non può essere accolta.

(83)

In conclusione la Commissione ha stabilito che non vi erano motivi per escludere i prodotti oggetto delle richieste di cui sopra dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(84)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, due altri utilizzatori (Decora e Bash tec) hanno affermato che i prodotti da essi importati dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta a causa delle loro caratteristiche specifiche, del fatto che sono forniti scarsamente, o non sono forniti del tutto, dai produttori dell’Unione o per via dei prezzi elevati praticati dai produttori dell’Unione.

(85)

Tali utilizzatori hanno fornito informazioni dettagliate sulle discussioni iniziali che avevano avuto con i produttori dell’Unione nel tentativo di rifornirsi di estrusi in alluminio presso di loro.

(86)

European Aluminium ha ribadito che gli utilizzatori non dovrebbero aspettarsi di continuare a beneficiare di un dumping pregiudizievole come in passato. Ha inoltre sottolineato che gli estrusi sono prodotti su ordinazione e che l’industria dell’Unione dispone di capacità inutilizzate. European Aluminium ha individuato produttori dell’Unione in grado di soddisfare le specifiche richieste.

(87)

La Commissione ha osservato che questi utilizzatori si trovavano in una fase precoce di discussione con potenziali fornitori dell’Unione e che gli utilizzatori si stanno adeguando all’esistenza delle misure. Non si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione non abbia l’abilità o la volontà di fornire i suddetti tipi di prodotto.

(88)

La Commissione mantiene dunque la sua posizione secondo cui le richieste di esclusione dei prodotti presentate da tali utilizzatori non possono essere accettate.

(89)

Un utilizzatore (Mat-Inter) ha sostenuto che la definizione del prodotto non era chiara e che i suoi prodotti rischiavano di essere classificati come prodotto in esame. Sebbene l’utilizzatore non abbia fornito argomentazioni chiare sulle caratteristiche dei suoi prodotti e sul perché la loro classificazione sarebbe incerta (avendo l’utilizzatore tra l’altro menzionato nel suo ragionamento la voce 7904 della nomenclatura combinata, che non rientra nell’ambito dell’inchiesta), è opportuno ricordare che la definizione del prodotto è riportata anche nel dispositivo del presente regolamento e che la sua attuazione pratica spetta alle autorità doganali dello Stato membro in cui ha luogo l’importazione.

2.2.   Ulteriori informazioni riguardanti la definizione del prodotto

(90)

Alcune parti hanno chiesto se le loro esportazioni rientrassero nella definizione di prodotto in esame. Per offrire chiarimenti e attenuare il rischio di errori di classificazione, la Commissione fornisce ulteriori informazioni riguardanti i prodotti esclusi dalla definizione del prodotto, in particolare i «sottoinsiemi» e i «kit di prodotti finiti» descritti al considerando 41 del regolamento provvisorio.

(91)

I prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare «sottoinsiemi» non rientrano nella definizione del prodotto. In genere i prodotti sono presentati in sottoinsiemi solo qualora il sottoinsieme sia destinato a essere assemblato per formare un’entità più grande come un prodotto finale o un assemblaggio e laddove esista una giustificazione economica sufficiente per vendere prodotti in tale maniera.

(92)

Analogamente deve esistere una giustificazione economica sufficiente per vendere prodotti in «kit di prodotti finiti» che presentano tutte le caratteristiche essenziali del prodotto finito derivante dall’assemblaggio del «kit» e sono direttamente pronti e completi per il loro uso finale previsto (assemblaggio di questo prodotto finale).

(93)

Per facilitare la classificazione di tali prodotti e i controlli doganali saranno creati codici TARIC specifici per entrambe le esclusioni.

(94)

Tutti gli altri aspetti del regolamento provvisorio riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame, il prodotto simile e la definizione del prodotto sono confermati.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(95)

Alcune parti interessate e il governo della RPC hanno formulato osservazioni sull’assenza di distorsioni significative in Cina.

(96)

Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio, il gruppo Haomei ha affermato di avere fornito elementi di prova che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base per il calcolo del valore normale. Nella fattispecie, il gruppo Haomei ha negato l’esistenza di distorsioni significative per le sue società e ha ribadito di avere fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in particolare l’assenza di distorsioni nel settore dei costi del lavoro, del credito e dell’energia.

(97)

Come spiegato dettagliatamente ai considerando 77 e 79 e seguenti del regolamento provvisorio, la Commissione ha ribadito che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), considera la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione, tra cui i costi del lavoro, il credito e l’energia, ma non solo. Come chiarito sempre agli stessi considerando, il punto di partenza è l’esistenza di distorsioni significative e il loro impatto sui prezzi e sui costi è stabilito a livello nazionale anziché per ciascuna società. Al tempo stesso, come affermato al considerando 81 del regolamento provvisorio, tra le fonti che si utilizzano per costruire il valore normale quando si applica il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, terzo trattino possono figurare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Pertanto, nonostante gli elementi di prova addotti abbiano dimostrato che tali parti non erano influenzate da distorsioni nel settore dei costi del lavoro, del credito e dell’energia - quod non - ciò non ha inciso sull’applicazione del metodo previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, in sé. In ogni caso, come spiegato ai considerando da 82 a 83 del regolamento provvisorio, e in assenza degli ulteriori elementi di prova pertinenti a livello nazionale, le argomentazioni del gruppo Haomei sull’assenza di distorsioni non erano suffragate da elementi di prova fattuali e pertanto le conclusioni di cui ai considerando 77, 79, 81 e 83 del regolamento provvisorio sono confermate.

(98)

In secondo luogo, il gruppo Haomei ha osservato che il regolamento provvisorio critica il sistema economico cinese, formula dichiarazioni generali riguardo all’influenza del governo cinese sulle principali industrie e insinua che la pianificazione effettuata dalle autorità centrali e provinciali dia luogo ad agevolazioni finanziarie per le società cinesi tramite il sistema bancario. In primis, il gruppo Haomei ha sottolineato che anche i governi europei concedono benefici ai produttori europei, aspetto di cui si dovrebbe tenere conto. In secondo luogo, il gruppo Haomei ha osservato che nessuno dei fattori elencati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e citati al considerando 70 del regolamento provvisorio era ad esso applicabile, poiché il gruppo Haomei è interamente di proprietà privata, non soggetto ad alcuna forma di controllo o direttiva da parte del governo cinese e/o del partito comunista cinese («PCC»). Inoltre nessun membro delle suddette istituzioni sedeva nei consigli di amministrazione del gruppo Haomei.

(99)

Relativamente alla prima argomentazione, al considerando 71 del regolamento provvisorio la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, comprese le questioni relative a un sostegno finanziario generico e non comprovato, come il presunto sostegno generico concesso nell’UE, sono privi di qualsiasi pertinenza nel contesto del presente procedimento (13). In secondo luogo, come spiegato ai considerando 77 e seguenti, e al considerando 103 del regolamento provvisorio, entrambi i produttori esportatori erano ammissibili a diverse forme di sostegno, a prescindere dalla loro natura di soggetti pubblici o privati.

(100)

Inoltre la Commissione osserva che l’argomentazione del gruppo Haomei secondo cui entrambe le società sono indipendenti da qualsiasi influenza di governo o di partito non corrisponde alla realtà. La Commissione ricorda innanzitutto i sostanziali elementi di prova e le conclusioni contenute nei considerando da 86 a 90 e nelle sezioni 3.2.1.3 - 3.2.1.5 del regolamento provvisorio, che dimostrano l’entità e la pervasività dell’influenza del governo e del PCC nell’economia cinese, compreso il settore dell’alluminio. Né il gruppo Haomei né alcun’altra parte interessata hanno fornito elementi di prova volti a confutare o alterare le suddette risultanze. Ciò sarebbe già sufficiente per respingere tali argomentazioni anche da un punto di vista sostanziale. In ogni caso, secondo le ricerche condotte dalla Commissione, sul sito web del gruppo Haomei si rende noto che la società partecipa ad attività di costruzione del partito, ad esempio attività didattiche destinate ai dipendenti riguardanti il «pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, dalla Costituzione alla costituzione e ai regolamenti del partito, dallo spirito del 19° Congresso nazionale del Partito comunista cinese allo spirito della quarta sessione plenaria del 19° Comitato centrale del Partito fino allo spirito delle importanti istruzioni di Xi Jinping sul Guangdong […]» (14). Inoltre la società si presenta come una «azienda con uno sviluppo di alta qualità guidato dalla costruzione del partito» sul sito web della Foshan Nanhai Aluminium Profile Industry Association, dove il gruppo Haomei è altresì descritto come segue: «Da tempo Haomei New Materials è guidata dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, continua a studiare e ad attuare in maniera approfondita lo spirito del 19° Congresso nazionale del Partito comunista cinese, armato di teoria, continua a promuovere l’attività di costruzione del partito da parte della società e a trasformare i vantaggi derivanti da tale attività in vantaggi per lo sviluppo dell’impresa.» (15) Considerati nel contesto dell’influenza di governo e di partito descritta nel dettaglio nelle sezioni e nei considerando citati del regolamento provvisorio, tali elementi di prova indeboliscono ulteriormente l’argomentazione addotta dalla suddetta parte.

(101)

In terzo luogo, i produttori esportatori ritengono che il principio di legalità (16) sia violato dalle risultanze del considerando 77 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha dichiarato che entrambi i produttori erano ammissibili al sostegno finanziario pur non avendo beneficiato di alcun finanziamento. Secondo il gruppo Haomei, con questa dichiarazione la Commissione inverte l’onere della prova e presupponeva la responsabilità per gli atti compiuti da un’altra persona. Per quanto riguarda il finanziamento pubblico, tale argomentazione va respinta in toto; infatti il gruppo Haomei sarebbe considerato responsabile per il semplice fatto che è una società cinese, anche se non ha mai beneficiato di sovvenzioni e/o finanziamenti pubblici.

(102)

La Commissione ricorda che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), afferma che, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, la Commissione deve considerare la «possibile incidenza» dei fattori elencati in tale articolo. Dalle risultanze congiunte delle sezioni 3.2.1.8 e 3.2.1.5 del regolamento provvisorio emerge che i produttori cinesi di alluminio di fatto hanno un accesso preferenziale al finanziamento pubblico e che sussistono distorsioni a livello nazionale per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti. Pertanto, anche se effettivamente il gruppo Haomei non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico, la presenza di tali distorsioni nel settore è pertinente ai fini della valutazione della sussistenza di distorsioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). La Commissione ricorda altresì che, a prescindere che i produttori esportatori siano realmente destinatari di finanziamenti pubblici, i loro fornitori o altri attori coinvolti nei mercati di produzione a monte o a valle del prodotto in esame possono avere beneficiato dell’accesso preferenziale ai finanziamenti, che è l’ennesimo indicatore del fatto che i prezzi o i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato. Su tale base le argomentazioni delle suddette società potrebbero già essere respinte.

(103)

Tuttavia la Commissione si è spinta oltre nel verificare l’esattezza delle argomentazioni addotte dal gruppo Haomei in merito alla sua situazione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il gruppo Haomei, dalle informazioni rese pubbliche è risultato che in realtà entrambe le società hanno beneficiato di prestiti concessi, fra l’altro, da banche di proprietà dello Stato, compresi prestiti erogati da Bank of Communications e Guangfa Bank (17). Inoltre Haomei è situata nella zona ad alta tecnologia di Qingyuan, che secondo il sito web ufficiale del governo della città di Qingyuan offre sostegno alle società ivi collocate: «Negli ultimi anni la città di Qingyuan ha fortemente promosso la quotazione in borsa delle imprese situate nella sua zona ad alta tecnologia, soddisfacendone le esigenze di sviluppo attraverso molteplici canali quali il sostegno politico e le garanzie di finanziamento, e abbreviando i tempi per la loro quotazione. In seguito continuerà a coltivare e a espandere le imprese all’interno della sua giurisdizione, ad adottare varie misure per favorirne la trasformazione e il potenziamento, migliorarne la competitività e accelerare il ritmo del loro sviluppo (18)

(104)

La Commissione ha inoltre riscontrato che Haomei è riconosciuta come Centro tecnologico aziendale nazionale (19), uno status connesso a determinati benefici quali premi finanziari una tantum (20) e politiche fiscali preferenziali a sostegno dell’innovazione tecnologica conformemente ai pertinenti regolamenti nazionali (21). Inoltre, secondo le Misure di gestione per il riconoscimento come Centro tecnologico aziendale nazionale pubblicate dal governo della RPC, lo Stato mantiene una stretta relazione con le imprese riconosciute come centri tecnologici aziendali nazionali. L’articolo 1 di tale documento recita: «Le presenti misure sono definite conformemente alla normativa cinese in materia di scienza e progresso tecnologico, al fine […] di rafforzare ulteriormente il ruolo fondamentale delle imprese nell’innovazione tecnologica […].» A norma dell’articolo 3 del medesimo documento: «Lo Stato incoraggia e sostiene le imprese che realizzano centri tecnologici, coinvolge le imprese nell’innovazione tecnologica in qualità di attori chiave e crea un meccanismo istituzionale globale per la tecnologia e la ricerca e sviluppo industriali promossi a livello aziendale. […] lo Stato […] assicura sostegno politico oltre a incoraggiare e a orientare le imprese portanti ad accrescere la loro capacità di guidare il progresso e l’innovazione nella tecnologia industriale (22).» Sulla base di tutti i suddetti elementi, che integrano le risultanze sulle sovvenzioni concesse al gruppo Haomei descritte nel dettaglio nel considerando 103 del regolamento provvisorio, è evidente che la società ha beneficiato di politiche preferenziali e ha avuto accesso a finanziamenti e sovvenzioni, fattori che nel loro insieme contraddicono le argomentazioni della società secondo cui non sarebbe stata influenzata dai pertinenti elementi attestanti la sussistenza di distorsioni significative. Pertanto anche queste argomentazioni vanno respinte poiché non corrispondono alla realtà.

(105)

In quarto luogo, il gruppo Haomei ha sostenuto che gli elementi di prova forniti nel corso dell’inchiesta riguardo all’assenza di distorsioni non sono stati opportunamente confutati. I produttori esportatori affermano che le sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.10 del regolamento hanno valutato la Cina globalmente, senza riferimenti specifici al gruppo Haomei. Questa, secondo il gruppo Haomei, costituisce una violazione dei suoi diritti di difesa, a norma dell’articolo 6 della CEDU relativo al diritto ad un equo processo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e rappresenta un grave difetto di motivazione conformemente al principio generale di effettività e all’articolo 19 del trattato sull’Unione europea.

(106)

La Commissione ha ricordato che, contrariamente a tali affermazioni, le risultanze sulle distorsioni si basano su elementi di prova sostanziali e su una valutazione giuridica, come illustrato nel dettaglio nell’intera sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. I produttori esportatori e tutte le parti hanno avuto ampie possibilità, dall’apertura del procedimento, di addurre argomentazioni ed elementi di prova riguardanti l’esistenza o l’impatto di distorsioni significative in tutta la Cina e/o attestanti che i loro costi sul mercato interno sono esenti da distorsioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, terzo trattino. Entrambi i produttori esportatori si sono avvalsi di tale possibilità presentando osservazioni sulle questioni sopra illustrate, che sono oggetto di questa valutazione. Come spiegato in questa sezione, al di là delle dichiarazioni generali prive di fondamento o non veritiere, essi non hanno addotto elementi di prova sostanziali riguardanti l’assenza di distorsioni a livello nazionale e/o attestanti che nel loro caso uno o più fattori produttivi specifici fossero esenti da distorsioni. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(107)

In quinto luogo, gli stessi due produttori esportatori hanno sostenuto che le sovvenzioni citate al considerando 103 del regolamento provvisorio erano premi assegnati al gruppo Haomei per i miglioramenti ecologici e tecnologici attuati. Essi hanno altresì affermato che si trattava di importi trascurabili rispetto ai ricavi delle società, ovvero consistevano in un contributo di circa 1 milione di EUR a fronte di ricavi pari a circa 330 milioni di EUR. Il gruppo Haomei ha ribadito che i premi da esso ricevuti non solo devono essere valutati tenendo conto del loro importo limitato, ma, soprattutto, devono essere messi in relazione con incentivi simili concessi alle industrie europee, nell’ambito di un’analisi comparativa volta a stabilire se debbano essere considerati una distorsione significativa o meno. Inoltre, la dichiarazione contenuta nel prospetto dell’offerta pubblica iniziale (OPI) secondo cui la mancanza di sovvenzioni inciderebbe sul flusso di cassa e sui risultati operativi dell’impresa, quale riportata nel considerando 103 del regolamento provvisorio, costituisce una formula standard che le società cinesi che decidono di lanciare un’offerta pubblica iniziale devono inserire nei documenti destinati ai potenziali sottoscrittori conformemente alle norme e ai regolamenti cinesi.

(108)

La Commissione ha ricordato che, come già spiegato al considerando 102, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è applicabile nel caso in cui la Commissione stabilisca la sussistenza e l’incidenza di distorsioni nel paese esportatore a livello nazionale. Questa argomentazione poteva quindi essere respinta già su tale base. Tuttavia la Commissione osserva che gli ulteriori elementi illustrati nel dettaglio ai considerando 103 e 104 del presente regolamento evidenziano che questa società beneficia di politiche preferenziali e accesso ai finanziamenti e di conseguenza tale argomentazione non rispecchia nemmeno la verità. Quanto ai benefici finanziari elencati dai produttori esportatori, la Commissione non è tenuta ad accertarne l’entità. In ogni caso, come descritto nel dettaglio al considerando 103 del regolamento provvisorio, questi trasferimenti ammontano a una percentuale apprezzabile degli utili della società e, per ammissione stessa di Haomei, l’assenza di sovvenzioni pubbliche in futuro potrebbe incidere sul flusso di cassa e sui risultati operativi dell’impresa stessa. Di conseguenza anche questa argomentazione è priva di fondamento poiché non corrisponde alla realtà della situazione. Infine, come altresì spiegato al considerando 99 del presente regolamento, il confronto con la situazione delle società europee è del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico alla luce dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, oltre a essere generico e non suffragato da alcun elemento di prova.

(109)

Il governo della RPC ha presentato una serie di osservazioni sul regolamento provvisorio. Innanzitutto, per quanto riguarda il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese (23) (nel prosieguo «la relazione»), il governo della RPC ha affermato che un documento di lavoro dei servizi della Commissione non era idoneo a dimostrare la sussistenza di distorsioni. Questo perché, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a elaborare una relazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. Tuttavia secondo il governo della RPC un documento di lavoro dei servizi della Commissione non soddisfaceva tale prescrizione poiché non vi erano elementi di prova che indicassero che il documento fosse stato approvato o avallato dalla Commissione al momento della pubblicazione o in una fase successiva. Il governo della RPC ha pertanto sostenuto che esistevano seri dubbi riguardo alla possibilità che tale documento fosse ritenuto la posizione ufficiale della Commissione e che il suo status giuridico soddisfacesse la prescrizione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, secondo cui la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione. Il governo della RPC ha inoltre ricordato che la risposta della Commissione a una domanda analoga nel procedimento antidumping sui fogli di acciai inossidabili laminati a caldo non aveva specificato se tale documento di lavoro potesse rappresentare la posizione ufficiale dell’UE e non ne aveva chiarito la natura giuridica.

(110)

La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative né definisce un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti utilizzato soltanto nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive quanto all’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base.

(111)

La Commissione ha inoltre osservato che le fonti di informazioni obiettive contenute nella relazione possono essere utilizzate come elementi di prova pertinenti nelle risultanze della Commissione nelle inchieste antidumping nel contesto dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, insieme a qualsiasi altro elemento e prova pertinenti non contenuti nella relazione. L’esistenza di una relazione riguardante un paese o un settore non è una condizione giuridica per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ciò che conta a tale proposito è l’esistenza di elementi di prova affidabili, contenuti in una relazione per paese o per settore o in documenti di altro tipo, purché siano pertinenti ai fini delle risultanze riguardanti l’esistenza di distorsioni significative. Di conseguenza, anche da questo punto di vista, la natura e la forma della relazione non sono pertinenti ai fini delle effettive risultanze sulle distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(112)

Nella presente inchiesta, la relazione, compresi gli elementi di prova contenuti al suo interno, rientra fra gli elementi di prova nel fascicolo che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha utilizzato i sostanziali elementi di prova aggiuntivi specifici dell’inchiesta e le argomentazioni addotte dalle parti non incluse nella relazione. Aspetto ancora più importante, il governo della RPC non ha fornito elementi di prova che indichino che le informazioni contenute nella relazione non fossero valide per la presente inchiesta o fossero a questa inapplicabili. In ogni caso la Commissione ricorda che l’esistenza di una relazione per paese non rappresenta una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Ciò che conta ai fini dell’applicazione del metodo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono le risultanze attestanti che le distorsioni significative sono pertinenti nel caso di specie, come avviene nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(113)

In secondo luogo, il governo della RPC ha affermato che il contenuto della relazione sulla Cina e i modi in cui è utilizzato presentavano gravi vizi giuridici e di fatto. Secondo il governo della RPC il contenuto era fuorviante, unilaterale e non rispecchiava la realtà. Il documento di lavoro ha trattato i legittimi vantaggi competitivi delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra Cina ed Europa come base per determinare la sussistenza di una distorsione significativa del mercato. Il governo della RPC ha anche sostenuto che, accogliendo la richiesta di avvio di un’inchiesta da parte delle industrie nazionali sulla base della relazione per paese, la Commissione ha concesso vantaggi sleali al proprio settore, comportamento che equivaleva a emettere sentenze prima del processo. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la pratica di sostituire le relazioni alle inchieste non era conforme allo spirito giuridico fondamentale di equità e giustizia.

(114)

In risposta all’argomentazione sui vizi di fatto contenuti nella relazione per paese, la Commissione ha osservato che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Il governo della RPC si è astenuto dal fornire simili confutazioni od osservazioni sulla sostanza e sugli elementi di prova contenuti nella relazione da quando è stata pubblicata a dicembre 2017.

(115)

Riguardo all’argomentazione del governo della RPC secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l’inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative sono sufficienti, la Commissione può decidere di avviare un’inchiesta su tale base. Tuttavia la determinazione dell’effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o finale delle informazioni a seguito di un’inchiesta. La sussistenza e l’incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo dopo un’inchiesta approfondita; tale argomentazione è quindi respinta.

(116)

In terzo luogo, il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha pubblicato documenti di lavoro dei servizi della Commissione solo per un numero limitato di paesi selezionati, circostanza sufficiente a destare preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale («TN»). Riguardo alla nazione più favorita, indipendentemente dall’eventuale intenzione dei servizi della Commissione di redigere documenti analoghi per altri paesi, finora essi hanno elaborato i documenti solo per il mercato cinese e per quello russo. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha mai pubblicato una norma chiara e prevedibile per scegliere i paesi e i settori su cui redigere relazioni.

(117)

La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una relazione è elaborata per un paese solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o settore di tale paese. Non appena le nuove disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono state approvate a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia e non esclude che ne seguiranno altre. Poiché la maggior parte dei casi di inchiesta in materia di difesa commerciale riguardava la Cina ed esistevano serie indicazioni di distorsioni in tale paese, quello è stato il primo paese per cui la Commissione ha elaborato una relazione. La Russia è il secondo paese con il maggior numero di casi di inchiesta in materia di difesa commerciale; la Commissione aveva pertanto ragioni oggettive per preparare relazioni sui due paesi in questione nel suddetto ordine.

(118)

Inoltre, come sopra indicato, l’esistenza di relazioni non è una condizione obbligatoria per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c) stabilisce le condizioni per l’elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l’esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Di fatto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), bastano per avviare un’inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione, indipendentemente dall’esistenza della relazione per paese. Per definizione, quindi, le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(119)

Il governo della RPC ha aggiunto che, in termini di trattamento nazionale, la legislazione dell’UE sul mercato interno o sulla concorrenza non contemplava il concetto di distorsioni di mercato o norme corrispondenti se non nel regolamento di base. Il governo della RPC ha pertanto sostenuto che la Commissione non aveva alcuna autorità in termini di diritto internazionale, né normative e pratiche nell’ambito della sua competenza esclusiva sui regolamenti in materia di mercato interno o concorrenza, che le consentissero di condurre un’inchiesta sulle distorsioni in Cina.

(120)

Nella presente inchiesta la Commissione ha fondato il proprio metodo sulla disposizione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base. Come ogni regolamento, dopo essere stato formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, diventa giuridicamente vincolante e la Commissione è obbligata ad applicarlo integralmente poiché fa parte dell’acquis. È giuridicamente irrilevante che altre normative europee non utilizzino il concetto di distorsioni significative giacché tale concetto riguarda espressamente il settore dell’antidumping. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(121)

Inoltre il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha applicato regole e norme discriminatorie nei confronti delle società cinesi, quando si trovavano in situazioni simili a quelle delle società dell’UE, riguardo anche, ma non solo, a norme sleali relative all’onere di allegazione e di prova. Al tempo stesso la Commissione non ha verificato la sussistenza di distorsioni di mercato nell’UE o negli Stati membri. Questa serie di pratiche ha seriamente compromesso l’affidabilità e la legittimità dell’analisi e delle conclusioni della Commissione sugli aspetti fondamentali delle inchieste antidumping riguardanti il calcolo del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza è sufficiente sollevare dubbi in merito a una potenziale violazione degli obblighi in materia di trattamento nazionale ai sensi delle norme dell’OMC.

(122)

Il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova attestante che le società dell’UE sarebbero oggetto di distorsioni paragonabili a quelle dei loro concorrenti cinesi e si troverebbero pertanto in una situazione analoga. In ogni caso il concetto di distorsioni significative è pertinente nel contesto del calcolo del valore normale per la determinazione del dumping, mentre tale concetto è giuridicamente irrilevante per l’industria dell’Unione nell’ambito specifico delle inchieste antidumping. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta priva di fondamento e giuridicamente irrilevante.

(123)

In sesto luogo il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui può essere costruito il valore normale e le distorsioni significative non vi figurano. Il governo della RPC ha altresì affermato che l’utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, era incoerente anche con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GATT e con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, segnatamente con l’articolo 2.2.1.1. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che le regole dell’OMC richiedevano l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per i costi amministrativi, di vendita e generali e per i profitti al momento della costruzione del valore normale. Tuttavia l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ha ampliato la portata delle fonti di dati al fine di includervi i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato oppure i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali. A parere del governo della RPC ciò esulava dall’ambito di applicazione delle norme dell’OMC. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base dell’UE sia in linea con le norme dell’OMC o meno, la Commissione non dovrebbe costruire il valore normale quando sussiste una cosiddetta «distorsione di mercato» basata sull’autorizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(124)

La Commissione ritiene che la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(125)

Il governo della RPC ha sostenuto che, nel presente caso, la Commissione ha direttamente ignorato le scritture degli esportatori cinesi, il che non è coerente con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Il governo della RPC ha affermato che l’organo d’appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina) e il panel nella controversia DS494, UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) hanno asserito che, conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, nella misura in cui le scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondano – entro limiti accettabili – in maniera accurata e affidabile, a tutti i costi effettivi sostenuti dal determinato produttore o esportatore per il prodotto oggetto dell’inchiesta, l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe utilizzare tale scrittura per stabilire il costo di produzione dei produttori oggetto dell’inchiesta.

(126)

La Commissione ha rammentato che le controversie DS473 e DS494 non riguardavano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tali controversie riguardavano inoltre situazioni di fatto diverse rispetto alla situazione di fatto relativa all’esistenza di distorsioni significative. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(127)

In ottavo luogo, il governo della RPC ha affermato che nell’inchiesta condotta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel presente caso la Commissione ha utilizzato due pesi e due misure. Secondo il governo della RPC, la Commissione ha rifiutato di accettare i dati relativi ai costi degli esportatori cinesi sulla base della sussistenza di significative distorsioni di mercato sul mercato cinese, ma ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire i dati dei produttori cinesi senza valutare se tali dati sostitutivi possano essere influenzati da distorsioni di mercato. Questa, secondo il governo della RPC, è una dimostrazione dell’utilizzo di «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha affermato che tale approccio non garantiva l’attendibilità dei costi pertinenti nel paese rappresentativo selezionato. Inoltre era impossibile rispecchiare il costo effettivo dei produttori nel paese d’origine.

(128)

La Commissione ha ricordato che nel corso dell’inchiesta essa esamina se nel fascicolo vi siano elementi che indichino l’esistenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anche per quanto riguarda, in particolare, le principali materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame, valutando ad esempio se siano soggette a restrizioni alle esportazioni. Inoltre durante l’inchiesta le parti hanno ampie possibilità di argomentare sull’adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi presi in esame dalla Commissione. In particolare la Commissione pubblica due note al fascicolo sull’adeguatezza di possibili paesi rappresentativi e una scelta preliminare di un paese appropriato per l’inchiesta. Queste note sono messe a disposizione di tutte le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Anche in questo caso il governo della RPC e tutte le altre parti avevano la possibilità di dimostrare che i possibili paesi rappresentativi considerati erano influenzati da distorsioni significative e non erano dunque idonei ai fini dell’inchiesta. Pertanto tale affermazione era infondata ed è stata respinta.

(129)

Airoldi ha successivamente presentato osservazioni in risposta alle argomentazioni addotte dal governo della RPC. Airoldi ha sottolineato il proprio avallo a favore delle argomentazioni della Cina riguardanti la legittimità del documento di lavoro dei servizi della Commissione. Innanzitutto Airoldi ha affermato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, il documento in questione deve obbligatoriamente essere una relazione e deve essere formalmente adottato dalla Commissione europea. Ha altresì sostenuto che la relazione doveva essere resa pubblica e aggiornata. Pertanto, secondo Airoldi, il documento su cui si è basata la presente inchiesta e che è stato pubblicato sul sito Internet della DG TRADE non era aggiornato ed era un semplice documento di lavoro dei servizi della Commissione, privo delle caratteristiche formali e sostanziali per essere considerato una relazione ufficiale della Commissione europea. Inoltre, come questione di diritto istituzionale dell’UE, tale relazione avrebbe dovuto essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’UE nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Airoldi ha inoltre chiesto che la DG TRADE le fornisse la versione italiana del documento indicando il numero della Gazzetta ufficiale su cui era stato pubblicato. Al tempo stesso Airoldi ha osservato che la relazione sulla Cina era stata pubblicata sul sito Internet della DG TRADE solo in lingua inglese. Di conseguenza la relazione sulla Cina andava ignorata e il regolamento provvisorio basato sulla relazione dovrebbe essere abrogato. Inoltre Airoldi ha chiesto espressamente che nell’ambito del presente procedimento antidumping fossero divulgati tutti i documenti preparatori, in qualsiasi forma, connessi alla procedura interna seguita dalla Commissione europea per adottare la relazione sulla Cina.

(130)

Come già spiegato in particolare ai considerando da 110 a 112 riguardo al valore della relazione sulla Cina, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c) non prescrivono un formato specifico in cui deve essere pubblicata una relazione per paese né indicano il suo canale di pubblicazione. Pertanto la pubblicazione della relazione sulla Cina come documento di lavoro dei servizi della Commissione, un tipo di documento che non richiede la traduzione in tutte le lingue dell’UE, né la pubblicazione formale nella Gazzetta ufficiale, rispetta le norme pertinenti. In risposta a tali argomentazioni, la Commissione osserva che la relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o gli elementi di prova su cui essa si basa. Né Airoldi né alcun’altra parte interessata hanno fornito elementi di prova che dimostrassero che la relazione è superata. Tale argomentazione è quindi respinta. Per quanto riguarda la richiesta di divulgazione dei documenti preparatori, la Commissione rimanda al precedente considerando 50.

(131)

In secondo luogo Airoldi ha affermato che, a seguito delle suddette argomentazioni (il fatto che la relazione sulla Cina sia un documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato sul sito web della DG TRADE esclusivamente in lingua inglese), la relazione sulla Cina era un documento privo di valore giuridico. Airoldi ha dunque sostenuto che tale elemento di prova va ignorato e che la denuncia doveva essere dichiarata priva di fondamento. Inoltre il regolamento provvisorio, basato sulla relazione sulla Cina, doveva essere abrogato immediatamente.

(132)

Questa argomentazione ribadisce le osservazioni formulate dal governo della RPC al precedente considerando 109. La Commissione ha già risposto a tale osservazione ai considerando da 110 a 112.

(133)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha presentato una serie di osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni formulate in precedenza nel corso dell’inchiesta. In primo luogo, il gruppo Haomei ha ribadito di non essere d’accordo sul fatto che la relazione per paese sia un elemento di prova adeguatamente completo e sufficiente dell’esistenza di distorsioni. Il gruppo Haomei ha inoltre ribadito di non essere oggetto di alcun intervento pubblico, di aver ricevuto prestiti a tassi di interesse esenti da distorsioni e che la sovvenzione ricevuta era di valore modesto. Il gruppo Haomei ha anche affermato di non essere stato beneficiario di condizioni di prestito vantaggiose e di altri incentivi finanziari forniti dal governo, aggiungendo che le risultanze della Commissione relative ai crediti erano generiche e non erano applicabili al gruppo Haomei.

(134)

Per quanto riguarda l’obiettività della relazione e alla sua adeguatezza quale elemento di prova, la Commissione ha osservato, come già spiegato al considerando 114, che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti.

(135)

Quanto a vantaggi quali prestiti più economici e sovvenzioni, la Commissione ribadisce, come già indicato nei considerando 97, 99 e 102 del presente regolamento e nei considerando 77 e 79 e seguenti del regolamento provvisorio, che a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei fattori elencati in tale disposizione. È pertanto fondamentale valutare se i produttori di estrusi in alluminio abbiano, almeno potenzialmente, accesso a finanziamenti più economici e a condizioni più favorevoli rispetto ai loro omologhi altrove. Poiché l’industria dell’alluminio è soggetta a numerosi piani e direttive da parte del governo, la Commissione ha constatato, ai considerando 77 e 79 e seguenti del regolamento provvisorio, che i produttori di estrusi in alluminio, tra cui il gruppo Haomei, sono interessati almeno potenzialmente dalle distorsioni nel settore dell’estrusione di alluminio in Cina.

(136)

In secondo luogo, il gruppo Haomei ha sostenuto che le attività di costruzione del partito menzionate dalla Commissione nel considerando 100 del presente regolamento costituiscono elementi di natura culturale, ma non una prova di distorsione politica.

(137)

La Commissione ha citato alcuni esempi di attività di costruzione del partito esercitate dal gruppo Haomei in risposta alle osservazioni al considerando 98, nelle quali il gruppo Haomei ha affermato di essere esente da interferenze da parte del partito o del governo. Come indicato al considerando 100 del presente regolamento, il gruppo Haomei afferma chiaramente di essere guidato dalla «costruzione del partito», nonché dal «pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, […] attuando lo spirito del 19° Congresso nazionale del Partito comunista cinese». Anche se, come sostenuto dal gruppo Haomei, non vi sono membri del PCC nel consiglio di amministrazione del gruppo, questo è sotto l’influenza del governo e, come indicato sopra, si presenta attivamente come soggetto che attua la politica del governo e ne segue il programma ufficiale. Non è stata fornita alcuna prova del contrario.

(138)

Il gruppo Haomei ha sostenuto che i suoi prezzi erano esenti da distorsioni, come dimostrato dal fatto che erano allineati ai prezzi europei.

(139)

La Commissione ricorda che conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative, il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Nel caso in esame la Commissione ha riscontrato l’esistenza di distorsioni significative nel settore degli estrusi in alluminio in Cina, come spiegato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. Il livello dei prezzi dei produttori esportatori cinesi non è quindi pertinente nel presente caso.

(140)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha osservato di essere considerato responsabile non del suo proprio comportamento, ma di caratteristiche dell’economia cinese valutate in modo generico.

(141)

Le risultanze specifiche sul dumping e le aliquote delle società rispecchiano i dati presentati dalle società stesse, calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento di base, in particolare all’articolo 2, paragrafo 6 bis. Come spiegato al considerando 106, l’esistenza di distorsioni significative vale per tutto il paese e, una volta dimostrate le distorsioni, tale metodo si applica in linea di principio a tutte le società. Nessuna delle due società ha dimostrato che le distorsioni riscontrate dalla Commissione non incidano sui loro costi. I margini di dumping definitivi rispecchiano dunque il comportamento delle società, tenendo conto dell’esistenza di distorsioni significative in Cina, dove operano.

3.2.   Paese rappresentativo

(142)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(143)

Il governo della RPC ha affermato che la Commissione ha erroneamente sostituito i dati sui produttori senza valutare se tali dati sostituiti possano essere influenzati da distorsioni di mercato.

(144)

La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni sulla selezione della Turchia come paese rappresentativo nell’ambito di un processo trasparente in cui sono state pubblicate due note (il 16 marzo 2020 e il 25 giugno 2020) relative alle fonti per la determinazione del valore normale. La Commissione ha eliminato una serie di altri potenziali paesi rappresentativi. Poiché in Turchia non ha riscontrato distorsioni di mercato tali da metterne in dubbio l’adeguatezza come paese rappresentativo, la Commissione ha concluso che la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato.

(145)

Airoldi ha ribadito la propria osservazione sulla scelta della Turchia come paese rappresentativo relativamente alla differenziazione tra leghe dure e leghe leggere. Come spiegato al considerando 164 del regolamento provvisorio, i tipi di prodotto non sono determinanti per la selezione di un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha pertanto sostenuto che in questo caso la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato.

(146)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha ribadito la sua osservazione in merito alla scelta della Turchia come paese rappresentativo. Nelle sue osservazioni contro la scelta della Turchia Airoldi ha aggiunto nuovi elementi che riguardavano due argomenti principali: l’unione doganale della Turchia con l’Unione e il fatto che la Turchia non rispettasse le norme di protezione sociale e ambientale.

(147)

Airoldi non ha spiegato perché l’unione doganale renderebbe la Turchia un paese rappresentativo inadeguato. Come indicato nel regolamento, la Commissione ha tenuto conto dei dazi doganali per stabilire il valore di ciascun fattore produttivo. Questa operazione si effettua per giungere al prezzo del fattore di produzione nel paese rappresentativo. Il fatto che esista un’unione doganale è irrilevante ai fini della determinazione di tale prezzo. Anche se l’argomentazione di Airoldi fosse corretta, quod non, il valore normale sarebbe sottostimato e, di conseguenza, il margine di dumping sarebbe inferiore, con un vantaggio più che uno svantaggio per l’importatore. Per quanto riguarda le norme sociali e ambientali, come spiegato nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 25 giugno 2020, nel presente caso la Turchia è risultata il paese rappresentativo più appropriato sulla base della disponibilità e della qualità dei dati. In assenza di asserzioni tali da inficiare tale conclusione, un’analisi di dette norme non sarebbe giustificata.

(148)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha contestato il valore normale «costruito in base ai parametri turchi, specialmente alla luce dei valori presi in considerazione come valore di riferimento, che non sono né attuali (dato che risalgono al 2016), né precisi […]».

(149)

L’unico fattore di produzione basato sui dati del 2016 utilizzato nel calcolo è stato il costo del lavoro. Ciò è stato chiaramente spiegato nella nota del 16 marzo 2020. Il valore del 2016 è stato opportunamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (24) pubblicato dall’Istituto turco di statistica. Pertanto, non solo tutti gli altri fattori sono stati basati su dati recenti disponibili, ma l’unico cui il gruppo Haomei sembra fare riferimento nelle osservazioni è stato di fatto adeguato. L’osservazione del gruppo Haomei è stata pertanto respinta in quanto di fatto errata.

(150)

Il gruppo Haomei ha inoltre affermato che la Turchia non costituiva una scelta adeguata in termini di paese rappresentativo a causa di una differenza di popolazione rispetto alla Cina.

(151)

A tale riguardo la Commissione osserva che nella scelta del paese rappresentativo è fondamentale il livello di sviluppo e non la dimensione della popolazione. La Turchia ha lo stesso livello di sviluppo della Cina secondo la classificazione della Banca mondiale (reddito medio-alto) ed è pertanto un paese rappresentativo appropriato ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’asserzione del gruppo Haomei è stata pertanto respinta.

(152)

Di conseguenza, per i motivi illustrati nel regolamento provvisorio, la Commissione conferma la sua selezione della Turchia come paese rappresentativo poiché non sono state addotte argomentazioni decisive contro la scelta di tale paese a seguito dell’adozione del regolamento provvisorio.

3.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(153)

Come spiegato ai considerando da 166 a 184 del regolamento provvisorio, per stabilire i costi esenti da distorsioni la Commissione ha individuato le fonti seguenti: il Global Trade Atlas, statistiche nazionali tra cui l’Istituto turco di statistica per stabilire i costi del lavoro, dell’energia elettrica e del gas e l’OCSE per i prezzi del diesel. In seguito alla divulgazione delle risultanze provvisorie la Commissione non ha ricevuto argomentazioni fondate sulle distorsioni del mercato che incidono sui dati e sulle fonti utilizzate.

(154)

In assenza di altre osservazioni sulle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni, la Commissione mantiene quelle elencate nel regolamento provvisorio.

3.4.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(155)

Il livello combinato di SGAV e profitti utilizzato nel regolamento provvisorio si basava sui dati per l’anno 2018. La Commissione ha verificato la disponibilità di dati più recenti per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo per il 2019. Da tali dati è emerso che nel 2019 il livello combinato di SGAV e profitti è aumentato solo molto marginalmente. Questo lieve aumento non avrebbe un’incidenza significativa sui calcoli. Alla luce di quanto precede, e in assenza di osservazioni delle parti interessate sui livelli delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti elencati nel regolamento provvisorio, la Commissione ha mantenuto tali livelli.

(156)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha contestato che il «prezzo praticato» dalle società turche «potesse costituire un elemento di confronto». La Commissione ha spiegato in dettaglio le modalità di calcolo del margine di dumping nella comunicazione individuale del produttore esportatore, ma anche nelle due note sulle fonti per la determinazione del valore normale messe a disposizione di tutte le parti nel fascicolo. In nessuno di tali documenti la Commissione ha fatto riferimento ai prezzi praticati da alcuna delle società turche da utilizzare in alcuna delle fasi della determinazione del valore normale. Si è fatto ricorso alle società turche solo come fonte dei valori delle SGAV e dei profitti. L’obiezione del gruppo Haomei è pertanto di fatto errata.

(157)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe escludere dal calcolo del margine di profitto medio le due società turche con il profitto più basso, in quanto lontane dal margine di profitto del 16 % realizzato da un produttore dell’UE in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(158)

Come spiegato al considerando 171 del regolamento provvisorio, la Commissione ha escluso le società che non hanno registrato profitti. Sono state prese in considerazione tutte le società redditizie, indipendentemente dal loro livello di profitto, purché non registrassero perdite. Il livello di redditività raggiunto da uno dei produttori dell’Unione non è rilevante nel determinare il livello di profitto appropriato per la costruzione del valore normale sulla base di dati esenti da distorsioni nel paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.5.   Calcolo del valore normale

(159)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore esportatore, PMI, sulle modifiche delle aliquote dell’IVA durante il periodo dell’inchiesta. In seguito a tale affermazione la Commissione ha adeguato il calcolo del valore normale, come descritto più dettagliatamente ai considerando da 185 a 187. A parte questo, tutti gli altri calcoli riguardanti il valore normale nel regolamento provvisorio sono confermati.

(160)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha presentato un’argomentazione poco chiara in cui sembra contestare il livello del tasso di interesse applicato come adeguamenti per le vendite all’esportazione del gruppo Haomei. La Commissione osserva che i tassi applicati come adeguamento erano basati sui tassi d’interesse forniti dallo stesso gruppo Haomei e verificati durante il controllo incrociato a distanza.

(161)

Il gruppo Haomei ha ribadito che il metodo di calcolo del prezzo medio degli estrusi europei era viziato in quanto collocava «nello stesso paniere prodotti eterogenei in termini di caratteristiche e di prezzo».

(162)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha ribadito la sua osservazione secondo cui, data la distinzione in termini di leghe, fabbricazioni e specifiche diverse, la Commissione non deve considerare il prodotto oggetto dell’inchiesta un unico prodotto.

(163)

Come spiegato in dettaglio nei considerando da 232 a 234 del regolamento provvisorio, i confronti dei prezzi di cui sopra sono stati effettuati a livello di transazioni per singoli tipi di prodotto, in cui numeri di controllo del prodotto dettagliati garantivano un confronto equo. Il motivo era proprio confrontare prodotti simili, e questo era lo scopo per cui il numero di controllo del prodotto includeva elementi quali forme, serie di leghe, lunghezza, sezione trasversale massima, tipo di finiture, tipo di fabbricazione e estrusione. L’asserzione del gruppo Haomei era ingiustificata ed è stata pertanto respinta.

3.6.   Prezzo all’esportazione

(164)

Come descritto al considerando 196 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le vendite all’esportazione tramite operatori commerciali collegati ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

(165)

Il gruppo PMI ha osservato che il margine di profitto dell’importatore, utilizzato per costruire il prezzo all’esportazione per le vendite indirette tramite importatori collegati, era troppo elevato e ha messo in dubbio che fosse stato opportunamente verificato. La Commissione ha confermato che il margine utilizzato nella fase provvisoria era corretto in base alle informazioni disponibili all’epoca e che derivava dagli importatori inclusi nel campione. In ogni caso, dopo un controllo incrociato a distanza questo margine è stato lievemente aumentato e le informazioni sui dati riveduti utilizzati sono state messe a disposizione della società interessata. Questo margine riveduto è stato utilizzato anche per ricalcolare l’undercutting e il livello di eliminazione del pregiudizio riportati nel prosieguo.

(166)

A seguito della suddetta revisione la Commissione ha pertanto adeguato il calcolo del margine di dumping per uno dei gruppi di produttori esportatori. Tutti gli altri calcoli riguardanti il prezzo all’esportazione nel regolamento provvisorio sono confermati.

(167)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato erroneamente i costi di spedizione che «allo stato attuale» erano notevolmente più elevati. La Commissione ricorda che tutti i calcoli si basano sul periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda il dumping, i calcoli si basano sui costi effettivi forniti dal gruppo Haomei. Il fatto che i costi di spedizione, secondo il gruppo Haomei, siano aumentati del 300 % dopo il periodo dell’inchiesta non è pertinente; come per tutti gli altri costi, anche per la spedizione il costo che deve essere utilizzato è quello del periodo dell’inchiesta.

3.7.   Offerte di impegno

(168)

Prima della divulgazione finale delle informazioni un produttore esportatore cinese ha manifestato interesse a presentare un’offerta di impegno volontaria, ma non lo ha fatto nei termini che sono ammissibili a norma dell’articolo 8 del regolamento di base.

(169)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, tre produttori esportatori hanno presentato offerte di impegno sui prezzi: gruppo Haomei, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(170)

A norma dell’articolo 8 del regolamento antidumping di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato le offerte alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la loro accettazione provochi difficoltà per i motivi di seguito descritti.

(171)

L’offerta presentata dal gruppo Haomei non eliminerebbe, se accettata, l’effetto pregiudizievole del dumping. L’offerta non conteneva inoltre l’elemento essenziale di un impegno: un prezzo minimo all’importazione («PMI») al di sotto del quale si impegna a non vendere. L’offerta è pertanto incompatibile con i principi alla base di un impegno.

(172)

Il gruppo Haomei ha una serie di società collegate direttamente coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il gruppo Haomei vende il prodotto direttamente e indirettamente.

(173)

Una struttura di gruppo così complessa comporta elevati rischi di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell’impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l’accettazione dell’offerta provocherebbe difficoltà.

(174)

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. hanno offerto un prezzo minimo all’importazione soggetto a indicizzazione.

(175)

Entrambe le società producono e vendono vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. La media ponderata del margine di pregiudizio utilizzata per il calcolo del prezzo minimo all’importazione sarebbe inferiore al prezzo non pregiudizievole per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nell’Unione da tali società. Il livello del prezzo minimo all’importazione proposto non era pertanto sufficiente per eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping.

(176)

Inoltre, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. ha inoltre un alto numero di società collegate in Cina, molte delle quali sono direttamente coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato interno. La struttura della società fa aumentare i rischi di elusione.

(177)

Non è possibile distinguere facilmente tra i tipi e i modelli di estrusi in alluminio mediante un’ispezione fisica. Sarebbe in particolare molto difficile valutare le serie di leghe solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato.

(178)

L’alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch’essi soggetti all’impegno. Ciò rende l’impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.

(179)

La Commissione ha inviato lettere ai richiedenti, illustrando i motivi del rifiuto delle offerte di impegno.

(180)

Tutti e tre i richiedenti menzionati al considerando 169 hanno trasmesso osservazioni in merito. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all’interno del fascicolo.

(181)

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. e Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. non concordavano con la conclusione della Commissione secondo cui il prezzo minimo all’importazione proposto non era sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Le parti hanno anche proposto di sostituire i riferimenti ai prezzi pubblicati dallo Shanghai Metals Market con riferimenti pubblicati dalla London Metal Exchange. Le osservazioni e le modifiche proposte non hanno comunque eliminato gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabile.

(182)

Il gruppo Haomei non ha proposto di eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping né ha aggiunto elementi essenziali di un impegno, come spiegato al considerando 171. L’offerta è rimasta pertanto incompatibile con i principi alla base di un impegno.

(183)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha ribadito la sua richiesta in cui invitava la Commissione a prendere in considerazione la sua offerta di impegno, senza apportare nuovi elementi, né per quanto riguarda l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping, né per quanto riguarda gli elementi di cui al considerando 171. Al contrario, il gruppo Haomei ha ritenuto che, poiché le misure non avrebbero superato lo scrutinio della Corte, gli impegni dovessero essere accettati. La Commissione ricorda che nell’Unione vige uno Stato di diritto per cui le amministrazioni adottano decisioni sulla base di disposizioni di legge che non sono oggetto di scambio o negoziazione.

(184)

La Commissione ha ritenuto le offerte di impegno inapplicabili e tali da provocare difficoltà ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, per i motivi di cui ai considerando da 171 a 183, e ha pertanto respinto le offerte.

3.8.   Confronto

(185)

Come descritto al considerando 199 del regolamento provvisorio, la Commissione ha altresì effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all’esportazione dalla Cina verso l’Unione e il valore normale nel caso in cui siano state escluse imposte indirette quali l’IVA.

(186)

Le osservazioni del gruppo PMI riguardavano principalmente il fatto che in Cina le aliquote IVA erano cambiate due volte dal 2018 nonché l’aliquota del 17 % utilizzata nel calcolo dell’adeguamento dell’IVA. Tali modifiche erano state apportate il 1o maggio 2018 e il 1o aprile 2019, quando le aliquote dell’IVA erano passate rispettivamente al 16 % e al 13 %.

(187)

Dopo aver tenuto conto della precedente osservazione la Commissione ha adeguato il calcolo per entrambi i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.

(188)

Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Dazio antidumping definitivo

Gruppo Haomei:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,3 %

Gruppo PMI:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

33,9 %

Altre società che hanno collaborato

28,6 %

Tutte le altre società

40,1 %

(189)

Escludendo le vendite all’esportazione nel Regno Unito dei produttori esportatori inclusi nel campione, che continuano ad essere rappresentative dato che si attestano al 20 % delle esportazioni totali nell’Unione, i margini di dumping sono i seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Gruppo Haomei:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2 %

Gruppo PMI:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

25,0 %

Altri produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato

22,1 %

Tutte le altre società

32,1 %

(190)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata sulla base dei margini stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione, pari al 22,1 %. La Commissione ritiene opportuno continuare a fissare il dazio residuo al livello del margine di dumping più elevato stabilito sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato, vale a dire al 32,1 %, escludendo i dati del Regno Unito.

(191)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha chiesto una spiegazione del motivo per cui i margini degli altri produttori esportatori si sono notevolmente ridotti, mentre nel suo caso la differenza di margine era modesta. La società ha ritenuto che tali differenze e il suo nuovo dazio antidumping fossero discriminatori. Ha inoltre sostenuto che alle parti interessate non erano stati forniti calcoli dettagliati e specifici.

(192)

Si ricorda innanzitutto che lo stesso gruppo Haomei ha contestato le risultanze della Commissione sulla base dell’UE a 28. Il gruppo Haomei ha sostenuto che, poiché il Regno Unito non faceva più parte dell’Unione europea, la Commissione avrebbe dovuto condurre un esame per l’UE a 27. Tale argomentazione è stata trattata, in quanto la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per tutti i produttori esportatori (e riesaminato il pregiudizio e il nesso di causalità) di conseguenza.

(193)

Nei considerando da 185 a 190 la Commissione ha spiegato il metodo di calcolo del margine di dumping, metodo mantenuto esattamente tale quale per il calcolo del margine di dumping senza i dati del Regno Unito. La divulgazione finale delle informazioni al gruppo Haomei comprendeva ulteriori documenti riservati, molto più dettagliati, sul calcolo e sul metodo di calcolo del dumping e del margine di pregiudizio. Il motivo per cui l’effetto sul gruppo PMI era più marcato era legato a differenze in termini di prezzi, destinazione, mix di prodotti e altre questioni specifiche della società. Il ricalcolo di tutti i margini di dumping delle società incluse nel campione ha comportato anche la modifica dei dazi antidumping per tutti gli altri produttori esportatori, come indicato al considerando 190. Ciò è stato spiegato alla società nel corso di un’audizione tenutasi il 12 febbraio.

(194)

Inoltre, la richiesta del gruppo Haomei di conoscere il calcolo del dumping effettuato per l’altro produttore esportatore incluso nel campione deve essere respinta. Il calcolo si basa su informazioni riservate e può essere divulgato solo alla società cui si riferisce. Lo stesso vale per i calcoli del gruppo Haomei, che non sono stati comunicati ad altre parti interessate nella presente inchiesta.

(195)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha formulato numerose osservazioni in merito alle differenze nei dati e nel metodo di calcolo del pregiudizio rispetto ai calcoli del dumping.

(196)

Tali differenze derivano dal fatto che la determinazione del dumping e quella del pregiudizio sono diverse. I due metodi sono descritti in due articoli distinti del regolamento di base (rispettivamente articolo 2 e articolo 3 del regolamento di base). I considerando da 187 a 200 del regolamento provvisorio descrivono in dettaglio il metodo di calcolo del valore normale per la determinazione del dumping. I considerando da 330 a 345 del regolamento provvisorio descrivono in dettaglio il metodo di calcolo del prezzo non pregiudizievole per la determinazione del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le asserzioni del gruppo Haomei erano ingiustificate e sono state pertanto respinte.

4.   PREGIUDIZIO SULLA BASE DELL’UE A 28

4.1.   Osservazioni generali

(197)

Alcune parti interessate hanno affermato che l’analisi provvisoria del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata poiché non aveva esaminato talune parti del mercato separatamente. Più specificamente è stato sostenuto che erano necessarie analisi separate per leghe dure e leghe leggere, profilati di medie e grandi dimensioni, profilati normali e speciali e per segmento di mercato. Per i motivi sopra indicati ai considerando da 55 a 56 la Commissione ha tuttavia confermato che il prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbe essere considerato come un unico prodotto. Per di più, a causa del numero di criteri proposti e del fatto che fra molti di loro non esiste una distinzione chiara, un’analisi del pregiudizio basata su tale metodo sarebbe impraticabile e inappropriata. Inoltre l’industria dell’Unione è attiva in tutte le parti di mercato sopraindicate e deve affrontare la concorrenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping per tutti questi tipi di prodotto. In aggiunta, sia i produttori dell’Unione che quelli cinesi possono produrre vari tipi di prodotto e possono decidere di concentrarsi su alcuni di essi quando le condizioni di mercato lo consentono. Per questo motivo i produttori cinesi esercitano pressione sui prezzi dell’intera gamma di prodotti, compresi quelli che l’industria dell’Unione può produrre su richiesta. La Commissione ha pertanto confermato che la sua analisi del pregiudizio nella presente inchiesta è stata svolta per l’intero prodotto oggetto dell’inchiesta quale definito alla sezione 2 del presente regolamento e per l’industria dell’Unione nel suo complesso. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha contestato l’approccio sopra descritto relativo al fatto di trattare il prodotto in esame come un unico prodotto. Secondo tale produttore esportatore questo approccio è fondamentale per determinare il suo undercutting e/o underselling. Come spiegato nei considerando che seguono e nei considerando da 246 a 249, non vi è alcun nesso tra la determinazione del prodotto come un unico prodotto e i confronti tra i prezzi, che sono effettuati per tipo di prodotto. Il gruppo Haomei ha ribadito tale argomentazione dopo l’ulteriore divulgazione finale. Dato che il metodo di calcolo non è cambiato nell’analisi dell’UE a 27, anche questa osservazione non può essere accettata per gli stessi motivi di cui sopra.

(198)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ed Euranimi hanno dichiarato che l’analisi del prodotto come un unico prodotto per gli indicatori di pregiudizio non era stata seguita per quanto riguarda le importazioni dalla Cina. L’argomentazione è tuttavia di fatto errata, come si evince dalle tabelle 1 bis e 2 bis, in cui sono calcolate le importazioni totali dalla Cina e il loro impatto valutato su tale base. Airoldi ed Euranimi hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto analizzare l’impatto dei vari codici NC (ad esempio 7608 20 89) individualmente. La Commissione conferma tuttavia di aver effettuato un’unica analisi per i motivi illustrati nei considerando 55 da a 56.

(199)

La Commissione ha inoltre confermato che, per quanto riguarda i margini di undercutting e underselling, i prezzi sono stati confrontati tipo per tipo sulla base di criteri oggettivi, come illustrato al considerando 234 del regolamento provvisorio. Per oltre il 95 % delle importazioni cinesi è stato individuato un tipo di prodotto direttamente corrispondente fabbricato e venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.2.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(200)

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 208 a 209 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

Osservazioni generali

(201)

Nella fase provvisoria è emerso un caso evidente di grave pregiudizio causato dai prezzi. È stata esercitata una pressione costante da prezzi cinesi anormalmente bassi, che erano significativamente inferiori ai prezzi (undercutting) e ai costi dell’industria dell’Unione più il profitto di riferimento (underselling). Attraverso i meccanismi di mercato descritti ai considerando 279 e 280 del regolamento provvisorio, tale pressione ha avuto molteplici conseguenze: fra l’altro, ha causato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, ha impedito a tali prezzi di rispecchiare l’aumento internazionale dei prezzi della materia prima (alluminio) e ha depresso la redditività a tal punto da pregiudicare l’esistenza dell’industria dell’Unione, impedendo a quest’ultima di effettuare gli investimenti necessari per proseguire la sua transizione verso il segmento più alto del mercato e di fornire soluzioni su misura a utenti specializzati. Affinché si verifichi questo quadro pregiudizievole non occorrono importazioni massicce: anche importazioni relativamente modeste oppure l’esistenza di una quantità significativa di importazioni a basso prezzo (innegabilmente effettuate nel presente caso) sono sufficienti a fissare un massimale di prezzo basso che pregiudica l’intero mercato. L’inchiesta ha messo in luce che tali dinamiche, così caratteristiche dell’industria dell’alluminio ad alta intensità di capitale, si applicavano al prodotto oggetto dell’inchiesta.

Importazioni con il codice NC 7610 90 90

(202)

Come indicato nel regolamento provvisorio, per quantificare con esattezza i volumi delle importazioni cinesi è stata necessaria un’analisi più approfondita. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è attualmente classificato con 9 codici NC (25) e sono state espresse opinioni contrastanti su uno di essi, il codice NC 7610 90 90, in cui rientrano anche prodotti che non sono oggetto della presente inchiesta. In particolare i pareri divergevano su quale parte delle importazioni costituisse di fatto il prodotto in esame. Con tale codice era classificata circa la metà del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto in esame determinato in via provvisoria.

(203)

Nel presente caso i volumi delle importazioni non sono stati considerati un fattore decisivo per il pregiudizio, che si è verificato principalmente attraverso i canali dei prezzi. Anche se la Commissione ignorasse del tutto questo codice, con una quota di mercato del 5,3 % nel periodo dell’inchiesta la penetrazione cinese sarebbe comunque rimasta significativa e avrebbe registrato un aumento del 48 % dal 2016. A parte i conseguenti adeguamenti nominali delle quote di mercato di tutti gli altri attori di mercato, ciò non avrebbe modificato il quadro del pregiudizio. È cruciale osservare che, escludendo del tutto i volumi di cui al codice NC 7610 90 90, i prezzi medi ponderati cinesi rimangono agli stessi livelli anormalmente bassi ritenuti causa di pregiudizio nella fase provvisoria. Quanto precede è spiegato più dettagliatamente nel prosieguo.

(204)

In ogni caso, per accertare i volumi indicati al considerando 223 del regolamento provvisorio la Commissione ha percorso tre strade.

(205)

Al considerando 223 del regolamento provvisorio la Commissione ha illustrato le risultanze provvisorie sul metodo provvisorio e ha chiesto alle parti interessate di segnalare eventuali informazioni pertinenti sulla questione. European Aluminium ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla motivazione della sua stima del 95 %. Più parti interessate hanno contestato tale stima sulla base dell’esperienza della loro società con il codice NC 7610 90 90. Talune parti interessate hanno concordato con European Aluminium che il prodotto oggetto dell’inchiesta veniva importato con tale codice. Altri si sono detti in disaccordo sostenendo che la stima del 95 % era troppo elevata o che nessun prodotto era importato con quel codice. Alcune parti hanno altresì osservato che non era attendibile usare il prezzo come motivazione. Tuttavia il corpus di informazioni raccolte non era sufficientemente completo e fondato da fornire indicazioni decisive.

(206)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni la Commissione è riuscita a completare il suo esame delle informazioni fornite dalla DG TAXUD e dalle autorità doganali nazionali. Le informazioni presentate dalla DG TAXUD consistevano in un elenco completo tratto dalla dichiarazione doganale, ma non offrivano una descrizione più chiara dei prodotti oggetto di importazione.

(207)

Inoltre i dati ricevuti da otto Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito) erano altamente rappresentativi poiché riguardavano l’84 % delle importazioni di cui al codice NC 7610 90 90 nel periodo dell’inchiesta, oltre a fornire informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione doganale e la descrizione del prodotto importato quale indicata dagli importatori sul documento amministrativo unico («DAU»). L’analisi dettagliata svolta su tale base ha portato alle conclusioni illustrate di seguito.

(208)

Come indicato nella tabella 1, una percentuale significativa delle esportazioni effettuate nell’ambito di questo codice NC è risultata appartenere al prodotto in esame su base conservativa. Di fatto sono state considerate solo quelle transazioni le cui descrizioni dei prodotti erano abbastanza dettagliate da consentire di stabilire con precisione che il prodotto importato era il prodotto in esame.

Tabella 1

Importazioni dalla Cina con il codice NC 7610 90 90

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume totale del codice NC (tonnellate)

102 090

131 180

139 560

151 891

Prezzo totale del codice NC per tonnellata

2 944

2 776

2 764

2 902

Volume del prodotto in esame (tonnellate)

18 637

23 948

25 477

27 728

Prezzo per tonnellata del prodotto in esame (27)

3 050

3 041

3 197

3 308

Volume dei prodotti diversi dal prodotto in esame (tonnellate)

53 728

69 037

73 448

79 937

Volumi non chiari (tonnellate)

29 725

38 195

40 635

44 225

Fonte: Eurostat e autorità doganali  ()

(209)

Per una parte dei volumi indicati alla tabella 1 la descrizione non era sufficientemente chiara da permettere di stabilire se i volumi delle importazioni collegati alle pertinenti transazioni rientrassero nella definizione del prodotto in esame. Pertanto, su base conservativa, tali volumi non sono stati considerati importazioni del prodotto in esame.

(210)

La Commissione ha ritenuto che si trattasse di una stima ragionevole poiché si basava su informazioni altamente rappresentative.

(211)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Airoldi ha commentato che il metodo seguito per identificare le importazioni con il codice NC 7610 90 90 non era stato spiegato. L’approccio seguito è illustrato ai punti da 118 a 122 del documento finale di divulgazione delle informazioni e nella relativa nota a piè di pagina 22. L’argomentazione non è pertanto stata accolta.

(212)

Nel corso di tale processo Airoldi ha chiesto di poter accedere ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri. Tuttavia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base, le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri sono riservate. Inoltre, se si tiene presente che esse riguardano dichiarazioni doganali singole e contengono dati molto sensibili sui prezzi, è evidente che sono informazioni aziendali sensibili. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

(213)

Benché la quota di mercato cinese sia stata di conseguenza rivista al ribasso, le importazioni sono rimaste significative e la crescita ha registrato lo stesso andamento che era stato osservato nella fase provvisoria.

(214)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha presentato osservazioni sul volume delle importazioni classificate con il codice NC 7610 90 90 come prodotto in esame. Airoldi ha affermato che il metodo non è rappresentativo in quanto coinvolge le autorità doganali di soli 8 Stati membri. Tenuto conto però del fatto che questi Stati membri rappresentano oltre l’83 % delle importazioni, il metodo è rappresentativo e l’argomentazione di conseguenza respinta.

(215)

Airoldi ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui le importazioni del prodotto in esame con il codice NC 7610 90 90 dovrebbero essere pari a zero, facendo riferimento all’esistenza di numerose ITV. La Commissione non ha potuto accettare questa argomentazione perché chiaramente l’esistenza di ITV non esclude che altri prodotti, compreso il prodotto in esame, possano rientrare in questo codice. L’analisi di questo codice effettuata dalla Commissione sulla base dei dati delle autorità doganali ne è una dimostrazione.

(216)

Airoldi ha inoltre indicato che, qualora le importazioni di cui al codice NC 7610 90 90 fossero escluse dall’inchiesta, l’inchiesta dovrebbe essere chiusa senza imposizione di dazi. Tuttavia, come spiegato al considerando 219, anche escludendo questi volumi di importazioni, esse rimarrebbero a livelli significativi. L’argomentazione non può quindi essere accolta.

Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal paese interessato

(217)

Di conseguenza, e sulla base sopra decritta, le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Importazioni classificate con gli otto codici NC (28)

110 255

127 616

149 232

164 641

Volume totale delle importazioni dalla Cina

128 631

151 229

174 353

191 981

Indice (2016 = 100)

100

118

136

149

Quota di mercato della Cina (%)

4,4

4,8

5,4

6,2

Indice (2016 = 100)

100

110

123

141

Fonte: Eurostat (cfr. anche la tabella 1 e la tabella 4 sul consumo)

(218)

Sempre sulla base dei volumi rettificati delle importazioni, è possibile osservare livelli significativi di importazioni in termini sia relativi che assoluti, che hanno raggiunto il 6,2 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta. In termini assoluti, nel periodo in esame le importazioni provenienti dal paese interessato sono aumentate del 49 %. Parallelamente, la quota di mercato complessiva delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 41 % durante il periodo in esame.

(219)

Come osservato al precedente considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i volumi delle importazioni rimarrebbero significativi, con una quota di mercato del 5,3 % nel periodo dell’inchiesta e un aumento del 48 % dal 2016.

(220)

Un importatore ha affermato che il livello di aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi non giustificava i dazi antidumping di cui al regolamento provvisorio. Nel presente caso la soglia per l’istituzione di misure in termini di quota di mercato ha superato abbondantemente la soglia dell’1 % di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base per tutto il periodo in esame e non può essere considerata «trascurabile» a norma dell’articolo 9, paragrafo 3. Inoltre la quota di mercato cinese è aumentata del 41 % durante il periodo in esame. Alla luce del carattere significativo delle importazioni in termini assoluti e relativi e degli andamenti assoluti e relativi, delle considerazioni di cui al precedente considerando 201 e delle considerazioni sui prezzi di cui alla successiva tabella 3, l’argomentazione è stata respinta.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Prezzi di cui agli otto codici NC (29)

2 684

2 676

2 813

2 911

Prezzi medi ponderati delle importazioni dalla Cina

2 736

2 733

2 869

2 967

Indice (2016 = 100)

100

100

105

108

Fonte: Eurostat e autorità doganali nazionali

(221)

I prezzi adeguati dimostrano livelli e tendenze simili a quelli indicati nel regolamento provvisorio, a conferma della determinazione ivi effettuata.

(222)

Come osservato al precedente considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i prezzi medi all’importazione sarebbero più bassi e seguirebbero un andamento analogo nel periodo in esame.

(223)

Come spiegato al considerando 230 del regolamento provvisorio, tali prezzi andrebbero visti alla luce degli aumenti del 10 % dei costi delle materie prime e la loro determinazione è stata effettuata in un periodo in cui il mercato chiedeva prodotti a maggiore valore aggiunto e su misura.

(224)

I margini di undercutting stabiliti al considerando 232 del regolamento provvisorio (superiori al 25 %) sono stati confermati. Talune parti interessate hanno osservato che le loro importazioni dal paese interessato non erano inferiori di oltre il 25 %. Di fatto il gruppo Haomei ha dichiarato che i suoi prodotti potevano perdere competitività sul mercato dell’Unione in base alla fluttuazione dei tassi di cambio. Tuttavia per calcolare l’undercutting la Commissione ha considerato l’intero campione di produttori esportatori utilizzando un metodo dettagliato per i singoli tipi di prodotto e per ciascuna transazione per il periodo dell’inchiesta. Inoltre i calcoli dettagliati, compreso il metodo utilizzato, sono stati comunicati ai produttori esportatori, tra cui il gruppo Haomei. La Commissione ha confermato che il metodo utilizzato per calcolare l’undercutting ha fornito risultati sia precisi che rappresentativi.

(225)

In assenza di ulteriori osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, si confermano le rimanenti conclusioni di cui ai considerando da 217 a 234 del regolamento provvisorio.

4.4.   Consumo dell’Unione

(226)

Le cifre relative al consumo dell’Unione sono state rivedute al ribasso a causa della revisione dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nei considerando da 202 a 213. Su tale base il consumo del mercato libero dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

2 991 288

3 204 315

3 290 561

3 159 475

Indice

100

107

110

106

Mercato vincolato

61 338

60 455

60 143

56 640

Indice

100

99

98

92

Consumo del mercato libero

2 929 950

3 143 860

3 230 418

3 102 835

Indice

100

107

110

106

Fonte: European Aluminium e Eurostat  ()

(227)

Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell’Unione è aumentato del 6 %. Tale aumento era dovuto principalmente a un aumento della domanda nelle principali industrie a valle.

(228)

Come osservato al considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, il consumo si sarebbe attestato su livelli molto simili e aumenterebbe sempre del 6 %. In assenza di altre osservazioni sul consumo dell’Unione, si conferma la conclusione riportata al considerando 216 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione sulla base dell’UE a 28

4.5.1.   Indicatori macroeconomici e microeconomici

(229)

La quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento successivamente alla revisione delle importazioni dal paese interessato sopra descritta e alla revisione dei dati sul consumo di cui alla tabella 4.

Tabella 5

Quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

87,6

85,6

85,3

84,4

Indice (2016 = 100)

100

98

97

96

Fonte: European Aluminium e Eurostat

(230)

Va osservato che, sebbene la quota di mercato dell’industria dell’Unione sia stata rivalutata a un livello leggermente più elevato nel periodo in esame dopo la revisione dei volumi delle importazioni dal paese interessato, le quote di mercato sono comunque diminuite di 3,2 punti percentuali, pari al 4 %.

(231)

Come osservato al considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, la quota di mercato dell’industria dell’Unione si sarebbe attestata su livelli molto simili, registrando una diminuzione del 3 %.

(232)

Airoldi ha osservato che la fonte delle tabelle 4 e 5 cita sia European Aluminium che Eurostat. Airoldi ha chiesto se European Aluminium avesse fornito nuovi dati. Queste tabelle erano necessarie per registrare i dati rivisti sul consumo e le quote di mercato (considerando da 202 a 215) a causa della revisione delle importazioni dalla Cina. European Aluminium non ha fornito nuovi dati. L’importatore Airoldi ha formulato un’argomentazione riguardo alla tabella 7 (Prezzi di vendita nell’Unione) del regolamento provvisorio. L’importatore ha sostenuto che, a causa della sua proprietà a Hong Kong, la London Metal Exchange non rappresentava un riferimento attendibile per i prezzi dell’alluminio e che, pertanto, i dati presentati alla tabella 7 del regolamento provvisorio non erano adeguati. Nei loro contratti tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno tuttavia fatto riferimento alla LME, che è ampiamente citata nelle pubblicazioni commerciali relative all’alluminio. L’inchiesta ha confermato che si tratta di una fonte attendibile per i prezzi dell’alluminio nell’Unione. Inoltre questo importatore non ha dimostrato in che modo la proprietà della LME la renderebbe una fonte inattendibile ai fini della tabella 7 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(233)

Lo stesso importatore ha argomentato anche riguardo agli aumenti dei costi riportati nella stessa tabella. Gli aumenti dei costi sono gli aumenti dei costi effettivi comunicati dai produttori dell’Unione e verificati durante il controllo incrociato a distanza. Nell’argomentazione si asseriva che la Commissione non avesse opportunamente spiegato i motivi di tali aumenti. L’analisi della Commissione di cui al considerando 232 del regolamento provvisorio ha tuttavia illustrato i due principali motivi degli aumenti dei costi. Uno riguardava gli aumenti dei costi associati a richieste di prodotti a maggiore valore aggiunto da parte del mercato. Il secondo motivo faceva riferimento agli aumenti di prezzo delle billette in alluminio, che sono la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali risultanze si basavano sugli elementi di prova forniti dai produttori dell’Unione durante l’inchiesta, verificati nel corso dei controlli incrociati a distanza e sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da European Aluminium. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui tali aumenti non sarebbero stati spiegati.

(234)

Lo stesso importatore ha argomentato anche riguardo alla tabella 9 del regolamento provvisorio relativa alle scorte. Nella sua dichiarazione ha contestato l’analisi della Commissione secondo cui l’aumento delle scorte del 26 % non rappresentava un indicatore di pregiudizio importante. L’analisi della Commissione è stata tuttavia effettuata alla luce del fatto che le scorte in percentuale della produzione erano di lieve entità poiché il settore opera essenzialmente secondo un sistema di produzione su ordinazione. Inoltre un aumento delle scorte sta spesso a indicare che i prodotti che non sono stati fabbricati su ordinazione, bensì per essere distribuiti sul mercato, non si sono potuti vendere. Ciò rappresentava una situazione pregiudizievole. Inoltre, se confrontate con il livello di produzione, le scorte sono rimaste piuttosto ridotte per tutto il periodo in esame, pari a circa due settimane di produzione. La Commissione ha pertanto mantenuto la sua conclusione provvisoria e ha respinto l’argomentazione.

(235)

Lo stesso importatore ha formulato argomentazioni anche riguardo alla tabella 10 del regolamento provvisorio, relativa alla redditività. In una di esse ha asserito che un determinato produttore dell’Unione non aveva subito grandi perdite in termini di redditività e nella seconda ha dichiarato che i produttori di tipi di prodotto in leghe dure si trovavano in una situazione di maggiore redditività rispetto ai produttori di leghe leggere. La Commissione tuttavia ribadisce che la redditività, come tutti gli indicatori di pregiudizio, dovrebbe essere esaminata utilizzando l’industria dell’Unione nel suo complesso o un campione rappresentativo come nel caso di specie e non singoli tipi di prodotto o società. Inoltre la fonte citata per la redditività del produttore citato ha chiarito che si riferiva all’intera società, non al prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(236)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Airoldi e altri importatori hanno ribadito le loro argomentazioni relative alla redditività dell’industria dell’Unione, già trattate nel considerando precedente. Tali parti avevano esteso la propria ricerca alla redditività delle società che producono estrusi nell’Unione. Le parti hanno osservato che i livelli di redditività variavano. A prescindere dall’ammissibilità di tali informazioni, data la fase tardiva in cui sono state fornite, dal fatto che si applicassero a un solo Stato membro e dal fatto che non erano state suffragate, in media gli elementi di prova forniti indicavano un livello di redditività basso per le società dell’industria dell’Unione su cui era stata svolta la ricerca, in linea con i risultati dei considerando di cui sopra.

(237)

Lo stesso importatore ha formulato un’altra argomentazione riguardo alla tabella 10 del regolamento provvisorio relativa agli investimenti. Nell’argomentazione si asseriva che la Commissione non aveva opportunamente spiegato i motivi degli aumenti degli investimenti. L’analisi della Commissione riguardava gli investimenti effettuati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, che nel 2019 hanno registrato un aumento del 72 % rispetto al 2016. Tali dati sono stati discussi e verificati con i produttori inclusi nel campione nel corso dei controlli incrociati a distanza. Inoltre la Commissione ha spiegato che gli aumenti degli investimenti erano necessari per aumentare l’efficienza e garantire una maggiore attenzione al cliente alla luce della richiesta di soluzioni a maggiore valore aggiunto da parte del mercato. Ai considerando da 332 a 340 del regolamento provvisorio la Commissione ha formulato ulteriori osservazioni per dimostrare l’importanza di elevati livelli di investimenti per il futuro dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto l’affermazione secondo cui gli investimenti non erano stati opportunamente spiegati.

(238)

Lo stesso importatore ha inoltre sostenuto che la Commissione ha accettato i dati dell’industria dell’Unione al valore nominale. Come già spiegato ai considerando 25 e 26 del regolamento provvisorio, al pari delle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione, anche le risposte al questionario di tutti e quattro i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono state sottoposte a un controllo incrociato a distanza con la documentazione della società fornitrice e, ove possibile, con le fonti pubblicamente disponibili. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(239)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha contestato le osservazioni formulate dalla Commissione nei due considerando precedenti in merito alla fonte e al controllo dei dati ricevuti. In particolare, Airoldi ha contestato che i dati invocati nel corso dell’inchiesta antidumping in esame fossero adeguati in quanto erano stati tratti da fonti societarie e non da fonti accessibili al pubblico. A tale riguardo la Commissione conferma che, in linea con la sua prassi di effettuare controlli incrociati dei dati sensibili delle società nel quadro di un’inchiesta, sono utilizzate anche fonti accessibili al pubblico ove opportuno.

(240)

Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti, Airoldi sostiene che la conclusione della Commissione relativa al fatto che gli investimenti sono necessari per aumentare l’efficienza e garantire una maggiore attenzione al cliente è generica e non sembra essere collegata al contesto dell’inchiesta antidumping in esame. Per quanto riguarda questo punto, la Commissione ribadisce che l’affermazione descrive adeguatamente la situazione dell’industria che fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(241)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Airoldi ha inoltre affermato, per quanto riguarda il considerando 234, che sarebbe errato correlare la presenza di un livello adeguato di scorte alla constatazione di un pregiudizio. Lo stesso importatore ha inoltre sostenuto che un livello del 26 % delle scorte è assolutamente normale sul mercato degli estrusi in alluminio. Per quanto riguarda questa argomentazione, va ricordato in primo luogo che l’analisi delle scorte come indicatore di pregiudizio costituisce un requisito giuridico ai sensi del regolamento di base. Inoltre, l’importatore stesso sosteneva nella fase provvisoria che questo indicatore sarebbe stato pertinente. A questo proposito, la Commissione conferma la conclusione preliminare secondo cui, come descritto al considerando 264 del regolamento provvisorio, le scorte hanno una minore importanza nell’analisi del pregiudizio a causa del fatto che la produzione è effettuata principalmente su ordinazione. Come descritto al considerando 234, se fossero prese in considerazione suggerirebbero uno scenario pregiudizievole.

(242)

Lo stesso importatore ha inoltre affermato che la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione descritta alla tabella 5 del regolamento provvisorio poteva essere rapidamente recuperata anche senza l’istituzione di misure antidumping. Questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata. Non sono stati forniti motivi convincenti per cui la riduzione costante registrata per tutto il periodo in esame dovrebbe essere invertita senza l’istituzione di dazi antidumping, in particolare alla luce degli elevati margini di undercutting delle esportazioni cinesi risultati superiori al 25 %, come spiegato al considerando 232 del regolamento provvisorio e confermato dal considerando 224. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(243)

Lo stesso importatore ha formulato ulteriori osservazioni riguardo alla questione discussa al considerando 316 del regolamento provvisorio. L’importatore ha nuovamente asserito che l’industria dell’Unione stava abusando della sua posizione asseritamente dominante sul mercato. European Aluminium ha osservato che tali asserzioni erano futili. Le asserzioni sono principalmente di competenza della DG COMP, che dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni ha confermato che non esistono casi del tipo dichiarato. La Commissione desidera tuttavia segnalare che l’industria dell’Unione è composta da oltre 200 produttori. La Commissione resta del parere che l’importatore non abbia fornito alcuna analisi o elemento di prova per suffragare tali asserzioni o per spiegarne la pertinenza nel contesto del regolamento di base. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte e le conclusioni di cui alle sezioni 4.6 e 4.7 del regolamento provvisorio sono confermate.

(244)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha presentato un documento, descritto come articolo di giornale, da cui risulta che un rappresentante di un produttore dell’Unione aveva presentato osservazioni su questioni relative alla concorrenza sul mercato dell’Unione. Oltre a ciò, altri importatori e il gruppo Haomei hanno osservato che le misure rafforzerebbero la posizione dominante di un determinato produttore dell’Unione sul mercato dell’Unione. Per quanto riguarda questo presunto articolo di giornale, occorre innanzitutto sottolineare che il documento fornito è in realtà materiale promozionale aziendale (presentato come «informazione promozionale»). Inoltre, il produttore dell’Unione in questione non ha formulato osservazioni su questioni relative alla concorrenza in generale, ma piuttosto sui prodotti molto particolari che produce, come descritto nel suo stesso materiale promozionale. Tenuto conto della portata molto limitata dell’affermazione e del tipo di pubblicazione, la Commissione ritiene pertanto che né il presunto articolo di giornale né la richiesta infondata degli importatori e del gruppo Haomei dovrebbero incidere sulle conclusioni raggiunte nel considerando precedente.

(245)

Anche in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Haomei ha presentato osservazioni sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione avvalendosi delle proprie ricerche sulla redditività di quattro produttori dell’Unione. Il gruppo Haomei ha osservato che le sue ricerche dimostravano che l’industria dell’Unione era più redditizia di quanto indicato dalla Commissione nella tabella 10 del regolamento provvisorio. I dati forniti nella comunicazione del gruppo Haomei riguardavano però la redditività totale delle società da essa selezionate e pertanto non si riferiscono al prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, il campione della Commissione è stato selezionato a norma dell’articolo 17 del regolamento di base nel febbraio 2020. In quella fase il gruppo Haomei non aveva trasmesso osservazioni. Tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 17 e del fatto che i dati del gruppo Haomei non riguardano unicamente il prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione respinge tale argomentazione.

4.6.   Argomentazioni sul metodo di valutazione del pregiudizio notevole

(246)

Un importatore e il governo della RPC hanno formulato osservazioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per valutare il pregiudizio notevole. Secondo l’argomentazione addotta l’analisi del pregiudizio era viziata poiché molti indicatori mostrano un’evoluzione positiva ed è stato affermato che la Commissione si era basata solo su taluni indicatori per sostenere la propria conclusione. È stato inoltre sostenuto che alcuni fattori di pregiudizio attestavano l’assenza di pregiudizio per l’industria dell’Unione poiché le tendenze non erano negative. Tuttavia tali argomentazioni si basavano sulla valutazione di singoli indicatori, senza tenere conto del contesto (ad esempio l’aumento della domanda e l’aumento dei costi). Le argomentazioni sono state respinte poiché la conclusione provvisoria sul pregiudizio si basava su una valutazione di tutti gli indicatori, nessuno dei quali ha necessariamente fornito un orientamento decisivo. Come già descritto ai considerando da 271 a 274 del regolamento provvisorio, e confermato nel presente documento, sebbene alcuni indicatori abbiano di fatto mostrato un andamento positivo, le ragioni alla base della constatazione di un pregiudizio notevole sono state adeguatamente motivate tenendo conto di tutti gli indicatori di pregiudizio.

(247)

Airoldi e O. Wilms hanno sostenuto, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che la Commissione aveva modificato le sue risultanze sul pregiudizio al fine di riflettere la riduzione delle importazioni con il codice NC 7610 90 90, come descritto di seguito. Si sosteneva che nella fase provvisoria il pregiudizio fosse motivato principalmente da indicatori di volume e che nella divulgazione finale delle informazioni ciò fosse cambiato e il pregiudizio avvertito principalmente in termini di indicatori di prezzo. Ma i considerando da 271 a 274 del regolamento provvisorio si concentrano sul pregiudizio in termini di prezzi subito dall’industria dell’Unione. Inoltre il considerando 280 del regolamento provvisorio ha spiegato come si sia verificato un pregiudizio notevole quando alcune parti ritenevano che i quantitativi delle importazioni cinesi e la quota di mercato fossero limitati. Il regolamento provvisorio ha indicato che la dimensione delle importazioni dalla Cina sarebbe stata oggetto di ulteriori indagini, come avviene per qualsiasi inchiesta nell’ambito della difesa commerciale, così da perfezionare le conclusioni con l’avanzare dell’inchiesta stessa, consentendo una solida valutazione dei fatti accertati in via definitiva. Una volta completato questo processo, le conclusioni confermano i risultati evidenziati nel regolamento provvisorio. La Commissione non può quindi accettare l’affermazione secondo cui essa avrebbe modificato il proprio approccio.

(248)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni O. Wilms ha inoltre presentato osservazioni sull’andamento dei volumi venduti sul mercato dell’Unione da produttori cinesi, turchi e dell’Unione. Poiché l’industria dell’Unione aveva aumentato le vendite, O. Wilms ha contestato il fatto che l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio. Un’argomentazione analoga è stata sollevata anche dal gruppo Haomei. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.7, la constatazione del pregiudizio notevole deriva principalmente dalla contrazione dei prezzi e dal suo impatto sugli indicatori di rendimento. Nonostante il modesto aumento del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, inoltre, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso quota di mercato.

(249)

Sempre in seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Haomei ha contestato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in quanto i confronti dei prezzi effettuati dalla Commissione erano inadeguati. In particolare, nelle sue osservazioni il gruppo Haomei ha sostenuto di non aver mai danneggiato l’industria dell’alluminio dell’Unione in quanto i prezzi dei due esportatori erano allineati, se non superiori, a quelli dei concorrenti europei. Questa affermazione non può essere accolta. L’inchiesta ha dimostrato che, nel confronto per tipo di prodotto, per i prezzi di questi esportatori si registrava un undercutting rispetto a quelli dell’industria dell’Unione con un margine significativo, risultando pertanto non solo allineati ma anche sensibilmente inferiori. Il gruppo Haomei ha poi suggerito di utilizzare i prezzi degli importatori come fonte per il confronto dei prezzi. Tuttavia, come indicato al considerando 234 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato il confronto dei prezzi su una base obiettiva utilizzando un metodo dettagliato e calcoli comunicati al gruppo Haomei. Mediante tale metodo ha confrontato i prodotti per tipo di prodotto utilizzando diversi criteri oggettivi, e questo era il metodo più rappresentativo di cui dispone la Commissione. La Commissione respinge pertanto l’argomentazione secondo cui tale confronto era inadeguato come pure l’affermazione secondo cui tale metodo ha distorto la valutazione del pregiudizio.

4.7.   Conclusioni sul pregiudizio

(250)

I dati sulle importazioni per il paese interessato sono stati rivisti così come il loro impatto sui consumi e sulle quote di mercato, e la conclusione relativa al pregiudizio è stata rivalutata nella fase definitiva.

(251)

L’andamento dei volumi delle importazioni ha indicato un aumento del 49 %. La quota di mercato di queste importazioni è cresciuta del 41 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato dell’industria dell’Unione ha inoltre registrato una significativa riduzione (-4 %).

(252)

È opportuno segnalare che gli indicatori chiave, che attestano il pregiudizio nella presente inchiesta, rimarrebbero pregiudizievoli anche se le importazioni cinesi fossero valutate escludendo il codice NC 7610 90 90.

(253)

Alla luce delle risultanze rivedute e degli altri indicatori di pregiudizio invariati di cui al regolamento provvisorio, è stato confermato in via definitiva che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta. Questa situazione è stata causata principalmente da prezzi pregiudizievoli che, oltre a essere notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione e impedito aumenti dei prezzi sufficienti. Tale impatto è stato esacerbato dall’aumento in termini assoluti delle importazioni significative dalla Cina, che nel periodo in esame hanno guadagnato una considerevole quota di mercato. L’industria dell’Unione si sta adattando ai cambiamenti in corso nel mercato dell’UE, in cui sono necessari maggiori investimenti per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Tuttavia la scarsa redditività, che è il risultato della contrazione dei prezzi di mercato, è evidentemente troppo bassa per generare il finanziamento di tali investimenti. Ciò mette a repentaglio il futuro a lungo termine del settore, che impiega direttamente circa 40 000 dipendenti e indirettamente molti di più nella catena di approvvigionamento dell’alluminio.

(254)

In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma la conclusione sulla situazione dell’industria dell’Unione descritta ai considerando da 271 a 274 del regolamento provvisorio.

5.   PREGIUDIZIO SULLA BASE DEI DATI DELL’UE A 27

5.1.   Osservazioni generali

(255)

Si fa riferimento al considerando 35.

5.2.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(256)

Per quanto riguarda la definizione di industria dell’Unione, il fatto che un’associazione che rappresenta produttori dell’Unione comprenda anche membri di paesi terzi non mina la legittimazione ad agire di tale associazione nel rappresentare i produttori dell’Unione, né la sua rappresentatività in linea con l’articolo 4 del regolamento di base. Si ricorda inoltre che i produttori dell’Unione hanno conferito specifiche deleghe a European Aluminium affinché rappresenti i loro interessi nel presente procedimento. Per questo motivo non possono essere accolte le argomentazioni avanzate da Airoldi, in seguito all’ulteriore divulgazione finale, che mettevano in discussione la posizione dell’industria dell’Unione, ulteriormente confutate da European Aluminium, che ha affermato che la sua capacità di rappresentare l’industria dell’Unione era registrata nel fascicolo sin dall’inizio dell’inchiesta.

(257)

Le informazioni contenute nel fascicolo indicano inoltre che la produzione del prodotto simile nel Regno Unito è pari a meno del 3 % del totale dell’UE a 28. I richiedenti, che non producono nel Regno Unito, continuano quindi a soddisfare i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(258)

Escludendo i produttori nel Regno Unito, il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.3.   Importazioni dal paese interessato con il codice NC 7610 90 90

(259)

Escludendo le importazioni verso il Regno Unito, i dati relativi al codice NC 7610 90 90 sono i seguenti:

Tabella 1 bis

Importazioni dalla Cina con il codice NC 7610 90 90 - sulla base dell’UE a 27

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume totale del codice NC (tonnellate)

93 325

124 799

131 545

142 371

Prezzo totale del codice NC per tonnellata

2 912

2 739

2 722

2 867

Volume del prodotto in esame (tonnellate)

15 534

20 773

21 896

23 697

Prezzo per tonnellata del prodotto in esame (32)

3 204

3 203

3 359

3 475

Volume dei prodotti diversi dal prodotto in esame (tonnellate)

52 038

69 588

73 349

79 386

Volumi non chiari (tonnellate)

25 753

34 439

36 300

39 288

Fonte: Eurostat e autorità doganali  ()

(260)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha ribadito che non era stato spiegato il metodo seguito per ottenere i dati sulle importazioni dalle autorità doganali nazionali per il codice NC 7610 90 90 e aggiungerli alle altre importazioni dalla Cina. European Aluminium ha risposto che riteneva tale metodo molto chiaro. In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha chiesto che gli fossero presentati i dati utilizzati dalla Commissione per stabilire le importazioni cinesi. Per quanto riguarda i dati Eurostat, tali dati sono pubblici. Per quanto riguarda i dati forniti alla Commissione dalle autorità doganali degli Stati membri, va ricordato che gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono riservati, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base. Quanto alla spiegazione dell’approccio utilizzato, la Commissione ricorda che ha illustrato il suo approccio nei considerando da 203 a 219 e nelle pertinenti note a piè di pagina, che si applicano mutatis mutandis all’analisi dell’UE a 27.

(261)

Airoldi si è associata alle suddette osservazioni del gruppo Haomei e ha ribadito la propria argomentazione. Si ricorda che una comunicazione in risposta a quella di un’altra parte non può essere utilizzata per proporre nuovi elementi o richieste. In ogni caso, si applicano le risposte sostanziali di cui al considerando precedente. Si ricorda inoltre che la Commissione ha spiegato ripetutamente alla società come siano state calcolate e verificate le importazioni e ribadisce che le affermazioni di tale società sono infondate, non da ultimo in quanto non è stato presentato alcun elemento di prova per confutare le conclusioni dell’analisi della Commissione.

5.4.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal paese interessato

(262)

Di conseguenza, e sulla base sopra decritta, le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2 bis

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato - sulla base dell’UE a 27

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Importazioni classificate con gli otto codici NC (33)

82 001

87 403

108 739

128 853

Volume totale delle importazioni dalla Cina

97 535

108 176

130 635

152 551

Indice (2016 = 100)

100

111

134

156

Quota di mercato della Cina (%)

3,4

3,5

4,1

5,0

Indice (2016 = 100)

100

104

122

148

Fonte: Eurostat (cfr. anche la tabella 1 e la tabella 4 sul consumo)

(263)

Sempre sulla base dei volumi rettificati delle importazioni, è possibile osservare livelli significativi di importazioni in termini sia relativi che assoluti, che hanno raggiunto il 5 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta. In termini assoluti, nel periodo in esame le importazioni provenienti dal paese interessato sono aumentate del 56 %. Parallelamente, la quota di mercato complessiva delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 48 % durante il periodo in esame.

(264)

Anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i volumi delle importazioni rimarrebbero significativi, con una quota di mercato del 4,2 % nel periodo dell’inchiesta e un aumento del 57 % dal 2016.

Tabella 3 bis

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) - sulla base dell’UE a 27

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Prezzi di cui agli otto codici NC (34)

2 987

3 110

3 127

3 142

Prezzi medi ponderati delle importazioni dalla Cina

3 038

3 173

3 183

3 193

Indice (2016 = 100)

100

104

105

105

Fonte: Eurostat e autorità doganali nazionali

(265)

I prezzi adeguati mostrano tendenze dei prezzi analoghe a quelle precedentemente comunicate, confermando le stesse conclusioni.

(266)

Se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i prezzi medi all’importazione sarebbero più bassi e seguirebbero un andamento analogo nel periodo in esame.

(267)

Secondo il metodo precedentemente comunicato, i margini di undercutting, escluse le importazioni nel Regno Unito, si attestano al 23,6 %, confermando le conclusioni precedentemente comunicate.

(268)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha osservato che gli importatori, tra cui Airoldi stessa, non hanno importato prodotti estrusi di cui al codice NC 7610 90 90 e che la Commissione non ha chiesto agli importatori chiarimenti in merito a tale codice. Anche se tale osservazione è tardiva e non tiene conto della valutazione definitiva della Commissione sul calcolo delle importazioni con questo codice, la Commissione ha chiesto la collaborazione di tutte le parti al considerando 223 del regolamento provvisorio. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

(269)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha osservato che i prezzi medi delle importazioni cinesi di cui al codice NC 7610 90 90 sono aumentati a seguito del riesame del caso sulla base dell’UE a 27. La Commissione ha confermato che ciò è da attribuirsi all’esclusione delle vendite del Regno Unito dalle cifre.

(270)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha osservato che alcuni aspetti del metodo di calcolo del pregiudizio, compresa la fonte dei dati, non gli erano chiari. La Commissione conferma che il metodo di calcolo del pregiudizio è stato comunicato al gruppo Haomei nelle fasi provvisoria e definitiva dell’inchiesta. Nella fase dell’ulteriore divulgazione finale è stato spiegato che per il calcolo del pregiudizio era stato applicato lo stesso metodo, con la sola eccezione che i dati del Regno Unito erano stati eliminati. La Commissione ha pertanto ritenuto che il suo metodo chiaro fosse stato pienamente spiegato. Inoltre, questi punti avrebbero dovuto essere sollevati nella fase provvisoria piuttosto che dopo l’ulteriore divulgazione finale.

5.5.   Consumo dell’Unione

(271)

I dati relativi al consumo dell’Unione sono stati rivisti a seguito della revisione dei volumi delle importazioni dal paese interessato di cui sopra e dei volumi riveduti delle importazioni da altri paesi terzi nell’UE a 27. Su tale base il consumo del mercato libero dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4 bis

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (*1) - sulla base dell’UE a 27

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

2 965 810

3 167 207

3 251 443

3 123 439

Indice

100

107

110

105

Mercato vincolato

61 338

60 455

60 143

56 640

Indice

100

99

98

92

Consumo del mercato libero

2 904 472

3 106 752

3 191 300

3 066 799

Indice

100

107

110

106

Fonte: European Aluminium e Eurostat

(272)

Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell’Unione è aumentato del 6 %.

(273)

Anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, il consumo si sarebbe attestato su livelli molto simili e aumenterebbe sempre del 6 %, confermando le conclusioni divulgate in precedenza.

(274)

Dopo l’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha sostenuto che la Commissione non aveva spiegato la base per la determinazione del mercato vincolato. Per quanto riguarda tale argomentazione, le risultanze della Commissione relative al mercato vincolato erano già state illustrate nelle risultanze provvisorie (considerando 248 del regolamento provvisorio). Tale osservazione è inoltre molto tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere presentata entro il termine fissato per le osservazioni sulle risultanze provvisorie. L’argomentazione è respinta.

5.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.6.1.   Indicatori macroeconomici e microeconomici

(275)

La quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento successivamente alla revisione delle importazioni dal paese interessato sopra descritta e alla revisione dei dati sul consumo di cui alla tabella 4.

Tabella 5 bis

Quota di mercato  (*2) - sulla base dell’UE a 27

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Quota dell’industria dell’Unione delle vendite sul libero mercato (%)

88,4

86,6

86,4

85,4

Indice (2016 = 100)

100

98

98

97

Fonte: European Aluminium e Eurostat

(276)

Sebbene la quota di mercato dell’industria dell’Unione sia stata rivalutata a un livello leggermente più elevato nel periodo in esame, le quote di mercato sono comunque diminuite di 3,0 punti percentuali.

(277)

Anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, la quota di mercato dell’industria dell’Unione si sarebbe attestata su livelli molto simili, confermando le conclusioni divulgate in precedenza.

(278)

Sulla base delle informazioni confermate fornite dai produttori dell’Unione e già presenti nel fascicolo, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato del Regno Unito è stato stimato a circa il 2 % delle vendite totali nell’UE a 28. Tale volume non ha potuto avere un impatto sostanziale sugli indicatori economici dell’industria dell’Unione. Pertanto, tutti gli altri indicatori precedentemente comunicati alla sezione 6 sono rappresentativi anche per l’UE a 27 e sono confermati, così come le conclusioni che ne derivano.

(279)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto ottenere dall’industria dell’Unione una nuova serie di dati relativi all’UE a 27 per effettuare la sua analisi del pregiudizio nell’UE a 27, come aveva fatto in un’altra inchiesta di difesa commerciale. Questo però non era necessario in quanto le informazioni contenute nel fascicolo consentivano già un’analisi dell’UE a 27, come spiegato sopra. Ciò è stato confermato da European Aluminium, che ha risposto all’argomentazione di Airoldi sottolineando che i produttori del Regno Unito rappresentavano meno del 3 % della produzione, che l’attività commerciale dell’industria dell’Unione nel Regno Unito era bassa e che pertanto l’impatto sugli indicatori di pregiudizio era minimo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(280)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ed Euranimi hanno osservato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione, essendo superiore all’85 % nel periodo dell’inchiesta, non costituiva un indicatore pregiudizievole. Tali parti hanno fatto riferimento a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 febbraio 2021 nella causa C-324/19, Eurocylinder Systems AG, che indicava, a loro parere, che con tale quota di mercato non poteva sussistere un pregiudizio. Anche il gruppo Haomei ha presentato osservazioni su questo punto, sostenendo che secondo diverse sentenze della Corte la quota di mercato dell’85 % impedirebbe la determinazione di un pregiudizio. La causa C-324/19 riguardava tuttavia la minaccia di pregiudizio e la valutazione dei fattori che la determinano. Nel presente caso si ricorda che la determinazione del pregiudizio riguarda principalmente gli effetti sui prezzi, come spiegato al considerando 252, un fatto che non è alterato dalle variazioni molto limitate delle quote di mercato, che sono comunque diminuite del 3 % per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(281)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha osservato che la produzione dell’industria dell’Unione era aumentata, come pure la sua quota relativa al consumo. Airoldi ha sostenuto che questo dimostrava l’assenza di pregiudizio. Si richiamano le argomentazioni di cui al considerando precedente. Inoltre, come spiegato al considerando 242 del regolamento provvisorio, sebbene la produzione dell’Unione sia aumentata del 2 % nel periodo in esame, l’industria dell’Unione ha perso quote in relazione al consumo. L’argomentazione non è pertanto stata accolta.

(282)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ha ribadito le sue argomentazioni di cui ai considerando 235 e 236 senza fornire alcun elemento di prova supplementare, che sono state pertanto respinte per i motivi sostanziali menzionati nei suddetti considerando.

(283)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Airoldi ha ulteriormente commentato che la LME è ubicata al di fuori dell’Unione e non dovrebbe essere utilizzata come fonte di riferimento per i prezzi dell’alluminio. Si applicano le stesse argomentazioni di cui al considerando 232 e l’argomentazione non è accolta.

5.7.   Conclusioni sul pregiudizio sulla base dell’UE a 27

(284)

Secondo le informazioni disponibili nel fascicolo sulla base dell’UE a 27, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ SULLA BASE DELL’UE A 28

6.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(285)

Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono stati descritti nella sezione 5.1 del regolamento provvisorio. Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che altri fattori attenuavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni si limitavano a ripetere le argomentazioni già discusse nel regolamento provvisorio senza aggiungere alcun nuovo elemento. Le osservazioni non formulate in precedenza sono analizzate di seguito unitamente ad una valutazione dei dati supplementari raccolti dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, se del caso.

(286)

A seguito della revisione delle importazioni dal paese interessato descritta ai considerando da 202 a 216 sono stati rivisti sia il consumo e le quote di mercato dell’industria dell’Unione che le importazioni dal paese interessato. La quota di mercato cinese è aumentata passando dal 4,4 % al 6,2 % (anziché dal 6,9 % al 9,6 % di cui alla tabella 2 del regolamento provvisorio) mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul libero mercato è diminuita passando dall’87,6 % all’84,4 % (anziché dall’85,1 % all’81,1 % di cui alla tabella 5 del regolamento provvisorio). Pertanto tali tabelle del regolamento provvisorio sono state modificate di conseguenza. Tali variazioni hanno avuto un impatto ridotto o nullo in termini di andamento o di livello significativo delle importazioni poiché dopo la revisione, fra l’altro, il volume delle importazioni dal paese interessato di fatto è aumentato del 49 % (anziché del 48 %) e l’andamento della sua quota di mercato è aumentato del 41 % (anziché del 39 %). Di conseguenza i dati rivisti relativi alla quota di mercato e alle importazioni non hanno inciso in maniera significativa sull’analisi del nesso di causalità descritta ai considerando da 276 a 283 del regolamento provvisorio.

(287)

Alcuni importatori hanno sostenuto che solo una piccola parte delle esportazioni cinesi nel mondo era venduta sul mercato dell’Unione (solo il 13 %) e che le importazioni cinesi erano facilmente assorbite sul mercato dell’Unione senza arrecare pregiudizio. Tale osservazione si è tuttavia concentrata su determinati aspetti relativi al volume e ha ignorato il fatto che la parte più importante del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era collegata ai prezzi, in virtù della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle suddette importazioni a basso costo effettuate a prezzi inferiori di oltre il 25 % a quelli dell’industria dell’Unione. Tali importatori hanno inoltre sostenuto che le importazioni cinesi erano aumentate solo a scapito di quelle provenienti dai paesi terzi. Questa argomentazione è di fatto errata, come illustrato dalla tabella 6 riportata di seguito. Inoltre le informazioni di cui alla tabella 4 dimostrano chiaramente che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio anche in termini di volume e nel periodo in esame ha perso quote di mercato a favore delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(288)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Haomei ha contestato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in quanto le importazioni da tutte le fonti non erano aumentate nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020. Va tuttavia ricordato che la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione si basa fortemente sui prezzi. A ciò va aggiunto che l’inchiesta ha dimostrato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame (2016-2019). Nello stesso periodo le importazioni dalla Cina sono aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. Tenendo conto di tali questioni e del fatto che la valutazione dei volumi effettuata dal gruppo Haomei riguardava tutte le importazioni e non era limitata al periodo in esame, la Commissione respinge l’argomentazione avanzata.

6.2.   Effetto di altri fattori

6.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(289)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi

 

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Turchia

Volume (tonnellate)

77 041

87 632

107 392

110 452

Indice

100

114

139

143

Quota di mercato %

2,6

2,8

3,3

3,6

Indice

100

106

126

135

Prezzo medio

3 519

3 599

3 569

3 448

Indice

100

102

101

98

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

156 278

213 999

191 673

181 402

Indice

100

137

123

116

Quota di mercato %

5,3

6,8

5,9

5,8

Indice

100

128

111

110

Prezzo medio

3 197

3 126

3 398

3 489

Indice

100

98

106

109

Totale di tutti i paesi eccetto il paese interessato

Volume (tonnellate)

233 319

301 631

299 065

291 854

Indice

100

129

128

125

Quota di mercato %

8,0

9,6

9,3

9,4

Indice

100

120

116

118

Prezzo medio

3 304

3 264

3 459

3 473

Indice

100

99

105

105

Fonte: Eurostat  ()

(290)

I volumi delle importazioni dai paesi terzi sono leggermente cambiati a seguito delle suddette revisioni statistiche. Anche la quota di mercato di tali importazioni è stata influenzata dalla revisione delle importazioni dal paese interessato descritta ai considerando da 202 a 213. Tuttavia le suddette variazioni sono state di entità minore e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di andamento. Dopo la revisione la quota di mercato dei paesi terzi è salita dall’8,0 % al 9,4 % (anziché dall’8,0 % al 9,3 % di cui alla tabella 11 del regolamento provvisorio). Pertanto tali lievi variazioni dei dati relativi alla quota di mercato e alle importazioni dei paesi terzi non hanno inciso in maniera significativa sull’analisi del nesso di causalità descritta ai considerando da 284 a 288 del regolamento provvisorio.

(291)

Carl Prinz ha formulato un’osservazione sul considerando 286 del regolamento provvisorio dichiarando che, in base alla sua esperienza dei prezzi nel 2020, i prezzi della Turchia non erano significativamente superiori rispetto a quelli del paese interessato. Tuttavia tali dati si riferivano a informazioni successive al periodo dell’inchiesta, riguardo al quale non è stata fornita alcuna informazione. Inoltre non sono stati addotti elementi di prova volti a dimostrare l’erroneità dell’analisi di cui al considerando 286 del regolamento provvisorio.

(292)

Alla luce dei dati rivisti indicati alla tabella 6 e dopo aver analizzato le osservazioni ricevute riguardo ai considerando da 284 a 287 del regolamento provvisorio, la Commissione conferma la conclusione sull’impatto delle importazioni dai paesi terzi di cui al considerando 288 del regolamento provvisorio.

(293)

Come osservato al considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i volumi delle importazioni da altri paesi terzi non cambierebbero e le loro quote di mercato subirebbero solo modifiche minime. La conclusione sul nesso di causalità delle importazioni dai paesi terzi di cui al regolamento provvisorio è invariata ed è pertanto confermata.

(294)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha osservato che il considerando precedente era privo di logica. Non era però chiaro il motivo per cui Airoldi fosse giunta a tale conclusione. La valutazione della Commissione secondo cui l’impatto delle importazioni da paesi terzi continuerebbe ad essere pregiudizievole se non si tenesse conto delle importazioni del codice NC in questione è valida. Questo perché il volume assoluto delle importazioni dai paesi terzi rimarrebbe invariato e la loro quota di mercato cambierebbe solo minimamente. La Commissione conferma pertanto la propria analisi.

6.2.2.   Impatto del consumo

(295)

I dati rivisti sul consumo di cui ai considerando da 226 a 228 non hanno avuto un impatto significativo sulla conclusione raggiunta al considerando 294 del regolamento provvisorio. Come osservato al precedente considerando 203, anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, il consumo sul libero mercato si sarebbe attestato su livelli molto simili registrando un aumento del 6 %. La conclusione di cui al considerando 294 del regolamento provvisorio è pertanto confermata. Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha sostenuto che la motivazione di questo considerando è «del tutto priva di logica» in quanto si basa ingiustificatamente sull’importanza, in termini quantitativi, delle importazioni di prodotti classificabili in tale codice. Per quanto riguarda tale osservazione, la Commissione osserva che il ragionamento richiamato sopra evidenzia, al contrario, che anche se non ci si basasse sui prodotti importati con questo codice (un metodo non adeguato, in quanto tale codice include anche una percentuale significativa del prodotto in esame), le risultanze relative al pregiudizio non subirebbero ripercussioni.

6.2.3.   Impatto dei costi nell’Unione

(296)

Airoldi ha altresì affermato che gli elevati costi di investimento indicati nella tabella 10 del regolamento provvisorio hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La conclusione della Commissione sugli investimenti è stata che erano sempre più necessari per poter rimanere rilevanti sul mercato. Gli investimenti erano necessari per aumentare l’efficienza e garantire una maggiore attenzione al cliente alla luce della richiesta di soluzioni a maggiore valore aggiunto da parte del mercato. Nei considerando da 332 a 340 del regolamento provvisorio si è discusso dell’importanza di garantire elevati livelli di investimenti per il futuro dell’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto fuorviante e priva di fondamento.

(297)

Il governo della RPC ha citato una relazione di Reuters del gennaio 2014 secondo cui le leggi dell’Unione in materia di lavoro e ambiente e gli elevati costi dell’energia rendono quasi del tutto non remunerativa la produzione di materie prime come l’alluminio nell’Unione. Tuttavia questa affermazione riguardava la produzione di alluminio come materia prima. L’argomentazione non ha potuto essere accolta, poiché la presente relazione non riguarda l’industria dell’Unione, che è un’industria a valle e non tiene conto degli sviluppi dell’industria dell’alluminio dell’Unione nel periodo in esame.

6.2.4.   Impatto delle vendite sui distributori

(298)

Airoldi ha affermato che sull’andamento delle vendite dell’industria dell’Unione ha influito la decisione commerciale di cessare le vendite ai distributori. I dati raccolti dalle risposte al questionario dell’industria dell’Unione inclusa nel campione hanno tuttavia evidenziato che in generale le vendite ai distributori non erano cessate. In realtà la Commissione ha constatato che le vendite dell’Unione ai distributori erano diminuite a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Inoltre dalla risposta al questionario di Airoldi, che opera come importatore e distributore, è emerso che tale società ha acquistato quantità significative dall’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(299)

La revisione dei volumi delle importazioni dal paese interessato ha comportato la necessità di rivalutare le conclusioni sul nesso di causalità nella fase definitiva dell’inchiesta. I dati rivisti di cui sopra riguardanti i volumi delle importazioni e le quote di mercato sul mercato dell’Unione non hanno avuto alcun impatto significativo sull’analisi del nesso di causalità e il loro impatto in termini di andamento è stato addirittura più ridotto. Lo stesso varrebbe qualora il codice NC 7610 90 90 dovesse essere escluso del tutto.

(300)

Ai considerando da 280 a 282 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato come le importazioni cinesi, con una quota di mercato nettamente più modesta rispetto all’industria dell’Unione, non solo erano penetrate sul mercato dell’Unione aumentando costantemente la loro quota di mercato fino a causare un pregiudizio in termini di volume, ma, aspetto ancor più grave, avevano determinato una contrazione dei prezzi di mercato e provocato diminuzioni degli utili e profitti inadeguati per l’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. I suddetti considerando restano validi per quanto riguarda i livelli delle importazioni cinesi nei termini sia assoluti che relativi illustrati nella precedente tabella 2 nonché, a fini argomentativi, se si escludesse del tutto il codice NC 7610 90 90.

(301)

Inoltre nessuna delle osservazioni presentate dalle parti interessate ha alterato la valutazione dei fattori effettuata nella fase provvisoria, e dopo l’istituzione delle misure provvisorie non è stata espressa alcuna osservazione valida in grado di spiegare il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione stabilito nell’ambito della presente inchiesta.

(302)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati nella fase provvisoria né nella fase definitiva era in grado di incidere in maniera rilevante sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Di conseguenza nessun fattore, analizzato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da compromettere la genuinità e la sostanzialità di tale nesso, confermando la conclusione di cui ai considerando 302 e 303 del regolamento provvisorio.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ SULLA BASE DELL’UE A 27

7.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(303)

A seguito delle revisioni di cui sopra sono stati rivisti sia il consumo e le quote di mercato dell’industria dell’Unione che le importazioni dal paese interessato. La quota di mercato cinese è aumentata dal 3,4 al 5 %, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero è scesa dall’88,4 % all’85,4 % durante il periodo in esame. L’analisi delle variazioni dovute al passaggio dell’UE da 28 a 27 Stati membri ha avuto un impatto ridotto o nullo in termini di andamento o di livello significativo delle importazioni poiché dopo la revisione, fra l’altro, il volume delle importazioni dal paese interessato è di fatto aumentato del 56 % e l’andamento della relativa quota di mercato è aumentato del 48 %. Pertanto, i dati riveduti sulle importazioni e sulle quote di mercato non hanno inciso in modo sostanziale sull’analisi di attribuzione precedentemente comunicata.

7.2.   Effetto di altri fattori

7.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(304)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6 bis

Importazioni nell’UE a 27 da paesi terzi

 

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Turchia

Volume (tonnellate)

73 187

84 678

103 888

106 702

Indice

100

116

142

146

Quota di mercato %

2,5

2,7

3,3

3,5

Indice

100

108

129

138

Prezzo medio

3 475

3 595

3 569

3 439

Indice

100

103

103

99

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

165 749

222 898

199 778

188 546

Indice

100

134

121

114

Quota di mercato %

5,7

7,2

6,3

6,1

Indice

100

126

110

108

Prezzo medio

3 438

3 353

3 684

3 760

Indice

100

98

107

109

Totale di tutti i paesi eccetto il paese interessato

Volume (tonnellate)

238 937

307 576

303 666

295 248

Indice

100

129

127

124

Quota di mercato %

8,2

9,9

9,5

9,6

Indice

100

120

116

117

Prezzo medio

3 449

3 420

3 644

3 644

Indice

100

99

106

106

Fonte: Eurostat

(305)

I volumi delle importazioni dai paesi terzi sono leggermente cambiati a seguito delle suddette revisioni. Di conseguenza, anche la quota di mercato di queste importazioni è stata influenzata. Tuttavia le suddette variazioni sono state di entità minore e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di andamento. Dopo la revisione la quota di mercato del paese terzo è aumentata dall’8,2 al 9,6 %. Queste lievi variazioni non incidono sostanzialmente sull’analisi del nesso di causalità precedentemente comunicata.

(306)

Anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, i volumi delle importazioni da altri paesi terzi non cambierebbero e le loro quote di mercato subirebbero solo modifiche minime. La conclusione sul nesso di causalità delle importazioni dai paesi terzi è invariata ed è pertanto confermata.

(307)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha osservato che la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era semplicemente aumentata a scapito delle importazioni da paesi terzi, anziché avere un impatto sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione. Tale affermazione è tuttavia di fatto errata e non ha potuto essere accettata, tenendo presente che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 3 % come indicato nella tabella 5 bis.

(308)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei e Airoldi hanno osservato che la quota di mercato cinese e i volumi delle importazioni dalla Cina erano diminuiti sulla base dell’UE a 27 in misura tale per cui la situazione non avrebbe potuto essere pregiudizievole per l’industria dell’Unione e che, al contrario, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta superiore all’85 % nel PI. Si fa riferimento ai considerando 201 e 280 e alla tabella 5 bis. Il fatto inoltre che in questa determinazione finale i volumi delle importazioni in termini assoluti siano inferiori a quanto stimato nella denuncia e nella fase provvisoria rispecchia la natura stessa delle inchieste di difesa commerciale, in cui l’analisi viene perfezionata con l’avanzare del procedimento in quanto le informazioni fornite dalle parti vengono progressivamente raccolte, trattate e verificate. Quanto precede non ha di fatto alcun impatto sul tasso di crescita delle importazioni, che rimane significativo. Va in effetti ricordato che la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 48 % nel periodo in esame e che la modesta riduzione della quota di mercato cinese non incide in modo sostanziale sul pregiudizio riscontrato, non da ultimo alla luce degli elementi di pregiudizio dei prezzi di cui al considerando 253. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(309)

Sempre in seguito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Haomei ha osservato, utilizzando dati tratti dalle relazioni annuali consolidate del gruppo Hydro, che la quota di mercato del gruppo Hydro era aumentata. Tuttavia, la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 5 bis. La quota di mercato di singoli produttori o gruppi di produttori dell’Unione non è una questione rilevante ai fini di questa analisi del nesso di causalità. Tale punto è stato pertanto respinto.

7.2.2.   Impatto del consumo

(310)

Le cifre rivedute relative al consumo non hanno avuto un impatto sostanziale sulle conclusioni precedentemente comunicate. Anche se i volumi di cui al codice NC 7610 90 90 fossero totalmente esclusi dall’analisi, il consumo sul libero mercato si sarebbe attestato su livelli molto simili registrando un aumento. Le conclusioni precedentemente comunicate sono pertanto confermate.

7.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(311)

Tutti gli altri aspetti precedentemente divulgati sono ugualmente applicabili nel contesto dell’UE a 27 e le conclusioni sul nesso di causalità precedentemente comunicate sono confermate.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE SULLA BASE DELL’UE A 28

(312)

Gli ulteriori controlli incrociati a distanza di cui al considerando 13 hanno rappresentato un’utile occasione per esaminare più a fondo le pertinenti questioni relative all’interesse dell’Unione.

8.1.   Interesse dei fornitori e dell’industria dell’Unione

(313)

Quattro fornitori di alluminio nell’Unione si sono dimostrati favorevoli all’istituzione delle misure. Tali osservazioni sono state suffragate da European Aluminium, che ha evidenziato che quasi il 30 % della produzione di tali fornitori era venduta all’industria dell’Unione per essere utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. È dunque risultato evidente che l’esito dell’inchiesta avrà un impatto positivo anche sull’intera catena del valore dell’alluminio all’interno dell’Unione.

(314)

Oltre a questo, secondo uno studio dell’OCSE (36) i produttori di alluminio nell’Unione utilizzano più materie prime riciclate e metodi di produzione più sostenibili rispetto a quelli cinesi. In particolare, se l’Europa è uno dei leader del riciclo dell’alluminio, con un’elevata percentuale di materiale riciclato, la Cina ricorre prevalentemente alla produzione di alluminio primario, che è un’attività ad alta intensità energetica. Pertanto le prestazioni ambientali dei produttori europei consentirebbero all’Unione di progredire con maggior decisione verso l’obiettivo di un’economia pulita e circolare, come indicato nella comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (37).

(315)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni O. Wilms ha contestato la pertinenza, ai fini della presente inchiesta, della questione del riciclo di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia che il riciclo dell’alluminio sia pertinente ai fini del Green Deal europeo.

(316)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Alstom e l’UNIFE hanno osservato che l’industria dell’Unione non trarrebbe vantaggio dalle misure (istituite nei confronti dell’industria del trasporto ferroviario) in quanto tali importazioni rappresentano solo una piccola parte del prodotto in esame (secondo le stime dell’UNIFE circa l’1,3 %). Tenendo presente che alcuni produttori dell’Unione vendono quantità significative in questo settore, la Commissione ritiene tuttavia che tali produttori in effetti beneficerebbero dell’istituzione di misure, non da ultimo perché in assenza di pratiche commerciali sleali potrebbero aumentare le loro vendite in questo settore.

(317)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse dell’industria dell’Unione, sono confermate le conclusioni riportate ai considerando da 305 a 309 del regolamento provvisorio.

8.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(318)

Si rinvia al considerando 9, in cui si afferma che in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono manifestati due importatori per formulare osservazioni. Il regolamento provvisorio indicava che gli importatori indipendenti che hanno presentato un modulo di campionamento al fine di collaborare all’inchiesta rappresentavano il 2 % circa delle importazioni dalla Cina. A seguito del regolamento provvisorio si sono manifestati altri due importatori, quando l’esercizio di campionamento era già chiuso, senza fornire una risposta al questionario. Dopo la rettifica del livello delle importazioni dalla Cina di cui al considerando 208, la percentuale delle importazioni rappresentata dagli importatori indipendenti che hanno indicato i volumi delle importazioni nel modulo di campionamento è pari al 3,6 %.

(319)

Un importatore, Airoldi, ha asserito che esisteva una differenza tra i produttori di leghe dure e leghe leggere nell’UE e che il segmento di mercato delle leghe dure rischierebbe di incorrere in una carenza di approvvigionamenti e in prezzi elevati, come dimostra l’allungamento dei tempi di attesa per gli acquisti sul mercato dell’Unione. European Aluminium ha sottolineato che l’industria dell’Unione era impegnata sul mercato delle leghe dure e ha indicato alcuni produttori che hanno effettuato ingenti investimenti nella produzione delle leghe dure, fornendo l’esempio delle presse di estrusione recentemente installate da quattro produttori dell’UE. European Aluminium ha inoltre osservato che, anche senza tali opzioni di approvvigionamento supplementari, tra i produttori dell’UE esistevano una serrata concorrenza e una capacità inutilizzata sufficiente.

(320)

La Commissione ha esaminato la questione delle leghe dure e delle leghe leggere, la cui distinzione è una semplificazione commerciale basata principalmente sulla composizione chimica della lega di alluminio. Dall’inchiesta è emerso che alcuni produttori dell’Unione producono entrambe le leghe. In secondo luogo, l’analisi degli esempi dei tempi di attesa forniti dall’importatore potrebbe rispecchiare le circostanze e i negoziati commerciali specifici tra le parti e non indicava un modello costante di tempi di attesa destabilizzanti a fronte delle misure. È possibile che per alcuni prodotti più sofisticati la disponibilità di produttori e prodotti sia inferiore rispetto a quanto avviene per estrusi più comuni; ciò nonostante si ritiene che le potenziali perturbazioni sarebbero solo temporanee e che l’esistenza delle misure offrirebbe ai produttori dell’Unione l’occasione di investire nel soddisfacimento della domanda senza il rischio di incorrere in importazioni dai prezzi slealmente bassi.

(321)

Lo stesso importatore ha altresì sostenuto che l’esistenza di contingenti tariffari autonomi (38) e di sospensioni tariffarie (39) per alcuni prodotti limitati costituirebbe un elemento di prova attestante la carenza di approvvigionamento di tali prodotti sul mercato europeo. La concessione delle suddette sospensioni tariffarie non sembra dunque essere la conseguenza di una carenza di approvvigionamento, bensì il risultato di un processo al quale European Aluminium non ha partecipato. Di fatto durante il periodo dell’inchiesta il volume complessivo delle importazioni dal paese interessato nell’ambito delle sospensioni e dei contingenti tariffari esistenti rappresentava solo l’1 % circa delle importazioni del prodotto in esame e meno dello 0,1 % del consumo dell’Unione. Pertanto la pertinenza dei prodotti che beneficiano di tali misure rispetto all’interesse generale delle imprese nell’Unione è minima. Inoltre il numero di produttori europei (più di 200) e la capacità inutilizzata disponibile dell’industria dell’Unione (circa un terzo della capacità installata) indicano che dopo l’eliminazione dal mercato di prezzi slealmente bassi i produttori dell’Unione sarebbero incentivati a servire tali applicazioni di nicchia.

(322)

Lo stesso importatore ha anche affermato che la Commissione non era autorizzata a svolgere una verifica «negativa» dell’interesse dell’Unione e a stabilire, come al considerando 329 del regolamento provvisorio, che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non era nell’interesse dell’Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame. La stessa parte ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto opportunamente conto del fatto che l’importatore aveva immesso il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, diversamente dagli importatori che vendono i pertinenti prodotti ai paesi terzi, né ha contrapposto tale interesse a quello di altre parti europee. Riguardo a tale argomentazione, dall’inchiesta non sono emersi elementi di prova attestanti l’ulteriore riesportazione del prodotto in esame a paesi terzi da parte degli importatori. Inoltre la verifica dell’interesse dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base è implicitamente negativa e nello svolgere tale verifica nel presente caso sono stati considerati tutti i pertinenti interessi nell’Unione.

(323)

Quanto all’impatto delle misure sugli importatori, il controllo incrociato a distanza citato al considerando 13 ha confermato le risultanze provvisorie. Un importatore ha affermato che non ha mai comunicato il margine di profitto indicato al considerando 317 del regolamento provvisorio, che il trasferimento del dazio agli utilizzatori sarebbe dannoso per il loro interesse e che l’apertura dell’inchiesta da parte dei denuncianti rappresentava un abuso di diritto al fine di rafforzare un oligopolio sul mercato. Per quanto riguarda il margine di profitto, l’inchiesta ha confermato che il margine di profitto indicato al considerando 317 del regolamento provvisorio era quello adeguato per le rivendite del prodotto in esame nell’Unione. Inoltre, sebbene l’interesse degli utilizzatori sia esaminato nella pertinente sezione del presente regolamento, come già affermato al considerando 316 del regolamento provvisorio, non sono stati forniti elementi di prova attestanti l’esistenza di oligopoli abusivi o di un comportamento anticoncorrenziale. Per di più non è in corso alcuna inchiesta pertinente. In ogni caso, il numero di sette fornitori per determinati prodotti non è particolarmente basso date le circostanze, soprattutto tenendo presente che alcuni produttori erano di grandi dimensioni e avevano una capacità inutilizzata.

(324)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie si sono manifestati alcuni importatori indipendenti che sono stati ascoltati individualmente oppure hanno ottenuto un’audizione congiunta. Nel quadro di tali audizioni le argomentazioni addotte sono state la mancanza di un approvvigionamento sufficiente sul mercato dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i prodotti in leghe dure, nonché l’elevato livello delle aliquote del dazio provvisorio, che rende le importazioni non più commercialmente redditizie. Come spiegato al considerando 321, l’argomentazione sull’insufficienza dell’approvvigionamento non può essere accettata. Per quanto riguarda i livelli dei prezzi precedenti all’istituzione delle misure, i prezzi slealmente bassi praticati dai produttori esportatori cinesi hanno creato un’ampia possibilità di rivendita per gli importatori, come dimostrano gli elevati margini di profitto degli importatori inclusi nel campione, che superano considerevolmente i margini di profitto ottenuti dall’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché dall’inchiesta è emerso che tali prezzi sono il risultato di pratiche di dumping sleali, l’accesso ai prodotti ai suddetti prezzi non può essere considerato una normale situazione di mercato.

(325)

Un altro importatore, O. Wilms, ha affermato che l’istituzione delle misure su un prodotto da esso importato avrebbe un impatto significativo sul suo cliente, che è l’utilizzatore del prodotto, a causa dell’assenza di fornitori alternativi nell’Unione. Secondo l’importatore l’istituzione delle misure rischierebbe di provocare la delocalizzazione del processo realizzato dal suo cliente al di fuori dell’Unione, con il conseguente impatto negativo sull’economia e sull’occupazione. A tale proposito, l’argomentazione non è stata formulata dall’utilizzatore del prodotto che produce il prodotto a valle, bensì dagli importatori che riforniscono l’utilizzatore. Non è stato dunque possibile stabilire la credibilità dell’argomentazione riguardante la delocalizzazione. Inoltre, secondo European Aluminium, l’industria dell’Unione è tecnicamente in grado di fornire tutti i prodotti oggetto dell’inchiesta. Questo utilizzatore del prodotto in esame, poi, non ha risposto al questionario né ha collaborato all’inchiesta e pertanto non è stato possibile valutare con precisione l’impatto delle misure sulla sua attività.

(326)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore O. Wilms e il gruppo Haomei hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non trarrà beneficio dalle misure in quanto le importazioni dai paesi terzi sostituiranno le importazioni dalla Cina. Questa argomentazione non ha potuto essere accettata perché le misure elimineranno la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi e consentiranno all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi, investire e competere in condizioni di mercato normali.

(327)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, vari importatori hanno anche ricordato che le loro importazioni consistevano principalmente in barre di cui al codice NC 7604 29 10 per le quali esiste un fabbisogno sul mercato dell’Unione, e che nel periodo 2017-2019 le importazioni totali da tutte le fonti di questo codice erano diminuite. Le parti hanno ricordato che le importazioni dalla Cina erano aumentate solo nella misura in cui avevano sostituito le importazioni dalla Russia e che pertanto non erano pregiudizievoli. La Commissione ricorda le sue precedenti osservazioni su tali questioni e osserva inoltre che questa argomentazione, che riguarda solo una parte del periodo in esame, indica che le importazioni dalla Cina sono aumentate. Va tuttavia ricordato che l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità è stata effettuata dalla Commissione per il prodotto in esame nel suo insieme, indipendentemente dalla classificazione doganale, e l’analisi parziale di un codice, qualunque siano le sue potenziali risultanze, non è decisiva per l’analisi complessiva.

(328)

Gli importatori hanno inoltre ribadito la loro argomentazione secondo cui i prezzi delle importazioni dalla Cina con il codice NC 7604 29 10 non erano pregiudizievoli e i prodotti erano di qualità elevata. La Commissione desidera ancora una volta sottolineare che per il confronto dei prezzi citato al considerando 224 ha considerato l’intero campione di produttori esportatori utilizzando un metodo dettagliato per i singoli tipi di prodotto e per ciascuna transazione per il periodo dell’inchiesta. La Commissione conferma pertanto che le sue risultanze sulle questioni relative ai prezzi sono chiare, rappresentative e accurate.

(329)

Gli importatori hanno ribadito la loro asserzione secondo cui le misure antidumping non erano necessarie perché la lontananza geografica della Cina costituiva un ostacolo sufficiente agli scambi. Alla luce delle risultanze della presente inchiesta relative al pregiudizio in termini di volume e di prezzi, la Commissione ricorda che la lontananza geografica non ha impedito alle importazioni cinesi di conquistare quote di mercato né di vendere a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, solo mediante l’istituzione di dazi è possibile ristabilire condizioni di parità.

(330)

Gli importatori e il gruppo Haomei hanno sostenuto che l’istituzione di misure provvisorie ha aumentato i tempi di consegna per alcuni tipi di prodotto e che, una volta che la domanda dell’Unione si sarà ripresa, vi saranno quindi problemi di approvvigionamento per alcuni tipi di prodotto, con conseguenti penurie e prezzi più elevati. Va tuttavia ricordato che le misure antidumping sono intese ad aumentare i prezzi all’importazione al fine di ripristinare una concorrenza leale. È inevitabile che durante un periodo iniziale si verifichi un certo grado di perturbazione del mercato. Come illustrato al considerando 320, l’effetto di tale potenziale perturbazione non sarebbe sproporzionato alla luce dei vantaggi che deriverebbero dall’istituzione di misure.

(331)

Alla luce delle precedenti considerazioni è opportuno mantenere le conclusioni di cui al considerando 317 del regolamento provvisorio riguardanti l’incidenza delle misure sull’attività degli importatori.

8.3.   Interesse degli utilizzatori

(332)

Come indicato al considerando 318 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell’inchiesta è acquistato da più industrie utilizzatrici, principalmente edilizia, trasporti, ingegneria e per altre varie applicazioni.

(333)

Per quanto riguarda tre importanti settori di utilizzo, ossia le costruzioni, il settore automobilistico e l’ingegneria, alla Commissione non sono pervenute osservazioni successivamente all’istituzione delle misure provvisorie.

(334)

La Commissione ha tuttavia ricevuto osservazioni da una serie di utilizzatori che forniscono prodotti per altre applicazioni. Tali parti hanno evidenziato tre tipi di potenziali problemi: disponibilità di approvvigionamento, tempi di consegna lunghi per rifornirsi dei prodotti presso i produttori dell’Unione e prezzi più alti. A parte l’utilizzatore Alstom citato al considerando 337, nessun’altra parte ha fornito una risposta al questionario destinato agli utilizzatori.

(335)

Alcune parti hanno inoltre affermato che, a seguito dei costi aggiuntivi derivanti dai dazi, il prodotto finito che producono, e che utilizza il prodotto in esame come fattore produttivo, subirebbe una maggiore concorrenza da parte dei prodotti finiti importati che comprendono già il prodotto in esame al momento dell’importazione e pertanto non sono soggetti a dazi antidumping. Ciò potrebbe comportare effetti negativi critici per le attività delle società.

(336)

Laddove la Commissione ha ricevuto dati che hanno permesso di svolgere un’analisi dell’impatto dei dazi, tale analisi ha evidenziato che il suddetto impatto dovrebbe essere gestibile. Tuttavia, alla luce delle differenti situazioni e argomentazioni addotte dalle parti, i paragrafi successivi forniscono maggiori dettagli su ciascuna argomentazione. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, un importatore ha contestato l’uso del termine «gestibile» perché ritiene che l’impatto sugli utilizzatori finali e sui clienti non possa essere qualificato come tale. Poiché tuttavia non ha fornito alcun elemento aggiuntivo a sostegno di tale affermazione, l’analisi dei paragrafi che seguono dovrebbe essere confermata.

Industria del trasporto ferroviario

(337)

Per quanto riguarda l’industria del trasporto ferroviario, il costruttore di treni Alstom ha affermato che, se acquistati da produttori dell’Unione, alcuni estrusi non sarebbero sufficientemente disponibili entro i tempi di consegna richiesti, e che in passato ha ricevuto rifiuti di forniture. Nell’ambito della sua comunicazione Alstom ha fornito estratti riservati della corrispondenza intrattenuta con i produttori dell’Unione, in cui tali produttori si sarebbero rifiutati di fornire taluni prodotti o di soddisfare determinate specifiche oppure avrebbero proposto soluzioni alternative. Tuttavia Alstom ha indicato che almeno un produttore dell’Unione è in grado di fornire l’intera gamma di prodotti di cui ha bisogno. Pertanto, già allo stato attuale questo utilizzatore può rifornirsi di tutti i suoi prodotti presso i produttori dell’Unione. Quanto alla potenziale lunghezza dei tempi di attesa, le misure permetterebbero all’industria dell’Unione di effettuare gli investimenti necessari successivamente all’eliminazione della concorrenza sleale dei prezzi. Benché in alcuni casi non si possano escludere tempi di attesa più lunghi, dall’inchiesta emerge che con ogni probabilità essi sarebbero limitati a un periodo iniziale, fintantoché l’utilizzatore (ri)costruisce l’indispensabile relazione tecnica e commerciale con l’industria dell’Unione e quest’ultima compie ulteriori investimenti.

(338)

L’utilizzatore Alstom ha inoltre affermato che, se dovesse subire un aumento dei costi in seguito alle misure, l’impatto economico che ne deriverebbe potrebbe risultare estremamente negativo per la sua competitività sul mercato del materiale rotabile, in particolare alla luce dei ridotti margini di profitto nel settore ferroviario.

(339)

La disponibilità di prodotti a prezzi slealmente bassi non può essere considerata una situazione di mercato normale su cui basarsi. L’inchiesta ha altresì stabilito che, se anche Alstom dovesse continuare ad acquistare la stessa percentuale di prodotto in esame dal paese interessato, l’impatto dei dazi sarebbe nettamente inferiore all’1 % del costo di produzione del suo materiale rotabile con una cassa in alluminio e inferiore allo 0,1 % del fatturato totale della società. Tale impatto non inciderebbe in maniera significativa sui profitti della società né sulla sua capacità di partecipare con successo a gare d’appalto.

(340)

In conclusione l’analisi dell’impatto che le misure potrebbero avere sul suddetto utilizzatore ha permesso alla Commissione di stabilire che tale impatto non sarebbe sproporzionato nemmeno nello scenario più sfavorevole, in cui esso sarebbe costretto a continuare a importare il prodotto in esame.

(341)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni di Alstom anche relativamente all’impatto delle misure sull’industria del trasporto ferroviario e sull’Unione in generale. Alstom ha sottolineato che potrebbe incontrare problemi di sicurezza dell’approvvigionamento in quanto gli estrusi per le carrozzerie devono essere forniti da un unico produttore.

(342)

Inoltre, nelle sue osservazioni riservate Alstom ha presentato osservazioni in merito al fatto che la possibilità di approvvigionamento da parte di un produttore dell’Unione era errata a causa di informazioni riservate relative all’approvvigionamento di Alstom e ai rapporti con i fornitori. A prescindere dal fatto che tale affermazione non era stata riportata o sintetizzata in una versione non riservata, dagli elementi di prova incompleti forniti non è stato in ogni caso possibile trarre una conclusione generale sulla validità dell’argomentazione.

(343)

Alstom ha inoltre sostenuto che le misure pregiudicherebbero la sua capacità di aggiudicarsi appalti pubblici. La Commissione ha tuttavia osservato che tali appalti sono aggiudicati sulla base di diversi fattori, non solo del prezzo, e che l’impatto sui prezzi non sarebbe necessariamente un fattore decisivo.

(344)

Alstom ha inoltre sostenuto che le misure ritarderebbero l’entrata in servizio di un modo di trasporto di massa rispettoso dell’ambiente. Ciò ostacolerebbe il conseguimento da parte della Commissione degli obiettivi nel settore dei trasporti, in quanto i governi posticiperebbero o annullerebbero gli investimenti nel materiale rotabile.

(345)

Tuttavia, tenendo presente la valutazione d’impatto di cui ai considerando 339 e 340, la Commissione ribadisce la sua posizione secondo cui l’istituzione delle misure non aggraverebbe in misura significativa la sicurezza dell’approvvigionamento di Alstom o la sua capacità di aggiudicarsi appalti pubblici. La Commissione ritiene inoltre che, con le nuove condizioni di mercato eque che si verrebbero a creare, la competitività dell’industria non sarebbe compromessa e, di conseguenza, non vi sarebbe alcun impatto significativo sugli obiettivi della Commissione nel settore dei trasporti.

(346)

L’UNIFE ha sottolineato che il settore ferroviario è strategico per conseguire l’obiettivo dell’Unione di essere climaticamente neutra entro il 2050 e che le misure comprometterebbero la rapida entrata in servizio del materiale rotabile in alluminio a causa di carenze di approvvigionamento.

(347)

La Commissione sostiene tuttavia che gli estrusi per l’industria ferroviaria dovrebbero essere disponibili presso l’industria dell’Unione o dalla Cina (con pagamento del dazio antidumping) e che pertanto le eventuali carenze di approvvigionamento non sono aggravate dalle misure.

(348)

L’UNIFE e Alstom hanno inoltre sostenuto che vi sarebbero gravi conseguenze economiche per il settore ferroviario. Le affermazioni principali erano che le misure avrebbero compromesso l’occupazione e il know-how e avrebbero comportato una mancanza di competitività rispetto ai costruttori ferroviari al di fuori dell’Unione. Le risultanze della Commissione di cui al considerando 339 dimostrano tuttavia che le misure non avranno un impatto significativo sull’industria ferroviaria. La Commissione respinge pertanto l’affermazione secondo cui le misure avranno un impatto significativo sulla competitività e sull’occupazione.

Perturbazione del mercato

(349)

Alcune parti interessate, che sembrano importare profilati in allumino dallo stesso produttore esportatore, hanno presentato osservazioni dopo l’istituzione delle misure provvisorie sostenendo che queste ultime avevano perturbato il mercato dell’Unione. Tali utilizzatori hanno affermato che l’istituzione di dazi senza un periodo transitorio e nel pieno delle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 inciderebbe in maniera significativa sulla loro attività e ostacolerebbe il rispetto dei contratti già stipulati da parte delle società. In particolare essi hanno dichiarato che tutti gli sforzi profusi per creare una relazione cliente-fornitore andrebbero perduti e sarebbe necessario ripeterli. Per tali motivi i suddetti utilizzatori hanno chiesto un periodo transitorio per l’adeguamento ai dazi oppure che non fosse accertata l’esistenza di pratiche di dumping da parte del produttore esportatore da cui si riforniscono, in quanto quest’ultimo non era risultato praticare dumping nell’ambito di un’inchiesta condotta dalle autorità australiane.

(350)

Riguardo a queste ultime argomentazioni, la constatazione dell’assenza di pratiche di dumping nell’ambito di un’inchiesta condotta in un paese terzo è ininfluente nel presente caso. Il fatto che una società non starebbe praticando il dumping sul mercato di un paese terzo non significa che essa non praticherebbe il dumping del prodotto in esame sul mercato dell’Unione. Tale determinazione deve essere svolta dalle autorità incaricate dell’inchiesta di ciascuna giurisdizione, le cui risultanze non possono essere vincolanti per le autorità di altri paesi. Quanto all’impatto delle misure sull’attività delle società, anche se il cambio di fornitore potrebbe comportare qualche ostacolo per i fabbricanti di piccole e medie dimensioni, come precedentemente osservato, l’inchiesta indica che tali difficoltà sarebbero molto probabilmente limitate a un periodo iniziale, fintantoché gli utilizzatori (ri)costruiscono l’indispensabile relazione con l’industria dell’Unione.

(351)

Oltre alle argomentazioni riportate al considerando 349, un utilizzatore ha sostenuto che a seguito dell’istituzione delle misure i prodotti finiti importati sostituirebbero i profilati importati e l’Unione registrerebbe perdite di posti di lavoro connessi all’attività di trasformazione svolta da tale società. Inoltre, poiché presumibilmente i prodotti finiti fabbricati in un paese terzo non rispettano le rigorose norme ambientali in vigore nell’Unione, l’istituzione delle misure produrrebbe un effetto negativo sull’ambiente. La Commissione riconosce tali possibilità; tuttavia, poiché il suddetto utilizzatore ha fornito solo una lettera e non ha risposto al questionario, non è possibile valutare l’impatto delle misure sulla sua attività.

(352)

Un altro utilizzatore, oltre alle argomentazioni riportate al considerando 349, ha sostenuto che a seguito dell’istituzione delle misure la produzione dei prodotti finiti che comprendono il prodotto in esame e che attualmente avviene in uno Stato membro dell’Unione potrebbe essere delocalizzata in Cina per evitare i dazi, con perdite significative di posti di lavoro. Eppure, stando alle informazioni fornite da tale società nelle sue osservazioni, i prodotti da essa venduti, che comprendono il prodotto in esame, rappresentano solo il [6 %-11 %] del fatturato aziendale. Nel corso di un’audizione la società ha spiegato che per essa la vendita di tali prodotti era tuttavia fondamentale, poiché era collegata a un’intera gamma di prodotti che fornisce ai propri clienti. In ogni caso, pagare i dazi per un periodo di adeguamento valutando al contempo altre fonti di approvvigionamento rappresenterebbe, in uno scenario molto prudente (ossia senza considerare il valore aggiunto sui prodotti importati), un costo supplementare pari all’[1 %-4 %] del fatturato, aumento che non sembra sproporzionato. Tuttavia, poiché il suddetto utilizzatore non ha trasmesso un questionario, non è stato possibile valutare con esattezza l’impatto delle misure sulla sua attività.

(353)

Infine, per quanto riguarda gli utilizzatori citati ai considerando da 349 a 352, il produttore esportatore da cui tali società acquistano i loro estrusi ha esportato solo un volume ridotto del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, pari allo [0,5 %-1,5 %] delle importazioni del prodotto in esame e al [< 0,2 %] del consumo totale dell’Unione. L’impatto che a detta degli utilizzatori l’interesse generale dell’Unione avrebbe subito a seguito delle potenziali perturbazioni dovrebbe pertanto essere ritenuto lesivo solo di una parte molto limitata del mercato.

(354)

Un utilizzatore che produce tende e sistemi per tende ha chiesto un periodo transitorio di due anni per l’adeguamento ai dazi, visto che il processo per trovare un fornitore appropriato richiedeva tempo, specialmente per un piccolo produttore. Riguardo a tale argomentazione, dopo l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole la concessione di un periodo transitorio non rientra nell’ambito di competenza della discrezionalità della Commissione. Poiché il suddetto utilizzatore non ha risposto al questionario, è inoltre impossibile valutare con esattezza l’impatto delle misure sulla sua attività.

Sospensioni tariffarie autonome

(355)

Due utilizzatori che importano prodotti nell’ambito della sospensione tariffaria autonoma hanno affermato che non riescono ad acquistare i prodotti di cui hanno bisogno dai produttori dell’Unione.

(356)

Per quanto riguarda l’argomentazione della prima società, Stako Sp. z o.o., tuttavia, la Commissione rimanda al considerando 71. Di fatto i denuncianti hanno individuato un produttore dell’Unione che ha la capacità e la volontà di produrre e fornire il prodotto. Inoltre, stando alle informazioni comunicate da tale utilizzatore, sembra che esso abbia acquistato il prodotto di cui ha bisogno sia dalla Cina che da un altro paese terzo, e le importazioni da quest’altro paese continueranno a non essere interessate dalle misure e a beneficiare comunque della sospensione tariffaria, che si applica alle tariffe doganali sulle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi.

(357)

Il secondo utilizzatore che effettua importazioni nell’ambito della sospensione tariffaria autonoma, Bi Silque SA, sostenuto nella sua argomentazione da un importatore indipendente (Airoldi), ha inoltre affermato che, a seguito delle misure, la sua attività subirebbe conseguenze negative in termini di perdita di competitività a causa dell’assenza di attori dell’Unione che producano i prodotti importati. Alla luce delle informazioni contenute nel fascicolo fornito da European Aluminium, in passato un produttore dell’Unione si era offerto di fabbricare i prodotti in questione, ma la sua offerta era stata respinta per ragioni di prezzo. Inoltre European Aluminium indica che attualmente sono almeno quattro i produttori dell’Unione che hanno la capacità e la volontà di fabbricare il prodotto, come riportato al considerando 78.

(358)

Per quanto riguarda l’impatto delle misure sulle attività delle suddette due società che stanno beneficiando delle sospensioni tariffarie, è riconosciuto che il cambio di fornitore che potrebbe risultare necessario a seguito delle misure potrebbe comportare qualche ostacolo e in ultima analisi un aumento dei costi. Tuttavia la disponibilità di prodotti a prezzi slealmente bassi non può essere considerata una situazione di mercato normale su cui basarsi. Infine, poiché i suddetti utilizzatori non hanno risposto al questionario, non è possibile valutare con esattezza l’impatto delle misure sulle loro attività.

Delocalizzazione della produzione a valle

(359)

Un utilizzatore che produce sistemi di protezione contro gli insetti, ad esempio finestre e porte, ha affermato che i suoi fattori produttivi erano oggetto delle misure antidumping, mentre il prodotto finito da esso fabbricato non rientrava nella definizione del prodotto. Pertanto ha sostenuto che l’istituzione dei dazi porterà probabilmente la sua società all’inevitabile conclusione di dover spostare l’intera produzione del prodotto finito in paesi terzi, con una conseguente perdita di posti di lavoro in Europa. Riguardo a tale argomentazione, secondo un’indicazione che la Commissione ha ricevuto da European Aluminium, l’industria dell’Unione è in grado di produrre tutti i tipi di prodotto importati attualmente. Inoltre tale utilizzatore non ha specificato se le presunte conseguenze che ha descritto deriverebbero dalla mancata disponibilità di approvvigionamento o dall’aumento dei costi. Per quanto riguarda quest’ultima possibilità, la disponibilità di prodotti a prezzi slealmente bassi non può essere considerata una situazione di mercato normale su cui le società potrebbero basarsi. Per di più tale utilizzatore non ha risposto al questionario, perciò non è possibile valutare con esattezza l’impatto delle misure sulla sua attività.

(360)

L’utilizzatore in questione ha altresì affermato che molti produttori nell’Unione non sono in grado di produrre gli estrusi sottili con pareti poco spesse [< 1 mm] di cui aveva bisogno. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che in realtà nell’Unione esistono produttori in grado di produrre estrusi con pareti ancora più sottili rispetto a quelle di cui necessitava tale utilizzatore.

(361)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni quattro utilizzatori hanno presentato osservazioni (Decora SA, Bash-tec GmbH, Stako Sp. z o.o. e Mat Inter) per descrivere l’impatto che le misure avrebbero sulle loro società e sugli investimenti effettuati e per sottolineare che non erano stati in grado di identificare un produttore dell’Unione che fornisse i prodotti di cui avevano bisogno. Due utilizzatori hanno menzionato i rischi di chiusura delle loro attività di produzione basate sulle importazioni del prodotto in esame, con la conseguente perdita di posti di lavoro, in quanto il prodotto finito da essi fabbricato si sarebbe stato trovato in una posizione di svantaggio rispetto al prodotto finito concorrente di origine cinese. Anche il gruppo Haomei ha sollevato tale preoccupazione. European Aluminium ha risposto ribadendo che i produttori dell’Unione dispongono di una capacità inutilizzata e che alcuni di loro sarebbero stati in grado di fornire agli utilizzatori in questione prodotti corrispondenti alle loro esigenze. Ha inoltre indicato che gli utilizzatori non dovrebbero aspettarsi di beneficiare di prezzi sleali. La Commissione ha osservato che l’istituzione di misure può determinare un periodo di perturbazione del mercato e richiedere un cambio di fornitore, il che potrebbe comportare un certo tempo, implicare costi aggiuntivi e tradursi in prezzi di acquisto più elevati. I quattro utilizzatori non erano grandi importatori dalla Cina e alcune delle loro forniture del prodotto oggetto dell’inchiesta erano ottenute da fonti non cinesi. Inoltre, l’incidenza delle misure su tali utilizzatori non è stata suffragata da elementi di prova in quanto non avevano risposto al questionario come indicato nell’avviso di apertura e pertanto le informazioni finanziarie contenute nelle loro comunicazioni non erano sufficientemente comprovate e non hanno potuto essere esaminate dalla Commissione per verificarne l’esattezza. In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Decora ha presentato nuove osservazioni ribadendo la sua posizione in merito all’impatto delle misure ivi proposte. Le osservazioni non si riferiscono a nuove risultanze incluse nell’ulteriore divulgazione finale, e le risultanze e le conclusioni raggiunte dopo la divulgazione finale delle informazioni restano valide.

8.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(362)

In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni riportate nel considerando 329 del regolamento provvisorio sono state confermate.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE SULLA BASE DELL’UE A 27

(363)

Poiché tutti gli aspetti precedentemente divulgati sono ugualmente applicabili nel contesto dell’UE a 27, le conclusioni precedentemente comunicate sono confermate, non da ultimo perché il livello di dazio più basso proposto ridurrebbe l’eventuale impatto delle misure sugli importatori e sugli utilizzatori, fornendo nel contempo la necessaria protezione all’industria dell’Unione.

(364)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Airoldi ed Euranimi hanno osservato che l’istituzione di misure ha determinato prezzi più elevati, tempi di consegna più lunghi e trasporti più ingenti. Questo punto non ha alcuna validità in rapporto alla specifica divulgazione fatta, e gli impatti descritti non si sono verificati nel periodo in esame. Il punto non può dunque essere accolto. L’ulteriore divulgazione finale suggerisce effettivamente una riduzione dei dazi e, di conseguenza, un impatto ancora minore sugli importatori e sugli utilizzatori per quanto riguarda l’interesse dell’Unione rispetto allo scenario UE a 28.

10.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(365)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping.

(366)

La Commissione ha stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione (UE a 27) durante il periodo dell’inchiesta. La differenza evidenziata da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(367)

Per quanto riguarda il margine residuo, la Commissione intende basare il margine di underselling residuo al livello del 56,1 %. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative nell’UE a 27, sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(368)

Un utilizzatore ha osservato che un profitto di riferimento del 16 % era irrealistico per l’industria degli estrusi, mentre European Aluminium ha fornito elementi di prova attestanti che il margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole al considerando 339 del regolamento provvisorio era inappropriato, facendo presente che per la sopravvivenza dell’industria era necessario il 16 %. Pur non entrando nel merito dell’adeguatezza di tale argomentazione, la Commissione ha osservato che l’utilizzo di un profitto di riferimento più alto sarebbe irrilevante poiché il dazio è già fissato al livello dei margini di dumping. Non è pertanto necessario modificare i livelli di eliminazione del pregiudizio.

(369)

Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

Società

Margine di dumping (%)

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Dazio antidumping (%)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd.

21,2

29,8

21,2

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

29,8

21,2

Press Metal International Ltd.

25,0

52,7

25,0

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

52,7

25,0

Altri collaboratori

22,1

35,1

22,1

Tutte le altre società

32,1

56,1

32,1

(370)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante la presente inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(371)

Una società può chiedere l’applicazione della sua aliquota individuale del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda va presentata alla Commissione (40). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile.

(372)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(373)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(374)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(375)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(376)

Come indicato al considerando 202, sono state espresse opinioni contrastanti sulla natura dei prodotti dichiarati con il codice NC 7610 90 90. Di conseguenza esiste il rischio che gli operatori dichiarino il prodotto in esame come sottoinsiemi o kit di prodotti finiti con il codice NC 7610 90 90 per eludere le misure. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno monitorare le importazioni di sottoinsiemi e kit di prodotti finiti per ridurre al minimo tale rischio.

(377)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, European Aluminium ha supportato la necessità di tale monitoraggio e applicazione.

10.1.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(378)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

10.2.   Retroattività

(379)

Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione, in seguito a una richiesta del denunciante, ha sottoposto a registrazione le importazioni di estrusi in alluminio a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(380)

Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(381)

L’analisi della Commissione ha evidenziato che, rispetto al periodo dell’inchiesta, le importazioni dal paese interessato sono diminuite del 22 % nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, su base mensile. I dati ricevuti dall’industria dell’Unione hanno evidenziato che, sebbene in tale periodo anche la sua produzione e le sue vendite sul mercato dell’UE siano diminuite, essa non aveva perso quota di mercato e le importazioni cinesi non avevano registrato un ulteriore e sostanziale aumento della quota di mercato nei mesi successivi all’apertura dell’inchiesta.

(382)

Pertanto la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non era stata soddisfatta né in termini assoluti né in termini relativi.

(383)

Su tale base, la Commissione ha concluso che nel presente caso non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

11.   DISPOSIZIONE FINALE

(384)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(385)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, esclusi:

1)

prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;

2)

tubi saldati;

3)

prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»);

attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

21,2

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

C563

Press Metal International Ltd.

25,0

C564

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

C565

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

22,1

 

Tutte le altre società

32,1

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   La Commissione presta particolare attenzione alla potenziale elusione delle misure, e in particolare monitora le importazioni di prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare i sottoinsiemi di cui al paragrafo 1, punto 1, e di kit di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, punto 3, rispettivamente con i codici TARIC 7610909091 e 7610909092.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 non saranno più conservati.

Articolo 4

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato, al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e successive modifiche.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).

(4)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(5)  Cfr. in tal senso la sentenza del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV e a. contro Commissione europea, cause T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ECLI:EU:T:2011:364, punto 86. Cfr. anche l’articolo 2 del regolamento n. 1/1958.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 1).

(7)  Decisione della Mediatrice europea relativa al caso 924/2020/TE del 20 ottobre 2020.

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione, del 16 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GU L 211 del 17.8.2017, pag. 14).

(10)  Cfr. l’avviso di apertura, GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5.

(11)  Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3). Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(12)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Whirlpool Europe/Consiglio, T-314/06, EU:T:2010:390, punto 138.

(13)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui), C-301/16 P, EU:C:2018:132, punto 56.

(14)  Cfr. il sito web di Haomei, che nel dicembre 2019 descrive un concorso per la costruzione del partito:http://www.haomei-alu.com/Newsview.aspx?i=1179 (consultato il 17 novembre 2020).

(15)  Cfr. il sito web della Foshan Nanhai Aluminium Profile Industry Association, che descrive un evento per la costruzione del partito svoltosi a settembre 2020:http://www.napa.org.cn/news_detail.php?id=1878 (ultimo accesso: 17 novembre 2020).

(16)  Principio generale di diritto dell’Unione (cfr. la sentenza della Corte del 3 dicembre 1998, Belgocodex, C-381/97, EU:C:1998:589 e la sentenza della Corte del 26 aprile 2005«Goed Wonen», C-376/02, EU:C:2005:251).

(17)  Cfr. l’annuncio dell’offerta pubblica iniziale di Guangdong Haomei (marzo 2019):http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201904121318887721_1.pdf (ultimo accesso: 17 novembre 2020).

(18)  Cfr. il sito web del governo municipale di Qingyuan,http://www.gdqy.gov.cn/gdqy/zxzx/bmdt/content/post_1171116.html (ultimo accesso: 17 novembre 2020).

(19)  Cfr. il sito web della commissione nazionale per lo Sviluppo e le riforme (NDRC), su cui Haomei New Materials figura con il numero 1197 nell’elenco ufficiale delle imprese riconosciute come Centro tecnologico aziendale nazionale:https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/P020200109540064113144.pdf.

(20)  Nell’offerta pubblica iniziale di Haomei si legge: «[Haomei] è stata riconosciuta come Centro tecnologico aziendale nazionale e come base dimostrativa del Guangdong per l’innovazione e l’industrializzazione delle PMI e ha ricevuto sostegno politico nazionale e al pertinente livello locale.» Consultabile all’indirizzohttp://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201910/P020191015564364143717.pdf.

(21)  Cfr. il sito web della NDRChttps://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/t20200109_1218736.html.

(22)  Cfr. le Misure di gestione per il riconoscimento come Centro tecnologico aziendale nazionale, consultabili all’indirizzohttp://www.gov.cn/xinwen/2016-03/24/5057350/files/3d4f511db7454c06a20ece567157662a.pdf (ultimo accesso: 23 novembre 2020).

(23)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(24)  www.turkstat.gov.tr.

(25)  I volumi delle importazioni dal paese interessato sono stati provvisoriamente stabiliti come descritto di seguito. Sono stati considerati tutti i volumi classificati ai codici NC 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81, 7608 20 89 poiché tutti i prodotti da essi contemplati rientrano nella definizione del prodotto in esame; anche il 95 % dei volumi di cui al codice NC 7610 90 90 è stato considerato come prodotto oggetto dell’inchiesta solo per il paese interessato; le importazioni del prodotto in esame con i codici NC ex 7604 10 10, 7604 10 90 e 7608 10 00 sono state ritenute trascurabili.

(26)  Dati basati sulle importazioni dichiarate da otto Stati membri, pari all’84 % delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta. Volumi estrapolati per le importazioni per tutti gli Stati membri.

(27)  I prezzi del prodotto in esame per il periodo dell’inchiesta sono stati ottenuti dai dati delle autorità doganali. Questi prezzi erano più alti del 14 % rispetto al prezzo dei cinque codici NC. La differenza è stata utilizzata per fissare il prezzo per gli anni dal 2016 al 2018.

(28)  Gli otto codici NC sono: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 e 7608 20 89.

(29)  Gli otto codici NC sono: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 e 7608 20 89.

(30)  I dati Eurostat sono stati estratti nel novembre 2020 e pertanto presentano lievi differenze rispetto ai dati presentati nel regolamento provvisorio.

(31)  Dati basati sulle importazioni dichiarate da sette Stati membri, pari all’83 % delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta. Volumi estrapolati per le importazioni per tutti gli Stati membri.

(32)  I prezzi del prodotto in esame per il periodo dell’inchiesta sono stati ottenuti dai dati delle autorità doganali. Questi prezzi erano più alti dell’11 % rispetto al prezzo dei cinque codici NC. La differenza è stata utilizzata per fissare il prezzo per gli anni dal 2016 al 2018.

(33)  Gli otto codici NC sono: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 e 7608 20 89.

(34)  Come sopra.

(*1)  dato il basso impatto delle vendite al Regno Unito, come descritto di seguito, il consumo dell’Unione si basa in parte su dati dell’UE a 28, considerati rappresentativi per l’UE a 27.

(*2)  dato il basso impatto delle vendite al Regno Unito, come descritto di seguito, la quota di mercato dell’industria dell’Unione si basa in parte su dati dell’UE a 28, considerati rappresentativi per l’UE a 27.

(35)  I dati Eurostat sono stati estratti nel novembre 2020 e pertanto presentano lievi differenze rispetto ai dati presentati nel regolamento provvisorio.

(36)  OCSE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain», documenti di lavoro dell’OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi (consultabile all’indirizzo:http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en).

(37)  Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.

(38)  Cfr. il regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio, del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 33) che prevede due contingenti tariffari autonomi di i) 2 000 tonnellate sulle barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm, e di ii) 1 000 tonnellate sulle barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm.

(39)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2197 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 335 del 27.12.2019, pag. 1) e successive rettifiche.

(40)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(41)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

codice addizionale TARIC

Foshan Guangcheng Aluminium Co Ltd

C566

Foshan Modern Copper & Aluminum Extrusion Co., Ltd.

C567

Foshan City Nanhai Yongfeng Aluminium Co., Ltd

C568

Foshan QianYang aluminium Co., Ltd

C569

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Co., Ltd

C570

Foshan Sanshui Match Hardware Products Co., Ltd.

C571

Fuyao Group:

Fujian Fuyao Automotive Aluminium System Co., Ltd

Jiangsu Fuyao Automotive Trim System Co., Ltd.

C572

Giant Light Metal Technology Co., Ltd.

C573

Goomax Metal Co., Ltd. Fujian

C574

Guangdong Huachang Aluminium Factory Co Ltd

C575

Guangdong Jiangsheng Aluminium Co., Ltd.

C599

Guangdong Jihua Aluminium Co., Ltd.

C576

Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. & Exp. Co Ltd

C577

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

C578

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

C579

Guangya Aluminium Industries Co., Ltd

C580

HOSHION Group:

Zhongshan Hoshion Smart Home Accessories Co., Ltd.

Cyma Precision Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co. Ltd.

C581

Jiangmen Cosco Shipping Aluminium Co., Ltd

C582

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd

C583

Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd

C584

JMA Group:

Foshan Jma Aluminium Co., Ltd

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.

C585

PanAsia Aluminium (China) Limited

C586

Pingguo Jianfeng Aluminium Co., Ltd.

C587

Qingyuan Time Aluminum Co., Ltd.

C588

Shandong Huajian Aluminium Group:

Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd

Shandong Huajian Aluminium Technology Co., Ltd

C589

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

C590

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co.Ltd

C591

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.

C592

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd.

C593

Sihui Shi Guoyao Aluminum Co., Ltd

C594

Tai Shan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co., Ltd

C595

Tianjin Jinpeng Aluminium Profiles Manufacture Co., Ltd.

C607

Tongcheng Metal Material Co., Ltd

C596

Xinhe Group:

Guangdong Xinhe Aluminum Co., Ltd.

Guangdong Yaoyinshan Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Xinhe Aluminium Xinxing Co., Ltd

C597

Yingkou Liaohe Aluminum Products Co., Ltd.

C598


30.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/547 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 51,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (2) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 23, primo comma, lettere da b) a f), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e l’articolo 35, primo comma, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (4) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 58, primo comma, lettera a), l’articolo 90, primo comma, lettera f), l’articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 103, paragrafo 6, e l’articolo 134, primo comma, lettere da a) a d) e lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e dei suoi elementi di sistema, vale a dire il sistema che attua le procedure del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi e dell’assistenza amministrativa e collaborazione (iRASFF), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie animali (ADIS), il sistema per la notifica della conferma ufficiale della presenza, nel territorio degli Stati membri, di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT) e il sistema esperto per il controllo degli scambi per lo scambio di dati, informazioni e documenti (Traces). Stabilisce altresì norme sui collegamenti necessari tra i suddetti elementi.

(2)

Esso stabilisce inoltre norme per l’istituzione della rete per il funzionamento dell’ADIS e per quanto riguarda l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione a fini di notifica nell’Unione e comunicazione nell’Unione delle malattie animali.

(3)

Al fine di garantire l’utilizzo uniforme dell’ADIS da parte degli Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (6) fissa norme concernenti il formato e la struttura dei dati che devono essere inseriti in tale sistema per le notifiche nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie, il formato e la procedura per la comunicazione nonché i termini e la frequenza per le notifiche e le comunicazioni.

(4)

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbero essere incluse norme comuni per i punti di contatto della rete ADIS in relazione alla presentazione di notifiche nell’Unione e di comunicazioni nell’Unione, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, è opportuno che tali norme comprendano disposizioni sul periodo massimo di conservazione dei dati personali nell’ADIS.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme, da includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per quanto riguarda i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces al fine di garantire che i dati pertinenti relativi alle notifiche nell’Unione siano scambiati automaticamente o siano resi disponibili in entrambi i sistemi, e di fornire informazioni pertinenti ai membri della rete.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme sull’uso del Traces per la trasmissione alla rete EUROPHYT per le intercettazioni di notifiche di intercettazione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da altri Stati membri o paesi terzi, che possano presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. Esso dispone che le notifiche di intercettazione di partite commercializzate nell’Unione siano trasmesse dal punto di contatto della rete EUROPHYT per le intercettazioni, mentre le notifiche di intercettazione di partite che entrano nell’Unione devono essere trasmesse dal responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa a tali partite.

(7)

Dato che le notifiche relative alle partite intercettate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione delle notifiche di non conformità di merci di cui al regolamento (UE) 2017/625 e devono essere scambiate nell’iRASFF tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione, è opportuno che le notifiche relative a tali partite intercettate siano trasmesse nell’iRASFF.

(8)

Al fine di garantire che l’iRASFF sia utilizzato anche per lo scambio di notifiche di partite non conformi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante, è opportuno riformulare la definizione del termine «notifica di non conformità» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

(9)

Al contempo, al fine di evitare confusione riguardo al termine «rischio» definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, è altresì necessario sopprimere tale definizione, adattare invece alcune definizioni relative alle notifiche nell’iRASFF e chiarire in tali definizioni le diverse categorie di rischio.

(10)

Analogamente, onde evitare confusione sul significato delle espressioni definite «rete sulle frodi alimentari» e «notifica di frode alimentare» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e rispecchiare in modo più esatto l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in tali espressioni definite, è necessario rinominare tali espressioni, rispettivamente, in «rete sulle frodi» e «notifica di frode», e adeguare di conseguenza tutte le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 riguardanti le frodi alimentari.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce altresì che le informazioni riguardanti le partite intercettate che entrano nell’Unione debbano contenere le informazioni registrate nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) dal responsabile fitosanitario ufficiale in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, e dell’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alle partite intercettate e informazioni sulla quarantena imposta.

(12)

Dato che il DSCE contiene voci per la registrazione di informazioni sulle misure adottate in merito alle partite intercettate, compresi i casi in cui è stata imposta una quarantena, non è necessario trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni anche nel Traces. L’obbligo di trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni nel Traces dovrebbe essere pertanto revocato e sostituito dall’obbligo di registrare i dati sulle intercettazioni nel DSCE.

(13)

Inoltre, dato che qualsiasi non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativa alle partite che entrano o sono commercializzate nell’Unione deve essere notificata nel Traces o nell’iRASFF, tutte le disposizioni riguardanti le notifiche di intercettazione EUROPHYT dovrebbero essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per l’uso di DSCE elettronici e per il rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione. Tali norme prevedono elevati livelli di garanzia in merito alla verifica dell’identità dei certificatori prima che essi siano abilitati ad apporre la firma elettronica, come pure l’apposizione, alla firma elettronica, di una validazione temporale elettronica qualificata generata da terzi fidati.

(15)

L’esperienza ha dimostrato che tali livelli elevati di garanzia non sono necessari in quanto il meccanismo di autenticazione prima di iniziare la sessione nel Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro, oppure il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale forniscono un livello di garanzia sufficiente riguardo all’identità dichiarata del firmatario. La validazione temporale non è inoltre necessaria. Il flusso sicuro di dati all’interno dei sistemi e tra di essi e l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato, concepito per fornire un’indicazione temporale corretta riguardo ai dati e dimostrare l’integrità e l’esattezza degli stessi in maniera attendibile, forniscono garanzie sufficienti che un’eventuale successiva modifica dei dati sarà individuata.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto apportare modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che consentano ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali e ai certificatori di utilizzare la firma elettronica nei DSCE e nei certificati elettronici con livelli di garanzia dell’identità inferiori e senza validazioni temporali, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Il presente regolamento dovrebbe contenere altresì modifiche alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto concerne il rilascio di certificati o di documenti commerciali in formato elettronico che accompagnano le partite di animali e di alcune merci spostate tra Stati membri a norma dell’articolo 150, dell’articolo 161, paragrafo 5, dell’articolo 167, paragrafo 4, dell’articolo 217 e dell’articolo 223, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano trasportati all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (8) e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti esportati o riesportati dall’Unione a norma dell’articolo 100, paragrafo 5, e dell’articolo 101, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali norme dovrebbero essere analoghe a quelle relative al rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione.

(18)

Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che i certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione o la riesportazione dal territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano presentati solo attraverso l’IMSOC o nel quadro di uno scambio elettronico con l’IMSOC, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’inserimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, di norme per il rilascio di tali certificati in linea con il suddetto regolamento.

(19)

Allo scopo di rafforzare l’applicazione delle norme dell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 prevede che i punti di contatto della rete Traces mantengano e aggiornino nel Traces gli elenchi di determinati dati di riferimento necessari per il buon funzionamento del Traces stesso. Gli elenchi comprendono stabilimenti del settore alimentare riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come pure stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati riconosciuti o registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20)

Allo stesso scopo, il presente regolamento dovrebbe ampliare ulteriormente tali elenchi di dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti di cui al regolamento (UE) 2016/429 nonché determinati operatori professionali registrati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nella misura in cui svolgano attività transfrontaliere.

(21)

Allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri per la preparazione delle analisi del rischio per le ispezioni o gli audit concernenti il trasporto di animali vivi, gli elenchi dei dati di riferimento dovrebbero includere altresì i posti di controllo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (11), come pure i trasportatori autorizzati, i conducenti e i guardiani certificati e i mezzi di trasporto riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (12).

(22)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche riguardanti l’ADIS, i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces e l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

(23)

Tenuto conto dell’importanza dei dati di riferimento per il buon funzionamento del Traces, anche l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento dei regolamenti (CE) n. 1255/97, (CE) n. 1/2005 e (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

(24)

Vista la necessità di sviluppare ulteriormente i sistemi iRASFF e Traces per quanto concerne le notifiche di intercettazione, la data di applicazione delle modifiche del capo 3, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere rinviata all’1 dicembre 2021.

(25)

L’allegato della decisione 97/152/CE della Commissione (13) stabilisce i dati da inserire nel sistema Traces relativo alle partite di animali o di prodotti animali provenienti da paesi terzi. Tale decisione si basa sull’articolo 12 della decisione 92/438/CEE del Consiglio (14), che è stata abrogata dall’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019. Le informazioni di cui all’allegato della decisione 97/152/CE figurano adesso nel DSCE-A e nel DSCE-P di cui all’allegato II, parte 2, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Per motivi di chiarezza e coerenza, la decisione 97/152/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(26)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 14 gennaio 2021.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 è così modificato:

1.

al capo 1, l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8) è soppresso;

b)

il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

“rete RASFF”: il sistema di allarme rapido istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per le notifiche di cui ai punti da 15 a 20 del presente articolo;»;

c)

il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

“rete sulle frodi”: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode definite al punto 21;»;

d)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“rete di allarme e collaborazione”: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi;»;

e)

il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

“notifica di non conformità”: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;

f)

il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20)

“notifica di respingimento alla frontiera”: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi a causa di un rischio di cui all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;

g)

il punto 21) è sostituito dal seguente:

«21)

“notifica di frode”: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;

h)

il punto 22) è sostituito dal seguente:

«22)

“notifica originale”: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode o una notifica di respingimento alla frontiera;»;

i)

i punti 33) e 34) sono soppressi;

2.

al capo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio EUROPHYT;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’ADIS e il Traces, che consentono lo scambio di dati e di informazioni relativi alle notifiche nell’Unione.»;

3.

al capo 3, la sezione 1 è così modificata:

a)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni

Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati in conformità all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode.»;

b)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi nel rispettivo punto di contatto unico.»;

c)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Notifiche di frode

1.   I punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano notifiche di frode che comprendono almeno quanto segue:

a)

tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1;

b)

una descrizione della presunta pratica fraudolenta;

c)

l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;

d)

informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;

e)

informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.

2.   I punti di contatto della rete sulle frodi comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode dopo che è stata scambiata.»;

d)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode solo i punti di contatto della rete sulle frodi notificanti, notificati e interpellati.»;

e)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.»;

f)

all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode o di follow-up;»;

g)

all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se una notifica di non conformità o di frode riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.»;

h)

all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode tramite posta elettronica;»;

4.

al capo 3, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

ADIS

Articolo 29

Rete ADIS

1.   Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in conformità agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*1).

2.   Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

Articolo 29 bis

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali provenienti dalle notifiche nell’Unione e dalle comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell’ADIS per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 29 ter

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’ADIS

1.   In caso di indisponibilità dell’ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell’Unione e le comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione.

2.   Non appena l’ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).»;"

5.

al capo 3, la sezione 3 è così modificata:

a)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Rete EUROPHYT per i focolai

Ciascun membro della rete EUROPHYT per i focolai designa un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT.»;

b)

gli articoli 31 e 33 sono soppressi;

6.

al capo 3, la sezione 4 è così modificata:

a)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Rete TRACES

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 e in altre normative dell’Unione relative al Traces.»;

b)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione e uso delle firme elettroniche

1.   I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

i)

il Traces;

ii)

il sistema nazionale di uno Stato membro;

iii)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;

iv)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;

b)

sono firmati da un funzionario autorizzato con la sua firma elettronica;

c)

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.

2.   Se i certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato.

3.   La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).

4.   L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.»;

c)

dopo l’articolo 39 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 39 bis

Rilascio di certificati e documenti commerciali in formato elettronico per gli spostamenti di animali e merci tra gli Stati membri e uso delle firme elettroniche

I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per gli spostamenti di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale tra gli Stati membri, e i documenti commerciali in formato elettronico per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasportati verso un altro Stato membro, soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono rilasciati nel TRACES;

b)

sono firmati da un veterinario ufficiale o da un certificatore con la sua firma elettronica;

c)

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

Articolo 39 ter

Rilascio di certificati elettronici per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e uso delle firme elettroniche

I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell’Unione verso un paese terzo sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

a)

il Traces, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b)

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii)

sia trasmesso al Traces al più tardi al momento dell’apposizione della firma elettronica da parte del certificatore e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;

d)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Uso di un DSCE elettronico

Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:

a)

il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b)

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii)

sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione sulla partita è adottata in base a controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;

e)

all’articolo 42, il paragrafo 3 è soppresso;

f)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Elenchi dei dati di riferimento

1.   Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi:

a)

stabilimenti del settore alimentare che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;

b)

stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c)

posti di controllo ai quali l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha rilasciato un riconoscimento in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (*2);

d)

trasportatori che fanno lunghi viaggi, ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*3);

e)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

f)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

g)

stabilimenti e operatori figuranti nel registro degli stabilimenti e degli operatori registrati di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

h)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

i)

trasportatori ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

j)

conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai quali l’autorità competente ha rilasciato un certificato di idoneità a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005;

k)

mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi e navi adibite al trasporto di bestiame, cui l’autorità competente ha rilasciato un certificato di omologazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

l)

operatori figuranti nel registro degli operatori professionali che introducono nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario di cui all’articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;

m)

stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 per svolgere attività che riguardano piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi.

2.   I punti di contatto di cui al paragrafo 1 inseriscono nel Traces le informazioni relative a ciascun elenco indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato di tali elenchi fornite dalla Commissione.

3.   La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), mediante la pubblicazione sul proprio sito web o attraverso il Traces.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»."

Articolo 2

Abrogazione

La decisione 97/152/CE è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applica a decorrere dall’1 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(3)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(4)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(13)  Decisione 97/152/CE della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa ai dati da inserire nello schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti animali, provenienti da paesi terzi, che hanno formato oggetto di una rispedizione (GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50).

(14)  Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


30.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/548 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), in seguito a una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di cavi di fibre ottiche.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

(3)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(4)

Il 17 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

Secondo il denunciante la registrazione era giustificata in quanto erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante in particolare ha affermato che, in seguito all’apertura del procedimento, il prodotto in esame era oggetto di dumping nell’Unione in volumi crescenti, con la conseguenza di arrecare un pregiudizio significativo all’industria dell’Unione e di compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi.

(6)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(7)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell’esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione. Il margine di dumping così calcolato nella denuncia, pari al 123 %, è significativo.

(8)

Queste informazioni erano contenute nell’avviso di apertura e la Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping.

(9)

In risposta alla domanda di registrazione presentata da Europacable, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha dichiarato che i requisiti di legge per la registrazione non erano soddisfatti, in quanto la domanda di registrazione non teneva conto dell’informazione dell’importatore sulle pratiche di dumping unitamente al requisito dell’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. In particolare, secondo tale parte, qualsiasi aumento delle importazioni che non deriverebbe dall’essere informati della possibilità che siano adottate misure non dovrebbe soddisfare i requisiti di legge.

(10)

Riguardo a tale affermazione, la Commissione ritiene che i due requisiti vadano considerati separatamente. La CCCME in effetti motiva le sue affermazioni facendo riferimento alle conclusioni formulate dalla Corte (3) in relazione all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), e non dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), che costituisce un requisito distinto (e cumulativo) (4). La CCCME ha riportato le conclusioni parzialmente ed estrapolandole dal contesto. Una semplice lettura dell’intero punto chiarisce che tali conclusioni non sono pertinenti ai fini dell’interpretazione della condizione di «essere informati». Le conclusioni relative a tale causa di fatto suffragano la posizione della Commissione, secondo cui è a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta che gli importatori erano stati informati della possibilità che venissero successivamente applicati dazi con effetto retroattivo. Questo fa pensare che gli importatori fossero (o avrebbero dovuto essere) informati anche delle pratiche di dumping.

(11)

Per quanto riguarda l’informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la Commissione ritiene che, avendo essa aperto l’inchiesta e fornito tutte le informazioni necessarie alle parti interessate, gli importatori dovrebbero essere informati delle pratiche di dumping. L’avviso di apertura è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è accessibile a tutte le parti interessate, compresi gli importatori. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che in quel momento gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

(12)

Per quanto riguarda l’aumento delle importazioni, l’analisi di cui ai considerando 19 e 20 evidenzia che le importazioni sono effettivamente aumentate in modo significativo dopo l’apertura dell’inchiesta e che, a causa del tempo necessario tra l’ordine e la consegna, tale tendenza non è emersa immediatamente, ma oltre un mese dopo l’apertura dell’inchiesta. Ciò dimostra che l’ulteriore aumento riportato di seguito è dovuto a decisioni consapevoli degli importatori alla luce dell’inchiesta in atto e della possibilità che venissero applicati dazi sul prodotto in esame.

(13)

La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(14)

Nella domanda di registrazione delle importazioni il denunciante ha sostenuto che si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. A tal fine il denunciante ha utilizzato le statistiche doganali cinesi, dalle quali risulta che nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2020 i produttori cinesi di cavi di fibre ottiche hanno esportato nell’Unione (5) volumi con il codice di prodotto cinese 8544.70.00 maggiori del 9,5 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

(15)

La CCCME ha contestato le cifre fornite dal denunciante, sostenendo che le statistiche cinesi sulle esportazioni non erano attendibili e che i dati Eurostat non indicavano un aumento delle importazioni.

(16)

La Commissione ha effettuato la propria valutazione sulla base di dati completi e aggiornati disponibili nella banca dati Surveillance, senza tener conto delle statistiche cinesi sulle esportazioni.

(17)

La Commissione ha confrontato il livello delle importazioni nel periodo compreso tra il primo mese intero successivo all’apertura dell’inchiesta (ottobre 2020) e l’ultimo mese intero disponibile (gennaio 2021) con i corrispondenti volumi delle importazioni nello stesso periodo dell’anno precedente (ottobre 2019 - gennaio 2020).

(18)

Prima dell’apertura della presente inchiesta non esisteva un codice TARIC specifico per il prodotto in esame. La Commissione ha calcolato la quota delle importazioni del prodotto in esame (dichiarato con il codice TARIC 8544700010) nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 (32,85 %). La suddetta quota era anche in linea con quella indicata nella denuncia e considerata adeguata per il periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020. Si è ritenuto che questo fosse un approccio prudente in quanto gli altri prodotti rientranti nel codice NC 8544 70 00 non sono oggetto dell’inchiesta e la Commissione non ha individuato alcun elemento che possa indicare un aumento di tali importazioni. Le importazioni dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Periodo successivo all’apertura dell’inchiesta

Importazioni UE27 (kg — codice NC completo)

Importazioni UE27 (kg — prodotto in esame)

Periodo precedente all’apertura dell’inchiesta

Importazioni UE27 (kg — codice NC completo)

Importazioni UE27 (kg — stima per il prodotto in esame)

Aumento % (periodo successivo vs precedente all’apertura dell’inchiesta)

Ott 2020

2 302 136

744 914

Ott 2019

2 482 783

815 622

-8,7

Nov 2020

2 035 304

527 452

Nov 2019

1 871 467

614 798

-14,2

Dic 2020

2 519 501

745 918

Dic 2019

1 421 222

466 888

59,8

Gen 2021

3 615 579

1 422 058

Gen 2020

2 439 294

801 336

77,5

Totale

10 472 519

3 440 342

 

8 214 766

2 698 645

27,5

Fonte: dati sulla sorveglianza doganale dell’UE.

(19)

La Commissione ha inoltre confrontato le importazioni medie mensili durante il periodo dell’inchiesta (da luglio 2019 a giugno 2020) con le importazioni medie mensili nei quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta (da ottobre 2020 a gennaio 2021). Il confronto, illustrato nella tabella che segue, ha evidenziato un aumento del 15,05 %.

Codice NC completo

Prodotto in esame

Aumento % dopo l’apertura dell’inchiesta

Media mensile dopo l’apertura dell’inchiesta

Media mensile (luglio 2019 - giugno 2020)

Media mensile dopo l’apertura dell’inchiesta

Media mensile (luglio 2019 - giugno 2020)

2 618 130

2 275 551

860 086

747 544

15,05

Fonte: dati sulla sorveglianza doganale dell’UE.

(20)

La Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni di cui sopra con altre fonti di informazioni disponibili, tra cui i moduli di campionamento e le risposte al questionario dei produttori esportatori come pure Eurostat, dalle quali è emerso che i volumi delle importazioni sopra indicati ottenuti dalla banca dati sulla sorveglianza doganale dell’UE potrebbero essere sottostimati. La Commissione esaminerà le ragioni di tali discrepanze, compreso il tasso di conversione tra le diverse unità di misura. La Commissione ha ritenuto che questo elemento non metta in discussione il fatto che i volumi delle importazioni di cui sopra dovrebbero essere considerati attendibili ai fini della presente analisi. Inoltre la correzione di un’eventuale sottostima dei volumi delle importazioni potrebbe solo rafforzare le conclusioni raggiunte nel presente regolamento.

(21)

La Commissione ha quindi concluso che l’aumento medio del 27,5 % nei mesi successivi all’apertura dell’inchiesta costituisca un sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Analogamente anche l’aumento del 15,05 %, stabilito sulla base della media mensile dei quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell’inchiesta, è risultato sostanziale.

(22)

La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio

(23)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.

(24)

Come stabilito nei considerando da 13 a 18, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame. Questo potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi da applicare. È in effetti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano accrescere ulteriormente la loro quota di mercato prima dell’adozione di eventuali misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi nella seconda metà di maggio 2021.

(25)

Quello dell’UE è infatti un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi in quanto costituisce un vasto mercato dei cavi di fibre ottiche in cui non sono in vigore misure di difesa commerciale, diversamente da altri mercati come quello degli Stati Uniti [dove si applicano dazi del 25 % (6)]. Ciò vale a maggior ragione se si considera il notevole eccesso di capacità cinese per questo prodotto, che, in base a informazioni di mercato specializzate fornite dai denuncianti, ammonterebbe a più del doppio dell’intero mercato dell’UE. Inoltre la collocazione temporale è critica, in quanto nel gennaio 2021 è stata avviata un’importante gara d’appalto riguardante il prodotto in esame per un contratto di fornitura pluriennale che rappresenta una quota considerevole del consumo in Francia.

(26)

Tenendo inoltre conto del fatto che l’industria dell’Unione ha costi fissi elevati, è evidente che la riduzione della quota di mercato e della produzione comporterà, nel periodo compreso tra l’apertura dell’inchiesta e l’eventuale istituzione di misure, anche una riduzione della redditività.

(27)

Inoltre i prezzi all’importazione del prodotto in esame nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 erano bassi. Dalla banca dati Surveillance 2 si evince che il valore medio per kg delle importazioni cinesi con il codice NC 8544 70 00 nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 era inferiore di circa il 24 % rispetto al periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020. Ciò è indicativo dei prezzi medi del prodotto in esame, in quanto la quota delle importazioni del prodotto in esame in entrambi i periodi è analoga (dai dati della vigilanza doganale dell’UE per il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 risulta che il prodotto in esame rappresenta circa il 33 % delle importazioni totali con il codice NC 8544 70 00, la stessa percentuale indicata nella denuncia). Quanto precede conferma la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi descritta nella denuncia.

(28)

L’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni osservato dopo l’apertura dell’inchiesta (in particolare a dicembre e gennaio), favorito dall’eccesso di capacità esistente in Cina e alimentato dall’attrattiva del mercato dell’UE, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore delle misure, anche in considerazione dell’impatto concentrato in un breve arco di tempo, della collocazione temporale critica di alcune gare d’appalto e dei bassi prezzi in questione. Nel fascicolo non vi sono informazioni relative ad altre circostanze che confuterebbero tale valutazione

(29)

La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.4.   Conclusioni

(30)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.   PROCEDURA

(31)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(32)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(33)

Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

(34)

Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 123 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 43 % per il prodotto in esame. Su tale base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare può essere stimato pari al livello di eliminazione del pregiudizio asserito nella denuncia, ossia fino al 43 % ad valorem sul valore cif all’importazione del prodotto in esame.

(35)

Alla luce della difficoltà di confrontare i volumi in diverse unità di misura, come indicato al considerando 20, la Commissione ritiene opportuno che, a fini di monitoraggio, i dati relativi alle importazioni comprendano le informazioni sulla lunghezza dei cavi in chilometri. Le autorità doganali sono pertanto invitate a raccogliere tali informazioni.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(36)

I dati personali raccolti nell’ambito della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i seguenti prodotti:

i)

i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii)

i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 316 del 24.9.2020, pag. 10.

(3)  Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd contro Commissione europea, causa T-749/16, punto 74.

(4)  Idem, punto 46.

(5)  Questi dati si riferiscono alle esportazioni verso l’UE27.

(6)  Si veda: https://hts.usitc.gov/view/China%20Tariffs?release=2020HTSARev16.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), allegato I «Nomenclatura combinata».


30.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/549 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

recante la trecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 23 marzo 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare otto voci dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

1)

«Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy [alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina]. Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scaduto il 4.2.2011). Numero della carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.»

è sostituito da quanto segue:

«Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (nome nella grafia originale: خليفة محمد تركي السبيعي) [alias certi: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; alias incerti: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina]. Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: a) 1353275 (numero di passaporto qatariano che scade il 12.6.2022); b) 00685868 (numero di passaporto qatariano rilasciato a Doha il 5.2.2006 e scaduto il 4.2.2011). N. di identificazione nazionale: 26563400140 (numero di identificazione qatariano). Indirizzo: Al-Waab, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 10.10.2008.»

2)

«Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17 novembre 1960. Luogo di nascita: a) Kuwait, b) Qatar. Nazionalità: kuwaitiana. Numero di passaporto: a) 001714467 (passaporto kuwaitiano), b) 101505554 (passaporto kuwaitiano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.»

è sostituito da quanto segue:

«Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17.11.1960. Luogo di nascita: Kuwait. Cittadinanza: kuwaitiana. N. del passaporto: a) 001714467 (numero di passaporto kuwaitiano); b) 101505554 (numero di passaporto kuwaitiano). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.8.2014.»

3)

«Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f)'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 00868774 (passaporto qatariano scaduto il 27.4.2014). N. di identificazione nazionale: 25463401784 (ID qatariano, scade il 6.12.2019). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»

è sostituito da quanto segue:

«'Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias certi: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: a) 01461558 (numero di passaporto qatariano che scade il 20.1.2024); b) 00868774 (numero di passaporto qatariano scaduto il 27.4.2014). N. di identificazione nazionale: a) 25463400086 (numero di identificazione qatariano); b) 25463401784 (numero di identificazione qatariano, scaduto il 6.12.2019). Indirizzo: Al-Waab, Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»

4)

«Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam [alias a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab]. Data di nascita: 1984. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: giordana. N. passaporto: a) K048787 (passaporto giordano); b) 486298 (passaporto giordano). Numero di identificazione nazionale: 28440000526 (documento d'identità nazionale qatariano). Indirizzo: Repubblica araba siriana (dicembre 2014). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

è sostituito da quanto segue:

«Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (nome nella grafia originale: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias certi: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; alias incerti: a) Khattab; b) Ibn al-Khattab]. Data di nascita: 1984. Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: a) K048787 (numero di passaporto giordano); b) 486298 (numero di passaporto giordano). Indirizzo: Repubblica araba siriana (localizzazione del dicembre 2014). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.1.2015.»

5)

«Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (alias (a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; (b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; (c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; (d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; (e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; (f) Ibrahim al-Bakr; (g) Abu-Khalil). Data di nascita: 12.7.1977. Luogo di nascita: Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 01016646 (passaporto qatariano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

è sostituito da quanto segue:

«Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (nome nella grafia originale: ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر) (alias certi: (a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; (b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; (c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; (d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; (e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; (f) Ibrahim al-Bakr; alias incerto: Abu-Khalil). Data di nascita: 12.7.1977. Luogo di nascita: Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 01016646 (passaporto qatariano scaduto l'11.1.2017). N. di identificazione nazionale: 27763401255 (n. di identificazione del Qatar). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.1.2015.»

6)

«'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (alias (a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; (b) 'Umar al-Qatari; (c) 'Umar al-Tayyar). Data di nascita: 13.7.1989. Nazionalità: giordana. N. passaporto: K475336 (passaporto giordano rilasciato il 31.8.2009 e scaduto il 30.8.2014). N. di identificazione nazionale: 28940000602 (documento d'identità nazionale qatariano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

è sostituito da quanto segue:

«'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (nome nella grafia originale: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (alias certi: (a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; alias incerti: (a) 'Umar al-Qatari; (b) 'Umar al-Tayyar). Data di nascita: 13.7.1989. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: K475336 (numero di passaporto giordano rilasciato il 31.8.2009 e scaduto il 30.8.2014). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.1.2015.»

7)

«'Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (alias (a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, (e) Abu Ali al-Kawari). Data di nascita: 28.9.1973. Cittadinanza: qatariana. n. passaporto: (a) passaporto qatariano n. 01020802; (b) passaporto qatariano n. 00754833 rilasciato il 20.5.2007; (c) passaporto qatariano n. 00490327 rilasciato il 28.7.2001. n. di identificazione nazionale: carta d'identità kuwaitiana n. 27363400684. Indirizzo: Al-Laqtah, Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.9.2015.»

è sostituito da quanto segue:

«Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (nome nella grafia originale: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري) (alias certi: (a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; (e) Abu Ali al-Kawari). Data di nascita: 28.9.1973. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: (a) 01020802 (numero di passaporto qatariano); (b) 00754833 (numero di passaporto qatariano rilasciato il 20.5.2007); (c) 00490327 (numero di passaporto qatariano rilasciato il 28.7.2001); (d) 01538029 (numero di passaporto qatariano che scade il 14.3.2025). N. di identificazione nazionale: 27363400684 (numero di identificazione qatariano). Indirizzo: Al Kharaitiyat, Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.9.2015.»

8)

«Sàd Bin Sàd Muhammad Shariyan Al-Kàbi (alias (a) Sàd bin Sàd Muhammad Shiryan al-Kàbi; (b) Sàd Sàd Muhammad Shiryan al-Kàbi; (c) Sàd al-Sharyan al-Kàbi; (d) Abu Hazà; (e) Abu Hazzà; (f) Umar al-Afghani; (g) Abu Sàd; (h) Abu Suad. Data di nascita: 15.2.1972. Cittadinanza: qatariana. n. passaporto: passaporto qatariano n. 00966737. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.9.2015.»

è sostituito da quanto segue:

«Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (nome nella grafia originale: سعد بن سعد محمد شریان الكعبي) (alias certi: (a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; alias incerti: (a) Abu Haza'; (b) Abu Hazza'; (c) Umar al-Afghani; (d) Abu Sa'd; (e) Abu Suad). Data di nascita: 15.2.1972. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 00966737 (numero di passaporto qatariano scaduto il 16.2.2016). N. di identificazione nazionale: 27263401275 (numero di identificazione qatariano). Indirizzo: Umm Salal, Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.9.2015.»