ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 73

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
3 marzo 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2)

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/380 della Commissione, del 1o marzo 2021, che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Germania [notificata con il numero C(2021) 1248]  ( 1 )

86

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2021

sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione degli obblighi di riserve minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è opportuno che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (4) siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi.

(3)

È necessaria maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, in particolare con riguardo a: (a) le condizioni relative all’applicazione alle istituzioni degli obblighi di riserva minima; (b) la circostanza che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN dell’area dell’euro) possano decidere di sospendere o escludere l’accesso delle istituzioni alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema); (c) le condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati come riserve ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima; (d) i requisiti per le domande di autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario; ed (e) le condizioni per la revoca dell’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario.

(4)

Affinché il sistema di obblighi di riserva minima dell’Eurosistema sia efficace, è altresì necessario specificare ulteriormente gli obblighi di riserva minima per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica.

(5)

È opportuno che le informazioni segnalate dagli intermediari sull’aggregato soggetto a riserva siano sufficientemente dettagliate da consentire una segnalazione accurata ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Inoltre, qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata a norma del presente regolamento, è opportuno che esso comunichi i dati dell’aggregato soggetto a riserva su base aggregata alla BCN competente in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

(6)

Al fine di assicurare un giusto equilibrio tra la garanzia dell’accuratezza dei dati sulle riserve obbligatorie minime e la regolare applicazione del quadro normativo, e al fine di evitare che si debbano rilasciare nuovamente autorizzazioni valide e applicabili, qualsiasi intermediario autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) dovrebbe poter continuare tale segnalazione senza dover richiedere una nuova autorizzazione.

(7)

In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE può imporre agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l’euro (Stati membri dell’area dell’euro) di detenere riserve obbligatorie minime in conti presso la BCE e le BCN dell’area dell’euro. Poiché gli enti creditizi detengono conti presso la BCN nelle rispettive giurisdizioni, è opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN.

(8)

Il regolamento (CE) n. 2531/98 e il regolamento (CE) n. 2532/98 stabiliscono il potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segnalazione statistica, anche in caso di inosservanza degli obblighi di riserva minima stabiliti nel presente regolamento.

(9)

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario che le disposizioni del presente regolamento, che sono allineate alla modifica della definizione di «enti creditizi» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)), si applichino nella stessa data di applicazione di tale modifica, il 26 giugno 2021. Tuttavia, per ragioni operative, è necessario prevedere che le disposizioni sulla detenzione delle riserve si applichino a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento del 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:

a)

enti creditizi che sono:

i)

autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); o

ii)

esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

b)

succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente;

2)

per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica;

3)

per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

4)

per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente;

7)

per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente;

8)

per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione;

9)

per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione;

10)

per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima;

11)

per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;

12)

per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema;

13)

per «giorno lavorativo TARGET2» s’intende un qualsiasi giorno in cui TARGET2 è aperto per il regolamento di ordini di pagamento come definito nell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (8);

14)

per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (9);

15)

per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione;

16)

per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

Articolo 3

Detenzione delle riserve

1.   Le istituzioni di cui all’articolo 1 detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’articolo 6, nel seguente modo:

a)

la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’articolo 6;

b)

le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;

c)

i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;

d)

i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o smaltire tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.

Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebito ritardo.

2.   Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;

b)

tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;

c)

la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.

3.   La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:

a)

istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;

b)

istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4, escluse le istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c).

Articolo 4

Esenzioni dagli obblighi di riserva minima

1.   Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3 qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni:

a)

un’autorizzazione di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia;

b)

un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a)

un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE;

b)

un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;

c)

l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (11);

d)

non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime.

Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo.

3.   Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi:

a)

che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;

b)

che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

c)

che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare l’attività di enti creditizi.

4.   Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.

Articolo 5

Aggregato soggetto a riserva

1.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

a)

depositi;

b)

titoli di debito emessi.

Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva.

2.   Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività:

a)

passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione:

i)

sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e

ii)

non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4;

b)

passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro.

3.   Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a:

a)

informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione;

b)

fornire la prova di tali passività;

c)

detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b).

Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni;

4.   La BCE, nel determinare la detrazione forfettaria applicata alle passività rientranti nella categoria dei titoli di debito con scadenza fino a due anni di cui al paragrafo 3, tiene conto del macrocoefficiente relativo all’intera area dell’euro ottenuto come rapporto tra l’ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi nonché dalla BCE e dalle BCN competenti e l’ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.

5.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento.

6.   Gli enti nella coda, come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tali istituzioni notificano alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 7.

Articolo 6

Calcolo delle riserve obbligatorie minime

1.   Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 3 si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5, i seguenti coefficienti di riserva:

a)

un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

i)

depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

hanno una durata prestabilita superiore a due anni;

sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni

sono pronti contro termine;

ii)

titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni;

b)

un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.

2.   Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100 000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12.

3.   Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’articolo 6 al fine di:

a)

remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;

b)

valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo, 1, lettera a).

Articolo 7

Notifica delle riserve obbligatorie minime

1.   Le BCN determinano la procedura per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni. Tale procedura tiene conto se la BCN competente o l’istituzione abbia calcolato le riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 6.

2.   Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

a)

la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;

b)

tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento;

c)

qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.

3.   Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

a)

tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;

b)

la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento.

c)

qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la BCN competente può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime.

5.   Le BCN possono specificare le condizioni e i termini entro i quali le istituzioni possono sottoporre a revisione l’aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime notificate conformemente al presente articolo. Non sono consentite revisioni una volta avvenuta la conferma delle riserve obbligatorie minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.   Le BCN competenti pubblicano i calendari recanti i termini per la notifica e la conferma dei dati pertinenti per il calcolo delle riserve obbligatorie minime ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al presente articolo.

7.   Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notificano all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.

Articolo 8

Periodo di mantenimento

1.   Un periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento successivo, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo.

2.   Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento sul sito Internet della BCE. Anche le BCN pubblicano tale calendario sui propri siti Internet. Tale calendario è pubblicato dalla BCE e dalle BCN almeno tre mesi prima dell’inizio di ogni anno solare.

3.   Il Consiglio direttivo può modificare il calendario di cui al paragrafo 2. Tale calendario modificato deve essere pubblicato sui siti Internet della BCE e delle BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento cui si riferisce la modifica.

Articolo 9

Remunerazione

1.   La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

Image 1

Image 2

dove:

Rt

=

remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;

Ht

=

riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

nt

=

numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t;

rt

=

tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i

=

iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t;

MRi

=

tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’iesimo giorno di calendario o prima.

2.   La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nel secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

1.   Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria:

a)

risiede nello stesso Stato membro;

b)

è soggetta agli obblighi di riserva minima;

c)

generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue:

a)

se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;

b)

un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 7, lettera b).

Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo.

3.   Se la società madre di un gruppo consolida nelle proprie segnalazioni statistiche l’attività delle sue controllate situate nello stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tale società madre può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario.

4.   Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agire in qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue:

a)

se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;

b)

un periodo di preavviso di almeno 12 mesi.

5.   La BCN competente può concedere all’istituzione richiedente l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, dandone notifica a tale istituzione e all’istituzione intermediaria senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 o fino alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 7 e 8.

Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.

6.   Qualora un’istituzione intermediaria detenga riserve obbligatorie minime per un’altra istituzione ai sensi del presente articolo, essa deve detenerle nei propri conti di riserva in aggiunta alle proprie riserve detenute conformemente al presente regolamento.

7.   La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento;

b)

una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo;

c)

le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte;

d)

sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario.

8.   La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se:

a)

le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente;

b)

l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva.

9.   Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d);

b)

qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica

c)

La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione.

10.   Nel caso in cui la BCE irroghi sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, essa può irrogare tali sanzioni all’istituzione intermediaria nonché all’istituzione per la quale detiene le riserve.

Articolo 11

Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva

1.   Qualora un’istituzione richieda alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente impresa madre ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, tale ente impresa madre può chiedere alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva nonché l’aggregato soggetto a riserva delle istituzioni appartenenti a tale gruppo su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN possono autorizzare gli enti imprese madri a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

2.   Qualora un ente impresa madre richieda alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, la BCN competente deve assicurare che l’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, includa il riconoscimento della possibile perdita della detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, a livello individuale.

3.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, essa ne dà notifica all’istituzione competente senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o fino alla revoca di tale autorizzazione.

4.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, una detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è automaticamente dedotta dalle riserve obbligatorie minime detenute dall’intermediario.

5.   Un’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata concessa dalla BCE a un’istituzione in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera valida e applicabile ai fini del presente regolamento fintanto che non sia revocata.

Articolo 12

Fusioni e scissioni

1.   Nel caso in cui una fusione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

a)

l’istituzione incorporante deve assumersi gli obblighi dell’istituzione incorporata di cui al presente regolamento;

b)

le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si riducono in base a ciascuna detrazione forfettaria applicabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2;

c)

le BCN valutano se le istituzioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle riserve di fine giornata detenute nei conti di riserva sia delle istituzioni incorporanti sia delle istituzioni incorporate.

2.   Durante il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

alle riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si applica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, un’unica detrazione forfettaria;

b)

le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante sono calcolate ai fini dell’articolo 6 sulla base di un aggregato soggetto a riserva composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e dell’istituzione incorporante.

Ai fini della lettera b), il calcolo si basa sugli aggregati soggetti a riserva di ciascuna istituzione per il periodo di mantenimento in questione come se la fusione non fosse avvenuta e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Il primo comma si applica anche ai periodi di mantenimento successivi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, parte 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

3.   Nel caso in cui una scissione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi devono assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento dell’istituzione scissa;

b)

ciascun ente creditizio beneficiario deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per la quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa;

c)

le riserve detenute dall’istituzione scissa sono ripartite tra le istituzioni beneficiarie in modo proporzionale;

d)

la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.

4.   Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento in cui la scissione ha effetto e fino a quando le istituzioni beneficiarie non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) si applicano le disposizioni seguenti:

a)

ciascuna istituzione beneficiaria deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per l’eventuale quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa, se del caso; e

b)

la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.

Articolo 13

Delega di poteri in caso di adozione dell’euro

1.   Laddove uno Stato membro adotti l’euro in conformità al trattato, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire, tenuto conto dei pareri del Comitato per le operazioni di mercato del SEBC, quanto segue:

a)

le date di un periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 3 alle istituzioni stabilite in tale Stato membro, con decorrenza dalla data di adozione dell’euro in tale Stato membro;

b)

le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5 durante il periodo di mantenimento transitorio di cui alla lettera a);

c)

il termine per il calcolo e la verifica delle riserve obbligatorie minime da parte delle istituzioni stabilite in tale Stato membro o della BCN competente per il periodo di mantenimento transitorio.

Il Comitato esecutivo adotta e pubblica una decisione ai sensi del primo comma almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro nel relativo Stato membro e ne informa il Consiglio direttivo.

2.   Il Consiglio direttivo delega inoltre al Comitato esecutivo il potere di consentire la detrazione dall’aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti di istituzioni stabilite nello Stato membro che adotta l’euro da parte di istituzioni stabilite in altri Stati membri dell’area dell’euro per i periodi di mantenimento rilevanti durante e immediatamente dopo il periodo di mantenimento transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Il primo comma si applica laddove le istituzioni dello Stato membro che adotta l’euro non figurino nell’elenco delle istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), al momento del calcolo delle riserve obbligatorie minime. In tali circostanze, le decisioni adottate dal Comitato esecutivo che consentono la detrazione ai sensi del presente paragrafo possono altresì precisare le modalità di calcolo della detrazione di tali passività.

.

Articolo 14

Verifica

1.   Le BCN competenti possono esercitare il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornite dalle istituzioni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98.

2.   Laddove un’istituzione notifichi i propri calcoli delle riserve obbligatorie minime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, la BCN competente verifica l’esattezza di tale calcolo e ne controlla la coerenza con le informazioni statistiche segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolo 15

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è abrogato a decorrere dal 26 giugno 2021.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato sono da intendersi come effettuati al presente regolamento e sono da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 16

Disposizioni finali

Gli effetti del presente regolamento decorrono dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento nel 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(4)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sulle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(10)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(11)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato con l’elenco delle successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 1052/2008 della Banca centrale europea (BCE/2008/10) (GU L 282 del 25.10.2008, pag. 14).

Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

Regolamento (UE) n. 1376/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/52) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 79).

Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea (BCE/2016/26) (GU L 257 del 23.9.2016, pag. 10).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1745/2003;

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 bis, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2 bis, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi da 1 a 5

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, terza frase

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2 e articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 6 e 10

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 9, lettere a) e c)

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 10, paragrafi da 4 a 5, e 8

Articolo 10, paragrafo 6

Considerando 5 e articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 13, lettera a)

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

 

Articolo 15

Articolo 16

Allegati I e II


3.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/16


REGOLAMENTO (UE) 2021/379 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2021

relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (3) è stato modificato e richiede ulteriori modifiche sostanziali, in particolare alla luce delle recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (4), al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2)

La Commissione europea è stata consultata in ordine alle modifiche agli obblighi statistici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla Banca centrale europea (BCE) di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori soggetti a obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. L’articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(4)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC.

(5)

Per l’espletamento dei propri compiti, il SEBC richiede informazioni statistiche sulle attività e passività finanziarie, in termini di consistenze in essere e operazioni, con riferimento al settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e agli enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione. Al fine di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: gli «Stati membri dell’area dell’euro»), che sono considerati come un unico territorio economico, è necessario produrre un bilancio consolidato del settore delle IFM basato su un insieme di operatori soggetti a obblighi di segnalazione completo e omogeneo. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell’area dell’euro e delle controparti.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/2033 modifica, tra l’altro, la definizione di «enti creditizi» contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per includervi le imprese di investimento sistemiche. Di conseguenza, è necessario adattare il riferimento contenuto nella definizione di «istituzione finanziaria monetaria» di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla relativa disposizione modificata contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di mantenere la coerenza nelle comuni norme, definizioni e classificazioni per la classificazione statistica degli istituti di deposito e l’omogeneità del settore delle IFM. Tuttavia, è altresì necessario assicurare la continua disponibilità delle informazioni statistiche su tutti gli enti creditizi secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato, anche ai fini del calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di tali enti creditizi in conformità al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (8). Gli enti creditizi diversi dalle IFM sono pertanto inclusi nell’ambito di applicazione della rifusione.

(7)

Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è auspicabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile degli enti creditizi siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE, in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Inoltre, gli obblighi di segnalazione relativi all’aggregato soggetto a riserva dovrebbero essere adattati per consentire la segnalazione di depositi custoditi da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva minima senza fare riferimento a una specifica classificazione statistica.

(8)

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi statistici da parte di gruppi di soggetti segnalanti collegati, è opportuno che le IFM possano essere autorizzate a segnalare per conto di altri soggetti segnalanti che sono anche IFM residenti nello stesso Stato membro. È tuttavia necessario che le informazioni statistiche segnalate per tali gruppi siano sufficienti, se del caso, per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi conformemente al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Pertanto, le informazioni statistiche necessarie per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro di tali gruppi dovrebbero essere segnalate, tranne nel caso in cui il gruppo sia stato autorizzato a segnalare riserve su base aggregata per il gruppo nel suo complesso a norma del regolamento (UE) 2021/378(BCE/2021/1).

(9)

Può essere opportuno, per le banche centrali nazionali (BCN), raccogliere le informazioni statistiche necessarie ad adempiere gli obblighi statistici imposti dalla BCE, presso gli operatori effettivamente soggetti a obblighi di segnalazione, nell’ambito di un quadro di segnalazioni statistiche più ampio, predisposto dalle BCN sotto la propria responsabilità, in conformità al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o a una prassi consolidata, che sia funzionale anche ad altre finalità statistiche, purché l’adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne sia pregiudicato. Ciò potrebbe, inoltre, ridurre l’onere di segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti anche per altri fini statistici. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali diversi fini per adempiere i propri obblighi.

(10)

La BCE ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e, in particolare, l’impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principale e alle operazioni di rifinanziamento mirate a lungo termine, nonché degli acquisti effettuati nell’ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Affinché la BCE possa monitorare le condizioni del credito nell’economia reale e il suo ruolo quale contropartita degli aggregati monetari in modo più efficace e tempestivo, è necessario raccogliere ulteriori informazioni statistiche sulle cartolarizzazioni e sugli altri trasferimenti da parte delle istituzioni finanziarie monetarie su base mensile, in particolare con riferimento ai prestiti alle famiglie disaggregati per finalità e ai prestiti alle società non finanziarie disaggregati per scadenza.

(11)

La BCE necessita di informazioni statistiche sul cash pooling nozionale per distinguere l’impatto dei depositi e dei prestiti in cash pool nozionali da quello degli altri depositi e prestiti nell’analisi degli andamenti monetari e del credito.

(12)

Per facilitare l’analisi degli andamenti del credito, talune definizioni e pratiche di segnalazione dovrebbero essere allineate a quelle di altri requisiti normativi in materia di segnalazione stabiliti dalla BCE.

(13)

È altresì necessario allineare la definizione di fondi comuni monetari (FCM) a fini statistici con le norme in materia di vigilanza per aumentare la trasparenza del mercato e facilitare le segnalazioni, nella misura in cui gli organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 emettono strumenti finanziari considerati strettamente assimilabili ai depositi.

(14)

Al fine di migliorare l’analisi del bilancio del settore delle IFM per l’area dell’euro nel suo complesso, è necessario promuovere l’armonizzazione degli obblighi di segnalazione per talune voci con le informazioni statistiche complementari fornite dalle BCN ai sensi dell’indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (9).

(15)

Affinché la BCE possa monitorare efficacemente l’attività interbancaria, è necessario raccogliere informazioni sulle attività e passività disaggregate per controparti IFM e migliorare la coerenza tra le informazioni sulla controparte raccolte su base mensile e trimestrale.

(16)

Inoltre, per chiarire i rapporti tra le IFM e le altre parti del settore finanziario, inclusi gli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, e per supportare la compilazione dei conti finanziari dell’unione monetaria, è necessario raccogliere informazioni statistiche su depositi e strumenti di capitale, disaggregando le controparti per sotto settori.

(17)

Le informazioni sulle disponibilità in titoli di debito delle IFM emessi dai governi di ciascuno Stato membro devono essere raccolte tempestivamente al fine di monitorare accuratamente le esposizioni delle IFM a tali titoli. Le informazioni sugli Stati membri dovrebbero essere integrate da informazioni sulle attività e sulle passività provenienti dalle autorità dell’Unione, compresi il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF). Inoltre, sono necessari aggiornamenti agli obblighi di segnalazione in conseguenza del ritiro del Regno Unito dall’Unione.

(18)

È inoltre necessario raccogliere informazioni relative alle disponibilità totali in immobili per seguire con attenzione la portata della proprietà di tali attività da parte delle IFM e meglio comprendere l’andamento delle loro attività non finanziarie totali.

(19)

I più recenti obblighi mensili e trimestrali dovrebbero essere introdotti in relazione a periodi di riferimento rientranti in un trimestre civile per facilitare la loro attuazione da parte dei soggetti segnalanti. Di conseguenza, la prima segnalazione degli obblighi mensili riguarda il periodo di riferimento gennaio 2022 e la prima segnalazione degli obblighi trimestrali si riferisce al primo trimestre del 2022. Per garantire la continua disponibilità dei dati necessari, si dovrebbero mantenere gli obblighi relativi ai dati trimestrali per quanto riguarda il periodo di riferimento del quarto trimestre del 2021. Gli obblighi di segnalazione stabiliti ai sensi del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi dopo il rispettivo periodo di riferimento per le informazioni mensili da segnalare, ossia il 1o febbraio 2022.

(20)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da aumentare l’onere di segnalazione. Nell’osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC (Statistics Committee of the ESCB, STC). Le BCN dovrebbero proporre siffatte modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento attraverso il Comitato per le statistiche.

(21)

Tuttavia, per assicurare la certezza giuridica, è necessario che le disposizioni del presente regolamento, che siano una diretta conseguenza della modifica alla definizione di «enti creditizi» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033, si applichino contemporaneamente a tale modifica alla data del 26 giugno 2021.

(22)

Per ragioni di coerenza e di certezza giuridica, è altresì necessario che le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si applichino a partire dalla stessa data delle disposizioni di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di segnalazione per i seguenti soggetti segnalanti che risiedono nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro con riferimento alle informazioni statistiche sulle voci di bilancio:

a)

istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dagli enti creditizi;

b)

enti creditizi che sono:

i)

autorizzati in conformità all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); o

ii)

esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

c)

succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s’intende un ente che appartiene a uno dei seguenti settori:

a)

banche centrali;

b)

altre IFM, che comprendono istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, e fondi comuni monetari (FCM);

2)

per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

per «istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali» s’intende uno dei seguenti;

a)

gli enti creditizi la cui attività è indicata nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le istituzioni finanziarie diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui al paragrafo 2.56 dell’allegato A, del regolamento (UE) n. 549/2013/del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari a essi strettamente assimilabili, come indicato nella parte 1 dell’allegato I, da parte di unità istituzionali, incluse le istituzioni diverse dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio;

c)

istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui alla lettera b) sotto forma di emissione di moneta elettronica;

4)

per «ente creditizio diverso dalle IFM» s’intende l’ente creditizio la cui attività non rientra tra le attività indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

per «fondi comuni monetari» o «FCM» s’intendono gli organismi di investimento collettivo che sono stati autorizzati a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 e che emettono quote o partecipazioni che sono strumenti strettamente assimilabili ai depositi come indicato nella parte 1 dell’allegato I al presente regolamento;

6)

per «soggetti segnalanti» s’intendono i «soggetti dichiaranti» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.

7)

per «residente» s’intende «residente» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;

8)

per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto segnalante è residente;

9)

per «società veicolo finanziaria» o «SVF» s’intende una «società veicolo finanziaria» secondo la definizione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (12);

10)

per «cartolarizzazione» s’intende un’operazione che sia una cartolarizzazione tradizionale secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); o una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) in cui vi sia il trasferimento a una SVF dei prestiti cartolarizzati;

11)

per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE (14);

12)

per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE;

13)

per «svalutazione» s’intende la riduzione diretta del valore contabile di un credito nel bilancio dovuta alla diminuzione del suo valore;

14)

per «cancellazione» s’intende la riduzione dell’intero valore contabile di un credito che ne comporta l’eliminazione dal bilancio;

15)

per «gestore» s’intende un’IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi;

16)

per «posizioni infra-gruppo» si intendono prestiti a o depositi presso istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro;

17)

per «ente nella coda» s’intende un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dei dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, o un’istituzione diversa da un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera a);

18)

per «accantonamenti per perdite su crediti» s’intendono le quote accantonate dal soggetto segnalante in conformità a pratiche contabili applicabili;

19)

per «disponibilità proprie in titoli» s’intendono titoli detenuti dal soggetto segnalante emittente, derivanti da uno dei seguenti elementi:

a)

la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, registrati nel bilancio contabile del soggetto segnalante emittente;

b)

la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, non registrati nel bilancio contabile ma utilizzati o disponibili per l’utilizzo da parte dell’emittente per operazioni di mercato;

20)

per «cash pooling nozionale» s’intendono gli accordi di cash pooling forniti da un’IFM (o da IFM) a un gruppo di soggetti (i «partecipanti al pool») in cui gli interessi da corrispondere o da riscuotere da parte dell’IFM sono calcolati in conformità a una posizione netta «nozionale» di tutti i conti del pool e in cui ciascun partecipante al pool:

a)

mantiene un conto separato; e

b)

può effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti al pool senza trasferimento di fondi tra conti;

21)

per «succursale» s’intende una «succursale» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

22)

per «cancellazione (dal bilancio)» s’intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze in essere segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I;

23)

per «cessione del credito» s’intende l’acquisizione o la cessione da parte del soggetto segnalante di un prestito o di un insieme di prestiti, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

24)

per «fusione» s’intende l’operazione con la quale uno o più enti creditizi (istituzioni incorporate), sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione.

Articolo 3

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM e negli enti creditizi diversi dalle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.

2.   Qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche sulla residenza dei titolari delle quote/partecipazioni degli FCM da altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF), secondo la definizione di cui ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento tali BCN possono includere tali AIF tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 4

Elenco delle IFM a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo redige e aggiorna un elenco delle IFM sulla base delle informazioni statistiche registrate dalle BCN di cui all’articolo 4 dell’indirizzo (UE) n. 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (15).

2.   La BCE pubblica l’elenco aggiornato delle IFM a fini statistici, anche attraverso mezzi elettronici.

3.   Qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

I soggetti segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento laddove la loro esclusione dall’elenco sia manifestamente errata.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Le IFM segnalano tutte le seguenti informazioni statistiche alla BCN competente:

a)

le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

b)

gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili in tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente;

c)

le cessioni di crediti nette mensili specificate nella tabella 5a contenuta nella parte 5 dell’allegato I;

d)

le consistenze in essere alla fine del mese e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili delle cessioni di crediti specificate nella tabella 5b contenuta nella parte 5 dell’allegato I;

e)

le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I;

f)

gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente.

Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere e) e f) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati.

2.   Gli enti creditizi diversi dalle IFM segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche:

a)

le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, esclusi i seguenti elementi:

i)

posizioni di cash pooling nozionale;

ii)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

b)

gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente, esclusi i seguenti elementi:

i)

posizioni di cash pooling nozionale;

ii)

quote/partecipazioni in FCM emesse;

c)

le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nella tabella 2 contenuta nella parte 3 dell’allegato I, esclusi gli elementi che si riferiscono alle disaggregazioni dei crediti per vita residua;

d)

le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I;

e)

gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente.

Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere c) ed e) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati.

3.   Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti titolo per titolo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni statistiche siano ricavate in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato IV.

4.   Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni in FCM emesse da IFM da altre fonti disponibili come stabilito nella sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora tali informazioni siano conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato IV.

Articolo 6

Segnalazioni di gruppo da parte delle IFM

1.   Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso Stato membro, alla controllante è permesso consolidare le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1. Qualora il gruppo includa enti creditizi e altre IFM, tali informazioni statistiche sono segnalate separatamente per enti creditizi e altre IFM.

2.   La BCN competente può autorizzare un ente creditizio a segnalare le informazioni statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per conto di un gruppo di enti creditizi su base aggregata, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

a)

l’ente creditizio non consolida le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, in conformità al paragrafo 1;

b)

la BCN competente ha concesso l’autorizzazione a detenere riserve minime mediante tale ente creditizio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e l’ente creditizio è l’ente intermediario ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento;

c)

tutti i membri del gruppo sono IFM residenti nel medesimo Stato membro.

Nel caso in cui un ente creditizio sia stato autorizzato dalla BCN competente ai sensi del primo sotto paragrafo, tale ente creditizio segnala le informazioni statistiche nel proprio bilancio e nel bilancio di ciascun membro del gruppo, su base aggregata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.   Qualora le IFM effettuino una segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, esse segnalano, come minimo, le informazioni di cui alla tabella 1 contenuta della parte 1 dell’allegato III ai fini del calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro del gruppo in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso in cui a un’IFM che effettua la segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia stata concessa l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi dell’articolo 11, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), il primo sotto paragrafo non si applica.

4.   Tutti i membri dei gruppi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inclusi separatamente nell’elenco delle IFM di cui all’articolo 4.

Articolo 7

Tempistica

1.   Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempistica con cui ricevono informazioni statistiche dai soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e li comunicano ai soggetti segnalanti.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine del 15° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

Articolo 8

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.   A fini di segnalazione ai sensi del presente regolamento e salvo ove diversamente previsto, i soggetti segnalanti seguono le norme contabili stabilite nella direttiva del Consiglio 86/635/CEE (16) e in qualsiasi altra norma internazionale applicabile.

Ai fini del presente regolamento i soggetti segnalanti segnalano le attività e le passività totali su base lorda.

2.   Nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino passività per depositi e prestiti, si applicano le seguenti condizioni:

a)

i soggetti segnalanti segnalano il capitale delle consistenze di depositi e prestiti in essere alla fine del mese.

b)

i soggetti segnalanti escludono le svalutazioni e le cancellazioni dall’importo di cui alla lettera a), come stabilito dalle pertinenti prassi contabili.

c)

i soggetti segnalanti non compensano depositi e prestiti con altre attività o passività.

3.   Le BCN possono consentire a tutti i soggetti segnalanti di segnalare prestiti al netto degli accantonamenti per perdite su crediti nel caso in cui lo abbiano consentito a tutti i soggetti segnalanti prima dell’adozione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

4.   Le IFM escludono dai rispettivi importi per attività e passività le disponibilità proprie in titoli di debito e strumenti di capitale che hanno emesso. Le BCN possono consentire alle IFM di segnalare le proprie disponibilità in titoli nell’ambito delle rispettive attività e passività, anche titolo per titolo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, nella misura in cui la BCN possa ricavare le necessarie disaggregazioni di attività e passività specificate nell’allegato I, esclusi gli importi delle proprie disponibilità in titoli.

Articolo 9

Deroghe

1.   Le BCN possono concedere deroghe a IFM di piccole dimensioni dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a)

il contributo complessivo di tutte le IFM di piccole dimensioni cui sia concessa una deroga non ecceda il 5 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale;

b)

il contributo complessivo di tutti i FCM cui sia concessa una deroga non ecceda una delle seguenti soglie:

i)

il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora tale bilancio degli FCM nazionale sia superiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro;

ii)

il 30 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, fatto salvo il caso in cui il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore all’1 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, nel cui caso non si applica alcuna soglia.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:

a)

le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;

b)

le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2.   Le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni che sono enti creditizi dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I, ai sensi della parte 6 di tale allegato, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a)

il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale; e

b)

il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda l’1 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro

3.   Gli enti nella coda possono applicare le deroghe che sono state loro concesse dalle BCN ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 5, lettera a), o segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell’articolo 5.

4.   Le BCN possono concedere deroghe agli FCM dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:

a)

gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni:

i)

gli FCM segnalino informazioni statistiche su voci di bilancio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (17);

ii)

gli FCM segnalino le informazioni statistiche di cui al punto i) su base mensile ai sensi del paragrafo 1, contenuto nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) ed entro i termini stabili dalle BCN ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento;

iii)

gli FCM segnalino le consistenze in essere alla fine del mese delle quote/partecipazioni in FCM emesse entro i termini stabiliti dalle BCN ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento;

b)

uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:

i)

la disaggregazione dei depositi e prestiti concessi a controparti diverse dalle IFM di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I e la disaggregazione delle posizioni nei confronti di IFM controparti di cui alla sezione 5.2 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

ii)

le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

iii)

la disaggregazione per settore separato del settore delle imprese di assicurazione e del settore dei fondi pensione di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

iv)

le informazioni su prestiti e depositi infragruppo di cui alla sezione 5.3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

v)

la disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

vi)

la disaggregazione per paese di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

vii)

le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui alla sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

viii)

la disaggregazione del capitale proprio di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

ix)

le informazioni sulle cartolarizzazioni e sulle altre cessioni di crediti di cui alla parte 5 dell’allegato I.

c)

gli obblighi di segnalazione statistica sulla residenza dei detentori di quote o partecipazioni in FCM di cui alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

i)

le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta;

ii)

le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM siano raccolte da altre fonti ai sensi alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

iii)

le BCN, a causa degli sviluppi del mercato, non possano più raccogliere le informazioni richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM di cui al punto ii).

Qualora le BCN concedano deroghe ai FCM in conformità ai punti i), ii), v) o vi) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse assicurano che il contributo complessivo delle deroghe alle consistenze in essere totali corrispondenti per ciascuna voce nel bilancio degli FCM nazionale non ecceda il 5 %.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai FCM ai sensi del punto iii) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse distinguono in blocchi separati le posizioni attive e passive e i residenti nazionali e i residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro e assicurano che il contributo dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione combinati all’interno di ciascun blocco cui si applica la deroga non ecceda il 5 % del relativo blocco del bilancio degli FCM nazionale.

Qualora le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dei punti i) e iii) della lettera c) del primo sotto paragrafo, tali deroghe si applicano per un periodo di 12 mesi.

5.   Le BCN possono concedere deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM da uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica:

a)

gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, qualora le consistenze in essere delle attività totali del soggetto segnalante siano inferiori o pari a 350 milioni di EUR;

b)

uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:

i)

le informazioni sulla disaggregazione per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;

ii)

le informazioni sulla disaggregazione per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

iii)

la disaggregazione del capitale e delle riserve di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

iv)

le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

v)

la disaggregazione del capitale proprio di cui sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;

vi)

le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;

vii)

le informazioni sulle proprie disponibilità in titoli di cui alla tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I.

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi della lettera a) del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:

a)

le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;

b)

le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

6.   Le BCN possono concedere alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM le seguenti deroghe dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2:

a)

una deroga agli FCM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I;

b)

una deroga alle IFM e agli enti crediti diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione sui titoli di cui alla tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I, su base mensile. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, i soggetti segnalanti segnalano tali aggiustamenti da rivalutazione su base trimestrale e comunicano alle BCN, su richiesta, entrambi i seguenti elementi:

i)

i metodi di valutazione utilizzati per segnalare le informazioni statistiche sui titoli e le informazioni sulla quota delle loro partecipazioni cui si applicano i vari metodi di valutazione; e

ii)

il mese in cui accade una sostanziale rivalutazione del prezzo all’interno del trimestre.

c)

Le BCN possono concedere deroghe alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I, nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino le consistenze in essere dei titoli alla fine del mese titolo per titolo. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

i)

le informazioni segnalate includono, per ogni titolo, il valore con cui i titoli sono iscritti a bilancio; e

ii)

per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includono informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nelle tabelle 1 A e 2 A contenute nella parte 4 dell’allegato I.

7.   Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica di cui alle sezioni da 7 a 9 contenute nella parte 3 dell’allegato I con riferimento a uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro qualora si applichi una delle seguenti circostanze:

a)

le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni con controparti residenti in tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti;

b)

le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni in valuta di tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti.

Qualora una BCN conceda deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo con riferimento a un paese che aderisce all’Unione, la BCN può revocare tali deroghe 12 mesi dopo aver comunicato alle IFM la propria intenzione di revocare tali deroghe.

Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.

8.   Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica su cash pooling nozionale come indicato nella parte 2 dell’allegato I nei seguenti casi:

a)

qualora le consistenze in essere dei depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti dell’area dell’euro (escluse le IFM) nel bilancio delle IFM nazionale non superino i 2 miliardi di euro;

b)

in caso di superamento della soglia di cui alla lettera a), le BCN possono concedere deroghe a un’IFM qualora, nel proprio bilancio, le consistenze in essere di depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti nell’area dell’euro (escluse le IFM), non superino i 500 milioni di EUR.

9.   Le BCN possono concedere deroghe alle IFM riguardo all’obbligo di identificare separatamente i prestiti a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, nei limiti in cui tali prestiti contribuiscano per meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie al bilancio delle IFM nazionale.

Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.

10.   Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 9, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.

Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi del paragrafo 8, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata almeno ogni due anni e in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un’accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

1.   Un operatore effettivamente soggetto agli obblighi di segnalazione comunica alla BCN una fusione, scissione o qualunque altro tipo di riorganizzazione qualora:

a)

tale fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione sia suscettibile di incidere sull’adempimento degli obblighi di segnalazione da parte di un operatore effettivamente soggetto agli stessi; e

b)

l’intenzione di attuare l’operazione di cui alla lettera a) sia di dominio pubblico.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1:

a)

è fornita entro un termine ragionevole prima che avvenga la fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione; e

b)

specifica le procedure da utilizzare per assolvere gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

3.   Qualora una fusione tra soggetti segnalanti avvenga tra la fine di un periodo di riferimento e la scadenza per segnalare le informazioni statistiche per tale periodo di riferimento stabilita dalla BCN competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, l’istituzione incorporante assolve gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per tale periodo di riferimento come se la fusione non fosse avvenuta.

4.   Nel caso in cui una fusione tra soggetti segnalanti avvenga durante un periodo di riferimento, le BCN possono consentire all’istituzione incorporante di segnalare le informazioni statistiche per le istituzioni incorporate separatamente rispetto alle proprie informazioni statistiche per tale periodo di riferimento e per i successivi periodi di riferimento.

Ai fini del primo sotto paragrafo, le BCN possono impedire all’istituzione incorporante di segnalare le informazioni statistiche per le istituzioni incorporate separatamente rispetto alle proprie informazioni statistiche per un periodo superiore a sei mesi successivi alla fusione.

Articolo 12

Segnalazione delle informazioni statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

1.   Gli enti creditizi segnalano alla BCN competente le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2.   Gli enti creditizi segnalano almeno le informazioni statistiche di cui alla tabella 1 contenuta nella parte 1 dell’allegato III su base trimestrale qualora sussistano le seguenti condizioni:

a)

l’ente creditizio sia un ente nella coda;

b)

l’ente creditizio effettui la segnalazione per conto di un gruppo, ai sensi dell’articolo 6, costituito unicamente da enti nella coda.

Articolo 13

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che i soggetti segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell’allegato IV.

Articolo 14

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione delle informazioni statistiche mensili ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, inizia con i dati di gennaio 2022.

2.   La prima segnalazione delle informazioni statistiche trimestrali ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, inizia con i dati del primo trimestre del 2022.

Articolo 15

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 16

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) è abrogato a decorrere dal 26 giugno 2021.

2.   Qualsiasi riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Le IFM di cui all’articolo 2, paragrafo 1, applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022.

2.   Gli enti creditizi diversi dalle IFM di cui all’articolo 2, paragrafo 4, applicano gli obblighi di segnalazione applicabili alle IFM stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022, ad eccezione degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 6 di tale regolamento. Fatte salve le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le BCN possono specificare una data entro la quale gli enti creditizi diversi dalle IFM devono segnalare le informazioni in conformità a tale paragrafo. Tale data non deve essere successiva al 31 marzo 2022.

3.   Le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi diversi dalle IFM agli obblighi di segnalazione statistica di cui al paragrafo 1, qualora le consistenze in essere delle attività totali del soggetto segnalante siano inferiori o uguali a 350 milioni di EUR.

Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i soggetti segnalanti non sono tenuti a segnalare le disaggregazioni per garanzia immobiliare dei prestiti di cui alla sezione 1 contenuta nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.   I soggetti segnalanti continuano a segnalare talune voci del bilancio su base trimestrale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e come specificato nell’allegato I di tale regolamento, fino al 28 febbraio 2022.

6.   Per il periodo intercorrente tra il 26 giugno 2021 e il 1o febbraio 2022, qualora i soggetti segnalanti di cui ai paragrafi 1 e 2 segnalino passività nei confronti di enti creditizi che sono soggetti all’obbligo di riserva ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), essi includono in tale segnalazione le proprie passività nei confronti di enti creditizi diversi dalle IFM.

Articolo 18

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 26 giugno 2021.

Tuttavia, gli articoli 5, 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10). Recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) sono contenute nella rifusione di tale regolamento nel regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2021/1) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) n. 2019/2033/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(13)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(14)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(15)  Indirizzo (UE) n. 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(16)  Direttiva del Consiglio (86/635/CEE) dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(17)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

L’identificazione di talune IFM si basa sul principio di fungibilità dei depositi

1.1.

Le istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi che emettono strumenti finanziari considerati strettamente assimilabili ai depositi sono classificate come IFM a condizione che esse ricadano nella definizione di IFM per altre ragioni. La classificazione è basata sul criterio della fungibilità dei depositi (vale a dire se le passività sono classificate come depositi), che è determinata dalla loro liquidità, dalle caratteristiche combinate di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e avuto riguardo, laddove necessario, alla data di emissione.

Questi criteri di fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività.

1.2.

Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi sia di classificare le passività come depositi:

a)

per trasferibilità si intende la possibilità di smobilizzare i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebiti diretti o strumenti analoghi;

b)

per convertibilità si intende la possibilità, e il relativo costo, di convertire gli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili; la perdita di vantaggi fiscali nel caso di tale conversione può essere considerata una penale che riduce il grado di liquidità;

c)

per certezza si intende la precisa conoscenza anticipata del valore del capitale di uno strumento finanziario in valuta nazionale;

d)

i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote in società di investimento collettivo a capitale variabile non vi è mercato nel senso comune del termine. Tuttavia, gli investitori sono a conoscenza del valore giornaliero delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

1.3.

Non si considerano strettamente assimilabili ai depositi le quote/partecipazioni emesse da società di investimento collettivo che operano esclusivamente come piani di risparmio per i dipendenti nell’ambito dei quali gli investitori possono solo riscattare i propri investimenti soggetti a condizioni di riscatto restrittive non legate agli sviluppi del mercato.

PARTE 2

Bilancio (consistenze in essere mensili)

Per compilare gli aggregati monetari e le contropartite dell’area dell’euro, la BCE necessita dei dati contenuti nella tabella 1. Ulteriori dati sono richiesti ai fini del sistema di riserve minime della BCE. I requisiti mensili sono i seguenti:

1.   Categorie di strumenti

a)   Passivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: valuta in circolazione, depositi, quote/partecipazioni emesse in fondi comuni monetari, titoli di debito emessi, capitale e riserve e altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in depositi overnight, depositi con durata stabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

b)   Attivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: cassa, crediti, titoli di debito detenuti, partecipazioni, quote di fondi di investimento, capitale non finanziario e altre attività. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

2.   Disaggregazione per durata

Le scomposizioni per durate originarie costituiscono una fonte alternativa di informazioni dettagliate laddove gli strumenti finanziari non siano pienamente comparabili fra i diversi mercati.

a)   Passivo

Le soglie per fasce di durata, o per periodi di preavviso, sono: per i depositi con durata prestabilita, una scadenza originaria di un anno e di due anni all’emissione; e per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso di tre mesi e di due anni. Le operazioni di pronti contro termine non sono disaggregate per durata, dato che si tratta generalmente di strumenti a termine molto breve, di solito con scadenza originaria inferiore a tre mesi. I titoli di debito emessi dalle IFM sono disaggregati per scadenze a uno e due anni. Non è richiesta alcuna disaggregazione per scadenza per le quote/partecipazioni emesse da FCM.

b)   Attivo

Le soglie per fasce di durata sono: per i prestiti ai residenti dell’area dell’euro (diversi dalle IFM) per sottosettore e ancora per i prestiti alle famiglie per finalità, a durata di uno e cinque anni, con un’ulteriore scomposizione a due anni per i prestiti a società non finanziarie dell’area dell’euro e alle famiglie per finalità denominati in euro; e per i titoli di debito emessi da IFM situate nell’area dell’euro, a durata di uno e due anni.

3.   Disaggregazione per finalità e identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

I prestiti alle famiglie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono ulteriormente disaggregati secondo le finalità del prestito (credito al consumo, mutui per l’acquisto di abitazione, altri prestiti). All’interno della categoria «altri prestiti», i prestiti concessi alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche devono essere identificati separatamente.

4.   Disaggregazione per valuta

Per le voci di bilancio che possono essere utilizzate nella compilazione degli aggregati monetari, i saldi in euro devono essere identificati separatamente in modo che la BCE abbia l’opzione di definire gli aggregati monetari in termini di saldi denominati in tutte le valute combinate o solo in euro.

5.   Disaggregazione per settore e residenza delle controparti

5.1.

Per la compilazione dei dati relativi agli aggregati monetari e delle controparti si richiede l’individuazione delle controparti situate nell’area dell’euro che formano il settore detentore di moneta. A tal fine, in linea con il Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (cfr. la parte 3 dell’allegato II), le controparti non-IFM si suddividono in Amministrazioni pubbliche (S.13), dove l’Amministrazione centrale (S.1311) è identificata separatamente nei depositi totali, e altri settori residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, gli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: società non finanziarie (S.11), famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15), imprese di assicurazione (S.128), fondi pensione (S.129), fondi di investimento diversi dai FCM (S.124), altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127). Allo scopo di segnalare alcune voci di bilancio, quali prestiti e titoli di debito, questi ultimi tre settori sono accorpati (S.125 + S.126 + S.127). È fatta un’ulteriore distinzione per le controparti che sono SV e controparti centrali (CCP) all’interno degli altri intermediari finanziari (S.125). Per le imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche si veda la sezione 3.

Ai fini del regime delle riserve minime della BCE, nella tabella 1 è fatta una distinzione tra le amministrazioni centrali per quanto riguarda il totale dei depositi e le categorie di deposito «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine». Anche per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva, sono raccolte informazioni per quanto riguarda le passività verso altri enti creditizi soggetti all’obbligo di riserve minime, come specificato nella parte 1 dell’allegato III.

5.2.

Le IFM controparti sono suddivise in autorità bancarie centrali (S.121), con un’identificazione distinta della BCE, istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122), e FCM (S.123). Si tratta di comprendere meglio le politiche di prestito e finanziamento del settore bancario e di monitorare meglio le attività interbancarie.

5.3.

Per quanto riguarda le posizioni infra-gruppo, è fatta un’ulteriore distinzione per posizioni e operazioni di prestito dei soggetti segnalanti e istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) per consentire l’individuazione delle interazioni tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo (nazionale o di altri Stati membri dell’area dell’euro).

5.4.

Per quanto riguarda le disponibilità in titoli di debito con scadenza originaria fino a un anno, disaggregati per valuta, è fatta un’ulteriore distinzione per le amministrazioni pubbliche (S.13) al fine di assicurare una migliore visione d’insieme delle interazioni tra stati sovrani e banche.

5.5.

Taluni depositi/prestiti che derivano da operazioni di pronti contro termine/operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o da operazioni analoghe possono riferirsi alle operazioni con controparti centrali. Una controparte centrale è un’entità che si frappone legalmente tra le controparti nei contratti trattati sui mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni vendita e il venditore in ogni acquisto. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, tali attività devono essere segnalate sotto forma di depositi e prestiti, indipendentemente dal trattamento applicato per altre finalità di segnalazione. Poiché tali operazioni sostituiscono spesso attività bilaterali tra le IFM, è fatta una distinzione ulteriore per le operazioni di pronti contro termine e le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine che coinvolgono controparti centrali classificate come altri intermediari finanziari (S.125).

5.6.

Le controparti «nazionali» sono individuate separatamente da quelle «dell’area dell’euro diverse da quelle nazionali» per quanto riguarda tutte le disaggregazioni statistiche. Le controparti situate negli Stati membri sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale conformemente agli elenchi mantenuti dalla BCE a fini statistici, al «Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM» e al SEC 2010. Le istituzioni dell’UE che sono residenti nell’area dell’euro senza essere residenti in uno Stato membro (la BCE è un esempio) sono segnalate come controparti «dell’area dell’euro diverse da quelle nazionali». Le controparti situate al di fuori degli Stati membri sono classificate in base al Sistema dei conti nazionali (di seguito l’«SCN 2008»).

5.7.

Nel caso delle quote/partecipazioni di FCM emesse da IFM degli Stati membri dell’area dell’euro, i soggetti segnalanti segnalano quanto meno i dati relativi alla residenza dei detentori sulla base di una disaggregazione tra residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro non nazionali/residenti nel resto del mondo, per consentire di escludere le consistenze dei non residenti nell’area dell’euro. Le BCN possono anche derivare le informazioni statistiche necessarie dai dati raccolti sulla base del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nella misura in cui tali dati soddisfino i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 7 del presente regolamento e i requisiti minimi definiti dall’allegato IV.

a)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che, conformemente alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, inclusa la sua/loro residenza, i FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati per residenza dei titolari delle quote/partecipazioni emesse.

b)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che non vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, conformemente alla legislazione nazionale, o che vengono registrate ma non forniscono alcuna informazione sulla residenza dei detentori, i soggetti segnalanti segnalano i dati disaggregati per residenza in conformità all’approccio deciso dalla BCN competente in accordo con la BCE. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

i)

FCM emittenti:

I FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle loro quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

ii)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FCM:

depositari di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da FCM residenti e detenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce anch’esso come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FCM detenute in custodia per conto dei titolari da quelle detenute per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FCM sono custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

iii)

IFM e AIF in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente;

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente, segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da fondi comuni residenti, negoziate da questi per conto del detentore o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti dichiaranti; ii) si segnalano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti nell’area dell’euro; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni, sono minime; iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti nell’area dell’euro emesse dai FCM residenti è basso.

iv)

Se le opzioni da i) a ii) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

6.   Disaggregazione del capitale e delle riserve

Tale disaggregazione è richiesta al fine di fornire informazioni sui componenti contabili del capitale e delle riserve nonché di monitorare l’interazione di tale voce con altri sviluppi del bilancio.

7.   Individuazione di posizioni in bilancio per i derivati e per gli interessi maturati su prestiti o depositi all’interno delle altre attività e altre passività.

Tale disaggregazione è richiesta al fine di migliorare la coerenza tra le statistiche.

8.   Disponibilità proprie in titoli

La tabella 1 richiede informazioni sulle disponibilità proprie delle IFM in titoli di debito e strumenti di capitale, che sono escluse dalle attività e passività a norma dell’articolo 8, paragrafo 5.

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PARTE 3

Bilancio (consistenze in essere trimestrali)

Al fine di approfondire l’analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, la BCE necessita di quanto segue con riferimento agli elementi chiave:

1.

Disaggregazione per sottosettore e per durata dei prestiti erogati ad istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2).

Ciò è richiesto per rendere possibile il monitoraggio del sottosettore completo e della struttura delle scadenze del finanziamento del credito complessivo (prestiti erogati e titoli) delle IFM riguardo al settore detentore di moneta.

Per i prestiti denominati in euro con durata originaria di oltre un anno e con durata originaria di oltre due anni nei confronti di società non finanziarie e famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli per talune durate residue e periodi in cui viene rivisto il tasso d’interesse (cfr. la tabella 2). Un tasso di interesse rivisto è inteso come un cambiamento nel tasso di interesse di un prestito che è attualmente stabilito nel contratto di prestito. I prestiti soggetti a revisione del tasso di interesse includono, tra l’altro, prestiti con tassi di interesse che sono periodicamente rivisti in base alle variazioni di un indice, ad esempio l’Euribor, prestiti con tassi di interesse indicizzati, ossia «tassi variabili», e prestiti con tassi di interesse che sono modificabili a discrezione del prestatore.

2.

Disaggregazione per sottosettore dei depositi presso le amministrazioni pubbliche (diverse dalle amministrazioni centrali) degli Stati membri dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2).

Ciò è richiesto come informazione complementare rispetto alla segnalazione mensile.

3.

Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2).

Quando il SEC 2010 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista dall’SCN 2008.

4.

Individuazione di beni immobili all’interno di attività non finanziarie.

Tale disaggregazione è richiesta per fornire informazioni aggiuntive sulle attività non finanziarie e per monitorare l’importanza relativa delle disponibilità di beni immobili da parte del settore bancario.

5.

Individuazione di posizioni in bilancio per i derivati con una disaggregazione per settore all’interno delle altre attività e altre passività (cfr. la tabella 2).

Tale disaggregazione è richiesta per migliorare la coerenza tra le statistiche e integra la segnalazione mensile.

6.

Disaggregazione di strumenti di capitale detenuti in azioni quotate, azioni non quotate e altre partecipazioni (cfr. la tabella 2)

Ciò integra la segnalazione mensile fornendo informazioni sul modo in cui gli strumenti di capitale possono essere negoziati.

7.

Disaggregazione per paese e posizioni con la Banca europea per gli investimenti, il Meccanismo europeo di stabilità, lo Strumento europeo di stabilità finanziaria e il Comitato di risoluzione unico (cfr. la tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari, per fornire informazioni statistiche sugli Stati membri che potrebbero adottare l’euro e per effettuare controlli sulla qualità dei dati.

La disaggregazione per paese deve essere fornita per ciascuno Stato membro. Laddove un paese aderisca all’Unione, la segnalazione della disaggregazione per tale Stato membro ha inizio con il trimestre di riferimento in cui ricade la data della relativa adesione.

La disaggregazione per paese deve essere fornita con riferimento ai paesi che si ritirano, o si sono ritirati, dall’Unione, ossia come disaggregazione separata all’interno della voce «Resto del mondo (esclusa l’UE)».

8.

Disaggregazione per settore dei depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro a enti diversi dalle IFM (cfr. la tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per valutare le posizioni dei soggetti segnalanti in ogni singolo Stato membro con controparti residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

Laddove uno Stato membro adotti l’euro, la segnalazione della disaggregazione per tale Stato membro inizia con il trimestre di riferimento in cui ricade la data dell’adozione dell’euro da parte di tale Stato membro

9.

Disaggregazione per valuta (cfr. la tabella 4).

La disaggregazione per valuta è richiesta per i prestiti relativi alla valuta nazionale di ciascuno Stato membro non appartenente all’area dell’euro e per i depositi, i prestiti e i titoli di debito detenuti per valute selezionate (GBP, USD, CHF e JPY).

Tale disaggregazione è richiesta per permettere il calcolo delle transazioni per gli aggregati monetari e le contropartite, corrette per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui tali aggregati includano tutte le valute combinate.

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Tabella 3

Consistenze in essere trimestrali (disaggregazione per Paese)

VOCI DI BILANCIO

UE

Resto del mondo (escl. UE)

 

 

Altri Stati membri dell'area dell'euro

Stati membri non appartenenti all'area dell'euro

Istituzioni dell'UE selezionate (*1)

 

di cui: Regno Unito

PASSIVO

 

 

 

 

 

8.

Banconote e monete in circolazione

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

da IFM

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

atri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

 

 

 

 

 

imprese di assicurazione

 

 

 

 

 

fondi pensione

 

 

 

 

 

fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

società non finanziarie

 

 

 

 

 

famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

 

 

 

 

10.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

11.

Quote/partecipazioni in FCM

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

a IFM

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

 

 

 

 

 

imprese di assicurazione

 

 

 

 

 

fondi pensione

 

 

 

 

 

fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

società non finanziarie

 

 

 

 

 

famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

 

 

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

di cui: amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

4.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

Quote/partecipazioni in FCM

 

 

 

 

 

Quote/partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

6.

Attività non finanziarie

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 


Tabella 4

Consistenze in essere trimestrali (disaggregazione per valuta)

VOCI DI BILANCIO

Tutte le valute combinate

Euro

Valute UE diverse dall'Euro

Valute di paesi terzi

Valute selezionate

 

 

 

Totale

Valute di ciascuno Stato membro dell'UE

 

GBP

USD

JPY

CHF

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

da IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse dalle IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titoli di debito emessi

M

M

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

a IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili, cfr. tabella 1.

Q

Obblighi relativi ai dati trimestrali, cfr. tabella 2.

PARTE 4

Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione per la compilazione dei dati sulle transazioni

Gli aggiustamenti da rivalutazione sono necessari per consentire alla BCE di calcolare le operazioni finanziarie. Essi forniscono informazioni sulle conseguenze delle modifiche nei prezzi o altre valutazioni sulle consistenze di fine periodo delle attività e passività indicate nel bilancio. Modifiche alle consistenze dovute agli effetti di oscillazione dei tassi di cambio sulle attività e passività non denominate in euro non sono incluse negli aggiustamenti da rivalutazione segnalati (gli aggiustamenti dei tassi di cambio ai fini della compilazione delle operazioni sono ricavati separatamente).

I requisiti minimi per la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione rivalutazioni sono stabiliti nelle tabelle 1 A e 2 A. Considerazioni specifiche per gli aggiustamenti da rivalutazione dei prestiti e dei titoli sono delineate qui di seguito.

1.   Rivalutazioni dei prestiti (comprese svalutazioni o cancellazioni)

Gli aggiustamenti da rivalutazione riflettono qualsiasi variazione nelle consistenze dei crediti segnalato in conformità delle parti 2 e 3 causato dall’applicazione delle svalutazioni, inclusa la cancellazione dell’intero importo in essere di un prestito (cancellazione), e gli storni di svalutazioni o cancellazioni. L’aggiustamento riflette anche le variazioni negli accantonamenti per perdite su crediti nel caso in cui una BCN consenta di registrare le consistenze di bilancio al netto degli accantonamenti per perdite su crediti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4. Un aggiustamento da rivalutazione deve essere registrato anche per tenere conto della differenza tra la variazione nelle consistenze dei crediti derivanti da una cessione di crediti (con cancellazione dal bilancio) e il valore dell’operazione (vale a dire il prezzo di vendita). Analogamente, l’acquisizione di crediti a un prezzo inferiore rispetto alle consistenze segnalate dà luogo a una rivalutazione positiva.

2.   Rivalutazione dei prezzi dei titoli

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei prezzi dei titoli fa riferimento alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di bilancio di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche contenere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire utili/perdite realizzati.

Non è previsto alcun obbligo minimo di segnalazione per i titoli di debito emessi. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi determinano modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche.

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PARTE 5

Obblighi di segnalazione statistica per la cartolarizzazione di prestiti e per altri trasferimenti di prestiti

1.   Obblighi generali

1.1.

I dati sono segnalati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 e a quelli dell’articolo 8, paragrafo 4 se applicabile. Tutte le voci sui dati sono disaggregate per residenza e per sottosettore del debitore del prestito come indicato nei titoli delle colonne della tabella 5.

1.2.

Si distingue tra cartolarizzazioni e altri trasferimenti di prestiti. I prestiti ceduti nella fase di stoccaggio di una cartolarizzazione sono trattati come se fossero già cartolarizzati È richiesta un’individuazione distinta per le cartolarizzazioni che coinvolgono SV residenti nell’area dell’euro. Per gli altri trasferimenti di prestiti è richiesta un’individuazione distinta quando la controparte è una IFM nazionale o una IFM non nazionale dell’area dell’euro.

1.3.

I trasferimenti di prestiti sono inoltre distinti in funzione dell’incidenza sulle consistenze dei prestiti segnalate conformemente alle parti 2 e 3 dell’allegato I:

a)

i trasferimenti che incidono sulle consistenze segnalate sono cessioni che comportano la cancellazione dal bilancio e acquisizioni che comportano l’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti; e

b)

i trasferimenti che non incidono sulle consistenze segnalate sono cessioni che non comportano la cancellazione dal bilancio dei prestiti a causa dell’applicazione degli IFRS 9 o di norme analoghe e l’acquisizione di prestiti precedentemente trasferiti dalla IFM senza cancellazione dal proprio bilancio. I prestiti presentati come garanzie all’Eurosistema per le operazioni di credito di politica monetaria in forma di crediti che comportano un trasferimento senza cancellazione dal bilancio sono esclusi dagli importi segnalati nella tabella 5.

1.4.

Per quanto riguarda i trasferimenti che hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate, le IFM effettuano un’ulteriore distinzione per i trasferimenti quando operano come di gestori delle consistenze in essere dei prestiti trasferiti.

2.   Obblighi di segnalazione dei trasferimenti di prestiti

2.1.

Le IFM calcolano i trasferimenti di prestiti netti come acquisizioni durante il mese meno le cessioni durante il mese. A tal fine, le IFM applicano il valore dell’operazione delle acquisizioni e delle cessioni (ossia, rispettivamente, il valore degli acquisti e delle vendite).

2.2.

Le IFM forniscono dati sui trasferimenti di prestiti in conformità alla tabella 5a come segue:

a)

le acquisizioni e le cessioni, da parte della IFM, che hanno effetto sulle sue consistenze dei prestiti segnalate in conformità alle parti 2 e 3 dell’allegato I sono assegnate al campo 1 in cui la IFM opera come gestore e al campo 2 in cui l’IFM non opera come gestore; e

b)

le acquisizioni e le cessioni, da parte della IFM, che non hanno effetto sulle sue consistenze dei prestiti segnalate in conformità alle parti 2 e 3 dell’allegato I sono assegnate al campo 3.

2.3.

Per quanto riguarda l’assegnazione di cui alla sezione 2.2, lettera a), le BCN possono dare istruzioni alle IFM per assegnare i trasferimenti di prestiti al campo 1 anziché al campo 2, quando un’altra IFM nazionale opera come gestore dei prestiti trasferiti. Le BCN richiedono che tali trasferimenti siano individuati separatamente nella segnalazione statistica da quelli trasferiti e gestiti dalla stessa IFM.

3.   Obblighi di segnalazione delle consistenze in essere dei prestiti trasferiti

3.1.

Le IFM forniscono dati in conformità alla tabella 5b sulle consistenze in essere di fine mese dei prestiti, come segue:

a)

le consistenze in essere di prestiti che sono stati trasferiti dalla IFM con effetto sulle sue consistenze di prestiti segnalate in conformità alle parti 2 e 3 dell’allegato I e per i quali la IFM opera come gestore sono assegnate al campo 1; e

b)

le consistenze in essere di prestiti che sono stati trasferiti dalla IFM senza effetto sulle sue consistenze di prestiti segnalate in conformità alle parti 2 e 3 dell’allegato I, per effetto dell’applicazione degli IFRS 9 o di norme analoghe, sono assegnate al campo 3.

3.2.

Per quanto riguarda l’assegnazione di cui alla sezione 3.1, lettera a), quando le BCN danno istruzioni alle IFM per assegnare i trasferimenti di prestiti a norma della sezione 2.3, le IFM includono nel campo 1 le consistenze in essere dei prestiti trasferiti da un’altra IFM nazionale per i quali operano come gestori, nella misura in cui i prestiti non sono inclusi nelle consistenze segnalate conformemente alle parti 2 e 3 dell’allegato I delle IFM nazionali. Le BCN richiedono che tali consistenze in essere siano individuate separatamente nelle segnalazioni statistiche da quelle trasferite e gestite dalla stessa IFM.

3.3.

Le BCN possono richiedere informazioni aggiuntive alle IFM al fine di spiegare l’andamento delle consistenze in essere dei prestiti, in particolare per quanto riguarda la variazione della controparte che detiene i prestiti trasferiti, o la variazione delle modalità di gestione dei prestiti cancellati, che può richiedere adeguamenti da riclassificazione per consentire alla BCE di adeguare correttamente l’andamento dei prestiti per l’effetto derivante dalle cartolarizzazioni e da altri trasferimenti nel bilancio delle IFM.

4.   Obblighi di segnalazione di aggiustamenti da rivalutazione che incidono sulle consistenze dei prestiti trasferiti

4.1.

Le IFM forniscono dati in conformità alla tabella 5b sugli aggiustamenti da rivalutazione che riflettono eventuali variazioni delle consistenze in essere di fine mese dei prestiti segnalate alla sezione 3, dovuti all’applicazione di svalutazioni o cancellazioni di prestiti, e variazioni negli accantonamenti sui prestiti (se le consistenze in essere sono registrate al netto degli accantonamenti). Gli aggiustamenti da rivalutazione riflettono anche, nel mese del trasferimento del prestito, qualsiasi differenza tra le consistenze in essere dei prestiti trasferiti e il valore dell’operazione dell’acquisizione o della cessione di cui alla sezione 2.

4.2.

Le IFM forniscono dati in conformità alla tabella 5b sugli aggiustamenti da rivalutazione, come segue:

a)

gli aggiustamenti da rivalutazione che corrispondono alle consistenze in essere dei prestiti trasferiti di cui alla sezione 3.1, lettera a), e fatta salva, se del caso, la sezione 3.2, sono assegnati al campo 1; e

b)

gli aggiustamenti da rivalutazione che corrispondono alle consistenze in essere dei prestiti trasferiti di cui alla sezione 3.1, lettera b), sono assegnati al campo 3.

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PARTE 6

Segnalazione semplificata per enti creditizi di piccole dimensioni

Laddove le BCN concedano deroghe agli enti creditizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, esse possono esentare tali enti creditizi dai seguenti obblighi:

1.

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 4, parte 2;

2.

identificazione separata di:

a)

posizioni nei confronti di una controparte centrale di cui alla sezione 5.5 della parte 2;

b)

prestiti sindacati come indicato nella tavola 1 della parte 2;

c)

titoli di debito con durata fino a due anni e capitale nominale garantito al di sotto del 100 %, come indicato nella tabella 1, parte 2;

d)

disponibilità immobiliari di cui alla sezione 4 della parte 3.

3.

disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 della parte 3;

4.

disaggregazione per paese di cui alla sezione 7 della parte 3;

5.

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 9 della parte 3;

Inoltre, tali enti creditizi possono soddisfare i requisiti di segnalazione statistica di cui alle parti 2, 4 e 5 segnalando i dati solo trimestralmente e in conformità all’obbligo di tempestività relativo alle statistiche trimestrali di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

PARTE 7

Sintesi degli obblighi di segnalazione statistica sulle voci di bilancio (1)

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DURATA

VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

PASSIVO

1.

Cassa

2.

Prestiti

 

fino a 1 anno  (2)

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni  (2)

 

oltre 5 anni  (2)

 

di cui: posizioni infragruppo

 

di cui: prestiti sindacati

 

di cui: operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

 

di cui: posizioni di cash pooling nozionale

 

di cui: euro

 

fino a 1 anno  (3)

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni  (3)

 

oltre 2 anni e fino a 5 anni  (3)

 

oltre 5 anni  (3)

 

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto  (3)

 

di cui: credito da carte di credito a saldo  (3)

 

di cui: credito da carte di credito revolving  (3)

 

di cui: posizioni di cash pooling nozionale

Prestiti con scadenza originaria oltre 1 anno (euro)

 

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore a 1 anno

 

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 1 anno e con tasso d’interesse ricalcolato nei successivi 12 mesi

Prestiti con durata originaria oltre 2 anni (euro)

 

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore a due anni

 

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 2 anni e con tasso d’interesse ricalcolato nei successivi 24 mesi

3.

Titoli di debito detenuti

 

fino a 1 anno  (4)

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni  (4)

 

oltre 2 anni  (4)

4.

Partecipazioni

Azioni quotate

Azioni non quotate

Altre partecipazioni

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

Quote/partecipazioni in FCM Quote/partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

6.

Attività non finanziarie

di cui: beni immobili

7.

Altre attività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati su prestiti

8.

Banconote e monete in circolazione

9.

Depositi

 

fino a 1 anno  (5)

 

oltre 1 anno  (5)

 

di cui: posizioni infragruppo

 

di cui: depositi trasferibili

 

di cui: fino a 2 anni

 

di cui: prestiti sindacati

9.1.

Depositi overnight

 

di cui: depositi trasferibili

 

di cui: posizioni di cash pooling nozionale

9.2.

Depositi con durata prestabilita

 

fino a un anno

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

oltre 2 anni

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

 

fino a 3 mesi

 

oltre 3 mesi

 

di cui: oltre 2 anni  (6)

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

10.

Quote/partecipazioni in FCM

11.

Titoli di debito emessi

 

fino a un anno

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

oltre 2 anni

12.

Capitale e riserve

Capitale azionario emesso Profitti e perdite accumulati nel periodo di segnalazione Reddito e spese imputati direttamente a capitale Fondi derivanti da reddito non distribuiti agli azionisti Accantonamenti specifici e generali a fronte di attività

13.

Altre passività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati sui depositi

 

DISAGGREGAZIONE PER CONTROPARTI E FINALITÀ

ATTIVO

PASSIVO

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

Autorità bancarie centrali

 

Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

FCM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti  (7)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)  (7)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.125 + S.126 + S.127) (7)

 

di cui: controparti centrali

 

di cui: SV

 

imprese di assicurazione (S.128)  (7)

 

fondi pensione (S.129)  (7)

 

società non finanziarie (S.11)  (7)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)  (7)

 

credito al consumo

 

mutui per l’acquisto di abitazioni

 

altri prestiti

 

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

Autorità bancarie centrali

 

Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

FCM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti  (7)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)  (7)

 

altri intermediari finanziari (S.125)  (7)

 

di cui: controparti centrali

 

di cui: SV

 

ausiliari finanziari (S.126)  (7)

 

istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127)  (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)  (7)

 

fondi pensione (S.129)  (7)

 

società non finanziarie (S.11)  (7)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (7)

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

Autorità bancarie centrali

 

di cui: Banca centrale europea

 

Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

FCM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti  (7)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)  (7)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.125 + S.126 + S.127) (7)

 

di cui: controparti centrali  (8)

 

di cui: SV  (8)

 

imprese di assicurazione (S.128)  (7)

 

fondi pensione (S.129)  (7)

 

società non finanziarie (S.11)  (7)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (7)

 

credito al consumo

 

mutui per l’acquisto di abitazioni

 

altri prestiti

 

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

Autorità bancarie centrali

 

di cui: Banca centrale europea

 

Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

FCM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti  (7)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)  (7)

 

altri intermediari finanziari (S.125)  (7)

 

di cui: controparti centrali  (8)

 

di cui: SV  (8)

 

ausiliari finanziari (S.126)  (7)

 

istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127)  (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)  (7)

 

fondi pensione (S.129)  (7)

 

società non finanziarie (S.11)  (7)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (7)

C.

Residenti del resto del mondo

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

C.

Residenti del resto del mondo

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

D.

Totale

D.

Totale

VALUTE

e

euro

x

valute estere – valute diverse dall’euro (9)


(*1)  I dati dovrebbero essere identificati separatamente per la Banca europea per gli investimenti, il Meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il Comitato di risoluzione unico.

(1)  I dati sulle disaggregazioni mensili sono indicati in grassetto, i dati sulle disaggregazioni trimestrali sono indicati a caratteri normali.

(2)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda i prestiti ai principali settori residenti diversi dalle IFM, comprese le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’area dell’euro. Le corrispondenti disaggregazioni per scadenza per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali degli Stati membri dell’area dell’euro sono trimestrali.

(3)  Per prestiti concessi a società non finanziarie dell’area dell’euro e a famiglie. Inoltre, la disaggregazione per scadenza viene raccolta per i prestiti alle famiglie per finalità di prestito.

(4)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità in titoli emessi da IFM situate nell’area dell’euro, e le disponibilità in titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche dell’area dell’euro hanno una disaggregazione «fino a un anno». Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità in titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro sono suddivise tra «fino a un anno» e «oltre un anno».

(5)  Solo con controparti residenti nel del resto del mondo.

(6)  La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(7)  La disaggregazione mensile per sottosettore è richiesta per crediti e depositi.

(8)  Per operazioni di pronti contro termine e operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è richiesta una disaggregazione per le controparti centrali classificate nel sottosettore S.125. Inoltre, per i prestiti, i depositi e i titoli di debito detenuti, è richiesta una disaggregazione per le controparti che sono società veicolo.

(9)  La disaggregazione trimestrale per valuta di ciascun altro Stato membro è richiesta per i prestiti selezionati. La disaggregazione trimestrale per le valute GBP, USD, JPY e CHF è richiesta per voci selezionate di depositi, prestiti e i titoli di debito detenuti.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E DEFINIZIONI

PARTE 1

Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso Stato membro

1.

Per ciascuno degli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito «Stato membro dell’area dell’euro»), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti incluse nell’elenco delle IFM a fini statistici e gli enti creditizi diversi dalle IFM residenti. Esse sono:

a)

le istituzioni costituite e situate in quel territorio, incluse le succursali di case madri situate al di fuori del territorio;

b)

le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

I soggetti segnalanti consolidano a fini statistici le attività di tutti i loro uffici nazionali (sede legale o principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso Stato membro. Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

1.

I soggetti segnalanti segnalano tutte le attività dei loro uffici non nazionali come segue:

a)

se il soggetto segnalante ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, il soggetto segnalante considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

b)

Se il soggetto segnalante ha succursali situate fuori dal territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, il soggetto segnalante considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

c)

Se il soggetto segnalante è una succursale, considera le posizioni nei riguardi della propria sede principale o di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

d)

Laddove un soggetto segnalante sia una succursale, considera le posizioni nei riguardi della propria sede principale o di altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

PARTE 2

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010.

2.

La scadenza originaria, ossia la scadenza all’emissione, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

3.

I crediti finanziari possono essere distinti in negoziabili o non negoziabili. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Tabella

Categorie di strumenti

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Prestiti

Disponibilità in attività finanziarie che si creano allorché i creditori prestano fondi ai debitori, che non sono attestate da un documento oppure sono attestate da un documento non negoziabile. La presente voce include anche attività in forma di depositi presso i soggetti segnalanti. Le BCN possono anche richiedere la piena disaggregazione per settore per questa voce.

1.

La presente voce include:

a)

prestiti concessi a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, disaggregati per:

i)

credito al consumo (prestiti concessi principalmente per uso personale nel consumo di beni e servizi). Il credito al consumo concesso a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche è incluso in questa categoria, se il soggetto segnalante sa che il prestito è principalmente utilizzato a fini di consumo personale;

ii)

prestito per l’acquisto di un’abitazione (credito concesso al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento). Ciò comprende i crediti garantiti da ipoteche su immobili ad uso abitativo utilizzati per l’acquisto di un’abitazione e altri crediti per l’acquisto di un’abitazione effettuati a titolo personale o garantiti a fronte di altre forme di attività. I mutui concessi a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche sono inclusi in questa categoria a meno che il soggetto segnalante non sappia che l’abitazione è principalmente utilizzata per finalità connesse ad attività economiche, nel qual caso è segnalata come «altri crediti dei quali a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche»;

iii)

altro (crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall’acquisto di un’abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione ecc.). La presente categoria può includere prestiti finalizzati al consumo concessi a imprenditori individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (cfr. la parte 3 dell’allegato II) se essi non sono segnalati sotto la categoria «credito al consumo»;

b)

debito da carta di credito

Ai fini del presente regolamento, la presente categoria comprende il credito concesso alle famiglie o alle società non finanziarie o attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo come definito di seguito, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito revolving. Il debito da carta di credito è registrato su conti relativi alla carta dedicati e di conseguenza non visibili sui conti correnti o sugli scoperti di conto. Il credito a saldo è definito come il credito concesso a un tasso d’interesse dello 0 % tra le operazioni di pagamento effettuate con la carta durante un ciclo di fatturazione e la data alla quale i saldi di debito derivanti da tale specifico ciclo di fatturazione diventano esigibili. Il credito revolving è definito come il credito concesso dopo le date di scadenza dei cicli di fatturazione precedenti, vale a dire l’ammontare del debito sul conto della carta che non è stato regolato quando ciò era possibile per la prima volta, a cui è applicato un tasso d’interesse o tassi d’interesse a scaglioni normalmente superiori allo 0 %. Spesso devono essere versate quote minime per rimborsare almeno parzialmente il credito concesso.

La controparte di queste forme di credito è l’entità responsabile alla fine del rimborso delle somme rimanenti in linea con il contratto, che coincide con il detentore della carta nel caso di utilizzo privato delle carte, ma non nel caso delle carte dell’impresa;

c)

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

I prestiti rotativi sono prestiti che possiedono tutte le caratteristiche seguenti: i) il prestatario può usare o ritirare fondi entro un limite di credito approvato in precedenza senza dare preavviso al prestatore; ii) l’ammontare del credito disponibile può aumentare e diminuire in quanto i fondi sono presi in prestito e ripagati; iii) il credito può essere utilizzato ripetutamente.

I prestiti rotativi includono gli importi ottenuti attraverso una linea di credito non ancora ripagata (importi in essere). Una linea di credito è un accordo tra un prestatore e un prestatario che consente a quest’ultimo di prendere anticipi, in un periodo definito e fino ad un certo limite, e rimborsarli a sua discrezione prima di una data definita. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono da considerare sotto alcuna categoria di voci del bilancio. Gli scoperti di conto sono saldi di debito sui conti correnti. Sia i prestiti rotativi che gli scoperti di conto escludono i prestiti forniti attraverso le carte di credito. L’importo complessivo dovuto dal prestatario deve essere segnalato, a prescindere dal fatto che esso rientri o ecceda i limiti prestabiliti tra il prestatore e il prestatario con riguardo all’ordine di grandezza e/o al periodo massimo del prestito;

d)

Prestiti sindacati (singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori).

prestiti sindacati coprono solo i casi nei quali il prestatario sia a conoscenza, dal contratto di credito, del fatto che il prestito è effettuato da diversi prestatori. A fini statistici, solo gli importi realmente sborsati dai prestatori (piuttosto che le linee di credito totali) sono considerati come prestiti sindacati. Il prestito sindacato è normalmente concordato e coordinato da un’istituzione (chiamata spesso «gestore principale») ed è effettuato in concreto da vari partecipanti al sindacato. I partecipanti, incluso il gestore principale, segnalano tutti la propria quota di prestito al prestatario, vale a dire non al gestore principale, tra le attività del proprio bilancio;

e)

depositi, come definiti nella categoria del passivo 9;

f)

attività di leasing finanziario a favore di terzi

Le attività di leasing finanziario sono contratti in base ai quali il proprietario di un bene durevole, di seguito il «concedente» concede tale bene a un terzo, di seguito il «concessionario», per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve tutti i benefici che possono derivare dall’uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario che permettono al concessionario di acquistare il bene. Le attività (beni durevoli) oggetto della concessione in leasing non sono iscritte in alcuna parte del bilancio;

g)

crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati,

L’ammontare totale dei prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato come deteriorato, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

disponibilità in titoli non negoziabili,

disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiate in mercati secondari;

i)

crediti negoziati

I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo a condizione che si dimostri che non esistono contrattazioni sul mercato secondario. Altrimenti dovrebbero essere classificati come titoli di debito (categoria 3);

j)

debito subordinato in forma di depositi o crediti

Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore, ad esempio depositi/crediti, siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle partecipazioni. A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «crediti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento finanziario. Laddove le disponibilità in tutte le forme di debito subordinato siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria dell’attivo «titoli di debito», sulla base del fatto che il debito subordinato è costituito principalmente nella forma di titoli piuttosto che di crediti;

k)

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia

Contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti segnalanti ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia, si veda passivo voce 9.4.

l)

Posizioni di cash pooling nozionale

Prestiti (sotto forma di scoperti di conto) prelevati da cash pool nozionali da parte di partecipanti al pool. I prestiti non coperti contrattualmente da meccanismi di cash pooling, ma concessi a partecipanti al pool non sono inclusi.

2.

La voce seguente non è trattata come un credito:

Crediti concessi su base fiduciaria

I crediti concessi su base fiduciaria, ossia crediti fiduciari, sono crediti costituiti in nome di una parte, di seguito «fiduciario», e per conto di un terzo, di seguito «beneficiario». A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario laddove i rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario quando: a) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o b) l’investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario sia posto in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di fallimento

3.

Titoli di debito detenuti

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

La presente voce include:

a)

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

Crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati, a condizione che l’esistenza di contrattazioni sul mercato secondario e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, nonché la presenza di market maker siano dimostrate, ad esempio, dalla differenza tra le quotazioni d’acquisto e di vendita. Laddove ciò non fosse il caso, devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo [cfr. anche «crediti negoziati» alla voce 2 i)];

c)

debito subordinato in forma di titoli di debito [cfr. anche «debito subordinato in forma di depositi o crediti» alla voce 2 j)].

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia l’impegno irrevocabile di invertire l’operazione, e non una semplice opzione. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

4.

Partecipazioni

Le partecipazioni conferiscono diritti di proprietà su società o quasi-società; sono rappresentative del diritto sul valore residuo, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori

La presente voce include le seguenti disaggregazioni:

a)

Azioni quotate

Le azioni quotate sono titoli di capitale quotati in una borsa valori. Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o di qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.

b)

Azioni non quotate

Le azioni non quotate sono titoli di capitale non quotati in una borsa valori.

c)

Altre partecipazioni

Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione diverse da quelle classificate nelle sottocategorie azioni quotate e azioni non quotate. In particolare, ciò include il capitale investito da una sede centrale in succursali non nazionali.

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

Quote o partecipazioni emesse da fondi di investimento, costituiti da organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie e non finanziarie nella misura in cui l’obiettivo perseguito è l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico.

La presente voce include quote/partecipazioni emesse da FCM in conformità al presente regolamento e quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento diversi dai FCM come definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Attività non finanziarie

Attività diverse dalle attività finanziarie, comprese le immobilizzazioni (attività non finanziarie prodotte che sono utilizzate ripetutamente o in modo continuativo nella produzione per più di un anno).

Tale voce può includere:

a)

immobili, ossia abitazioni, altri fabbricati e strutture (sia esistenti che in fase di sviluppo) e terreni appartenenti legalmente a soggetti segnalanti, anche per uso proprio. La presente voce è segnalata come una voce distinta «di cui»;

b)

macchinari e attrezzature;

c)

oggetti di valore;

d)

prodotti di proprietà intellettuale quali software per computer e database.

7.

Altre attività

La voce «altre attività» è la voce residuale nel settore dell’attivo del bilancio e definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce (oltre alle voci «di cui» richieste ai sensi del presente regolamento). Le altre attività possono includere:

a)

posizioni in contratti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato positivo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata;

b)

importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi attivi presenti nei bilanci, non registrati a nome dei clienti, ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione);

c)

importi lordi esigibili a fronte di partite di transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra i soggetti segnalanti. Sono inclusi gli assegni e altre forme di pagamento inviate per l’incasso ad altri soggetti segnalanti;

d)

interessi esigibili maturati su crediti;

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono, vale a dire sulla base della competenza temporale, piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati, vale a dire sulla base del contante. Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito, se gli interessi maturati non sono registrati con lo strumento di cui alla voce «“titoli di debito detenuti»;

f)

dividendi da ricevere;

g)

importi esigibili non connessi con l’attività principale del soggetto segnalante;

h)

voce dell’attivo in contropartita delle monete emesse dalle amministrazioni centrali (solo bilanci delle BCN);

La voce «altre attività» esclude gli strumenti finanziari che assumono la forma di attività finanziarie (inclusi nelle altre voci del bilancio), alcuni strumenti finanziari non aventi forma di attività finanziarie quali garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio) e attività non finanziarie (inclusi alla categoria 6).

CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

8.

Banconote e monete in circolazione

La categoria del passivo «banconote e monete in circolazione» è definita come «banconote e monete in circolazione emesse o autorizzate dalle autorità monetarie». Tale categoria include banconote emesse dalla BCE e dalle BCN. Le monete in circolazione fanno parte degli aggregati monetari e sono incluse anche in questa categoria anche se giuridicamente le monete costituiscono una passività dell’amministrazione centrale e non della BCN. Quando le monete in circolazione sono emesse dall’amministrazione centrale, la BCN registra una contropartita di tale passività all’interno della voce «altre attività» (cfr. la categoria 7).

9.

Depositi

«Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nella parte 1 dell’allegato I, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FCM». Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine.

a)

depositi e crediti

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività. In termini concettuali, i crediti rappresentano importi ricevuti dai soggetti segnalanti non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 2010 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda della parte che prende l’iniziativa: se è il prestatario, si tratta di un credito, mentre se è il prestatore del credito, allora si tratta di un deposito). Nell’ambito dello schema di segnalazione di cui al presente regolamento, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati «crediti» dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti ai soggetti segnalanti classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati in conformità con i requisiti contenuti nello schema di segnalazione, vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza. I prestiti sindacati ricevuti dai soggetti segnalanti ricadono in questa categoria.

b)

strumenti di debito non negoziabili

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito».

c)

depositi di margini

I depositi di margini (margini) effettuati mediante contratti derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso i soggetti segnalanti e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. In linea di principio, i margini ricevuti dai soggetti segnalanti dovrebbero essere classificati solo come «depositi» nei limiti in cui si forniscano al soggetto segnalante fondi liberamente accessibili per i prestiti; laddove una parte dei margini ricevuti dal soggetto segnalante deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione del soggetto segnalante dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono al soggetto segnalante le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi».

d)

Saldi accantonati

Secondo la prassi nazionale, i «saldi accantonati» relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante.

e)

azioni emesse dai soggetti segnalanti classificate come depositi

Le azioni emesse da soggetti segnalanti sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: i) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra l’emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e ii) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un periodo di preavviso non è considerato una restrizione significativa. Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono all‘emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un «valore certo», ossia in circostanze normali esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale,

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni, ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto, né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dai soggetti segnalanti non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti «depositi». Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva da applicare ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti accordati dal soggetto segnalante deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come «deposito a scadenza prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Qualora un soggetto segnalante detenga azioni classificate come depositi che sono state emesse da altri soggetti segnalanti, le partecipazioni devono essere classificate come crediti nel lato attivo del proprio bilancio invece che come «capitale».

f)

passività da cartolarizzazioni

La contropartita del pagamento ricevuto in cambio di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione, ma che sono comunque riconosciuti in bilancio

La voce seguente non è trattata come un deposito:

I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio (cfr. «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2).

9.1.

Depositi overnight

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:

a)

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili;

b)

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica (per esempio carte prepagate);

c)

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito.

d)

posizioni di cash pooling nozionale costituite da depositi overnight detenuti in cash pool nozionali dai partecipanti al pool.

9.1a.

Depositi trasferibili

I depositi trasferibili sono quei depositi all’interno della categoria «depositi a vista» che sono direttamente trasferibili a richiesta per effettuare pagamenti in favore di altri operatori economici con mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come il trasferimento di crediti e l’addebito diretto, eventualmente anche attraverso carta di credito o di addebito, operazioni in moneta elettronica, assegni, o mezzi simili, senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. I depositi che possono essere usati solo per il ritiro di contante e/o i depositi dai quali i fondi possono essere solo ritirati o trasferiti attraverso un altro conto del medesimo titolare non sono da includere come depositi trasferibili.

9.2.

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo; questi dovrebbero essere iscritti nella fascia di scadenza «oltre i due anni». I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

9.2a/9.2b/9.2c

Depositi con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Saldi collocati con scadenza prestabilita di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili e non possono essere convertiti in valuta prima di tale scadenza;

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni, non trasferibili ma che possono essere rimborsati prima della scadenza, previa notifica; laddove la notifica è stata data, tali saldi sono classificati sotto 9.3a o 9.3b, se del caso;

c)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili ma possono essere rimborsati su richiesta, a condizione che si applichino determinate penali;

d)

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti su strumenti derivati da estinguersi entro un anno/entro un periodo compreso fra uno e due anni/oltre due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue;

e)

I prestiti, che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non siano rappresentati da alcun certificato, con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni;

f)

Titoli di debito non negoziabili emessi con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni;

g)

Debiti subordinati emessi sotto forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore fino ad un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

h)

Passività da cartolarizzazioni.

La contropartita del pagamento ricevuto in cambio di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione, ma che sono comunque riconosciuti in bilancio. Per convenzione tali passività sono assegnate alla disaggregazione per scadenza prestabilita «oltre due anni».

Inoltre, i depositi con scadenza prestabilita includono:

Saldi (a prescindere dalla scadenza) nei quali i tassi di interesse e/o i termini e/o le condizioni applicate sono stabilite nella legislazione nazionale e che sono previsti per finalità particolari, ad esempio finanziamento immobiliare, che si verificano dopo due anni, anche se tecnicamente rimborsabili su richiesta.

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso; prima della scadenza la conversione stessa non è possibile o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi»).

9.3a/9.3b

Depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi di cui preavviso oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Saldi senza scadenza prestabilita che possono essere ritirati solo con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale; e

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni, per un rimborso anticipato.

Inoltre, i depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi includono: i depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative.

I depositi rimborsabili con preavviso superiore a tre mesi, di cui con preavviso superiore a due anni (ove applicabile) includono: i conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive riguardanti il prelievo.

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

Contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai soggetti segnalanti a un prezzo prestabilito con l’impegno irrevocabile a riacquistare quei titoli, o altri simili, a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in cambio di titoli trasferiti a terzi, ossia «acquirenti temporanei», devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno irrevocabile, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò implica che essi sostengono tutti i rischi e le soddisfazioni dei titoli sottostanti durante l’operazione.

Le seguenti varianti dei tipi di operazioni di pronti contro termine sono tutte classificate sotto «operazioni di pronti contro termine»:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; e

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazione di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego.

I titoli sottostanti le operazioni di tipo pronti contro termine sono registrate seguendo le regole nella voce dell’attivo 3 «titoli di debito». Le operazioni che riguardano il trasferimento temporaneo d’oro a fronte di contante a garanzia sono anch’esse incluse sotto questa voce.

10.

Quote/partecipazioni in FCM

Quote o partecipazioni emesse da FCM. Questa voce rappresenta il passivo totale degli azionisti del FCM. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dal FCM in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri.

11.

Titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai soggetti segnalanti, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull’ente emittente. La presente voce include:

a)

titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che successivamente diventano negoziabili devono essere riclassificati come «titoli di debito» (cfr. categoria 9);

c)

debiti subordinati emessi devono essere trattati alla stessa maniera di altri debiti contratti a fini di statistiche monetarie e finanziarie. Quindi, debiti subordinati emessi nella forma di titoli devono essere classificati «titoli di debito emessi», mentre debiti subordinati emessi nella forma di depositi o crediti devono essere classificati come «depositi». Laddove tutti i debiti subordinati emessi siano identificati in un solo ammontare a fini statistici, tale valore deve essere classificato sotto la voce «titoli di debito emessi», sulla base del fatto che i debiti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti. Debiti subordinati non dovrebbero essere classificati sotto la voce del passivo «capitale e riserve»;

d)

strumenti ibridi. Strumenti negoziabili con una combinazione di debiti e componenti derivati, inclusi:

i)

strumenti di debito negoziabili contenenti derivati incorporati;

ii)

strumenti negoziabili il cui valore di rimborso e/o cedola è collegato allo sviluppo di un’attività sottostante di riferimento, al prezzo di un’attività o ad altri indicatori di riferimento rispetto alla scadenza dello strumento.

11a/11b/11c

Titoli di debito con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

titoli di debito negoziabili emessi con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni; e

b)

debito subordinato emesso nella forma di titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

11d

Di cui titoli di debito fino a due anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

Strumenti ibridi emessi con scadenza originaria fino a due anni e che alla scadenza potrebbero avere un valore di rimborso contrattuale nella valuta di emissione più basso dell’ammontare investito originariamente a causa della loro combinazione di componenti di debiti e derivati.

12.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nel soggetto segnalante e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione.

Questa categoria comprende le seguenti disaggregazioni:

a)

capitale azionario emesso;

Comprende tutti i fondi conferiti dai titolari, dal contributo iniziale a tutte le successive emissioni di forme di titolarità e rispecchia l’intero ammontare del capitale raccolto, incluso il premio azionario.

b)

profitti o perdite accumulati nel periodo contabile

Comprende tutti i profitti e le perdite del periodo contabile corrente come registrati nel conto profitti e perdite non ancora portati a utile non distribuito.

c)

il reddito e le spese rilevati direttamente nel capitale azionario

Comprende la contropartita delle rivalutazioni nette delle attività e passività registrate direttamente a capitale e non nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile.

d)

fondi derivanti da reddito non distribuiti agli azionisti

Comprende riserve e altri fondi (ad esempio profitti e perdite portati a nuovo dopo la fine del periodo contabile e prima dell’assunzione di una decisione sulla distribuzione dei dividendi o sullo stanziamento a riserva) non distribuiti agli azionisti.

e)

accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività.

Tali accantonamenti dovrebbero comprendere tutte le rettifiche di valore per svalutazioni di crediti e perdite su prestiti non compensati dalla categoria di attività a cui si riferiscono nel bilancio statistico.

13.

Altre passività

La voce «altre passività» è la voce residuale nel lato passivo del bilancio e definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce (oltre alle voci «di cui» richieste ai sensi del presente regolamento).

Le altre passività possono includere:

a)

posizioni su strumenti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato negativo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata;

b)

importi lordi dovuti rispetto a partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi presenti nei bilanci, non registrati a nome dei clienti ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti, ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione;

c)

importi lordi dovuti rispetto a partite in transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra soggetti segnalanti. Sono inclusi i trasferimenti di crediti che sono stati effettuati dai conti dei clienti e altri elementi per i quali il corrispondente pagamento non sia ancora stato effettuato da parte del soggetto segnalante;

d)

interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi sono iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

interessi maturati su titoli di debito emessi, se gli interessi maturati non sono registrati con lo strumento di cui alla voce «titoli di debito emessi»;

f)

dividendi da pagare;

g)

importi dovuti non connessi con l’attività principale delle IMF, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali;

h)

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio, pensioni, dividendi;

i)

pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti su derivati

I pagamenti di margini (margini) effettuati sulla base di contratti su derivati sono classificati normalmente come «depositi» (cfr. categoria 9). Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono al soggetto segnalante le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali;

j)

posizioni nette dovute rispetto al futuro regolamento di operazioni in titoli o operazioni in valuta.

Le «altre passività» possono escludere quasi tutti gli strumenti finanziari nella forma di passività finanziarie (inclusi negli altri elementi di bilancio), gli strumenti finanziari che non hanno la forma di passività finanziarie, come garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio), e attività non finanziarie come voci del capitale sul lato delle passività (inclusi nella voce «capitale e riserve»).

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale negli Stati membri. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata di settori che le BCN traspongono in categorie nazionali in conformità al presente regolamento. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi mantenuti dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici, se del caso, e ad altri orientamenti per la classificazione statistica delle controparti forniti dalla BCE.

La classificazione settoriale delle controparti situate al di fuori degli Stati membri dovrebbe essere effettuata conformemente all’SCN 2008. Il termine «IFM» si riferisce solo agli Stati membri. Ai fini della classificazione dei residenti di paesi terzi, il termine «IFM» deve essere interpretato nel senso che comprende i settori «banca centrale» dell’SCN 2008, gli «istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali» e i «fondi comuni monetari».

Tabella

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

IFM

Cfr. articolo 1

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata al consumo collettivo e individuale e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113)

Amministrazioni centrali

Tale sottosettore (S.1311) include tutti gli organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114)

Ai fini del presente regolamento, le amministrazioni centrali comprendono anche le istituzioni e gli organi dell’Unione che sono classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13).

Amministrazioni di Stati federati

Il presente sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115)

Amministrazioni locali

Tale sottosettore (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116)

Enti di previdenza e assistenza sociale

Gli enti di previdenza e assistenza (S.1314) includono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Fondi di investimento diversi dai FCM

FI come definiti nel regolamento (UE) n. [1073] (BCE/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include altresì le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include, tra l’altro, le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

Imprese di assicurazione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104)

Fondi pensione

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 20102, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dall’ amministrazione pubblica e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche (sotto-gruppo di «Famiglie»)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche – diverse da quelle create come quasi-società – che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi 2.119d)


ALLEGATO III

SEGNALAZIONE AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA

PARTE 1

Norme generali

1.

Le celle contrassegnate con * nella tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I sono utilizzate nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva ai fini del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standard di una percentuale fissa specificata dalla Banca centrale europea (BCE). Le celle con un motivo grafico sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva.

2.

Le celle nella tabella 1 riguardanti depositi presso «enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva» non devono includere le passività dei soggetti segnalanti dovute agli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime della BCE, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Le istituzioni esenti temporaneamente dall’obbligo di riserva in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerate come soggette all’obbligo di riserva e pertanto le passività dovute a tali enti figurano nella tabella 1 della presente parte. Tale tabella comprende anche le passività nei confronti di quelle istituzioni che non sono effettivamente tenute al mantenimento di riserve presso il Sistema europeo di banche centrali a causa dell’applicazione della detrazione forfettaria.

3.

A seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, eccetto quelli sugli strumenti negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella 1 della presente parte., purché nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico di cui alla tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I ne risenta.

4.

Per quanto riguarda le segnalazioni conformi con la tavola di sotto, deve essere garantita la piena corrispondenza con la tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I.

Tabella 1

Aggregato soggetto a riserva

 

Consistenze in essere di passività dovute, diverse dalla BCE, dalle BCN e da altri enti creditizi soggetti a obbligo di riserva  (1)

PASSIVITÀ RIFERITE A DEPOSITI

(euro e valute estere combinati)

 

 

 

9.

TOTALE DEPOSITI

 

 

9.1e + 9.1x

 

9.2e + 9.2x

 

9.3e + 9.3x

 

9.4e + 9.4x

 

 

 

di cui:

 

 

9.2e + 9.2x with agreed maturity

 

oltre due anni

 

 

 

di cui:

Segnalazione volontaria  (2)

9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso

oltre due anni

 

 

di cui:

 

9.4e + 9.4x operazioni di pronti contro termine

 

 

 

Consistenze in essere di passività dovute  (3)

STRUMENTI NEGOZIABILI

(euro e valute estere combinati)

 

11.

TITOLI DI DEBITO EMESSI

 

11e + 11x con durata prestabilita

 

fino a due anni

 

oltre due anni

 

 

PARTE 2

Norme speciali nel caso di fusione che coinvolga enti creditizi

1.

Ove si verifichi una fusione tra due enti creditizi, l’aggregato soggetto a riserva dell’ente incorporante per i periodi di mantenimento immediatamente successivi alla fusione, è calcolato, in conformità all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), come aggregato del relativo aggregato soggetto a riserva e dell’aggregato soggetto a riserva dell’ente incorporato come se la fusione non avesse avuto luogo utilizzando le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente regolamento.

2.

Ove l’istituzione incorporante nella fusione di cui al paragrafo 1 non sia un ente nella coda, i periodi di riferimento pertinenti delle informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente regolamento da utilizzare ai fini del calcolo di cui al primo paragrafo sono i seguenti:

a)

per le istituzioni incorporate che sono enti nella coda, il periodo di riferimento per il pertinente periodo di mantenimento stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

b)

per le istituzioni incorporate che non sono enti nella coda, il periodo di riferimento per il pertinente periodo di mantenimento stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

3.

Ove l’istituzione incorporante nella fusione di cui al paragrafo 1 sia un ente nella coda, i periodi di riferimento delle informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente regolamento da utilizzare ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

per le istituzioni incorporate che sono enti nella coda, il periodo di riferimento per il pertinente periodo di mantenimento stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

b)

per le istituzioni incorporate che non sono enti nella coda, il periodo di riferimento più vicino nel tempo tra i seguenti:

i)

il periodo di riferimento per il pertinente periodo di mantenimento stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

ii)

il periodo di riferimento in cui si è perfezionata la fusione.

4.

Il calcolo di cui al paragrafo 1 si applica altresì ai periodi di mantenimento successivi laddove sussistano entrambe seguenti condizioni:

a)

l’istituzione incorporante nella fusione di cui al paragrafo 1 è un ente nella coda; e

b)

il pertinente periodo di riferimento per tale periodo di mantenimento in conformità all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) precede il periodo di riferimento in cui la fusione ha acquistato efficacia.


(1)  Calcolato come somma di:

 

Colonne (a)-(b)+(c)+(d)+(e)+(f)-(g)+(h)+(i)+(j)+(k) nella tabella 1 (Passivo) nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); oppure

 

Colonne (a)-(b)-(c)+(d)+(e)+(f)+(g)-(h)-(i)+(j)+(k)+(l)+(m)nella tabella 1 (Passivo) nella parte 2 dell’allegato I al presente regolamento.

(2)  I soggetti segnalanti possono soddisfare i requisiti di segnalazione mediante segnalazione volontaria, ossia possono segnalare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure «dati mancanti». Una volta optato per la segnalazione dei dati reali, i soggetti segnalanti non possono più segnalare «dati mancanti».

(3)  Calcolato da:

 

Colonna (l) della tabella 1 (Passivo) nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); oppure

 

Colonna (n) della tabella 1 (Passivo) nella parte 2 dell’allegato I al presente regolamento.


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio i totali di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, e la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali) e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN competenti e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità ai concetti:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

in caso di scostamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste/tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77.


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 1071/2013

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 5, e allegato I, parte 1, sezione 1.3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1 e 3

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

-

Articolo 5, paragrafo 5

-

Articolo 6, lettere da a) a c)

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d)

Articolo 6, lettera d)

-

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 9, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 10, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 2

Allegato I, parte 3, sezione 8, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 3, primo periodo

Allegato I, parte 3, sezione 7, terzo comma, secondo periodo

Articolo 14, paragrafo 3, secondo periodo

Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 18

Allegato I, parte 1, sezione 1

Allegato I, parte 1

Allegato I, parte 1, sezione 2

-

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 7

Allegato I, parte 7

Allegato II, parte 1, paragrafo 1

Allegato II, parte 1, paragrafo 1

Allegato II, parte 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1

Allegato II, parte 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato II, parte 1, paragrafo 2, lettere a) e c)

Allegato II, parte 1, paragrafo 2, lettera c)

Allegato II, parte 1, paragrafo 2, lettere b) e d)

Allegato II, parte 2

Allegato II, parte 2

Allegato II, parte 2, sezione 3, ultima frase

Articolo 9, paragrafo 9

Allegato II, parte 3

Allegato II, parte 3

Allegato III, parte 1, sezione 1

Allegato III, parte 1

Allegato III, parte 2, sezione 1

Articolo 6

Allegato III, parte 2, sezione 2, paragrafo 2.1

Articolo 2, paragrafo 24

Allegato III, parte 2, sezione 2, paragrafi da 2.2. a 2.3 e tabella

Allegato III, parte 2

Allegato III, parte 2, sezione 2, paragrafo 2.4

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Allegato IV

Allegato IV


DECISIONI

3.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/86


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/380 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2021

che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Germania

[notificata con il numero C(2021) 1248]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in suini selvatici.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all’allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell’Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(3)

Nel 2020 la Germania ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità all’articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, l’11 dicembre 2020 la Germania ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana (il programma di eradicazione).

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/123 della Commissione (3) e tiene conto, tra l’altro, dei casi di peste suina africana in suini selvatici in Germania, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.

(6)

Il piano di eradicazione presentato dalla Germania è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il programma di eradicazione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma presentato dalla Germania l’11 dicembre 2020 in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all’eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/123 della Commissione, del 2 febbraio 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 63).