ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 444

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
31 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso al lettore

1

 

*

Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

2

 

*

Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

11

 

*

ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

14

 

*

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1463

 

*

Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

1475

 

*

Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione

1486

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/1


Avviso al lettore

Dal momento che i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, il 24 dicembre 2020, e che di conseguenza tutte le versioni linguistiche degli accordi sono state rese disponibili molto tardi, il 27 dicembre 2020, non è stato materialmente possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale di tutte le 24 versioni linguistiche dei testi degli accordi prima della firma a opera delle parti e della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In considerazione dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del 1o febbraio 2020 che si concluderà il 31 dicembre 2020, si è tuttavia ritenuto che la firma e la pubblicazione dei testi degli accordi risultanti dai negoziati, senza previa revisione giuridico-linguistica, sia nell'interesse sia dell'Unione europea che del Regno Unito. Di conseguenza, i testi pubblicati qui di seguito possono contenere errori tecnici e imprecisioni che saranno corretti nei prossimi mesi.

A norma dell'articolo FINPROV.9 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, dell'articolo 21 dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e dell'articolo 25 dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, le versioni di tali accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese saranno oggetto di revisione giuridico-linguistica finale e i testi facenti fede e definitivi risultanti da tale revisione giuridico-linguistica sostituiranno ab initio le versioni firmate degli accordi.

I testi facenti fede e definitivi degli accordi saranno pubblicati a tempo debito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 aprile 2021.


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/2


DECISIONE (UE) 2020/2252 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 2020

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

(2)

Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1) ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(3)

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266 (2) che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020.

(4)

I negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare").

(5)

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni (gli "accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

(6)

In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito.

(7)

È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE" alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

(9)

Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, trasporto aereo, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(10)

Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(11)

Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni, ovvero ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso i punti principali delle istanze che l'Unione intende presentare al collegio arbitrale e tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio.

(12)

L'accordo sugli scambi e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare, a determinate condizioni, disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale.

(13)

Occorre pertanto definire un quadro che gli Stati membri devono seguire qualora decidano di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale, comprese le condizioni e la procedura che gli Stati membri devono rispettare per negoziare e concludere tali disposizioni o accordi bilaterali, in modo da garantire che siano compatibili con lo scopo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e con il diritto dell'Unione e tengano conto del mercato interno e degli interessi dell'Unione in senso lato. Inoltre, gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbero informare la Commissione, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

(14)

Si ricorda che, conformemente all'articolo FINPROV.1(3) dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra e non produce alcun effetto in tale territorio. Come previsto in tale dichiarazione, "[c]iò non preclude (...) la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra" e, "[f]atte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna".

(15)

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

(16)

Trattandosi di un paese che ha receduto dall'Unione, il Regno Unito si trova in una situazione diversa ed eccezionale in relazione all'Unione rispetto ad altri paesi terzi con cui l'Unione ha negoziato e concluso accordi. A norma dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito e, al termine di tale periodo, la base della cooperazione con gli Stati membri dell'Unione è quindi a un livello molto elevato, in particolare nei settori del mercato interno e della politica comune della pesca e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, dopodiché le disposizioni relative ad altre questioni riguardanti la separazione previste nell'accordo di recesso definiranno l'agevole chiusura di tale cooperazione in una serie di settori. Se gli accordi non entrano in vigore al 1o gennaio 2021, la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito diminuirà fino a raggiungere un livello né desiderabile né rispondente all'interesse dell'Unione, determinando perturbazioni nella relazione fra l'Unione e il Regno Unito. Tali perturbazioni possono essere limitate grazie all'applicazione a titolo provvisorio degli accordi.

(17)

Pertanto, in considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, nonché della necessità di accordare tempo sufficiente al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente la decisione prevista sulla conclusione degli accordi e i testi degli accordi stessi, gli accordi dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

(18)

Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi.

(19)

È opportuno firmare gli accordi e approvare le accluse dichiarazioni e la notifica a nome dell'Unione.

(20)

La firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") è oggetto di una procedura distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatta salva la conclusione di detto accordo.

2.   È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, fatta salva la conclusione di detto accordo.

3.   I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli INST.1 [Consiglio di partenariato] e INST.2 [Comitati] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2.   Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.

Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.

3.   Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati.

4.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Articolo 3

1.   Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, per quanto riguarda:

a)

la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

b)

l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

c)

l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

d)

l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

e)

le misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

f)

l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

g)

la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

h)

l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

i)

le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2.   La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

3.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

4.   La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.

5.   Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 4

Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina tale richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all'accordo sugli scambi e la cooperazione

Articolo 5

1.   La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a:

a)

confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

b)

sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafi 5 e 6, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

c)

accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni], paragrafi 3 e 4, dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

d)

adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambi di documenti ufficiali BPF] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] di tale allegato;

e)

sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8 [Modifiche della normativa applicabile], paragrafo 3, di tale allegato;

f)

sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9 [Sospensione], paragrafo 1, di tale allegato.

2.   Si applica l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

b)

tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

2.   Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

3.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

b)

tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento;

b)

l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione;

c)

l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 8

1.   Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

2.   Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1 o 3, o dell'articolo 7. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione.

4.   Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 9

Gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione informano la Commissione a tempo debito, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

Articolo 10

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Articolo 11

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione.

Articolo 12

1.   Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

2.   L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

3.   Le versioni degli accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate degli accordi.

4.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 2 e trasmette la nota diplomatica di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 13

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'articolo 19 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 14

Le dichiarazioni e la notifica accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

(3)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/11


DECISIONE (Euratom) 2020/2253 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 2020

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare") ("accordi").

(2)

L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"). La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione sono oggetto di una procedura distinta.

(3)

Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, si ricorda che gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato Euratom, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare.

(4)

In considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità e dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, è opportuno firmare l'accordo sugli scambi e la cooperazione e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Per gli stessi motivi, è opportuno firmare l'accordo sull'energia nucleare e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e sia ultimata la revisione giuridico-linguistica finale e le parti dichiarino facenti fede e definitive le versioni linguistiche risultanti dalla revisione finale.

(5)

Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, dichiarare facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi.

(6)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'energia nucleare.

(7)

È opportuno approvare la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e per le materie che ricadono nel trattato Euratom, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 2.

2.   È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3.

3.   Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è accluso alla presente decisione.

Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è accluso alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (1).

Articolo 2

1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui paragrafo 2.

2.   Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3.   L'applicazione a titolo provvisorio di cui al paragrafo 1 è concordata mediante scambio di lettere tra la Comunità e il governo del Regno Unito. I testi di tali lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   La notifica al Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/2252, concernente l'espletamento degli obblighi e adempimenti interni dell'Unione necessari per l'applicazione a titolo provvisorio, è effettuata dal presidente del Consiglio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

3.   Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/14


ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

 


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/1463


ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

 


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/1475


Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE NORMATIVA TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO SUI SERVIZI FINANZIARI

1.

L'Unione e il Regno Unito convengono di istituire una cooperazione normativa strutturata sui servizi finanziari al fine d'instaurare una relazione stabile e duratura tra giurisdizioni autonome. Fondato sull'impegno comune a preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori, il regime così istituito permetterà:

lo scambio bilaterale di opinioni e analisi sulle iniziative normative e su altre questioni di interesse;

la trasparenza e un dialogo adeguato nell'iter di adozione, sospensione e revoca delle decisioni sull'equivalenza; e

il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento, anche negli opportuni consessi internazionali.

2.

Entro marzo 2021 le parti concorderanno un protocollo d'intesa che inquadri la cooperazione. Le parti discuteranno, tra l'altro, le modalità con cui avanzare entrambe nella determinazione dell'equivalenza tra l'Unione e il Regno Unito facendo salvo il processo decisionale unilaterale e autonomo di ciascuna.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI

L'Unione europea (1) e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi.

In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s'impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s'impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune.

Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l'ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. I regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative.

Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l'accesso - ovvero determina un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d'imposizione può funzionare in base all'aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti.

In tale contesto e tenendo conto dell'approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave:

a)

se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti;

b)

se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali;

c)

se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;

d)

se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un'assenza di fatto di scambio d'informazioni in relazione al regime.

I partecipanti dovrebbero incoraggiare, nel quadro del rispettivo ordinamento costituzionale, l'applicazione di detti principi nei territori per i quali hanno responsabilità particolari o prerogative fiscali.

I partecipanti dovrebbero tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all'applicazione di tali principi.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO SULLE POLITICHE MONETARIE E SUL CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI

Le parti confermano di concordare sul fatto che le attività svolte da una banca centrale nella condotta di politiche monetarie non ricadono nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo terzo [Controllo delle sovvenzioni], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE POLITICHE DI CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI

L'Unione europea e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulle politiche di controllo delle sovvenzioni.

Gli orientamenti delineati nella presente dichiarazione comune rappresentano la linea condivisa dai partecipanti circa le adeguate politiche di sovvenzionamento nei settori indicati di seguito.

Seppur gli orientamenti non li vincolino, i partecipanti sono invitati a tenerne conto nei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni.

I partecipanti possono convenire di aggiornare gli orientamenti.

Sovvenzioni per lo sviluppo delle zone svantaggiate

1.

Possono essere concesse sovvenzioni per lo sviluppo di zone o regioni svantaggiate o in stato di arretratezza. L'importo della sovvenzione può essere determinato tenendo conto di quanto segue:

situazione socioeconomica della zona svantaggiata;

dimensione del beneficiario; e

entità del progetto d'investimento.

2.

Il beneficiario dovrebbe contribuire in misura rilevante ai costi di investimento. La sovvenzione non dovrebbe avere come scopo o effetto principale quello di incentivare il beneficiario a trasferire la stessa attività o un'attività analoga dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte.

Trasporti

1.

Possono essere concesse sovvenzioni agli aeroporti per investimenti infrastrutturali e costi di esercizio tenendo conto della dimensione dell'aeroporto in termini di volume annuo di passeggeri. Per ricevere sovvenzioni a finanziamento dei costi di esercizio, l'aeroporto che non è un piccolo aeroporto regionale dovrebbe dimostrare di essere in grado di garantire in futuro la sostenibilità economica entro un periodo di tempo che consenta la graduale estinzione della sovvenzione.

2.

Possono essere concesse sovvenzioni a progetti di infrastrutture stradali purché non siano selettive a vantaggio di un singolo operatore o settore economico, bensì rechino benefici alla società nel complesso. La concessione della sovvenzione dovrebbe essere subordinata alla garanzia del libero accesso all'infrastruttura per tutti gli utenti indiscriminatamente (2).

3.

Possono essere concesse sovvenzioni ai porti per il dragaggio o per progetti infrastrutturali, purché limitate all'importo minimo necessario per avviare il progetto.

Ricerca e sviluppo

Possono essere concesse sovvenzioni per attività di ricerca e sviluppo (3). Sono comprese le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in particolare lo sviluppo di tecnologie nuove e di avanzata innovazione che stimolino la crescita della produttività e la competitività, purché siano necessarie e proporzionate e non abbiano come scopo o effetto principale il trasferimento o la chiusura di tali attività nel territorio dell'altra parte. Possono essere concesse sovvenzioni anche per altre iniziative, ad esempio per nuovi processi produttivi, infrastrutture pertinenti, poli di innovazione e poli digitali. L'importo della sovvenzione dovrebbe rispecchiare, tra l'altro, il rischio e l'entità dell'innovazione tecnologica insiti nel progetto, la prossimità del progetto al mercato e il contributo del progetto alla generazione di sapere.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO SULL'ALLEGATO ENER-4

Le parti convengono sul fatto che l'obiettivo di massimizzare i benefici degli scambi di cui all'allegato ENER-4 implica che, entro i limiti stabiliti in tale allegato, gli accordi commerciali:

siano quanto più efficienti possibile; e

facciano sì, in circostanze normali, che i flussi tra gli interconnettori elettrici siano coerenti con i prezzi sui mercati del giorno prima (MGP) delle parti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO EXC.1 [ECCEZIONI GENERALI] E SULL'ARTICOLO EXC.4 [ECCEZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA]

Le parti confermano di concordare che:

1.

l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] non si escludono a vicenda. Non è in particolare escluso che un interesse di sicurezza di una parte si configuri contemporaneamente come "interesse essenziale di sicurezza" ai fini dell'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] e come materia di "sicurezza pubblica" o di "ordine pubblico" ai fini dell'articolo EXC.1 [Eccezioni generali];

2.

l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] , in particolare i termini "interessi essenziali di sicurezza", "sicurezza pubblica", "morale pubblica" e "ordine pubblico", devono essere interpretati secondo le regole di interpretazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito previste all'articolo COMPROV.13 [Interpretazione] e all'articolo OTH.[4bis] [Giurisprudenza dell'OMC].

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SUGLI AUTOTRASPORTATORI

Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non contempli il regime dei visti o di frontiera per gli autotrasportatori che operano nel territorio dell'altra parte, le parti rilevano che una gestione corretta ed efficiente del regime dei visti e di frontiera per gli autotrasportatori è importante ai fini della circolazione delle merci, in particolare attraverso la frontiera che separa il Regno Unito dall'Unione.

Fatti salvi i diritti di ciascuna parte di disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel proprio territorio, le parti convengono a tal fine di agevolare opportunamente, nella rispettiva normativa, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei conducenti che svolgono le attività autorizzate a norma della parte seconda [Scambi, trasporti e pesca], rubrica terza [Trasporto su strada], titolo I [Trasporto di merci su strada], di detto accordo.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULL'ASILO E I RIMPATRI

Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non preveda disposizioni su asilo, rimpatri, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, le parti rilevano l'importanza di una corretta gestione dei flussi migratori e riconoscono le particolari circostanze derivanti dalla giustapposizione dei regimi di controllo, dai servizi operati con traghetto roll-on roll-off, dal collegamento fisso sotto la Manica e dalla zona di libero spostamento.

A tal fine le parti prendono atto dell'intenzione del Regno Unito di avviare discussioni bilaterali con gli Stati membri più interessati per ricercare intese pratiche adeguate in tema di asilo, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO III [PNR]

Le parti riconoscono che l'uso efficace dei dati del codice di prenotazione (PNR) per modi di trasporto diversi dai vettori aerei, quali vettori marittimi, ferroviari e stradali, è un ausilio valido sotto il profilo operativo ai fini della prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento del terrorismo e dei reati gravi e dichiarano l'intenzione di rivedere e, se necessario, ampliare l'accordo raggiunto con la parte terza, titolo III, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito qualora l'Unione introducesse al suo interno un quadro giuridico per il trasferimento e l'elaborazione dei dati PNR per altri modi di trasporto.

L'accordo non preclude agli Stati membri e al Regno Unito la possibilità di concludere e applicare accordi bilaterali relativi a un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati PNR presso fornitori di servizi di trasporto diversi da quelli indicati nell'accordo, a condizione che lo Stato membro operi nel rispetto del diritto dell'Unione.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO VII [CONSEGNA]

L'articolo LAW.SURR.77 [Principio di proporzionalità] della parte terza [Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale], titolo VII [Consegna], stabilisce che la cooperazione in materia di consegna deve essere necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

Il principio di proporzionalità è pregnante per tutto l'iter che sfocia nella decisione di consegna previsto al titolo VII [Consegna]. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora nutra preoccupazioni in merito al principio di proporzionalità, chiede le informazioni supplementari necessarie per consentire all'autorità giudiziaria emittente di esprimere il proprio punto di vista sull'applicazione del principio di proporzionalità.

Le parti rilevano che gli articoli LAW.SURR 77 [Principio di proporzionalità] e LAW.SURR.93 [Decisione sulla consegna] consentono alle competenti autorità giudiziarie degli Stati di prendere in considerazione la proporzionalità e la possibile durata della custodia cautelare nell'attuazione del titolo VII [Consegna] e osservano che questo è conforme alla rispettiva normativa nazionale.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO IX [SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI DEI CASELLARI GIUDIZIALI]

Le parti riconoscono che per i datori di lavoro è importante disporre di informazioni sull'esistenza di condanne penali e su eventuali pertinenti interdizioni derivanti da tali condanne in relazione alle persone che assumono per attività professionali o di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con adulti vulnerabili. Le parti dichiarano l'intenzione di riesaminare e, se necessario, ampliare la parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], qualora l'Unione modificasse il proprio quadro giuridico al riguardo.

DICHIARAZIONE COMUNE UE-REGNO UNITO SULLO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Le parti riconoscono l'importanza di concludere quanto prima accordi che consentano lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e il Regno Unito. A tal fine le parti si adopereranno per concludere, non appena ragionevolmente fattibile, i negoziati sulle modalità di attuazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, affinché questo possa applicarsi come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo. Nel frattempo le parti possono scambiarsi informazioni classificate in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE E SULL'ACCESSO AI SERVIZI DEI PROGRAMMI

Le parti ravvisano un reciproco vantaggio nella cooperazione in settori di interesse comune, quali la scienza, la ricerca e innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio. Per incoraggiare la cooperazione futura in questi settori è intenzione delle parti gettare una base formale per la cooperazione futura sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell'Unione a condizioni eque e adeguate e, se del caso, sotto forma di accesso a determinati servizi forniti nell'ambito dei programmi dell'Unione.

Le parti riconoscono che non è stato possibile perfezionare il testo del protocollo I "Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito", che istituisce un'associazione del Regno Unito ai fini della partecipazione a determinati programmi e attività dell'Unione, e del protocollo II "sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione" nel corso dei negoziati dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, perché alla data della firma dell'accordo stesso non erano ancora stati adottati il quadro finanziario pluriennale e i collegati atti giuridici dell'Unione.

Le parti dichiarano che i progetti di protocolli riportati qui di seguito sono stati concordati in via di principio e saranno sottoposti al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione per discussione e adozione. Poiché sono possibili modifiche degli atti giuridici che disciplinano i programmi e le attività dell'Unione, il Regno Unito e l'Unione europea si riservano il diritto di riesaminare la partecipazione ai programmi, alle attività e ai servizi elencati nei protocolli [I e II] prima dell'adozione. Potrà inoltre risultare necessario modificare i progetti di protocolli per assicurarne la conformità con gli atti adottati.

È ferma intenzione delle parti far sì che il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione adotti quanto prima i protocolli per consentirne un'attuazione il più possibile sollecita, puntando in particolare a permettere alle entità del Regno Unito di partecipare ai programmi e alle attività selezionati sin dall'inizio; sarà a tal fine necessario adoperarsi, per quanto possibile e in conformità della normativa dell'Unione, per predisporre le disposizioni e gli accordi necessari.

Le parti rammentano il loro impegno a favore del programma PEACE +, il quale sarà materia di un distinto accordo di finanziamento.

PROGETTO DI PROTOCOLLO I

Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito

Articolo 1: Ambito della partecipazione del Regno Unito

1.

Il Regno Unito partecipa e contribuisce [a decorrere dal 1° gennaio 2021] ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, istituiti dai seguenti atti di base:

a)

regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (4), limitatamente alle norme applicabili alla componente di cui all'articolo 3, lettera c), del medesimo regolamento; [Copernicus]

b)

regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (5), limitatamente alle norme applicabili alle componenti di cui all'articolo 1 , paragrafo 3, lettere a) e a bis), dello stesso regolamento;

c)

decisione XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (6);

d)

regolamento XXX del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (2021-2025) che integra Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (7) ("programma dell'Euratom");

e)

decisione 2007/198/Euratom del Consiglio che istituisce l'Impresa comune europea per ITER ("F4E") e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ("decisione F4E del Consiglio") (8).

Articolo 2: Durata della partecipazione del Regno Unito

1.

Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], o a parti di essi, a decorrere dal [1o gennaio 2021] per la durata del programma o dell'attività o, se inferiore, per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

2.

Il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione, che danno esecuzione agli impegni di bilancio dei programmi e delle attività o di loro parti, di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.

Il presente protocollo è prorogato e si applica per il periodo 2026-2027, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, al programma successore del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ("programma dell'Euratom"), salvo se, entro tre mesi dalla pubblicazione del programma successore nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'una o l'altra parte notifica la decisione di non estendere il presente protocollo al programma successore. In presenza di tale notifica, dal 1o gennaio 2026 il presente protocollo non si applica al programma successore del programma dell'Euratom. Questo non preclude la partecipazione del Regno Unito ad altri programmi e attività dell'Unione o a parti di essi.

Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma spaziale

1.

Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], il Regno Unito partecipa alla componente Copernicus del programma spaziale e fruisce dei servizi e dei prodotti di Copernicus alla stregua degli altri paesi partecipanti (9).

2.

Il Regno Unito ha pieno accesso al servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di un accordo specifico.

Il rispettivo accordo prevede le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5.

3.

Il Regno Unito ha accesso da utente autorizzato alle componenti del servizio di sicurezza di Copernicus nella misura in cui è concordata una cooperazione tra le parti nelle pertinenti politiche. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di accordi specifici.

I rispettivi accordi prevedono le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5.

4.

Ai fini del paragrafo 3 i negoziati tra il Regno Unito o le entità del Regno Unito e il pertinente organo dell'Unione iniziano quanto prima dopo che il presente protocollo ha sancito la partecipazione del Regno Unito a Copernicus, in conformità delle disposizioni che disciplinano l'accesso a detti servizi.

Se detto accordo subisce un sensibile ritardo o si rivela impossibile, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina il modo in cui, nella situazione, sia possibile adeguare la partecipazione del Regno Unito a Copernicus e il relativo finanziamento.

5.

La partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza è disciplinata dalle norme e procedure applicabili alla partecipazione a tale consiglio in considerazione dello status di paese terzo del Regno Unito.

Articolo 4: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

1.

Fatto salvo l'articolo 6, il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del regolamento XXX attuate attraverso il programma specifico istituito dalla decisione XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008.

2.

Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) e alle azioni indirette a condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione.

3.

Quando l'Unione adotta misure in attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono partecipare alle strutture giuridiche create a norma di tali disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione relativi all'istituzione delle stesse strutture giuridiche.

4.

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (10), quale modificato, e la decisione XXX relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (11), quale modificata, si applicano alla partecipazione delle entità del Regno Unito alle comunità della conoscenza e dell'innovazione in conformità dell'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma].

5.

Quando entità del Regno Unito partecipano ad azioni dirette del Centro comune di ricerca, rappresentanti del Regno Unito hanno diritto di partecipare, da osservatori senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Fatta salva detta condizione, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Regno Unito.

6.

Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno iniziali che, nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'esercizio interessato, sono destinati al finanziamento di Orizzonte Europa, comprese le spese di sostegno del programma, sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'[articolo XXX ] del regolamento [XXX] del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (12).

7.

Nel comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e relativi sottogruppi il Regno Unito gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.

Il Regno Unito può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca ("ERIC") in conformità degli atti giuridici che lo istituiscono e in considerazione della sua partecipazione a Orizzonte 2020, alle condizioni che si applicano a tale partecipazione immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, e della sua partecipazione a Orizzonte Europa quale prevista dal presente protocollo.

Articolo 5: Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica]

1.

Al programma Orizzonte Europa si applica l'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica].

2.

Si applicano le modalità seguenti:

a)

ai fini del calcolo della correzione automatica, per "sovvenzione competitiva" s'intende la sovvenzione concessa in esito a un invito a presentare proposte nel cui ambito è possibile identificare il beneficiario finale al momento del calcolo della rettifica automatica, ad eccezione del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario (13) applicabile al bilancio generale dell'Unione;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con il coordinatore del consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico di cui all'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], paragrafo 1, sono il cumulo degli importi iniziali assegnati nell'impegno giuridico ai membri del consorzio che sono entità del Regno Unito;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici sono stabiliti ricorrendo al sistema elettronico eCorda della Commissione europea;

d)

per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (14);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (15).

3.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le rettifiche automatiche per l'anno n relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno n sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno n e all'anno n+1 nel sistema eCorda, di cui al paragrafo 2, lettera c), nell'anno n+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati;

b)

l'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a entità del Regno Unito a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno n e

ii)

l'importo del contributo adeguato del Regno Unito per l'anno n moltiplicato per il rapporto tra:

(A)

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno n per il programma interessato e

(B)

il totale di tutti gli impegni giuridici contratti sugli stanziamenti di impegno dell'anno n, comprese le spese di sostegno.

Se l'adeguamento è effettuato in situazioni da cui le entità del Regno Unito sono escluse, in applicazione dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8, il calcolo non include gli importi delle corrispondenti sovvenzioni competitive.

Articolo 6: Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione

1.

Il Regno Unito e le entità del Regno Unito non partecipano al fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito nell'ambito di Orizzonte Europa. Il fondo del CEI è lo strumento finanziario che, nell'ambito dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile (16).

2.

A partire dal 2021 e fino al 2027, al contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa è applicato ogni anno un adeguamento pari all'importo ottenuto moltiplicando gli importi stimati da assegnare ai beneficiari del fondo del CEI istituito nell'ambito del programma, escluso l'importo derivante da rimborsi e rientri, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6.

3.

Dopo ogni anno n in cui è stato applicato un adeguamento a norma del paragrafo 2, il contributo del Regno Unito è adeguato negli anni successivi, al rialzo o al ribasso, moltiplicando la differenza tra l'importo stimato assegnato ai beneficiari del fondo del CEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e l'importo assegnato ai beneficiari del fondo dei CEI nell'anno n, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6.

Articolo 7: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma dell'Euratom

1.

Il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma dell'Euratom.

2.

Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutti gli aspetti del programma dell'Euratom a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom.

3.

Le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del JRC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 8: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, all'accordo ITER e all'accordo sull'approccio allargato

1.

Il Regno Unito partecipa da membro all'Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) in conformità della decisione F4E del Consiglio e del relativo statuto ad essa allegato ("statuto dell'F4E"), quali modificati da ultimo o quali saranno modificati in futuro, contribuendo alla futura cooperazione scientifica e tecnologica nel settore della fusione nucleare controllata attraverso la sua associazione al programma dell'Euratom.

2.

Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutte le attività dell'F4E alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom.

3.

Rappresentanti del Regno Unito partecipano alle riunioni dell'F4E in conformità dello statuto dell'F4E.

4.

A norma dell'articolo 7 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'Impresa comune e ai relativi direttore e membri del personale per le attività che svolgono a norma della decisione F4E del Consiglio. A norma dell'articolo 8 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito accorda all'Impresa comune F4E tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato Euratom nell'ambito delle sue attività statutarie.

5.

Le parti convengono quanto segue:

a)

al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo ITER) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 21 dell'accordo ITER;

b)

al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo su privilegi e immunità) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 24 dell'accordo su privilegi e immunità; e

c)

al territorio del Regno Unito si applica l'accordo tra l'Euratom e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione (accordo sull'approccio allargato), in particolare i privilegi e le immunità di cui agli articoli 13 e 14.5, e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 26 dell'accordo sull'approccio allargato.

6.

L'Euratom informa il Regno Unito in caso di prevista modifica dell'accordo ITER, dell'accordo su privilegi e immunità o dell'accordo sull'approccio allargato. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute di qualsiasi modifica che incida sui diritti o sugli obblighi del Regno Unito al fine di adeguarne la partecipazione alla nuova situazione. La modifica che incide sui diritti e sugli obblighi del Regno Unito richiede l'accordo ufficiale del Regno Unito prima di entrare in vigore nei suoi confronti.

7.

L'Euratom e il Regno Unito possono convenire con un accordo specifico che i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono essere ammessi a partecipare alle attività del Regno Unito connesse alle attività svolte dall'F4E.

Articolo 9: Reciprocità

Ai fini del presente articolo per "entità dell'Unione" s'intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell'Unione.

Le entità dell'Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], lettere b), c) e d), in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito.

Articolo 10: Proprietà intellettuale

Riguardo ai programmi e alle attività elencati nell'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] e fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito che partecipano ai programmi contemplati dal presente protocollo hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, diritti e obblighi equivalenti a quelli che competono alle entità stabilite nell'Unione che partecipano agli stessi programmi e attività. La presente disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima della data di applicazione del presente accordo.

PROGETTO DI PROTOCOLLO II

sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione cui esso non partecipa

Articolo 1 - Limiti dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai seguenti servizi, con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei pertinenti programmi e attività dell'Unione:

a)

servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) ai sensi dell'articolo 54 del regolamento XXX (17) [regolamento sullo spazio].

Nelle more dell'entrata in vigore degli atti di esecuzione volti a stabilire le condizioni applicabili ai paesi terzi per i tre servizi SST in pubblica disponibilità, al Regno Unito e ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o a partire dal Regno Unito sono forniti i servizi SST previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa decisione (o di altra normativa che la sostituisca, con o senza modifiche).

Articolo 2: Durata dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai servizi di cui all'articolo 1 per la loro intera durata o, se inferiore, per tutto il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST

Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST in pubblica disponibilità di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a), b) e c) (18), del regolamento sullo spazio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 , del regolamento XXX, su richiesta e alle condizioni applicabili ai paesi terzi.

Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base alle condizioni applicabili ai paesi terzi, quando disponibili (19).

DICHIARAZIONE SULL'ADOZIONE DI DECISIONI DI ADEGUATEZZA NEI CONFRONTI DEL REGNO UNITO

Le parti prendono atto del fatto che la Commissione europea intende avviare sollecitamente l'iter di adozione, nei confronti del Regno Unito, di decisioni di adeguatezza a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, collaborando strettamente a tal fine con le altre istituzioni e gli altri organi chiamati a intervenire nella procedura decisionale.


(1)  Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l'Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all'Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

(2)  In quest'ambito si verifica discriminazione se situazioni analoghe sono trattate in modo diverso senza che la differenziazione sia giustificata da considerazioni oggettive.

(3)  Ricerca e sviluppo quali definiti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

(4)  [inserire il riferimento alla GU]

(5)  [inserire il riferimento alla GU]

(6)  [inserire il riferimento alla GU]

(7)  [inserire il riferimento alla GU]

(8)  [inserire il riferimento alla GU] (quale modificata)

(9)  Riferimenti ai "paesi partecipanti" da adattare alla terminologia degli atti di base, una volta adottati.

(10)  GU L 97 del 9.4.2008.

(11)  [GU L …]

(12)  [GU L …; COM(2020) 441]

(13)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(14)  Possono annoverarsi fra le "altre azioni" premi, strumenti finanziari, erogazione di servizi tecnico-scientifici da parte del JRC, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), accordi di delega, perizie (valutazioni, monitoraggio dei progetti).

(15)  Le organizzazioni internazionali sono considerate costi estranei all'intervento soltanto se sono il beneficiario finale, e non quando sono il coordinatore del progetto (che distribuisce il fondo ad altri coordinatori).

(16)  Nella versione definitiva del protocollo la definizione sarà sostituita dalla definizione riportata nel pertinente atto legislativo, che sarà richiamato in una nuova in calce (l'ultima definizione del fondo del CEI in Orizzonte 2020 è la decisione C (2020) 4001 della Commissione che modifica la decisione C (2019) 5323). Potrebbe rivelarsi necessario rivedere la definizione se al perfezionamento del protocollo non sarà disponibile nessuna definizione nel contesto di Orizzonte Europa.

(17)  Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE [COM/2018/447 final] [GU L …].

(18)  Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST.

(19)  Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST.


31.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 444/1486


Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione

L'Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione").

A.    NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LA PROCURA EUROPEA (EPPO)

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettere d) e g)

1.

A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti], e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente ai fini della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo VIII [Assistenza giudiziaria], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (1). La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.

2.

A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente dell'emanazione e, se del caso, dell'esecuzione delle richieste di congelamento a norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo XI [Congelamento e confisca], dell'accordo e l'autorità centrale competente a trasmettere tali richieste e a rispondervi è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.

3.

Le richieste devono essere inviate all'ufficio centrale dell'EPPO.

B.    NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LE SCELTE OPERATE DAGLI STATI MEMBRI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE

1.

A causa della firma tardiva dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la notifica dell'Unione riguardante le scelte operate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni elencate in appresso sarà effettuata entro il 31 gennaio 2021.

Elenco delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che richiedono una notifica da effettuarsi al momento dell'entrata in vigore o all'inizio dell'applicazione dell'accordo:

a)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera a): Notifica delle unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini del ricevimento e del trattamento dei dati PNR di cui al titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)];

b)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'esecuzione di un mandato d'arresto;

c)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'emissione di un mandato d'arresto;

d)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera c): Notifica dell'autorità competente per il ricevimento delle domande di transito sul territorio di uno Stato membro di una persona ricercata che deve essere consegnata;

e)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera e): Notifica dell'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX [Scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali] e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

f)

Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera f): Notifica dell'autorità centrale competente a trasmettere le richieste e a rispondervi a norma del titolo XI [Congelamento e confisca] e a eseguire tali richieste ovvero a trasmetterle alle autorità competenti per la loro esecuzione.

2.

Conformemente all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica al Regno Unito che i seguenti Stati membri rientrano nelle seguenti categorie:

categoria A: Stati membri che hanno espresso il desiderio di derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Austria, Portogallo, Svezia, Ungheria;

categoria B: Stati membri che hanno espresso il desiderio di non derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: - ;

categoria C: Stati membri che non hanno indicato se desiderano o meno derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

3.

Le notifiche relative alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riguardanti le scelte degli Stati membri che possono essere effettuate dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione di detto accordo seguiranno a tempo debito, entro i termini stabiliti nell'accordo, a seconda dei casi.

(1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).