ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 68

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
26 febbraio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( 1 )

62

 

*

Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( 1 )

108

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

149

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

157

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/344 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

160

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ( 1 )

163

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

167

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ( 1 )

170

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 ( 1 )

174

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/349 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

179

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/350 della Commissione, del 25 febbraio 2021, recante trecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

182

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/351 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

184

 

*

Decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

187

 

*

Decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

189

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

219

 

*

Decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 1215]  ( 1 )

221

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 23 febbraio 2021, relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2021/356]

227

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno a rappresentare una sfida. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dallo shock economico grave causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate al diritto dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla distribuzione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nell’ambito del pacchetto di misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche dovrebbero restare coerenti con gli obiettivi generali del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di promuovere la raccolta di fondi attraverso i mercati dei capitali, garantire un elevato grado di tutela dei consumatori e degli investitori, guidare la convergenza in materia di vigilanza in tutti gli Stati membri e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere pienamente conto, in maniera specifica, della misura in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla situazione attuale degli emittenti e sulle loro prospettive future.

(3)

La crisi COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell’Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione, con un’attenzione particolare alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e degli oneri amministrativi eccessivi può contribuire a promuovere la capacità delle imprese dell’Unione di accedere ai mercati azionari, in aggiunta a promuovere opportunità di investimento più diversificate, più a lungo termine e più competitive, sia per gli investitori al dettaglio che per i grandi investitori. A tale proposito il presente regolamento dovrebbe permettere altresì ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso i potenziali investitori incontrano difficoltà nel valutare le start-up e le imprese di piccole dimensioni e recenti con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l’avvio di nuove imprese innovative, in particolare per coloro che avviano un’impresa.

(4)

Gli enti creditizi si sono attivati nello sforzo di sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/1129 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell’economia reale. Poiché l’applicazione di tale soglia di esenzione è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile solamente per un periodo limitato e concludersi il 31 dicembre 2022.

(5)

Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve denominato prospetto UE della ripresa che, oltre ad affrontare le questioni economiche e finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19, sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio, che desiderano finanziare gli emittenti e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe essere inteso principalmente come un elemento che agevola la ricapitalizzazione, con un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione degli investitori. È importante sottolineare che le modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 contenute nel presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per sostituire il processo di riesame ed un’eventuale modifica di tale regolamento, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d’impatto completa. Al riguardo, non sarebbe opportuno aggiungere ulteriori elementi ai regimi di informativa diversi da quelli già previsti a norma di tale regolamento o del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (4), ad eccezione delle informazioni specifiche relative all’impatto della pandemia di COVID-19. Siffatti elementi dovrebbero essere introdotti soltanto nel caso di una proposta legislativa della Commissione sulla base del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, come previsto all’articolo 48 di tale regolamento.

(6)

È importante allineare le informazioni per gli investitori al dettaglio e i documenti contenenti le informazioni chiave tra i diversi prodotti finanziari e leggi in materia e garantire la piena scelta e comparabilità degli investimenti nell’Unione. Inoltre, è auspicabile tener conto nell’ambito del previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio, onde garantire documenti informativi armonizzati, semplici e di facile comprensione per tutti gli investitori al dettaglio.

(7)

Le informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) fornite dalle imprese sono diventate sempre più pertinenti per gli investitori al fine di misurare l’incidenza dei loro investimenti in termini di sostenibilità e integrare gli aspetti della sostenibilità nei loro processi decisionali di investimento e nella gestione dei rischi. Di conseguenza, le imprese devono far fronte a una crescente pressione per rispondere alle richieste degli investitori e degli enti creditizi sulle tematiche ESG e sono tenute a rispettare molteplici norme in materia di informativa ESG, che sono spesso frammentate e incoerenti. Pertanto, onde migliorare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società e di armonizzare i requisiti per tale comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto anche di altre normative dell’Unione in materia di servizi finanziari, la Commissione dovrebbe valutare, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, l’opportunità di integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/1129 e l’opportunità di presentare una proposta legislativa onde garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità nell’intero diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(8)

Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell’offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, per emittenti sui mercati di crescita delle PMI, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (7). Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie di azioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe agevolare il finanziamento con titoli di capitale di rischio, permettendo in tal modo alle società di ricapitalizzarsi rapidamente. Il prospetto UE della ripresa non dovrebbe permettere agli emittenti di passare da un mercato di crescita delle PMI a un mercato regolamentato. Inoltre, il prospetto UE della ripresa dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali che permettono agli investitori di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Tuttavia, se del caso, gli emittenti o gli offerenti dovrebbero affrontare la questione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulle loro attività aziendali, nonché l’eventuale incidenza prevista della pandemia sulle loro attività aziendali in futuro.

(9)

Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l’inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto a livello paneuropeo per le offerte pubbliche di azioni o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(10)

È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere definita all’inizio del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione di azioni intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame dell’intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. È opportuno che tra le informazioni fondamentali figurino quelle riguardanti, nello specifico, le conseguenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 e le sue incidenze previste in futuro. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe garantire la tutela degli investitori al dettaglio nel rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi. A tale proposito è essenziale che la nota di sintesi non riduca il grado di tutela degli investitori né dia loro un’impressione fuorviante. È pertanto auspicabile che gli emittenti e gli offerenti garantiscano un elevato grado di diligenza nella stesura di tale nota di sintesi.

(11)

Poiché il prospetto UE della ripresa fornirebbe un numero notevolmente minore di informazioni rispetto a un prospetto semplificato nell’ambito del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie, gli emittenti non dovrebbero avere la possibilità di utilizzarlo per emissioni con un elevato effetto di diluizione delle azioni che hanno un impatto significativo sulla struttura del capitale, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria dell’emittente. Il ricorso al prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere limitato alle offerte riguardanti non oltre il 150 % del capitale in essere. È opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri precisi per il calcolo di tale soglia.

(12)

Il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere incluso nel meccanismo di stoccaggio di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di raccogliere dati a supporto della valutazione del regime del prospetto UE della ripresa. Al fine di limitare l’onere amministrativo per la modifica di tale meccanismo di stoccaggio, il prospetto UE della ripresa dovrebbe poter utilizzare gli stessi dati del prospetto per le emissioni secondarie di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati.

(13)

Il prospetto UE della ripresa dovrebbe integrare le altre forme di prospetto previste dal regolamento (UE) 2017/1129 in considerazione delle specificità dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte e ammissioni. Pertanto, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i riferimenti al termine «prospetto» di cui al regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbero essere intesi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compreso il prospetto UE della ripresa di cui al presente regolamento.

(14)

Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della pubblicazione di tale supplemento. Il termine ultimo per contattare gli investitori e la gamma di investitori da contattare possono creare difficoltà agli intermediari finanziari. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. In particolare, andrebbe precisato che gli intermediari finanziari dovrebbero contattare gli investitori che acquistano o sottoscrivono titoli al più tardi alla chiusura del periodo della prima offerta. Per «periodo della prima offerta» si dovrebbe intendere il lasso di tempo in cui i titoli sono offerti dall’emittente o dall’offerente come disposto dal prospetto ed esclude i periodi successivi durante i quali i titoli sono rivenduti sul mercato. Il periodo della prima offerta dovrebbe includere sia le emissioni primarie che quelle secondarie di titoli. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e dovrebbe estendere il termine per contattarli. A prescindere dal nuovo regime previsto dal presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2017/1129, che garantiscono che tutti gli investitori abbiano accesso al supplemento prescrivendo la pubblicazione del supplemento su un sito web accessibile al pubblico.

(15)

Poiché il regime del prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, tale regime dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti UE della ripresa che sono stati approvati prima del termine del regime del prospetto UE della ripresa beneficino di una clausola grandfathering.

(16)

Entro il 21 luglio 2022 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale relazione dovrebbe valutare, tra l’altro, se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. La valutazione dovrebbe esaminare se il prospetto UE della ripresa assicura un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi.

(17)

La direttiva 2004/109/CE impone agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro di preparare e comunicare le loro relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione a partire dagli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data. Tale formato elettronico unico di comunicazione è specificato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (8). Considerando che la preparazione delle relazioni finanziarie annuali utilizzando il formato elettronico unico di comunicazione richiede l’assegnazione di ulteriori risorse umane e finanziarie, in particolare durante il primo anno di preparazione, e considerate le pressioni sulle risorse degli emittenti dovute alla pandemia di COVID-19, è auspicabile che uno Stato membro possa rinviare di un anno l’applicazione dell’obbligo di preparare e divulgare le relazioni finanziarie annuali servendosi del formato elettronico unico di comunicazione. Per avvalersi di tale opzione, uno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione la propria intenzione di ricorrere a tale rinvio e tale intenzione dovrebbe essere debitamente giustificata.

(18)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva 2004/109/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«l)

dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

i)

non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e

ii)

non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;

2)

all’articolo 1, paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«k)

dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

i)

non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e

ii)

non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 14 bis, paragrafo 2, e l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:»;

4)

all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«12 bis.   In deroga ai paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all’articolo 14 bis include una nota di sintesi redatta in conformità del presente paragrafo.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è:

a)

presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b)

scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori;

c)

composta dalle seguenti quattro sezioni:

i)

un’introduzione, contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluse le avvertenze e la data di approvazione del prospetto UE della ripresa;

ii)

le informazioni fondamentali concernenti l’emittente, tra cui, se del caso, uno specifico riferimento di non meno di 200 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente;

iii)

le informazioni fondamentali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione;

iv)

le informazioni fondamentali sull’offerta pubblica di azioni e/o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 14 bis

Prospetto UE della ripresa

1.   In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime di informativa semplificato definito nel presente articolo i soggetti seguenti:

a)

gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;

b)

gli emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l’offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;

c)

gli offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi.

Gli emittenti possono redigere un prospetto UE della ripresa soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150 % del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto UE della ripresa.

Il periodo di 12 mesi di cui al secondo comma inizia a decorrere dalla data di approvazione del prospetto UE della ripresa.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere:

a)

le prospettive e i risultati finanziari dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell’emittente, nonché la sua strategia e i suoi obiettivi aziendali di lungo periodo, sia in termini finanziari che non finanziari, tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente e le previste incidenze future della stessa;

b)

le informazioni essenziali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione, i motivi dell’emissione e il suo impatto sull’emittente, anche sulla struttura del capitale complessiva del medesimo, nonché l’informativa sulla capitalizzazione e sull’indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante e l’utilizzo dei proventi.

3.   Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori, soprattutto a quelli al dettaglio, di prendere decisioni di investimento informate, tenendo conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*1).

4.   Il prospetto UE della ripresa è redatto come un documento unico contenente le informazioni minime stabilite all’allegato V bis. Ha una lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.

5.   Né la nota di sintesi né le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell’articolo 19 sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6.   Gli emittenti possono decidere l’ordine in cui le informazioni stabilite all’allegato V bis sono esposte nel prospetto UE della ripresa.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa. L’emittente informa l’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.»;

7)

all’articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Un prospetto UE della ripresa è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell’articolo 14 bis possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all’articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.»;

8)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se il prospetto si riferisce all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa:

a)

che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato;

b)

il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca; e

c)

il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 3, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo della prima offerta, tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l’intermediario finanziario li aiuterà a esercitare il loro diritto di revocare l’accettazione in tal caso.

Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2 bis, l’intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall’emittente, quest’ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l’accettazione.»;

9)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 47 bis

Limite temporale del regime del prospetto UE della ripresa

Il regime del prospetto UE della ripresa stabilito all’articolo 7, paragrafo 12 bis, all’articolo 14 bis, all’articolo 20, paragrafo 6 bis, e all’articolo 21, paragrafo 5 bis, scade il 31 dicembre 2022.

I prospetti UE della ripresa approvati tra il 18 marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 continuano a essere disciplinati conformemente all’articolo 14 bis fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi 12 mesi dal 31 dicembre 2022, se quest’ultima data è precedente alla prima.»;

10)

all’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La relazione valuta, tra l’altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all’articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue:

a)

il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un’analisi dell’evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita;

b)

un’analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;

c)

il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un’analisi dell’evoluzione di tale numero, nonché una stima dell’effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata dai prospetti UE della ripresa alla data dell’emissione, allo scopo di acquisire esperienze in relazione al prospetto UE della ripresa ai fini di una valutazione ex post;

d)

i costi di preparazione e per l’approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di preparazione e per l’approvazione di un prospetto standard, di un prospetto per le emissioni secondarie e di un prospetto UE della crescita, unitamente all’indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti, nonché rispetto ai costi totali gravanti sugli emittenti, sugli offerenti e sugli intermediari finanziari ai fini della conformità al presente regolamento, nonché informazioni su tali costi in percentuale dei costi operativi;

e)

un’analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo, come pure dell’accessibilità delle informazioni essenziali per gli investimenti;

f)

un’analisi per stabilire l’opportunità di prorogare la durata del regime del prospetto UE della ripresa, tra cui l’opportunità della soglia di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, secondo comma, oltre la quale non è possibile utilizzare un prospetto UE della ripresa;

g)

un’analisi per stabilire se le misure di cui all’articolo 23, paragrafo 2 bis, e all’articolo 23, paragrafo 3 bis, hanno conseguito l’obiettivo di fare maggiore chiarezza e garantire più flessibilità sia agli intermediari finanziari che agli investitori, come pure l’opportunità di rendere tali misure permanenti.»;

11)

il testo figurante nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis.

Articolo 2

Modifica della direttiva 2004/109/CE

All’articolo 4, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.   Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), abbia effettuato un’analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M.SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

A. P.ZACARIAS


(1)  GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.

(3)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

(5)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(6)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).


ALLEGATO

«A LLEGATO V bis

INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA

I.   Nota di sintesi

Il prospetto UE per la ripresa deve comprendere una nota di sintesi redatta a norma dell’articolo 7, paragrafo 12 bis.

II.   Denominazione dell’emittente, paese in cui ha sede, link al sito web dell’emittente

Identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale, il paese in cui ha sede e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi amministrativi, direttivi o di controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento (con l’avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni non siano incluse nel prospetto mediante riferimento).

III.   Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell’autorità competente

1.   Attestazione di responsabilità

Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE della ripresa e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono conformi ai fatti e che nel prospetto UE della ripresa non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

Se contiene informazioni ottenute da terzi, l’attestazione deve indicarne la fonte o le fonti; se contiene dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto, l’attestazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti tale persona:

a)

nome;

b)

indirizzo professionale;

c)

qualifiche; e

d)

eventuali interessi rilevanti nell’emittente.

2.   Dichiarazione dell’autorità competente

L’attestazione deve indicare l’autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE della ripresa, precisa che tale approvazione non è un avallo dell’emittente né della qualità delle azioni cui si riferisce il prospetto UE della ripresa, che l’autorità competente che ha approvato tale prospetto in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e specifica che il prospetto UE della ripresa è stato redatto conformemente all’articolo 14 bis.

IV.   Fattori di rischio

Descrizione dei rischi rilevanti specifici all’emittente e descrizione dei rischi rilevanti specifici alle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

In ciascuna categoria, sono definiti in primo luogo i rischi più rilevanti emersi dalla valutazione dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell’impatto negativo sull’emittente e sulle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché della probabilità che essi si verifichino. I rischi sono confermati dal contenuto del prospetto UE della ripresa.

V.   Bilancio

Il prospetto UE della ripresa deve includere il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nel corso dei 12 mesi precedenti l’approvazione del prospetto UE della ripresa. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE della ripresa, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE della ripresa devono essere inserite le informazioni seguenti:

a)

un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

b)

la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.

Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un’idonea dichiarazione negativa.

Ove applicabile, devono essere incluse anche le informazioni proforma.

VI.   Politica dei dividendi

Descrizione della politica dell’emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.

VII.   Informazioni sulle tendenze previste

Una descrizione di quanto segue:

a)

le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE della ripresa;

b)

informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso;

c)

informazioni sulla strategia e gli obiettivi aziendali a breve e a lungo termine dell’emittente, sia in termini finanziari che non finanziari„ tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente e le previste incidenze future della stessa.

Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) della presente sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso.

VIII.   Termini e condizioni dell’offerta, impegni irrevocabili e intenzioni di sottoscrizione ed elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e di collocamento.

Esporre il prezzo d’offerta, il numero delle azioni offerte, il valore di emissione/d’offerta, le condizioni cui è soggetta l’offerta e la procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione.

Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi amministrativi, direttivi o di controllo dell’emittente intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta.

Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell’offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento, compresi denominazione e indirizzo delle entità che accettano di sottoscrivere o collocare l’emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio» e le quote).

IX.   Informazioni essenziali sulle azioni e sulla loro sottoscrizione

Fornire le seguenti informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

il codice internazionale di identificazione dei titoli («ISIN»);

b)

i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;

c)

il luogo in cui possono essere sottoscritte le azioni, nonché il periodo di tempo, comprese le eventuali modifiche, durante il quale l’offerta sarà aperta e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.

X.   Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi

Fornire informazioni sulle ragioni dell’offerta e, ove applicabile, la stima dell’importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.

Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l’ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all’impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nel corso del normale svolgimento dell’attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre attività d’impresa, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

XI.   Beneficio di un sostegno sotto forma di aiuti di Stato

Fornire un’attestazione che indichi se l’emittente ha beneficiato di aiuti di Stato sotto qualsiasi forma nel contesto della ripresa e precisare la finalità degli aiuti, il tipo di strumento e l’entità degli aiuti ricevuti nonché le eventuali condizioni di tali aiuti.

L’attestazione relativa al fatto che l’emittente ha beneficiato o meno di aiuti di Stato deve contenere una dichiarazione secondo cui tali informazioni sono fornite esclusivamente sotto la responsabilità delle persone competenti per il prospetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, che il ruolo dell’autorità competente nell’approvare il prospetto consiste nel garantirne la completezza, la comprensibilità e la coerenza e, di conseguenza, per quanto riguarda l’attestazione sugli aiuti di Stato, e l’autorità competente non è pertanto tenuta a verificare autonomamente tale attestazione.

XII.   Dichiarazione relativa al capitale circolante

Dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

XIII.   Capitalizzazione e indebitamento

Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull’indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del prospetto UE della ripresa. Il termine «indebitamento» comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell’emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione di tali modifiche o mediante l’aggiornamento di tali dati.

XIV.   Conflitti di interesse

Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l’emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.

XV.   Diluizione e assetto azionario dopo l’emissione

Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l’aumento di capitale derivante dall’offerta pubblica, nell’ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano le nuove azioni e, separatamente, nell’ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.

XVI.   Documenti disponibili

Una dichiarazione indicante che per la durata del prospetto UE della ripresa possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:

a)

l’atto costitutivo e lo statuto dell’emittente aggiornati;

b)

tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE della ripresa, ovvero a cui quest’ultimo faccia riferimento.

L’indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.

».

(1)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(2)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).


DIRETTIVE

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/14


DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2021

che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari, le economie e i sistemi finanziari degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. L’obiettivo generale di tali modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche. Tali modifiche dovrebbero evitare di apportare cambiamenti che comportino maggiori oneri amministrativi per il settore e dovrebbero lasciare la risoluzione delle questioni legislative complesse al previsto riesame della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

(2)

La direttiva 2014/65/UE è stata adottata nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. Tale direttiva ha notevolmente rafforzato il sistema finanziario dell’Unione e garantito un elevato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. Potrebbero essere valutati ulteriori sforzi per ridurre la complessità normativa e i costi di conformità delle imprese di investimento e per eliminare le distorsioni della concorrenza, purché nel contempo sia presa sufficientemente in considerazione la tutela degli investitori.

(3)

Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l’obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori, ossiaclienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento. È pertanto opportuno modificare taluni obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE per facilitare la prestazione di servizi di investimento e l’esecuzione di attività di investimento, e tali modifiche andrebbero apportate in un modo equilibrato che tuteli pienamente gli investitori.

(4)

L’emissione di obbligazioni è fondamentale per raccogliere capitali e superare la crisi COVID-19. I requisiti in materia di governance del prodotto possono limitare la vendita di obbligazioni. Le obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole sono generalmente considerate prodotti semplici e sicuri, ammissibili per i clienti al dettaglio. Nel caso del rimborso anticipato, un’obbligazione senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole protegge gli investitori dalle perdite, garantendo che tali investitori ricevano un pagamento pari alla somma del valore attuale netto dei pagamenti delle cedole residue e del valore nominale dell’obbligazione che avrebbero percepito se l’obbligazione non fosse stata ritirata. I requisiti in materia di governance del prodotto non dovrebbero pertanto più applicarsi alle obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole. Inoltre, si ritiene che le controparti qualificate abbiano una conoscenza sufficiente degli strumenti finanziari. È pertanto giustificato esentare le controparti qualificate dai requisiti di governance dei prodotti applicabili agli strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente ad esse.

(5)

L’invito a presentare elementi di prova, lanciato dall’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sull’impatto degli incentivi indebiti e degli obblighi di informativa in merito ai costi e agli oneri ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la consultazione pubblica condotta dalla Commissione hanno entrambe confermato che i clienti professionali e le controparti qualificate non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie in materia di costi in quanto già ricevono le informazioni necessarie quando negoziano con il loro prestatore di servizi. Le informazioni fornite ai clienti professionali e alle controparti qualificate sono personalizzate in base alle loro esigenze e spesso più dettagliate. I servizi forniti ai clienti professionali e alle controparti qualificate dovrebbero pertanto essere esonerati dagli obblighi di informazione su costi e oneri, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto i clienti professionali che stipulano rapporti di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio non dispongono necessariamente di competenze o conoscenze sufficienti per consentire che tali servizi siano esonerati da detti obblighi.

(6)

Le imprese di investimento sono attualmente tenute ad effettuare un’analisi costi-benefici di alcune attività di portafoglio nei casi di rapporti continuativi con i loro clienti in cui avvengano cambiamenti di strumenti finanziari. Le imprese di investimento sono pertanto tenute a ottenere le informazioni necessarie dai loro clienti e ad essere in grado di dimostrare che i vantaggi di tale cambiamento sono superiori ai costi. Poiché tale procedura è eccessivamente onerosa per quanto riguarda i clienti professionali, che tendono a cambiare frequentemente, è opportuno che i servizi loro forniti siano esonerati da tale obbligo. I clienti professionali manterrebbero tuttavia la possibilità di opt-in. Poiché i clienti al dettaglio necessitano di un elevato livello di tutela, tale esenzione dovrebbe essere limitata ai servizi forniti ai clienti professionali.

(7)

I clienti con un rapporto continuativo con un’impresa di investimento ricevono relazioni di servizio obbligatorie, periodicamente o sulla base di fattori che fanno scattare l’obbligo. Né le imprese di investimento né i loro clienti professionali o controparti qualificate ritengono utili tali relazioni di servizio. Tali relazioni si sono rivelate in particolare inutili per i clienti professionali e le controparti qualificate in mercati estremamente volatili, dato che sono fornite con alta frequenza e in numero elevato. I clienti professionali e le controparti qualificate spesso reagiscono a tali relazioni di servizio non leggendole, o prendendo decisioni di investimento rapide piuttosto che continuando con una strategia di investimento a lungo termine. Le controparti qualificate non dovrebbero pertanto più ricevere tali relazioni di servizio obbligatorie. Anche i clienti professionali non dovrebbero più ricevere tali relazioni di servizio, però dovrebbero avere la possibilità di riceverle se lo desiderano.

(8)

Nel periodo immediatamente successivo alla pandemia di COVID-19, gli emittenti, e in particolare le imprese a bassa e media capitalizzazione, devono essere sostenuti da mercati dei capitali forti. La ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione è fondamentale per aiutare gli emittenti a mettersi in contatto con gli investitori. Tale ricerca aumenta la visibilità degli emittenti e garantisce pertanto un livello adeguato di investimenti e liquidità. Le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a pagare congiuntamente per la fornitura di servizi di ricerca e di esecuzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Una delle condizioni dovrebbe essere che la ricerca sia fornita su emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca. Tale obbligo relativo alla capitalizzazione di mercato dovrebbe essere inteso come riferito sia alle società quotate che a quelle non quotate, fermo restando che, per queste ultime, la voce di bilancio relativa al capitale proprio non abbia superato la soglia di 1 miliardo di EUR. È opportuno inoltre osservare che le società neo-quotate e le società non quotate che esistono da meno di 36 mesi sono incluse nell’ambitodi applicazione purché possano dimostrare che la loro capitalizzazione di mercato non ha superato la soglia di 1 miliardo di EUR, espressa dalle quotazioni di fine anno a partire dalla loro ammissione alla quotazione, o espressa dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotate. Per garantire che anche le società di nuova costituzione che esistono da meno di 12 mesi possano beneficiare dell’esenzione è sufficiente che non abbiano superato la soglia di 1 miliardo di EUR dalla data della loro costituzione.

(9)

La direttiva 2014/65/UE ha introdotto obblighi di informazione per le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e altre sedi di esecuzione per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Le relazioni tecniche risultanti contengono un gran numero di informazioni quantitative dettagliate riguardanti la sede di esecuzione, lo strumento finanziario, il prezzo, i costi e la probabilità di esecuzione. Esse sono raramente lette, come dimostrato dal numero molto basso di visualizzazioni sui siti delle sedi di negoziazione, degli internalizzatori sistematici e di altre sedi di esecuzione. La pubblicazione di tali relazioni dovrebbe essere temporaneamente sospesa in quanto non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle che informazioni che contengono.

(10)

Al fine di facilitare la comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti e, di conseguenza, facilitare il processo di investimento stesso, le informazioni sugli investimenti non dovrebbero più essere fornite su carta bensì, come opzione standard, in formato elettronico. I clienti al dettaglio dovrebbero tuttavia poter richiedere la fornitura di tali informazioni su carta.

(11)

La direttiva 2014/65/UE consente alle persone che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o derivati su queste ultime su base professionale di avvalersi di un’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione come impresa di investimento quando la loro attività di negoziazione è accessoria rispetto alla loro attività principale Attualmente le persone che chiedono l’esezione per attività accessoria sono tenute a notificare ogni anno all’autorità competente interessata che si avvalgono di tale esenzione e a fornire gli elementi a dimostrazione che soddisfano i due test quantitativi per considerare la loro attività di negoziazione accessoria rispetto alla loro attività principale. Il primo criterio mette a confronto le dimensioni dell’attività di negoziazione speculativa dell’entità rispetto all’attività di negoziazione totale nell’Unione sulla base della classe di attività. Il secondo criterio mette a confronto la dimensione dell’attività di negoziazione speculativa, con tutte le classi di attività incluse, e l’attività di negoziazione totale in strumenti finanziari da parte dell’entità a livello di gruppo. Esiste una forma alternativa per il secondo criterio, che consiste nel confrontare il capitale stimato utilizzato per l’attività di negoziazione speculativa e l’effettivo quantitativo di capitale utilizzato a livello di gruppo per l’attività principale. Al fine di stabilire quando un’attività è considerata accessoria, le autorità competenti dovrebbero poter basarsi su una combinazione di elementi quantitativi e qualitativi, a condizioni chiaramente definite. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fornire orientamenti sulle circostanze in cui le autorità nazionali possono applicare un approccio che combini criteri di soglia quantitativi e qualitativi, nonché di elaborare un atto delegato sui criteri. Le persone che possono essere ammesse all’esenzione per l’attività accessoria, compresi i market maker, sono quelle che negoziano per conto proprio o quelle che forniscono servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati ai clienti o ai fornitori della loro attività principale. L’esenzione dovrebbe essere disponibile per ciascuno di tali casi singolarmente e su base aggregata qualora si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale, quando considerata a livello di gruppo. L’esenzione per attività accessoria non dovrebbe essere disponibile per le persone che applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o appartengono ad un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di investimento o in attività bancarie o nell’agire come market maker in relazione a derivati su merci.

(12)

Le autorità competenti devono attualmente stabilire e applicare limiti alle dimensioni di una posizione netta che una persona può detenere in qualsiasi momento in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti (EEOTC). Poiché il regime dei limiti di posizione si è rivelato svantaggioso per lo sviluppo di nuovi mercati di merci, i mercati di merci nascenti dovrebbero essere esclusi dal regime dei limiti di posizione. I limiti di posizione dovrebbero applicarsi soltanto ai derivati su merci critici o significativi negoziati su sedi di negoziazione e ai loro contratti EEOTC. I derivati critici o significativi sono i derivati su merci con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. Data l’importanza cruciale delle merci agricole per i cittadini, i derivati su merci agricole e i loro contratti EEOTC resteranno soggetti all’attuale regime di limiti di posizione.

(13)

La direttiva 2014/65/UE non consente esenzioni per copertura per le entità finanziarie. Diversi gruppi a predominanza commerciale che hanno costituito un’entità finanziaria per le loro finalità di negoziazione si sono trovati in una situazione in cui la loro entità finanziaria non ha potuto effettuare tutte le negoziazioni per il gruppo, in quanto non era ammissibile all’esenzione per copertura. È pertanto opportuno introdurre una esenzione per copertura per le entità finanziarie che abbia una portata strettamente delimitata. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile quando, nell’ambito di un gruppo prevalentemente commerciale, una persona è stata registrata come impresa di investimento e negozia per conto di tale gruppo commerciale. Per limitare l’esenzione per copertura alle sole entità finanziarie che negoziano per conto delle entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale, è opportuno che l’esenzione si applichi solo alle posizioni detenute da tale entità finanziaria di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo.

(14)

Anche nel caso dei contratti liquidi, solo un numero limitato di partecipanti al mercato operano in genere come market maker nei mercati delle merci. Quando tali partecipanti al mercato devono applicare limiti di posizione non sono in grado di essere altrettanto efficaci come market maker. È pertanto opportuno introdurre un’esenzione dal regime dei limiti di posizione per le controparti finanziarie e non finanziarie riguardante le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità.

(15)

Le modifiche riguardanti il regime dei limiti di posizione sono intese a sostenere lo sviluppo di nuovi contratti energetici e non mirano ad allentare il regime per i derivati su merci agricole.

(16)

L’attuale regime sui limiti di posizione non riconosce neanche le caratteristiche peculiari dei derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE. Il mercato dei derivati cartolarizzati è caratterizzato da un elevato numero di emissioni diverse, ciascuna registrata presso un depositario centrale di titoli per una dimensione specifica, e qualsiasi possibile incremento rispetta un’apposita procedura debitamente approvata dall’autorità competente pertinente. Ciò è in contrasto con i contratti derivati su merci, per i quali l’ammontare di posizioni aperte, e quindi la dimensione di una posizione, è potenzialmente illimitato. Al momento dell’emissione, l’emittente o l’intermediario incaricato della distribuzione dell’emissione detiene il 100 % di quest’ultima, il che crea problemi all’applicazione stessa di un regime sui limiti di posizione. Inoltre, la maggior parte dei derivati cartolarizzati è quindi in definitiva detenuta da un ampio numero di investitori al dettaglio, il che non pone lo stesso rischio di abuso di posizione dominante o in merito a condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento paragonabile a quello per i contratti derivati su merci. Il concetto di mese di scadenza e di altri mesi, per i quali devono essere stabiliti i limiti di posizione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, non è peraltro applicabile ai derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati dovrebbero pertanto essere esclusi dall’applicazione del regime dei limiti di posizione e dei requisiti in materia di comunicazione.

(17)

Dall’entrata in vigore della direttiva 2014/65/UE non è stato identificato alcun contratto derivato su merci considerato «il medesimo». A causa del concetto di «medesimo strumento derivato su merci» contenuto in tale direttiva, la metodologia per calcolare il limite di posizione per gli altri mesi (other months) è dannosa per la sede di negoziazione con il mercato meno liquido quando le sedi di negoziazione sono in concorrenza per i derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche. Pertanto, il riferimento al «medesimo contratto» contenuto nella direttiva 2014/65/UE dovrebbe essere soppresso. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di concordare sul fatto che i derivati su merci negoziati nelle rispettive sedi di negoziazione hanno lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, nel qual caso l’autorità competente centrale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, primo comma della direttiva 2014/65/UE dovrebbe fissare il limite di posizione.

(18)

Esistono differenze significative nel modo in cui le posizioni sono gestite dalle sedi di negoziazione dell’Unione. I controlli sulla gestione delle posizioni dovrebbero pertanto essere rafforzati ove necessario.

(19)

Al fine di garantire l’ulteriore sviluppo dei mercati delle merci denominati in euro nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda: la procedura per richiedere un’esenzione per le posizioni derivanti da operazioni intraprese per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità; la procedura con la quale un’entità finanziaria appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale può chiedere un’esenzione per copertura per le posizioni detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie di tale gruppo prevalentemente commerciale; il chiarimento del contenuto dei controlli di gestione delle posizioni; e l’elaborazione di criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(20)

Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) è la politica faro dell’Unione per conseguire la decarbonizzazione dell’economia in linea con il Green Deal europeo. Lo scambio di quote di emissioni e dei relativi derivati è soggetto alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e costituisce un elemento importante del mercato del carbonio dell’Unione. L’esenzione per l’attività accessoria di cui alla direttiva 2014/65/UE consente a taluni partecipanti al mercato di operare sui mercati delle quote di emissioni senza dover essere autorizzati come imprese di investimento, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. In considerazione dell’importanza di mercati finanziari ordinati, adeguatamente regolamentati e vigilati, del ruolo importante del sistema ETS ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del ruolo che un mercato secondario efficiente delle quote di emissioni svolge nel sostenere il funzionamento dell’ETS, è essenziale che l’esenzione per l’attività accessoria sia adeguatamente concepita per contribuire a tali obiettivi. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui gli scambi di quote di emissioni avvengono in sedi di negoziazione di paesi terzi. Al fine di garantire la tutela della stabilità finanziaria dell’Unione, l’integrità del mercato, la tutela degli investitori e la parità di condizioni e di assicurare che l’ETS continui a funzionare in modo trasparente e solido per garantire riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe monitorare l’ulteriore sviluppo degli scambi di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, valutare l’impatto dell’esenzione per l’attività accessoria sull’ETS e, ove necessario, proporre opportune modifiche per quanto riguarda la portata e l’applicazione di tale esenzione.

(21)

Al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica, evitare un inutile onere amministrativo per gli Stati membri e garantire un quadro giuridico uniforme per le imprese di investimento, che rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) a decorrere dal 26 giugno 2021, è opportuno rinviare la data di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) per quanto riguarda le misure applicabili alle imprese di investimento. Al fine di garantire un’applicazione coerente del quadro giuridico applicabile alle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 67 della direttiva (UE) 2019/2034, é pertanto opportuno prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 fino al 26 giugno 2021 per quanto riguarda le imprese di investimento.

(22)

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle modifiche alle direttive 2013/36/UE (9) e (UE) 2019/878, e in particolare per evitare eventuali effetti destabilizzanti per gli Stati membri, è opportuno prevedere che tali modifiche siano applicabili a decorrere dal 28 dicembre 2020. Pur prevedendo un’applicazione retroattiva delle modifiche, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono comunque rispettate in quanto le modifiche non ledono i diritti e gli obblighi degli operatori economici o dei singoli.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2013/36/UE, 2014/65/UE e (UE) 2019/878.

(24)

La presente direttiva modificativa mira a integrare il diritto dell’Unione vigente e i suoi obiettivi possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell’Unione piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. I mercati finanziari sono di per sé transfrontalieri e lo stanno diventando sempre più. A causa di tale integrazione, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e porterebbe alla frammentazione dei mercati, con conseguente arbitraggio regolamentare e distorsione della concorrenza.

(25)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire perfezionare il vigentediritto dell’Unione per garantire l’applicazione di obblighi uniformi e appropriati che si applichino alle imprese di investimento in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(27)

Data la necessità di introdurre quanto prima misure mirate per sostenere la ripresa economica dalla crisi COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

alle persone:

i)

compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o

ii)

che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale considerata a livello di gruppo;

tali persone non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, l’esercizio di qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE o l’attività di market making in relazione ai derivati su merci;

tali persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e

tali persone comunichino, su richiesta, all’autorità competente i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività di cui ai punti i) e ii) è accessoria alla loro attività principale.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro il 31 luglio 2021 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per integrare la presente direttiva specificando, ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo.

Tali criteri tengono conto degli elementi seguenti:

a)

se l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, sia inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR; o

b)

se il capitale impiegato dal gruppo a cui la persona appartiene sia prevalentemente destinato all’attività principale del gruppo; o

c)

se la dimensione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera j), superi o meno la dimensione totale delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.

Le attività di cui al presente paragrafo sono considerate a livello di gruppo.

Gli elementi di cui al secondo comma del presente paragrafo escludono:

a)

le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 volte alla creazione di liquidità a livello di gruppo o alla gestione dei rischi;

b)

le operazioni in derivati su merci, quote di emissioni o relativi derivati di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria;

c)

le operazioni in derivati su merci, quote di emissione o relativi derivati realizzate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, quando tale obbligo sia prescritto dalle autorità di regolamentazione in conformità del diritto dell’Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dalle sedi negoziazione.»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a)

è inserito il punto seguente:

«8 bis)

“cambiamento di strumenti finanziari”: vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«44 bis)

“clausola make-whole”: una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a versare all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell’obbligazione da rimborsare;»;

c)

il punto 59) è sostituito dal seguente:

«59)

“derivati su merci agricole”: i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), come pure ai prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;"

d)

è inserito il punto seguente:

«62 bis)

“formato elettronico”: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;»;

e)

è aggiunto il punto seguente:

«65)

“gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o nell’esercizio di una qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 16 bis

Esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto

Un’impresa di investimento è esentata dai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, commi da secondo a quinto, e all’articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.»;

4)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto da un cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)

il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione;

ii)

l’impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni.

Oltre ai requisiti di cui al terzo comma, l’impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Le imprese di investimento forniscono tutte le informazioni richieste dalla presente direttiva ai clienti o potenziali clienti in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso tali informazioni sono fornite su carta, a titolo gratuito.

Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio o i potenziali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su carta.

Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio esistenti che ricevono le informazioni richieste dalla presente direttiva su carta in merito al fatto che riceveranno tali informazioni in formato elettronico almeno otto settimane prima di inviare tali informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano tali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di continuare a ricevere le informazioni su carta o di passare a ricevere le informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano inoltre i clienti al dettaglio esistenti che il passaggio al formato elettronico avverrà automaticamente se non chiedono il proseguimento della fornitura delle informazioni su carta entro il suddetto periodo di otto settimane. I clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni richieste dalla presente direttiva in formato elettronico non devono essere informati.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis.   Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti sia considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui al paragrafo 1 qualora:

a)

prima della fornitura dei servizi di esecuzione o dei servizi di ricerca, l’impresa di investimento e il prestatore dei servizi di ricerca abbiano concluso un accordo che identifica la quota all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca che è imputabile alla ricerca;

b)

l’impresa di investimento informa i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; e

c)

i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o il pagamento congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotati.

Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione.

La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell’impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.»;

5)

all’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando prestano consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta cambiamenti di strumenti finanziari, le imprese di investimento ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.»;

6)

all’articolo 27, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L’obbligo di comunicazione periodica al pubblico stabilito dal presente paragrafo non si applica fino al 28 febbraio 2023. La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»;

7)

all’articolo 27, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di informazione periodica stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 29 bis

Servizi forniti a clienti professionali

1.   I requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ad altri servizi prestati a clienti professionali che non siano la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio.

2.   I requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 25, paragrafo 6, non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’impresa di investimento, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dei diritti previsti da tali disposizioni.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento tengano un registro delle comunicazioni dei clienti di cui al paragrafo 2.»;

9)

all’articolo 30, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti, e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini abbiano la possibilità di determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi all’articolo 24, ad eccezione del suo paragrafo 5 bis, all’articolo 25, all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 1, per quanto riguarda tali operazioni o qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.»;

10)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, stabiliscano e applichino limiti sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione e in OTC economicamente equivalenti (EEOTC). I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce le dimensioni delle loro posizioni aperte ed è pari a un minimo di 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di:

a)

prevenire gli abusi di mercato;

b)

favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i prezzi a pronti delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti.

I limiti di posizione di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)

alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria;

b)

alle posizioni detenute da un’entità finanziaria, o per conto della stessa, appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando è oggettivamente possibile misurare la capacità di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria;

c)

alle posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c);

d)

altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C., punto 10.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura in base alla quale le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente commerciale possono chiedere un’esenzione per copertura delle posizioni da loro detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura per la richiesta di un’esenzione per le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma alla Commissione entro il 28 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   L’ESMA elabora un elenco di derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1 ed elabora un progetto di norma tecnica di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare nello stabilire i limiti di posizione nel mese di scadenza e i limiti di posizione negli altri mesi per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti, basandosi sulle caratteristiche del pertinente derivato in questione.

Quando redige l’elenco dei derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti:

a)

il numero dei partecipanti al mercato;

b)

la merce sottostante al derivato in questione.

Quando determina la metodologia di calcolo di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti:

a)

l’offerta consegnabile della merce sottostante;

b)

le posizioni aperte complessive nel derivato in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con la stessa merce sottostante;

c)

il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato;

d)

le caratteristiche del mercato della merce sottostante, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato;

e)

lo sviluppo di nuovi derivati su merci;

f)

l’esperienza acquisita relativa ai limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione e da altre giurisdizioni.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 28 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le autorità competenti fissano limiti di posizione per i derivati critici o significativi su merci e per derivati su merci agricole negoziati in sedi di negoziazione, sulla base della metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. Tali limiti di posizione includono contratti EEOTC.

Un’autorità competente riesamina i limiti di posizione di cui al primo comma ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche per quanto riguarda l’offerta consegnabile o le posizioni aperte, in base alla propria determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce tali limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.»;

c)

i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Qualora presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione siano negoziati quantitativi rilevanti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o qualora presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, l’autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. L’autorità competente centrale consulta le autorità competenti di altre sedi di negoziazione in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all’eventuale riesame di tale limite.

Le autorità competenti che non sono d’accordo con la fissazione del limite di posizione unico da parte dell’autorità competente centrale espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per le quali considerano non rispettati gli obblighi enunciati al paragrafo 1. L’ESMA dirime ogni eventuale controversia derivante da un disaccordo tra le autorità competenti in conformità dei propri poteri a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche e le autorità competenti dei possessori di posizioni in tali derivati predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio di dati pertinenti, al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.

7.   L’ESMA verifica almeno una volta all’anno il modo in cui le autorità competenti hanno dato attuazione ai limiti di posizione stabiliti in base alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. In tale contesto l’ESMA garantisce che ai derivati su merci agricole e ai contratti critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche si applichi effettivamente un limite di posizione unico, a prescindere dalla sede in cui sono negoziati, in conformità del paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri si assicurano che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci applichi controlli sulla gestione delle posizioni, in particolare che la sede di negoziazione abbia la facoltà di:

a)

controllare le posizioni aperte delle persone;

b)

ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l’entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;

c)

imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione, in via temporanea o permanente, e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e

d)

esigere che una persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni, tenendo conto delle caratteristiche delle sedi di negoziazione interessate.

L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

d)

al paragrafo 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la definizione di ciò che costituisce un volume significativo ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo;»;

11)

l’articolo 58, è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La segnalazione della posizione non si applica agli altri valori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all’autorità competente centrale di cui all’articolo 57, paragrafo 6, o – qualora non esista un’autorità competente centrale – all’autorità competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti EEOTC, derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, nonché di quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.»;

12)

all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai meccanismi di segnalazione autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, agli enti creditizi in relazione ai servizi o alle attività di investimento e ai servizi accessori e alle succursali di imprese di paesi terzi, di disporre di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni potenziali o effettive al loro interno attraverso un canale specifico, indipendente e autonomo.»;

13)

all’articolo 89, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 65, paragrafo 7, o dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

all’articolo 90 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesamina l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), per quanto riguarda le quote di emissioni o i relativi derivati e, se del caso, correda tale riesame di una proposta legislativa volta a modificare tale esenzione. In tale contesto la Commissione valuta le negoziazioni di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), sulla tutela degli investitori, l’integrità e la trasparenza dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati e l’opportunità di adottare misure in relazione alla negoziazione che si svolge nelle sedi di paesi terzi.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/878

All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

a)

alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito;

b)

all’articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punto 21 e all’articolo 1, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b).

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

All’articolo 94, paragrafo 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:

a)

le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;

b)

l’unità operativa rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa in questione; e

c)

le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento, il potere di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 febbraio 2022.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, le modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.

Articolo 5

Riesame

Entro il 31 luglio 2021, sulla base di una consultazione pubblica che deve essere condotta dalla Commissione, la Commissione riesamina, tra l’altro: a) il funzionamento della struttura dei mercati dei valori mobiliari, rispecchiando la nuova realtà economica dopo il 2020, le questioni relative ai dati e alla qualità dei dati connesse alla struttura del mercato e le norme in materia di trasparenza, incluse le questioni relative ai paesi terzi; b)le norme sulla ricerca; c) le norme su tutte le forme di pagamento ai consulenti e il loro livello di qualifica professionale; d) la governance del prodotto; e) la comunicazione delle perdite ef) la classificazione dei clienti. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo

Il president

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(7)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

(8)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/339 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2021

che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 28 febbraio 2022.

(3)

Le motivazioni dovrebbero essere modificate relativamente a nove persone fisiche e a tre persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. Dovrebbe essere aggiunta la data di inserimento nell’elenco relativa a tutte le persone fisiche incluse in tale allegato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

A.   Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1

 

Nome (Traslitterazione della grafia bielorussa)

(Traslitterazione della grafia russa)

Nome

(grafia bielorussa)

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU,

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Posizione(i): ex ministro degli Affari Interni, ex capo del servizio di sicurezza del presidente.

Data di nascita: 7.2.1956

Luogo di nascita: Smolensk ex URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Non ha disposto l’avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro degli Affari Interni e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro degli Affari Interni è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall’amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell’ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell’ordine "per merito" dal presidente Lukashenko.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Posizione(i): ex comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR)

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari Interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia

Sesso: maschile

Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari Interni .

Uomo d’affari, capo di "Честь" ("Onore"), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari Interni.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Posizione(i): capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 26.5.1958

Luogo di nascita: Grodno/ Hrodna regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Indirizzo: Управлениe Делами Президента ул. К.Маркса, 38 220016, г. Минск

Sesso: maschile

Capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Posizione(i): ex ministro degli affari interni, ex vicecapo dell’amministrazione presidenziale

Data di nascita: 5.8.1946

Luogo di nascita: Onor, regione/oblast di Sakhalin, ex URSS (ora Federazione russa)

Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari Interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia

Sesso: maschile

Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del Turismo e dello Sport, ex ministro degli Affari Interni ed ex vicecapo dell’amministrazione presidenziale.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Posizione(i): ex ministro degli Affari Interni, tenente generale della Militia (polizia) Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione di Grodno/ Hrodna regione/Oblast

Data di nascita: 21.6.1966

Luogo di nascita: Ordzhonikidze, ex URSS (ora Vladikavkaz, Federazione russa)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro degli Affari Interni , è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/oblast di Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Posizione(i): ex primo viceministro degli Affari Interni

Viceministro degli Affari Interni e capo della polizia giudiziaria, colonnello della Militia (polizia)

Data di nascita: 14.2.1975

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo viceministro degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come viceministro degli Affari Interni. Mantiene la carica di capo della polizia giudiziaria.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Posizione(i): ex viceministro degli Affari Interni, tenente generale della Militia (polizia)

Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk

Data di nascita: 29.4.1965

Luogo di nascita: Distretto di Vetkovski (Vetka), ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Posizione(i): viceministro degli Affari Interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 21.9.1966

Luogo di nascita: Yasinovataya, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di viceministro degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Posizione(i): ex viceministro degli Affari Interni, ex comandante delle truppe interne

Primo viceministro degli Affari Interni, capo della polizia di pubblica sicurezza, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 17.4.1976

Luogo di nascita: Slonim, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro degli Affari Interni e comandante delle truppe interne del ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come primo viceministro degli Affari Interni e capo della polizia di pubblica sicurezza.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Posizione(i): vicecomandante delle truppe interne

Data di nascita: 18.3.1967

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Posizione(i): comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR), tenente colonnello

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze della SOBR in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Posizione(i): capo del dipartimento per la protezione e la sicurezza del ministero degli Affari Interni

Data di nascita: 14.10.1975

Luogo di nascita: villaggio di Rublevsk, distretto di Kruglyanskiy, regione/oblast di Mogilev/Mahiliou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di alto livello di capo del dipartimento per la protezione e la sicurezza del ministero degli Affari Interni, è coinvolto nella campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") per il comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 1.6.1972

Luogo di nascita: villaggio di Gorodilovo, regione/Oblast di Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Minsk in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Posizione(i): ex capo della direzione principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città di Minsk

Ministro degli Affari Interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 5.5.1975

Luogo di nascita: villaggio di Malinovka, Mogilev/Mahiliou regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto capo della direzione principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città di Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ministro degli Affari Interni.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Posizione(i): ex capo del dipartimento di polizia nel distretto di Moskovski a Minsk

Vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk, capo della polizia giudiziaria

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto capo del dipartimento di polizia nel distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk e capo della polizia giudiziaria.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia giudiziaria

Sesso: maschile

Nella sua posizione di primo vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Posizione(i): vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia di pubblica sicurezza

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel

Data di nascita: 24.3.1975

Luogo di nascita: Mogilev/Mahilou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel, capo della polizia giudiziaria

Data di nascita: 26.7.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel e capo della polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Posizione(i): vicecapo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel, capo della polizia di pubblica sicurezza

Data di nascita: 26.1.1972

Luogo di nascita: Gomel/Homyel, regione/oblast di Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel e capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Brest, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 22.12.1971

Luogo di nascita: Kapyl, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di Brest e Maggiore Generale della Militia (polizia), è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Vitebsk/Viciebsk

Data di nascita: 20.9.1975

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Gomel/Homyel

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Gomel/Homyel, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Gomel/Homyel in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Brest, tenente colonnello

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Brest, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Brest in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Posizione(i): capo del dipartimento di correzione penale del ministero degli Affari Interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di correzione penale sotto la cui autorità sono poste le strutture detentive del ministero degli Affari Interni, è responsabile dei trattamenti inumani e degradanti, compresa la tortura, inflitti ai cittadini detenuti in dette strutture detentive in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 e della brutale repressione generale nei confronti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Posizione(i): direttore di Akrestina, centro di detenzione, Minsk

Sesso: maschile

Nella sua funzione di direttore del centro di detenzione di Akrestina a Minsk, è responsabile del trattamento inumano e degradante, compresa la tortura, dei cittadini detenuti in detto centro di detenzione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Posizione(i): ex presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest

Data di nascita: 19.6.1964

Luogo di nascita: Radostovo, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è stato responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Posizione(i): primo vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Data di nascita: 1972

Luogo di nascita: Borisov/Barisaw, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Posizione(i): ex procuratore generale della Repubblica di Bielorussia

Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Armenia

Data di nascita: 11.7.1960

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto procuratore generale, è stato responsabile del diffuso ricorso a procedimenti penali volti a escludere candidati dell’opposizione in vista delle elezioni presidenziali del 2020 e a impedire l’adesione di persone al consiglio di coordinamento istituito dall’opposizione per contestare l’esito delle elezioni.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia in Armenia.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Posizione(i): presidente della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 29.1.1953

Luogo di nascita: Slutsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

In qualità di presidente della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Posizione(i):vicepresidente della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 30.10.1964

Luogo di nascita: Kolomyia, regione/oblast di Ivano-Frankivsk, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

In qualità di vicepresidente della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Posizione(i): segretaria della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 1.7.1971

Sesso: femminile

In qualità di segretaria della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 10.10.1975

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 1976

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 3.1.1969

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 6.8.1959

Luogo di nascita: Podilsk, regione/oblast di Odessa, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 21.7.1957

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 19.2.1979

Luogo di nascita: Lyuban, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale da detta commissione e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 26.9.1970

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 16.8.1972

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 2.11.1976

Luogo di nascita: Zhlobin, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Posizione(i): presidente della Repubblica di Bielorussia

Data di nascita: 30.8.1954

Luogo di nascita: villaggio di Kopys, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di presidente della Bielorussia con autorità sugli organismi statali, è responsabile della repressione violenta effettuata dall’apparato statale prima e dopo le elezioni presidenziali del 2020, in particolare con l’esclusione di candidati chiave dell’opposizione, arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici, oltre che intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Posizione(i): consigliere del presidente per le questioni di sicurezza nazionale, membro del Consiglio di sicurezza

Data di nascita: 28.11.1975

Luogo di nascita: Mogilev/Mahiliou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di consigliere del presidente per le questioni di sicurezza nazionale e membro del Consiglio di sicurezza, nonché nel suo ruolo informale di supervisore delle forze di sicurezza bielorusse, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Posizione(i): capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale

Data di nascita: 14.1.1963

Luogo di nascita: villaggio di Stolitsa, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale, è strettamente associato al presidente e responsabile di garantire l’attuazione dei poteri presidenziali nel settore della politica interna ed estera. È quindi un sostenitore del regime di Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Posizione(i): presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), ex presidente del Comitato per il controllo statale

Data di nascita: 8.9.1966

Luogo di nascita: villaggio di Privalka/Privalkia, regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS, (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB) e nella sua precedente posizione di presidente del Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Posizione(i): capo della direzione principale della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il ministero degli Affari Interni

Data di nascita: 29.5.1964

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo della direzione principale della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Posizione(i): presidente del comitato investigativo

Data di nascita: 25.3.1970

Luogo di nascita: villaggio di Cierabličy, regione/oblast di Brest, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di presidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Posizione(i): ex primo vicepresidente del comitato investigativo, attualmente presidente del Comitato statale per le competenze forensi

Data di nascita: 7.9.1973

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Posizione(i): vicepresidente del comitato investigativo

Data di nascita: 17.7.1974

Luogo di nascita: Rechitsa, regione/oblast di Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Posizione(i): vicepresidente del comitato investigativo

Data di nascita: 1.8.1973

Luogo di nascita: Brest, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Posizione(i): capo del centro operativo e di analisi

Data di nascita: 1.8.1971

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo del centro operativo e di analisi, è strettamente associato al presidente e responsabile della repressione della società civile, segnata in particolare dall’interruzione della connessione alle reti di telecomunicazione come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Posizione(i): viceministro dell’Informazione

Data di nascita: 10.7.1972

Luogo di nascita: villaggio di Koshelevo, regione/Oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di viceministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile, segnata in particolare dalla decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Posizione(i): addetta stampa del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 16.2.1984

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Nome da nubile: Kirsanova (compitazione in russo: Кирсанова) o Selyun (compitazione in russo: Селюн)

Sesso: femminile

Nella sua posizione di addetta stampa del presidente della Bielorussia, è strettamente associata al presidente ed è responsabile del coordinamento delle attività del presidente in relazione ai media, compresa la redazione di dichiarazioni e l’organizzazione delle apparizioni pubbliche. È quindi una sostenitrice del regime di Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. In particolare, con le sue dichiarazioni pubbliche, redatte in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, in cui difende il presidente e critica gli attivisti dell’opposizione e i manifestanti pacifici, ha contribuito a compromettere gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Posizione(i): comandante dell’unità "ALFA"

Data di nascita: 21.8.1975

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’unità "ALFA", è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta da tali forze in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Posizione(i): ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Azerbaigian

Data di nascita: 25.6.1967

Luogo di nascita: villaggio di Revyaki, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto segretario di Stato del Consiglio di sicurezza, è strettamente associato al presidente ed è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia in Azerbaigian.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Posizione(i): presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Bielorussia

Data di nascita: 18.10.1954

Luogo di nascita: regione/oblast di Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di presidente della Corte costituzionale, è responsabile della decisione adottata da tale Corte il 25 agosto 2020, con la quale sono stati legittimati i risultati delle elezioni irregolari. Ha pertanto sostenuto e facilitato le azioni della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale nei confronti di manifestanti pacifici e giornalisti ed è quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Posizione(i): vice primo ministro, ex presidente del comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 19.7.1962

Luogo di nascita: Zavoit, distretto di Narovlya, regione/oblast di Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente del comitato esecutivo della città di Minsk, era responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato locale a Minsk sotto il suo controllo in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche in Bielorussia.

Nella sua attuale posizione di vertice di vice primo ministro continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Posizione(i): presidente della società radiotelevisiva pubblica bielorussa, direttore della società Belteleradio

Data di nascita: 20.1.1977

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua attuale posizione di direttore della società radiotelevisiva pubblica bielorussa, è responsabile della diffusione della propaganda statale nei mezzi d’informazione pubblici e continua a sostenere il regime di Lukashenko, anche facendo ricorso ai canali mediatici per sostenere la prosecuzione del mandato del presidente, nonostante i brogli nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il 9 agosto 2020 e le successive e ripetute violente repressioni di manifestazioni pacifiche e legittime.

Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui critica i manifestanti pacifici e si è rifiutato di trasmettere servizi riguardanti le manifestazioni. Durante la sua gestione, ha inoltre licenziato dipendenti in sciopero della società Belteleradio, il che lo rende responsabile di violazioni dei diritti umani.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Posizione(i): governatore della regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex ministro della Salute

Data di nascita: 30.11.1973

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro della Salute, è stato responsabile di aver utilizzato i servizi sanitari per la repressione di manifestanti pacifici, anche facendo ricorso ad ambulanze per trasportare i manifestanti che necessitavano di assistenza medica in reparti di isolamento anziché negli ospedali. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche che si tengono in Bielorussia e in un’occasione ha accusato un manifestante di essere in stato di ebbrezza.

Nella sua attuale posizione di vertice di governatore della regione/oblast di Grodno/Hrodna continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Posizione(i): presidente del Consiglio della Repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia

Data di nascita: 25.9.1960

Luogo di nascita: Polotsk, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

Nella sua attuale posizione di vertice di presidente del Consiglio della repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia, è responsabile di sostenere le decisioni del presidente nel settore della politica interna. È responsabile anche dell’organizzazione delle elezioni irregolari che si sono tenute il 9 agosto 2020. Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui difende la brutale repressione da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti pacifici.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Posizione(i): primo viceministro dell’Informazione

Data di nascita: 30.5.1972

Luogo di nascita: Baranavichy, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo viceministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile e, in particolare, della decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Posizione(i): ministro dell’Informazione

Data di nascita: 31.10.1972

Luogo di nascita: Stolin, regione/oblast di Brest, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di ministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile e, in particolare, della decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Posizione(i): Procuratore generale della Repubblica della Bielorussia

Data di nascita: 21.4.1973

Luogo di nascita: Glushkovichi, regione/oblast di Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di procuratore generale, è responsabile della repressione in atto nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica e, in particolare, dell’avvio di numerosi procedimenti penali nei confronti di manifestanti pacifici, leader dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. Ha inoltre rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui minaccia di punire partecipanti a "manifestazioni non autorizzate".

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Posizione(i): vicecapo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 8.1.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia, sovrintende al funzionamento di numerose imprese. L’organismo di cui è a capo fornisce all’apparato statale e alle autorità repubblicane un sostegno finanziario, materiale e tecnico, oltre che sociale, abitativo e medico. È strettamente associato al presidente e continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Posizione(i): capo di stato maggiore e primo vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari Interni

Data di nascita: 30.9.1968

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle truppe interne al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, in particolare, degli arresti arbitrari e dei maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure di intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Posizione(i): ispettore ad alto livello per gli affari speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del Comitato per il controllo statale

Data di nascita: 8.6.1990

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di ispettore ad alto livello per gli affari speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti di leader dell’opposizione e di attivisti.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Posizione(i): capo del dipartimento Prevenzione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza presso il ministero degli Affari Interni

Data di nascita: 1.1.1979

Luogo di nascita: regione/oblast di Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo del dipartimento Prevenzione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza presso il ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Posizione(i): primo dirigente di polizia, vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento Applicazione della legge presso il ministero degli Affari Interni

Data di nascita: 3.10.1974

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo dirigente di polizia e di vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento Applicazione della legge presso il ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Posizione(i): presidente del comitato esecutivo regionale di Minsk

Data di nascita: 2.7.1975

Luogo di nascita: Navahrudak (Novogrudok), regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di presidente del comitato esecutivo regionale di Minsk, è responsabile della soprintendenza dell’amministrazione locale, fra cui una serie di comitati. Fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Posizione(i): vicecapo del dipartimento per gli eventi di massa presso il GUVD (Dipartimento principale degli affari interni) del comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 26.7.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento per gli eventi di massa presso il GUVD del comitato esecutivo della città di Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato locale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

È documentata la sua partecipazione personale all’arresto illegale di manifestanti pacifici.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Posizione(i): vicecapo della polizia di pubblica sicurezza di Grodno/Hrodna

Data di nascita: 5.3.1976

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo della polizia di pubblica sicurezza di Grodno/Hrodna, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia locali al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo le testimonianze, ha personalmente supervisionato l’arresto illegale di manifestanti pacifici.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Posizione(i): primo dirigente di polizia, capo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk

Data di nascita: 23.7.1979

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato e partecipato alla tortura di manifestanti detenuti illegalmente.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Posizione(i): vice primo dirigente di polizia, capo del dipartimento di polizia distrettuale di Molodechno

Data di nascita: 31.10.1980

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia distrettuale di Molodechno, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. Ha inoltre rilasciato ai media diverse dichiarazioni oltraggiose nei confronti dei manifestanti.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Posizione(i): vicecapo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk, capo della polizia di pubblica sicurezza

Data di nascita: 27.1.1971

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk e di capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato l’arresto di manifestanti pacifici e le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Posizione(i): presidente del tribunale del distretto di Moskovski a Minsk

Data di nascita: 16.5.1988

Sesso: maschile

Nella sua posizione di presidente del tribunale del distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa e false testimonianze.

Ha contribuito a far multare e a trattenere manifestanti, giornalisti e leader dell’opposizione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel

Sesso: maschile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna di Siarhei Tsikhanousky – attivista dell’opposizione e marito della candidata presidenziale Svetlana Tsikhanouskaya. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk

Data di nascita: 27.2.1974

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna di Sergei Dylevsky – membro del Consiglio di coordinamento e leader di un comitato di sciopero. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Oktyabrsky a Minsk

Data di nascita: 9.4.1990

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Oktyabrsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Partizanski a Minsk

Data di nascita: 2.12.1979

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Partizanski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna della leader del Consiglio di coordinamento Mariya Kalesnikava. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Posizione(i): giudice del tribunale del distretto di Sovetsky a Minsk

Data di nascita: 11.9.1965

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk

Data di nascita: 14.1.1984

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna del candidato presidenziale dell’opposizione Viktar Babarika. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky a Minsk

Data di nascita: 26.11.1974

Sesso: femminile

In qualità di giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Posizione(i): imprenditore, proprietario del gruppo Amkodor

Data di nascita: 12.1.1959

Luogo di nascita: Bolshoe Babino, zona di Orsha, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con interessi d’affari nei settori dell’edilizia, della costruzione di macchinari, dell’agricoltura e in altri settori.

Secondo quanto riportato, sarebbe una delle persone che ha beneficiato maggiormente delle privatizzazioni durante il mandato presidenziale di Lukashenko. È anche un membro del presidium dell’associazione pubblica pro-Lukashenko "Belaya Rus" e del Consiglio per lo sviluppo dell’imprenditoria nella Repubblica di Bielorussia.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Nel luglio 2020 ha pronunciato parole di condanna pubblica nei confronti delle proteste dell’opposizione in Bielorussia, contribuendo in tal modo alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Posizione(i): imprenditore, coproprietario del gruppo Bremino

Data di nascita: 4.5.1963

Luogo di nascita: ex RSS Ucraina (ora Ucraina)

Sesso: maschile

È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con interessi d’affari nei settori petrolifero, del transito di carbone, bancario e in altri settori.

È coproprietario del gruppo Bremino, una società che ha beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno da parte dell’amministrazione bielorussa.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

B.   Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Indirizzo: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Bielorussia

Sito web:https://bte.by/

E-mail:mail@bte.by

La Beltechexport è un’entità privata che esporta armi e attrezzature militari prodotte da imprese statali bielorusse verso paesi africani, sudamericani, asiatici e mediorientali. La Beltechexport è strettamente associata al ministero della Difesa bielorusso.

Pertanto, la Beltechexport trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno apportando benefici all’amministrazione presidenziale.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Indirizzo: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Bielorussia

Numero di registrazione: Dana Astra - 191295361

Sito web:https://en.dana-holdings.com;https://dana-holdings.com/

E-mail:PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

La Dana Holdings / Dana Astra è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e commerciali.

I proprietari della Dana Holdings / Dana Astra mantengono strette relazioni con il presidente Lukashenko. Liliya Lukashenko, nuora del presidente, occupava una posizione di alto livello nella società.

Pertanto, la Dana Holdings / Dana Astra trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

3.

GHU – Dipartimento economico principale della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Главное хозяйственное управление

Indirizzo: Miasnikova str. 37, Minsk, Bielorussia

Sito web:http://ghu.by

E-mail:ghu@ghu.by

Il dipartimento economico principale (GHU) della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia è il più grande operatore sul mercato degli immobili non residenziali nella Repubblica di Bielorussia e controlla numerose società.

Il presidente Alexandr Lukashenko ha chiesto a Viktor Sheiman, che esercita un controllo diretto sul GHU in qualità di capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia , di vigilare sulla sicurezza delle elezioni presidenziali del 2020.

Pertanto, il GHU trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Indirizzo: Platonova 20B, 220005 Minsk, Bielorussia; Mantulinskaya 24, Mosca 123100, Russia.

Numero di registrazione (УНН/ИНН): 190950894 (Bielorussia); 7704734000/770301001 (Russia).

Sito web:https://synesis.partners;https://synesis-group.com/

Tel.: +375 (17) 240-36-50

E-mail:s@synesis.by

La LLC Synesis fornisce alle autorità bielorusse una piattaforma di sorveglianza in grado di ricercare e analizzare riprese video e di impiegare software di riconoscimento facciale, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica da parte dell’apparato statale della Bielorussia.

La Synesis vieta ai propri dipendenti di comunicare in bielorusso, sostenendo così la politica di discriminazione fondata sulla lingua condotta dal regime di Lukashenko.

La commissione di sicurezza nazionale bielorussa (KGB) e il ministero degli Affari Interni figurano nell’elenco degli utenti di un sistema creato dalla Synesis. La società trae quindi vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

L’amministratore delegato della Synesis, Alexander Shatrov, ha criticato pubblicamente i manifestanti contro il regime di Lukashenko e relativizzato la mancanza di democrazia in Bielorussia.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Indirizzo: Nezavisimosti ave., 115, 220114 Minsk, Bielorussia

Tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

E-mail:marketing@agat-emz.by

Sito web:https://agat-emz.by/

La AGAT electromechanical Plant OJSC fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la AGAT electromechanical Plant OJSC trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

La società produce "Rubezh", un sistema a barriera progettato per finalità antisommossa. Rubezh è stato impiegato contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Sito web: 140zavod.org

La 140 Repair Plant fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la 140 Repair Plant trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

La società produce mezzi di trasporto e veicoli blindati che sono stati impiegati contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica

17.12.2020

7.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Sito web: www.mzkt.by

La MZKT (alias VOLAT) fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la MZKT (alias VOLAT) trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

I dipendenti della MZKT che hanno protestato durante la visita del presidente Lukashenko presso lo stabilimento e hanno scioperato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia sono stati licenziati, il che rende la società responsabile di violazione dei diritti umani.

17.12.2020

»

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/62


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

(2)

Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) e (UE) 2019/2018 (7) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»).

(3)

Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato».

(4)

La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.

(5)

I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(6)

Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose.

(7)

Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all’adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli.

(8)

Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione (9) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018.

(9)

La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013

Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«(10)

«HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).»;"

b)

il punto 17 è soppresso;

(3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(4)

gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014

Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(2)

gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«(3)

«prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;

(2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.»;

c)

è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1   bis. In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell’etichetta riscalata dal 1o settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1o luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1o settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»;

(3)

all’articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»;

(4)

l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato:

«Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;

(5)

gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente:

«(31)

«apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;

(2)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(3)

all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»;

(4)

gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017

Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(2)

gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

«armadio d’angolo/curvo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;

b)

è aggiunto il punto 25 seguente:

«25.

«armadio rotondo»: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;

c)

è aggiunto il punto 26 seguente:

«26.

«armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;

(3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(4)

all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;

(5)

gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 4, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155).

(8)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono così modificati:

(1)

all’allegato I sono aggiunti i punti 29 e 30 seguenti:

«(29)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

(30)

«garanzia»: l’impegno del dettagliante o del fornitore nei confronti del consumatore di:

a)

rimborsare il prezzo pagato; oppure

b)

sostituire il display elettronico, ripararlo o intervenire diversamente qualora non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.»;

(2)

all’allegato II, alla fine del punto B è aggiunto il capoverso seguente:

«Nel calcolo dell’IEE sono usati i valori dichiarati per la potenza in modo acceso (Pmeasured ) e la superficie di visione (A) di cui all’allegato VI, tabella 5.»;

(3)

all’allegato III, parte 2, lettera f), punto 10, è aggiunto il capoverso seguente:

«se il display elettronico non supporta l’HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è centrato verticalmente nell’area sotto l’indicazione del consumo di energia;»;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente:

«Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

b)

alla fine dell’allegato è aggiunto il testo seguente:

«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»;

(5)

nell’allegato V, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

 

«Parametro

Valore e precisione del parametro

Unità

Note

1.

Marchio o nome del fornitore (2)  (3)

 

TESTO

 

 

Indirizzo del fornitore (2)  (3)  (4)

 

 

Come da registrazione del fornitore nella banca dati dei prodotti.

2.

Identificativo del modello (2)

 

TESTO

 

3.

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)

X,X

W

Arrotondato al primo decimale per i valori di potenza inferiori a 100 W e al primo intero per i valori di potenza pari o superiori a 100 W.

5.

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] o n.a.

 

Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. Valore «n.a.» (non applicabile) se il prodotto non è dotato della funzione HDR.

6.

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente

X,X

W

Arrotondato al primo decimale per i valori di potenza inferiori a 100 W e all’intero per i valori di potenza pari o superiori a 100 W (valore 0 (zero) se «non applicabile»).

7.

Potenza assorbita in modo spento, se applicabile

X,X

W

 

8.

Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile

X,X

W

 

9.

Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile

X,X

W

 

10.

Tipo di display elettronico

[televisore/monitor/segnaletica/altro]

 

Indicare un tipo.

11.

Rapporto dimensioni

X

:

Y

numero intero

Ad es. 16: 9, 21: 9 ecc.

12.

Risoluzione dello schermo

X

×

Y

pixel

Pixel orizzontali e verticali.

13.

Diagonale dello schermo

X,X

cm

Arrotondato al primo decimale.

14.

Diagonale dello schermo

X

pollici

Facoltativo, in pollici arrotondato all’intero più vicino.

15.

Superficie visibile dello schermo

X,X

dm2

Arrotondato al primo decimale.

16.

Tecnologia del pannello

TESTO

 

Ad es. LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD ecc.

17.

Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile

[SÌ/NO]

 

Deve essere attivato come impostazione predefinita (se disponibile).

18.

Sensore di riconoscimento vocale disponibile

[SÌ/NO]

 

 

19.

Sensore di rilevamento di presenza disponibile

[SÌ/NO]

 

Deve essere attivato come impostazione predefinita (se disponibile).

20.

Tasso di frequenza di aggiornamento dell’immagine (predefinito)

X

Hz

 

21.

Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione (1).

22.

Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato) (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.

23.

Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.

 

Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore (2)  (3)

X

anni

 

24.

Tipo di alimentatore

interno/esterno/esterno standardizzato

 

Indicare un tipo.

25.

Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell’imballaggio del prodotto)

i

 

TESTO

Descrizione

 

ii

Tensione d’ingresso

X

V

 

iii

Tensione di uscita

X,X

V

 

26.

Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell’imballaggio del prodotto)

i

Indicazione della o delle norme tecniche con cui l’alimentatore è compatibile

TESTO

 

ii

Tensione di uscita necessaria

X,X

V

 

iii

Intensità di corrente necessaria (min.)

X,X

A

 

iv

Frequenza di corrente necessaria

XX

Hz

 

(6)

l’allegato VI è così modificato:

a)

i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«(1)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

(2)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

(3)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

(4)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

(5)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

(6)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte al punto 2;

(7)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;

b)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Parametri tecnici del modello e valori dichiarati

 

Parametro

Valore e precisione del parametro

Unità

Valore dichiarato

Generali

1

Marchio o nome del fornitore

TESTO

 

 

2

Identificativo del modello

TESTO

 

 

3

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)

XXX,X

W

 

5

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente

[A/B/C/D/E/F/G] o n.a.

A – G

 

6

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR)

XXX,X

W

 

7

Potenza assorbita in modo spento

X,X

W

 

8

Potenza assorbita in modo stand-by

X,X

W

 

9

Potenza assorbita in modo stand-by in rete

X,X

W

 

10

Tipo di display elettronico

[televisore/monitor/segnaletica/altro]

TESTO

 

11

Rapporto dimensioni

XX

:

XX

 

 

12

Risoluzione dello schermo (pixel)

X

×

X

 

 

13

Diagonale dello schermo

XXX,X

cm

 

14

Diagonale dello schermo

XX

pollici

 

15

Superficie visibile dello schermo

XXX,X

dm2

 

16

Tecnologia del pannello

TESTO

 

 

17

Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile

[SÌ/NO]

 

 

18

Sensore di riconoscimento vocale disponibile

[SÌ/NO]

 

 

19

Sensore di rilevamento di presenza disponibile

[SÌ/NO]

 

 

20

Tasso di frequenza di aggiornamento dell’immagine (configurazione normale)

XXX

Hz

 

21

Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

22

Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

23

Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

 

Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore

XX

anni

 

Per il modo acceso

24

Luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in modo acceso

XXXX

cd/m2

 

25

Luminanza bianca di picco della configurazione normale

XXXX

cd/m2

 

26

Grado di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:

valore della «luminanza bianca di picco della configurazione normale» diviso per il «valore della luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in modo acceso» moltiplicato per 100)

XX,X

%

 

Per la riduzione automatica di potenza (APD, Auto Power Down)

27

Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

28

Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

29

Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

30

Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

Per ABC

Se disponibile e attivato come impostazione predefinita

31

Percentuale di riduzione di potenza attribuibile all’azione dell’ABC tra le condizioni di luce ambiente di 100 lux e 12 lux

XX,X

%

 

32

Potenza in modo acceso al sensore ABC a luce ambiente di 100 lux

XXX,X

W

 

33

Potenza in modo acceso al sensore ABC a luce ambiente di 12 lux

XXX,X

W

 

34

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 100 lux

XXX

cd/m2

 

35

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 60 lux

XXX

cd/m2

 

36

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 35 lux

XXX

cd/m2

 

37

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 12 lux

XXX

cd/m2

 

Per l’alimentatore

38

Tipo di alimentatore

interno/esterno

 

 

39

Estremi della o delle norme tecniche (se del caso)

 

TESTO

 

40

Tensione d’ingresso

XXX,X

V

 

41

Tensione di uscita

XXX,X

V

 

42

Corrente d’ingresso (max.)

XXX,X

A

 

43

Corrente di uscita (min.)

XXX,X

A

 

c)

il punto 6 è rinumerato come punto 9;

d)

il punto 7 è rinumerato come punto 10;

e)

il punto 8 è rinumerato come punto 11;

(7)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Potenza assorbita in modo acceso (Pmeasured , watt)

Il valore determinato (*3) non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Potenza assorbita in watt in modo spento, stand-by e stand-by in rete, secondo i casi

Il valore determinato (*3) non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W, o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W.

Superficie visibile dello schermo

Il valore determinato (*2) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’1 % o 0,1 dm2, se inferiore.

Diagonale dello schermo visibile in centimetri

Il valore determinato (*2) non si scosta dal valore dichiarato di oltre 1 cm.

Risoluzione dello schermo in pixel orizzontali e verticali

Il valore determinato (*2) non si scosta dal valore dichiarato.

Luminanza bianca di picco

Il valore determinato (*3) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’8 %.

Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.


(1)  Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (cfr. pag. 241 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Il fornitore non inserisce queste informazioni per ogni modello se ottenute automaticamente dalla banca dati.»

(*1)  I valori dei parametri legati alla luminanza per l’ABC sono indicativi e vanno verificati a fronte dei requisiti applicabili all’ABC».

(*2)  Se il valore determinato per una singola unità non è conforme, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

(*3)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO II

Gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2019/2014 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 33:

«(33)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento per le lavatrici per uso domestico o all’allegato VI, tabella 8, del presente regolamento per le lavasciuga biancheria per uso domestico, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   CAPACITÀ NOMINALE DELLE LAVASCIUGA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO

La capacità nominale delle lavasciuga biancheria è la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura.

Se la lavasciuga biancheria per uso domestico offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde alla capacità nominale di questo ciclo.

Se la lavasciuga biancheria per uso domestico non offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al valore minore tra quelli corrispondenti alla capacità nominale di lavaggio del programma eco 40-60 e alla capacità nominale di asciugatura del ciclo che raggiunge lo stato “pronto da riporre”.»;

c)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

L’indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IW) e l’indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JW) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio, l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale di lavaggio e l’indice di efficienza di lavaggio a un quarto della capacità nominale di lavaggio.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale e l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale.

4.   EFFICACIA DI RISCIACQUO

L’efficacia di risciacquo delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IR) e l’efficacia di risciacquo del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JR) sono calcolate avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, basati sull’individuazione del marcatore LAS (alchilbenzensolfonato lineare), e arrotondate al primo decimale.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice IR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale di lavaggio, l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale di lavaggio e l’efficacia di risciacquo a un quarto della capacità nominale di lavaggio.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice IR.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice JR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale e l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice JR.»;

d)

al punto 6, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all’intero più vicino.»;

e)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA

Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e del ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale:

Image 1

dove:

Dfull è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D½ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D¼ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 2.1, lettera c).»;

f)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.

Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l’apertura dell’oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»;

g)

è aggiunto il seguente punto 11:

«11.   VELOCITÀ DI CENTRIFUGA

La velocità di centrifuga delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è misurata o calcolata all’opzione di velocità di centrifuga massima per il programma eco 40-60 avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondata all’intero più vicino.»;

(3)

l’allegato V è così modificato:

a)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (3):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (3):

Identificativo del modello  (1):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (kg) (2)

x,x

Dimensioni in cm (1) ,  (3)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica (IEEW) (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice di efficienza di lavaggio (2)

x,xxx

Efficacia di risciacquo (g/kg) (2)

x,x

Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) (2)

Capacità nominale

x

Contenuto ponderato di umidità residua (%) (2)

x,x

Metà

x

Un quarto

x

Velocità di centrifuga (giri/min) (2)

Capacità nominale

x

Classe di efficienza della centrifuga (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Metà

x

Un quarto

x

Durata del programma (ore:min) (2)

Capacità nominale

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Metà

x:xx

Un quarto

x:xx

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) (2)

x

Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (1) ,  (3):

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio

[SÌ/NO]

Informazioni supplementari  (1) ,  (3):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1):

b)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (5) ,  (8):

Indirizzo del fornitore  (5) ,  (8):

Identificativo del modello  (5):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (kg)

Capacità nominale (7)

x,x

Dimensioni in cm (5) ,  (8)

Altezza

x

Capacità nominale di lavaggio (6)

x,x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica

IEEW  (6)

x,x

Classe di efficienza energetica

IEEW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

IEEWD  (7)

x,x

IEEWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Indice di efficienza di lavaggio

IW  (6)

x,xxx

Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60

Capacità nominale di lavaggio

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo di lavaggio e asciugatura

Capacità nominale

x

Metà

x

Un quarto

x

Metà

x

Velocità di centrifuga (giri/min) (6)

Capacità nominale di lavaggio

x

Contenuto ponderato di umidità residua (%) (6)

x,x

Metà

x

Un quarto

x

Durata del programma eco 40-60 (ore:min)

Capacità nominale di lavaggio

x:xx

Classe di efficienza della centrifuga (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Metà

x:xx

Un quarto

x:xx

Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW)

x

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min)

Capacità nominale

x:xx

Metà

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio

[A/B/C/D] (9)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (5) ,  (8):

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio

[SÌ/NO]

Informazioni supplementari  (5) ,  (8):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione:

(4)

l’allegato VI è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per le lavatrici per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 7

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavatrici per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale per il programma eco 40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)

X,X

kg

Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale (EW,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (EW,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (EW,¼)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica (IEEW)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale (WW,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (WW,½)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (WW,¼)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua ponderato (WW)

X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (T)

X

°C

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (S)

X

giri/min

Contenuto ponderato di umidità residua (D)

X,X

%

Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga)

X

dB(A) re 1 pW

Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso)

X,XX

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 8; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 8

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavasciuga biancheria per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale per il ciclo di lavaggio, a intervalli di 0,5 kg (c)

X,X

kg

Capacità nominale per il ciclo di lavaggio e asciugatura, a intervalli di 0,5 kg (d)

X,X

kg

Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (EW,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (EW,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (EW,¼)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio (IEEW)

X,X

-

Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (EWD,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (EWD,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (EWD)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (SCEWD)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura (IEEWD)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (WW,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (WW,½)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (WW,¼)

X,X

l/ciclo

Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio (WW)

X

l/ciclo

Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (WWD,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (WWD,½)

X,X

l/ciclo

Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura (WWD)

X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JW)

X,XXX

-

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JR)

X,X

g/kg

Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (tWD)

X:XX

ore:min

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (tWD)

X:XX

ore:min

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (T)

X

°C

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D)

X,X

%

Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura

X,X

%

Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga)

X

dB(A) re 1 pW

Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso)

X,XX

(5)

nell’allegato VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine usata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.»;

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 9

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full, EWD,½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full e EWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo ponderato di energia (EW e EWD)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW e EWD di oltre il 10 %.

WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full, WWD,½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full e WWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo di acqua ponderato (WW e WWD)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW e WWD di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IW e JW) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente per IW e JW di oltre l’8 %.

Efficacia di risciacquo (IR e JR) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per IR e JR di oltre 1,0 g/kg.

Durata del programma o del ciclo (tW e tWD) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) per la durata del programma o del ciclo non supera il valore dichiarato rispettivamente per tW e tWD di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore.

Temperatura massima all’interno della biancheria (T) durante il ciclo di lavaggio a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per T di oltre 5 K e non supera il valore dichiarato per T di oltre 5 K.

Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %.

Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non supera il 3,0 %.

Velocità di centrifuga (S) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il 10 %.

Potenza assorbita in modo spento (Po)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Potenza assorbita in modo avvio ritardato (Pds)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A) re 1 pW.

(7)

nell’allegato X, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il contenuto di umidità residua dopo il lavaggio è calcolato come la media ponderata, in funzione della capacità nominale di ciascun cestello;».



(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco 40-60.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(6)  Per il programma eco 40-60.

(7)  Per il ciclo di lavaggio e asciugatura.

(8)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(9)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.»;

(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO III

Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, il punto 42 è sostituito dal seguente:

«(42)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

a)

al punto 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«L’etichetta misura:

nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 72 mm di altezza;

nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.»;

b)

al punto 2.3, lettera e), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

il bordo rettangolare dell’etichetta e le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt e sono di colore 100 % nero;»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (1);

(1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"

b)

al punto 3 è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

sorgenti luminose a incandescenza dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell’asciugatura o nell’indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»;

c)

è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) n. 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esenti dalle prescrizioni di cui all’allegato VI, punto 1, lettera e), punti 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, del presente regolamento.»;

(4)

l’allegato V è così modificato:

a)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (5):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (5):

Identificativo del modello  (5):

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d’illuminazione:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/altro tipo di FL/HPS/MH/altro tipo di HID/LED/OLED/mista/altro]

Non direzionale o direzionale:

[NDLS/DLS]

Tipo di attacco della sorgente luminosa

(o altra interfaccia elettrica):

[Testo libero]

 

 

A tensione di rete o non a tensione di rete:

[MLS/NMLS]

Sorgente luminosa connessa (CLS):

[Sì/No]

Sorgente luminosa a colori variabili:

[Sì/No]

Involucro:

[Nessuno/Secondo/Non trasparente]

Sorgente luminosa ad alta luminanza:

[Sì/No]

 

 

Schermo antiriflesso:

[Sì/No]

Regolabile:

[Sì/Solo con specifici regolatori d’intensità/No]

Parametri del prodotto

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1 000 h), arrotondato per eccesso all’intero più vicino

x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Flusso luminoso utile (Φuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)

x in [sfera/conoampio/cono stretto]

Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini

[x/x…x/x o x (o x…)]

Potenza in modo acceso (Pon) espressa in W

x,x

Potenza in modo stand-by (Psb) espressa in W e arrotondata al secondo decimale

x,xx

Per le CLS, potenza in modo stand-by in rete (Pnet) espressa in W e arrotondata al secondo decimale

x,xx

Indice di resa cromatica arrotondato all’intero più vicino, oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare

[x/x…x]

Dimensioni esterne (1) ,  (5)

senza unità di alimentazio-ne separata, parti per il controllo dell’illumina-zione e parti senza funzioni di controllo dell’illumina-zione, se presenti (mm)

Altezza

x

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell’intervallo da 250 nm a 800 nm

[grafico]

Larghezza

x

Profondità

x

Dichiarazione di potenza equivalente (3)

[Sì/-]

Se sì, potenza equivalente (W)

x

 

 

Coordinate cromatiche (x, y)

0,xxx

0,xxx

Parametri per sorgenti luminose direzionali:

Intensità luminosa di picco (cd)

x

Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare

[x/x…x]

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Valore dell’indice di resa cromatica R9

x

Fattore di sopravvivenza

x,xx

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

x,xx

 

 

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Fattore di sfasamento (cos φ1)

x,xx

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam

x

Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza

[Sì/-] (4)

Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)

x

Metrica dello sfarfallio (Pst LM)

x,x

Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM)

x,x

b)

la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Dichiarazioni di equivalenza per sorgenti luminose non direzionali

Flusso luminoso della sorgente luminosa Φ (lm)

Potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200»

(5)

l’allegato VI è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

valori dichiarati per i seguenti parametri tecnici; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX:

1)

flusso luminoso utile (Φuse) in lm;

2)

indice di resa cromatica (IRC);

3)

potenza in modo acceso (Pon) in W;

4)

per le sorgenti luminose direzionali (DLS), angolo del fascio in gradi;

4 bis)

per le sorgenti luminose direzionali (DLS), intensità luminosa di picco in cd;

5)

temperatura di colore correlata (CCT) in K;

6)

potenza in modo stand-by (Psb) in W, anche quando è pari a zero;

7)

per le sorgenti luminose connesse (CLS), potenza in modo stand-by in rete (Pnet) in W;

7 bis)

per le sorgenti luminose LED e OLED, valore dell’indice di resa cromatica R9;

7 ter)

per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di sopravvivenza;

7 quater)

per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di mantenimento del flusso luminoso;

7 quinquies)

per le sorgenti luminose LED e OLED, durata di vita L70B50 indicativa;

8)

per le sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete, fattore di sfasamento (cos φ1);

9)

per le sorgenti luminose LED e OLED, coerenza dei colori in fasi dell’ellisse di MacAdam;

10)

luminanza-HLLS in cd/mm2 (solo per HLLS);

11)

per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dello sfarfallio (Pst LM);

12)

per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dell’effetto stroboscopico (SVM);

13)

solo per le sorgenti luminose a colori variabili (CTLS), purezza di eccitazione per i seguenti colori e lunghezze d’onda dominanti nell’intervallo indicato:

Colore

Lunghezza d’onda dominante nell’intervallo

Blu

440 nm – 490 nm

Verde

520 nm – 570 nm

Rosso

610 nm – 670 nm»;

b)

è aggiunto il seguente punto 2:

«2.

Gli elementi di cui al punto 1 costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dai seguenti:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

al punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le autorità dello Stato membro verificano 10 unità del modello della sorgente luminosa ai fini del punto 2, lettera c), del presente allegato. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 9 del presente allegato.»;

d)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»;

e)

la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 9

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Dimensione del campione

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Potenza in modo acceso a pieno carico Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

100 W < Pon

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 2,5 %.

Fattore di sfasamento [0-1]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno 0,1 unità.

Flusso luminoso utile Φuse [lm]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 10 %.

Potenza in modo stand-by Psb e potenza in modo stand-by in rete Pnet [W]

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

IRC e R9 [0-100]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 2,0 unità.

Sfarfallio [Pst LM] ed effetto stroboscopico [SVM]

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,0.

Coerenza dei colori [fasi dell’ellisse di MacAdam]

10

Il numero determinato di fasi non supera il numero dichiarato di fasi. Il centro dell’ellisse di MacAdam è il centro dichiarato dal fornitore con una tolleranza di 0,005 unità.

Angolo del fascio [gradi]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %.

Efficacia totale di rete ηΤM [lm/W]

10

Il valore (quoziente) determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso (per LED e OLED)

10

Il valore XLMF % del campione, determinato in seguito alla prova di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione (2), non è inferiore a XLMF, MIN %.

(per LED e OLED)

Fattore di sopravvivenza

10

Almeno 9 sorgenti luminose del campione di prova devono essere funzionanti dopo la prova di resistenza di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione.

Purezza di eccitazione [%]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %.

Temperatura di colore correlata [K]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 10 %.

Intensità luminosa di picco [cd]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %.

Per le sorgenti luminose lineari modulari ma di lunghezza considerevole, quali strisce o catene di LED, le prove di verifica eseguite dalle autorità di vigilanza del mercato prendono in considerazione una lunghezza di 50 cm, o il valore più vicino a 50 cm se la sorgente luminosa non può raggiungere tale lunghezza. Il fornitore della sorgente luminosa indica l’unità di alimentazione adatta a tale lunghezza.

Nel verificare se un prodotto è una sorgente luminosa, le autorità di vigilanza del mercato confrontano direttamente i valori misurati per le coordinate di cromaticità (x, y), il flusso luminoso, la densità del flusso luminoso e l’indice di resa cromatica con i valori limite fissati nella definizione di sorgente luminosa di cui all’articolo 2 del presente regolamento, senza applicare alcuna tolleranza. Se una qualsiasi delle 10 unità del campione soddisfa le condizioni per le sorgenti luminose, il modello di prodotto è considerato una sorgente luminosa.

Le sorgenti luminose che permettono all’utilizzatore finale di controllare, manualmente o automaticamente, direttamente o a distanza, l’intensità luminosa, il colore, la temperatura di colore correlata, lo spettro e/o l’angolo del fascio di luce emessa sono valutate all’impostazione di controllo di riferimento».


(1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;»


(1)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(3)  «-»: non applicabile;

«Sì»: una dichiarazione di equivalenza che indichi la potenza del tipo di sorgente luminosa sostituita è consentita solo nei casi seguenti:

per le sorgenti luminose direzionali, se il tipo di sorgente luminosa figura nella tabella 4 e se il flusso luminoso della sorgente luminosa in un cono di 90 ° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento di cui alla tabella 4. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 5. Per le sorgenti luminose LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 6;

per le sorgenti luminose non direzionali; in questo caso, la potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (in watt, arrotondata all’intero) è quella che, nella tabella 7, corrisponde al flusso luminoso della sorgente luminosa.

I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza equivalente dichiarata della sorgente luminosa (in watt, arrotondata all’intero) sono calcolati per interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

(4)  «-»: non applicabile;

«Sì»: dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza. Tale dichiarazione è consentita solo se:

l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo non si scosta di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al tubo; e

il flusso luminoso della sorgente luminosa LED non è inferiore al flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente avente la potenza dichiarata. Il flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente è ottenuto moltiplicando la potenza dichiarata per il valore minimo di efficacia luminosa corrispondente alla sorgente luminosa in questione, indicato alla tabella 8; e

la potenza della sorgente luminosa LED non è superiore alla potenza della sorgente luminosa fluorescente che, stando alla dichiarazione, deve sostituire.

Il fascicolo di documentazione tecnica fornisce i dati a sostegno delle dichiarazioni in tal senso.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369».

(2)  Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (cfr. pag. 209 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO IV

Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2016 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 42:

«42)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

nell’allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A

IEE ≤ 41

B

41 < IEE ≤ 51

C

51 < IEE ≤ 64

D

64 < IEE ≤ 80

E

80 < IEE ≤ 100

F

100 < IEE ≤ 125

G

IEE > 125»

(3)

nell’allegato IV, il punto 1 è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

la capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero dello scomparto, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C;

i)

per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all’allegato I, punto 4;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a:

3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;

per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a:

3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;»;

(4)

nell’allegato V, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (2) ,  (4):

Indirizzo del fornitore  (2) ,  (4):

Identificativo del modello  (4):

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

Apparecchio a bassa rumorosità

[sì/no]

Tipo di apparecchio

[da incasso/a libera installazione]

Frigorifero cantina

[sì/no]

Altro apparecchio di refrigerazione

[sì/no]

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Dimensioni complessive (mm (2) ,  (4)

Altezza

x

Volume totale (dm3 o l)

x

Larghezza

x

Profondità

x

IEE

x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)

x

Classe di emissione di rumore aereo

[A/B/C/D] (4)

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x

Classe climatica

[temperata estesa/temperata/subtropicale/tropicale]

Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l’apparecchio di refrigerazione è adatto

xc

Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l’apparecchio di refrigerazione è adatto

x (3)

Configurazione invernale

[sì/no]

 

Parametri degli scomparti:

Tipo di scomparto

Parametri e valori dello scomparto

Volume dello scomparto (dm3 o l)

Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C).

Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all’allegato IV, tabella 3

Capacità di congelamento (kg/24 h)

Modalità di sbrinamento

(sbrinamento automatico = A,

sbrinamento manuale = M)

Dispensa

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Cantina

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Temperatura moderata

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Alimenti freschi

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Raffreddamen-to

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

0 stelle o produzione di ghiaccio

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

1 stella

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

2 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

3 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

4 stelle

[sì/no]

x,x

x

x,x

[A/M]

Sezione a 2 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Scomparto a temperatura variabile

Tipi di scomparto

x,x

x

x,x (per gli scomparti a 4 stelle) o -

[A/M]

Per gli scomparti a 4 stelle:

Congelamento rapido

[sì/no]

Per i frigoriferi cantina:

Numero di bottiglie di vino standard

x

Parametri della sorgente luminosa  (1) ,  (2):

Tipo di sorgente luminosa

[Tecnologia d’illuminazione]

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G]

Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante  (2) ,  (4):

Informazioni supplementari  (2) ,  (4):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione (2):

(5)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 7

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione

Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco:

Specifiche di prodotto:

 

Specifiche di prodotto generali:

 

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x,xx

IEE (%)

x,x

Consumo annuo standard di energia (kWh/a)

x,xx

Parametro combinato

x,xx

Tempo di aumento della temperatura (h)

x,xx

Fattore di carico

x,x

Fattore di perdita di calore dalla porta

x,xxx

Classe climatica

[temperata estesa/temperata/ subtropicale/tropicale]

Tipo di riscaldatore anticondensa

[accensione-spegnimento manuale/regolato dalle condizioni ambientali/altro/ nessuno]

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)

x

Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione, a eccezione degli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità:

Parametro

Valore

 

Consumo giornaliero di energia a 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità:

Parametro

Valore

 

Consumo giornaliero di energia a 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Specifiche di prodotto supplementari per i frigoriferi cantina:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Umidità interna (%)

[intervallo]

Numero di bottiglie

X

Se l’apparecchio di refrigerazione contiene diversi scomparti dello stesso tipo, le linee per questi scomparti sono ripetute. Se un certo tipo di scomparto non è presente, al posto dei valori dei parametri corrispondenti si indica «-».

Specifiche degli scomparti:

 

Parametri e valori dello scomparto

Tipo di scomparto

Tempera-tura obiettivo (°C)

Volume dello scompar-to (dm3 o l)

Capacità di congelamen-to (kg/24 h)

Parametro termodina-mico (rc )

Nc

M c

Fattore di sbrina-mento (Ac )

Fattore di incasso (Bc )

Dispensa

+17

x,x

-

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Cantina

+12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Temperatura moderata

+12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Alimenti freschi

+4

x,x

-

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Raffreddamen-to

+2

x,x

-

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

0 stelle o produzione di ghiaccio

0

x,x

-

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1 stella

-6

x,x

-

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2 stelle

-12

x,x

-

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3 stelle

-18

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4 stelle

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Sezione a 2 stelle

-12

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Scomparto a temperatura variabile

X

x,x

x,x (per gli scomparti a 4 stelle) o -

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati

[l o dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati [l o dm3]

 

 

 

 

 

 

 

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8

Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Volume totale e volume dello scomparto

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato.

Capacità di congelamento

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

E32

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Consumo annuo di energia

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Umidità interna dei frigoriferi cantina (%)

Il valore determinato (a) non si scosta dall’intervallo dichiarato di oltre il 10 %.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato.

Tempo di aumento della temperatura

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato.



(1)  Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).

(2)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(4)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(a)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO V

Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2017 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 24:

«(24)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

nell’allegato II, il titolo della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 4, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (IC) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento.

L’IC è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

IC = exp (ln IC)

e

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

dove:

CT,i è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

CR,i è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

n è il numero dei cicli di prova.

3.   INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento.

L’ID è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ID = exp (ln ID)

e

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

dove:

ID,i è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i);

n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura.

ID,i è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

dove:

DT,i è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale;

DR,t è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale.

4.   MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»;

(4)

nell’allegato V, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (3):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (3):

Identificativo del modello  (1):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (ps (2)

x

Dimensioni in cm (1) ,  (3)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

IEE (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice di efficienza di lavaggio (2)

x,xxx

Indice di efficienza di asciugatura (2)

x,xxx

Consumo di energia in kWh [per ciclo], con il programma eco e l’utilizzo di acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x,x

Durata del programma (ore:min) (2)

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) (2)

x

Classe di emissione di rumore aereo (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (1) ,  (3):

Informazioni supplementari  (1) ,  (3):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1):

(5)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 4; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 4

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale espressa in numero di coperti

X

-

Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica (IEE)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo decimale

X,X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio (IC)

X,XXX

-

Indice di efficienza di asciugatura (ID)

X,XXX

-

Durata del programma eco (Tt) arrotondata al minuto più vicino

X:XX

ore:min

Potenza assorbita in modo spento (Po) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso), arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Emissioni di rumore aereo

X

dB(A) re 1 pW»

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».



(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.


ALLEGATO VI

Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, il punto 18 è sostituito dal seguente:

«(18)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 11, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

alla tabella 4, parte a), sono aggiunte le righe seguenti:

«Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,30

Armadi frigorifero da supermercato orizzontali

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,13»

c)

la prima nota alla fine della tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«(*)

Per i distributori automatici a temperature multiple, TV è la media tra TV1 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più caldo) e TV2 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più freddo), arrotondata al primo decimale.»;

d)

nell’allegato V, la tabella 10 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 10

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (2) ,  (5):

Indirizzo del fornitore  (2) ,  (5):

Identificativo del modello  (5):

Uso:

Esposizione e vendita

Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta:

[Refrigeratore per bevande/Congelatore per gelati/Vetrina per gelato sfuso/Armadio da supermercato/Distributore automatico refrigerato]

Codice identificativo della tipologia di armadi, secondo le norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili conformi all’allegato IV.

Ad esempio: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametri specifici per prodotto

(Refrigeratori per bevande: compilare il punto 1, congelatori per gelati: compilare il punto 2, vetrine per gelato sfuso: compilare il punto 3, armadi da supermercato: compilare il punto 4, distributori automatici refrigerati: compilare il punto 5. Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta contiene scomparti che funzionano a diverse temperature, o uno scomparto che può essere impostato a diverse temperature, ripetere le righe per ogni scomparto o sistema di regolazione della temperatura)

1.

Refrigeratore per bevande:

Volume lordo (dm3 o l)

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6)

Temperatura massima (°C)

Umidità relativa (%)

x

x

x

2.

Congelatore per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]:

Volume netto (dm3 o l)

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8)

Intervallo di temperatura (°C)

Intervallo di umidità relativa (%)

minimo

massimo

minimo

massimo

x

x

x

x

x

3.

Vetrina per gelato sfuso:

Superficie espositiva totale (m2)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte b)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

Armadio da supermercato [con sistema integrato/con sistema remoto] [orizzontale/verticale (non semi-verticale)/semi-verticale/combinato], roll-in: [sì/no]:

Superficie espositiva totale (m2)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte a)

x,xx

[frigorifero: [M2/H1/H2/M1]/congelatore: [L1/L2/L3]]

5.

Distributori automatici refrigerati, [distributori refrigerati per lattine e bottiglie, con parte frontale cieca, al cui interno i prodotti sono impilati/distributori refrigerati con parte frontale in vetro [per lattine e bottiglie/per dolciumi e snack/esclusivamente per alimenti deteriorabili]/a temperature multiple per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]/distributori misti, costituiti da distributori di diverse categorie raggruppati nella stessa scocca e alimentati dalla stessa unità di raffreddamento, per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]]:

Volume (dm3 o l)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte c)

x

categoria [1/2/3/4/6]

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a) (4)

x,xx

Temperatura/econsigliata/e per la conservazione ottimale del cibo (°C) (non deve essere in contrasto con le condizioni di temperatura di cui all’allegato IV, tabella 4, 5 o 6, secondo i casi)

x

IEE

x,x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Parametri della sorgente luminosa  (1) ,  (2):

Tipo di sorgente luminosa

[Tecnologia d’illuminazione]

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G]

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (2) ,  (5):

Informazioni supplementari  (2) ,  (5):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (2):

(3)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 11; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 11

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco:

Specifiche di prodotto:

Specifiche di prodotto generali:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x,xx

Consumo annuo standard di energia (kWh/a)

x,xx

Consumo giornaliero di energia (kWh/24 h)

x,xxx

Condizioni ambientali

[Serie 1/Serie 2]

M

x,x

N

x,xxx

Coefficiente di temperatura (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Temperatura obiettivo (Tc) (°C)*

x,x

Fattore di classe climatica (CC)*

x,xx

 

 

Informazioni supplementari:

Estremi delle norme armonizzate, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili applicati:

Se del caso, indicazione e firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore:

Elenco dei modelli equivalenti con i relativi identificativi:

Solo per i refrigeratori per bevande e i congelatori per gelati

Specifiche di prodotto supplementari per i refrigeratori per bevande:

Parametro

Valore

Volume lordo (dm3 o l)

x

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6)

Temperatura massima (°C)

x

Umidità relativa (%)

x

Specifiche di prodotto supplementari per i congelatori per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]:

Parametro

Valore

Volume netto (dm3 o l)

x

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8)

Intervallo di temperatura (°C)

Minimo

x

Massimo

x

Intervallo di umidità relativa (%)

Minimo

x

Massimo

x

Specifiche di prodotto supplementari per le vetrine per gelato sfuso:

Parametro

Valore

Superficie espositiva totale (m2)

x,xx

Classe di temperatura

XY

Specifiche di prodotto supplementari per gli armadi da supermercato:

Parametro

Valore

Superficie espositiva totale (m2)

x,xx

Classe di temperatura

XY

Specifiche di prodotto supplementari per i distributori automatici refrigerati:

Parametro

Valore

Classe di temperatura

XY

Volume (dm3 o l)

(4)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».



(1)  Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).

(2)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(4)  Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, il consumo di energia associato a ciascun sottosistema.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/108


REGOLAMENTO (UE) 2021/341 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/125/CE conferisce alla Commissione il potere di stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

(2)

Le disposizioni sulla progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti (UE) 2019/424 (2), (UE) 2019/1781 (3), (UE) 2019/2019 (4), (UE) 2019/2020 (5), (UE) 2019/2021 (6), (UE) 2019/2022 (7), (UE) 2019/2023 (8) e (UE) 2019/2024 (9) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»).

(3)

Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di sorveglianza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere nei regolamenti modificati la definizione di «valore dichiarato».

(4)

Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità di ciascun regolamento e tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e alterare automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro incluso nei suddetti regolamenti o riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

(5)

I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(6)

Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più di una dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose.

(7)

Per i display elettronici, i server e i prodotti di archiviazione dati non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità dei display elettronici e la classe di condizione operativa dei server e dei prodotti di archiviazione dati. Fino all’adozione di norme armonizzate per questo gruppo di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli.

(8)

I display elettronici per uso professionale in settori quali videomontaggio, progettazione assistita da calcolatore (CAD, computer-aided design), grafica o per la diffusione radiotelevisiva presentano prestazioni avanzate e caratteristiche molto particolari che in genere richiedono un maggiore consumo energetico; ciononostante non dovrebbero essere soggetti alle specifiche di efficienza energetica in modo acceso fissate per prodotti più generici. I display industriali progettati per essere utilizzati in condizioni operative estreme di misurazione, prova o monitoraggio e controllo dei processi hanno specifiche particolari rigorose, ad esempio quelle per il livello minimo IP 65 di protezione degli involucri come da norma EN 60529, e non dovrebbero essere soggetti alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite per i prodotti destinati ad essere utilizzati in ambienti commerciali o domestici.

(9)

Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione (11) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento (UE) 2019/2024.

(10)

Dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche per migliorare la chiarezza e la coerenza tra i regolamenti.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/424

Il regolamento (UE) 2019/424 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 3.4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III e, ove applicabile, all’allegato II, punto 2, del presente regolamento.»;

(2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elusione

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

(3)

gli allegati I, III e IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781

Il regolamento (UE) 2019/1781 è così modificato:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

(a)

al punto 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2021 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e prima del 1o luglio 2023 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e commercializzati specificamente come tali;»;

(b)

al punto 3 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

variatori di velocità costituiti da un unico armadio che ne contiene diversi, tutti conformi al presente regolamento.»;

(2)

l’articolo 3 è così modificato:

(a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

“variatore di velocità (VSD, Variable Speed Drive)”: il convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita al motore per controllarne la potenza meccanica secondo la caratteristica coppia-velocità del carico azionato dal motore, adeguando l’alimentazione elettrica fornita al motore alla frequenza e alla tensione variabili. Include tutti i dispositivi di protezione e gli ausiliari che sono integrati nel variatore di velocità;»;

(b)

è aggiunto il punto 23 seguente:

«23)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 5 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(3)

l’articolo 5 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 2, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.»;

(b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 3, del presente regolamento.»;

(4)

gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2019

Il regolamento (UE) 2019/2019 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28.

“apparecchio di refrigerazione mobile”: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;

(2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;

(3)

è aggiunto l’articolo 11 seguente:

«Articolo 11

Equivalenza transitoria della conformità

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione.»;

(4)

gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2020

Il regolamento (UE) 2019/2020 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

“prodotto contenitore”: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;

(2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che, a fini di verifica da parte delle autorità di sorveglianza del mercato, le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse senza essere danneggiate in modo permanente. La documentazione tecnica fornisce istruzioni su come rimuoverle senza danneggiarle.»;

(3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;

(4)

è aggiunto l’articolo 12 seguente:

«Articolo 12

Equivalenza transitoria della conformità

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o luglio 2021 e il 31 agosto 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche dei regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n 1194/2012.»;

(5)

gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2021

Il regolamento (UE) 2019/2021 è così modificato:

(1)

l’articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:

(a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;

(b)

è aggiunta la lettera h) seguente:

«h)

display industriali.»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

(a)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

«(15)

“display professionale”: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale per l’elaborazione di immagini video e grafiche. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:

grado di contrasto di almeno 1000:1 misurato alla perpendicolare al piano verticale dello schermo, e di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto a detta perpendicolare e, su schermo curvo, di almeno 83° rispetto alla perpendicolare, con o senza vetro di copertura dello schermo;

risoluzione nativa di almeno 2,3 megapixel;

gamma cromatica supportata superiore o pari al 38,4 % di CIE LUV;

uniformità del colore e della luminanza specificate per i monitor di grado 1, 2 o 3 in Tech 3320 dell’Unione europea di radiodiffusione, applicabili all’uso professionale del display;»;

(b)

è aggiunto il punto 21 seguente:

«(21)

“display industriale”: il display elettronico che è progettato, sottoposto a prova e commercializzato esclusivamente per essere usato in ambienti industriali a fini di misurazione, esecuzione di prove, monitoraggio o controllo. È progettato in modo da avere almeno tutte le seguenti caratteristiche:

(a)

funzionamento a temperature comprese tra 0 °C e + 50 °C;

(b)

funzionamento in condizioni di umidità compresa tra 20 % e 90 %, senza condensa;

(c)

livello minimo di protezione dell’involucro (IP 65), che impedisce l’ingresso di polvere ed assicura una protezione completa dal contatto di corpi solidi (ermeticità alla polvere) e dagli effetti di getti d’acqua spruzzati da un ugello (6,3 mm);

(d)

immunità ai campi elettromagnetici adatta ad ambienti industriali.»;

(3)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene il motivo per cui eventuali parti in plastica non sono marcate in virtù della deroga di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, e i calcoli con relativi risultati di cui agli allegati II e III del presente regolamento.»;

(4)

all’articolo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;

(5)

è aggiunto l’articolo 12 seguente:

«Articolo 12

Equivalenza transitoria della conformità

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.»;

(6)

gli allegati da I a IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2022

Il regolamento (UE) 2019/2022 è così modificato:

(1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;

(2)

è aggiunto l’articolo 13 seguente:

«Articolo 13

Equivalenza transitoria della conformità

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 1016/2010 della Commissione.»;

(3)

gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2023

Il regolamento (UE) 2019/2023 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«(12)

“eco 40-60”: il nome del programma che, stando a quanto dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario, è in grado di lavare, nello stesso ciclo di lavaggio, la biancheria di cotone con un grado di sporco normale dichiarata lavabile a 40 °C o a 60 °C e a cui si riferiscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’efficienza energetica, all’efficienza di lavaggio, all’efficacia di risciacquo, alla durata del programma, alla temperatura massima all’interno della biancheria e al consumo di acqua;»;

(2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;

(3)

è aggiunto l’articolo 13 seguente:

«Articolo 13

Equivalenza transitoria della conformità

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione.»;

(4)

gli allegati I, III, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024

Il regolamento (UE) 2019/2024 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

(a)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21.

“armadio d’angolo/curvo”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;

(b)

è aggiunto il punto 29 seguente:

«29.

“armadio rotondo”: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;

(c)

è aggiunto il punto 30 seguente:

«30.

“armadio da supermercato”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;

(3)

gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 6, l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209).

(6)  Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).

(8)  Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

(9)  Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313).

(10)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(11)  Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 19).


ALLEGATO I

Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/424 sono modificati e l’allegato III bis è inserito come segue:

(1)

l’allegato I è così modificato:

(a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

“scheda madre”, il circuito principale del server o del prodotto di archiviazione dati. Ai fini del presente regolamento, la scheda madre contiene gli attacchi per collegare altre schede e, di norma, i seguenti componenti: processore, memoria, BIOS e slot di espansione;»;

(b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

“processore”, il circuito logico che elabora ed esegue le istruzioni di base che fanno funzionare il server o il prodotto di archiviazione dati. Ai fini del presente regolamento, il processore è la CPU del server. La CPU tipica è un pacchetto fisico installato sulla scheda madre del server mediante un socket o saldatura diretta. Il pacchetto della CPU può comprendere uno o più nuclei fisici;»;

(c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

“memoria”, la parte del server o del prodotto di archiviazione dati esterna al processore in cui sono conservate le informazioni per uso immediato da parte del processore, espressa in gigabyte (GB);»;

(d)

è aggiunto il punto 36 seguente:

«36)

“valore dichiarato”, il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

all’allegato III è inserito il secondo capoverso seguente:

«Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione lo stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

(3)

è aggiunto l’allegato III bis seguente:

«ALLEGATO III bis

Metodi provvisori

Tabella 1

Riferimenti e precisazioni per i server

Parametro

Fonte

Metodo di prova di riferimento / Titolo

Precisazioni

Efficienza e prestazioni del server allo stato attivo

ETSI

ETSI EN 303470:2019

 

Note generali sull’esecuzione delle prove con EN 303470:2019:

a.

le prove sono eseguite a una tensione e una frequenza UE appropriate (ad esempio, 230 V, 50 Hz);

b.

analogamente alla disposizione relativa alle schede con APA di espansione di cui all’allegato III, punto 2, quando si misurano il consumo di energia allo stato inattivo, l’efficienza allo stato attivo e le prestazioni del server allo stato attivo, l’unità è sottoposta a prova dopo aver rimosso altri tipi di schede aggiuntive (per le quali nelle prove condotte secondo SERT (Server Efficiency Rating Tool) non è prevista né usata alcuna tolleranza) (1);

c.

nel caso di server che

i.

non sono dichiarati appartenere a una famiglia di server

ii.

hanno configurazione di fabbrica in cui non tutti i canali di memoria sono popolati con gli stessi DIMM

si sottopone a prova una configurazione in cui tutti i canali di memoria sono popolati con gli stessi DIMM (2).

Consumo di energia allo stato inattivo (Pidle)

ETSI

ETSI EN 303470:2019

 

Potenza massima

ETSI

ETSI EN 303470:2019

La potenza massima è la potenza massima assorbita misurata durante le prove secondo lo strumento SERT in qualsiasi carico di lavoro e a qualsiasi livello di carico.

Consumo di energia allo stato inattivo al limite superiore di temperatura della classe di condizione operativa dichiarata

The Green Grid

Simplified high temperature idle power reporting for (EU) 2019/424 SERT collection

La prova è eseguita a una temperatura corrispondente alla temperatura massima ammessa per la classe di condizione operativa (A1, A2, A3 o A4).

Efficienza dell’alimentatore

EPRI e Ecova

Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7

Le prove sono eseguite a una tensione e una frequenza UE appropriate (ad esempio, 230 V, 50 Hz).

Fattore di potenza dell’alimentatore

EPRI e Ecova

Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7

Classe di condizione operativa

 

Il fabbricante deve dichiarare la classe di condizione operativa del prodotto: A1, A2, A3 o A4. L’unità è sottoposta a prova a una temperatura corrispondente alla temperatura massima ammessa per la classe di condizione operativa (A1, A2, A3 o A4) alla quale il modello è dichiarato conforme. L’unità è sottoposta a prova in base a SERT eseguendo uno o più cicli di prova per una durata complessiva di 16 ore. L’unità è ritenuta conforme alla classe di condizione operativa dichiarata se SERT produce risultati validi (ossia se l’unità sottoposta a prova resta operativa per l’intera durata della prova di 16 ore).

L’unità sottoposta a prova è collocata in una camera climatica che è poi portata alla temperatura massima ammessa per la classe di condizione operativa in causa (A1, A2, A3 o A4) a una variazione massima di 0,5 °C al minuto. Prima di iniziare la prova l’unità è lasciata per un’ora allo stato inattivo affinché raggiunga una condizione di stabilità termica.

Disponibilità di firmware

 

Non disponibile

 

Cancellazione sicura dei dati

NIST

Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 – Revision 1

 

Capacità del server di essere smontato

 

Non disponibile

 

Contenuto di materie prime essenziali

 

EN 45558:2019

 


Tabella 2

Riferimenti e precisazioni per i prodotti di archiviazione dati

Parametro

Fonte

Metodo di prova di riferimento / Titolo

Precisazioni

Efficienza dell’alimentatore

EPRI e Ecova

Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7

Le prove sono eseguite a una tensione e una frequenza UE appropriate (ad esempio, 230 V, 50 Hz).

Fattore di potenza dell’alimentatore

EPRI e Ecova

Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7

Classe di condizione operativa

The Green Grid

Operating condition class of data storage products

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario deve dichiarare la classe di condizione operativa del prodotto: A1, A2, A3 o A4. L’unità è sottoposta a prova a una temperatura corrispondente alla temperatura massima ammessa per la classe di condizione operativa (A1, A2, A3 o A4) alla quale il modello è dichiarato conforme.

Disponibilità di firmware

 

Non disponibile

 

Cancellazione sicura dei dati

NIST

Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 - Revision 1

 

Capacità del prodotto di archiviazione dati di essere smontato

 

Non disponibile

 

Contenuto di materie prime essenziali

 

EN 45558:2019

 

»

(4)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

al punto 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 3.3, e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3.1 o 3.2;»;

(d)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o d), il modello e tutte le configurazioni del modello descritte dalle stesse informazioni di prodotto secondo l’allegato II, punto 3.1, lettera p), sono considerati non conformi al presente regolamento.»;

(e)

al punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«nel caso dei modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l’anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova o, in alternativa, qualora il fabbricante, l’importatore o il mandatario abbia dichiarato che il server è rappresentato da una famiglia di server, un’unità di entrambe le configurazioni (per prestazioni basse e per prestazioni elevate).»;

(f)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il modello o la configurazione del modello sono considerati conformi alle specifiche applicabili se, per le unità di cui al punto 4, lettera b), la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.»;

(g)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto secondo l’allegato II, punto 3.1, lettera p), sono considerati non conformi al presente regolamento.»;

(h)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), del punto 6 o del secondo capoverso.».


(1)  Occorre procedere in tal modo perché esiste un'ampia varietà di schede APA sul mercato e lo strumento SERT non prevede alcun worklet con applicazione di APA. I risultati di SERT sull'efficienza dei server con le schede APA di espansione o altre schede aggiuntive non sarebbero perciò rappresentativi della capacità del server in fatto di prestazioni/potenza.

(2)  Nel caso dei server che sono dichiarati appartenere a una famiglia di server, l'allegato IV, punto 1, prevede che le autorità dello Stato membro possano sottoporre a prova la configurazione per prestazioni basse o la configurazione per prestazioni elevate nella quale, come da definizioni 21 e 22 dell'allegato I, tutti i canali di memoria sono popolati con DIMM aventi la medesima progettazione e capacità.


ALLEGATO II

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1781 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

(a)

il punto 1 è così modificato:

(1)

alla lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,75 kW e pari o inferiore a 1 000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE3 di cui alla tabella 2 o alla tabella 3 ter secondo i casi;

ii)

l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e inferiore a 0,75 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1 o alla tabella 3 bis secondo i casi;»;

(2)

alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

l’efficienza energetica dei motori a sicurezza aumentata Ex eb con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e pari o inferiore a 1 000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, e dei motori monofase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1 o alla tabella 3 bis secondo i casi;

ii)

l’efficienza energetica dei motori trifase che non sono motori autofrenanti, motori a sicurezza aumentata Ex eb o altri motori protetti dalle esplosioni, con una potenza nominale pari o superiore a 75 kW e pari o inferiore a 200 kW, con 2, 4 o 6 poli, corrisponde almeno al livello di efficienza IE4 di cui alla tabella 3 o alla tabella 3 quater secondo i casi.»;

(3)

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«L’efficienza energetica dei motori, espressa in classi di efficienza energetica internazionali (IE), è riportata nelle tabelle da 1 a 3 quater per diversi valori di potenza nominale PN del motore a 50 Hz o 60 Hz. Le classi IE sono stabilite alla potenza nominale (PN), alla tensione nominale (UN) e a una temperatura ambiente di riferimento di 25 °C.

Per i motori che funzionano sia a 50 Hz che 60 Hz, le predette specifiche sono soddisfatte sia a 50 Hz che a 60 Hz alla potenza nominale specificata per 50 Hz.

Per i motori che funzionano a 50 Hz o 60 Hz, le predette specifiche sono soddisfatte rispettivamente a 50 Hz o 60 Hz alla potenza nominale indicata rispettivamente per 50 Hz o 60 Hz.»;

(4)

sono inserite le tabelle 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

«Tabella 3 bis

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE2 a 60 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

59,5

64,0

50,5

40,0

0,18

64,0

68,0

55,0

46,0

0,25

68,0

70,0

59,5

52,0

0,37

72,0

72,0

64,0

58,0

0,55

74,0

75,5

68,0

62,0

0,75

75,5

78,0

73,0

66,0

1,1

82,5

84,0

85,5

75,5

1,5

84,0

84,0

86,5

82,5

2,2

85,5

87,5

87,5

84,0

3,7

87,5

87,5

87,5

85,5

5,5

88,5

89,5

89,5

85,5

7,5

89,5

89,5

89,5

88,5

11

90,2

91,0

90,2

88,5

15

90,2

91,0

90,2

89,5

18,5

91,0

92,4

91,7

89,5

22

91,0

92,4

91,7

91,0

30

91,7

93,0

93,0

91,0

37

92,4

93,0

93,0

91,7

45

93,0

93,6

93,6

91,7

55

93,0

94,1

93,6

93,0

75

93,6

94,5

94,1

93,0

90

94,5

94,5

94,1

93,6

110

94,5

95,0

95,0

93,6

150

95,0

95,0

95,0

93,6

185

95,4

95,0

95,0

93,6

220

95,4

95,4

95,0

93,6

250

95,4

95,4

95,0

93,6

300

95,4

95,4

95,0

93,6

335

95,4

95,4

95,0

93,6

da 375 a 1000

95,4

95,8

95,0

94,1


Tabella 3 ter

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE3 a 60 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

62,0

66,0

64,0

59,5

0,18

65,6

69,5

67,5

64,0

0,25

69,5

73,4

71,4

68,0

0,37

73,4

78,2

75,3

72,0

0,55

76,8

81,1

81,7

74,0

0,75

77,0

83,5

82,5

75,5

1,1

84,0

86,5

87,5

78,5

1,5

85,5

86,5

88,5

84,0

2,2

86,5

89,5

89,5

85,5

3,7

88,5

89,5

89,5

86,5

5,5

89,5

91,7

91,0

86,5

7,5

90,2

91,7

91,0

89,5

11

91,0

92,4

91,7

89,5

15

91,0

93,0

91,7

90,2

18,5

91,7

93,6

93,0

90,2

22

91,7

93,6

93,0

91,7

30

92,4

94,1

94,1

91,7

37

93,0

94,5

94,1

92,4

45

93,6

95,0

94,5

92,4

55

93,6

95,4

94,5

93,6

75

94,1

95,4

95,0

93,6

90

95,0

95,4

95,0

94,1

110

95,0

95,8

95,8

94,1

150

95,4

96,2

95,8

94,5

185

95,8

96,2

95,8

95,0

220

95,8

96,2

95,8

95,0

250

95,8

96,2

95,8

95,0

300

95,8

96,2

95,8

95,0

335

95,8

96,2

95,8

95,0

da 375 a 1000

95,8

96,2

95,8

95,0


Tabella 3 quater

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE4 a 60 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

66,0

70,0

68,0

64,0

0,18

70,0

74,0

72,0

68,0

0,25

74,0

77,0

75,5

72,0

0,37

77,0

81,5

78,5

75,5

0,55

80,0

84,0

82,5

77,0

0,75

82,5

85,5

84,0

78,5

1,1

85,5

87,5

88,5

81,5

1,5

86,5

88,5

89,5

85,5

2,2

88,5

91,0

90,2

87,5

3,7

89,5

91,0

90,2

88,5

5,5

90,2

92,4

91,7

88,5

7,5

91,7

92,4

92,4

91,0

11

92,4

93,6

93,0

91,0

15

92,4

94,1

93,0

91,7

18,5

93,0

94,5

94,1

91,7

22

93,0

94,5

94,1

93,0

30

93,6

95,0

95,0

93,0

37

94,1

95,4

95,0

93,6

45

94,5

95,4

95,4

93,6

55

94,5

95,8

95,4

94,5

75

95,0

96,2

95,8

94,5

90

95,4

96,2

95,8

95,0

110

95,4

96,2

96,2

95,0

150

95,8

96,5

96,2

95,4

185

96,2

96,5

96,2

95,4

220

96,2

96,8

96,5

95,4

250

96,2

96,8

96,5

95,8

300

96,2

96,8

96,5

95,8

335

96,2

96,8

96,5

95,8

da 375 a 1000

96,2

96,8

96,5

95,8»

(5)

prima dell’ultimo capoverso sono aggiunti i capoversi seguenti:

«Per determinare l’efficienza minima dei motori a 60 Hz con potenza nominale che non figura nelle tabelle 3 bis, 3 ter e 3 quater si applica la regola seguente:

l’efficienza di una potenza nominale situata nel punto medio tra due valori consecutivi nelle tabelle o al di sopra di esso è la maggiore delle due efficienze;

l’efficienza di una potenza nominale situata al di sotto del punto medio tra due valori consecutivi nelle tabelle è la minore delle due rispettive efficienze.»;

(b)

il punto 2 è così modificato:

(1)

al primo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il motore, a meno che un link alle informazioni non sia fornito con il prodotto. È possibile aggiungere anche un codice QR con un link alle informazioni;»;

(2)

al terzo capoverso, la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dalla frase e dal punto seguente:

«Dal 1o luglio 2021 per i motori di cui al punto 1, lettera a), e dal 1o luglio 2023 per i motori di cui al punto 1, lettera b), punto i):

1)

efficienza nominale (ηN) al 100 %, 75 % e 50 % del carico nominale e alla o alle tensioni nominali (UN), determinata a una temperatura ambiente di riferimento di 25 °C e arrotondata al primo decimale;»;

(3)

l’ottavo e il nono capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Per i motori esentati dalle specifiche di efficienza in conformità dell’articolo 2, punto 2, lettera m), del presente regolamento, il motore o il suo imballaggio e la documentazione devono indicare chiaramente la dicitura «motore da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e l’identificativo unico del modello del o dei prodotti cui è destinato.

Per i motori che funzionano a 50 Hz o a 60 Hz i dati di cui sopra sono forniti alla frequenza applicabile, mentre per i motori che funzionano sia a 50 Hz che 60 Hz è sufficiente fornire i dati relativi a 50 Hz, tranne per l’efficienza nominale a pieno carico, che deve essere specificata sia per 50 Hz che per 60 Hz.»;

(c)

il punto 4 è così modificato:

(1)

al primo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il VSD, a meno che un link alle informazioni non sia fornito con il prodotto. È possibile aggiungere anche un codice QR con un link alle informazioni; »;

(2)

il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 e l’anno di fabbricazione sono apposti in modo indelebile sulla targhetta del VSD o accanto ad essa. Se le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, si indicano solo le perdite di potenza a (90; 100) espresse in % della potenza apparente nominale e arrotondate al primo decimale.»;

(2)

all’allegato II, punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Tuttavia per i sette punti di funzionamento di cui all’allegato I, punto 2, punto 13, le perdite sono determinate mediante misurazione diretta entrata - uscita o mediante calcolo.»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto alle specifiche di cui al presente regolamento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri per verificare le specifiche di cui all’allegato I applicano la procedura descritta di seguito.»;

(c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.».


ALLEGATO III

Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2019 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 38:

«(38)

«valore dichiarato», il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

all’allegato II, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all’articolo 2, punto 22.»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

(a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

(b)

al punto 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

La capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C.»;

(c)

al punto 1 è aggiunta la lettera j) seguente:

«j)

Il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a:

3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;

per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a:

3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg.»;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alla specifica di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche funzionali di cui all’allegato II, punto 2, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 3 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 4; »;

(d)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»;

(e)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Volume totale e volume dello scomparto

Il valore determinato (1)non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato.

Capacità di congelamento

Il valore determinato (1)non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

E32

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Consumo annuo di energia

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Umidità interna dei frigoriferi cantina (%)

Il valore determinato (1) non si scosta dall’intervallo dichiarato di oltre il 10 %.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato.

Tempo di aumento della temperatura

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato.


(1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»;


ALLEGATO IV

Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2020 sono così modificati:

(1)

all’allegato I, il punto 52 è sostituito dal seguente:

«52)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 5 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato II è così modificato:

(a)

al punto 2, tabella 4, le celle:

Effetto stroboscopico per MLS LED e OLED

SVM ≤ 0,4 a pieno carico (tranne per HID con Φuse > 4 klm e per le sorgenti luminose destinate all’uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80)

sono sostituite dalle seguenti:

«Effetto stroboscopico per MLS LED e OLED

SVM ≤ 0,9 a pieno carico (tranne per le sorgenti luminose destinate all’uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80)

A decorrere dal 1o settembre 2024: SVM ≤ 0,4 a pieno carico (tranne per le sorgenti luminose destinate all’uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80)»

(b)

al punto 3, lettera d), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Le informazioni di cui al punto 3, lettera c), punto 1, sono contenute anche nel fascicolo di documentazione tecnica compilato ai fini della valutazione di conformità in applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE.»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

(a)

al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"

(b)

il punto 3 è così modificato:

(1)

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s)

sorgenti luminose a incandescenza dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell’asciugatura o nell’indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»;

(2)

la lettera w) è sostituita dalla seguente:

«w)

sorgenti luminose che

1)

sono specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’illuminazione scenica in studi ed esterni cinematografici, televisivi e fotografici, oppure per l’illuminazione del palco nei teatri o in occasione di concerti o altri eventi d’intrattenimento,

e che

2)

presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a)

LED di potenza ≥ 100 W e IRC > 90;

(b)

attacco GES/E40, K39d con temperatura di colore variabile che può essere diminuita fino a 1 800 K (non regolata), utilizzato con alimentazione elettrica a bassa tensione;

(c)

LED di potenza ≥ 180 W e disposti in modo da indirizzare l’emissione luminosa verso un’area più piccola della superficie emettente luce;

(d)

sorgente luminosa a incandescenza di tipo DWE, con potenza pari a 650 W, tensione di 120 V e terminale a vite a pressione;

(e)

LED di potenza ≥ 100 W che l’utilizzatore può impostare perché emetta luce di diverse temperature di colore correlate;

(f)

LFL T5 con attacco G5, IRC ≥ 85 e CCT pari a 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 o 6 500 K;»;

(3)

è aggiunta la lettera x) seguente:

«x)

DLS a incandescenza che soddisfano tutte le condizioni seguenti: attacco E27, involucro trasparente, potenza ≥ 100 W e ≤ 400 W, CCT ≤ 2 500 K, specificamente progettate e commercializzate unicamente a fini di riscaldamento a infrarossi.»;

(c)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per essere usate nei prodotti ricompresi nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esentate dalle specifiche relative al fattore di mantenimento del flusso luminoso e al fattore di sopravvivenza di cui all’allegato II, punto 2, tabella 4, e dall’obbligo informativo sulla durata di vita di cui all’allegato II, punto 3, lettera b), punto 1, lettera e).»;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le autorità dello Stato membro verificano una singola unità del modello per quanto riguarda il punto 2, lettere a), b), d) ed e) del presente allegato.

Le autorità dello Stato membro verificano dieci unità del modello della sorgente luminosa o tre unità del modello dell’unità di alimentazione separata. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 6 del presente allegato.»;

(d)

al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova le unità del modello, i valori determinati rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 6 del presente allegato, dove per «valore determinato» si intende la media aritmetica dei valori misurati per un dato parametro in tutte le unità sottoposte a prova o la media aritmetica dei valori dei parametri calcolati a partire da valori misurati; e»;

(e)

al punto 2 sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, constatano che il fabbricante, l’importatore o il mandatario ha messo in atto un sistema che soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 7, secondo comma; e

e)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 7, terzo comma, e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3.»;

(f)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b), c), d) o e), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»;

(g)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3 o del secondo capoverso.»;

(h)

nella tabella 6, la tolleranza ammessa ai fini della verifica per «Sfarfallio [Pst LM] ed effetto stroboscopico [SVM]» è sostituita dalla seguente:

«Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,1.».


(*1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;”


ALLEGATO V

Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2021 sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto come segue:

(1)

l’allegato I è così modificato:

(a)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«(5)

«display microLED»: il display elettronico in cui i singoli pixel sono illuminati ricorrendo alla tecnologia microscopica LED;»;

(b)

sono aggiunti i punti 38, 39 e 40 seguenti:

«(38)

valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

(39)

risoluzione HD”: 1920 x 1080 pixel o 2 073 600 pixel;

(40)

risoluzione UHD”: 3840 x 2160 pixel o 8 294 400 pixel.»;

(2)

all’allegato II, sezione A, il punto 1 è così modificato:

(a)

dopo l’ultimo capoverso prima della tabella 1, è aggiunto il capoverso seguente:

«Per calcolare l’IEE si usano i valori dichiarati della potenza in modo acceso (Pmeasured ) e della superficie dello schermo (A) di cui all’allegato VI, tabella 5, del regolamento delegato (UE) 2019/2013.»;

(b)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Limiti dell’IEE per il modo acceso

 

EEImax per display elettronici con risoluzione fino a HD compresa

EEImax per display elettronici con risoluzione superiore a HD e fino a UHD compresa

EEImax per display elettronici con risoluzione superiore a UHD e per i display microLED

1o marzo 2021

0,90

1,10

n.a.

1o marzo 2023

0,75

0,90

0,90»

(c)

la sezione C è così modificata:

al punto 2, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«I display elettronici collegati in rete sono conformi alle specifiche per il modo stand-by in rete, con il dispositivo che fa scattare la riattivazione collegato alla rete e pronto a inviare il segnale di attivazione quando necessario.

Quando il modo stand-by in rete è disabilitato, i display elettronici collegati alla rete sono conformi alle specifiche per il modo stand-by.»;

(d)

la sezione D è così modificata:

(1)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Progettazione per lo smantellamento, il riciclaggio e il recupero

(a)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari si assicurano che eventuali tecniche di giunzione, di fissaggio o di sigillazione non impediscano di rimuovere, tramite attrezzi di uso comune, i componenti di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE o all’articolo 11 della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

(b)

Si applicano le deroghe di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/66/CE relative al collegamento permanente tra il display elettronico e la pila o l’accumulatore.

(c)

Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, fabbricanti, importatori o mandatari mettono a disposizione su un sito Internet ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE.

(d)

Le informazioni sullo smantellamento comprendono la sequenza delle diverse fasi, gli attrezzi o le tecnologie necessari ad accedere ai componenti desiderati.

(e)

Tali informazioni sulla fine del ciclo di vita sono disponibili per almeno 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.»;

(2)

al punto 5, lettera a), il punto (1) è sostituito dal seguente:

«(1)

i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dei display elettronici mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i pezzi di ricambio seguenti: alimentatore interno, attacchi per la connessione di apparecchi esterni (cavo, antenna, USB, DVD e Blu-Ray), condensatori superiori a 400 microfarad, pile e accumulatori, modulo DVD/Blu-Ray, se del caso, e modulo HD/SSD, se del caso, per un periodo minimo di sette anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello;»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

(a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.

Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

(b)

alla fine dell’allegato è inserito il testo seguente:

«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del rapporto di luminanza bianca di picco sono effettuate come indicato nella tabella 3 bis.

Tabella 3 bis

Riferimenti e precisazioni

 

Precisazioni

Pmeasured

Gamma dinamica standard (SDR) in modo acceso «normale»

Precisazioni sulla misurazione della potenza

(Cfr. allegato III bis per le note informative sulla prova dei display dotati di ingresso standardizzato in corrente continua o di batteria non amovibile che fornisce l’alimentazione principale. Ai fini di questi metodi di misurazione provvisori un ingresso in corrente continua si considera standardizzato unicamente se compatibile con le varie forme di alimentazione tramite USB.)

Precisazioni sui segnali video

La sequenza video dinamica teletrasmessa di 10 minuti descritta nelle pertinenti norme tecniche esistenti è sostituita da una sequenza video dinamica teletrasmessa di 10 minuti aggiornata, che può essere scaricata al seguente indirizzo:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Sono disponibili due file: uno in definizione standard (SD), denominato «SD Dynamic Video Power.mp4», e uno in alta definizione (HD), denominato «HD Dynamic Video Power.mp4». La risoluzione SD è resa disponibile per le poche tipologie di display che non sono in grado di ricevere o visualizzare standard di risoluzione più elevati. Per tutti gli altri display si usa il file in risoluzione HD, dal momento che riproduce da vicino l’APL dell’attuale sequenza test dinamica di contenuti dinamici teletrasmessi in HD del CEI descritta nelle pertinenti norme.

Il passaggio da HD a una risoluzione nativa più elevata è effettuato dall’unità sottoposta a prova (UUT, Unit Under Test) e non da un dispositivo esterno. Se questo passaggio deve essere effettuato da un dispositivo esterno, si registrano tutti i dettagli del dispositivo e l’interfaccia del segnale con l’UUT.

Si appura che il segnale di dati proveniente dal sistema nel quale è memorizzato il file scaricato e diretto all’interfaccia del segnale digitale dell’UUT produca livelli video di picco di bianco e di nero assoluto. Eventuali funzioni speciali di ottimizzazione dell’immagine (ad esempio neri profondi o elaborazione dei colori migliorata) offerte dal sistema di riproduzione del file sono disabilitate. A fini di reiterazione delle misurazioni, si registrano i dettagli del sistema di memorizzazione e riproduzione del file e il tipo di interfaccia digitale dell’UUT (ad esempio HDMI, DVI, ecc.). La misura della potenza Pmeasured è il valore medio dell’intera sequenza test dinamica di 10 minuti, rilevato con l’ABC disabilitato.

Pmeasured

Gamma dinamica ampia (HDR)

in modo acceso «normale»

(passaggio automatico al modo HDR)

Non è ancora stata pubblicata alcuna norma tecnica pertinente.

Una volta effettuata la misurazione per la sequenza test dinamica Pmeasured (SDR) sono riprodotte due sequenze test dinamiche HDR.

Queste sequenze di 5 minuti sono disponibili unicamente in risoluzione HD, negli standard comuni HLG e HDR10. Il passaggio da HD a una risoluzione nativa del display più elevata è effettuato dall’UUT e non da un dispositivo esterno. Se questo passaggio deve essere effettuato da un dispositivo esterno, si registrano tutti i dettagli del dispositivo e l’interfaccia del segnale con l’UUT. Questi file possono essere scaricati all’indirizzo

https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

I file si chiamano rispettivamente «HDR-HLG Power.mp4» e «HDR_HDR10 Power.mp4» e hanno immagini identiche.

Prima di registrare i dati relativi alla potenza è essenziale confermare nel menù di configurazione dell’immagine che l’UUT sia passata al modo di visualizzazione HDR. Per calcolare la classe di efficienza energetica in modo HDR e la potenza in modo HDR da dichiarare sull’etichetta, si somma la potenza integrata misurata per ciascuna sequenza (P av) e si dimezza il risultato.

Se l’UUT non può essere sottoposta a prova in uno di questi formati HDR se ne prende nota, e la potenza dichiarata è P av misurata per il formato HDR supportato.

Al modo di visualizzazione HDR non si applica la tolleranza prevista per l’ABC.

P measured HDR = 0,5 * (P av HLG + P av HDR10)

Se uno di questi modi di visualizzazione HDR non è supportato, nelle dichiarazioni relative ai punti VII e VIII dell’etichetta si usa il valore numerico misurato di (P av HLG) o (P av HDR10).

Misurazione della luminanza dello schermo a fini di valutazione delle caratteristiche di controllo dell’ABC e di qualsiasi altra specifica di misurazione della luminanza bianca di picco

Non è possibile applicare alcuna norma tecnica esistente.

La luminanza bianca di picco del display è misurata usando una nuova variante dinamica del motivo di prova «riquadro e contorno» (box and outline), che consiste in un formato dinamico a colori, anziché il motivo a tre barre in bianco a nero.

Una serie di queste varianti dinamiche, che combinano il formato «riquadro e contorno» al formato di misurazione con riquadro bianco VESA da L10 a L80, è utilizzata come spiegato nell’allegato III bis, punto 1.2.4. I file sono scaricabili all’indirizzohttps://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Si trovano nelle sottocartelle denominate SD, HD e UHD, ciascuna delle quali contiene otto motivi dinamici di prova della luminanza bianca di picco, da L10 a L80. La risoluzione può essere scelta in base alla risoluzione nativa e alla compatibilità di segnale dell’UUT. La scelta del motivo adeguato tra quelli proposti per ciascuna risoluzione è a) basata sulle dimensioni minime del riquadro bianco necessarie per il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della luminanza a contatto e b) tale da evitare effetti di limitazione della potenza dell’UUT (ampie zone bianche possono determinare una riduzione dei livelli di bianco di picco). Eventuali passaggi a una risoluzione più elevata sono effettuati dall’UUT e non da un dispositivo esterno. Si appura che il segnale di dati proveniente dal sistema nel quale è memorizzato il file scaricato e diretto all’interfaccia del segnale digitale dell’UUT produca livelli video di picco di bianco e nero assoluto e che non sia oggetto di alcuna elaborazione migliorativa della visualizzazione (ad esempio neri profondi/miglioramento dei colori). Si prende nota del tipo di sistema di memorizzazione e di interfaccia di segnale. Per i display sottoposti a prova con un’interfaccia USB o con un’interfaccia di dati compatibile con USB e capace di fornire alimentazione, sia l’UUT sia la fonte del segnale collegata tramite l’USB funzionano grazie alla propria fonte di alimentazione con soltanto il segnale dati collegato.

Misurazioni connesse all’ABC per le tolleranze e gli adeguamenti ai fini del calcolo dell’EEIlabel e delle specifiche funzionali

Ai fini delle misurazioni connesse all’ABC contemplate dal presente regolamento non si applica la metodologia per l’allestimento della sorgente di luce ambiente con ABC e il controllo della luminanza di cui alle norme tecniche esistenti. La metodologia da seguire è descritta nell’allegato III bis, punto 1.2.5.

Rapporto di luminanza bianca di picco

Non è possibile applicare alcuna norma tecnica esistente.

Per misurare la luminanza bianca di picco della configurazione «normale» con ABC attivo si usa il motivo dinamico di prova «riquadro e contorno» scelto per le misurazioni della luminanza bianca di picco con ABC (allegato III bis, punto 1.2.4). Se questa è inferiore a 150 cd/m2 per i monitor o a 220 cd/m2 per gli altri display, misurare anche la luminanza di picco della configurazione di luminosità massima preimpostata nel menù utente (non la configurazione negozio). Non è necessario che l’ABC sia attivo per le misurazioni del rapporto di luminanza, ma il suo stato deve restare invariato (attivato o disattivato) per entrambe le misurazioni. Se l’ABC è attivo, l’illuminamento è pari a 100 lux per entrambe le misurazioni. Ci si premura che il motivo di prova selezionato per la misurazione della luminanza bianca di picco nella configurazione «normale» non determini instabilità della luminanza nella configurazione di luminosità massima preimpostata. In caso di instabilità si usa per entrambe le misurazioni un motivo con un riquadro bianco di minori dimensioni.

Note generali

Le seguenti norme tecniche sulle prove contengono informazioni a integrazione delle specifiche relative all’apparecchiatura e alle condizioni di prova necessarie, utili per gli orientamenti in materia di misurazione ed esecuzione delle prove illustrati nel presente allegato.

EN 50564:2011

EN 50643:2018

EN 62087-1:2016

EN 62087- 2:2016

EN 62087-3:2016

Serie di norme EN IEC 62680 dal 2013 al 2020

IEC TR 63274 ED1:2020 (Advisory technical report on HDR testing requirements

(4)

è inserito l’allegato III bis seguente:

«ALLEGATO III bis

Metodi provvisori

1.   ELEMENTI AGGIUNTIVI PER LE MISURAZIONI E I CALCOLI

Tabella 3 ter

Specifiche dell’apparecchiatura di prova e della configurazione dell’UUT (*1)

Descrizione dell’apparecchiatura

Capacità

Capacità e caratteristiche aggiuntive

Misurazione della potenza

Definita nella relativa norma tecnica

Funzione di registrazione dei dati

Dispositivo di misurazione della luminanza (LMD)

Definita nella relativa norma tecnica

Tipo di sonda a contatto con funzione di registrazione dati

Dispositivo di misurazione dell’illuminamento

(IMD)

Definita nella relativa norma tecnica

Funzione di registrazione dei dati

Generatore di segnali

Definita nella relativa norma tecnica

Cfr. note corrispondenti nell’allegato III, tabella 3 bis –“Riferimenti e precisazioni”

Sorgente luminosa

(proiettore)

A partire da una distanza minima di circa 1,5 m dal sensore dell’ABC, fornisce un illuminamento presso il sensore compreso tra meno di 12 lux e 150 lux nel caso di televisori e monitor e 20 000 lux nel caso dei pannelli segnaletici digitali

Dispositivo di lampade di stato solido (LED, laser o combinazione LED/laser).

Gamma cromatica del proiettore pari o superiore a REC 709.

Piattaforma di montaggio inclinabile che consente un allineamento preciso del fascio di luce del proiettore. Questa caratteristica può essere combinata con o sostituita da una funzione integrata di allineamento ottico

Sorgente luminosa

(lampada LED regolabile)

Specificata nel punto 1.2.1

 

Computer per la registrazione simultanea dei dati su una scala cronologica comune

Almeno tre porte adeguate che possono fungere da interfaccia con i dispositivi di misurazione dell’energia, della luminanza e dell’illuminamento

Si considerano adeguate le porte USB e Thunderbolt

Computer con applicazione di edizione di diapositive e/o di immagini in interfaccia con il proiettore

Applicazione che consente la proiezione di diapositive con immagine bianca sull’intero schermo, con controllo simultaneo della temperatura di colore e del livello di luminanza (grigio)

 

1.1.   Sintesi della sequenza di prova

1.

Installare un’UUT su un supporto identificando la posizione del sensore ABC, se del caso, e posizionare gli strumenti di misurazione della luminanza del display e della luce ambiente.

2.

Procedere all’impostazione iniziale confermando l’applicazione corretta delle avvertenze del menù preimpostato e delle impostazioni predefinite della configurazione “normale”.

3.

Impostare l’audio in modo muto, se applicabile.

4.

Proseguire il riscaldamento del campione mentre si predispone l’apparecchiatura di prova e si identifica il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco che consente una misurazione stabile della potenza e della luminanza del display.

5.

Se s’intende applicare la tolleranza ammessa per l’ABC, determinare la gamma d’illuminazione e la latenza dell’ABC necessarie per il campione. Tracciare il profilo dell’effetto dell’ABC sulla luminanza del display a livelli di luce ambiente compresi tra 100 lux e 12 lux e misurare la riduzione di potenza, in modo acceso, tra questi limiti. Per tracciare un profilo dettagliato dell’influenza dell’ABC sulla potenza e sulla luminanza del display, la gamma di illuminazione ambiente può essere suddivisa in varie gradazioni, iniziando appena sopra il punto di illuminazione di 100 lux (ad esempio 120 lux), scendendo a livelli intermedi di 60 lux, 35 lux e 12 lux, per terminare con il livello più scuro consentito dall’ambiente di prova. Nel caso dei pannelli segnaletici digitali, il tracciato del profilo può essere prolungato fino a livelli di illuminamento di luce diurna di 20 000 lux, per raccogliere dati a fini di futuri riesami del regolamento.

6.

Misurare la luminanza bianca di picco nella configurazione “normale”. Se questa è inferiore a 150 cd/m2 per i monitor o a 220 cd/m2 per gli altri display, misurare anche la luminanza di picco della configurazione di luminosità massima preimpostata nel menù utente (non la configurazione negozio).

7.

Misurare la potenza in modo acceso usando la sequenza video dinamica teletrasmessa SDR con l’ABC disabilitato. Misurare la potenza in modo acceso usando le sequenze video dinamiche teletrasmesse HDR, confermando che il modo HDR è stato attivato (conferma mediante notifica sul display all’inizio della riproduzione in HDR e/o modifica delle impostazioni di immagine nella configurazione “normale”).

8.

Misurare la potenza assorbita nel modo a consumo ridotto e nel modo spento e il tempo necessario perché le funzioni di riduzione automatica di potenza producano effetto.

1.2.   Dettagli delle prove

1.2.1   Allestimento dell’UUT (display) e della strumentazione di misura

Image 2

Figura 1 - Allestimento fisico del display e della sorgente di luce ambiente

Se la funzione ABC è disponibile e l’UUT è dotata di un supporto, questo è fissato al display e l’UUT è collocata su un tavolo orizzontale o su una piattaforma di almeno 0,75 mdi altezza rivestita di materiale nero a bassa riflettività (tipicamente feltro, pile o tela per scenari teatrali). Il supporto resta completamente libero. I display destinati principalmente a essere fissati a muro sono montati su un telaio per facilitare l’accesso e il bordo inferiore del display va situato ad almeno 0,75 m dal pavimento. La superficie del pavimento sotto il display e fino a 0,5 metri di fronte al display non può essere altamente riflettente e idealmente va rivestita di materiale nero a bassa riflettività.

Si determina l’ubicazione fisica del sensore ABC dell’UUT e se ne annotano le coordinate, misurate rispetto a un punto fisso al di fuori dell’UUT. Le distanze H e D e l’angolo del fascio di luce del proiettore (cfr. figura 1) sono annotati per facilitare la reiterazione delle misurazioni. A seconda delle specifiche del livello di illuminamento della sorgente luminosa, le distanze H e D sono generalmente uguali, con un’approssimazione di ± 5 mm, e misurano tra 1,5 m e 3 m. Per regolare l’angolo del fascio di luce del proiettore, si può usare una diapositiva nera con un piccolo riquadro bianco al centro per focalizzare il sensore ABC e fornire un fascio di luce ristretto per la misurazione angolare. Se il sensore ABC è progettato per funzionare in modo ottimale con un angolo del fascio luminoso al di fuori di quello raccomandato di 45°, si può usare l’angolo ottimale annotandone le particolarità. Qualora si usi un misuratore di luminanza senza contatto (a distanza) con angolo basso del fascio della sorgente luminosa, si fa in modo che la sorgente non sia riflessa sulla superficie del display utilizzata per misurare la luminanza.

Il luxmetro è montato il più vicino possibile al sensore ABC, prestando attenzione a evitare che riflessi di luce ambiente dall’involucro del misuratore arrivino fino al sensore. A tal fine si possono combinare vari metodi, ad esempio avvolgendo il luxmetro in un feltro nero e utilizzando un sistema di montaggio meccanico regolabile che impedisca all’involucro del misuratore di sporgere davanti al sensore ABC.

Per registrare in modo accurato e ripetibile i livelli di illuminamento al sensore ABC con il minimo di difficoltà di montaggio meccanico si raccomanda la procedura comprovata che segue. Questa procedura consente di correggere eventuali errori di illuminamento dovuti all’impossibilità pratica di montare il luxmetro esattamente nella stessa posizione fisica del sensore ABC ai fini di un’illuminazione simultanea. La procedura consente quindi d’illuminare simultaneamente il sensore ABC e il luxmetro senza disturbo fisico dell’UUT né del misuratore dopo l’allestimento. Con un software di registrazione appropriato, i livelli successivi prescritti d’illuminamento possono essere sincronizzati con la misurazione della potenza in modo acceso e con la misurazione della luminanza del display per ottenere automaticamente la registrazione dei dati e profilare l’ABC.

Il luxmetro è collocato a pochi centimetri dal sensore ABC per evitare che il fascio di luce del proiettore, riflettendosi sull’involucro del misuratore, arrivi al sensore ABC. L’asse orizzontale del luxmetro è sullo stesso asse orizzontale del sensore ABC e l’asse verticale del luxmetro è esattamente parallelo al piano verticale del display. Si misurano e si annotano le coordinate fisiche del punto di montaggio del luxmetro rispetto al punto esterno fisso utilizzato per registrare l’ubicazione fisica del sensore ABC.

Il proiettore è montato in modo che l’asse del fascio proiettato si situi su un piano verticale perpendicolare alla superficie del display che interseca l’asse verticale del sensore ABC (cfr. figura 1). L’altezza della piattaforma del proiettore, l’inclinazione e la distanza dall’UUT sono regolate in modo che l’immagine completa del bianco di picco proiettata si focalizzi su un’area che copre il sensore ABC e il luxmetro, e al tempo stesso arrivi al sensore il livello massimo di illuminazione ambiente (lux) necessario per la prova. In questo contesto va osservato che alcuni pannelli segnaletici digitali hanno una funzione ABC operativa in condizioni di luce ambiente che variano da 20 000 lux a meno di 100 lux.

Per misurare la luminanza del display il misuratore a contatto è posizionato in modo che sia allineato con il centro dello schermo dell’UUT.

L’immagine d’illuminamento proiettata che sborda sulla superficie orizzontale sotto il display dell’UUT non deve arrivare oltre il piano verticale del display, a meno che un supporto riflettente si estenda su una zona anteriore più ampia, nel qual caso il bordo dell’immagine deve essere allineato con le estremità del supporto (cfr. figura 1). Il bordo orizzontale superiore dell’immagine proiettata si trova ad almeno 1 cm sotto il bordo inferiore del rivestimento del misuratore di luminanza di contatto; ciò si può ottenere grazie alla regolazione ottica o al posizionamento fisico del proiettore, ferme restando le prescrizioni dell’angolo del fascio di 45° e dell’illuminamento massimo al sensore ABC.

Una volta annotate le coordinate delle posizioni dell’UUT e del luxmetro e accertato che il proiettore produca un illuminamento stabile nell’intervallo da misurare (di solito con dispositivi di lampade di stato solido la stabilità si ottiene qualche minuto dopo l’accensione), si sposta l’UUT in modo che la posizione della parte frontale del luxmetro e quella del centro del rilevatore corrispondano alle coordinate annotate per il sensore ABC dell’UUT. L’illuminamento misurato in questo punto è annotata e il luxmetro e l’UUT sono riportati alla posizione originale d’allestimento. L’illuminamento è misurato nuovamente nella posizione d’allestimento. L’eventuale differenza percentuale tra i valori d’illuminamento misurati nelle due posizioni di prova può essere applicata nella relazione finale come fattore di correzione a tutte le ulteriori misurazioni dell’illuminamento (questo fattore di correzione non cambia con il livello d’illuminamento). In questo modo si ottiene una serie di dati accurati sull’illuminamento al sensore ABC anche se il luxmetro non è situato in quel punto, ed è possibile tracciare simultaneamente la luminanza, la potenza e l’illuminamento del display per definire con precisione il profilo dell’ABC.

Non sono apportate ulteriori modifiche fisiche all’allestimento della prova.

A differenza dei televisori, i pannelli segnaletici digitali possono avere più di un sensore di luce ambiente. Ai fini delle prove, il tecnico determina un unico sensore da usare nella prova e oscura gli altri sensori di luce con un nastro opaco. I sensori non necessari possono anche essere disattivati se esiste un comando per farlo. Di solito il sensore più adatto è quello sulla parte frontale. I metodi di misurazione per i pannelli segnaletici digitali con più sensori di luce potrebbero essere analizzati ulteriormente al fine di perfezionarli e inserirli in una norma armonizzata.

I laboratori di prova che, nella configurazione di prova descritta, preferiscono usare come sorgente luminosa una lampada regolabile anziché un proiettore applicano le seguenti specifiche della lampada e ne registrano le caratteristiche misurate.

La sorgente luminosa che illumina il sensore ABC a livelli di illuminamento specifici usa un riflettore a LED regolabile e ha un diametro di 90 mm ± 5 mm. L’angolo nominale del fascio della lampada è di 40° ± 5°. Il valore nominale della temperatura di colore correlata (CCT) è di 2700 K ± 300 K nella gamma di illuminamento da 12 lux fino all’illuminamento massimo prescritto per la prova. L’indice nominale di resa cromatica (CRI) è 80 ± 3. La superficie frontale della lampada è limpida (ossia non colorata o rivestita di materiale modificativo dello spettro) e può essere liscia o granulare; se diretta su una superficie bianca uniforme, la diffusione appare liscia a occhio nudo. La struttura in cui è montata la lampada non modifica lo spettro della sorgente LED, comprese le bande IR e UV. Le caratteristiche della luce non devono variare in tutta la gamma di regolazione necessaria per la prova dell’ABC.

1.2.2   Controllo della corretta applicazione della configurazione “normale” e delle avvertenze relative all’impatto energetico

Per effettuare questa verifica si collega all’UUT un misuratore di potenza e si usa almeno una fonte di segnale video. Durante la prova si conferma la persistenza dell’ABC in tutte le altre configurazioni preimpostate, tranne la configurazione negozio.

1.2.3   Impostazione audio

È fornito un segnale d’ingresso audio e video (l’ideale è usare il tono di 1 kHz del materiale per la prova di potenza in modo video SDR). Si regola il volume audio a zero sul display oppure si attiva il comando "muto". Occorre appurare che l’attivazione del comando “muto” non abbia alcun effetto sui parametri dell’immagine nella configurazione “normale”.

1.2.4   Scelta del motivo per le misurazioni della luminanza bianca di picco

Quando una UUT visualizza un motivo di luminanza bianca di picco, il display potrebbe regolarsi rapidamente nei primi secondi e poi gradualmente fino a stabilizzarsi. Ciò rende impossibile misurare, in modo coerente e ripetibile, i valori di potenza e luminanza immediatamente dopo la visualizzazione dell’immagine. Per poter disporre di misurazioni ripetibili, è necessario raggiungere un certo livello di stabilità. Dalle prove su display con la tecnologia attuale risulta che 30 secondi sono sufficienti per ottenere la stabilità della luminanza di un’immagine bianca di picco. Nella pratica si rileva che in questo lasso di tempo scompaiono le indicazioni di stato sullo schermo.

I display attuali sono spesso dotati di dispositivi elettronici integrati e di un software per proteggere l’alimentatore da sovraccarichi e lo schermo dalla persistenza (burn-in) limitando l’apporto di potenza totale allo schermo. Ciò può determinare una limitazione della luminanza e del consumo energetico, ad esempio quando si visualizza un’ampia zona di bianco del motivo dinamico di prova.

In questo metodo di prova la luminanza di picco si misura durante la visualizzazione di un motivo dinamico di prova completamente (100 %) bianco, in cui però la zona bianca è limitata in modo empirico per evitare l’attivazione dei meccanismi di protezione. Il motivo dinamico di prova appropriato è determinato visualizzando la gamma degli otto motivi “riquadro e contorno” basati sui motivi dinamici di prova VESA “L”, dal più piccolo (L10) al più grande (L80), e registrando la potenza e la luminanza dello schermo. Un grafico della potenza e della luminanza dello schermo in funzione del motivo “L” serve a determinare se e quando si verifica la limitazione da parte del controllo del display. Ad esempio, se il consumo di energia aumenta da L10 a L60 e la luminanza è in aumento o costante (non in diminuzione), si può desumere che questi motivi non causano limitazioni. Se con il motivo dinamico di prova L70 non si registra alcun aumento del consumo di energia o della luminanza (mentre si era verificato un aumento con i motivi “L” precedenti), si potrebbe concludere che la limitazione si verifichi con L70 o tra L60 e L70. Può anche darsi che la limitazione si sia verificata tra L50 e L60 e che di fatto vi sia una flessione in corrispondenza dei punti registrati sul grafico a L60. Di conseguenza il motivo più grande in cui è sicuro che non si verifichi alcuna limitazione è L50, che quindi è il motivo corretto da usare per misurare la luminanza di picco. Per dichiarare un rapporto di luminanza occorre scegliere il motivo di luminanza nella configurazione di brillanza massima preimpostata. Se è noto che l’UUT ha caratteristiche di controllo della luminanza del display che non consentono di scegliere un motivo dinamico di prova ottimale della luminanza bianca di picco mediante la procedura di cui sopra, si può ricorrere al seguente metodo semplificato. Per i display con diagonale uguale o superiore a 15,24 cm (6 pollici) ma inferiore a 30,48 cm (12 pollici), si usa il segnale L40 PeakLumMotion. Per i display con diagonale uguale o superiore a 30,48 cm (12 pollici), si usa il segnale L20 PeakLumMotion. Il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco scelto con l’una o l’altra procedura va dichiarato e usato per tutte le prove di luminanza.

1.2.5   Determinazione dell’intervallo di regolazione dell’ABC secondo la luce ambiente e latenza dell’azione dell’ABC

Ai fini del presente regolamento, nella dichiarazione dell’IEE è prevista una tolleranza relativamente alla potenza dell’ABC se le caratteristiche della funzione di regolazione soddisfano le specifiche di controllo della luminanza del display a livelli di luce ambiente compresi tra 100 lux e 12 lux con punti di riferimento a 60 lux e 35 lux. Ai fini della conformità alla tolleranza ammessa dal regolamento relativamente alla potenza dell’ABC, la variazione della luminanza del display col variare della luce ambiente tra 100 lux e 12 lux deve comportare una riduzione almeno del 20 % del fabbisogno di potenza del display. Il motivo dinamico di prova “L” della luminanza dinamica utilizzato per valutare la conformità della funzione di regolazione della luminanza svolta dall’ABC può essere utilizzato contemporaneamente anche per valutare la conformità in termini di riduzione del fabbisogno di potenza.

Per i pannelli segnaletici digitali l’intervallo di variazione della funzione di regolazione dell’ABC in base all’illuminamento può essere molto più ampio, e il metodo di prova qui descritto può essere esteso per raccogliere dati per future revisioni del regolamento.

1.2.5.1   Profilo della latenza della funzione ABC

La latenza della funzione ABC è il tempo che intercorre tra la variazione della luce ambiente rilevata presso il sensore dell’ABC e la conseguente variazione della luminanza del display dell’UUT. Dai dati delle prove è risultato che questo intervallo di tempo può durare fino a 60 secondi e che occorre tenerne conto nel tracciare il profilo della funzione di regolazione svolta dall’ABC. Per la stima della latenza, la diapositiva da 100 lux (cfr. 1.2.5.2), in condizione di luminanza stabile del display, è sostituita con la diapositiva da 60 lux e si registra l’intervallo di tempo necessario per raggiungere un livello inferiore di luminanza stabile del display. Al livello inferiore di luminanza stabile, la diapositiva da 60 lux è sostituita con quella da 100 lux e si annota l’intervallo di tempo per raggiungere un livello superiore di luminanza stabile. Il valore più alto dei due intervalli di tempo è quello utilizzato per la latenza, con l’aggiunta di un margine discrezionale di 10 secondi. Questo intervallo è salvato come periodo di proiezione di ciascuna diapositiva.

1.2.5.2   Regolazione dell’illuminazione della sorgente luminosa

Per tracciare il profilo della funzione dell’ABC, sull’UUT è visualizzato il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco, scelto come indicato al punto 1.2.4, mentre la luminosità della sorgente luminosa viene modificata, a partire dal bianco, attraverso una serie di diapositive grigie per simulare le variazioni dell’illuminazione ambiente. Per la regolazione del livello di illuminazione, l’opacità della prima diapositiva è modificata in modo da ottenere il punto di partenza del tracciato del profilo (ad esempio 120 lux), misurando il livello di lux in corrispondenza del luxmetro. La diapositiva è salvata e copiata. Si stabilisce poi un nuovo livello di opacità per il punto di riferimento di 100 lux e si salva e copia la diapositiva così ottenuta. Si ripete questa procedura per i punti di riferimento di 60 lux, 35 lux e 12 lux. Perché il tracciato del profilo sia simmetrico si può aggiungere qui una diapositiva nera (0 % di trasparenza) e introdurre, in ordine inverso crescente, le diapositive copiate corrispondenti ai punti di riferimento, fino a tornare a 120 lux.

1.2.5.3   Regolazione della temperatura di colore della sorgente luminosa

Un’ulteriore specifica consiste nel fissare una temperatura di colore del punto di bianco della luce proiettata, in modo da assicurare la ripetibilità dei dati raccolti durante la prova nel caso in cui in fase di verifica si usi una sorgente luminosa diversa dal proiettore. Per questo metodo di prova si stabilisce una temperatura di colore del punto di bianco di 2700 K ± 300 K per coerenza con la metodologia usata per l’ABC in norme precedenti.

Questo punto di bianco è impostato facilmente in qualsiasi applicazione informatica comune per la creazione di diapositive, mediante l’uso di uno sfondo di colore uniforme adeguato (ad esempio rosso/arancione) e la regolazione della trasparenza. Con questi strumenti il punto di bianco, di solito più freddo, della luce del proiettore può essere regolato ai 2700 K proposti modificando la trasparenza del colore scelto e misurando la temperatura di colore mediante una funzione del luxmetro. Una volta ottenuta, la temperatura prescritta è applicata a tutte le diapositive.

1.2.5.4   Registrazione dei dati

Il consumo di potenza, la luminanza dello schermo e l’illuminamento al sensore ABC sono misurati e registrati durante la presentazione delle diapositive. Va registrata anche la correlazione temporale dei punti di dati corrispondenti a questi tre parametri, per mettere in relazione il consumo di potenza, la luminanza dello schermo e l’illuminamento al sensore ABC. È possibile creare un numero indefinito di diapositive tra i punti di riferimento per disporre di un’elevata granularità dei dati, nei limiti dei tempi disponibili per l’esecuzione della prova.

Per i pannelli segnaletici digitali progettati per funzionare in un’ampia gamma di condizioni di illuminazione ambiente, si può stabilire manualmente la gamma di operatività della funzione regolatrice svolta dall’ABC sulla luminanza del display utilizzando un’unica diapositiva di bianco di picco, preimpostata alla temperatura di colore prescritta, su cui si applica una diapositiva nera di controllo della trasparenza. La configurazione preimpostata raccomandata dei pannelli segnaletici digitali è selezionata dal menù utente del pannello per un’ampia gamma di condizioni di funzionamento alla luce ambiente. Per stabilire il periodo di latenza si fa passare la diapositiva proiettata dallo 0 % (trasparenza) al 100 % (nero) in un punto di luminanza stabile del display. Il tempo di latenza così determinato si applica poi alle diapositive dai successivi gradi di opacità, partendo dal nero fino a quando non vi sia più alcuna variazione nella luminanza del display, per stabilire la gamma di operatività della funzione ABC. Si può quindi creare una presentazione di diapositive con la granularità necessaria per tracciare il profilo della gamma voluta.

1.2.6   Misurazioni della luminanza del display

Con l’ABC abilitato e una luce ambiente di 100 lux al luxmetro, si visualizza sull’UUT il motivo di luminanza bianca di picco prescelto (cfr. 1.2.4) a luminanza stabile. Ai fini della conformità al presente regolamento, dalla misurazione deve risultare che il livello di luminanza è pari o superiore a 220 cd/m2 per tutte le categorie di display diverse dai monitor. Per i monitor è necessario un livello pari o superiore a 150 cd/m2. Per i display senza ABC o i dispositivi che non si avvalgono della tolleranza per l’ABC, le misurazioni possono essere eseguite omettendo la parte dell’allestimento della prova relativa alla luce ambiente.

Per i display intenzionalmente progettati con un livello di luminanza bianca di picco dichiarato, nella configurazione normale, inferiore al requisito di conformità applicabile (220 cd/m2 o 150 cd/m2), si effettua un’ulteriore misurazione nella configurazione di visualizzazione preimpostata che fornisce il valore della massima luminanza bianca di picco misurata. Ai fini della conformità al presente regolamento, il rapporto calcolato tra la luminanza bianca di picco misurata nella configurazione normale e la massima luminanza bianca di picco misurata deve essere pari o superiore al 65 %. Questo valore è dichiarato come “rapporto di luminanza”.

Per le UUT il cui l’ABC può essere spento si effettua un’ulteriore prova di conformità nella configurazione normale. Il motivo di luminanza bianca di picco stabilizzata è visualizzato in condizioni di illuminazione ambiente, misurata, pari a 100 lux. Deve risultare che il fabbisogno di potenza dell’UUT, misurato con l’ABC acceso, è uguale o inferiore al fabbisogno misurato a luminanza stabilizzata con l’ABC spento. Se la potenza misurata non è la stessa, si usa, per la potenza in modo acceso, quella determinata nel modo in cui il valore misurato è il più alto.

1.2.7   Misurazione della potenza in modo acceso

Per tutti i sistemi di alimentazione dell’UUT indicati in appresso, la potenza in SDR si misura nella configurazione normale, utilizzando la versione HD del file di prova dinamica di 10 minuti “SDR dynamic video power test”, a meno che la compatibilità del segnale in ingresso sia limitata a SD. Si conferma che il file sorgente e l’interfaccia di ingresso dell’UUT sono in grado di fornire livelli di dati video di nero e bianco assoluti. Se l’UUT lo consente, il passaggio da HD alla risoluzione video nativa superiore del display dell’UUT è effettuato dall’UUT stessa, senza il ricorso a un dispositivo esterno. Se è necessario ricorrere a un dispositivo esterno per passare a questa risoluzione nativa superiore dell’UUT, si registrano i dettagli del dispositivo e della sua interfaccia con l’UUT. La potenza da dichiarare è la potenza media determinata durante la riproduzione dell’intero file di 10 minuti.

La potenza in HDR, se applicabile, si misura usando i due file HDR di 5 minuti “HDR-HLG power” e “HDR- HDR10 power”. Se uno di questi modi HDR non è supportato il valore da dichiarare della potenza in HDR è quello corrispondente al modo supportato.

Le caratteristiche della strumentazione e le condizioni sperimentali descritte nelle norme tecniche pertinenti si applicano a tutte le prove della potenza.

Con la tecnologia attuale dei display delle UUT non occorre prolungare il riscaldamento del prodotto e il modo più conveniente di effettuarlo è ricorrendo al motivo dinamico di prova della luminanza dinamica bianca di picco di cui al punto 1.2.4. Non appena le letture della potenza si stabilizzano e sull’UUT è visualizzato questo motivo di prova, è possibile iniziare la riproduzione dei file di prova dinamica della potenza in modo video SDR e HDR.

L’ABC deve essere disattivato, se il prodotto ne è dotato. Se non è possibile disattivarlo, il prodotto è sottoposto a prova nelle condizioni di luce ambiente, misurata, di 100 lux, descritte nel punto 1.2.5.

Per le UUT destinate a essere alimentate dalla rete in corrente alternata, comprese quelle dotate di ingresso standardizzato in corrente continua, ma la cui confezione di vendita contenga anche l’alimentatore esterno, si misura la potenza in modo acceso nel punto di alimentazione di corrente alternata.

(a)

Per le UUT dotate di ingresso standardizzato in corrente continua (solo lo standard USB “power delivery” è applicabile) si misura la potenza nel punto di ingresso della corrente continua. La misurazione è resa possibile usando un’unità di biforcazione (BOU) USB che mantenga il segnale dati dell’attacco all’alimentazione e l’alimentazione in corrente continua dell’UUT, ma interrompa l’alimentazione elettrica per consentire che il misuratore di potenza effettui le misurazioni di corrente e tensione. Occorre testare scrupolosamente la combinazione dell’unità BOU USB e del misuratore di potenza per assicurare che il modo in cui sono progettati e il loro stato di manutenzione non interferiscano con la funzione di rilevamento dell’impedenza nei cavi di alcuni standard USB “power delivery”. La potenza registrata tramite l’unità BOU USB è la Pmeasured dichiarata per la dichiarazione della misura della potenza in modo acceso (a fini di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica in modo SDR e in modo HDR).

(b)

Per quanto concerne le UUT inusuali che rientrano nelle definizioni del regolamento ma sono progettate per funzionare con una batteria interna che non può essere bypassata né rimossa per eseguire le prove di potenza necessarie, si propone la metodologia seguente. Le avvertenze espresse sopra per gli alimentatori esterni e gli ingressi standardizzati in corrente continua valgono anche per la scelta relativamente alla dichiarazione della potenza (in corrente alternata o in corrente continua).

Ai fini della presente metodologia si intende per:

batteria completamente carica: l’istante durante il processo di ricarica in cui, secondo le istruzioni del fabbricante, non è più necessario caricare il prodotto stando a un indicatore o al periodo di tempo trascorso. A fini di riferimento successivo si traccia un profilo visivo di questo punto nel tempo[?] rappresentando graficamente la registrazione dei valori di carica misurati, secondo per secondo, dal misuratore di potenza durante i 30 minuti che precedono il punto di carica completa della batteria e i 30 minuti seguenti;

batteria completamente scarica: l’istante nel modo acceso in cui, con l’UUT scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, il display che sta visualizzando un’immagine si spegne automaticamente (ma non per azione di una funzione automatica di stand-by) o cessa di funzionare.

Se non esiste un indicatore né è indicato un periodo di carica, la batteria va scaricata completamente, dopodiché la si ricarica tenendo spente tutte le funzioni del display controllabili dall’utente. Si registra automaticamente la potenza in ingresso in funzione del tempo con almeno una lettura dei valori al secondo. Quando la registrazione mostra l’inizio di un modo di mantenimento della batteria, indicato da una linea orizzontale di bassa alimentazione, o l’inizio di un periodo di alimentazione molto bassa con picchi di alimentazione distanziati, si ritiene che il tempo registrato fino a questo punto dall’inizio del ciclo di carica della batteria sia il tempo di ricarica di base;

preparazione della batteria: prima di eseguire la prima prova sull’UUT le batterie non ancora utilizzate sono completamente caricate e scaricate una volta se sono a ioni di litio, tre volte se sono di qualsiasi altro tipo, dal punto di vista chimico/tecnologico.

Metodo

Si allestisce l’UUT per tutte le prove descritte nel presente documento alle quali s’intenda sottoporla. Per quanto riguarda la scelta della dichiarazione relativa alla misurazione della potenza in corrente alternata o in corrente continua valgono le avvertenze sull’alimentazione di cui sopra.

Tutte le sequenze test dinamiche che prevedono la misurazione della potenza a fini di dichiarazione e di conformità al presente regolamento sono eseguite con la batteria del prodotto completamente carica e l’alimentazione esterna scollegata. Si ha conferma della carica completa della batteria dal tracciato grafico del profilo della carica registrata dal misuratore di potenza. Si pone il prodotto nel modo previsto per la misurazione e si inizia immediatamente la sequenza test dinamica. Terminata questa sequenza, il prodotto è spento e si avvia la registrazione di una sequenza di carica. Quando il profilo della registrazione della carica indica che la batteria è completamente carica, la potenza media registrata tra l’inizio della registrazione e l’inizio dello stato di carica completa è usata per calcolare la potenza da registrare a fini di conformità al regolamento.

I modi stand-by, stand-by in rete e spento (se applicabili) richiederanno periodi lunghi di ricarica della batteria per poter ottenere una buona ripetibilità dei dati a partire dalla potenza media di ricarica (ad esempio 48 ore per il modo spento o stand-by e 24 ore per il modo stand-by in rete).

Per misurare la luminanza e tracciare il profilo dell’effetto dell’ABC sulla luminanza la fonte di alimentazione esterna può rimanere collegata.

Per la prova di riduzione della potenza per azione dell’ABC, si riproduce in continuo per 30 minuti a luce ambiente di 12 lux la sequenza dinamica adeguata della luminanza di picco. Si ricarica immediatamente la batteria e si prende nota della potenza media di ricarica. Si ripete lo stesso procedimento in condizioni di luce ambiente di 100 lux, appurando se la differenza tra le potenze medie di ricarica è pari o superiore al 20 %.

Per misurare la potenza in SDR a fini di dichiarazione, si riproduce per tre volte, in successione, l’opportuna sequenza dinamica di 10 minuti e si registra la potenza media necessaria per ricaricare la batteria (P measured (SDR) = energia di ricarica / tempo totale di riproduzione).Per misurare la potenza in HDR a fini di dichiarazione, si riproduce per tre volte, in rapida successione, ciascuno dei due file dinamici di 5 minuti e si registra la potenza media necessaria per ricaricare la batteria (P measured (HDR) = energia di ricarica / tempo totale di riproduzione).

1.2.8   Misurazione del fabbisogno di potenza nei modi spento e a consumo ridotto

La strumentazione e le condizioni sperimentali descritte nelle norme tecniche pertinenti si applicano a tutte le prove della potenza nei modi spento e a consumo ridotto. Per quanto riguarda la misurazione della potenza in corrente alternata o corrente continua valgono le avvertenze di cui al punto 1.2.7 e, se del caso, si applica il procedimento di prova ivi previsto per i display alimentati a batteria.;

»

(5)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.”;

(b)

il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

“Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto alle specifiche di cui al presente regolamento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri per verificare le specifiche di cui all’allegato I applicano la procedura descritta di seguito.”;

(c)

al punto 1.8 è aggiunto il capoverso seguente:

“Le specifiche dell’allegato II, sezione D, punto 4, si considerano soddisfatte se:

per i ritardanti di fiamma alogenati di cui alla direttiva 2011/65/UE il valore determinato non supera i valori della rispettiva concentrazione massima definiti nell’allegato II della suddetta direttiva; e

per gli altri ritardanti di fiamma alogenati il valore determinato del tenore di alogeni in un materiale omogeneo non supera lo 0,1 % in peso. Se il valore determinato del tenore di alogeni in un materiale omogeneo supera lo 0,1 % in peso, il modello può ancora essere considerato conforme a condizione che mediante controlli documentali o qualsiasi altro metodo adeguato e riproducibile si dimostri che il tenore di alogeni non è attribuibile ai ritardanti di fiamma.”;

(d)

al punto 2, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana);

(e)

alla tabella 3, la quinta riga è sostituita dalla seguente:

Diagonale della superficie visibile dello schermo in centimetri

Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di oltre 1 cm.


(*1)  Unità sottoposta a prova (Unit Under Test)


ALLEGATO VI

Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/2022 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 19:

«19)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

(a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

(b)

i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (IC) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento.

L’IC è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

IC = exp (ln IC)

e

ln IC = (1/n) ×Σn i=1 ln (CT,i/CR,i)

dove:

CT,i è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

CR,i è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

n è il numero dei cicli di prova.

3.

INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento.

L’ID è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ID = exp (ln ID)

e

ln ID = (1/n) × Σn i=1 ln(ID,i)

dove:

ID,i è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i);

n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura.

ID,i è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ln ID,i = ln (DT,i / DR,t)

dove:

DT,i è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale;

DR,t è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale.

4.

MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche del programma di cui all’allegato II, punto 1, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 5 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 6; e»;

(d)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»;


ALLEGATO VII

Gli allegati I, III, IV e VI del regolamento (UE) 2019/2023 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 29:

«(29)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

(a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

(b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

L’indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IW) e l’indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JW) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale.»;

(c)

al punto 5, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all’intero più vicino.»;

(d)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA

Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale:

Image 3

dove:

Dfull è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D½ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D¼ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 1.1, lettera c).»;

(e)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.

Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l’apertura dell’oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche per i programmi di cui all’allegato II, punti 1 e 2, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 8 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 9; e»;

(d)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»;

(e)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full, EWD,½

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full e EWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo ponderato di energia (EW e EWD)

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW e EWD di oltre il 10 %.

WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full, WWD,½

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full e WWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo di acqua ponderato (WW e WWD)

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW e WWD di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IW e Jw) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente per IW e JW di oltre l’8 %.

Efficacia di risciacquo (IR e JR) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per IR e JR di oltre 1,0 g/kg.

Durata del programma eco 40-60 (tW) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) per la durata del programma non supera il valore dichiarato per tW di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore.

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (tWD) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) per la durata del ciclo non supera il valore dichiarato per tWD di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore.

Temperatura massima all’interno della biancheria (T) durante il ciclo di lavaggio a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) non è inferiore né superiore al valore dichiarato per T di oltre 5 K.

Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D)

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %.

Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) non supera il 3,0 %.

Velocità di centrifuga (S) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato  (*1) non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il 10 %.

Potenza assorbita in modo spento (Po)

Il valore determinato  (*1) per la potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm)

Il valore determinato  (*1) per la potenza assorbita Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Potenza assorbita in modo avvio ritardato (Pds)

Il valore determinato  (*1) per la potenza assorbita Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

(4)

all’allegato VI, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

(non riguarda la versione italiana).


(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»;


ALLEGATO VIII

Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/2024 sono così modificati:

(1)

all’allegato I, il punto 22 è sostituito dal seguente:

«(22)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

(a)

dopo il primo capoverso è aggiunta la frase seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

(b)

alla tabella 5, parte a), sono aggiunte le righe seguenti:

«Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,30

Armadi frigorifero da supermercato orizzontali

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,13»

(c)

la prima nota a piè della tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«(*)

Per i distributori automatici a temperature multiple, TV è la media tra TV1 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più caldo) e TV2 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più freddo), arrotondata al primo decimale.»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

(a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

(b)

al terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

(c)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 2 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3; e»;

(d)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.».


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/149


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/342 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 (2) il Consiglio ha restituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.

(2)

In seguito a una domanda presentata il 14 febbraio 2013 da River Kway International Ford Industry Co., Ltd («RK»), un produttore esportatore della Thailandia, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente.

(3)

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano di carattere permanente.

(4)

In particolare, la Commissione ha constatato che il mutamento di circostanze era dovuto a cambiamenti nella gamma di prodotti di RK. Tali cambiamenti hanno un impatto diretto sui costi di produzione. In base alle conclusioni dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di RK del prodotto oggetto del riesame (3).

(5)

Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 (4) («il regolamento del 2014»), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5).

(6)

Il regolamento del 2014 riduceva, dal 12,8 % al 3,6 %, il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK.

(7)

A seguito della riapertura dell’inchiesta, la durata delle misure è stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione («il regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza») (6) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta del regolamento attualmente in vigore per RK e altri produttori esportatori.

1.2.   Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia dell’Unione europea

(8)

Il 18 giugno 2014 l’Association européenne des transformateurs de maïs doux («AETMD») ha presentato al Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») una richiesta di annullamento del regolamento del 2014.

(9)

Con la sentenza del 14 dicembre 2017 («la sentenza del Tribunale») (7), il Tribunale ha annullato il regolamento del 2014.

(10)

Il 23 febbraio 2018 RK ha presentato un ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale.

(11)

Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea («la CGUE») ha respinto il ricorso presentato da RK, in quanto infondato, e ha confermato la sentenza del Tribunale («la sentenza della CGUE») (8).

(12)

La CGUE ha confermato la conclusione del Tribunale, secondo cui i diritti procedurali dell’AETMD erano stati violati in relazione alla sua richiesta di divulgazione delle informazioni relative alla possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e la sua entità collegata AgriFresh Co., Ltd. («AgriFresh»), essendo tale ripartizione dei costi una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione asserita da RK a sostegno della sua domanda di riesame intermedio. Il Tribunale ha concluso che, nel corso della procedura amministrativa, l’AETMD non aveva ricevuto informazioni al riguardo che le avrebbero consentito di presentare in modo efficace il proprio punto di vista.

2.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE

(13)

A norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, la conformità alla sentenza consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (9).

(14)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (10). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Nel conformarsi alla sentenza, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (11).

(15)

L’annullamento del regolamento del 2014 è dovuto al mancato rispetto dei diritti di difesa in una fase della procedura amministrativa in questione, vale a dire la mancata divulgazione all’AETMD di determinate informazioni relative alla ristrutturazione di RK e all’impatto di tale ristrutturazione sulla valutazione sia del carattere permanente dei mutamenti di circostanze invocati sia del calcolo del margine di dumping (12).

(16)

Pertanto, in base alle sentenze della Corte, la possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh, evocata dall’AETMD nel corso della procedura amministrativa e che ha costituito una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione oltre alla razionalizzazione dell’attività di RK, dovrebbe essere esaminata riaprendo l’inchiesta nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell’AETMD come osservato dai giudici dell’UE. Restano invece valide le risultanze che non sono state contestate dai richiedenti o che sono state respinte o non esaminate dal Tribunale («risultanze non contestate o confermate»). Tali risultanze sono descritte e valutate nel regolamento del 2014. In relazione a tali risultanze non contestate o confermate, la Commissione fa riferimento al testo del regolamento del 2014 (13), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14).

(17)

Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte, la Commissione ha pubblicato un avviso (15) di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che ha condotto all’adozione del regolamento del 2014, per quanto concerne RK.

(18)

Le parti interessate sono state informate in merito alla riapertura dell’inchiesta antidumping mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(19)

La Commissione ha ufficialmente informato RK, i rappresentanti del paese esportatore e l’AETMD circa la parziale riapertura dell’inchiesta.

(20)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso.

2.1.   Fasi procedurali per l’esecuzione delle sentenze della Corte

(21)

In seguito alla riapertura, la Commissione ha inviato a RK e alle sue società collegate un questionario in merito ai costi di produzione del prodotto oggetto del riesame, compresi gli aspetti intersocietari di tali costi.

(22)

Risposte al questionario sono pervenute da RK, Agripure Holdings Public Co. Ltd., AgriFresh e Sweet Corn Products Co. Ltd.

(23)

La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede delle quattro società in Thailandia per verificare le informazioni fornite nei questionari.

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia;

AgriFresh Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («AgriFresh»);

Agripure Holdings Public Co. Ltd., Bangkok, Thailandia («Agripure»);

Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («SCP»).

2.2.   Periodo dell’inchiesta

(24)

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.3.   Esame della ripartizione dei costi tra River Kwai International Food Industry Co., Ltd e le sue società collegate

(25)

Le sentenze della Corte hanno imposto alla Commissione di riesaminare la ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. La Commissione ha innanzitutto esaminato la struttura del gruppo per garantire che fossero presi in considerazione tutti i costi pertinenti, che possono essere stati o avrebbero dovuto essere addebitati, attribuiti o ripartiti tra le società del gruppo e che possono aver avuto un impatto sui costi di produzione di River Kwai International Food Industry Co., Ltd e/o AgriFresh.

(26)

Al riguardo, la Commissione ha individuato altre due società del gruppo, Agripure Holdings Public Co. Ltd (la società madre di RK – «Agripure») e Sweet Corn Products Co. Ltd. (una società controllata di RK – «SCP», anch’essa con sede a Kanchanaburi), i cui costi giustificavano un esame più approfondito.

(27)

In aggiunta agli elementi descritti nei considerando da 28 a 50, nella sua valutazione la Commissione ha anche tenuto conto delle seguenti affermazioni formulate dall’AETMD nel contesto di questo procedimento di riapertura:

i)

la manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da fornitori comuni da parte di RK e AgriFresh, per cui RK pagherebbe un prezzo inferiore a quello di mercato per ridurre artificialmente i costi di produzione e il valore normale, mentre AgriFresh pagherebbe allo stesso fornitore un prezzo superiore a quello di mercato; e

ii)

gli acquisti di baby mais da AgriFresh da parte di RK potrebbero non essere effettuati a prezzi di mercato, data l’esistenza di un possibile accordo di compensazione tra le aziende.

(28)

La Commissione ha rilevato che le materie prime più comuni di RK sono lattine, coperchi e mais verde. Poiché lattine e coperchi non vengono utilizzati per i prodotti freschi venduti da AgriFresh, la Commissione ha esaminato la contabilità dei fornitori di mais verde di RK. La Commissione ha constatato che RK disponeva di diversi fornitori con prezzi medi comparabili e che nel PIR non sono state riscontrate vendite di mais verde da AgriFresh a RK.

(29)

La Commissione ha inoltre constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh non sono stati addebitati al costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame (16), in quanto il baby mais non è una materia prima del prodotto oggetto del riesame.

2.3.1.   Agripure Holdings Public Co. Ltd («Agripure»)

Commissione di gestione

(30)

Durante il PIR Agripure ha addebitato a RK un’ingente commissione di gestione. Tale commissione non è stata addebitata ad altre società del gruppo. Il livello della commissione è stato rivisto periodicamente, al fine di coprire tutti i costi di Agripure e ricavarne un profitto. I servizi forniti da Agripure includevano, per contratto, consulenza gestionale, strategia, organizzazione, controllo interno e finanza. La Commissione è stata informata che la commissione comprendeva anche la commercializzazione, effettuata dai dipendenti di Agripure quasi esclusivamente a beneficio di RK.

(31)

Tuttavia alcuni dipartimenti di Agripure hanno fornito tipi di servizi che sarebbero andati a beneficio anche di altre società del gruppo, ovvero AgriFresh e SCP. La Commissione ha quindi constatato che RK non aveva sottostimato nella sua contabilità la commissione di gestione versata da RK ad Agripure durante il PIR.

Prestito infragruppo da Agripure a RK

(32)

Agripure ha erogato a RK un prestito a breve termine a un tasso d’interesse compreso tra il 4 % e il 6 % annuo, rimborsato da RK in circa 40 giorni. Si è ritenuto che il tasso fosse a normali condizioni di mercato, in quanto paragonabile al tasso d’interesse su altri prestiti a breve termine concessi da istituti finanziari indipendenti (con un tasso d’interesse che oscilla anch’esso tra il 4 % e il 6 % l’anno). Data la durata molto breve del prestito, gli interessi passivi effettivamente sostenuti da RK durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono stati rilevanti.

2.3.2.   Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia

(33)

Le attività operative di SCP sono ubicate nello stesso sito di RK, anche se la sede centrale si trova a qualche chilometro di distanza.

(34)

È stato stabilito che SCP ha venduto semi di mais dolce a RK a prezzi di mercato e il costo di acquisto non è stato attribuito da RK al prodotto oggetto del riesame, poiché i semi di mais dolce non sono una materia prima utilizzata da RK per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(35)

SCP ha affittato un piccolo appezzamento di terreno sul sito di RK durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore del terreno non è ammortizzato, i costi relativi a tale appezzamento di terreno non sono stati inclusi nelle spese di RK, mentre il reddito da locazione di RK non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Il reddito da locazione non ha pertanto avuto alcun impatto sui costi di RK.

2.3.3.   Costi condivisi tra RK e AgriFresh

(36)

La Commissione ha esaminato i costi che sono stati sostenuti da RK o da AgriFresh e riaddebitati, ripartiti o riattribuiti all’altra società.

Costi dell’energia elettrica

(37)

Alcuni costi dell’energia elettrica sono stati inizialmente pagati da RK e poi riaddebitati ad AgriFresh. La Commissione ha osservato che gli importi riaddebitati erano comparabili, sebbene leggermente superiori a quelli che sarebbero risultati se i costi fossero stati attribuiti in base ai rispettivi fatturati. Tuttavia ciò è in linea con le motivazioni addotte, secondo cui il commercio di prodotti freschi di AgriFresh richiede costi di raffreddamento e refrigerazione più elevati. I costi dell’energia elettrica di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto concluso che i costi dell’energia elettrica di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati.

Controllo della qualità e ricambi

(38)

RK addebita ad AgriFresh il costo del controllo di qualità, in quanto AgriFresh non dispone di un servizio di controllo della qualità, né di componenti di ricambio per la manutenzione occasionale. I costi sostenuti da RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame. Le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata per RK una sottosegnalazione di tali costi per il prodotto oggetto del riesame.

2.3.4.   Operazioni tra RK e AgriFresh

Terreni, edifici e macchinari di RK affittati da AgriFresh

(39)

Per i primi sei mesi del periodo dell’inchiesta di riesame, AgriFresh ha affittato da RK un piccolo appezzamento di terreno, nonché alcuni macchinari e attrezzature su un terreno adiacente, situato sul sito di RK. All’epoca, AgriFresh affittava il terreno adiacente da una terza parte non collegata.

(40)

I costi di ammortamento di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre il reddito da locazione di AgriFresh è stato registrato tra le altre entrate e non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata al riguardo alcuna sottostima dei costi di RK per il prodotto oggetto del riesame.

(41)

Dall’inizio del 2012 AgriFresh ha acquistato da RK macchinari al valore contabile netto per la produzione di prodotti freschi e ha affittato un terreno e una piccola parte di un edificio nello stesso sito di RK da una parte che potrebbe essere considerata correlata. Ciò non ha avuto alcun impatto sui costi di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame.

(42)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame AgriFresh ha inoltre affittato da RK un appezzamento di terreno agricolo. Il costo dell’affitto pagato da AgriFresh per metro quadrato era inferiore a quello pagato da AgriFresh a una terza parte non collegata. Non vi è stato tuttavia alcun impatto sui costi per RK, in quanto le entrate percepite da RK non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame.

Prestito da AgriFresh a RK

(43)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame AgriFresh ha erogato a RK un prestito di brevissima durata (6 giorni) a un tasso d’interesse compreso tra il 4 % e il 6 %. Vista la durata molto breve del prestito, l’interesse pagato è stato irrilevante in termini assoluti, mentre il tasso d’interesse è stato considerato a normali condizioni di mercato, in quanto in linea con i tassi d’interesse pagati da RK a istituti finanziari indipendenti.

Personale amministrativo

(44)

Per quanto riguarda il personale amministrativo, i costi riaddebitati ad AgriFresh sono stati esaminati e riscontrati in linea con i rispettivi fatturati delle società. Inoltre le entrate di RK percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK a tale riguardo.

Altri costi

(45)

La contabilità analitica nei bilanci di verifica di entrambe le società è stata esaminata per il periodo dell’inchiesta di riesame al fine di determinare se vi fossero altre voci di costo che potessero indicare la possibilità di una ripartizione eccessiva o insufficiente dei costi tra le società, ovvero che risultassero insolitamente basse per RK oppure alte per AgriFresh. L’esame degli altri costi non ha suscitato preoccupazioni in tal senso.

(46)

La Commissione ha anche esaminato la contabilità interaziendale tra le società del gruppo, ma non ha individuato alcuna ripartizione dei costi irragionevole.

2.4.   Conclusioni sulla ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh e altre società del gruppo

(47)

Conformemente alle sentenze della Corte, la Commissione ha effettuato un riesame dettagliato della ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. Ha inoltre esteso la sua inchiesta alla ripartizione dei costi tra RK e la sua società madre, Agripure, e la sua società controllata SCP.

(48)

Per quanto riguarda la commissione di gestione addebitata da Agripure a RK, la Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK.

(49)

Per quanto riguarda i costi dell’energia elettrica, il controllo della qualità e i ricambi, gli importi addebitati a RK e al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati e le entrate percepite da AgriFresh non hanno ridotto i costi del prodotto oggetto del riesame.

(50)

Per quanto riguarda i terreni, gli edifici e i macchinari affittati ad AgriFresh e SCP da RK, i relativi costi di ammortamento per RK sono stati ripartiti sul prodotto oggetto del riesame e non sono stati compensati dalle entrate percepite rispettivamente da AgriFresh e SCP. Non vi è stata pertanto alcuna sottostima dei costi per il prodotto oggetto del riesame.

(51)

I prestiti concessi da Agripure e AgriFresh a RK, applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, erano entrambi a un tasso d’interesse che poteva essere considerato a normali condizioni di mercato e comunque di brevissima durata. Ciò significa che il pagamento degli interessi non è stato rilevante rispetto ai costi totali sostenuti da RK.

(52)

Inoltre la Commissione ha ritenuto che il riaddebito dei costi amministrativi da RK ad AgriFresh fosse ragionevole, mentre un riesame della contabilità analitica e dei conti intergruppo non ha suscitato altre preoccupazioni per quanto riguarda l’inadeguata ripartizione dei costi.

(53)

Inoltre la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova dell’esistenza di una manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da parte di RK e AgriFresh da fornitori comuni e ha constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh e gli acquisti di semi di mais dolce da parte di RK da SCP non sono stati addebitati al prodotto oggetto del riesame e non hanno avuto alcun impatto sul costo di produzione del prodotto oggetto del riesame.

(54)

La Commissione non ha pertanto individuato alcuna attribuzione o ripartizione dei costi eccessiva da parte di RK ad AgriFresh o alle altre società del gruppo considerate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(55)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le risultanze relative ai costi di produzione utilizzati per stabilire il valore normale e il margine di dumping calcolati nell’inchiesta di riesame intermedio, come descritto nel regolamento del 2014, rimangono valide, come spiegato al considerando 16. Inoltre l’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014 ha confermato che, a causa di una ristrutturazione aziendale, RK non produceva né vendeva più determinati altri prodotti rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha confermato nella presente inchiesta di riapertura che tale cambiamento ha avuto un impatto sul costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame, con una conseguente riduzione del margine di dumping. Restano pertanto valide anche le risultanze contenute nel regolamento del 2014 relative al carattere permanente del mutamento di circostanze, come precisato al considerando 16.

(56)

Va osservato che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la metodologia applicata nel riesame in previsione della scadenza del 2019 è stata la stessa del regolamento del 2014 per quanto riguarda RK. Poiché la riapertura ha confermato le risultanze del regolamento del 2014, ciò non ha alcun impatto sulle risultanze del riesame in previsione della scadenza del 2019, in particolare sul margine di dumping di cui al considerando 63 del regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza.

2.5.   Conclusioni

(57)

In base alle risultanze di cui sopra, è opportuno istituire nuovamente il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del 3,6 %, stabilito per RK nel regolamento del 2014.

3.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(58)

Il 1o dicembre 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra, in base alle quali intendeva proporre l’istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, applicabile a RK a un’aliquota del 3,6 %. Ha inoltre comunicato alle parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 875/2013 e (UE) 2019/1996. È stato concesso anche un periodo di dieci giorni per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

4.   MISURE ANTIDUMPING

(59)

In base a tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK. Il livello riveduto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento del 2014 (ossia dal 28 marzo 2014 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a RK e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.

5.   DURATA DELLE MISURE

(60)

La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(61)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia, a decorrere dal 28 marzo 2014.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, è pari al 3,6 % (codice addizionale TARIC A791). Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, oppure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’articolo 1.

Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

(3)  Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6).

(7)  Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux«A ETMD»/Consiglio, T-460/14, non pubblicata, ECLI: EU:T:2017:916.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2019, River Kwai International Food Industry Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea, C-144/18 P, ECLI:EU:C:2019:266.

(9)  Sentenza della Corte del 26 aprile 1988, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, ECLI:EU:C:1988:199, punti 27 e 28.

(10)  Sentenza della Corte del 12 novembre 1998, Regno di Spagna/Commissione, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; sentenza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, Region Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, cause riunite T-267/08 e T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, Commissione/McBride, C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C-458/98 P ECLI:EU:C:2000:531, punto 84.

(12)  Sentenza della CGUE, punto 37, sentenza del Tribunale, punto 72.

(13)  Cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(14)  Cfr. nota a piè di pagina n. 4.

(15)  GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3.

(16)  Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dell’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia.


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/157


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/343 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel parere del 25 maggio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea e oculare o di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(6):6159.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU di additivo/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

1k20759

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenente

almeno 2 × 1010 CFU/g

di additivo.

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 5×107 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare  (1).

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

18.3.2031

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus buchneri DSM 29026.

Metodo di analisi  (2)

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).


(1)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/160


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/344 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

relativo all’autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il monolaurato di sorbitano è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «emulsionanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nei pareri del 27 febbraio 2019 (3) e del 25 maggio 2020 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il monolaurato di sorbitano non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre osservato che, poiché il monolaurato di sorbitano è autorizzato come additivo alimentare con una funzione emulsionante, si può ragionevolmente prevedere che l’effetto tecnologico alla base del suo impiego come additivo alimentare sia visibile quando è utilizzato nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del monolaurato di sorbitano dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo del monolaurato di sorbitano.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del monolaurato di sorbitano, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

L’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   L’additivo specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 18 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 18 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 18 marzo 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(3):5651.

(4)  EFSA Journal 2020; 18(6):6162.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: emulsionanti.

1c493

Monolaurato di sorbitano

Composizione dell’additivo

Preparato di monolaurato di sorbitano contenente ≥ 95 % di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide, esterificato con acidi grassi derivati dall’olio di cocco.

Forma liquida

Tutte le specie animali

-

-

85

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

18 marzo 2031

Caratterizzazione della sostanza attiva

Monolaurato di sorbitano

Numero CAS: 1338-39-2

C18H34O6

Metodo di analisi  (1)

Per la caratterizzazione del monolaurato di sorbitano nell’additivo per mangimi:

monografia FAO JECFA «Sorbitan Monolaurate»


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/163


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/345 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi.

(2)

Il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», del tipo di prodotto 3, «biocidi per l’igiene veterinaria», del tipo di prodotto 4, «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale», e del tipo di prodotto 5, «disinfettanti per l’acqua potabile», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Slovacchia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni.

(4)

Il 16 giugno 2020, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) («l’Agenzia») sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 che usano cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinions on the application for approval of the active substance: active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis, Product type: 2, 3, 4 and 5 (Pareri del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi; tipi di prodotto: 2, 3, 4 e 5); ECHA/BPC/251, 252, 253, 254, adottati il 16 giugno 2020.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC,

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi

Denominazione IUPAC: non pertinente

N. CE: non pertinente

N. CAS: non pertinente

Precursore:

Denominazione IUPAC: Cloruro di sodio

N. CE: 231-598-3

N. CAS: 7647-14-5

La specifica per il cloro attivo generato in situ dipende dal precursore cloruro di sodio che deve soddisfare i requisiti di purezza di una delle seguenti norme: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Tipo 1, EN 14805 Tipo 2, EN 16370 Tipo 1, EN 16370 Tipo 2, EN 16401 Tipo 1, EN 16401 Tipo 2, CODEX STAN 150-1985 o Farmacopea europea 9.0.

1o luglio 2022

30 giugno 2032

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009  (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005  (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

5

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  I requisiti di purezza del precursore indicati in questa colonna corrispondono a quelli forniti nella domanda di approvazione del principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


26.2.2021   

IT

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L 68/167


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/346 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel parere del 1o luglio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri con un tenore di sostanza secca compresa tra il 30 % e il 70 %. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(7):6201.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU di additivo/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

1k20760

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g

Forma solida

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1×108 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare  (1).

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

18.3.2031

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962.

Metodo di analisi  (2)

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).


(1)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


26.2.2021   

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L 68/170


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/347 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall’acido ipocloroso.

(2)

Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», del tipo di prodotto 3, «biocidi per l’igiene veterinaria», del tipo di prodotto 4, «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale», e del tipo di prodotto 5, «disinfettanti per l’acqua potabile», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Slovacchia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni.

(4)

Il 16 giugno 2020, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) («l’Agenzia») sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 che usano cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 582/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinions on the application for approval of the active substance: active chlorine released from hypochlorous acid, Product type: 2, 3, 4 and 5 (Pareri del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso; tipo di prodotto: 2, 3, 4 e 5); ECHA/BPC/256, 257, 258, 259, adottati il 16 giugno 2020.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC,

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso

Denominazione IUPAC: Acido ipocloroso

N. CE: 232-232-5

N. CAS: 7790-92-3

Specifica stabilita per l’acido ipocloroso (peso a secco min. 90,87 % p/p) che rilascia cloro attivo.

L’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0 - 7,4.

1o luglio 2022

30 giugno 2032

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

5

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


26.2.2021   

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L 68/174


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/348 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim.

(2)

Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per lavori in muratura», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 7 e 10 descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013.

(4)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) («l’Agenzia») sono stati adottati il 10 dicembre 2019 dal comitato sui biocidi, tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

(6)

In base ai pareri dell’Agenzia, i biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 contenenti carbendazim possono essere considerati conformi alle prescrizioni stabilite all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(8)

Nei suoi pareri l’Agenzia conclude che il carbendazim soddisfa i criteri per essere classificato come sostanza mutagena di categoria 1B e tossica per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Dato che il carbendazim dovrebbe essere approvato alle condizioni fissate nella direttiva 98/8/CE, in considerazione di tali proprietà il periodo di approvazione dovrebbe essere notevolmente inferiore a dieci anni in conformità alla prassi più recente stabilita da tale direttiva. Inoltre, dato che il carbendazim beneficia dal 14 maggio 2000 del periodo transitorio previsto all’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è oggetto di un riesame inter pares dal 2 agosto 2013, e al fine di stabilire il prima possibile a livello dell’Unione, nel contesto di un possibile rinnovo dell’approvazione, se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possano essere soddisfatte per il carbendazim, il periodo di approvazione dovrebbe essere pari a tre anni.

(10)

Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero valutare se le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento possono essere rispettate nei loro territori, al fine di decidere se un biocida contenente carbendazim possa essere autorizzato.

(11)

Nei suoi pareri l’Agenzia conclude inoltre che il carbendazim soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

Ai fini dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012 il carbendazim soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), di tale regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero quindi effettuare una valutazione comparativa nell’ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di un biocida contenente carbendazim.

(13)

Nei suoi pareri l’Agenzia conclude inoltre che l’utilizzo all’aperto di vernici e intonaci contenenti o trattati con carbendazim pone, nel corso della loro vita utile, rischi inaccettabili per le acque di superficie e i sedimenti. Non è stato possibile individuare adeguate misure di mitigazione del rischio per evitare il rilascio di carbendazim nei canali di scarico nel corso della vita utile di tali articoli trattati, quando usati all’aperto. Di conseguenza, oltre alle raccomandazioni contenute nei pareri dell’Agenzia, la Commissione ritiene opportuno che i biocidi che contengono carbendazim non siano autorizzati per l’uso in vernici e intonaci destinati ad essere utilizzati all’aperto. Inoltre non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato di vernici e intonaci contenenti o trattati con carbendazim, per l’uso all’aperto. Infine l’etichetta delle vernici e degli intonaci contenenti o trattati con carbendazim dovrebbe recare l’indicazione che il prodotto non deve essere utilizzato all’aperto.

(14)

Dato che, come è stato concluso dall’Agenzia, il carbendazim soddisfa i criteri per essere classificato come sostanza mutagena di categoria 1B, tossica per la riproduzione di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1, conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli che sono stati trattati con carbendazim o che lo contengono dovrebbero essere adeguatamente etichettati al momento dell’immissione sul mercato.

(15)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare delle direttive 89/391/CEE (7) e 98/24/CE (8) del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(16)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il carbendazim è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/234/2019, adottato il 10 dicembre 2019; parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 10, ECHA/BPC/235/2019, adottato il 10 dicembre 2019.

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(8)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(9)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC,

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Carbendazim

Denominazione IUPAC: methyl-benzimidazol-2-ylcarbamate

N. CE: 234-232-0

N. CAS: 10605-21-7

99,0 % p/p

1o febbraio 2022

31 gennaio 2025

7

Il carbendazim è considerato candidato alla sostituzione in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere soddisfatte;

2)

i prodotti possono essere autorizzati per l’uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;

3)

i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in vernici destinate ad essere utilizzate all’aperto.

L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

1)

le vernici contenenti o trattate con carbendazim non possono essere immesse sul mercato per essere utilizzate all’aperto;

2)

il responsabile dell’immissione sul mercato di una vernice contenente o trattata con carbendazim provvede affinché l’etichetta di tale vernice indichi che essa non deve essere utilizzata all’aperto;

3)

il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato, contenente o trattato con carbendazim, provvede affinché l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

10

Il carbendazim è considerato candidato alla sostituzione in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere soddisfatte;

2)

i prodotti possono essere autorizzati per l’uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;

3)

i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in intonaci destinati ad essere utilizzati all’aperto.

L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

1)

gli intonaci contenenti o trattati con carbendazim non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati all’aperto;

2)

il responsabile dell’immissione sul mercato di un intonaco contenente o trattato con carbendazim provvede affinché l’etichetta di tale intonaco indichi che esso non deve essere utilizzato all’aperto.

3)

il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato, contenente o trattato con carbendazim, provvede affinché l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/179


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/349 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

178,5

154,6

165,2

41

53

47

AR

BR

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchino, congelati

206,8

27

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


26.2.2021   

IT

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L 68/182


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/350 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

recante trecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 19 febbraio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

(1)

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (nome nella grafia originale: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (alias certi: a) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisia); b) Binhamoda Hokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Sosa, Tunisia); c) Hcrif Ataf (data di nascita: 25.1.1971; luogo di nascita: Solisse, Tunisia); d) Bin Homoda Chokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; e) Atef Cherif (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); f) Sherif Ataf (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Aras, Algeria); g) Ataf Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; h) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; i) Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); alias incerti: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Manzil Tmim, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Altre informazioni: a) il nome della madre è Radhiyah Makki; b) estradato dall’Italia in Tunisia il 27.11.2013. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»

(2)

«Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data di nascita: 2.2.1988. Luogo di nascita: Karliova, Turchia. Indirizzo: carcere di Werl, Germania (da maggio 2015). Cittadinanza: tedesca. Passaporto n.: BPA C700RKL8R4 (numero di identificazione nazionale tedesco rilasciato il 18 febbraio 2010, scade il 17 febbraio 2016). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: castani, corporatura: robusta, peso: 92 kg, statura: 176 cm, voglia sulla parte destra della schiena; (b) nome della madre: Emine Erdogan; (c) nome del padre: Sait Erdogan.»


DECISIONI

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/184


DECISIONE (UE) 2021/351 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («accordo») negoziato sotto l’egida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), di cui l’Unione europea è membro, è stato approvato dall’Unione con decisione 2011/443/UE del Consiglio (1). L’accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.

(2)

La riunione delle parti è l’organo decisionale nell’ambito dell’accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.

(3)

L’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo dispone che quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l’efficacia dell’accordo nel conseguire il suo obiettivo («prima riunione di riesame»). Le parti devono poi decidere di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per la prima riunione di riesame, che è previsto che si tenga tra il 31 maggio e il 4 giugno 2021, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, poiché le misure nel quadro dell’accordo saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (2) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (5).

(5)

Data la necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti.

(6)

L’obiettivo dell’accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo. L’accordo riduce gli incentivi per i pescherecci che praticano pesca INN a continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti da tale pesca raggiungano i mercati nazionali e internazionali.

(7)

La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell’Unione così come gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.

(8)

La riunione delle parti è responsabile dell’adozione di misure volte a garantire l’attuazione dell’accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L’Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo nelle riunioni delle parti per garantire l’attuazione dell’accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è conforme ai principi e agli orientamenti sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti (6).

2.   La posizione di cui paragrafo 1 è stabilita per la prima riunione di riesame nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.

Articolo 2

1.   Prima di ciascuna riunione delle parti in cui tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull’Unione si adottano le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell’Unione tenga conto delle più recenti e altre informazioni pertinenti fornite alla Commissione, in conformità con i principi e gli orientamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1, e sulla base delle informazioni ivi menzionate, la Commissione presenta al Consiglio, in tempo utile prima di ciascuna riunione delle parti, un documento scritto contenente i dettagli della proposta di specificazione della posizione dell’Unione per la discussione e l’approvazione dei dettagli della posizione da adottare a nome dell’Unione.

3.   Se nel corso di una riunione delle parti è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

Articolo 3

La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti a seguito della terza riunione biennale delle parti successiva alla prima riunione di riesame.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione del Consiglio 2011/443/UE, del 20 giugno 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) N. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) N. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e che abroga il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(6)  Cfr. documento ST 5410/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


26.2.2021   

IT

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L 68/187


DECISIONE (PESC) 2021/352 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2021

recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1), con cui ha nominato il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa.

(2)

Il mandato del sig. Alexander RONDOS come RSUE per il Corno d’Africa è stato rinnovato a più riprese, l’ultima delle quali con decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1014 del Consiglio (3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE di altri quattro mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2021 al 30 giugno 2021.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/905 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa è prorogato fino al 30 giugno 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 30 giugno 2021 è pari a 345 000 EUR.»;

3)

all’articolo 14, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«La relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato dell’RSUE è presentata entro il 30 aprile 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

(2)  Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 16).

(3)  Decisione (PESC) 2020/1014 del Consiglio, del 13 luglio 2020, recante modifica della decisione (PESC) 2018/905, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 225I del 14.7.2020, pag. 1).


26.2.2021   

IT

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L 68/189


DECISIONE (PESC) 2021/353 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2022.

(3)

Il titolo della decisione 2012/642/PESC e le motivazioni relative a nove persone fisiche e a tre persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato di tale decisione dovrebbero essere modificate. Dovrebbe essere aggiunta la data di inserimento nell’elenco relativa a tutte le persone fisiche incluse in tale allegato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»;

2)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2022.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

3)

L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1

A.

Persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1

 

Nome (Traslitterazione della grafia bielorussa) (Traslitterazione della grafia russa)

Nome (grafia bielorussa) (grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU,

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Posizione(i): ex ministro degli Affari interni, ex capo del servizio di sicurezza del presidente.

Data di nascita: 7.2.1956

Luogo di nascita: Smolensk ex URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Non ha disposto l’avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro degli Affari interni e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro degli Affari interni è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall’amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell’ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell’ordine "per merito" dal presidente Lukashenko.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Posizione(i): ex comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR)

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia

Sesso: maschile

Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari interni.

Uomo d’affari, capo di “Честь” (“Onore”), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari interni.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Posizione(i): capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 26.5.1958

Luogo di nascita: Grodno/ Hrodna regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Indirizzo: Управлениe Делами Президента ул. К.Маркса, 38 220016, г. Минск

Sesso: maschile

Capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Posizione(i): ex ministro degli affari interni, ex vicecapo dell’amministrazione presidenziale

Data di nascita: 5.8.1946

Luogo di nascita: Onor, regione/oblast di Sakhalin, ex URSS (ora Federazione russa)

Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia

Sesso: maschile

Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del Turismo e dello Sport, ex ministro degli Affari interni ed ex vicecapo dell’amministrazione presidenziale.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Posizione(i): ex ministro degli Affari interni, tenente generale della Militia (polizia) Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione di Grodno/ Hrodna regione/Oblast

Data di nascita: 21.6.1966

Luogo di nascita: Ordzhonikidze, ex URSS (ora Vladikavkaz, Federazione russa)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/oblast di Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Posizione(i): ex primo viceministro degli Affari interni

Viceministro degli Affari interni e capo della polizia giudiziaria, colonnello della Militia (polizia)

Data di nascita: 14.2.1975

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo viceministro degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come viceministro degli Affari interni. Mantiene la carica di capo della polizia giudiziaria.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Posizione(i): ex viceministro degli Affari interni, tenente generale della Militia (polizia)

Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk

Data di nascita: 29.4.1965

Luogo di nascita: Distretto di Vetkovski (Vetka), ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Posizione(i): viceministro degli Affari interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 21.9.1966

Luogo di nascita: Yasinovataya, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di viceministro degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Posizione(i): ex viceministro degli Affari interni, ex comandante delle truppe interne

Primo viceministro degli Affari interni, capo della polizia di pubblica sicurezza, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 17.4.1976

Luogo di nascita: Slonim, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro degli Affari interni e comandante delle truppe interne del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come primo viceministro degli Affari interni e capo della polizia di pubblica sicurezza.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Posizione(i): vicecomandante delle truppe interne

Data di nascita: 18.3.1967

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Posizione(i): comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR), tenente colonnello

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comandante dell’unità speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze della SOBR in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Posizione(i): capo del dipartimento per la protezione e la sicurezza del ministero degli Affari interni

Data di nascita: 14.10.1975

Luogo di nascita: villaggio di Rublevsk, distretto di Kruglyanskiy, regione/oblast di Mogilev/Mahiliou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di alto livello di capo del dipartimento per la protezione e la sicurezza del ministero degli Affari interni, è coinvolto nella campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") per il comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 1.6.1972

Luogo di nascita: villaggio di Gorodilovo, regione/Oblast di Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Minsk in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Posizione(i): ex capo della direzione principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città di Minsk

Ministro degli Affari interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 5.5.1975

Luogo di nascita: villaggio di Malinovka, Mogilev/Mahiliou regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto capo della direzione principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città di Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ministro degli Affari interni.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Posizione(i): ex capo del dipartimento di polizia nel distretto di Moskovski a Minsk

Vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk, capo della polizia giudiziaria

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto capo del dipartimento di polizia nel distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk e capo della polizia giudiziaria.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia giudiziaria

Sesso: maschile

Nella sua posizione di primo vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Posizione(i): vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia di pubblica sicurezza

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento distrettuale degli Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast

Data di nascita: 24.3.1975

Luogo di nascita: Mogilev/Mahilou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast, capo della polizia giudiziaria

Data di nascita: 26.7.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast e capo della polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Posizione(i): vicecapo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast, capo della polizia di pubblica sicurezza

Data di nascita: 26.1.1972

Luogo di nascita: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast e capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Brest regione/Oblast, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Data di nascita: 22.12.1971

Luogo di nascita: Kapyl, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo di Brest regione/Oblast e Maggiore Generale della Militia (polizia), è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Vitebsk/Viciebsk

Data di nascita: 20.9.1975

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Gomel/Homyel

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Gomel/Homyel, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Gomel/Homyel in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento della polizia speciale") a Brest, tenente colonnello

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Brest, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Brest in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Posizione(i): capo del dipartimento di correzione penale del ministero degli Affari interni, Maggiore Generale della Militia (polizia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di correzione penale sotto la cui autorità sono poste le strutture detentive del ministero degli Affari interni, è responsabile dei trattamenti inumani e degradanti, compresa la tortura, inflitti ai cittadini detenuti in dette strutture detentive in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 e della brutale repressione generale nei confronti di manifestanti pacifici.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Posizione(i): direttore di Akrestina, centro di detenzione, Minsk

Sesso: maschile

Nella sua funzione di direttore del centro di detenzione di Akrestina a Minsk, è responsabile del trattamento inumano e degradante, compresa la tortura, dei cittadini detenuti in detto centro di detenzione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Posizione(i): ex presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Assistente del presidente della Repubblica di Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest

Data di nascita: 19.6.1964

Luogo di nascita: Radostovo, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è stato responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Posizione(i): primo vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Data di nascita: 1972

Luogo di nascita: Borisov/Barisaw, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Posizione(i): vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Posizione(i): ex procuratore generale della Repubblica di Bielorussia

Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Armenia

Data di nascita: 11.7.1960

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto procuratore generale, è stato responsabile del diffuso ricorso a procedimenti penali volti a escludere candidati dell’opposizione in vista delle elezioni presidenziali del 2020 e a impedire l’adesione di persone al consiglio di coordinamento istituito dall’opposizione per contestare l’esito delle elezioni.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia in Armenia.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Posizione(i): presidente della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 29.1.1953

Luogo di nascita: Slutsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

In qualità di presidente della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Posizione(i): vicepresidente della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 30.10.1964

Luogo di nascita: Kolomyia, regione/oblast di Ivano-Frankivsk, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

In qualità di vicepresidente della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Posizione(i): segretaria della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 1.7.1971

Sesso: femminile

In qualità di segretaria della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 10.10.1975

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 1976

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 3.1.1969

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 6.8.1959

Luogo di nascita: Podilsk, regione/oblast di Odessa, ex URSS (ora Ucraina)

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 21.7.1957

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 19.2.1979

Luogo di nascita: Lyuban, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale da detta commissione e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 26.9.1970

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 16.8.1972

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Posizione(i): membro della commissione elettorale centrale

Data di nascita: 2.11.1976

Luogo di nascita: Zhlobin, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

In qualità di membro del collegio della commissione elettorale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali.

La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Posizione(i): presidente della Repubblica di Bielorussia

Data di nascita: 30.8.1954

Luogo di nascita: villaggio di Kopys, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di presidente della Bielorussia con autorità sugli organismi statali, è responsabile della repressione violenta effettuata dall’apparato statale prima e dopo le elezioni presidenziali del 2020, in particolare con l’esclusione di candidati chiave dell’opposizione, arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici, oltre che intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Posizione(i): consigliere del presidente per le questioni di sicurezza nazionale, membro del Consiglio di sicurezza

Data di nascita: 28.11.1975

Luogo di nascita: Mogilev/Mahiliou, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di consigliere del presidente per le questioni di sicurezza nazionale e membro del Consiglio di sicurezza, nonché nel suo ruolo informale di supervisore delle forze di sicurezza bielorusse, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Posizione(i): capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale

Data di nascita: 14.1.1963

Luogo di nascita: villaggio di Stolitsa, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale, è strettamente associato al presidente e responsabile di garantire l’attuazione dei poteri presidenziali nel settore della politica interna ed estera. È quindi un sostenitore del regime di Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Posizione(i): presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB), ex presidente del Comitato per il controllo statale

Data di nascita: 8.9.1966

Luogo di nascita: villaggio di Privalka/Privalkia, regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS, (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di presidente della commissione di sicurezza nazionale (KGB) e nella sua precedente posizione di presidente del Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Posizione(i): capo della direzione principale della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il ministero degli Affari interni

Data di nascita: 29.5.1964

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo della direzione principale della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Posizione(i): presidente del comitato investigativo

Data di nascita: 25.3.1970

Luogo di nascita: villaggio di Cierabličy, Brest regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di presidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Posizione(i): ex primo vicepresidente del comitato investigativo, attualmente presidente del Comitato statale per le competenze forensi

Data di nascita: 7.9.1973

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Posizione(i): vicepresidente del comitato investigativo

Data di nascita: 17.7.1974

Luogo di nascita: Rechitsa, Gomel/Homyel regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Posizione(i): vicepresidente del comitato investigativo

Data di nascita: 1.8.1973

Luogo di nascita: Brest, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Posizione(i): capo del centro operativo e di analisi

Data di nascita: 1.8.1971

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo del centro operativo e di analisi, è strettamente associato al presidente e responsabile della repressione della società civile, segnata in particolare dall’interruzione della connessione alle reti di telecomunicazione come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Posizione(i): viceministro dell’Informazione

Data di nascita: 10.7.1972

Luogo di nascita: villaggio di Koshelevo, regione/Oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di viceministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile, segnata in particolare dalla decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Posizione(i): addetta stampa del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 16.2.1984

Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Nome da nubile: Kirsanova (compitazione in russo: Кирсанова) o Selyun (compitazione in russo: Селюн)

Sesso: femminile

Nella sua posizione di addetta stampa del presidente della Bielorussia, è strettamente associata al presidente ed è responsabile del coordinamento delle attività del presidente in relazione ai media, compresa la redazione di dichiarazioni e l’organizzazione delle apparizioni pubbliche. È quindi una sostenitrice del regime di Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. In particolare, con le sue dichiarazioni pubbliche, redatte in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, in cui difende il presidente e critica gli attivisti dell’opposizione e i manifestanti pacifici, ha contribuito a compromettere gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Posizione(i): comandante dell’unità “ALFA”

Data di nascita: 21.8.1975

Sesso: maschile

Nella sua posizione di comando sulle forze dell’unità “ALFA”, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta da tali forze in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Posizione(i): ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Azerbaigian

Data di nascita: 25.6.1967

Luogo di nascita: villaggio di Revyaki, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione che ricopriva in quanto segretario di Stato del Consiglio di sicurezza, è strettamente associato al presidente ed è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia in Azerbaigian.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Posizione(i): presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Bielorussia

Data di nascita: 18.10.1954

Luogo di nascita: Minsk regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

In qualità di presidente della Corte costituzionale, è responsabile della decisione adottata da tale Corte il 25 agosto 2020, con la quale sono stati legittimati i risultati delle elezioni irregolari. Ha pertanto sostenuto e facilitato le azioni della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale nei confronti di manifestanti pacifici e giornalisti ed è quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Posizione(i): vice primo ministro, ex presidente del comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 19.7.1962

Luogo di nascita: Zavoit, distretto di Narovlya, Gomel/Homyel regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente del comitato esecutivo della città di Minsk, era responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato locale a Minsk sotto il suo controllo in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche in Bielorussia.

Nella sua attuale posizione di vertice di vice primo ministro continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Posizione(i): presidente della società radiotelevisiva pubblica bielorussa, direttore della società Belteleradio

Data di nascita: 20.1.1977

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua attuale posizione di direttore della società radiotelevisiva pubblica bielorussa, è responsabile della diffusione della propaganda statale nei mezzi d’informazione pubblici e continua a sostenere il regime di Lukashenko, anche facendo ricorso ai canali mediatici per sostenere la prosecuzione del mandato del presidente, nonostante i brogli nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il 9 agosto 2020 e le successive e ripetute violente repressioni di manifestazioni pacifiche e legittime.

Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui critica i manifestanti pacifici e si è rifiutato di trasmettere servizi riguardanti le manifestazioni. Durante la sua gestione, ha inoltre licenziato dipendenti in sciopero della società Belteleradio, il che lo rende responsabile di violazioni dei diritti umani.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Posizione(i): governatore di regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex ministro della Salute

Data di nascita: 30.11.1973

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro della Salute, è stato responsabile di aver utilizzato i servizi sanitari per la repressione di manifestanti pacifici, anche facendo ricorso ad ambulanze per trasportare i manifestanti che necessitavano di assistenza medica in reparti di isolamento anziché negli ospedali. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche che si tengono in Bielorussia e in un’occasione ha accusato un manifestante di essere in stato di ebbrezza.

Nella sua attuale posizione di vertice di governatore di regione/oblast di Grodno/Hrodna continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Posizione(i): presidente del Consiglio della Repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia

Data di nascita: 25.9.1960

Luogo di nascita: Polotsk, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: femminile

Nella sua attuale posizione di vertice di presidente del Consiglio della repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia, è responsabile di sostenere le decisioni del presidente nel settore della politica interna. È responsabile anche dell’organizzazione delle elezioni irregolari che si sono tenute il 9 agosto 2020. Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui difende la brutale repressione da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti pacifici.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Posizione(i): primo viceministro dell’Informazione

Data di nascita: 30.5.1972

Luogo di nascita: Baranavichy, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo viceministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile e, in particolare, della decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Posizione(i): ministro dell’Informazione

Data di nascita: 31.10.1972

Luogo di nascita: Stolin, Brest regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di ministro dell’Informazione, è responsabile della repressione della società civile e, in particolare, della decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Posizione(i): Procuratore generale della Repubblica della Bielorussia

Data di nascita: 21.4.1973

Luogo di nascita: Glushkovichi, Gomel/Homyel regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di procuratore generale, è responsabile della repressione in atto nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica e, in particolare, dell’avvio di numerosi procedimenti penali nei confronti di manifestanti pacifici, leader dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. Ha inoltre rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui minaccia di punire partecipanti a “manifestazioni non autorizzate”.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Posizione(i): vicecapo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Data di nascita: 8.1.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia, sovrintende al funzionamento di numerose imprese. L’organismo di cui è a capo fornisce all’apparato statale e alle autorità repubblicane un sostegno finanziario, materiale e tecnico, oltre che sociale, abitativo e medico. È strettamente associato al presidente e continua a sostenere il regime di Lukashenko.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Posizione(i): capo di stato maggiore e primo vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari interni

Data di nascita: 30.9.1968

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo vicecomandante delle truppe interne del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle truppe interne al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, in particolare, degli arresti arbitrari e dei maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure di intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Posizione(i): ispettore ad alto livello per gli affari speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del Comitato per il controllo statale

Data di nascita: 8.6.1990

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di ispettore ad alto livello per gli affari speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini nei confronti di leader dell’opposizione e di attivisti.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Posizione(i): capo del dipartimento Prevenzione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza presso il ministero degli Affari interni

Data di nascita: 1.1.1979

Luogo di nascita: Minsk regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di capo del dipartimento Prevenzione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza presso il ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Posizione(i): primo dirigente di polizia, vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento Applicazione della legge presso il ministero degli Affari interni

Data di nascita: 3.10.1974

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vertice di primo dirigente di polizia e di vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento Applicazione della legge presso il ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Posizione(i): presidente del comitato esecutivo regionale di Minsk

Data di nascita: 2.7.1975

Luogo di nascita: Navahrudak (Novogrudok), regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di presidente del comitato esecutivo regionale di Minsk, è responsabile della soprintendenza dell’amministrazione locale, fra cui una serie di comitati. Fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Posizione(i): vicecapo del dipartimento per gli eventi di massa presso il GUVD (Dipartimento principale degli affari interni) del comitato esecutivo della città di Minsk

Data di nascita: 26.7.1977

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento per gli eventi di massa presso il GUVD del comitato esecutivo della città di Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato locale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

È documentata la sua partecipazione personale all’arresto illegale di manifestanti pacifici.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Posizione(i): vicecapo della polizia di pubblica sicurezza di Grodno/Hrodna

Data di nascita: 5.3.1976

Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo della polizia di pubblica sicurezza di Grodno/Hrodna, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia locali al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo le testimonianze, ha personalmente supervisionato l’arresto illegale di manifestanti pacifici.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Posizione(i): primo dirigente di polizia, capo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk

Data di nascita: 23.7.1979

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato e partecipato alla tortura di manifestanti detenuti illegalmente.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Posizione(i): vice primo dirigente di polizia, capo del dipartimento di polizia distrettuale di Molodechno

Data di nascita: 31.10.1980

Sesso: maschile

Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia distrettuale di Molodechno, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. Ha inoltre rilasciato ai media diverse dichiarazioni oltraggiose nei confronti dei manifestanti.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Posizione(i): vicecapo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk, capo della polizia di pubblica sicurezza

Data di nascita: 27.1.1971

Sesso: maschile

Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a Minsk e di capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti.

Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato l’arresto di manifestanti pacifici e le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Posizione(i): presidente del tribunale del distretto di Moskovski a Minsk

Data di nascita: 16.5.1988

Sesso: maschile

Nella sua posizione di presidente del tribunale del distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa e false testimonianze.

Ha contribuito a far multare e a trattenere manifestanti, giornalisti e leader dell’opposizione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel

Sesso: maschile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna di Siarhei Tsikhanousky – attivista dell’opposizione e marito della candidata presidenziale Svetlana Tsikhanouskaya. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk

Data di nascita: 27.2.1974

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna di Sergei Dylevsky – membro del Consiglio di coordinamento e leader di un comitato di sciopero. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Oktyabrsky a Minsk

Data di nascita: 9.4.1990

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Oktyabrsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Partizanski a Minsk

Data di nascita: 2.12.1979

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Partizanski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna della leader del Consiglio di coordinamento Mariya Kalesnikava. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Posizione(i): giudice del tribunale del distretto di Sovetsky a Minsk

Data di nascita: 11.9.1965

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di Sovetsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk

Data di nascita: 14.1.1984

Sesso: femminile

Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna del candidato presidenziale dell’opposizione Viktar Babarika. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Posizione(i): giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky a Minsk

Data di nascita: 26.11.1974

Sesso: femminile

In qualità di giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa.

È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Posizione(i): imprenditore, proprietario del gruppo Amkodor

Data di nascita: 12.1.1959

Luogo di nascita: Bolshoe Babino, zona di Orsha, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con interessi d’affari nei settori dell’edilizia, della costruzione di macchinari, dell’agricoltura e in altri settori.

Secondo quanto riportato, sarebbe una delle persone che ha beneficiato maggiormente delle privatizzazioni durante il mandato presidenziale di Lukashenko. È anche un membro del presidium dell’associazione pubblica pro-Lukashenko “Belaya Rus” e del Consiglio per lo sviluppo dell’imprenditoria nella Repubblica di Bielorussia.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Nel luglio 2020 ha pronunciato parole di condanna pubblica nei confronti delle proteste dell’opposizione in Bielorussia, contribuendo in tal modo alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Posizione(i): imprenditore, coproprietario del gruppo Bremino

Data di nascita: 4.5.1963

Luogo di nascita: ex RSS Ucraina (ora Ucraina)

Sesso: maschile

È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con interessi d’affari nei settori petrolifero, del transito di carbone, bancario e in altri settori.

È coproprietario del gruppo Bremino, una società che ha beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno da parte dell’amministrazione bielorussa.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

B.

Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1

 

Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa

Nome (grafia bielorussa) (grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Indirizzo: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Bielorussia

Sito web: https://bte.by/

E-mail: mail@bte.by

La Beltechexport è un’entità privata che esporta armi e attrezzature militari prodotte da imprese statali bielorusse verso paesi africani, sudamericani, asiatici e mediorientali. La Beltechexport è strettamente associata al ministero della Difesa bielorusso.

Pertanto, la Beltechexport trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno apportando benefici all’amministrazione presidenziale.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Indirizzo: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Bielorussia

Numero di registrazione: Dana Astra - 191295361

Sito web: https://en.dana-holdings.com https://dana-holdings.com/

E-mail: PR@bir.by

Tel.: +375 172693290; +375 173939465

La Dana Holdings / Dana Astra è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e commerciali.

I proprietari della Dana Holdings / Dana Astra mantengono strette relazioni con il presidente Lukashenko. Liliya Lukashenko, nuora del presidente, occupava una posizione di alto livello nella società.

Pertanto, la Dana Holdings / Dana Astra trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

3.

GHU – Dipartimento economico principale della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia

Главное хозяйственное управление

Indirizzo: Miasnikova str. 37, Minsk, Bielorussia

Sito web: http://ghu.by

E-mail: ghu@ghu.by

Il dipartimento economico principale (GHU) della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia è il più grande operatore sul mercato degli immobili non residenziali nella Repubblica di Bielorussia e controlla numerose società.

Il presidente Alexandr Lukashenko ha chiesto a Viktor Sheiman, che esercita un controllo diretto sul GHU in qualità di capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia , di vigilare sulla sicurezza delle elezioni presidenziali del 2020.

Pertanto, il GHU trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО “Синезис”"

Indirizzo: Platonova 20B, 220005 Minsk, Bielorussia; Mantulinskaya 24, Mosca 123100, Russia.

Numero di registrazione (УНН/ИНН): 190950894 (Bielorussia); 7704734000/770301001 (Russia).

Sito web: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 172403650

E-mail: s@synesis.by

La LLC Synesis fornisce alle autorità bielorusse una piattaforma di sorveglianza in grado di ricercare e analizzare riprese video e di impiegare software di riconoscimento facciale, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica da parte dell’apparato statale della Bielorussia.

La Synesis vieta ai propri dipendenti di comunicare in bielorusso, sostenendo così la politica di discriminazione fondata sulla lingua condotta dal regime di Lukashenko.

La commissione di sicurezza nazionale bielorussa (KGB) e il ministero degli Affari interni figurano nell’elenco degli utenti di un sistema creato dalla Synesis. La società trae quindi vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

L’amministratore delegato della Synesis, Alexander Shatrov, ha criticato pubblicamente i manifestanti contro il regime di Lukashenko e relativizzato la mancanza di democrazia in Bielorussia.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Indirizzo: Nezavisimosti ave., 115, 220114 Minsk, Bielorussia

Tel.: +375 172720132 +375 175704145

E-mail: marketing@agat-emz.by

Sito web: https://agat-emz.by/

La AGAT electromechanical Plant OJSC fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la AGAT electromechanical Plant OJSC trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

La società produce “Rubezh”, un sistema a barriera progettato per finalità antisommossa. Rubezh è stato impiegato contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Sito web: 140zavod.org

La 140 Repair Plant fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la 140 Repair Plant trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

La società produce mezzi di trasporto e veicoli blindati che sono stati impiegati contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica

17.12.2020

7.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Sito web: www.mzkt.by

La MZKT (alias VOLAT) fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la MZKT (alias VOLAT) trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

I dipendenti della MZKT che hanno protestato durante la visita del presidente Lukashenko presso lo stabilimento e hanno scioperato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia sono stati licenziati, il che rende la società responsabile di violazione dei diritti umani.

17.12.2020

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26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/219


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/354 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo propiconazolo è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

Il 1o ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del propiconazolo in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’8 febbraio 2019 l’autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. L’autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Dato che l’autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Poiché il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, è necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata.

(6)

La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo è stata posticipata al 31 marzo 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione (4) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. Tale esame non è tuttora concluso e l’autorità di valutazione competente non ha ancora presentato all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

(7)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

(8)

Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia e il tempo necessario per valutare se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo al 31 dicembre 2022.

(9)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il propiconazolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39).


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/221


DECISIONE (UE) 2021/355 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2021

relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 1215]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2013 l'assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) avviene sempre mediante aste. I gestori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite nel periodo di scambio dal 2021 al 2030. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi gestori riceve è calcolato sulla base di norme armonizzate a livello di UE stabilite dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (2).

(2)

Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione entro il 30 settembre 2019 le misure nazionali di attuazione, comprendenti l'elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE nonché informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni del periodo di riferimento (2014-2018) a norma dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331.

(3)

Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, gli Stati membri hanno presentato le misure nazionali di attuazione usando il modello elettronico fornito dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, che comprende i dati pertinenti per ciascun impianto. Gli Stati membri hanno inoltre presentato una relazione metodologica che illustra il processo di rilevamento dei dati effettuato dalle loro autorità.

(4)

Data l'ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove la Commissione ha rilevato delle mancanze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse.

(5)

La Commissione ha quindi valutato le misure nazionali di attuazione alla luce dei criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331, tenendo conto dei documenti di orientamento destinati agli Stati membri pubblicati tra gennaio e aprile 2020. Detti controlli di coerenza costituiscono la seconda fase della valutazione delle misure nazionali di attuazione.

(6)

I controlli di coerenza delle misure nazionali di attuazione sono stati effettuati per ciascuno Stato membro e ciascun impianto separatamente e in confronto ad altri impianti nello stesso settore. Nell'ambito di questa analisi globale, la Commissione ha esaminato la coerenza dei dati stessi e la coerenza dei dati con le norme per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per la fase 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331. La Commissione ha esaminato l'ammissibilità degli impianti alle assegnazioni gratuite, la divisione degli impianti in sottoimpianti e i loro limiti, al fine di applicare il parametro di riferimento corretto. Considerando che i dati sono usati per calcolare i valori riveduti dei parametri di riferimento, la Commissione ha prestato particolare attenzione all'attribuzione delle emissioni a ciascun sottoimpianto. Inoltre, dato l'impatto significativo sulle assegnazioni, la Commissione ha analizzato attentamente il calcolo dei livelli di attività storica degli impianti durante il periodo di riferimento. La Commissione ha inoltre valutato se l'inclusione di un impianto negli elenchi delle misure nazionali di attuazione sia stata conforme alle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

(7)

Sono state condotte ulteriori analisi approfondite dei dati per specifici impianti che hanno avuto un impatto sul calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento e per Stato membro. Le specifiche valutazioni sono state effettuate sulla base dell'analisi della valutazione dei rischi che ha tenuto conto di vari criteri tra cui l'intensità di emissioni per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

(8)

In base ai risultati di detti controlli, la Commissione ha effettuato un esame dettagliato degli impianti in cui sono state individuate potenziali irregolarità nell'applicazione delle norme di assegnazione armonizzate. Per tali impianti sono state chieste ulteriori spiegazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)

Alla luce dei risultati della valutazione della conformità, le misure nazionali di attuazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono state considerate compatibili con la direttiva 2003/87/CE e con il regolamento delegato (UE) 2019/331, fatto salvo quanto indicato di seguito. Gli impianti interessati dalle misure nazionali di attuazione di questi Stati membri sono stati ritenuti ammissibili all'assegnazione a titolo gratuito e non sono state individuate irregolarità per quanto riguarda le norme per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, fatto salvo quanto indicato di seguito.

(10)

Tuttavia, visti i risultati della valutazione, determinati aspetti delle misure nazionali di attuazione presentate da Finlandia e Svezia sono incompatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331.

(11)

Finlandia e Svezia hanno proposto l'inclusione di 51 impianti che utilizzano esclusivamente biomassa. Alcuni di detti impianti sono stati oggetto di una inclusione unilaterale nel periodo 2004-2007, approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati tuttavia successivamente esclusi dall'EU ETS, in linea con una nuova disposizione di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Tale disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, dalla sua applicazione in data 1° gennaio 2013, ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS, anche per quanto riguarda le inclusioni precedenti. L'inclusione di impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa deve pertanto essere respinta per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(12)

La Svezia ha proposto l'inclusione di un impianto le cui emissioni provengono da un forno da calce in cui i fanghi calcarei, un residuo del recupero delle sostanze chimiche di cottura nelle fabbriche di pasta kraft, sono calcinati. Il processo di recupero della calce dai fanghi calcarei rientra nelle definizioni dei limiti di sistema della pasta kraft a fibre corte/lunghe. L'impianto interessato pertanto importa un prodotto intermedio che è oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Poiché le emissioni non dovrebbero essere oggetto di un doppio conteggio, come precisato dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi a detto impianto devono essere respinti.

(13)

La Svezia ha proposto che tre impianti utilizzino sottoimpianti con parametri di riferimento diversi rispetto a quelli utilizzati nelle misure nazionali di attuazione della fase 3 per la produzione di pellet di minerale di ferro. La Svezia ha proposto l'utilizzo di un sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato per la produzione di pellet di minerale di ferro, mentre nella fase 3 sono stati utilizzati parametri di riferimento di calore e di combustibili. Il parametro di riferimento del minerale sinterizzato è tuttavia definito nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331, e la definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferiscono in modo specifico alla sinterizzazione e non includono i pellet di minerale di ferro. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE esige inoltre un aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4, e non prevede alcun adeguamento dell'interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento. I dati comunicati per la produzione di pellet di minerale di ferro basata su un sottoimpianto per minerale sinterizzato devono pertanto essere respinti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva e i dati corrispondenti a detti impianti sono respinti.

2.   I dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi all'impianto ripreso all'allegato II della presente decisione iscritto negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva sono respinti.

3.   I dati corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto degli impianti ripresi all'allegato III della presente decisione iscritti negli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE e presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE sono respinti.

4.   Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare i dati relativi alla scissione in sottoimpianti comunicati per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 3 e riportati nell'allegato III della presente decisione prima di stabilire i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

5.   Le modifiche di cui al paragrafo 4 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e lo Stato membro non procede alla fissazione dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.

Articolo 2

Fatto salvo quanto indicato nell'articolo 1, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai dati corrispondenti a detti impianti.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

(3)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).


ALLEGATO I

Impianti che utilizzano esclusivamente biomassa

Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231


ALLEGATO II

Impianto che utilizza un prodotto intermedio per la produzione di calce

Identificativo dell'impianto nell'elenco delle misure nazionali di attuazione

SE000000000000419


ALLEGATO III

Impianti che utilizzano minerale sinterizzato oggetto di un parametro di riferimento di prodotto invece di parametri di riferimento relativi al calore o ai combustibili

Identificativi degli impianti nell'elenco delle misure nazionali di attuazione

SE000000000000497

SE000000000000498

SE000000000000499


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/227


DECISIONE n. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA,

del 23 febbraio 2021

relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2021/356]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in particolare l’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto accordo a decorrere dal 1o gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione provvisoria. L’applicazione provvisoria deve cessare alla data anteriore fra le date seguenti: il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

(2)

Poiché, a causa degli adempimenti interni, l’Unione europea non sarà in grado di concludere l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, 23 febbraio 2021

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.