ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
23 febbraio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione, del 16 febbraio 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943 ( 1 )

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (Euratom) 2021/281 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

41

 

*

Decisione (PESC) 2021/282 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/904 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

45

 

*

Decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

47

 

*

Decisione (PESC) 2021/284 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione (PESC) 2019/346 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani

49

 

*

Decisione (PESC) 2021/285 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

51

 

*

Decisione (PESC) 2021/286 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1248, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/277 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.

(3)

Il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant).

(4)

L’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

(5)

La Commissione ha determinato la presenza di pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri come impurità in taluni articoli, comprese materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno.

(6)

Per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e agevolare l’applicazione, si dovrebbe quindi fissare un limite UTC di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

(2)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

(3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.


ALLEGATO

All’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce relativa al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso).»


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/278 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione (4).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione, del 6 Novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)] (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 26).

(5)  GU C 322 del 30.9.2020, pag. 30.


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 29, paragrafo 8, lettera a), l’articolo 30, paragrafo 8, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 9, l’articolo 41, paragrafo 5, e l’articolo 43, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme generali di produzione per gli operatori, comprese le misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.

(2)

Data l’importanza delle misure precauzionali che gli operatori devono adottare per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire le fasi procedurali da seguire e i pertinenti documenti da fornire qualora gli operatori sospettino, a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, che il prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione non sia conforme al regolamento (UE) 2018/848.

(3)

Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione per quanto riguarda l’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, in presenza di prodotti o sostanze non autorizzati nei prodotti biologici o in conversione è opportuno stabilire ulteriori norme riguardanti gli elementi che devono essere determinati nel corso dell’indagine ufficiale, i risultati attesi dell’indagine ufficiale e gli obblighi minimi in materia di relazioni.

(4)

Il capo IV del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni specifiche relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l’aspetto di determinate indicazioni sull’etichetta.

(5)

Il capo V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per la certificazione dei gruppi di operatori.

(6)

Nell’interesse dell’efficienza e di costi operativi accessibili del sistema di controlli interni, è opportuno stabilire la dimensione massima dei gruppi di operatori. Fissando tale limite si prevede che il sistema di controlli interni possa garantire la conformità di tutti i membri del gruppo al regolamento (UE) 2018/848 mediante i controlli interni e la formazione necessaria. Inoltre, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che certifica il gruppo può ispezionare nuovamente un numero ragionevole di membri. La limitazione della dimensione sarà un’ulteriore garanzia di un elenco aggiornato dei membri, uno scambio rapido e regolare di informazioni con le autorità di controllo o gli organismi di controllo e assicurerà l’attuazione di misure adeguate. Tuttavia, la dimensione massima dovrebbe tener conto del fatto che un gruppo di operatori dovrebbe essere in grado di generare risorse sufficienti a istituire un sistema di controlli interni efficiente che possa fare affidamento su personale qualificato.

(7)

Al fine di dimostrare la conformità e consentire lo scambio di informazioni e la condivisione delle conoscenze, è opportuno stabilire l’elenco dei documenti e delle registrazioni che un gruppo di operatori deve conservare ai fini del sistema di controlli interni.

(8)

Il sistema di controlli interni dovrebbe costituire la base per la certificazione di un gruppo di operatori. Pertanto i gestori del sistema dovrebbero essere tenuti a informare l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che rilascia il certificato in merito alle questioni più importanti, quali sospetti di non conformità, sospensioni o revoche dei membri ed eventuali divieti di immissione sul mercato di prodotti come biologici o in conversione.

(9)

Il capo VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme che si applicano ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.

(10)

Per assicurare la continuità degli attuali sistemi nazionali di controllo negli Stati membri, è opportuno stabilire norme sulle percentuali minime dei controlli ufficiali e sul campionamento.

(11)

Al fine di eliminare le divergenze sostanziali nell’attuale applicazione dei cataloghi nazionali di misure negli Stati membri, è opportuno stabilire un modello comune di catalogo delle misure e fornire ulteriori linee guida sulla classificazione dei casi di non conformità e sulle misure appropriate.

(12)

Le informazioni su casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata che incidono sull’integrità dei prodotti biologici o in conversione dovrebbero essere condivise tra gli Stati membri e la Commissione direttamente e il più efficacemente possibile, in primo luogo per consentire a tutte le autorità competenti interessate di svolgere indagini ufficiali e di applicare le misure necessarie secondo quanto previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, all’articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/848. È inoltre opportuno specificare i dettagli e le procedure per la condivisione di tali informazioni, comprese le funzionalità del Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS). In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe altresì chiarire che, qualora l’autorità di controllo o dall’organismo di controllo rilevino casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, tali informazioni dovrebbero essere trasmesse senza indugio alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe infine specificare quali informazioni debbano almeno essere condivise dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo con altre autorità di controllo e organismi di controllo e rispettive autorità competenti e prevedere l’obbligo per le autorità competenti di adottare le opportune misure e stabilire procedure documentate per consentire tale scambio di informazioni sul loro territorio.

(13)

Può verificarsi che i gruppi di operatori di paesi terzi che operano in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2) e dei regolamenti (CE) n. 889/2008 (3) e (CE) n. 1235/2008 (4) della Commissione abbiano un numero di membri significativamente superiore alla dimensione massima stabilita dal presente regolamento. La creazione di nuovi gruppi di operatori che soddisfano questo nuovo requisito può comportare adeguamenti tangibili per istituire il corrispondente soggetto giuridico, un sistema di controlli interni e gli elementi necessari per la certificazione da parte di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2022 per consentire a tali gruppi di operatori di effettuare gli adeguamenti necessari per conformarsi al nuovo limite riguardante la dimensione massima.

(14)

Il requisito relativo al catalogo nazionale delle misure può comportare la modifica dei cataloghi nazionali di misure già esistenti sviluppati negli Stati membri in conformità ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione di massimo un anno a decorrere dal 1o gennaio 2022 per tutti gli Stati membri per quanto riguarda tali cataloghi nazionali di misure esistenti, al fine di consentire loro di apportare i miglioramenti necessari o di sostituire i rispettivi cataloghi nazionali per conformarsi alle nuove prescrizioni.

(15)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1.   Per verificare se il sospetto possa essere comprovato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l’operatore tiene conto dei seguenti elementi:

a)

se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:

i)

le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;

ii)

le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;

b)

qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

2.   Quando informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l’operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:

a)

le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);

b)

la tracciabilità del prodotto con l’identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;

c)

risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;

d)

la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;

e)

tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;

f)

ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

Articolo 2

Metodologia di un’indagine ufficiale

1.   Fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, nello svolgimento di un’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento, le autorità competenti o, se del caso, gli organismi di controllo o le autorità di controllo determinano almeno quanto segue:

a)

il nome, l’identificazione del lotto, la proprietà e l’ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;

b)

se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;

c)

il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;

d)

in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;

e)

se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;

f)

i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati.

2.   L’indagine ufficiale è condotta utilizzando metodi e tecniche appropriati, compresi quelli di cui all’articolo 14 e all’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

3.   L’indagine ufficiale giunge a una conclusione almeno sui seguenti punti:

a)

l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;

b)

la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;

c)

gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.

4.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo redigono una relazione finale per ogni indagine ufficiale. Tale relazione finale contiene:

a)

le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;

b)

le registrazioni delle informazioni scambiate con l’autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale.

Articolo 3

Condizioni per l’uso di determinate indicazioni

1.   La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 figura:

a)

con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione;

b)

nello stesso campo visivo del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

2.   L’indicazione del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 figura nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, ove utilizzato nell’etichettatura.

3.   L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è collocata immediatamente sotto il codice numerico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 4

Composizione e dimensione di un gruppo di operatori

Il membro di un gruppo di operatori si iscrive a un solo gruppo di operatori per un determinato prodotto, anche qualora l’operatore sia impegnato in varie attività relative a quel prodotto.

La dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2 000 membri.

Articolo 5

Documenti e registrazioni di un gruppo di operatori

Ai fini del sistema di controlli interni, il gruppo di operatori conserva i seguenti documenti e registrazioni:

a)

l’elenco dei membri del gruppo di operatori basato sull’iscrizione di ciascuno di essi e costituito dai seguenti elementi per ciascun membro del gruppo di operatori:

i)

nome e identificativo (codice numerico);

ii)

recapiti;

iii)

data di iscrizione;

iv)

superficie totale gestita dal membro, precisando il tipo di agricoltura e se fa parte di un’unità di produzione biologica, in conversione o non biologica;

v)

le informazioni su ciascuna unità di produzione e/o attività: dimensioni, ubicazione, compresa una mappa, ove disponibile, prodotto, data di inizio del periodo di conversione e stima delle rese;

vi)

data dell’ultima ispezione interna con il nome dell’ispettore del sistema di controlli interni;

vii)

data dell’ultimo controllo ufficiale effettuato dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo con il nome dell’ispettore;

viii)

data e versione dell’elenco;

b)

gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica, che comprendono i diritti e le responsabilità del membro;

c)

le relazioni di ispezione interna firmate dall’ispettore del sistema di controlli interni e dal membro ispezionato del gruppo di operatori, comprendenti almeno i seguenti elementi:

i)

il nome del membro e l’ubicazione dell’unità di produzione o dei locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta in cui si svolgono le attività di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, oggetto dell’ispezione;

ii)

la data e l’orario di inizio e fine dell’ispezione interna;

iii)

i risultati dell’ispezione;

iv)

l’ambito/il perimetro dell’audit;

v)

data di pubblicazione della relazione;

vi)

il nome dell’ispettore interno;

d)

la documentazione relativa alla formazione degli ispettori del sistema di controlli interni, comprendente:

i)

le date delle formazioni;

ii)

l’oggetto delle formazioni;

iii)

il nome del formatore;

iv)

la firma del partecipante;

v)

se del caso, una valutazione delle conoscenze acquisite;

e)

la documentazione relativa alla formazione dei membri del gruppo;

f)

le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità da parte del gestore del sistema di controlli interni, che comprendono:

i)

i membri soggetti a misure in caso di non conformità, compresi quelli sospesi, revocati o tenuti a rispettare un nuovo periodo di conversione;

ii)

la documentazione relativa al caso di non conformità individuato;

iii)

la documentazione relativa al seguito dato alle misure;

g)

i registri di tracciabilità, comprese, se del caso, informazioni sui quantitativi, per le seguenti attività:

i)

acquisto e distribuzione di fattori di produzione agricoli, compreso il materiale riproduttivo vegetale, da parte del gruppo;

ii)

produzione, raccolto incluso;

iii)

magazzinaggio;

iv)

preparazione;

v)

conferimento dei prodotti di ciascun membro al sistema di commercializzazione comune;

vi)

immissione sul mercato dei prodotti da parte del gruppo di operatori;

h)

gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori, comprese informazioni sulla natura delle attività appaltate;

i)

la nomina del gestore del sistema di controlli interni;

j)

la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni e il relativo elenco.

L’elenco dei membri di cui al primo comma, lettera a), è aggiornato dal gestore del sistema di controlli interni dopo ogni modifica degli elementi di cui alla lettera a), punti da i) a viii), ed è indicato se uno qualsiasi dei membri è stato sospeso o revocato a causa di misure adottate qualora da ispezioni interne o controlli ufficiali sia risultata una non conformità.

Articolo 6

Notifiche da parte del gestore del sistema di controlli interni

Il gestore del sistema di controlli interni comunica immediatamente all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo le seguenti informazioni:

a)

qualsiasi sospetto di non conformità grave e critica;

b)

qualsiasi sospensione o revoca di un membro, di un’unità produttiva o di locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta, dal gruppo;

c)

qualsiasi divieto di immettere sul mercato un prodotto come biologico o in conversione, compreso il nome del membro o dei membri interessati, i relativi quantitativi e l’identificazione dei lotti.

Articolo 7

Percentuali minime di controlli e campionamento

Ai controlli ufficiali di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 che ciascuna autorità competente o, se del caso, autorità di controllo o organismo di controllo deve effettuare in funzione del rischio di non conformità si applicano le seguenti norme sulle percentuali minime:

a)

ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;

b)

ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848;

c)

ogni anno almeno il 5 % degli operatori, esclusi gli operatori esentati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;

d)

ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;

e)

almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati in relazione alla verifica della conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 8

Misure in caso di accertata non conformità

Le autorità competenti possono avvalersi delle modalità uniformi di cui all’allegato I del presente regolamento per elaborare il catalogo nazionale di misure di cui all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.

Tale catalogo nazionale di misure comprende almeno:

a)

un elenco dei casi di non conformità, con un riferimento alle norme specifiche del regolamento (UE) 2018/848 o dell’atto delegato o di esecuzione adottato conformemente a tale regolamento;

b)

la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave e critica, tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

i)

l’applicazione delle misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e i controlli propri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

ii)

l’impatto dell’integrità della qualificazione dei prodotti come biologici o in conversione;

iii)

la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento;

iv)

la risposta a richieste precedenti dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;

c)

le misure corrispondenti alle diverse categorie di non conformità.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti utilizzano il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per scambiare informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri conformemente alle seguenti regole:

a)

uno Stato membro (Stato membro notificante) informa la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Stato membro o Stati membri destinatari della notifica) almeno nelle seguenti situazioni:

i)

se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro;

ii)

se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da un paese terzo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, o dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848;

iii)

se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti dallo Stato membro notificante, in quanto potrebbe avere implicazioni per uno o più Stati membri destinatari della notifica (notifica di allarme);

b)

nelle situazioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), lo Stato membro o gli Stati membri destinatari della notifica rispondono entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica e comunicano le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell’indagine ufficiale, nonché ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante;

c)

lo Stato membro notificante può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri destinatari della notifica tutte le informazioni supplementari necessarie;

d)

lo Stato membro notificante inserisce quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell’OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle proprie indagini ufficiali;

e)

nella situazione di cui alla lettera a), punto ii), e quando la Commissione è informata da uno Stato membro, la Commissione informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo del paese terzo.

2.   Oltre all’obbligo di informazione di cui all’articolo 32, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica senza indugio all’autorità competente che le ha o gli ha conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 1, o all’articolo 31 di tale regolamento, qualsiasi non conformità sospetta o accertata che compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione. Fornisce inoltre ogni altra informazione richiesta da tale autorità competente.

3.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori siano controllati da autorità di controllo od organismi di controllo diversi, tali autorità di controllo e organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni sotto la loro responsabilità.

4.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori cambino autorità di controllo od organismo di controllo, tali operatori e/o l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in questione notificano senza indugio tale variazione all’autorità competente.

La nuova autorità di controllo od organismo di controllo chiede il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessati all’autorità di controllo o all’organismo di controllo precedente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo precedente trasmette tempestivamente alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessato, compresa la documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, lo stato della certificazione, l’elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente.

La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente siano stati o saranno risolti dall’operatore.

5.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a una verifica della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche.

6.   Le autorità competenti adottano le misure appropriate e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra loro e le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo cui hanno conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali, nonché tra tali autorità di controllo e/o organismi di controllo.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1.   I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all’articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2025.

2.   Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell’articolo 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

Modalità uniformi per l’elaborazione e l’applicazione di un catalogo nazionale di misure di cui all’articolo 8

1.   

Le autorità competenti possono classificare i casi di non conformità come di scarsa entità, gravi o critici sulla base dei criteri di classificazione di cui all’articolo 8, qualora si applichi una o più delle seguenti situazioni:

a)

il caso di non conformità è di scarsa entità quando:

i)

le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall’operatore sono efficienti;

ii)

la non conformità non compromette l’integrità del prodotto biologico o in conversione;

iii)

il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;

b)

il caso di non conformità è grave quando:

i)

le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall’operatore non sono efficienti;

ii)

la non conformità compromette l’integrità del prodotto biologico o in conversione;

iii)

l’operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità;

iv)

il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;

c)

il caso di non conformità è critico quando:

i)

le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall’operatore non sono efficienti;

ii)

la non conformità compromette l’integrità del prodotto biologico o in conversione;

iii)

l’operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità;

iv)

il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e non è possibile vietare l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica.

2)   

Misure

Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo possono applicare una o più delle seguenti misure in modo proporzionato alle categorie di casi di non conformità elencate:

Categoria di non conformità

Misura

Di scarsa entità

Presentazione da parte dell’operatore entro i termini stabiliti di un piano d’azione per la correzione della non conformità

Grave

Nessun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intero lotto o ciclo di produzione interessato (colture o animali interessati) a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848

Nuovo periodo di conversione obbligatorio

Limitazione dell’ambito di applicazione del certificato

Miglioramento dell’attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l’operatore ha messo in atto per garantire la conformità

Critica

Nessun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intero lotto o ciclo di produzione interessato (colture o animali interessati) a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848

Divieto di commercializzare prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848

Nuovo periodo di conversione obbligatorio

Limitazione dell’ambito di applicazione del certificato

Sospensione del certificato

Revoca del certificato


ALLEGATO II

Modelli OFIS di cui all’articolo 9

1)

Modello per una notifica standard di non conformità sospetta o accertata

*Prima lingua:

Seconda lingua:

A.

Stato membro notificante:

1)

Paese:

2)

Autorità competente — recapiti:

*3)

Data di notifica (GG/MM/AAAA):

*4)

Riferimento

B.

Stato membro o Stati membri destinatari della notifica:

*1)

Paese/i:

2)

Autorità competente/i — recapiti:

C.

Prodotto:

*1)

Categoria di prodotto:

*2)

Nome del prodotto/denominazione commerciale:

*3)

Paese di origine:

4)

Descrizione del prodotto (dimensioni e forma dell’imballaggio ecc.) — allegare copia o scansione del sigillo o dell’etichetta:

5)

Identificazione del lotto (ad esempio numero del lotto, numero di consegna, data di consegna ecc.):

6)

Altre informazioni:

D.

Tracciabilità:

Descrivere dettagliatamente l’intera catena di approvvigionamento:

1)

Produttore (recapiti) — autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo:

2)

Trasformatore/venditore nel paese di origine (recapiti) — autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo:

3)

Importatore nello Stato notificante (recapiti) — autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo:

4)

Grossista (recapiti) — autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo:

5)

Dettagliante o altro operatore nello Stato notificante in cui è stata rilevata la non conformità (recapiti) — autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo:

Autorità:

Altri soggetti:

E.

Non conformità, sospetto di non conformità, altro problema:

*1)

Natura della non conformità/del sospetto di non conformità/di altro problema

Quale non conformità/sospetto di non conformità/altro problema è stato individuato?

*In che modo rappresenta una non conformità/un sospetto di non conformità/un altro problema rispetto al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)?

2)

Contesto in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato — allegare copia della fattura o di altri documenti giustificativi:

Data in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato (GG/MM/AAAA):

Luogo in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato:

3)

Analisi dei campioni/test (se del caso) — allegare copia del bollettino di analisi:

Data del campionamento/dei test (GG/MM/AAAA):

Luogo di campionamento/dei test:

Data del bollettino di analisi (GG/MM/AAAA):

Dati contenuti nel bollettino (nome del laboratorio, metodi utilizzati, risultati):

Nome delle sostanze individuate:

Livello dei residui rilevati:

Il livello supera la soglia generalmente autorizzata negli alimenti (o nei mangimi)?

Il tenore di OGM supera la soglia prevista per l’etichettatura?

F.

Influenza sul mercato:

1)

Il prodotto è stato ritirato dal mercato, bloccato o commercializzato?

2)

Quali soggetti sono già stati informati?

3)

Il problema interessa altri Stati membri? In caso affermativo, quali Stati membri?

G.

Misure adottate:

1)

Sono state adottate misure volontarie (con riguardo al prodotto/all’operatore/al mercato)?

2)

Sono state adottate misure obbligatorie?

3)

Qual è la portata delle misure (misure nazionali, regionali, relative alle esportazioni ecc.)?

4)

Data di entrata in vigore (GG/MM/AAAA):

5)

Durata (in mesi):

6)

Giustificazione/base giuridica delle misure:

7)

Quale autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo ha adottato le misure?

H.

Altre informazioni/Valutazione:

I.

Allegati:

Copia o scansione della documentazione relativa al prodotto (sigillo, etichetta ecc.). Copia della fattura, dei documenti contabili o del documento di trasporto o bolla di consegna. Bollettino di analisi e/o altri documenti pertinenti:

2)

Modello per una risposta standard a una notifica standard di non conformità sospetta o accertata

*Prima lingua:

Seconda lingua:

Versione della risposta:

A.

Stato membro destinatario della notifica:

1)

Paese:

2)

Autorità competente — recapiti:

*3)

Data (GG/MM/AAAA):

*4)

Riferimento:

B.

Notifica:

1)

Paese:

2)

Autorità competente — recapiti:

*3)

Data di notifica (GG/MM/AAAA):

*4)

Riferimento della notifica (lo stesso indicato al punto A.4 della notifica):

*5)

Prodotto:

6)

Non conformità/sospetto di non conformità/altro problema:

C.

Indagine

1)

Quale o quali autorità competenti o, se del caso, autorità di controllo e/o organismi di controllo sono/erano incaricati dell’indagine?

2)

Descrivere la cooperazione tra i diversi operatori e le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo coinvolti, nei diversi paesi coinvolti (se del caso):

3)

Quali metodi/procedure di indagine sono stati utilizzati?

Ad esempio, gli operatori interessati sono stati sottoposti a un controllo specifico?

Sono stati prelevati e analizzati campioni?

4)

Qual è l’esito dell’indagine?

Quali sono i risultati delle ispezioni/analisi (se del caso)?

L’origine della non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato è stata chiarita?

Come valuta la gravità della non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato?

5)

L’origine della contaminazione/non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato e le responsabilità dei soggetti sono state chiaramente identificate e stabilite?

Negli ultimi tre anni gli operatori identificati sono stati coinvolti in altri casi di non conformità/sospetto di non conformità/altri problemi?

D.

Misure e sanzioni:

*1)

Quali misure preventive e correttive sono state adottate (ad esempio per quanto riguarda la distribuzione/circolazione del prodotto sul mercato dell’Unione e sui mercati dei paesi terzi)?

2)

Quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli operatori e/o dei prodotti interessati in caso di non conformità/sospetto di non conformità/altro problema? (2)

*Modalità dei provvedimenti adottati (provvedimento scritto, avvertimento ecc.)?

La certificazione del produttore/trasformatore è stata limitata, sospesa o revocata?

Data di entrata in vigore dei provvedimenti (se del caso) (GG/MM/AAAA):

Durata dei provvedimenti (se del caso) (in mesi):

Autorità competente o, se del caso, autorità di controllo e/o organismo di controllo che ha adottato e applicato i provvedimenti (se del caso):

3)

Sono previste ulteriori ispezioni presso gli operatori interessati?

4)

Quali altre misure intende mettere in atto l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo per evitare il verificarsi di casi analoghi?

E.

Altre informazioni:

F.

Allegati:

3)

Modello per una notifica di allarme

1.

Origine e status dell’allarme

Paese che emette l’allarme:

Autorità competente:

2.

Paese o paesi allertati

Paese

Autorità competente

Coordinatore

Ambito di applicazione

3.

(Sospetto di) non conformità, frode, altro problema (di seguito «n on conformità»)

Titolo:

Descrizione:

Come valuta la gravità della non conformità?

Quali soggetti sono già stati informati?

Contesto della rilevazione

Data:

Luogo:

Persona/organismo che ha rilevato la non conformità:

Legislazione dell’Unione in questione (riferimento/i):

4.

Tracciabilità dei prodotti

Descrizione

Nome:

Marca/denominazione commerciale:

Altri aspetti:

Spedizione

Numero di spedizione/lotto/consegna:

Paese di origine:

Peso netto/lordo totale, volume:

Altre informazioni:

Catena di approvvigionamento — descrizione degli operatori (nome — tipo — recapiti — organismo di controllo/autorità di controllo e relativi recapiti)

5.

Misure adottate

0.

Ancora nessun provvedimento (spiegare perché)

1.

Divieto di immissione sul mercato del prodotto (base — data — quantitativo)

2.

Declassamento del prodotto a convenzionale (base — data — quantitativo — da/a)

3.

Sospensione del certificato dell’operatore (da/a — ambito di applicazione)

4.

Revoca della certificazione dell’operatore (a partire da)

5.

Altre misure (descrivere)

6.

Altre informazioni

7.

Fascicoli

4)

Modello per una notifica internazionale standard di non conformità sospetta o accertata

Paese notificante:

Paese:

Dati del soggetto destinatario della notifica:

Tipo di soggetto destinatario della notifica:

Codice del soggetto:

Versione del soggetto:

Nome:

Via:

Codice postale:

Comune:

Telefono:

Email:

Fax

Link al sito web:

Sito URL:

Osservazioni:

A.

Prodotto:

*1)

Paese di origine:

*2)

Categoria di prodotto:

*3)

Nome del prodotto/denominazione commerciale:

4)

Descrizione del prodotto (dimensioni e forma dell’imballaggio ecc.) — allegare copia o scansione del sigillo o dell’etichetta:

5)

Identificazione del lotto (ad esempio numero del lotto, numero di consegna, data di consegna ecc.):

6)

Altre informazioni:

B.

Tracciabilità:

Descrivere dettagliatamente l’intera catena di approvvigionamento:

1)

Produttore (recapiti) — autorità di controllo o organismo di controllo:

2)

Trasformatore/venditore/esportatore nel paese di origine (recapiti) — autorità di controllo od organismo di controllo:

3)

Importatore nello Stato notificante (recapiti) — autorità di controllo od organismo di controllo:

4)

Produttore (recapiti) — autorità di controllo o organismo di controllo:

5)

Dettagliante o altro operatore nello Stato notificante in cui è stata rilevata la non conformità (recapiti) — autorità di controllo od organismo di controllo:

Autorità:

Altri soggetti:

C.

Non conformità, sospetto di non conformità, altro problema:

*1)

Natura della non conformità/del sospetto di non conformità/di altro problema

Quale non conformità/sospetto di non conformità/altro problema è stato individuato?

*In che modo rappresenta una non conformità/un sospetto di non conformità/un altro problema rispetto al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)?

2)

Contesto in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato — allegare copia della fattura o di altri documenti giustificativi:

Data in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato (GG/MM/AAAA):

Luogo in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato:

3)

Analisi dei campioni/test (se del caso) — allegare copia del bollettino di analisi:

Data del campionamento/dei test (GG/MM/AAAA):

Luogo di campionamento/dei test:

Data del bollettino di analisi (GG/MM/AAAA):

Dati contenuti nel bollettino (nome del laboratorio, metodi utilizzati, risultati):

Nome delle sostanze individuate:

Livello dei residui rilevati:

Il livello supera la soglia generalmente autorizzata negli alimenti (o nei mangimi)?

Il tenore di OGM supera la soglia prevista per l’etichettatura?

D.

Influenza sul mercato:

1)

Il prodotto è stato ritirato dal mercato o bloccato?

2)

Quali soggetti sono già stati informati?

3)

Il problema interessa altri Stati membri? In caso affermativo, quali Stati membri?

E.

Misure adottate:

1)

Sono state adottate misure volontarie (con riguardo al prodotto/all’operatore/al mercato)?

2)

Sono state adottate misure obbligatorie?

3)

Qual è la portata delle misure (misure nazionali, regionali, relative alle esportazioni ecc.)?

4)

Data di entrata in vigore (GG/MM/AAAA):

5)

Durata (in mesi):

6)

Giustificazione/base giuridica delle misure:

7)

Quale autorità di controllo od organismo di controllo ha adottato le misure?

F.

Altre informazioni/Valutazione:

G.

Allegati:

Copia o scansione della documentazione relativa al prodotto (sigillo, etichetta ecc.). Copia della fattura, dei documenti contabili o del documento di trasporto o bolla di consegna. Bollettino di analisi e/o altri documenti pertinenti:

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(*)

Campi obbligatori.

(1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(2)  Misura a norma dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 41, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/848.

(3)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/280 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione di norme armonizzate sugli scambi di energia elettrica e sulla gestione della rete mediante codici di rete e orientamenti nel settore dell’energia elettrica si è dimostrata cruciale per realizzare un mercato integrato dell’energia elettrica nell’Unione.

(2)

I regolamenti (UE) 2015/1222 (2), (UE) 2016/1719 (3), (UE) 2017/2195 (4) e (UE) 2017/1485 (5) della Commissione stabiliscono disposizioni importanti per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, in quanto precisano le norme cui le autorità di regolamentazione devono attenersi quando definiscono congiuntamente i termini e le condizioni o le metodologie necessarie per allineare gli scambi di energia elettrica e la gestione della rete nell’Unione.

(3)

La prassi ha fatto emergere la necessità di chiarire due aspetti del processo di adozione di termini e condizioni o metodologie.

(4)

I regolamenti (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e (UE) 2019/943 modificano il quadro che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica, compreso il processo finalizzato a concordare termini e condizioni o metodologie.

(5)

In virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, i termini, le condizioni o le metodologie che in precedenza richiedevano l’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione sono ora adottati direttamente dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia»). A norma dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, inoltre, le autorità di regolamentazione nazionali e l’Agenzia hanno la facoltà di rivedere e modificare le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») e dai gestori del mercato elettrico designati («NEMO»).

(6)

I regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 prevedono altresì che i regolatori nazionali e l’Agenzia siano responsabili dell’adozione dei testi definitivi dei termini e delle condizioni o delle metodologie e abbiano la facoltà di rivedere e modificare le proposte dei TSO o dei NEMO al fine di garantire che queste siano in linea con gli obiettivi dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica.

(7)

È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485.

(8)

Alla luce dell’esperienza maturata con riferimento all’attuale processo di elaborazione di termini e condizioni o metodologie, compresa la giurisprudenza recente e i ritardi rilevati in alcuni casi nel raggiungere un accordo, risulta necessario rivedere detta procedura di elaborazione onde garantire un’adozione tempestiva dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(9)

Stando alla giurisprudenza recente della Corte (7), il regolamento (UE) 2015/1222 consente a ogni autorità di regolamentazione nazionale di chiedere modifiche delle proposte di termini e condizioni o metodologie elaborate dai TSO o dai NEMO. Questa facoltà potrebbe dare adito a una serie di richieste individuali e conseguenti proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, senza alcuna prospettiva realistica di approvazione e attuazione tempestive. Oltre a comportare notevoli ritardi nell’elaborazione di termini e condizioni o metodologie, l’assenza di coordinamento fra varie richieste di modifica potrebbe anche creare incertezza giuridica, poiché in ultima analisi non vi è modo di determinare quale richiesta dovrebbe prevalere. Al fine di evitare tale situazione è opportuno che i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 definiscano una procedura chiara per il coordinamento delle richieste di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(10)

I regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 prevedono la stessa procedura di adozione di decisioni coordinate riguardo a termini e condizioni o metodologie. È identica anche la procedura di modifica dei quattro regolamenti in questione. È pertanto giustificata l’adozione di modifiche dei suddetti regolamenti mediante un unico regolamento di modifica.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1222

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/1222 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 9

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1.   I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO o ai NEMO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7 e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione del paragrafo 8.

I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO o NEMO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

2.   Qualora i TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:

a)

TSO o NEMO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

Per i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi di energia elettrica scambiata nello Stato membro durante il precedente esercizio finanziario.

3.   Fatta eccezione per l’articolo 43, paragrafo 1, l’articolo 44, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 63 e l’articolo 74, paragrafo 1, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 deliberano consensualmente.

4.   Se i TSO o i NEMO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o al paragrafo 12, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti di proposta in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

5.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Le autorità o l’Agenzia sono responsabili dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO o NEMO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

6.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:

a)

il piano relativo all’esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3;

b)

le regioni di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1;

c)

la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1;

d)

la metodologia del modello comune di rete, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1;

e)

la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4;

f)

la metodologia di riserva, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3;

g)

l’algoritmo presentato dai NEMO conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l’elaborazione dell’algoritmo, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1;

h)

i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli articoli 40 e 53;

i)

i prezzi massimi e minimi, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, e all’articolo 54, paragrafo 2;

j)

la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all’articolo 55, paragrafo 1;

k)

gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1;

l)

il termine per l’irrevocabilità del giorno prima, conformemente all’articolo 69;

m)

la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all’articolo 73, paragrafo 1.

7.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a)

la metodologia comune di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2;

b)

le decisioni relative all’introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all’articolo 20, paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 7;

c)

la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1;

d)

le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1 e all’articolo 56, paragrafo 1;

e)

le procedure alternative, conformemente all’articolo 44;

f)

le aste regionali complementari, conformemente all’articolo 63, paragrafo 1;

g)

le condizioni per le disposizioni relative all’allocazione esplicita, conformemente all’articolo 64, paragrafo 2;

h)

la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all’articolo 74, paragrafo 1.

8.   I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati:

a)

se del caso, la nomina e la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 8 e 9;

b)

se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1;

c)

le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, lettera d);

d)

se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli 45 e 57;

e)

i costi associati all’allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79;

f)

se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all’articolo 80, paragrafo 4.

9.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 8 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

10.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 12 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione in conformità del paragrafo 8.

11.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 10, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

12.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti o l’autorità di regolamentazione competente decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo.

13.   L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 12 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

14.   I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 13.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1719

L’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1719 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 4

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6 e congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

2.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

4.   Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi 6 e 7 o al paragrafo 11, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6 o 7, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

5.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, è responsabile dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

6.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:

a)

la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell’articolo 17;

b)

la metodologia del modello comune di rete, a norma dell’articolo 18;

c)

i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell’articolo 49;

d)

le regole di allocazione armonizzate a norma dell’articolo 51;

e)

la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell’articolo 57;

f)

la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell’articolo 59;

g)

la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l’irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell’articolo 61.

7.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a)

la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell’articolo 10;

b)

la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell’articolo 16;

c)

la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell’articolo 31;

d)

l’istituzione di procedure alternative, conformemente all’articolo 42;

e)

i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell’articolo 52, comprese le regole regionali di compensazione a norma dell’articolo 55.

8.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

9.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 11 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6 o all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7.

10.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 9, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

11.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.

12.   L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6 e 7, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 6 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

13.   I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 7.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2195

Gli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2017/2195 sono sostituiti dai seguenti:

«A rticolo 4

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell’approvazione all’Agenzia, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4.

2.   I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 2, esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

4.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 3, esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’area interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

5.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

6.   Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 4, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

7.   Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente agli articoli 5 e 6, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell’articolo 5, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

Articolo 5

Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:

a)

i quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1;

b)

le modifiche dei quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafo 5;

c)

i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 25, paragrafo 2;

d)

la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3;

e)

la valutazione dell’eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 11;

f)

le metodologie di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell’articolo 30, paragrafi 1 e 5;

g)

l’armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 3;

h)

la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell’articolo 40, paragrafo 1;

i)

le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 1;

j)

l’armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 52, paragrafo 2.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

3.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a)

il quadro, per l’area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all’istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1;

b)

per l’area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l’acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 33, paragrafo 1;

c)

per l’area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell’articolo 33, paragrafo 6;

d)

l’esenzione, per l’area geografica in cui ha avuto luogo l’acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 34, paragrafo 1;

e)

l’applicazione di un modello TSO-BSP, in un’area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1;

f)

la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell’articolo 37, paragrafo 3;

g)

per l’area geografica comprendente due o più TSO, l’applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 1;

h)

per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1;

i)

per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sull’analisi dell’efficienza economica e l’elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale basata sull’analisi dell’efficienza economica a norma dell’articolo 42, paragrafi da 1 a 5;

j)

per l’area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all’interno di un’area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3;

k)

per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 4;

l)

per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1;

m)

per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 2;

n)

l’esenzione, a livello di area sincrona, dall’armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 53, paragrafo 2;

o)

per l’area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell’articolo 58, paragrafo 3.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

4.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di ogni autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso:

a)

l’esenzione dall’obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4;

b)

se del caso, la metodologia per l’imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3;

c)

i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell’articolo 18;

d)

la definizione e l’utilizzo di prodotti specifici a norma dell’articolo 26, paragrafo 1;

e)

la limitazione della quantità di offerte d’acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 10;

f)

l’esenzione dell’acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all’articolo 32, paragrafo 3;

g)

se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell’acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3;

h)

le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell’articolo 62, paragrafo 2;

i)

i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

5.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Il calendario attuativo non è superiore a dodici mesi dall’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale calendario o il presente regolamento non contempli calendari differenti. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

6.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all’articolo 6 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l’Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione competente o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 2, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 4.

7.   Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 6, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi dal giorno del deferimento l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

8.   Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l’autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Articolo 6

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2.   Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all’articolo 4.

3.   L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 10 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie

I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 11.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1485

Gli articoli da 5 a 8 del regolamento (UE) 2017/1485 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell’approvazione all’Agenzia, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, o all’entità designata dallo Stato membro, in conformità dell’articolo 6, paragrafi 4 e 5, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell’articolo 6, paragrafi 4 e 5.

2.   I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

4.   La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

5.   Qualora i TSO che decidono in merito a proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 3, esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

6.   La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

7.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

8.   Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 5, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

9.   Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione o all’Agenzia, conformemente agli articoli 6 e 7, o alle entità designate dagli Stati membri, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, essi ne trasmettono i progetti all’entità designata, alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’entità designata prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell’articolo 6, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

Articolo 6

Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2 e 3. L’entità designata dallo Stato membro approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma del paragrafo 4. L’entità designata è l’autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’autorità di regolamentazione, l’Agenzia o l’entità designata rivede, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata:

a)

i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa di cui all’articolo 40, paragrafo 6;

b)

la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, e all’articolo 70;

c)

la metodologia per l’analisi coordinata della sicurezza operativa in conformità dell’articolo 75;

3.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata:

a)

la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell’inerzia minima conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, lettera b);

b)

le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale in conformità dell’articolo 76;

c)

la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità conformemente all’articolo 84;

d)

le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona di cui all’articolo 118 e concernenti:

i)

i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza conformemente all’articolo 127;

ii)

le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all’articolo 153;

iii)

le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all’articolo 154, paragrafo 2;

iv)

per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia conformemente all’articolo 156, paragrafo 6, lettera b);

v)

per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all’articolo 156, paragrafo 10;

vi)

per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un’analisi costi-benefici conformemente all’articolo 156, paragrafo 11;

vii)

per le aree sincrone diverse dall’area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO conformemente all’articolo 163, paragrafo 2;

viii)

per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell’articolo 174, paragrafo 2, lettera b);

ix)

i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 176, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 177, paragrafo 1;

x)

i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 179, paragrafo 1;

e)

le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC di cui all’articolo 119 e concernenti:

i)

i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva, conformemente all’articolo 137, paragrafi 3 e 4;

ii)

le azioni di coordinamento volte a ridurre l’FRCE, definite all’articolo 152, paragrafo 14;

iii)

le misure volte a ridurre l’FRCE attraverso l’imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, conformemente all’articolo 152, paragrafo 16;

iv)

le norme di dimensionamento delle FRR di cui all’articolo 157, paragrafo 1;

f)

le misure di attenuazione per l’area sincrona o il blocco LFC di cui all’articolo 138;

g)

la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC di cui all’articolo 141, paragrafo 2.

4.   Salvo diversa disposizione dello Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale dell’entità designata dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1:

a)

per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout;

b)

la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete di cui all’articolo 40, paragrafo 5;

c)

i requisiti aggiuntivi, di cui all’articolo 154, paragrafo 3, per i gruppi di erogazione delle FCR;

d)

l’esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall’erogazione di FCR in applicazione dell’articolo 154, paragrafo 4;

e)

per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO, in conformità dell’articolo 156, paragrafo 9;

f)

i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO di cui all’articolo 158, paragrafo 3;

g)

il rifiuto dell’erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR, conformemente all’articolo 159, paragrafo 7;

h)

i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR, definiti dal TSO conformemente all’articolo 161, paragrafo 3; e

i)

il rifiuto dell’erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR, in conformità dell’articolo 162, paragrafo 6.

5.   Se il gestore di sistema o TSO è obbligato o autorizzato, a norma del presente regolamento, a specificare o accettare requisiti non soggetti alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere l’approvazione preventiva di tali requisiti e di eventuali modifiche da parte dell’autorità di regolamentazione competente.

6.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’entità designata a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’entità designata, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

7.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all’articolo 7 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, come disposto dal paragrafo 3, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l’Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 2 o all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3.

8.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

9.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di una sola entità designata conformemente al paragrafo 4 o dell’autorità di regolamentazione competente conformemente al paragrafo 5, l’entità designata o l’autorità di regolamentazione prende una decisione entro sei mesi dal ricevimento dei termini e delle condizioni o delle metodologie. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’entità designata in conformità del paragrafo 4 o all’autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 5.

10.   Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l’autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Articolo 7

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2.   Qualora l’entità designata richieda una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, o l’autorità di regolamentazione competente richieda una modifica per approvare i requisiti presentati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 5, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei requisiti. L’entità designata o l’autorità di regolamentazione competente decide in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

3.   Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all’articolo 5, paragrafo 9.

4.   L’Agenzia o le autorità di regolamentazione o le entità designate, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione, se del caso, conformemente alla procedura stabilita all’articolo 11 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie

1.   I TSO responsabili di specificare i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli specificati, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 12.

2.   La pubblicazione riguarda anche:

a)

i miglioramenti agli strumenti di gestione della rete di cui all’articolo 55, lettera e);

b)

i parametri-obiettivo dell’FRCE di cui all’articolo 128;

c)

i limiti di rampa a livello di area sincrona di cui all’articolo 137, paragrafo 1;

d)

i limiti di rampa a livello di blocco LFC di cui all’articolo 137, paragrafo 3;

e)

le misure adottate nello stato di allerta a causa dell’insufficienza delle riserve di potenza attiva conformemente all’articolo 152, paragrafo 11; e

f)

la richiesta, presentata dal TSO di connessione delle riserve a un fornitore di riserve FCR, di rendere disponibili le informazioni in tempo reale conformemente all’articolo 154, paragrafo 11.».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(7)  Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019, E-Control Austria/ACER, T-332/17.


DECISIONI

23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/41


DECISIONE (Euratom) 2021/281 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 47, terzo e quarto comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER («accordo ITER») (1) è stato firmato nel novembre 2006 da Euratom, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Federazione russa e Stati Uniti. L’Euratom - che è la parte ospitante ai sensi dell’accordo ITER - ha assunto la guida di questo progetto.

(2)

Con decisione 2007/198/Euratom (2), il Consiglio ha istituito l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for Energy) («Impresa comune») per apportare il contributo dell’Euratom all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell’approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e degli impianti connessi.

(3)

L’articolo 5 della decisione 2007/198/Euratom dispone che l’Impresa comune deve essere dotata di un proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (3), e che può discostarsi da quest’ultimo ove le esigenze operative specifiche dell’Impresa comune lo richiedano, previa consultazione della Commissione. Il titolo IV del regolamento finanziario dell’Impresa comune disciplina l’esecuzione del bilancio.

(4)

La decisione 2007/198/Euratom ha stabilito l’importo di riferimento ritenuto necessario per l’Impresa comune, unitamente al contributo totale indicativo dell’Euratom a questo importo, che deve essere messo a disposizione attraverso i programmi di ricerca e formazione della Comunità adottati in applicazione dell’articolo 7 del trattato o in base ad altra decisione adottata dal Consiglio.

(5)

La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con la decisione 2013/791/Euratom del Consiglio (4) per assicurare il finanziamento delle attività dell’Impresa comune nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (5).

(6)

Un nuovo scenario di riferimento per il progetto ITER, elaborato nel quadro dei miglioramenti della gestione del progetto, ha ottenuto il sostegno del Consiglio ITER nel 2016 e nel 2017 ed è stato successivamente utilizzato per stimare il fabbisogno di finanziamento dell’Impresa comune. Il calendario aggiornato del nuovo scenario di riferimento prevede la realizzazione del «primo plasma» nel dicembre 2025 e il funzionamento a pieno regime, con l’uso di combustibile deuterio-trizio, nel 2035. Il suddetto calendario non contempla sopravvenienze e presuppone pertanto che tutti i principali rischi debbano essere attenuati.

(7)

Il 12 aprile 2018 il Consiglio ha ribadito il costante impegno di Euratom alla riuscita del completamento del progetto ITER e ha incaricato la Commissione di approvare il nuovo scenario di riferimento del progetto ITER, a nome di Euratom, in occasione di una riunione del Consiglio ITER a livello ministeriale. Nel contempo, il Consiglio ha chiesto all’Impresa comune di proseguire le sue attività di rendicontazione e riesame, in linea con le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2010, e di effettuare periodiche valutazioni indipendenti del progresso di ITER, ponendo in particolare l’accento sulle prestazioni e sulla gestione del progetto, compresi il contenimento dei costi, il controllo della tempistica del progetto e la gestione dei rischi.

(8)

La presente decisione consentirà di conseguire sinergie e complementarità con le attività di ricerca sulla fusione finanziate dal programma Euratom di ricerca e formazione. Il successo della costruzione e del funzionamento di ITER è sul percorso critico della tabella di marcia europea per la fusione approvata da tutti i portatori d’interessi del settore della ricerca in Europa.

(9)

Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (6) («QFP 2021-2027»), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato il livello massimo degli impegni di Euratom a favore di ITER a 5 614 000 000 a prezzi correnti.

(10)

Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di decidere in merito al proprio mix energetico, le azioni adottate nell’ambito della presente decisione possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia europea per la fusione.

(11)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7), è opportuno che il progetto ITER sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi. Se del caso, tali prescrizioni potrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del progetto ITER. Le conclusioni delle valutazioni effettuate dalla Commissione dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Qualora le scadenze della valutazione intermedia e di quella ex post fossero ravvicinate, dovrebbe essere possibile riunire le due valutazioni in un unico documento riferito a un periodo a copertura di entrambe.

(12)

In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(13)

La presente decisione dovrebbe garantire la visibilità dei finanziamenti della Comunità fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

(14)

È necessario modificare la decisione 2007/198/Euratom per assicurare il finanziamento delle attività dell’Impresa comune e le relative attività della Commissione per il periodo 2021-2027 dal bilancio generale dell’Unione europea.

(15)

Al fine di assicurare la riuscita del completamento del progetto ITER e la continuità della fornitura del sostegno nel settore d’intervento pertinente sin dall’inizio del QFP 2021-2027, è necessario che la presente decisione si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed entri in vigore con urgenza.

(16)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il contributo indicativo dell’Euratom all’Impresa comune per il periodo 2021-2027, comprese le relative spese di sostegno indicate al paragrafo 4 per lo stesso periodo, è pari a 5 614 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’importo di cui al paragrafo 3 può anche coprire le spese relative a preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione della presente decisione, comprese le spese amministrative, nonché quelle della valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Tale importo può anche coprire le spese relative a studi e riunioni di esperti e le spese relative a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione della presente decisione.»;

2)

l’articolo 5 ter è soppresso;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 quater

Valutazione

1.   Le valutazioni dell’attuazione della presente decisione si svolgono periodicamente e in tempo utile per alimentare il processo decisionale.

2.   Una volta che siano disponibili sufficienti informazioni circa l’attuazione della presente decisione nel periodo 2021-2027, la Commissione effettua una valutazione intermedia dell’attuazione della presente decisione al più tardi entro il 2024.

3.   Al termine dell’attuazione della presente decisione, al più tardi entro quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione finale dell’attuazione della presente decisione.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 quinquies

Comunicazione, visibilità e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte a titolo della presente decisione e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

(2)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(4)  Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).


23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/45


DECISIONE (PESC) 2021/282 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/904 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 (1) che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale.

(2)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/904 (2) che proroga il mandato del sig. BURIAN quale RSUE per l’Asia centrale. Il mandato dell’RSUE è stato ulteriormente prorogato dalla decisione (PESC) 2020/252 del Consiglio (3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi, nei limiti dell’importo di riferimento finanziario previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/904 come modificata della decisione (PESC) 2020/252.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/904 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Peter BURIAN quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 30 giugno 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),»;

2)

all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato dell’RSUE deve essere presentata entro il 30 aprile 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).

(2)  Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 12).

(3)  Decisione (PESC) 2020/252 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/904 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 7).


23.2.2021   

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L 62/47


DECISIONE (PESC) 2021/283 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1)

Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2274 (1) che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel.

2)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/906 (2) che proroga il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel. Il mandato dell’RSUE è stato prorogato con la decisione (PESC) 2020/253 del Consiglio (3). Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2021.

3)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 4 mesi, nei limiti dell'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/906, modificata dalla decisione (PESC) 2020/253.

(4)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/906 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel è prorogato fino al 30 giugno 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

all'articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato dell'RSUE deve essere presentata entro il 30 aprile 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 44).

(2)  Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 22).

(3)  Decisione (PESC) 2020/253 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 9).


23.2.2021   

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L 62/49


DECISIONE (PESC) 2021/284 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

recante modifica della decisione (PESC) 2019/346 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/346 (1) che nomina il sig. Eamon GILMORE rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell’RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2021.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un ulteriore periodo di 24 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2023.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/346 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del signor Eamon GILMORE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2023 è pari a 2 690 000,00 EUR.»;

3)

all’articolo 12, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2019/346 del Consiglio, del 28 febbraio 2019, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani (GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 12).


23.2.2021   

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L 62/51


DECISIONE (PESC) 2021/285 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

(2)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/907 (2), che ha prorogato il mandato dell’RSUE, modificata dalla decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio (3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia di altri 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

«Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato

«Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare e agevolare tale cooperazione su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata, e agevolare tale cooperazione; incoraggiare e agevolare, ove possibile, la cooperazione transfrontaliera e oltre i confini per rispondere alle esigenze locali e creare fiducia e riconciliazione;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e l’OSCE; e a sostegno del gruppo di Minsk dell’OSCE e dei suoi copresidenti;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;

ii)

contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

iii)

agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;

f)

agevolare gli sforzi inclusivi di costruzione della pace nelle società e contribuirvi allo scopo di superare i conflitti e consolidare la pace;

g)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione a possibili soluzioni del conflitto;

h)

intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

i)

assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

j)

nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.»;

3)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è pari a 2 940 000 EUR.»;

4)

all’articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

(2)  Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 27).

(3)  Decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 11).


23.2.2021   

IT

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L 62/53


DECISIONE (PESC) 2021/286 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/1248, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1248 (1), con cui ha nominato la sig.ra Susanna TERSTAL rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente (PPMO).

(2)

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/250 (2), che ha prorogato il mandato della sig.ra Susanna TERSTAL quale RSUE per il PPMO. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2021.

(3)

Il mandato dell'RSUE per il PPMO dovrebbe essere prorogato di altri due mesi, nei limiti dell'importo di riferimento finanziario fissato all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1248, come modificato dalla decisione (PESC) 2020/250.

(4)

L'RSUE per il PPMO espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1248 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato della sig.ra Susanna TERSTAL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente (PPMO) è prorogato fino al 30 aprile 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2018/1248 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 9).

(2)  Decisione (PESC) 2020/250 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/1248 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 54 I del 26.2.2020, pag. 3).