ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
1 febbraio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2021/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, riguardante la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013

3

 

*

Regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/102 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/103 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che non approva il diossido di carbonio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/1


DECISIONE (UE) 2021/99 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

riguardante la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio (2), l’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 («accordo in forma di scambio di lettere») è stato firmato il 15 novembre 2020.

(2)

Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(3)

Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 6 dell’accordo in forma di scambio di lettere (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Approvazione del 14 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

(3)  Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è pubblicato nella GU L 383 del 16 novembre 2020.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/3


REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla dichiarazione di Roma dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea del 25 marzo 2017, il bilancio dell’Unione dovrebbe consentire la realizzazione di un’Europa sicura. I programmi di disattivazione nucleare hanno già contribuito in questo senso e possono continuare a farlo. Dopo la chiusura di un impianto nucleare, il principale impatto positivo da conseguire è la progressiva riduzione del rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente negli Stati membri interessati, ma anche nell’Unione nel suo complesso.

(2)

Un programma finanziario mirato può apportare un ulteriore valore aggiunto dell’UE diventando un punto di riferimento all’interno dell’Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. L’assistenza finanziaria nell’ambito di tale programma finanziario dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell’UE, con l’obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

(3)

È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. L’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe mantenere un carattere eccezionale, fatti salvi i principi e gli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione relativo alla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), e alla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.

(4)

Conformemente al protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (4) allegato al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (5) («trattato di adesione»), la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Bulgaria. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(5)

Conformemente al protocollo n. 9 relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (6) («atto di adesione»), la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Slovacchia. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(6)

In linea con gli obblighi loro incombenti, rispettivamente, ai sensi del trattato di adesione e dell’atto di adesione e con il sostegno dell’Unione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno compiuto progressi significativi verso la disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy e di Bohunice V1. Lavori ulteriori sono necessari per completare la disattivazione in condizioni di sicurezza. Sulla base degli attuali piani di disattivazione, il completamento dei lavori di disattivazione è previsto entro la fine del 2030 per la centrale nucleare di Kozloduy ed entro il 2025 per la centrale nucleare di Bohunice V1.

(7)

Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) della Commissione europea è stato istituito dall’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»). In applicazione di detto articolo, nel periodo 1960-62 sono stati firmati accordi relativi ai siti tra la Comunità, la Germania, il Belgio, l’Italia e i Paesi Bassi. Nei casi dell’Italia e dei Paesi Bassi, le installazioni nucleari nazionali sono state trasferite alla Comunità. Nei quattro siti è stata installata un’infrastruttura orientata alla ricerca nucleare, comprendente nuovi impianti. Alcuni di questi impianti sono tuttora in uso, mentre altri sono stati dismessi, in alcuni casi, più di 20 anni fa e sono per la maggior parte diventati obsoleti.

(8)

Sulla base dell’articolo 8 del trattato Euratom, e in linea con l’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, il JRC, in quanto titolare della licenza, deve gestire le sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari dismessi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza, il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti al JRC è stato varato nel 1999 con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, da allora, la Commissione ha fornito aggiornamenti periodici dei progressi del programma.

(9)

La Commissione ha concluso che l’opzione migliore per soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti avviando al contempo le discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere adeguate risorse per adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(10)

Il presente regolamento risponde alle esigenze individuate per il quadro finanziario pluriennale per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria («programma Kozloduy») e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia («programma Bohunice») nonché per la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi («programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»). Tale dotazione finanziaria deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).

(11)

Al programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(12)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che possano essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(14)

L’importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra le attività possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale. Dovrebbe essere possibile ottenere una maggiore flessibilità di bilancio mediante la ridistribuzione dei fondi tra le attività se e quando necessario, dando nel contempo la precedenza alle attività che contribuiscono ad affrontare le sfide di sicurezza relative alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 in Slovacchia, senza pregiudicare le altre attività svolte a norma del presente regolamento e in conformità del regolamento finanziario.

(15)

Il programma dovrebbe inoltre comportare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti nell’ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione dovrebbero essere diffusi nell’Unione, in coordinamento e in sinergia con altri programmi dell’UE pertinenti per le attività di disattivazione in Lituania, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell’UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell’ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

(16)

Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell’Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell’Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell’attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.

(17)

La disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuate con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(18)

La Commissione, la Bulgaria e la Slovacchia dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell’evoluzione del rispettivo processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell’UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta ai due Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l’adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro interessato. Analogamente, un gruppo di esperti indipendenti degli Stati membri nominati dalla Commissione assiste il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC.

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(20)

Le attività nell’ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere determinate entro i limiti definiti dai piani di disattivazione presentati dalla Bulgaria e dalla Slovacchia in conformità del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (15). Questi piani definiscono la portata dei programmi, nonché l’irreversibilità, le scadenze e le date di completamento della disattivazione. Essi riportano inoltre le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività.

(21)

Le attività nell’ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune, rispettivamente, dell’Unione e della Bulgaria e della Slovacchia, in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell’ambito dei programmi precedenti.

(22)

Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(23)

È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all’orizzonte».

(24)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(25)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(26)

I metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell’Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, ponendo l’accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Esso sostiene:

a)

la disattivazione sicura delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, ivi compresa la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione; e

b)

l’attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca («JRC»), vale a dire rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi.

2.   Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell’ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell’impianto nucleare;

2)

«piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma;

3)

«programma Kozloduy»: la parte del programma che riguarda la disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, situata a Kozloduy, Bulgaria;

4)

«programma Bohunice»: la parte del programma che riguarda la disattivazione nucleare delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1, situata a Jaslovské Bohunice, Slovacchia;

5)

«programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»: la parte del programma che riguarda la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione presso il JRC, vale a dire rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è fornire finanziamenti per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione.

2.   Sulla base delle esigenze attuali per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, il programma, oltre a creare conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, mira in particolare a:

a)

assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell’attuazione, rispettivamente, del programma di Kozloduy e del programma di Bohunice, anche per quanto riguarda la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza; e

b)

sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC.

3.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

svolgere le attività previste nei rispettivi piani di disattivazione, lo smantellamento e decontaminazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice, compresi i sistemi, le strutture e i componenti associati e gli edifici ausiliari, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione e il sostegno alle risorse umane; e perseguire lo svincolo delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice dai controlli regolamentari;

b)

sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso il JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante;

c)

garantire che il JRC instauri collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari, al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti i settori pertinenti, quali la ricerca e l’innovazione, la regolamentazione e la formazione, nonché di sviluppare possibili sinergie nell’Unione europea.

Il trasferimento di cui alla lettera b) del primo comma non è imposto a nessuno Stato membro ospitante ed è soggetto a un accordo bilaterale reciproco concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale reciproco stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dall’Unione e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom.

4.   Negli allegati I, II e III figura una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici. In base al risultato delle valutazioni svolta in conformità dell’articolo 11, la Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l’allegato I o II, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Bilancio del programma

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 466 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione dell’importo di cui al paragrafo 1 si compone delle seguenti categorie di spesa:

a)

63 000 000 EUR per le attività previste nell’ambito del programma Kozloduy;

b)

55 000 000 EUR per le attività previste nell’ambito del programma Bohunice;

c)

348 000 000 EUR per le attività previste nell’ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, comprese le attività per conseguire l’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

3.   La flessibilità di bilancio può essere ottenuta ridistribuendo i fondi tra le attività nell’ambito del programma, dopo le valutazioni svolte in conformità dell’articolo 11 e ai sensi del regolamento finanziario, dando nel contempo la precedenza alle attività che contribuiscono ad affrontare le sfide di sicurezza relative alla disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi.

4.   L’importo di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative alle attività previste dai rispettivi piani di disattivazione ai fini dell’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 5

Diffusione delle conoscenze

1.   Le conoscenze create nel processo di attuazione del programma sono diffuse a livello dell’Unione.

2.   Le attività per la realizzazione dell’attività di cui al paragrafo 1 sono finanziate nell’ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione presso gli Stati membri.

3.   Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nei programmi di lavoro di cui all’articolo 9.

Articolo 6

Metodi di attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   I finanziamenti dell’Unione nell’ambito del programma possono essere concessi in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.

Articolo 7

Attività ammissibili

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi enunciati all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Fatto salvo l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile nel periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento non è superiore al 50 % per il programma Kozloduy e al 50 % per il programma Bohunice. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.

Articolo 9

Programmi di lavoro

1.   Il programma Kozloduy e il programma Bohunice sono attuati mediante programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro pluriennali sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

2.   Il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è attuato mediante programmi di lavoro pluriennali ed è adottato conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 della decisione 96/282/Euratom della Commissione (17).

3.   I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 riflettono i rispettivi piani di disattivazione che fungono da riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma Kozloduy e del programma Bohunice.

4.   I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 specificano lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l’utilizzo dei fondi e definiscono i dettagli per la diffusione delle conoscenze.

Articolo 10

Rendicontazione e sorveglianza

1.   Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato IV.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma.

3.   Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d’appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Valutazione

1.   Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 9.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 14

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono attività e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle attività svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 è abrogato.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle attività avviate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, che continua ad applicarsi a tali attività fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Kozloduy e il programma Bohunice e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 1368/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Parere del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 494).

(2)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(3)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(4)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.

(5)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(6)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(7)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).


ALLEGATO I

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma Kozloduy

1.

L’obiettivo generale del programma Kozloduy è assistere la Bulgaria nel gestire le sfide relative alla sicurezza per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy. Il programma Kozloduy dovrà affrontare le seguenti principali sfide in materia di sicurezza:

a)

smantellamento e decontaminazione degli edifici e dei componenti dei reattori conformemente ai piani di disattivazione; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi nonché in base al valore acquisito;

b)

gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione e dei materiali attivati e dei materiali di smantellamento, ivi inclusa la decontaminazione fino al loro stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell’infrastruttura di gestione dei rifiuti e dei materiali, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione e con la necessaria gestione dei rifiuti radioattivi; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiale svincolato dai controlli regolamentari e di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito; e

c)

proseguimento del declassamento dei rischi radiologici. I progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell’impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata delle potenziali esposizioni. Nel programma Kozloduy lo svincolo degli impianti dai controlli regolamentari fino ai corrispondenti livelli regolamentari per il rilascio incondizionato è previsto che avvenga entro la fine del 2030.

2.

L’obiettivo generale del programma Kozloduy è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell’UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma Kozloduy si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);

b)

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’Unione.

Tali attività possono essere finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.

I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.

3.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la relativa preparazione sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO II

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma Bohunice

1.

L’obiettivo generale del programma Bohunice è assistere la Slovacchia nel gestire le sfide relative alla sicurezza che derivano dalla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1. Il programma Bohunice dovrà affrontare le seguenti principali sfide in materia di sicurezza:

a)

smantellamento e decontaminazione degli edifici e dei componenti dei reattori conformemente ai piani di disattivazione; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi nonché in base al valore acquisito;

b)

gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione e dei materiali attivati e dei materiali di smantellamento, ivi inclusa la decontaminazione fino al loro stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell’infrastruttura di gestione dei rifiuti e dei materiali, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione e con la necessaria gestione dei rifiuti radioattivi; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiale svincolato dai controlli regolamentari e di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito; e

c)

proseguimento del declassamento dei rischi radiologici; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell’impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata di tali potenziali esposizioni. Nel programma Bohunice lo svincolo degli impianti dai controlli regolamentari fino ai corrispondenti livelli regolamentari per il rilascio incondizionato è previsto che avvenga entro il 2025.

2.

L’obiettivo generale del programma Bohunice è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell’UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma Bohunice si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);

b)

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’Unione.

Tali attività possono essere finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.

I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.

3.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la relativa preparazione sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO III

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del CCR

1.

L’obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC consiste nel portare avanti il programma di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, e nella gestione sicura del combustibile esaurito, dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi. L’obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell’UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC si prefigge i seguenti obiettivi:

1.1.

In tutti i siti:

a)

gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi, il materiale nucleare e il combustibile esaurito;

b)

esaminare ed elaborare opzioni per il trasferimento delle responsabilità in materia di disattivazione e di gestione dei rifiuti allo Stato membro ospitante, sulla base dell’accordo bilaterale reciproco concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante;

c)

instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);

d)

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’Unione.

1.2.

Presso il sito JRC di Ispra (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità italiane competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:

a)

estrarre, trattare e stoccare in condizioni di sicurezza i rifiuti storici;

b)

estrarre, trattare e stoccare in condizioni di sicurezza il materiale nucleare e il combustibile esaurito;

c)

disattivare gli impianti che sono stati dismessi.

1.3.

Presso il sito JRC di Karlsruhe (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità tedesche competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:

a)

disattivare le attrezzature obsolete;

b)

ridurre al minimo l’inventario dei rifiuti radioattivi, del materiale nucleare e del combustibile esaurito;

c)

disattivare gli impianti che sono stati dismessi e stoccare i rifiuti radioattivi associati;

d)

fasi preparatorie della disattivazione di parti di edifici.

1.4.

Presso il sito JRC di Petten (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità dei Paesi Bassi competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:

a)

ridurre al minimo l’inventario dei rifiuti radioattivi, del materiale nucleare e del combustibile esaurito;

b)

estrarre, trattare e gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi storici;

c)

fasi preparatorie della disattivazione del reattore ad alto flusso;

d)

disattivare gli impianti del reattore ad alto flusso e gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi associati.

1.5.

Presso il sito JRC di Geel (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità belghe competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:

a)

disattivare le attrezzature obsolete;

b)

ridurre al minimo l’inventario dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;

c)

fasi preparatorie della disattivazione di parti di edifici.

I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, alla quantità e al tipo di materiali nucleari e combustibile esaurito stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza e alla quantità e al tipo di materiali rimossi, secondo il caso. I progressi del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC deve essere generalmente misurato in base ai risultati attesi, ai target intermedi, alle scadenze e ai relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito.

2.

L’obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell’UE del programma stesso diffondendo le conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC si prefigge i seguenti obiettivi:

2.1.

instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);

2.2.

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’Unione.

I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.

3.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità rientra nel campo di applicazione del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom.


ALLEGATO IV

Indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3

1)

Gestione dei rifiuti radioattivi:

quantità e tipo dei rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

2)

Smantellamento e decontaminazione:

quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.


1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/18


REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 56, e l’articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1) («protocollo n. 4») allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (2) («atto di adesione»), la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009, e a disattivare successivamente dette unità.

(2)

In linea con gli obblighi dell’atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell’Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.

(3)

È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (3), e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (4). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.

(4)

La chiusura prematura e la successiva disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell’Unione Sovietica, è stata un’operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 stabilisce che l’assistenza finanziaria dell’Unione a sostegno degli sforzi della Lituania volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina deve proseguire senza soluzione di continuità oltre il 2006 ed essere prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.

(5)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma»), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

(6)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (6).

(7)

Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(8)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9), (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) e (UE) 2017/1939 (11) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(10)

Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.

(11)

Il programma dovrebbe inoltre riguardare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e l’esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell’ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare dovrebbero essere diffusi nell’Unione, in coordinamento e in sinergia con gli altri programmi dell’Unione pertinenti per le attività di disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC), poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell’UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell’ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

(12)

Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell’Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell’Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell’attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.

(13)

La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(14)

La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell’evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell’UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l’adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e della Lituania.

(15)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 (13), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti del programma sul terreno.

(16)

Dovrebbe essere possibile rivedere l’importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di valutazione intermedia.

(17)

Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini definiti dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (14). Tale piano definisce la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione e riporta anche le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. Se del caso, la Lituania dovrebbe presentare versioni aggiornate del piano di disattivazione alla Commissione affinché ne tenga conto nell’elaborazione dei programmi di lavoro.

(18)

Le attività nell’ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell’Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell’Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell’ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell’Unione e visto il miglioramento dell’economia lituana, dall’inizio del programma fino al completamento dell’attuazione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell’Unione dovrebbe essere pari all’86 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di finanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell’Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.

(19)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1369/2013.

(20)

Sono state prese in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all’orizzonte», le raccomandazioni ivi contenute e la risposta della Commissione.

(21)

Si è preso atto della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013.

(22)

Il programma rientra nell’ambito di applicazione del programma nazionale lituano per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, istituito a norma della direttiva 2011/70/Euratom.

(23)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(24)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(25)

I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell’Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.   Stabilisce gli obiettivi del programma, il suo bilancio per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, i metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell’ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell’impianto nucleare;

2)

«piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Il programma ha l’obiettivo generale di assistere la Lituania nell’attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza, creando nel contempo conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione.

2.   L’obiettivo specifico del programma è quello di smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori della centrale nucleare di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza la disattivazione e i rifiuti preesistenti.

3.   Una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici del programma figura nell’allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l’allegato I, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Bilancio del programma

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 552 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 può coprire, oltre alle attività descritte nell’allegato I, le spese relative all’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tali spese devono essere documentate.

3.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

Articolo 5

Diffusione delle conoscenze

1.   Le conoscenze create nel processo di attuazione del programma sono diffuse a livello dell’Unione.

2.   Le attività per la realizzazione dell’attività di cui al paragrafo 1 sono finanziate nell’ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (Euratom) 2021/100 (16). Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione presso gli Stati membri.

3.   Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nel programma di lavoro di cui all’articolo 9.

Articolo 6

Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con l’elenco degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   I finanziamenti dell’Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Attività ammissibili

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Occorre profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell’ambito dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel corso dei precedenti programmi finanziari pluriennali a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall’altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell’Unione, applicabile nell’ambito del programma, è pari all’86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell’Unione. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all’articolo 5 sono finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 9

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro pluriennale è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

2.   Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 riflette il piano di disattivazione, che funge da punto di riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma.

3.   Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 specifica lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l’utilizzo dei fondi e definisce i dettagli per la diffusione delle conoscenze.

Articolo 10

Relazioni e sorveglianza

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire degli obiettivi di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma.

3.   Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati sulla base dell’attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d’appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Valutazione

1.   Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 9.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei fondi dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono attività e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, nonché sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1369/2013 è abrogato.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle attività avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013, che continua ad applicarsi a tali attività fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(4)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma finanziario specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei residui radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma

1.

L’obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell’attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza. La rimozione degli elementi di combustibile esaurito dagli edifici dei reattori è stata completata; le prossime importanti sfide in materia di sicurezza nell’ambito del programma sono lo smantellamento dei noccioli dei reattori e il proseguimento della gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti.

2.

Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma sosterrà le attività previste nel piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, in particolare:

a)

lo smantellamento e la decontaminazione delle zone superiori e inferiori e delle attrezzature dei pozzi dei reattori conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi, nonché in base al valore acquisito;

b)

la concezione dello smantellamento e della decontaminazione delle zone centrali dei pozzi dei reattori (noccioli di grafite). I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base al valore acquisito. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2027, anno in cui verranno concesse le autorizzazioni pertinenti per procedere all’effettiva opera di smantellamento e di decontaminazione, la cui attuazione è prevista dopo il 2027;

c)

la gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti fino allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell’infrastruttura di gestione dei rifiuti, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito;

d)

l’attuazione del programma di demolizione degli edifici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità di edifici demoliti, nonché in base al valore acquisito;

e)

l’ottenimento della licenza di disattivazione una volta completato lo scarico del combustibile nell’unità 1 e nell’unità 2 della centrale nucleare di Ignalina;

f)

il declassamento dei rischi radiologici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell’impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata di tali potenziali esposizioni.

3.

Il piano di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina ha stabilito lo schema di ripartizione dei lavori del programma (schema gerarchico di scomposizione dei progetti e dell’attività di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina). Il primo livello di tale schema è costituito dalle sei voci seguenti:

a)

P.0 «Organizzazione delle attività dell’impresa»;

b)

P.1 «Preparazione della disattivazione»;

c)

P.2 «Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito»;

d)

P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito»;

e)

P.4 «Gestione dei rifiuti»;

f)

P.5 «Programma post-attività».

La voce P.0 «Organizzazione delle attività dell’impresa» copre la gestione dell’impresa, la sorveglianza e l’assicurazione della qualità, il monitoraggio delle radiazioni e dell’ambiente, la sicurezza fisica, la consulenza tecnica e il sostegno giuridico alle attività dell’impresa e alla comunicazione pubblica.

La voce P.1 «Preparazione della disattivazione» copre la creazione delle condizioni preliminari per la disattivazione (come l’inventario delle attrezzature e la caratterizzazione radiologica), la modifica dell’infrastruttura, l’installazione di attrezzature e la costruzione di strutture, l’isolamento dei sistemi e delle attrezzature, la decontaminazione dei sistemi di produzione, delle attrezzature e degli impianti.

La voce P.2 «Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito» copre lo smantellamento dei reattori, lo smantellamento delle attrezzature di processo/dei sistemi di produzione e il pretrattamento dei rifiuti, la demolizione dell’impianto e il ripristino del sito.

La voce P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito» copre la gestione e lo stoccaggio del combustibile nucleare esaurito.

La voce P.4 «Gestione dei rifiuti» copre il trattamento, il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa, bassa e media attività risultanti dalle attività operative e di disattivazione.

La voce P.5 «Programma post-esercizio» copre l’esercizio e la manutenzione degli impianti, le risorse energetiche, il rifornimento idrico, la gestione delle acque reflue e la depurazione delle acque.

4.

Nel periodo di finanziamento compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 le principali sfide per la sicurezza vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell’ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.

5.

Di conseguenza, fatto salvo l’articolo 8, nell’elaborazione del programma di lavoro pluriennale la Commissione, in stretta collaborazione con la Lituania, prenderà in considerazione la distribuzione degli importi disponibili in base alle priorità individuate nella tabella 1.

Tabella 1

#

Voce

Priorità

P.0

Organizzazione delle attività dell’impresa

II

P.1

Preparazione della disattivazione

I

P.2

Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito

I

P.3

Gestione del combustibile nucleare esaurito

II

P.4

Gestione dei rifiuti

I

P.5

Programma post-esercizio

III

6.

Le conoscenze, l’esperienza e gli insegnamenti acquisiti nell’ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione sono divulgati tra i portatori di interessi dell’Unione, rafforzando in tal modo il valore aggiunto dell’UE del programma. Tali attività possono comprendere:

sviluppare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’UE, compresi quelli avviati dagli Stati membri;

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’UE.

Queste attività sono finanziate dall’Unione al 100 % dei costi ammissibili.

I progressi compiuti riguardo a queste attività devono essere comunicati dal JRC e misurati sulla base degli indicatori specificati nel suo programma di lavoro pluriennale.

7.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la preparazione dello stesso sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO II

Indicatori per rendere conto dei progressi del Programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3

1)

Gestione dei rifiuti radioattivi:

quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

2)

Smantellamento e decontaminazione:

quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.


DECISIONI

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/29


DECISIONE (UE) 2021/102 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2018/146 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 19 marzo 2018.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto») responsabile della gestione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto recante adozione del proprio regolamento interno avrà effetti giuridici per l’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 4).

(2)  Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57).

(3)  Cfr. documento 14010/20 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.


1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/103 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che non approva il diossido di carbonio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9). Nell’elenco figura anche il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione. La presente decisione di esecuzione non si applica a quest’ultimo.

(2)

Tutti i partecipanti hanno ritirato il sostegno all’uso del diossido di carbonio nei biocidi del tipo di prodotto 19, «repellenti e attrattivi». L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Non è stata presentata alcuna notifica a norma dell’articolo 17 di detto regolamento. In conformità all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dovrebbe essere adottata una decisione di non approvazione per i principi attivi che non beneficiano più di un sostegno nell’ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto interessato.

(3)

Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

(4)

I biocidi esistenti del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e usati prima dei termini stabiliti all’articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

In ogni caso il diossido di carbonio figura nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2012. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono pertanto essere messi a disposizione sul mercato e usati purché siano autorizzati in conformità con detto regolamento e rispettino le condizioni e le specifiche di cui all’allegato I per il diossido di carbonio.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).