ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2021
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. L’articolo 148 TFUE impone agli Stati membri di attuare politiche in materia di occupazione che tengano conto degli orientamenti in materia di occupazione elaborati dal Consiglio. Il coordinamento della politica economica degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune. |
(2) |
L’articolo 175 TFUE impone, tra l’altro, agli Stati membri di coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174. |
(3) |
L’epidemia di COVID-19 all’inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire nell’Unione e nel mondo. Nell’Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e la resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell’Unione per far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche. Soprattutto le donne sono state colpite con particolare durezza dalle conseguenze economiche della crisi COVID-19. La crisi COVID-19, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su strutture economiche e sociali robuste e sostenibili aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. È stata anche chiaramente dimostrata la necessità di una preparazione dei sistemi sanitari, dei servizi pubblici essenziali così come di efficaci meccanismi di protezione sociale. Riforme e investimenti a favore della crescita, sostenibili, intelligenti e socialmente responsabili, politiche di bilancio solide così come la creazione di posti di lavoro di elevata qualità per rispondere alle nuove sfide, affrontare le debolezze economiche strutturali e rafforzare la resilienza economica saranno pertanto essenziali per riportare l’economia e la società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le divergenze economiche, sociali e territoriali nell’Unione. Ciò dovrebbe avvenire nell’interesse del benessere dei cittadini dell’Unione e nel rispetto dei pertinenti principi dei diritti fondamentali. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR al momento dell’adozione. Il programma di sostegno alle riforme strutturali è stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali favorevoli alla crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno tecnico nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali è fornito dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri, e può interessare un ampio ventaglio di aree di intervento. Il presente regolamento è concepito come una continuazione di tale programma, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri, reintegrando al contempo gli adeguamenti del caso. |
(5) |
Gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di proseguire e rafforzare il sostegno agli Stati membri nell’attuazione delle riforme («strumento»). |
(6) |
A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le sfide e le priorità di riforma nazionali e monitorare l’attuazione di tali priorità. Gli Stati membri elaborano anche le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di quelle priorità nel contesto del semestre europeo. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall’Unione nell’ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi. Per quanto riguarda le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, lo strumento apporterebbe un evidente valore aggiunto nell’aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese. |
(7) |
Lo strumento, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’Unione e rappresentazione concreta degli impegni dell’Unione per l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all’attuazione del Green Deal europeo, all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo globale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e l’ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità dal 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Lo strumento dovrebbe inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie all’interno dell’Unione, tra cui la protezione del capitale naturale, la conservazione della biodiversità e il sostegno all’economia circolare e alla transizione energetica, in conformità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la transizione digitale e contribuire alla creazione del mercato unico digitale. |
(8) |
L’obiettivo generale dello strumento dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, sostenere una ripresa economica e sociale e una convergenza sostenibile ed equa, conseguire la resilienza, ridurre la povertà e le disuguaglianze, promuovere la parità di genere, aumentare la competitività, affrontare efficacemente le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate e attuare il diritto dell’Unione. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa e del loro quadro giudiziario, anche a livello regionale e locale, e nell’attuare gli obiettivi politici volti ad agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, in conformità dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali. |
(9) |
Gli obiettivi specifici dello strumento dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme nonché in materia di preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi adeguati, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente. |
(10) |
Al fine di aiutare gli Stati membri a concepire, elaborare e attuare le riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di ambiti di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, alla riforma del sistema giudiziario, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario e al miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, alla parità di genere, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica, alla previdenza e assistenza sociale così come alle capacità di rilevazione precoce e di risposta coordinata. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono la transizione verde e la transizione digitale. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la preparazione all’adesione alla zona euro. |
(11) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (6). Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e tenendo conto della domanda dello strumento. |
(12) |
Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito dello strumento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell’ambito dei fondi dell’Unione e di ritrasferire le risorse non impegnate, in conformità di un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acqualcoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro a tale Stato membro in merito all’utilizzo delle risorse trasferite. |
(13) |
Al fine soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito dello strumento, uno Stato membro dovrebbe poter richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo e dovrebbe sostenere i costi di tale sostegno aggiuntivo. Tali pagamenti dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario») e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a beneficio di tale Stato membro. |
(14) |
Il sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine di sostenere l’attuazione di riforme intraprese su iniziativa di Stati membri, riforme nell’ambito di processi di governance economica, in particolare quelle che danno efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese o azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione, e riforme connesse all’attuazione di programmi di aggiustamento economico. Lo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione, nella modifica, nell’attuazione e nella revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241. |
(15) |
In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per tale motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l’analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull’urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico. La Commissione dovrebbe organizzare ulteriori bandi ad hoc in risposta all’emergere di specifiche nuove esigenze degli Stati membri, anche, in via prioritaria, ai fini della preparazione, della modifica, dell’attuazione e della revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241. |
(16) |
Prima di richiedere un sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero poter consultare, se del caso, i portatori di interessi, quali le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, in conformità del diritto e delle prassi nazionali. |
(17) |
Dovrebbe essere inoltre specificato il contenuto dei piani di cooperazione e di sostegno che definiscono le misure per la fornitura di sostegno tecnico agli Stati membri. A tal fine, le misure di sostegno tecnico previste e il relativo contributo finanziario globale stimato dovrebbero tenere conto delle azioni e delle attività finanziate dai fondi dell’Unione o dai programmi dell’Unione. |
(18) |
Ai fini della rendicontabilità e della trasparenza e per garantire visibilità all’azione dell’Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, la Commissione dovrebbe trasmettere i piani di cooperazione e di sostegno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe poter intraprendere attività di comunicazione. La Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate. |
(19) |
Al fine di garantire una maggiore trasparenza per quanto riguarda il contributo tecnico al processo decisionale nazionale, la Commissione dovrebbe istituire un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili. Al fine di proteggere le informazioni sensibili e riservate relative ai loro interessi pubblici, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, ove giustificato, di non divulgare tali documenti senza il loro previo accordo. |
(20) |
L’attuazione dello strumento, in particolare le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro, dovrebbe essere disciplinata da disposizioni adottate mediante atti di esecuzione. Vista l’importanza di sostenere gli sforzi delle autorità nazionali nel perseguire e attuare le riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l’adozione di misure speciali per un periodo limitato. A tal fine, dovrebbe essere accantonato per misure speciali un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento, non superiore al 30 % dell’assegnazione annuale. |
(21) |
Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell’Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con i programmi dell’Unione in corso e ad essi complementari. È tuttavia opportuno che si eviti di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, e onde evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni, la Commissione e le autorità nazionali dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compreso il finanziamento dell’assistenza tecnica. |
(22) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8), è opportuno che il presente strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno. |
(23) |
È opportuno che la Commissione presenti simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento. Inoltre dovrebbe essere effettuata una valutazione intermedia indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi dello strumento, all’efficienza dell’utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. In tale contesto, il Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell’attuazione dello strumento. Una valutazione ex post indipendente dovrebbe inoltre esaminare l’impatto a lungo termine dello strumento. |
(24) |
Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l’attuazione del sostegno tecnico. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono definite nel regolamento finanziario Esse stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. |
(25) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
(26) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(27) |
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica delle misure di sostegno approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 2020 sulla base del regolamento (UE) 2017/825 o di qualsiasi altro atto dell’Unione applicabile a tale assistenza. Le misure approvate a norma del regolamento (UE) 2017/825 dovrebbero pertanto rimanere valide. A tal fine dovrebbe essere prevista anche una disposizione transitoria. |
(28) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico («strumento»).
Esso stabilisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello strumento, il bilancio dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza; |
(2) |
«autorità nazionale»: una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, punto 42), del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri; |
(3) |
«fondi dell’Unione»: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti; |
(4) |
«organizzazione internazionale»: un’organizzazione ai sensi dell’articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazioni assimilate a tale organizzazione a norma dello stesso articolo; |
(5) |
«semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» o «semestre europeo»: il processo definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (14); |
(6) |
«raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 121, paragrafo 2, e all’articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo. |
Articolo 3
Obiettivo generale
L’obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell’ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e dare attuazione al diritto dell’Unione.
Articolo 4
Obiettivi specifici
Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell’assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:
a) |
concepire, elaborare e attuare le riforme; |
b) |
preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241. |
Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.
Articolo 5
Ambito di applicazione
Gli obiettivi specifici di cui all’articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all’istruzione, alla produttività, alla ricerca e all’innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, con un’attenzione particolare alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione verde e giusta, e si concentrano in particolare su uno o più dei seguenti comparti:
a) |
la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, inclusi il bilancio verde e il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, l’amministrazione delle entrate e l’unione doganale, nonché la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, la frode, l’evasione e l’elusione fiscali; |
b) |
la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l’incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell’Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro; |
c) |
il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprese dell’economia sociale, la reindustrializzazione e la rilocalizzazione della produzione nell’Unione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti pubblici e privati, anche in infrastrutture fisiche e virtuali, i promotori di progetti e i vivai di progetti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza, gli appalti pubblici efficienti e trasparenti, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla digitalizzazione; |
d) |
l’istruzione, l’apprendimento permanente e la formazione, l’istruzione e la formazione professionali, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l’alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, l’invecchiamento attivo, la parità di genere, le politiche in materia di protezione civile, frontiere e migrazione, la promozione dell’inclusione sociale, nonché la lotta alla povertà, alla disparità di reddito e a tutte le forme di discriminazione; |
e) |
un’assistenza sanitaria pubblica, dei sistemi di sicurezza sociale, un’assistenza e una protezione sociale e dei servizi di assistenza all’infanzia accessibili, anche dal punto di vista economico, e resilienti; |
f) |
le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale e della transizione verde e giusta, le soluzioni di governo elettronico, gli appalti elettronici, la connettività, l’accesso ai dati e la governance dei dati, le soluzioni per la protezione dei dati, l’e-learning, l’uso di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, l’azione per il clima, i trasporti e la mobilità, la promozione dell’economia circolare, dell’efficienza energetica e delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica, la lotta alla povertà energetica e il conseguimento della sicurezza energetica, nonché per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari; |
g) |
le politiche per il settore finanziario e la regolamentazione di quest’ultimo, compresi l’alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l’accesso ai finanziamenti e i prestiti all’economia reale, in particolare per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e gli imprenditori; |
h) |
la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche; |
i) |
la preparazione per l’adesione alla zona euro; e |
j) |
la rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi, nonché la garanzia della continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali. |
Articolo 6
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 864 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme strutturali.
3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite – su loro richiesta e conformemente alle condizioni e alla procedura stabilite in un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti – allo strumento per finanziare richieste di sostegno tecnico chiaramente individuate e possono essere ritrasferite qualora non vengano impegnate. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che ha richiesto il trasferimento, anche a livello regionale e locale.
Articolo 7
Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo
1. Oltre al sostegno tecnico coperto dal bilancio di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo nell’ambito dello strumento e ne sostengono le relative spese.
2. I pagamenti effettuati da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna previste dall’atto di base in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati esclusivamente a beneficio di detto Stato membro.
CAPO II
SOSTEGNO TECNICO
Articolo 8
Azioni ammissibili al sostegno tecnico
In conformità degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:
a) |
prestazione di consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative; |
b) |
messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all’occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature; |
c) |
creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:
|
d) |
raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni, tra cui sull’integrazione e il monitoraggio della dimensione climatica e di genere, nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento; |
e) |
organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere; |
f) |
creazione delle capacità informatiche, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, cibersicurezza, soluzioni di software e hardware aperto, soluzioni per la protezione dei dati nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione o della giustizia; |
g) |
svolgimento di studi, inclusi studi di fattibilità, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d’impatto, comprese valutazioni dell’impatto di genere, ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; |
h) |
definizione ed esecuzione di progetti e strategie di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l’e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone prassi, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso le reti sociali o le piattaforme sociali; |
i) |
raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell’ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; e |
j) |
qualsiasi altra attività pertinente a sostegno dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4. |
Articolo 9
Richiesta di sostegno tecnico
1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell’ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno tecnico.
2. Affinché le riforme perseguite dagli Stati membri godano di ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico nell’ambito dello strumento possono consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi prima di richiedere il sostegno tecnico, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.
3. Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nelle circostanze legate:
a) |
all’attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4; |
b) |
all’attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione; |
c) |
all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione nell’ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) per gli Stati membri la cui moneta è l’euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (16) per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro; |
d) |
alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri. |
4. La Commissione organizza appositi inviti a presentare richieste supplementari in risposta all’emergere di specifiche esigenze degli Stati membri, come ad esempio per la presentazione di richieste connesse ai casi di cui al paragrafo 3, lettera d).
5. Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con gli Stati membri, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un’analisi degli indicatori socio-economici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri interessati concordano le aree prioritarie per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata delle misure di sostegno da prevedere e il contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da illustrare in un piano di cooperazione e di sostegno («piano di cooperazione e di sostegno»).
6. Il piano di cooperazione e di sostegno indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 10
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno
1. La Commissione trasmette simultaneamente e senza indebito ritardo, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) |
non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici; |
b) |
dopo un periodo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull’attuazione delle misure di sostegno, e comunque non oltre due mesi dall’attuazione di dette misure nell’ambito del piano di cooperazione e di sostegno. |
3. La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.
Articolo 11
Finanziamenti complementari
Le azioni finanziate a norma dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell’Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.
Articolo 12
Attuazione dello strumento
1. La Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario.
2. Le misure nell’ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da persone o entità in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell’Unione a favore delle azioni di cui all’articolo 8 del presente regolamento assume la forma di:
a) |
sovvenzioni; |
b) |
appalti pubblici; |
c) |
rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno; |
d) |
contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e |
e) |
azioni realizzate in gestione indiretta. |
3. Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:
a) |
negli Stati membri; |
b) |
nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite. |
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.
4. Il sostegno tecnico può essere fornito con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.
5. Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati all’articolo 4.
6. Ai fini dell’attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
I programmi di lavoro indicano:
a) |
l’importo assegnato allo strumento; |
b) |
le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente regolamento e nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 e le azioni ammissibili indicate all’articolo 8 del presente regolamento; e |
c) |
i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario. |
7. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30 % dell’assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria relative a uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo.
La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni di cui al presente regolamento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Tali misure speciali hanno fine entro sei mesi dalla loro adozione e possono essere sostituite da sostegno tecnico alle condizioni di cui all’articolo 9.
CAPO III
COMPLEMENTARITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Articolo 13
Coordinamento e complementarità
1. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:
a) |
garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione; |
b) |
ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e |
c) |
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell’ambito dello strumento. |
2. La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
Articolo 14
Monitoraggio dell’attuazione
1. La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento in relazione al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell’allegato. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dello strumento.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell’attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.
Articolo 15
Relazione annuale
1. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento («relazione annuale»).
2. La relazione annuale comprende informazioni riguardanti:
a) |
le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1; |
b) |
l’analisi dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri; |
c) |
i piani di cooperazione e di sostegno di cui all’articolo 9, paragrafo 5; |
d) |
le misure speciali adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7; |
e) |
l’attuazione delle misure di sostegno, se del caso anche a livello nazionale e regionale; e |
f) |
le attività di comunicazione svolte dalla Commissione. |
3. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell’attuazione dello strumento.
Articolo 16
Valutazione intermedia e valutazione ex post
1. Entro il 20 febbraio 2025 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione intermedia indipendente sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione esamina, in particolare, la misura in cui sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, l’adeguatezza e l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. I risultati della relazione di valutazione intermedia possono essere utilizzati, se del caso, per eventuali proposte legislative pertinenti.
2. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presente simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione ex post indipendente. Tale relazione consiste in una valutazione globale dell’attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sull’impatto del presente regolamento a lungo termine.
Articolo 17
Trasparenza
La Commissione istituisce un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili di cui all’articolo 8. Ove giustificato, gli Stati membri interessati possono chiedere che la Commissione non divulghi tali documenti senza il loro previo accordo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1. Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.
2. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento relative alla gestione di azioni e attività avviate a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il president
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 364 del 28.10.2020, pag. 132.
(2) GU C 440 del 18.12.2020, pag. 160.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2021.
(4) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(10) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(11) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(12) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(14) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
ALLEGATO
INDICATORI
Il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.
Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.
Indicatori di output
a) |
numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi; |
b) |
numero di attività di sostegno tecnico svolte; |
c) |
risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni; |
indicatori di risultato
d) |
risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente e adozione di nuove procedure e azioni per potenziare l’attuazione delle riforme; |
indicatori di impatto
e) |
gli obiettivi fissati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l’altro, al sostegno tecnico ricevuto. |
La Commissione effettua la valutazione ex post di cui all’articolo 16 anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l’attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l’obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l’occupazione e la coesione.
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/17 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. L'articolo 148 TFUE stabilisce che gli Stati membri devono attuare politiche in materia di occupazione che tengano conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è pertanto una questione di interesse comune. |
(2) |
L'articolo 175 TFUE stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono coordinare le proprie politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE. |
(3) |
L'articolo 174 TFUE stabilisce che, per promuovere il suo generale sviluppo armonioso, l'Unione sviluppa e prosegue l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, a norma del medesimo articolo, l'Unione mira in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Gli sforzi per la riduzione delle disparità dovrebbero andare a beneficio soprattutto delle regioni insulari e periferiche. Nell'attuazione delle politiche dell'Unione è opportuno tenere conto delle diverse posizioni di partenza e specificità delle regioni. |
(4) |
A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo»), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Oltre a misure che rafforzano la competitività, il potenziale di crescita e la sostenibilità della finanza pubblica, è altresì opportuno introdurre riforme basate sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, con l'obiettivo di creare un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire un pari livello di opportunità e protezione sociale, anche in termini di accesso, tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini dell'Unione. Gli Stati membri devono elaborare le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme, tenendo in considerazione l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) («accordo di Parigi»), i piani nazionali per l'energia e il clima adottati nell'ambito della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i piani per una transizione giusta e i piani di attuazione della garanzia per i giovani, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. È opportuno presentare dette strategie, se del caso, unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
(5) |
Nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020 e nel pacchetto di primavera ed estate del semestre europeo 2020, la Commissione ha sottolineato che il semestre europeo dovrebbe contribuire al conseguimento del Green Deal europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. |
(6) |
L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio nell'Unione e nel mondo, richiedendo una reazione urgente e coordinata sia a livello di Unione che a livello nazionale per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali nonché agli effetti asimmetrici per gli Stati membri. La crisi COVID-19, così come la precedente crisi economica e finanziaria del 2009, hanno dimostrato che lo sviluppo di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari e di welfare basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire con maggiore efficacia e in modo equo e inclusivo agli shock e a registrare una più rapida ripresa. La mancanza di resilienza può anche comportare effetti di ricaduta negativi dovuti agli shock tra Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, ponendo in tal modo sfide per la convergenza e la coesione nell'Unione. Riduzioni della spesa in settori come l'istruzione, la cultura e i settori creativi e nella sanità può rivelarsi controproducente ai fini di una rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità con cui le economie e le società degli Stati membri si riprenderanno da tale crisi, rapidità che dipende a sua volta dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie e strutture sociali. Riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita che affrontino le carenze strutturali delle economie degli Stati membri, e che rafforzano la resilienza degli Stati membri, ne aumentino la produttività e conducano a una loro maggiore competitività, saranno pertanto essenziali per riportare tali economie sul giusto corso e ridurre le disuguaglianze e le divergenze nell'Unione. |
(7) |
Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Un mercato interno ben funzionante e investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un'economia basata sulla conoscenza, nella transizione verso l'energia pulita e nella promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali dell'economia sono importanti per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050. |
(8) |
Nell'ambito della crisi COVID-19, è necessario rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri- Il dispositivo dovrebbe essere uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione. Dovrebbe avere carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. Anche gli investimenti privati potrebbero essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato. |
(9) |
Le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo dovrebbero aiutare a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento, il che rafforzerà l'autonomia strategica dell'Unione parallelamente a un'economia aperta. Le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo dovrebbero generare altresì un valore aggiunto europeo. |
(10) |
È opportuno assicurare la ripresa e migliorare la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il sostegno a misure riguardanti settori di intervento di pertinenza europea strutturati in sei pilastri («sei pilastri»), vale a dire: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. |
(11) |
La transizione verde dovrebbe essere sostenuta da riforme e investimenti in tecnologie e capacità verdi, tra cui la biodiversità, l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici e l'economia circolare, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione, promuovendo la crescita sostenibile, creando posti di lavoro e preservando la sicurezza energetica. |
(12) |
Le riforme e gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali aumenteranno la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuiranno a rendere quest'ultima più resiliente, più innovativa e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. Le riforme e gli investimenti dovrebbero in particolare promuovere la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, cluster e poli di innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte. La transizione digitale dovrebbe inoltre incentivare la digitalizzazione delle PMI. Gli investimenti in tecnologie digitali dovrebbero rispettare i principi di interoperabilità, efficienza energetica e protezione dei dati personali, consentire la partecipazione delle PMI e delle start-up e promuovere il ricorso a soluzioni open source. |
(13) |
Le riforme e gli investimenti per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e per un mercato interno ben funzionante con PMI forti, dovrebbero mirare a rafforzare il potenziale di crescita e consentire una ripresa sostenibile dell'economia dell'Unione. Tali riforme e investimenti dovrebbero inoltre promuovere l'imprenditorialità, l'economia sociale, lo sviluppo di infrastrutture e di trasporti sostenibili nonché l'industrializzazione e la reindustrializzazione, oltre ad attenuare l'effetto della crisi COVID-19 sull'economia. |
(14) |
Le riforme e gli investimenti nella coesione sociale e territoriale dovrebbero inoltre contribuire a combattere la povertà e ad affrontare la disoccupazione, affinché le economie degli Stati membri si riprendano, senza lasciare nessuno indietro. Dette riforme e investimenti dovrebbero condurre alla creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e all'inclusione e integrazione dei gruppi svantaggiati e consentire di rafforzare il dialogo sociale, le infrastrutture e i servizi e i sistemi di protezione sociale e di welfare. |
(15) |
La crisi COVID-19 ha inoltre messo in luce l'importanza delle riforme e degli investimenti nella sanità e della resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di aumentare, tra l'altro, la preparazione alle crisi e la capacità di risposta alle crisi, in particolare migliorando la continuità delle attività e del servizio pubblico, l'accessibilità e la capacità dei sistemi sanitari e di assistenza, l'efficacia della pubblica amministrazione e dei sistemi nazionali, anche riducendo al minimo gli oneri amministrativi, e l'efficacia dei sistemi giudiziari, nonché la prevenzione delle frodi e la vigilanza antiriciclaggio. |
(16) |
Le riforme e gli investimenti a favore della prossima generazione, dell'infanzia e dei giovani sono essenziali per promuovere l'istruzione e le competenze, comprese quelle digitali, l'aggiornamento, la riconversione e la riqualificazione professionali della forza lavoro, il programma di integrazione per i disoccupati, le politiche di investimento nell'accesso e nelle opportunità per l'infanzia e i giovani in relazione all'istruzione, alla salute, alla nutrizione, al lavoro e all'alloggio, e le politiche che colmano il divario generazionale in linea con gli obiettivi della garanzia per l'infanzia e della garanzia per i giovani. È opportuno che tali azioni garantiscano che la prossima generazione di europei non risenta in modo permanente dell'impatto della crisi COVID-19 e che il divario generazionale non si acuisca ulteriormente. |
(17) |
Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, compresi il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza economica, sociale e istituzionale degli Stati membri. |
(18) |
È opportuno scegliere le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. Il sostegno finanziario non rimborsabile nell'ambito del dispositivo dovrebbe assumere la forma di un contributo sui generis dell'Unione, da determinare sulla base di un contributo finanziario massimo calcolato per ciascuno Stato membro e tenendo conto dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza, e dovrebbe essere erogato in funzione del conseguimento dei risultati in riferimento ai traguardi e agli obiettivi del piano per la ripresa e la resilienza. Pertanto, tale contributo dovrebbe essere stabilito conformemente alla normativa settoriale prevista dal presente regolamento, in conformità delle norme di semplificazione relative ai finanziamenti non collegati ai costi stabiliti a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»). È opportuno pertanto definire norme e procedure specifiche nel presente regolamento, fatti salvi i principi generali della gestione di bilancio a norma del regolamento finanziario, per quanto riguarda l'assegnazione, l'attuazione e il controllo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento. I finanziamenti non collegati ai costi dovrebbero applicarsi al livello dei pagamenti effettuati dalla Commissione a favore degli Stati membri in quanto beneficiari, indipendentemente dal rimborso sotto qualsiasi forma dei contributi finanziari degli Stati membri ai destinatari finali. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare tutte le forme di contributo finanziario, comprese le opzioni semplificate in materia di costi. Fatto salvo il diritto della Commissione di intervenire in caso di frode, corruzione, conflitto di interessi o duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, i pagamenti non dovrebbero essere soggetti a controlli sui costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. |
(19) |
A norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (7) ed entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. Le modalità di utilizzo di tali risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento (UE) 2020/2094. |
(20) |
Il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il dispositivo non dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, sostituire le spese nazionali correnti. |
(21) |
Garantire un alto livello di sicurezza informatica e fiducia nelle tecnologie è un presupposto indispensabile per il successo della trasformazione digitale nell'Unione. Nelle conclusioni del 1° e 2 ottobre 2020 il consiglio europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri ad avvalersi appieno del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G, adottato il 29 gennaio 2020, e in particolar modo ad applicare le pertinenti restrizioni ai fornitori ad alto rischio per gli asset chiave definiti critici e sensibili nelle valutazioni dei rischi coordinate a livello di Unione. Il Consiglio europeo ha sottolineato che i potenziali fornitori del 5G devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi comuni. |
(22) |
Al fine di promuovere le sinergie tra il dispositivo, il programma InvestEU istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (il regolamento InvestEU), e lo strumento di sostegno tecnico, istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), i piani per la ripresa e la resilienza potrebbero includere, entro un certo massimale, contributi ai comparti degli Stati membri nell'ambito del programma InvestEU e dello strumento di sostegno tecnico, in conformità del presente regolamento. |
(23) |
Il dispositivo, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le misure sostenute dal dispositivo e incluse nei piani per la ripresa e la resilienza dei singoli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare almeno il 37 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui a un allegato del presente regolamento. Tale metodologia dovrebbe essere utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato al presente regolamento. Previo accordo dello Stato membro interessato e della Commissione, i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici dovrebbero poter essere aumentati al 40 o al 100 % per i singoli investimenti, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza, per tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano in maniera credibile l'impatto sugli obiettivi climatici. A tal fine, i coefficienti di sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un importo complessivo del 3 % della dotazione del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti. Il dispositivo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità dell'Unione, e il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (principio «non arrecare un danno significativo»). |
(24) |
In considerazione dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione. |
(25) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure incluse nei loro piani per la ripresa e la resilienza sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione dovrebbe predisporre orientamenti tecnici a tal fine. L'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 non dovrebbe incidere su tali orientamenti. |
(26) |
Anche le misure sostenute dal dispositivo e incluse nei piani per la ripresa e la resilienza dei singoli Stati membri dovrebbero essere pari a un importo che rappresenti almeno il 20 % della dotazione del piano per la ripresa e la resilienza per la spesa digitale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero calcolare il coefficiente di sostegno per gli obiettivi digitali sulla base di una metodologia che rifletta la misura in cui tale sostegno nell'ambito del dispositivo contribuisce agli obiettivi digitali. I coefficienti per le singole misure dovrebbero essere determinati sulla base dei settori di intervento stabiliti in un allegato del presente regolamento. La metodologia dovrebbe essere utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento. Previo accordo dello Stato membro interessato e della Commissione, dovrebbe essere possibile aumentare tali coefficienti di sostegno al 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, al fine di tenere conto delle riforme correlate che aumentano l'impatto delle misure sugli obiettivi digitali. |
(27) |
Ai fini della determinazione del contributo delle misure pertinenti nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza ai target climatici e digitali, dovrebbe essere possibile prendere in considerazione tali misure in entrambi gli obiettivi secondo le loro metodologie rispettive. |
(28) |
Le donne sono state particolarmente colpite dalla crisi COVID-19, dato che rappresentano la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'Unione e combinano il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative. La situazione è particolarmente difficile per i genitori soli, l'85 % dei quali è costituito da donne. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati ai sensi del presente regolamento. Gli investimenti in solide infrastrutture di assistenza sono essenziali anche per garantire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne, costruire società resilienti, combattere il precariato in un settore a prevalenza femminile, stimolare la creazione di posti di lavoro nonché prevenire la povertà e l'esclusione sociale, e hanno un effetto positivo sul prodotto interno lordo (PIL) in quanto consentono a un maggior numero di donne di svolgere un lavoro retribuito. |
(29) |
Dovrebbe essere istituito un meccanismo per garantire il collegamento tra il dispositivo e una sana governance economica, che consenta alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti nell'ambito del dispositivo. L'obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del quadro di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa per la sospensione degli impegni. La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a una discussione sull'applicazione di tale meccanismo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. Affinché la Commissione possa tenere in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo, il dialogo strutturato dovrebbe avvenire entro quattro settimane dalla data in cui la Commissione informa il Parlamento europeo dell'applicazione di tale meccanismo. |
(30) |
L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei traguardi e obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
(31) |
Entro il 31 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine la Commissione dovrebbe tener conto degli indicatori comuni e del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui al presente regolamento, nonché delle altre informazioni pertinenti disponibili. La commissione competente del Parlamento europeo potrebbe invitare la Commissione a presentare i principali risultati della sua relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e sulla resilienza istituito dal presente regolamento. |
(32) |
Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che i piani per la ripresa e la resilienza prevedano misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un pacchetto coerente. Dovrebbero essere ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell'ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con i programmi nazionali di riforma, i piani nazionali per l'energia e il clima, i piani per una transizione giusta, il piano di attuazione della Garanzia per i giovani e gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che i piani per la ripresa e la resilienza stabiliscano inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Tali misure dovrebbero consentire un rapido conseguimento degli obiettivi, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle norme e delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero inoltre rispettare i principi orizzontali del dispositivo. |
(33) |
I piani per la ripresa e la resilienza non dovrebbero pregiudicare il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della legislazione e delle prassi dell'Unione e nazionali. |
(34) |
Le autorità regionali e locali possono essere partner importanti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale. |
(35) |
Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (11), dovrebbe essere possibile applicare il presente regolamento allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate da tali regolamenti. |
(36) |
Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. È auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nell'ambito del semestre europeo e, se disponibili, sulla base delle informazioni relative all'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza negli anni precedenti. |
(37) |
Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri nell'ambito del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario non rimborsabile. Il 70 % di tale contributo finanziario massimo dovrebbe essere calcolato sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro. Il 30 % di detto contributo finanziario massimo dovrebbe essere calcolato sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale durante il periodo 2020-2021, basandosi, per i dati non disponibili al momento del calcolo, sulle previsioni della Commissione per l'autunno 2020, da aggiornare entro il 30 giugno 2022 con i risultati effettivi. |
(38) |
È necessario stabilire una procedura di presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Gli Stati membri dovrebbero presentare ufficialmente i loro piani per la ripresa e la resilienza di norma entro il 30 aprile e potrebbero presentarlo in unico documento integrato unitamente al proprio programma nazionale di riforma. Per garantire l'attuazione rapida del dispositivo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano per la ripresa e la resilienza. |
(39) |
Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Tale piano dovrebbe specificare in che modo, tenendo conto delle misure in esso contenute, esso rappresenti una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato e contribuisca in modo appropriato ai sei pilastri, tenendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua supervisione e attuazione, compresi i traguardi e gli obiettivi e la stima dei costi, nonché l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica, sociale e istituzionale, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e i giovani, e sull'attenuazione delle ripercussioni economiche e sociali della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, rafforzando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione. Il piano dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per la transizione verde, compresa la biodiversità, e la transizione digitale e includere altresì una spiegazione di come contribuisca ad affrontare con efficacia le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, ivi compresi gli aspetti fiscali e le raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Dovrebbe anche includere una spiegazione di come il piano per la ripresa e la resilienza garantisca che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi in tale piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»). Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe indicare il contributo previsto per l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti, nonché riportare una sintesi del processo di consultazione condotto con i portatori di interessi nazionali. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe contenere una spiegazione dei piani, dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro intesi a prevenire, individuare e rettificare i conflitti di interessi, la corruzione e la frode e a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Il piano per la ripresa e la resilienza potrebbe comprendere anche progetti transfrontalieri o multinazionali. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(40) |
L'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi. |
(41) |
La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto da ogni Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe rispettare pienamente la titolarità nazionale del piano e tenere pertanto in considerazione le giustificazioni e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro, sulla base dell'elenco di criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare i piani per la ripresa e la resilienza proposti e, se del caso, i relativi aggiornamenti entro due mesi dalla presentazione ufficiale dei piani per la ripresa e la resilienza. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione dovrebbero poter convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. |
(42) |
È opportuno definire orientamenti adeguati in un allegato del presente regolamento, che fungano da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione del piano per la ripresa e la resilienza e per la definizione del contributo finanziario in linea con gli obiettivi e agli altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. Per garantire trasparenza ed efficienza, è opportuno istituire a tal fine un sistema di rating per la valutazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza. I criteri relativi alle raccomandazioni specifiche per paese, al rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale, e che contribuiscono all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, dovrebbero richiedere il punteggio più alto della valutazione. Anche l'effettivo contributo alle transizioni verde e digitale dovrebbe rappresentare una condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva. |
(43) |
Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani per la ripresa e la resilienza di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro interessato, a consulenze inter pares e a un sostegno tecnico. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere assistenza nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri. |
(44) |
A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato. |
(45) |
Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza mediante una decisione di esecuzione, basata su una proposta della Commissione, e dovrebbe adoperarsi per adottare tale decisione entro quattro settimane dall'adozione di tale proposta. A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tali costi totali stimati sono inferiori al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata, su proposta della Commissione, al fine di includere il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato sulla base dei risultati effettivi nel giugno 2022. Il Consiglio dovrebbe adottare la pertinente decisione di modifica senza indebiti ritardi. |
(46) |
Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi COVID-19 e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili nell'ambito del dispositivo, i fondi dovrebbero essere resi disponibili entro il 31 dicembre 2023. A tal fine dovrebbe essere possibile impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 il 70 % dell'importo disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile e il 30 % tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Entro il 31 dicembre 2021, su richiesta di uno Stato membro da presentare unitamente al piano per la ripresa e la resilienza, un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito dello Stato membro interessato può essere versato sotto forma di prefinanziamento, per quanto possibile, entro due mesi dall'adozione degli impegni giuridici da parte della Commissione. |
(47) |
Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno finanziario al piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro sotto forma di prestito, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione, sulla base di una richiesta debitamente motivata da parte dello Stato membro interessato. I prestiti a sostegno dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere forniti fino al 31 dicembre 2023 e dovrebbero essere forniti a scadenze che riflettano la natura a lungo termine di tali spese. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13), il calendario dei rimborsi dovrebbe essere fissato, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, in modo da garantire una riduzione costante e prevedibile delle passività. Tali scadenze potrebbero differire da quelle dei fondi che l'Unione ottiene in prestito per finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. È pertanto necessario prevedere la possibilità di derogare al principio stabilito all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, a norma del quale non dovrebbero essere cambiate le scadenze dei prestiti erogati per assistenza finanziaria. |
(48) |
La richiesta di sostegno sotto forma di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari più elevati connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e da un costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza rispetto al contributo finanziario massimo stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di sostegno sotto forma di prestito unitamente alla presentazione del piano per la ripresa e la resilienza. Qualora la richiesta di sostegno sotto forma di prestito fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano per la ripresa e la resilienza rivisto che preveda traguardi e obiettivi supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano il sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2023. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i sostegni sotto forma di prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo (RNL) nel 2019, come risulta dai dati di Eurostat contenuti nell'ultimo aggiornamento del maggio 2020. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. La Commissione dovrebbe valutare la richiesta di sostegno sotto forma di prestito entro due mesi. Agendo su proposta della Commissione, il Consiglio dovrebbe poter approvare tale valutazione a maggioranza qualificata mediante una decisione di esecuzione che il Consiglio dovrebbe adoperarsi per adottare entro quattro settimane dall'adozione di tale proposta della Commissione. |
(49) |
Uno Stato membro dovrebbe poter presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino tale modifica, la Commissione dovrebbe valutare il nuovo piano per la ripresa e la resilienza entro due mesi. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione dovrebbero poter convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione del nuovo piano per la ripresa e la resilienza mediante una decisione di esecuzione, basata su una proposta della Commissione e che dovrebbe adoperarsi per adottare entro quattro settimane dall'adozione della proposta. |
(50) |
Le istituzioni dell'Unione dovrebbero fare tutto il possibile per ridurre i tempi di valutazione al fine di garantire un'attuazione agevole e rapida del dispositivo. |
(51) |
Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. A tal fine, il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai traguardi e agli obiettivi supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (vale a dire, il sostegno finanziario non rimborsabile). |
(52) |
L'erogazione dei fondi nell'ambito del dispositivo è subordinata al conseguimento soddisfacente, da parte degli Stati membri, dei pertinenti traguardi e obiettivi quali stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza, dopo che la valutazione di tali piani è stata approvata dal Consiglio. Prima di adottare una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, se del caso, del prestito, la Commissione dovrebbe chiedere al comitato economico e finanziario di esprimere un parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri sulla base di una valutazione preliminare da parte della Commissione. Affinché la Commissione possa tenerne conto per la sua valutazione, il parere del comitato economico e finanziario dovrebbe essere presentato entro quattro settimane dal ricevimento della valutazione preliminare da parte della Commissione. Nelle sue deliberazioni il comitato economico e finanziario deve adoperarsi per raggiungere un consenso. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, essi possono chiedere che il Presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo. I rispettivi Stati membri dovrebbero inoltre informare senza indugio il Consiglio e il Consiglio dovrebbe a sua volta informare immediatamente il Parlamento europeo. In tali circostanze eccezionali, nessuna decisione che autorizzi l'erogazione del contributo finanziario e, se del caso, del prestito dovrebbe essere presa fino a quando il successivo Consiglio europeo non avrà discusso in modo esaustivo la questione. Di norma, tale processo non dovrebbe richiedere più di tre mesi dal momento in cui la Commissione ha chiesto il parere del comitato economico e finanziario. |
(53) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del dispositivo basata sulla performance, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento due volte l'anno. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario. Ove possibile, il recupero dovrebbe essere garantito mediante compensazione con le erogazioni di finanziamenti in sospeso nell'ambito del dispositivo. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio. Tutti i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri dovrebbero essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, a eccezione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2020/2094 e dei casi in cui, sebbene l'impegno giuridico sia stato assunto o la decisione sia stata adottata, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3 di detto regolamento, è necessario che l'Unione sia in grado di onorare i propri obblighi nei confronti degli Stati membri, anche a seguito di una sentenza definitiva nei confronti dell'Unione. |
(54) |
La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro garantire che il dispositivo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell'attuazione del dispositivo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, in relazione alle misure sostenute dal dispositivo. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e monitoraggio, compreso un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per accedere a tali dati e informazioni e analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. |
(55) |
La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) dovrebbero poter utilizzare il sistema di informazione e monitoraggio nell'ambito delle loro competenze e dei loro diritti. |
(56) |
Per facilitare l'attuazione delle disposizioni degli Stati membri volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione informazioni sui beneficiari dei fondi stanziati dal bilancio dell'Unione, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
(57) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di garantire il discarico, l'audit e il controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 (14) o (UE) 2018/1725 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. |
(58) |
Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni semestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
(59) |
Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a chiedere il parere dei propri comitati nazionali per la produttività e istituzioni di bilancio indipendenti in merito ai loro piani per la ripresa e la resilienza, compresa l'eventuale convalida di elementi del loro piano per la ripresa e la resilienza. |
(60) |
Per garantire trasparenza e assunzione di responsabilità nell'attuazione del dispositivo, la Commissione dovrebbe trasmettere, subordinatamente all'eliminazione di informazioni sensibili o riservate o, se necessario, a opportune disposizioni in materia di riservatezza, al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente e a parità di condizioni, documenti e informazioni pertinenti, come i piani per la ripresa e la resilienza, o le loro modifiche, presentati dagli Stati membri, e le proposte di decisioni di attuazione del Consiglio rese pubbliche dalla Commissione. |
(61) |
Le commissioni competenti del Parlamento europeo potrebbero invitare ogni due mesi la Commissione a discutere, nell'ambito di un dialogo sulla ripresa e la resilienza, questioni che riguardano l'attuazione del dispositivo, come i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, la valutazione effettuata dalla Commissione, le conclusioni principali della relazione di riesame, lo stato di realizzazione dei traguardi e degli obiettivi, le procedure relative al pagamento e alla sospensione e qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione in relazione all'attuazione del dispositivo. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste. |
(62) |
Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, incluso il programma InvestEU. I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
(63) |
La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del dispositivo e misurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento in modo mirato e proporzionato. Nel monitoraggio dell'attuazione del dispositivo la Commissione dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione andrebbero imposti obblighi di comunicazione proporzionati. La Commissione dovrebbe stabilire mediante atti delegati gli indicatori comuni da utilizzare per le relazioni sui progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo e definire una metodologia per la comunicazione delle spese sociali, ivi incluse quelle destinate all'infanzia e ai giovani, nell'ambito del dispositivo. |
(64) |
A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16), tale dispositivo dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e un eccesso di regolamentazione. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul campo. |
(65) |
È opportuno istituire, mediante atto delegato, un apposito quadro di valutazione per illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri e i progressi compiuti per quanto riguarda l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni del dispositivo. Il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro dicembre 2021 ed essere aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. |
(66) |
Al fine di garantire una comunicazione dei risultati e un monitoraggio adeguati dell'attuazione del dispositivo, anche per quanto riguarda la spesa sociale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo al quadro di valutazione dedicato che illustra i progressi dell'attuazione e gli indicatori comuni da utilizzare nonché la metodologia per la comunicazione della spesa sociale, compresa quella a favore dell'infanzia e dei giovani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti nello stesso momento in cui pervengono agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(67) |
È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni concernenti l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi, i pagamenti e le sospensioni, nonché il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali, gli indici comuni e le spese finanziate a titolo dei sei pilastri. |
(68) |
Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo. |
(69) |
La valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il corrispondente sostegno finanziario dovrebbero essere adottati dal Consiglio mediante una decisione di esecuzione, su proposta della Commissione. A tal fine è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. Tali competenze di esecuzione relative al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi dovrebbero essere attribuite alla Commissione ed essere da questa esercitate secondo la procedura di esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Tenendo conto dell'eventuale necessità di un rapido pagamento del sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente del comitato dovrebbe ai sensi di tale regolamento valutare la possibilità, per qualsiasi progetto di atto di esecuzione, di abbreviare il termine per la convocazione del comitato e il termine entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. |
(70) |
Dopo l'adozione di una decisione di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei traguardi e degli obiettivi e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità operative. |
(71) |
Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano, in particolare, la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate ai sensi all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione. |
(72) |
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (19), (Euratom, CE) n. 2185/96 (20) e (UE) 2017/1939 (21) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure di prevenzione, individuazione, rettifica e indagine di casi di frode, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO ha facoltà, in conformità del regolamento (UE) 2017/1939, di svolgere indagini su casi di frode, corruzione e conflitti di interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, nonché a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti. |
(73) |
La Commissione dovrebbe poter impegnarsi in attività di comunicazione al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. |
(74) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(75) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIAMENTO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»).
Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»); |
2) |
«contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo; |
3) |
«semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (23); |
4) |
«traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi; |
5) |
«resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e |
6) |
«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:
a) |
transizione verde; |
b) |
trasformazione digitale; |
c) |
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti; |
d) |
coesione sociale e territoriale; |
e) |
salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e |
f) |
politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. |
Articolo 4
Obiettivi generali e specifici
1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.
Articolo 5
Principi orizzontali
1. Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9.
2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».
Articolo 6
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo:
a) |
mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094. Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario; |
b) |
mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094. |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.
Articolo 7
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse
1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.
Articolo 8
Attuazione
Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
Articolo 9
Addizionalità e finanziamento complementare
Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Articolo 10
Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica
1. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 126, paragrafi 8 o 11, TFUE, decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, a meno che non abbia determinato l'esistenza di una grave recessione economica dell'Unione nel suo complesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (25).
2. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi:
a) |
se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente; |
b) |
se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata; |
c) |
se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro; |
d) |
se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE. |
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza.
La decisione di sospendere i pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.
3. Una proposta di una decisione di sospendere gli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese dalla presentazione della proposta della Commissione.
La sospensione degli impegni si applica agli impegni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
4. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o del pagamento da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato comparato alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.
5. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale del 25 % degli impegni o dello 0,25 % del PIL nominale, se inferiore, in uno dei seguenti casi:
a) |
nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 1; |
b) |
nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera a); |
c) |
nel caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera b); |
d) |
nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). |
Nel caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percenttexuali massime indicate al primo comma.
6. Il Consiglio revoca la sospensione degli impegni su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nei seguenti casi:
a) |
se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo; |
b) |
se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento; |
c) |
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002; |
d) |
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE. |
Dopo che il Consiglio ha revocato la sospensione degli impegni, la Commissione può nuovamente contrarre impegni precedentemente sospesi, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4, 7 e 9 del regolamento (UE) 2020/2094.
Il Consiglio adotta una decisione relativa alla revoca della sospensione dei pagamenti su proposta della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, terzo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma del presente paragrafo.
7. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove la Commissione presenti una proposta a norma dei paragrafi 1 o 2, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sugli impegni e sui pagamenti che potrebbero essere oggetto di sospensione.
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'applicazione del presente articolo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. La Commissione tiene in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo.
La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.
8. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.
9. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
CAPO II
CONTRIBUTO FINANZIARIO, PROCESSO DI ASSEGNAZIONE, PRESTITI E RIESAME
Articolo 11
Contributo finanziario massimo
1. Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue:
a) |
per il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'allegato II; |
b) |
per il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione. |
2. Il calcolo del contributo finanziario massimo ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.
Articolo 12
Assegnazione del contributo finanziario
1. Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11.
2. Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
3. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
4. Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 13
Prefinanziamento
1. Previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'articolo 23.
2. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari e, laddove applicabile, il prestito da versare, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettere a) o h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.
3. Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo superi il 13 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, il seguente pagamento autorizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e, se necessario, i pagamenti successivi sono ridotti fino a compensare l'importo eccedente. Se i rimanenti pagamenti sono insufficienti, l'importo eccedente è restituito.
Articolo 14
Prestiti
1. Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.
2. Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari.
3. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra:
a) |
i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari; |
b) |
le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18; |
c) |
il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b). |
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11.
5. L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.
6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato.
7. Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h).
8. La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.
Articolo 15
Accordo di prestito
1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:
a) |
la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e |
b) |
le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. |
2. Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:
a) |
l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13; |
b) |
la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza; |
c) |
la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito; |
d) |
il numero massimo di rate e il piano di rimborso; |
e) |
gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3. |
3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.
4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.
5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.
Articolo 16
Relazione di riesame
1. Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo.
2. La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:
a) |
una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e contribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini; |
b) |
una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
|
c) |
lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
3. Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all'articolo 30, delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 27 e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'articolo 24.
4. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.
CAPO III
PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
Articolo 17
Ammissibilità
1. Entro l'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 e nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.
2. Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.
3. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell'ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta («Fondo per una transizione giusta»), nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.
4. I piani per la ripresa e la resilienza rispettano i principi orizzontali di cui all'articolo 5.
5. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002, il presente regolamento si applica allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite in tali regolamenti.
Articolo 18
Piano per la ripresa e la resilienza
1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell'articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.
3. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza dal 15 ottobre dell'anno precedente.
4. Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:
a) |
una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato; |
b) |
una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo; |
c) |
una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione; |
d) |
una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); |
e) |
una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza; |
f) |
una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali; |
g) |
se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell'Unione e nazionale; |
h) |
un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali; |
i) |
i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026; |
j) |
i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento; |
k) |
la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso; |
l) |
se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti; |
m) |
le misure di accompagnamento che possono essere necessarie; |
n) |
una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all'articolo 17; |
o) |
una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere; |
p) |
le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori; |
q) |
per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; |
r) |
una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione; |
s) |
se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e |
t) |
qualsiasi altra informazione pertinente. |
5. Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri.
Articolo 19
Valutazione della Commissione
1. La Commissione valuta il piano per la ripresa e la resilienza o, se del caso, il suo aggiornamento presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 2, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, e formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano per la ripresa e la resilienza, anche dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell'ambito del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti da tale Stato membro, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima di tale Stato membro, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.
3. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri, che applica in conformità dell'allegato V:
Pertinenza:
a) |
se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato; |
b) |
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo; |
c) |
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione; |
d) |
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine; |
e) |
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione; |
f) |
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali; |
Efficacia:
g) |
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato; |
h) |
se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza; |
Efficienza:
i) |
se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione; |
j) |
se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione; |
Coerenza:
k) |
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti. |
4. Qualora lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e, in particolare, se le riforme e gli investimenti supplementari riguardo ai quali è stata fatta tale richiesta soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione comunica una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui al paragrafo 1.
6. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.
Articolo 20
Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, del suo aggiornamento presentato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.
2. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari calcolati conformemente all'articolo 11.
3. Qualora lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari.
4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:
a) |
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11; |
b) |
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza; |
c) |
se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. |
5. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:
a) |
il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
b) |
il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 13 successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
c) |
la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza; |
d) |
il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme; |
e) |
le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 22; |
f) |
gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; |
g) |
le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e |
h) |
se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito. |
6. Le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione di cui al paragrafo 5, lettera e), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera f), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui al paragrafo 5, lettera g), e, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito di cui al paragrafo 5, lettera h), sono ulteriormente specificati in accordi operativi che devono essere conclusi dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.
7. Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
8. Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica senza indebito ritardo la sua decisione di esecuzione adottata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, per includervi il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 21
Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro
1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 2, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 22
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:
a) |
verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; |
b) |
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza; |
c) |
corredare una richiesta di pagamento di:
|
d) |
ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
|
e) |
autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati; |
f) |
conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario. |
3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di accedere ai dati pertinenti e di analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata di tale sistema da parte di Stati membri, anche con il sostegno dello strumento di sostegno tecnico.
5. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.
Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
Articolo 23
Impegno del contributo finanziario
1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022 e il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023.
2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
Articolo 24
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti
1. I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno.
3. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche degli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.
4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione.
5. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario. Tale decisione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
7. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo.
8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
9. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo 13 è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e, ove applicabile, del recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
10. In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi.
CAPO V
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 25
Trasparenza
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo, simultaneamente e alle stesse condizioni, al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali presentati ufficialmente dagli Stati membri e le proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo1, rese pubbliche dalla Commissione.
2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.
3. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza, in conformità delle norme applicabili.
4. La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.
5. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.
Articolo 26
Dialogo sulla ripresa e la resilienza
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:
a) |
lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento; |
b) |
i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; |
c) |
la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; |
d) |
le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2; |
e) |
lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; |
f) |
le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi; |
g) |
qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo. |
2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.
4. Il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30 funge da base per il dialogo sulla ripresa e sulla resilienza.
CAPO VI
COMUNICAZIONE
Articolo 27
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo
Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.
CAPO VII
COMPLEMENTARITA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Articolo 28
Coordinamento e complementarità
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:
a) |
garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione; |
b) |
ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e |
c) |
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo. |
Articolo 29
Monitoraggio dell'attuazione
1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.
2. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.
3. La Commissione riferisce ex post in merito alle spese finanziate dal dispositivo a titolo di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3. Tali relazioni si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento al fine di:
a) |
stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e |
b) |
definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo. |
5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli indicatori comuni.
Articolo 30
Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («quadro di valutazione») che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1.
3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4.
4. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2021 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.
Articolo 31
Relazione annuale
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo.
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo, comprese informazioni sullo stato dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi come pure sullo stato dei pagamenti e delle relative sospensioni.
3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni sui seguenti elementi:
a) |
il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali; |
b) |
i risultati del dispositivo sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4; |
c) |
le spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all'articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all'infanzia e alla gioventù, di cui all'articolo 29, paragrafo 4. |
4. Per riferire sulle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei documenti pertinenti da essa adottati ufficialmente nell'ambito del semestre europeo.
Articolo 32
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo
1. Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente.
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.
4. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.
Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 febbraio 2021.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO VIII
COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.
Articolo 35
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. COSTA
(1) GU C 364 del 28.10.2020, pag. 132.
(2) GU C 440 del 18.12.2020, pag. 160.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2021.
(4) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(5) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(8) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(9) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(10) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(13) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(18) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(19) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(20) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(21) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(22) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(23) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(24) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).
(25) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(26) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
ALLEGATO I
Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo
Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 11. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:
— |
popolazione; |
— |
inverso del PIL pro capite; |
— |
tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-2019); |
— |
la diminuzione del PIL reale nel 2020 e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 complessivamente. |
Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
— |
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 150 % della media dell'Unione; |
— |
la deviazione dalla media dell'Unione del tasso di disoccupazione di un singolo Stato membro è limitata a un massimo del 150 % della media dell'Unione. |
— |
Per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media dell'Unione), la deviazione dalla media dell'Unione del loro tasso di disoccupazione è limitata a un massimo del 75 %. |
Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:
MFCi = ν i × (FS)
in cui:
FS (Financial support, Sostegno finanziario) è il finanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); e
νi è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:
νi = 0,7 κi + 0,3 αi
in cui:
κiè il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato II; e
αi è il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato III.
ALLEGATO II
Il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), κi è definito come segue:
,
in cui e
,
con ,
υi ≤ 0,75 per gli Stati membri con e
υi ≤ 1,5 per gli Stati membri con with.
Definire (1):
— |
|
— |
|
— |
popi,2019 come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019; |
— |
popEU,2019 come la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019; |
— |
Ui,2015-2019 come il tasso di disoccupazione medio dello Stato membro i nel periodo 2015-2019; |
— |
UEU,2015-2019 come il tasso di disoccupazione medio dei 27 Stati membri dell'UE nel periodo 2015-2019 (per ogni anno la media ponderata dei 27 Stati membri dell'UE); |
— |
|
— |
|
(1) Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat; ultimo aggiornamento: maggio 2020 per i dati storici.
ALLEGATO III
Il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),αi, è definito come segue:
in cui
e
in cui
,
e
con
Definire:
— |
GDPi,t come il PIL reale dello Stato membro i nel periodo t = 2019, 2020, 2021; |
— |
|
— |
|
— |
popi,2019 come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019; |
— |
popEU,2019 come la popolazione totale dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019. |
La diminuzione del PIL reale per il 2020 (δGDPi,2020–2019) e la diminuzione complessiva del PIL reale per il periodo 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sono basate sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione e aggiornate entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi riportati nell'ultimo aggiornamento disponibile pubblicato nella serie Eurostat codice «tec00115 (Real GDP growth rate - volume)» (tasso di crescita del PIL reale - volume).
ALLEGATO IV
Applicando la metodologia negli allegati I, II e III all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, si otterranno la quota e l'importo seguenti per il contributo finanziario massimo per Stato membro, fatto salvo il calcolo aggiornato entro il 30 giugno 2022:
Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE |
|||||
|
per il 70 % dell'importo disponibile |
per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020 |
|
||
|
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
Totale |
BE |
1,56 % |
3 646 437 |
2,20 % |
2 278 834 |
5 925 271 |
BG |
1,98 % |
4 637 074 |
1,58 % |
1 631 632 |
6 268 706 |
CZ |
1,51 % |
3 538 166 |
3,41 % |
3 533 509 |
7 071 676 |
DK |
0,56 % |
1 303 142 |
0,24 % |
248 604 |
1 551 746 |
DE |
6,95 % |
16 294 947 |
9,01 % |
9 324 228 |
25 619 175 |
EE |
0,32 % |
759 715 |
0,20 % |
209 800 |
969 515 |
IE |
0,39 % |
914 572 |
0,07 % |
74 615 |
989 186 |
EL |
5,77 % |
13 518 285 |
4,11 % |
4 255 610 |
17 773 895 |
ES |
19,88 % |
46 603 232 |
22,15 % |
22 924 818 |
69 528 050 |
FR |
10,38 % |
24 328 797 |
14,54 % |
15 048 278 |
39 377 074 |
HR |
1,98 % |
4 632 793 |
1,61 % |
1 664 039 |
6 296 831 |
IT |
20,45 % |
47 935 755 |
20,25 % |
20 960 078 |
68 895 833 |
CY |
0,35 % |
818 396 |
0,18 % |
187 774 |
1 006 170 |
LV |
0,70 % |
1 641 145 |
0,31 % |
321 944 |
1 963 088 |
LT |
0,89 % |
2 092 239 |
0,13 % |
132 450 |
2 224 690 |
LU |
0,03 % |
76 643 |
0,02 % |
16 883 |
93 526 |
HU |
1,98 % |
4 640 462 |
2,45 % |
2 535 376 |
7 175 838 |
MT |
0,07 % |
171 103 |
0,14 % |
145 371 |
316 474 |
NL |
1,68 % |
3 930 283 |
1,96 % |
2 032 041 |
5 962 324 |
AT |
0,95 % |
2 231 230 |
1,19 % |
1 230 938 |
3 462 169 |
PL |
8,65 % |
20 275 293 |
3,46 % |
3 581 694 |
23 856 987 |
PT |
4,16 % |
9 760 675 |
4,01 % |
4 149 713 |
13 910 387 |
RO |
4,36 % |
10 213 809 |
3,90 % |
4 034 211 |
14 248 020 |
SI |
0,55 % |
1 280 399 |
0,48 % |
496 924 |
1 777 322 |
SK |
1,98 % |
4 643 840 |
1,63 % |
1 686 154 |
6 329 994 |
FI |
0,71 % |
1 661 113 |
0,41 % |
424 692 |
2 085 805 |
SE |
1,24 % |
2 911 455 |
0,36 % |
377 792 |
3 289 248 |
EU27 |
100,00 % |
234 461 000 |
100,00 % |
103 508 000 |
337 969 000 |
ALLEGATO V
Orientamenti per la valutazione del dispositivo
1. Ambito di applicazione
I presenti orientamenti, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario conformemente agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4.
Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:
a) |
guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri; |
b) |
fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e |
c) |
definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza. |
Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto in riferimento agli obiettivi del dispositivo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.
2. Criteri di valutazione
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, al fine di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4.
A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.
Pertinenza:
2.1. Il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce in modo globale e adeguatamente equilibrato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3, prendendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato e tenendo conto del contributo finanziario dello Stato interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto. |
Rating
A - |
in ampia misura |
B - |
in misura moderata |
C - |
in misura ridotta |
2.2. Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto nonché della portata e dell'entità delle sfide specifiche del paese e delle informazioni comprese nel programma nazionale di riforma; |
e
— |
il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. |
e
— |
le sfide affrontate dal piano per la ripresa e la resilienza sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato in modo sostenibile; |
e
— |
dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo tale da contribuire significativamente alla loro risoluzione. |
Rating
A – |
il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato |
B – |
il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato |
C – |
il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato |
2.3. Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, istituzionale e sociale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, potenziando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a promuovere la crescita economica e la coesione economica in modo inclusivo, in particolare affrontando le carenze dell'economia degli Stati membri, promuovendo il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi; |
e
— |
il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche per l’infanzia e la gioventù, riducendo le vulnerabilità sociali, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e a migliorare i livelli degli indicatori del suo quadro di valutazione della situazione sociale; |
e
— |
il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità economica agli shock dell'economia dello Stato membro; |
e
— |
il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture e delle istituzioni economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock; |
e
— |
il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza. |
Rating
A – |
Elevato impatto atteso |
B – |
Medio impatto atteso |
C – |
Basso impatto atteso |
2.4. Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
Ambito di applicazione
— |
Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»). |
Rating
A – |
Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo») |
C – |
Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»). |
2.5. Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione, e tali misure rappresentano almeno il 37 % dell'assegnazione totale del piano di ripresa e resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, e, se del caso, alla gestione delle sfide che ne conseguono, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050; |
e
— |
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VI e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VI; |
e
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
Rating
A - |
In ampia misura |
B - |
In misura moderata |
C - |
In misura ridotta |
2.6. Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione e tali misure rappresentano almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale; |
o
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale; |
e
— |
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi digitali. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VII e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VII; |
e
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
Rating
A - |
In ampia misura |
B - |
In misura moderata |
C - |
In misura ridotta |
Efficacia:
2.7. Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell'amministrazione o in istituzioni pertinenti; |
o
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti; |
e
— |
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
Rating
A - |
In ampia misura |
B - |
In misura moderata |
C - |
In misura ridotta |
2.8. Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi, e i relativi indicatori.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
All'interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai traguardi e agli obiettivi; iii) comunicare informazioni; |
e
— |
i traguardi e gli obiettivi proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi; |
e
— |
le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili. |
Rating
A – |
Modalità adeguate per un'attuazione efficace |
B – |
Modalità minime per un'attuazione efficace |
C – |
Modalità insufficienti per un'attuazione efficace |
Efficienza:
2.9. La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato («ragionevole»); |
e
— |
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti («plausibile»); |
e
— |
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti; |
e
— |
l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste, incluse nel piano dello Stato membro interessato. |
Rating
A – |
In ampia misura |
B – |
In misura moderata |
C – |
In misura ridotta |
2.10. Le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Il sistema di controllo interno descritto nel piano per la ripresa e la resilienza si basa su solidi processi e strutture e individua attori (organismi/entità) chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno; in particolare, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni pertinenti; |
e
— |
il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali descritti nel piano per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del dispositivo sono adeguati; |
e
— |
le disposizioni descritte nel piano per la ripresa e la resilienza per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione sono adeguate; |
e
— |
gli attori (organismi/entità) responsabili dei controlli hanno la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti. |
Rating
A – |
Disposizioni adeguate |
C – |
Disposizioni insufficienti |
Coerenza:
2.11. Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.
Ambito di applicazione
— |
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra; |
o
— |
il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure complementari tra loro. |
Rating
A – |
In ampia misura |
B – |
In misura moderata |
C – |
In misura ridotta |
3. Definizione del contributo finanziario
In conformità dell'articolo 20, la proposta della Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:
a) |
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11; |
b) |
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza; |
c) |
se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:
in cui:
|
A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:
il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:
se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:
— |
un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; |
e per gli altri criteri:
— |
tutti A, |
oppure
— |
nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C. |
il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:
se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:
— |
nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; |
e per gli altri criteri:
— |
una maggioranza di B rispetto ad A, |
oppure
— |
almeno un C. |
ALLEGATO VI
Metodologia di controllo del clima
Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza
|
CAMPO DI INTERVENTO |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali |
001 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
002 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
002 bis1 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (1) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
003 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
004 |
Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
005 |
Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
005bis1 |
Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
006 |
Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
007 |
Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
0 % |
0 % |
008 |
Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
0 % |
0 % |
008bis1 |
Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
0 % |
0 % |
009 |
Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
0 % |
0 % |
010 |
Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
0 % |
0 % |
010bis1 |
Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
0 % |
0 % |
010ter |
Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40 % |
0 % |
011 |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |
0 % |
0 % |
011bis |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40 % |
0% |
012 |
Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale |
0 % |
0 % |
013 |
Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) |
0 % |
0 % |
014 |
Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) |
0 % |
0 % |
015 |
Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
0 % |
0 % |
015bis |
Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi |
0 % |
0% |
016 |
Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
0 % |
0 % |
017 |
Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
0 % |
0 % |
018 |
Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
0 % |
0 % |
019 |
Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI |
0 % |
0 % |
020 |
Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) |
0 % |
0 % |
021 |
Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore |
0 % |
0 % |
022 |
Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici |
100 % |
40 % |
023 |
Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare |
40 % |
100 % |
024 |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
024bis |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
024ter |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (3) |
100 % |
40% |
025 |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
025bis |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4) |
100 % |
40% |
025ter |
Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) |
40 % |
40% |
026 |
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
026bis |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (6) |
100 % |
40% |
027 |
Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione |
100 % |
40 % |
028 |
Energia rinnovabile: energia eolica |
100 % |
40 % |
029 |
Energia rinnovabile: solare |
100 % |
40 % |
030 |
Energia rinnovabile: biomassa (7) |
40 % |
40 % |
030bis |
Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8) |
100 % |
40% |
031 |
Energia rinnovabile: marina |
100 % |
40 % |
032 |
Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) |
100% |
40 % |
033 |
Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
100% |
40 % |
034 |
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento |
40% |
40 % |
034bis0 |
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita (9) |
100% |
40% |
034bis1 |
Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici |
0% |
0 % |
034bis2 |
Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone |
0% |
0 % |
035 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
036 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
037 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
038 |
Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi |
0% |
100 % |
039 |
Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) |
0% |
100 % |
039bis |
Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (10) |
40% |
100 % |
040 |
Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) |
40% |
100 % |
041 |
Raccolta e trattamento delle acque reflue |
0% |
100 % |
041bis |
Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (11) |
40% |
100 % |
042 |
Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
40% |
100% |
042bis |
Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui |
0% |
100% |
044 |
Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
40% |
100 % |
044bis |
Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi |
0% |
100 % |
045 |
Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime |
0% |
100 % |
045bis |
Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (12) |
100% |
100 % |
046 |
Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati |
0% |
100 % |
046bis |
Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (13) |
40% |
100 % |
047 |
Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI |
40% |
40 % |
047bis |
Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese |
40% |
40 % |
048 |
Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore |
40% |
100 % |
049 |
Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
40% |
100 % |
050 |
Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
40% |
100 % |
051 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) |
0% |
0 % |
052 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini) |
0% |
0 % |
053 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici) |
0% |
0 % |
054 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) |
0% |
0 % |
055 |
TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) |
0% |
0 % |
055bis |
TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40% |
0 % |
056 |
Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T (14) |
0% |
0 % |
057 |
Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T |
0% |
0 % |
058 |
Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati |
0% |
0 % |
059 |
Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate |
0% |
0 % |
060 |
Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T |
0% |
0 % |
061 |
Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T |
0% |
0 % |
062 |
Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali) |
0% |
0 % |
063 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali |
0% |
0 % |
063bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali |
40% |
0% |
064 |
Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T |
100% |
40 % |
065 |
Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T |
100% |
40 % |
066 |
Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate |
40% |
40 % |
066bis |
Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (15) |
100% |
40% |
067 |
Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T |
100% |
40 % |
068 |
Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T |
100% |
40 % |
069 |
Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate |
40% |
40 % |
069bis |
Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni (15) |
100% |
40% |
070 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario |
40% |
0 % |
071 |
Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) |
40% |
40 % |
072 |
Infrastrutture ferroviarie mobili |
0% |
40 % |
072bis |
Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16) |
100% |
40% |
073 |
Infrastrutture di trasporto urbano pulito (17) |
100% |
40 % |
074 |
Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18) |
100% |
40 % |
075 |
Infrastrutture ciclistiche |
100% |
100 % |
076 |
Digitalizzazione dei trasporti urbani |
0% |
0 % |
076bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
40% |
0% |
077 |
Infrastrutture per combustibili alternativi (19) |
100% |
40 % |
078 |
Trasporti multimodali (TEN-T) |
40% |
40 % |
079 |
Trasporto multimodale (non urbano) |
40% |
40 % |
080 |
Porti marittimi (TEN-T) |
0% |
0 % |
080bis |
Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
081 |
Altri porti marittimi |
0% |
0 % |
081bis |
Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
082 |
Vie navigabili interne e porti (TEN-T) |
0% |
0 % |
082bis |
Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
083 |
Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) |
0% |
0 % |
083bis0 |
Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
083bis1 |
Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti |
0% |
0 % |
084 |
Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto |
0% |
0 % |
084bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto |
40% |
0% |
085 |
Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia |
0% |
0 % |
086 |
Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria |
0% |
0 % |
087 |
Infrastrutture per l'istruzione terziaria |
0% |
0 % |
088 |
Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti |
0% |
0 % |
089 |
Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale |
0% |
0 % |
090 |
Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |
0% |
0 % |
091 |
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità |
0% |
0 % |
092 |
Infrastrutture per la sanità |
0% |
0 % |
093 |
Attrezzature sanitarie |
0% |
0 % |
094 |
Beni mobili per la salute |
0% |
0 % |
095 |
Digitalizzazione delle cure sanitarie |
0% |
0% |
096 |
Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale |
0% |
0 % |
097 |
Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro |
0% |
0 % |
098 |
Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata |
0% |
0 % |
099 |
Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani |
0% |
0 % |
100 |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
0% |
0 % |
101 |
Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali |
0% |
0 % |
102 |
Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati |
0% |
0 % |
103 |
Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni |
0% |
0 % |
104 |
Sostegno alla mobilità dei lavoratori |
0% |
0 % |
105 |
Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
0% |
0 % |
106 |
Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti |
0% |
0 % |
107 |
Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica |
0% |
0 % |
108 |
Sostegno allo sviluppo di competenze digitali |
0% |
0 % |
109 |
Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori |
0% |
0 % |
110 |
Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute |
0% |
0 % |
111 |
Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
112 |
Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
113 |
Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
114 |
Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
115 |
Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
0% |
0 % |
116 |
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
0% |
0 % |
117 |
Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale |
0% |
0 % |
118 |
Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom |
0% |
0 % |
119 |
Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione |
0% |
0 % |
120 |
Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi |
0% |
0 % |
121 |
Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili |
0% |
0 % |
122 |
Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità |
0% |
0 % |
123 |
Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
124 |
Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
125 |
Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale |
0% |
0 % |
126 |
Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
0% |
0 % |
127 |
Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento |
0% |
0 % |
128 |
Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
0% |
0 % |
129 |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
0% |
0 % |
130 |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 |
0% |
100 % |
131 |
Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
0% |
0 % |
131bis |
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali |
0% |
0 % |
132 |
Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi |
0% |
0 % |
133 |
Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro |
0% |
0 % |
134 |
Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate) |
0% |
0 % |
135 |
Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali |
0% |
0 % |
135 bis |
Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione |
0% |
0 % |
136 |
Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale |
0% |
0 % |
137 |
Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato |
0% |
0 % |
138 |
Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso |
40% |
40 % |
139 |
Regioni ultraperiferiche: aeroporti |
0% |
0 % |
140 |
Informazione e comunicazione |
0% |
0 % |
141 |
Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
0% |
0 % |
142 |
Valutazione e studi, raccolta dati |
0% |
0 % |
143 |
Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
0% |
0 % |
01 |
Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde |
100% |
|
(1) Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.
(2) Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».
(3) a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
(4) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(5) Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(6) Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(7) Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(8) Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
(9) Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
(10) Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio ≤ 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) ≤ 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.
(11) Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).
(12) Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.
(13) Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.
(14) Per i campi d'intervento da 56 a 62, i campi d'intervento 73, 74 e 77 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.
(15) Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.
(16) Si applica anche ai treni bimodali.
(17) Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.
(18) Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.
(19) Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.
ALLEGATO VII
Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo
Metodologia per la marcatura digitale:
|
Tabella degli interventi
|
(1) La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati.
(2) Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.
(3) Comprese le reti 5G e 6G.
(4) Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti.
(5) Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.
(6) Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza o l'intelligenza artificiale) per i servizi pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e transfrontalieri).
(7) Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».
(8) Il coefficente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.
(9) Compresi gli enti economici sociali.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/76 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/242 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Tepertős pogácsa» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Ungheria relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Tepertős pogácsa», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2013 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1415 della Commissione (3). |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Tepertős pogácsa» (STG).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (STG)] (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1415 della Commissione, del 24 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (TSG)] (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 20).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/77 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/243 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinagre del Condado de Huelva», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2011 della Commissione (2). |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre del Condado de Huelva (DOP)] (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 7).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/244 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cornouaille» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cornouaille», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione (3). |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Cornouaille» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/245 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo finalizzata all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). Detta modifica comprende la variazione del nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» in «Queijo da Beira Baixa». |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/246 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Újfehértói meggy» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Újfehértói meggy» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Újfehértói meggy» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 319 del 28.9.2020, pag. 15.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/83 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/247 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Liptovské droby» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Liptovské droby» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Liptovské droby» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 321 del 29.9.2020, pag. 58.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/248 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2021
relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta «Venezia» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Venezia», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell’Unione al disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica dell’Unione al disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Venezia» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/86 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/249 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 354, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire che le coppie di valute di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione (2) continuino a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute, occorre aggiornare l’elenco delle valute strettamente correlate. |
(2) |
Il 31 marzo 2019 è la data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute dell’elenco conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(4) |
Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, ma semplicemente l’applicazione alle serie di dati aggiornate della metodologia già stabilita in tale regolamento. L’ABE non ha pertanto effettuato una consultazione pubblica aperta, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ritenendola altamente sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione. L’ABE ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle valute strettamente correlate
Parte 1 — Elenco delle valute strettamente correlate con l’euro (EUR)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), dollaro di Hong Kong (HKD), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), nuevo sol peruviano (PEN), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).
Parte 2 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham degli Emirati arabi (AED)
Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 3 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lek albanese (ALL)
Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (TWD), euro (EUR).
Parte 4 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro australiano (AUD)
Dollaro canadese (CAD), corona danese (DKK), dollaro di Singapore (SGD).
Parte 5 — Elenco delle valute strettamente correlate con il marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), nuevo sol peruviano (PEN), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 6 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lev bulgaro (BGN)
Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), nuevo sol peruviano (PEN), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD).
Parte 7 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro canadese (CAD)
Dollaro australiano (AUD), nuovo shekel israeliano (ILS), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB).
Parte 8 — Elenco delle valute strettamente correlate con il franco svizzero (CHF)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 9 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo yuan cinese (CNY)
Dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), leu rumeno (RON), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 10 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona ceca (CZK)
Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR).
Parte 11 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona danese (DKK)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), dollaro australiano (AUD), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), dollaro di Hong Kong (HKD), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).
Parte 12 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Hong Kong (HKD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 13 — Elenco delle valute strettamente correlate con la kuna croata (HRK)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), dollaro di Hong Kong (HKD), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).
Parte 14 — Elenco delle valute strettamente correlate con il fiorino ungherese (HUF)
Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR).
Parte 15 — Elenco delle valute strettamente correlate con la rupia indonesiana (IDR)
Nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), ringgit malese (MYR), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB).
Parte 16 — Elenco delle valute strettamente correlate con il nuovo shekel israeliano (ILS)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), dollaro canadese (CAD), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), rupia indonesiana (IDR), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 17 — Elenco delle valute strettamente correlate con la rupia indiana (INR)
Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).
Parte 18 — Elenco delle valute strettamente correlate con il won sudcoreano (KRW)
Dollaro di Singapore (SGD).
Parte 19 — Elenco delle valute strettamente correlate con la lira libanese (LBP)
Dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 20 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham marocchino (MAD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), rupia indonesiana (IDR), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), corona norvegese (NOK), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 21 — Elenco delle valute strettamente correlate con il denar della Macedonia del Nord (MKD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 22 — Elenco delle valute strettamente correlate con la pataca di Macao (MOP)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 23 — Elenco delle valute strettamente correlate con il ringgit malese (MYR)
Rupia indonesiana (IDR), dirham marocchino (MAD), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD).
Parte 24 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona norvegese (NOK)
Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), corona svedese (SGD), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR).
Parte 25 — Elenco delle valute strettamente correlate con il nuevo sol peruviano (PEN)
Dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 26 — Elenco delle valute strettamente correlate con il peso filippino (PHP)
Dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), rupia indonesiana (IDR), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).
Parte 27 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo zloty polacco (PLN)
Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), corona norvegese (NOK), leu rumeno (RON), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR).
Parte 28 — Elenco delle valute strettamente correlate con il leu rumeno (RON)
Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR).
Parte 29 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dinaro serbo (RSD)
Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), leu rumeno (RON), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), euro (EUR).
Parte 30 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona svedese (SEK)
Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), corona norvegese (NOK), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), euro (EUR).
Parte 31 - Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Singapore (SGD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), dollaro australiano (AUD), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), dollaro canadese (CAD), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), rupia indonesiana (IDR), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), corona norvegese (NOK), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 32 — Elenco delle valute strettamente correlate con il baht thailandese (THB)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), dollaro canadese (CAD), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), rupia indonesiana (IDR), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 33 - Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Taiwan (TWD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD), euro (EUR).
Parte 34 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro USA (USD)
Dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), euro (EUR).
Rettifiche
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/93 |
Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370 I del 6 novembre 2020 )
Pagine 12 e 13, allegato (che modifica l’allegato della decisione 2012/642/PESC), tabella relativa all'elenco delle persone, sesta colonna («Motivi dell’inserimento nell’elenco»), in ciascuna delle voci da 50 a 53:
anziché:
«… dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento, istituito dall’opposizione per contestare l’esito dell’elezione, e di manifestanti pacifici.»
leggasi:
«… dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.».
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/94 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370 I del 6 novembre 2020 )
Pagine 4 e 5, allegato (che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006), tabella relativa all'elenco delle persone, sesta colonna («Motivi dell’inserimento nell’elenco»), in ciascuna delle voci da 50 a 53
anziché:
«… dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento, istituito dall’opposizione per contestare l’esito dell’elezione, e di manifestanti pacifici.»
leggasi:
«… dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici.».