ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 426I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 426/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2129 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il 9 agosto 2020 in Bielorussia si sono tenute elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L’11 agosto 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali. |
(3) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 (2) con cui sono state designate 40 persone responsabili di repressione e intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse dalla commissione elettorale centrale nel processo elettorale per tali elezioni. |
(4) |
Vista la gravità della situazione in Bielorussia, il 6 novembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 (3) con cui sono stati designati Alexandr Lukashenko e altre 14 persone, tra cui suoi stretti collaboratori. |
(5) |
Il 19 novembre 2020 il Consiglio ha convenuto di procedere con i preparativi di un ulteriore ciclo di sanzioni, in risposta alla brutalità delle autorità bielorusse e a sostegno dei diritti democratici del popolo bielorusso. |
(6) |
Vista la repressione della società civile in corso in Bielorussia, 29 persone e 7 entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE
(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 319 I del 2.10.2020, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
è aggiunto il seguente titolo: «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1»; |
2) |
il titolo della tabella è sostituito dal seguente:
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3) |
sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
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4) |
sono aggiunti i seguenti titolo e tabella:
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DECISIONI
17.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 426/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/2130 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il 9 agosto 2020 in Bielorussia si sono tenute elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L’11 agosto 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali. |
(3) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 (2) con cui sono state designate 40 persone individuate come responsabili della repressione e dell’intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse dalla commissione elettorale centrale nel processo elettorale per tali elezioni. |
(4) |
Vista la gravità della situazione in Bielorussia, il 6 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 (3) con cui sono stati designati Alexandr Lukashenko e altre 14 persone, tra cui suoi stretti collaboratori. |
(5) |
Il 19 novembre 2020 il Consiglio ha convenuto di procedere con i preparativi di un ulteriore ciclo di sanzioni, in risposta alla brutalità delle autorità bielorusse e a sostegno dei diritti democratici del popolo bielorusso. |
(6) |
Vista la repressione della società civile in corso in Bielorussia, 29 persone e 7 entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 319 I del 2.10.2020, pag. 13).
(3) Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 9).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2012/642/PESC è così modificato:
1) |
è aggiunto il seguente titolo: «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1»; |
2) |
il titolo della tabella è sostituito dal seguente:
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3) |
sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
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4) |
sono aggiunti i seguenti titolo e tabella:
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