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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/1 |
DECISIONE (UE) 2021/390 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2020
che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione europea, in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio del 3 luglio 2009, ha condotto negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare. |
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(2) |
Tali negoziati si sono conclusi con successo. |
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(3) |
È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare. (*1)
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
B. DIVJAK
(*1) Accordo pubblicato nella GU L 440 del 30.12.2020, pag. 1.
REGOLAMENTI
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/391 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2021
che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. |
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(2) |
In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:
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1) |
alla sezione A.(«Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
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2) |
la sezione B. («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/392 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2021
relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle autovetture e sui veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’Unione sono essenziali per il funzionamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di cui al regolamento (UE) 2019/631. Atteso che tale regolamento ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020, è opportuno semplificare e chiarire le disposizioni di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 (2) e (UE) n. 293/2012 (3) della Commissione e riunire tali disposizioni in un unico regolamento di esecuzione. Ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno tuttavia consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021. |
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(2) |
Per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi è necessario stabilire delle procedure che devono essere seguite dalle autorità competenti degli Stati membri, dai costruttori, dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). |
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(3) |
Il ciclo di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631 prevede tre tappe principali: la comunicazione annuale alla Commissione, da parte delle autorità degli Stati membri, dei dati provvisori basati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi nel corso dell’anno civile precedente; la trasmissione di tali dati provvisori, da parte della Commissione assistita dall’AEA, ai costruttori interessati; la verifica di tali dati da parte dei costruttori e, se necessario, la comunicazione alla Commissione delle eventuali correzioni apportate. |
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(4) |
È opportuno definire chiaramente le misure che le diverse parti devono adottare, entro i termini previsti nel corso delle tre fasi, al fine di garantire la solidità e l’affidabilità dell’insieme di dati finale pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631, sulla base del quale vengono determinate le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori e il rispetto dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2. |
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(5) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a raccogliere, a partire dal 2021, i dati sul consumo reale di carburante o di energia delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono registrati dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4). |
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(6) |
Questi dati reali dovrebbero essere raccolti non appena disponibili, in quanto è essenziale individuare, quanto prima possibile, come evolvono nel tempo la differenza tra le emissioni e il consumo di carburante o di energia reali e i corrispondenti valori di omologazione, sia per monitorare l’efficacia delle norme sulle emissioni di CO2 ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, sia per informare il pubblico. |
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(7) |
Al fine di garantire che sia possibile accedere il più rapidamente possibile ai dati sul consumo reale di carburante e di energia, i costruttori dovrebbero essere tenuti a raccogliere questi dati dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021. Tali dati possono essere rilevati sia attraverso il trasferimento diretto dei dati dai veicoli ai costruttori, sia attraverso i loro concessionari o riparatori autorizzati quando effettuano operazioni di manutenzione o riparazioni sui veicoli e devono leggere i dati di bordo per altri scopi. I costruttori che hanno accesso a tali dati dovrebbero comunicarli alla Commissione, iniziando dai dati relativi ai veicoli nuovi immatricolati nell’Unione per la prima volta nel 2021. |
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(8) |
A norma del regolamento (UE) 2017/1151, l’obbligo di dotare i veicoli di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante o di energia non si applica ad alcuni piccoli costruttori ed è pertanto opportuno che questi siano esentati anche dall’obbligo di raccogliere e comunicare i dati reali. Se lo desiderano, i piccoli costruttori dovrebbero comunque avere la possibilità di comunicare tali dati. |
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(9) |
È opportuno che gli Stati membri raccolgano dati sul consumo reale di carburante e di energia nell’ambito dei controlli tecnici effettuati a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per agevolare questo compito, occorre allineare l’obbligo di rilevamento dei dati reali alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/UE, per quanto riguarda i calendari nazionali dei controlli tecnici e la lettura dei dati dalla porta seriale di diagnosi a bordo dei veicoli. La raccolta dei dati dovrebbe pertanto iniziare sin dal primo controllo tecnico e dovrebbe diventare obbligatoria solo dopo il 20 maggio 2023, data a partire dalla quale gli organismi e i soggetti che effettuano tali controlli devono dotarsi dei dispositivi necessari, come gli strumenti di scansione, a norma di tale direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora lo desiderino, a comunicare i dati prima di tale data. |
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(10) |
I costruttori e gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all’AEA i dati reali raccolti nel corso di un anno civile, utilizzando le procedure per la trasmissione di dati stabilite dall’AEA. Qualora tali dati non fossero disponibili, come può accadere in particolare nei primi anni civili successivi al 2021, i costruttori e gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione indicando i motivi della mancata disponibilità dei dati. |
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(11) |
I dati sul consumo reale di carburante e di energia dovrebbero essere rilevati insieme al numero di identificazione del veicolo (VIN). Dal momento in cui il veicolo è immatricolato, il VIN è considerato un dato personale ed è pertanto soggetto alle disposizioni stabilite per quanto riguarda la protezione di tali dati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il trattamento dei VIN ai fini del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbe essere considerato lecito a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare che i soggetti convolti nel rilevamento, comunicazione e trattamento dei VIN devono essere considerati titolari del trattamento di tali dati ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda l’AEA e la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Occorre inoltre garantire che i VIN siano raccolti mediante mezzi di comunicazione sicuri e che gli interessati, ossia i proprietari dei veicoli, siano adeguatamente informati a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. |
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(12) |
È auspicabile inoltre specificare in che modo devono essere utilizzati i dati reali e i VIN, nonché per quanto tempo devono essere conservati dai diversi soggetti coinvolti nella loro rilevazione e comunicazione. Poiché l’obiettivo è seguire l’evoluzione nel tempo delle prestazioni reali del veicolo nel corso della sua durata di vita prevista, i dati dovrebbero essere raccolti per un periodo di 15 anni per lo stesso veicolo ed essere conservati dall’AEA per un periodo di 20 anni. Gli altri soggetti che raccolgono e comunicano questi dati dovrebbero invece conservarli solo per il tempo necessario per la preparazione dei dati in questione ai fini della trasmissione all’AEA. |
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(13) |
La raccolta dei dati reali e dei VIN dovrebbe essere pienamente trasparente e i proprietari dei veicoli dovrebbero pertanto avere la possibilità di rifiutare di mettere tali dati a disposizione dei costruttori o nel corso dei controlli tecnici. Va rilevato che la facoltà di rifiuto del proprietario del veicolo non si fonda sull’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/679 e che il rifiuto è da ritenersi valido solo per quanto riguarda i dati rilevati ai fini del presente regolamento. |
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(14) |
I dati da pubblicare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631 non dovrebbero consentire l’identificazione di singoli veicoli o conducenti, e dovrebbero essere pubblicati solo come insieme di dati anonimi aggregati senza alcun riferimento ai VIN. |
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(15) |
Sulla base della valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione dovrebbe esaminare alcuni aspetti delle disposizioni relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati sul consumo reale di carburante e di energia, tenendo conto, tra l’altro, dell’esistenza di sistemi di trasferimento diretto dei dati dai veicoli. |
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(16) |
Per garantire la disponibilità dei dati di omologazione ai fini dell’istituzione di una procedura di verifica delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, la raccolta di tali dati a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 (8) e (UE) 2017/1153 (9) della Commissione dovrebbe continuare anche una volta che l’obbligo di rilevare i dati in questione a norma dei suddetti regolamenti cessa di applicarsi il 1o gennaio 2021. |
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(17) |
Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto accertarsi che i dati relativi alle prove eseguite conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 continuino ad essere registrati e trasmessi al Centro comune di ricerca della Commissione, utilizzando la procedura di trasmissione sicura da esso prevista. |
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(18) |
Dal 1o gennaio 2021 non è più necessario determinare le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri secondo la procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153, se non per le autovetture elettriche ibride a ricarica esterna immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2022 qualora il costruttore desideri beneficiare dei supercrediti di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631. |
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(19) |
Dato che la transizione dalle norme sulle emissioni di CO2 basate sul NEDC alle norme basate sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri di cui al regolamento (UE) 2017/1151 sarà completata solo alla fine del 2023 e che se ne terrà conto nell’ambito del processo annuale di monitoraggio dei dati relativi al CO2 solo nel 2024, e considerando, in particolare, le disposizioni sulle innovazioni ecocompatibili e sui veicoli di fine serie, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 dovrebbero rimanere in vigore fino alla fine del 2024. |
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(20) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha trasmesso i suoi commenti il 14 gennaio 2021. |
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(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle procedure per il monitoraggio e la comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché dei dati relativi alle emissioni di CO2 reali e al consumo effettivo di carburante o di energia di tali veicoli.
2. Al fine di istituire la procedura di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, il presente regolamento prevede anche la comunicazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di determinati dati registrati nell’ambito delle prove di omologazione effettuate a norma del regolamento (UE) 2017/1151.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/631, si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio dettagliati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 2, di tale regolamento; |
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b) |
«dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio aggregati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 1, di tale regolamento; |
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c) |
«dati reali»: i dati di cui all’allegato XXII, punto 3.1, lettere a) e b), e punto 3.2, lettere da a) a g) e l), del regolamento (UE) 2017/1151 che sono stati ottenuti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. |
CAPO 2
COMUNICAZIONE DEI DATI A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/631
Articolo 3
Dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio
1. Gli Stati membri provvedono alla conservazione, alla rilevazione, al controllo, alla verifica e alla tempestiva comunicazione alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dei dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio.
Gli Stati membri provvedono affinché le richieste da parte dell’AEA di chiarimenti o correzioni dei dati trasmessi siano trattate rapidamente dalle persone di contatto da essi designate.
2. I dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati in due serie di dati separate per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, rispettivamente, in conformità all’allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 e all’allegato III, parte C, di tale regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono, mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (CDR) gestito dall’AEA, i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio. Gli Stati membri informano la Commissione della data in cui i dati sono trasmessi.
Articolo 4
Dati e calcoli provvisori
1. La Commissione, insieme all’AEA, provvede, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, affinché a tutti i costruttori e raggruppamenti di costruttori, responsabili di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, siano comunicati il calcolo provvisorio del loro obiettivo specifico per le emissioni e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i dati comunicati dagli Stati membri.
2. I calcoli provvisori e i dati di cui al paragrafo 1 sono notificati separatamente per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e comprendono i dati che, sulla base del nome del costruttore e del codice WMI (World Manufacturer Identifier), sono attribuibili al costruttore.
3. Il registro centralizzato dei dati di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 contiene tutti i dati comunicati dagli Stati membri, ad eccezione dei numeri di identificazione del veicolo (VIN).
I VIN sono conservati dall’AEA per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui sono stati caricati per la prima volta nel deposito centrale (CDR) o nel Business Data Repository (BDR) dell’AEA.
Articolo 5
Informazioni sui costruttori
I costruttori che immettono o intendono immettere sul mercato dell’Unione autovetture o veicoli commerciali leggeri che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 notificano tempestivamente alla Commissione le seguenti informazioni e le eventuali modifiche:
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a) |
il nome del costruttore che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità; |
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b) |
il codice World Manufacturer Identifier, corrispondente ai primi tre caratteri del VIN, che indicano o intendono indicare sui certificati di conformità; |
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c) |
ai fini della comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/631, il nome e l’indirizzo della persona di contatto, che rappresenta il costruttore, a cui va trasmessa la comunicazione dei calcoli e dei dati provvisori. |
I nomi e gli indirizzi di cui alla lettera c) sono considerati dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 6
Segnalazione di errori nei dati utilizzati per i calcoli provvisori
1. Quando un costruttore verifica i dati provvisori a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, utilizza l’insieme di dati fornito a tal fine dall’AEA.
2. Se nell’insieme di dati individua un errore, il costruttore, ove possibile, lo corregge e inserisce, sotto una voce separata nell’insieme di dati per ciascun veicolo, intitolata «Osservazioni del costruttore», uno dei seguenti codici:
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a) |
codice A, se il dato è stato modificato dal costruttore; |
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b) |
codice B, se il veicolo non può essere identificato dal costruttore; |
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c) |
codice C, se il veicolo non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631; |
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d) |
codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un veicolo di categoria N1 è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo di base completo o incompleto. |
Ai fini della lettera b), un veicolo è considerato non identificabile se il VIN non è indicato o è manifestamente errato.
3. I costruttori notificano alla Commissione eventuali errori a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 caricando nel BDR l’insieme completo di dati corretti. Inviano inoltre, per conoscenza, una copia elettronica della notifica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu
e
CO2-monitoring@eea.europa.eu
4. I costruttori si accertano che le richieste di chiarimenti delle correzioni da parte della Commissione o dell’AEA siano trattate rapidamente dalle loro persone di contatto designate a norma dell’articolo 5, lettera c), del presente regolamento.
5. Se un costruttore non notifica errori alla Commissione entro la scadenza del periodo di tre mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, i valori provvisori notificati a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati definitivi.
Articolo 7
Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati
I costruttori di un veicolo di base di cui all’allegato III, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2019/631 trasmettono al BDR i dati di cui al punto in questione mediante trasferimento elettronico al più tardi entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 8
Comunicazione delle emissioni di CO2 NEDC ai fini dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631
1. Un costruttore di autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2021 o 2022 con valori di CO2 NEDC misurati inferiori a 50 g CO2/km, conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, comunica alla Commissione questi valori di CO2 NEDC misurati contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere al costruttore di fornire i certificati di conformità e i certificati di omologazione pertinenti a sostegno dei valori comunicati per le emissioni di CO2.
CAPO 3
RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI REALI
Articolo 9
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori
1. I costruttori raccolgono i dati reali insieme ai VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021 che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di mettere tali dati a disposizione del costruttore o del suo concessionario o riparatore autorizzato.
2. Qualora i dati reali e i VIN non siano rilevati dal costruttore mediante il trasferimento diretto di dati dal veicolo al costruttore, questi si accerta che i dati siano rilevati e trasmessigli dal suo concessionario autorizzato o dal suo riparatore autorizzato ogni volta che effettuano operazioni di manutenzione o riparazione o qualsiasi altro intervento sul veicolo e che devono leggere i dati dalla porta seriale per la diagnosi a bordo dei veicoli. Il dispositivo o lo strumento di scansione utilizzati devono essere in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. La lettura dei dati è gratuita e non soggetta a condizioni specifiche.
Il costruttore e, se del caso, il suo rivenditore o riparatore autorizzato si assicura che per la rilevazione dei VIN si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
3. Il 1o aprile di ogni anno, a decorrere dal 2022, i costruttori comunicano alla Commissione tutti i dati reali e i VIN rilevati nell’anno civile precedente, come specificato nella tabella 1 dell’allegato, caricandoli nel BDR.
Nel caso in cui un costruttore rilevi più registrazioni relative allo stesso VIN nel corso dello stesso anno civile, i dati reali da comunicare sono quelli che indicano la distanza totale percorsa più elevata. I dati reali relativi a un determinato veicolo sono rilevati per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA.
Se un costruttore afferma che i dati reali non possono essere comunicati o possono esserlo solo parzialmente, rilascia una dichiarazione alla Commissione spiegandone i motivi. La dichiarazione e la motivazione sono caricate nel BDR.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai piccoli costruttori di cui all’articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151.
Articolo 10
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi o i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgano i dati reali e i VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021, che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, conformemente all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151.
A partire dal 20 maggio 2023 i dati reali e i VIN saranno rilevati quando i veicoli sono sottoposti al controllo tecnico a norma dell’articolo 5 della direttiva 2014/45/UE, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di rendere disponibili tali dati.
I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, come lo scanner di cui all’allegato III della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo utilizzato è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
2. A decorrere dal 2022 gli Stati membri provvedono affinché i dati reali e i VIN, come indicato nella tabella 1 dell’allegato, rilevati nell’anno civile precedente siano comunicati ogni anno alla Commissione il 1o aprile, caricandoli nel CDR. Qualora tali dati non siano disponibili, una dichiarazione in tal senso, che specifica motivi per cui i dati non sono disponibili, è caricata nel CDR.
Gli Stati membri provvedono affinché i dati reali per un determinato veicolo siano rilevati per un periodo massimo 15 anni a partire dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA.
Gli Stati membri e gli organismi e i soggetti responsabili della rilevazione dei VIN garantiscono che per il rilevamento si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
Articolo 11
Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale
1. I seguenti soggetti responsabili della rilevazione dei VIN e dei dati reali direttamente dai veicoli sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679:
|
a) |
i costruttori in caso di trasferimento diretto di dati dai veicoli al costruttore; |
|
b) |
i rivenditori e i riparatori autorizzati; |
|
c) |
gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico. |
Questi soggetti si impegnano a rispettare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli nella loro qualità di interessati, come stabilito dall’articolo 13 di tale regolamento.
2. Se i VIN e i dati reali sono stati ottenuti indirettamente dal proprietario del veicolo ai fini degli articoli 3, 9 o 10, gli Stati membri e, se del caso, i costruttori, nella loro veste di titolari del trattamento, si impegnano a soddisfare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per quanto riguarda il rilevamento e il trattamento dei VIN ai fini del presente regolamento, l’AEA e la Commissione sono considerati titolari del trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
4. I VIN e i dati reali rilevati a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631.
5. I VIN e i dati reali raccolti a norma degli articoli 9 e 10 possono essere conservati solo per i seguenti periodi:
|
a) |
dai costruttori, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3; |
|
b) |
dai rivenditori e riparatori autorizzati, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2; |
|
c) |
dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a quando tali dati non siano stati trasmessi all’AEA o all’autorità designata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati all’AEA, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2; |
|
d) |
dalle autorità designate dagli Stati membri per la comunicazione dei dati reali all’AEA, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2; |
|
e) |
dall’AEA, per al massimo 20 anni dalla data in cui i dati sono stati caricati per la prima volta nel BDR a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o nel CDR a norma dell’articolo 10, paragrafo 2. |
Articolo 12
Pubblicazione dei dati reali
A decorrere dal dicembre 2022, la Commissione pubblica ogni anno insiemi di dati aggregati anonimizzati, ripartiti tra autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motore a combustione interna e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) delle stesse categorie, ivi compresi i dati seguenti per costruttore:
|
a) |
il consumo medio di carburante (l/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10; |
|
b) |
il consumo medio di energia elettrica (kWh/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10; |
|
c) |
le emissioni medie di CO2 (g/km) calcolate sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10; |
|
d) |
la differenza tra il consumo medio di carburante di cui alla lettera a) e la media dei valori di consumo di carburante riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali; |
|
e) |
la differenza tra il consumo medio di energia elettrica di cui alla lettera b) e la media dei valori di consumo di energia elettrica riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali; |
|
f) |
la differenza tra le emissioni medie di CO2 (g/km) calcolate conformemente alla lettera c) e la media dei valori di emissione di CO2 riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali. |
Le lettere b) ed e) si applicano solo ai veicoli OVC-HEV.
Articolo 13
Esame
Sulla base della valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina l’attuazione degli articoli da 9 a 12 del presente regolamento tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
|
a) |
il numero di veicoli dotati di dispositivi di trasferimento diretto dei dati; |
|
b) |
la necessità di un monitoraggio e di una comunicazione costanti dei dati reali da parte dei costruttori; |
|
c) |
il periodo durante il quale i dati reali devono essere monitorati e comunicati; |
|
d) |
il livello adeguato di aggregazione dei dati che devono essere pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 12 del presente regolamento. |
CAPO 4
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEI DATI DERIVANTI DALLE PROVE EFFETTUATE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1151
Articolo 14
Dati relativi alle prove
1. Le autorità di omologazione si accertano che i dati di cui alla tabella 2 dell’allegato siano registrati per ogni prova di tipo 1 eseguita conformemente all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.
2. I dati registrati sono caricati in un formato criptato sull’apposito server della Commissione. Quando i dati sono caricati correttamente, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.
3. I dati di prova non sono pubblicati.
Articolo 15
Abrogazione
1. I regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 e (UE) n. 293/2012 sono abrogati a decorrere dal 1o marzo 2021.
2. I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
ALLEGATO
1. Rilevazione e comunicazione dei dati reali e dei numeri di identificazione dei veicoli (VIN) conformemente agli articoli 9 e 10
Tabella 1
Dati da comunicare a norma degli articoli 9 e 10
|
Parametro |
Unità |
Veicoli di categoria M1 e N1 |
|
|
|
|
Veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (1) |
Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (2) |
|
Numero di identificazione del veicolo |
- |
√ |
√ |
|
Carburante totale consumato (ciclo di vita) |
l |
√ |
√ |
|
Distanza totale percorsa (ciclo di vita) |
km |
√ |
√ |
|
Carburante totale consumato in funzionamento in modalità charge-depleting (ciclo di vita) |
l |
_ |
√ |
|
Carburante totale consumato in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) |
l |
_ |
√ |
|
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore spento (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
|
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore acceso (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
|
Distanza totale percorsa in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
|
Energia totale di rete alimentata alla batteria (ciclo di vita) |
kWh |
_ |
√ |
2. Comunicazione dei dati a norma dell’articolo 14
Per ogni famiglia di interpolazione devono essere comunicati i parametri indicati in appresso, ossia per il Veicolo High (VH) e, se del caso, per il Veicolo Low (VL) o il veicolo M, per le prove di tipo 1 eseguite in conformità dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.
Salvo indicazione contraria nella tabella 2, se viene effettuata più di una prova di tipo 1 del VH o del VL, i dati di prova devono essere comunicati come indicato in appresso:
|
a) |
nel caso di due prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni più elevate di CO2 misurate (ciclo misto); |
|
b) |
nel caso di tre prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni mediane di CO2 misurate (ciclo misto). Tabella 2 Dati di prova di tipo 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti.
(2) Alimentati a energia elettrica, diesel minerale, biodiesel, benzina o etanolo.
(*1) P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
DECISIONI
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/27 |
DECISIONE (UE) 2021/393 DEL CONSIGLIO
del 1o marzo 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 10 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1) («accordo SEE) sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza («protocollo») è stato modificato con decisione n. 76/2009 del Comitato misto SEE (2) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2009. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può adottare una decisione che modifica il capo II bis e gli allegati del protocollo durante la sessione successiva o mediante scambio di lettere. |
|
(3) |
In conformità dell’articolo 9 nonies, paragrafo 3, del protocollo, è necessario apportare modifiche al capo II bis e agli allegati I e II del protocollo per tener conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione in materie disciplinate da tale capo e da tali allegati. Inoltre, se una decisione non può essere adottata in modo da consentire l’applicazione contemporanea delle modifiche del protocollo e delle modifiche della normativa dell’Unione, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all’approvazione delle parti contraenti sono applicate a titolo provvisorio se possibile a decorrere dal 15 marzo 2021, nel dovuto rispetto delle procedure interne delle parti contraenti. Tale data coincide con l’introduzione della prima versione del sistema di controllo delle importazioni 2, al quale la Norvegia ha accettato di partecipare. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione. |
|
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, o mediante scambio di lettere, riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (3).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 (GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40).
(3) Cfr. documento ST 5661/21 su http://register.consilium.europa.eu
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/29 |
DECISIONE (PESC) 2021/394 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2021
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
|
(2) |
In esito al riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare l’applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 settembre 2021 per quanto riguarda una persona e fino al 6 marzo 2022 per quanto riguarda sette persone, e sopprimere le voci relative a due persone. È opportuno aggiornare le informazioni contenute nell’allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto fondamentale di una persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
|
1) |
all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2022. In relazione alla voce n. 17 dell’allegato, le misure di cui all’articolo 1 si applicano fino al 6 settembre 2021.»; |
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2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:
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1) |
alla sezione A. («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
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|
2) |
la sezione B. («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:
|
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/395 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse. |
|
(2) |
Con il mandato M/031, intitolato «Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment» (Mandato di normazione al CEN/CENELEC relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3). |
|
(3) |
Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti. |
|
(4) |
Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione (4). |
|
(5) |
Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal CENELEC durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. |
|
(6) |
Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN e il CENELEC hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici; EN ISO 20320:2020 sui protettori del polso per l’utilizzo nello snowboard, la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati e EN 61482-2:2020 sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. |
|
(7) |
Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 469:2005, quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalle norma EN 469:2005/AC:2006, e la norma armonizzata EN 1149-5:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Tale revisione ha portato rispettivamente all’adozione della norma armonizzata EN 469:2020 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio e della norma armonizzata EN 1149-5:2018 sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione. |
|
(8) |
Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 13595-1:2002 e EN 13595-3:2002, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Tale revisione ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 17092-2:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AAA, EN 17092-3:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AA, EN 17092-4:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe A, EN 17092-5:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe B e EN 17092-6:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe C. |
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(9) |
Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1150:1999 e EN 13356:2001, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 17353:2020 sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio. |
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(10) |
La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme redatte e riviste dal CEN e dal CENELEC alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. |
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(11) |
Le norme armonizzate EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 e EN 61482-2:2020 e la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(12) |
È pertanto necessario ritirare i riferimenti della norma armonizzata EN 469:2005 quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalla norma EN 469:2005/AC:2006, delle norme armonizzate EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 ed EN ISO 27065:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. |
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(13) |
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione (8) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668. |
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(15) |
Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute e modificate, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti di tali norme figuranti nell’allegato II. |
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(16) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(3) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
(4) Decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
(6) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
(7) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:
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N. |
Riferimento della norma |
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«20. |
EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
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21. |
EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 2: Indumenti di classe AAA — Requisiti |
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22. |
EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 3: Indumenti di classe AA — Requisiti |
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23. |
EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 4: Indumenti di classe A — Requisiti |
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24. |
EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 5: Indumenti di classe B — Requisiti |
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25. |
EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 6: Indumenti di classe C — Requisiti |
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26. |
EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo — Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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27. |
EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione — Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico — parte 2: Requisiti |
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28. |
EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard — Protettori del polso — Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020) |
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29. |
EN 17353:2020 Indumenti di protezione — Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio — Metodi di prova e requisiti |
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30. |
EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio |
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31. |
EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017). EN ISO 27065:2017/A1:2019» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«15. |
EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l’incendio EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006 |
5 settembre 2022 |
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16. |
EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
5 settembre 2022 |
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17. |
EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 1: Requisiti generali |
5 settembre 2022 |
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18. |
EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio |
5 settembre 2022 |
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19. |
EN 1150:1999 Indumenti di protezione — Indumenti di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
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20. |
EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
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21. |
EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017) |
5 settembre 2022». |
Rettifiche
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5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/40 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 428 del 18 dicembre 2020 )
Pagina 65, allegato IV, punto 2, secondo capoverso, immagine,
anziché:
«
leggasi:
«
|
5.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/41 |
Rettifica del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433I del 22 dicembre 2020 )
Pagina di copertina, sommario, e pagina 23, titolo:
anziché:
«Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19»,
leggasi:
«Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19».