ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 434

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
23 dicembre 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2189 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di derogaagli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativaal sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2190 della Commissione, del 29 ottobre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione, del 20 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l’isola di Man

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento e per quanto riguarda la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2194 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Milas Zeytinyağı (DOP)]

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2195 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2197 della Commissione, del 21 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2198 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

52

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/2199 del comitato politico e di sicurezza, dell’8 dicembre 2020, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2200 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9226]

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo ( 1 )

59

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione n. 19-2020 della Corte dei conti, del 14 dicembre 2020, relativa alla modifica dell’articolo 19 del suo regolamento interno

66

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Raccomandazione n. 1/2020 del comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra,, dell’8 dicembre 2020, sull’applicazione dell’articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2189 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2020

che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di derogaagli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativaal sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») dovuta sui beni e i servizi utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 luglio 2020, i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE («misura speciale»), al fine di escludere l’IVA dovuta sui beni e i servizi dal diritto a detrazione dell’IVA qualora i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per gli usi privati di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2020, ha trasmesso la domanda presentata dai Paesi Bassi agli altri Stati membri. Con lettera dell’11 settembre 2020 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni che considerava necessarie per la valutazione della domanda.

(4)

La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA e a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscali. Essa influisce in modo trascurabile sull’importo dell’imposta dovuta alla fase del consumo finale.

(5)

Stando alle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, gli elementi di diritto e di fatto giustificano l’applicazione della misura speciale. È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi a introdurre la misura speciale, limitandone la durata fino al 31 dicembre 2023. Tale limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire una valutazione della necessità e dell’efficacia di tale misura e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(6)

Nel caso in cui i Paesi Bassi ritengano necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2023, dovrebbero presentare una richiesta in tal senso alla Commissione entro il 31 marzo 2023, corredandola di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.

(7)

La misura speciale avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)

È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a escludere l’IVA dovuta su beni e servizi dal diritto a detrazione dell’IVA, qualora detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare la misura speciale autorizzata dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023.

Tale domanda è corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2190 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri (3) sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione.

(2)

Poiché durante il transito e il trasbordo intervengono diversi operatori, tra cui importatori, trasportatori, spedizionieri doganali e operatori commerciali, è necessario indicare che gli operatori responsabili delle partite dovrebbero rispettare le norme del regolamento delegato (UE) 2019/2124.

(3)

Al fine di garantire la tracciabilità delle partite fino a quando lasciano il territorio dell’Unione, il certificato ufficiale rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (4) deve accompagnare le partite dai depositi riconosciuti fino ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione.

(4)

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, i certificati ufficiali possono essere rilasciati in formato cartaceo. Di conseguenza, anche alle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali presso le basi militari della NATO o degli Stati Uniti, alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano l’Unione e al rappresentante del comandante di una nave o all’operatore responsabile della consegna di partite a una nave in uscita dal territorio dell’Unione dovrebbe essere concessa la possibilità di controfirmare i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo e di restituire tali certificati ufficiali entro 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato.

(5)

Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo dovrebbero essere autorizzate a transitare attraverso il territorio dell’Unione purché siano sodisfatte determinate condizioni. Tali condizioni dovrebbero includere un adeguato monitoraggio delle partite durante il transito e la loro debita presentazione per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui lasciano il territorio dell’Unione.

(6)

Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, i prodotti di origine animale dovrebbero essere aggiunti ai prodotti da sottoporre a controlli al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce le prescrizioni specifiche per gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi in transito da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando per il territorio di un paese terzo.

(8)

Dopo il periodo di transizione convenuto nell’ambito dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che sono spostati da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, devono essere presentati per i controlli ufficiali al posto di frontiera di reintroduzione nell’Unione. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di «territorio dell’Unione» comprende l’Irlanda del Nord.

(9)

Sulla base di una notifica preventiva dell’arrivo della partita e di controlli documentali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione dovrebbero essere in grado di valutare se la partita in transito possa essere riammessa nell’Unione o se debba essere presentata per ulteriori controlli. Tale notifica preventiva dovrebbe essere effettuata dall’operatore responsabile della partita. La notifica preventiva e i controlli documentali dovrebbero essere effettuati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

(10)

Diversi Stati membri hanno evidenziato tuttavia problemi pratici e il considerevole onere amministrativo derivante dall’utilizzo dell’IMSOC per la notifica preventiva e i controlli documentali nel caso specifico del transito attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

(11)

Al fine di evitare ritardi in conseguenza dell’onere amministrativo rappresentato dall’adempimento delle formalità documentali per la reintroduzione nell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, è opportuno prevedere la possibilità che gli Stati membri utilizzino un sistema informatico alternativo che consegua gli stessi obiettivi dell’IMSOC per la notifica preventiva e la registrazione dei risultati dei controlli documentali al posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione dopo il transito attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2124.

(13)

Allo scopo di garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo di recesso, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

“posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione”: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione (*) e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione;

(*)  Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di “territorio dell’Unione” comprende l’Irlanda del Nord.»;"

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 14

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi si assicura che tali partite siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:

i)

nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o

ii)

in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (**).

(**)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).»;"

3)

all’articolo 29, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione;»;

4)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 può scaricare tali partite nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a).»;

5)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 32

Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione

1.   L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo presenta tali partite, per i controlli ufficiali, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti.

2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo presenta tali partite per i controlli ufficiali alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.»;

6)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 33

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento:

a)

inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o

b)

controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»;

7)

l’articolo 35 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), e all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento:

a)

inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o

b)

controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»;

8)

all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’operatore responsabile della partita di merci di cui al paragrafo 1 trasporta la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni:

a)

il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o

b)

il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.»;

9)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Per le partite di merci di cui paragrafo 1 del presente articolo che non sono soggette alle prescrizioni in materia di salute animale per l’entrata nell’Unione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, gli operatori di cui paragrafo 2 del presente articolo possono effettuare la notifica preventiva dell’arrivo di tali partite alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione mediante un sistema informatico o una combinazione di sistemi informatici diversi dall’IMSOC, a condizione che tale sistema o combinazione di sistemi:

a)

sia stato designato dalle autorità competenti;

b)

consenta agli operatori di fornire le seguenti informazioni:

i)

la descrizione delle merci in transito;

ii)

l’identificazione del mezzo di trasporto;

iii)

l’ora stimata di arrivo;

iv)

l’origine e la destinazione delle partite; e

c)

consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione di:

i)

valutare le informazioni fornite dagli operatori;

ii)

informare gli operatori se le partite devono essere presentate per i controlli supplementari di cui al paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli operatori responsabili delle partite di animali che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo presentano tali partite per i controlli ufficiali al punto di uscita dal territorio dell’Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

(3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).


23.12.2020   

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L 434/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2191 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l’isola di Man

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo, in particolare l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (2), in particolare l’articolo 131, lettera b), e l’articolo 265, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

(2)

Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. A norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020 («periodo di transizione»).

(3)

A norma dell’articolo 185 dell’accordo di recesso e dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale quale definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito) dopo la fine del periodo di transizione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e all’allegato 2, punto 1, di detto protocollo, il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. I riferimenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto escludere i porti situati nell’Irlanda del Nord.

(4)

Dalla fine del periodo di transizione le merci che giungono nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito devono essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell’Unione destinate al Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, devono essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta alle amministrazioni doganali degli Stati membri e alle amministrazioni doganali del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord un tempo sufficiente per effettuare le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell’arrivo delle merci e prima della loro partenza, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.

(5)

Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Dopo il periodo di transizione è opportuno applicare a tal fine gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man, laddove sia richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o una dichiarazione pre-partenza.

(6)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021 per garantire il regolare funzionamento quotidiano delle amministrazioni doganali e degli operatori economici dopo la fine del periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

all’articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«vi)

i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man;»;

2)

all’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(2)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


23.12.2020   

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L 434/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2192 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti concernenti il marchio di identificazione che gli operatori del settore alimentare devono applicare a determinati prodotti di origine animale, compresi requisiti relativi ai codici paese che gli Stati membri e i paesi terzi devono utilizzare.

(2)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 853/2004 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Per questo motivo è necessario modificare i requisiti stabiliti dall’allegato II di detto regolamento per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Nell’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nel caso degli Stati membri (*1), tuttavia, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK (NI).


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»»


23.12.2020   

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L 434/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2193 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento e per quanto riguarda la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 27, paragrafo 1 e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l’addestramento, le prove e i controlli per il rilascio delle licenze di pilota.

(2)

Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.

(3)

Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il «Manual of evidence-based training» (doc. 9995 AN/497), che contiene il quadro completo delle competenze necessarie («competenze di base») con le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze, comprese quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze tecniche e non tecniche, abilità e attitudini. In tale nuovo approccio, il contenuto dell’addestramento è allineato alle effettive competenze necessarie per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente nell’ambiente del trasporto aereo commerciale.

(4)

Obiettivo dell’addestramento basato su evidenze (evidence-based training, EBT) è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo.

(5)

L’allineamento del regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile dovrebbe aumentare la certezza del diritto, sostenere le ispezioni dell’Agenzia in materia di standardizzazione nel campo della segnalazione di eventi e sostenere l’attuazione di sistemi efficaci di segnalazione degli eventi nell’ambito della gestione della sicurezza.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.

(7)

L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Sono tuttora in corso negoziati tra l’Unione e taluni paesi terzi anche per quanto riguarda la conversione delle licenze di pilota e dei relativi certificati medici. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare a riconoscere le licenze e i certificati medici di paesi terzi per un periodo intermedio alla luce di tali negoziati, è necessario prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 nel loro territorio ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di taluni aeromobili.

(9)

Inoltre le modifiche dell’appendice 1 del regolamento (UE) n. 1178/2011, introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione (5) e che si applicheranno a decorrere dal 31 gennaio 2022, dovrebbero essere allineate alle modifiche di tale appendice introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (6).

(10)

Il regolamento dovrebbe inoltre essere modificato per correggere alcuni errori tecnici contenuti in precedenti modifiche e per chiarire alcune disposizioni.

(11)

Le modifiche relative all’abilitazione al volo strumentale di base dovrebbero diventare applicabili alla stessa data delle relative disposizioni del regolamento (UE) 2020/359, vale a dire l’8 settembre 2021.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1178/2011

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2021» è sostituita dalla data «20 giugno 2022»;

2)

gli allegati I, VI e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

gli allegati I e VI sono rettificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Data di entrata in vigore e di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I, punto 1), lettera r), e l’allegato II, punto 1), lettera a), si applicano a decorrere dall’8 settembre 2021 e l’allegato I, punto 1), lettera p), si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82).


ALLEGATO I

Gli allegati I, VI e VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono così modificati:

(1)

l’allegato I (parte FCL) è così modificato:

a)

alla norma FCL.010 sono inserite le seguenti definizioni:

i)

«“Operatore di addestramento basato sulle evidenze (EBT)”, un’organizzazione che è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) conformemente all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 e ha attuato un programma EBT approvato dall’autorità competente, conformemente alle disposizioni di detto regolamento.»;

ii)

«“Valutazione pratica dell’EBT”, un metodo atto a valutare le prestazioni, che serve a verificare l’esercizio integrato delle competenze. Viene applicato in ambiente simulato o operativo.»;

iii)

«“Programma EBT”, un programma di valutazione e addestramento dei piloti conforme all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, del regolamento (UE) n. 965/2012.»;

iv)

«“Programma misto EBT”Fii, un programma di addestramento e controlli periodici dell’operatore, di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.230, del regolamento (UE) n. 965/2012, una parte del quale è dedicata all’applicazione dell’EBT ma che non sostituisce i controlli di professionalità di cui all’appendice 9 del presente allegato.»;

b)

alla norma FCL.015 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

L’addestramento completato su aeromobili o FSTD conformemente all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere preso in considerazione ai fini dei requisiti riguardanti l’esperienza e il rinnovo stabiliti nel presente allegato (parte FCL).»;

c)

alla norma FCL.035, lettera a), è aggiunto il seguente punto 4):

«4)

Tutte le ore di volo effettuate su velivoli o TMG oggetto della decisione di uno Stato membro adottata conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, lettera a) o c), del regolamento (UE) 2018/1139 o che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I di tale regolamento devono essere pienamente accreditate ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di volo di cui alla norma FCL.140.A, lettera a), punto 1), e alla norma FCL.740.A, lettera b), punto 1), punto ii), del presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il velivolo o il TMG interessato deve essere della stessa categoria e classe dell’aeromobile della parte FCL rispetto al quale devono essere accreditate le ore di volo;

ii)

nel caso di voli di addestramento con un istruttore, il velivolo o il TMG utilizzato è soggetto a un’autorizzazione di cui alla norma ORA.ATO.135 dell’allegato VII (parte ORA) o alla norma DTO.GEN.240 dell’allegato VIII (parte DTO).»;

d)

alla norma FCL.235, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I richiedenti una PPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, la capacità di eseguire, in qualità di PIC sulla categoria di aeromobili appropriata, le manovre e le procedure pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi concessi.»;

e)

la norma FCL.625 è così modificata:

i)

alla lettera b) è aggiunto il seguente punto 4):

«4)

I richiedenti il rinnovo di una IR devono ricevere crediti completi ai fini del controllo di professionalità prescritto nella presente sottoparte quando completano la valutazione pratica dell’EBT in relazione ad una IR presso un operatore EBT, conformemente all’appendice 10.»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Ripristino

Se una IR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1)

al fine di determinare se sia necessario un addestramento di aggiornamento allo scopo di raggiungere il livello di professionalità richiesto per superare l’elemento strumentale del test di abilitazione conformemente all’appendice 9, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione presso una delle seguenti organizzazioni:

i)

un’ATO;

ii)

un operatore EBT specificamente approvato per tale addestramento di aggiornamento;

2)

se ritenuto necessario dall’organizzazione che effettua la valutazione conformemente al punto 1), i richiedenti devono completare l’addestramento di aggiornamento presso tale organizzazione;

3)

dopo avere soddisfatto il punto 1) e, ove applicabile, il punto 2), i richiedenti devono superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 nella categoria di aeromobili pertinente. Tale valutazione pratica dell’EBT può essere combinata con l’addestramento di aggiornamento di cui al punto 2);

4)

i richiedenti devono essere titolari della pertinente abilitazione per classe o per tipo, se non diversamente specificato nel presente allegato.»;

iii)

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

I titolari di IR valida su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago sono esentati dall’obbligo di rispettare i requisiti di cui alla lettera c), punti 1) e 2), e alla lettera d) al momento del rinnovo dei privilegi IR previsti nelle licenze rilasciate a norma del presente allegato.

f)

Il controllo di professionalità di cui alla lettera c), punto 3), può essere effettuato in combinazione con un controllo di professionalità eseguito per il ripristino della pertinente abilitazione per classe o per tipo.»;

f)

alla norma FCL.625.A, la lettera a) è così modificata:

i)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10, se il rinnovo della IR è richiesto in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo;»;

ii)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Ai fini del rinnovo di cui al punto 3) può essere utilizzato un FNPT II o un FFS che rappresenti la classe o il tipo di velivolo pertinente, a condizione che, ogni due controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(A), almeno uno sia effettuato su un velivolo.»;

g)

la norma FCL.740 è sostituita dalla seguente:

«FCL.740   Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo

a)

Validità

1)

Il periodo di validità delle abilitazioni per classe o per tipo è di un anno, con l’eccezione delle abilitazioni per classe per monomotore a equipaggio singolo, per le quali il periodo di validità è di due anni, salvo altrimenti disposto negli OSD. Se i piloti decidono di soddisfare i requisiti per il rinnovo prima di quanto prescritto alle norme FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL e FCL.740.As, il nuovo periodo di validità decorre dalla data del controllo di professionalità.

2)

I richiedenti il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo devono ricevere crediti completi ai fini del controllo di professionalità prescritto nella presente sottoparte quando completano la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 presso un operatore che ha attuato l’EBT per la pertinente abilitazione per classe o per tipo.

b)

Ripristino

Per il ripristino di un’abilitazione per classe o per tipo, i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1)

al fine di determinare se sia necessario un addestramento di aggiornamento allo scopo di raggiungere il livello di professionalità richiesto per l’impiego in sicurezza dell’aeromobile, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione:

i)

presso un’ATO;

ii)

presso una DTO o un’ATO, qualora l’abilitazione scaduta riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un’abilitazione per classe TMG o un’abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui alla norma DTO.GEN.110, lettera a), punto 2), lettera c), dell’allegato VIII;

iii)

presso una DTO o un’ATO o con un istruttore, qualora l’abilitazione sia scaduta da non più di tre anni e riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni o un’abilitazione per classe TMG;

iv)

presso un operatore EBT specificamente approvato per tale addestramento di aggiornamento;

2)

se ritenuto necessario dall’organizzazione o dall’istruttore che effettua la valutazione conformemente al punto 1), i richiedenti devono completare l’addestramento di aggiornamento presso tale organizzazione o con il medesimo istruttore;

3)

dopo avere soddisfatto il punto 1) e, ove applicabile, il punto 2), i richiedenti devono superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10. Tale valutazione pratica dell’EBT può essere combinata con l’addestramento di aggiornamento di cui al punto 2).

In deroga alla lettera b), punti 1), 2) e 3), hanno il diritto di richiedere il rinnovo o il ripristino della pertinente abilitazione per tipo i piloti titolari di un’abilitazione per le prove in volo, rilasciata conformemente alla norma FCL.820, che hanno partecipato alle prove in volo di sviluppo, certificazione o produzione per un tipo di aeromobile e che hanno accumulato 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo in qualità di PIC nelle prove in volo per quel tipo durante l’anno precedente la data della richiesta.

I richiedenti sono esentati dai requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), se sono titolari di un’abilitazione valida per la stessa classe o lo stesso tipo di aeromobile su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago e se sono autorizzati a esercitare i privilegi di tale abilitazione.

c)

I piloti che non siano riusciti a dimostrare un livello accettabile di competenza conformemente al programma EBT di un operatore e che pertanto abbandonano tale programma EBT non possono esercitare i privilegi di tale abilitazione per tipo fino a quando non abbiano soddisfatto una delle seguenti condizioni:

1)

aver completato la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10;

2)

aver superato un controllo di professionalità conformemente alla norma FCL.625, lettera c), punto 3), o alla norma FCL.740, lettera b), punto 3), a seconda dei casi. In tal caso non si applicano le norme FCL.625, lettera b), punto 4), e FCL.740, lettera a), punto 2).»;

h)

la norma FCL.720.A è così modificata:

i)

la lettera a) è così modificata:

(1)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«I richiedenti il rilascio iniziale dei privilegi per l’esercizio di un velivolo a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, quando chiedono il rilascio di un’abilitazione per classe o per tipo o quando estendono i privilegi di un’abilitazione per classe o per tipo, di cui siano già titolari, alle operazioni a equipaggio plurimo, devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 4) e, prima di iniziare il corso di addestramento pertinente, alla lettera b), punto 5).»;

(2)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo

I richiedenti il rilascio di un’abilitazione per tipo per un velivolo complesso a equipaggio singolo classificato come velivolo ad alte prestazioni devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al punto 2), tutte le seguenti condizioni:

i)

essere o essere stati titolari di una IR(A) monomotore o plurimotore, a seconda dei casi e come stabilito nella sottoparte G;

ii)

per il rilascio della prima abilitazione per tipo, soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 5), prima di iniziare il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo.»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

(1)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I richiedenti il primo rilascio di un’abilitazione per tipo per un velivolo a equipaggio plurimo devono essere allievi pilota che stiano seguendo un corso di addestramento per una MPL o, prima di iniziare il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo, devono soddisfare i seguenti requisiti:»;

(2)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

aver completato il corso di addestramento di cui alla norma FCL.745.A, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:

i)

aver completato, nei 3 anni precedenti, l’addestramento e i controlli in conformità all’allegato III (parte ORO), norme ORO.FC.220 e ORO.FC.230, del regolamento (UE) n. 965/2012;

ii)

aver completato l’addestramento di cui alla norma FCL.915, lettera e), punto 1), punto ii).»;

i)

alla norma FCL.740.A, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 per la classe o il tipo di velivolo pertinente o un FSTD che rappresenti quella classe o quel tipo, entro un periodo di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell’abilitazione; e»;

j)

la norma FCL.905.TRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.905.TRI   TRI — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi di un TRI consistono nel fornire istruzione per:

1)

il rinnovo e il ripristino di una IR, purché il TRI sia titolare di una IR valida;

2)

il rilascio di un certificato TRI o SFI, purché il titolare soddisfi tutte le condizioni seguenti:

i)

aver accumulato almeno 50 ore di esperienza di istruttore in qualità di TRI o SFI in conformità al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 965/2012;

ii)

aver condotto il programma di istruzione di volo della parte pertinente del corso di addestramento TRI in conformità alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 3), in modo soddisfacente per il capo istruttore di un’ATO;

3)

nel caso del TRI per velivoli a equipaggio singolo:

i)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, purché il richiedente intenda acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo.

I privilegi di un TRI(SpA) possono essere estesi all’istruzione di volo relativa alle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, purché l’istruttore TRI soddisfi una delle condizioni seguenti:

A)

essere o essere stato titolare di un certificato TRI per velivoli a equipaggio plurimo;

B)

aver accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità alla norma FCL.930.MCCI;

ii)

il corso MPL nella fase di base, purché sia titolare dei privilegi estesi alle operazioni a equipaggio plurimo e sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A);

4)

nel caso del TRI per velivoli a equipaggio plurimo:

i)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per:

A)

velivoli a equipaggio plurimo;

B)

velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo se il richiedente intende acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio plurimo;

ii)

l’addestramento MCC;

iii)

il corso MPL nelle fasi di base, intermedia e avanzata purché, per la fase di base, sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A);

5)

nel caso del TRI per elicotteri:

i)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per elicotteri;

ii)

l’addestramento MCC, purché sia titolare di un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo;

iii)

l’estensione dell’abilitazione IR(H) monomotore all’IR(H) plurimotore;

6)

nel caso del TRI per convertiplani:

i)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per convertiplani;

ii)

l’addestramento MCC.

b)

I privilegi di un TRI comprendono i privilegi per effettuare una valutazione pratica dell’EBT presso un operatore EBT, a condizione che l’istruttore soddisfi i requisiti di cui all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 per la standardizzazione degli istruttori EBT presso tale operatore EBT.»;

k)

alla norma FCL.905.SFI è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

I privilegi di uno SFI comprendono i privilegi per effettuare una valutazione pratica dell’EBT presso un operatore EBT, a condizione che l’istruttore soddisfi i requisiti di cui all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 per la standardizzazione degli istruttori EBT presso tale operatore EBT.»;

l)

alla norma FCL.930.SFI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il corso di addestramento per uno SFI deve includere:

1)

il contenuto della parte FSTD del corso applicabile per l’abilitazione per tipo;

2)

le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso di addestramento TRI applicabile;

3)

25 ore di istruzione all’insegnamento e apprendimento.»;

m)

alla norma FCL.1015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I richiedenti un certificato di esaminatore devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO e approvato dall’autorità competente.»;

n)

alla norma FCL.1025, lettera b), i punti 1) e 2) e la frase introduttiva del punto 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1)

aver condotto, prima della data di scadenza del certificato, almeno sei test di abilitazione, controlli di professionalità, valutazioni della competenza o fasi di valutazione EBT durante un modulo EBT di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, del regolamento (UE) n. 965/2012;

2)

aver completato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o erogato da un’ATO e approvato dall’autorità competente;

3)

aver condotto, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato di esaminatore, uno dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità, delle valutazioni della competenza o delle fasi di valutazione EBT di cui al punto 1), e devono inoltre:»;

o)

alla norma FCL.1010.SFE, la lettera a) è così modificata:

i)

al punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

essere titolari di un certificato SFI(A) per il tipo di velivolo applicabile; e»;

ii)

al punto 2), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

essere titolari di un certificato SFI(A) per la classe o il tipo di velivolo applicabile; e»;

p)

l’appendice 1 è così modificata:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

LAPL e PPL»;

ii)

i punti 1.1, 1.2, 1.3. e 1.4. sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.

Per il rilascio di una LAPL, il titolare di una LAPL in un’altra categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.120, lettera a).

1.2.

Per il rilascio di una LAPL o di una PPL, i titolari di una PPL, CPL o ATPL in un’altra categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.215, lettera a). Tale credito si applica anche ai richiedenti una LAPL o una PPL che siano titolari di una BPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte-BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, ad eccezione della materia ‘navigazione’, per la quale non si ricevono crediti.

1.3.

Per il rilascio di una PPL, il titolare di una LAPL nella stessa categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche.

1.4.

In deroga al punto 1.2, per il rilascio di una LAPL(A) il titolare di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 con privilegi per pilotare TMG deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato per la classe velivolo monomotore a pistoni terrestre conformemente alla norma FCL.135.A, lettera a), punto 2.»;

iii)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.

I richiedenti una IR o una BIR che abbiano superato gli esami teorici pertinenti per una CPL nella stessa categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche nelle seguenti materie:

prestazioni umane,

meteorologia,

comunicazioni.»;

q)

nell’appendice 3, sezione A, punto 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

70 ore in qualità di PIC, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievi pilota in comando (SPIC). Il tempo di volo strumentale in qualità di SPIC deve essere considerato tempo di volo effettuato in qualità di PIC soltanto fino a un massimo di 20 ore;»;

r)

nell’appendice 6, sezione A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I richiedenti un corso IR(A) modulare devono essere titolari di una PPL(A) o di una CPL(A). I richiedenti un modulo volo strumentale procedurale che non siano titolari di una CPL(A) devono essere titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base.

L’ATO deve assicurare che il richiedente un corso IR(A) su plurimotore che non sia stato titolare dell’abilitazione per classe o per tipo su velivolo plurimotore abbia ricevuto l’addestramento su plurimotore specificato nella sottoparte H prima di cominciare l’addestramento di volo per il corso IR(A).»;

s)

all’appendice 9, la sezione B è così modificata:

i)

il punto 5 è così modificato:

1)

alla lettera k), la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Tipo di operazione

Tipo di aeromobile

SP

MP

SP → MP (iniziale)

MP → SP (iniziale)

SP + MP

 

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento, prove e controlli (velivoli monomotore)

Addestramento, prove e controlli (velivoli plurimotore)

Velivoli monomotore

Velivoli plurimotore

Rilascio iniziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti (tranne complesso SP)

Sezioni 1-6

Sezioni 1-6

MCC

CRM

Fattori umani

TEM

Sezioni 1-7

Sezioni 1-6

MCC

CRM

Fattori umani

TEM

Sezione 7

Sezioni 1-6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

1.6, sezione 6 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

 

 

Complesso SP

1-7

1-6

Rinnovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti

Non applicabile

Sezioni 1-6

Non applicabile

Sezioni 1-6

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

MPO:

sezioni 1-7 (addestramento)

sezioni 1-6 (controlli)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

MPO:

sezioni 1-7 (addestramento)

sezioni 1-6 (controlli)

SPO:

1.6, sezione 6 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

Ripristino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti

FCL.740

Sezioni 1-6

FCL.740

Sezioni 1-6

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Addestramento: FCL.740

Controlli: come per il rinnovo

Addestramento: FCL.740

Controlli: come per il rinnovo»;

2)

alla lettera l), nella tabella, la riga 7.2.2 relativa alle esercitazioni è sostituita dalla seguente:

«7.2.2

Le seguenti esercitazioni in relazione all’assetto:

recupero dall’assetto cabrato a vari angoli di inclinazione; e

recupero dall’assetto picchiato a vari angoli di inclinazione.

P

X

Per questa esercitazione non deve essere utilizzato un velivolo»;

 

 

 

t)

è aggiunta la seguente appendice 10:

«Appendice 10

— Rinnovo e ripristino delle abilitazioni per tipo e rinnovo e ripristino delle IR in combinazione con il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo — Valutazione pratica dell’EBT

A —   Disposizioni generali

1.

Il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo nonché il rinnovo e il ripristino delle IR in combinazione con il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo in conformità alla presente appendice devono essere completati solo presso operatori EBT che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

hanno istituito un programma EBT pertinente per l’abilitazione per tipo applicabile o per la IR in conformità all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, del regolamento (UE) n. 965/2012;

b)

hanno un’esperienza di almeno 3 anni nella conduzione di un programma misto EBT;

c)

per ciascuna abilitazione per tipo nell’ambito del programma EBT, l’organizzazione ha nominato un gestore dell’EBT. I gestori dell’EBT devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

i)

essere titolari dei privilegi di esaminatore per l’abilitazione per tipo pertinente;

ii)

avere una vasta esperienza nell’addestramento come istruttori per l’abilitazione per tipo pertinente;

iii)

essere le persone nominate in conformità all’allegato III (parte ORO), norma ORO.AOC.135, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) n. 965/2012 o loro supplenti.

2.

Il gestore dell’EBT responsabile della pertinente abilitazione per tipo deve garantire che il richiedente soddisfi tutti i requisiti in materia di qualifiche, addestramento ed esperienza di cui al presente allegato per il rinnovo o il ripristino della pertinente abilitazione.

3.

I richiedenti che desiderano rinnovare o ripristinare un’abilitazione conformemente alla presente appendice devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

devono essere iscritti al programma EBT dell’operatore;

b)

in caso di rinnovo di un’abilitazione, devono completare il programma EBT dell’operatore entro il periodo di validità dell’abilitazione pertinente;

c)

in caso di rinnovo di un’abilitazione, devono rispettare le procedure sviluppate dall’operatore EBT in conformità all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, lettera a), punto 5), del regolamento (UE) n. 965/2012.

4.

Il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione in conformità alla presente appendice deve comprendere tutti i seguenti elementi:

a)

la valutazione pratica continua dell’EBT nell’ambito di un programma EBT;

b)

la dimostrazione di un livello di prestazione accettabile in tutte le competenze;

c)

l’azione amministrativa di rinnovo o ripristino della licenza, per la quale il gestore dell’EBT responsabile della pertinente abilitazione per tipo deve provvedere a quanto segue:

1)

garantire che tutti i requisiti di cui alla norma FCL.1030 siano soddisfatti;

2)

quando agisce conformemente alla norma FCL.1030, lettera b), punto 2), annotare sulla licenza del richiedente la nuova data di scadenza dell’abilitazione. L’annotazione può essere effettuata da un’altra persona per conto del gestore dell’EBT, se tale persona è stata delegata dal gestore dell’EBT conformemente alle procedure stabilite nel programma EBT.

B —   Svolgimento della valutazione pratica dell’ebt

La valutazione pratica dell’EBT deve essere effettuata conformemente al programma EBT dell’operatore.

;

(2)

l’allegato VI (parte ARA) è così modificato:

a)

la norma ARA.GEN.125 è sostituita dalla seguente:

«ARA.GEN.125   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale.

(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;"

b)

la norma ARA.GEN.135 è così modificata:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che sono loro necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, gli equipaggiamenti non installati, le persone o le organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Le misure adottate a norma della lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. L’autorità competente deve inoltre notificare tali provvedimenti all’Agenzia e, qualora sia richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.»;

c)

la norma ARA.GEN.200 è così modificata:

i)

alla lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere mantenute aggiornate ed essere utilizzate come documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutti i compiti pertinenti;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le necessarie informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese:

1)

le informazioni su tutti i rilievi sollevati, sugli interventi correttivi avviati in seguito a detti rilievi e sui provvedimenti attuativi adottati in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia o hanno reso loro dichiarazioni;

2)

le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi di cui all’allegato VII, norma ORA.GEN.160.»;

d)

la norma ARA.GEN.210 è sostituita dalla seguente:

«ARA.GEN.210   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema deve permettere di agire in modo appropriato al fine di assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.»;

e)

la norma ARA.FCL.200 è così modificata:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Annotazione sulla licenza da parte degli esaminatori. Prima di autorizzare espressamente un esaminatore a rinnovare o ripristinare le abilitazioni o i certificati, l’autorità competente deve predisporre procedure appropriate.»;

ii)

alla lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

nell’allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.315, lettera a), punto 4), punto ii), e BFCL.360, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/395; e»;

f)

nell’appendice VIII, i termini «MODULO XXX AESA Edizione 2» sono sostituiti dai termini «Modulo 157 AESA – Edizione 2»;

(3)

l’allegato VII (parte ORA) è così modificato:

a)

la norma ORA.GEN.160 è sostituita dalla seguente:

«ORA.GEN.160   Segnalazione di eventi

a)

Nell’ambito del proprio sistema di gestione, l’organizzazione deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. Per le organizzazioni aventi la loro sede principale in uno Stato membro, tale sistema deve soddisfare i requisiti dei regolamenti (UE) n. 376/2014 e (UE) 2018/1139, nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

b)

L’impresa deve segnalare all’autorità competente e, nel caso di aeromobili non immatricolati in uno Stato membro, allo Stato di immatricolazione, gli eventi o le condizioni relativi alla sicurezza che mettono in pericolo o che, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi.

c)

Fatta salva la lettera b), l’organizzazione deve segnalare all’autorità competente e al titolare dell’approvazione del progetto dell’aeromobile qualsiasi inconveniente, malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento che evidenzi inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.

d)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, le segnalazioni in conformità alla lettera c) devono:

(1)

essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione ha individuato l’evento o la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò non sia ostacolato da circostanze eccezionali;

(2)

essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente, come definito alla norma ORA.GEN.105;

(3)

contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’organizzazione.

e)

Per le organizzazioni che non hanno la sede principale in uno Stato membro:

(1)

le segnalazioni obbligatorie iniziali devono:

i)

salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

ii)

essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione è venuta a conoscenza dell’evento, a meno che ciò non sia ostacolato da circostanze eccezionali;

iii)

essere inoltrate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’Agenzia;

iv)

contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’organizzazione;

(2)

se del caso, una segnalazione di follow-up contenente i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il verificarsi di eventi simili in futuro deve essere effettuata non appena tali azioni siano state individuate; tali segnalazioni di follow-up devono:

i)

essere inviate alle entità pertinenti cui è stata inviata la segnalazione iniziale in conformità alle lettere b) e c);

ii)

essere inoltrate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.»;

b)

alla norma ORA.GEN.200, lettera a), il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

eventuali ulteriori requisiti pertinenti prescritti nei regolamenti (UE) 2018/1139 e (UE) n. 376/2014 nonché negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;”


ALLEGATO II

Gli allegati I e VI del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono così rettificati:

(1)

l’allegato I (parte FCL) è così rettificato:

a)

alla norma FCL.025, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

I richiedenti un esame teorico per un’ATPL o per il rilascio di una licenza di pilota commerciale (CPL) o di un’abilitazione al volo strumentale (IR), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici entro quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami entro le sei sedute previste o entro il periodo di cui alla lettera b), punto 2), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.»;

b)

alla norma FCL.025, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

I richiedenti il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL) o di una licenza di pilota privato (PPL), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici entro quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami entro il periodo di cui alla lettera b), punto 2), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.»;

c)

alla norma FCL.035, lettera b), punto 5), il riferimento alla norma «FCL.720.A., lettera b), paragrafo 2), punto i)» è sostituito dal riferimento alla norma «FCL.720.A, lettera a), punto 2), punto ii), lettera A)»;

d)

all’appendice 9, la sezione B è così modificata:

al punto 6, punto i), il riferimento alla norma «FCL.720.A, lettera e)» è sostituito dal riferimento alla norma «FCL.720.A, lettera c)»;

(2)

l’allegato VI (parte ARA) è così rettificato:

nell’appendice I, alla voce XIII del modello che segue il titolo «Pagina 3», la modifica non riguarda la versione italiana.


23.12.2020   

IT

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L 434/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2194 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Milas Zeytinyağı» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Milas Zeytinyağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Milas Zeytinyağı» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Milas Zeytinyağı» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 270 del 17.8.2020, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


23.12.2020   

IT

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L 434/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2195 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Monti Iblei» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Monti Iblei» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione, del 24 novembre 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33).

(3)  GU C 274 del 19.8.2020, pag. 8.


23.12.2020   

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L 434/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2196 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

Secondo le informazioni che ha fornito, l’Australia ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», che dovrebbe essere incluso nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(3)

Secondo le informazioni fornite dal Canada, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Il Canada ha inoltre comunicato alla Commissione che l’accreditamento di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l’accreditamento di «Global Organic Alliance» è stato annullato.

(4)

Il riconoscimento da parte dell’Unione delle leggi e dei regolamenti del Cile come equivalenti alle leggi e ai regolamenti dell’Unione giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (3), tale riconoscimento dovrebbe essere prorogato a tempo indeterminato.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall’India, l’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere aggiornato. Le modifiche riguardano l’aggiornamento del nome o dell’indirizzo internet degli organismi IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025. L’India ha inoltre riconosciuto otto organismi di controllo aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nel suddetto allegato, ossia «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Infine, l’India ha sospeso il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» e ha revocato il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency».

(6)

Secondo le informazioni fornite dal Giappone, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center». Sono inoltre cambiati il nome e l’indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability». Inoltre occorre sopprimere «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» a seguito della revoca del rispettivo riconoscimento. Infine, l’autorità giapponese competente ha riconosciuto i seguenti tre organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» e «Okayama Agriculture Development Institute».

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l’autorità competente coreana ha riconosciuto i seguenti due organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» e «Ctforum. LTD».

(8)

Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» e «Yolo County Department of Agriculture». Inoltre, «Oklahoma Department of Agriculture» ha cambiato nome. Sono altresì cambiati il nome e l’indirizzo internet di «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems».

(9)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

(10)

La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2021. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

(11)

A seguito dell’adozione della decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino (4), San Marino dovrà essere rimosso dalle voci relative a «Bioagricert srl», «CCPB srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e «Suolo e Salute srl» che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AfriCert Limited» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e B in relazione a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AgricertCertificação de Produtos Alimentares LDA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Brasile, Camerun, Cina, Capo Verde, Georgia, Ghana, Cambogia, Kazakhstan, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor Leste, Turchia e Vietnam.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BioAgricert srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Azerbaigian, Etiopia, Georgia, Kirghizistan, Moldova e Russia, per la categoria di prodotti B ad Albania, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, Figi, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Myanmar/Birmania, Nepal, Filippine, Singapore, Repubblica di Corea, Togo, Ucraina e Vietnam ed estendere il riconoscimento per la Serbia alla categoria di prodotti D, per il Senegal alle categorie di prodotti B e D e per Laos e Turchia alle categorie di prodotti B ed E.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biodynamic Association Certification» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed F in relazione al Regno Unito.

(16)

«BioGro New Zealand Limited» e «Bureau Veritas Certification France SAS» hanno comunicato alla Commissione di avere cambiato indirizzo.

(17)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucascert Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Turchia.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Biotropico SA» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Colombia.

(19)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento a Bosnia-Erzegovina e Qatar per le categorie di prodotti A e D ed estendere il riconoscimento per il Cile alle categorie di prodotti C ed F.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «DQS Polska sp. z o.o.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Brasile, Bielorussia, Indonesia, Kazakhstan, Libano, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.

(21)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Cile per la categoria di prodotti E. Inoltre risulta opportuno revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per quanto riguarda la Russia.

(22)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. Su richiesta di «Ecoglobe», è opportuno sopprimere l’Afghanistan e il Pakistan dall’elenco dei paesi terzi per i quali tale organismo è stato riconosciuto.

(23)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecogruppo Italia» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti A in relazione ad Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti B in relazione ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti D in relazione a Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia e per la categoria di prodotti E in relazione alla Turchia.

(24)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Turchia.

(25)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E agli Emirati arabi uniti ed estendere il riconoscimento per la Costa Rica alle categorie di prodotti A e D nonché il riconoscimento per la Turchia alla categoria di prodotti E.

(26)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa Sativa» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Guinea-Bissau.

(27)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Australia, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Singapore, Timor Leste, Tonga e Samoa alla categoria di prodotti B.

(28)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Malaysia e Nepal alla categoria di prodotti A. Inoltre, su richiesta di «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il Myanmar/Birmania deve essere soppresso dall’elenco dei paesi terzi per questo organismo è stato riconosciuto.

(29)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers C. I. C» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(30)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(31)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

(32)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Federation» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(33)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Ucraina e Turchia ed estendere il riconoscimento per la Russia alla categoria di prodotti E.

(34)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di revoca del riconoscimento di «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» e di soppressione di tale organismo dall’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione ha accolto la richiesta.

(35)

La Commissione è stata informata che al Kosovo è stato assegnato un numero di codice errato per l’organismo di controllo «Q-check». Tale numero di codice dovrebbe essere pertanto modificato sostituendo il codice ISO corretto.

(36)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Quality Welsh Food Certification Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti D in relazione al Regno Unito.

(37)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, C, D, E ed F in relazione al Regno Unito. Su richiesta dell’organismo di controllo, la categoria di prodotti B è rimossa per il Camerun e il Sud Africa per assenza di operatori.

(38)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed E in relazione a Figi, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga e Vanuatu, nonché per le categorie di prodotti B ed E e per il vino e il lievito nell’ambito della categoria D in relazione all’Australia.

(39)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «SRS Certification GmbH» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, D ed E in relazione a Cina e Taiwan.

(40)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(41)

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» hanno chiesto di essere riconosciute, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, come organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nel Regno Unito in quanto paese terzo. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(42)

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, l’autorità competente dell’Irlanda del Nord può conferire competenze di controllo ad autorità di controllo e delegare compiti di controllo a organismi di controllo.

(43)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 5, 22, 26 e il punto 27, lettera a), punto i), dell’allegato II riguardanti «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

(4)  Decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino, del 28 maggio 2020, relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro [2020/889] (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 20.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

nella voce relativa all’Australia, al punto 5, è inserita la riga seguente:

«AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au»

2)

nella voce relativa al Canada, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti a CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» e CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» sono soppresse;

b)

le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-017 e CA-ORG-019 sono sostituite dal testo seguente:

«CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/»

3)

nella voce relativa al Cile, al punto 7, i termini «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituiti dal termine «indeterminata»;

4)

nella voce relativa all’India, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice N-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025 sono sostituite dal testo seguente:

«IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

CU Inspections India Pvt Ltd

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Pvt. Ltd.

www.ecocert.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-012

OneCert International

Private Limited

www.onecertinternational.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in»

b)

sono aggiunte le righe seguenti:

«IN-ORG-027

Karnataka State Organic

Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification

Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions

Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic

Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency

(BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in»

c)

le righe corrispondenti a IN-ORG-015 e IN-ORG-020 sono soppresse;

5)

nella voce relativa al Giappone, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 e JP-BIO-034 sono sostituite dal testo seguente:

«JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/»

b)

le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-026 e JP-BIO-030 sono soppresse;

c)

sono aggiunte le righe seguenti:

«JP-BIO-038

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp»

6)

nella voce relativa alla Repubblica di Corea, al punto 5, sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. LTD

http://blog.daum.net/ctforum»

7)

nella voce relativa agli Stati Uniti, al punto 5 le righe corrispondenti ai numeri di codice US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 e US-ORG-059 sono sostituite dal testo seguente:

«US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.SCSglobalservices.com

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture»


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

al punto 5 di tutte le voci, la data del «30 giugno 2021» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2021»;

2)

dopo la voce relativa a «A CERT European Organization for Certification S.A.» è inserita la voce seguente:

«“AfriCert Limited

1.

Indirizzo: Plaza 2000 1st Floor, East Wing - Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Sito internet: www.africertlimited.co.ke

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

CD-BIO-184

Repubblica democratica del Congo

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

RW-BIO-184

Ruanda

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

3)

nella voce relativa ad «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA», al punto 3, sono inserite le righe seguenti nell’ordine dei numeri di codice:

«AZ-BIO-172

Azerbaigian

x

x

BR-BIO-172

Brasile

x

x

CM-BIO-172

Camerun

x

x

CN-BIO-172

Cina

x

x

CV-BIO-172

Capo Verde

x

x

GE-BIO-172

Georgia

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

KH-BIO-172

Cambogia

x

x

KZ-BIO-172

Kazakhstan

x

x

MA-BIO-172

Marocco

x

x

MX-BIO-172

Messico

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

TL-BIO-172

Timor Leste

x

x

TR-BIO-172

Turchia

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

—»

4)

nella voce relativa a «Bioagricert srl», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albania

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbaigian

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brasile

x

x

x

CA-BIO-132

Camerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Cina

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopia

x

x

FJ-BIO-132

Figi

x

x

x

GE-BIO-132

Georgia

x

x

ID-BIO-132

Indonesia

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirghizistan

x

x

KH-BIO-132

Cambogia

x

x

x

KR-BIO-132

Repubblica di Corea

x

x

KZ-BIO-132

Kazakhstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marocco

x

x

x

MD-BIO-132

Moldova

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmania

x

x

x

MX-BIO-132

Messico

x

x

x

MY-BIO-132

Malaysia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Polinesia francese

x

x

x

PH-BIO-132

Filippine

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

x

RU-BIO-132

Russia

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailandia

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turchia

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ucraina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

—»

5)

dopo la voce relativa a «Biocert International Pvt Ltd» è inserita la voce seguente:

«“Biodynamic Association Certification

1.

Indirizzo: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito

2.

Sito internet: http://bdcertification.org.uk/

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-185

Regno Unito  (*1)

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

6)

nella voce relativa a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Indirizzo: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nuova Zelanda»;

7)

nella voce relativa a «Bureau Veritas Certification France SAS», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Indirizzo: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francia»;

8)

nella voce relativa a «Caucascert Ltd», al punto 3, è inserita la riga seguente nell’ordine dei numeri di codice:

«TR-BIO-117

Turchia

x

—»

9)

nella voce relativa a «CCPB srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa;

10)

dopo la voce relativa a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», è inserita la voce seguente:

«“Certificadora Biotropico S.A

1.

Indirizzo: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia

2.

Sito internet: www.biotropico.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Colombia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

11)

nella voce relativa a «Control Union Certifications», il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

«BA-BIO-149

Bosnia-Erzegovina

x

x

QA-BIO-149

Qatar

x

x

—»

b)

la riga relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«CL-BIO-149

Cile

x

x

x

x

12)

nella voce relativa a «DQS Polska sp. z o.o.», al punto 3, sono inserite le seguenti righe nell’ordine dei numeri di codice:

«BR-BIO-181

Brasile

x

x

x

BY-BIO-181

Bielorussia

x

x

x

ID-BIO-181

Indonesia

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazakhstan

x

x

x

LB-BIO-181

Libano

x

x

x

MX-BIO-181

Messico

x

x

x

MY-BIO-181

Malaysia

x

x

x

NG-BIO-181

Nigeria

x

x

x

PH-BIO-181

Filippine

x

x

x

PK-BIO-181

Pakistan

x

x

x

RS-BIO-181

Serbia

x

x

x

RU-BIO-181

Russia

x

x

x

TR-BIO-181

Turchia

x

x

x

TW-BIO-181

Taiwan

x

x

x

UA-BIO-181

Ucraina

x

x

x

UZ-BIO-181

Uzbekistan

x

x

x

VN-BIO-181

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-181

Sud Africa

x

x

x

—»

13)

nella voce relativa a «Ecocert SA», al punto 3, le righe corrispondenti a Cile e Russia sono sostituite dal testo seguente:

«CL-BIO-154

Cile

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Russia

x

x

—»

14)

nella voce relativa a «Ecoglobe», al punto 3, le righe corrispondenti ad Afghanistan e Pakistan sono soppresse;

15)

dopo la voce relativa a «Ecoglobe» è inserita la voce seguente:

«“Ecogruppo Italia

1.

Indirizzo: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italia

2.

Sito internet: http://www.ecogruppoitalia.it

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Armenia

x

x

AZ-BIO-187

Azerbaigian

x

BA-BIO-187

Bosnia-Erzegovina

x

x

KZ-BIO-187

Kazakhstan

x

ME-BIO-187

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-187

Macedonia del Nord

x

x

RS-BIO-187

Serbia

x

x

x

TR-BIO-187

Turchia

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

16)

Dopo la voce relativa a «Ekoagros» è inserita la voce seguente:

«“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti

1.

Indirizzo: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turchia

2.

Sito internet: www.etko.com.tr

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turchia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

17)

Nella voce relativa a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

«AE-BIO- 144

Emirati arabi uniti

x

x

x

—»

b)

le righe corrispondenti a Costa Rica e Turchia sono sostituite dal testo seguente:

«CR-BIO-144

Costa Rica

x

x

x

TR-BIO-144

Turchia

x

x

x

18)

nella voce relativa a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, la riga corrispondente a San Marino è soppressa;

19)

dopo la voce relativa a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» è inserita la voce seguente:

«“Kiwa Sativa

1.

Indirizzo: Rua Robalo Gouveia, 1, 1 A, 1900-392, Lisbona, Portogallo

2.

Sito internet: http://www.sativa.pt

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GW-BIO-188

Guinea-Bissau

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

20)

nella voce relativa a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australia

x

x

CN-BIO-119

Cina

x

x

x

ID-BIO-119

Indonesia

x

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

x

MY-BIO-119

Malaysia

x

x

x

NP-BIO-119

Nepal

x

x

x

PG-BIO-119

Papua Nuova Guinea

x

x

x

SB-BIO-119

Isole Salomone

x

x

x

SG-BIO-119

Singapore

x

x

x

TL-BIO-119

Timor Leste

x

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

x

—»

21)

nella voce relativa a «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il punto 3 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti a Malaysia e Nepal sono sostituite dal testo seguente:

«MY-BIO-121

Malaysia

x

x

NP-BIO-121

Nepal

x

x

—»

b)

la riga corrispondente al Myanmar/Birmania è soppressa;

22)

dopo la voce relativa a «Organic crop improvement association» sono inserite le voci seguenti:

«“Organic Farmers & Growers C. I. C

1.

Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2.

Sito internet: http://ofgorganic.org/

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-189

Regno Unito  (*2)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”

1.

Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2.

Sito internet: https://ofgorganic.org/about/scotland

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-190

Regno Unito  (*3)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”

1.

Indirizzo: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Cina

2.

Sito internet: http://www.ofdc.org.cn

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-191

Cina

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Food Federation”

1.

Indirizzo: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Regno Unito

2.

Sito internet: http://www.orgfoodfed.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-192

Regno Unito  (*4)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»

23)

nella voce relativa a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è così modificato:

a)

la riga relativa alla Russia è sostituita dal testo seguente:

«RU-BIO-110

Russia

x

x

x

—»

b)

le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

«UA-BIO-110

Ucraina

x

x

TR-BIO-110

Turchia

x

x

—»

24)

la voce relativa a «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» è soppressa;

25)

nella voce relativa a «Q-check», al punto 3, la riga relativa al Kosovo è sostituita dal testo seguente nell’ordine dei numeri di codice:

«XK-BIO-179

Kosovo  (*5)

x

x

26)

dopo la voce relativa a «Quality Assurance International» è inserita la voce seguente:

«“Quality Welsh Food Certification Ltd

1.

Indirizzo: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Regno Unito

2.

Sito internet: www.qwfc.co.uk

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-193

Regno Unito  (*6)

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

27)

la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» è così modificata:

a)

il punto 3 è così modificato:

i)

la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

«GB-BIO-142

Regno Unito  (*7)

x

x

x

x

x

x

ii)

le righe corrispondenti a Camerun e Sud Africa sono sostituite dal testo seguente:

«CM-BIO-142

Camerun

x

ZA-BIO-142

Sud Africa

x

x

—»

b)

il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«Eccezioni: prodotti in conversione.»;

28)

dopo la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» sono inserite le voci seguenti:

«“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

1.

Indirizzo: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia

2.

Sito internet: https://www.sxcertified.com.au

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-194

Australia  (1)

x

x

x

FJ-BIO-194

Figi

x

x

x

x

MY-BIO-194

Malaysia

x

x

x

x

SG-BIO-194

Singapore

x

x

x

x

TO-BIO-194

Tonga

x

x

x

x

VU-BIO-194

Vanuatu

x

x

x

x

WS-BIO-194

Samoa

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“SRS Certification GmbH”

1.

Indirizzo: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Germania

2.

Sito internet: http://www.srs-certification.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-195

Cina

x

x

x

TW-BIO-195

Taiwan

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

29)

nella voce relativa a «Suolo e Salute srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa.


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*5)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

(*6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*7)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(1)  Per questo organismo di controllo, il riconoscimento per la categoria di prodotti D in relazione all’Australia copre solo il vino e il lievito.


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2197 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 16 dicembre 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un’entità dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa la seguente entità:

«4.

Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: uffici in Iraq, UK, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Sudan e Egitto.»


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2198 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione (3) la Commissione ha introdotto una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti.

(2)

Nonostante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 il prodotto in esame comprenda l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto nell’ossido di etile e terz-butile (ETBE), il corrispondente codice NC per «ETBE» erroneamente non figura nell’elenco dei codici NC nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628. Occorre pertanto aggiungere il codice NC ex 2909 19 10 modificando la tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628.

(3)

La Commissione ritiene che l’errore non desti alcuna preoccupazione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 indica «etanolo rinnovabile per carburanti» come prodotto soggetto alla vigilanza unionale a posteriori e i codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione è sostituita dalla seguente:

«CODICI NC

ESTENSIONI DEI CODICI TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 2909 19 10

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 12).


DECISIONI

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/54


DECISIONE (PESC) 2020/2199 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell’8 dicembre 2020

relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 18 settembre 2017 il comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione (PESC) 2017/1780 (2), con cui ha nominato il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1o ottobre 2017 al 14 gennaio 2018.

(3)

Il 21 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/312 (3), che proroga il mandato dell’EUCAP Sahel Mali fino al 14 gennaio 2021.

(4)

Il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è stato periodicamente prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2020 mediante la decisione (PESC) 2020/888 del comitato politico e di sicurezza (4).

(5)

Il 25 novembre 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Hervé FLAHAUT capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1o gennaio 2021 al 14 gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Hervé FLAHAUT è nominato capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) dal 1o gennaio 2021 al 14 gennaio 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.

(2)  Decisione (PESC) 2017/1780 del comitato politico e di sicurezza, del 18 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 37).

(3)  Decisione (PESC) 2019/312 del Consiglio, del 21 febbraio 2019, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 29).

(4)  Decisione (PESC) 2020/888 del comitato politico e di sicurezza, del 23 giugno 2020, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2020) (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 18).


23.12.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2200 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 9226]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (1), stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per l’iniziativa dei cittadini europei istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/1042 stabilisce misure temporanee in relazione all’iniziativa dei cittadini europei per affrontare le sfide che organizzatori di iniziative dei cittadini, amministrazioni nazionali e istituzioni dell’Unione si sono trovati ad affrontare quando, a marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’epidemia di COVID-19 era diventata una pandemia mondiale. Nei mesi successivi a tale annuncio, gli Stati membri hanno adottato misure restrittive al fine di contrastare la crisi sanitaria. La vita pubblica è di conseguenza entrata in una fase di stallo in quasi tutti gli Stati membri. Il regolamento ha pertanto prorogato taluni termini di cui al regolamento (UE) 2019/788.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/1042 conferisce inoltre alla Commissione il potere di prorogare, in determinate circostanze, i periodi di raccolta di ulteriori tre mesi per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso al momento di una nuova ondata di COVID-19. Le condizioni per un’ulteriore proroga sono simili a quelle che hanno portato alla proroga iniziale dopo la pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, vale a dire che almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione, applichi misure in risposta alla pandemia di COVID-19 che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso.

(3)

Dall’adozione del regolamento (UE) 2020/1042 nel luglio 2020, la Commissione segue da vicino la situazione negli Stati membri. Il notevole incremento dell’incidenza della COVID-19 in tutta l’Unione a ottobre 2020 ha causato un rafforzamento delle misure restrittive in un numero crescente di Stati membri. Le misure che limitano la libera circolazione dei cittadini nei diversi Stati membri al fine di arrestare o rallentare la trasmissione della COVID-19 sono aumentate notevolmente alla fine del mese di ottobre 2020.

(4)

In base alle informazioni di cui dispone, il 1o novembre 2020 la Commissione ha concluso che le condizioni per una ulteriore proroga dei periodi di raccolta erano soddisfatte. A tale data, quattro Stati membri hanno comunicato di aver applicato misure nazionali di confinamento, che vietano o sottopongono a sostanziali restrizioni la libera circolazione dei cittadini all’interno del loro territorio. Inoltre, nove Stati membri hanno comunicato che, pur non applicando misure nazionali di confinamento, applicano misure restrittive con effetti simili sulla vita pubblica in tutto il loro territorio o almeno in gran parte di esso. Tali misure inoltre incidono notevolmente sulla capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso. Tali effetti negativi sono causati da una combinazione di misure restrittive, incluse misure locali di confinamento, limitazioni all’accessibilità degli spazi pubblici, la chiusura o l’apertura ridotta di negozi, ristoranti e bar, forti limitazioni al numero massimo di partecipati a incontri e riunioni pubblici e privati e l’imposizione di un coprifuoco. In base alle informazioni attualmente disponibili, è probabile che tali misure, o misure con effetti simili, rimangano in vigore per almeno tre mesi.

(5)

Gli Stati membri interessati rappresentano almeno un quarto degli Stati membri e più del 35 % della popolazione dell’Unione.

(6)

Per tali motivi si può concludere che le condizioni per la concessione di una proroga dei periodi di raccolta siano soddisfatte per le iniziative la cui fase di raccolta era ancora in corso il 1o novembre 2020. Tali periodi di raccolta sono pertanto prorogati di tre mesi.

(7)

Per le iniziative la cui fase di raccolta sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1o febbraio 2022.

(8)

Per quanto riguarda le iniziative la cui fase di raccolta sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione, è opportuno che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa dei cittadini europei («iniziativa») fosse ancora in corso il 1o novembre 2020, il relativo periodo massimo di raccolta è prorogato di tre mesi.

2.   Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un’iniziativa sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e il 17 dicembre 2020, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1o febbraio 2022.

Articolo 2

Le nuove date di chiusura dei periodi di raccolta per le seguenti iniziative sono fissate come segue:

l’iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»: 6 febbraio 2021;

l’iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»: 7 febbraio 2021;

l’iniziativa dal titolo «Abolizione dell’esenzione dall’imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»: 10 febbraio 2021;

l’iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»: 22 aprile 2021;

l’iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»: 25 aprile 2021;

l’iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»: 12 giugno 2021;

l’iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»: 23 giugno 2021;

l’iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»: 30 giugno 2021;

l’iniziativa dal titolo «Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo»: 31 ottobre 2021;

l’iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE»: 11 dicembre 2021;

l’iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»: 25 dicembre 2021;

l’iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»: 1o febbraio 2022;

l’iniziativa dal titolo «Diritto alle cure»: 1o febbraio 2022.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta sia terminato tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

I destinatari della presente decisione sono:

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Abolizione dell’esenzione dall’imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»;

il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Diritto alle cure».

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).


23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2201 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (2), in particolare gli articoli 18 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 istituisce un consiglio di gestione della rete per monitorare e orientare l’esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Esso istituisce altresì una cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete.

(2)

Il presidente, i vicepresidenti, i membri del consiglio di gestione della rete e i loro supplenti, nonché i membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi e i loro supplenti sono stati nominati per il periodo dal 2020 al 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione (3).

(3)

Nel 2020 la Commissione ha ricevuto una serie di proposte di nomina sia per il consiglio di gestione della rete sia per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

(4)

È opportuno nominare i candidati proposti affinché succedano, a decorrere dal 1o gennaio 2021, alle persone che erano state nominate con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168.

(5)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza prima dell’inizio del periodo coperto dalle nomine in questione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato I sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti del consiglio di gestione della rete, nelle rispettive funzioni di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024, tranne nei casi specificati nell’allegato per i quali si applica un periodo più breve. Per quanto riguarda le posizioni interessate dalle presenti nomine, il mandato delle persone nominate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2186 scade il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Le persone elencate nell’allegato II sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nelle rispettive funzioni di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda le posizioni interessate dalle presenti nomine, il mandato delle persone nominate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2186 scade il 31 dicembre 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).


ALLEGATO I

Nomina dei membri con e senza diritto di voto del consiglio di gestione della rete e rispettivi supplenti

Presidente:

Nessuna nuova nomina

1o Vicepresidente:

Nessuna nuova nomina

2o Vicepresidente:

Nessuna nuova nomina


Utenti dello spazio aereo:

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

AIRE/ERA

Nessuna nuova nomina

Sig.ra Montserrat BARRIGA, direttrice generale European Regions Airline Association (ERA)

A4E

Sig. Achim BAUMANN Policy Director A4E

Sig. Matthew KRASA, responsabile degli Affari pubblici

Ryanair

IATA

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

EBAA/IAOPA/EAS

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Fornitori di servizi di navigazione aerea per blocchi funzionali di spazio aereo:

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

BALTIC

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

BLUE MED

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

DANUBE

Nessuna nuova nomina

Sig.Valentin CIMPUIERU,

direttore generale

Amministrazione rumena per i servizi di traffico aereo (ROMATSA)

DK-SE

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

FABCE

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

FABEC

Sig. Dirk MAHNS

Direttore operativo

Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)

Nessuna nuova nomina

NEFAB

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

SUD-OVEST

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

IRLANDA

Nessuna nuova nomina

Sig. Joe RYAN,

autorità irlandese per l’aviazione


Gestori aeroportuali:

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

 

Nessuna nuova nomina

Sig. Ivan BASSATO, direttore Airport management Aeroporti di Roma, via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 Aeroporto «Leonardo da Vinci» 00054 Fiumicino (Roma), Italia

 

Nessuna nuova nomina

Sig.ra Isabelle BAUMELLE, direttrice operativa e direttrice Marketing delle compagnie aeree Société Aéroports de la Côte d’Azur, BP 3331 06206 Nice Cedex 3 Francia


Settore militare:

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

Fornitori militari di servizi di navigazione aerea

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina

Utenti militari dello spazio aereo

Nessuna nuova nomina

Colonnello Yann PICHAVANT,

rappresentante ATM UE, NATO, EUROCONTROL

Ministero della Difesa francese


Presidente del consiglio di gestione della rete:

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Commissione europea:

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Sig.ra Christine BERG,

capounità Cielo unico europeo

DG MOVE, Commissione europea

Sig. Staffan EKWALL,

Policy officer DG MOVE,

Commissione europea


Autorità di vigilanza EFTA:

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Sig.ra Valgerður GUÐMUNDSDÓTTIR, vicedirettrice Affari del mercato interno Autorità di vigilanza EFTA


Gestore della rete:

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni (NDOP)

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Sig. József BAKOS,

Capodipartimento ATS

HungaroControl


Rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati

 

Membri senza diritto di voto

Membri supplenti

 

 

 

1o gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

Sig. Sitki Kagan ERTAS,

rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI)

Sig.ra Sevda TURHAN,

rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI)

 

Sig. Maksim ET'HEMAJ

Direttore divisione tecnica

ALBCONTROL

Sig. Dritan ISAKU

Direttore divisione operativa

ALBCONTROL


Eurocontrol:

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


ALLEGATO II

NOMINA DEI MEMBRI PERMANENTI DELLA CELLULA EUROPEA DI COORDINAMENTO DELL'AVIAZIONE IN CASO DI CRISI E RISPETTIVI SUPPLENTI

Stati membri:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Stati EFTA:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Commissione europea:

 

Membro

Membro supplente

 

Sig.ra Christine BERG,

capounità Cielo unico europeo

DG MOVE Commissione europea

Sig. Staffan EKWALL,

Policy officer

DG MOVE, Commissione europea


Agenzia:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Eurocontrol:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Gestore della rete:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Sig. Steven MOORE,

dirigente Operazioni EACCC

direzione Gestione della rete

EUROCONTROL


Settore militare:

 

Membro

Membro supplente

 

Tenente colonnello Frank JOSTEN

Autorità tedesca per l’aviazione militare

Colonnello Yann PICHAVANT

Autorità francese per l'aviazione militare


Fornitori di servizi di navigazione aerea:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Gestori aeroportuali:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


Utenti dello spazio aereo:

 

Membro

Membro supplente

 

Nessuna nuova nomina

Nessuna nuova nomina


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/66


DECISIONE n. 19-2020 DELLA CORTE DEI CONTI

del 14 dicembre 2020

relativa alla modifica dell’articolo 19 del suo regolamento interno

LA CORTE DEI CONTI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287, paragrafo 4, quinto comma,

vista l’approvazione da parte del Consiglio del 23 novembre 2020,

considerando quanto segue:

1)

Il regolamento interno della Corte dei conti (Corte) non prevede la possibilità per la Corte di adottare le proprie decisioni a distanza, vale a dire in video-conferenza o teleconferenza, in circostanze eccezionali che costituiscono causa di forza maggiore.

2)

Al fine di consentire alla Corte di adottare le proprie decisioni a distanza in circostanze eccezionali che costituiscono forza maggiore e di assicurare la continuità del processo decisionale della Corte in tali circostanze, è necessario modificare il suo regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 19 del regolamento interno della Corte dei conti è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Deliberazioni

1.   Fatta salva la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5, la Corte adotta le proprie decisioni in sede di riunione.

2.   In circostanze eccezionali e debitamente giustificate che costituiscono causa di forza maggiore, in particolare gravi crisi sanitarie pubbliche, calamità naturali o atti di terrorismo, riconosciute tali dal presidente, la Corte può adottare decisioni in sede di riunione, mediante seduta a distanza, vale a dire mediante videoconferenza o teleconferenza, a cui i membri possono partecipare presso la Corte o in altra sede. Il presidente convoca e presiede tali sedute e ne assicura il regolare svolgimento. Si applica mutatis mutandis la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5.

3.   Il paragrafo 2 si applica alle sedute delle sezioni e dei comitati. Il decano o il presidente della rispettiva sezione o del rispettivo comitato convoca e presiede tali sedute e ne assicura il regolare svolgimento.

4.   Le decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, che sono adottate a scrutinio segreto, possono essere adottate dalla Corte nel corso di una seduta a distanza in forza del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che sia rispettata la segretezza del voto.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 dicembre 2020.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/67


RACCOMANDAZIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DOGANALE ISTITUITO DALL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL’ALTRA,

dell’8 dicembre 2020

sull’applicazione dell’articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di«prodotti originari»e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO DOGANALE,

visto l’accordo di libero scambio (in appresso «l’accordo») tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, in particolare l’articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 6.16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27 del protocollo dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso «protocollo») stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell’origine e i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.

(2)

L’Unione europea e la Repubblica di Corea (in appresso «le parti») hanno individuato la necessità di un’interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi della procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell’interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici soggetti alla verifica, sul territorio di ciascuna parte.

(3)

L’articolo 6.16, paragrafo 5, dell’accordo autorizza il comitato doganale a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo. Le parti ritengono opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione ai fini di un’interpretazione comune e di una corretta attuazione della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo,

RACCOMANDA:

1.   Caratteristiche principali della procedura di verifica

(1)

Le caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 sono duplici: si tratta di un sistema detto di «verifica indiretta» basato sulla fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti.

(2)

Per «verifica indiretta» s’intende che le autorità doganali della parte importatrice non effettuano esse stesse le verifiche, bensì inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice, cui spetta effettuare la verifica rivolgendosi all’esportatore. Il risultato della verifica è trasmesso dalle autorità doganali della parte esportatrice alle autorità doganali della parte importatrice. La logica che sottende il sistema è che le autorità doganali della parte esportatrice in cui è compilata la prova dell’origine (dichiarazione di origine) sono nella posizione migliore per verificare tale prova grazie alla prossimità con l’esportatore (conoscenza delle attività e della storia dell’esportatore, facilità di accesso alle informazioni, conoscenza del sistema contabile nazionale, assenza di barriere linguistiche). Spetta quindi in primo luogo alle autorità doganali della parte esportatrice stabilire se i prodotti in questione sono originari o no, conformemente alle norme di origine applicabili.

(3)

La «verifica delle prove dell’origine» sarà effettuata sulla base della fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti. La «fiducia reciproca» presuppone che le autorità doganali della parte esportatrice verifichino attentamente le questioni segnalate dalle autorità doganali della parte importatrice e comunichino i risultati di tale verifica alle autorità doganali della parte importatrice, che fa affidamento sui risultati del lavoro svolto dalle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, le autorità doganali della parte importatrice hanno il diritto di chiedere informazioni supplementari alla parte esportatrice se ritengono che la risposta non sia sufficientemente completa o non consenta di comprendere la posizione espressa dalla parte esportatrice. I dettagli relativi alle informazioni che la parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice figurano ai punti 2.4.2 (Risultanze e fatti) e 2.4.3 (Informazioni sufficienti).

2.   Le diverse fasi della procedura di verifica

2.1.   Avvio di una richiesta di verifica

(4)

Le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica a posteriori delle prove dell’origine se nutrono dubbi ragionevoli sui seguenti aspetti:

l’autenticità dei documenti. Esempio: dubbi sul fatto che la fattura contenente la dichiarazione di origine sia una falsa fattura compilata dall’importatore o dall’esportatore al fine di beneficiare dell’origine preferenziale;

il carattere originario dei prodotti in questione. Esempio: dubbi sul fatto che i prodotti rispondano ai criteri conferenti l’origine stabiliti nell’allegato II del protocollo (regole di origine specifiche per prodotto);

o

il rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo relative alle prove dell’origine. Esempio: dubbi sul fatto che l’esportatore avesse o abbia ancora lo status di esportatore autorizzato.

(5)

Oltre ai casi di ragionevole dubbio sugli elementi summenzionati, le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica per casi selezionati su base casuale. Tale possibilità riguarda i casi che non rientrano nel campo di applicazione dei suddetti tre elementi interessati dal ragionevole dubbio.

2.2.   Invio della richiesta di verifica

(6)

Le autorità doganali della parte importatrice devono inviare la richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice competente per la verifica delle prove dell’origine. La richiesta deve indicare se la verifica è avviata su base casuale o sulla base di ragionevoli dubbi. L’articolo 27.3 stabilisce che la richiesta deve indicare, se del caso, i motivi dell’indagine.

(7)

L’indicazione dei motivi dell’indagine consente alle autorità doganali della parte esportatrice di trattare la richiesta nel modo più efficiente in termini di costi e oneri amministrativi.

(8)

Viceversa, se richiedono un’indagine su base casuale, le autorità doganali della parte importatrice non sono obbligate a indicarne il motivo.

(9)

Tuttavia, conformemente all’articolo 27.3, le prove dell’origine dei prodotti oggetto dell’indagine o una copia di tali documenti devono essere inviate alle autorità doganali della parte esportatrice.

2.3.   Svolgimento della verifica

(10)

Nell’ambito del sistema di verifica indiretta, la verifica delle prove dell’origine compilate dagli esportatori della parte esportatrice compete alle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, con l’applicazione dell’articolo 27.8 (cfr. il punto 2.9, Indagine comune, per ulteriori dettagli), le autorità doganali della parte importatrice possono, a determinate condizioni, partecipare al processo di verifica nel territorio della parte esportatrice.

(11)

In caso di verifica delle prove dell’origine fornite dall’importatore, le autorità doganali della parte importatrice inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice. Le autorità doganali della parte importatrice non chiedono all’importatore di raccogliere direttamente dall’esportatore le informazioni di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3.

(12)

Inoltre, le disposizioni dell’articolo 27 non prevedono che le autorità doganali della parte importatrice possano chiedere direttamente agli esportatori di fornire loro dati o informazioni.

(13)

Tuttavia, tali disposizioni non impediscono agli importatori e agli esportatori di entrambe le parti, di comune accordo e su base volontaria, di scambiarsi dati o informazioni e di presentarli alle autorità doganali della parte importatrice. Lo scambio o la presentazione di tali dati non sono obbligatori e l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni non è motivo di esclusione dal trattamento preferenziale senza che si proceda a verifica. Ciò non fa parte del processo di verifica.

(14)

Le prove del trasporto diretto presentate con riferimento all’articolo 13 non saranno considerate come prove dell’origine e non sono, in quanto tali, oggetto di verifica delle prove dell’origine di cui all’articolo 27.

2.4.   Trattamento dei risultati della verifica

(15)

Le autorità doganali della parte esportatrice informano al più presto le autorità doganali della parte importatrice in merito ai risultati della verifica, comprese le risultanze e i fatti. In particolare, le autorità doganali della parte esportatrice dovrebbero ridurre al minimo il tempo di risposta per le richieste di verifica relative alla validità di uno status di esportatore autorizzato.

2.4.1.   Mezzi di comunicazione ausiliari

(16)

La comunicazione delle richieste di verifica e delle notifiche dei risultati tra le autorità doganali di entrambe le parti è effettuata per posta ordinaria. Parallelamente, le autorità doganali di entrambe le parti possono ricorrere a mezzi ausiliari quali la posta elettronica al fine di comunicare rapidamente e garantire che le richieste o le risposte pervengano al destinatario nella parte interessata.

2.4.2.   Risultanze e fatti

(17)

Per «risultanze e fatti» s’intende che la risposta sulla verifica fornita dalle autorità doganali della parte esportatrice comprende alcuni dettagli sulla procedura di verifica da esse eseguita. L’ambito di applicazione delle «risultanze e dei fatti» è limitato ai seguenti elementi:

le conclusioni sull’autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti in questione o sul rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo;

la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione della regola di origine;

e

informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame (luogo e data).

2.4.3.   Informazioni sufficienti

(18)

In caso di verifica a campione, le autorità doganali della parte importatrice non richiedono alle autorità doganali della parte esportatrice più informazioni di quelle elencate al punto 2.4.2 (risultanze e fatti).

(19)

In caso di verifiche basate su ragionevoli dubbi, se le autorità doganali competenti della parte importatrice ritengono che le informazioni fornite dalle autorità doganali della parte esportatrice siano insufficienti per determinare l’autenticità dei documenti o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali della parte importatrice possono chiedere informazioni supplementari alle autorità doganali della parte esportatrice. Le informazioni supplementari richieste non possono andare oltre il seguente elenco:

se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione;

se il criterio di origine era basato su modifiche della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine);

se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;

se il criterio di origine era basato su una trasformazione specifica, una descrizione della trasformazione specifica che ha conferito l’origine a tale particolare prodotto; e

se si applica la regola della tolleranza, il valore o il peso dei prodotti finali e il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti finali.

(20)

Se la risposta non contiene le informazioni sufficienti di cui sopra che consentano alle autorità doganali della parte importatrice di determinare l’autenticità dei documenti in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti negano la concessione del trattamento preferenziale, tranne in circostanze eccezionali (cfr. il punto 2.7 relativo alle circostanze eccezionali).

(21)

Le autorità doganali della parte esportatrice non trasmettono alle autorità doganali della parte importatrice informazioni riservate la cui divulgazione, a giudizio dell’esportatore, potrebbe mettere a rischio i suoi interessi commerciali. La mancata comunicazione di informazioni riservate non può costituire l’unico motivo per le autorità doganali della parte importatrice di negare la concessione del trattamento preferenziale, purché le autorità doganali della parte esportatrice indichino i motivi della mancata trasmissione delle informazioni riservate e forniscano alle autorità doganali della parte importatrice prove soddisfacenti del carattere originario delle merci.

2.5.   Termini di risposta alle richieste di verifica

(22)

L’articolo 27.6 stabilisce che i risultati della verifica devono essere comunicati quanto prima.

(23)

L’articolo 27.7 stabilisce che la parte importatrice deve, in linea di massima, negare la concessione del trattamento preferenziale, ma solo se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni:

la richiesta di verifica è stata presentata sulla base di ragionevoli dubbi;

e

non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti.

(24)

Di conseguenza, per i casi selezionati per la verifica su base casuale la parte importatrice non può negare la concessione del trattamento preferenziale senza prima avere ottenuto la risposta della parte esportatrice.

2.5.1.   Termini per le richieste di verifica su base casuale

(25)

Le autorità doganali della parte esportatrice si adoperano per rispondere alle richieste di verifica su base casuale entro un termine di 12 mesi. Tuttavia, poiché l’articolo 27 non fissa un termine per le verifiche su base casuale, le autorità doganali della parte importatrice non rifiutano la concessione del trattamento preferenziale unicamente sulla base del fatto che le autorità doganali della parte esportatrice non hanno fornito una risposta entro il termine di 12 mesi a una richiesta di verifica su base casuale.

2.5.2.   Termini per le richieste di verifica sulla base di ragionevoli dubbi

(26)

Per i casi selezionati sulla base di ragionevoli dubbi, la parte importatrice nega la concessione del trattamento preferenziale se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica, tranne in circostanze eccezionali.

2.6.   Annullamento dei risultati

(27)

I risultati di una verifica possono, in via eccezionale, essere annullati dall’autorità doganale della parte esportatrice. L’annullamento della risposta iniziale sarà effettuato entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica.

2.7.   Circostanze eccezionali

(28)

Tuttavia, anche se le due condizioni succitate per negare la concessione del trattamento preferenziale sono soddisfatte, il testo dell’articolo 27.7 stabilisce che la concessione di un trattamento preferenziale è ancora possibile sulla base della clausola delle «circostanze eccezionali».

(29)

La parte importatrice continua infatti a disporre del potere discrezionale di decidere se sussistano circostanze eccezionali che giustificano il fatto che il trattamento preferenziale non deve essere negato in quanto tale.

(30)

Le circostanze eccezionali comprendono in particolare le seguenti situazioni:

la parte esportatrice non è in grado di rispondere alla richiesta di verifica presentata dalla parte importatrice nel caso in cui:

a)

incidenti che l’esportatore non poteva ragionevolmente prevedere, quali incendio, allagamento o altre calamità naturali, guerra, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi e simili, hanno causato la distruzione parziale o totale dei documenti giustificativi dell’origine o ritardi nella presentazione di tali documenti; o

b)

la risposta è stata ritardata da cause che esulano dal controllo, come una procedura di ricorso amministrativo o giudiziario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte, sebbene l’esportatore e l’autorità doganale della parte esportatrice abbiano esercitato la dovuta diligenza conformandosi agli obblighi previsti dal protocollo;

è stato riscontrato che la richiesta o la risposta alla richiesta non sono pervenute a causa di errori commessi dalle autorità interessate;

la richiesta o la risposta alla richiesta di verifica non sono pervenute a causa di problemi nei canali di comunicazione (cambiamento di indirizzo della persona incaricata della verifica, posta restituita a seguito di errori amministrativi delle autorità postali ecc.).

2.8.   Sollecito

(31)

Si raccomanda alle autorità doganali della parte importatrice, laddove non abbiano ancora ricevuto risposta, di inviare un sollecito alla parte esportatrice prima della scadenza del periodo di dieci mesi.

(32)

Si raccomanda alle autorità doganali della parte esportatrice, ove non siano in grado di rispondere entro il termine di dieci mesi, di informarne l’autorità richiedente prima della scadenza del termine, fornendo una stima del tempo supplementare necessario per completare la loro procedura di verifica e indicando il motivo del ritardo nella risposta.

2.9.   Indagine congiunta

(33)

L’articolo 27.8 stabilisce che la parte importatrice può partecipare a una verifica dell’origine effettuata dalle autorità doganali della parte esportatrice e che, in tal caso, entrambe le parti faranno riferimento all’articolo 7 del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale per l’esecuzione della richiesta di partecipazione della parte importatrice. In questi casi si applicano le condizioni di cui all’articolo 7. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca stabilisce che solo i funzionari debitamente autorizzati della parte importatrice possono presenziare alle indagini condotte sul territorio della parte esportatrice e che le condizioni dell’indagine comune sono stabilite dalla parte esportatrice.

Per il comitato doganale UE-Corea

a nome dell’Unione europea

Jean-Michel GRAVE

Bruxelles, 8 dicembre 2020

a nome della Repubblica di Corea

PARK Jihoon

Sejong, 8 dicembre 2020