ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2173 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2020
che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare i parametri di monitoraggio e chiarire alcuni aspetti relativi alla modifica della procedura regolamentare di prova
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni di un costruttore per il periodo 2021-2024 a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/631, sono necessari i dati sulle emissioni di CO2 per i veicoli immatricolati nell’anno civile 2020. Per i costruttori che immettono veicoli sul mercato dell’Unione per la prima volta nel periodo 2021-2024, è necessario chiarire le modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi di deroga per tale periodo, tenendo conto del fatto che, nell’anno civile 2020, per questi costruttori i dati sulle emissioni di CO2 non saranno disponibili, o lo saranno solo parzialmente. |
(2) |
Analogamente, per i costruttori che nel corso dell’anno civile 2020 immettono sul mercato dell’Unione solo veicoli a zero emissioni di CO2 sono necessari dei chiarimenti sulle modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni nel periodo 2021-2024. |
(3) |
A decorrere dal 1o gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO2 devono basarsi sui dati relativi alle emissioni di CO2 determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale(WLTP) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151 della Commissione (2). È pertanto necessario modificare l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 al fine di adeguare i parametri da monitorare e comunicare e eliminare i riferimenti ai dati determinati sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). Tuttavia, ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021. |
(4) |
Si dovrebbe inoltre cogliere questa opportunità per armonizzare, per quanto possibile, i parametri di monitoraggio per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e allineare tutte le disposizioni relative alle modalità di registrazione e comunicazione dei parametri di monitoraggio da parte degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 1014/2010 (3) e al regolamento di esecuzione n. 293/2012 (4) della Commissione, unitamente ai formati di comunicazione di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631. |
(5) |
È opportuno monitorare e comunicare alcuni nuovi parametri in vista della preparazione di una procedura per il monitoraggio dei valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia, come previsto all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, e per la verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio di cui all’articolo 13 di tale regolamento. Ciò comprende, in particolare, i valori del consumo di carburante e, su richiesta della Commissione, i parametri utilizzati per il calcolo dei valori delle emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità dei veicoli, vale a dire i coefficienti di resistenza all’avanzamento, la zona anteriore e la classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
(1) |
L’allegato I è così modificato:
|
2) |
L’allegato II è così modificato:
|
3) |
L’allegato III è così modificato:
|
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020)».
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2020
che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. |
(2) |
È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. |
(3) |
Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE (2) per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. È opportuno che l’Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche. |
(4) |
Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48). |
(5) |
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE (3) saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE. |
(6) |
In considerazione del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione. |
(7) |
Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(9) |
Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:
1) |
gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
(3) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
ALLEGATO I
Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A.»; |
(2) |
l’allegato III è così modificato:
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(3) |
l’allegato III A è così modificato:
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(4) |
l’allegato IV è così modificato:
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(5) |
l’allegato V è così modificato:
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(6) |
l’allegato VII è così modificato: nella casella 10 è aggiunto quanto segue:
|
(*) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(***) I rifiuti di consumo sono esclusi.»;
(*) L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.»;
(*) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti”.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi esclusivamente”.
(****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(*****) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.
(**) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(****) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(*****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(******) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;»
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
1. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1) |
2. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido1 |
3. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi1 |
4. |
Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2) |
5. |
Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3) |
6. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (4) |
7. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (5) |
8. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
9. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (6) |
10. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
11. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
12. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
13. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene3 |
14. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3 |
15. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
16. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (7) |
17. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
18. |
Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento7 |
19. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso6 |
20. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso7 |
21. |
Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (8) |
22. |
Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (9) |
II. Linee guida adottate dall’OCSE
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami (10)
III. Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)
Linee guida sul riciclaggio delle navi (11)
IV. Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (12)
(1) Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.
(2) Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
(3) Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.
(4) Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.
(5) Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
(6) Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
(7) Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(8) Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(9) Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.
(10) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
(11) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
(12) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/20 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2175 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/256 che adotta una programmazione a rotazione pluriennale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione (2) ha adottato una programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2021 al 2028. |
(2) |
Al fine di garantire l’efficacia della programmazione a rotazione pluriennale e la sua coerenza con le esigenze degli utenti, è necessario adeguarla specificando il tema ad hoc che sarà oggetto del modulo ad hoc per il 2023 nell’ambito dell’indagine europea sul reddito e sulle condizioni di vita, poiché non era noto al momento dell’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/256. |
(3) |
Gli adeguamenti della programmazione a rotazione pluriennale devono entrare in vigore non più tardi di 24 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati come specificato nella programmazione per le rilevazioni di dati con periodicità annuale o infrannuale. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/256, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2020/256 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione di una programmazione a rotazione pluriennale (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 1).
ALLEGATO
1.
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/256 è così modificato:
la parte B è sostituita dalla seguente:
«Parte B: Periodicità di rilevazione dei dati per i domini a periodicità plurima
Domini |
Gruppi (acronimi) |
Anni di rilevazione dei dati |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
Forze di lavoro |
Trimestrale (LFQ) |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Ogni trimestre |
Annuale (LFY) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
“Motivi della migrazione” e “organizzazione dei tempi di lavoro” (LF2YA) |
X |
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X |
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X |
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X |
|
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“Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (12 mesi)”, “disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute” e “elementi del modulo minimo europeo sulla salute” (LF2YB) |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
Situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli (LF8YA) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensioni e partecipazione al mercato del lavoro (LF8YB) |
|
|
X |
|
|
|
|
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“Giovani nel mercato del lavoro” e “livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione” (LF8YC) |
|
|
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X |
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|
Conciliazione tra vita familiare e professionale (LF8YD) |
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|
|
|
X |
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|
|
Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro (LF8YE) |
|
|
|
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|
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X |
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|
Infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa (LF8YF) |
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|
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|
|
X |
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Tema ad hoc: competenze professionali |
|
X |
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|
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|
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|
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Tema ad hoc (da definire successivamente) |
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X |
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|
|
Reddito e condizioni di vita |
Annuale (ILCY) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Minori (ILC3YA) |
X |
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|
X |
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X |
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|
Salute (ILC3YB) |
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X |
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X |
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|
X |
|
Mercato del lavoro e abitazione (ILC3YC) |
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X |
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|
X |
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|
Qualità della vita (ILC6YA) |
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X |
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|
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|
|
X |
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Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi e delle difficoltà abitative (ILC6YB) |
|
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X |
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|
Accesso ai servizi (ILC6YC) |
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|
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X |
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Sovraindebitamento, consumi e patrimonio (ILC6YD) |
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X |
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|
|
Tema ad hoc: soluzioni abitative e condizioni dei minori all’interno di famiglie separate o ricostituite |
X |
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Tema ad hoc: efficienza energetica delle famiglie |
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X |
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Tema ad hoc (da definire successivamente) |
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X |
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|
Tema ad hoc (da definire successivamente) |
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|
|
X». |
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2.
L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/256 è sostituito dal seguente:«A LLEGATO II
Raggruppamento delle tematiche dettagliate per la rilevazione dei dati a periodicità plurima
Domini |
Tematiche dettagliate |
Gruppi (acronimi) |
Forze di lavoro |
Informazioni sulla rilevazione dei dati |
Trimestrale (LFQ) |
Dati di identificazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Pesi |
Annuale (LFY) e trimestrale (LFQ) |
|
Caratteristiche dell’intervista |
Trimestrale (LFQ) |
|
Localizzazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Demografia |
Trimestrale (LFQ) |
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
Trimestrale (LFQ) |
|
Composizione della famiglia |
Annuale (LFY) |
|
Composizione della famiglia - dettagli specifici aggiuntivi |
Annuale (LFY) |
|
Permanenza nel paese |
Trimestrale (LFQ) |
|
Motivo della migrazione |
Ogni 2 anni (LF2YA) |
|
Elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
Ogni 2 anni (LF2YB) |
|
Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
Ogni 2 anni (LF2YB) |
|
Infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa |
Ogni 8 anni (LF8YF) |
|
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
Trimestrale (LFQ) |
|
Caratteristiche principali del lavoro |
Trimestrale (LFQ) |
|
Posizione professionale |
Trimestrale (LFQ) |
|
Durata del contratto |
Trimestrale (LFQ) |
|
Dettagli del contratto |
Annuale (LFY) |
|
Lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - motivazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Lavoro parasubordinato |
Annuale (LFY) |
|
Responsabilità di supervisione |
Annuale (LFY) |
|
Dimensioni dello stabilimento |
Annuale (LFY) |
|
Luogo di lavoro |
Trimestrale (LFQ) |
|
Lavoro a domicilio |
Annuale (LFY) |
|
Ricerca di occupazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Volontà di lavorare |
Trimestrale (LFQ) |
|
Disponibilità |
Trimestrale (LFQ) |
|
Secondo lavoro o più lavori |
Trimestrale (LFQ) |
|
Ricerca di un altro lavoro |
Annuale (LFY) |
|
Sottoccupazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
Ogni 8 anni (LF8YD) |
|
Giovani nel mercato del lavoro |
Ogni 8 anni (LF8YC) |
|
Situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli |
Ogni 8 anni (LF8YA) |
|
Pensione e partecipazione al mercato del lavoro |
Ogni 8 anni (LF8YB) |
|
Esigenze di assistenza |
Annuale (LFY) |
|
Inizio del lavoro |
Trimestrale (LFQ) |
|
Come ha trovato lavoro |
Annuale (LFY) |
|
Continuità e interruzioni di carriera |
Trimestrale (LFQ) |
|
Caratteristiche principali dell’ultimo lavoro |
Annuale (LFY) |
|
Orario di lavoro |
Trimestrale (LFQ) |
|
Organizzazione dei tempi di lavoro |
Ogni 2 anni (LF2YA) |
|
Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro |
Ogni 8 anni (LF8YE) |
|
Redditi da lavoro |
Annuale (LFY) |
|
Proventi da indennità di disoccupazione |
Trimestrale (LFQ) |
|
Livello di istruzione conseguito |
Trimestrale (LFQ) |
|
Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
Annuale (LFY) e ogni 8 anni (LF8YC) |
|
Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (4 settimane) |
Trimestrale (LFQ) |
|
Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (12 mesi) |
Ogni 2 anni (LF2YB) |
|
Reddito e condizioni di vita |
Informazioni sulla rilevazione dei dati |
Annuale (ILCY) |
Dati di identificazione |
Annuale (ILCY) |
|
Pesi |
Annuale (ILCY) |
|
Caratteristiche dell’intervista |
Annuale (ILCY) |
|
Localizzazione |
Annuale (ILCY) |
|
Demografia |
Annuale (ILCY) |
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
Annuale (ILCY) |
|
Composizione della famiglia |
Annuale (ILCY) |
|
Composizione della famiglia - dettagli specifici aggiuntivi |
Annuale (ILCY) |
|
Permanenza nel paese |
Annuale (ILCY) |
|
Disabilità e modulo minimo europeo sulla salute |
Annuale (ILCY) |
|
Dettagli sullo stato di salute e disabilità |
Ogni 3 anni (ILC3YB) |
|
Salute dei minori |
Ogni 3 anni (ILC3YA) |
|
Accesso all’assistenza sanitaria |
Annuale (ILCY) |
|
Assistenza sanitaria |
Ogni 3 anni (ILC3YB) |
|
Accesso all’assistenza sanitaria (minori) |
Ogni 3 anni (ILC3YA) |
|
Determinanti della salute |
Ogni 3 anni (ILC3YB) |
|
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
Annuale (ILCY) |
|
Caratteristiche principali del lavoro |
Annuale (ILCY) |
|
Caratteristiche del luogo di lavoro |
Ogni 3 anni (ILC3YC) |
|
Durata del contratto |
Annuale (ILCY) |
|
Posizione professionale |
Ogni 3 anni (ILC3YC) |
|
Situazione dettagliata del mercato del lavoro |
Annuale (ILCY) |
|
Responsabilità di supervisione |
Annuale (ILCY) |
|
Esperienze lavorative precedenti |
Annuale (ILCY) |
|
Calendario delle attività |
Annuale (ILCY) |
|
Orario di lavoro |
Annuale (ILCY) |
|
Livello di istruzione conseguito |
Annuale (ILCY) |
|
Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
Ogni 3 anni (ILC3YC) |
|
Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso) |
Annuale (ILCY) |
|
Qualità della vita |
Annuale (ILCY) |
|
Partecipazione sociale e culturale |
Ogni 6 anni (ILC6YA) |
|
Benessere |
Ogni 6 anni (ILC6YA) |
|
Deprivazione materiale |
Annuale (ILCY) |
|
Deprivazione relativa ai minori |
Ogni 3 anni (ILC3YA) |
|
Caratteristiche principali dell’abitazione |
Annuale (ILCY) |
|
Condizioni di abitazione, compresi la deprivazione e gli affitti figurativi |
Ogni 3 anni (ILC3YC) |
|
Costi per l’abitazione, tra cui costi ridotti per le utenze |
Annuale (ILCY) |
|
Ambiente di vita |
Ogni 3 anni (ILC3YC) |
|
Difficoltà abitative (tra cui difficoltà di affitto) e motivi |
Ogni 6 anni (ILC6YB) |
|
Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente |
Ogni 6 anni (ILC6YC) |
|
Accessibilità dei servizi |
Ogni 6 anni (ILC6YC) |
|
Bisogni insoddisfatti e motivi |
Ogni 6 anni (ILC6YC) |
|
Assistenza all’infanzia |
Annuale (ILCY) |
|
Redditi da lavoro |
Annuale (ILCY) |
|
Redditi da trasferimenti sociali |
Annuale (ILCY) |
|
Redditi da pensione |
Annuale (ILCY) |
|
Altri redditi, compresi i redditi da beni immobili e da capitale e i trasferimenti intrafamiliari |
Annuale (ILCY) |
|
Imposte e tasse effettivamente versate dopo la riduzione |
Annuale (ILCY) |
|
Reddito annuo totale a livello di persone e di famiglie |
Annuale (ILCY) |
|
Sovraindebitamento, inclusi i motivi |
Ogni 6 anni (ILC6YD) |
|
Arretrati nei pagamenti |
Annuale (ILCY) |
|
Elementi del patrimonio, compresa la proprietà dell’abitazione |
Ogni 6 anni (ILC6YD) |
|
Elementi del consumo |
Ogni 6 anni (ILC6YD) |
|
Trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi |
Ogni 6 anni (ILC6YB) |
|
Valutazione dei propri bisogni |
Ogni 6 anni (ILC6YD) |
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2176 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le disposizioni relative al trattamento delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, sul cui valore la risoluzione, l’insolvenza o la liquidazione dell’ente non incide in maniera significativa, sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 36, paragrafo 4, nel regolamento (UE) n. 575/2013, che impone all’Autorità bancaria europea («ABE») di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l’applicazione delle deduzioni connesse alle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni riguardanti i fondi propri e per agevolarne l’applicazione, è opportuno incorporare tali norme tecniche di regolamentazione nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3), che raggruppa tutte le norme tecniche in materia di fondi propri. |
(2) |
Alle autorità competenti non è precluso di esaminare caso per caso le attività sotto forma di software che l’ente include nel capitale né di esercitare i propri poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare laddove lo stock di investimenti in software potrebbe comportare un vantaggio prudenziale indesiderato o qualora si sospetti che l’ente si avvalga del grado di giudizio derivante dalla disciplina contabile applicabile per eludere il presente regolamento. |
(3) |
Data la diversità dei software utilizzati dagli enti, è difficile sia valutare in termini generali quali attività sotto forma di software potrebbero avere un valore recuperabile in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione e, in tal caso, in quale misura, sia individuare una specifica categoria di software che preserverebbe il proprio valore anche in tale scenario. |
(4) |
Inoltre una valutazione dell’ABE di casi specifici di operazioni passate suggerisce che tutte le attività sotto forma di software, senza alcuna distinzione in base a categorie specifiche, presentano la stessa probabilità di essere cancellate contabilmente. Anche nei casi in cui il valore delle attività sotto forma di software sia preservato almeno in parte, la vita utile di tali software è generalmente oggetto di revisione per tener conto del fatto che il software sarà mantenuto in uso dall’acquirente dell’ente solo fino al termine del processo di migrazione. Un processo di migrazione di tale genere, come dimostrano gli elementi di prova raccolti, dura generalmente da uno a tre anni. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software. |
(5) |
Dato il valore limitato che le attività sotto forma di software appaiono avere in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, è essenziale che il trattamento prudenziale di tali attività trovi il giusto equilibrio tra le preoccupazioni sotto il profilo prudenziale, da un lato, e il valore di tali attività da un punto di vista commerciale ed economico, dall’altro. È pertanto opportuno che il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software richieda un certo margine di cautela rispetto all’alleggerimento dei requisiti di capitale primario di classe 1. |
(6) |
Inoltre, al fine di evitare l’introduzione di ulteriori oneri operativi a carico degli enti e di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti, il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software dovrebbe essere di facile attuazione e applicabile a tutti gli enti in maniera standardizzata. È opportuno che il trattamento prudenziale standardizzato non impedisca all’ente di continuare a dedurre integralmente le sue attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. |
(7) |
Data la rapidità dei cambiamenti tecnologici, gli enti investono spesso nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento del loro software. Per attenuare il rischio di arbitraggio regolamentare, tali investimenti dovrebbero essere ammortizzati separatamente dal software oggetto di manutenzione, miglioramento o aggiornamento, a condizione che gli stessi investimenti siano rilevati nello stato patrimoniale dell’ente come attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(11) |
A fronte dell’accelerazione della diffusione dei servizi digitali come conseguenza della pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 241/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:
(1) |
all’articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
è inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Deduzione delle attività sotto forma di software che sono classificate come attività immateriali a fini contabili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Le attività sotto forma di software che sono attività immateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 in conformità dei paragrafi da 5 a 8 del presente articolo. L’importo da dedurre è determinato sulla base dell’ammortamento accumulato prudenziale calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Gli enti calcolano l’importo dell’ammortamento accumulato prudenziale delle attività sotto forma di software di cui al paragrafo 1 moltiplicando l’importo ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per il numero di giorni di cui alla lettera b):
3. L’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili. 4. In deroga al paragrafo 3, qualora l’attività sotto forma di software sia stata acquisita da qualsiasi impresa, ivi incluso un soggetto del settore non finanziario, che appartenga allo stesso gruppo dell’ente, l’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software ha iniziato a essere ammortizzata nello stato patrimoniale di tale impresa conformemente alla disciplina contabile applicabile. 5. Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’importo risultante dalla differenza, se positiva, tra l’importo di cui alla lettera a) e l’importo di cui alla lettera b):
6. In deroga al paragrafo 5, fino alla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili, gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’intero importo al quale l’attività è rilevata nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile. 7. Gli ammortamenti prudenziali e le deduzioni stabiliti nel presente articolo sono effettuati separatamente per ciascuna attività sotto forma di software. 8. Gli investimenti dell’ente nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti sono trattati come attività diverse dalle relative attività sotto forma di software, a condizione che tali investimenti siano rilevati come attività immateriali nello stato patrimoniale di tale ente conformemente alla disciplina contabile applicabile. Fatto salvo il paragrafo 6, l’ammortamento accumulato prudenziale di tali investimenti nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti è calcolato a decorrere dalla data in cui essi iniziano a essere ammortizzati conformemente alla disciplina contabile applicabile. L’ammortamento accumulato prudenziale delle relative attività sotto forma di software esistenti continua a essere calcolato a decorrere dalla data del loro ammortamento iniziale a fini contabili e fino alla fine del periodo di ammortamento prudenziale determinato in conformità del paragrafo 2, lettera a).». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2177 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Haricot de Castelnaudary» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Haricot de Castelnaudary» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Haricot de Castelnaudary» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 281 del 26.8.2020, pag. 2.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2178 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2002 il 5 ottobre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 (2)recante approvazione di una modifica del disciplinare del nome «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP). In detto regolamento era stato erroneamente omesso il riferimento a un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 accordato dalla Francia a taluni operatori. |
(2) |
Con lettera del 20 dicembre 2018 le autorità francesi avevano effettivamente comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 30 giugno 2025 ad otto operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo conformemente al decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre» pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. |
(3) |
Infatti nel corso della procedura nazionale di opposizione erano state ricevute otto opposizioni che vertevano tutte sulle condizioni di produzione del latte, in particolare sull'impossibilità di rispettare la percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica stabilita nel disciplinare e in base a cui «L'alimentazione prodotta nella zona geografica (foraggio + alimenti complementari) costituisce almeno il 75 % della razione alimentare totale annua del gregge.» Avendo commercializzato legalmente il «Pouligny-Saint-Pierre» in modo continuativo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, tali operatori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto sono stati pertanto concessi loro periodi transitori che terminano il 30 giugno 2025 e che devono ora essere approvati dalla Commissione. |
(4) |
Gli operatori interessati sono: Earl de Vesche (n. SIRET 50317689300017), Ferme des Ages (n. SIRET 19360598700026), Gaec de Villiers (n. SIRET 41293309500017), Jean Barrois (n. SIRET 33452601900016), Earl des Grands vents (n. SIRET 52325005800014), Earl du Start Chiebe (n. SIRET 50979878100019), Gaec de la Custière (n. SIRET 31928251300013), Gaec des Chinets (n. SIRET 35328804600017). |
(5) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
La protezione concessa a norma dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Pouligny-St-Pierre”, pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 della Commissione, del 5 ottobre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP) (GU L 331, del 12.10.2020, pag. 19)
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2179 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
(1) |
(2) |
(3) |
Una borsa rettangolare costituita da un corpo stampato in elastomero di silicone, che misura circa 16,5 cm di lunghezza, 10 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza. Ad essa sono fissati una maniglia ad anello dello stesso materiale e un sistema di chiusura (chiusura lampo). L’articolo è prodotto in un’unica fase con parti integrate (maniglia ad anello e chiusura lampo) e non presenta accessori interni. L’articolo è concepito per trasportare e proteggere vari oggetti di piccole dimensioni. Cfr. immagini (*1). |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 4202 è esclusa in quanto tale voce comprende soltanto gli articoli ivi specificamente citati e contenitori simili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , primo paragrafo). Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (in particolare l’interno sprovvisto di accessori e le dimensioni ridotte) il prodotto non è considerato una valigia o valigetta, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, le borse portacarte, cartelle e simili contenitori di cui alla prima parte della voce 4202 . L’articolo non è considerato un contenitore simile a quelli della prima parte della voce 4202 in quanto non è specialmente concepito per contenere particolari utensili con o senza i loro accessori, né la sua conformazione interna è adatta a tale scopo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , terzo paragrafo e nono paragrafo, lettera f)]. L’articolo non è pertanto contemplato dal testo della prima parte della voce 4202 . Gli articoli di cui alla seconda parte della voce 4202 devono essere costituiti esclusivamente delle materie ivi specificate o oppure essere ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , quarto paragrafo). Tenendo conto del fatto che l’articolo è costituito di un elastomero in silicone stampato, non può essere considerato una borsetta con superficie esterna di materie plastiche in fogli. L’articolo non è pertanto contemplato dal testo della seconda parte della voce 4202 . L’oggetto non è del tipo normalmente trasportato in tasca o in una borsetta, quali custodie per occhiali, portacarte, portafogli, portamonete, portachiavi, portasigarette, portasigari, custodie per pipe e borse da tabacco (cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39). L’articolo non può pertanto essere classificato nelle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC3926 90 97 come «altro lavoro di materie plastiche». |
(*1) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/37 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2180 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2020
che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario a causa di un calo significativo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia. |
(2) |
Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza. |
(3) |
Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata concessa per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo di riferimento»). |
(4) |
Le limitazioni imposte alla mobilità durante il periodo della pandemia hanno avuto un impatto significativo sull’utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. La pandemia ha anche comportato il rallentamento o addirittura l’interruzione della produzione in molte industrie, riducendo così la quantità di merci trasportate sul sistema ferroviario. In base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria nell’UE-27, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri e, in particolare, il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, con una significativa riduzione della sua offerta in tutti gli Stati membri. Tra marzo e settembre 2020 i servizi di trasporto passeggeri espressi in treno-km sono diminuiti del 16,9 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i servizi merci sono diminuiti dell’11,1 %. Tra marzo e settembre 2020 i servizi di trasporto passeggeri offerti nel rispetto dell’obbligo di servizio pubblico, espressi in treno-km, sono diminuiti del 12,2 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quelli commerciali di trasporto passeggeri hanno registrato un calo del 37,3 %. Il traffico passeggeri espresso in passeggeri-km è diminuito del 71,2 % nel secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il traffico merci in tonnellate-km è diminuito del 15,9 %. Questa tendenza potrebbe avere un impatto enorme sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario di passeggeri, sulla realizzazione di un vero e proprio spazio ferroviario unico europeo e, in ultima analisi, sul passaggio a un settore del trasporto più sostenibile, con una più elevata circolazione di persone e merci sulla rete ferroviaria. |
(5) |
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il numero di casi giornalieri registrati in Europa ha ripreso a crescere e in un numero considerevole di giorni del mese di ottobre 2020 sono stati registrati più di 300 000 nuovi casi. |
(6) |
A novembre 2020, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha stimato che nell’Unione europea/Spazio economico europeo (UE/SEE) e nel Regno Unito (UK) vi è stato un considerevole ulteriore aumento delle infezioni da COVID-19 e che tale situazione rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, con una situazione epidemiologica che nella maggior parte dei paesi è molto preoccupante, poiché comporta un rischio crescente di trasmissione, e richiede un’azione immediata e mirata nell’ambito della sanità pubblica. |
(7) |
Data questa situazione, a partire da ottobre numerosi Stati membri hanno limitato più rigorosamente la mobilità. Non vi sono quindi prospettive di una rapida ripresa del traffico ferroviario a breve termine. |
(8) |
Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto a quello del periodo corrispondente degli anni precedenti, per il quale il 2019 fornisce i valori di riferimento in conformità dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1429, persiste e che tale situazione è dovuta all’impatto della pandemia di COVID-19. |
(9) |
Le previsioni indicano una ripresa molto graduale dell’economia nei prossimi due anni, poiché gli indicatori della fiducia dei consumatori e del clima economico sono diventati negativi. Inoltre, visti i dati disponibili per i periodi precedenti, pur presumendo che nella prima metà del 2021 possa esservi un miglioramento della salute pubblica, grazie ad esempio alla disponibilità di un vaccino, effetti positivi apprezzabili sul traffico ferroviario potrebbero aversi solo con notevole ritardo. Tali effetti positivi probabilmente non si concretizzeranno prima della seconda metà del 2021. |
(10) |
Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del periodo corrispondente degli anni precedenti probabilmente persisterà fino a quella data e che tale situazione sia dovuta all’impatto della pandemia di COVID-19. |
(11) |
Si rende quindi necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 del regolamento fino alla fine di giugno 2021. |
(12) |
Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore dopo la fine del periodo attualmente previsto dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 7 del regolamento ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (“periodo di riferimento”).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
DECISIONI
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/39 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2181 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021
[notificata con il numero C(2020) 8996]
(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. |
(2) |
La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese. |
(3) |
Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso. |
(4) |
La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (2). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l’attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2021 intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2021 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2021. |
(6) |
Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021, in conformità alle relazioni annuali da presentare in applicazione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2021 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
500 550,00 |
Gruppo III (halon) |
25 762 300,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
24 530 561,00 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
2 500 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
630 835,20 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
4 569,16 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
4 916 159,75 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
264 024,00 |
Articolo 2
Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Articolo 3
Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2021 sono attribuite alle imprese di cui all’allegato X.
Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2021 e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4
Periodo di validità
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Articolo 5
Destinatari
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).
ALLEGATO I
Gruppi I e II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
ALLEGATO II
Gruppo III
Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE) Ateliers Bigata SASU (FR) BASF Agri-Production SAS (FR) BTC B.V. (NL) EAF protect s.r.o. (CZ) Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT) Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL) Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank B.V. (NL) Intergeo Ltd (EL) L'Hotellier SAS (FR) Martec S.p.A. (IT) P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL) UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE) Vatro-Servis d.o.o. (HR) |
ALLEGATO III
Gruppo IV
Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ALLEGATO IV
Gruppo V
Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Arkema France (FR) |
ALLEGATO V
Gruppo VI
Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Mebrom Technology NV (BE) Sanofi Chimie (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ALLEGATO VI
Gruppo VII
Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. Chem s.r.l. (IT) Sanofi Chimie (FR) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling S.p.A. (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO VII
Gruppo VIII
Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Bayer AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) |
ALLEGATO VIII
Gruppo IX
Quote di importazione di bromoclorometano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021:
Impresa Albemarle Europe SPRL (BE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Laboratorios Miret S.A. (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO IX
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)
ALLEGATO X
Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2021
Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:.
Impresa Abcr GmbH (DE) Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE) Arkema France (FR) Biovit d.o.o. (HR) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) F-Select GmbH (DE) FOT Ltd (BG) Gedeon Richter Plc. (HU) Hudson Technologies Europe s.r.l. (IT) Labmix24 GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-Universität (DE) Mebrom NV (BE) Neochema GmbH (DE) Philipps-Universität Marburg (DE) Restek GmbH (DE) Safety Hi-Tech s.r.l. (IT) Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Techlab SARL (FR) ULTRA Scientific Italia s.r.l. (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO XI
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2182 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2020
che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento
[notificata con il numero C(2020) 8977]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»). |
(2) |
In occasione della sua nona riunione, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandoli di conseguenza alla procedura PIC. Il 16 settembre 2019 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto. |
(3) |
Il forato è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del forato come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l’immissione sul mercato e l’uso del forato come componente di biocidi sono vietati dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del forato nell’Unione. |
(4) |
L’esabromociclododecano è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione dell’esabromociclododecano. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione dell’esabromociclododecano nell’Unione. |
(5) |
In occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha incluso il pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere), l’ottabromodifeniletere commerciale (compresi l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere) e l’acido perfluorottano sulfonico, i perfluorottani sulfonati, i perfluorottani sulfonamidi e i perfluorottani sulfonili nella procedura PIC come sostanze chimiche industriali. Le risposte relative all’importazione di queste sostanze chimiche sono state adottate nella decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(6) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione del pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere) e l’ottabromodifeniletere commerciale (compresi l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere commerciale nell’Unione. |
(7) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di acido perfluorottano sulfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (PFOS). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di PFOS nell’Unione. |
(8) |
Poiché gli sviluppi normativi nell’Unione introdotti dal regolamento (UE) 2019/1021 sono intervenuti dopo l’adozione della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014, è opportuno modificare di conseguenza tale decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Le risposte sull’importazione di forato ed esabromociclododecano sono riportate nell’allegato I.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
ALLEGATO I
Risposta sull'importazione di forato
FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI
Stato: |
Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. |
SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1 |
Nome comune |
Forato |
||||||
1.2 |
Numero CAS |
298-02-2 |
||||||
1.3 |
Categoria |
|
SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1 |
☒ |
Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. |
2.2 |
☐ |
Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: … |
SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒ |
Decisione definitiva (completare il punto 4) |
OPPURE |
☐ |
Risposta provvisoria (completare il punto 5) |
SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1 |
☒ |
Importazione vietata |
||||||
|
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
☒ Sì |
☐ No |
||||
|
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
☒ Sì |
☐ No |
||||
4.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
4.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
|
Le suddette condizioni sono: |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
||||
|
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
||||
4.4 |
|
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva |
||||||
|
|
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: |
||||||
|
|
Nell'Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti forato, poiché tale principio attivo non è approvato in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Inoltre, è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti forato poiché tale principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). |
SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA
5.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
5.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
|
Le suddette condizioni sono: |
||||||
|
|
|
||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
5.4 |
|
Indicare se è allo studio una decisione definitiva |
||||||
|
È allo studio una decisione definitiva? |
|
|
|||||
5.5 |
|
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva |
||||||
|
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: |
|||||||
|
|
SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? |
|
|
||||
La sostanza chimica è prodotta nel paese? |
|
|
||||
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: |
|
|
||||
Per essere utilizzata nel paese? |
|
|
||||
Per essere esportata? |
|
|
Altre osservazioni
In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il forato è classificato come segue: Tossicità acuta 2* – H300 – Letale se ingerito. Tossicità acuta 1 – H310 Letale a contatto con la pelle. Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) |
SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente |
Commissione europea, DG Ambiente |
Indirizzo |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio |
Nome della persona responsabile |
Dott. Juergen Helbig |
Posizione della persona responsabile |
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale |
Telefono |
+32 22988521 |
Fax |
+32 22967616 |
|
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
|
OPPURE: |
|
Risposta sull'importazione di esabromociclododecano
FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI
Stato: |
Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. |
SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1 |
Nome comune |
Esabromociclododecano |
||||||
1.2 |
Numero CAS |
134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6 |
||||||
1.3 |
Categoria |
|
SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1 |
☒ |
Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. |
2.2 |
☐ |
Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: … |
SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒ |
Decisione definitiva (completare il punto 4) |
OPPURE |
☐ |
Risposta provvisoria (completare il punto 5) |
SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1 |
☒ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
4.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
4.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
4.4 |
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva |
|||||||
|
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: |
|||||||
|
Nell'Unione la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dell'esabromociclododecano sono proibite in base al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). |
SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA
5.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
5.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
5.4 |
Indicare se è allo studio una decisione definitiva |
|||||||
|
È allo studio una decisione definitiva? |
|
|
|||||
5.5 |
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva |
|||||||
|
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: |
|||||||
|
|
SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? |
|
|
||||
La sostanza chimica è prodotta nel paese? |
|
|
||||
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: |
|
|
||||
Per essere utilizzata nel paese? |
|
|
||||
Per essere esportata? |
|
|
Altre osservazioni
In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'esabromociclododecano è classificato come segue: Repro. 2 – H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Latt. – H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. |
SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente |
Commissione europea, DG Ambiente |
Indirizzo |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio |
Nome della persona responsabile |
Dott. Juergen Helbig |
Posizione della persona responsabile |
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale |
Telefono |
+32 22988521 |
Fax |
+32 22967616 |
|
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
|
OPPURE: |
|
ALLEGATO II
Risposta sull'importazione di pentabromodifeniletere commerciale
FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI
Stato: |
Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. |
SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1 |
Nome comune |
Pentabromodifeniletere commerciale compresi:
— Pentabromodifeniletere |
||||||
1.2 |
Numero CAS |
40088-47-9 - Tetrabromodifeniletere 32534-81-9 - Pentabromodifeniletere |
||||||
1.3 |
Categoria |
|
SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1 |
☐ |
Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. |
2.2 |
☒ |
Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… |
SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒ |
Decisione definitiva (completare il punto 4) |
OPPURE |
☐ |
Risposta provvisoria (completare il punto 5) |
SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||||||||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||||||||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||||||||||||
|
In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso del pentabromodifeniletere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni: l'importazione del pentabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. |
|||||||||||||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||||||||||||
4.4 |
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva |
|||||||||||||||||
|
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: |
|||||||||||||||||
|
Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). |
SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA
5.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
5.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
5.4 |
Indicare se è allo studio una decisione definitiva |
|||||||
|
È allo studio una decisione definitiva? |
|
|
|||||
5.5 |
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva |
|||||||
|
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: |
|||||||
|
|
SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? |
|
|
||||
La sostanza chimica è prodotta nel paese? |
|
|
||||
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: |
|
|
||||
Per essere utilizzata nel paese? |
|
|
||||
Per essere esportata? |
|
|
Altre osservazioni
In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il pentabromodifeniletere è classificato come segue: Latt. – H 362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. STOT RE 2 * – H 373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) |
SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente |
Commissione europea, DG Ambiente |
Indirizzo |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio |
Nome della persona responsabile |
Dott. Juergen Helbig |
Posizione della persona responsabile |
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale |
Telefono |
+32 22988521 |
Fax |
+32 22967616 |
|
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
|
OPPURE: |
|
Risposta sull'importazione di ottabromodifeniletere
FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI
Stato: |
Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. |
SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1 |
Nome comune |
Ottabromodifeniletere commerciale compresi:
|
||||||
1.2 |
Numero CAS |
36483-60-0 - Esabromodifeniletere 68928-80-3 - Ettabromodifeniletere |
||||||
1.3 |
Categoria |
|
SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1 |
☐ |
Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. |
2.2 |
☒ |
Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… |
SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒ |
Decisione definitiva (completare il punto 4) |
OPPURE |
☐ |
Risposta provvisoria (completare il punto 5) |
SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||||||||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||||||||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||||||||||||
|
In conformità al regolamento (UE) 2019/1021 sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso dell'ottabromodifeniletere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE, qualora si applichino le seguenti disposizioni: l'importazione dell'ottabromodifeniletere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. |
|||||||||||||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||||||||||||
4.4 |
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva |
|||||||||||||||||
|
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: |
|||||||||||||||||
|
Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'ettabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). |
SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA
5.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
5.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
5.4 |
Indicare se è allo studio una decisione definitiva |
|||||||
|
È allo studio una decisione definitiva? |
|
|
|||||
5.5 |
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva |
|||||||
|
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: |
|||||||
|
|
SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? |
|
|
||||
La sostanza chimica è prodotta nel paese? |
|
|
||||
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: |
|
|
||||
Per essere utilizzata nel paese? |
|
|
||||
Per essere esportata? |
|
|
Altre osservazioni
|
SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente |
Commissione europea, DG Ambiente |
Indirizzo |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio |
Nome della persona responsabile |
Dott. Juergen Helbig |
Posizione della persona responsabile |
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale |
Telefono |
+32 22988521 |
Fax |
+32 22967616 |
|
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
|
OPPURE: |
|
Risposta sull'importazione di acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili
FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI
Stato: |
Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1o febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito. |
SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1 |
Nome comune |
Acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili |
1.2 |
Numero CAS |
Numeri CAS pertinenti: 1763-23-1 - acido perfluorottano sulfonato 2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio 29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio 29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio 70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammina 56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio 251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio 4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide 31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide 1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide 24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide 307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e sulfonile |
1.3 |
Categoria |
☐ Pesticida ☒ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso |
SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1 |
☐ |
Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese. |
2.2 |
☒ |
Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: …18 giugno 2014… |
SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒ |
Decisione definitiva (completare il punto 4) |
OPPURE |
☐ |
Risposta provvisoria (completare il punto 5) |
SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||||||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||||||||||
4.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||||||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||||||||||
|
Le importazioni di acido perfluorottano sulfonato e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), che stabilisce quanto segue:
|
|||||||||||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||||||||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||||||||||
4.4 |
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva |
|||||||||||||||
|
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: |
|||||||||||||||
|
Nell'Unione sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato e dei suoi derivati (PFOS) a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). Tale regolamento consente tuttavia delle deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3. |
SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA
5.1 |
☐ |
Importazione vietata |
||||||
|
L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Importazione autorizzata |
||||||
5.3 |
☐ |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni |
||||||
|
Le suddette condizioni sono: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? |
|
|
|||||
|
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? |
|
|
|||||
5.4 |
Indicare se è allo studio una decisione definitiva |
|||||||
|
È allo studio una decisione definitiva? |
|
|
|||||
5.5 |
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva |
|||||||
|
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: |
|||||||
|
|
SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? |
|
|
||||
La sostanza chimica è prodotta nel paese? |
|
|
||||
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: |
|
|
||||
Per essere utilizzata nel paese? |
|
|
||||
Per essere esportata? |
|
|
Altre osservazioni
In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il acido perfluorottano sulfonato (numero CAS 1763-23-1) è classificato come segue: Tossicità acuta 4* – H302 – Nocivo se ingerito. Tossicità acuta 4* – H332 – Nocivo se inalato. Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena. Latt. – H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. STOT RE 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossicità acquatica cronica 2 – H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Repr. 1B – H360D – Può nuocere al feto. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) |
SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente |
Commissione europea, DG Ambiente |
Indirizzo |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio |
Nome della persona responsabile |
Dott. Juergen Helbig |
Posizione della persona responsabile |
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale |
Telefono |
+32 22988521 |
Fax |
+32 22967616 |
|
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
|
OPPURE: |
|
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/76 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2183 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2020
concernente alcune misure di protezione relative alla segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi e nei nittereuti
[notificata con il numero C(2020) 9531]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2020 sono state segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni ed è stato accertato che può verificarsi il contagio dall’uomo al visone e dal visone all’uomo. Alcuni Stati membri e paesi terzi hanno notificato casi di SARS-CoV-2 nei visoni. Inoltre uno Stato membro ha segnalato casi di COVID-19 in persone contagiate dalle varianti del virus SARS-CoV-2 associate ai visoni. Da studi condotti dai centri per il controllo e la prevenzione delle malattie nel dicembre 2020 risulta che anche i nittereuti (Nyctereutes procyonoides) sono sensibili al SARS-CoV-2. |
(2) |
Il 12 novembre 2020 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi sulla ricerca di nuove varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni. |
(3) |
Secondo le conclusioni della valutazione rapida dei rischi dell’ECDC, la determinazione del livello complessivo di rischio per la salute umana rappresentato dalle varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni può variare da basso per la popolazione generale a molto alto per i soggetti vulnerabili dal punto di vista medico e professionalmente esposti. Dalla valutazione rapida dei rischi è inoltre emerso che sono necessarie ulteriori indagini per valutare se le varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni possano avere ripercussioni in termini di rischio di reinfezione e riduzione dell’efficacia del vaccino e delle cure. |
(4) |
Secondo una dichiarazione sulla correlazione tra COVID-19 e visoni, rilasciata il 12 novembre 2020 dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il rischio che animali sensibili, come i visoni, diventino una riserva virale di SARS-CoV-2 desta preoccupazioni a livello mondiale, in quanto eventuali salti di specie verso l’uomo potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica. |
(5) |
I nittereuti sono considerati sensibili al SARS-CoV-2 e l’OIE ha invitato i paesi a monitorare gli animali sensibili al virus, tra cui appunto i visoni e i nittereuti, seguendo l’approccio «One Health». |
(6) |
Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi all’incidenza di zoonosi e agenti zoonotici. |
(7) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana. |
(8) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana. |
(9) |
Oltre a prevedere tali obblighi di notifica immediata, è necessario istituire un sistema di segnalazione efficiente e armonizzato che renda possibile lo scambio immediato di tutte le informazioni pertinenti, al fine di consentire una valutazione del rischio in linea con l’approccio «One Health» e di consigliare e individuare possibili opzioni di gestione dei rischi derivanti dalla circolazione di varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni tra gli animali della famiglia dei mustelidi (Mustelidae) e tra i nittereuti. |
(10) |
Data l’urgenza di valutare il rischio che l’incidenza di SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi rappresenta per la situazione epidemiologica dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni periodiche sull’incidenza dell’infezione in nittereuti e animali della famiglia dei mustelidi detenuti o selvatici. Per garantire una comunicazione adeguata dei rischi all’interno dell’Unione, la Commissione condivide con gli Stati membri una sintesi delle informazioni raccolte. È opportuno che la presente decisione stabilisca un modello di relazione che serva a strutturare i dati per focolaio e per specie sensibile al virus SARS-CoV-2. La decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima nell’ambito del quadro giuridico istituito dalle direttive 90/425/CEE e 89/662/CEE. I dati raccolti e trasmessi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla prima conferma di un’infezione da SARS-CoV-2 in nittereuti (Nyctereutes procyonoides), visoni e altri animali della famiglia dei mustelidi nel loro territorio.
2. Se dopo la prima conferma di cui al paragrafo 1 si verificano altri casi o focolai di nuove infezioni da SARS-CoV-2 negli animali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione di follow-up anche nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia della malattia e le relative implicazioni zoonotiche.
3. Nelle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, per ciascun caso o focolaio di infezione, occorre comunicare le informazioni elencate nell’allegato della presente decisione.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato elettronico che sarà stabilito dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Articolo 2
1. La Commissione informa gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web, a titolo puramente informativo, una sintesi aggiornata delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da indicare nelle relazioni di cui all’articolo 1 riguardo ai casi di infezione da SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi («specie sensibili»)
1.
Data della segnalazione.
2.
Stato membro.
3.
Tipo di relazione (prima conferma/aggiornamento settimanale).
4.
Numero totale di focolai/casi nello Stato membro contenuti nella relazione.
5.
Per ciascun focolaio/caso indicare:
a) |
numero progressivo di ciascun focolaio/caso nello Stato membro; |
b) |
regione e ubicazione geografica approssimativa della struttura o altro luogo in cui sono tenuti o si trovano gli animali; |
c) |
data dei primi sospetti di malattia; |
d) |
data di conferma; |
e) |
metodo(i) diagnostico(i); |
f) |
data indicativa dell’introduzione del virus nella struttura o nel luogo in questione; |
g) |
probabile origine del virus; |
h) |
misure di controllo adottate [dettagli (1)]; |
i) |
numero di animali a rischio nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile); |
j) |
numero di animali interessati a livello clinico o subclinico nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile) (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima); |
k) |
morbilità: numero di animali (per ogni specie sensibile) affetti a livello clinico, con segni simili a quelli della COVID-19, nella struttura o nel luogo in questione, in relazione al numero di animali sensibili, con una descrizione sintetica dei segni clinici (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima); |
l) |
mortalità: numero di animali (per ogni specie sensibile) morti nella struttura o nel luogo in questione (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima). |
6.
Dati relativi all’epidemiologia molecolare, mutazioni significative.
7.
Dati pertinenti relativi ai casi registrati nell’uomo direttamente connessi a focolai/casi di origine animale di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nello Stato membro.
8.
Altre informazioni pertinenti.
(1) Controllo dei movimenti all'interno del paese; sorveglianza all'interno della zona di contenimento o di protezione; tracciabilità; quarantena; smaltimento ufficiale delle carcasse, dei sottoprodotti e dei rifiuti; abbattimento totale; controllo delle riserve virali selvatiche; suddivisione in zone; disinfezione, vaccinazioni consentite (se esiste un vaccino); nessun trattamento degli animali interessati o altre misure pertinenti.
Rettifiche
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/80 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 431 del 21 dicembre 2020 )
Pagina di copertina e pagina 1, titolo; pagina 2, formula finale:
anziché:
«7 ottobre 2020»,
leggasi:
«14 ottobre 2020».