ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
16.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54/1 |
DECISIONE (UE) 2021/176 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2021
relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a detto accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 196, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo di Bonn») (2) è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio (3) ed è entrato in vigore il 1o settembre 1989. L’accordo è stato modificato nel 1989. Tali emendamenti sono stati approvati con decisione 93/540/CEE del Consiglio (4) ed entrati in vigore il 1o aprile 1994. |
(2) |
Con decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019 quest’ultimo ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome dell’Unione, i negoziati relativi agli emendamenti dell’ambito di applicazione materiale e geografico dell’accordo di Bonn. |
(3) |
In conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo di Bonn, le parti contraenti hanno esaminato una proposta di emendamento per estendere l’ambito di applicazione dell’accordo di Bonn al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novmbre 1973, quale integrata dal protocollo del 17 febbraio 1978 («convenzione MARPOL»). Le parti contraenti hanno inoltre esaminato gli emendamenti dell’accordo di Bonn e del relativo allegato a seguito dell’adesione della Spagna a detto accordo conformemente all’articolo 20. |
(4) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019, la Commissione ha negoziato tali emendamenti dell’accordo di Bonn, che sono stati adottati con voto unanime da due decisioni nel corso della trentunesima riunione delle parti contraenti dell’accordo di Bonn che si è svolta a Bonn dal 9 all’11 ottobre 2019. |
(5) |
È opportuno che detti emendamenti dell’accordo di Bonn siano approvati a nome dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati, a nome dell’Unione, gli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo di Bonn») in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo di Bonn e all’adesione del Regno di Spagna all’accordo di Bonn, adottati dalle parti contraenti nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta a Bonn dal 9 all’11 ottobre 2019 (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a effettuare una notifica, a nome dell’Unione, prevista all’articolo 16 dell’accordo di Bonn. (6)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Approvazione del 19 gennaio 2021.
(2) GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9.
(3) Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).
(4) Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all’approvazione di certi emendamenti dell’accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).
(5) I testi delle decisioni sugli emendamenti dell’accordo di Bonn sono pubblicati alle pagine 3 e 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) La data d’entrata in vigore degli emendamenti dell’accordo di Bonn sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
16.2.2021 |
IT |
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L 54/3 |
DECISIONE DELLE PARTI CONTRAENTI DELL’ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol
Le parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo»),
rifacendosi all’articolo 16 dell’accordo che stabilisce che una o più parti contraenti possono presentare proposte di emendamento e che tali proposte possono essere adottate con voto unanime nel corso di una riunione delle parti contraenti,
con l’intento di garantire al governo depositario di ricevere il più presto possibile le notifiche di approvazione di tutte le parti contraenti per consentire la rapida entrata in vigore di tali emendamenti conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo,
al fine di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite causate dalla navigazione marittima, al fine di limitare le conseguenze negative della combustione di combustibili per uso marittimo (a elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l’intero ambiente marino,
adottano la decisione seguente all’unanimità:
Paragrafo 1
Emendamento del titolo dell’accordo
Il titolo dell’accordo è modificato come segue:
«Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, ivi compreso l’inquinamento atmosferico causato dalla navigazione marittima»
Paragrafo 2
Emendamento del preambolo dell’accordo
Il preambolo dell’accordo è modificato come segue:
viene inserita la parola «dell’Irlanda,» prima delle parole «del Regno dei Paesi Bassi».
I paragrafi da 2 a 6 del preambolo sono modificati come segue:
«Riconoscendo che l’inquinamento dei mari dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose e l’inquinamento dell’atmosfera causato dalla navigazione marittima nella regione del Mare del Nord può rappresentare un pericolo per l’ambiente marino, la biodiversità, la salute umana e per i relativi interessi degli Stati costieri,
prendendo atto del fatto che i tipi di inquinamento di cui trattasi hanno origine da molte fonti e che i sinistri e altri eventi che interessano le acque marittime suscitano vive inquietudini,
convinti che l’attiva cooperazione e la reciproca assistenza fra gli Stati, insieme alla loro capacità di combattere contro l’inquinamento, siano indispensabili per proteggere le coste di questi Stati e gli interessi a esse connessi,
rallegrandosi dei progressi già realizzati nel quadro dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi, firmato a Bonn il 9 giugno 1969,
desiderando sviluppare un’assistenza e una cooperazione reciproca ulteriore in materia di monitoraggio e lotta ai diversi tipi di inquinamento,»
Paragrafo 3
Emendamento dell’articolo 1
L’articolo 1 è modificato come segue:
«Articolo 1
Il presente accordo si applica nella regione del Mare del Nord ai sensi dell’articolo 2:
1) |
quando la presenza o la potenziale presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare il mare costituisce un pericolo grave e imminente per le coste o per gli interessi a esse connessi di una o più parti contraenti; o |
2) |
quando la presenza o la potenziale presenza di emissioni causate dalla navigazione marittima ai sensi dell’allegato VI della convenzione Marpol che inquinano o rischiano di inquinare l’ambiente marittimo contribuisce all’eutrofizzazione del mare e minaccia la salute delle persone che vivono sulla costa o degli esseri viventi nel mare; e |
3) |
alla sorveglianza esercitata al fine di agevolare l’individuazione dell’inquinamento e la lotta all’inquinamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di prevenire le violazioni delle norme in materia.» |
Paragrafo 4
Emendamento dell’articolo 5
L’articolo 5 è modificato come segue:
«Articolo 5
1. Ogniqualvolta una parte contraente viene a conoscenza di un incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, ivi comprese le emissioni delle navi, che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi a esse connessi di un’altra parte contraente, essa ne informa immediatamente quest’ultima tramite la sua autorità competente.
2. Le parti contraenti si impegnano a invitare i capitani di tutte le navi battenti la loro bandiera nazionale e i piloti degli aerei immatricolati nel loro paese a segnalare immediatamente con i mezzi più pratici e più adeguati tenuto conto delle circostanze:
a) |
tutti gli incidenti che causano o possono causare l’inquinamento dell’ambiente marino; |
b) |
la presenza, la natura e l’estensione degli idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi a esse connessi di una o più parti contraenti. |
3. Le parti contraenti utilizzano un formulario tipo per segnalare l’inquinamento come previsto al paragrafo 1 del presente articolo.»
Paragrafo 5
Emendamento dell’articolo 6
L’articolo 6 è modificato come segue:
«Articolo 6
1. Ai soli effetti del presente accordo la regione del Mare del Nord è suddivisa in zone, come indicato nell’allegato del presente accordo.
2. La parte contraente nella cui zona sopravviene un evento del tipo descritto all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, esegue le valutazioni necessarie per quanto riguarda la natura e l’entità dell’incidente o, se del caso, il tipo e la quantità approssimativa di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, nonché la loro direzione e velocità di spostamento.
3. La parte contraente interessata trasmette immediatamente a tutte le altre parti contraenti, tramite le loro autorità competenti, informazioni in merito alle valutazioni da essa eseguite, come pure in ordine agli interventi decisi per trattare detti idrocarburi o altre sostanze pericolose; essa continua a tenere sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui esse si trovano nella sua zona.
4. Gli obblighi che incombono alle parti contraenti conformemente al disposto del presente articolo per quanto riguarda le cosiddette zone di responsabilità comune formano oggetto di specifici accordi tecnici tra le parti interessate. Detti accordi sono comunicati alle altre parti contraenti.»
Paragrafo 6
Emendamento dell’articolo 15
L’articolo 15 è modificato come segue:
«Articolo 15
1. Le parti contraenti prendono le necessarie disposizioni per provvedere all’assolvimento delle funzioni di segreteria inerenti al presente accordo, tenendo conto delle disposizioni che allo stesso fine sono già previste da altri accordi internazionali in materia di prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e dell’inquinamento atmosferico in vigore nella stessa regione in cui si applica il presente accordo.
2. Ciascuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5 % alle spese annuali derivanti dall’accordo. Il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in proporzione al loro prodotto nazionale lordo, conformemente alla tabella di ripartizione regolarmente votata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In nessun caso il contributo di una parte contraente al regolamento del saldo può essere superiore al 20 % del saldo stesso.»
Paragrafo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.
16.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54/6 |
DECISIONE DELLE PARTI CONTRAENTI DELL’ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
relativa all’adesione del Regno di Spagna all’accordo
Le parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo»),
RIFACENDOSI all’articolo 20 dell’accordo, secondo il quale le parti contraenti possono invitare all’unanimità qualsiasi altro Stato costiero dell’Atlantico nordorientale ad aderire all’accordo e che, in tal caso, l’articolo 2 e l’allegato dell’accordo saranno emendati in conformità,
AVENDO ESPRESSO la loro intenzione unanime di invitare la Spagna ad aderire all’accordo,
ACCOGLIENDO CON FAVORE il desiderio della Spagna di aderire all’accordo,
decidono all’unanimità che:
Paragrafo 1
Invito alla Spagna conformemente all’articolo 20
Conformemente all’articolo 20, le parti contraenti invitano all’unanimità la Spagna ad aderire all’accordo di Bonn. In relazione a tale invito, sono adottati i seguenti emendamenti al preambolo, all’articolo 2 e all’allegato del presente accordo.
Paragrafo 2
Emendamento del preambolo dell’accordo
Il preambolo dell’accordo è modificato come segue: sono inserite le parole «del Regno di Spagna,» prima delle parole «del Regno di Svezia».
Paragrafo 3
Emendamento dell’articolo 2
L’articolo 2 dell’accordo è modificato come segue:
«Articolo 2
Agli effetti del presente accordo, per “regione del Mare del Nord” si intende l’area del mare comprendente:
a) |
il Mare del Nord propriamente detto, a sud della latitudine 61° 0’ 00,00" N; |
b) |
lo Skagerrak, il cui limite meridionale è determinato a est del capo di Skagen dalla latitudine 57° 44’ 43,00" N; |
c) |
il golfo di Guascogna, delimitato a sud e ad ovest dalla linea definita nella parte I dell’allegato del presente accordo, |
d) |
le altre acque, che comprendono il Mare d’Irlanda, il Mar Celtico, il Mare Malin, il grande Minch, il piccolo Minch, una parte del Mare di Norvegia e parti dell’Atlantico nordorientale, delimitate a ovest e a nord dalla linea definita nella parte II dell’allegato del presente accordo.» |
Paragrafo 4
Emendamento dell’allegato dell’accordo
L’allegato dell’accordo è modificato come indicato nell’appendice della presente decisione.
Paragrafo 5
Entrata in vigore
Gli emendamenti contenuti nella presente decisione entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la Spagna ha depositato il proprio strumento di adesione all’accordo.
APPENDICE
«ALLEGATO DELL’ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE 1983
Descrizione del limite atlantico della regione del Mare del Nord e delle zone di cui all’articolo 6 del presente accordo
IL LIMITE ATLANTICO DELLA REGIONE DEL MARE DEL NORD
PARTE I
LINEA CHE DELIMITA LA REGIONE DEL MARE DEL NORD A SUD E A SUDOVEST
La linea che delimita il canale della Manica e i suoi accessi a sud-ovest e il golfo di Guascogna a sud e a ovest è una linea che:
i) |
inizia dal punto occidentale della costa spagnola 42° 30’ 04,25" N 8° 52’ 18,22" O; |
ii) |
da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 42° 30’ 04,32" N 10° 24’ 55,16" O; |
iii) |
da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 46° 00’ 04,07" N 10° 24’ 54,86" O; |
iv) |
da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 46° 00’ 04,06" N 9° 59’ 54,88" O; |
v) |
da quel punto in poi, segue la linea fino all’intersezione tra il parallelo di latitudine 48° 27’ 00,00" N e la linea (in appresso “la linea dell’accordo di Bonn del 1983”) tracciata a 50 miglia marine ad ovest di una linea che collega l’isola di Ouessant e le isole Scilly; |
vi) |
da tale punto di intersezione, segue la linea dell’accordo di Bonn del 1983 verso nord fino alla sua intersezione con la linea che segna il limite della piattaforma continentale tra la Francia e il Regno Unito, definito nella decisione arbitrale del 30 giugno 1977; |
vii) |
da quel punto di intersezione, segue la linea di questo limite verso ovest fino al punto 48° 10’ 00,00" N 9° 22’ 15,91" O; e |
viii) |
da quel punto, segue il parallelo di latitudine 48° 10’ 00,00" N verso ovest fino al punto 48° 10’ 00,00" N 10° 0’ 00,00" O. |
PARTE II
LA LINEA CHE DELIMITA A OVEST E A NORD LE ALTRE ACQUE OGGETTO DELL’ACCORDO
La linea che delimita, a ovest e a nord, le altre acque disciplinate dall’accordo, che comprendono il Mare d’Irlanda, il Mar Celtico, il Mare del Malin, il grande Minch, il piccolo Minch, parte del mare di Norvegia e parti dell’Atlantico nordorientale è una linea che
i) |
inizia al punto 48° 10’ 00,00" N 0° 00’ 00,00" O; |
ii) |
da tale punto, segue il limite occidentale della zona di responsabilità irlandese di lotta contro l’inquinamento marino (ossia una linea i cui punti si trovano tutti a 200 miglia nautiche dal punto più vicino alle linee di base definite ai fini delle leggi irlandesi dal 1959 al 1988 in materia di giurisdizione marittima (Maritime Jurisdiction Acts)), fino al punto 56° 42′ 00,00" N 14° 00′ 00,00" O; |
iii) |
da tale punto, segue il limite occidentale della zona definita dal regolamento del Regno Unito del 1996 relativo alla marina mercantile (per la prevenzione dell’inquinamento) (Limiti) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) modificato dal regolamento omonimo del 1997 (ossia le linee che collegano i punti elencati nella tabella 1 qui di seguito nell’ordine in cui sono elencati) fino al punto 63° 38′ 10,68" N 0° 30’ 00,00" W; e |
iv) |
da tale punto segue il parallelo di latitudine 63° 38’ 10,68" N verso est fino alla costa della Norvegia. |
TABELLA 1
PUNTI E LINEE DEL LIMITE OCCIDENTALE DELLA ZONA ISTITUITA DAL REGOLAMENTO DEL REGNO UNITO DEL 1996 RELATIVO ALLA MARINA MERCANTILE (PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO) (LIMITI), NELLA VERSIONE MODIFICATA
Punti citati nel regolamento del Regno Unito e successive modifiche e relative coordinate |
Segmento di linea che collega questi punti |
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27. |
56° 42’ 00,00" N |
14° 0’ 00,00" O |
27-28 Meridiano di longitudine |
28. |
56° 49’ 00,00" N |
14° 0’ 00,00" O |
28-29 Parallelo di latitudine |
29. |
56° 49’ 00,00" N |
14° 30’ 34,00" O |
29-30 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale |
30. |
57° 52’ 22,00" N |
14° 53’ 22,00" O |
30-31 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale |
31. |
58° 30’ 00,00" N |
14° 48’ 58,00" O |
31-32 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale |
32. |
59° 0’ 00,00" N |
14° 35’ 07,00" O |
32-33 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale |
33. |
59° 40’ 54,00" N |
13° 58’ 10,00" O |
33-34 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale |
34. |
59° 50’ 00,00" N |
13° 46’ 24,00" O |
34-35 Parallelo di latitudine |
35. |
59° 50’ 00,00" N |
5° 0’ 00,00" O |
35-36 Meridiano di longitudine |
36. |
60° 10’ 00,00" N |
5° 0’ 00,00" O |
36-37 Parallelo di latitudine |
37. |
60° 10’ 00,00" N |
4° 48’ 00,00" O |
37-38 Meridiano di longitudine |
38. |
60° 20’ 00,00" N |
4° 48’ 00,00" O |
38-39 Parallelo di latitudine |
39. |
60° 20’ 00,00" N |
4° 24’ 00,00" O |
39-40 Meridiano di longitudine |
40 |
60° 40’ 00,00" N |
4° 24’ 00,00" O |
40-41 Parallelo di latitudine |
41. |
60° 40’ 00,00" N |
4° 0’ 00,00" O |
41-42 Meridiano di longitudine |
42. |
61° 0’ 00,00" N |
4° 0’ 00,00" O |
42-43 Parallelo di latitudine |
43. |
61° 0’ 00,00" N |
3° 36’ 00,00" O |
43-44 Meridiano di longitudine |
44. |
3° 36’ 00,00" O |
61° 30’ 00,00" N |
44-45 Parallelo di latitudine |
45. |
61° 30’ 00,00" N |
3° 0’ 00,00" O |
45-46 Meridiano di longitudine |
46. |
61° 45’ 00,00" N |
3° 0’ 00,00" O |
46-47 Parallelo di latitudine |
47. |
61° 45’ 00,00" N |
2° 48’ 00,00" O |
47-48 Meridiano di longitudine |
48. |
62° 0’ 00,00" N |
2° 48’ 00,00" O |
48-49 Parallelo di latitudine |
49. |
62° 0’ 00,00" N |
2° 0’ 00,00" O |
49-50 Meridiano di longitudine |
50. |
62° 30’ 00,00" N |
2° 0’ 00,00" O |
50-51 Parallelo di latitudine |
51. |
62° 30’ 00,00" N |
1° 36’ 00,00" O |
51-52 Meridiano di longitudine |
52. |
62° 40’ 00,00" N |
1° 36’ 00,00" O |
52-53 Parallelo di latitudine |
53. |
62° 40’ 00,00" N |
1° 0’ 00,00" O |
53-54 Meridiano di longitudine |
54. |
63° 20’ 00,00" N |
1° 0’ 00,00" O |
54-55 Parallelo di latitudine |
55. |
63° 20’ 00,00" N |
0° 30’ 00,00" O |
55-56 Meridiano di longitudine |
56. |
63° 38’ 10,68" N |
0° 30’ 00,00" O |
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LIMITI DELLE ZONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL PRESENTE ACCORDO
PARTE III
LIMITI DELLE ZONE DI RESPONSABILITÀ NAZIONALE
1) |
Aspetti generali: Quando i limiti di una zona di responsabilità sono definiti da una serie di linee che congiungono i punti di un elenco, la natura di tali linee è quella definita per ciascun punto come la natura della linea che lo unisce al punto seguente. |
2) |
Danimarca: La zona di responsabilità nazionale della Danimarca è delimitata dalle seguenti serie di linee:
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3) |
Germania: La zona di responsabilità nazionale della Germania è delimitata dalle serie di linee seguenti:
|
4) |
Irlanda: La zona di responsabilità nazionale dell’Irlanda è delimitata dalle seguenti serie di linee:
|
5) |
Paesi Bassi: La zona di responsabilità nazionale dei Paesi Bassi è delimitata a sud dal parallelo di latitudine 51° 51’ 52,1267" N, e a nord di questo parallelo di latitudine dalla serie di linee seguente:
|
6) |
Norvegia: La zona di responsabilità nazionale della Norvegia è delimitata a nord dal parallelo di latitudine 63° 38’ 10,68" N e a ovest, sud e est dalla serie di linee seguente:
|
(7) |
Svezia: La zona di responsabilità nazionale della Svezia è delimitata a sud dal parallelo di latitudine 57° 44’ 43,00’ N e a nord di questo parallelo di latitudine da una serie di linee:
|
8) |
Regno Unito: La zona di responsabilità nazionale del Regno Unito è delimitata
TABELLA 2 PUNTI E LINEE DEL LIMITE TRA LE ZONE DI RESPONSABILITÀ DELL’IRLANDA E DEL REGNO UNITO - EST E SUD
TABELLA 3 PUNTI E LINEE DEL LIMITE TRA LE ZONE DI RESPONSABILITÀ DELL’IRLANDA E DEL REGNO UNITO - NORD
TABELLA 4: PUNTI E LINEE DEL LIMITE TRA LE ZONE DI RESPONSABILITÀ DELLA NORVEGIA E DEL REGNO UNITO
|
9) |
Francia: La zona di responsabilità nazionale della Francia è delimitata, da nord a sud, da una serie di linee che congiungono i seguenti punti nell’ordine in cui sono elencati:
|
10) |
Spagna: La zona di responsabilità nazionale della Spagna è delimitata da una serie di linee che congiungono i seguenti punti nell’ordine in cui sono elencati:
|
PARTE IV
LIMITI DELLE ZONE DI RESPONSABILITÀ COMUNE
Le zone di responsabilità comune sono:
1. |
Zona di responsabilità comune del Belgio, della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito L’area marittima compresa tra i paralleli di latitudine 51° 51’ 52,1267" N e 51° 6’ 00,00" N. |
2. |
Zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito La parte della Manica a sud-ovest del parallelo di latitudine 51° 32’ 00,00" N fino a una linea che:
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3. |
Zona di responsabilità comune della Danimarca e della Germania L’area marittima delimitata:
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4. |
Zona di responsabilità comune della Germania e dei Paesi Bassi L’area marittima delimitata:
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PARTE V
INTERPRETAZIONE
Le posizioni dei punti di cui al presente allegato sono determinate secondo il sistema geodesico europeo (versione 1950).»